2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 10 marzo 2016 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 20 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 marzo 2016 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (16CE0590)... Pag. 1 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/45 della Commissione, del 18 gennaio 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Prekmurska gibanica (STG)] (16CE0591)... Pag. 27 Regolamento (UE) 2016/46 della Commissione, del 18 gennaio 2016, che modifica l allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di oxadixil e spinetoram in o su determinati prodotti (16CE0592)... Pag. 28 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/47 della Commissione, del 18 gennaio 2016, recante duecentoquarantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (16CE0593)... Pag. 42 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/48 della Commissione, del 18 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE0594)... Pag. 45 Decisione (PESC) 2016/49 del comitato politico e di sicurezza, del 7 gennaio 2016, relativa alla nomina del capo della missione consultiva dell Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UCRAINA/1/2016) (16CE0595)... Pag. 47 Decisione (PESC) 2016/50 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (16CE0596)... Pag. 48 Decisione (PESC) 2016/51 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell ambito della strategia dell UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (16CE0597)... Pag. 50 Pubblicati nel n. L 12 del 19 gennaio 2016

2 Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (16CE0598)... Pag. 60 Regolamento (UE) 2016/53 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dietofencarb, mesotrione, metosulam e pirimifos-metile in o su determinati prodotti (16CE0599)... Pag. 70 Regolamento (UE) 2016/54 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica l allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l inclusione della sostanza gammaglutamil-valil-glicina nell elenco dell Unione delle sostanze aromatizzanti (16CE0600)... Pag. 98 Regolamento (UE) 2016/55 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica l allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l uso di determinate sostanze aromatizzanti (16CE0601)... Pag. 101 Regolamento (UE) 2016/56 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica l allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l uso degli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare (16CE0602)... Pag. 104 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/57 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica l allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell Unione di pollame e di prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nello Stato del Minnesota (16CE0603)... Pag. 107 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/58 della Commissione, del 19 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE0604)... Pag. 111 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/59 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1 al 7 gennaio 2016 nell ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l aglio (16CE0605)... Pag. 113 Pubblicati nel n. L 13 del 20 gennaio 2016 RETTIFICHE Rettifica della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29 marzo 2014) (16CE0606)... Pag. 115 Pubblicato nel n. L 13 del 20 gennaio 2016 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee». II

3 REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE REGOLAMENTO (UE) 2016/44 DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 2016 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ( 1 ), vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC ( 2 ). Conformemente alla risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) e alle risoluzioni successive, la decisione 2011/137/PESC disponeva un embargo sulle armi, un divieto relativo alle attrezzature per la repressione interna nonché restrizioni all'ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone ed entità coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, ivi compreso il coinvolgimento in aggressioni nei confronti della popolazione e delle infrastrutture civili in violazione del diritto internazionale. Tali persone fisiche o giuridiche ed entità sono elencati negli allegati della decisione 2011/137/PESC. Era pertanto necessaria un'azione normativa per prevedere le misure pertinenti necessarie. Da allora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») ha adottato un certo numero di risoluzioni aggiuntive sulla Libia che hanno prorogato o modificato le misure restrittive dell'onu nei confronti di questo paese, tra cui l'unscr 2174 (2014), che modifica la portata dell'embargo sulle armi e proroga l'applicazione del divieto di viaggio e delle misure di congelamento dei beni, e l'unscr 2213 (2015) in relazione all'impegno assunto dal Consiglio di sicurezza a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'unità nazionale della Libia. (2) Il 26 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/818 ( 3 ), che modifica la decisione 2011/137/PESC prendendo in considerazione il fatto che la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia e il positivo completamento della transizione politica in Libia continuano a essere minacciati. La decisione (PESC) 2015/818 ha tenuto conto anche della minaccia costituita dalle persone e dalle entità che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica. Il Consiglio ha proceduto a un riesame integrale degli elenchi delle persone ed entità soggette al divieto di viaggio e al congelamento dei beni di cui agli allegati II e III della decisione 2011/137/PESC. Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione consolidata (PESC) 2015/1333 e ha abrogato la decisione 2011/137/PESC. ( 1 ) GU L 206 dell' , pag. 34. ( 2 ) Decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del , pag. 53). ( 3 ) Decisione (PESC) 2015/818 del Consiglio, del 26 maggio 2015, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 129 del , pag. 13). 1

4 (3) Per motivi di chiarezza, il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio ( 1 ), come modificato e attuato da una serie di regolamenti successivi, dovrebbe essere consolidato in un nuovo regolamento. (4) Il potere di modificare gli elenchi di cui agli allegati II e III del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace internazionale e alla sicurezza nella regione posta dalla situazione in Libia e al fine di garantire la coerenza con il processo di modifica e revisione degli allegati della decisione (PESC) 2015/1333. (5) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'unione, dovrebbero essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ). (6) Al fine di garantire che le misure previste dal presente regolamento siano efficaci, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo: i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari; vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; b) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare o utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio; c) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; d) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche; e) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; ( 1 ) Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del , pag. 1). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del , pag. 1). ( 3 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del , pag. 31). 2

5 f) «comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 24 dell'unscr 1970 (2011); g) «territorio dell'unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo. h) «navi designate»: le navi designate dal comitato delle sanzioni di cui al paragrafo 11 dell'unscr 2146 (2014), elencate nell'allegato V del presente regolamento; i) «punto di contatto del governo della Libia»: il punto di contatto nominato dal governo della Libia e notificato al comitato delle sanzioni conformemente al punto 3 dell'unscr 2146 (2014). Articolo 2 1. È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, originarie o meno dell'unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia; b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla lettera a). 2. È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Libia attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna elencate nell'allegato I, a prescindere dal fatto che il prodotto interessato sia originario o meno della Libia. 3. Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'onu, da personale dell'unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato, per uso esclusivamente individuale. 4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo. Articolo 3 1. È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'unione europea ( 1 ) (elenco comune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia; b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia; c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia; d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alla fornitura di personale mercenario armato in Libia o per un uso in Libia; e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d). ( 1 ) GU C 69 del , pag

6 2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi stabiliti non si applicano: a) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo; b) all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'onu, da personale dell'unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media, da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato, per uso esclusivamente individuale; c) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico. 3. In deroga al paragrafo 1 e previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni, i divieti ivi previste non si applicano a: a) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso; b) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare, comprese le armi e il materiale connesso che non rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a) e sono destinati esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico. 4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo. Articolo 4 Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione sono vietati dal presente regolamento, per tutti i beni che entrano nel territorio doganale dell'unione o escono da tale territorio diretti in Libia o provenienti da tale paese, oltre alle norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni doganali dei regolamenti (CE) n. 450/2008 ( 1 ) e (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), la persona che fornisce tali informazioni dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel presente regolamento e, nel caso in cui i beni esportati siano soggetti ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata. Questi elementi aggiuntivi sono presentati alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato, per iscritto o utilizzando una dichiarazione doganale, a seconda dei casi. Articolo 5 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e III. 2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e III o utilizzato a loro beneficio. 3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e Rimangono congelati tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati dalle entità elencate nell'allegato VI e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del , pag. 1). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'unione (GU L 269 del , pag. 1). 4

7 Articolo 6 1. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'unscr 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'unscr 1973 (2011), al punto 4 dell'unscr 2174 (2014) o al punto 11 dell'unscr 2213 (2015). 2. Nell'allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi non inclusi nell'allegato II: a) che hanno ordinato, controllato o altrimenti diretto, o sono stati complici di, gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, anche pianificando, comandando, ordinando o conducendo attacchi, compresi i bombardamenti aerei, in violazione del diritto internazionale, contro le popolazioni o le infrastrutture civili; b) che hanno violato o contribuito a violare le disposizioni dell'unscr 1970 (2011), dell'unscr 1973 (2011) o del presente regolamento; c) di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associati in passato a tale regime, e continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della transizione politica in Libia; d) che partecipano o danno sostegno ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Libia o che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica della Libia, anche: i) tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti in Libia che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale applicabili, o di atti che costituiscono violazioni dei diritti umani in Libia; ii) tramite attacchi contro aeroporti, porti terrestri o marittimi in Libia, enti o impianti pubblici libici o contro missioni straniere in Libia; iii) tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia; iv) tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici; v) tramite violazioni, o aiuto nell'elusione, delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'unscr 1970 (2011) e all'articolo 1 del presente regolamento; vi) in qualità di persone, entità o organismi che agiscono per conto o a nome o sotto la direzione di uno qualsiasi dei soggetti di cui sopra, oppure di entità o organismi posseduti o controllati da questi o da persone, entità o organismi elencati negli allegati II o III, oppure e) che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica. 3. Gli allegati II e III riportano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, entità e organismi forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per l'allegato II. 4. Gli allegati II e III riportano, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per l'allegato II. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità e gli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato II è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni 5. L'allegato VI riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco per le persone, le entità e gli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni. 5

8 Articolo 7 Riguardo alle persone, entità e organismi non designati nell'allegato II o III in cui una persona, un'entità o un organismo designata/o in tali allegati detiene una partecipazione, l'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche della persona, dell'entità o dell'organismo designati non impedisce alle persone, entità o organismi non designati di continuare a svolgere attività commerciali legittime, purché tali attività non implichino la messa a disposizione di una persona, entità o organismo designata/o di fondi o risorse economiche di qualsiasi tipo. Articolo 8 1. In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri indicacate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui agli allegati II e III o all'articolo 5, paragrafo 4, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati, a condizione che, se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica. 2. In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che: a) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata, e b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato III, l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una specifica autorizzazione. Articolo 9 1. In deroga all'articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell'allegato II e le entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa: i) prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo è stata/o inserita/o nell'allegato II oppure ii) prima della data in cui l'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è stata designata dal Consiglio di sicurezza; 6

9 b) i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato II o nell'allegato III; d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e e) lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni. 2. In deroga all'articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell'allegato III, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento nell'allegato III della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 5, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato II o nell'allegato III; e d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato. 3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo. Articolo 10 In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati nell'allegato III siano svincolati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di persone, entità o organismi elencati nell'allegato III, alle condizioni che ritengono appropriate, se lo giudicano necessario per scopi umanitari, quali la fornitura e l'agevolazione della fornitura di aiuti umanitari, la fornitura di materiali e beni necessari per soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, tra cui cibo e materiali agricoli per la sua produzione, materiale medico e energia elettrica o per le operazioni di evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione. Articolo In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di alcuni fondi o risorse economiche congelati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano destinati a uno o più dei seguenti scopi: i) esigenze umanitarie; ii) combustibile, energia elettrica e acqua a uso esclusivamente civile; iii) ripresa della produzione e vendita di idrocarburi da parte della Libia; 7

10 iv) creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell'infrastruttura pubblica civile o v) agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia; b) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni la sua intenzione di autorizzare l'accesso ai fondi o alle risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla notifica; c) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni che i fondi o le risorse economiche in questione non saranno messi a disposizione di nessuna delle persone, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II o III né utilizzati a loro beneficio; d) lo Stato membro interessato si sia consultato preventivamente con le autorità libiche circa l'uso dei fondi o delle risorse economiche in questione e e) lo Stato membro interessato abbia sottoposto alle autorità libiche le notifiche presentate a norma del presente paragrafo, lettere b) e c), e le autorità libiche non abbiano sollevato, entro cinque giorni lavorativi, obiezioni allo svincolo dei fondi o delle risorse economiche in questione. 2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, e purché un pagamento sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che: a) l'autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2, e non va a favore di un'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4; b) lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi. Articolo L'articolo 5, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o di obblighi sorti prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati designati dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio; c) pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui all'articolo 9, paragrafo 1; oppure d) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 5, paragrafo L'articolo 5, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell'unione accreditino i conti congelati quando ricevono i fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'elenco, purché ogni versamento su tali conti sia anch'esso congelato. Gli enti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali operazioni. 8

11 Articolo 13 In deroga all'articolo 5 e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II o all'allegato III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'autorità competente in questione abbia accertato che: i) i fondi o le risorse economiche sono utilizzati per un pagamento da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all'allegato III; ii) il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2; b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi; c) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato III, lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione. Articolo 14 In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore delle autorità portuali elencate nell'allegato III in relazione all'esecuzione, fino al 15 luglio 2011, di contratti conclusi anteriormente al 7 giugno 2011, a eccezione dei contratti riguardanti petrolio, gas e prodotti petroliferi raffinati. Lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione. Articolo È vietato caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio proveniente dalla Libia su navi designate battenti la bandiera di uno Stato membro salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di tale Stato membro previa consultazione del punto di contatto del governo della Libia. 2. È vietato accettare o dare accesso ai porti nel territorio dell'unione alle navi designate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato. 3. La misura di cui al paragrafo 2 non si applica se l'ingresso in un porto nel territorio dell'unione è necessario per un'ispezione, in caso di emergenza o se la nave sta tornando in Libia. 4. La prestazione, da parte di cittadini di Stati membri o a partire dal territorio di tali Stati, di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento o di altri servizi di assistenza delle navi alle navi designate, compresa la fornitura di carburante o di provviste, è vietata se il comitato delle sanzioni ha così specificato. 5. Le autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato IV possono concedere deroghe alla misura imposta dal paragrafo 4 qualora ciò sia necessario per scopi umanitari o di sicurezza o nel caso in cui la nave stia tornando in Libia. Tutte le autorizzazioni di questo tipo sono notificate per iscritto al comitato delle sanzioni e alla Commissione. 6. Sono vietate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, le transazioni finanziarie relative a petrolio greggio a bordo delle navi designate, compresi la vendita di petrolio greggio o l'uso del petrolio greggio come credito, nonché la stipula di un'assicurazione per il trasporto di petrolio greggio. Tale divieto non si applica all'accettazione delle tasse portuali nei casi di cui al paragrafo 3. 9

12 Articolo Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza. 2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento. Articolo Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) persone, entità o organismi designati elencati nell'allegato II o nell'allegato III; b) qualsiasi altra persona, entità o organismo libici, compreso il governo libico; c) qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a) o b). 2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto. 3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento. Articolo Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a: a) fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, indicata sui siti web elencati nell'allegato IV, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 5, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri, e b) a collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni. 2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. 3. Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle autorità libiche competenti e agli altri Stati membri, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente. 10

13 Articolo 19 Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente in merito alle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali. Articolo 20 La Commissione è autorizzata a: a) modificare l'allegato IV in base alle informazioni fornite dagli Stati membri; b) modificare l'allegato V conformemente alle modifiche dell'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 e in base agli accertamenti eseguiti dal comitato delle sanzioni conformemente ai punti 11 e 12 dell'unscr 2146 (2014). Articolo Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato II. 2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, esso modifica di conseguenza l'allegato III. 3. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni. 4. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui ai paragrafi 1 e Qualora l'onu decida di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica l'allegato II di conseguenza. 6. L'elenco di cui all'allegato III è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Articolo Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le comunicano ogni eventuale modifica successiva. Articolo 23 Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato IV. 11

14 Il presente regolamento si applica: a) nel territorio dell'unione, compreso il suo spazio aereo; Articolo 24 b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'unione; d) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo il diritto di uno Stato membro; e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'unione. Articolo 25 Il regolamento (UE) n. 204/2011 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento. Articolo 26 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016 Per il Consiglio Il presidente F. MOGHERINI 12

15 ALLEGATO I ELENCO DEL MATERIALE CHE POTREBBE ESSERE USATO PER LA REPRESSIONE INTERNA DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3 E 4 1. Armi da fuoco, munizioni e relativi accessori: 1.1. armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'unione europea ( 1 ) («elenco comune delle attrezzature militari»); 1.2. munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati; 1.3. congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari. 2. Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari. 3. I seguenti veicoli: 3.1. veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa; 3.2. veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti; 3.3. veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, compreso materiale da costruzione con protezione balistica; 3.4. veicoli appositamente progettai o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti; 3.5. veicoli appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili; 3.6. componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa. Nota 1: questa voce non contempla i veicoli appositamente progettati per fini antincendio. Nota 2: ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi. 4. Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate: 4.1. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler); 4.2. cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari; 4.3. altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate: a) amatolo; b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto); c) nitroglicole; d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN); e) cloruro di picrile; f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT). 5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari: 5.1. giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all'arma bianca; 5.2. elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici. ( 1 ) GU C 69 del , pag

16 Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione: gli equipaggiamenti appositamente progettati per discipline sportive; gli equipaggiamenti appositamente progettati per soddisfare requisiti di sicurezza e di lavoro. 6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato. 7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari. 8. Filo spinato a lame di rasoio. 9. Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm. 10. Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione degli articoli di cui al presente elenco. 11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco. 14

17 ALLEGATO II ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1 A. Persone 6. Nome: ABU ZAYD UMAR DORDA Titolo: n.d. Designazione: a) Carica: Direttore dell'organizzazione per la sicurezza esterna; b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Informazioni supplementari Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna. 7. Nome: ABU BAKR YUNIS JABIR Titolo: Maggiore Generale Designazione: Carica: Ministro della difesa. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Informazioni supplementari Responsabile di tutte le azioni delle forze armate. 8. Nome: MATUQ MOHAMMED MATUQ Titolo: n.d. Designazione: Carica: Segretario per i servizi pubblici Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: ignoto, si presume catturato. Informazioni supplementari Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e in violenze. 9. Nome: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR GHEDDAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (Passaporto n.: ) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'oman) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserita nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Informazioni supplementari Stretta associazione con il regime. Secondo quanto indicato dal gruppo di esperti sulla Libia nella sua relazione intermedia del 2013, ha viaggiato in violazione del punto 15 della risoluzione Nome: HANNIBAL MUAMMAR GHEDDAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 20 settembre 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: B/ Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Algeria (Presunto status/luogo: Algeria) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). 15

