STATUTO DELL ASSOCIAZIONE KNOW HOW ITALIA BUSINESS DEVELOPMENT

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "STATUTO DELL ASSOCIAZIONE KNOW HOW ITALIA BUSINESS DEVELOPMENT"

Transcript

1 STATUTO

2 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE KNOW HOW ITALIA BUSINESS DEVELOPMENT Articolo 1 Denominazione DENOMINAZIONE, DURATA, FINALITÀ, SEDE È costituita l Associazione denominata KNOW HOW ITALIA BUSINESS DEVELOPMENT. L Associazione non persegue finalità di lucro e opera di norma nell ambito territoriale dello Stato Italiano, dell Unione Europea e nei Paesi di interesse per gli Associati riservandosi forme di collaborazione con enti e associazioni omologhe di altri Paesi. Articolo 2 Durata L Associazione ha durata illimitata. Articolo 3 Finalità L'Associazione ha i seguenti scopi primari: 1. Ricercare nuove opportunità commerciali all Estero e in Italia per le proprie imprese associate. 2. Fungere da incubatore e acceleratore di business per le aggregazioni di imprese associate, favorendo l operatività funzionale e la crescita culturale delle aziende, a sostegno della realizzazione di progetti comuni, per condividere i rispettivi know how in collaborazione con manager e professionisti, volti alla massimizzazione dei propri vantaggi competitivi in qualunque ambito. A tale scopo l'associazione si propone fra l'altro di: a) promuovere la crescita professionale, manageriale e gestionale delle impresse associate, assistendole nell internazionalizzazione e nella focalizzazione dei propri punti di forza produttivi e operativi; b) individuare, progettare e organizzare strumenti e servizi concepiti per aiutare le imprese associate a far crescere la loro competitività, premurandosi di vigilare costantemente sull allineamento degli interessi di ciascun soggetto partecipante ad ogni singolo progetto; c) rappresentare nelle sedi competenti e nei confronti di Istituzioni Estere e Nazionali gli interessi delle imprese associate; d) organizzare attività promozionali, manifestazioni fieristiche a favore degli associati sia all Estero che in Italia; e) provvedere, anche con la collaborazione delle imprese associate, alla rilevazione e all'accertamento dei dati statistici interessanti il più efficace conseguimento dei fini statutari. I dati raccolti saranno tenuti riservati e, qualora necessario, utilizzati solo in forma aggregata e senza indicazione delle singole fonti; 2

3 f) organizzare, sia direttamente, sia in collaborazione con altri, ricerche, studi, dibattiti e attività di formazione su temi economici, tecnici e culturali; g) sostenere, promuovere, organizzare e curare la divulgazione in ogni ambito di informazioni riguardanti la propria attività, utilizzando ogni idoneo mezzo di comunicazione e strumento reso disponibile dalla tecnica; h) promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione volti a facilitare ed assistere lo sviluppo imprenditoriale dei propri soci; i) svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare; l) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che fossero deliberati di volta in volta dall'assemblea e compiere gli atti e promuovere o svolgere le attività, anche di carattere culturale, rivolte alla tutela dell'interesse generale dell Associazione. Per gli scopi anzidetti, oltre all azione diretta, l Associazione può altresì erogare contributi, effettuare beneficenza e, occorrendo, assumere partecipazioni, limitando la responsabilità alle quote o azioni sottoscritte, nonché aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali. L Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. Articolo 4 Sede L Associazione ha sede in Osio Sopra (BG). Può istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all estero. Articolo 5 Composizione del fondo comune Il fondo comune dell Associazione è formato: FONDO COMUNE a) dai beni mobili e immobili e dai valori che comunque vengano in possesso dell'associazione; b) dai contributi ordinari annuali versati dagli Associati; c) dagli eventuali contributi aggiuntivi e finalizzati stabiliti dall Associazione. I fondi così costituiti sono amministrati dall Associazione con gestione separata, nel rispetto delle disposizioni deliberate dai competenti Organi dell Associazione; d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali. Il fondo comune dell Associazione con ogni suo incremento ed accessione è indivisibile fra gli associati; in caso di cessazione della condizione di associato dovuta a qualsiasi causa, l associato non può pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. 3

