CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE IX LEGISLATURA

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1 CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE IX LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 184 Interventi e misure a sostegno dell informazione locale di iniziativa dei Consiglieri regionali: D Alete Pardo Antonio

2 Relazione Alla luce del particolare momento congiunturale per le economie locali ed internazionali e le ripercussioni che questo sta avendo anche nel settore dell informazione e della comunicazione molisana, vista anche la necessità improcrastinabile di un sostegno alle aziende editoriali che operano nei diversi settori dell informazione e la presenza sul nostro territorio di nuove importanti esperienze innovative nel settore della comunicazione online e radiotelevisiva, si rende necessaria una norma di riordino complessivo dei diversi interventi pubblici già istituiti e di quelli nuovi previsti nel testo in discussione. Una norma quadro che promuova efficacemente e difenda realmente il principio cardine del pluralismo dell informazione locale, carattere fondante di ogni sana democrazia. La proposta di legge che segue garantisce concretamente tale principio sollecitando e contribuendo ad un sano rapporto tra editore e giornalisti professionisti e pubblicisti (così come da normativa contrattualistica nazionale vigente), condizione questa vincolante per l accesso ai benefici economici previsti dal testo in discussione. A tale scopo viene altresì istituito, all art.2 del Capo I, il Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), al quale le aziende e le imprese editoriali, con sede legale e redazionale in Molise, dovranno essere iscritte per poter accedere ai benefici di legge previsti. Sempre al Capo I il testo della proposta di legge riorganizza la materia degli interventi a sostegno della stampa quotidiana, periodica ed online, la possibilità di accesso alle agevolazioni - 1 -

3 per il sostegno alle spese correnti, ed a quelle d investimento, ma individua anche (vedi art. 9) il nuovo ruolo che gli organi d informazione dovranno avere nei confronti delle scuole nell ambito delle iniziative di programmazione educativa e di sperimentazione didattica. Di seguito, al Capo II, sono riordinati gli interventi a favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali su frequenze analogiche e digitali, precisando i requisiti per accedere alle agevolazioni e le contribuzioni per le spese correnti e di investimento. Il testo inoltre affronta efficacemente, al Capo III art. 16, il tema della comunicazione istituzionale, in rispetto della Legge 150 del 2000, quale funzione generale per la promozione dei diritti e delle libertà fondamentali, per l attuazione del principio costituzionale di uguaglianza e per l accrescimento delle opportunità di sviluppo delle persone e della comunità regionale. La norma presentata di seguito inoltre non dimentica di affrontare, Capo IV, la rimodulazione delle attività di ricerca, studio, aggiornamento e formazione professionale del settore comunicazione ed informazione, attraverso la promozione di una serie di iniziative che permettano il miglioramento qualitativo delle figure professionali e l ulteriore conoscenza degli strumenti innovativi a disposizione degli operatori del settore

4 Art. 1 Finalità 1. Con la presente legge la Regione Molise, nel quadro dei principi sanciti dallo Statuto e dalle leggi dello Stato, contribuisce a promuovere la più ampia e democratica informazione per far conoscere ai cittadini e alla società civile le leggi, i programmi, gli atti e le iniziative degli organi ed enti regionali per accrescere negli stessi cittadini la sensibilizzazione e la partecipazione alla vita pubblica su temi di rilevante interesse regionale. 2. A tal fine la Regione, senza interferire nella libera concorrenza e senza alterare la libertà di espressione, favorisce la più completa manifestazione delle esigenze e delle istanze presenti nella società molisana, garantendo la costituzione di un sistema informativo che contribuisca alla crescita culturale, innalzi il livello di responsabilità civile, superi gli squilibri e le difformità territoriali, stimoli la qualificazione e l efficienza delle imprese regionali e locali di informazione e assicuri dignità e spazi di democrazia a tutti i lavoratori impegnati nel settore dell informazione locale. 3. La Regione sostiene le aziende e le imprese editoriali che hanno sede legale e operano nel Molise anche con l apporto di incentivi economici allo scopo di favorire la competitività economica e gli investimenti finalizzati alle innovazioni tecnologiche, alla stabilizzazione dei lavoratori precari, al miglioramento degli standard di qualità dell informazione e della comunicazione, al miglioramento della qualificazione professionale e all incremento dell occupazione, oltre che all aumento dei consumi editoriali. 4. In attuazione delle finalità di cui ai commi 1), 2) e 3) la Regione promuove interventi di sostegno in favore di aziende e imprese editoriali di radio e tv, di quotidiani e periodici edìti a stampa o realizzati e diffusi on-line, a carattere locale, regolarmente registrati in Tribunale da almeno tre anni dall entrata in vigore della presente legge, ovvero da almeno tre anni dalla data di presentazione della prima istanza per la concessione dei benefici di cui alla presente legge. Tale requisito non trova applicazione per le aziende e le imprese cooperative formate esclusivamente da giornalisti dipendenti

