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1 a_nlsdf.a_nlsdf.registro UFFICIALE.U IMPRESE FERROVIARIE RETE FERROVIARIA ITALIANA Direzione Tecnica Piazza della Croce Rossa, ROMA AZIENDE FERROVIARIE DI CUI AL D.M. 5/8/2016 Loro sedi SOGGETTI CHE OPERANO SULLE RETI FERROVIARIE ISOLATE Loro sedi ASSOCIAZIONI DI SETTORE VERIFICATORI INDIPENDENTI di SICUREZZA Organismi Notificati Organismi di valutazione ai sensi del Reg. (UE) 402/2013 COSTRUTTORI FERROVIARI ASSTRA Associazione Trasporti Piazza Cola di Rienzo 80/a ROMA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie Via Caraci, ROMA Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie e marittime Via dell'arte, ROMA codice fiscale

2 OGGETTO: Emanazione delle Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche n. 1/2019 rev. 0 del 28/06/2019 in applicazione del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell 11/05/2016 relativa all interoperabilità del sistema ferroviario dell Unione europea (rifusione) in vigore dal 26 giugno 2019 Si comunica l emanazione delle linee guida in oggetto il cui testo integrale è reso disponibile sul sito istituzionale dell'agenzia. Le linee guida 1/2019 entrano in vigore alla data del protocollo della presente nota. Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell 11/05/2016 relativa all interoperabilità del sistema ferroviario dell Unione europea (rifusione), prevede infatti, all art. 18 comma 2, che questa Agenzia provveda, previa consultazione dei soggetti interessati, alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di dettagliate linee guida che indichino la procedura necessaria per ottenere le autorizzazioni di messa in servizio di impianti fissi. Inoltre, l art. 7 comma 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 prevede che le autorità nazionali preposte alla sicurezza pubblichino e mantengano aggiornate linee guida che descrivano la loro politica linguistica, le disposizioni sulla comunicazione e il procedimento di autorizzazione temporanea, se richiesto in base al quadro giuridico nazionale, e le rendano disponibili al pubblico gratuitamente. In relazione a quanto sopra e all immediata entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto, al fine di scongiurare una situazione di incompletezza normativo-procedurale che potrebbe provocare inutili allungamenti del periodo transitorio per la presentazione della documentazione necessaria all ottenimento delle autorizzazioni da parte degli operatori interessati, con effetti contrari alla tutela dell interoperabilità e della sicurezza ferroviaria, le presenti linee guida hanno immediata efficacia, fermo restando che gli operatori ferroviari potranno formulare osservazioni e proposte di modifica entro 60 gg dalla data della presente nota. Entro 90 gg dalla data della presente nota questa Agenzia pubblicherà sul proprio sito istituzionale le osservazioni pervenute e le motivazioni di accoglimento o di rigetto. Successivamente questa Agenzia provvederà ad aggiornare le linee guida adottate con la presente nota sulla base di tali osservazioni, o in funzione di ritorni di esperienza legati al primo periodo di applicazione. Il campo di applicazione delle linee guida 1/2019 riguarda il sistema ferroviario italiano, ovvero tutti gli elementi della rete ferroviaria e i veicoli elencati all allegato I della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, facenti parte di tutte le reti ferroviarie sul territorio nazionale o che operano su di esse, incluse le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 così come individuate dal decreto 5 agosto 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del D. L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 15-ter, convertito dalla Legge 04/12/2017, n In tal senso le linee guida in oggetto contengono principi specifici per le diverse realtà ferroviarie e sarà pertanto cura di ogni operatore rispondere a quanto di propria pertinenza. codice fiscale pag. 2 di 6

