EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE DESTINATE A CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA presentati da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna)

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1 EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE DESTINATE A CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA presentati da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) Emendamento 1) SOGGETTI AMMESSI ALLE CONCESSIONI Art. 2, comma 1, interlinea 3 Dopo enti senza finalità di lucro aggiungere che, in base alle disposizioni di legge o statutarie, si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Occorre evitare che gli enti senza finalità di lucro esercitino attività commerciali utilizzando prevalentemente risorse umane che ne ricavano un utile retributivo. Non sarebbe nello spirito delle concessioni d uso di terreni comunali da destinare a capanni specificamente riservati all attività di pesca o da caccia (art del regolamento Capanni da pesca e da caccia), intesa come fruizione pregevole del tempo libero, non come professione. Emendamento 2 ASSEGNAZIONE DI NUOVE AREE Art. 3.1 Sostituire previo esperimento di asta pubblica con tramite procedura ad evidenza pubblica secondo il principio dell offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando la proposta tecnica rispetto al canone offerto. Si è realizzata, nel nostro ordinamento, un integrazione coi princìpi del diritto europeo rispetto a tutti i tipi di contratti, nel cui novero sono comprese anche le concessioni di beni (si veda il Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 1/2008), oltre che per effetto di alcune disposizioni del Codice dei contratti pubblici (si veda il Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 13/2013). Ne consegue che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il quale consente di attribuire maggiore rilievo agli aspetti tecnici rispetto al prezzo, è pacificamente ammesso. Esso si fa largamente preferire nel caso del presente regolamento che disciplina la concessione di beni fortemente connotati di valenze ambientali e sociali. 1

2 Si rimanda, nel merito, all emendamento 3. Modificare il testo come segue. Emendamento 3) ASSEGNAZIONE DI NUOVE AREE Art. 3.3 Per la formulazione della graduatoria, tenuto conto della disponibilità di nuove aree, saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri di valutazione: residenza nel territorio comunale; impatto sociale dell iniziativa in merito all utilizzazione dell area; valenza del progetto e/o dei servizi proposti in merito all utilizzazione dell area; presentazione di proposte di miglioramento e riqualificazione ambientale/manutenzione e gestione degli spazi pubblici limitrofi all area da assegnare; richiesta inoltrata da persone fisiche che intendono formalizzare accordi di collaborazione con gli enti senza finalità di lucro (intesi come dall emendamento 1 sull art. 2, comma 1, interlinea 3), in merito all utilizzazione dell area (la formalizzazione di tali accordi deve avvenire prima della sottoscrizione della concessione); canone offerto. Si tratta di scegliere l offerta più vantaggiosa per il Comune, sulla base di criteri di valenza territoriale, sociale e ambientale preponderanti rispetto al canone offerto. Emendamento 4) CONCESSIONI DI AREE CON CAPANNI ESISTENTI Art. 4 Si propone di sostituire durata di 5 (cinque) anni in durata di 6 (sei) anni in tutti i commi dell art.4 del Regolamento comunale per l assegnazione di aree da destinare a capanni da pesca e da caccia, precisamente ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 In tal modo, si individuerebbe un periodo transitorio, nel quale tutti i soggetti interessati potrebbero sanare le situazioni irregolari nel rispetto delle prescrizioni dettate dal regolamento capanni da caccia e da pesca, con la conseguenza che il presente regolamento entrerebbe a regime soltanto dopo il decorso di detto termine, 2

3 mettendo così un punto fermo e indilazionabile alla fase del risanamento dei capanni, che altrimenti si diluirebbe, senza alcuna certezza del suo andamento, nell arco di 9 anni. Emendamento 5) CONCESSIONI DI AREE CON CAPANNI ESISTENTI Nuovo art. 4.4 All interno di appositi piani, formulati dall amministrazione comunale, per la fruizione e la gestione delle zone naturali di proprietà comunale, possono essere valutate le condizioni di pubblico interesse per il mantenimento e/o salvaguardia dei capanni esistenti alla data di approvazione del regolamento capanni da pesca e da caccia, nel rispetto delle procedure di legge e purché non in contrasto con norme e prevalenti interessi urbanistici e ambientali. Questo emendamento raccoglie la richiesta contenuta nell ordine del giorno Ancisi/Savorelli approvato all unanimità dal consiglio comunale l 1 agosto 2014 in occasione dell approvazione del regolamento capanni da pesca e da caccia. In sostanza, l art. 4 di questo regolamento ammetteva il rilascio della concessione di aree su cui sono installate le seguenti fattispecie di capanni: 1. art. 4.1: regolarmente esistenti a tutti gli effetti; 2. art. 4.2: privi della concessione di occupazione del suolo, ma ritenuti regolarmente esistenti, espletati i necessari accertamenti e avvenuta la regolarizzazione della posizione patrimoniale; 3. art. 4.3: per i quali la legislazione vigente all epoca della loro costruzione non contemplava l obbligo del preventivo rilascio della licenza edilizia, purché corredati di ogni altra autorizzazione, pareri, nulla-osta. Il nuovo art. 4.4 consente di prendere in considerazione, all interno dei piani di fruizione e gestione delle valli comunali, gli altri capanni esistenti alla data dell 1 agosto Emendamento 6 RI-ASSEGNAZIONE DI AREE SU CUI GIÀ ESISTONO CAPANNI Art. 6.2 Aggiungere ai requisiti richiesti ( a e b) quanto segue: c) nel caso di partecipazione a bando emesso entro il periodo temporale di tre anni dall approvazione del presente regolamento, essere in possesso di almeno un 3

