RELAZIONE SOTTO GRUPPO - LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "RELAZIONE SOTTO GRUPPO - LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI"

Transcript

1 SOTTO GRUPPO - LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI Referente del sottogruppo - dott. Giovanna Nozzetti Rappresentante COA Palermo - Avv. Maurizio Argento RELAZIONE SULLE QUESTIONI CORRELATE ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER SPESE E COMPETENZE LEGALI DOPO L ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 20 LUGLIO 2012, N. 140 IN MATERIA DI PROCEDIMENTI MONITORI, PROCEDIMENTI SPECIALI IN MATERIA DI LOCAZIONE E ATTI DI PRECETTO Gli Osservatori sono aggregazioni nate spontaneamente in molti distretti giudiziari allo scopo di favorire la collaborazione tra i soggetti coinvolti nella gestione del processo (magistrati, avvocati e personale amministrativo) e di elaborare e sostenere, nel quadro di un movimento di opinione creato e coltivato al di fuori di ogni logica di appartenenza, determinate scelte operative, pratiche concrete, ritenute idonee a migliorare la qualità e l efficienza della giustizia civile e nel Distretto di Corte di Appello di Palermo in data è stato ricostituito l Osservatorio di Palermo di cui fanno parte oltre ai magistrati ed ai rappresentanti dell Ordine degli Avvocati anche rappresentanti di tutte le associazioni forensi presenti sul territorio. Il sottogruppo dell Osservatorio sulla Giustizia civile Palermo, costituito nella riunione del gruppo di coordinamento del 24 settembre 2012, cui è demandato lo studio delle questioni scaturite dall introduzione del nuovo regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi in favore dei professionisti-avvocati dopo diverse riunioni, nel corso delle quali tutte le sue componenti hanno avuto modo di confrontarsi sulle problematiche in questione sono pervenuti alle seguenti determinazioni cui pare necessario, comunque,

2 premettere che il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Palermo, pur partecipando alle attività dell Osservatorio con spirito di servizio per i propri iscritti, ribadisce la sua assoluta contrarietà e non condivisione del D.M n.140 sia sotto il profilo generale che nei singoli aspetti di computo dei parametri di liquidazione avverso cui sia tutte le istituzioni forensi che lo stesso Consiglio dell Ordine, hanno già proposto o proporranno formale impugnativa davanti agli organi giudiziari competenti ritenendolo gravemente lesivo della dignità e del decoro della professione forense. IL RIFERIMENTO NORMATIVO: L art.9 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 2012, n. 27), nell abrogare le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, ha previsto che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista debba essere determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. In particolare, l art. 9 del Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, dispone: 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (omissis) 3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I commi seguenti disciplinano poi, tra l altro, le modalità di determinazione pattizia del compenso per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell incarico, con abrogazione delle disposizioni vigenti che facessero rinvio al sistema tariffario. Con Decreto 20 luglio 2012, n. 140, è stato quindi emanato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del citato articolo 9. L art. 41 di tale Decreto n. 140/2012, aprendo il Capo VII relativo alla disciplina transitoria, stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto I parametri adottati con il DM 140/2012, dal punto di vista funzionale, altro non sono che un sistema tariffario indicante un insieme di valori di riferimento cui in primo luogo il giudice, ma anche i privati, potranno fare riferimento per determinare il compenso per la liquidazione delle competenze giudiziali.

3 Le tabelle A e B allegate al citato decreto e riferite al compenso degli avvocati per i giudizi presentano dei valori monetari qualificati come espressivi di un valore medio di liquidazione, soggetti ad aumento o diminuzione da parte del giudice; essi si collegano ad un determinato scaglione e sono riferiti a macrofasi processuali (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria, fase esecutiva). La riduzione degli scaglioni di valore operata dal decreto 140\2012 non si traduce in una più corretta ed agevole applicazione del parametro e rischia, al contrario, di condurre ad una valutazione eccessivamente semplicistica, penalizzando l operato del professionista, e spingendo a non valutare l attività effettivamente svolta e la complessità della questione affrontata. Peraltro, per i procedimenti monitori e per i precetti non è stato indicato alcun valore medio di riferimento, prevedendo invece solo un range di importi, quasi si trattasse delle vecchie tariffe minime e massime. Ed ancora, sempre in materia di procedimenti monitori, il decreto non consente al Giudice alcuna possibilità di aumento o di diminuzione ritenendo così implicitamente che l unico criterio per la determinazione dell importo liquidabile, tra il minimo e il massimo previsto, sia direttamente correlato al solo valore della controversia. Purtroppo però l eccessiva ampiezza dello scaglione (da a ), a disposizione del giudice, non si presenta di facile fruibilità, di certo sarà fonte di disomogeneità nelle liquidazioni, non darà certezza nelle aspettative di liquidazione e, soprattutto, potrà creare ingiustificate disparità di liquidazioni anche fra Giudici dello stesso Ufficio giudiziario. In ogni caso, il comma 7 dell articolo 1 del più volte citato decreto sancisce che: «In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa» fermo restando che il compenso ai sensi dell art c.c., deve ancora essere adeguato all importanza dell opera ed al decoro della professione, considerato che lo stesso art. 9 D.L. 1/2012 richiama espressamente l importanza dell opera. Ed ancora, proprio in applicazione del principio di non vincolatività dei parametri, si è osservato che la mancata considerazione del rimborso delle spese generali, quantificato in modo forfettario dall art. 14 dell abrogato D.M. 127/2004 nella misura del 12,5% che remunerava una voce di costo autonoma, indipendente dal valore e dalla complessità delle questioni trattate, e direttamente correlata alla gestione dello studio professionale, nonché alle spese relative, a titolo esemplificativo, al personale ed all acquisto e gestione degli strumenti utilizzati dal professionista oltre che alle spese di aggiornamento e di studio del professionista ecc.. appare ancora oggi una componente necessaria per la determinazione dell equo compenso professionale. Sulla base delle superiori condivise osservazioni generali il sottogruppo dell Osservatorio ha ritenuto utile ed opportuno predisporre dei criteri unitari e delle tabelle di liquidazione per i procedimenti speciali strettamente ancorate ai parametri ministeriali ma con la previsione di sotto-scaglioni di valore cui corrispondono compensi secondo criteri di proporzionalità diretta al valore della controversia, che renderanno