18 Informazioni supplementari Stretta associazione con il regime. 11. Nome: KHAMIS MUAMMAR GHEDDAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Informazioni supplementari Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. 12. Nome: MOHAMMED MUAMMAR GHEDDAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'oman) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Informazioni supplementari Stretta associazione con il regime. 13. Nome: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR GHEDDAFI Titolo: n.d. Designazione: Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate Data di nascita: 1942 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco dell'onu a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Informazioni supplementari Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani. 14. Nome: MUTASSIM GHEDDAFI Titolo: n.d. Designazione: Consigliere per la sicurezza nazionale Data di nascita: 1976 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Informazioni supplementari Stretta associazione con il regime. 15. Nome: SAADI GHEDDAFI Titolo: n.d. Designazione: Comandante delle Forze Speciali Data di nascita: a) 27 maggio 1973 b) 1 o gennaio 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: b) Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Informazioni supplementari Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. 16

19 16. Nome: SAIF AL-ARAB GHEDDAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Informazioni supplementari Stretta associazione con il regime. 17. Nome: SAIF AL-ISLAM GHEDDAFI Titolo: n.d. Designazione: Direttore, Fondazione Gheddafi Data di nascita: 25 giugno 1972 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: B Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Informazioni supplementari Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie istiganti alla violenza contro i manifestanti. 18. Nome: ABDULLAH AL-SENUSSI Titolo: Colonnello Designazione: Direttore dell'intelligence militare Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias certo: a) Abdoullah Ould Ahmed (Passaporto n.: B ; Data di nascita: Luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali; Data di rilascio: 10 gennaio Luogo di rilascio: Bamako, Mali. Data di scadenza: 10 gennaio 2017 b) Abdoullah Ould Ahmed (Numero di carta d'identità del Mali: 073/SPICRE); Luogo di nascita: Anefif, Mali. Data di rilascio: 6 dicembre Luogo di rilascio: Essouck, Mali) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Informazioni supplementari Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar Gheddafi. 19. Nome: SAFIA FARKASH AL-BARASSI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: Approssimativamente 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Alias certo: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, nata il 1 o gennaio 1953 (passaporto dell'oman n ) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'oman) Data di inserimento nell'elenco: 24 giugno 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Informazioni supplementari Notevole patrimonio personale che potrebbe essere utilizzato per conseguire scopi del regime. La sorella, Fatima FARKASH, è coniugata con ABDALLAH SANUSSI, capo dell'intelligence militare libica. 20. Nome: ABDELHAFIZ ZLITNI Titolo: n.d. Designazione: a) Ministro per la programmazione e le finanze del governo del colonnello Gheddafi; b) Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione; c) Direttore a interim della Banca centrale della Libia Data di nascita: 1935 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 24 giugno 2011 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). 17

20 Informazioni supplementari Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti. Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione. Zltini svolge attualmente le funzioni di direttore a interim della Banca centrale della Libia. In precedenza ha ricoperto l'incarico di presidente della National Oil Corporation. In base alle informazioni in nostro possesso, è attualmente impegnato nel tentativo di reperire fondi al fine di permettere al regime di ricostituire le riserve della Banca centrale già spese per sostenere la campagna militare in corso. 18

21 ALLEGATO III ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 19

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26 ALLEGATO IV ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 13 E ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA a) Autorità competenti di ciascuno Stato membro: BELGIO BULGARIA REPUBBLICA CECA DANIMARCA GERMANIA ESTONIA IRLANDA GRECIA SPAGNA ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf FRANCIA CROAZIA ITALIA CIPRO LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO 24

27 UNGHERIA MALTA 20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx PAESI BASSI AUSTRIA POLONIA PORTOGALLO ROMANIA SLOVENIA SLOVACCHIA FINLANDIA SVEZIA REGNO UNITO b) Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea: Commissione europea Servizio degli strumenti di politica estera CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles/Brussel Belgio relex-sanctions@ec.europa.eu Tel.: (32 2) Fax: (32 2)

28 ALLEGATO V ELENCO DELLE NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO1, LETTERA H, E ALL'ARTICOLO 15 E MISURE APPLCABILIE COME SPECIFICATO DAL COMITATO DELLE SANZIONI ALLEGATO VI ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4 1. Nome LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) già: n.d. Indirizzo: 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libia Data di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011 Altre informazioni: inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione Informazioni supplementari Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime. 2. Nome LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO Alias: n.d. già: n.d. Indirizzo: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libia Data di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011 Altre informazioni: inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione Informazioni supplementari Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime. 16CE

29 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/45 DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 2016 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Prekmurska gibanica (STG)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Slovenia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della specialità tradizionale garantita «Prekmurska gibanica», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 172/2010 della Commissione ( 2 ) modificato dal regolamento di esecuzione(ue) 2015/176 ( 3 ). (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 4 ), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento. (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea relativa alla denominazione «Prekmurska gibanica» (STG). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 172/2010 della Commissione, del 1 o marzo 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Prekmurska gibanica (STG)] (GU L 51 del , pag. 11). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/176 della Commissione, del 5 febbraio 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Prekmurska gibanica (STG)] (GU L 30 del , pag. 16). ( 4 ) GU C 235 del , pag CE

30 REGOLAMENTO (UE) 2016/46 DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 2016 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di oxadixil e spinetoram in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Per le sostanze oxadixil e spinetoram sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. (2) Per quanto riguarda l'oxadixil, il regolamento (CE) n. 396/2005, quale modificato dal regolamento (UE) n. 592/2012 della Commissione ( 2 ), stabilisce LMR provvisori per vari prodotti a motivo della permanenza di tale sostanza attiva nel suolo. La Commissione ha invitato gli Stati membri a condividere i dati relativi al monitoraggio della presenza della sostanza nei prodotti in questione. I dati trasmessi indicano che nei porri e nel gruppo degli ortaggi a radice e tubero non sono più presenti residui a livelli superiori ai limiti di determinazione pertinenti. È pertanto opportuno ridurre gli LMR provvisori a tali valori. Sono invece ancora presenti residui di oxadixil nel prezzemolo, nei sedani e nel gruppo di lattughe e insalate. Dai dati relativi al monitoraggio risulta che un LMR provvisorio di 0,05 mg/kg è adeguato per affrontare la presenza di oxadixil in tali prodotti. È pertanto opportuno ridurre detti LMR provvisori a un valore di 0,05 mg/kg. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. (3) Per quanto riguarda lo spinetoram, l'lmr fissato dalla commissione del Codex Alimentarius per le carni dei mammiferi diversi dai mammiferi marini è stato incluso nel regolamento (CE) n. 396/2005 dal regolamento (UE) n. 459/2010 della Commissione ( 3 ). Il regolamento (UE) n. 212/2013 della Commissione ( 4 ) ha sostituito l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. In particolare, esso ha sostituito, in detto allegato I, la voce «carne» con la voce «muscolo» (codici , , , , e ). All'epoca gli LMR non sono stati adeguati al fine di rispecchiare il cambiamento delle categorie. Poiché la sostanza è liposolubile e si presume la presenza di residui nelle matrici di grasso, è opportuno provvedere a tale adeguamento correggendo gli LMR per i gruppi dei tessuti adiposi dei mammiferi e dei muscoli dei mammiferi. (4) I partner commerciali dell'unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. (5) Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. (6) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR introdotta dal presente regolamento e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un livello elevato di protezione dei consumatori. ( 1 ) GU L 70 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 592/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, captano, ciprodinil, fluopicolide, exitiazox, isoprotiolano, metaldeide, oxadixil e fosmet in o su determinati prodotti (GU L 176 del , pag. 1). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 459/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti (GU L 129 del , pag. 3). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 212/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le aggiunte e le modifiche concernenti i prodotti di cui a tale allegato (GU L 68 del , pag. 30). 28

31 (7) È opportuno prevedere, prima dell'applicazione degli LMR modificati, un periodo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti anteriori all'8 febbraio Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 29

32 ALLEGATO Nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, le colonne relative alle sostanze oxadixil e spinetoram sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ( a ) Oxadixil Spinetoram (XDE-175) (1) (2) (3) (4) FRUTTA FRESCA O CONGELATA, FRUTTA A GUSCIO 0,01 (*) Agrumi 0, Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi) Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi) Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (Citrus medica var. sarcodactylus)) Limette Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (Citrus reticulata sinensis)) Altri Frutta a guscio 0,05 (*) Mandorle Noci del Brasile Noci di anacardi Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole (Nocciola di Dalmazia) Noci del Queensland Noci di pecàn Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri Pomacee 0, Mele (Mela selvatica) Pere (Nashi) Cotogne Nespole Nespole del Giappone Altri 30

33 (1) (2) (3) (4) Drupacee Albicocche 0, Ciliegie (Ciliegie dolci, amarene) 0,05 (*) Pesche (Nettarine e ibridi simili) 0, Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole, dattero rosso, 0,05 (*) dattero cinese, giuggiolo (Ziziphus ziziphus)) Altri 0,05 (*) Bacche e piccola frutta a) Uve da tavola e da vino 0, Uve da tavola Uve da vino b) Fragole 0, c) Frutti di piante arbustive More di rovo 0,05 (*) More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di Rubus) 0,05 (*) Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus Rubus idaeus)) Altri 0,05 (*) d) Altra piccola frutta e bacche Mirtilli (Mirtilli) 0, Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (V. Vitis-idaea)) 0,05 (*) Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) 0,05 (*) Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes) 0,05 (*) Rose canine (cinorrodonti) 0,05 (*) Gelso (Bacche di corbezzolo) 0,05 (*) Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta)) 0,05 (*) Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, 0,05 (*) biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti) Altri 0,05 (*) Frutta varia 0,05 (*) a) Buccia commestibile Datteri Fichi Olive da tavola Fortunelle (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia Fortunella spp.)) Carambole (Bilimbi) Kaki Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (Eugenia uniflora)) Altri 0,8 31

34 (1) (2) (3) (4) b) Frutti piccoli con buccia non commestibile Kiwi Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak) Passiflore Fichi d'india (fichi di cactus) Melastelle Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/ zapote giallo, mammey zapote/lucuma mammosa) Altri c) Frutti grandi con buccia non commestibile Avocado Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune) Manghi Papaie Melagrane Cirimoie (Annona, mela cannella/sweetsop, ilama e altre annonacee di media grandezza) Guava (Frutto del dragone/pitaya (Hylocereus undatus)) Ananas Panassa (Jack) Durian Annona (guanabana) Altri ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI Ortaggi a radice e tubero 0,01 (*) 0,05 (*) a) Patate b) Ortaggi a radice e tubero tropicali Manioca (Dasheen, taro, tannia) Patate dolci Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico) Maranta Altri c) Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero Bietole rosse Carote Sedani-rapa Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana) Topinambur (Crosne) Pastinaca 32

35 (1) (2) (3) (4) Prezzemolo a grossa radice Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus)) Salsefrica (Scorzonera, scorzobianca, bardana maggiore) Rutabaga Rape Altri Ortaggi a bulbo 0,01 (*) Aglio 0,05 (*) Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate) 0,05 (*) Scalogni 0,05 (*) Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili) 0, Altri 0,05 (*) Ortaggi a frutto 0,01 (*) a) Solanacee 0, Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense), tamarillo) Peperoni (Peperoni piccanti) Melanzane Solanum melongena (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (S. macrocarpon)) Okra, gombo Altri b) Cucurbitacee (con buccia commestibile) 0, Cetrioli Cetriolini Zucchine (Zucchina dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (Lagenaria siceraria), chayote, balsamini lunghi/sopropo/bitter melon/ momordica, luffa acutangola/teroi) Altri c) Cucurbitacee (con buccia non commestibile) 0,05 (*) Meloni (Kiwano) Zucche (Zucca, zucca gigante) Cocomeri Altri d) Granturco dolce (Baby corn) 0,05 (*) e) Altri ortaggi a frutto 0,05 (*) Cavoli 0,01 (*) 0,05 (*) a) Cavoli a infiorescenza Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese) Cavolfiori Altri 33

36 (1) (2) (3) (4) b) Cavoli a testa Cavoletti di Bruxelles Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi) Altri c) Cavoli a foglia Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/ tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai) Cavolo nero (a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio) Altri d) Cavoli rapa Ortaggi a foglia ed erbe fresche a) Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee 0,05 (+) Dolcetta (Gallinella carenata) 0,05 (*) Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, 10 lattuga romana) Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radicchio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/c. intybus var. foliosum), tarassaco) 0,05 (*) Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa) 0,05 (*) Crescione inglese 0,05 (*) Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxis spp.)) 0,05 (*) Senape nera 0,05 (*) Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, 0,05 (*) foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa ) Altri 0,05 (*) b) Spinaci e simili (foglie) 0,01 (*) 0,05 (*) Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri) Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda)) Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse) Altri c) Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata) 0,01 (*) 0,05 (*) d) Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimosa d'acqua/kangkung (Ipomea aquatica)) 0,01 (*) 0,05 (*) e) Cicoria Witloof 0,01 (*) 0,05 (*) f) Erbe aromatiche 0,05 (*) Cerfoglio 0,01 (*) Erba cipollina 0,01 (*) Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di apiaceae, coriandolo messicano (Eryngium foetidum)) 0,01 (*) Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice) 0,05 (+) Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di Borago officinalis) 0,01 (*) Rosmarino 0,01 (*) Timo (Maggiorana, origano) 0,01 (*) 34

37 (1) (2) (3) (4) Basilico (Foglie di melissa, menta, menta piperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendula e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya) 0,01 (*) Foglie di alloro (lauro) (Citronella) 0,01 (*) Dragoncello (Issopo) 0,01 (*) Altri 0,01 (*) Legumi (freschi) 0,01 (*) Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar) Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio) 0,1 0,05 (*) Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole) 0, Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci) 0,05 (*) Lenticchie 0,05 (*) Altri 0,05 (*) Ortaggi a stelo (freschi) 0,05 (*) Asparagi 0,01 (*) Cardi (Gambi di Borago officinalis) 0,01 (*) Sedani 0,05 (+) Finocchi 0,01 (*) Carciofi (Fiore di banano) 0,01 (*) Porri 0,01 (*) Rabarbaro 0,01 (*) Germogli di bambù 0,01 (*) Cuori di palma 0,01 (*) Altri 0,01 (*) Funghi 0,01 (*) 0,05 (*) Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake, micelio fungino (parti vegetative)) Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini) Altri Alghe marine 0,01 (*) 0,05 (*) LEGUMI DA GRANELLA 0,01 (*) 0,05 (*) Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio)) Lenticchie Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini) Lupini Altri SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI 0,02 (*) 0,05 (*) Semi oleaginosi Semi di lino Semi di arachide 35

38 (1) (2) (3) (4) Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza (Colza, ravizzone) Semi di soia Semi di senape Semi di cotone Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee) Semi di cartamo Semi di borragine (Viperina piantaginea (Echium plantagineum), erbaperla minore (Buglossoides arvensis)) Semi di camelina Semi di canapa Semi di ricino Altri Frutti oleaginosi Olive da olio Noci di palmisti (semi di palma) Frutti di palma Capoc Altri CEREALI 0,01 (*) 0,05 (*) Orzo Grano saraceno (Amaranto, quinoa) Granturco Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato) Avena Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'america/riso indiano/tuscarora (Zizania aquatica)) Segale Sorgo Frumento (Spelta, triticale) Altri (Scagliola/canaria (Phalaris canarienis)) TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO 0,02 (*) 0,1 (*) Tè Chicchi di caffè Infusioni di erbe (essiccate) a) Fiori Fiori di camomilla Fiori di ibisco 36

39 (1) (2) (3) (4) Petali di rosa Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra)) Tiglio Altri b) Foglie Foglie di fragola Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo) Mate Altri c) Radici Radici di valeriana Radici di ginseng Altri d) Altre infusioni di erbe Semi di cacao (fermentati o essiccati) Carruba LUPPOLO (essiccato) 0,02 (*) 0,1 (*) SPEZIE Semi 0,02 (*) 0,1 (*) Anice verde Grano nero Semi di sedano (Levistico) Semi di coriandolo Semi di cumino Semi di aneto Semi di finocchio Semi di fieno greco Noci moscate Altri Frutta e bacche 0,02 (*) 0,1 (*) Pimenti Pepe di Sichuan Carvi Cardamomo Bacche di ginepro Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa) 37

40 (1) (2) (3) (4) Baccelli di vaniglia Tamarindo Altri Corteccia 0,02 (*) 0,1 (*) Cannella (Cassia) Altri Radici o rizomi Liquirizia 0,02 (*) 0,1 (*) Zenzero 0,02 (*) 0,1 (*) Curcuma 0,02 (*) 0,1 (*) Barbaforte o cren (+) (+) Altri 0,02 (*) 0,1 (*) Germogli 0,02 (*) 0,1 (*) Chiodi di garofano Capperi Altri Stigma del fiore 0,02 (*) 0,1 (*) Zafferano Altri Arillo 0,02 (*) 0,1 (*) Macis Altri PIANTE DA ZUCCHERO 0,01 (*) 0,05 (*) Barbabietola da zucchero Canna da zucchero Radici di cicoria Altri PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ANIMALI TERRESTRI 0,01 (*) Tessuto a) Suini Muscolo 0,01 (*) Grasso 0, Fegato 0,01 (*) Rene 0,01 (*) Frattaglie commestibili 0,01 (*) Altri 0,01 (*) 38