3 Con l emanazione delle Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche n. 1/2019 rev. 0 del 28/06/2019 in oggetto sono abrogate le vigenti linee guida 1/2017 Linee guida per il rilascio dell autorizzazione di messa in servizio di veicoli e sottosistemi strutturali e dell autorizzazione all utilizzo di applicazioni generiche, prodotti generici e componenti.. Di seguito vengono quindi fornite indicazioni circa la corretta gestione dei procedimenti di autorizzazione che non sono stati finalizzati secondo il quadro legislativo previgente all entrata in vigore dei decreti attuativi del IV pacchetto ferroviario. 1. Autorizzazione Veicoli Le linee guida in oggetto, per la parte relativa all implementazione del IV pacchetto ferroviario, disciplinano i procedimenti autorizzativi di questa Agenzia in conformità al regolamento di esecuzione (EU) 2018/545 richiamandone sia i principi che le modalità operative; di seguito si forniscono le indicazioni minime da tenere in conto per la gestione del transitorio, nonché le informazioni necessarie per consentire la corretta utilizzazione dello sportello unico One-Stop Shop (OSS), di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la presentazione delle domande di autorizzazione dei veicoli. A. Impegno preliminare Il suddetto regolamento prevede all art. 22 (Impegno preliminare) la possibilità per il richiedente di presentare, all ERA e/o alle autorità nazionali preposte alla sicurezza competenti per l area di uso, la domanda di impegno preliminare al fine di redigere il documento di riferimento per l'impegno preliminare prima che venga presentata una domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato. La suddetta domanda di impegno preliminare deve essere presentata formalmente dal richiedente attraverso lo sportello unico (OSS) e ad essa è allegato un fascicolo contenente almeno le informazioni richieste come specificato nell'articolo 23 del suddetto regolamento di esecuzione (UE) 2018/545. Alla luce di quanto sopra, tutte le recenti richieste di avvio del procedimento tecnico pervenute a questa Agenzia secondo quanto previsto dalle Linee guida ANSF n. 1/2017 Linee guida per il rilascio dell autorizzazione di messa in servizio di veicoli, sottosistemi strutturali e dell autorizzazione all utilizzo di applicazioni generiche, prodotti generici e componenti del 20/06/2017, non potranno essere più trattate ai sensi di dette linee guida ma dovranno essere formalmente presentate secondo quanto previsto dal suddetto regolamento. In particolare, il richiedente interessato deve decidere: - se avvalersi della possibilità di presentare domanda di impegno preliminare di cui all art. 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545; - in caso affermativo, se intende continuare a svolgere il procedimento di autorizzazione con la scrivente Agenzia o se vuole presentare domanda all'agenzia dell'unione europea per le ferrovie (ERA). In ogni caso il richiedente dovrà informare entrambi gli enti della propria decisione. codice fiscale pag. 3 di 6

4 A seconda della scelta del richiedente si applicano le seguenti condizioni: a) se il richiedente deciderà di presentare domanda all'era, questa Agenzia trasferirà il fascicolo associato alla richiesta di avvio del procedimento tecnico ed i risultati della sua eventuale valutazione all'era; b) se il richiedente deciderà di continuare il procedimento con questa Agenzia, quest'ultima opererà nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione (EU) 2018/545. Resta inteso che se l area di uso del veicolo non è limitata al solo Stato membro italiano, l'ente autorizzatore deve essere necessariamente ERA e pertanto si applicherà la procedura prevista al punto suddetto lettera a). Si precisa che in entrambi i casi il richiedente dovrà presentare domanda di impegno preliminare tramite lo sportello unico (OSS), in conformità all articolo 23 del regolamento di esecuzione (EU) 2018/545, integrando la documentazione, rispetto a quanto già inviato con la domanda di avvio del procedimento tecnico presentata a questa Agenzia. La documentazione già inviata, se equivalente a quella prevista all art. 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545, non dovrà essere inviata nuovamente. In ogni caso il richiedente potrà richiedere assistenza agli enti autorizzatori coinvolti per integrare eventualmente la documentazione. B. Provvedimenti di autorizzazione di messa in servizio temporanei Per quanto riguarda i provvedimenti di autorizzazione di messa in servizio temporanei di tipi di veicoli rilasciati da questa Agenzia, non essendo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 la possibilità di rilasciare autorizzazioni temporanee del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato, a meno delle due casistiche previste all art. 46 comma 6 del regolamento stesso, questa Agenzia è in contatto con l ERA per concordare come gestire queste autorizzazioni in occasione della loro scadenza. Sarà cura di questa Agenzia informare prontamente tutti i richiedenti interessati al fine di fornire le indicazioni su come trattare le autorizzazioni di messa in servizio temporanee di tipi di veicoli. In ogni caso il richiedente, titolare dell autorizzazione, deve mettere in atto fin da subito le necessarie azioni volte alla risoluzione di tutte le prescrizioni in essere entro la scadenza del provvedimento, fornendo a questa Agenzia le evidenze necessarie con un anticipo almeno due mesi dalla data di scadenza, rivedibile in relazione alla portata ed entità delle prescrizioni, per consentire a questa Agenzia la verifica della documentazione a supporto e di predisporre l eventuale aggiornamento del provvedimento autorizzativo entro i termini previsti, pena il mancato rinnovo/proroga dello stesso. C. Autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato In relazione alle richieste di autorizzazioni del tipo di veicolo insieme all'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato e autorizzazioni in conformità al tipo, da presentare a mezzo dello sportello unico (OSS), per identificare il veicolo il richiedente selezionerà l opzione other inserendo nell apposito campo la sigla del gruppo veicolo, corrispondente a quello registrato nel registro ERATV, seguito dal n progressivo della flotta di veicoli (ad esempio E ; ETR ; ATR , etc.). codice fiscale pag. 4 di 6