5 Art. 2 Iscrizione al Registro regionale Operatori della Comunicazione 1. Tutte le aziende e le imprese editoriali dovranno avere la sede legale e redazionale nel Molise ed essere iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) istituito presso il CORECOM ai sensi dell art. 1, comma 6, lettera a) punto 5) della legge del 31 luglio 1997, n L'istanza di iscrizione al Registro regionale Operatori della Comunicazione (ROC) deve essere presentata perentoriamente dal 1 al 31 gennaio di ogni anno dai rappresentanti legali delle aziende e imprese editoriali. In fase di prima applicazione della presente legge la domanda di iscrizione al registro è presentata entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore. 3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) atto costitutivo dell azienda e registrazione della testata presso il Registro della stampa del Tribunale; b) dichiarazione di iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio; c) idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 4 e 10 della presente legge; d) posizione Inpgi aziendale; e) attestazione applicazione dei contratti Fnsi (Cnlg ed Aeranti-Corallo) per il personale giornalistico e dei contratti di categoria per il personale tecnicoamministrativo. Sono esclusi co.co.co. e co.co.pro.; f) attestazione della regolarità contributiva e assicurativa per il personale giornalistico, tecnico e amministrativo; g) dichiarazione di assenza di contenziosi giudiziari con l Inpgi o l Inps. La presenza di contenziosi processuali o di esposizioni debitorie con l Istituto di previdenza dei giornalisti o altri enti previdenziali provocherà l immediata sospensione dall Albo e dei benefici della presente legge. 4. Il Corecom, con cadenza semestrale, chiederà all Ufficio Inpgi del Molise l aggiornamento delle posizioni delle aziende molisane e la presenza di eventuali contenziosi. 5. Il Registro è soggetto ad aggiornamento annuale. Le imprese iscritte all'albo devono comunicare entro 30 gg. le modifiche alla documentazione di cui al comma 3. La mancata osservanza della disposizione comporta la cancellazione dall'albo. 6. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il Corecom, verificato il possesso dei requisiti richiesti, dispone con proprio atto l'iscrizione delle imprese nel Registro regionale, ovvero il diniego motivato dell'iscrizione stessa. 7. La cancellazione delle imprese dal Registro è parimenti disposta con atto motivato per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione ovvero per espressa richiesta dell'impresa interessata

6 Capo I Interventi a sostegno della stampa quotidiana, periodica e on-line. Art. 3 Soggetti beneficiari 1. In attuazione delle finalità di cui all art. 1, la Regione promuove interventi di sostegno in favore di aziende e imprese editoriali di quotidiani e periodici a carattere locale edìti a stampa o realizzati e diffusi on-line, regolarmente registrate in Tribunale da almeno tre anni dall entrata in vigore della presente legge, aventi sede legale e redazionale nel Molise e iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) di cui all articolo 2 della presente legge. 2. In particolare potranno accedere alle misure contributive i seguenti soggetti: a) le aziende e le imprese editoriali di quotidiani editi a stampa con sede legale e redazionale nella regione, aventi una copertura regionale e comunque con tiratura certificata da fattura della tipografia, non superiore a copie; b) le aziende e le imprese editoriali di testate periodiche a cadenza settimanale, quindicinale e mensile, offerte in vendita e/o abbonamento, con sede redazionale e legale nella regione, con copertura territoriale dei capoluoghi di provincia o almeno sovracomunale, con una tiratura certificata da fattura della tipografia, non inferiore a 700 copie, una foliazione di almeno 16 pagine e una periodicità che deve assicurare nell arco di un anno la pubblicazione di 46 numeri per i settimanali, 22 numeri per i quindicinali e 11 numeri per i mensili; c) le aziende e le imprese editoriali che edìtano giornali quotidiani e periodici online, con sede redazionale e legale nella regione. 3. Il contenuto informativo delle pubblicazioni periodiche edite a stampa o diffuse online, dovrà essere riservato prevalentemente alla realtà istituzionale, sociale, economica e culturale del Molise. 4. Le agevolazioni di cui alla presente legge trovano applicazione anche nei riguardi delle testate di quotidiani e periodici realizzati da aziende e imprese editoriali con sede redazionale nel territorio molisano, anche se abbinati ad altre pubblicazioni aventi la sede legale al di fuori del Molise. 5. Non sono ammesse ai benefici le aziende e le imprese editoriali che producono o diffondono prodotti editoriali a stampa e on-line di carattere commerciale che superano il limite del 40% di pubblicità degli spazi. 6. Sono escluse dai benefici le iniziative editoriali di natura settoriale emanazione delle categorie economiche e sociali, gli strumenti di comunicazione istituzionale degli enti locali e pubblici, i bollettini statistici ed economici di enti, istituti e università e le pubblicazioni diffuse in forma gratuita. Sono, altresì, escluse dai benefici le testate organo di partito

