ALLEGATO A al n di repertorio e al n di raccolta STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA OGGETTO

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1 ALLEGATO A al n di repertorio e al n di raccolta STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA OGGETTO Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE E costituito in Italia un Consorzio denominato: Consorzio Fenestra Veneta. Art. 2 SEDE Il Consorzio ha sede in Venezia. Il Consorzio avrà l opportunità di aprire filiali in Italia e all estero. Art. 3 DURATA La durata del Consorzio è fissata sino al 31 Dicembre Alla scadenza, la durata del Consorzio potrà essere prorogata dall'assemblea Straordinaria dei Consorziati, con le maggioranze previste per l adozione delle delibere anche in seconda convocazione. Art. 4 OGGETTO Il Consorzio non ha scopo di lucro e gli è fatto espresso divieto di distribuire gli eventuali utili. In caso di utili, questi dovranno essere reinvestiti ai sensi del successivo articolo 13. In caso di perdite, queste saranno esclusivamente a carico delle imprese consorziate suddivise in base alle quote consortili possedute. Il Consorzio ha per oggetto, nel rispetto delle norme nazionali, comunitarie e degli accordi e trattati internazionali relativi: a) la tutela del Marchio Fenestra Veneta, nel rispetto delle norme regionali, nazionali e internazionali; b) la sorveglianza sulla produzione e sul commercio del serramento "Fenestra Veneta"; c) la valorizzazione, la promozione, diffusione e conoscenza del Marchio Fenestra Veneta, finalizzata alla cura generale degli interessi relativi a tale denominazione; e) la promozione della commercializzazione dei serramenti marchiati Fenestra Veneta in Italia e all estero, nonché lo sviluppo ed il sostegno di ogni e qualsiasi iniziativa e servizio, anche di natura tecnica, tecnologica e commerciale, intesa a valorizzare il serramento "Fenestra Veneta" e ad accrescerne l immagine e la notorietà; f) la valorizzazione e la promozione del sapere artigiano applicato alla produzione di serramenti in legno, al fine di tutelare e sostenere le imprese artigiane venete che operano nel settore. Il Consorzio persegue inoltre le seguenti finalità operative: a) proporre ed attuare, nel limite delle sue competenze, tutte le iniziative dirette al perfezionamento ed al miglioramento tecnico, qualitativo ed economico del serramento "Fenestra Veneta", per salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari; b) assistere i Consorziati, dando loro tutte le opportune direttive, affinché il serramento da loro prodotto raggiunga il miglior livello qualitativo proprio del serramento marchiato Fenestra Veneta ; 1