41 (1) (2) (3) (4) b) Bovini Muscolo 0,01 (*) Grasso 0, Fegato 0,01 (*) Rene 0,01 (*) Frattaglie commestibili 0,01 (*) Altri 0,01 (*) c) Ovini Muscolo 0,01 (*) Grasso 0, Fegato 0,01 (*) Rene 0,01 (*) Frattaglie commestibili 0,01 (*) Altri 0,01 (*) d) Caprini Muscolo 0,01 (*) Grasso 0, Fegato 0,01 (*) Rene 0,01 (*) Frattaglie commestibili 0,01 (*) Altri 0,01 (*) e) Cavalli, asini, muli e bardotti Muscolo 0,01 (*) Grasso 0, Fegato 0,01 (*) Rene 0,01 (*) Frattaglie commestibili 0,01 (*) Altri 0,01 (*) f) Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni Muscolo 0, Grasso 0,01 (*) Fegato 0,01 (*) Rene 0,01 (*) Frattaglie commestibili 0,01 (*) Altri 0,01 (*) g) Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi) Muscolo 0,01 (*) Grasso 0,2 39

42 (1) (2) (3) (4) Fegato 0,01 (*) Rene 0,01 (*) Frattaglie commestibili 0,01 (*) Altri 0,01 (*) Latte 0,01 (*) Bovini Ovini Caprini Equini Altri Uova di volatili 0,01 (*) Galli e galline Anatre Oche Quaglie Altri Miele (Pappa reale, polline, miele in favo) 0,05 (*) Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli) 0,01 (*) Gasteropodi 0,01 (*) Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina) 0,01 (*) (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. ( a ) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I. Oxadixil (+) Dai dati recenti relativi al monitoraggio risulta che residui di oxadixil sono presenti nelle lattughe e nelle insalate. È pertanto opportuno, in attesa della presentazione di ulteriori dati di monitoraggio, fissare LMR provvisori a un valore di 0,05 mg/kg. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro il 19 gennaio 2018, o, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse a) Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee Dolcetta (Gallinella carenata) Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattura iceberg, lattuga romana) Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radicchio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (C. endivia L. var. crispum/c. intybus var. foliosum), tarassaco) Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa) Crescione inglese Rucola (Rucola selvatica (Diplotaxis spp.)) Senape nera Foglie e germogli di Brassica spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanelle e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa) Altri 40

43 (+) Dai dati recenti relativi al monitoraggio risulta che residui di oxadixil sono presenti nel prezzemolo. È pertanto opportuno, in attesa della presentazione di ulteriori dati di monitoraggio, fissare LMR provvisori a un valore di 0,05 mg/kg. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro il 19 gennaio 2018, o, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice) (+) Dai dati recenti relativi al monitoraggio risulta che residui di oxadixil sono presenti nei sedani. È pertanto opportuno, in attesa della presentazione di ulteriori dati di monitoraggio, fissare LMR provvisori a un valore di 0,05 mg/kg. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro il 19 gennaio 2018, o, qualora dette informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse Sedani (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Barbaforte o cren Spinetoram (XDE-175) (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Barbaforte o cren» 16CE

44 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/47 DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 2016 recante duecentoquarantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ( 1 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. (2) Il 30 dicembre 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 7 gennaio 2016 il regolamento (CE) n. 881/2002 è stato modificato per la 240 volta. Occorre apportare ulteriori modifiche per aggiornare alcune di queste voci. L'11 gennaio 2016 il CSNU ha inoltre deciso di cancellare una voce dall'elenco. Il regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato. (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Capo del Servizio degli strumenti di politica estera ( 1 ) GU L 139 del , pag

45 ALLEGATO L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato: 1) le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono così modificate: a) la voce «Ibrahim Mohamed Khalil (alias (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil). Data di nascita: (a) , (b) , (c) , (d) 1972, (e) Luogo di nascita: (a) Day Az-Zawr, Siria, (b) Baghdad, Iraq, (c) Mosul, Iraq. Cittadinanza: siriana. N. passaporto: T (sospensione temporanea della deportazione concessa dall'ufficio stranieri della città di Mainz, scaduta l' ). Indirizzo: centro accoglienza rifugiati Alte Ziegelei, Mainz, Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): » è sostituita da quanto segue: «Ibrahim Mohamed Khalil (alias (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil, (e) Khalil Ibrahim al-zahiri). Data di nascita: (a) , (b) , (c) , (d) 1972, (e) Luogo di nascita: (a) Dayr Az-Zawr, Siria, (b) Baghdad, Iraq, (c) Mosul, Iraq. Cittadinanza: siriana. N. passaporto: T Indirizzo: centro accoglienza rifugiati Alte Ziegelei, Mainz, Germania. Foto e impronte digitali disponibili per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'onu. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): »; b) la voce «Najmuddin Faraj Ahmad (alias (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin). Indirizzo: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvegia. Data di nascita: (a) , (b) Luogo di nascita: Olaqloo Sharbajer, governatorato di Al-Sulaymaniyah, Iraq. Cittadinanza: irachena.» è sostituita da quanto segue: «Najmuddin Faraj Ahmad (alias (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin). Numero di identificazione nazionale: tessera di razionamento n Indirizzo: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvegia. Data di nascita: (a) , (b) Luogo di nascita: Olaqloo Sharbajer, governatorato di Al-Sulaymaniyah, Iraq. Cittadinanza: irachena. Altre informazioni: nome della madre: Masouma Abd al-rahman. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'onu.»; c) la voce «Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (alias (a) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-badri al- Samarraì, (b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-badri al-samarrai, (c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-samarrài, (d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-samarrài, (e) Abu Dùa, (f) Abu Duaa, (g) Dr. Ibrahim, (h) Abu Bakr al-baghdadi al-husayni al- Quraishi, (i) Abu Bakr al-baghdadi. Titolo: Dr. Indirizzo: Iraq. Data di nascita: Luogo di nascita: (a) Samarra, Iraq, (b) Iraq. Cittadinanza: irachena. Altre informazioni: (a) leader di Al-Qaeda in Iraq; (b) attualmente basato in Iraq; (c) noto soprattutto con il nome di battaglia (Abu Dùa, Abu Duaà). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): » è sostituita da quanto segue: «Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (alias (a) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-badri al-samarraì, (b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-badri al-samarrai, (c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-samarrài, (d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-samarrài, (e) Abu Dùa, (f) Abu Duaà, (g) Dr. Ibrahim, (h) Abu Bakr al-baghdadi al-husayni al-quraishi, (i) Abu Bakr al-baghdadi. Titolo: Dr. Indirizzo: (a) Iraq; (b) Syria. Data di nascita: Luogo di nascita: (a) Samarra, Iraq, (b) Iraq. Cittadinanza: irachena. Numero di identificazione: tessera di razionamento n Altre informazioni: (a) attualmente basato in Iraq e in Siria; (b) noto soprattutto con il nome di battaglia (Abu Dùa, Abu Duaà); (c) nome della moglie: Saja Hamid al-dulaimi; (d) nome della moglie: Asma Fawzi Mohammed al-kubaissi; (e) descrizione: statura: 1,65 m. Peso: 85 kg. Capelli e occhi neri. pelle chiara. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'onu. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): »; d) la voce «Akhmed Rajapovich Chataev (alias (a) Akhmad Shishani, (b) David Mayer, (c) Elmir Sene, (d) Odnorukiy); data di nascita: ; luogo di nascita: villaggio di Bugaroy, distretto di Itum-Kalinskiy, Repubblica dei Ceceni, Federazione russa; indirizzo: a) Repubblica araba siriana (localizzazione dell'agosto 2015), b) Iraq (possibile localizzazione alternativa dell'agosto 2015); numero di identificazione nazionale: (passaporto nazionale russo rilasciato nel distretto di Vedensiky, Repubblica dei Ceceni, Federazione russa, dal dipartimento degli affari interni); altre informazioni: a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani, colore dei capelli: neri, corporatura: robusta; segni particolari: viso ovale, barba, gli mancano la mano destra e la gamba sinistra, parla russo, ceceno e forse tedesco e arabo; b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'onu. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): » è sostituita da quanto segue: «Akhmed Rajapovich Chataev (alias (a) Akhmad Shishani, (b) David Mayer, (c) Elmir Sene, (d) Odnorukiy). Data di nascita: Luogo di nascita: villaggio di Bugaroy, distretto di Itum-Kalinskiy, Repubblica dei Ceceni, Federazione russa. Indirizzo: a) Repubblica araba siriana (localizzazione dell'agosto 2015), b) Iraq (possibile localizzazione alternativa dell'agosto 2015). Cittadinanza: russa. Numero di identificazione nazionale: (passaporto nazionale russo rilasciato nel distretto di Vedensiky, Repubblica dei Ceceni, Federazione russa, dal dipartimento degli affari interni). Altre informazioni: a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani, 43

46 colore dei capelli: neri, corporatura: robusta; segni particolari: viso ovale, barba, gli mancano la mano destra e la gamba sinistra, parla russo, ceceno e forse tedesco e arabo; b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'onu. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): »; 2) la voce seguente è cancellata dall'elenco «Persone fisiche»: «Abd Al Wahab Abd Al Hafiz [alias (a) Mouloud Ferdjani, (b) Abdelwahab Abdelhafid, (c) Abdel Wahab Abdelhafid, (d) Abdewahab Abdel Hafid, (e) Abedel Wahad Abdelhafio, (f) Abdelouahab Abdelhafid, (g) Mourad, (h) Said, (i) Rabah Di Roma]. Data di nascita: , (b) Luogo di nascita: (a) Algeri, Algeria; (b) Algeria, (c) El Harrach, Algeria. Cittadinanza: N. del passaporto algerino: (numero algerino, intestato a Abdelouahab Abdelhafid). Altre informazioni: foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'onu. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): » 16CE

47 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/48 DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 2016 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

48 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione EG 120,0 MA 75,2 TN 250,3 TR 99,6 ZZ 136, MA 86,5 TR 155,1 ZZ 120, MA 62,0 TR 156,6 ZZ 109, EG 48,4 MA 63,1 TR 71,0 ZA 74,1 ZW 44,1 ZZ 60, IL 163, , , , MA 84,9 ZZ 124,1 IL 112,5 JM 147,2 MA 82,8 TR 97,8 ZZ 110, MA 92,2 TR 90,3 ZZ 91, CL 84,0 US 158,4 ZZ 121, CN 76,1 TR 132,0 ZZ 104,1 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 16CE

49 DECISIONE (PESC) 2016/49 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA del 7 gennaio 2016 relativa alla nomina del capo della missione consultiva dell'unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UCRAINA/1/2016) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma, vista la decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) ( 1 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Ai sensi della decisione 2014/486/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, paragrafo 3 del trattato, ad assumere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica della missione consultiva dell'unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina), compresa la decisione relativa alla nomina di un capomissione. (2) Il 23 luglio 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/1496 ( 2 ), che proroga il mandato del sig. Kálmán MIZSEI quale capo della missione EUAM Ucraina fino al 30 novembre (3) Il 18 dicembre 2015 l'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la nomina del sig. Kęstutis LANČINSKAS quale capomissione dell'euam Ucraina. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il sig. Kęstutis LANČINSKAS è nominato capo della missione consultiva dell'unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) dal 1 o febbraio 2016 al 31 gennaio La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 2 Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2016 Per il comitato politico e di sicurezza Il presidente W. STEVENS ( 1 ) GU L 217 del , pag. 42. ( 2 ) Decisione (PESC) 2015/1496 del Comitato politico e di sicurezza, del 23 luglio 2015, che proroga il mandato del capo della missione consultiva dell'unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UCRAINA/3/2015) (GU L 233 del , pag. 7). 16CE

50 DECISIONE (PESC) 2016/50 DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 2016 che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 15 aprile 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/219/PESC ( 1 ) relativa alla missione dell'unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali), valida per 24 mesi dall'avvio dell'eucap Sahel Mali. (2) Il 19 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/76 ( 2 ) recante modifica della decisione 2014/219/PESC, che ha avviato l'eucap Sahel Mali il 15 gennaio 2015 e le ha assegnato un importo di riferimento finanziario per il periodo fino al 14 gennaio (3) La decisione 2014/219/PESC dovrebbe essere modificata così da prevedere un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 15 gennaio 2016 al 14 gennaio 2017, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2014/219/PESC è così modificata: 1) all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'eucap Sahel Mali tra il 15 gennaio 2016 e il 14 gennaio 2017 è pari a EUR.»; 2) all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Tutte le spese sono gestite secondo le procedure e conformemente alle regole applicabili al bilancio generale dell'unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'eucap Sahel Mali è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'eucap Sahel Mali. Con l'approvazione della Commissione l'eucap Sahel Mali può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, lo Stato ospitante, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'eucap Sahel Mali.» ( 1 ) Decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 113 del , pag. 21). ( 2 ) Decisione (PESC) 2015/76 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, relativa all'avvio della missione dell'unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) e recante modifica della decisione 2014/219/PESC (GU L 13 del , pag. 5). 48

51 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 15 gennaio Articolo 2 Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016 Per il Consiglio Il presidente F. MOGHERINI 16CE

52 DECISIONE (PESC) 2016/51 DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 2016 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'ue contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'ue contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell'ue») ( 1 ), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione. (2) L'Unione sta realizzando attivamente la strategia dell'ue e le misure elencate nel capitolo III, in particolare quelle misure connesse con il rafforzamento, l'attuazione e la diffusione universale della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC). (3) Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/184/PESC a sostegno della BTWC, nell'ambito della strategia dell'ue contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa ( 2 ). Dall'adozione dell'azione comune 2006/184/PESC, altri sette Stati hanno aderito alla BTWC. Azione comune 2006/184/PESC, che ha cessato di produrre effetti il 26 agosto (4) Nel marzo 2006 il Consiglio ha adottato un piano d'azione sulle armi biologiche e tossiniche, a integrazione dell'azione comune 2006/184/PESC a sostegno della BTWC ( 3 ). Il piano d'azione prevede un uso efficace delle misure miranti a rafforzare la fiducia (CBM) e del meccanismo d'indagine sul sospetto uso di armi biologiche, posto sotto l'egida del Segretario generale delle Nazioni Unite (ONU). (5) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/858/PESC a sostegno della BTWC, nell'ambito della strategia dell'ue contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa ( 4 ). Dall'adozione dell'azione comune 2008/858/PESC, altri tre Stati hanno aderito alla BTWC e molti altri hanno beneficiato dell'assistenza prestata dagli esperti dell'unione. (6) La sesta conferenza di revisione della BTWC ha deciso di istituire l'unità di supporto all'attuazione (USA), con un mandato di cinque anni ( ), presso la sede di Ginevra dell'ufficio dell'onu per gli affari del disarmo (UNODA) allo scopo di fornire supporto amministrativo per le riunioni convocate dalla sesta conferenza di revisione e sostegno all'attuazione globale e all'universalizzazione della BTWC nonché lo scambio di misure miranti a rafforzare la fiducia. (7) Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/429/PESC ( 5 ) relativa alla posizione dell'unione europea per la settima conferenza degli Stati parte di revisione della BTWC («settima conferenza di revisione»). (8) La settima conferenza di revisione della BTWC ha deciso di prorogare di altri cinque anni il mandato dell'unità di supporto all'attuazione ( ) e di estenderne i compiti affinché includano l'attuazione della decisione di costituire e gestire la banca dati per le richieste e le offerte di assistenza, facilitando il correlato scambio di informazioni tra Stati parti nonché il sostegno, ove necessario, all'attuazione delle decisioni e raccomandazioni della settima conferenza di revisione ad opera degli Stati parti. ( 1 ) Documento del Consiglio 15708/03. Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale, ma disponibile su eu. ( 2 ) GU L 65 del , pag. 51. ( 3 ) GU C 57 del , pag. 1. ( 4 ) GU L 302 del , pag. 29. ( 5 ) Decisione 2011/429/PESC del Consiglio del 18 luglio 2011 relativa alla posizione dell'unione europea per la settima conferenza di revisione degli Stati parti della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) (GU L 188 del , pag. 42). 50

