A relazione del Vicepresidente Cavallera: Premesso che:
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- Gianluca Basile
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1 REGIONE PIEMONTE BU9 01/03/2012 Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2012, n Programma Casa: alloggi entro il 2012 approvato con D.C.R. n del 20 dicembre Posticipazione della programmazione del terzo biennio. Precisazioni e disposizioni per l'attuazione delle misure d'intervento programmate con il primo e il secondo biennio. A relazione del Vicepresidente Cavallera: Premesso che: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 60, conferisce alle Regioni ed agli enti locali le funzioni amministrative non espressamente mantenute in capo allo Stato e, in particolare, quelle relative alla determinazione delle linee d intervento e degli obiettivi nel settore, alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore, alla gestione e all attuazione degli interventi nonché alla definizione delle modalità di incentivazione e alla determinazione delle tipologie d intervento; la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs. 112/1998, all art. 89 attribuisce alla Regione, in materia di edilizia residenziale pubblica, le funzioni amministrative relative alla determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore, attraverso il programma regionale per l edilizia residenziale, nonché la predisposizione dei relativi piani e programmi di intervento; il Consiglio regionale con la deliberazione n del 20 dicembre 2006 ha approvato, ai sensi dell art. 89 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs. 112/1998, il Programma casa: alloggi entro il 2012 ; il Programma è attuato in tre bienni attraverso piani e programmi specifici di intervento approvati dalla Giunta regionale nell ambito delle misure delineate dallo stesso Programma; i piani e i programmi stabiliscono i criteri e i tempi per la realizzazione degli interventi, per l individuazione dei soggetti attuatori e per l attribuzione dei contributi. Il Programma complessivamente prevede di investire risorse per un importo pari a 748,850 milioni di euro. Il fabbisogno finanziario è coperto con le economie di edilizia residenziale pubblica agevolata e sovvenzionata e in parte con fondi di bilancio regionale. Le economie derivano dagli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Piemonte in data 26 ottobre 2000 per l edilizia agevolata e in data 19 aprile 2001 per l edilizia sovvenzionata; il primo biennio di intervento è stato programmato con la deliberazione n del 19 febbraio 2007 dalla Giunta regionale ed è stato articolato in otto misure di intervento: edilizia sovvenzionata, edilizia sovvenzionata anziani, edilizia agevolata, edilizia agevolata anziani, edilizia agevolata sperimentale, programma giovani, sostegno alle agenzie sociali per la locazione, studi di fattibilità; con la citata deliberazione n del 20 dicembre 2006 il Consiglio regionale aveva altresì previsto che la programmazione del secondo biennio avvenisse entro il mese di ottobre 2008 e quella del terzo entro il mese di ottobre 2010, previa informazione alla II Commissione consiliare permanente, e aveva demandato alla Giunta regionale la possibilità di apportare modifiche al Programma rese necessarie dall attuazione o in relazione all approvazione da parte dello Stato di leggi o di atti di programmazione generale;
2 con deliberazione della Giunta regionale n del 27 ottobre 2008 la programmazione del secondo biennio del Programma casa è stata posticipata al primo semestre del 2009 in relazione alla necessità di attendere la conclusione, da un lato, delle procedure per l individuazione dei casi pilota di social housing da finanziare con le risorse del secondo biennio e, dall altro, delle iniziative a quel momento in corso per l attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell art. 11 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il differimento dei termini era stato ritenuto opportuno anche in relazione alla esigenza di conciliare i tempi ancora necessari per la conclusione della progettazione e per l inizio dei lavori degli interventi del primo biennio con la previsione di nuove realizzazioni; la Giunta regionale con la deliberazione n del 22 giugno 2009 ha approvato la programmazione del secondo biennio d intervento del Programma casa e ha definito i criteri per la selezione delle domande, i tempi per l approvazione dei bandi e dei modelli di domanda e le modalità di intervento; tale deliberazione è stata integrata e precisata con D.G.R. n del 4 agosto 2009; successivamente la Giunta regionale con deliberazione della Giunta regionale n del 22 febbraio 2010, considerati gli esiti raggiunti nel secondo biennio per le misure relative all edilizia sovvenzionata, agevolata e agevolata sperimentale, ha ritenuto opportuno ampliare ulteriormente la risposta pubblica al crescente fabbisogno di edilizia sociale