REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
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1 Lombardia/665/2011/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Gianluca Braghò dott. Massimo Valero dott. Alessandro Napoli dott. Laura De Rentiis dott. Donato Centrone dott. Francesco Sucameli dott. Cristiano Baldi dott. Andrea Luberti dott. Fabio Franconiero Presidente (relatore) nell adunanza del 6 dicembre 2011 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003; 1
2 Vista la nota del 26 novembre 2011 con la quale il Sindaco del Comune di Berbenno (BG) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica; Vista l ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l adunanza odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta; Udito il relatore, dott. Donato Centrone Premesso che Il Sindaco del Comune di Berbenno, con nota prot. n del 26 novembre 2011, ha formulato alla Sezione una richiesta di parere relativa articolata in quattro punti sotto riportati: - possibilità di riconoscere e rimborsare ad un dipendente in servizio che ricopre il ruolo di istruttore tecnico con rapporto part time a 18 ore settimanali una quota della spesa che il dipendente sostiene per l iscrizione al Albo professionale dei geometri per il fatto che il Comune lo incarichi della progettazione interna; - possibilità per il Comune di sostenere la spesa per la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale dei propri dipendenti incaricati della progettazione, della funzione di Responsabile unico del procedimento, della direzione lavori, del coordinamento per la sicurezza, del collaudo ed in che misura; - possibilità di estendere la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale anche ai responsabili del procedimento individuati ai sensi della legge n. 241/1990; - ove sia possibile quanto sopra richiesto, opportunità di integrare il regolamento interno per il riparto degli incentivi per la progettazione ed il regolamento per i procedimenti amministrativi. La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti. In relazione allo specifico quesito formulato dal Sindaco del Comune di Berbenno, la Sezione osserva quanto segue. In merito all ammissibilità della richiesta Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune rientri nell ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell efficienza ed efficacia dell azione amministrativa. In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli 2
3 amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità dell attività amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l organo di controllo esterno (si rinvia, per tutte, alla Delibera della Sezione del 11 febbraio 2009, n. 36). Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda. Con specifico riferimento all ambito di legittimazione soggettiva in relazione all'attivazione di questa particolare forma di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede, nel caso del Comune, il Sindaco quale organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell ente ai sensi dell art. 50 T.U.E.L. Il presente presupposto soggettivo sussiste nel quesito richiesto dal comune di Berbenno con nota n del 26 novembre Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel comma 8 dell art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo. Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in particolare con l attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva. 3
4 Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell art. 17, comma 31 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica incentrata sul sistema di principi e di norme che regolano l attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54 del 17 novembre 2010). Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell autorità che la svolge o di interferenza, in concreto, con competenze di altri organi giurisdizionali. Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all evolversi dell ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l ambito di attività. Tanto premesso, la richiesta di parere del Comune di Berbenno risulta articolata in quattro distinti quesiti che, anche ai fini dell ammissibilità oggettiva, possono essere valutati separatamente. In particolare il primo, concernente la possibilità di accollare al Comune le spese per l iscrizione all albo professionale di un dipendente in part-time, anche sulla scorta di quanto recentemente affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la Delibera n. 1 del 13 gennaio 2011 non può essere ritenuto ammissibile in quanto presuppone la risoluzione di una questione di stretta interpretazione normativa, che esorbita, in quanto non riguardante la materia della contabilità pubblica, dal perimetro che delinea l ambito della competenza consultiva della Sezione. Medesimo ragionamento si può fare per il quarto quesito sottoposto ad esame, afferente l opportunità