Servizio Strutture Territoriali Centro per l Impiego di CAGLIARI. Convenzione n. del

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1 Servizio Strutture Territoriali Centro per l Impiego di CAGLIARI Convenzione n. del per la realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all inclusione sociale, all autonomia delle persone e alla riabilitazione (DGR 44/11 del e 34/20 del ) VISTE - le norme vigenti e le disposizioni in materia di tirocini e la regolamentazione delle diverse tipologie (Legge 196/1997, D.M. 142/1998, DGR 41/12 del , D.G.R 42/45 del 23/10/2012, DGR 46/12 del 21/11/2012, Legge 92/2012); - le disposizioni della deliberazione della Giunta Regionale n. 44/11 del Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento/reinserimento e dei tirocini estivi. Recepimento dell accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell art. 1, commi della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e le Linee Guida contenute nell allegato alla stessa DGR; - le disposizioni della deliberazione della Giunta Regionale n. 34/20 del Disciplina dei Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all inclusione sociale, all autonomia delle persone e alla riabilitazione. Recepimento dell accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Linee Guida contenute nell allegato alla stessa DGR; PREMESSO - che oltre alle tipologie espressamente previste all interno delle Linee Guida in materia di tirocini di cui alla richiamata DGR n. 44/11 del , con la richiamata DGR n. 34/20 del vengono istituiti i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all inclusione sociale, all autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti; CONSIDERATO - che tali tirocini possono essere promossi dai servizi sociali professionali e/o dai servizi sanitari che hanno in carico la persona, ovvero i servizi sociali degli Enti Locali, i servizi socio-sanitari delle ASL, gli uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) del Ministero della giustizia e gli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) del Ministero della giustizia, dall Agenzia regionale per il lavoro e da altri organismi pubblici e privati, regolarmente riconosciuti e autorizzati, che gestiscono strutture e attività finalizzate all inclusione sociale; ai sensi dell art. 4, comma 1, delle Linee Guida Disciplina dei Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all inclusione sociale, all autonomia delle persone e alla riabilitazione. Recepimento dell accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Allegato alla DGR n. 34/20 del ) ALL AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE Convenzione 1 di 5

2 TRA Il soggetto promotore AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO con sede legale in Cagliari Via Is Mirrionis 195, Codice fiscale di seguito denominato soggetto promotore rappresentato da Maria Gesuina Demurtas nella sua qualità di Direttore ad Interim del Servizio Strutture Territoriali E Il soggetto ospitante EUTHALIA VIVAI DI TARIS MARIA CRISTINA con sede legale nel Comune di DECIMOPUTZU, Indirizzo LOCALITÀ ZIPEDDU snc, Codice Fiscale TRSMCR65S69I182B e Partita IVA di seguito denominato soggetto ospitante rappresentato da TARIS MARIA CRISTINA nata a SANTADI il 29/11/1965 nella sua qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE e ivi domiciliato per la carica SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1 Definizione 1. I tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all inclusione sociale, all autonomia delle persone e alla riabilitazione sono rivolti a persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti. Si intende per presa in carico la funzione esercitata da tali servizi in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio. 2. Il tirocinio è un opportunità finalizzata a sostenere le scelte professionali e favorire l acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro, agevolando l inserimento o il reinserimento mirato all inclusione sociale anche di quei soggetti che, per diversi motivi, non potrebbero svolgere una reale funzione lavorativa all interno di un contesto produttivo e quindi potenzialmente esclusi o a rischio di esclusione. Il tirocinio non costituisce, pertanto, un rapporto di lavoro. Art. 2 Oggetto 1. La presente convenzione disciplina gli accordi tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante con riferimento alla realizzazione di Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all inclusione sociale, all autonomia delle persone e alla riabilitazione, come definiti dalle Linee Guida di cui all accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recepito con DGR n. 34/20 del , e definisce i rispettivi e reciproci obblighi. 2. Tali tirocini sono esclusi dai limiti indicati al paragrafo 11, comma 1, delle Linee Guida allegate alla DGR n. 44/11 del con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili all interno della medesima unità operativa. Per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio di cui alle Linee Guida allegate alla DGR n. 34/20 del , l attivazione dello stesso non può essere inserito tra le modalità stabilite dalla convenzione di cui all art. 11, comma 2, della legge n. 68/1999 per il soggetto ospitante. 3. Durante il periodo di validità della presente convenzione, su proposta del soggetto promotore, il soggetto ospitante si dichiara disponibile ad accogliere uno o più tirocinanti, per ognuno dei quali dovrà essere predisposto un Progetto personalizzato di tirocinio sulla base del modello allegato (allegato 1 Progetto personalizzato). I Progetti personalizzati sottoscritti faranno esplicito riferimento alla presente convenzione e ne costituiranno parte integrante. ALL AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE Convenzione 2 di 5

