DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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1 REGIONE DEL VENETO Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Treviso Sede Legale via Sant Ambrogio di Fiera, Treviso DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 28/03/2014, n. 270 Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R. 29 dicembre 2012, n. 229, coadiuvato da: Direttore amministrativo Direttore sanitario Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale - Dott. Oliviero Beni - Dott. Michele Tessarin - Dott. Ubaldo Scardellato ha adottato la seguente deliberazione: Delibera: 270/ OGGETTO RINNOVO CONVENZIONE CON IL SERVIZIO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO - CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO VENETO (SASV-CNSAS) PER INTERVENTI DI ELISOCCORSO IN MONTAGNA ED IN AMBIENTE OSTILE. TRIENNIO Delibera: 270/ Proposta: 188/2014

2 OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON IL SERVIZIO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO - CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO VENETO (SASV-CNSAS) PER INTERVENTI DI ELISOCCORSO IN MONTAGNA ED IN AMBIENTE OSTILE. TRIENNIO Relaziona il Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Rapporti in Convenzione, che rappresenta quanto segue: L attività di soccorso, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, svolta nell ambito del Sistema di urgenza ed emergenza medica SUEM 118, è disciplinata da una convenzione stipulata tra la Regione del Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (SASV) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), il cui schema è stato da ultimo approvato con DGRV n. 125/2013. Lo schema prevede che la disciplina del rapporto tra il CNSAS e le Aziende ULSS sede di servizio di elisoccorso con attività SAR (Search and Rescue), in montagna e in ambiente ostile e impervio, è demandata alla stipula di un apposita convenzione tra ciascuna Azienda ULSS e la Delegazione CNSAS Alpina competente per territorio, e che i relativi oneri, dovuti alla presenza in servizio attivo delle figure tecniche del CNSAS di cui alla L. 74/01 (tecnico di centrale, tecnico di elisoccorso, unità cinofila da valanga) e alla fornitura delle attrezzature e materiali strettamente attinenti al servizio di elisoccorso, sono a carico delle Aziende ULSS. La convenzione tra il SASV-CNSAS 2^ Zona Delegazione Dolomiti Bellunesi e l Azienda ULSS 9, sede di elisoccorso con attività SAR, è stata da ultimo rinnovata con deliberazione del Direttore Generale n. 237 del 10/03/2011 per il triennio Con note prot. n del 28/08/2013 e n del 02/12/2013, è stato chiesto al Direttore Sanitario di Ospedale di esprimere l eventuale interesse al rinnovo della convenzione, anche in considerazione delle proposte formulate dal SASV-CNSAS con nota prot. n. 1607/ dell 8/11/2013, sottoposte altresì al Direttore del SUEM. Il Direttore del SUEM, con nota acquisita agli atti, ha espresso parere favorevole al rinnovo per il triennio , per un contributo annuo pari a ,00 soggetto a rivalutazione ISTAT, in accordo con il SASV-CNSAS, secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante. Per quanto sopra esposto, si propone di approvare il rinnovo della convenzione con il SASV- CNSAS 2^ Zona Delegazione Dolomiti Bellunesi per interventi di elisoccorso in montagna e in ambiente ostile e impervio per il triennio , prevedendo un contributo annuo pari a ,00 soggetto a rivalutazione ISTAT. IL DIRETTORE GENERALE preso atto della suestesa relazione; Delibera: 270/ Proposta: 188/2014

3 vista l attestazione con cui il Responsabile della struttura proponente assicura l avvenuta e regolare istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; visto il d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.; acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale per le parti di rispettiva competenza; DELIBERA per quanto sopra esposto e qui puntualmente richiamato: 1. di approvare il rinnovo della convenzione con il SASV-CNSAS 2^ Zona Delegazione Dolomiti Bellunesi per interventi di elisoccorso in montagna e in ambiente ostile e impervio, per il triennio , secondo le modalità e alle condizioni riportate nello schema allegato al presente atto per farne parte integrante; 2. di tenere in considerazione, in fase di predisposizione dei BEP 2014, 2015 e 2016, un importo annuo da erogare a titolo di contributo per lo svolgimento dell attività pari a ,00, soggetto a rivalutazione ISTAT come meglio precisato nello schema qui allegato, da suddividere in tre rate quadrimestrali, sul conto di contabilità generale n , C.O. 4; 3. di delegare il Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Rapporti in Convenzione alla sottoscrizione dell atto, il cui schema viene approvato con la presente deliberazione, e alle conseguenti comunicazioni; 4. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data della sua adozione. Delibera: 270/ Proposta: 188/2014

4 Deliberazione 28/03/2014, n. 270 Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente. Per il parere di competenza: Il Direttore amministrativo - n.ro certificato: 01A1A5832B284E0F Firmatario: Dott. Oliviero Beni Il Direttore sanitario - n.ro certificato: BC92F82C7C Firmatario: Dott. Michele Tessarin Il Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale - n.ro certificato: 61946EF554E4F170 Firmatario: Dott. Ubaldo Scardellato Il Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti n.ro certificato: 5E8CB703CEEC9684 La presente deliberazione viene: - affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi - inviata in data odierna al Collegio Sindacale Treviso, SERVIZIO AFFARI GENERALI Il Funzionario La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/03/2014 Treviso, 31/03/2014 SERVIZIO AFFARI GENERALI Il Funzionario n.ro certificato: 342A92108A5CDE43 Firmatario: Sara Baldassin La presente deliberazione viene inviata a: Uffici/Servizi: Servizio Gestione Rapporti Convenzione Delibera: 270/ Proposta: 188/2014

5 CONVENZIONE TRA U.L.S.S. n. 9 di TREVISO e S.A.S.V. - C.N.S.A.S. 2^ ZONA DELEGAZIONE DOLOMITI BELLUNESI ************************ Attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio provinciale, in stretta collaborazione con il sistema di urgenza ed emergenza medica (S.U.E.M. 118) della Azienda unità locale sociosanitaria. L Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso della Regione Veneto, di seguito nominata U.L.S.S. n. 9, con sede in Treviso, via Sant Ambrogio di Fiera 37, C.F. / P.IVA , in persona del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Rapporti in Convenzione, dott.ssa Alessandra Da Re, delegata giusta deliberazione n. del dal legale rappresentante, Direttore Generale, dott. Giorgio Roberti e il S.A.S.V. (SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO) - C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) 2^ ZONA DELEGAZIONE DOLOMITI BELLUNESI, di seguito chiamato C.N.S.A.S., con sede in Belluno - Via dell Artigianato n. 22, C.F , in persona del Delegato Dott. Fabio Bristot Considerato che: il C.N.S.A.S., ai sensi della Legge n. 91 del 26 gennaio 1963 e della Legge n. 776 del 24 dicembre 1985, ha il compito di provvedere all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti; il C.N.S.A.S., ai sensi della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, è riconosciuto a tutti gli effetti struttura operativa nazionale nell ambito dell Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile; il C.N.S.A.S. ed il proprio personale, ai sensi della Legge n. 162 del 18 febbraio 1992, impiegati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree protette; possono, altresì, fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza: il C.N.S.A.S., ai sensi della Legge n. 74 del 21 marzo 2001, per lo svolgimento delle attività previste dall articolo 1, comma 2 dello stesso provvedimento, opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale (art. 2 comma 1) e a tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei princìpi stabiliti dall atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, (omissis), individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del C.N.S.A.S. i soggetti di riferimento esclusivo per l attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo (art. 2 comma 2), oltre che stipulare, nell ambito dell organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del C.N.S.A.S. (art. 2 comma 3) così come modificato dalla Legge n. 26/10, che disciplinano altresì la formazione, l aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del C.N.S.A.S. (art. 4 comma 3); il CNSAS, ai sensi del Decreto 3/053/13 EMERG., detiene, coordina ed utilizza le Unità Cinofile da Valanga. Considerato, altresì, che: 1 / 15