4 attestato di partecipazione ad iniziative promosse dall amministrazione comunale o da altri enti pubblici, aventi finalità formative, educative o di impegno diretto a beneficio della tutela e della valorizzazione degli ambienti naturali su cui insistono, nel territorio del Comune di Ravenna, i capanni da pesca e da caccia; d) nel caso di partecipazione a bando emesso oltre il periodo temporale di tre anni dall approvazione del presente regolamento, essere in possesso di almeno tre attestati di partecipazione ad iniziative promosse dall amministrazione comunale o da altri enti pubblici, aventi finalità formative, educative o di impegno diretto a beneficio della tutela e della valorizzazione degli ambienti naturali su cui insistono, nel territorio del Comune di Ravenna, i capanni da pesca e da caccia; e) in alternativa ai punti c) e d) deve dimostrare, presentando un attestazione rilasciata dai uffici comunali di avere eseguito a propria cura e spesa, un opera di protezione o rifacimento o miglioramento o valorizzazione ambientale nelle zone vallive del territorio comunale. Non è sufficiente, per concorrere alla ri-assegnazione di aree su cui già esistono capanni, avere la maggiore età ed essere in possesso di un titolo abilitativo alla pesca o alla caccia, bensì dimostrare, nei modi di cui sopra, sensibilità, interesse e disponibilità concreta e operativa verso la conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale vallivo di cui i capanni devono essere elemento costitutivo e qualificante. Emendamento 7 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER LA RIASSEGNAZIONE DELLE AREE Artt. 6.3, 6.4 e 6.5 Sostituire il testo come segue: La valutazione delle offerte è effettuata secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa. Nei bandi di gara l amministrazione è tenuta ad attribuire complessivamente un peso maggiore di quello riconosciuto al prezzo ai seguenti aspetti tecnici dell offerta: residenza nel territorio comunale; impatto sociale dell iniziativa in merito all utilizzazione dell area; valenza del progetto e/o dei servizi proposti in merito all utilizzazione dell area; presentazione di proposte di miglioramento e riqualificazione ambientale/manutenzione e gestione degli spazi pubblici limitrofi all area da assegnare; 4

5 richiesta inoltrata da persone fisiche che intendono formalizzare accordi di collaborazione con gli enti senza finalità di lucro (intesi come dall emendamento 1 sull art. 2, comma 1, interlinea 3), in merito all utilizzazione dell area (la formalizzazione di tali accordi deve avvenire prima della sottoscrizione della concessione). Si è realizzata, nel nostro ordinamento, un integrazione coi princìpi del diritto europeo rispetto a tutti i tipi di contratti, nel cui novero sono comprese anche le concessioni di beni (si veda il Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 1/2008), oltre che per effetto di alcune disposizioni del Codice dei contratti pubblici (si veda il Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 13/2013). Ne consegue che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il quale consente di attribuire maggiore rilievo agli aspetti tecnici rispetto al prezzo, è pacificamente ammesso. Esso si fa largamente preferire nel caso del presente regolamento che disciplina la concessione di beni fortemente connotati di valenze ambientali e sociali. Emendamento 8 PARTECIPAZIONE ALLE GARE Nuovo art In seguito alla procedura di evidenza pubblica, là dove l assegnatario dell area non sia il precedente concessionario, a costui dovrà essere riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo corrispondente al valore attuale del capanno e dei relativi manufatti, servizi, impianti, finiture, arredi, ecc. realizzati nell area oggetto di discussione. Allo scopo, nel periodo temporale ricompreso fra i 180 (centottanta) giorni e i 60 (sessanta) giorni prima della scadenza delle concessioni i concessionari uscenti devono presentare, una perizia giurata di stima redatta da un tecnico abilitato, il cui valore dovrà essere validato dall amministrazione comunale Nel bando di indizione della procedura di selezione per l assegnazione delle concessioni dovrà essere contenuta la prescrizione di corrispondere, da parte dell eventuale concessionario subentrante a quello uscente, l indennizzo determinato ai sensi del comma 7.2.1, quale condizione vincolante per il rilascio della concessione. Tenuto conto che l ottenimento della concessione non consente ai privati lo svolgimento di attività economiche in grado di remunerare l investimento effettuato 5

6 nei lavori di mantenimento e/o adeguamento del capanno, appare iniquo addossare soltanto sul concessionario uscente i costi sostenuti per detti interventi, cosicché il nuovo concessionario ne beneficerebbe essendo tenuto a corrispondere all amministrazione concedente soltanto i medesimi canoni cui era obbligato il concessionario uscente. Per rimediare a tale palese iniquità, non diversamente da quanto stabilito per altre concessioni (ad esempio, alcune concessioni di servizi), si stabilisce che il nuovo concessionario è obbligato a corrispondere al precedente un indennizzo corrispondente al valore attuale del capanno, tutto compreso. Si deve, infatti, tener conto che ad essere oggetto della concessione non è un mero suolo appartenente al patrimonio indisponibile dell amministrazione, bensì anche (e soprattutto) un manufatto funzionale allo svolgimento dell attività di pesca o di caccia. Sostituire il testo come segue: Emendamento 9 CANONI ANNUALI Art. 10.4, comma 1, secondo interlinea 1) per superficie scoperta nell'ambito della concessione (escluso la rete da pesca) euro 6,00/mq ; 1) Si definisce correttamente cosa si intenda per superficie scoperta soggetta ad un canone, che certo non può essere assimilato a quello richiesto per la superficie coperta. Si intende che sono escluse dal pagamento di un canone le aree esterne al capanno connesse all esercizio dell attività di pesca. 6

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