ALLEGATOA alla Dgr n del 19 giugno 2007 pag. 1/6

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1 giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n del 19 giugno 2007 pag. 1/6 ATTUAZIONE ART. 3 COMMA 2 L.R. N.24 DEL 23 NOVEMBRE 2006 ISTITUZIONE SCUOLA REGIONALE VENETA PER LA SICUREZZA E POLIZIA LOCALE CRITERI DI SCELTA E MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI E DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIRETTORE PREMESSE E DEFINIZIONI Il presente provvedimento disciplina i criteri di scelta e le modalità di designazione dei componenti degli organi della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale, d ora in poi denominata Scuola, in attuazione dell art. 3 comma 2 della L.R. n.24 del 23 novembre 2006 Istituzione della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale, d ora in poi denominata Legge. Sono Organi della Scuola: - Il Consiglio di Programmazione e Indirizzo, d ora in poi denominato anche con l acronimo C.P.I. - Il Presidente del C.P.I. - Il Direttore - Il Comitato Tecnico Consultivo, d ora in poi denominato anche con l acronimo C.T.C. - Il Collegio dei Revisori dei conti. I componenti e gli Organi di nomina regionale, ai sensi e per gli effetti dell art.3 comma 4 della Legge, sono: - il C.P.I., nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale - il Direttore, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale - il Collegio dei revisori dei Conti, nominato dal Consiglio regionale CRITERI DI SCELTA E MODALITÀ DI DESIGNAZIONE Art.1 (Incompatibilità e ambito di applicazione) Ai componenti degli Organi della Scuola si applicano le cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa e, in particolare per quelli di nomina regionale, dall art.10 L.R. n.27 del 22 luglio 1997 Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina e durata degli organi e successive modificazioni. Ai fini della designazione e nomina dei componenti di nomina regionale si applicano altresì le procedure previste dagli articoli 11, 12 e 13 e le altre disposizioni della citata L.R.n.27/1997, in quanto compatibili, ad eccezione degli articoli 5 e 6. CONSIGLIO DI PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO Art.2 (Composizione del Consiglio di Programmazione e Indirizzo) Il Consiglio di Programmazione e Indirizzo è composto da nove membri, designati e nominati ai sensi dell art.3 comma 1 della Legge e del presente provvedimento, secondo il seguente prospetto: Organismo designante Numero componenti da designare Giunta regionale Consiglio regionale 3 componenti, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza ANCIVENETO dall URPV dall UNCEM

2 ALLEGATOA alla Dgr n del 19 giugno 2007 pag. 2/6 Comitato Tecnico Consultivo 2 componenti (1 Dirigente comandante e 1 Operatore) eletti nel proprio seno Art.3 (Designazione di Giunta) La Giunta regionale, con proprio provvedimento, designa un componente del C.P.I. scelto fra coloro che abbiano maturato specifica esperienza, gestionale o formativa in materia di sicurezza urbana e polizia locale, comprovata mediante curriculum che dovrà essere allegato al provvedimento di designazione stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dovrà essere effettuata entro il termine massimo previsto dall art.14 comma 2 della Legge e, a regime, entro i termini di scadenza dell Organo, nel rispetto di quanto stabilito all art.4 commi 5 e 6 della L.R. n.27 del 22 luglio 1997 Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi e successive modificazioni. In caso di mancata designazione nei termini si applica quanto previsto all art.9 commi 3 e 4 della citata L.R. 27/1997. Art.4 (Designazioni del Consiglio regionale) Il Consiglio regionale designa tre componenti del C.P.I. di cui uno in rappresentanza della minoranza, con le modalità e le procedure previste dal rispettivo regolamento e dalla vigente normativa. I candidati sono scelti fra coloro che abbiano maturato specifica esperienza gestionale o formativa in materia di sicurezza urbana e polizia locale, comprovata da curricula che dovranno essere allegati al provvedimento di designazione stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dovrà essere effettuata entro il termine massimo previsto dall art.14 comma 2 della Legge e, a regime, entro i termini di scadenza dell Organo, nel rispetto di quanto stabilito all art.4 commi 5 e 6 della L.R. n.27 del 22 luglio 1997 Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi e successive modificazioni. In caso di mancata designazione nei termini si applica quanto previsto all art.7 comma 3 della citata L.R. 27/1997. Art.5 (Designazioni di ANCIVENETO, URPV e UNCEM) ANCIVENETO, URPV e UNCEM designano ciascuno un componente del C.P.I. con le modalità previste dai propri statuti, scelti fra coloro che, nell ambito dei propri Enti associati, abbiano maturato specifica esperienza gestionale o formativa in materia di sicurezza urbana e polizia locale, comprovata mediante curriculum. Le designazioni dovranno essere effettuate entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale. Art.6 (Designazioni del Comitato Tecnico Consultivo) Il Comitato Tecnico Consultivo designa due componenti del C.P.I., di cui un comandante e un operatore, eletti nel proprio seno. Allo scopo ciascun membro del Comitato può esprimere la propria preferenza con votazione mediante scheda segreta, indicando al massimo i nominativi di due candidati (un comandante e un operatore). Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto un maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i candidati più anziani. Le designazioni dovranno essere effettuate nella prima seduta utile. Art.7 (Nomine)