5 Per l individuazione del veicolo sarà necessario, inoltre, che il richiedente, nella dichiarazione di conformità al tipo o nella dichiarazione CE di verifica, se trattasi di una autorizzazione di tipo unitamente ad un autorizzazione d immissione del veicolo sul mercato, riporti la descrizione del veicolo ed il rispettivo numero di matricola punzonato nel telaio. D. Indicazioni generali Si fa presente che per la presentazione nello sportello unico (OSS) di qualsiasi tipo di richiesta di autorizzazione, fra i casi previsti all art. 14 comma 1 del regolamento di esecuzione (EU) 2018/545, è necessario essere in possesso del codice ID Tipo corrispondente alla registrazione del tipo di veicolo nel registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati (ERATV), così come previsto all art. 50 del regolamento di esecuzione (EU) 2018/545. Pertanto si invitano tutti i richiedenti delle autorizzazioni dei veicoli, il cui tipo non è inserito in ERATV, a richiedere a questa Agenzia la creazione del corrispondente tipo nel registro per poi procedere all inserimento dei dati richiesti. Sempre in conformità a quanto previsto al suddetto art. 50 del regolamento di esecuzione (EU) 2018/545, si fa presente che l'ente autorizzatore non può provvedere al rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato nel caso in cui la banca dati in materia di sicurezza e interoperabilità dell'agenzia dell Unione europea per le ferrovie (ERADIS) non sia stata aggiornata in maniera appropriata. Si invitano pertanto tutti i richiedenti delle autorizzazioni dei veicoli e gli Organismi Notificati in indirizzo a regolarizzare l inserimento dei pertinenti documenti nella banca dati ERADIS. Infine si raccomanda, per quanto riguarda la presentazione della domanda e la trasmissione della documentazione tramite lo sportello unico (OSS), di rispettare i quanto previsto al capitolo 14 delle linee guida in oggetto nonché relativamente alle modalità di pagamento e relative evidenze dei diritti tariffari e le connesse imposte di bollo relativi ai procedimenti di cui al capitolo Autorizzazioni di messa in servizio sottosistemi strutturali o parti di essi I procedimenti in corso per l autorizzazione all utilizzo di prodotti generici e componenti, saranno completati con l emissione del provvedimento finale qualora la relativa istanza sia pervenuta prima del 26/06/2019, data di entrata in vigore della nuova normativa. Non dovranno essere reiterate, in conformità alle linee guida 1/2019, le istanze relative a: Parere ai sensi dell art. 19 del D.Lgs. 191/2010 per il rinnovo/ristrutturazione dei sottosistemi fissi inoltrate prima del 26/06/2019; Avvio del procedimento tecnico di cui al 10.1 delle LG 1/2017 per l autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi strutturali fissi nuovi, rinnovati o ristrutturati inoltrate prima del 26/06/2019; Avvio del procedimento tecnico di cui al 11.1 delle LG 1/2017 per l autorizzazione all utilizzo di Applicazioni generiche del segnalamento inoltrate prima del 16/06/2019; Autorizzazione all utilizzo di applicazioni generiche del segnalamento a terra e a bordo di cui al inoltrata prima del 26/06/2019; fermo restando che il prosieguo dei successivi procedimenti finalizzati al conseguimento del titolo autorizzativo, ove applicabile, dovranno conformarsi alle procedure definite nelle linee guida in oggetto. codice fiscale pag. 5 di 6

6 Le istanze di autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi strutturali fissi già pervenute prima del 26/06/2019, ma ancora non concluse, dovranno essere rese conformi alle linee guida in oggetto. Il Direttore Ing. Marco D Onofrio D'ONOFRIO MARCO AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE (ANSF) :30:02 UTC MARZONI MARIA GRAZIA AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE (ANSF) :46:08 UTC SAIENNI PASQUALE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE (ANSF) :13:48 UTC codice fiscale pag. 6 di 6

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