53 (9) Il 23 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/421/PESC ( 1 ) a sostegno della BTWC, nell'ambito della strategia dell'ue contro la proliferazione delle ADM. Dall'adozione della decisione 2012/421/PESC altri sei Stati hanno aderito alla BTWC e molti altri hanno beneficiato dell'assistenza prestata dagli esperti dell'unione. (10) Gli obiettivi della decisione 2011/429/PESC e della decisione 2012/421/PESC e della decisione 2012/421/PESC, in particolare quegli aspetti sui quali è stato raggiunto un consenso nella settima conferenza di revisione, dovrebbero essere perseguiti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell'ue contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e basandosi sulla positiva attuazione delle azioni comuni 2006/184/PESC e 2008/858/PESC e della decisione 2012/421/PESC del Consiglio, la presente decisione funge da strumento politico operativo per portare avanti la realizzazione degli obiettivi della decisione 2011/429/PESC e si incentra, in particolare, sugli aspetti sui quali è stato raggiunto un consenso nella settima conferenza di revisione e che sono indicati nel relativo documento finale. La presente decisione è ispirata ai seguenti principi: a) sfruttare al meglio l'esperienza acquisita attraverso le azioni comuni 2006/184/PESC e 2008/858/PESC e la decisione 2012/421/PESC del Consiglio; b) riflettere sulle esigenze specifiche espresse dagli Stati parte e dagli Stati che non sono parte della BTWC riguardo ad una migliore attuazione e diffusione universale della BTWC; c) incoraggiare l'appropriazione nazionale e regionale dei progetti al fine di assicurarne la sostenibilità a lungo termine e creare un partenariato tra l'unione europea e parti terze nel quadro della BTWC; d) concentrarsi sulle attività che producono risultati concreti e/o contribuiscono a una tempestiva definizione di intese comuni inerenti alla conferenza di revisione della BTWC del 2016; e) includere indicatori misurabili di risultato, da definirsi prima dell'inizio delle attività, e includere ogniqualvolta sia possibile quelli connessi all'impatto dei programmi di sensibilizzazione e di istruzione; f) sostenere la presidenza delle riunioni degli Stati parte in vista dell'ottava conferenza di revisione e sfruttare al meglio il mandato dell'isu, concordato nella sesta conferenza di revisione e rinnovato ed ampliato nella settima conferenza di revisione. 2. L'Unione europea sostiene i seguenti progetti che corrispondono a misure della strategia dell'ue: promozione dell'adesione universale alla BTWC incoraggiando gli Stati che non sono parte della stessa a una migliore comprensione dei vantaggi derivanti dall'adesione alla BTWC e da un maggiore coinvolgimento nelle riunioni e in altre attività della BTWC; potenziamento dell'interazione con le parti interessate non governative in materia di scienza e tecnologia nonché di biosicurezza e bioprotezione; sviluppo delle capacità nazionali per l'attuazione della BTWC, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e in settori quali quelli di cui agli articoli VII e X, migliorando la qualità e la quantità delle dichiarazioni presentate nel quadro del sistema di misure miranti a rafforzare la fiducia al fine di aumentare la fiducia nell'osservanza della BTWC; sostegno al programma intersessionale e ai preparativi dell'ottava conferenza di revisione; rafforzamento del meccanismo del Segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche, biologiche e tossiniche; strumenti necessari per la sensibilizzazione, l'istruzione e il coinvolgimento. Una descrizione particolareggiata di tali progetti figura nell'allegato. ( 1 ) Decisione 2012/421/PESC del Consiglio del 23 luglio 2012 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'ue contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 196 del , pag. 61). 51

54 Articolo 2 1. L'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione. 2. L'attuazione tecnica delle attività di cui all'articolo 1 è affidata all'unoda, che svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'ar. A tal fine, l'ar stabilisce le necessarie modalità con l'unoda. Articolo 3 1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a EUR. 2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'unione. 3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l'unoda. L'accordo prevede che l'unoda assicuri la visibilità del contributo dell'unione adeguata alla sua entità. 4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedura e della data di conclusione dell'accordo. Articolo 4 L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche predisposte dall'unoda. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Articolo 5 1. La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. 2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l'accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine. Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016 Per il Consiglio Il presidente F. MOGHERINI 52

55 ALLEGATO 1. PROGETTI 1.1. Progetto 1: sostegno all'universalizzazione della BTWC Finalità del progetto Promuovere l'adesione universale alla BTWC incoraggiando gli Stati che non sono parte della BTWC a una migliore comprensione dei vantaggi derivanti dall'adesione alla BTWC e da un maggiore coinvolgimento nelle riunioni e in altre attività della BTWC. Questo progetto sosterrà l'attuazione delle decisioni e raccomandazioni della settima conferenza di revisione riguardanti l'universalizzazione della BTWC Risultati attesi del progetto a) Più ampia adesione alla BTWC in tutte le regioni geografiche; b) migliore conoscenza della BTWC tra le competenti autorità nazionali, compresi i parlamentari, e/o rafforzamento della messa in rete a livello subregionale con riferimento alla BTWC al fine di promuovere l'adesione alla stessa e la sua attuazione; c) aumento del numero di Stati che si sono impegnati ad aderire alla BTWC che stanno adottando misure a tal fine; d) aumento del numero di Stati che non sono parte della BTWC che partecipano alle attività e alle riunioni della BTWC; e) attuazione volontaria della BTWC da parte degli Stati prima della loro adesione a quest'ultima Descrizione del progetto Le conferenze di revisione della BTWC hanno regolarmente affermato che un aumento dell'adesione alla BTWC riveste notevole importanza. Tuttavia, vi sono ancora 24 Stati che non sono parti della BTWC, soprattutto in Africa e nel Pacifico. Il presente progetto comprende quindi programmi specifici rivolti a tali Stati. Tali programmi si svolgerebbero in stretta collaborazione con altri attori pertinenti, tra cui l'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di cui alla risoluzione (UNSCR) 1540, i Centri di eccellenza in materia di CBRN e organizzazioni della società civile (ad esempio il VERTIC e l'istituto per gli studi sulla sicurezza), al fine di sviluppare le attuali relazioni operative con i pertinenti organismi regionali e subregionali, fornire materiali informativi specifici ove necessario e dialogare direttamente con gli Stati nella regione interessata. Varie attività di universalizzazione all'interno dei paesi si svolgeranno su richiesta degli Stati che non sono parte della BTWC, a cominciare da quelli prossimi all'adesione alla BTWC. Tali attività di baserebbero sulle discussioni e i risultati dei precedenti seminari regionali, riportandoli in un contesto nazionale, e sarebbero adattate alle situazioni nazionali. Comporterebbero la preparazione di un piano di lavoro per l'universalizzazione per ciascuno Stato interessato, con il coinvolgimento dei soggetti interessati nazionali. Ove possibile e appropriato, tali visite potrebbero costituire un'attività comune tra Stati con una stretta cooperazione in corso e situazioni nazionali analoghe. I settori di attività prioritari saranno la fornitura di materiali informativi specifici in merito ai vantaggi dell'adesione alla BTWC, la sensibilizzazione dei soggetti interessati nazionali, compresi i parlamentari e altri decisori politici, l'istituzione di un coordinamento a livello nazionale e il sostegno finanziario a personalità essenziali affinché partecipino alle riunioni della BTWC o ad altri eventi pertinenti Progetto 2: Interazione con soggetti interessati non governativi in materia di scienza e tecnologia Finalità del progetto Rafforzare l'interazione tra il processo della BTWC e i soggetti interessati non governativi, quali la comunità scientifica e l'industria, mediante l'organizzazione di seminari regionali su questioni scientifiche e tecnologiche nonché su biosicurezza e bioprotezione in vista dell'ottava conferenza di revisione. Tale progetto comporterebbe inoltre il coinvolgimento diretto di scienziati e professionisti della biosicurezza dei paesi in via di sviluppo al fine di sensibilizzare sulla BTWC, sviluppare capacità per un'attuazione più efficace della BTWC e facilitare la cooperazione internazionale per scopi pacifici. 53

56 Risultati attesi del progetto a) Una maggiore consapevolezza all'interno della comunità scientifica in materia di BTWC e di industria e di questioni correlate, e un maggiore coinvolgimento delle associazioni scientifiche, professionali e industriali nazionali e regionali nell'attuazione della BTWC; b) una comprensione più ampia e approfondita della pertinenza delle questioni scientifiche e tecnologiche per l'attuazione della BTWC tra i decisori politici e i funzionari nazionali; c) un contributo costruttivo alla valutazione del punto permanente all'ordine del giorno relativo a scienza e tecnologia nelle riunioni della BTWC, nonché un contributo alla valutazione, da parte dell'ottava conferenza di revisione, delle modalità per rafforzare le revisioni degli sviluppi scientifici e tecnologici pertinenti per la BTWC; d) una maggiore interazione tra la comunità scientifica, il mondo accademico, gli organismi di ricerca, le associazioni professionali, l'industria e le agenzie di regolamentazione e i decisori politici a livello nazionale e regionale, e un contributo rafforzato alle revisioni degli sviluppi scientifici e tecnologici pertinenti per la BTWC; e) promozione di collegamenti con altre iniziative multilaterali e regionali nel settore della scienza e della tecnologia; e f) una maggiore cooperazione internazionale su questioni scientifiche e tecnologiche che possa sostenere lo sviluppo di capacità nei paesi in via di sviluppo in settori pertinenti alla BTWC, in particolare quelli di cui agli articoli VII e X, quali la rilevazione, la diagnosi e la prevenzione di epidemie di malattie, i vaccini, le terapie, i metodi di analisi, la preparazione e la risposta Descrizione e attuazione del progetto Al massimo cinque seminari, organizzati in collaborazione con associazioni scientifiche, industria (rappresentata da federazioni industriali mondiali o regionali pertinenti e da associazioni professionali quali le associazioni per la biosicurezza) ed esperti del mondo accademico a livello mondiale e regionale, sarebbero incentrati sugli argomenti individuati nel quadro del punto permanente all'ordine del giorno relativo a scienza e tecnologia e sul relativo impatto sulla biosicurezza e la bioprotezione, e incoraggerebbero un dialogo regionale su tali questioni sensibilizzando nel contempo le comunità scientifica e professionale all'interno delle diverse regioni. Tali seminari saranno convocati, ove opportuno, in prossimità di conferenze scientifiche pertinenti o di conferenze in materia di biosicurezza, al fine di ottimizzare le possibilità di sensibilizzazione e ridurre al minimo i costi. Un elemento fondamentale di tali seminari sarà la partecipazione attiva di scienziati e professionisti della regolamentazione dei paesi in via di sviluppo, il che richiederà un sostegno finanziario. Per sostenere ulteriormente la partecipazione dei soggetti interessati summenzionati saranno messe a disposizione piccole sovvenzioni affinché possano svolgere successivamente ricerche che conducano a pubblicazioni sugli argomenti discussi nel corso dei seminari. La questione della sostenibilità di tale progetto sarà affrontata attraverso l'istituzione di una rete virtuale di esperti scelti tra i partecipanti ai seminari. Tali esperti potrebbero anche essere inclusi nelle delegazioni nazionali alle riunioni della BTWC e potrebbero contribuire alla revisione degli sviluppi scientifici e tecnologici Progetto 3: Sviluppo delle capacità per l'attuazione della BTWC Finalità del progetto La settima conferenza di revisione ha ribadito che l'attuazione e l'applicazione delle necessarie misure nazionali rafforzerà l'efficacia della BTWC. La conferenza ha invitato gli Stati parti ad adottare misure legislative, amministrative, giudiziarie e di altro tipo, tra cui le attività di sensibilizzazione e i codici di condotta, atte a rafforzare l'attuazione interna della BTWC e a garantire la sicurezza e la protezione degli agenti microbiologici o altri agenti biologici o delle tossine. Sulla base delle esperienze acquisite tramite l'azione comune 2008/858/PESC e la decisione 2012/421/PESC del Consiglio saranno forniti programmi di assistenza ampliata all'attuazione nazionale della BTWC ad un massimo di otto paesi Risultati attesi del progetto a) L'adozione di misure legislative o amministrative appropriate, incluse disposizioni di diritto penale, che coprano la totalità dei divieti e delle misure di prevenzione previsti dalla BTWC ed elaborati dalla settima conferenza di revisione; 54

57 b) attuazione e applicazione efficaci per prevenire violazioni della BTWC e imporre sanzioni in caso di inadempienza; c) migliore coordinamento e messa in rete tra tutte le parti interessate coinvolte nel processo della BTWC, inclusi le associazioni nazionali e regionali di biosicurezza, i parlamentari e il settore privato, al fine di promuovere un'attuazione efficace; d) promozione di programmi di sensibilizzazione, codici di condotta e norme per la biosicurezza e la bioprotezione; e) la creazione o rafforzamento dei meccanismi nazionali per la compilazione delle informazioni richieste e la presentazione annuale di CBM; f) aumento del numero di Stati parte che partecipano allo scambio periodico di CBM e maggiore qualità delle informazioni presentate; g) aumento del numero di Stati parte che presentano le rispettive relazioni sulle CBM per via elettronica; h) aumento del numero di Stati parte che contribuiscono attivamente alla revisione degli sviluppi in materia di scienza e tecnologia nel quadro della BTWC; i) maggiore collaborazione scientifica tra i paesi nei settori pertinenti alla BTWC; e j) miglioramento della competenza tecnica e della comprensione da parte degli scienziati provenienti da paesi in via di sviluppo che partecipano a tali programmi Descrizione del progetto Ogni programma avrà una durata approssimativa di 12 mesi, comportando la partecipazione delle delegazioni dell'ue e dei Centri di eccellenza in materia di CBRN nei paesi beneficiari e, ove opportuno, dei centri regionali per il disarmo delle Nazioni Unite, e comprenderà: a) un seminario nazionale iniziale, per riunire tutte le pertinenti agenzie e i soggetti interessati nazionali, introdurre la BTWC, individuare partner locali motivati e affidabili e condurre una valutazione iniziale delle esigenze e priorità; b) l'uso dell'attuale guida CBM e della guida di attuazione nazionale, e informazioni o formazioni online adeguate per i punti di contatto BTWC sulle modalità di utilizzo della piattaforma elettronica, ove quest'ultima sia attiva; c) lo sviluppo di un piano d'azione strutturato, specifico per il paese beneficiario, che comporti visite e/o seminari di vari fornitori di assistenza per la durata del programma, nonché la formazione fornita negli Stati membri dell'ue o altrove; d) l'esecuzione del piano d'azione, con fornitori di assistenza che svolgono le rispettive attività di assistenza (ad esempio l'elaborazione della legislazione, la formazione in materia di biosicurezza e bioprotezione, il controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso, la preparazione e la presentazione delle CBM, la formazione di polizia, la sensibilizzazione degli scienziati, la pianificazione della risposta alle emergenze, ecc.); e e) un seminario conclusivo al termine delle attività, in cui saranno tirate le somme, le agenzie informeranno in merito alle loro attività e ai loro progressi e sarà valutata l'esigenza di approfondire o proseguire l'assistenza. A garanzia di un'assistenza efficace e produttiva, sarà organizzato un seminario per gli esperti dell'ue che assistono i paesi beneficiari nel quadro di tale progetto con l'obiettivo di discutere le migliori prassi e i preparativi adeguati per le attività di assistenza Progetto 4: Sostegno al programma intersessionale e preparativi dell'ottava conferenza di revisione Finalità del progetto Questo programma è incentrato sulla mobilitazione degli Stati parti della BTWC per una partecipazione attiva all'ottava conferenza di revisione mediante l'organizzazione di seminari regionali/subregionali e l'offerta di opportunità per riflettere e discutere sugli argomenti chiave del programma intersessionale Comprende altresì un sostegno pratico per gli argomenti discussi durante il programma intersessionale quali l'articolo VII e il concetto di meccanismo di revisione tra pari. 55

58 Risultati attesi del progetto a) Una maggiore consapevolezza della BTWC e dell'ottava conferenza di revisione del 2016 e della sua importanza per la futura evoluzione della BTWC; b) il dialogo globale e interregionale sulle questioni da valutare in occasione dell'ottava conferenza di revisione; c) lo sviluppo di varie proposte di nuove iniziative da attuare dopo l'ottava conferenza di revisione e ampio sostegno alla loro adozione da parte dell'ottava conferenza di revisione; d) l'ulteriore elaborazione del concetto di meccanismo di revisione tra pari nel quadro della BTWC. Potrebbe essere fornito sostegno, ad esempio, all'organizzazione nei paesi terzi di uno o più esercizi come quelli elencati e per l'individuazione di insegnamenti utili da trarre in relazione alla pertinenza del concetto; e e) l'individuazione degli insegnamenti tratti dall'epidemia di Ebola nell'africa occidentale pertinenti per l'attuazione degli articoli VII e X della BTWC Descrizione del progetto Sarà organizzata una serie di seminari regionali/subregionali per affrontare gli argomenti del programma intersessionale e aiutare il presidente della prossima conferenza di revisione, prima e durante l'ottava conferenza di revisione, in vista della futura evoluzione della BTWC; tali seminari avranno come obiettivo quello di facilitare intese comuni su base regionale/subregionale discutendo proposte per portare avanti le questioni. Tali seminari potrebbero svolgersi in prossimità dei seminari scientifici e tecnologici descritti sopra per approfittare al massimo delle risorse e degli esperti e incoraggiare il dialogo e l'interazione tra scienziati, a prescindere dall'istituto cui sono iscritti, e decisori politici. Saranno inoltre organizzati eventi a Ginevra se del caso. Tali seminari dovrebbero pertanto mirare anche alla partecipazione di scienziati e rappresentanti dell'industria e delle associazioni professionali. Ciò favorirebbe la formazione di un'ampia comunità di Stati parte a favore del sempre maggiore potenziamento della BTWC. Ai seminari sarebbe legato un programma di sostegno finanziario per consentire ai partecipanti provenienti da paesi in via di sviluppo di partecipare ai seminari e all'ottava conferenza di revisione. In tale contesto si potrebbero valutare le modalità di collegamento tra i partecipanti che beneficiano del sostegno e i membri delle delegazioni degli Stati membri dell'ue durante le riunioni della BTWC. Sarebbe utile valutare le modalità per rendere operativo l'articolo VII della BTWC, tenendo conto del patrimonio di esperienze derivanti dall'epidemia di Ebola nell'africa occidentale. Si terrà uno studio degli insegnamenti tratti incentrato sulle implicazioni dell'epidemia e sulla relativa risposta internazionale per l'attuazione dell'articolo VII della BTWC; tale studio tratterà anche gli aspetti pertinenti all'articolo X in termini di cooperazione scientifica e sviluppo di terapie e vaccini. Sarà elaborata una relazione da sottoporre all'esame degli Stati parti nei loro preparativi per l'ottava conferenza di revisione. Tra gli Stati parte interessati si svolgerà almeno un esercizio riguardante il meccanismo di revisione tra pari, al fine di allargare il sostegno a tale concetto e valutare ulteriormente la pertinenza del concetto. L'esercizio sarà basato sull'esercizio condotto in Francia nel 2013 e su quello condotto dai paesi del BENELUX nel 2015 al fine di elaborare una relazione da sottoporre all'esame degli Stati parte in vista dell'ottava conferenza di revisione. Sarà inoltre effettuato uno studio delle modalità per rendere più efficaci le disposizioni dell'articolo V della BTWC in relazione alla consultazione tra Stati parte Progetto 5: Sostegno al meccanismo del Segretario generale dell'onu Finalità del progetto Sostenere il rafforzamento del meccanismo del Segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche, biologiche e tossiniche Risultati attesi del progetto Rafforzamento della preparazione del meccanismo del Segretario generale, comprese attività conformi ai risultati dell'esercizio di analisi delle esperienze acquisite in relazione alla missione di indagine svolta dall'onu nel 2013 in Siria: a) ampliamento del registro di esperti addestrati (eventi di formazione di base e specializzata circa tre corsi di formazione convocati); 56