2 c) promuovere ed attuare tutte le iniziative volte al miglioramento di ogni fase della produzione e dei servizi connessi, fornendo all uopo la propria collaborazione anche attraverso la messa a disposizione di servizi tecnici e commerciali; d) promuovere la formazione professionale degli addetti alla produzione del serramento "Fenestra Veneta", istituendo anche appositi corsi; e) favorire, organizzare e partecipare ad iniziative intese a valorizzare il serramento "Fenestra Veneta" e ad accrescerne la notorietà, l immagine, la rinomanza, la diffusione, la commercializzazione in Italia e all estero; f) esercitare, nell ambito della sorveglianza sulla produzione e sul commercio del serramento "Fenestra Veneta", tutte le azioni anche giudiziarie finalizzate alla rigorosa difesa della denominazione, dei segni distintivi, del marchio, nonché alla repressione di abusi ed irregolarità da chiunque posti in essere, alla prevenzione e repressione di atti illeciti o comunque lesivi degli interessi, del Consorzio e/o dei Consorziati, con espressa facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti; g) realizzare progetti di ricerca e innovazione che comportino sia uno sviluppo tecnologico e commerciale del prodotto sia una espansione delle attività promozionali al fine di favorire la penetrazione del serramento "Fenestra Veneta" nei mercati; h) acquisire e gestire ordinativi da ripartire tra i consorziati per effetto sia dell attività promozionale sia della partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed internazionali; i) ricercare qualsiasi forma di partnership o di finanziamento necessari a sostenere le attività del Consorzio, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici o la condivisione di iniziative con altri soggetti pubblici o privati. Il Consorzio è investito del mandato di compiere, per conto delle singole unità consorziate, tutti gli atti, le procedure, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili. TITOLO II MARCHIO E SUA APPOSIZIONE Art. 5 RICONOSCIMENTO DEL PRODOTTO La produzione di origine del serramento Fenestra Veneta risulterà da marchiature e contrassegni specifici, apposti sui serramenti secondo le norme stabilite nel Regolamento di adesione al disciplinare e utilizzo del marchio. Art. 6 TITOLARITA' E DETENZIONE DEI MARCHI Il Consorzio è l unico ed esclusivo licenziatario del marchio Fenestra Veneta. L utilizzo del Marchio da parte del Consorziato è subordinata alla verifica di conformità aziendale al Disciplinare di produzione, condotta secondo le norme stabilite nel Regolamento di adesione al disciplinare e utilizzo del marchio. Art. 7 DIVIETI DI UTILIZZAZIONE E vietato ai Consorziati di valersi del nome del Consorzio, senza autorizzazione scritta del Consiglio direttivo, su qualunque tipo di stampato o materiale di propaganda o di fare qualsiasi riproduzione dei marchi e dei segni distintivi del Consorzio stesso. TITOLO III CONSORZIATI 2

3 Art. 8 CONSORZIATI Il numero dei consorziati è illimitato. Hanno diritto di essere ammessi a far parte del Consorzio tutti i soggetti componenti la filiera riconducibile al serramento in legno, aventi almeno una sede operativa nel Veneto e iscritti al sistema Confartigianato del Veneto. Possono altresì essere ammessi tutti quei soggetti che a vario titolo o livello, quali ad esempio associazioni di categoria, centri servizi, enti di formazione, aderiscono e/o sono promossi dal sistema della Confartigianato del Veneto. Art. 9 DOMANDA DI AMMISSIONE La domanda di ammissione al Consorzio deve essere presentata, per iscritto, al Consorzio e deve contenere: a) l indicazione della Ditta individuale, o la denominazione o ragione sociale e la forma giuridica dell impresa, la sede dell impresa, le generalità del suo titolare o del legale rappresentante che sottoscrive, la natura dell'attività svolta e le caratteristiche, il numero e la descrizione delle unità produttive e loro caratteristiche b) documenti provanti l adesione al sistema Confartigianato del Veneto c) visura camerale aggiornata Sull accoglimento della domanda delibera inderogabilmente il Consiglio direttivo. Le persone giuridiche ammesse sono rappresentate nel Consorzio dal Legale rappresentante protempore ovvero dal membro del loro Consiglio di Amministrazione opportunamente delegato. L'appartenenza al Consorzio diventa effettiva, con l iscrizione nel "Libro Soci", a seguito del versamento da parte dell'interessato, della quota consortile di iscrizione. Non possono essere ammessi al Consorzio, né possono permanervi come Consorziati, i falliti o comunque coloro che sono assoggettati a procedure concorsuali e le imprese che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio. Art. 10 OBBLIGHI DEI CONSORZIATI I Consorziati hanno l obbligo: a) di osservare lo Statuto e i Regolamenti emanati dal Consorzio; b) di attenersi ed uniformarsi alle deliberazioni prese dagli Organi sociali; c) di versare le quote e i contributi consortili stabiliti a norma del presente Statuto; d) di prestare agli Organi consortili ogni collaborazione necessaria o utile per il conseguimento dell oggetto e delle finalità del Consorzio; e) di astenersi da ogni comportamento incompatibile con l esistenza, la disciplina e l attività del Consorzio. I consorziati che vorranno utilizzare il Marchio Fenestra Veneta hanno anche l obbligo di osservare: f) il Disciplinare di produzione g) il Regolamento di adesione e utilizzo del marchio nonché di consentire ogni forma di controllo necessaria per accertare l esatto adempimento delle obbligazioni assunte. 3