6 con la Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 ha sancito che Il soccorso in montagna,in grotta,in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAl ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'alpenverein Sudtirol (AVS) e che al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni,con esclusione delle grandi emergenze o calamità ; visto, quindi, che: la Regione Veneto, in attuazione della Legge n. 585 del 23 ottobre 1985 e del D.P.R. 27 marzo 1992, ha istituito, nell ambito del proprio territorio il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (di seguito S.U.E.M. 118), che detiene la responsabilità della gestione degli interventi sanitari di urgenza ed emergenza su tutto il territorio regionale nell ambito dei protocolli esistenti; con l istituzione del S.U.E.M. 118, l U.L.S.S. n. 9 si è dotata del servizio di elisoccorso, garantito mediante appalto con società privata di gestione di mezzi aerei, il cui capitolato prevede l impiego dell elicottero di soccorso nel territorio di competenza del S.U.E.M. 118 in stretta collaborazione con il C.N.S.A.S., utilizzando le procedure e le dotazioni strumentali, oltre che le risorse umane, dello stesso; le disposizioni nazionali in materia di navigazione aerea per le operazioni di elisoccorso in montagna (S.A.R.) (dd.41/6821/m.3e del 8 novembre 1994 e nr.41/1952/m.3e del 22 marzo 1995 e successive modificazioni), stabiliscono quanto segue: è elisoccorso in montagna il volo il cui scopo è quello di dare immediata assistenza alle persone minacciate da un imminente grave pericolo da ambiente ostile; l equipaggio di soccorso è costituito, oltre che dall equipaggio di condotta e dal tecnico di bordo, da un soccorritore e da un medico; il soccorritore è una persona appartenente agli enti di soccorso alpino riconosciuto, qualificata dagli stessi come Tecnico di Soccorso Alpino e successivamente selezionata, addestrata e qualificata dall esercente; il medico, oltre che essere ritenuto idoneo alle operazioni di elisoccorso da parte del responsabile sanitario del S.U.E.M. 118, deve avere conoscenza delle tecniche di alpinismo. visto, inoltre, che: il S.U.E.M. 118 dell U.L.S.S. n. 9 collabora dal 1994 con il C.N.S.A.S. per lo svolgimento delle operazioni di soccorso ed elisoccorso nell ambito del territorio della provincia e, laddove necessario, anche in ambito extra-provinciale; il territorio di competenza del servizio di elisoccorso dell U.L.S.S. n. 9, comprendente l intera provincia di Treviso, presenta caratteristiche tali da richiedere l utilizzo dell elicottero in dotazione del S.U.E.M. 118 in volo SAR per l'effettuazione dei soccorsi, così come dimostra l esperienza ventennale di collaborazione con il C.N.S.A.S.; che il S.U.E.M. 118 dell U.L.S.S. n. 9 è dotato di un elicottero con caratteristiche tecniche e dotazione specifiche per il soccorso primario in ambiente ostile e di un elicottero sostitutivo con caratteristiche identiche all elicottero in servizio, così come indicato nello specifico Capitolato Speciale d Appalto; che il C.N.S.A.S. è presente con le proprie strutture operative nell area di competenza del U.L.S.S. n. 1, con la 2^ Zona Delegazione Dolomiti Bellunesi e la 6^ Zona Delegazione Speleologica (di seguito C.N.S.A.S.), organizzate in Stazioni di Soccorso, sistemi di collegamento con ponti radio su frequenza del soccorso con ricetrasmittenti portatili e ricetrasmittenti di base; mezzi di trasporto via terra e materiale alpinistico e di soccorso; vista infine la Legge Regionale n. 33/07 di seguito riportata negli articoli più significativi: Art. 1 Riconoscimento, potenziamento e finanziamento del soccorso alpino e speleologico veneto. 2 / 15

7 1. La Regione del Veneto, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 Disposizioni per favorire l attività svolta dal Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico ed ai sensi dell articolo 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale, riconosce e promuove l attività del Soccorso alpino e speleologico veneto del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASV-CNSAS rivolta al soccorso, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, dell ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative svolte in tali ambienti. Art. 2 Soccorso ed elisoccorso. 1. La Regione del Veneto, ai sensi del comma 3 dell articolo 2 della legge n. 74 del 2001 si avvale del SASV-CNSAS per l attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione con il sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) delle aziende unità locali sociosanitarie, attraverso il numero unico La Giunta regionale regola i rapporti con il SASV-CNSAS mediante convenzione da stipularsi entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge e relativi protocolli operativi, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza e dal comma 39 dell articolo 80, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante la legge finanziaria per l anno Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search and Rescue (SAR), identificati presso le aziende unità locali sociosanitarie di Belluno (Centrale Operativa SUEM 118 di Pieve di Cadore), Treviso e Verona e presso le ulteriori aziende individuate dalla programmazione sanitaria regionale, le aziende stesse si avvalgono del proprio personale sanitario formato e certificato ai sensi delle legge n. 74 del 2001 e del personale SASV-CNSAS. 4. L attività di carattere non sanitario del SASV-CNSAS nell ambito regionale si svolge anche mediante l utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Art. 3 (omissis). 1. La regione del Veneto sostiene la Scuola regionale di soccorso alpino, la Scuola interregionale di soccorso speleologico e la Commissione tecnica regionale del SASV-CNSAS e assume il SASV- CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la regione è chiamata a designare propri rappresentanti. Art. 4 Rete radio. 1. La regione del Veneto assume ogni iniziativa volta a favorire la dotazione in capo al SASV-CNSAS di una rete radio efficiente ed in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del SUEM Il SASV-CNSAS agisce in regime di convenzione ai sensi dell articolo 2 della presente legge; a tal fine la regione promuove altresì le opportune intese fra il SASV-CNSAS e gli enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d uso dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione. Art. 5 Prestazioni. 1. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall articolo Il del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo Le centrali operative dei SUEM 118 verificano e certificano la sussistenza o meno del carattere sanitario degli interventi. 2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell utente quando siano richiesti da quest ultimo o riconducibili ad esso in ragione delle decisioni assunte dalla centrale operativa del SUEM 3 / 15

