Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI"

Transcript

1 L 12/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2016/44 DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 2016 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ( 1 ), vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC ( 2 ). Conformemente alla risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) e alle risoluzioni successive, la decisione 2011/137/PESC disponeva un embargo sulle armi, un divieto relativo alle attrezzature per la repressione interna nonché restrizioni all'ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone ed entità coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, ivi compreso il coinvolgimento in aggressioni nei confronti della popolazione e delle infrastrutture civili in violazione del diritto internazionale. Tali persone fisiche o giuridiche ed entità sono elencati negli allegati della decisione 2011/137/PESC. Era pertanto necessaria un'azione normativa per prevedere le misure pertinenti necessarie. Da allora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») ha adottato un certo numero di risoluzioni aggiuntive sulla Libia che hanno prorogato o modificato le misure restrittive dell'onu nei confronti di questo paese, tra cui l'unscr 2174 (2014), che modifica la portata dell'embargo sulle armi e proroga l'applicazione del divieto di viaggio e delle misure di congelamento dei beni, e l'unscr 2213 (2015) in relazione all'impegno assunto dal Consiglio di sicurezza a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'unità nazionale della Libia. (2) Il 26 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/818 ( 3 ), che modifica la decisione 2011/137/PESC prendendo in considerazione il fatto che la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia e il positivo completamento della transizione politica in Libia continuano a essere minacciati. La decisione (PESC) 2015/818 ha tenuto conto anche della minaccia costituita dalle persone e dalle entità che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica. Il Consiglio ha proceduto a un riesame integrale degli elenchi delle persone ed entità soggette al divieto di viaggio e al congelamento dei beni di cui agli allegati II e III della decisione 2011/137/PESC. Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione consolidata (PESC) 2015/1333 e ha abrogato la decisione 2011/137/PESC. ( 1 ) GU L 206 dell' , pag. 34. ( 2 ) Decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del , pag. 53). ( 3 ) Decisione (PESC) 2015/818 del Consiglio, del 26 maggio 2015, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 129 del , pag. 13).

2 L 12/ (3) Per motivi di chiarezza, il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio ( 1 ), come modificato e attuato da una serie di regolamenti successivi, dovrebbe essere consolidato in un nuovo regolamento. (4) Il potere di modificare gli elenchi di cui agli allegati II e III del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace internazionale e alla sicurezza nella regione posta dalla situazione in Libia e al fine di garantire la coerenza con il processo di modifica e revisione degli allegati della decisione (PESC) 2015/1333. (5) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'unione, dovrebbero essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ). (6) Al fine di garantire che le misure previste dal presente regolamento siano efficaci, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo: i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari; vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; b) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare o utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio; c) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; d) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche; e) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; ( 1 ) Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del , pag. 1). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del , pag. 1). ( 3 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del , pag. 31).

3 L 12/3 f) «comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 24 dell'unscr 1970 (2011); g) «territorio dell'unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo. h) «navi designate»: le navi designate dal comitato delle sanzioni di cui al paragrafo 11 dell'unscr 2146 (2014), elencate nell'allegato V del presente regolamento; i) «punto di contatto del governo della Libia»: il punto di contatto nominato dal governo della Libia e notificato al comitato delle sanzioni conformemente al punto 3 dell'unscr 2146 (2014). Articolo 2 1. È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, originarie o meno dell'unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia; b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla lettera a). 2. È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Libia attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna elencate nell'allegato I, a prescindere dal fatto che il prodotto interessato sia originario o meno della Libia. 3. Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'onu, da personale dell'unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato, per uso esclusivamente individuale. 4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo. Articolo 3 1. È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'unione europea ( 1 ) (elenco comune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia; b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia; c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia; d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alla fornitura di personale mercenario armato in Libia o per un uso in Libia; e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d). ( 1 ) GU C 69 del , pag. 19.