4 così più fruibili i sistemi liquidatori ai giudici avendo il pregio di rendere trasparenti e certe le aspettative di liquidazione in tutti quei procedimenti in cui sia di massima predeterminabile l attività professionale dell avvocato. Ovviamente, tutto il lavoro svolto dalle diverse componenti del sottogruppo deve ritenersi solo come il risultato di prassi neutre che attingono alla soggettiva interpretazione delle norme di riferimento che hanno allo stato raggiunto un diffuso consenso tra tutti i suoi componenti, ferma restando la possibilità di una revisione delle determinazioni raggiunte, che nello spirito che anima il sottogruppo di lavoro e, soprattutto, l intero Osservatorio della Giustizia Civile, costituiscono non un punto di arrivo ma solo un punto di partenza. L AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE DEI NUOVI PARAMETRI Come già precisato, l art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 ha determinato l'abrogazione delle vigenti tariffe professionali. Ai sensi del comma 5 del citato art. 9 sono state, inoltre, abrogate con effetto immediato tutte le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle abrogate tariffe. L unica disciplina transitoria dettata dalla norma abrogativa è quella prevista dal comma 3, che ha stabilito la continuazione dell applicazione delle soppresse tariffe, ma limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, e solo fino alla data di entrata in vigore dei nuovi parametro, e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (ossia fino al 23/07/2012). Con il successivo decreto del ministro per la Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, entrato in vigore il 23 agosto 2012, sono stati determinati i parametri per la liquidazione da parte degli organi giurisdizionali dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ed ai sensi dell art. 41 del medesimo decreto le nuove disposizioni devono trovare applicazione alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Il primo problema che si impone all interprete è quello di disciplinare i criteri di liquidazione delle spese in relazione alle numerose cause che sono iniziate nel vigore della precedente disciplina e che sono proseguite oltre il 23 luglio Al riguardo si registra nella giurisprudenza di merito una prima tesi (Trib. Verona 27 settembre 2012) che, muovendo dall esigenza di tutelare le aspettative maturate da avvocati e parti del giudizio prima dell instaurazione della causa, ha ritenuto che si debbano distinguere: a) le prestazioni professionali poste in essere prima dell abrogazione delle tariffe, identificate talvolta nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, talaltra nelle fasi processuali individuate dai nuovi parametri, che andrebbero remunerate in base alle soppresse tariffe;

5 b) le prestazioni professionali poste dopo l abrogazione delle tariffe, da remunerare in base ai nuovi parametri. Si contrappone ad essa una seconda tesi (cf. Trib. Termini Imerese, 17 settembre 2012, Trib. Varese 26 settembre 2012) che, muovendo dalla inscindibilità della prestazione professionale del difensore nei singoli atti in cui si estrinseca, da cui consegue l inesigibilità del corrispettivo prima del termine della prestazione, e dalla natura recettizia del rinvio operato dalla disciplina contrattuale a quella legale che regolamenta la misura del compenso, ha ritenuto che, laddove la prestazione si concluda concretamente dopo l entrata in vigore dei nuovi parametri, tali parametri debbano applicarsi per la liquidazione complessiva del compenso del difensore. Una terza opzione interpretativa (cf. Bulgarelli ), ritiene che la disciplina legale della determinazione del compenso (il regime tariffario), una volta richiamata dalle parti nel regolamento negoziale del contratto di prestazione d opera professionale perderebbe la sua natura eteronoma, per divenire anch essa frutto di autonomia negoziale, di tal che le previgenti tariffe professionali andrebbero applicate tout court alla liquidazione dei compensi per le prestazioni adempiute in esecuzione di contratti di patrocinio conclusi prima dell entrata in vigore della nuova disciplina, mentre i nuovi parametri dettati dal D.M. n. 140/2012 andrebbero applicati soltanto ai contratti conclusi dopo il 23/07/2012, data di cessazione definitiva dell efficacia del previgente regime tariffario. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n del 12/10/2012 ha sposato il secondo dei surrichiamati orientamenti, ritenendo applicabili alla fattispecie i principi già affermati in occasione della successione nel tempo delle tariffe nel previgente regime tariffario (così Cass. sez. 3, 19 dicembre 2008, n , Cass. sez. 3, 11 marzo 2005, n. 5426), e ciò in considerazione del carattere unitario dell'attività difensiva, che non è parcellizzabile nei singoli atti o nelle singole fasi pur previste dalla tariffa professionale, ma rappresenta un unica ininterrotta e continuativa prestazione professionale. Con la citata sentenza, infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto che non è possibile segmentare le prestazioni professionali nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione, valorizzando particolarmente la nozione di compenso, che evocherebbe la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata particolarmente accentuata dalla attuale unificazione di diritti ed onorari, anche alla luce della necessità, nella determinazione dell ammontare del corrispettivo, di valutare alcuni elementi, quali la complessità delle questioni, il pregio dell'opera, i risultati conseguiti, che sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi, anziché alla prestazione professionale nella sua interezza (cf. Cass. SS. UU. n /2012 cit.). Secondo l orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, dunque, i nuovi parametri sarebbero applicabili ogniqualvolta l attività difensiva, pur iniziata prima