4 Art. 11 DIRITTI DEI CONSORZIATI I Consorziati hanno diritto: a) di partecipare all'attività sociale del Consorzio; b) di partecipare ed esprimere nell Assemblea dei Consorziati e nell Assemblea straordinaria il proprio voto; c) di utilizzare il marchio Fenestra Veneta, previa autorizzazione del Consorzio che verifica la conformità aziendale al Disciplinare di produzione, apponendolo sui serramenti da loro prodotti in conformità alle norme di legge, alle disposizioni del presente Statuto, al Regolamento di adesione e utilizzo del marchio che costituisce parte integrante del Disciplinare di produzione ed ai Regolamenti ed alle disposizioni emanati dal Consorzio; d) di fruire dell'assistenza del Consorzio in tutte le materie previste dal presente Statuto. Art. 12 RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE E' consentito ai Consorziati recedere dal Consorzio solo trascorso il termine di due anni dalla data di ammissione, salvo quanto previsto dai punti successivi. Qualora, nel termine di tre mesi prima del compimento del biennio decorrente dalla data di ammissione, non pervenga al Consorzio la comunicazione di recesso di cui al presente articolo e nelle forme di seguito specificate, il Consorziato non potrà recedere se non trascorso un ulteriore anno decorrente dalla data di scadenza del primo biennio e così di seguito. Il recesso può essere esercitato mediante comunicazione da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente, presso la Sede legale del Consorzio, almeno tre mesi prima del compimento del biennio in cui il Consorziato non può esercitare il recesso, ovvero delle annualità successive come sopra specificato. Il recesso è consentito, anche prima della scadenza del biennio, al Consorziato che abbia cessato l attività. Il Consorziato decadrà da tale sua qualità qualora perda i requisiti per l ammissione di cui all art. 8. La decadenza è deliberata dal Consiglio direttivo del Consorzio, entro dodici mesi dall avvenuta conoscenza, da parte del Consorzio stesso, della perdita da parte del Consorziato dei requisiti di cui all'art.8. Il recesso e la decadenza hanno efficacia dal 31 Dicembre dell anno in cui il recesso è intervenuto ovvero in cui la decadenza è stata pronunciata a norma dei commi precedenti. Il Consorziato receduto o decaduto è tenuto a corrispondere le quote e i contributi di cui al successivo art. 14, comma 1, lett. a), maturati fino al 31 Dicembre predetto. Il Consorziato può essere escluso dal Consorzio, con delibera del Consiglio direttivo, nei casi in cui: a) commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto o dei Regolamenti e segnatamente quando, con la sua condotta, rechi pregiudizio all'attività del Consorzio al suo prestigio o ne danneggi l opera; b) sia moroso, per oltre tre mesi, nel pagamento: delle quote, dei contributi e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio; c) sia soggetto a procedure fallimentari o, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta; d) svolge attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi. Nel caso di decesso di uno dei soci, imprenditore individuale, il Consorzio potrà continuare con gli eredi e i legatari della quota consortile, purchè essi abbiano i requisiti per l ammissione. Essi, entro un anno dal decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà le qualità di consorziato. 4

