ASSICURATO. Iscritto all Albo di

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1 MEDICAL DIVISION Convenzione Esclusiva Nuova POLIZZA Medico Specialista Cardiologo Libero Professionista con ATTIVITÀ AMBULATORIALE EXTRAMOENIA e ATTIVITÀ SVOLTA in REGIME LIBERO PROFESSIONALE all interno di STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE, ACCREDITATE o PRIVATE e/o MEDICO CONVENZIONATO S.S.N. ASSICURATO Cognome - nome cod. fiscale Indirizzo cap città Telefono cell. fax PEC Iscritto all Albo di L'Assicurato dichiara di svolgere l'attività di Medico Specialista Cardiologo in Libero professionista con attività extramoenia dal Medico Convenzionato C/O Strutture Sanitarie Pubbliche Accreditate Private Modulo di Proposta per l Assicurazione R.C. Professionale per ASSICURARSI RETROATTIVITÀ ANNI R POSTUMA / COMPILARE. FIRMARE. INVIARE Proposta - Questionario Adeguatezza - Informativa alla Clientela PAGAMENTO Premio + 20,00 per ONERI di amministrazione, emissione e gestione contratto PREMIO ANNUO LORDO Durata contratto 5 ANNI con TACITO RINNOVO A B Premio e Condizioni invariati per 5 anni PAESE CIN EUR CIN ABI CAB N CONTO BANCA IT 11 Q UBI BANCA - MI IT 23 V BANCO POSTA INVIARE 1 + MASSIMALI per Sinistro e per Anno Assicurativo Attestazione di Pagamento Documento di Identità Codice Fiscale ASSITA S.p.A assita@assita.com assita@pec.assita.it ai SENSI del REGOLAMENTO IVASS Nº del 2 agosto 2018 Il Contraente e/o l Assicurato dichiara che prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto copia dei singoli documenti: DIP - DIP AGGIUNTIVO CONDIZIONI di ASSICURAZIONE MODULO di PROPOSTA QUESTIONARIO ADEGUATEZZA / COERENZA INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI GDPR 679/2016 contenuti nel SET INFORMATIVO e INFORMATIVA alla CLIENTELA Inoltre autorizza l invio della documentazione anche tramite posta elettronica agli indirizzi indicati nel presente modulo Conferma PREMIO ANNUO LORDO Durata contratto 1 ANNO con TACITO RINNOVO A B Art. 9 Proroga della Assicurazione A Esclusi tutti gli ATTI invasivi e gli interventi chirurgici B Compresi tutti gli ATTI invasivi Esclusi gli interventi chirurgici Dirigente / Capo dipartimento +100% INFORMATIVA Il Contratto di 5 anni, oltre a mantenere invariato Premio e Condizioni, gode di uno sconto del 15% rispetto alla tariffa prevista per la durata di 1 anno. A fronte della suddetta riduzione di premio, il Contraente non può esercitare la facoltà di recesso del contratto per i primi 5 anni di durata contrattuale SINISTRI Dichiarazioni dell Assicurato Negli ultimi 5 anni sono state rivolte al Medico richieste di risarcimento per danni imputabili a una sua responsabilità professionale? NO SI (Compilare allegato) N.B. IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA LA COMPAGNIA SI RISERVA L ASSUNZIONE DEL RISCHIO data CONTRAENTE - ASSICURATO Ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato dichiara di approvare specificamente gli artt Dichiara inoltre di aver ricevuto copia dei sopracitati documenti. data CONTRAENTE - ASSICURATO MOD. 325 PM-SPECIALISTA CARDIOLOGO LIBERO PROFESSIONISTA ANMCO GIU. 2019

2 Sede e Direzione Generale: S. Cesario Sul Panaro (MO) - ITALIA Corso Libertà, 53 Tel Fax PEC: assicuratricemilanese@legalmail.it Registro delle Imprese Tribunale di Modena R.E.A Codice Fiscale e P. IVA Società appartenente al Gruppo Assicurativo Modena Capitale e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al numero 009 C. Fiscale e P. I Capitale Sociale ,00 i.v. Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del (G.U n. 298) Capitale Sociale ,00 i.v. Convenzione Esclusiva MEDICAL DIVISION Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell Articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), secondo il quale le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza. Il presente Fascicolo è altresì redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico Contratti semplici e chiari, coordinato da ANIA e partecipato dalle principali Associazioni dei consumatori e Associazioni di categoria degli intermediari L INDICE ED I BOX ESPLICATIVI Le Definizioni Nuova POLIZZA Medico Specialista Cardiologo Libero Professionista con ATTIVITÀ AMBULATORIALE EXTRAMOENIA e ATTIVITÀ SVOLTA in REGIME LIBERO PROFESSIONALE all interno di STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE, ACCREDITATE o PRIVATE e/o MEDICO CONVENZIONATO S.S.N. conforme Legge GELLI vigente Pagina 2 Le definizioni hanno una funzione esplicativa dei principali termini tecnici, specialistici o comunque inusuali utilizzati nell ambito del contratto di assicurazione, assumendo in tal modo la caratteristica di un piccolo dizionario volto a dare maggiore trasparenza ai contenuti del contratto stesso. Le Norme che regolano l assicurazione in generale Pagina 2 Tali Norme riguardano perlopiù gli articoli inerenti, ad esempio, il pagamento del premio, le variazioni di rischio in corso di contratto, il recesso in caso di sinistro, gli obblighi ed i diritti dell Assicurato in caso di sinistro, gli oneri fiscali, il Foro competente ed un generico rinvio alle norme di legge per quanto non previsto dal contratto. Le Norme che regolano l assicurazione di Responsabilità Civile Pagina 