di integrare i regolamenti interni per la ripartizione degli incentivi alla progettazione e per la regolamentazione del procedimento amministrativo, posto che la materia non appare rientrare nella contabilità pubblica, né il quesito è formulato in termini di richiesta di chiarimenti circa la portata generale di una norma, ma di mera opportunità di adeguamento di provvedimenti regolamentari alla disciplina legislativa (presupposto che, per inciso, deve sempre e comunque permeare la normazione secondaria). Il secondo ed il terzo quesito attengono invece alla possibilità, per il Comune, di sostenere gli oneri assicurativi per coprire la responsabilità civile dei dipendenti incaricati della progettazione e di altre attività amministrative o tecniche funzionali alla progettazione, esecuzione e collaudo di lavori pubblici. 4
5 I quesiti possono ritenersi ammissibili. In primo luogo perché afferenti in linea generale la materia dei contratti pubblici, storicamente attratta in quella della contabilità pubblica. Si rinvia in merito al RD n. 2240/1923 Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato Legge di contabilità di Stato, al RD n. 923/1924 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, oltre che ad interventi legislativi più recenti come il DPR n. 97/2003, Regolamento sull amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici (il cui Titolo IV si riferisce all attività negoziale). In secondo luogo perché interferenti con recente norma di legge (art. 3 comma 59 legge finanziaria n. 244 del 24 dicembre 2007) che, in un ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, ha previsto la nullità del contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. Esame nel merito L esame nel merito ha quindi ad oggetto due quesiti. Sono opportune alcune brevi considerazioni di carattere generale. L art. 90 del d.lgs 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici) prevede che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate, fra gli altri, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti (oltre che da professionisti esterni, singoli o associati, e da società di ingegneria). Nel caso in cui i progetti siano redatti da tecnici interni, la norma sopra citata dispone che siano firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione (di ingegnere, architetto, geometra, etc.), senza richiedere l iscrizione ai pertinenti albi professionali (che pertanto non è necessaria ai fini della firma dei progetti e, in generale, delle attività tecniche espletate da personale interno). Analoga previsione si ritrova per la figura del responsabile unico del procedimento (RUP), per il quale la legge non richiede esplicitamente neppure l abilitazione professionale (l art. 10 d.lgs. 163/2006 dispone che deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato, precisando che per i lavori e i servizi attinenti all ingegneria e all architettura deve essere un tecnico e che il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti ). Per il direttore dei lavori l art. 130 del d.lgs 163/2006 non specifica le abilitazioni professionali richieste ai dipendenti interni ed ai professionisti esterni, anche se sulla scorta di compiti e funzioni affidate dal Regolamento (cfr. artt. 147 e seguenti DPR n. 207/2010) appare necessario il possesso di idonea abilitazione professionale (fra l altro trattasi di 5
6 attività che può espletare cumulativamente anche il RUP o il progettista, figure per le quali il legislatore, come visto, ai sensi di legge, richiede necessariamente una qualifica tecnica). Anche per l attività di collaudo gli artt. 120 e 141 del d.lgs. 163/2006 non impongono particolari requisiti professionali ai soggetti incaricati, mentre l art. 216 del Regolamento prevede che costituisce requisito abilitante l'essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, in geologia, scienze agrarie e forestali. Richiede inoltre l'abilitazione all'esercizio della professione, mentre esclude espressamente, per i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione ai rispettivi albi professionali. Appare opportuno precisare che i dipendenti interni incaricati delle attività sopraindicate hanno diritto a percepire, per compensare i maggiori oneri ed i rischi derivanti dall espletamento di tale attività, oltre la normale retribuzione contrattuale, uno specifico incentivo pari al due per cento dell importo dell opera posto a base di gara (art. 92 comma 5 d.lgs. 163/2006). Venendo al tema centrale del quesito posto dal Comune, afferente gli oneri derivanti da eventuale copertura assicurativa per i danni arrecati durante l espletamento degli incarichi tecnici in discorso, il Codice dei contratti impone ai professionisti esterni (incaricati delle attività di supporto al RUP, progettazione e verifica/validazione dei progetti, cfr. artt. 10 comma 7, 111, 112 d.lgs. 163/2006) la stipula di apposita polizza, mentre nulla dispone