5 TITOLO IV - FONDO CONSORTILE - AMMINISTRAZIONE BILANCIO Art. 13 FONDO CONSORTILE Il "Fondo Consortile" è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore a 250,00 (duecentocinquanta, zerozero) euro per Consorziato. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica: del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio; delle quote versate dai Consorziati ammessi a far parte del Consorzio; dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei Consorziati; dai risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione); da componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria da qualunque altro fondo consortile, quali contributi volontari versati da Consorziati o da terzi (Enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti per la realizzazione di investimenti o iniziative rientranti nell'oggetto del Consorzio entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti, previo accantonamento ad un apposito fondo di riserva. Art. 14 RISORSE DI GESTIONE Alle necessità di gestione si provvede con: a) il contributo annuale onnicomprensivo dovuto per la gestione dell attività del Consorzio; b) i proventi derivanti da eventuali servizi resi; c) i contributi in conto gestione di Enti pubblici o privati. L entità dei contributi di cui al punto a) è determinata dal Consiglio direttivo. Il contributo annuale sarà composto da una quota fissa e una quota variabile, quest ultima in misura proporzionale al volume o alla quantità di prodotto venduto con il Marchio Fenestra Veneta. Art. 15 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO L esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo: a) predispone il progetto di bilancio consuntivo del Consorzio (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) da sottoporre nei termini di Statuto all'approvazione dell'assemblea dei Consorziati; b) sottopone, inoltre, all'approvazione dell'assemblea dei Consorziati, lo schema di bilancio preventivo per il successivo esercizio. Art. 16 ORGANI DEL CONSORZIO Sono Organi del Consorzio: a) l Assemblea dei Consorziati; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei conti e/o Revisore unico. Art. 17 TITOLO V - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI 5

6 ASSEMBLEA Hanno diritto a partecipare all Assemblea del Consorzio tutti i Consorziati che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi. Hanno diritto di voto i Consorziati iscritti al Libro Soci" da almeno tre mesi ed in regola con i pagamenti delle quote e dei contributi consortili. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto, indipendentemente dalle quote consortili possedute. Il Consorziato non in regola con il pagamento dei contributi consortili potrà partecipare all Assemblea dei Consorziati, ma non avrà diritto al voto come specificato al punto precedente. Il Consorziato può delegare altro Consorziato a mezzo di delega scritta firmata da lui o dal Legale rappresentante. Ogni Consorziato non può essere titolare di più di tre deleghe. Non è consentita la delega a favore di Consorziato privo del diritto di voto poiché non in regola con il versamento dei contributi consortili. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria dei Consorziati deve essere convocata, a cura del Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni (centoventi) dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea dei Consorziati deve essere, altresì convocata, quando ne facciano richiesta il Collegio dei revisori dei conti o almeno la metà dei membri del Consiglio direttivo. L'Assemblea può essere tenuta anche fuori dalla sede legale, purchè in territorio italiano. Art. 18 FORMALITA DI CONVOCAZIONE La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere effettuata dal Presidente del Consorzio, previa delibera del Consiglio direttivo dello stesso, mediante avviso contenente le materie poste all'ordine del giorno nonché l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione, nonché, della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima; l avviso deve essere comunicato ai Consorziati, al loro domicilio mediante le seguenti modalità alternative fra di loro, preferibilmente quella di cui al successivo punto a): a) con raccomandata da spedirsi ai Consorziati, almeno otto giorni prima della convocazione stessa; b) consegna o spedizione di avviso ai Consorziati, redatto su qualsiasi supporto, con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica o legal-mail e che garantisca la prova dell avvenuto ricevimento, purché il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica risulti indicato in apposito elenco allegato al "Libro Soci", da spedirsi almeno otto giorni prima dell Assemblea In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Art. 19 COMPETENZE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEI CONSORZIATI L'Assemblea ordinaria dei Consorziati é competente a deliberare sulle seguenti materie: a) approvazione del bilancio consuntivo del Consorzio; b) approvazione del bilancio preventivo del Consorzio; c) elezione dei membri del Consiglio direttivo e relativa determinazione dei compensi; 6