3 ALLEGATOA alla Dgr n del 19 giugno 2007 pag. 3/6 Il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, procede alle nomine dei componenti designati, allegando i relativi curricula. Il Consiglio di Programmazione e Indirizzo è nominato e validamente costituito in presenza anche dei soli componenti di designazione regionale. Le designazioni e le nomine mancanti possono essere integrate non oltre un anno dall insediamento dell Organo. Alla prima convocazione provvede il Presidente della Giunta regionale o suo delegato Art.8 (Compenso) Ai componenti del Consiglio di Programmazione e Indirizzo spetta un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese, se dovuto, in analogia con le vigenti disposizioni regionali in materia di indennità per la partecipazione a Commissioni regionali di cui all art. 187 della L.R. n.12 del 10 giugno PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO Art.9 (Elezione e nomina del Presidente del Consiglio di programmazione e Indirizzo.) Il Consiglio di Programmazione e Indirizzo elegge il Presidente nell ambito dei propri componenti di designazione regionale. Allo scopo ciascun membro del Consiglio può esprimere la propria preferenza con votazione mediante scheda segreta, indicando al massimo nominativi di due candidati. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto un maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, il candidato più anziano. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente eletto, le relative funzioni sono esercitate, in via esclusiva, dal candidato immediatamente successivo in base al numero di preferenze ottenuto. Nel caso di vacanza o rinuncia all incarico, il Consiglio di Programmazione procede alla nomina di un nuovo Presidente con le modalità indicate. La elezione del Presidente è effettuata dal Consiglio di Programmazione e Indirizzo nella prima seduta utile. Il nominativo è comunicato al Presidente della Giunta regionale, che ne prende atto. Art.10 (Compenso) Al Presidente del C.P.I. spetta un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese, se dovuto, in analogia con le vigenti disposizioni regionali in materia di indennità per la partecipazione a Commissioni regionali di cui all art. 187 della L.R. n.12 del 10 giugno DIRETTORE Art.11 (Designazione e nomina del Direttore) La Giunta regionale, con proprio provvedimento, designa il Direttore della Scuola. Il Direttore può essere scelto tra i Dirigenti della Regione Veneto in possesso di specifica esperienza nel settore, comprovata mediante curriculum che dovrà essere allegato al provvedimento di designazione stesso. Qualora il Direttore fosse scelto al di fuori dell Amministrazione regionale, l incarico è conferito tra coloro:

4 ALLEGATOA alla Dgr n del 19 giugno 2007 pag. 4/6 che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali, ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica in materia, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, maturate anche presso amministrazioni pubbliche e aventi i requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell art. 20 LR 1/97. Allo scopo il Dirigente della Struttura regionale competente - individuata nella Direzione Sicurezza pubblica e Flussi Migratori - è tenuto a pubblicare un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione per la selezione del candidato, il quale dovrà dimostrare mediante curriculum redatto in formato europeo - di essere in possesso di particolare qualificazione professionale di livello universitario (diploma di laurea o laurea magistrale), di avere maturato esperienza gestionale e formativa in materia di sicurezza urbana e polizia locale e di rientrare fra coloro che abbiano i requisiti sopra riportati. Per il periodo di durata dell'incarico, il Direttore, se trattasi di dipendente della Regione Veneto, viene collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. In sede di prima applicazione, la designazione da parte della Giunta regionale dovrà essere effettuata entro il termine massimo previsto dall art.14 comma 2 della Legge e, a regime, entro i termini di scadenza dell Organo, nel rispetto di quanto stabilito all art.4 commi 5 e 6 della L.R. n.27/1997. Al provvedimento di designazione deve essere allegato il curriculum del candidato designato. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio provvedimento, alla nomina conseguente, allegando il relativo curriculum. In caso di mancata designazione nei termini si applica quanto previsto all art.9 commi 3 e 4 della L.R. 27/1997. Art.12 (Disciplina del rapporto di lavoro del Direttore) Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato, a tempo pieno e determinato per la durata massima di cinque anni. Il contratto è stipulato dal Presidente della Giunta regionale. Al Direttore si applicano le disposizioni previste per i Dirigenti regionali, in quanto compatibili. Il Direttore risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi da questa prefissati e da questa è valutato, con i criteri previsti all atto del conferimento degli obiettivi. All'inizio di ogni anno il Direttore è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché il programma operativo per l'anno in corso. Nei casi di revoca, recesso o decadenza dall incarico, la Giunta provvede a designare un nuovo Direttore. La revoca, il recesso o la decadenza sono formalizzati con atto del Presidente della Giunta regionale, contestualmente alla nomina del nuovo Direttore. Art.13 (Compenso) Al Direttore viene corrisposta l indennità annua lorda onnicomprensiva, nonché la retribuzione aggiuntiva di risultato, equiparata a quella dei Dirigenti regionali. COMITATO TECNICO CONSULTIVO Art.14 (Composizione del Comitato Tecnico Consultivo)

5 ALLEGATOA alla Dgr n del 19 giugno 2007 pag. 5/6 Il Comitato tecnico Consultivo è composto da cinque membri, aventi i requisiti previsti dall art.7 comma 1 della Legge in combinato con il comma 4 del medesimo art.7 e con l art.3 comma 6, di cui: - tre dirigenti in servizio con almeno cinque anni di anzianità con funzioni di comando nell ambito della polizia locale, - due operatori in servizio con almeno otto anni di anzianità nell ambito della polizia locale. I requisiti devono essere posseduti per tutta la durata dell incarico e il venir meno anche solo di uno di essi comporta la decadenza dall incarico. Art.15 (Competenze) Competenti a presentare le proposte di candidatura sono le associazioni di categoria maggiormente rappresentative della polizia locale del Veneto. Competente alla nomina dei componenti del Comitato é il Consiglio di Programmazione e Indirizzo. Art.16 (Legittimazione delle associazioni di categoria) Legittimati a presentare le candidature sono i legali rappresentanti, o i soggetti indicati nel rispettivo statuto, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale. In ragione della specialità della materia e ai soli fini del presente provvedimento, la maggiore rappresentatività viene determinata in base al numero di associati in servizio effettivo presso i Servizi o Comandi di Polizia Locale nell ambito della Regione del Veneto, sulla base dei criteri e con le modalità indicate ai successivi articoli 17 e 18. Art.17 (Censimento delle associazioni di categoria e proposte di candidatura) Al fine di individuare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, legittimate ai sensi del precedente art. 16, e di acquisire le relative proposte di candidatura, il Direttore della Scuola e, in fase di prima applicazione, il Dirigente della Struttura regionale competente, provvede ad emanare un avviso pubblico, tramite il Bollettino Ufficiale della Regione, per il censimento delle associazioni stesse. Entro il termine fissato nell avviso, gli interessati dovranno trasmettere alla Struttura regionale competente e, a regime, alla Scuola, specifica dichiarazione, redatta su apposito modello, in cui andranno dichiarati: a) i dati generali dell associazione, finalità e scopi; b) il numero di associati nell ambito della Regione del Veneto; c) il possesso, per disposizione statutaria, di organi democraticamente eletti e la possibilità di iscrizione da parte di tutti gli appartenenti alla Polizia Locale. Alla dichiarazione dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione: - copia dell atto costitutivo; - copia dello statuto; - elenco contenente le proposte di candidatura, con i relativi curricula redatti in formato europeo. Ai fini delle proposte di candidatura, ciascuna associazione di categoria può indicare al massimo un dirigente comandante ed un operatore. Art.18 (Termini di avviso e norma transitoria) L avviso è pubblicato almeno sei mesi prima della scadenza del Comitato Tecnico Consultivo. In sede di prima applicazione, l avviso è pubblicato a cura del Dirigente della Struttura regionale competente entro i termini previsti, in via analogica, per le nomine regionali ai sensi dell art. 14 comma 2 della Legge. Art.19 (Elenco delle associazioni e proposte di candidatura)

