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2 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE; Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale; Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990; Vista la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che: - in data 31 dicembre 2015 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente ed energia l istanza da parte di Fantoni S.p.A. per l esame, ai sensi della L.R. 43/1990 e del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996, del progetto riguardante l installazione di una nuova caldaia alimentata con rifiuti di legno e biomassa in sostituzione di un gruppo di caldaie alimentate a gas naturale e biomassa a servizio di una linea di produzione MDF, all interno dello stabilimento Fantoni in Comune di Osoppo; - in data 18 gennaio 2016 è stata depositata copia dell annuncio sul quotidiano Messaggero Veneto di data 15 gennaio 2016 della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto; - il progetto prevede l installazione di una nuova caldaia (modello Vyncke, potenza termica 31,5 MW) alimentata con scarti di pannello MDF grezzo e nobilitato (operazione di recupero R1 di cui all allegato C della parte IV del D.Lgs 152/2006); - con nota prot. n. 922 del 18 gennaio 2016 è stata data comunicazione al proponente dell avvio del procedimento amministrativo; Visti in particolare i seguenti pareri espressi sulla documentazione originariamente presentata: - A.A.S. n. 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli con nota prot del 19 febbraio 2016 richiesta integrazioni; - Provincia di Udine con nota prot del 16 marzo 2016 richiesta integrazioni; - ARPA con nota prot del 15 marzo richiesta integrazioni; - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento con nota prot del 17 marzo 2016 richiesta integrazioni; - Servizio geologico con nota prot del 1 febbraio osservazioni; - Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con nota prot del 3 febbraio 2016 non vengono evidenziati elementi ostativi o prescrittivi alla realizzazione; Rilevato che, a seguito dei pareri suddetti, con nota n di data 4 aprile 2016 sono state chieste integrazioni documentali ai sensi dell art. 15 della L.R. 43/1990; Constatato che in data 1 giugno 2016, il proponente ha presentato la inerente documentazione integrativa, la quale è stata trasmessa dal Servizio valutazioni ambientali alle autorità ed ai soggetti che hanno collaborato nell istruttoria al fine di acquisire i rispettivi pareri; Visti in particolare i seguenti pareri espressi sulla documentazione integrativa presentata: - A.A.S. n. 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli con nota prot. 2186/559 del 30 giugno 2016 parere favorevole con prescrizione; - Provincia di Udine con nota prot del 5 agosto 2016 parere favorevole con prescrizioni; - ARPA con nota prot del 4 agosto 2016 parere favorevole con prescrizioni; - CIPAF con nota prot. 536 del 20 giugno 2016 parere favorevole; - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento con nota prot del 30 agosto 2016 parere favorevole; Vista la Relazione Istruttoria del Servizio valutazioni ambientali di data 30 agosto 2016; Visto il parere n. VIA/10/2016 relativo alla riunione del 7 settembre 2016, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, con le prescrizioni,
3 finalizzate a limitare l impatto ambientale del progetto in argomento, che di seguito si riportano: 1. il piano di monitoraggio proposto nell ambito della procedura di VIA dovrà essere integrato come segue: - dovrà essere dedicata una parte alla modalità di analisi dei dati: gli esiti del monitoraggio dovranno prevedere sia i risultati delle singole misurazioni sia l analisi approfondita degli stessi; tale analisi dovrà evidenziare le correlazioni tra l attività dell impianto e i contributi immissivi individuando gli indicatori più significativi e valutandone i trend temporali; - nell ambito delle azioni da intraprendere in caso di impatti negativi rilevati dovranno essere presi in considerazione i valori degli indicatori più significativi attribuendone, ove possibile, soglie di intervento; - per quanto riguarda la verifica del pattern immissivo di formaldeide simulato, dovranno essere integrati i punti di misura storici per il posizionamento dei campionatori passivi con un ulteriore punto di misura da posizionarsi in un area di maggiore impatto evidenziata dalle simulazioni di dispersione; il piano, come sopra integrato, dovrà essere verificato dall ARPA prima della messa in esercizio dell impianto; 2. al fine di limitare l impatto acustico dovranno essere realizzate tutte le opere di insonorizzazione acustica (cabine silenti, schermature fonoisolanti, etc.) indicati nella relazione acustica; inoltre dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni fonometriche sui recettori indicati in relazione, con una durata per lo meno pari al tempo di riferimento diurno e