7 d) elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti e/o Revisore unico, dei supplenti e del Presidente del Collegio stesso, nonché sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza degli stessi (se nominato); e) ogni questione attinente alla gestione del Consorzio e non devoluta dalla legge o dal presente Statuto alla competenza di altro Organo consortile; Art. 20 COMPETENZE DELL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI CONSORZIATI L'Assemblea straordinaria dei Consorziati é competente a deliberare su: a) approvazione e modificazione dello Statuto consortile; b) proroga della durata o scioglimento anticipato del Consorzio; c) nomina e poteri dei liquidatori; d) altre materie previste dalla legge. Art. 21 VALIDITA DI COSTITUZIONE Le Assemblee dei Consorziati, se straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti i due terzi dei Consorziati, se ordinarie sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei Consorziati presenti e/o rappresentati. Le Assemblee dei Consorziati sono valide in seconda convocazione se straordinarie quando sono presenti almeno un terzo dei Consorziati, se ordinarie qualsiasi sia il numero dei Consorziati presenti e/o rappresentati. La validità dell Assemblea viene accertata e dichiarata dal Presidente all apertura della stessa, tale validità permane sino al termine dell Assemblea medesima nonostante, nel corso di questa, parte dei Consorziati abbandoni la sede. La maggioranza prescritta per le deliberazioni sia dell'assemblea ordinaria che di quella straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione è di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto presenti all atto della votazione. Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole di almeno i tre quinti degli aventi diritto al voto presenti all atto della votazione. Le votazioni, sia in sede ordinaria che straordinaria, avverranno in modo palese per alzata di mano. Art. 22 VERBALIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Art. 23 PRESIDENTE DELL ASSEMBLEA L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di carica salvo che l'assemblea non elegga il Presidente. L'Assemblea dei Consorziati può, sempre, eleggere un proprio Presidente facendone richiesta prima del termine delle formalità di apertura della stessa. L'Assemblea su proposta del Presidente nomina il Segretario. 7

8 TITOLO VI - CONSIGLIO DIRETTIVO Consorzio Fenestra Veneta Art. 24 COMPOSIZIONE E MANDATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 8 membri in rappresentanza dei Consorziati. I Consiglieri, da scegliersi fra i Consorziati, (per le persone giuridiche i Legali rappresentanti, ovvero i membri del loro Consiglio direttivo, ove esistente, appositamente delegati, la cui delega è iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente), restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I Consiglieri nominati resteranno in carica fino al rinnovo del Consiglio. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, o se vengono a cessare tutti i componenti del Consiglio, si applicano le procedure previste dall'art C.C.. Il Consigliere che perde la qualità di Consorziato, sia perché vengono a mancare in capo allo stesso i requisiti di cui agli artt. 8 e 9, sia perchè questi vengono a mancare in capo alla società o ente che rappresenta, decade dal proprio incarico. Decade, inoltre, dal proprio incarico il Consigliere che, per qualsiasi motivo, cessa dalla qualità di socio, ovvero di consigliere delegato, della società o ente consorziato. Decade poi dal proprio incarico anche il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a più di tre sedute consecutive di Consiglio del Consorzio. La decadenza è deliberata dal Consiglio stesso e ratificata dal Collegio dei Revisore dei conti e/o Revisore unico se nominato. Alla scadenza del suo mandato il Consiglio direttivo continuerà ad operare in regime di prorogatio sino all insediamento del nuovo Consiglio, eletto come da presente Statuto, senza necessità di ratifica del suo operato. Art. 25 CONVOCAZIONE Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente del Consorzio o quando ne faccia domanda almeno un terzo dei Consiglieri, con specificazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione deve essere effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza, mediante invio di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della stessa, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con telegramma o via fax o posta elettronica con preavviso di tre giorni. Resta comunque valida la convocazione se sono presenti tutti i Consiglieri aventi diritto di voto e i Revisori dei conti se nominati, i quali prima dell apertura del Consiglio stesso, dichiarano di essere in grado di discutere degli argomenti posti all ordine del giorno. Art. 26 VALIDITA DI COSTITUZIONE Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica aventi diritto di voto. Le votazioni avvengono, di norma, in modo palese per alzata di mano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Art. 27 POTERI DEL CONSIGLIO Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente. 8

