DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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1 COPIA Codice Ente DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 27 Reg. Delib. OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L ANNO 2014 L anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di luglio alle ore nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di seconda convocazione. Giovanni RESTEGHINI Sindaco Silvano PISANI Consigliere comunale presente Angelo CONTI Consigliere comunale e Vicesindaco presente Carlo SEGNA Consigliere comunale presente Lorenzo BOSIO Consigliere comunale presente Claudio Adolfo VINCENZI Consigliere comunale presente Walter LICCHETTA Consigliere comunale presente Claudia GUMIERO Consigliere comunale presente Luciana TOSATO Consigliere comunale presente Michele RUGGIERO Consigliere comunale presente Francesco TONIOLO Consigliere comunale presente Stefano PROVVIDI Consigliere comunale presente Nicolò RAIMONDI Consigliere comunale presente Partecipano gli Assessori esterni Roberto BAIO, Monica MANTIERO, Paola RINALDI Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell art. 97, quarto comma, lettera a), del D.Lgs , n. 267, il Segretario Comunale Dr. Francesco TRAMONTANA. Il Sindaco, Giovanni RESTEGHINI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all ordine del giorno:
2 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L ANNO 2014 UDITA la relazione del consigliere Vincenzi Claudio Adolfo; VISTO l art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell Imposta Unica Comunale, composta dall Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); VISTO l art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che l entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell IMU ; VISTO l art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall art. 4 del D.L. 16/2012, dall art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall art. 1, comma 707, della L. 147/2013; VISTE le disposizioni dell art. 8 e dell art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; VISTE le norme contenute nell art. 4 del D.L. 16/2012 e nell articolo 1, commi , della L. 147/2013; VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell art. 1, commi , della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall art. 13 del D.L. 201/2011; VISTO l art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; VISTO l art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall anno 2013: - è soppressa la quota di riserva statale di cui all art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; - è riservato allo Stato il gettito dell Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; - i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; VISTO altresì l art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell Imposta Municipale Propria; VISTO ulteriormente l art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014: - l esclusione dall Imposta dell abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; - l esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3 dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201; - l eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; - nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi ); RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell ambito dell Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; VISTO altresì l art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell Ente in materia di entrate, applicabile all Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell art. 13 del D.L. 201/2011 e dell art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall art. 1, comma 702, della L. 147/2013; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del , con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell Imposta Municipale Propria per l anno 2013; RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell art. 13 del D.L. 201/2011: - il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all imposta diversi dall abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; - il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l aliquota dello 0,4% prevista per l abitazione principale e relative pertinenze; - il comma 10, ove si stabilisce che all unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d imposta pari ad 200,00, fino a concorrenza dell imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l abitazione principale fino a concorrenza dell imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria; VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data odierna;
4 RICHIAMATO inoltre l art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. VISTI l art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l approvazione del Bilancio di Previsione dell anno 2014 al 31/07/2014; DATO ATTO che: con Decreto ministeriale del 29/04/2014 il termine per l approvazione del Bilancio di Previsione dell anno 2014 è stato differito al 31/07/2014; la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole (ai sensi dell articolo 151, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n TUOEL) su conforme richiesta pervenuta dall'a.n.c.i. sull ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2014; DATO ATTO CHE: - presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011; - a norma dell art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall imposta nel Comune di Bisuschio in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993; - a norma dell art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall elenco dei comuni italiani dell ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Bisuschio; - soggetti passivi sono, a norma dell art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012; - il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata; - l art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; - a norma dell art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case