7 7. Nella destinazione degli interventi previsti dalla presente legge è data precedenza alle aziende e imprese editoriali composte esclusivamente da cooperative di giornalisti dipendenti

8 Art. 4 Condizioni per l accesso alle agevolazioni 1. Per essere ammessi ai benefici, le aziende e le imprese editoriali devono essere in regola con gli obblighi di legge in materia di trattamento contrattuale e assicurativo del personale dipendente e di sicurezza nei posti di lavoro. 2. Condizione indispensabile per l accesso ai contributi è l applicazione al personale giornalistico delle norme dei contratti nazionali di lavoro giornalistico della Federazione Nazionale della Stampa e per tutti gli altri dipendenti del regolare contratto di categoria, ad eccezione dei co.co.co. e/o dei co.co.pro., per i quali si applicano gli specifici riferimenti normativi. 3. L organico redazionale dei giornali quotidiani e periodici, anche di quelli diffusi on-line, dovrà essere composto da giornalisti, professionisti e/o pubblicisti, mentre per gli altri collaboratori impegnati nelle redazioni l attività prestata dovrà essere propedeutica per l iscrizione all Ordine dei Giornalisti. 4. Il trattamento previdenziale dei giornalisti professionisti e pubblicisti, dovrà essere assicurato presso l INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani). 5. I soggetti richiedenti devono dichiarare sotto la propria responsabilità gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di enti locali ricevuti nell ultimo anno o in fase di istruttoria successivamente all entrata in vigore della presente legge. 6. Gli interventi di cui alla presente legge sono condizionati alla presentazione del bilancio aziendale relativo all esercizio finanziario precedente a quello per il quale si chiede il contributo regionale

9 Art. 5 Interventi a sostegno delle spese correnti 1. In attuazione delle finalità di cui all art. 1 della presente legge la Regione concede alle aziende e imprese editoriali di quotidiani e periodici editi a stampa o realizzati e diffusi on-line contributi in conto capitale a copertura delle spese correnti per: a) il concorso nel pagamento del canone annuale di locazione per l affitto di sedi; b) il concorso nel pagamento dell acquisto di carta per la stampa del quotidiano e/o periodico; c) il concorso nel pagamento dei costi per la distribuzione alle edicole e ai punti vendita dei giornali quotidiani e periodici; d) il concorso nel pagamento delle spese di collegamento ad un massimo di due agenzie di stampa che abbiano copertura nazionale o regionale, per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche che hanno esigenze di tempestività; e) il concorso per il collegamento alle banche dati; f) il concorso nel pagamento delle spese effettivamente sostenute e risultanti dal Bilancio d esercizio e da idonea certificazione fiscale da cui risulti l effettivo accredito delle somme per l applicazione del contratto nazionale di lavoro al personale giornalistico e al personale tecnico e amministrativo

10 Art. 6 Interventi a sostegno delle spese di investimento 1. In attuazione delle finalità di cui all art. 1 della presente legge la Regione concede alle aziende e imprese editoriali di quotidiani e periodici editi a stampa o realizzati e diffusi on-line contributi in conto interesse per consentire l accesso ai mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti sostenuti per le seguenti iniziative: a) acquisto, ristrutturazione e interventi di manutenzione straordinaria di fabbricati ubicati sul territorio regionale, ad uso esclusivo dell attività della singola azienda o impresa; b) acquisto di automezzi strumentali all esercizio dell attività informativa; c) acquisto e/o noleggio di beni mobili strumentali all esercizio dell attività informativa e redazionale; d) acquisto di tecnologie, apparecchiature e programmi informatici. 2. Per le finalità di cui al presente articolo sarà destinato il 3% della somma complessiva stanziata a copertura della presente legge

