PROTEZIONE DELLE PERSONE

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1 INSEGNAMENTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO LEZIONE VI PERSONE E STRUTTURE PROTETTE PROF. CASTRENZE DI GANGI

2 Indice 1 PROTEZIONE DELLE PERSONE PROTEZIONE DEI COMBATTENTI PERSONALE SANITARIO: DEFINIZIONE UNITÀ SANITARIE TRASPORTO SANITARIO CESSAZIONE DELLA PROTEZIONE DELLE UNITÀ SANITARIE CIVILI di 18

3 1 Protezione delle persone La nostra attenzione deve ora dedicarsi all esame delle regole del diritto internazionale che, ai fini della protezione di determinate persone pone divieti o limitazioni nell impiego di mezzi e metodi per condurre le ostilità. Le persone protette sono: - combattenti feriti, malati, comunque non più in grado di partecipare alle ostilità - personale militare e civile sanitario e personale religioso - prigionieri di guerra - persone civili 3 di 18

4 2 Protezione dei combattenti Una particolare protezione è prescritta dal DIU a favore dei feriti, malati e naufraghi delle FF.AA. Questi hanno diritto a: - essere raccolti e trattati con umanità dall avversario, e di non essere spoliati; - essere curati senza distinzioni sfavorevoli basate su sesso, razza, nazionalità, religione, opinioni politiche e comunque null altro che criteri sanitari; - non subire violenze contro la persona o la vita, né esperimenti biologici - non essere lasciati intenzionalmente senza assistenza medica oppure esposti a contagi o infezioni; - essere rispettati dalla popolazione civile. Le parti in conflitto devono agevolare la raccolta e lo scambio di feriti e malati durante le ostilità, concordando eventuali sospensioni d armi per svolgere tali operazioni. E possibile per una parte belligerante creare sul proprio territorio o nei territori occupati zone e località sanitarie, ove mettere al riparo dagli effetti della guerra feriti e malati militari. Le norme stabiliscono, inoltre, che è vietato: - compiere rappresaglie contro feriti, malati, naufraghi e prigionieri di guerra - uccidere, ferire o catturare avversari ricorrendo ad atti di perfidia, cioè atti che fanno appello alla buona fede dell avversario su protezione o applicazione del DIU, fingere resa, incapacità fisica o intenzione di negoziare; - non sono vietati gli stratagemmi di guerra purchè che non violino le regole del Diritto Internazionale o che non facciano appello alla buone fede dell avversario; - fare uso indebito degli emblemi distintivi o di protezione; - ordinare che non ci siano sopravvissuti, minacciare l avversario di tali decisioni; - attaccare persone fuori combattimento, sempre che non tentino di evadere e che si astengano da atti di ostilità; - attaccare persone con paracadute lanciatisi da aereo che precipita e naufraghi. 4 di 18

5 3 Personale sanitario: definizione Per personale sanitario si intendono le persone esclusivamente adibite in via permanente a compiti sanitari quali: - ricerca, raccolta, trasporto, diagnosi o cura di feriti malati e naufraghi - prevenzione delle malattie, - amministrazione e funzionamento di unità sanitari o di mezzi di trasporto sanitario - comprende sia personale militare che civile, incluso quello della Croce Rossa o assegnato a organismi di protezione civile Il personale appartenente alle categorie elencate non può essere oggetto di violenza e se cade in potere dell avversario non è considerato prigioniero di guerra e deve essere liberato. nazionalità. Può però essere trattenuto per assicurare le cure mediche ai prigionieri di guerra della stessa La sua qualità è indicata dal segno distintivo della croce rossa portato sull uniforme o sull abito (nel caso del personale sanitario civile) debitamente autorizzato. Si compone di medici e paramedici. Vi possono far parte anche i militari appositamente addestrati per essere impiegati, all occorrenza, come infermieri o portaferiti ausiliari, per ricercare, raccogliere, trasportare e assistere feriti e malati. Anche queste persone devono essere rispettate mentre stanno svolgendo tali compiti nel momento in cui vengono in contatto col nemico o se cadono in potere del nemico. In quest ultimo caso, essi sono considerati come prigionieri di guerra, ma possono essere impiegati, se necessario, in compiti sanitari (Conv. Gin.I,II,II,IV artt. Vari; I Prot. Agg art. 8, 15, 16, 18). 3.1 Compiti Il personale sanitario deve assicurare tutta l assistenza possibile a : 5 di 18