8 La Giunta regionale, sentito il SASV-CNSAS, entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge, integra e aggiorna il proprio tariffario per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario; per i residenti nella regione del Veneto la tariffa è ridotta del 20 per cento. 4. I proventi di cui al comma 3, introitati da ciascuna azienda unità locale sociosanitaria della regione Veneto sede di SUEM 118, sono destinati al potenziamento dei SUEM 118 e dei servizi ad essi collegati, con particolare riferimento all area montana. atteso 1. che in adesione a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 33/07 la Regione del Veneto ha stipulato una convenzione con il C.N.S.A.S. perl attuazione degli interventi di soccorso,recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano,ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale,in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (S.U.E.M.) che l art. 6 di tale convenzione prevede che le prestazioni erogate dal C.N.S.A.S. comprendono gli interventi d urgenza,primo soccorso,soccorso assistito,soccorso avanzato e recupero,con o senza personale sanitario,comprendenti il recupero ed il trasporto di persone ferite o decedute in ambiente ostile e impervio,dal luogo dell evento alla struttura sanitaria o al mezzo di soccorso indicato dalla C.O.del S.U.E.M.118 competente perterritorio. 3. che l art. 7 di tale convenzione prevede che Perl attuazione degli interventi di cui all articolo precedente il C.N.S.A.S.mette a disposizione di ciascuna C.O.del S.U.E.M.il proprio personale opportunamente addestrato e certificato,che sarà utilizzato secondo le procedure concordate dagli specifici Protocolli Operativi adottati dalle rispettive Delegazioni. e che Il C.N.S.A.S.per tramite delle proprie Delegazioni Alpine (SASV)garantisce a titolo oneroso alle ULSS sede di elisoccorso SAR la presenza in servizio attivo delle figure tecniche di cui alla Legge n.74/01, ovvero Tecnico di Centrale,del Tecnico di Elisoccorso, dell'unità Cinofila da Valanga e,quando necessario, di altre figure contemplate dalla stessa Legge n. 74/01, oltre la fornitura delle attrezzature e materiali strettamente attinenti al servizio di elisoccorso.l onere di tali prestazioni non è compreso nella presente convenzione. Tutto ciò premesso, costituente parte integrante della presente Convenzione, SI STIPULANO E SI CONVENGONO LE SEGUENTI CONDIZIONI E MODALITÀ GESTIONALI ED OPERATIVE: ARTICOLO 1 OGGETTO 1. L'U.L.S.S. n. 9, ai sensi della Legge n. 74 del 21 marzo 2001, della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, della Legge n. 26/10 e della L.R. n. 33/07, e oltre a quanto previsto dalla Convenzione tra la Regione Veneto ed il C.N.S.A.S., si avvale del C.N.S.A.S. per l attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio provinciale, in stretta collaborazione con il sistema di urgenza ed emergenza medica del S.U.E.M ARTICOLO 2 SCENARIO OPERATIVO 2. Per interventi di soccorso ed elisoccorso SAR, si intendono i soccorsi effettuati con o senza l ausilio dell elicottero degli infortunati e pericolanti per qualsiasi causa, compreso l eventuale recupero di salme, le perlustrazioni e le ricerche di persone disperse in zone impervie, non necessariamente di alta quota, che richiedono, per le particolari condizioni dei luoghi e dei tempi, l impiego di personale certificato nelle tecniche alpinistiche o speleologiche e di soccorso alpino o speleologico, ovvero di personale C.N.S.A.S. 3. Ai fini della presente Convenzione sono considerati ambienti ostili ed impervi: 4 / 15

9 via alpinistica; via ferrata o sentiero attrezzato; via in falesia; terreno montano in genere (sentiero, bosco, ghiaione, ecc.); valanga; ghiaccio (ghiacciaio, cascata di ghiaccio, crepaccio, ecc.); impianto a fune (funivia, cabinovia, seggiovia, ecc.); forra (gola, canyon, ecc.); grotta ed ambiente ipogeo naturale ed artificiale in genere (cavità, pozzo, condotta, lago, ecc.); piste da sci (ad esclusione delle zone dove si atterra con assoluta certezza); altri terreni ostili ed impervi (scarpate stradali, ponteggi, ciminiere, abitazioni, ecc.); altri ambienti non necessariamente d alta quota che, per le condizioni dei luoghi e dei tempi, richiedano personale esperto in tecniche alpinistiche e speleologiche e certificato in tecniche di soccorso alpino e speleologico. 4. L area di intervento riguarda il territorio di competenza del C.N.S.A.S., comprendente l intera provincia di Treviso e le zone montane confinanti con le modalità espressamente richiamate al comma successivo. 5. Potranno essere eseguiti interventi di soccorso anche nei territori confinanti della provincia di Belluno, di Vicenza, delle province di Trento e Bolzano e delle province di Udine e Pordenone, tramite opportuno allertamento delle Centrali Operative 118 di competenza territoriale e contestuale allertamento della Stazione C.N.S.A.S. interessata e competente per territorio da parte della relativa Centrale Operativa. 6. Allo scopo di aderire con precisione alle necessità operative dell attività di soccorso ed elisoccorso pregressa e al fine di uniformarsi e corrispondere alle varie esigenze ed uniche peculiarità del territorio, si deve presupporre una diversificazione degli interventi e dei servizi erogati. In dettaglio: Infortuni o malori in montagna, in ambienti ostili ed impervi: Emergenza sanitaria risolvibile immediatamente con l impiego del servizio di elisoccorso in configurazione SAR, secondo le necessità congiuntamente alle squadre C.N.S.A.S. ed al personale sanitario C.N.S.A.S. Infortuni o malori in montagna, in ambienti ostili ed impervi: Emergenza sanitaria alpina risolvibile immediatamente con l impiego di personale C.N.S.A.S. di una o più Stazioni e con personale sanitario C.N.S.A.S., per avverse condizioni meteo, per oscurità o per limiti operativi dell elicottero. Infortuni o malori in grotta, in ambienti ostili ed impervi ipogei naturali ed artificiali: Emergenza speleologica alpina e speleologica risolvibile con l impiego di personale C.N.S.A.S. di una o più Stazioni CNSAS Alpine e Speleologiche e con personale sanitario C.N.S.A.S., per la particolare conformazione geomorfologica dei luoghi. Infortuni, malori, sfinimento e perdita orientamento innescanti il mancato rientro in montagna, in grotta, in ambienti ostili ed impervi: Emergenza sanitaria che necessita dell impiego di numeroso personale C.N.S.A.S. Interventi di soccorso su impianti a fune ed eventi complessi in montagna, in grotta, in ambienti ostili ed impervi: Emergenza sanitaria ed emergenza potenzialmente sanitaria che necessita dell impiego di personale di più Stazioni C.N.S.A.S. e con personale sanitario C.N.S.A.S. ARTICOLO 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO C.N.S.A.S. 1. Per quanto attiene la Stazione o la squadra C.N.S.A.S. territorialmente reperibile, ad esclusiva disposizione della Centrale Operativa del S.U.E.M. 118 (di seguito chiamata CO), il C.N.S.A.S. assicura di norma: 5 / 15