11 Art. 7 Determinazione dei contributi 1. L importo richiesto da ogni singola testata dovrà essere composto per il 70% dai costi sostenuti per la retribuzione del personale giornalistico assunto in base ai contratti di lavoro della Federazione Nazionale della Stampa, (sono esclusi co.co.co e co.co.pro.), e per il restante 30% da tutti gli altri costi generali sostenuti e documentati con apposita certificazione. La spesa sostenuta per la retribuzione del personale giornalistico deve risultare da idonea documentazione fiscale e dall effettivo accreditamento delle somme corrisposte. 2. Tutte le spese e i compensi non ammessi saranno decurtati d ufficio dall importo generale chiesto a titolo di contribuzione. 3. L importo richiesto sarà aumentato del 20% in sede di ripartizione dei fondi, per le aziende e le imprese composte esclusivamente da cooperative di giornalisti dipendenti. 4. L assegnazione dei contributi sarà effettuata in maniera proporzionale alle domande ammesse e in base alle spese certificate. Ogni singola azienda o impresa editoriale potrà beneficiare fino ad un tetto massimo del 15% dei fondi complessivi a disposizione. 5. Per contrastare eventuali posizioni dominanti di mercato ai proprietari di aziende e imprese editoriali che editano più testate, comprese quelle radiotelevisive, e per le quali richiedono i benefici della presente legge potranno essere assegnati contributi cumulativi fino alla concorrenza del tetto massimo del 20% dell intera disponibilità finanziaria a copertura della presente legge. 6. Le imprese e le aziende editoriali di giornali quotidiani e periodici edìti stampa o realizzati e diffusi on-line a carattere locale che già beneficiano o beneficieranno, a qualunque titolo, di sovvenzioni e contribuzioni statali, comunitarie, regionali e/o di enti locali, subiranno una decurtazione del 75% delle provvidenze previste dall applicazione della presente legge. 7. Tutti i fondi regionali, compresi quelli dei piani di comunicazione, non potranno essere assegnati ad aziende e imprese editoriali che non hanno la propria sede legale e la redazione principale nel territorio della regione Molise, ad eccezione di quanto stabilito dal comma 4) dell art. 3 della presente legge e non siano iscritte al Registro regionale degli Operatori della Comunicazione (ROC) di cui all art. 2 della presente legge

12 Art. 8 Modalità di presentazione delle domande di contributo 1. Le domande per ottenere i contributi in conto capitale per le spese correnti e in conto interesse per le spese di investimento di cui agli artt. 5 e 6 della presente legge, devono essere presentate per il primo anno entro centoventi giorni dall entrata in vigore della legge stessa e per gli anni successivi entro il 31 gennaio. 2. Oltre a quanto previsto dall art. 4, comma 6) della presente legge, le domande devono essere corredate da una relazione che illustri in maniera dettagliata il programma per cui si richiede il contributo e la sua corrispondenza alla finalità della legge. 3. Le domande dovranno essere corredate di idonea certificazione contabile (fatture, contratti di leasing, etc.)

13 Art. 9 Diffusione della stampa nelle scuole 1. La Regione, nell ambito delle iniziative di programmazione educativa e di sperimentazione didattica, concorre a promuovere la diffusione nelle scuole medie inferiori molisane di giornali quotidiani e periodici di informazione a carattere locale. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere abbonamenti a testate giornalistiche locali, in favore delle ultime classi degli istituti scolastici suddetti. 2. La scelta dei quotidiani e dei periodici è effettuata dagli organismi collegiali della scuola con la possibilità di ogni più ampio confronto tra le diverse testate. A ciascuna delle ultime classi di ogni scuola media inferiore sarà assicurato l acquisto di almeno un quotidiano e un periodico. 3. Gli organismi collegiali delle scuole interessate, raccogliendo le proposte dei consigli di classe, indicano i giornali quotidiani e periodici da diffondere nei suddetti istituti scolastici. 4. I Presidi delle scuole interessate comunicano alla Presidenza della Giunta regionale, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, l intendimento espresso dagli organismi collegiali

