PREMESSO. 2. la dr.ssa Cirrito è in possesso di idonei requisiti per espletare l attività di cui sopra;
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1 ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 297 DEL _ CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON LA DR.SSA CIRRITO STEFANIA MARIA PER ATTIVITA DI INTERPRETARIATO E TRAZUZIONI IN LINGUA INGLESE E CINESE RIFERITA ALLA COOPERAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE DELL AOUS. Tra le seguenti parti: L Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, con sede in Siena Strada delle Scotte, 14 (C.F.: ), rappresentata dal Direttore Amministrativo f.f. Dr.ssa Roberta Croci, all uopo delegato con atto n. del, in esecuzione del predetto atto, esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; e La Dr. ssa Cirrito Stefania Maria, nata a Caltanissetta l e residente a Caltanissetta Via Sandro Pertini, 1 - (C.F. CRRSFN84T51B429T), in possesso della Laurea in Lingue. PREMESSO 1. l Azienda Ospedaliera Senese ha la necessità di affidare un incarico di collaborazione, a carattere individuale, temporaneo, concernente lo svolgimento dell attività di traduzione e interpretariato, presso la Direzione Aziendale, riferita alla cooperazione sanitaria internazionale; 2. la dr.ssa Cirrito è in possesso di idonei requisiti per espletare l attività di cui sopra; 3. il finanziamento del presente contratto è a carico del degli Operatori Cinesi (con fondi depositati presso l Aou. Senese) - del. n. 589/ e per gli Operatori del Kurdistan, con fondi messi a disposizione dal Governatorato di Sulaymaniyah (Kurdistan) - del. n. 590/ ; 4. l Azienda conferisce il presente incarico a norma del Regolamento aziendale del. n. 53/ in osservanza della Legge 133/2008, art. 46, comma 1, nonché della Circolare n. 02/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dip. Funz. Pubblica; 5. l espletamento della predetta attività avverrà con i modi ed i tempi concordati con la Direzione Aziendale. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 1. L Azienda Ospedaliera conferisce alla Dr.ssa Cirrito Stefania l incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento delle attività di cui alla premessa. La prestazione verrà resa presso la Direzione Aziendale dell Azienda Ospedaliera. 2. L attività del Collaboratore dovrà essere organizzata in connessione con le necessità dell Azienda Ospedaliera medesima ed in particolare con la Direzione Aziendale, fornendo tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi il servizio affidatogli. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Collaboratore il quale non potrà avvalersi di sostituti. 3. Il presente contratto si intende stipulato a tempo determinato con durata dal fino al , salvo anticipata strutturazione organica di una figura professionale da incaricare per la predetta attività; 4. L Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà insindacabile di revocare l incarico in qualunque momento e
2 di conseguenza d interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del Collaboratore alcun diritto a risarcimento di danni. Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo consenso. Da parte sua il Collaboratore potrà rescindere dal contratto con relativa comunicazione scritta da inviare all Azienda Ospedaliera con 30 giorni di preavviso. 5. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Collaboratore nel contesto di un rapporto che, non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l esecuzione del servizio senza osservanza di specifici orari e con l utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro. E facoltà del Collaboratore utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla Segreteria del Comitato Etico presso la stessa sede. A tal proposito il Collaboratore è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell eventualità, per l Azienda Ospedaliera di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art.7, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione. 6. Il corrispettivo per l opera che il Collaboratore renderà nel periodo di cui all art. 4 viene stabilito in complessivi euro ,00 lordi da liquidarsi al termine del contratto o mediante acconti periodici a richiesta del Collaboratore in misura da determinare, con attestazione del relativo svolgimento dell attività da parte del Direttore Generale. 7. Il Collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi, sempre afferenti il presente contratto, con espressa autorizzazione preventiva dell Azienda Ospedaliera. L Azienda Ospedaliera provvede, limitatamente al periodo di validità del presente contratto, alla gestione diretta dei rischi per responsabilità civile verso terzi, esclusa la colpa grave. 8. Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d opera regolata dall art e seguenti del Codice Civile; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle collaborazioni coordinate e continuative di cui all art. 47, primo comma, lettera c-bis), DPR. 22 Dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche. All atto dell erogazione del compenso o degli acconti l Azienda Ospedaliera opererà a carico del Collaboratore una ritenuta a titolo di acconto IRPEF secondo gli scaglioni progressivi sul compenso medesimo così come previsto dall art.24, DPR.29 Settembre 1973 n Il compenso sarà/non sarà i inoltre soggetto alla contribuzione INPS di cui alla Legge 335/1995, nella misura della vigente normativa avendo il Collaboratore dichiarato di essere titolare di altra copertura previdenziale obbligatoria. 9. Agli effetti dell applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui al D.Lgs.38/2000, il Collaboratore autorizza l Azienda Ospedaliera ad operare la ritenuta di sua competenza in occasione dell erogazione degli emolumenti in base al tasso di premio applicabile al rischio derivante dall attività oggetto dell incarico nella misura che la stessa Azienda Ospedaliera giudica idonea per la specifica categoria. S impegna inoltre a corrispondere, dietro semplice richiesta, eventuali quote di premio assicurativo a suo carico qualora il loro versamento avvenga anche successivamente al disciolto rapporto di lavoro oggetto del contratto. Al proposito il Collaboratore dichiara di non essere titolare di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in contemporanea con quello oggetto del presente. S impegna a comunicare tempestivamente il variare di tale situazione al fine di consentire l esatta determinazione del premio INAIL di competenza di ogni singolo committente ed evitare all Ente il versamento di importi in misura inferiore e/o superiore al dovuto, nonché l applicazione corretta delle detrazioni d imposta di cui all art.12 e 13 DPR.917/ Il Collaboratore dichiara altresì di non essere titolare di partita Iva. 11. Gli oneri fiscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal presente atto faranno carico al Collaboratore ed all Azienda Ospedaliera secondo termini e modalità stabilite dalla Legge. 12. Alla risoluzione e/o termine del presente contratto il Collaboratore non avrà diritto alla percezione di trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo ciò già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art.7 del quale il Collaboratore si dichiara completamente
3 soddisfatto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il Dipartimento al risarcimento dell eventuale danno. 13. Tutti i dati ed informazioni di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. 14. Ai sensi della Legge 675/1996 il Collaboratore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. 15. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d uso ai sensi dell art.10 della parte seconda della Tariffa allegata al T.U. dell Imposta di Registro approvato con DPR. 26 Aprile 1986 n Il presente atto è esente dall imposta di bollo ai sensi dell art. 25 Tabella allegato B al D.P.R. 642/1972 e relativa risoluzione 05/02/2002, n. 36/E dell Agenzia delle Entrate. L Imposta di Bollo sulle eventuali quietanze, viene stabilita essere a carico del Collaboratore. 16. Foro competente in caso di controversie sarà quello di Siena, rinunziando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede. Letto, confermato e sottoscritto. Le Parti p. L Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Il Direttore Amministrativo f.f. Dr.ssa Roberta Croci Il Collaboratore Dr.ssa Stefania Cirrito i
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