4 L 12/ In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi stabiliti non si applicano: a) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo; b) all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'onu, da personale dell'unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media, da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato, per uso esclusivamente individuale; c) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico. 3. In deroga al paragrafo 1 e previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni, i divieti ivi previste non si applicano a: a) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso; b) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare, comprese le armi e il materiale connesso che non rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a) e sono destinati esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico. 4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo. Articolo 4 Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione sono vietati dal presente regolamento, per tutti i beni che entrano nel territorio doganale dell'unione o escono da tale territorio diretti in Libia o provenienti da tale paese, oltre alle norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni doganali dei regolamenti (CE) n. 450/2008 ( 1 ) e (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), la persona che fornisce tali informazioni dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel presente regolamento e, nel caso in cui i beni esportati siano soggetti ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata. Questi elementi aggiuntivi sono presentati alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato, per iscritto o utilizzando una dichiarazione doganale, a seconda dei casi. Articolo 5 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e III. 2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e III o utilizzato a loro beneficio. 3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e Rimangono congelati tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati dalle entità elencate nell'allegato VI e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del , pag. 1). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'unione (GU L 269 del , pag. 1).

5 L 12/5 Articolo 6 1. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'unscr 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'unscr 1973 (2011), al punto 4 dell'unscr 2174 (2014) o al punto 11 dell'unscr 2213 (2015). 2. Nell'allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi non inclusi nell'allegato II: a) che hanno ordinato, controllato o altrimenti diretto, o sono stati complici di, gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, anche pianificando, comandando, ordinando o conducendo attacchi, compresi i bombardamenti aerei, in violazione del diritto internazionale, contro le popolazioni o le infrastrutture civili; b) che hanno violato o contribuito a violare le disposizioni dell'unscr 1970 (2011), dell'unscr 1973 (2011) o del presente regolamento; c) di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associati in passato a tale regime, e continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della transizione politica in Libia; d) che partecipano o danno sostegno ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Libia o che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica della Libia, anche: i) tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti in Libia che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale applicabili, o di atti che costituiscono violazioni dei diritti umani in Libia; ii) tramite attacchi contro aeroporti, porti terrestri o marittimi in Libia, enti o impianti pubblici libici o contro missioni straniere in Libia; iii) tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia; iv) tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici; v) tramite violazioni, o aiuto nell'elusione, delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'unscr 1970 (2011) e all'articolo 1 del presente regolamento; vi) in qualità di persone, entità o organismi che agiscono per conto o a nome o sotto la direzione di uno qualsiasi dei soggetti di cui sopra, oppure di entità o organismi posseduti o controllati da questi o da persone, entità o organismi elencati negli allegati II o III, oppure e) che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica. 3. Gli allegati II e III riportano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, entità e organismi forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per l'allegato II. 4. Gli allegati II e III riportano, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per l'allegato II. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità e gli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato II è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni 5. L'allegato VI riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco per le persone, le entità e gli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

6 L 12/ Articolo 7 Riguardo alle persone, entità e organismi non designati nell'allegato II o III in cui una persona, un'entità o un organismo designata/o in tali allegati detiene una partecipazione, l'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche della persona, dell'entità o dell'organismo designati non impedisce alle persone, entità o organismi non designati di continuare a svolgere attività commerciali legittime, purché tali attività non implichino la messa a disposizione di una persona, entità o organismo designata/o di fondi o risorse economiche di qualsiasi tipo. Articolo 8 1. In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri indicacate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui agli allegati II e III o all'articolo 5, paragrafo 4, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati, a condizione che, se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica. 2. In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che: a) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata, e b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato III, l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una specifica autorizzazione. Articolo 9 1. In deroga all'articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell'allegato II e le entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa: i) prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo è stata/o inserita/o nell'allegato II oppure ii) prima della data in cui l'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è stata designata dal Consiglio di sicurezza;

7 L 12/7 b) i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato II o nell'allegato III; d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e e) lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni. 2. In deroga all'articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell'allegato III, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento nell'allegato III della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 5, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato II o nell'allegato III; e d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato. 3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo. Articolo 10 In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati nell'allegato III siano svincolati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di persone, entità o organismi elencati nell'allegato III, alle condizioni che ritengono appropriate, se lo giudicano necessario per scopi umanitari, quali la fornitura e l'agevolazione della fornitura di aiuti umanitari, la fornitura di materiali e beni necessari per soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, tra cui cibo e materiali agricoli per la sua produzione, materiale medico e energia elettrica o per le operazioni di evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione. Articolo In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare lo svincolo di alcuni fondi o risorse economiche congelati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano destinati a uno o più dei seguenti scopi: i) esigenze umanitarie; ii) combustibile, energia elettrica e acqua a uso esclusivamente civile; iii) ripresa della produzione e vendita di idrocarburi da parte della Libia;