14 Capo II Interventi a sostegno delle emittenti radiotelevisive locali Art. 10 Soggetti beneficiari 1. In attuazione delle finalità di cui all art. 1, la Regione promuove interventi di sostegno in favore delle emittenti radiotelevisive locali private, regolarmente registrate in Tribunale da almeno tre anni dall entrata in vigore della presente legge, aventi sede legale nel Molise, iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione di cui all art. 2 della presente legge. Potranno accedere alle misure contributive le emittenti radiotelevisive locali private che risultino in possesso seguenti requisiti e in particolare: per le emittenti radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale: a) sede legale nel Molise; b) redazione principale nel Molise; c) diffusione del segnale con una copertura minima del 70% del territorio molisano; d) realizzazione di programmi autoprodotti per almeno il 20% dell orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 22, comprensivi di radiogiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre. per le emittenti televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale: a) sede legale nel Molise; b) redazione principale nel Molise; c) diffusione del segnale con una copertura di almeno il 70% del territorio molisano; d) realizzazione di programmi informativi, di cui almeno il 50% autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, da trasmettere quotidianamente nell arco temporale compreso tra le ore 7 e le ore 23 per non meno di due ore; tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e interessi di carattere locale e devono comprendere la realizzazione di telegiornali da diffondere per non meno di cinque giorni a settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre. 2. Sono escluse dai benefici della presente legge le emittenti radiotelevisive private locali che ospitano nei propri palinsesti più del 40% per passaggi ed inserzioni di carattere pubblicitario

15 Art. 11 Condizioni per l accesso alle agevolazioni 1. Per essere ammessi ai benefici le emittenti radiotelevisive private locali devono essere in regola con gli obblighi di legge in materia di trattamento contrattuale e assicurativo del personale dipendente e di sicurezza nei posti di lavoro. 2. Condizione indispensabile per l accesso ai benefici è l applicazione al personale giornalistico delle norme dei contratti nazionali di lavoro giornalistico della Federazione Nazionale della Stampa o Aeranti-Corallo e per tutti gli altri dipendenti del regolare contratto di categoria (sono esclusi co.co.co e co.co.pro). 3. L organico della redazione giornalistica delle emittenti radiotelevisive private locali dovrà essere composto da giornalisti, professionisti e pubblicisti, mentre per gli altri collaboratori impegnati nelle redazioni l attività prestata dovrà essere propedeutica per l iscrizione all Albo dei giornalisti. 4. Il trattamento previdenziale dei giornalisti professionisti e pubblicisti dovrà essere assicurato presso l INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani). 5. Per essere ammessi ai benefici le emittenti radiotelevisive private locali non devono essere collegate o controllate, ai sensi dell art. 2, commi 16), 17), e 18) della legge n. 249/1997, da network nazionali o internazionali. 5. I soggetti richiedenti devono dichiarare sotto la propria responsabilità gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di enti locali ricevuti nell ultimo anno o in fase di istruttoria successivamente all entrata in vigore della presente legge. 6. Gli interventi di cui alla presente legge sono condizionati alla presentazione del bilancio aziendale relativo all esercizio finanziario precedente a quello per il quale si richiede il contributo regionale

16 Art. 12 Interventi a sostegno delle spese correnti 1. In attuazione delle finalità di cui all art. 1 della presente legge la Regione concede alle emittenti radiotelevisive private locali che svolgono la loro attività nel Molise contributi in conto capitale a copertura delle spese correnti per: a) il concorso nel pagamento del canone annuale di locazione per l affitto di sedi; b) il concorso nel pagamento degli interventi per l ammodernamento tecnologico e strutturale sia dell alta frequenza, quali ad esempio ponti, trasmettitori, potenziamento dei segnali, sia della bassa frequenza, quali ad esempio gli impianti degli studi televisivi; c) il concorso nel pagamento delle spese di collegamento ad un massimo di due agenzie di stampa che abbiano copertura nazionale o regionale, per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche che hanno esigenze di tempestività; d) il concorso per il collegamento alle banche dati; e) il concorso nel pagamento delle spese effettivamente sostenute e risultanti dal Bilancio d esercizio e da idonea certificazione fiscale da cui risulti l effettivo accredito delle somme, per l applicazione del contratto nazionale di lavoro al personale giornalistico e al personale tecnico e amministrativo