notturno, sia prima dell avvio del nuovo impianto che ad impianto avviato, al fine di confermare i dati riportati nelle stime previsionali e di rispondere ai contenuti del DM 11/12/96, confrontando i valori rilevati con i limiti indicati dal DPCM 14/11/97; 3. in fase di progettazione esecutiva dovrà essere individuato un percorso dei mezzi per il conferimento del combustibile alla caldaia con la finalità di limitare le interferenze con i mezzi e le persone già operanti sul piazzale legname; Rilevato che, come risulta dal menzionato parere della Commissione tecnico-consultiva VIA, le prescrizioni ivi previste tengono conto anche dei pareri formulati dalle autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria; Rilevato in particolare che, come risulta dal predetto parere: nella documentazione presentata sono rinvenibili, di fatto, gli elementi informativi di cui all allegato VII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di valutazione di impatto ambientale; la documentazione medesima consente di pervenire alla valutazione dell iniziativa in argomento relativamente a quanto stabilito dalla normativa vigente sotto il profilo dell impatto ambientale di cui alla LR 43/1990; Rilevato, dal sopra citato parere della Commissione, che: - la nuova caldaia verrà installata in sostituzione di un gruppo di caldaie vetuste denominate Girola (potenza nominale 31,1 MW) e Menestrina (potenza termica 2,9 MW), che non saranno completamente dismesse, ma potranno ancora entrare in esercizio in sostituzione della caldaia Vyncke nell esclusivo caso di fermo della stessa, secondo le modalità di esercizio autorizzate nell ambito dell AIA; - la caldaia Vyncke andrà ad inserirsi nell'ambito delle attuali linee denominate Plaxil 4 e 5; in particolare le presse multivano delle linee Plaxil 4-5 verranno sostituite nel corso dell anno da una nuova pressa continua (Plaxil 8) con aumento della capacità evaporativa del primo stadio di essicazione della linea Plaxil 5 (mantenendo inalterata le produttività della linea) e con variazioni delle emissioni associate al primo stadio di essicazione delle fibre della linea Plaxil 4 e 5 (attualmente emesse dai camini PX-4.1 e PX-5.1); 2
4 - tale modifica, già autorizzata ed in fase di realizzazione, non è oggetto della presente procedura di VIA, mentre le valutazioni ambientali effettuate dal proponente tengono conto anche dello scenario relativo alla messa in esercizio della linea Plaxil 8; - il combustibile (CER: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce * e scarti di corteccia e sugheri) che servirà per l'alimentazione della caldaia Vyncke arriverà attraverso autoarticolati dalle principali industrie mobiliere delle Province di Udine, Pordenone e Treviso e, dal punto di vista della pianificazione dei rifiuti speciali, il recupero dei rifiuti della sottoclasse 0301 nell impianto esistente è un attività che, favorendo l interscambio interno tra produttori e gestori, ottimizza la gestione specifica di questa specifica filiera di rifiuti sul territorio regionale; Rilevato che la Commissione nel precitato parere, relativamente agli impatti indotti dal progetto in argomento sulla componente atmosfera, ha evidenziato: - che i flussi di massa stimati dei di principali inquinanti emessi nella configurazione post modifica sono inferiori a quelli relativi alla configurazione ante modifica; - che dalle analisi dell impatto sulla qualità dell aria non emergono criticità, eccetto che nel caso di simulazione effettuata con i valori emissivi massimi, ovvero calcolati con i limiti indicati dall attuale autorizzazione AIA; - l opportunità che in sede di definizione dei limiti alle emissioni (autorizzazione AIA) vengano tenuti presenti i risultati degli studi di dispersione degli inquinanti presentati in ambito VIA e che venga valutata la possibilità tecnologica di diminuire i limiti in concentrazione per alcuni parametri, oppure, qualora non sia fattibile, di prescrivere dei valori limite in flusso di massa; Considerato altresì che la Commissione, anche in merito a quanto osservato dalla Provincia di Udine e da ARPA in termini di controllo sulle ricadute delle emissioni sul territorio, ha ritenuto necessario che il Piano di monitoraggio proposto dal proponente sia finalizzato a monitorare l impatto del nuovo impianto e a verificarne gli impatti stimati in fase preventiva, effettuando una combinazione dei dati ottenuti dal monitoraggio in immissione con opportuni parametri emissivi e di processo; Rilevato che la Commissione ha evidenziato, relativamente agli altri impatti indotti dal progetto in argomento, che: - dall apposito studio presentato dal proponente con campagne di misure fonometriche ed elaborazioni previsionali post-installazione della caldaia, non emergono peggioramenti del clima acustico dopo l'installazione della caldaia; - per quanto attiene alla viabilità, l aumento percentuale non è particolarmente significativo