8 L 12/ iv) creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell'infrastruttura pubblica civile o v) agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia; b) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni la sua intenzione di autorizzare l'accesso ai fondi o alle risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla notifica; c) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni che i fondi o le risorse economiche in questione non saranno messi a disposizione di nessuna delle persone, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II o III né utilizzati a loro beneficio; d) lo Stato membro interessato si sia consultato preventivamente con le autorità libiche circa l'uso dei fondi o delle risorse economiche in questione e e) lo Stato membro interessato abbia sottoposto alle autorità libiche le notifiche presentate a norma del presente paragrafo, lettere b) e c), e le autorità libiche non abbiano sollevato, entro cinque giorni lavorativi, obiezioni allo svincolo dei fondi o delle risorse economiche in questione. 2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, e purché un pagamento sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che: a) l'autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2, e non va a favore di un'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4; b) lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi. Articolo L'articolo 5, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o di obblighi sorti prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati designati dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio; c) pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui all'articolo 9, paragrafo 1; oppure d) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 5, paragrafo L'articolo 5, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell'unione accreditino i conti congelati quando ricevono i fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'elenco, purché ogni versamento su tali conti sia anch'esso congelato. Gli enti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali operazioni.

9 L 12/9 Articolo 13 In deroga all'articolo 5 e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II o all'allegato III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'autorità competente in questione abbia accertato che: i) i fondi o le risorse economiche sono utilizzati per un pagamento da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II o all'allegato III; ii) il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2; b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi; c) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato III, lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione. Articolo 14 In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell'allegato IV possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore delle autorità portuali elencate nell'allegato III in relazione all'esecuzione, fino al 15 luglio 2011, di contratti conclusi anteriormente al 7 giugno 2011, a eccezione dei contratti riguardanti petrolio, gas e prodotti petroliferi raffinati. Lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione. Articolo È vietato caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio proveniente dalla Libia su navi designate battenti la bandiera di uno Stato membro salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di tale Stato membro previa consultazione del punto di contatto del governo della Libia. 2. È vietato accettare o dare accesso ai porti nel territorio dell'unione alle navi designate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato. 3. La misura di cui al paragrafo 2 non si applica se l'ingresso in un porto nel territorio dell'unione è necessario per un'ispezione, in caso di emergenza o se la nave sta tornando in Libia. 4. La prestazione, da parte di cittadini di Stati membri o a partire dal territorio di tali Stati, di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento o di altri servizi di assistenza delle navi alle navi designate, compresa la fornitura di carburante o di provviste, è vietata se il comitato delle sanzioni ha così specificato. 5. Le autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato IV possono concedere deroghe alla misura imposta dal paragrafo 4 qualora ciò sia necessario per scopi umanitari o di sicurezza o nel caso in cui la nave stia tornando in Libia. Tutte le autorizzazioni di questo tipo sono notificate per iscritto al comitato delle sanzioni e alla Commissione. 6. Sono vietate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, le transazioni finanziarie relative a petrolio greggio a bordo delle navi designate, compresi la vendita di petrolio greggio o l'uso del petrolio greggio come credito, nonché la stipula di un'assicurazione per il trasporto di petrolio greggio. Tale divieto non si applica all'accettazione delle tasse portuali nei casi di cui al paragrafo 3.

10 L 12/ Articolo Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza. 2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento. Articolo Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) persone, entità o organismi designati elencati nell'allegato II o nell'allegato III; b) qualsiasi altra persona, entità o organismo libici, compreso il governo libico; c) qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a) o b). 2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto. 3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento. Articolo Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a: a) fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, indicata sui siti web elencati nell'allegato IV, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 5, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri, e b) a collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni. 2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. 3. Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle autorità libiche competenti e agli altri Stati membri, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.