59 b) convocazione di una riunione inaugurale dei soggetti interessati del meccanismo del Segretario generale (una riunione): riunione che funga da meccanismo interno alle organizzazioni e interorganizzativo per la cooperazione, anche ove il meccanismo del Segretario generale non sia attivato, per valutare e rafforzare ulteriormente il meccanismo del Segretario generale in maniera periodica; c) eventi di formazione interorganizzativi: formazioni organizzate in collaborazione dall'onu e da altre organizzazioni internazionali per utilizzare e coordinare meglio le risorse e le migliori prassi esistenti al fine di ottimizzare l'efficienza ed evitare la duplicazione degli sforzi (circa due eventi di formazione convocati) Descrizione del progetto Oltre alla prosecuzione del sostegno fornito a corsi di formazione di base e specializzata periodici offerti agli esperti nominati per il registro del meccanismo del Segretario generale, è possibile individuare vari eventi collegati al meccanismo del Segretario generale come attività importanti nel quadro di questo progetto. A tale proposito rivestono particolare importanza le attività volte ad attuare, tra l'altro, le summenzionate conclusioni dell'esercizio di analisi delle esperienze acquisite dalla missione ONU in Siria e quindi a rafforzare il meccanismo del Segretario generale nel lungo periodo Progetto 6: Strumenti necessari per la sensibilizzazione, l'istruzione e il coinvolgimento Finalità del progetto Elaborare strumenti, materiali e approcci concreti e pratici per consentire le attività descritte nei progetti di cui sopra. Tali strumenti saranno elaborati in formati adeguati ai rispettivi destinatari, comprese versioni stampate, e in linea generale dovranno essere tradotti in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite. Promuovere l'uso degli strumenti elaborati nel corso delle precedenti azioni dell'ue: la guida CBM e la guida di attuazione nazionale Risultati attesi del progetto a) Sostegno ai progetti descritti sopra; b) maggiore consapevolezza tra gli studenti e gli insegnanti in merito alle questioni concernenti le armi biologiche, il comportamento responsabile della scienza e le questioni etiche; c) ampia diffusione dei materiali informativi sulla BTWC e le più ampie questioni relative al possibile uso improprio della biologia Descrizione del progetto È già possibile individuare vari progetti, mentre altri saranno delineati una volta che il progetto sarà avviato. Nella prima categoria, ad esempio, è possibile annoverare l'elaborazione di una risorsa educativa basata sul web e di materiali educativi per studenti universitari e/o studenti e insegnanti di biologia della scuola secondaria. In tale contesto rivestiranno importanza l'utilizzo di tecniche come l'apprendimento attivo e l'apprendimento misto e il coordinamento con le iniziative in corso quali il lavoro svolto dall'università di Bradford in cooperazione con altri partner. Un altro progetto individuabile e necessario riguarda la traduzione del sito web della BTWC e dei materiali elaborati nel quadro di questa e di precedenti decisioni del Consiglio. 2. ASPETTI PROCEDURALI, COORDINAMENTO L'attuazione dei progetti sarà avviata da un comitato direttivo con l'obiettivo di determinare le procedure e le modalità di cooperazione. Il comitato direttivo esaminerà l'attuazione dei progetti periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, anche attraverso i mezzi di comunicazione elettronica. Il comitato direttivo sarà composto da rappresentanti dell'ar e dell'unoda/bwc-isu. Le richieste di assistenza e cooperazione presentate in virtù della presente decisione da Stati parte che non sono Stati membri dell'ue saranno indirizzate all'unoda/bwc-isu. L'UNODA/BWC-ISU esaminerà e valuterà tali richieste come opportuno e presenterà raccomandazioni al comitato direttivo. Il comitato direttivo esaminerà le richieste di assistenza nonché i piani d'azione e la relativa attuazione. Su proposta dell'ar e tenendo conto dei risultati delle discussioni in sede di comitato direttivo, l'ar adotterà la decisione finale sui paesi beneficiari in consultazione con i gruppi competenti del Consiglio. 57

60 Per assicurare una forte appropriazione e sostenibilità delle attività avviate dall'ue da parte dei paesi beneficiari, si prevede che, ogniqualvolta sia possibile e opportuno, i beneficiari scelti saranno invitati a elaborare piani d'azione che indichino tra l'altro un calendario per la realizzazione delle attività finanziate (anche attraverso risorse nazionali), l'ambito di applicazione e la durata del progetto e le principali parti interessate. L'UNODA/BWC-ISU o gli Stati membri dell'ue, a seconda dei casi, saranno associati all'elaborazione di tali piani d'azione. I progetti saranno attuati conformemente ai piani d'azione. 3. RELAZIONI E VALUTAZIONE L'UNODA/BWC-ISU presenterà all'ar relazioni semestrali sullo stato di attuazione dei progetti. In aggiunta saranno presentate relazioni sulle singole attività di assistenza che si svolgono nel quadro dei piani d'azione stabiliti per i paesi beneficiari. Le relazioni saranno trasmesse al competente gruppo del Consiglio per una valutazione dei progressi e una valutazione globale dei progetti e un eventuale follow-up. Gli Stati parti della BTWC saranno informati, ogni qualvolta possibile, dell'attuazione dei progetti, anche tramite mezzi elettronici. Gli Stati beneficiari dovranno riferire alle riunioni della BTWC in merito allo svolgimento e ai risultati delle attività attuate a loro vantaggio e dare il debito riconoscimento al sostegno dell'ue. 4. PARTECIPAZIONE DEGLI ESPERTI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI DELL'UE La partecipazione attiva di esperti provenienti dagli Stati membri dell'ue è necessaria per la positiva attuazione della decisione. L'UNODA/BWC-ISU sarà incoraggiata a ricorrere ai suddetti esperti. Le loro spese di missione in relazione all'attuazione dei progetti saranno coperte dalla presente decisione. Ci si attende che, in previsione di visite di assistenza (quali assistenza giuridica o assistenza per le CBM), sarà considerata prassi normale una visita di massimo tre esperti per una durata massima di cinque giorni. A garanzia di un'assistenza efficace e produttiva, sarà organizzato un seminario per gli esperti UE che assistono i paesi beneficiari nel quadro di tale progetto con l'obiettivo di discutere le migliori prassi e i preparativi adeguati per le attività di assistenza e l'elaborazione di una serie di materiali di assistenza quali presentazioni e pubblicazioni. 5. DURATA La durata totale stimata di attuazione dei progetti è di 36 mesi. 6. BENEFICIARI I beneficiari del progetto 1 saranno gli Stati che non sono parte della BTWC (Stati firmatari e Stati non firmatari) per le attività di universalizzazione, compresi il settore privato, il mondo accademico e le ONG ove appropriato. I beneficiari del progetto 2 saranno gli Stati parte che verranno assistiti nelle loro valutazioni delle implicazioni degli sviluppi scientifici e tecnologici per la BTWC, rappresentanti della comunità scientifica, associazioni scientifiche internazionali, regionali e nazionali, mondo accademico e industria. I beneficiari del progetto 3 in relazione alle attività di sviluppo delle capacità sono gli Stati parte della BTWC, con particolare attenzione per gli Stati che hanno aderito di recente alla BTWC, mentre i beneficiari delle attività nel quadro dell'articolo X saranno singoli scienziati, conferenze scientifiche e istituti. I beneficiari del progetto 4 saranno gli Stati parte, in particolare i funzionari che lavorano su questioni relative alla BTWC come quelli designati quali punti nazionali di contatto e quelli nelle missioni permanenti di Ginevra, esperti invitati a partecipare ai seminari e all'esercizio del meccanismo di revisione tra pari, nonché quelli coinvolti nella preparazione degli studi sugli articoli V e VII. I beneficiari del progetto 5 saranno esperti del registro del meccanismo del Segretario generale, partecipanti ai corsi di formazioni ed eventi relativi al meccanismo del Segretario generale e partecipanti alla riunione dei soggetti interessati. I beneficiari del progetto 6 saranno coloro che elaborano i materiali pertinenti nonché coloro che li utilizzano, ad esempio studenti e insegnanti, operatori del settore industriale e ONG. 58

61 7. RAPPRESENTANTI DI PARTI TERZE Per promuovere l'appropriazione e la sostenibilità regionali dei progetti, la partecipazione di esperti esterni all'ue, inclusi quelli di pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, sarà finanziata dalla presente decisione. La partecipazione dell'unoda/bwc-isu ai seminari e alle riunioni della BTWC sarà finanziata. La partecipazione della presidenza delle riunioni della BTWC può essere finanziata caso per caso. 8. ENTITÀ INCARICATA DELL'ATTUAZIONE QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE Poiché le attività previste dalla presente decisione sono fuori bilancio per l'unoda, sarà necessario personale supplementare. 9. VISIBILITÀ UE L'UNODA adotterà tutte le misure appropriate per dare risalto al fatto che l'azione è stata finanziata dall'unione europea. Tali misure saranno realizzate in conformità al manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'ue elaborato e pubblicato dalla Commissione europea. L'UNODA garantirà pertanto la visibilità del contributo dell'unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della decisione, nonché al sostegno dell'unione alla decisione stessa e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'unione, conformemente agli orientamenti dell'unione per l'uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera. 16CE

62 REGOLAMENTO (Euratom) 2016/52 DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 2016 che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32, vista la proposta della Commissione europea, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ), considerando quanto segue: (1) La direttiva 2013/59/Euratom ( 3 ) del Consiglio fissa le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. (2) A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nell'impianto nucleare di Cernobyl, sono stati immesse nell'atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che, in numerosi paesi europei, hanno contaminato i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a un livello significativo sotto il profilo sanitario. Sono state adottate misure al fine di garantire che taluni prodotti agricoli siano introdotti nell'unione soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino l'unicità del mercato e impediscano deviazioni dei flussi commerciali. (3) Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 ( 4 ) del Consiglio fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva da applicare a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica che possa dar luogo a una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali. Tali livelli massimi ammissibili sono ancora in linea con i più recenti pareri scientifici disponibili a livello internazionale. Le basi per la fissazione dei livelli massimi ammissibili di cui al presente regolamento sono state riesaminate e descritte dalla Commissione nella pubblicazione n. 105 in materia di radioprotezione (EU Food Restriction Criteria for Application after an Accident). In particolare, tali livelli si basano su un livello di riferimento di 1 msv all'anno per l'incremento di dose individuale efficace in caso di ingestione e sul presupposto che il 10 % degli alimenti consumati ogni anno sia contaminato. Tuttavia, per i bambini di età inferiore ad un anno si applicano presupposti diversi. (4) A seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento per gli alimenti applicabili in Giappone. Tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'unione e pertanto sono state adottate misure che imponevano condizioni speciali ( 1 ) Parere del 9 luglio 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) GU C 226 del , pag. 68. ( 3 ) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del , pag. 1). ( 4 ) Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del , pag. 11). 60

63 per l'importazione prodotti alimentari e di alimenti per animali originari del Giappone o da esso provenienti, conformemente al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). (5) È necessario istituire un sistema che consenta alla Comunità, in caso di incidente nucleare o di altro caso di emergenza radiologica che possa dar luogo o che abbia dato luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti destinati a essere immessi sul mercato, onde proteggere la popolazione. (6) Come ogni altro alimento, l'acqua potabile viene ingerita direttamente o indirettamente, e incide pertanto sull'esposizione complessiva del consumatore a sostanze radioattive. Relativamente alle sostanze radioattive, il controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano è già disciplinato dalla direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio ( 2 ), ad esclusione delle acque minerali e delle acque medicinali. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prodotti alimentari, ai prodotti alimentari secondari e agli alimenti per animali che possono essere immessi sul mercato a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica, e non alle acque destinate al consumo umano alle quali si applica la direttiva 2013/51/Euratom. Tuttavia, nel caso di un'emergenza radiologica, gli Stati membri sono liberi di scegliere di fare riferimento ai livelli massimi per gli alimenti liquidi di cui al presente regolamento, al fine di gestire l'utilizzo delle acque destinate al consumo umano. (7) I livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dovrebbero applicarsi ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali originari dell'unione o importati da paesi terzi in base all'ubicazione e alle circostanze dell'incidente nucleare o di altra emergenza radiologica. (8) La Commissione deve essere informata di ogni incidente nucleare o della registrazione di livelli insolitamente elevati di radioattività in applicazione della decisione del Consiglio 87/600/Euratom ( 3 ) o in applicazione della convenzione dell'agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sulla rapida notificazione di un incidente nucleare, del 26 settembre (9) Al fine di tenere in considerazione il fatto che le abitudini alimentari dei bambini durante i primi sei mesi di vita possono variare notevolmente e che vi sono, altresì, delle incertezze relative al metabolismo dei bambini durante il secondo semestre di vita, è opportuno estendere l'applicazione dei livelli massimi ammissibili ridotti per i prodotti alimentari destinati ai bambini per i primi dodici mesi di età. (10) Per facilitare l'adeguamento dei livelli massimi ammissibili applicabili, in particolare per quanto attiene alle circostanze dell'incidente nucleare o di altra emergenza radiologica, è opportuno che le procedure per la revisione del regolamento di esecuzione prevedano che la Commissione consulti il gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato. (11) Per garantire che i prodotti alimentari e gli alimenti per animali che presentano un livello massimo di contaminazione superiore a quello applicabile non siano immessi in commercio nella Comunità, è necessario che tali livelli siano soggetti a controlli adeguati. (12) Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento sotto il profilo dell'applicabilità dei livelli massimi ammissibili, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), che deve applicarsi ai fini del presente regolamento anche se non fa riferimento all'articolo 106 bis del trattato. (13) La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, quando i progetti di atti di esecuzione basati sul presente regolamento sono discussi in seno a tale comitato, i loro rappresentanti siano in possesso, o possano avvalersi, di un'adeguata competenza in materia di protezione radiologica. (14) La procedura d'esame dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di atti che rendano applicabili i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell' , pag. 1). ( 2 ) Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del , pag. 12). ( 3 ) Decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del , pag. 76). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del , pag. 13). 61

64 (15) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a taluni casi di emergenza radiologica che possano causare o abbiano causato una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. (16) Il presente regolamento dovrebbe costituire lex specialis per quanto riguarda la procedura per adottare, e successivamente modificare, i regolamenti di esecuzione che fissano i livelli massimi ammissibili applicabili di radioattività a seguito di un caso di emergenza radiologica. Quando è evidente che i prodotti alimentari o gli alimenti per animali originari dell'unione o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione è autorizzata ad adottare misure di emergenza supplementari ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002. La Commissione dovrebbe assicurare che il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 178/2002 siano attuati in modo armonizzato. Ove possibile, i livelli massimi ammissibili applicabili e le misure d'emergenza supplementari dovrebbero essere integrati in un unico regolamento di esecuzione basato sul presente regolamento e sul regolamento (CE) n. 178/2002. (17) Inoltre, norme generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, sono stabilite nel regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). (18) In sede di elaborazione o di revisione del regolamento di esecuzione, la Commissione dovrebbe tenere conto, tra l'altro, delle seguenti circostanze: luogo, natura e entità dell'incidente nucleare o di altra emergenza radiologica all'interno o all'esterno della Comunità; natura, entità e diffusione dell'emissione individuata o prevista di sostanze radioattive nell'atmosfera, nelle acque o nel suolo e nei prodotti alimentari e negli alimenti per animali all'interno o all'esterno della Comunità; rischi radiologici della radioattività, individuata o potenziale, dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali e delle conseguenti dosi di radiazione; tipo e quantità dei prodotti alimentari e dei alimenti per animali contaminati che potrebbero essere immessi sul mercato della Comunità; livelli massimi ammissibili di contaminazione per prodotti alimentari e alimenti per animali stabiliti nei paesi terzi; importanza di tali prodotti alimentari e alimenti per animali per garantire alla popolazione un approvvigionamento alimentare adeguato; aspettative dei consumatori per quanto riguarda la sicurezza degli alimenti ed eventuali modifiche delle abitudini alimentari dei consumatori a seguito di un'emergenza radiologica. (19) In casi debitamente giustificati, ogni Stato membro dovrebbe avere la possibilità di chiedere di poter derogare temporaneamente ai livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva di determinati prodotti alimentari o alimenti per animali consumati nel suo territorio. Regolamenti di esecuzione dovrebbero specificare a quali prodotti alimentari e alimenti per animali sono applicabili le deroghe, i tipi di radionuclidi interessati, nonché l'ambito di applicazione geografico delle deroghe e la loro durata. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei: a) prodotti alimentari, come specificato nell'allegato I; b) prodotti alimentari secondari come specificati nell'allegato II; c) alimenti per animali, come specificati all'allegato III, che possono essere immessi sul mercato, a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica che possa causare o abbia causato una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali. Il presente regolamento prevede inoltre la procedura per adottare, e successivamente modificare, i regolamenti di esecuzione che fissano i livelli massimi ammissibili. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del , pag. 1). 62