4 Durante la vita dell Associazione, oltre che in caso di liquidazione, non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. L'amministrazione del fondo comune dell Associazione spetta agli Organi associativi secondo le rispettive competenze previste dal presente Statuto. Articolo 6 Associati ASSOCIATI Sono Associati le persone fisiche o gli enti la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio di Presidenza, e che versano, all atto dell ammissione, la quota di Associazione annualmente stabilita. Una volta ammessi gli Associati sono iscritti nel Libro degli Associati. Nel caso in cui gli Associati non siano persone fisiche, l ente indica la persona che lo rappresenta in ogni rapporto con l Associazione e nell Assemblea dei Soci. Gli Associati sono tenuti: - a comunicare all'associazione, nei tempi e nei modi richiesti dal Regolamento, i dati necessari all'aggiornamento del "Libro degli Associati"; - a fornire all'associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti per l espletamento dei suoi scopi istituzionali; - a osservare tutte le disposizioni e istruzioni impartite dall'associazione nei limiti della sua competenza statutaria. Gli Associati hanno diritto di frequentare i luoghi di svolgimento della attività Associativa, al fine di ricevere informativa dell attività svolta. Categorie di Associati: - Associati Fondatori; - Associati Ordinari; - Associati Professionali; - Associati Sostenitori e Onorari. Ad ogni categoria di Associati corrisponde una diversa quota associativa, salvo gli Associati Onorari che aderiscono a titolo gratuito; il Consiglio di Presidenza determina, ogni anno, termini e condizioni per l appartenenza degli Associati alle diverse categorie sulla base dei seguenti principi: A) Associati Fondatori Sono Associati fondatori coloro che hanno costituito l Associazione e hanno mantenuto regolarmente nel tempo i requisiti di Associato Ordinario. Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di assimilare altri Associati Ordinari alla categoria degli Associati Fondatori. 4

5 La qualifica di Associato Fondatore, a qualunque titolo acquisita, è connessa alla qualifica di Associato ordinario dell Associazione e pertanto decade con la perdita, per qualunque causa, di detto status. B) Associati Ordinari Sono Associati Ordinari tutte le persone giuridiche e fisiche iscritte presso il rispettivo Registro delle Imprese o l omologa istituzione straniera atta ad accertare la qualità di impresa di un determinato soggetto, la cui domanda di adesione è stata accolta e che sono in regola con il versamento delle quote associative. C) Associati Professionali e Organizzazioni Associate Sono Associati Professionali o Organizzazioni Associate altre persone fisiche o giuridiche, enti o altre realtà, anche non aventi scopo di lucro, che non rivestano la qualità di imprenditori e che offrano servizi strumentali o complementari al raggiungimento delle Finalità dell Associazione e dei singoli Associati Ordinari, la cui domanda di adesione è stata accolta con modalità specifiche appositamente stabilite nel Regolamento e che sono in regola con il versamento delle quote associative. D) Associati Sostenitori e Onorari Sono Associati Onorari personalità ed enti che si siano particolarmente distinti nella promozione e nel sostegno dell Associazione e come tali ammessi dal Consiglio di Presidenza. La qualifica di Associato Onorario può essere revocata dal Consiglio di Presidenza per gravi motivi. Il mancato pagamento delle quote associative, nei termini e nelle condizioni previste e stabilite di anno in anno dal Consiglio di Presidenza, produce automaticamente la perdita della qualifica di Associato secondo quanto previsto dal successivo Articolo 6, salvo specifiche proroghe stabilite per singoli Associati o categorie di Associati con apposita delibera del Consiglio di Presidenza entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di pagamento. Le imprese, ed in generale le persone, gli enti e le organizzazioni, che intendono aderire all Associazione devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e comportamentale. Nella domanda di adesione l'impresa richiedente deve indicare il nominativo di uno o più Legali Rappresentanti, la natura dell'attività esercitata, l ubicazione dell impresa, il numero dei dipendenti e quant altro richiesto dall Associazione. Gli Associati hanno pari diritti tra loro e non assumono alcuna responsabilità oltre l importo delle rispettive quote. È escluso qualsiasi rimborso delle quote versate in caso di recesso dell Associato o di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa. Articolo 7 Cessazione della condizione di associato La qualità di associato si perde: a) per recesso, dal giorno di scadenza del rapporto associativo. b) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione e per cessazione dell attività dell'impresa, dal momento della ricezione da parte dell Associazione di formale e documentata comunicazione; c) per fallimento dichiarato, dal momento del passato in giudicato della sentenza; 5