10 Per il Soccorso Alpino: la risposta immediata alla chiamata di allertamento da parte della Centrale Operativa del 118 della Stazione CNSAS competente per territorio o di quella contermine. in ca. 15 minuti una squadra di Operatori di Soccorso Alpino pronta a partire con propri mezzi o a essere elitrasportata, di norma con la presenza del Personale Sanitario. in ca. 20 minuti, qualora richiesta, una o più Unità Cinofile da Valanga o da Ricerca in Superficie pronte a partire o ad essere elitrasportate. in ca. 30 minuti, qualora l intervento lo renda necessario, una squadra CNSAS pronta a partire o a essere elitrasportata per supportare la prima squadra CNSAS. Per il Soccorso Speleologico: la risposta immediata alla chiamata di allertamento da parte della Centrale Operativa del 118 della Stazione CNSAS competente per territorio o di quella contermine. in ca. 30 minuti una squadra di Tecnici Speleologici pronta a partire. in ca. 45 minuti personale sanitario Speleologico e una seconda squadra di Tecnici Speleologici pronta a partire. in ca. 60 minuti la Direzione Operativa Speleologica dovrà portarsi con il Centro Operativo Mobile sul luogo dell evento con risorse strumentali ed umane adeguate all evento. L intervento delle Squadre Speleologiche, in ragione della complessità e/o della gravità propria del Soccorso Speleologico, potrà essere supportato a cura dei servizi di elisoccorso della Regione Veneto che disporranno l elitrasporto delle squadre qualora facenti capo a province o regioni confinanti il luogo dell evento o a cura del Centro Operativo Forze Armate COFA di Poggio Renatico (RE) qualora facenti capo a regioni lontane dal luogo dell evento, entro le 2/5 ore. Per il Soccorso Speleo-Subacqueo: in ca. 60 minuti una squadra di Tecnici Speleologici pronta a partire. in ca. 120 minuti una squadra di Tecnici Speleo-Subacquei pronta a partire. L intervento delle squadre Speleo-subacquee, in ragione dell assoluta complessità e/o della gravità propria del Soccorso Speleo-subacqueo, potrà essere supportato a cura del Centro Operativo Forze Armate COFA di Poggio Renatico (RE), provenienti da tutto il territorio nazionale entro le 5/10 ore. 2. I parametri quali-quantitativi sopra esposti devono intendersi quale Carta dei Servizi del C.N.S.A.S., in coerenza con quanto stabilito dal DPCM del 19 maggio 1995 e successive modificazioni. 3. Per le concrete modalità di attuazione delle norme di cui ai precedenti commi, si rimanda al contenuto esplicativo del Protocollo Operativo Base e dei Protocolli ad esso subordinati di cui all Art. 6) comma 1 e Art. 7) comma 3. ARTICOLO 4 SERVIZIO ATTIVO PERSONALE C.N.S.A.S. 1. Giusto quanto previsto dall art. 7 della Convenzione in essere con la Regione Veneto, il C.N.S.A.S. mette a disposizione dell U.L.S.S. n. 9, per l attuazione degli interventi di cui al precedente articolo, il proprio personale opportunamente addestrato e formato ai sensi di legge, che sarà utilizzato secondo le procedure concordate dagli appositi Protocolli Operativi. 2. In particolare il C.N.S.A.S. provvede: a mettere a disposizione, a titolo oneroso per l ULSS n. 9, presso la CO di Treviso un congruo numero di Tecnici di elisoccorso (di seguito chiamati TE) appositamente addestrati ai sensi della Legge n. 74/01 ed abilitati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (normativa HEMS dd. 6 / 15

11 41/6821/M.3E del 08 novembre 1994 e successive modificazioni) per lo svolgimento di un servizio attivo; a mettere a disposizione, a titolo non oneroso per l ULSS n.9, un congruo numero di Operatori di Soccorso Alpino (di seguito chiamati OSA) e Tecnici di Soccorso Speleo (di seguito chiamati TSS) appositamente addestrati ai sensi della Legge n. 74/01 e dislocati territorialmente nelle Stazioni C.N.S.A.S. presenti sul territorio. 3. In particolare, il servizio attivo con la presenza in CO dei TE, viene svolto per 365 giorni all anno, mentre il servizio degli OSA e dei TSS si attua per tramite della reperibilità effettuata presso le singole Stazioni C.N.S.A.S. della provincia di Treviso e, quando necessario, anche delle Stazioni CNSAS contermini della provincia di Belluno, ovvero delle Stazioni C.N.S.A.S. dell'alpago, di Belluno, di Longarone e di Feltre. 4. Detti servizi attivi vengono concordati e calendarizzati direttamente tra il Responsabile del S.U.E.M. 118 ed il Responsabile del servizio di soccorso ed elisoccorso del C.N.S.A.S. anche per tramite dei rispettivi Coordinatori C.N.S.A.S.. 5. Il C.N.S.A.S. dovrà impiegare per la funzione di TE personale di sicura moralità ed affidabilità. Questo deve osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso l U.L.S.S. 9 e deve mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso. L U.L.S.S. 9 ha facoltà di richiederne, in ogni momento, l'allontanamento per manifesta incompatibilità, giustificandone i motivi. La Direzione del S.U.E.M. vigilerà che il comportamento del personale impiegato sia adeguato all ambiente sanitario di emergenza e rispettoso nei riguardi dell ammalato. 6. Il C.N.S.A.S. fornirà all U.L.S.S. 9 l elenco dei TE impiegati presso la base di Treviso ed a segnalare tempestivamente le eventuali successive variazioni. ARTICOLO 5 PRESTAZIONI DI INTERVENTO SANITARIO E NON SANITARIO 1. Le prestazioni di intervento sanitario oggetto della presente Convenzione comprendono gli interventi d urgenza, primo soccorso, soccorso assistito, soccorso avanzato, con/o senza personale sanitario, comprendenti il recupero ed il trasporto di persone ferite in ambiente ostile e impervio, dal luogo dell evento al mezzo di soccorso che si rendesse idoneo al raggiungimento dell obiettivo di prestare un soccorso efficace e sicuro per l'utenza e per gli operatori coinvolti. 2. Le prestazioni di intervento non sanitario oggetto della presente Convenzione comprendono altresì gli interventi d urgenza, soccorso assistito, soccorso avanzato, con/o senza personale sanitario, comprendenti il recupero ed il trasporto di persone decedute o persone illese minacciate da un imminente pericolo o, in ogni caso, di persone che si trovassero in difficoltà, anche potenziale, a causa dell ambiente ostile e impervio, dal luogo dell evento al mezzo di soccorso che si rendesse idoneo al raggiungimento dell obiettivo di prestare un soccorso efficace e sicuro per l'utenza e per gli operatori coinvolti. 3. Le prestazioni di cui ai commi precedenti sono rese dal C.N.S.A.S. senza richiedere nessun onere agli assistiti e sono rese a favore di tutti i cittadini italiani e stranieri presenti stabilmente od occasionalmente sul territorio provinciale e, in casi particolari, sul territorio delle province contermini. 4. Il C.N.S.A.S. si impegna ad effettuare, H:24, tutti gli interventi di carattere sanitario e non sanitario, oltre che di quelli di carattere non sanitario inerenti alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, disposti dalla CO da cui funzionalmente dipende. Detti interventi sono garantiti fatta salva la valutazione dei pericoli oggettivi che possono essere rilevanti nell ambiente operativo considerato e che possono essere rilevanti ai componenti le Squadre C.N.S.A.S.. 5. Il C.N.S.A.S., qualora pervenga direttamente ad una propria struttura operativa l espressa richiesta di un intervento sanitario e non sanitario di competenza, si impegna ad allertare immediatamente la CO. 6. Il C.N.S.A.S., nella figura del Capo Stazione o suo delegato, si assume eventuali responsabilità derivanti dalla mancata attivazione della C.O.. 7 / 15