6 - feriti - malati - prigionieri di guerra - persone civili coinvolte nei conflitti armati. Costoro devono poter beneficiare in qualsiasi circostanza di un trattamento umano. Il personale sanitario deve astenersi da qualsiasi atto di ostilità. Inoltre le cure devono essere prestate solo in base a criteri medici senza alcuna altra distinzione. Il personale può essere temporaneo o permanente. La protezione va assicurata dalla normativa per il solo periodo di assegnazione e se impiegato esclusivamente per compiti sanitari. 3.2 Segno distintivo I segni distintivi hanno lo scopo di indicare che le persone o i beni che se ne fregiano godono di speciale protezione internazionale, per cui non debbono essere oggetto di violenza. La croce rossa o mezzaluna rossa in campo bianco, è il segno distintivo per proteggere il personale sanitario e religioso e le unità ed i mezzi destinati a tali compiti. Per il personale sanitario permanente ed il personale religioso è previsto: - bracciale resistente all umidità recante il segno distintivo di neutralità ( croce rossa o mezzaluna rossa o quadrato rosso, rilasciato dall autorità militare corredato della targhetta d identità e della carta di riconoscimento tascabile, che deve riportare generalità del possessore e a quale titolo è stata concessa la protezione: - foto o impronte digitali, - timbro a secco dell autorità militare - deve essere rilasciata in duplice copia ed una copia deve essere conservata dalla Potenza emettitrice. 6 di 18

7 3.3 Segno distintivo per il personale temporaneo Per tale tipo di personale è previsto: - bracciale di neutralità di ridotte dimensioni - accompagnato da documento di identità con indicazione dell istruzione sanitaria impartitagli, il carattere temporaneo delle funzioni esercitate ed il diritto dell uso del bracciale. 3.4 Obblighi assoluti del personale sanitario Al personale adibito ai servizi sanitari è adibito alla ricerca, evacuazione, trasporto, diagnosi e trattamento, compresi i primi soccorsi dei feriti, malati e naufraghi, nonché la prevenzione delle malattie. Ginevra. A costoro è fatto obbligo di rispettare i principi di deontologia medica ed il giuramento di 3.5 Giuramento di ginevra Il giuramento obbliga il personale: - A esercitare la propria arte con coscienza e dignità; - A fare della salute del paziente la sua principale preoccupazione; - A rispettare il segreto che gli è stato confidato; - Ad astenersi da ogni discriminazione relativa alla religione, cittadinanza, alla razza o di natura politico-sociale nell assolvimento del proprio dovere; - Al rispetto assoluto della vita umana; - A non servirsi delle conoscenze mediche possedute contro le leggi dell umanità, anche sotto l effetto della minaccia. 7 di 18

8 3.6 Diritti del personale sanitario Questo principio è richiamato dal diritto internazionale positivo per confermare la protezione generale cui la missione medica ha diritto, stabilendo che: - nessuno può essere punito per aver esercitato una attività di carattere medico conforme alla deontologia, quali che siano le circostanze o i beneficiari dell attività stessa - coloro che esercitano un attività di carattere medico non possono essere costretti a compiere atti o ad eseguire lavori contrari alla deontologia o altre regole volte a proteggere i feriti e i malati, o ad altre disposizioni del diritto internazionale, né ad astenersi dal compiere atti imposti da dette regole e disposizioni - nessuna persona che esercita tale attività può essere costretta a dare informazioni concernenti i feriti e malati che ha in cura, se essa ritiene che tali informazioni possano recare pregiudizio a costoro o alle loro famiglie. Tuttavia devono rispettare i regolamenti che obbligano la denuncia obbligatoria delle malattie contagiose. (I Prot. Agg. 1977, art.16). 3.7 La legge italiana di guerra in materia di personale sanitario (1938) Recependo le indicazioni del diritto internazionale, la Legge italiana di guerra dispone che i feriti e i malati nemici ricevono le stesse cure, che si prestano ai militari nazionali (art.93). E vietato sottoporre persone protette ad interventi medici che non siano motivati dal loro stato di saluti e la volontà dei feriti e dei malati va rispettata, i trattamenti devono essere prestati con i consenso del malato o ferito. Le legge prevede anche che c è un obbligo di designazione di Commissioni sanitarie miste per la valutazione medica dei prigionieri malati e feriti (ad eccezione dei traumi autoinferti) ai fini di un eventuale rimpatrio diretto o di una ospedalizzazione in un paese neutrale. Nel caso di decesso di un prigioniero di guerra, vige l obbligo di effettuare un attento esame medico e di redigere lo specifico certificato di morte di un prigioniero come previsto dalla normativa del D.I.U.. 8 di 18