6 d) per espulsione motivata da grave inadempienza o da comportamenti non conformi al presente Statuto, dalla data della delibera di espulsione. L impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito: a) nel caso di recesso entro i termini, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo; b) nel caso di recesso oltre i termini, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un anno; c) nel caso di recesso per dissenso alle modifiche statutarie, sino al giorno di ricezione della raccomandata da parte dell Associazione; d) nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l ammissione e nel caso di cessazione dell attività dell impresa, sino alla data della formale comunicazione da parte dell impresa stessa; e) nel caso di fallimento, sino alla data del passaggio in giudicato della sentenza; f) nel caso di espulsione, sino alla data della delibera di espulsione. Il contributo associativo è intrasmissibile. Con la risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti delle imprese associate perdono automaticamente la titolarità delle cariche associative all interno dell Associazione. Articolo 8 Il rendiconto RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO L esercizio dell Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio viene predisposto da parte del Direttore Generale, il Rendiconto economico finanziario, da sottoporre all approvazione dell Assemblea degli Associati. È esclusa la distribuzione agli Associati degli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Articolo 9 L Assemblea degli Associati ASSEMBLEE Gli Associati sono convocati in Assemblea almeno una volta all anno, mediante comunicazione scritta, contenente l ordine del giorno, esposta nei locali della Associazione e, ove istituito, pubblicata sul sito Internet della Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l adunanza. L Assemblea verrà altresì convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e/o in seguito a domanda motivata e firmata da almeno un quarto degli Associati o dal Comitato dei Garanti. L Assemblea può essere convocata al di fuori della sede sociale, purché in Italia. 6

7 L Assemblea delibera sul bilancio preventivo, sul Rendiconto economico finanziario annuale, sugli indirizzi e direttive generali dell Associazione, sul programma di attività, sulla nomina del Presidente, del Comitato dei Garanti, sulla approvazione dei componenti del Consiglio di Presidenza indicati dal Presidente, sulle modifiche dello statuto, e su tutto quanto altro a essa demandato per legge o per statuto. Hanno diritto di intervenire all Assemblea e di votare tutti gli Associati regolarmente iscritti ed in regola nel pagamento della quota annuale, in quanto dovuta, anche mediante il rilascio di delega in forma libera ad altro Associato. L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da un Associato nominato dall Assemblea. Il Presidente dell Assemblea nomina un segretario, e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Ciascuno Associato può essere portatore in assemblea, oltre che del proprio voto, di un massimo di cinque deleghe in rappresentanza di altrettanti soci. Spetta al Presidente dell Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in Assemblea. Il Presidente può ammettere eventuali uditori esterni. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida quando sia presente almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Per modificare l'atto Costitutivo o il presente Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti in prima convocazione e la metà degli associati e il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti in seconda convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. Le deliberazioni dell Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l esercizio della facoltà di recesso in caso di modifiche del presente Statuto. AMMINISTRAZIONE E ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE Articolo 10 Consiglio di Presidenza Presidente Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di membri, incluso il Presidente, da tre a undici. Il numero dei componenti dovrà sempre essere dispari. I Consiglieri durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del Rendiconto economico finanziario relativo all ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 7