17 Art. 13 Interventi a sostegno delle spese di investimento 1. In attuazione delle finalità di cui all art. 1 della presente legge la Regione concede alle radiotelevisive private locali che svolgono la loro attività nel Molise contributi in conto interesse per consentire l accesso ai mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti sostenuti per le seguenti iniziative: a) acquisto, ristrutturazione e interventi di manutenzione straordinaria di fabbricati ubicati sul territorio regionale, ad uso esclusivo dell attività della singola azienda o impresa; b) acquisto di automezzi strumentali all esercizio dell attività informativa; c) acquisto e/o noleggio di beni mobili strumentali all esercizio dell attività informativa e redazionale; d) acquisto di tecnologie, apparecchiature e programmi informatici. 2. Per le finalità di cui al presente articolo sarà destinato il 3% della somma complessiva stanziata a copertura della presente legge

18 Art. 14 Determinazione dei contributi 1. L importo richiesto da ogni singola testata radiotelevisiva privata dovrà essere composto per il 70% dai costi sostenuti per la retribuzione del personale giornalistico assunto in base ai contratti di lavoro della Federazione Nazionale della Stampa e(o Aeranti-Corallo, (sono esclusi co.co.co e co.co.pro.), e per il restante 30% da tutti gli altri costi generali sostenuti e documentati con apposita certificazione. La spesa sostenuta per la retribuzione del personale giornalistico deve risultare da idonea documentazione fiscale e dall effettivo accreditamento delle somme corrisposte. 2. Tutte le spese e i compensi non ammessi saranno decurtati d ufficio dall importo generale chiesto a titolo di contribuzione. 3. L importo richiesto sarà aumentato del 20% in sede di ripartizione dei fondi, per le emittenti radiotelevisive private locali composte esclusivamente da cooperative di giornalisti dipendenti. 4. L assegnazione dei contributi sarà effettuata in maniera proporzionale alle domande ammesse e in base alle spese certificate. Ogni singola azienda potrà beneficiare fino ad una massimo del 15% dei fondi complessivi a disposizione. 5. Per contrastare eventuali posizioni dominanti di mercato ai proprietari di aziende e imprese editoriali che editano più testate, comprese quelle edite on-line o a stampa, e per le quali richiedono i benefici della presente legge potranno essere assegnati contributi cumulativi fino alla concorrenza del tetto massimo del 20% dell intera disponibilità finanziaria a copertura della presente legge. 6. Le emittenti radiotelevisive private locali che già beneficiano o beneficieranno, a qualunque titolo, di sovvenzioni e contribuzioni statali, comunitarie, regionali e/o di enti locali, subiranno una decurtazione del 75% delle provvidenze previste dall applicazione della presente legge. 7. Tutti i fondi regionali, compresi quelli dei piani di comunicazione, non potranno essere assegnati ad aziende e imprese editoriali radiotelevisive private locali non aventi la sede legale e la redazione principale nel territorio della regione Molise e non iscritte al Registro regionale degli Operatori della Comunicazione (ROC) di cui all art. 2 della presente legge

19 Art. 15 Modalità di presentazione delle domande di contributo 1. Le domande per ottenere i contributi in conto capitale per le spese correnti e in conto interesse per le spese di investimento di cui agli artt. 12 e 13 della presente legge, devono essere presentate per il primo anno entro centoventi giorni dall entrata in vigore della legge stessa e per gli anni successivi entro il 31 gennaio. 2. Oltre a quanto previsto dall art. 11, comma 6) della presente legge, le domande devono essere corredate da una relazione che illustri in maniera dettagliata il programma per cui si richiede il contributo in conto capitale la sua corrispondenza alla finalità della legge e un analisi dettagliata delle spese che si intendono sostenere. 3. Le domande dovranno essere corredate di idonea certificazione contabile (fatture, contratti di leasing, etc.)