11 L 12/11 Articolo 19 Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente in merito alle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali. Articolo 20 La Commissione è autorizzata a: a) modificare l'allegato IV in base alle informazioni fornite dagli Stati membri; b) modificare l'allegato V conformemente alle modifiche dell'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 e in base agli accertamenti eseguiti dal comitato delle sanzioni conformemente ai punti 11 e 12 dell'unscr 2146 (2014). Articolo Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato II. 2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, esso modifica di conseguenza l'allegato III. 3. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni. 4. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui ai paragrafi 1 e Qualora l'onu decida di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica l'allegato II di conseguenza. 6. L'elenco di cui all'allegato III è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Articolo Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le comunicano ogni eventuale modifica successiva. Articolo 23 Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato IV.

12 L 12/ Articolo 24 Il presente regolamento si applica: a) nel territorio dell'unione, compreso il suo spazio aereo; b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'unione; d) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo il diritto di uno Stato membro; e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'unione. Articolo 25 Il regolamento (UE) n. 204/2011 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento. Articolo 26 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016 Per il Consiglio Il presidente F. MOGHERINI

13 L 12/13 ALLEGATO I ELENCO DEL MATERIALE CHE POTREBBE ESSERE USATO PER LA REPRESSIONE INTERNA DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3 E 4 1. Armi da fuoco, munizioni e relativi accessori: 1.1. armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'unione europea ( 1 ) («elenco comune delle attrezzature militari»); 1.2. munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati; 1.3. congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari. 2. Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari. 3. I seguenti veicoli: 3.1. veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa; 3.2. veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti; 3.3. veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, compreso materiale da costruzione con protezione balistica; 3.4. veicoli appositamente progettai o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti; 3.5. veicoli appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili; 3.6. componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa. Nota 1: questa voce non contempla i veicoli appositamente progettati per fini antincendio. Nota 2: ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi. 4. Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate: 4.1. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler); 4.2. cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari; 4.3. altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate: a) amatolo; b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto); c) nitroglicole; d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN); e) cloruro di picrile; f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT). 5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari: 5.1. giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all'arma bianca; 5.2. elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici. ( 1 ) GU C 69 del , pag. 19.

14 L 12/ Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione: gli equipaggiamenti appositamente progettati per discipline sportive; gli equipaggiamenti appositamente progettati per soddisfare requisiti di sicurezza e di lavoro. 6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato. 7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari. 8. Filo spinato a lame di rasoio. 9. Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm. 10. Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione degli articoli di cui al presente elenco. 11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.

15 L 12/15 ALLEGATO II ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1 A. Persone 6. Nome: ABU ZAYD UMAR DORDA Titolo: n.d. Designazione: a) Carica: Direttore dell'organizzazione per la sicurezza esterna; b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna. 7. Nome: ABU BAKR YUNIS JABIR Titolo: Maggiore Generale Designazione: Carica: Ministro della difesa. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate. 8. Nome: MATUQ MOHAMMED MATUQ Titolo: n.d. Designazione: Carica: Segretario per i servizi pubblici Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: ignoto, si presume catturato. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e in violenze. 9. Nome: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR GHEDDAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (Passaporto n.: ) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'oman) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserita nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Stretta associazione con il regime. Secondo quanto indicato dal gruppo di esperti sulla Libia nella sua relazione intermedia del 2013, ha viaggiato in violazione del punto 15 della risoluzione Nome: HANNIBAL MUAMMAR GHEDDAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 20 settembre 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: B/ Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Algeria (Presunto status/luogo: Algeria) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

16 L 12/ Stretta associazione con il regime. 11. Nome: KHAMIS MUAMMAR GHEDDAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. 12. Nome: MOHAMMED MUAMMAR GHEDDAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'oman) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Stretta associazione con il regime. 13. Nome: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR GHEDDAFI Titolo: n.d. Designazione: Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate Data di nascita: 1942 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco dell'onu a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani. 14. Nome: MUTASSIM GHEDDAFI Titolo: n.d. Designazione: Consigliere per la sicurezza nazionale Data di nascita: 1976 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Stretta associazione con il regime. 15. Nome: SAADI GHEDDAFI Titolo: n.d. Designazione: Comandante delle Forze Speciali Data di nascita: a) 27 maggio 1973 b) 1 o gennaio 1975 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. N. del passaporto: b) Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 31 gennaio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 31 gennaio 2017 (OR. en) Conseil UE Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 31 gennaio 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0012 (NLE) 5544/17 LIMITE ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: PUBLIC CORLX 35 CFSP/PESC