3 Le Norme che regolano l assicurazione di Responsabilità Civile Professionale Pagina 4 Le Norme che regolano l assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori di Lavoro/Opera (RCO) Pagina 5 Le Norme di cui sopra regolano uno specifico Ramo (cioè la forma assicurativa riconducibile ad un determinato rischio nel nostro caso trattasi del Ramo Responsabilità Civile verso Terzi) ed in alcuni casi uno o più sotto rami (nel nostro caso trattasi dei seguenti sotto rami): Responsabilità Civile Professionale verso terzi Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro e/o d opera Di norma riguardano, l oggetto dell assicurazione cioè l ambito della prestazione dell assicuratore, la delimitazione temporale di tale prestazione (garanzie postume garanzie pregresse), l elenco dei casi in cui l assicurazione non viene prestata, le limitazioni territoriali delle garanzie prestate nonché le regole per la gestione delle vertenze del danno. Le Estensioni e le Limitazioni di garanzia Pagina 6 Tali Condizioni sono dedicate ad adattare le Norme regolanti un singolo ramo ed i relativi eventuali sotto rami (vedasi il quadro esplicativo precedente) alle esigenze specifiche o comunque tipiche di ciascun rischio nell ambito del ramo o dei sotto rami stessi. Possono essere altresì predisposte per introdurre delle deroghe alle Norme che regolano l assicurazione di ramo e/o di sotto ramo, oppure contemplare garanzie accessorie o estensioni rispetto alla garanzia di base Per essere valide, le Condizioni in questione, richiedono un espresso richiamo in polizza e comportano l applicazione di un premio dedicato. medico specialista libero professionista ANMCO / GIU / CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pagina 1 DI 6

3 LE DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Attività ambulatoriale: l attività svolta in regime libero professionale extramoenia; Attività intramoenia: l attività svolta in regime libero professionale all interno di strutture sanitarie pubbliche, accreditate o private; Colpa Grave: la responsabilità per negligenza, imprudenza e imperizia inescusabili che, salvo il diverso profilo psicologico, vengono equiparate a comportamenti dolosi per la prevedibilità del danno possibile conseguenza dell inadempimento; Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell interesse proprio e/o di altre persone; Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali; Danno corporale: morte o lesioni personali; Danno materiale: distruzione o deterioramento di cose; Danno patrimoniale: danno alla sfera patrimoniale di terzi; Franchigia: l importo prestabilito che in caso di sinistro l Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l indennizzo; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Polizza: il documento che prova l assicurazione; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro; Primo Rischio: forma di assicurazione per la quale Assicuratrice Milanese risponde dei danni corporali o materiali provocati sino alla concorrenza della somma assicurata riportata in polizza; Responsabilità diretta: è la responsabilità ascrivibile unicamente all operato del medico con esclusione della responsabilità derivante dal mero vincolo di solidarietà; Responsabilità a titolo di regresso: trattasi della responsabilità cui è tenuto il Medico nelle obbligazioni risarcitorie solidali per la quota parte di concorso nella causazione del danno a lui attribuita, per legge o in forza di sentenza, nei confronti del coobbligato in solido che abbia provveduto al risarcimento integrale del danneggiato; Responsabilità a titolo di rivalsa: la responsabilità cui è tenuto il Medico nei confronti del soggetto che abbia provveduto al pagamento dell intero per la quota parte di danno per legge o in forza di sentenza attribuita a responsabilità del Medico assicurato; Responsabilità solidale: la responsabilità che, nei confronti del danneggiato, assumono tutti coloro che hanno comunque concorso, secondo il principio di causalità adeguata, alla produzione del danno e che perciò sono tenuti a rispondere per l intero verso il danneggiato; Richiesta di Risarcimento: la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l assicurazione avanzata da terzi nei confronti dell Assicurato; Scoperto: la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell Assicurato per ciascun sinistro; Secondo Rischio: forma di assicurazione per la quale Assicuratrice Milanese risponde dei danni corporali o materiali provocati sino alla concorrenza della somma assicurata riportata in polizza, eccedenti il massimale previsto da altra polizza per il medesimo rischio già esistente all atto della stipula del contratto con Assicuratrice Milanese o successivamente stipulata sia da parte dell Assicurato che da terzi. Il danno coperto da altra polizza è considerato come franchigia fissa e ciò anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale della o delle altre assicurazioni. L eccedenza è calcolata sull importo capitale, non coprendo la presente polizza eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria dipendenti dalla mancata messa a disposizione da parte delle Compagnie di primo rischio dell importo capitale rientrante nel massimale da quest ultime assicurato; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l assicurazione; Società: Assicuratrice Milanese S.p.A., l impresa assicuratrice. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, nel senso che l assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se le avesse conosciute, comporteranno le conseguenze previste dagli artt c.c., cioè la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Art. 2- Altre assicurazioni In caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell Assicurato, la presente assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime per l importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto il quale sarà considerato come franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni. L eccedenza sarà calcolata sull importo capitale, non coprendo la presente polizza eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria dipendenti dalla mancata messa a disposizione da parte delle Compagnie di primo rischio dell importo capitale rientrante nel massimale da quest ultime assicurato. Art. 3 - Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze (art c.c.). I premi devono essere pagati alla Agenzia oppure alla Società. Art. 4 - Modifiche al contratto Sarà riconosciuta validità soltanto alle modifiche intervenute per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio L Assicurato ha l obbligo di dare immediato avviso scritto all Agenzia oppure alla Società di ogni mutamento che comporti l aggravamento del rischio per consentire all Assicuratore di recedere dal contratto ai sensi dell art c.c.. In difetto l Assicuratore si riserva la facoltà di cui all ultimo comma dell art c.c. di recedere dal contratto o di ridurre l indennizzo. Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società riduce il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato (art c.c.). medico specialista libero professionista ANMCO / GIU / CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pagina 2 DI 6

4 Art. 7 - Obblighi e diritti dell Assicurato in caso di sinistro Deeming clause In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso all Agenzia, oppure alla Società, non appena ne ha avuto conoscenza e in ogni caso entro i 30 giorni successivi (art c.c.). La denuncia, per produrre gli effetti di copertura ed essere efficace, deve contenere la analitica narrazione del fatto, la indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio del danneggiato, la data, il luogo e la causa del sinistro. L Assicurato deve parimenti inviare contestualmente o a seguito della denuncia le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi per l acquisizione degli elementi di difesa, astenendosi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità idoneo a pregiudicare i diritti dell Assicuratore. L inadempimento di uno e/o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art.1915 c.c.. Nel caso in cui, durante il periodo di validità della polizza l Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento, dovrà darne comunicazione scritta all Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni: il contestato, supposto o potenziale atto; il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale atto; i motivi per cui si prevede che venga presentata una richiesta di risarcimento; l identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti. Le eventuali richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate sinistri validamente denunciati alla data in cui è stata trasmessa la prima denuncia. Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. Art. 9 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione Il contratto, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata ricevuta almeno 60 giorni prima della scadenza dell assicurazione, si intende prorogato per un anno e così successivamente. Se il contratto non prevede il Tacito Rinnovo, lo stesso cesserà alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta (Condizione particolare ST). Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Foro competente Foro competente è quello del luogo di residenza o sede dell Assicurato. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana. LE NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE Art Delimitazione dell assicurazione Ai fini dell assicurazione prestata con la presente polizza, non sono comunque considerati indennizzabili i danni provocati: a) al coniuge, ai genitori, ai figli dell Assicurato, nonché a qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, al legale rappresentante, al socio a responsabilità illimitata, all amministratore ed alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) ai dipendenti dell Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; d) ai collaboratori, ai dipendenti ed ai praticanti che si avvalgano delle prestazioni dell Assicurato. Art Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art Cessazione del rapporto assicurativo Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa: in caso di decesso dell Assicurato; -- in tal caso l assicurazione, inclusa la garanzia Postuma Illimitata qualora attivata, si intende comunque estesa ai suoi eredi e non è assoggettabile a recesso in caso di cessazione da parte dell Assicurato dell esercizio della professione per pensionamento e/o cancellazione dall Albo professionale; in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall Albo professionale. Il rapporto si estingue con la prima scadenza annuale del contratto in ipotesi di decesso dell Assicurato o di cessazione dell attività; con effetto immediato invece in ipotesi di radiazione o di sospensione dall Albo di appartenenza. medico specialista libero professionista ANMCO / GIU / CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pagina 3 DI 6