6 dell entrata in vigore della disciplina abrogativa delle tariffe, sia proseguita e si sia conclusa oltre tale momento. Rimane, tuttavia, il dubbio interpretativo se la conclusione dell attività difensiva sia da ritenersi coincidere con l espletamento dell ultimo atto difensivo (nel procedimento ordinario di cognizione il deposito delle memorie di replica) ovvero con la conclusione del processo con la pronuncia della sentenza da parte del giudice, atteso che anche sino a tale momento il difensore continua a svolgere ope legis la funzione di domiciliatario della parte. Va segnalato, infine, che il Tribunale di Cremona, con ordinanza del 13 settembre 2012 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell art. 9 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dall art. 1 della L. 27/2012, e del collegato D.M. 140/2012, nella parte in cui dispongono l applicazione retroattiva delle nuove tariffe forensi anche ai processi in corso e all attività già svolta ed esaurita prima della sua entrata in vigore. Un ulteriore, importante, dubbio interpretativo degno di menzione, riguarda, infine, l estensione o meno dell effetto abrogativo conseguente all abolizione delle tariffe professionali alla previsione in materia di decreto ingiuntivo dell'articolo 684 c.p.c., nella parte in cui richiede il parere della competente associazione professionale, dubbio che risulta aver trovato una prima, ma ancora isolata, risposta positiva nella giurisprudenza di merito (cf. Trib. Varese, 11 ottobre 2012).

7 PROPOSTA DI TABELLA DECRETI INGIUNTIVI La tabella per i procedimenti monitori è stata elaborata tenendo conto dei parametri di liquidazione previsti dal DM 140\2012 fino al valore di ,00 e, segnatamente dei compensi previsti da 50,00 a 2.500,00. Sicchè, al fine di dare proporzionata continuità alla liquidazione si è preferito dare rilevanza all incremento dei parametri fissando costanti aumenti di 50,00 fino al valore della controversia di ,00 e di 100,00 sino al valore di 1.500,00,00 e determinando di conseguenza i relativi sotto-scaglioni di valore di riferimento. E stato necessario suddividere alcuni scaglioni in cui il parametro relativo al compenso rimane inalterato al fine di adeguare gli scaglioni alle previsioni in materia di contributo unificato e della marca ex art. 30 D.P.R. 115/2002. Ai sensi del comma 9 dell art.11 del DM.140/2012 per i procedimenti di valore superiore ad ,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquiderà il compenso tenuto conto della natura del procedimento, dell importanza delle questioni trattate, del pregio dell opera prestata, dei risultati e dei vantaggi anche non economici conseguiti dal cliente, dell urgenza della prestazione cercando, comunque, di mantenere la connessione proporzionale crescente della liquidazione rispetto al valore del procedimento. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo all entità economica della ragione di credito alla cui tutela l azione monitoria è diretta. Si è ritenuto ancora di dover dare un giusto riconoscimento a tutti gli esborsi non documentabili ma necessari all avvocato ai fini dell espletamento della sua prestazione fissando l importo a tal titolo liquidabile in una percentuale fissa del 13 % del compenso parametrico corrispondente. Con riferimento alle spese borsuali, sono liquidabili oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di legge e alla marca ex art.30 DPR 115\2002, tutte le spese documentate per certificati, raccomandate, visure, registrazione di atti e certificazioni notarili del credito e, comunque, qualsiasi altre spesa documentabile connessa all emissione del decreto. Il compenso previsto nel parametro della tabella di riferimento deve ritenersi comprensivo di ogni corrispettivo per l attività e gli oneri materiali ed intellettuali sostenuti dal legale per la redazione e il deposito di un ordinario monitorio e di tutte le attività accessorie. Rimangono esclusi gli accessori previdenziali (CPA 4%) e fiscali (IVA 21 %) come per legge. In ogni caso, gli importi indicati nella tabella rappresentano riferimenti orientativi utilizzabili in procedimenti che non presentano caratteristiche di specialità o di particolare complessità. Ferma restando l assenza di vincolatività dei parametri in base all art. 1 comma 7 del DM 140/2012, il legale del ricorrente che intenda chiedere una liquidazione difforme rispetto ai parametri indicati nella tabella potrà sempre motivare la richiesta in una