12 7. La C.O. si assume eventuali responsabilità derivanti dalla mancata attivazione del C.N.S.A.S. competente per territorio, ovvero di quella contermine all evento, quando necessario. ARTICOLO 6 MISSIONI DI SOCCORSO ED ELISOCCORSO S.A.R. 1. Le parti danno atto che sono in vigore i seguenti Protocolli e Manuali Operativi e che gli stessi rientrano a pieno titolo a quanto disposto dall Art. 4), comma 2, del D.P. R. 27 marzo 1992: Protocollo Operativo Base e Protocolli Operativi Tematici predisposto dal S.U.E.M. e dal C.N.S.A.S. Manuale Operativo per gli interventi di Elisoccorso SAR predisposto dalla Società esercente e dal C.N.S.A.S. 2. La C.O., all atto della chiamata di soccorso, allerta tempestivamente la Stazione C.N.S.A.S. competente per territorio, ovvero di quella contermine all evento quando necessario, con la quale l intervento di soccorso dovrà essere concordato e coordinato. 3. Per il coordinamento degli interventi e delle operazioni di soccorso, la C.O. fa riferimento al TE in servizio attivo, ovvero al personale della Stazione C.N.S.A.S. di competenza. A detto personale fanno capo le decisioni relative alle modalità di intervento e di allertamento delle squadre a terra. 4. La priorità degli interventi nelle missioni di elisoccorso SAR è comunque riservata a quelli di emergenza sanitaria e di imminente pericolo di vita, ovvero sulla scorta delle notizie acquisite e tenuto conto dei Protocolli Operativi in essere con il C.N.S.A.S..su decisione della C.O. 5. In caso di più richieste di soccorso che giungano contemporaneamente alla C.O., la priorità di intervento è stabilita dal Medico coordinatore sulla base dei criteri clinici o situazionali, dei protocolli in uso presso le CO e dei Protocolli Operativi in essere con il C.N.S.A.S.. 6. In ogni caso viene data priorità agli interventi primari e, qualora l elicottero competente per territorio non fosse disponibile, sarà allertato tramite filtro di una C.O. 118 un altro mezzo aereo, dando priorità all'elicottero con equipaggio SAR e TE del C.N.S.A.S più prossimo al luogo dell evento. 7. La decisione circa la fattibilità della missione è competenza esclusiva del pilota dell eliambulanza al quale è rimessa la valutazione della sussistenza delle condizioni che consentono le operazioni di decollo, volo ed atterraggio. Le modalità di attuazione delle modalità operative del soccorso (pattini a terra, hovering, verricello, gancio baricentro) vengono concordate, tra l equipaggio di condotta, il TE ed il medico di bordo, eventualmente sentito, quando necessario, il Capo Stazione C.N.S.A.S. o suo delegato. 8. In ogni caso le singole componenti dell equipaggio di soccorso, ivi compreso il Capo Stazione o suo delegato, coordinano tra loro le modalità di intervento, perseguendo l obiettivo di attuare un soccorso tempestivo ed efficace e garantendo contestualmente la massima sicurezza degli operatori e dell utenza. 9. L'accertamento della natura non sanitaria dell'intervento spetta al medico del servizio di elisoccorso o del S.U.E.M., o in sua assenza, al medico del C.N.S.A.S. od al medico del Pronto Soccorso che constata l'incolumità della persona soccorsa. 10. Le modalità di intervento relative a richieste che fin dall origine concernono il recupero salme, sono decise d intesa con il personale del C.N.S.A.S. addetto al servizio di elisoccorso e dalla Stazione C.N.S.A.S. di competenza, che pianificherà ed organizzerà la missione d intesa con la CO del SUEM una volta ottenuti i relativi nulla-osta dell Autorità Giudiziaria. 11. Per le concrete modalità di attuazione delle norme di cui ai precedenti commi, si rimanda al contenuto esplicativo del Protocollo Operativo Base e dei Protocolli Operativi Tematici ed al Manuale Operativo. ARTICOLO 7 DISCIPLINA DEL RAPPORTO 8 / 15