Dettagli

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA ALTA RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA Bruxelles, 15.5.2013 JOIN(2013) 16 final 2013/0154 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL

Dettagli

L 20/60 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 20/60 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 20/60 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 23.1.2013 DECISIONE 2013/45/PESC DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 2013 che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione

Dettagli

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA Bruxelles, 23.3.2011 COM(2011) 157 definitivo 2011/0066 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO

Dettagli

Articolo 2. È vietato:

Articolo 2. È vietato: SUDAN - REGOLAMENTO (UE) N. 747/2014 del 10 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 Articolo

Dettagli

omissis Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si intende per:

omissis Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si intende per: REGOLAMENTO (UE) 2016/44 del 18 gennaio 2016 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011. (Modificato dal Reg.to UE 2017/488

Dettagli

2017/331 del (588/2011) (588/2011) (588/2011) (2017/331)

2017/331 del (588/2011) (588/2011) (588/2011) (2017/331) REGOLAMENTO (CE) n. 765/2006 del 18 maggio 2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (Modificato da ultimo dal Reg.to UE 2017/331 del 27-2-2017). Articolo 1 Ai fini del presente

Dettagli

Articolo 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

Articolo 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: REGOLAMENTO (UE) 2016/44 del 18 gennaio 2016 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011. IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 13.12.2014 L 358/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 1323/2014 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 settembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 settembre 2017 (OR. en) Conseil UE Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 settembre 2017 (OR. en) 12100/17 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: LIMITE PUBLIC CORLX 396 CFSP/PESC 765 COAFR 241 CONUN 202 FIN 530 DECISIONE

Dettagli

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 10 marzo 2016 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 10 marzo 2016 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 157 -

Dettagli

DECISIONE 2014/125/PESC DEL CONSIGLIO

DECISIONE 2014/125/PESC DEL CONSIGLIO L 70/22 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 11.3.2014 DECISIONI DECISIONE 2014/125/PESC DEL CONSIGLIO del 10 marzo 2014 recante modifica della decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive

Dettagli

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, L 180/24 DECISIONE (PESC) 2018/1006 DEL CONSIGLIO del 16 luglio 2018 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2006R1412 IT 01.07.2013 003.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 1412/2006 DEL CONSIGLIO del 25 settembre

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar del 28 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2003E0495 IT 23.07.2014 008.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B POSIZIONE COMUNE 2003/495/PESC DEL CONSIGLIO del 7 luglio

Dettagli

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA Bruxelles, 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL

Dettagli

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA ALTA RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA Bruxelles, 8.3.2013 JOIN(2013) 3 final 2013/0078 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 10.5.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 121/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 442/2011 DEL CONSIGLIO del 9 maggio 2011 concernente misure restrittive in considerazione

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2010R0667 IT 01.07.2013 002.003 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (UE) N. 667/2010 DEL CONSIGLIO del 26 luglio

Dettagli

L 198/22 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 198/22 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 198/22 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 23.7.2013 REGOLAMENTO (UE) N. 696/2013 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti

Dettagli

DECISIONI. vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

DECISIONI. vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 11.10.2017 L 261/17 DECISIONI DECISIONE (PESC) 2017/1838 DEL CONSIGLIO del 10 ottobre 2017 che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 19.1.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 16/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 36/2012 DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 2012 concernente misure restrittive in considerazione

Dettagli

(1245/2012) (264/ /2012) (1245/2012) (264/2012)

(1245/2012) (264/ /2012) (1245/2012) (264/2012) REGOLAMENTO (UE) N. 359/2011 del 12 aprile 2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (Modificato dal Reg.to

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 17 giugno 2011 (20.06) (OR. en) 11822/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0168 (NLE) LIMITE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 17 giugno 2011 (20.06) (OR. en) 11822/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0168 (NLE) LIMITE CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 17 giugno 2011 (20.06) (OR. en) 11822/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0168 (NLE) LIMITE PESC 807 RELEX 679 COAFR 191 COARM 103 FIN 431 PROPOSTA Mittente:

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 29.4.2004 COM(2004) 348 definitivo 2004/0114 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell attuazione

Dettagli

DECISIONE (PESC) 2017/2074 DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2017 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

DECISIONE (PESC) 2017/2074 DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2017 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela L 295/60 DECISIONE (PESC) 2017/2074 DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2017 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe del 19 marzo 2002 (Stato 12 marzo 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge federale del 22 marzo 2002 1 sull

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2003R0147 IT 14.05.2014 007.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 147/2003 DEL CONSIGLIO del 27 gennaio

Dettagli

L 90/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 90/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 90/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.3.2013 REGOLAMENTO (UE) N. 296/2013 DEL CONSIGLIO del 26 marzo 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe del 19 marzo 2002 (Stato 27 febbraio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge federale del 22 marzo 2002

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2015D1333 IT 24.05.2016 003.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DECISIONE (PESC) 2015/1333 DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2015

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea del 24 febbraio 2010 (Stato 1 febbraio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA ALTA RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA Bruxelles, 20.2.2012 JOIN(2012) 3 final 2012/0031 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL

Dettagli

DECISIONI. vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

DECISIONI. vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 16.10.2018 L 259/25 DECISIONI DECISIONE (PESC) 2018/1544 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2018 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 22.4.2009 COM(2009) 187 definitivo 2009/0055 (CNS) C7-0011/09 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 76/63

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 76/63 22.3.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 76/63 DECISIONE 2011/172/PESC DEL CONSIGLIO del 21 marzo 2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia del 30 marzo 2011 (Stato 18 giugno 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2009R1284 IT 16.04.2014 006.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (UE) N. 1284/2009 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 697/2013 DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (UE) N. 697/2013 DEL CONSIGLIO L 198/28 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 23.7.2013 REGOLAMENTO (UE) N. 697/2013 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell Uzbekistan

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell Uzbekistan Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell Uzbekistan del 18 gennaio 2006 (Stato 13 novembre 2007) 1 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge federale del 22 marzo

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 9.6.2017 L 146/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2017/964 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 30 maggio 2007 (OR. en) 9727/07 PESC 608 RELEX 362 COAFR 173 COARM 35 CONUN 20

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 30 maggio 2007 (OR. en) 9727/07 PESC 608 RELEX 362 COAFR 173 COARM 35 CONUN 20 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 30 maggio 2007 (OR. en) 9727/07 PESC 608 RELEX 362 COAFR 173 COARM 35 CONUN 20 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica

Dettagli

DECISIONE 2014/119/PESC DEL CONSIGLIO

DECISIONE 2014/119/PESC DEL CONSIGLIO L 66/26 Gazzetta ufficiale dell Unione europea DECISIONI DECISIONE 2014/119/PESC DEL CONSIGLIO del 5 marzo 2014 relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) 2018/1542 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2018 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

REGOLAMENTO (UE) 2018/1542 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2018 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche L 259/12 16.10.2018 REGOLAMENTO (UE) 2018/1542 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2018 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 206/34 DECISIONE (PESC) 2015/1333 DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2015 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Dettagli

61 o anno Comunicazioni e informazioni 27 agosto 2018

61 o anno Comunicazioni e informazioni 27 agosto 2018 Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 300 I Edizione in lingua italiana 61 o anno Comunicazioni e informazioni 27 agosto 2018 Sommario V Avvisi ALTRI ATTI Commissione europea 2018/C 300 I/01 Avviso

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Modifica del 19 settembre 2012 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 16 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi, ordina:

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan del 25 maggio 2005 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea del 24 febbraio 2010 (Stato 29 maggio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell Eritrea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell Eritrea Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell Eritrea del 3 febbraio 2010 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

61 o anno Comunicazioni e informazioni 5 aprile 2018

61 o anno Comunicazioni e informazioni 5 aprile 2018 Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 119 I Edizione in lingua italiana 61 o anno Comunicazioni e informazioni 5 aprile 2018 Sommario V Avvisi ALTRI ATTI Commissione europea 2018/C 119 I/01 Avviso destinato

Dettagli

n. pag. data M1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2012 del Consiglio del 23 aprile L

n. pag. data M1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2012 del Consiglio del 23 aprile L 02012R0267 IT 17.08.2016 020.001 1 Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell Unione non assumono alcuna responsabilità per i

Dettagli

DECISIONE 2011/101/PESC DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2011 relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del , pag.