8 apposita nota delle spese e competenze allegata al ricorso per ingiunzione con cui dovrà indicare le specifiche ragioni della complessità o della specialità della materia che legittimano una diversa liquidazione del compenso. Scaglione TABELLA DECRETI INGIUNTIVI Parametro Compenso Spese borsuali certe Totale Esborsi Forf. 13 % Contributo Unificato Fino a 357,99 50,00 6,50 18,50 0 Marca art.30 56,50 18,50 Da 358,00 a 714,99 100,00 13,00 18, ,00 18,50 Da 715,00 a 1.033,99 150,00 19,50 18, ,50 18,50 Da 1.033,00 a 1.100,99 200,00 26,00 18,50 8,00 226,00 26,50 Da 1.100,00 a 1.428,99 200,00 26,00 42,50 8,00 226,00 50,50 Da 1.429,00 a 1.785,99 250,00 32,50 42,50 8,00 282,50 50,50 Da 1.786,00 a 2.142,99 300,00 39,00 42,50 8,00 339,00 50,50 Da 2.143,00 a 2.500,99 350,00 45,50 42,50 8,00 395,50 50,50 Da 2.501,00 a 2.857,99 400,00 52,00 42,50 8,00 452,00 50,50 Da 2.858,00 a 3.214,99 450,00 58,50 42,50 8,00 508,50 50,50 Da 3.215,00 a 3.571,99 500,00 65,00 42,50 8,00 565,00 50,50 Da 3.572,00 a 3.928,99 550,00 71,50 42,50 8,00 621,50 50,50 Da 3.929,00 a 4.285,99 600,00 78,00 42,50 8,00 678,00 50,50 Da 4.286,00 a 4.642,99 650,00 84,50 42,50 8,00 734,50 50,50 Da 4.643,00 a 5.000,00 700,00 91,00 42,50 8,00 791,00 50,50 75,00 131,50 188,00 252,50 276,50 333,00 389,50 446,00 502,50 559,00 615,50 672,00 728,50 785,00 841,50

9 Da 5.001,00 a 5.200,99 750,00 97,50 42,50 8,00 847,50 50,50 Da 5.201,00 a ,99 750,00 97,50 103,00 8,00 847,50 111,00 Da ,00 a ,99 800,00 104,00 103,00 8,00 904,00 111,00 Da ,00 a ,99 800,00 104,00 225,00 8,00 904,00 233,00 Da ,00 a ,99 850,00 110,50 225,00 8,00 960,50 233,00 Da ,00 a ,99 850,00 110,50 330,00 8,00 960,50 338,00 Da ,00 a ,99 900,00 117,00 330,00 8, ,00 338,00 Da ,00 a ,99 950,00 123,50 330,00 8, ,50 338,00 Da ,00 a , ,00 130,00 330,00 8, ,00 338,00 Da ,00 a , ,00 136,50 330,00 8, ,50 338,00 Da ,00 a , ,00 143,00 330,00 8, ,00 338,00 Da ,00 a , ,00 149,50 330,00 8, ,50 338,00 Da ,00 a , ,00 156,00 330,00 8, ,00 338,00 Da ,00 a , ,00 162,50 330,00 8, ,50 338,00 Da ,00 a , ,00 169,00 330,00 8, ,00 338,00 Da ,00 a , ,00 175,50 330,00 8, ,50 338,00 Da ,00 a , ,00 182,00 330,00 8, ,00 338,00 Da ,00 a , ,00 182,00 528,00 8, ,00 536,00 898,00 958, , , , , , , , , , , , , , , , ,00

10 Da ,00 a , ,00 188,50 528,00 8, ,50 536,00 Da ,00 a , ,00 201,50 528,00 8, ,50 536,00 Da ,00 a , ,00 208,00 528,00 8, ,00 536,00 Da ,00 a , ,00 214,50 528,00 8, ,50 536,00 Da ,00 a , ,00 221,00 528,00 8, ,00 536,00 Da ,00 a , ,00 227,50 528,00 8, ,50 536,00 Da ,00 a , ,00 234,00 528,00 8, ,00 536,00 Da ,00 a , ,00 240,50 528,00 8, ,50 536,00 Da ,00 a , ,00 247,00 528,00 8, ,00 536,00 Da ,00 a , ,00 247,00 528,00 8, ,00 536,00 Da ,00 a , ,00 253,50 528,00 8, ,50 536,00 Da ,00 a , ,00 260,00 528,00 8, ,00 536,00 Da ,00 a , ,00 273,00 528,00 8, ,00 536,00 Da ,00 a , ,00 286,00 528,00 8, ,00 536,00 Da ,00 a , ,00 299,00 528,00 8, ,00 536,00 Da ,00 a , ,00 312,00 528,00 8, ,00 536,00 Da ,00 a , ,00 325,00 528,00 8, ,00 536, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