3 4. Il tirocinio, di norma, ha una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi. Può essere prorogato o ripetuto anche oltre tale periodo nel caso in cui il servizio sociale professionale e/o sanitario competente che ha in carico la persona ne ravvisi l ulteriore necessità al fine di garantire l inclusione, l autonomia e la riabilitazione del tirocinante. Tale necessità deve essere attestata dal Servizio competente sulla base del modello allegato (allegato 2 Attestazione). In caso di proroga o replica, fermo restando il periodo di validità della presente convenzione, deve essere redatto e sottoscritto un nuovo Progetto personalizzato di tirocinio e allegata l attestazione sopra richiamata. 5. Gli oneri derivanti dalla presente convenzione sono a carico del soggetto promotore o del soggetto ospitante secondo quanto specificato nei singoli progetti personalizzati. Art. 3 Obblighi del soggetto promotore Al soggetto promotore spetta il presidio della qualità dell esperienza di tirocinio, per il corretto ed efficace svolgimento dello stesso. In particolare il soggetto promotore è tenuto a: a) favorire l attivazione dell esperienza di tirocinio, supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nelle diverse fasi e nella gestione delle procedure amministrative ad esso connesse; b) individuare un responsabile e un referente del tirocinio; c) redigere, insieme al soggetto ospitante, il Progetto personalizzato per ciascun tirocinante; d) promuovere il buon andamento dell esperienza di tirocinio attraverso un azione di monitoraggio; e) rilasciare, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite; f) contribuire al monitoraggio territoriale dell andamento dei tirocini: - inviando alla Regione comunicazione della sottoscrizione della presente convenzione; - inserendo sul sistema informativo che verrà messo a disposizione dalla Regione i dati sintetici riferiti ai tirocini attivati; - inviando alla Regione un rapporto annuale di analisi dei tirocini realizzati e pubblicandolo sul proprio sito Internet nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. Art. 4 Obblighi del soggetto ospitante Al soggetto ospitante spetta assicurare il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio. In particolare il soggetto ospitante è tenuto a: a) redigere, insieme al soggetto promotore, il Progetto personalizzato per ciascun tirocinante; b) designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il Progetto personalizzato; c) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal Progetto; d) valutare l esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell attestazione dell attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite; e) adempiere agli obblighi di legge in materia di: comunicazioni obbligatorie, anche nei casi di proroga o interruzione anticipata del tirocinio; l'assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice, verrà garantita dal Progetto SPRAR Emilio Lussu della Provincia di Cagliari, gestito dall'associazione Cooperazione e Confronto onlus, finalizzato all'accoglienza ed inclusione del richiedente asilo /rifugiati presso il quale il tirocinante è inserito; f) assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, e garantisce ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore; g) collaborare con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all acquisizione delle competenza previste nella figura professionale presa a riferimento nel Progetto personalizzato; h) comunicare in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il Progetto personalizzato formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.); ALL AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE Convenzione 3 di 5

4 Con la sottoscrizione della presente convenzione, il soggetto ospitante, consapevole delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara di: - essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; - essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999; - non aver effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l attivazione del tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il Progetto personalizzato; - non impegnare i tirocinanti per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; Art. 5 Garanzie assicurative 1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire l osservanza dell obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. 2. La copertura assicurativa è a carico del Progetto SPRAR Emilio Lussu della Provincia di Cagliari finalizzato all'accoglienza ed inclusione del richiedenti asilo e rifugiati presso il quale il tirocinante è inserito e comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto personalizzato. 3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore. Art. 6 Indennità 1. Per i tirocini oggetto della presente convenzione può essere prevista una indennità di natura economica finalizzata all inclusione sociale, all autonomia delle persone e alla riabilitazione. L ammontare dell indennità è indicato nei singoli Progetti personalizzati e non può superare i 500,00 euro lordi mensili. 2. L indennità è direttamente erogata al tirocinante dal Progetto SPRAR Emilio Lussu della Provincia di Cagliari finalizzato all'accoglienza ed inclusione del richiedenti asilo e rifugiati presso il quale il tirocinante è inserito; Art. 7 Attestazione delle competenze Al termine del tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto a trasmettere al soggetto promotore una relazione sull esperienza svolta dal tirocinante. Il soggetto promotore, anche sulla base di detta relazione, rilascia una attestazione dei risultati, specificando il livello di autonomia personale e relazionale del tirocinante e le competenze eventualmente acquisite, con riferimento a quelle indicate nel Progetto personalizzato di tirocinio. Art. 8 Durata La presente convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di sottoscrizione. Ad essa possono riferirsi più progetti personalizzati di tirocinio ed è rinnovabile per un periodo utile a garantire la copertura dei tirocini in atto nonché l eventuale avvio di nuovi. Art. 9 Vigilanza, controllo e disciplina sanzionatoria Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge n. 92/2012 nonché le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981. Art. 10 Inadempienza da parte dei soggetti ospitanti In caso di mancato rispetto delle norme in materia di tirocini con conseguente accertamento da parte dei servizi ispettivi, il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini per il periodo di un anno dall accertamento e sarà tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione o dal soggetto promotore. ALL AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE Convenzione 4 di 5

5 Art. 11 Trattamento dati personali Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dei progetti personalizzati di tirocinio che ad essa si riferiranno, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. Art. 12 Disposizioni finali Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda alle Linee Guida allegate alle DGR n. 44/11 del e n. 34/20 del e si richiamano le vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia. Data IL SOGGETTO PROMOTORE AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Il Direttore ad interim del Servizio strutture territoriali F.to Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas IL SOGGETTO OSPITANTE Euthalia Vivai di Taris Maria Cristina Il Rappresentante Legale F.to Taris Maria Cristina Allegati: 1. Progetto personalizzato relativo al tirocinante (S.S.) 2. Attestazione del servizio sociale e/o sanitario che ha in carico il tirocinante Il referente della (Provincia di Cagliari settore Servizi Sociali referente per il Progetto SPRAR Emilio Lussu : F.to Anna di Martino Il responsabile del procedimento del CPI: F.to Gonaria Carta Il dipendente incaricato del CPI: F.to Maria Pina Casula Il Coordinatore del Settore Lep, Servizi e Governance delle politiche del lavoro: F.to Enrico Garau Il dipendente incaricato del Settore Lep, Servizi e Governance delle politiche del lavoro: F.to Maura Corda Il soggetto promotore si impegna a comunicare l avvenuta sottoscrizione della presente convenzione a: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale lavoro@pec.regione.sardegna.it ALL AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE Convenzione 5 di 5

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