9 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, essendo ad esso riservato il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che la legge o il presente Statuto non riservino alla specifica competenza dell'assemblea. Pertanto, a titolo esclusivamente esemplificativo e non limitativo, spetta al Consiglio direttivo: a) deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei Consorziati e sull'eventuale loro esclusione; b) deliberare la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria; c) compiere tutti gli atti delegati dall'assemblea e predisporre le procedure interne; d) fissare la quota di ammissione dei Consorziati e la misura del contributo annuale onnicomprensivo di cui all art. 14, e) approvare le modificazione del Disciplinare di produzione e dei Regolamenti; f) determinare le tariffe per i servizi resi; g) predisporre il bilancio consuntivo del Consorzio, nonché la proposta di bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria; h) assumere e licenziare il personale, fissandone le mansioni e la retribuzione; i) deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive; l) stipulare mutui passivi a breve medio e lungo termine, anche con garanzia ipotecaria previo consenso dell assemblea dei Consorziati per spese superiori a euro; m) costituire appositi enti, ovvero società commerciali delle quali il Consorzio potrà detenere l intero capitale sociale. Potrà inoltre assumere partecipazioni in organismi, società od enti che possano comunque favorire il raggiungimento delle finalità del Consorzio; n) più in generale, compiere tutte le operazioni ed autorizzare la stipulazione di tutti gli atti e contratti anche di straordinaria amministrazione ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità consortili. Art. 28 DELEGA DI POTERI Il Consiglio direttivo potrà delegare al Presidente, al Vice-Presidente, ed a singoli o più Consiglieri, parte dei poteri previsti al precedente art. 27, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione nonché i tempi e le procedure di rendiconto e di controllo. Art. 29 RIMBORSO SPESE ED EMOLUMENTI Ai componenti del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro funzioni. L Assemblea, in sede ordinaria, può determinare l'attribuzione di emolumenti e di gettoni di presenza al Presidente, al Vice-Presidente, ai membri del Consiglio. TITOLO VII - PRESIDENTE - VICE-PRESIDENTE Art. 30 PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE Il Presidente del Consiglio direttivo è Presidente del Consorzio. Il Presidente del Consiglio direttivo può durare in carica non più di due mandati consecutivi. Al Presidente compete la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale. In caso di sua assenza e/o impedimento il Presidente viene sostituito ad ogni effetto dal Vice- Presidente TITOLO VIII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI e/o REVISORE UNICO Art. 31 COSTITUZIONE - FUNZIONAMENTO E FUNZIONI 9

10 Il Collegio dei revisori dei conti e/o Revisore unico, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall Assemblea, si compone di tre membri eletti dall Assemblea, e dura in carica tre esercizi, e comunque sino all approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica. L assemblea nomina anche il Presidente del Collegio. I suoi componenti sono rieleggibili. Il Collegio dei revisori dei conti e/o Revisore unico, deve riferire nella propria relazione al bilancio d esercizio e specificamente all Assemblea dei soci sui criteri nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari. TITOLO IX SCIOGLIMENTO Art. 32 CAUSE DI SCIOGLIMENTO Il Consorzio si scioglie per tutte le cause previste dalla legge. Art. 33 NOMINA DELL ORGANO DI LIQUIDAZIONE In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea dei Consorziati dovrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. Le spese di liquidazione graveranno sul Fondo Consortile; per l'eventuale eccedenza, saranno a carico pro-quota dei Consorziati. Art. 34 DESTINAZIONE DEL NETTO RESIDUO Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso ai Soci delle quote versate a costituzione del fondo consortile, sarà destinato a fini di pubblica utilità a sensi dell'art. 26 D.L.C.P.S. 14 Dicembre 1947 n e successive modificazioni e non potrà mai per nessuna ragione essere distribuito ai Consorziati. Art. 35 CLAUSOLA ARBITRALE Eventuali controversie, tra i consorziati o tra costoro e il Consorzio, concernenti l interpretazione e l esecuzione del presente statuto saranno definite mediante un arbitrato irrituale ed inappellabile, da rendersi in via equitativa, con decisione avente efficacia di negozio tra le parti. Il Collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati dal Presidente del tribunale di Venezia, che nominerà anche il Presidente. 10

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