5 NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE Art Oggetto dell assicurazione. Altre assicurazioni: copertura a secondo rischio. Inesistenza o non operatività di altre assicurazioni: copertura a primo rischio. L assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all Assicurato nell esercizio dell attività professionale connessa con la sua qualità di MEDICO SPECIALISTA CARDIOLOGO libero professionista con attività ambulatoriale extramoenia e attività svolta in regime libero professionale all interno di Strutture sanitarie Pubbliche, accreditate o private e/o di Medico convenzionato S.S.N., in quanto iscritto al relativo Albo. La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese, oltre alle spese di difesa nei limiti di cui all art.14) di danni da esso Assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involon tariamente cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell esercizio dell attività dichiarata in polizza ai pazienti. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo: a) l effettuazione di piccoli interventi chirurgici o invasivi, ambu latoriali e/o domiciliari, senza ricorso ad anestesia totale, anche quando l attività dichiarata non preveda l esercizio della chirurgia; b) i danni dei quali l Assicurato sia tenuto a rispondere a titolo di colpa lieve e grave, anche nell ipotesi che l attività professionale abbia avuto ad oggetto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà per colpa grave (art c.c.); c) l attività di pronto soccorso, il rifiuto di adempimento, l intervento senza consenso in ipotesi di stato di necessità, i danni per omissione di intervento per cure urgenti, quando non sussista dolo; d) l impiego di ogni strumento e/o attrezzatura resi disponibili nel campo specifico e attinenti alla specializzazione conseguita, ivi compresi il laser, le apparecchiature a raggi X per scopi diagnostici; per i soli radiologi anche per scopi terapeutici; e) danni estetici e fisionomici conseguenti a medicina esclusivamente riparativa (esclusa quindi quella rigenerativa), ed interventi di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrici di cicatrici post-operatorie; f) fatti dolosi di persone delle quali l Assicurato debba rispondere; g) danni derivanti dalla pratica di agopuntura, chiroterapia e omeo patia; h) danni conseguenti all implantologia praticata da medici dentisti e richiamata in polizza. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro; i) La rivalsa esercitata dall Azienda Sanitaria e/o Struttura medico/ospedaliera nonché da parte dei loro assicuratori per danni causati a terzi in conseguenza dell attività svolta per conto dei suddetti Enti. Qualora esista altra assicurazione efficace per la copertura del rischio assicurato in base al presente contratto, si conviene che, in caso di sinistro, la presente assicurazione è prestata in secondo rischio e cioè in eccedenza al massimale previsto da detta altra assicurazione fino alla concorrenza del massimale indicato nel presente contratto. Resta comunque inteso che nel caso di inesistenza o di non operatività dell altra assicurazione la presente polizza si intende operante in primo rischio. Per l ipotesi di attività del medico svolta in regime libero professionale extramoenia la presente polizza opera sempre in primo rischio. Art Limitazione in caso di responsabilità solidale Nel caso di responsabilità solidale dell Assicurato con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, l assicurazione opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all Assicurato, così come stabilito dall art. 2055, secondo e terzo comma del Codice Civile; pertanto si intende esplicitamente escluso quanto l Assicurato sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà. Art Inizio e limite all oggetto della garanzia L assicurazione vale esclusivamente per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall Assicurato e conseguenti a fatti commessi dall Assicurato stesso, posti in essere per la prima volta durante il periodo di validità del contratto. Tuttavia se l Assicurato aveva stipulato con Assicuratrice Milanese e per il medesimo rischio una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite o riprese dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante la vigenza della polizza o delle polizze precedenti, ancorché non denunciati all atto della stipula della nuova polizza con esclusione dell articolo 1892 del Codice Civile. Art Garanzia Postuma ex Legge GELLI 8/3/2017 n. 24 L assicurazione vale nei casi di operatività della polizza a favore dell Assicurato e/o dei suoi Eredi, per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal paziente per i casi di cessazione dell attività professionale e di cancellazione dall Albo, sempre che il fatto che ha dato origine alla richiesta si sia verificato nel periodo ricompreso tra la data di stipula del contratto e la sua cessazione. Egualmente a favore degli Eredi per il caso di morte del Professionista in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, escluso il caso di suicidio e eutanasia. Art Garanzia Postuma illimitata L assicurazione vale nei casi di operatività della polizza, a favore dell Assicurato e/o dei suoi Eredi, per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal paziente, sempre che il fatto che ha dato origine alla richiesta si sia verificato nel periodo ricompreso tra la data di stipula del contratto, il periodo di retroattività previsto dal presente contratto e la sua cessazione, per qualsiasi altro caso non previsto all art.19 Garanzia Postuma ex legge 8/3/2017 n. 24. Egualmente a favore degli Eredi per il caso di morte del Professionista in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, escluso il caso di suicidio e eutanasia. La presente garanzia cesserà e diverrà immediatamente inefficace qualora l Assicurato abbia stipulato altra assicurazione per i medesimi rischi. medico specialista libero professionista ANMCO / GIU / CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pagina 4 DI 6

6 Art Rischi esclusi L assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantigli in via di solidarietà. La garanzia non sarà operante: a) per danni conseguenti ad interventi, applicazioni e/o terapie di tipo estetico, salvo quanto previsto al punto e) dell Art Oggetto dell assicurazione, nonché per i danni e le pretese derivanti dalla mancata rispondenza di tali interventi, applicazioni e/o terapie; b) procreazione medicalmente assistita; c) responsabilità di natura amministrativa e patrimoniale; d) responsabilità derivanti da sperimentazioni in genere; e) svolgimento di attività non specificatamente previste dall ordina mento professionale; f) responsabilità in relazione a fatti commessi quando l Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall attività professionale; g) trasmutazione del nucleo dell atomo nonché radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o esposizione a radiazioni ionizzanti; h) inquinamento dell atmosfera; inquinamento, infiltrazione, conta minazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; i) danni derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto; j) ad eccezione delle sole ipotesi di cui agli Articoli 19 e 20, restano pertanto escluse le richieste di risarcimento pervenute alla Società successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di durata della polizza. Art Estensione territoriale L assicurazione vale per le attività professionali svolte in Italia e occasionalmente in qualsiasi altro paese d Europa. Art Limiti di indennizzo Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati alla Società stessa. Limitatamente ai danni a cose, non diversamente regola mentati dagli altri articoli di polizza, la garanzia si intende prestata con una franchigia fissa di Euro 1.000,00. Art. 24 Studio Professionale Studio Associato Associazioni di Professionisti. In caso la polizza preveda quale Contraente uno Studio Professionale Studio Associato Associazioni di Professionisti, per Assicurato si intendono tutti i professionisti Associati iscritti all Albo Professionale ed indicati in apposita appendice di polizza. Il premio è pari a quello individuale moltiplicato per il numero degli Associati e ridotto del 10% a partire dal secondo Associato. La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale indicato in polizza, convenuto per sinistro e per anno assicurativo, il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei singoli professionisti con il Contraente/Assicurato o tra loro. Art Conduzione dei locali adibiti a studio professionale La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi durante il periodo di efficacia del contratto, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto acciden tale verificatosi in relazione all esercizio e alla conduzione dello studio professionale, sia nella sede principale che nelle eventuali sedi secondarie stabili, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori, sostituti, praticanti, dipendenti. Sono esclusi i danni cagionati da fuoriuscita di acqua per guasto o per rottura di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, tecnici, a carico dell Assicurato. Questa specifica garanzia si intende prestata fino a concorrenza di un massimale di Euro ,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO) Art R.C.O. Dipendenti (compreso danno biologico) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 e dell art.13 del D.lgs. 23 Febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.lgs. addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; 2) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 e del D.lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui al D.M. della previdenza Sociale del 12 Luglio L assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi dell assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Questa specifica garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale di Euro ,00 per sinistro con un sottolimite per persona pari a Euro ,00. medico specialista libero professionista ANMCO / GIU / CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pagina 5 DI 6