8 L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio di Presidenza. Tutti i consiglieri debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili con riferimento agli amministratori delle Società per Azioni. I Consiglieri cessano dalla carica per scadenza del termine di durata, nonché per il verificarsi di ogni altra causa di cessazione e di decadenza prevista dalla legge e dal presente statuto. In caso di dimissioni o decesso di un membro, il Consiglio di Presidenza provvede senza indugio alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Presidenza con efficacia dalla data della successiva nomina. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dai Consiglieri rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio di Presidenza. Qualora e sino a che facciano parte dell Associazione più di [2X il numero degli Associati Fondatori], i requisiti e la nomina dei Consiglieri sono regolati dalle disposizioni che seguono. Un Consigliere verrà nominato dagli Associati Fondatori nel caso il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza arrivi fino a 5; i Consiglieri nominati saranno 2 nel caso il numero dei componenti il Consiglio di Presidenza arrivi a 9; i Consiglieri nominati saranno tre nel caso il numero dei componenti il Consiglio di Presidenza arrivi a 11. Gli Associati fondatori si riuniranno in una separata Assemblea Speciale prima dell Assemblea degli altri Associati per determinare a maggioranza il nome di detti Consiglieri. Almeno un Consigliere, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di quattro componenti, deve possedere una esperienza manageriale triennale in almeno di uno dei seguenti ambiti (i Requisiti ): a) bancario o assicurativo; b) industriale e commerciale; c) telecomunicazioni; d) ricerca e sviluppo tecnologico; e) rapporti con l estero o responsabile internazionale. La nomina del Consiglio di Presidenza per i componenti ulteriori rispetto a quello nominato dagli Associati Fondatori avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti. Possono presentare una lista per la nomina dei Consiglieri un numero minimo di cinque associati, iscritti da almeno 30 giorni nel Libro degli Associati. Possono altresì presentare una lista, senza che ricorra il requisito numerico di cui sopra, i Consiglieri uscenti sulla base di apposita deliberazione consiliare. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l Assemblea chiamata a deliberare, sulla nomina dei Consiglieri. 8

9 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri la cui nomina spetti all Assemblea degli Associati secondo quanto descritto dal presente articolo. Ciascun candidato sarà abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Consigliere in possesso dei Requisiti con numero progressivo non superiore a due. Ove la lista sia composta da più di tre candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore in possesso dei Requisiti. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (a) (b) (c) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati; le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere dell Associazione, inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei Requisiti; indicazione dell'identità degli Associati che hanno presentato le liste. Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) (ii) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d ora innanzi Lista di Maggioranza ), viene tratto, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di consiglieri pari ai due terzi dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall Assemblea; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell ordine numerico indicato nella lista; dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia la lista presentata dal Consiglio di Presidenza (d ora innanzi Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato un numero di consiglieri pari ai due terzi dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall Assemblea; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell ordine numerico indicato nella lista; tuttavia, qualora all interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore in possesso dei Requisiti, in caso di consiglio di non più di quattro membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore in possesso dei Requisiti, in caso di consiglio di più di quattro membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Consigliere indicato nella Lista di Minoranza in possesso dei Requisiti. In caso di parità di voti tra liste verrà ripetuta la votazione limitatamente alle liste che hanno conseguito un voto pari. Qualora sia stata presentata una sola lista, l Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Consiglieri i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di quattro membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore in possesso dei Requisiti, oltre a quello necessariamente collocato nei primi due posti. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del Consiglio di Presidenza vengono nominati dall Assemblea medesima con le maggioranze del presente Statuto, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'assemblea, di un numero di Amministratori in possesso dei Requisiti pari al numero minimo stabilito dal Presente Statuto. 9