9 3.8 Disposizioni per il personale sanitario Il personale sanitario è autorizzato a portare solo armi leggere ed ha il diritto ad usarle solo per difesa personale o per quella dei malati e dei feriti affidati alle sue cure. Pertanto, non verranno considerate come condizioni atte a privare una formazione od uno stabilimento sanitario della protezione stabilita dall art.19 della I Conv. Di Ginevra 1949: - il fatto che il personale della formazione o dello stabilimento sia armato e usi delle armi per la difesa propria o per quella dei suoi feriti e dei suoi malati - il fatto che, in mancanza di infermieri armati, la formazione o lo stabilimento sia protetto da un picchetto, da sentinelle o da una scorta; - il fatto che nella formazione o nello stabilimento si trovino armi portatili e munizioni ritirate ai feriti e ai malati, non ancora consegnate al servizio competente. 3.9 Abusi ed infrazioni I membri del personale sanitario che commettono abusi o infrazioni al diritto internazionale umanitario sono passibili di punizioni. Sono considerate infrazioni : - omicidio volontario - tortura o trattamenti disumani - metter in grave pericolo la salute o l integrità fisica o mentale mediante atti o omissioni volontarie; - uso perfido del segno distintivo di croce rossa o della mezzaluna rossa o di altri segno protettori Diritti del personale sanitario e religioso civile Il personale sanitario civile deve essere rispettato e protetto. In caso di bisogno, deve essere fornita ogni assistenza possibile al personale sanitario civile nelle zone in cui i servizi sanitari civili siano disorganizzati a causa dell attività bellica. 9 di 18

10 La Potenza occupante deve fornire ogni assistenza nei territori occupati, affinché il personale possa assolvere nel miglior modo la propria missione umanitaria. La Potenza non potrà esigere dal personale sanitario impegnato che svolga la propria missione dando priorità in favore di alcuno, salvo che per motivi strettamente sanitari. Il personale, inoltre, non può svolgere compiti incompatibili con la missione umanitaria. Il personale sanitario civile può recarsi in qualsiasi luogo ove i suoi servizi siano indispensabili. Le uniche misure di restrizione sono per fini di controllo e sicurezza che la Parte in conflitto interessata ritierrà necessarie. Il personale religioso civile deve essere rispettato e protetto. Ad esso sono applicabili le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli Aggiuntivi relativi alla protezione e all identificazione del personale Sanitario. (I Prot. Agg art.15) Nessuno può essere punito per aver esercitato l attività di carattere medica conforme alla deontologia, in qualunque circostanza. Inoltre, non può essere costretto a fornire informazioni sui feriti e malati. Il personale sanitario non può essere costretto ad effettuare atti contrari alla deontologia medica o ad atti contrari alle Convenzioni o Protocolli(I Prot. Agg art.16). Il personale sanitario ha diritto a: - esenzione dalla cattura per: a) il personale sanitario di uno Stato non parte in conflitto o di una Società di soccorso di detto stato, messo a disposizione da una delle parti in conflitto; b) il personale sanitario che opera sotto la responsabilità del CICR; c) il personale sanitario delle navi ospedale e delle imbarcazioni costiere di salvataggio. Il personale di una Società di Soccorso appartenente a paesi neutrali in missione in favore di una delle Parti in conflitto, non può essere trattenuta (art. 27, I Conv. Gin.) 10 di 18

11 Il personale sanitario e religioso, non può essere catturato. In caso di cattura non potrà essere considerato come prigioniero di guerra, deve essere rilasciato immediatamente, a meno che la presenza non sia strettamente necessaria per assistere gli altri internati e solo per il periodo necessario a svolgere tale compito. Preferibilmente devono essere deputati alle cure dei prigionieri di guerra dello Stato di appartenenza. Devono ricevere ogni facilitazione in tale attività (es. disponibilità di mezzi di trasferimento per visitare altri campi di internamento). Venute meno le necessità, il personale sanitario dovrà essere restituito alla Parte cui appartiene Personale sanitario militare temporaneamente utilizzato In merito al personale sanitario militare temporaneamente utilizzato, non potrà essere considerato prigioniero di guerra e se necessario potrà essere utilizzato per compiti di assistenza sanitaria. 11 di 18