DECISIONE 2011/101/PESC DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2011 relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del , pag. 2011D0101 IT 18.02.2016 007.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DECISIONE 2011/101/PESC DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2011

Dettagli

DECISIONI. DECISIONE 2011/137/PESC DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

DECISIONI. DECISIONE 2011/137/PESC DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 58/53 DECISIONI DECISIONE 2011/137/PESC DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in IL CONSIGLIO

Dettagli

Per attenta valutazione e scrupolosa osservanza, si rimette copia del Comunicato emesso dal Comitato di Sicurezza Finanziaria in data 5 marzo 2011.

Per attenta valutazione e scrupolosa osservanza, si rimette copia del Comunicato emesso dal Comitato di Sicurezza Finanziaria in data 5 marzo 2011. Roma 7 marzo 2011 Prot. n. 21-11-000388 All.ti n. Alle Imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia LORO SEDI Alle Rappresentanze generali per l Italia delle Imprese di assicurazione

Dettagli

DECISIONI. vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

DECISIONI. vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 21.9.2016 L 255/25 DECISIONI DECISIONE (PESC) 2016/1693 DEL CONSIGLIO del 20 settembre 2016 concernente misure restrittive nei confronti dell'isil (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed

Dettagli

SIRIA - REGOLAMENTO (UE) n. 36/2012 del 18 gennaio 2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il

SIRIA - REGOLAMENTO (UE) n. 36/2012 del 18 gennaio 2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il SIRIA - REGOLAMENTO (UE) n. 36/2012 del 18 gennaio 2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (modificato dai Reg.ti UE

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 18.10.2015 L 274/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2015/1861 DEL CONSIGLIO del 18 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti

Dettagli

Gazzetta ufficiale. 61 o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 8 ottobre 2018

Gazzetta ufficiale. 61 o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 8 ottobre 2018 Gazzetta ufficiale C 362 I dell'unione europea 61 o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 8 ottobre 2018 Sommario V Avvisi ALTRI ATTI Commissione europea 2018/C 362 I/01 Avviso

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI L 28/2 4.2.2016 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/141 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni relative

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen del 5 dicembre 2014 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

Divieto di fornire materiale d armamento e materiale affine

Divieto di fornire materiale d armamento e materiale affine Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d Avorio del 19 gennaio 2005 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli

Dettagli

PUBLIC ALLEGATO. B. Entità. 1. Nome: DISTYA AMEYA Alias: KASSOS già: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 27 aprile 2016

PUBLIC ALLEGATO. B. Entità. 1. Nome: DISTYA AMEYA Alias: KASSOS già: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 27 aprile 2016 Conseil UE Consiglio dell'unione europea PUBLIC Bruxelles, 28 aprile 2016 (OR. en) 8414/16 ADD 1 LIMITE CORLX 178 CFSP/PESC 352 MAMA 61 COARM 76 CONUN 77 FIN 267 NOTA Origine: Destinatario: Oggetto: Segretariato

Dettagli

PUBLIC /14 RS/gma DGC1C LIMITE IT. Consiglio del'unioneeuropea Bruxeles,2dicembre2014 (OR.en) 15638/14

PUBLIC /14 RS/gma DGC1C LIMITE IT. Consiglio del'unioneeuropea Bruxeles,2dicembre2014 (OR.en) 15638/14 ConseilUE Consiglio del'unioneeuropea Bruxeles,2dicembre2014 (OR.en) Fascicolointeristituzionale: 2014/0343(NLE) 15638/14 LIMITE ATTILEGISLATIVIEDALTRISTRUMENTI Oggeto: PUBLIC PESC1189 RELEX939 COEST427

Dettagli

2017/964 DEFINIZIONI 2015/1861)

2017/964 DEFINIZIONI 2015/1861) Regolamento (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (modificato dai Reg.ti UE n. 1067/2012, n. 1263/2012,

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 171/100 26.6.2019 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1084 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'armonizzazione dell'elenco degli stabilimenti,

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo del 22 giugno 2005 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 28.2.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 54/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 168/2012 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012