65 Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: 1) «prodotto alimentare»: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata nei prodotti alimentari nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. I «prodotti alimentari» non comprendono: a) gli alimenti per animali; b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; c) i vegetali prima della raccolta; d) i prodotti medicinali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ); e) i prodotti cosmetici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ); f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e paragrafo 4, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ); g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; h) i residui e contaminanti; i) le acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2013/51/Euratom. 2) «prodotti alimentari secondari»: i prodotti alimentari di relativa importanza dietetica che rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo alimentare della popolazione; 3) «alimenti per animali»: qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato all'alimentazione per via orale degli animali; 4) «immissione sul mercato»: la detenzione di prodotti alimentari o di alimenti per animali a fini di vendita, compresa l'offerta a fini di vendita, o altre forme di cessione, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita, la distribuzione e altre forme di cessione. 5) «emergenza radiologica»: una situazione o un evento non ordinario implicante una sorgente di radiazioni che richiede un'azione tempestiva intesa a mitigare gravi conseguenze negative per la salute e la sicurezza della popolazione, la qualità della vita, il patrimonio o l'ambiente, o un pericolo che potrebbe dar luogo a tali conseguenze negative. Articolo 3 Livelli massimi ammissibili applicabili 1. Qualora la Commissione riceva in particolare ai sensi del sistema della Comunità per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radiologica o in base alla convenzione dell'aiea sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare del 26 settembre 1986 comunicazione ufficiale di un incidente nucleare o di qualsiasi altro evento ( 1 ) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del , pag. 67). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del , pag. 59). ( 3 ) Direttiva 2014/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del , pag. 1). 63

66 di emergenza radiologica che possa dar luogo o che abbia dato luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, essa adotta un regolamento di esecuzione che rende applicabili i livelli massimi ammissibili ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali potenzialmente contaminati che potrebbero essere immessi sul mercato. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 4, i livelli massimi ammissibili applicabili fissati da tale regolamento di esecuzione non superano quelli stabiliti negli allegati I, II e III. Tale regolamento di esecuzione è adottato conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alle circostanze dell'incidente nucleare o di altra emergenza radiologica, la Commissione adotta un regolamento di esecuzione immediatamente applicabile, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo Il periodo di validità dei regolamenti di esecuzione adottati ai sensi del paragrafo 1 è per quanto possibile limitato. La durata del primo regolamento di esecuzione a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radiologica non supera i tre mesi. I regolamenti di esecuzione sono periodicamente riesaminati dalla Commissione e, se del caso, modificati in base alla natura e al luogo dell'incidente e dell'evoluzione del livello di radioattività effettivamente misurato. 3. In sede di elaborazione o di revisione dei regolamenti di esecuzione, la Commissione prende in considerazione le norme fondamentali stabilite a norma degli articoli 30 e 31 del trattato, tra cui i principi di giustificazione e di ottimizzazione, allo scopo di mantenere l'ordine di grandezza delle dosi individuali, la probabilità dell'esposizione e il numero di individui esposti al minimo ragionevolmente possibile tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze tecniche e di fattori economici e sociali. In sede di revisione dei regolamenti di esecuzione, la Commissione consulta il gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato, qualora un incidente nucleare o un qualsiasi altro caso di emergenza radiologica provochino una contaminazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali consumati nell'ue così diffusa che, i presupposti alla base dei livelli massimi ammissibili fissati negli allegati I, II e III del presente regolamento non siano più validi La Commissione può chiedere il parere di tale gruppo di esperti in ogni altro caso di contaminazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali consumati nella Comunità. 4. Fatto salvo l'obiettivo di protezione della salute perseguito dal presente regolamento, la Commissione può, mediante regolamenti di esecuzione autorizzare qualsiasi Stato membro, su sua richiesta e alla luce di circostanze eccezionali in esso verificatesi, a derogare temporaneamente ai livelli massimi ammissibili di determinati prodotti alimentari e alimenti per animali consumati nel suo territorio. Tali deroghe sono basate su elementi scientifici e sono debitamente giustificate dalle circostanze, in particolare i fattori sociali esistenti nello Stato membro interessato. Articolo 4 Misure restrittive 1. Quando la Commissione adotta un regolamento di esecuzione che rende applicabili i livelli massimi ammissibili, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali non conformi a tali livelli massimi ammissibili non possono più essere immessi sul mercato a decorrere dalla data specificata in tale regolamento di esecuzione. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato se, nel territorio doganale dell'unione, sono sottoposti ad una procedura doganale diversa da quella del transito. 2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri. Qualsiasi caso di violazione dei livelli massimi ammissibili applicabili è notificato tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF). Articolo 5 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/

67 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/ Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5. Articolo 6 Relazioni Nel caso di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radiologica che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione riguarda l'attuazione delle misure adottate a norma del presente regolamento e notificate alla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2. Articolo 7 Abrogazione Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 ( 1 ) e (Euratom) n. 770/90 ( 2 ) della Commissione sono abrogati. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV. Articolo 8 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2016 Per il Consiglio Il presidente J.R.V.A. DIJSSELBLOEM ( 1 ) Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 101 del , pag. 17). ( 2 ) Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione (GU L 83 del , pag. 78). 65

68 ALLEGATO I LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DEI PRODOTTI ALIMENTARI I livelli massimi ammissibili applicabili ai prodotti alimentari non eccedono i livelli seguenti: Prodotti alimentari (Bq/kg) ( 1 ) Gruppo di isotopi/gruppo di prodotti alimentari Alimenti per lattanti ( 2 ) Latte e derivati del latte ( 3 ) Altri prodotti alimentari esclusi quelli secondari ( 4 ) Prodotti alimentari liquidi ( 5 ) Somma degli isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90 Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131 Somma degli isotopi del plutonio e degli elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241 Somma di tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137 ( 6 ) ( 1 ) Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo. Gli Stati membri possono formulare raccomandazioni in materia di condizioni di diluizione per garantire il rispetto dei livelli massimi ammissibili fissati dal presente regolamento. ( 2 ) Per alimenti per lattanti si intendono i prodotti alimentari destinati all'alimentazione dei lattanti durante i primi 12 mesi di vita, che soddisfano le esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono condizionati per la vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate come tali. ( 3 ) Per latte e derivati del latte si intendono i prodotti di cui ai seguenti codici NC, ivi compresi eventualmente gli adeguamenti che potrebbero esservi apportati ulteriormente: 0401 e 0402 (salvo ). ( 4 ) I prodotti alimentari secondari e i corrispondenti livelli applicabili sono stabiliti all'allegato II. ( 5 ) Gli alimenti liquidi sono quelli definiti ricompresi nel codice 2009 e nel capitolo 22 della nomenclatura combinata. I valori sono calcolati tenendo conto del consumo di acqua di rubinetto; gli stessi valori possono essere applicabili all'acqua potabile a discrezione delle competenti autorità degli Stati membri. ( 6 ) Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi nel presente gruppo. 66

69 ALLEGATO II LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DEI PRODOTTI ALIMENTARI SECONDARI 1. Elenco dei prodotti alimentari secondari Codice NC Designazione Agli (freschi e refrigerati) Tartufi (freschi e refrigerati) Capperi (freschi e refrigerati) Capperi (temporaneamente conservati, ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati) ex Tartufi (secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati) 0714 Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche Matè 0904 Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati Vaniglia 0906 Cannella e fiori di cinnamomo Garofani (antofilli, chiodi e steli) 0908 Noci moscate, macis, amomi e cardamomi 0909 Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro 0910 Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie Farine, semolini e polveri di sago, di radici o tuberi della voce Fecola di manioca 1210 Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina 1211 Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati, eccetto le piante e parti di piante utilizzate per la produzione alimentare 1301 Gomma lacca; gomme, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali 1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati 1504 Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Caviale Succedanei del caviale Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata 67

70 Codice NC Designazione Tartufi (preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico) Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) 2102 Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati 2936 Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione 3301 Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali 2. I livelli massimi ammissibili da applicare ai prodotti alimentari secondari di cui al punto 1, non eccedono i livelli seguenti: Gruppo di isotopi Bq/kg Somma degli isotopi dello stronzio, in particolare Sr Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I Somma degli isotopi del plutonio e degli elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239e Am-241 Somma di tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137 ( 1 ) ( 1 ) Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi nel presente gruppo. ALLEGATO III LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI I livelli massimi ammissibili per la somma di cesio-134 e cesio-137 non eccedono i livelli seguenti: Mangimi per Bq/kg ( 1 )( 2 ) Suini Pollame, agnelli, vitelli Altri ( 1 ) Tali livelli dovrebbero contribuire all'osservanza dei massimi livelli consentiti per i prodotti alimentari; essi non garantiscono di per se stessi tale osservanza in ogni circostanza e lasciano impregiudicata la necessità di controllare i livelli di contaminazione nei prodotti animali destinati al consumo umano. ( 2 ) Tali livelli si applicano agli alimenti per animali pronti per il consumo. 68

71 ALLEGATO IV TAVOLA DI CONCORDANZA Regolamento (Euratom) n. 3954/87 Regolamento (Euratom) n. 944/89 Regolamento (Euratom) n. 770/90 Presente regolamento Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1 Articolo 1 Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 2 Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafi 3 e 4 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 2 Allegato II, punto 2 Articolo 5 Articolo 7 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 3 Articolo 2 Articolo 8 Allegato Allegato I Allegato Allegato II, punto 1 Allegato Allegato III Allegato IV 16CE

72 REGOLAMENTO (UE) 2016/53 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2016 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dietofencarb, mesotrione, metosulam e pirimifos-metile in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Per il dietofencarb e il metosulam i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il mesotrione e il pirimifos-metile gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento. (2) Per il dietofencarb l'autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ( 2 ). Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per pere, uva da vino, pomodori e melanzane alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto concerne gli LMR per cetrioli, zucchine, bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene) e latte bovino, ovino e caprino, l'autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. Poiché non erano disponibili dati per fissare gli LMR per i prodotti di origine animale, anche l'lmr per le mele, che sono utilizzate come alimento per animali, dovrebbe essere fissato allo specifico limite di determinazione. (3) Per il mesotrione l'autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento ( 3 ). Essa ha proposto di modificare la definizione dei residui e raccomandato di ridurre gli LMR per mais dolce, semi di lino, semi di papavero, semi di colza e mais. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per la canna da zucchero alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'lmr per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'autorità. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne l'lmr per le alghe marine non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto l'lmr dovrebbe essere fissato allo specifico limite di determinazione. (4) Per il metosulam l'autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ( 4 ) e ha raccomandato di ridurre gli LMR per orzo, mais, avena, segale e frumento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per pomacee, drupacee, uva da ( 1 ) GU L 70 del , pag. 1. ( 2 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diethofencarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del dietofencarb vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2015); 13(2):4030. ( 3 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mesotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del mesotrione vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2015); 13(1):3976. ( 4 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metosulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del metosulam vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2015); 13(1):

73 tavola, uva da vino, fragole, frutti di piante arbustive, altra piccola frutta e bacche, patate e mais dolce alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. (5) Per il pirimifos-metile l'autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento ( 1 ). Essa ha individuato un rischio a lungo termine per i consumatori per tutti gli LMR. È pertanto opportuno ridurre gli LMR per grano saraceno, mais, riso e segale. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per orzo, miglio, avena, sorgo, frumento, suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), pollame (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), latte bovino, ovino e caprino e uova di volatili alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per mandorle, nocciole, pistacchi, noci comuni, legumi da granella (secchi) e noci di palmisti non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per semi di lino, arachidi, semi di papavero, semi di sesamo, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, semi di senape, semi di cotone, semi di zucca, cartamo, borragine, camelina, semi di canapa e semi di ricino non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che sussiste un rischio di contaminazione incrociata, gli LMR per tali prodotti e quelli per grano saraceno, mais, riso e segale dovrebbero essere fissati al livello indicato dall'autorità. (6) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'lmr di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. (7) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione. (8) Sulla base dei pareri motivati dell'autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. (9) I partner commerciali dell'unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. (10) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 396/2005 di conseguenza. (11) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. (12) Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, ( 1 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pirimiphos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del pirimifos-metile vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2015); 13(1):

74 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 9 agosto Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 9 agosto Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 72

75 ALLEGATO Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue: 1) l'allegato II è modificato come segue: a) le colonne relative a mesotrione e pirimifos-metile sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ( a ) Mesotrione Pirimifos-metile (F) (1) (2) (3) (4) FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO 0,01 (*) 0,01 (*) Agrumi Pompelmi Arance dolci Limoni Limette/lime Mandarini Altri Frutta a guscio Mandorle dolci Noci del Brasile Noci di anacardi Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di pecàn Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri Pomacee Mele Pere Cotogne Nespole Nespole del Giappone Altri 73

76 (1) (2) (3) (4) Drupacee Albicocche Ciliege (dolci) Pesche Prugne Altri Bacche e piccola frutta a) Uve Uve da tavola Uve da vino b) Fragole c) Frutti di piante arbustive More di rovo More selvatiche Lamponi (rossi e gialli) Altri d) Altra piccola frutta e bacche Mirtilli Mirtilli rossi Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) Rosa canina (cinorrodonti) More di gelso (nero e bianco) Azzeruoli Bacche di sambuco Altri Frutta varia con a) Frutta con buccia commestibile Datteri Fichi Olive da tavola Kumquat Carambole Cachi Jambul/jambolan Altri 74

77 (1) (2) (3) (4) b) Frutti piccoli con buccia non commestibile Kiwi (verdi, rossi, gialli) Litci Frutti della passione/maracuja Fichi d'india/fichi di cactus Melastelle/cainette Cachi di Virginia Altri c) Frutti grandi con buccia non commestibile Avocado Banane Manghi Papaie Melograni Cerimolia/cherimolia Guaiave/guave Ananas Frutti dell'albero del pane Durian Anona/graviola/guanabana Altri ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI Ortaggi a radice e tubero 0,01 (*) 0,01 (*) a) Patate b) Ortaggi a radice e tubero tropicali Radici di cassava/manioca Patate dolci Ignami Maranta/arrow root Altri c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero Bietole Carote Sedano rapa Barbaforte/rafano/cren Topinambur Pastinaca 75

78 (1) (2) (3) (4) Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo Ravanelli Salsefrica Rutabaga Rape Altri Ortaggi a bulbo 0,01 (*) 0,01 (*) Aglio Cipolle Scalogni Cipolline/cipolle verdi e cipollette Altri Ortaggi a frutto 0,01 (*) 0,01 (*) a) Solanacee Pomodori Peperoni Melanzane Gombi Altri b) Cucurbitacee con buccia commestibile Cetrioli Cetriolini Zucchine Altri c) Cucurbitacee con buccia non commestibile Meloni Zucche Cocomeri/angurie Altri d) Mais dolce e) Altri ortaggi a frutto Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) 0,01 (*) 0,01 (*) a) Cavoli a infiorescenza Cavoli broccoli Cavolfiori Altri 76

79 (1) (2) (3) (4) b) Cavoli a testa Cavoletti di Bruxelles Cavoli cappucci Altri c) Cavoli a foglia Cavoli cinesi/pe-tsai Cavoli ricci Altri d) Cavoli rapa Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili a) Lattughe e insalate 0,01 (*) 0,01 (*) Dolcetta/valerianella/gallinella Lattughe Scarola/indivia a foglie larghe Crescione e altri germogli e gemme Barbarea Rucola Senape juncea Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) Altri b) Foglie di spinaci e simili 0,01 (*) 0,01 (*) Spinaci Portulaca/porcellana Foglie di bietole da costa e di barbabietole Altri c) Foglie di vite e specie simili 0,01 (*) 0,01 (*) d) Crescione acquatico 0,01 (*) 0,01 (*) e) Cicoria Witloof/cicoria belga 0,01 (*) 0,01 (*) f) erbe fresche e fiori commestibili 0,02 (*) 0,02 (*) Cerfoglio Erba cipollina Foglie di sedano Prezzemolo Salvia 77