13 1. La responsabilità della gestione tecnico operativa del servizio di soccorso ed elisoccorso di cui alla presente Convenzione, fa capo, per le rispettive competenze, al Direttore del S.U.E.M. 118 ed al Responsabile del servizio di soccorso ed elisoccorso del C.N.S.A.S., ovvero al Delegato del C.N.S.A.S., fatte salve le competenze specifiche attribuite al Direttore Operativo della società esercente l'appalto dell'elicottero. 2. E insediata una Commissione Tecnica, formata da un rappresentante del S.U.E.M. 118 e da un rappresentante del C.N.S.A.S. e, quando competente per le materie trattate, dal Direttore Operativo della Società di Lavoro Aereo che gestisce l aeromobile o suo delegato. Tale commissione avrà i seguenti compiti: verificare l'attuazione e la congruità del Protocollo Operativo Base e dei Protocolli Operativi Tematici e proporre ogni altro Protocollo necessario al servizio di soccorso ed elisoccorso; programmare l addestramento del personale sanitario e del personale C.N.S.A.S.; verificare le specifiche abilitazioni al soccorso; controllare i materiali, gli apparati e ogni altra componente concernente il servizio di soccorso ed elisoccorso; calendarizzare le presenze in servizio attivo dei TE. 3. Sarà cura della Commissione Tecnica predisporre ed aggiornare se necessario, entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente Convenzione, il Protocollo Operativo Base ed i Protocolli Operativi Tematici, cui gli Enti firmatari ed il relativo personale dovranno scrupolosamente attenersi nell attuazione del Servizio di Soccorso ed Elisoccorso. ARTICOLO 8 FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE 1. Ai fini della realizzazione degli obbiettivi del Sistema Sanitario Regionale, il C.N.S.A.S. anche in funzione delle competenze e funzioni ascrittegli dalla legge ed in funzione delle peculiarità delle missioni di soccorso ed elisoccorso, impiega personale formato e certificato ai sensi di legge. 2. Il C.N.S.A.S. provvede in proprio alla formazione tecnica del personale secondo le disposizioni di carattere regionale e nazionale, ad eccezione della formazione sanitaria e di quella relativa alla conoscenza delle funzioni e delle procedure della C.O. 3. In tal senso si prevede la possibilità di fornire al C.N.S.A.S., attraverso un opportuna pianificazione, personale qualificato alla formazione di cui al comma precedente. 4. Il personale C.N.S.A.S. in servizio attivo dedicato al servizio di elisoccorso deve essere abilitato a seguito di specifici corsi di formazione sanitaria avanzata appositamente disposti da parte del S.U.E.M Il personale sanitario in servizio attivo dedicato al servizio di elisoccorso, deve essere abilitato ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge n. 74/01, così come anche indicato dall'art. 2, comma della L.R. n. 33/07 dal C.N.S.A.S. a seguito di specifici corsi di formazione riferiti a criteri standard nazionali o regionali previsti nei Piani Formativi dello stesso C.N.S.A.S. e nei D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) e/o nei D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) indicativamente rivolti alla: preparazione e vestizione dell imbragatura e di altri Dpi e/o dispositivi, loro tenuta e manutenzione; conoscenza delle legature e delle manovre base; capacità di movimento in arrampicata su roccia e su terreno ostile; padronanza delle tecniche di salita e discesa su corda fissa; capacità di movimento su terreno innevato e ghiacciato; conoscenza delle modalità di intervento specialistico (valanga, cascata di ghiaccio, ecc.); movimentazione a bordo e all esterno dell elicottero; movimentazione e manovre di imbarco e sbarco con l impiego delle modalità hovering, verricello e gancio baricentrico. 9 / 15

14 6. La formazione e l aggiornamento, oltre che l abilitazione del personale C.N.S.A.S. e sanitario dedicato al servizio di elisoccorso, deve essere obbligatoriamente pianificata semestralmente, con accordi che interverranno direttamente tra il C.N.S.A.S. ed il S.U.E.M ARTICOLO 9 CONTROLLO DELLE ATTIVITA 1. Per ogni intervento di soccorso ed elisoccorso deve essere steso un rapporto informativo dettagliato, sottoscritto dal Capo Stazione C.N.S.A.S. o suo delegato e/o dal TE, contenente tutte le informazioni relative all intervento effettuato secondo indicazioni e parametri prediposti dallo stesso C.N.S.A.S. Copia di detto rapporto deve essere inviato dalla Stazione C.N.S.A.S o dal TE, nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore successive, alla segreteria del C.N.S.A.S.. 2. Alla fine di ogni anno e comunque entro il 31 gennaio dell anno successivo devono essere redatte a cura del S.U.E.M. 118 e del C.N.S.A.S., distinte relazioni riassuntive dell attività svolta nel corso dell anno, con indicazione del numero degli interventi, delle persone soccorse, delle particolari casistiche statistiche intervenute e di ogni altra notizia utile a rendere esaustiva e completa la relazione sull'attività oggetto della presente convenzione. ARTICOLO 10 RISORSE UMANE, STRUMENTALI ED ATTREZZATURE C.N.S.A.S. 1. Il CNSAS, in forma prioritaria attraverso le n. 2 Stazioni CNSAS Alpine dislocate sul territorio (Pedemontana del Grappa e Prealpi Trevigiane) e la Stazione C.N.S.A.S. Spelologica (Veneto Orientale), e quando necessario attraverso le altre Stazioni del C.N.S.A.S., si impegna a mettere a disposizione per l attuazione del servizio di soccorso ed elisoccorso, come previsto dalla convenzione in essere con la Regione Veneto, il seguente specifico personale: Soccorso Alpino -n. 482 Operatori di Soccorso Alpino di cui: -n. 18 Tecnici di Elisoccorso; -n. 11 Tecnici di Centrale Operativa; -n. 14 Unità Cinofile da Valanga; -n. 12 Unità Cinofile da Ricerca in Superficie; -n. 14 Istruttori Regionali di Soccorso Alpino; -n. 47 Tecnici di Soccorso Alpino; -n. 16 Medici; -n. 10 Infermieri Professionali; -n. 5 Istruttori BLS; -n. 3 Istruttori Nazionali UCV; -n. 3 Direttori delle Operazioni. Soccorso Speleologico n. 81 Operatori di Soccorso Speleologico e Speleo-Subacqueo di cui: -n. 2 Istruttori Nazionali di Soccorso Speleologico; -n. 11 Istruttori Regionali Speleo; -n. 6 Tecnici Speleo-Subacquei; -n. 13 Tecnici Torrentisti; -n. 5 Tecnici Disostruttori; -n. 3 Medici; -n. 1 Infermiere professionale; -n. 2 Istruttori BLS; -n. 3 Coordinatori Logistici. 2. Il C.N.S.A.S. si impegna a mettere a disposizione per l attuazione del servizio di soccorso ed elisoccorso, le seguenti risorse strumentali ed attrezzatura: A. Apparati della comunicazione -n. 112 apparati cellulari; -n. 26 ponti radio; -n. 2 consolle dedicata alle comunicazioni in uscita dalla C.O.; -n. 206 apparati portatili; 10 / 15