attraverso l assegnazione anticipata di parte dei fondi previsti per il terzo biennio per finanziare parte delle domande presentate con il secondo biennio e non finanziate per carenza di risorse. Considerato che: il termine per l inizio dei lavori degli interventi finanziati con il primo biennio è stato prorogato con successive deliberazioni della Giunta regionale rimanendo infine fissato, con D.G.R. n dell 11 febbraio 2011, al 30 giugno Entro tale data tutti gli interventi sono pervenuti all inizio lavori tranne quello localizzato nel comune di Venaria Reale realizzato dall Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) di Torino, codice intervento PC1 SOV 69, per il quale la procedura di appalto è conclusa ed è stato sottoscritto il contratto con l impresa; per tale intervento in considerazione del principio di economicità ed efficacia dell azione amministrativa in relazione all avanzato stato procedurale si ritiene opportuno proporre un ulteriore proroga al 30 giugno 2012 del termine previsto per l inizio dei lavori; gli interventi finanziati con le risorse del secondo biennio sono stati individuati con determinazioni dirigenziali pubblicate sul secondo supplemento al n. 3 del Bollettino ufficiale della Regione del 21 gennaio 2010 mentre quelli finanziati con quota parte delle risorse del terzo biennio sono stati individuati con determinazioni dirigenziali pubblicate sul supplemento al n. 16 del B.U.R. del 22 aprile 2010; dalla data di pubblicazione sul B.U.R. per gli interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e agevolata sperimentale decorrono i 18 mesi previsti per pervenire all inizio dei lavori relativi; tali termini sono scaduti rispettivamente il 21 luglio 2011 e il 22 ottobre La situazione delle misure finanziate con il secondo biennio risulta essere quella di seguito riportata:
3 a) per quanto attiene alle Agenzie sociali per la locazione, tutte le Agenzie di nuovo impianto sono state aperte e quelle già esistenti hanno proseguito l attività; nel biennio sono stati sottoscritti oltre contratti di affitto a canone concordato ai sensi dell articolo 2, comma 3, della legge 431/1998 ed è tuttora in corso la rendicontazione da parte dei Comuni dei costi sostenuti e dei contributi erogati ai proprietari ed ai locatari; alcune Amministrazioni comunali congiuntamente all invio della rendicontazione hanno richiesto alla Regione di poter utilizzare i contributi concessi non integralmente spesi nel biennio al fine di non interrompere l attività delle Agenzie; per la conclusione delle procedure di liquidazione dei contributi a saldo risultano quindi necessarie alcune precisazioni che potrebbero essere assunte in considerazione sia del ruolo strategico svolto dalla misura in risposta al fabbisogno abitativo della cosiddetta fascia grigia di popolazione sia del fatto che tutte le domande presentate dai comuni nel secondo biennio sono state ammesse a finanziamento; in particolare: a.1) il cofinanziamento comunale deve essere almeno pari al 10 per cento dei costi sostenuti risultanti dal rendiconto approvato dal Comune, come già disposto per le Agenzie finanziate con il primo biennio; a.2) l economia di programma è determinata dalla differenza tra il finanziamento regionale concesso e il contributo regionale riconoscibile a consuntivo; a.3) se richiesto, l economia di programma può rimanere nella disponibilità del Comune per il proseguimento delle attività; a.4) l utilizzo delle risorse di cui al precedente punto è subordinato al rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti per il secondo biennio, in particolare hanno titolo ad accedere agli incentivi in conto capitale collegati alla sottoscrizione di un contratto a canone concordato ai sensi dell articolo 2, comma 3, della legge 431/1998: i cittadini in emergenza abitativa, i giovani di età inferiore a 35 anni anche in uscita dal nucleo familiare di origine, le vittime di violenza; a.5) i requisiti di ammissibilità devono risultare in maniera esplicita nella disciplina comunale di riferimento; a. 6) i costi sostenuti per il proseguimento delle attività dovranno essere rendicontati alla Regione entro il 31 dicembre 2012 con le medesime modalità definite per la richiesta dei contributi a saldo con nota esplicativa prot. n /DB0803 del 27 maggio 2010; b) per quanto attiene agli Studi di fattibilità risultano ultimati 15 studi sui 18 ammessi a finanziamento; per quelli non ancora conclusi localizzati nei Comuni di Fossano (cod. interv. PC2 STF 15) e Settimo Torinese (cod. interv. PC2 STF 6), considerate le motivazioni addotte dai soggetti attuatori, risulterebbe opportuno differire al 31 ottobre 2012 il termine per la conclusione mentre per lo studio localizzato nel Comune di Almese (cod. interv. PC2 STF 5) essendo venute meno le condizioni di fattibilità si può procedere alla revoca del finanziamento; c) per quanto attiene agli interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e agevolata sperimentale, successivamente all assegnazione del finanziamento, con provvedimenti amministrativi adottati a seguito delle richieste avanzate dai comuni e dai soggetti attuatori, si è provveduto per alcuni interventi ad assestare il finanziamento e la localizzazione nell ambito comunale nonché a prendere atto delle rinunce con conseguente aggiornamento delle graduatorie. Inoltre con tali provvedimenti è stato dato atto che l utilizzo delle economie accertate a seguito degli assestamenti e delle rinunce sarebbe avvenuto con successivi provvedimenti regionali. I termini per l inizio dei lavori, stabiliti