7 Art Committenza La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi dell art c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, collaboratori, in relazione alla guida di autovetture e motocicli (comprese le lesioni corporali ai terzi trasportati) nonché di ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati e l utilizzo sia avvenuto per ragioni di servizio. È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa e/o di surroga della Società nei confronti dei responsabili. Questa specifica garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa di Euro 270,00 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Art. 28 Conciliazione amichevole In caso di sinistro indennizzabile e in relazione alla norma che prescrive l obbligo di esperire un tentativo amichevole di conciliazione ai sensi del Decreto Legislativo n.28/2010 da promuoversi a cura di una delle due Parti davanti ad uno degli Organismi a ciò preposti, prima di adire a vie legali, la Compagnia si obbliga a partecipare a tale procedura dietro semplice richiesta scritta del medesimo Assicurato. LE ESTENSIONI E LE LIMITAZIONI DI GARANZIA (Che integrano o derogano le Norme che regolano l assicurazione di Responsabilità Civile Professionale quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati e sempreché la stessa sia richiamata in prima facciata di polizza) PE) Esclusione garanzia Postuma Illimitata L Articolo 20 delle Condizioni di Polizza deve intendersi abrogato, la garanzia Postuma illimitata non viene pertanto prestata dalla presente polizza. R) Retroattività temporale - Temporalmente illimitata L assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. R1) Retroattività temporale limitazione a 1 anno L assicurazione vale solo per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto e conseguenti a fatti commessi posti in essere non oltre 1 (uno) anno antecedente la data di effetto della Polizza. R2) Retroattività temporale limitazione a 2 anni L assicurazione vale solo per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto e conseguenti a fatti commessi posti in essere non oltre 2 (due) anni antecedenti la data di effetto della Polizza. R5) Retroattività temporale limitazione a 5 anni L assicurazione vale solo per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto e conseguenti a fatti commessi posti in essere non oltre 5 (cinque) anni antecedenti la data di effetto della Polizza. R10) Retroattività temporale limitazione a 10 anni L assicurazione vale solo per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto e conseguenti a fatti commessi posti in essere non oltre 10 (dieci) anni antecedenti la data di effetto della Polizza. Per tutti i casi R R1 R2 R5 R10 di cui sopra, trova in ogni caso piena applicazione l art.1892 c.c. Tuttavia se l Assicurato aveva stipulato con Assicuratrice Milanese e per il medesimo rischio una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite o riprese dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante la vigenza della polizza o delle polizze precedenti, ancorché non denunciati all atto della stipula della nuova polizza con esclusione della applicazione dell art.1892 c.c.. B1) Dirigente / Capo dipartimento Sono compresi in garanzia i danni derivanti dall attività di Dirigente responsabile di struttura complessa (ex Primario) e di Capo Dipartimento, con esclusione delle attività amministrative, contabili e gestione del personale. ST) Senza Tacito Rinnovo La polizza non prevede il Tacito Rinnovo pertanto cesserà, automaticamente, alla sua naturale scadenza. medico specialista libero professionista ANMCO / GIU / CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pagina 6 DI 6

8 Bilancio Approvato relativo esercizio 2018 Patrimonio Netto pre distribuzione dividendi ,00 Capitale Sociale ,00 Totale Riserva Patrimoniale ,00 Indice di Solvibilità - Solvency II 190% al 31dicembre 2018 Partners riassicurativi in ordine alfabetico Total Equity and Reserves: ,863 millions Gross Premiums written: ,862 millions Rating: A- Total Equity and Reserves: 14,359 billions Net Premiums written: 6,664 billions Rating: AA+ Total Equity and Reserves: $ 1,767 billions Gross Premiums written: $ 1,328 billions Rating: A The Art & Science of Risk Total Equity and Reserves: 5,828 billions Gross Premiums written: 15,258 billions Rating: AA- Total Equity and Reserves: $ billions Gross Premiums written: $ billions Rating: AA- Total Equity and Reserves: 62,4 billions Gross Premiums written: 103 billions Rating: AA- La Società beneficia in termini di solidità patrimoniale, oltre che di rilevanti mezzi propri, di amplissime coperture riassicurative coerenti con la politica di rispetto della sana e prudente gestione e finalizzate a trasferire ai Partners riassicurativi, veri e propri colossi mondiali, le punte di rischio superiori ad 1 milione di euro nonché a cedere in quota Share al 50% i rischi di tutti i rami

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