6 ALLEGATOA alla Dgr n del 19 giugno 2007 pag. 6/6 La Scuola, raccolte tutte le dichiarazioni con relative candidature, provvede a redigere un elenco delle associazioni stilato in ordine progressivo in relazione al numero di associati. Saranno prese in considerazione esclusivamente le proposte di candidatura presentate dalle prime 8 (otto) associazioni legittimate riportate nell elenco. Art.20 (Criteri di scelta e nomina) Il Consiglio di Programmazione e Indirizzo nella prima seduta successiva al suo insediamento, dopo l elezione del suo Presidente, provvede all esame e contestuale votazione delle singole candidature ammissibili. Il C.P.I. procederà alla conseguente nomina a componenti del Comitato Tecnico dei candidati (tre dirigenti e dei due operatori) che avranno ottenuto più voti. A parità di voti la scelta ricadrà sul candidato più anziano. Non è ammessa la supplenza o la delega di funzioni. Art.21 (Compenso) Ai componenti del Comitato Tecnico consultivo spetta un gettone di presenza, oltre al rimborso spese, se dovuto, in analogia con le vigenti disposizioni regionali in materia di indennità per la partecipazione a Commissioni regionali di cui all art. 187 della L.R. n.12 del 10 giugno COLLEGIO DEI REVISORI Art.22 (Norma di rinvio) In conformità a quanto previsto dall art.3 comma 1 lettera e) e dall art. 8 della Legge, il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti ed è nominato dal Consiglio regionale con le procedure indicate all art.7 della L.R.n.27/1997, in quanto compatibili. I componenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio n.88 Attuazione della direttiva n.85/253/cee relativa all abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili. La nomina è effettuata entro i termini previsti dall art. 14 comma 2 della Legge. Le modalità di esercizio delle funzioni di controllo e di verifica contabile sul funzionamento della Scuola da parte del Collegio dei revisori saranno definiti con successivo provvedimento di Giunta regionale. Le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei revisori sono fissate in analogia con quelle stabilite con decreto del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, di cui al decreto datato 18 novembre 2003, con il quale è stato determinato il compenso annuo lordo spettante al Presidente e a ciascun componente del Collegio dei revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche. Ai revisori dei conti spetta, se dovuto, il trattamento economico di missione nella misura e con le modalità previste per i dirigenti di servizio del comparto Enti Locali. Il compenso, le indennità ed il rimborso spese sono corrisposti dalla Scuola, sul cui bilancio graverà la relativa spesa.

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