4 al 21 luglio 2011 e al 22 ottobre 2011 come sopra indicato, sono stati rispettati soltanto da una parte dei soggetti attuatori. Gli uffici regionali a seguito della scadenza dei citati termini, per gli interventi per i quali non era pervenuta la comunicazione di inizio dei lavori, hanno richiesto ai comuni e ai soggetti attuatori notizie circa la situazione in essere; per detti interventi le determinazioni in ordine alla conferma o alla revoca del finanziamento sono rinviate a una successiva deliberazione anche in relazione alla necessità di accertare l effettiva disponibilità dei fondi regionali e statali. Rilevato che: i soggetti attuatori (Comuni, Agenzie Territoriali per la Casa, Cooperative edilizie e Imprese di costruzione), come sopra indicato, risultano ancora impegnati nella conclusione dei lavori degli interventi del primo biennio e nella progettazione, apertura dei cantieri ed esecuzione dei lavori di quelli del secondo biennio; impegno quest ultimo particolarmente gravoso in un periodo congiunturale come l attuale dove si registrano crescenti difficoltà per il reperimento sul mercato delle risorse necessarie al cofinanziamento delle opere; le risorse statali relative all annualità 2011, pari a euro ,50, previste dall Accordo di programma sottoscritto dalla Regione Piemonte con il Ministero dei Lavori Pubblici in data 26 ottobre 2000 per l edilizia agevolata non sono state trasferite ai sensi dell articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 concernente Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ; la riduzione dei trasferimenti statali incide pesantemente sul Programma casa dal momento che tali risorse erano state destinate dal Consiglio regionale con la citata D.C.R. n del 20 dicembre 2006 a parziale copertura del fabbisogno finanziario necessario per l attuazione del Programma stesso. A fronte del mancato trasferimento dei fondi statali il fabbisogno finanziario relativo agli interventi in corso dovrà essere coperto con fondi di bilancio regionale. Non è ancora stato chiarito se anche per gli anni 2012 e 2013 le risorse previste nell Accordo non saranno trasferite integralmente o parzialmente; lo stato di attuazione degli interventi finanziati con il primo e secondo biennio del Programma casa e la situazione di oggettiva incertezza sulle risorse di fonte statale non hanno finora permesso di attivare la programmazione del terzo biennio di intervento che, stante la posticipazione del secondo biennio, avrebbe dovuto, conseguentemente, essere assunta entro il mese di giugno dello scorso anno, si ritiene opportuno proporre di posticipare la programmazione del terzo biennio al secondo semestre 2012 sia in considerazione dell esigenza di conciliare i tempi ancora necessari per la conclusione delle attività riferite al primo e secondo biennio, sia in relazione alla necessità di disporre di un quadro certo rispetto alle effettive disponibilità finanziarie statali e regionali. Tale termine, in considerazione dei trasferimenti statali, potrà essere ulteriormente posticipato al primo semestre Considerato inoltre che nel corso dell attuazione del primo e del secondo biennio del Programma casa è emersa la necessità, sulla base di segnalazioni pervenute dai soggetti attuatori o per valutazioni esperite direttamente dagli uffici, di precisare e confermare alcuni aspetti relativi all attuazione delle misure finanziate, in particolare: per gli interventi di edilizia sovvenzionata
5 a) la documentazione per l erogazione del saldo del finanziamento deve essere integrata con la dichiarazione dell avvenuta emissione del bando di concorso per l assegnazione degli alloggi ovvero dell esistenza di una graduatoria definitiva utile per l assegnazione dei medesimi; b) l erogazione del 30% a saldo del finanziamento, se richiesto dal soggetto attuatore, può avvenire in due soluzioni: un primo 15% a seguito della presentazione del verbale di ultimazione lavori rilasciato ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici, della dichiarazione sostitutiva a firma del Direttore dei lavori per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, dell attestato finale di sostenibilità ambientale e di una sintetica relazione sull andamento dei lavori, sui pagamenti corrisposti e sulle somme ancora da liquidare all impresa esecutrice; la