12 4 Unità sanitarie La locuzione indica gli stabilimenti e altre formazioni, militari o civili, organizzati per fini sanitari, ossia ricerca, raccolta, trasporto, diagnosi e cura, compresi i primi soccorsi, dei feriti, malati o naufraghi, nonché la prevenzione delle malattie. Le unità sanitarie comprendono, fra l altro, gli ospedali e unità similari, i centri di trasfusione del sangue, i centri di medicina preventiva e i centri di trasfusione del sangue, e i centri di approvvigionamento sanitario, nonché i magazzini di materiale sanitario e di prodotti farmaceutici di dette unità. Possono essere fissi o mobili, permanenti o temporanee. 4.1 Legge italiana in materia di unità sanitarie In merito la legge italiana di guerra del 1938 recita all art.90 (applicazione delle convenzioni internazionali): 1. il trattamento dei militari nemici e delle persone al seguito delle FF.AA. nemiche, che siano feriti o malati 2. la protezione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari militari, delle naviospedali, delle navi ospedaliere e degli aeromobili sanitari, destinati al servizio delle FF.AA. nemiche; 3. il trattamento del personale adibito esclusivamente alla raccolta, al trasporto e alla cura di feriti e malati, di quello adibito all amministrazione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari, nonché dei ministri del culto addetti alle forze armate: 4. la protezione degli edifici, del materiale e dei trasporti sanitari; 5. il rispetto per i morti e lo scambio con il nemico di notizie relative ai decessi; 6. vieta l uso dell emblema e della denominazione di croce Rossa, nonché di qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituiscono una imitazione. (Conv. Gin. Artt.179 a 191; I Prot. Agg. 1977, artt.8,12 a 14). 12 di 18

13 Il Codice penale militare italiano prevede delle pene per i trasgressori nonché per i comandanti delle forze in campo che omettono di adottare provvedimento previsti dalla legge relativamente al rispetto delle Convenzioni internazionali in materia di protezione di Unità sanitarie e personale sanitario e protette (Legge. It.Guerra Art.90). 4.2 Segno distintivo L art.42 della I Conv. Di Ginevra del 1949 prevede che la bandiera distintiva della Convenzione possa essere alzata soltanto sulle formazioni e sugli stabilimenti sanitari che la convenzione stessa dispone di rispettare, e soltanto con il consenso delle autorità militari. Nelle formazioni mobili come negli stabilimenti fissi, essa potrà essere accompagnata dalla bandiera nazionale della Parte in conflitto a cui appartiene la formazione o lo stabilimento. Tuttavia, le formazioni sanitarie cadute in potere del nemico alzeranno soltanto la bandiera della Convenzione. Le Parti in conflitto prenderanno, per quanto le esigenze militari lo permettano, le misure atte a rendere nettamente visibili alle forze nemiche terrestri, aeree e marittime, gli emblemi distintivi che segnalano le formazioni e gli stabilimenti sanitari, allo scopo di scongiurare la possibilità di qualunque azione aggressiva. Le formazioni sanitarie dei paesi neutrali, autorizzate a prestare servigi a un belligerante, dovranno alzare assieme alla bandiera della Convenzione, la bandiera nazionale del belligerante al quale presta i servigi, se questi gliene da facoltà. Potranno comunque alzare la bandiera nazionale, anche se cadono in mano alla parte avversaria, salvo parere contrario dell autorità militare (art.43, I Conv. Gin.). 4.3 Protezione delle strutture sanitarie civili Le unità sanitarie saranno rispettate e protette in ogni tempo, e non possono essere oggetto di attacchi. 13 di 18

14 Le stesse disposizioni si applicano alle unità sanitarie civili purchè rispondano ad una delle seguenti disposizioni: appartenere a una delle Parti in conflitto essere riconosciute e autorizzate dalla competente autorità di una delle parti in conflitto essere autorizzate da una parte in conflitto per svolgere attività umanitarie in maniera permanente. Le parti in conflitto devono comunicarsi reciprocamente l ubicazione delle rispettive unità sanitarie fisse. Anche in assenza di previa comunicazione le parti non possono non osservare le disposizioni sulla protezione(i Prot. Agg art.12). La protezione della missione medica deve essere assicurata anche in territori occupati dalla parte avversaria. Inoltre, la parte occupante deve garantire oltre la protezione anche i mezzi per assicurare l igiene e la salute pubblica. di soccorso. La Potenza occupante dovrà permettere agli organismi internazionali o ad altri stati, azioni In caso di requisizioni di ospedali da una parte di una Parte in conflitto, il personale sanitario addetto ha il diritto di ricordare i limiti imposti dalla normativa internazionale. 14 di 18