11 PROPOSTA DI TABELLA PER I PROCEDIMENTI SPECIALI IN MATERIA LOCATIZIA La liquidazione di tali procedimenti trova la sua fonte regolamentare nell art. 7 del DM 140\2012 che recita: Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A -Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4. La tabella di liquidazione per i procedimenti speciali in materia di locazione parte del presupposto condiviso che i relativi procedimenti sono a prestazioni tipizzate e non necessitano di istruttoria o di fase decisoria in senso stretto essendo il provvedimento di convalida un ordinanza non impugnabile emessa all esito di un procedimento speciale a natura sommaria (Cass., sez. III, , n ) Su tali presupposti e, nella consapevolezza che la disciplina della liquidazione secondo parametri non può ritenersi di natura rigida dovendosi invece adattare e modulare oltre che al valore della controversia anche e, soprattutto, all effettiva attività compiuta dal professionista, si è ritenuto di dover dare prevalenza esclusiva solo alle voci dei parametri della Tabella A relativi alla fase e studio e alla fase introduttiva. Sviluppati tutti gli aumenti, nella misura massima del 20% - tenuto conto della serialità e della non particolare complessità di questi procedimenti e computate le riduzioni in misura decrescente dal massimo partendo dallo scaglione minimo previsto dal parametro regolamentare si sono così determinati i valori minimi e massimi liquidabili nell ambito del valore di riferimento avendo cura di assicurare comunque una costante proiezione crescente dei valori minimi di ogni scaglione rispetto ai massimi dello scaglione precedente. Sulla base dei valori così determinati si sono poi individuati dei sotto-scaglioni interni ancorati sia ai valori degli scaglioni del contributo unificato che ad una continuità proporzionale crescente dei valori di riferimento. Ai fini di dare equità alla liquidazione in relazione al valore della controversia nell ipotesi di intimazione di sfratto ad uso abitativo, per una morosità complessivamente non superiore ad 600,00, si è ritenuto di dovere dimezzare il compenso relativo al primo parametro previsto sino al valore di 1.100,00. Sempre al fine di dare equità alle liquidazioni interne allo scaglione delle controversie sino a ,00 si è ritenuto opportuno di determinare i sotto-scaglioni di riferimento con maggiore frazionamento verso il basso attesa la maggiore frequenza di morosità inferiori a Ai sensi dell art.1 comma 4 del DM 140\2012 nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l incarico professionale è conferito ad una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da piu' soci.

12 Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile. Ai sensi del comma 9 dell art.11 del DM.140\2012 per i procedimenti di valore superiore ad ,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquiderà il compenso tenuto conto della natura del procedimento, dell importanza delle questioni trattate, del pregio dell opera prestata, dei risultati e dei vantaggi anche non economici conseguiti dal cliente, dell urgenza della prestazione cercando, comunque, di mantenere la connessione proporzionale crescente della liquidazione rispetto al valore della controversia. Con riferimento agli esborsi non documentabili si è ritenuto anche in questo caso di dover dare un giusto riconoscimento a tali esborsi necessari all avvocato ai fini dell espletamento della sua prestazione fissando l importo a tal titolo liquidabile in una percentuale fissa del 13 % del compenso parametrico corrispondente. Con riferimento invece alle spese borsuali sono state ritenute liquidabili oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di legge e alla marca ex art.30 DPR 115\2002 tutte le spese documentate per certificati ed ogni altra spesa connessa all emissione del provvedimento di convalida. Il compenso previsto nel parametro della tabella di riferimento deve ritenersi comprensivo di ogni corrispettivo per l attività e gli oneri materiali ed intellettuali sostenuti dal legale per la redazione e il deposito di un ordinario procedimento fino al rilascio delle copie esecutive della convalida. Rimangono esclusi gli accessori previdenziali (CPA 4%) e fiscali (IVA 21 %) come per legge. In ogni caso, gli importi indicati nella tabella rappresentano meri riferimenti orientativi utilizzabili in procedimenti che non presentano caratteristiche di specialità o di particolare complessità. Ferma restando l assenza di vincolatività dei parametri in base all art. 1 comma 7 del DM 140\2012 il legale dell intimante che intenda chiedere una liquidazione difforme rispetto ai parametri indicati nella tabella potrà sempre motivare la richiesta in una apposita nota delle spese e competenze da depositarsi in udienza prima della convalida con cui dovrà indicare le specifiche ragioni della complessità o della specialità della materia che legittimano la liquidazione del compenso in misura maggiore e comunque contenuta nel massimo dell aumento del 60% del parametro.

13

14

15 PROPOSTA DI TABELLA COMPENSI ATTI DI PRECETTO La determinazione del compenso degli atti di precetto in verità rientra nelle attività di autoliquidazione dell avvocato che in passato trovavano conforto e facile individuazione nella liquidazione tabellare tariffaria. Il decreto 140\2012 fa riferimento al precetto quale parametro di liquidazione solo nelle tabelle riepilogative indicando solo valori fra minimo e massimo senza possibilità di aumento o di diminuzione discrezionale da parte del giudice. Pertanto, quale criterio di univocità e di correlata congruità dei compensi si è elaborata una tabella che tiene conto nella liquidazione sia: - del disposto di cui al comma 7 dell articolo 1 del più volte citato decreto che sancisce: «In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa» - della circostanza che il compenso ai sensi dell art c.c., deve comunque ancora essere adeguato all importanza dell opera ed al decoro della professione, considerato che lo stesso art. 9 D.L. 1/2012 richiama espressamente l importanza dell opera. Su tali presupposti si è condivisa la congruità dell intimazione dell importo di: - 100,00 fino ad un valore di 5.000,00 di sorte capitale (inclusi interessi), - 200,00 fino ad un valore di ,00 di sorte capitale (inclusi interessi), - 350,00 fino ad un valore di ,00 di sorte capitale (inclusi interessi), - 500,00 fino ad un valore di ,00 di sorte capitale (inclusi interessi), - 600,00 fino ad un valore di ,00 di sorte capitale (inclusi interessi), - 900,00 oltre il valore di ,00 di sorte capitale (inclusi interessi), Ai sensi del comma 9 dell art.11 del DM.140\2012 per i procedimenti di valore superiore ad ,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquiderà il compenso tenuto conto della natura del procedimento, dell importanza delle questioni trattate, del pregio dell opera prestata, dei risultati e dei vantaggi anche non economici conseguiti dal cliente, dell urgenza della prestazione. Con riferimento agli esborsi non documentali si è ritenuto anche in questo caso di dover dare un giusto riconoscimento a tali costi necessari all avvocato ai fini dell espletamento della sua prestazione fissando l importo a tal titolo liquidabile in una percentuale fissa del 13 % del compenso parametrico corrispondente. Con riferimento invece alle spese borsuali sono state ritenute liquidabili tutte le spese documentate per certificati, raccomandate, visure, registrazione di atti e, comunque, qualsiasi altre spesa documentabile, direttamente connessa alla redazione dell atto.