80 (1) (2) (3) (4) Rosmarino Timo Basilico e fiori commestibili Foglie di alloro/lauro Dragoncello Altri Legumi 0,01 (*) 0,01 (*) Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) Piselli (senza baccello) Lenticchie Altri Ortaggi a stelo 0,01 (*) 0,01 (*) Asparagi Cardi Sedani Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze Carciofi Porri Rabarbaro Germogli di bambù Cuori di palma Altri Funghi, muschi e licheni 0,01 (*) 0,01 (*) Funghi coltivati Funghi selvatici Muschi e licheni Alghe e organismi procarioti 0,01 (*) 0,01 (*) LEGUMI DA GRANELLA 0,01 (*) 0,01 (*) Fagioli Lenticchie Piselli Lupini/semi di lupini Altri 78

81 (1) (2) (3) (4) SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI 0,01 (*) Semi oleaginosi 0, Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Semi di senape Semi di cotone Semi di zucca Semi di cartamo Semi di borragine Semi di camelina/dorella Semi di canapa Semi di ricino Altri Frutti oleaginosi 0,01 (*) Olive da olio Semi di palma Frutti di palma Capoc Altri CEREALI 0,01 (*) Orzo 5 (+) Grano saraceno e altri pseudo-cereali 0, Mais/granturco 0, Miglio 5 (+) Avena 5 (+) Riso 0, Segale 0, Sorgo 5 (+) Frumento 5 (+) Altri 0, TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE 0,05 (*) 0,05 (*) Tè Chicchi di caffè 79

82 (1) (2) (3) (4) Infusioni di erbe da a) Fiori Camomilla Ibisco/rosella Rosa Gelsomino Tiglio Altri b) Foglie ed erbe Fragola Rooibos Mate Altri c) Radici Valeriana Ginseng Altri d) Altre parti della pianta Semi di cacao Carrube/pane di san Giovanni LUPPOLO 0,05 (*) 0,05 (*) SPEZIE Semi 0,05 (*) Anice verde Grano nero/cumino nero Sedano Coriandolo Cumino Aneto Finocchio Fieno greco Noce moscata Altri Frutta 0,05 (*) 0, Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato Pepe di Sichuan 80

83 (1) (2) (3) (4) Carvi Cardamomo Bacche di ginepro Pepe (nero, verde e bianco) Vaniglia Tamarindo Altri Spezie da corteccia 0,05 (*) 0,05 (*) Cannella Altri Spezie da radici e rizomi Liquirizia 0,05 (*) 0,05 (*) Zenzero 0,05 (*) 0,05 (*) Curcuma 0,05 (*) 0,05 (*) Barbaforte/rafano/cren (+) (+) Altri 0,05 (*) 0,05 (*) Spezie da bocci 0,05 (*) 0,05 (*) Chiodi di garofano Capperi Altri Spezie da pistilli di fiori 0,05 (*) 0,05 (*) Zafferano Altri Spezie da arilli 0,05 (*) 0,05 (*) Macis Altri PIANTE DA ZUCCHERO 0,01 (*) 0,01 (*) Barbabietole da zucchero Canne da zucchero (+) Radici di cicoria Altri PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ANIMALI TERRESTRI Tessuti provenienti da 0,01 (*) 0,01 (*) a) Suini Muscolo (+) Tessuto adiposo (+) 81

84 (1) (2) (3) (4) Fegato (+) Rene (+) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri b) Bovini Muscolo (+) Tessuto adiposo (+) Fegato (+) Rene (+) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri c) Ovini Muscolo (+) Tessuto adiposo (+) Fegato (+) Rene (+) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri d) Caprini Muscolo (+) Tessuto adiposo (+) Fegato (+) Rene (+) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri e) Equidi Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri f) Pollame Muscolo (+) Tessuto adiposo (+) Fegato (+) Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri 82

85 (1) (2) (3) (4) g) Altri animali terrestri d'allevamento Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri Latte 0,01 (*) 0,01 (*) Bovini (+) Pecora (+) Capra (+) Cavallo Altri Uova di volatili 0,01 (*) 0,01 (*) (+) Galline Anatre Oche Quaglie Altri Miele e altri prodotti dell'apicoltura 0,05 (*) 0,05 (*) Anfibi e rettili 0,01 (*) 0,01 (*) Animali invertebrati terrestri 0,01 (*) 0,01 (*) Animali vertebrati terrestri selvatici 0,01 (*) 0,01 (*) (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. (**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'lmr fissato nell'allegato III, parte B. ( a ) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I. (F) = Liposolubile Mesotrione (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Barbaforte/rafano/cren 83

86 (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui livelli di residui di mesotrione e del suo metabolite AMBA (libero e coniugato). Al momento del riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza Canne da zucchero Pirimifos-metile (F) (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, ai dati tossicologici sui metaboliti dell'idrossipirimidina e agli studi sull'idrolisi che simulano la pastorizzazione e la sterilizzazione. Al momento del riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza Orzo Miglio Avena Sorgo Frumento (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Barbaforte/rafano/cren (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti dell'idrossipirimidina. Al momento del riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Muscolo 84

87 Tessuto adiposo Fegato Bovini Ovini Caprini Uova di volatili Galline Anatre Oche Quaglie Altri» b) sono aggiunte le seguenti colonne relative a dietofencarb e metosulam: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ( a ) Dietofencarb Metosulam (1) (2) (3) (4) FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO 0,01 (*) Agrumi 0,01 (*) Pompelmi Arance dolci Limoni Limette/lime Mandarini Altri Frutta a guscio 0,01 (*) Mandorle dolci Noci del Brasile Noci di anacardi Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di pecàn 85

88 (1) (2) (3) (4) Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri Pomacee (+) Mele 0,01 (*) Pere 0,8 (+) Cotogne 0,01 (*) Nespole 0,01 (*) Nespole del Giappone 0,01 (*) Altri 0,01 (*) Drupacee 0,01 (*) (+) Albicocche Ciliege (dolci) Pesche Prugne Altri Bacche e piccola frutta a) Uve (+) Uve da tavola 0,01 (*) Uve da vino 0,9 (+) b) Fragole 0,01 (*) (+) c) Frutti di piante arbustive 0,01 (*) (+) More di rovo More selvatiche Lamponi (rossi e gialli) Altri d) Altra piccola frutta e bacche 0,01 (*) (+) Mirtilli Mirtilli rossi Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) Rosa canina (cinorrodonti) More di gelso (nero e bianco) Azzeruoli Bacche di sambuco Altri 86

89 (1) (2) (3) (4) Frutta varia con 0,01 (*) a) Frutta con buccia commestibile Datteri Fichi Olive da tavola Kumquat Carambole Cachi Jambul/jambolan Altri b) Frutti piccoli con buccia non commestibile Kiwi (verdi, rossi, gialli) Litci Frutti della passione/maracuja Fichi d'india/fichi di cactus Melastelle/cainette Cachi di Virginia Altri c) Frutti grandi con buccia non commestibile Avocado Banane Manghi Papaie Melograni Cerimolia/cherimolia Guaiave/guave Ananas Frutti dell'albero del pane Durian Anona/graviola/guanabana Altri ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI Ortaggi a radice e tubero 0,01 (*) 0,01 (*) a) Patate (+) b) Ortaggi a radice e tubero tropicali Radici di cassava/manioca Patate dolci Ignami 87

90 (1) (2) (3) (4) Maranta/arrow root Altri c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero Bietole Carote Sedano rapa Barbaforte/rafano/cren Topinambur Pastinaca Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo Ravanelli Salsefrica Rutabaga Rape Altri Ortaggi a bulbo 0,01 (*) 0,01 (*) Aglio Cipolle Scalogni Cipolline/cipolle verdi e cipollette Altri Ortaggi a frutto 0,01 (*) a) Solanacee Pomodori 0,7 (+) Peperoni 0,01 (*) Melanzane 0,7 (+) Gombi 0,01 (*) Altri 0,01 (*) b) Cucurbitacee con buccia commestibile 0,01 (*) Cetrioli Cetriolini Zucchine Altri c) Cucurbitacee con buccia non commestibile 0,01 (*) Meloni Zucche Cocomeri/angurie Altri 88

91 (1) (2) (3) (4) d) Mais dolce 0,01 (*) (+) e) Altri ortaggi a frutto 0,01 (*) Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) 0,01 (*) 0,01 (*) a) Cavoli a infiorescenza Cavoli broccoli Cavolfiori Altri b) Cavoli a testa Cavoletti di Bruxelles Cavoli cappucci Altri c) Cavoli a foglia Cavoli cinesi/pe-tsai Cavoli ricci Altri d) Cavoli rapa Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili a) Lattughe e insalate 0,01 (*) 0,01 (*) Dolcetta/valerianella/gallinella Lattughe Scarola/indivia a foglie larghe Crescione e altri germogli e gemme Barbarea Rucola Senape juncea Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) Altri b) Foglie di spinaci e simili 0,01 (*) 0,01 (*) Spinaci Portulaca/porcellana Foglie di bietole da costa e di barbabietole Altri c) Foglie di vite e specie simili 0,01 (*) 0,01 (*) 89

92 (1) (2) (3) (4) d) Crescione acquatico 0,01 (*) 0,01 (*) e) Cicoria Witloof/cicoria belga 0,01 (*) 0,01 (*) f) erbe fresche e fiori commestibili 0,02 (*) 0,02 (*) Cerfoglio Erba cipollina Foglie di sedano Prezzemolo Salvia Rosmarino Timo Basilico e fiori commestibili Foglie di alloro/lauro Dragoncello Altri Legumi 0,01 (*) 0,01 (*) Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) Piselli (senza baccello) Lenticchie Altri Ortaggi a stelo 0,01 (*) 0,01 (*) Asparagi Cardi Sedani Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze Carciofi Porri Rabarbaro Germogli di bambù Cuori di palma Altri Funghi, muschi e licheni 0,01 (*) 0,01 (*) Funghi coltivati Funghi selvatici Muschi e licheni Alghe e organismi procarioti 0,01 (*) 0,01 (*) 90

93 (1) (2) (3) (4) LEGUMI DA GRANELLA 0,01 (*) 0,01 (*) Fagioli Lenticchie Piselli Lupini/semi di lupini Altri SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI 0,01 (*) 0,01 (*) Semi oleaginosi Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Semi di senape Semi di cotone Semi di zucca Semi di cartamo Semi di borragine Semi di camelina/dorella Semi di canapa Semi di ricino Altri Frutti oleaginosi Olive da olio Semi di palma Frutti di palma Capoc Altri CEREALI 0,01 (*) 0,01 (*) Orzo Grano saraceno e altri pseudo-cereali Mais/granturco Miglio Avena Riso 91

94 (1) (2) (3) (4) Segale Sorgo Frumento Altri TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE 0,05 (*) 0,05 (*) Tè Chicchi di caffè Infusioni di erbe da a) Fiori Camomilla Ibisco/rosella Rosa Gelsomino Tiglio Altri b) Foglie ed erbe Fragola Rooibos Mate Altri c) Radici Valeriana Ginseng Altri d) Altre parti della pianta Semi di cacao Carrube/pane di san Giovanni LUPPOLO 0,05 (*) 0,05 (*) SPEZIE Semi 0,05 (*) 0,05 (*) Anice verde Grano nero/cumino nero Sedano 92

95 (1) (2) (3) (4) Coriandolo Cumino Aneto Finocchio Fieno greco Noce moscata Altri Frutta 0,05 (*) 0,05 (*) Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato Pepe di Sichuan Carvi Cardamomo Bacche di ginepro Pepe (nero, verde e bianco) Vaniglia Tamarindo Altri Spezie da corteccia 0,05 (*) 0,05 (*) Cannella Altri Spezie da radici e rizomi Liquirizia 0,05 (*) 0,05 (*) Zenzero 0,05 (*) 0,05 (*) Curcuma 0,05 (*) 0,05 (*) Barbaforte/rafano/cren (+) (+) Altri 0,05 (*) 0,05 (*) Spezie da bocci 0,05 (*) 0,05 (*) Chiodi di garofano Capperi Altri Spezie da pistilli di fiori 0,05 (*) 0,05 (*) Zafferano Altri Spezie da arilli 0,05 (*) 0,05 (*) Macis Altri 93

96 (1) (2) (3) (4) PIANTE DA ZUCCHERO 0,01 (*) 0,01 (*) Barbabietole da zucchero Canne da zucchero Radici di cicoria Altri PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ANIMALI TERRESTRI Tessuti provenienti da 0,01 (*) 0,01 (*) a) Suini Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri b) Bovini Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri c) Ovini Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri d) Caprini Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri e) Equidi Muscolo Tessuto adiposo 94

97 (1) (2) (3) (4) Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri f) Pollame Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri g) Altri animali terrestri d'allevamento Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri Latte 0,01 (*) 0,01 (*) Bovini Pecora Capra Cavallo Altri Uova di volatili 0,01 (*) 0,01 (*) Galline Anatre Oche Quaglie Altri Miele e altri prodotti dell'apicoltura 0,05 (*) 0,05 (*) Anfibi e rettili 0,01 (*) 0,01 (*) Animali invertebrati terrestri 0,01 (*) 0,01 (*) Animali vertebrati terrestri selvatici 0,01 (*) 0,01 (*) (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. ( a ) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I. 95

98 Dietofencarb (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza Pere Uve da vino (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza Pomodori Melanzane (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Barbaforte/rafano/cren Metosulam (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio, alle sperimentazioni sui residui, al metabolismo delle colture e ai parametri BPA. Al momento del riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza Pomacee Mele Pere Cotogne Nespole Nespole del Giappone Altri Drupacee Albicocche Ciliege (dolci) Pesche Prugne Altri a) Uve Uve da tavola Uve da vino b) Fragole c) Frutti di piante arbustive More di rovo More selvatiche Lamponi (rossi e gialli) 96

99 Altri d) Altra piccola frutta e bacche Mirtilli Mirtilli rossi Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) Rosa canina (cinorrodonti) More di gelso (nero e bianco) Azzeruoli Bacche di sambuco Altri (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio e alle condizioni di magazzinaggio impiegate nelle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza a) Patate (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza d) Mais dolce (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Barbaforte/rafano/cren» 2) l'allegato III è modificato come segue: a) nella parte A le colonne relative a dietofencarb e metosulam sono soppresse; b) nella parte B le colonne relative a mesotrione e pirimifos-metile sono soppresse. 16CE

100 REGOLAMENTO (UE) 2016/54 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2016 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della sostanza gamma-glutamil-valil-glicina nell'elenco dell'unione delle sostanze aromatizzanti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE ( 1 ), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ( 2 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'unione degli aromi e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso. (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 ( 3 ) della Commissione adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. (3) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione oppure a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata. (4) Il 21 marzo 2013 è stata presentata una domanda alla Commissione concernente l'autorizzazione per l'utilizzo della sostanza gamma-glutamil-valil-glicina (n. FL ) in qualità di sostanza aromatizzante. La domanda è stata notificata all'autorità europea per la sicurezza alimentare (l'autorità) per un parere. La domanda è stata successivamente resa accessibile anche agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. (5) L'autorità ha valutato la sicurezza della sostanza gamma-glutamil-valil-glicina (n. FL ) usata come sostanza aromatizzante ( 4 ), concludendo che il suo uso non desta preoccupazioni in materia di sicurezza ai livelli di assunzione stimati in qualità di sostanza aromatizzante. (6) L'elenco dell'unione di cui al regolamento (CE) n. 1334/2008 è finalizzato esclusivamente a regolamentare l'uso delle sostanze aromatizzanti aggiunte agli alimenti al fine di conferire loro o di modificarne l'odore e/o il sapore. La sostanza n. FL può essere aggiunta agli alimenti anche a fini non aromatizzanti: tali usi restano soggetti ad altre regole. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per l'uso riferite esclusivamente all'utilizzo della sostanza n. FL in qualità di sostanza aromatizzante. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. ( 1 ) GU L 354 del , pag. 34. ( 2 ) GU L 354 del , pag. 1. ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1 o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del , pag. 1). ( 4 ) EFSA Journal 2014; 12(4):

101 (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 99

102 ALLEGATO Voce relativa al n. FL da aggiungere alla fine della tabella nell'allegato 1, parte A, sezione 2 del regolamento (CE) n. 1334/2008: « gamma-glutamil-valil-glicina osso-L-prolil-L-valil-glicina (acido policarbossilico-valil-glicina) e L-alfa-glutamil-L-valil-glicina inferiori a 0,7 %, L- gamma-glutamil-l-valil-l-valil-glicina inferiore a 2,0 %, toluene non rilevabile (limite di rilevabilità 10 mg/kg) Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: Categoria 1: non oltre 50 mg/kg Categorie 2 e 5: non oltre 60 mg/kg Categoria 6.3, cereali per prima colazione: non oltre 160 mg/kg Categoria 7.2: non oltre 60 mg/kg Categoria 8: non oltre 45 mg/kg Categoria 12: non oltre 160 mg/kg Categoria 14.1: non oltre 15 mg/kg Categoria 15: non oltre 160 mg/kg EFSA» 16CE