15 5 Trasporto sanitario Si intende il trasporto di feriti, malati e naufraghi, di personale sanitario e religioso e di materiale sanitario, impiegando un mezzo di trasporto sanitario. Può avvenire via terra, via acqua, via aerea. I mezzi sono protetti ai sensi delle norme del diritto internazionale, ed a tal fine recano l apposito segno distintivo. Nel caso in cui i trasporti sanitari cadessero in mano nemica, saranno sottoposti alle leggi della guerra, a condizione che la parte in conflitto che li ha catturati provveda, in ogni caso, ai feriti o ai malati che essi contengono(art.35, I Conv.Gin.) 5.1 Trasporti aerei Gli aeromobili sanitari, usati esclusivamente per usi sanitari, non devono essere attaccati. Devono essere rispettati dalle Parti in conflitto durante i voli che eseguiranno a quote, a ore e su rotte specificamente convenute tra le parti in conflitto interessate. Gli aerei dovranno portare visibilmente il segno distintivo della Convenzione, a lato dei colori nazionali, sia sulle parti laterali, superiori e inferiori. Possono essere presi accordi anche su altri distintivi di segnalazione tra le parti interessate. Salvo accordo contrario, il sorvolo del territorio nemico od occupato dal nemico è proibito. Gli aeromobili dovranno obbedire a qualsiasi intimazione di atterraggio. Nel caso di atterraggio imposto, potrà riprendere il volo dopo eventuale controllo. Nel caso di un atterraggio accidentale su territorio nemico od occupato dal nemico, l equipaggio, i feriti, saranno prigionieri di guerra. Il personale sanitario conformemente alle disposizioni avanti trattate. Gli aeromobili sanitari delle Parti in conflitto potranno sorvolare il territorio delle potenze neutrali e atterrarvi o ammararvi in caso di necessità o per farvi scalo. Essi dovranno prima notificare alle potenze neutrali il loro passaggio sul territorio e obbedire a qualsiasi intimazione di 15 di 18

16 atterrare o ammarare. Saranno al sicuro da attacchi soltanto durante il volo a quote, ore e rotte specificamente convenute tra le parti in conflitto e le potenze neutrali interessate. Tuttavia le potenze neutrali potranno stabilire condizioni o restrizioni per il sorvolo del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari o per il loro atterraggio. 5.2 Trasporti marittimi Le navi ospedali militari, appositamente ed esclusivamente adibite dalle potenze al fine di soccorrere feriti, malati e naufraghi, di curarli e di trasportarli, non possono essere attaccate, né catturate. Devono essere sempre rispettate e protette a condizione che i loro nomi e le loro caratteristiche siano comunicati alle Parti in conflitto dieci giorni prima che siano impiegate. Le navi ospedali utilizzate da Società Nazionali di Croce Rossa, da società di soccorso ufficialmente riconosciute o da privati godranno della stessa protezione delle navi ospedali militari. Non potranno essere catturate, se la parte in conflitto da cui dipendono ha dato loro un incarico ufficiale e se siano state osservate le disposizioni concernenti la notifica dei nomi e caratteristiche della nave alle parti in conflitto. Le navi devono essere dotate di documenti rilasciati da autorità competenti, attestanti che sono state sottoposte al suo controllo durante il loro armamento e alla loro partenza. Inoltre, tali navi ospedali, per poter usufruire delle predette protezioni, devono essere poste sotto la direzione di una delle Parti in conflitto, col previo consenso del loro Governo e con l autorizzazione di detta parte, e sempre che siano state osservate le disposizioni concernenti la notifica. Qualunque nave ospedale all ancora in un porto che cade in potere del nemico, deve essere autorizzata ad uscirne. Le Parti in conflitto avranno il diritto di controllo e di visita sulle navi e sulle imbarcazioni sanitarie militari civili e di società di soccorso. Inoltre potranno rifiutare l assistenza, ordinare di allontanarsi, prescrivere loro una determinata rotta, anche trattenerle per una durata massima di sette giorni, se la gravità delle circostanze lo richiedesse. 16 di 18

17 Le parti in conflitto potranno temporaneamente imbarcare su queste navi un commissario, il cui compito consisterà esclusivamente nell assicurare l esecuzione degli ordini dati, secondo quanto previsto dalle Convenzioni e protocolli. Non saranno considerati atti idonei a privare le navi ospedali o le infermerie delle navi della protezione loro dovuta: il fatto che il personale sanitario sia armato e faccia uso di esse per mantenere l ordine, per la propria difesa o per quella dei feriti e malati affidati; la presenza di apparecchiature destinate esclusivamente ad assicurare la navigazione o le trasmissioni il fatto che trasportino materiale o personale esclusivamente destinato a funzioni sanitarie ma in più rispetto all organico necessario. (Gin.I conv. Artt.35 a 37-II art.22 a 35, 38 a 40 I Prot. Agg. Artt 8, 21 a 31). 17 di 18

18 6 Cessazione della protezione delle unità sanitarie civili La protezione dovuta può cessare solo nel caso in cui esse siano utilizzate per commettere al di fuori della loro missione umanitaria, atti dannosi per il nemico. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto (art.13, I Prot. Agg. 1977). 18 di 18

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