16 Il compenso previsto nel parametro della tabella di riferimento deve ritenersi comprensivo di ogni corrispettivo per l attività e gli oneri materiali ed intellettuali sostenuti dal legale per la redazione e l intimazione di un atto di precetto su qualsivoglia titolo esecutivo. Rimangono esclusi gli accessori previdenziali (CPA 4%) e fiscali (IVA 21 %) come per legge.

Parametri d.m. 140/2012

Parametri d.m. 140/2012 Parametri d.m. 140/2012 Allegato a Il Notiziatio Novembre 2012 TABELLE DELLE NOTE SPESE E PROSPETTI DEI COMPENSI PROFESSIONALI PROCEDIMENTI DI INGIUNZIONE - TRIBUNALE pag 2 PARAMETRI d.m. 20 luglio 2012,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

da 0,01 a 1.100,00 da 2.000,01 a 60.000,00 20.000,00 1. Fase di studio della controversia da 5.200,01 a 26.000,00 52.000,00

da 0,01 a 1.100,00 da 2.000,01 a 60.000,00 20.000,00 1. Fase di studio della controversia da 5.200,01 a 26.000,00 52.000,00 TABELLE ALLEGATE AL D.M. 55/2014 COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATI Sono state introdotte alcune modifiche rispetto alla normativa precedente: 1) è stato reintrodotto il rimborso per spese forfettarie, che

Dettagli

PARTE I Normativa sui compensi dell avvocato

PARTE I Normativa sui compensi dell avvocato PARTE I Normativa sui compensi dell avvocato D.M. 20 LUGLIO 2012, N. 140 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE* L anno, il giorno del mese di.in.. nello Studio.,

Dettagli

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI di IVREA PINEROLO TORINO

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI di IVREA PINEROLO TORINO Incontro del 18 ottobre 2006, ore 18.00 - Tariffa e Deontologia Dott. Pier Vittorio Vietti - Formazione Professionale Continua Deontologia e Azione Disciplinare Dott. Mario Pia Delle Professioni Intellettuali

Dettagli

I NUOVI PARAMETRI FORENSI

I NUOVI PARAMETRI FORENSI FOCUS NELDIRITTO Domenico MONTERISI I NUOVI PARAMETRI FORENSI Decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10/3/2014 Breve commentario e guida pratica, con software per la redazione delle parcelle SOMMARIO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

RISOLUZIONE N. 314/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 314/E QUESITO RISOLUZIONE N. 314/E Roma, 05 novembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: IVA. - Svolgimento in forma associata di funzioni e servizi da parte di enti locali. - Decreto del Presidente

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 20 LUGLIO 2012, N. 140 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate

Dettagli

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.1 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA

Dettagli

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

Tariffa civile (Tabella A)... 20 Tariffa penale (Tabella B)... 22 Tariffa stragiudiziale (compensi indicativi )... 26

Tariffa civile (Tabella A)... 20 Tariffa penale (Tabella B)... 22 Tariffa stragiudiziale (compensi indicativi )... 26 PARTE I Normativa sui compensi dell avvocato D.M. 20 LUGLIO 2012, N. 140 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

PREVENTIVO DI MASSIMA. OGGETTO: Cliente // Controparte (Tribunale di. ) Vertenza risarcimento danni Valore della causa.

PREVENTIVO DI MASSIMA. OGGETTO: Cliente // Controparte (Tribunale di. ) Vertenza risarcimento danni Valore della causa. Verona, Gentile Cliente Via.. C.F... PREVENTIVO DI MASSIMA OGGETTO: Cliente // Controparte (Tribunale di. ) Vertenza risarcimento danni Valore della causa. Come da Sua cortese richiesta, con la presente,

Dettagli

Trasferimenti in sede di separazione e divorzio. Domande Frequenti

Trasferimenti in sede di separazione e divorzio. Domande Frequenti CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Trasferimenti in sede di separazione e divorzio Domande Frequenti Sommario 1. Prima dell introduzione dell

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE L anno, il giorno del mese di.in.. nello Studio.,

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE SPETTANTE AGLI AVVOCATI ESTERNI

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE SPETTANTE AGLI AVVOCATI ESTERNI REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE SPETTANTE AGLI AVVOCATI ESTERNI Art. 1 Disposizioni generali Il presente regolamento disciplina in via generale i rapporti, anche