15 -n. 22 radio base; -n. 24 radio base veicolari; -n. 21 caschi aeronautici; -n. 2 apparati dedicati alla comunicazione in grotta. B. Automezzi fuoristrada e mezzi strumentali diversi - n. 29 mezzi fuoristrada; - n. 1 mezzo fuoristrada di coordinamento; - n. 1 mezzo fuoristrada di supporto logistico; - n. 3 motoslitte; - n. 6 quad estate/inverno; - n. 407 ARVA; - n. 2 RECCO; - n. 2 gruppi elettrogeni e n. 6 fari. C. Apparati ed attrezzatura sanitaria - n. 28 barelle; - n. 14 sacchi barella; - n. 4 materassini a depressione; - n. 24 zaini medici di pronto impiego; - un congruo numero di sacchi salma; - altri dispositivi e presidi sanitari. 3. Attrezzatura alpinistica e speleologica, attrezzatura specifica di soccorso alpino e speleologico presso i n. 20 magazzini di Soccorso Alpino e n. 5 magazzini di Soccorso Speleo, di squadra e personale. 4. Altro materiale specifico che si rendesse necessario con particolare riferimento al servizio di elisoccorso. 5. Il C.N.S.A.S. mette a disposizione dell U.L.S.S. n. 9, senza alcun onere, le attrezzature alpinistiche e di soccorso, il proprio personale tecnico per la formazione, l addestramento e l aggiornamento del personale sanitario del S.U.E.M ARTICOLO 11 RISORSE UMANE, STRUMENTALI ED ATTREZZATURE U.L.S.S. - S.U.E.M. 1. L U.L.S.S. n. 9 direttamente o per mezzo del S.U.E.M. 118, si impegna a mettere a disposizione per l attuazione del Servizio di Soccorso ed Elisoccorso: elicottero bimotore adeguatamente attrezzato e potente per l impiego in operazioni di soccorso in quota oltre i mt., esclusivamente dotato, vista l assoluta particolarità della conformazione delle pareti dolomitiche, di gancio baricentrico con carico ammesso non inferiore a kg. ed uno di sicurezza con carico ammesso non inferiore a 500 kg -entrambi i ganci baricentrici devono possedere le relative omologazioni rilasciate dalle autorità competenti -e verricello omologati e/o certificato secondo le vigenti normative, apparato radio idoneo per il collegamento con le frequenze del C.N.S.A.S. e centralina radio idonea per la ricerca A.R.V.A.; equipaggio abilitato al soccorso secondo la vigente normativa SAR dd.41/6821/m.3e del 18 novembre 1994 e successive modificazioni, oltre che ai sensi della Legge n. 74/01 e L.R. n. 33/07; personale sanitario specializzato, conforme a normativa SAR e C.N.S.A.S., dotato di proprio e completo equipaggiamento ed attrezzatura per il soccorso; uno spazio idoneo per la installazione delle attrezzature radio e del software che avrà anche le funzioni di box del TE. locale idoneo per il deposito dei materiali alpinistici e di soccorso; l utilizzo delle apparecchiature della C.O. ed i ponti radio sanitari esclusivamente al fine di garantire tutte le comunicazioni di carattere istituzionale di cui all'oggetto della presente convenzione; un secondo elicottero per l impiego in caso di avaria e manutenzioni periodiche del M/A in dotazione ed addestramento con caratteristiche identiche all elicottero in servizio, nei termini previsti dal contratto in essere con la ditta esercente il servizio di elisoccorso; 11 / 15

16 2. L U.L.S.S. n. 9 per l attività di addestramento del personale del CNSAS e per tutte le altre necessità istituzionali connesse al soccorso e alla formazione del personale e dimostrative del CNSAS, mette a disposizione del CNSAS, senza alcun onere per quest ultimo, l elicottero principale e/o quello sostitutivo con caratteristiche identiche all elicottero in servizio con equipaggio di condotta e personale sanitario per un numero minimo di 20 ore annue. 3. Per quanto previsto al punto precedente, le richieste devono pervenire al Primario Responsabile del S.U.E.M. 118 almeno quindici giorni prima della data stabilità, fatti salvi casi di grave e motivata necessità. 4. L U.L.S.S. n. 9 mette a disposizione del CNSAS, senza alcun onere, il personale sanitario e le attrezzature sanitarie di emergenza del SUEM 118 per la formazione, l addestramento e l aggiornamento del personale CNSAS, compresi i medici volontari, nelle tecniche di soccorso di emergenza, secondo programmi concordati tra le due strutture. 5. L U.L.S.S. n. 9 provvede ad effettuare presso le proprie strutture, senza onere per il C.N.S.A.S., le visite mediche e gli accertamenti strumentali necessari per la valutazione dell idoneità al servizio, secondo un programma concordato con l U.L.S.S., dei TE che prestano servizio attivo esclusivamente presso la base di elisoccorso di Treviso, nonché del 50% dei TE che prestano servizio alternativamente presso le basi di elisoccorso di Treviso e di Pieve di Cadore Belluno. 6. L U.L.S.S. n. 9 concorderà, in accordo con le altre U.L.S.S. della provincia di Treviso, con il Coordinatore Sanitario del C.N.S.A.S. un programma di visite mediche di idoneità del restante personale del C.N.S.A.S. che opera alle dipendenze delle Stazioni della provincia, da effettuarsi attraverso il sistema delle Cure Primarie, senza onere per il C.N.S.A.S.. 7. L'U.L.S.S. n. 9, direttamente o per tramite di accordi che interverranno con altra U.L.S.S. della provincia di Treviso, effettua le vaccinazioni, indicate per specifica attività svolta, per il personale C.N.S.A.S. che ne faccia richiesta, provvedendo all'organizzazione delle stesse secondo proprie modalità gestionali che devono comunque considerare la dislocazione territoriale delle Stazioni C.N.S.A.S.. 8. L U.L.S.S. n. 9 si impegna ad inserire nella Commissione Tecnico-Consultiva per la stesura del capitolato d appalto e nella Commissione per l aggiudicazione dell appalto del servizio di elisoccorso, un rappresentante del C.N.S.A.S. anche qualora la complessiva procedura di gara dovesse essere delegata e svolta a livello regionale. 9. L U.L.S.S. n. 9 si impegna, altresì, a coinvolgere gli organismi del C.N.S.A.S. nella formazione della disciplina delle Convenzioni con altri Enti relative alla prestazione di soccorso ed elisoccorso con o senza l ausilio dell elicottero nei territori di confine in regime di reciprocità. ARTICOLO 12 ASPETTI ASSICURATIVI 1. Per quanto riguarda la copertura assicurativa relativa all attività oggetto della presente convenzione, si rimanda a quanto già previsto dal capitolato speciale d appalto relativo al servizio di elisoccorso. 2. Copia integrale dei contratti assicurativi, ivi comprese eventuali appendici di polizza, trasmesse durante la vigenza contrattuale dalla società esercente e inviate successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, vengono trasmessi al C.N.S.A.S. ARTICOLO 13 RADIOCOLLEGAMENTI E COMUNICAZIONI 1. Il C.N.S.A.S., in relazione alle modalità di allertamento del personale reperibile e/o in servizio attivo da parte della C.O., adotterà un sistema misto apparati cellulari portatili/cercapersone/sistema messaggistica con modalità sms ed allo scopo verrà creata apposita banca dati. 2. Il C.N.S.A.S. garantisce alla C.O. l'utilizzo del software SMS ALERT e degli altri software in uso allo stesso C.N.S.A.S.. 12 / 15