ed il sistema viario esistente è caratterizzato da linee di comunicazione a grande scorrimento; - in relazione all approvvigionamento idrico, l acqua necessaria per la caldaia Vyncke sarà acqua di falda emunta da uno dei pozzi già esistenti ed autorizzati all interno dello stabilimento; in particolare è previsto un consumo massimo di m 3 di acqua da falda con un incremento rispetto allo stato attuale pari all'1,6% valutato favorevolmente dal competente Servizio in materia di concessione a derivare; Considerato, in sintesi, che sotto il profilo localizzativo e strutturale il progetto non produce impatti significativi, e che l insieme delle prescrizioni proposte sono finalizzate a limitare l impatto ambientale del progetto in argomento tramite una serie di azioni mirate e coordinate aventi per obiettivo il controllo sistematico dei principali fattori di impatto potenziale; Ritenuto di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi comprese le inerenti prescrizioni; Ritenuto, per l insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole - relativamente alla valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 il progetto riguardante l installazione di una nuova caldaia alimentata con rifiuti di legno e 3
5 biomassa in sostituzione di un gruppo di caldaie alimentate a gas naturale e biomassa a servizio di una linea di produzione MDF, in Comune di Osoppo, presentato da Fantoni S.p.A., con le suddette prescrizioni, finalizzate a limitare l impatto ambientale del progetto medesimo; Ricordato che il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso; Visto l art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni; Su proposta dell Assessore regionale all ambiente ed energia; La Giunta regionale all unanimità Delibera A) Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato compatibile con l ambiente il progetto presentato da Fantoni S.p.A. riguardante l installazione di una nuova caldaia alimentata con rifiuti di legno e biomassa in sostituzione di un gruppo di caldaie alimentate a gas naturale e biomassa a servizio di una linea di produzione MDF, in Comune di Osoppo. Al fine di limitare l impatto ambientale vengono previste le prescrizioni di seguito riportate: 1. il piano di monitoraggio proposto nell ambito della procedura di VIA dovrà essere integrato come segue: - dovrà essere dedicata una parte alla modalità di analisi dei dati: gli esiti del monitoraggio dovranno prevedere sia i risultati delle singole misurazioni sia l analisi approfondita degli stessi; tale analisi dovrà evidenziare le correlazioni tra l attività dell impianto e i contributi immissivi individuando gli indicatori più significativi e valutandone i trend temporali; - nell ambito delle azioni da intraprendere in caso di impatti negativi rilevati dovranno essere presi in considerazione i valori degli indicatori più significativi attribuendone, ove possibile, soglie di intervento; - per quanto riguarda la verifica del pattern immissivo di formaldeide simulato, dovranno essere integrati i punti di misura storici per il posizionamento dei campionatori passivi con un ulteriore punto di misura da posizionarsi in un area di maggiore impatto evidenziata dalle simulazioni di dispersione; il piano, come sopra integrato, dovrà essere verificato dall ARPA prima della messa in esercizio dell impianto; 2. al fine di limitare l impatto acustico dovranno essere realizzate tutte le opere di insonorizzazione acustica (cabine silenti, schermature fonoisolanti, etc.) indicati nella relazione acustica; inoltre dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni fonometriche sui recettori indicati in relazione, con una durata per lo meno pari al tempo di riferimento diurno e notturno, sia prima dell avvio del nuovo impianto che ad impianto avviato, al fine di confermare i dati riportati nelle stime previsionali e di rispondere ai contenuti del DM 11/12/96, confrontando i valori rilevati con i limiti indicati dal DPCM 14/11/97; 3. in fase di progettazione esecutiva dovrà essere individuato un percorso dei mezzi per il conferimento del combustibile alla caldaia con la finalità di limitare le interferenze con i mezzi e le persone già operanti sul piazzale legname; B) Il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso; 4
6 C) Ai sensi dell art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente ed energia, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell art. 13 della legge regionale 43/1990, agli organi e uffici competenti all effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel presente provvedimento, nonché agli uffici che hanno collaborato nell istruttoria; D) Ai sensi dell articolo 26, comma 6, il progetto in argomento deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento; E) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto. IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 5
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