quota residua sarà liquidata a seguito della presentazione della restante documentazione richiesta per l erogazione a saldo come integrata dalla documentazione prevista dalla precedente lettere a); c) la conclusione degli interventi deve essere attestata mediante il provvedimento dell ente attuatore di approvazione del Certificato di Chiusura Conti (C.C.C.); per gli interventi di edilizia sovvenzionata ammessi a finanziamento con il secondo biennio a) nel caso in cui sia realizzato un numero di alloggi inferiore rispetto a quello indicato in domanda, come consentito dalla D.C.R. n del 20 dicembre 2006 e fermo restando il finanziamento attribuito, il contributo medio per unità abitativa può essere superiore a ,00 euro/alloggio, oltre la sostenibilità ambientale; b) per la tipologia d intervento acquisto alloggi in corso di realizzazione, l autorizzazione regionale alla deroga ai limiti di costo, fermo restando il finanziamento attribuito, è subordinata all approvazione dell apposito Modello regionale da parte dell ente attuatore e del comune da cui risulti esplicitata la causa e la conseguente ammissibilità alla deroga; c) per la copertura finanziaria degli interventi si conferma quanto stabilito al punto 3.c del dispositivo della D.G.R. n del 28 luglio 2008; per gli interventi di edilizia agevolata e agevolata sperimentale ammessi a finanziamento con il primo biennio a) l erogazione del saldo del finanziamento può avvenire anche in più soluzioni con le medesime modalità e condizioni previste per gli interventi finanziati con il secondo biennio stabilite con le D.G.R. n del 22 giugno 2009 e n del 29 marzo 2010; per gli interventi di edilizia agevolata e agevolata sperimentale ammessi a finanziamento con il secondo biennio a) per il trasferimento della proprietà degli alloggi si conferma quanto stabilito al punto 3.4 del dispositivo della D.G.R. n del 17 dicembre 2007; b) per quanto riguarda i massimali di costo si conferma quanto stabilito al punto 7 del dispositivo della D.G.R. n del 30 dicembre 2009; c) per la locazione degli alloggi si conferma quanto stabilito alla lettera a) del dispositivo della D.G.R. n del 29 marzo 2010;
6 per gli interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e agevolata sperimentale ammessi a finanziamento con il secondo biennio a) per quanto riguarda la rilocalizzazione degli interventi si conferma quanto stabilito al punto 1 del dispositivo della D.G.R. n del 28 luglio 2008; b) per quanto riguarda la superficie non residenziale (S.r.n.) dell edificio si conferma quanto stabilito al punto 6 del dispositivo della D.G.R. n del 30 dicembre Informata la II Commissione consiliare permanente con nota prot. n /DB0803 del 7 dicembre 2011 per quanto attiene al rinvio della programmazione del terzo biennio; tutto ciò premesso e considerato; la Giunta regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge, delibera 1) di posticipare la programmazione del terzo biennio del Programma casa: alloggi entro il 2012 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n del 20 dicembre 2006 al secondo semestre del 2012 ovvero al primo semestre 2013 qualora non sia definito entro il 2012 il trasferimento dei fondi statali relativi all Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione con il Ministero dei Lavori Pubblici in data 26 ottobre 2000; 2) di confermare il contributo concesso e differire, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, al 30 giugno 2012 il termine per l inizio dei lavori dell intervento di edilizia sovvenzionata finanziato con il primo biennio, localizzato nel comune di Venaria Reale e realizzato dall Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) di Torino, codice intervento PC1 SOV 69; 3) di precisare per le Agenzie sociali per la locazione finanziate con il secondo biennio del Programma casa che: a) il cofinanziamento comunale deve essere almeno pari al 10 per cento dei costi sostenuti risultanti dal rendiconto approvato dal Comune, come già disposto per le Agenzie finanziate con il primo biennio; b) l economia di programma è determinata dalla differenza tra il finanziamento regionale concesso e il contributo regionale riconoscibile a consuntivo; c) se richiesto, l economia di programma può rimanere nella disponibilità del Comune per il proseguimento delle attività; d) l utilizzo delle risorse di cui al precedente punto è subordinato al rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti per il secondo biennio, in particolare hanno titolo ad accedere agli incentivi in conto capitale collegati alla sottoscrizione di un contratto a canone concordato ai sensi dell articolo 2, comma 3, della legge 431/1998: i cittadini in emergenza abitativa, i giovani di età inferiore a 35 anni anche in uscita dal nucleo familiare di origine, le vittime di violenza; e) i requisiti di ammissibilità devono risultare in maniera esplicita nella disciplina comunale di riferimento;