103 REGOLAMENTO (UE) 2016/55 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2016 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze aromatizzanti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE ( 1 ), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ( 2 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'unione degli aromi e dei materiali di base destinati a essere utilizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso. (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 ( 3 ) della Commissione adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. (3) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione oppure a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata. (4) La parte A dell'elenco dell'unione contiene sia le sostanze aromatizzanti già valutate, alle quali non sono attribuite note, sia le sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate in tale elenco da rimandi a note numerate da 1 a 4. (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha portato a termine la valutazione di 5 sostanze attualmente indicate nell'elenco come sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Tali sostanze sono state valutate dall'efsa nelle valutazioni qui riportate, riferite a gruppi di sostanze aromatizzanti: valutazione FGE.12rev5 ( 4 ) (sostanze n. FL e ), valutazione FGE.63rev2 ( 5 ) (sostanze n. FL e ) e valutazione FGE.312 ( 6 ) (sostanza n. FL ). L'EFSA ha concluso che tali sostanze aromatizzanti non destano preoccupazioni in materia di sicurezza ai livelli di assunzione alimentare stimati. (6) Nel quadro della sua valutazione l'efsa ha presentato le proprie osservazioni sulla specificazione di alcune sostanze. Le osservazioni riguardano le denominazioni, la purezza o la composizione delle sostanze n. FL , e Tali osservazioni dovrebbero essere inserite nell'elenco. (7) L'elenco dell'unione di cui al regolamento (CE) n. 1334/2008 è finalizzato esclusivamente a regolamentare l'uso delle sostanze aromatizzanti aggiunte agli alimenti al fine di conferire loro o di modificarne l'odore e/o il sapore. La sostanza n. FL può essere aggiunta agli alimenti anche a fini non aromatizzanti: tali usi restano soggetti ad altre regole. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per l'uso riferite esclusivamente al suo utilizzo in qualità di sostanza aromatizzante. ( 1 ) GU L 354 del , pag. 34. ( 2 ) GU L 354 del , pag. 1. ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012, del 1 o ottobre 2012, della Commissione che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del , pag. 1). ( 4 ) The EFSA Journal 2014; 11(12):3911. ( 5 ) The EFSA Journal 2014; 11(4):3188. ( 6 ) The EFSA Journal 2013; 11(10):

104 (8) Le sostanze aromatizzanti valutate dovrebbero essere inserite a titolo di sostanze già sottoposte a valutazione, cancellando i rimandi alle note 1 e 2 nelle pertinenti voci dell'elenco dell'unione. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 102

105 ALLEGATO L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificato: 1) la voce relativa al n. FL è sostituita dalla seguente: « beta-isometile ionone Miscela di isomeri E/Z [50-70 % (E) e % (Z)] EFSA» 2) la voce relativa al n. FL è sostituita dalla seguente: « metilepta-3,5-dien-2-one Miscela di stereoisomeri E/Z: % (E) EFSA» 3) la voce relativa al n. FL è sostituita dalla seguente: « metilpent-3-en-2-one EFSA» 4) la voce relativa al n. FL è sostituita dalla seguente: « tr-1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen- 1-il)but-2-en-1-one Almeno il 90 %. Componenti secondari: 2-4 % alfa-damascone e 2-4 % delta-damascone EFSA» 5) la voce relativa al n. FL è sostituita dalla seguente: « [(4-ammino-2,2-diossido- 1H-2,1,3- benzotiadiazin-5-il) ossi]-2,2-dimetil-n- propilpropanammide Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: Categoria 1: non oltre 3 mg/kg. Categoria 3: non oltre 5 mg/kg. Categoria 5: non oltre 15 mg/kg. Categoria 5.3: non oltre 30 mg/kg. Categoria 5.4: non oltre 10 mg/kg. Categoria 6.3: non oltre 15 mg/kg. Categoria 7: non oltre 10 mg/kg. Categoria 12: non oltre 10 mg/kg. Categoria 14.1: non oltre 5 mg/kg. Categoria 16, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 and 4: non oltre 5 mg/kg. EFSA» 16CE

106 REGOLAMENTO (UE) 2016/56 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2016 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. (2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. (3) Il 18 aprile 2013 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso degli estratti di rosmarino (E 392) quali antiossidanti nei grassi da spalmare, ossia in alimenti rientranti nella categoria alimentare dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. (4) Secondo la domanda, l'uso degli estratti di rosmarino (E 392) è necessario per mantenere la qualità e la stabilità dei grassi da spalmare con un tenore di grassi inferiore all'80 % se il contenuto di acidi grassi polinsaturi è superiore al 15 % p/p degli acidi grassi totali e/o se il contenuto di olio di pesce o di olio di alga è superiore al 2 % p/p degli acidi grassi totali, in quanto li protegge dal deterioramento provocato dall'ossidazione. (5) Il 7 marzo 2008 l'autorità europea per la sicurezza alimentare («l'autorità») ha adottato un parere ( 3 ) sull'uso degli estratti di rosmarino come additivo alimentare. In base ai margini di sicurezza determinati grazie ai NOAEL ( 4 ) ricavati da diversi studi, in cui i NOAEL erano in genere i livelli più elevati di dose di prova, e applicando stime prudenti di esposizione alimentare, si era giunti alla conclusione che l'uso degli estratti di rosmarino descritto nel parere scientifico, negli impieghi e ai livelli proposti, non destava timori per la sicurezza. Nel parere non era esaminato l'uso degli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare. (6) Il 7 maggio 2015 l'autorità ha emesso un parere ( 5 ) sull'estensione dell'uso degli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare. La valutazione ha tenuto conto del consumo di emulsioni di grassi con un tenore di grassi inferiore all'80 %. L'Autorità ha concluso che l'estensione proposta dell'uso non modifica l'esposizione stimata all'additivo alimentare rispetto agli usi consentiti già approvati e che le conclusioni del parere del 7 marzo 2008 rimangono valide. (7) Per questa ragione è opportuno autorizzare l'uso degli estratti di rosmarino (E 392) quali antiossidanti nei grassi da spalmare con un tenore di grassi inferiore all'80 %, categoria alimentare dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. ( 1 ) GU L 354 del , pag. 16. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del , pag. 1). ( 3 ) EFSA Journal (2008) 721, ( 4 ) NOAEL No Observed Adverse Effect Level (dose priva di effetti avversi osservati): dose o concentrazione di una sostanza testata alla quale non si osservano effetti avversi. ( 5 ) EFSA Journal 2015; 13(5):

107 (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 105

108 ALLEGATO Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, la categoria alimentare «Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ed emulsioni liquide» è così modificata: a) dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 385 è inserita la seguente voce: «E 392 Estratti di rosmarino 100 (41) (46) Solo grassi da spalmare con un tenore di grassi inferiore all'80 %»; b) dopo la nota (4) sono aggiunte le seguenti note: «(41) Espresso in base ai grassi (46) Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico». 16CE

109 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/57 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2016 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'unione di pollame e di prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nello Stato del Minnesota (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 1 ), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c), vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ( 2 ), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ( 3 ) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Tale regolamento dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1. (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). (3) Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'unione dei prodotti in questione contemplati da tale regolamento, provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Tale regionalizzazione è stata riconosciuta dal regolamento (CE) n. 798/2008, quale modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/243 ( 4 ), (UE) 2015/342 ( 5 ), (UE) 2015/526 ( 6 ), (UE) 2015/796 ( 7 ), (UE) 2015/1153 ( 8 ), (UE) 2015/1220 ( 9 ), (UE) 2015/1363 ( 10 ) e (UE) 2015/1884 ( 11 ), in seguito alla comparsa di focolai di HPAI in tale paese terzo. (4) Un accordo tra l'unione e gli Stati Uniti ( 12 ) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'unione o negli Stati Uniti («l'accordo»). (5) Dopo ogni comparsa di un focolaio di HPAI gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro tale malattia e limitarne la diffusione. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite dei prodotti in questione destinate all'esportazione nell'unione, provenienti da tutto il territorio degli Stati colpiti o da parti di essi che siano state sottoposte a restrizioni veterinarie e che siano soggette alle misure di regionalizzazione dell'unione. (6) Negli Stati Uniti non sono stati rilevati altri focolai di HPAI dalla metà di giugno Non vi sono più restrizioni veterinarie in vigore per le importazioni nell'unione di prodotti di cui alla colonna 4 della tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 per l'intero territorio degli Stati Uniti, fatta eccezione per lo Stato del Minnesota. L'ultimo focolaio di HPAI in un'azienda di pollame in Minnesota è stato rilevato il 5 giugno Il 24 novembre 2015 gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel Minnesota e sulle misure adottate per impedire il diffondersi di HPAI, comprese le operazioni di abbattimento di pollame infetto e di pollame che si trovava in aziende avicole considerate luoghi a rischio di infezione. 107

110 (7) Gli Stati Uniti hanno inoltre segnalato il completamento delle misure di pulizia e di disinfezione a seguito delle operazioni di abbattimento condotte nelle aziende avicole del Minnesota. Hanno altresì comunicato che la sorveglianza necessaria per l'influenza aviaria, condotta durante un periodo di tre mesi successivo al completamento delle operazioni di abbattimento totale dopo il verificarsi dell'ultimo focolaio di HPAI nel Minnesota si è conclusa il 10 settembre 2015, con esito positivo. (8) Le informazioni fornite dagli Stati Uniti sono state esaminate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione, nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti, è opportuno eliminare le restrizioni relative all'introduzione nell'unione dei prodotti di cui sopra da parte dello Stato del Minnesota e indicare la data a partire dalla quale tale Stato può essere nuovamente considerato indenne da HPAI e le importazioni nell'unione di prodotti originari del Minnesota dovrebbero essere nuovamente autorizzate. (9) La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 andrebbe quindi modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Minnesota. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, la parte 1 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 18 del , pag. 11. ( 2 ) GU L 343 del , pag. 74. ( 3 ) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del , pag. 1). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/243 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 41 del , pag. 5). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/342 della Commissione, del 2 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'idaho e della California (GU L 60 del , pag. 31). 108

111 ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/526 della Commissione, del 27 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione ad ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese (GU L 84 del , pag. 30). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/796 della Commissione, del 21 maggio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di ulteriori focolai in tale paese (GU L 127 del , pag. 9). ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1153 della Commissione, del 14 luglio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di ulteriori focolai in tale paese (GU L 187 del , pag. 10). ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1220 della Commissione, del 24 luglio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della recente comparsa di focolai negli Stati dell'indiana e del Nebraska (GU L 197 del , pag. 1). ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1363 della Commissione, del 6 agosto 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese (GU L 210 del , pag. 24). ( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1884 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'unione di pollame e prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali paesi (GU L 276 del , pag. 28). ( 12 ) Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'america in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 1998/258/CE del Consiglio (GU L 118 del , pag. 1). 109

112 ALLEGATO Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce per il codice US-2.10 relativa allo Stato del Minnesota degli Stati Uniti è sostituita dalla seguente: Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento Certificato veterinario Modelli Garanzie supplementari Condizioni specifiche Condizioni specifiche Data di chiusura ( 1 ) Data di apertura ( 2 ) Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella A 6B WGM VIII P2 «US Stati Uniti US-2.10 Stato del Minnesota POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N P A S3, ST1» 16CE

113 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/58 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2016 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

114 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione MA 78,3 TN 120,2 TR 100,8 ZZ 99, MA 86,0 TR 158,1 ZZ 122, MA 57,3 TR 150,5 ZZ 103, EG 49,6 MA 65,6 TR 67,5 ZZ 60, IL 163, , , , MA 84,3 ZZ 123,8 IL 120,6 JM 147,2 MA 82,8 TR 98,8 ZZ 112, MA 92,2 TR 91,3 ZZ 91, CL 85,6 US 121,1 ZZ 103, CN 76,1 ZZ 76,1 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 16CE

115 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/59 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2016 che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1 o al 7 gennaio 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione ( 2 ) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione dell'aglio. (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate durante i primi sette giorni di calendario del mese di gennaio 2016, per il sottoperiodo dal 1 o marzo 2016 al 31 maggio 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione «A», fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ( 3 ). (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1 o marzo 2016 al 31 maggio 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli d'importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del , pag. 12). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell' , pag. 13). 113

116 ALLEGATO Origine Argentina Numero d'ordine Coefficiente di attribuzione domande presentate per il sottoperiodo dal 1 o marzo 2016 al 31 maggio 2016 (in %) Importatori tradizionali Nuovi importatori Cina Importatori tradizionali , Nuovi importatori , Altri paesi terzi Importatori tradizionali Nuovi importatori CE

117 RETTIFICHE Rettifica della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 96 del 29 marzo 2014) Pagina 152, considerando 46: anziché: leggasi: «norme in materia di vigilanza del mercato dell'unione e di controlli sugli che entrano» «norme in materia di vigilanza del mercato dell'unione e di controlli sui prodotti che entrano». Pagina 153, considerando 54: anziché: leggasi: «sono già stati pubblicati nella, dato che» «sono già stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, dato che». Pagina 154, articolo 4, punto 2): anziché: leggasi: «2) sottounità : un dispositivo hardware così denominato negli allegati di uno strumento specifico che» «2) sottounità : un dispositivo hardware così denominato negli allegati specifici degli strumenti che». Pagina 155, articolo 4, punto 17): anziché: leggasi: «il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva» «il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali della presente direttiva». Pagina 155, articolo 5, primo comma: anziché: leggasi: «Laddove esistano allegati di uno strumento specifico che stabiliscono» «Laddove esistano allegati specifici degli strumenti che stabiliscono». Pagina 157, articolo 10, paragrafo 7: anziché: «7. I fabbricanti che ritengono» leggasi: «7. Gli importatori che ritengono». Pagina 158, articolo 14, paragrafo 1: anziché: leggasi: «e agli allegati specifici dello strumento di misura oggetto» «e all'allegato specifico di ciascuno strumento oggetto». Pagina 159, articolo 18, paragrafo 2, lettera b): anziché: leggasi: «quando essi sono correttamente tarati avvalendosi» «quando essi sono correttamente regolati avvalendosi». 115

118 Pagina 160, articolo 19, paragrafo 1: anziché: leggasi: «agli allegati specifici dello strumento.» «agli allegati specifici degli strumenti.» Pagina 160, articolo 22, paragrafo 2: anziché: leggasi: «congiunto, la marcatura CE la marcatura metrologica supplementare» «congiunto, la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare». Pagina 162, articolo 27, paragrafo 4, secondo comma: anziché: leggasi: «manutenzione degli strumenti di misura e/o delle sostanze esplosive, né rappresentano» «manutenzione degli strumenti di misura, né rappresentano». Pagina 163, articolo 30, paragrafo 1: anziché: «1. Un organismo interno accreditato può essere utilizzato per svolgere attività di valutazione della conformità per l'impresa di cui fa parte ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al punto 2 (modulo A2) e al punto 5 (modulo C2) dell'allegato II.» leggasi: «1. Un organismo interno accreditato può essere utilizzato per svolgere attività di valutazione della conformità per l'impresa di cui fa parte ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al modulo A2 e al modulo C2 dell'allegato II.». Pagina 165, capo 5, titolo: anziché: leggasi: «STRUMENTI DI MISURACHE ENTRANO» «STRUMENTI DI MISURA CHE ENTRANO». Pagina 168, articolo 48, paragrafo 5: anziché: leggasi: «entra in vigore solo se né ill Parlamento» «entra in vigore solo se né il Parlamento». Pagina 176, allegato II, modulo A2, titolo: anziché: leggasi: «CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO E controlli UFFICIALI» «CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO E CONTROLLI UFFICIALI». Pagina 189, allegato II, modulo E1, punto 5.2, lettera c): anziché: leggasi: «del personale interessato,;» «del personale interessato;». Pagina 191, allegato II, modulo F, titolo: anziché: leggasi: «TIPO BASAT SULLA VERIFICA» «TIPO BASATO SULLA VERIFICA». 116

119 Pagina 199, allegato II, modulo H1, punti 3.4 e 3.5: anziché: leggasi: «3.4 Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità ricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace Il fabbmodifiche che intende apportare al sistema di qualità.» «3.4 Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.» Pagina 206, allegato IV, parte I, punto 2.2: anziché: leggasi: «2.2. Per un dispositivo di conversione di temperatura che indica» «2.2. Per un contatore del gas con conversione della temperatura che indica». Pagina 210, allegato V, sezione «Requisiti specifici», punto 2, tabella 1, nota 1: anziché: «( 1 ) Per i contatori elettromeccanici I min della classe B si applica 0,4 I tr.» leggasi: «( 1 ) Per i contatori elettromeccanici della classe B si applica I min 0,4 I tr.». Pagina 210, allegato V, sezione «Requisiti specifici», punto 3, tabella 2, ultima riga: anziché: leggasi: «Per i contatori polifase elettromeccanici l'intervallo gamma di corrente» «Per i contatori polifase elettromeccanici l'intervallo di corrente». Pagina 211, allegato V, sezione «Requisiti specifici», punto 4.3.1, ultima riga: anziché: leggasi: «(m = numero degli elementi di misura del contatore, U n in Volts e I max in Amps).» «(m = numero degli elementi di misura del contatore, U n in volt e I max in ampere).» Pagina 214, allegato VI, punto 7.1, parole introduttive: anziché: leggasi: «espresso in % per le classi di accuratezza:» «espresso in % per le classi di accuratezza:». Pagina 215, allegato VI, punto 7.5, tabella, seconda colonna, sesta riga: anziché: «Identificazione del tipo (per esempio: P t 100)» leggasi: «Identificazione del tipo (per esempio: Pt100)». 16CE0606 LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU GUE- 020 ) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 117

120 * * 8,00

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