per gli incarichi di direzione lavori, coordinatore della sicurezza e collaudo (anche se nulla esclude che le amministrazioni, in sede di bando di gara o capitolato, possano imporre ai professionisti esterni, nei limiti della proporzionalità alla natura e complessità dell incarico affidato, la stipula di apposita polizza a copertura dei rischi professionali). Mentre, per quanto riguarda le attività espletate da personale interno, in virtù del rapporto di servizio che lega questi ultimi all ente pubblico appaltante, solo l art. 90 comma 5 del d.lgs. 163/2006, in tema di progettazione, prevede che il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Analoga previsione è stata poi inserita per il personale interno incaricato dell attività di verifica della progettazione (cfr. art. 112 comma 4 bis del d.lgs. 163/2006, introdotto con la novella del d.lgs. 152/2008). In virtù della richiamata delega legislativa, l art. 270 del Regolamento DPR n. 207 del 05 ottobre 2010 ha previsto che qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti dalle singole stazioni appaltanti. 6
7 L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice. Analoga disposizione non si ritrova, invece, né nel Codice né tantomeno nel Regolamento, per le altre eventuali attività tecniche funzionali all aggiudicazione ed esecuzione di un contratto d appalto di lavori affidate ed espletate da personale interno (si rinvia, per l attività di RUP e coordinatore sicurezza in fase di progettazione, agli artt. 10 del Codice e 9-10 del Regolamento; per la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza durante l esecuzione agli artt. 130 del Codice e del Regolamento; per il collaudo gli artt. 120 e 141 del Codice e 216 del Regolamento). In maniera similare, anche all interno della legge generale sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 07 agosto 1990) non si ritrova alcuna disposizione che imponga la stipula, con oneri a carico dell amministrazione, di contratti di assicurazione che coprano il rischio dei danni arrecati a terzi per responsabilità civile del personale interno (in particolare, in questo caso, del responsabile del procedimento individuato ai sensi dell art. 5 della legge n. 241/1990). Pertanto le uniche norme di legge che impongano alle amministrazioni aggiudicatrici di stipulare apposita copertura assicurativa a favore dei dipendenti incaricati di attività tecnica inerente l aggiudicazione ed esecuzione di lavori pubblici, sono quelle dettate in tema di progettazione e verifica dei progetti (ai citati artt. 90 comma 5 e 112 comma 4 bis del Codice ed all art. 270 del Regolamento attuativo). L art. 90 comma 5 del d.lgs. 163/2006, infatti, in considerazione della responsabilità solidale del dipendente con l amministrazione per i danni arrecati a terzi nell esecuzione dell incarico di progettazione (cfr. art. 28 Costituzione, art. 22 del DPR n. 3/1957 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, art. 93 comma 1 del TUEL d.lgs. 267/2000), solleva il dipendente tecnico dal rischio di dover corrispondere a terzi il risarcimento dei danni derivanti dall attività svolta per conto della stazione appaltante e ne trasferisce invece l onere all amministrazione, che ha comunque interesse alla stipula della prevista polizza assicurativa in quanto responsabile anch essa verso i terzi danneggiati. La sopra citata norma non prevede e disciplina, invece, come esposto più avanti, alcuna tutela assicurativa contro il rischio del risarcimento dei danni causati dal dipendente, non a terzi ma all amministrazione, con dolo o colpa grave (in coerenza agli artt del DPR n. 3/1957, 93 del TUEL d.lgs. 267/2000, 1 della legge n. 20/1994). La previsione, frutto di una precisa opzione legislativa tesa, dalla riforma della c.d. legge Merloni (109/1994) in poi, a favorire la progettazione interna per garantire risparmi di spesa e crescita professionale del personale alle amministrazioni, poiché limita l applicazione di una regola generale (quella della responsabilità dei dipendenti pubblici per i 7
8 danni arrecati a terzi nell esercizio delle funzioni) non può essere applicata oltre i casi e tempi da essa considerati (cfr. art. 14 delle disposizioni preliminari al Codice civile). Pertanto gli artt. 90 comma 5 e 112 comma 4 bis del d.lgs. 163/2006 che impongono alle amministrazioni la stipula di apposite polizze assicurative per manlevare i propri dipendenti incaricati della redazione e validazione della progettazione non possono legittimare analoga iniziativa per il rischio di responsabilità in cui possano incorrere gli stessi dipendenti interni ove incaricati delle altre attività tecniche previste dal Codice dei Contratti (RUP, direzione lavori, coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudo) o il funzionario/dirigente preposto al ruolo di responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990. Per i dipendenti espletanti queste