10 Il Presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dal presente Statuto tra tutti i candidati eletti ivi compreso quello nominato dagli Associati Fondatori, ovvero è nominato dal Consiglio di Presidenza al proprio interno. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque una volta all anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all ammontare della quota sociale. Il Consiglio procede pure alla compilazione dei Rendiconti economico finanziari annuali ed alla loro presentazione all Assemblea. Il Consiglio compila il Regolamento per il funzionamento dell Associazione ed eventualmente i Regolamenti specifici riguardanti il funzionamento delle Aggregazioni di Imprese di volta in volta promosse per gestire singoli progetti imprenditoriali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, se nominato dal Consiglio stesso. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Presidenza, per l esercizio delle proprie funzioni, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio. Il Consiglio potrà altresì riconoscere, ad alcuni dei membri del Consiglio stesso investiti di particolari incarichi, un compenso annuo. Al Consiglio di Presidenza spetta ogni potere per la gestione dell Associazione. Il Consiglio di Presidenza fissa i limiti del mandato operativo del Direttore Generale. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, nonché in ogni caso ogni potere per la gestione ordinaria dell Associazione; entro tali limiti il Presidente può delegare compiti e mansioni, pur mantenendone la responsabilità, ed eventualmente la rappresentanza della Associazione per il compimento di determinati atti o categorie di atti, anche a mezzo di procura notarile. I procuratori eventualmente nominati dovranno riferire e rendere conto del loro operato al Presidente, al quale comunque compete la responsabilità nei confronti della Associazione e dei terzi, ai sensi dell art. 38 del Codice Civile. In particolare il Presidente dovrà ricevere l approvazione del Consiglio di Presidenza sulle seguenti materie: - istituzioni di sedi di rappresentanza nazionali ed internazionali; - affiliazione e/o federazione di altre associazioni o ad altre associazioni; - organizzazione di convegni e manifestazioni; - registrazione di testate editoriali a nome della Associazione; - acquisto di titoli di massa; - acquisto di immobili e di beni mobili registrati. 10

11 Articolo 11 Direttore Generale Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Presidenza, anche tra soggetti esterni al Consiglio e: a) opera nei limiti del mandato conferitogli dal Consiglio di Presidenza; b) coadiuva il Consiglio di Presidenza del quale attua le deliberazioni; c) sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e servizi dell'associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di essa; d) sovrintende alla gestione finanziaria e amministrativa della Associazione in collaborazione con il Consiglio di Presidenza; e) cura la predisposizione del Bilancio preventivo e consuntivo in supporto ai compiti del Consiglio di presidenza; f) cura la predisposizione del Regolamento per il funzionamento dell Associazione ed eventualmente i Regolamenti specifici riguardanti il funzionamento delle Aggregazioni di Imprese di volta in volta promosse per gestire singoli progetti imprenditoriali. g) partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza e alle Assemblee dei Soci. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue attribuzioni sono esercitate, se nominato, dal Vice Direttore o da altri delegato dal Presidente. Articolo 12 Il Comitato dei Garanti COMITATI CONSULTIVI Il Comitato dei Garanti garantisce la coerenza tra le attività della Associazione e le sue finalità statutarie. Il Comitato dei Garanti è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri e nomina al proprio interno un Presidente, al quale spetta la convocazione del Comitato ogniqualvolta lo ritenga opportuno, e che delibera a maggioranza dei presenti. I Garanti sono eletti dall Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Alla carica di Garante possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d impresa. L elezione dei Garanti avviene su una lista di un numero di candidati superiore ai posti da ricoprire. Delle riunioni verrà redatto il relativo verbale. Per i primi 3 (tre) anni solari di vita dell Associazione, al fine di assicurare stabilità ed omogeneità di creazione dell indirizzo della attività associativa, il Comitato dei Garanti sarà composto dalle persone indicate a tal fine nell Atto Costitutivo e che abbiano accettato la nomina e, sia in caso di mancanza di accettazione di un numero sufficiente delle persone indicate, sia in caso di necessità di sostituzione per qualsiasi causa, il Comitato dei Garanti, per tale periodo, provvederà autonomamente alla cooptazione di 11