Dettagli

TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO

TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO I PROCESSO DI COGNIZIONE E PROCEDIMENTI SPECIALI E CAMERALI DAVANTI AI GIUDICI ORDINARI, AI GIUDICI AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI E SPECIALI, AGLI ARBITRI D AUTORITÀ, COMMISSIONI

Dettagli

DETERMINAZIONE N D.S.G. 00532-2013 DEL 08/03/2013. N Det. IV 00020-2013 del AVVOCATURA. Dirigente o Funzionario Responsabile: OTTAVIO CARPARELLI

DETERMINAZIONE N D.S.G. 00532-2013 DEL 08/03/2013. N Det. IV 00020-2013 del AVVOCATURA. Dirigente o Funzionario Responsabile: OTTAVIO CARPARELLI COPIA CITTA DI FASANO DETERMINAZIONE N D.S.G. 00532-2013 DEL 08/03/2013 N Det. IV 00020-2013 del AVVOCATURA DIREZIONE: AVVOCATURA Dirigente o Funzionario Responsabile: OTTAVIO CARPARELLI Responsabile del

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

(facsimile accordo col cliente) CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE Con la presente il sig... nato a... il..., cod. fisc..., residente in...

(facsimile accordo col cliente) CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE Con la presente il sig... nato a... il..., cod. fisc..., residente in... (facsimile accordo col cliente) CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE Con la presente il sig.... nato a... il..., cod. fisc...., residente in..., via..., n.... in proprio (oppure) quale legale rappresentante

Dettagli

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Documento n. 31 Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Luglio 2014 OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRESTAZIONI PROFESSIONALI fascicolo di supporto alla valutazione delle tariffe dei Revisori Contabili Iscritti all Istituto Nazionale Revisori Contabili Presentazione La prima formazione del Registro dei

Dettagli

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di: CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con

Dettagli

ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI

ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI Il presente articolato è stato depositato alla Camera dei Deputati in sede di audizione dalla dott.ssa Barbara Fabbrini.. TESTO DA EMENDARE PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93

Dettagli

CAPITOLO III TARIFFA DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA)

CAPITOLO III TARIFFA DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA) CAPITOLO III TARIFFA DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA) Art. 1 - Criteri generali - 1. Per l assistenza e la

Dettagli

Prot. n.86 Ancona 13.05.2014

Prot. n.86 Ancona 13.05.2014 Prot. n.86 Ancona 13.05.2014 Agli Iscritti agli Ordini Ingegneri delle Marche trasmissione via mail OGGETTO: Convenzione per prestazioni di assistenza e consulenza legali giudiziali e stragiudiziali per

Dettagli

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 05/08/2011

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 05/08/2011 Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 05/08/2011 Circolare n. 105 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE I) PREMESSE. L EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE ED IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA. La mediazione, quale adempimento

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo)

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo) OGGETTO: Approvazione Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio di ricerca, di consulenze, ovvero ogni altra tipologia di collaborazione autonoma, a soggetti

Dettagli

TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI

TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Contenuto della tariffa 1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

CONVENZIONE PER ATTIVITA DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE * * * * * * L anno 2007 e questo giorno 29 (ventinove) del

CONVENZIONE PER ATTIVITA DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE * * * * * * L anno 2007 e questo giorno 29 (ventinove) del CONVENZIONE PER ATTIVITA DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE * * * * * * L anno 2007 e questo giorno 29 (ventinove) del mese di ottobre in Prato in un locale della Sede legale

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO E PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO CONVENZIONE SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E PROCEDURE ASSIMILATE

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO E PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO CONVENZIONE SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E PROCEDURE ASSIMILATE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO E PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO CONVENZIONE SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E PROCEDURE ASSIMILATE L anno 2013 addì 10 del mese di luglio, in Salerno: il Tribunale

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni

Dettagli

Il Ministro dell economia e delle finanze

Il Ministro dell economia e delle finanze Il Ministro dell economia e delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell imposta di bollo;

Dettagli

RISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007

RISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007 RISOLUZIONE N. 186/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 luglio 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell ENEL ai propri dipendenti

Dettagli

IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO*

IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO* IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO* PRECISAZIONI SU UN OPPORTUNITA DEL MERCATO ATTUALE DELLE AGEVOLAZIONI Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.174 del 29 luglio u.s. del D.M.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 41/E. Roma, 23 aprile 2015

RISOLUZIONE N. 41/E. Roma, 23 aprile 2015 RISOLUZIONE N. 41/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 23 aprile 2015 OGGETTO: Piani urbanistici particolareggiati - Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 Applicabilità regime

Dettagli

COMUNE DI SALUDECIO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI SALUDECIO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI SALUDECIO Provincia di Rimini ******************************** REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI ART. 3 D.L.10.10.2012 n.174 convertito nella L. 07.12.2012 n.213 Approvato con delibera

Dettagli

SPUNTI PER UNA LINEA CONDIVISA IN MATERIA DI GRATUITO PATROCINIO E ANNESSI

SPUNTI PER UNA LINEA CONDIVISA IN MATERIA DI GRATUITO PATROCINIO E ANNESSI Premessa : SPUNTI PER UNA LINEA CONDIVISA IN MATERIA DI GRATUITO PATROCINIO E ANNESSI GRATUITO PATROCINIO. Il regolamento dettato con il DM n. 55 del 10 marzo 2014 prevede, per quanto qui d interesse,