7 f) i costi sostenuti per il proseguimento delle attività dovranno essere rendicontati alla Regione entro il 31 dicembre 2012 con le medesime modalità definite per la richiesta dei contributi a saldo con nota esplicativa prot. n /DB0803 del 27 maggio 2010; 4) di confermare il contributo concesso e differire, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, al 31 ottobre 2012 il termine per la conclusione degli Studi di fattibilità finanziati con il secondo biennio del Programma casa localizzati nei Comuni di Fossano (cod. interv. PC2 STF 15) e Settimo Torinese (cod. interv. PC2 STF 6) e di revocare lo studio localizzato nel Comune di Almese (cod. interv. PC2 STF 5) essendo venute meno le condizioni di fattibilità; 5) di rinviare a una successiva deliberazione le determinazioni in ordine alla conferma o revoca del contributo per gli interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e agevolata sperimentale finanziati con le risorse del secondo biennio e con quota parte delle risorse del terzo biennio che non hanno rispettato i termini stabiliti per l inizio dei lavori; 6) di precisare e confermare i seguenti aspetti relativi all attuazione delle misure previste dal Programma casa: a) per gli interventi di edilizia sovvenzionata a.1) la documentazione per l erogazione del saldo del finanziamento deve essere integrata con la dichiarazione dell avvenuta emissione del bando di concorso per l assegnazione degli alloggi ovvero dell esistenza di una graduatoria definitiva utile per l assegnazione dei medesimi; a.2) l erogazione del 30% a saldo del finanziamento se richiesto dal soggetto attuatore, può avvenire in due soluzioni: un primo 15% a seguito della presentazione del verbale di ultimazione lavori rilasciato ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici, della dichiarazione sostitutiva a firma del Direttore dei lavori per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, dell attestato finale di sostenibilità ambientale e di una sintetica relazione sull andamento dei lavori, sui pagamenti corrisposti e sulle somme ancora da liquidare all impresa esecutrice; la quota residua sarà liquidata a seguito della presentazione della restante documentazione richiesta per l erogazione a saldo come integrata dalla documentazione prevista dalla precedente lettere a.1); a.3) la conclusione degli interventi è attestata mediante il provvedimento dell ente attuatore di approvazione del Certificato di Chiusura Conti (C.C.C.); b) per gli interventi di edilizia sovvenzionata ammessi a finanziamento con il secondo biennio b.1) nel caso in cui sia realizzato un numero di alloggi inferiore rispetto a quello indicato in domanda, come consentito dalla D.C.R. n del 20 dicembre 2006 e fermo restando il finanziamento attribuito, il contributo medio per unità abitativa può essere superiore a ,00 euro/alloggio, oltre la sostenibilità ambientale; b.2) per la tipologia d intervento acquisto alloggi in corso di realizzazione l autorizzazione regionale alla deroga ai limiti di costo, fermo restando il finanziamento attribuito, è subordinata all approvazione dell apposito Modello regionale da parte dell ente attuatore e del comune da cui risulti esplicitata la causa e la conseguente ammissibilità alla deroga; b.3) per la copertura finanziaria degli interventi è confermato quanto stabilito al punto 3.c del dispositivo della D.G.R. n del 28 luglio 2008;
8 c) per gli interventi di edilizia agevolata e agevolata sperimentale ammessi a finanziamento con il primo biennio c.1) l erogazione del saldo del finanziamento può avvenire anche in più soluzioni con le medesime modalità e condizioni previste per gli interventi finanziati con il secondo biennio stabilite con le D.G.R. n del 22 giugno 2009 e n del 29 marzo 2010; d) per gli interventi di edilizia agevolata e agevolata sperimentale ammessi a finanziamento con il secondo biennio d.1) per il trasferimento della proprietà degli alloggi si conferma quanto stabilito al punto 3.4 del dispositivo della D.G.R. n del 17 dicembre 2007; d.2) per quanto riguarda i massimali di costo si conferma quanto stabilito al punto 7 del dispositivo della D.G.R. n del 30 dicembre 2009; d.3) per la locazione degli alloggi si conferma quanto stabilito alla lettera a) del dispositivo della D.G.R. n del 29 marzo 2010; e) per gli interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e agevolata sperimentale ammessi a finanziamento con il secondo biennio e.1) per quanto riguarda la rilocalizzazione degli interventi si conferma quanto stabilito al punto 1 del dispositivo della D.G.R. n del 28 luglio 2008; e.2) per quanto riguarda la superficie non residenziale (S.r.n.) dell edificio si conferma quanto stabilito al punto 6 del dispositivo della D.G.R. n del 30 dicembre La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell art. 61 dello Statuto e dell art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre (omissis)
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