17 3. Il C.N.S.A.S., in riferimento alle problematiche di collegamento fra le squadre impegnate nella missione di soccorso ed i centri operativi C.N.S.A.S. (Stazioni, Centri mobili di coordinamento, automezzi, ecc.), si avvarrà della propria rete radio al fine di consentire una continua informazione tra personale C.N.S.A.S. e, laddove possibile, con la C.O L'U.L.S.S. n. 9 garantisce in ogni caso di necessità e limitatamente alle finalità di cui all'oggetto della presente convenzione la facoltà per il personale C.N.S.A.S. di utilizzare le frequenze del S.U.E.M. 118 con i propri apparati. ARTICOLO 14 RISERVATEZZA 1. Il C.N.S.A.S., a fronte della particolare attività di soccorso prestata, può trasmettere informazioni relative alle missioni di soccorso ed elisoccorso esclusivamente in riferimento alle modalità dell intervento, nel pieno rispetto di quanto contenuto nel d.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni. ARTICOLO 15 PREVENZIONE/DIFFUSIONE FINALITÀ ISTITUTIVE 118 E C.N.S.A.S. 1. Il C.N.S.A.S. si impegna a diffondere come numero unico di chiamata il n. 118 su tutto il territorio di competenza del servizio di soccorso ed elisoccorso. Il C.N.S.A.S. si impegna, altresì, a veicolare per mezzo di idonei supporti le finalità istituto e le modalità operative del S.U.E.M L U.L.S.S. n. 9 direttamente o per mezzo del S.U.E.M. 118 si impegna a diffondere per mezzo di idonei supporti di carattere istituzionale, su tutto il territorio di competenza del servizio di soccorso ed elisoccorso, le finalità d istituto del C.N.S.A.S. con particolare riferimento all informazione e alla prevenzione sulle attività alpinistiche e speleologiche, escursionistiche e di tutte quelle legate al tempo libero, svolte in montagna, in grotta, negli ambienti ostili ed impervi. 3. Il C.N.S.A.S. e l U.L.S.S. n. 9, direttamente o per mezzo del S.U.E.M. 118, concordano le modalità di diffusione di cui ai commi precedenti, ivi compresa la livrea dell elicottero sulla quale deve essere visibile ed in evidenza il logo del C.N.S.A.S.. ARTICOLO 16 ALTRE CONDIZIONI 1. L U.L.S.S. n. 9, provvede direttamente all addebito ai privati dei costi relativi all uso dell elicottero equipaggiato per gli interventi di carattere non sanitario e dei costi degli interventi di carattere non sanitario svolti dalle sole squadre C.N.S.A.S. senza elicottero. 2. Al fine di disciplinare quanto riportato al precedente comma ed in applicazione dell'art. 5 comma 2 della L.R. n. 33/07, ovvero l'attività con il concorso dell'elicottero, si precisa quanto segue: intervento a favore di soggetto illeso: il volato viene totalmente addebitato ai privati; intervento a favore di soggetto deceduto: il volato viene scomputato dal monte ore disponibile del C.N.S.A.S. secondo quanto previsto all Art. 11), comma 2, a decorrere dalla constatazione del decesso; intervento a favore di soggetto disperso: il volato viene totalmente addebitato ai privati, fatto salvo che il soggetto non rientri, anche successivamente, in quanto disposto dal punto secondo; intervento a favore di soggetto disperso non più trovato: il volato viene scomputato dal monte ore disponibile del C.N.S.A.S. secondo quanto previsto all Art. 11), comma 2, a decorrere dalla sospensione delle ricerche con l'elicottero. 3. Per il recupero delle spettanze economiche di cui ai precedenti commi, l'u.l.s.s. n. 9 applica il tariffario previsto dalle vigenti normative regionali. ARTICOLO 17 CONDIZIONI ECONOMICHE 1. A contribuzione del rimborso degli oneri sostenuti dal C.N.S.A.S. per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, ovvero dei costi di gestione, l U.L.S.S. n. 9 corrisponderà al C.N.S.A.S. il contributo forfetario onnicomprensivo di ,00 -escluso da I.V.A. -all anno, in 3 13 / 15

18 rate quadrimestrali, scadenti rispettivamente il 30 aprile, il 31 agosto e il 31 dicembre. 2. Quanto pattuito a titolo di rimborso spese resterà fisso ed invariabile per dodici mesi dalla data di decorrenza della presente convenzione. Il rimborso previsto per l esecuzione del contratto verrà aggiornato annualmente sulla base di un istruttoria condotta dall ULSS 9, tenuto conto dei dati forniti dall ISTAT (80% del valore medio annuale sulla base dei 12 valori mensili precedenti dell indice Istat per le famiglie di operai e impiegati indice FOI al netto dei tabacchi). La revisione del rimborso, attuata secondo le modalità sopra descritte, dovrà essere formalmente richiesta dal C.N.S.A.S. entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del periodo di riferimento, pena la decadenza ad aver diritto alla revisione medesima. Per periodo di riferimento si intende la scadenza annuale a decorrere dalla data di inizio del servizio, il periodo di 60 giorni è quello successivo e decorrente dalla scadenza del periodo di riferimento. ARTICOLO 18 RECESSIONE RISOLUZIONE 1. La decisione delle controversie concernenti l'attuazione della presente Convenzione e dei Protocolli Operativi previsti dalla stessa, è rimessa alla competenza di un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'u.l.s.s. n. 9 un rappresentante del C.N.S.A.S. e da un terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due componenti di parte e, nel caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Treviso. 2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa esplicito riferimento alle vigenti leggi e normative in materia. ARTICOLO 19 - DURATA DEL CONTRATTO La presente convenzione è valida per il triennio , salvo rinnovo da concordarsi formalmente tra le parti. ARTICOLO 20 OBBLIGHI DELL APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABLITA DEI FLUSSI FINANZIARI Il C.N.S.A.S. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. ARTICOLO 21 TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il C.N.S.A.S. garantisce puntuale applicazione e osservanza del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di protezione dei dati personali. L Azienda, titolare del trattamento dei dati, nomina responsabile esterno del trattamento il C.N.S.A.S., il quale provvede a nominare gli incaricati di trattamento. ARTICOLO 22 IMPOSTA DI BOLLO Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n 642, con oneri a carico di entrambe le parti equamente ripartiti; verrà registrato solo in caso d uso, ai sensi del DPR n 131 del 26 aprile 1986, con oneri a carico della parte richiedente. ARTICOLO 23 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, è competente in via esclusiva il foro di Treviso. 14 / 15

19 ARTICOLO 24 RINVIO Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente. AZIENDA ULSS 9 Il Dirigente Responsabile Servizio Gestione Rapporti in Convenzione dott.ssa Alessandra Da Re SASV CNSAS 2^ZONA DELEG. DOLOMITI BELLUNESI Il Delegato dott. Fabio Bristot 15 / 15

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