Dettagli

ULTIME NOVITÀ NORMATIVE NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO

ULTIME NOVITÀ NORMATIVE NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO www.cnalaquila.it www.cna.it/fita ULTIME NOVITÀ NORMATIVE NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO Pubblicati i dati relativi al costo chilometrico medio imputabile al consumo di gasolio delle imprese il 13 novembre

Dettagli

C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como

C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE N. 65 del 27-03-2012 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MODELLO 770 - TRIENNIO FISCALE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO. Disciplina della corresponsione dei compensi professionali

PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO. Disciplina della corresponsione dei compensi professionali Allegato alla deliberazione della G.P. N. 102 del 19 GIUGNO 2008 PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO Disciplina della corresponsione dei compensi professionali spettanti agli avvocati interni ai sensi dell'art.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato)

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato) IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato) Acquistare la casa: quanto costa il notaio? Le tabelle qui pubblicate riportano di massima i compensi dovuti al notaio per gli atti

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA LINGUISTICA E LETTERATURE DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA AVVISO PROCEDURA COMPARATIVA Il Direttore Visto il

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA LINGUISTICA E LETTERATURE DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA AVVISO PROCEDURA COMPARATIVA Il Direttore Visto il DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA LINGUISTICA E LETTERATURE DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA AVVISO PROCEDURA COMPARATIVA Il Direttore Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto la legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso (in seguito SMS), modificata dall art. 23 D.L.

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE CIRCOLARE N. 55/E Roma, 22 novembre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Agevolazioni ai fini dell imposta di registro e ipotecaria per l acquisto di fondi rustici da parte di cooperative

Dettagli

Il Contratto Professionale ed i compensi

Il Contratto Professionale ed i compensi FEDERAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI TOSCANI AREZZO GROSSETO LIVORNO LUCCA PISTOIA PRATO SIENA Seminario formativo in materia di Deontologia e Professione L attività professionale

Dettagli

COMUNE DI BARDONECCHIA

COMUNE DI BARDONECCHIA COMUNE DI BARDONECCHIA PROVINCIA DI TORINO DETERMINAZIONE SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI N. 21 DEL 01 MARZO 2013 OGGETTO: UTILIZZO PERSONALE ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI ART.1 C. 557 DELLA L.

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Ing. Marco CONTI SEMINARIO FORMATIVO Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Il riconoscimento della formazione pregressa per lavoratori e datori di lavoro RICONOSCIMENTO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 novembre 2013 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta sul valore dei contratti assicurativi: chiarimenti in materia

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 1. D: Cosa accade ai COA attualmente in carica? F.A.Q. R: Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (art. 65 co. 2). 2. D: Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA Allegato B) D.G. n. 45 del 17/04/2014 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Delibera A.N.A.C. n. 75/2013) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il

Dettagli

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Iscritto al n. 453 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione/mediazione a norma dell'articolo 38 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5 OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Le nuove disposizioni

Dettagli

OGGETTO: obblighi contabili Iva relativi ai diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio Consulenza giuridica

OGGETTO: obblighi contabili Iva relativi ai diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio Consulenza giuridica RISOLUZIONE N. 203/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 agosto 2009 OGGETTO: obblighi contabili Iva relativi ai diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio Consulenza giuridica

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

REGOLAMENTO SULL USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO

REGOLAMENTO SULL USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO Allegato alla deliberazione n. 696 del 23.05.2012 REGOLAMENTO SULL USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO 1 INDICE PREMESSA ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

NOTAI, COMMERCIALISTI E AVVOCATI ADDIO ALLE TARIFFE CON QUALCHE FALLA

NOTAI, COMMERCIALISTI E AVVOCATI ADDIO ALLE TARIFFE CON QUALCHE FALLA LIBERE PROFESSIONI Avvocati, commercialisti, notai e "tutti gli altri": addio alle tariffe con qualche falla Antonio Ciccia Il compenso diventa unico per le professioni ordinistiche. Si abbandona la parcellizzazione

Dettagli

Determina Affari Legali e Assetti Societari/0000054 del 11/12/2012

Determina Affari Legali e Assetti Societari/0000054 del 11/12/2012 Comune di Novara Determina Affari Legali e Assetti Societari/0000054 del 11/12/2012 Area / Servizio Servizio Progetti Speciali e Legale (08.UdO) Proposta Istruttoria Unità Servizio Progetti Speciali e

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA. ULSS n. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA. ULSS n. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA ULSS n. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 55 DEL

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche Partita Iva: vantaggi e svantaggi L apertura della partita iva consente di diventare liberi professionisti, con conseguenti vantaggi e svantaggi. Lavorare come liberi professionisti, consente di poter

Dettagli

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO COPIA DETERMINAZIONE N. 289 del 31/12/2009 OGGETTO APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA REDAZIONE DI

Dettagli

Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO

Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO ARTICOLO 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento stabilisce

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA PALAZZO DI GIUSTIZIA REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE ( delibere del 14 marzo 2002 e 21 giugno 2007 ) L iscrizione nel Registro speciale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

Roma, 11 agosto 2009

Roma, 11 agosto 2009 RISOLUZIONE N. 214/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello, articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Eredità devolute ai minori e agli interdetti

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo

Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 14 DEL 18 FEBBRAIO 2008 Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio PROVVEDIMENTI COMMENTATI Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art.

Dettagli

1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione

Dettagli