12 persone, anche aumentando il numero dei componenti sino al massimo consentito, che per la loro cultura o statura morale e/o professionale, siano considerate meritevoli. Il Comitato dei Garanti funge anche da Collegio dei Probi Viri, nei rapporti tra l Associazione e gli Associati; l intervento del Collegio dei Probi Viri viene richiesto dal Presidente o dal Consiglio di Direzione. Articolo 12 Collegio dei Revisori ORGANO DI CONTROLLO Qualora gli Associati superino il numero di 200, l Assemblea degli Associati provvederà a deliberare, in apposita riunione indetta a tale scopo dal Presidente entro 3 mesi dal momento del supero di tale soglia, la nomina triennale di un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra coloro che risultino iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Articolo 13 Norme per lo scioglimento SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall Assemblea degli Associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell eventuale patrimonio residuo, il quale, in qualunque caso, non potrà essere assegnato agli Associati, ma a finalità coerenti con gli obiettivi ed i proponimenti della Associazione. CONTROVERSIE Articolo 14 Collegio dei Probiviri e composizione delle controversie I Garanti, riuniti nel Collegio dei Probiviri hanno il compito di esprimere il loro parere e di dirimere qualsiasi controversia di carattere associativo che emerga fra gli associati e l'associazione, ovvero fra gli associati stessi. Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione di una controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Arbitro di sua fiducia. Gli Arbitri così nominati designano il Presidente del collegio arbitrale nella persona di un Proboviro in carica, nonché, eventualmente, un ulteriore Proboviro in carica, con funzioni di arbitro, per il raggiungimento del più basso numero dispari. Gli Arbitri così nominati giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura nel rispetto del principio del contraddittorio, con lodo irrituale pronunciato entro centoottanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l esame della controversia. L interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell Associazione, è di esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri. I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all uopo stabiliti. 12

13 La carica e le funzioni dei Probiviri sono gratuite. Articolo 15 Norma di chiusura NORMA DI CHIUSURA Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. 13

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata

Dettagli

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB STATUTO Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art, 1 E costituita l Associazione denominata INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art. 2 Essa ha sede in Torino via Mantova

Dettagli

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione

Dettagli

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura

Dettagli

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art. STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione

Dettagli

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice

Dettagli

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale

Dettagli

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita

Dettagli

STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)

STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze) STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) É costituita una Federazione tra l Associazione bancaria italiana (ABI), l Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e le Associazioni rappresentative

Dettagli

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177 STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria

Dettagli

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche d organizzazione non lucrativa

Dettagli

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione

Dettagli

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo

Dettagli

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,

Dettagli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni

Dettagli

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO. Associazione Il Larice Club STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione

Dettagli

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino Allegato "A" al rep. 3237/1231. STATUTO ARTICOLO 1) - COSTITUZIONE E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino ARTICOLO 2) - SEDE E DURATA L'Associazione ha sede in Piazza s. Giulia

Dettagli

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA FURIO DEL FURIA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede

Dettagli

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 $662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,

Dettagli

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI Art. 1 COSTITUZIONE È costituita in data 3 Marzo 2012 l'associazione Ornitologi Marchigiani. Possono aderire all'associazione tutti i cittadini (persone fisiche)

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone

Dettagli

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " " ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata

Dettagli

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 Manuale delle associazioni sportive BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 STATUTO COMITATO PER L ORGANIZZAZIONE DI... Art. 1 Costituzione È costituito un Comitato denominato... Il Comitato ha

Dettagli

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3 S T A T U T O DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA ARTICOLO 1 E' costituita un'associazione Culturale sotto la denominazione: Associazione Techgarage " " L'Associazione ha sede legale in Milano, Piazza

Dettagli

Associazione Culturale Enrico De Stefani

Associazione Culturale Enrico De Stefani Associazione Culturale Enrico De Stefani ARTICOLO I E costituita con sede provvisoria in Via Archelao di Mileto, 30 00124 Roma L Associazione culturale Enrico De Stefani con durata indeterminata, la quale

Dettagli

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

CENTRO ANZIANI DI PORCIA Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)

Dettagli

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI

Dettagli

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo Art.1 Costituzione e denominazione In applicazione dell art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e

Dettagli

STATUTO. TITOLO 1 - Denominazione - Sede - Scopo

STATUTO. TITOLO 1 - Denominazione - Sede - Scopo STATUTO TITOLO 1 - Denominazione - Sede - Scopo Articolo 1 - E costituita l associazione senza fini di lucro denominata Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Capitolo di Roma, con sede

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.