20 Capo III Norme sulla comunicazione Istituzionale Art. 16 Attività di comunicazione istituzionale 1. La Regione assume la comunicazione istituzionale quale funzione generale per la promozione dei diritti e delle libertà fondamentali, per l attuazione del principio costituzionale di uguaglianza e per l accrescimento delle opportunità di sviluppo delle persone e della comunità regionale 2. Nell ambito delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione prevede iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario rivolte a: a) promuovere l immagine e l attività della Regione anche attraverso lo sviluppo di forme di marketing pubblico territoriale e di comunicazione di grandi eventi che contribuiscano alla conoscenza del Molise e ad affermarne l immagine a livello nazionale e internazionale; b) far conoscere ai cittadini il funzionamento e le modalità di accesso ai servizi pubblici; c) promuovere campagne di comunicazione sociale su temi di grande rilevanza civile, sociale, etica ed economica; d) informare su atti di particolare rilevanza per i quali non siano sufficienti le forme ordinarie di pubblicazione. 3. Le iniziative pubblicitarie di qualsiasi genere non devono rivestire carattere personale o politico. 4. Ai fini della presente legge si intende per comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario quella diffusa attraverso i mezzi di comunicazione di massa mediante l acquisto di spazi pubblicitari, con esclusione delle comunicazioni effettuate in adempimento di obblighi di pubblicità legale e quelle finalizzate alla promozione e tutela delle attività produttive. 5. Per mezzi di comunicazioni di massa si intendono i soggetti di cui all art. 1, comma 4 della presente legge. 6. La Regione predispone annualmente uno specifico piano per la comunicazione istituzionale, comprensivo della spesa che la stessa Regione e gli enti da essa dipendenti destinano alla propria pubblicità istituzionale. 7. Le iniziative di comunicazione istituzionale promosse dalla Regione devono osservare gli obblighi previsti dalla presente legge, ovvero devono essere veicolate, per le parti previste negli specifici piani, esclusivamente sui mezzi di informazione iscritti al Registro regionale Operatori della Comunicazione (ROC) di cui all art. 2 della presente legge. 8. Le risorse per la comunicazione istituzionale destinate annualmente ai mezzi di

21 informazione locale di cui all art. 1, comma 4) della presente legge, devono essere ripartite per il 50% a favore di radio ed emittenti televisive locali e per il restante 50% a favore di giornali quotidiani e periodici edìti a stampa o diffusi on-line. 9. Le aziende e le imprese editoriali assegnatarie di campagne di comunicazione istituzionale per ottenere la corresponsione delle loro competenze dovranno produrre idonea documentazione comprovante l iscrizione al Registro regionale Operatori della Comunicazione (ROC) di cui all art. 2 della presente legge. 10. Dell attuazione del piano è data comunicazione al Garante per la radiodiffusione e l editoria, mediante l invio di un analitico rendiconto

22 Art. 17 Obblighi per la Regione 1. Tutti i bandi ad evidenza pubblica per l affidamento di campagne di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario dovranno ottemperare al disposto di cui all art. 16 della presente legge e tali obblighi dovranno essere specificatamente citati negli stessi bandi e nei contratti di aggiudicazione dell appalto. 2. L osservanza della presente legge dovrà essere applicata anche nel caso di iniziative di comunicazione istituzionale affidata in maniera diretta dalla Presidenza della Giunta regionale, Assessorati regionali, Presidenza del Consiglio regionale, Commissioni consiliari e Enti dipendenti dalla Regione

23 Capo IV Attività di studio, ricerche, aggiornamento e formazione professionale. Art. 18 Attività di studio, ricerca e aggiornamento professionale 1. La Regione sostiene e promuove una serie di studi, ricerche e attività di aggiornamento professionale che permettano il miglioramento qualitativo dell informazione e l ulteriore conoscenza ed il costante apprendimento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all interconnessione dei sistemi di comunicazione e ai flussi di informazione e notizie che li caratterizzano, allo scopo di poter disporre di strumenti flessibili di intervento per l attuazione delle finalità di cui all art. 1 della presente legge

24 Art. 19 Formazione professionale 1 Per le finalità di cui all art. 1 della presente legge, la Regione, nell ambito delle norme statali, regionali e comunitarie che disciplinano le attività di formazione professionale, procede, d intesa con l Ordine regionale dei Giornalisti e l Associazione territoriale della Stampa, alla realizzazione di appositi corsi di formazione professionale con particolare riferimento alle figure professionali maggiormente richieste dalle aziende e dalle imprese editoriali

25 Art. 20 Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato 1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato

26 Art. 21 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge si farà fronte mediante la previsione di appositi stanziamenti con legge di approvazione del bilancio per l anno

27 Art. 22 Abrogazione di norme Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia

28 Art. 23 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

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