5 popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; - in base all art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell imposta, a titolo di diritto di abitazione; - in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011); ESAMINATA la circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il comune,, nell esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione ; RITENUTO di applicare un aliquota agevolata agli immobili dati in uso gratuito ai parenti di primo grado, e da questi adibiti ad abitazione principale e/o relative pertinenze, previa presentazione di istanza come previsto dall art. 13 comma 4 del regolamento per la disciplina dell Imposta Comunale Unica (IUC); PRESO ATTO delle stime effettuate dall'ufficio Tributi comunale del gettito IMU sulla base dei dati in possesso dello stesso ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e dell Imposta Municipale Propria, verificati anche in relazione alle rendite catastali in possesso dell'agenzia del Territorio; DATO ATTO che per garantire alla cittadinanza l'erogazione di servizi comunali qualitativamente e quantitativamente in linea con quelli erogati negli anni precedenti e in considerazione dei notevoli tagli dei trasferimenti erariali ad opera delle norme finanziarie succedutesi dal 2010 al 2014, è necessario raggiungere un gettito IMU pari a euro ,00; RITENUTO che, in considerazione della base imponibile risultante dalla banca dati in possesso dell ufficio tributi comunale e ai fini del raggiungimento del predetto gettito, è necessario confermare le aliquote e le detrazioni previste per l anno 2013 pari a 0,82 punti percentuali per l aliquota ordinaria e pari a 0,50 punti percentuali per l aliquota per l abitazione principale; DATO ATTO che il dato pari a ,00, corrispondente al gettito IMU fiscale reale, non trova riscontro nel bilancio di previsione, ove è indicato un gettito IMU pari a ,00, in ragione del fatto che si è provveduto a portare in detrazione dal gettito IMU l importo trattenuto dallo Stato per alimentare il fondo di solidarietà comunale ai sensi dell art. 6 della Legge 16/2014 stimato in ,00; RITENUTO inoltre di non aumentare la detrazione prevista all art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e successive modifiche ed integrazioni pari a Euro 200,00 da applicare all'imu dovuta dal soggetto passivo per la propria abitazione principale e per le relative pertinenze come disciplinate all'articolo 13 comma 2 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011; VISTA la nota del Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
6 trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell imposta unica comunale; VISTI: il D. Lgs. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 42; il D. L. n. 201 del , convertito nella Legge n. 214/2011, come modificato dal D.L.16/2012 convertito nella Legge n. 44 in data 26 aprile 2012; lo Statuto Comunale; il regolamento comunale delle entrate adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del : ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente espressi: del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica; dal Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Con voti nove favorevoli e nessuno contrario, espressi nei modi e termini di legge, essendo tredici i presenti dei quali nove i votanti e quattro astenuti (Michele RUGGIERO, Stefano PROVVIDI, Francesco TONIOLO, Niccolò RAIMONDI); D E L I B E R A 1. DI DETERMINARE per l'anno 2014 le seguenti aliquote ai fini dell'imposta Municipale Propria : ALIQUOTA DI BASE: 0,82 per cento; ALIQUOTA PER L ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze): 0,50 per cento; ALIQUOTA PER IMMOBILI DATI IN USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO e adibiti dagli stessi ad abitazione principale e/o relative pertinenze come individuate dall art. 7 comma 4 del regolamento per la disciplina dell Imposta Unica Comunale (IUC): 0,70 per cento; 2. DI FISSARE la detrazione nella misura di euro 200,00= prevista dall art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, da applicare all'imu dovuta dal soggetto passivo per la propria abitazione principale e le relative pertinenze come disciplinate all'articolo 13 comma 2 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011; 3. DARE ATTO che il gettito complessivo presunto IMU per l'anno 2014 è pari ad ,00; 4. DI INVIARE la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).
7 COMUNE DI BISUSCHIO Provincia di Varese PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (OMESSO) DEL: 30 luglio 2014 ore 9.00 in prima convocazione; 30 luglio 2014 ore in seconda convocazione; AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L ANNO 2014 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 del D.Lgs , n. 267) Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. Bisuschio, lì 25 luglio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. Francesco Tramontana
8 COMUNE DI BISUSCHIO Provincia di Varese PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (OMESSO) DEL: 30 luglio 2014 ore 9.00 in prima convocazione; 30 luglio 2014 ore in seconda convocazione; AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L ANNO 2014 PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 del D.Lgs , n. 267) Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole. Bisuschio, lì 25 luglio 2014 IL RESPONSABILE DELL UFFICIO RAGIONERIA f.to Rag. Daniela Rosini
9 Letto, confermato e sottoscritto: IL PRESIDENTE f.to Giovanni RESTEGHINI IL SEGRETARIO COMUNALE f.to dott. Francesco TRAMONTANA
ProvinciadiTerni N.30DEL
COMUNEDIMONTECCHIO ProvinciadiTerni DELIBERAZIONEDELCONSIGLIO COMUNALE N.30DEL02-09-14 Oggeto:IUCANNO 2014-DETERMINAZIONEALIQUOTEEDETRAZIONI IMPOSTAMUNICIPALEUNICA(IMU). COPIA L'annoduemilaquatordiciilgiornoduedelmesedisetembrealeore19:30,presoquesta
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell art. 13 del D.L. 201/2011:
VISTO l art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in forma sperimentale,
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$57,&2/2 2**(772 $57,&2/2 35( '(//,03267$ $57,&2/2 (6&/86,21, $57,&2/2 (6(1=,21,
1 2 di natura patrimoniale dell imposta comunale unica (IUC), istituita dall articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato
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