Dettagli

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza

Dettagli

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA art. 1 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE E costituita un Associazione denominata: CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA, (in seguito denominata Consorzio ) Il Consorzio partecipa

Dettagli

STATUTO. dell Associazione Società Italiana dei Docenti e Ricercatori di. Automatica (SIDRA) TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA

STATUTO. dell Associazione Società Italiana dei Docenti e Ricercatori di. Automatica (SIDRA) TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA STATUTO dell Associazione Società Italiana dei Docenti e Ricercatori di Automatica (SIDRA) TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1) E costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile una

Dettagli

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita

Dettagli

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

Statuto Associazione Culturale MirAttiva Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:

Dettagli

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO ART.1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza Nell ambito dell Associazione Provinciale Albergatori di Milano di seguito Apam - è costituito

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE approvato con approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14/02/2005 Pagina 1 di 5 Art. 1 ISTITUZIONE Il Comune di Bari istituisce la

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata.. ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Denominata.. L anno (in lettere), il mese, il giorno. (in lettere), i Signori: 1. (Cognome, Nome, luogo e data di nascita, residenza, attività svolta

Dettagli

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di

Dettagli

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione

Dettagli

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO Art. 1 Denominazione E costituita, anche ai sensi dell art. 13 della L.R. 7/98, una associazione, senza scopo di lucro, denominata

Dettagli

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro ARTICOLO 1. E costituita l Associazione "ROMANDANDO Associazione senza scopo di lucro", in forma abbreviata: "ROMANDANDO". La durata

Dettagli

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova. Art. 1 COSTITUZIONE E costituita una Associazione ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C. che ha carattere aconfessionale e apartitico, avente la denominazione Collegamento Provinciale del Volontariato

Dettagli

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede) STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l Associazione di Promozione Sociale

Dettagli

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata) STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata) Art.1 E costituita un associazione senza scopo di lucro, denominata Gruppo Musicale Immagini. Art.2 L associazione

Dettagli

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE ART. 1 E' costituita, con sede in Parma, l'associazione Italiana dei Tecnici del Latte (A.I.Te.L.). SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE ART. 2 L'Associazione, che

Dettagli

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita,come libera Istituzione, una associazione culturale e sociale denominata UNIVERSITA

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>> STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO E SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata GIOVANI & FUTURO organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)". L'associazione

Dettagli

ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA - ONLUS Regolamento del Collegio dei Probiviri (art. 19 Statuto dell Associazione)

ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA - ONLUS Regolamento del Collegio dei Probiviri (art. 19 Statuto dell Associazione) ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA - ONLUS Regolamento del Collegio dei Probiviri (art. 19 Statuto dell Associazione) Art. 1 Composizione, elezione e durata in carica del Collegio Il Collegio dei Probiviri

Dettagli

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO Il Sole Onlus STATUTO Il Sole Onlus Titolo 1 Denominazione- Sede Art. 1 E costituita un associazione denominata : IL SOLE ASSOCIAZIONE per la cooperazione internazionale e le adozioni a distanza Onlus L associazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO ART. 1 (Denominazione e sede) 1 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: Il Rompighiaccio- Onlus con sede in via San Francesco

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend

Dettagli

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità

Dettagli

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo

Dettagli

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE STATUTO DEL ART. 1 COSTITUZIONE ******* 1.1. E costituita un associazione senza scopo di lucro denominata. 1.2. L associazione è apartitica ed apolitica. 1.3. L associazione ha sede in DALMINE (BG), via

Dettagli

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009.

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009. Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009 Statuto Art.1 DENOMINAZIONE E costituita una associazione avente le caratteristiche

Dettagli

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Regolamento Approvato nell Assemblea Generale del 20 Aprile 2002 1 Consulta regionale volontariato di protezione civile REGOLAMENTO Art. 1 (Oggetto

Dettagli

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,

Dettagli

COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28.11.2015 1 INDICE Art. 1 PRINCIPI ISPIRATORI... 3 Art. 2 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI...