Dettagli

IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA,

IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, Regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 Gazzetta

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 55/4 REGOLAMENTO (UE) 2016/293 DELLA COMMISSIONE dal 1 o marzo 2016 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

Dettagli

gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1998 pag

gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1998 pag Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1998

Dettagli

del 2 ottobre 2000 (Stato 4 marzo 2016)

del 2 ottobre 2000 (Stato 4 marzo 2016) Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban 1 del 2 ottobre 2000 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 197/111

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 197/111 29.7.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 197/111 POSIZIONE COMUNE 2009/573/PESC DEL CONSIGLIO del 27 luglio 2009 che modifica la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 83/34 REGOLAMENTO (UE) 2015/479 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 2015 relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (codificazione) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 settembre 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 settembre 2015 (OR. en) Conseil UE Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 settembre 2015 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2015/0217 (NLE) 11870/15 LIMITE PUBLIC CORLX 63 CFSP/PESC 512 RELEX 704 CONUN 164 MOG 90 CONOP

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2011R0270 IT 01.07.2013 002.003 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (UE) N. 270/2011 DEL CONSIGLIO del 21 marzo

Dettagli

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, L 141/36 REGOLAMENTO (UE) 2016/841 DEL CONSIGLIO del 27 maggio 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del XXX

REGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del XXX COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, XXX [ ](2018) XXX draft REGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.8.2017 C(2017) 5656 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 17.8.2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda la

Dettagli

Articolo 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

Articolo 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: MYANMAR/BIRMANIA - REGOLAMENTO (UE) N. 401/2013 del 2 maggio 2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 Ai fini del presente regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 28.11.2017 C(2017) 7828 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 28.11.2017 che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 27.4.2018 L 108/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2018/647 DEL CONSIGLIO del 26 aprile 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia del 13 maggio 2009 (Stato 21 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2012R0267 IT 19.12.2013 008.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (UE) N. 267/2012 DEL CONSIGLIO del 23 marzo

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 276. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 7 novembre 2018.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 276. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 7 novembre 2018. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 276 Edizione in lingua italiana Legislazione 61 o anno 7 novembre 2018 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo del 22 giugno 2005 (Stato 24 aprile 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 21.6.2018 L 158/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/886 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2018 relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti

Dettagli

Nota di orientamento

Nota di orientamento COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 31.1.2019 C(2019) 644 final Nota di orientamento Divieto di importazione e di esportazione di beni di lusso a norma del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (misure restrittive

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 luglio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 luglio 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 luglio 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0229 (COD) 11418/16 PROPOSTA Origine: Data: 19 luglio 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: COM(2016) 477

Dettagli

DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 29.4.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 127/129 DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2014 che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai

Dettagli

Orientamenti. relativi alle notifiche dei passaporti per gli intermediari del credito ai sensi della direttiva sul credito ipotecario EBA/GL/2015/19

Orientamenti. relativi alle notifiche dei passaporti per gli intermediari del credito ai sensi della direttiva sul credito ipotecario EBA/GL/2015/19 EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Orientamenti relativi alle notifiche dei passaporti per gli intermediari del credito ai sensi della direttiva sul credito ipotecario 1 1. Conformità e obblighi di comunicazione

Dettagli

Gazzetta ufficiale. 61 o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 14 agosto 2018

Gazzetta ufficiale. 61 o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 14 agosto 2018 Gazzetta ufficiale C 286 I dell'unione europea 61 o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 14 agosto 2018 Sommario IV Informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI

Dettagli

Gazzetta ufficiale L 88. dell Unione europea. Legislazione. Atti non legislativi. 55 o anno 24 marzo Edizione in lingua italiana.

Gazzetta ufficiale L 88. dell Unione europea. Legislazione. Atti non legislativi. 55 o anno 24 marzo Edizione in lingua italiana. Gazzetta ufficiale dell Unione europea ISSN 1977-0707 L 88 Edizione in lingua italiana Legislazione 55 o anno 24 marzo 2012 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento (UE) n. 267/2012 del

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 11.12.2014 L 354/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1310/2014 DELLA COMMISSIONE dell'8 ottobre 2014 relativo al sistema provvisorio di acconti sui contributi per coprire

Dettagli