ultime attività, occorre rinvenire, eventualmente, altra fonte normativa o contrattuale che possa legittimare la stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi di danni a terzi, con oneri a carico dell amministrazione. In tale direzione l art. 43 comma 1 del CCNL autonomie locali del 14 settembre 2000 prevede che gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli art. 8 e ss. del CCNL del , ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di spesa. Il richiamato art. 8 del CCNL del 31/03/1999 dispone che gli enti del comparto istituiscano posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali; c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza. La norma contrattuale precisa, inoltre, che tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all art. 9. Uno degli incarichi che, come prevede il combinato disposto degli artt. 43 del CCNL del 14/09/2000 e 8 del CCNL del 31/03/1999, legittima la stipula di coperture assicurative da parte del Comune a favore dei propri dipendenti, attiene allo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o 8
9 all iscrizione di ad albi professionali, presupposti che si ritrovano, come visto in precedenza, negli incarichi tecnici affidabili ai sensi del d.lgs. 163/2006, ma per i quali il Codice dei contratti non impone alle amministrazioni aggiudicatrici la stipula di alcuna polizza assicurativa (RUP, direttore dei lavori, coordinatori per la sicurezza, collaudatori). Di conseguenza, ove le attività tecniche in discorso siano comprese e qualifichino uno degli incarichi affidati ai dipendenti, di categoria D, ai sensi dell art. 8 del CCNL del 31/03/1999, è possibile per questi ultimi beneficiare di eventuale copertura assicurativa stipulata dal Comune contro i rischi di danno a terzi derivanti dall attività tecnico professionale espletata. Naturalmente deve trattarsi dell assicurazione per la responsabilità derivante da danni arrecati a terzi (ex art. 28 Costituzione e 93 del TUEL d.lgs. 267/2000), in cui il Comune in quanto responsabile solidale ha un interesse alla stipula del contratto (cfr. Corte dei Conti sez. giurisdizionale per la Sicilia, sentenza n. 734/2008), non della responsabilità amministrativo contabile del dipendente per i danni arrecati, con dolo o colpa grave, all amministrazione medesima. In quest ultimo caso, infatti, confermando una giurisprudenza ormai consolidata (Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Umbria n. 553 del 10/12/2002, sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia n. 60 del 05/02/2003, oltre che la citata sezione giurisdizionale Sicilia n. 734 del 04/03/2008), il legislatore ha sancito un apposito divieto nell art. art. 3 comma 59 della legge n. 244/2007 ( È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008 ). Pertanto ai due quesiti formulati dal comune di Berbenno può darsi risposta nei termini che seguono: - il Codice dei contratti ed il Regolamento attuativo non impongono al Comune di sostenere la spesa della polizza per la copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni arrecati a terzi da propri dipendenti incaricati della funzione di responsabile unico del procedimento, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo. Deve stipularla, invece, in virtù dell espressa previsione legislativa (art. 90 comma 5 e 112 comma 4 bis d.lgs. 163/2006) e regolamentare (art. 270 DPR n. 207/2010), per i dipendenti interni incaricati della progettazione e nella misura prevista dalle norme richiamate; - il Comune, in aderenza alle previsioni del Contratto collettivo nazionale, può stipulare apposita copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile professionale 9
10 verso terzi di propri dipendenti, purché e nei limiti in cui gli incarichi di RUP (e responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990), direzione lavori, coordinatore per la sicurezza e collaudatore siano ricompresi negli incarichi per i quali, ai sensi del predetto CCNL, può essere stipulata, con oneri a carico del Comune, apposita polizza assicurativa (si rinvia agli artt. 43 del CCNL 14 settembre 2000 e 8 del CCNL 31/03/1999 del Comparto Regioni e autonomie locali). Rimane fermo, come anche evidenziato dalla giurisprudenza contabile sopra richiamata, che un ente pubblico può assicurare quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che trasferiscano all'assicuratore la responsabilità patrimoniale stessa, mentre sarebbe priva di giustificazione e, come tale, causativa di danno erariale, l'assicurazione di eventi per i quali l'ente non deve rispondere e che non rappresentano un rischio per l'ente medesimo. P.Q.M. nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione Il Relatore (Donato Centrone) Il Presidente (Nicola Mastropasqua) Depositata in Segreteria 21/12/2011 Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Daniela Parisini) 10
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