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico

Dettagli

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione

Dettagli

A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE SEDE DI ROMA. Statuto della Sede Romana dell Associazione Nazionale Forense

A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE SEDE DI ROMA. Statuto della Sede Romana dell Associazione Nazionale Forense A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE SEDE DI ROMA Statuto della Sede Romana dell Associazione Nazionale Forense Art. 1 Disposizioni generali E costituita in Roma, con sede legale presso il Tribunale Civile,

Dettagli

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede) STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ART. 1 (Denominazione e sede) 1- L'associazione di volontariato, denominata: HAKUNA MATATA assume la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi del Codice

Dettagli

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,

Dettagli

AMICI DELLA LUCANIA STATUTO

AMICI DELLA LUCANIA STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMPUS MAJOR AMICI DELLA LUCANIA STATUTO Art. 1 E costituita l Associazione denominata : associazione culturale Campus Major Art. 2 - Essa ha sede in Cesano Maderno (MI ) Via Tonale

Dettagli

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.

Dettagli

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita la libera associazione MANETTA & FORKETTA. 2. L Associazione è apartitica, con durata illimitata,

Dettagli

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >> STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione

Dettagli

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO

STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO Articolo 1 - Denominazione È costituita dalla Compagnia di San Paolo, dall Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino una Fondazione

Dettagli

STATUTO. L Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

STATUTO. L Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. Art. 1 STATUTO E costituita l Associazione Sportiva dilettantistica. L Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. L Associazione ha sede in Via.

Dettagli

Allegato D al Decreto n. 114 del 10/07/2014 pag. 1/6

Allegato D al Decreto n. 114 del 10/07/2014 pag. 1/6 giunta regionale Allegato D al Decreto n. 114 del 10/07/2014 pag. 1/6 FAC SIMILE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE Nota bene: il presente fac-simile è indicativo e può essere adattato alle specifiche esigenze

Dettagli

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA Statuto art. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l organizzazione di volontariato denominata: Medici con l Africa Cuamm Vicenza. 2. L

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ART. 1 Denominazione. E costituita un associazione di volontariato avente le caratteristiche di Organizzazione Non Governativa (ONG) e le caratteristiche di Organizzazione Non

Dettagli

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STATUTO DI ASSOCIAZIONE TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1. Costituzione È costituita l Associazione denominata SLOW TIME. Essa avrà durata illimitata. L Associazione SLOW TIME è disciplinata dal

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali

Dettagli

Statuto SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO ED ECONOMIA

Statuto SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO ED ECONOMIA Statuto SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO ED ECONOMIA Art. 1 Denominazione - Oggetto e scopi E costituita la associazione denominata Società Italiana di Diritto ed Economia - SIDE (Italian Society of Law and

Dettagli

COMUNE DI ESCALAPLANO

COMUNE DI ESCALAPLANO COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo L anno Duemila tredici, il mese Giugno, il giorno 27, i Signori: 1. Cecinato Simone, Milano il 24/02/1986, residente in

Dettagli

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani STATUTO del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ART. 1 E costituito il Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani (di seguito denominato

Dettagli

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato Il giorno, alle ore, nel Comune di Via n. con la presente scrittura privata si sono riuniti i sig.ri (1): per costituire l organizzazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire (Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia

Dettagli

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata STATUTO FEDERALBERGHI SIENA ASSOCIAZIONE SENESE ALBERGATORI Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata FEDERALBERGHI SIENA - ASSOCIAZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo

Dettagli

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco ARTICOLO 1 E costituita un Associazione denominata "Fuori Gioco" con sede presso l oratorio San Filippo Neri via XXV Aprile N 1 a Romano di Lombardia. ARTICOLO 2

Dettagli

Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007

Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007 Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007 Art. 1 - Soci Ciascun membro del Coordinamento che

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA UMBERTO I Camposampiero - (PD)

STATUTO ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA UMBERTO I Camposampiero - (PD) STATUTO ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA UMBERTO I Camposampiero - (PD) ALLEGATO A DELL ATTO N. 83436/22560 REP. Art. 1 - Costituzione E legalmente costituita, nel rispetto del codice

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in

Dettagli