DELIBERAZIONE N X / 3679 Seduta del 12/06/2015

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1 DELIBERAZIONE N X / 3679 Seduta del 12/06/2015 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali MARIO MANTOVANI Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI MARIA CRISTINA CANTU' CRISTINA CAPPELLINI GIOVANNI FAVA MASSIMO GARAVAGLIA MARIO MELAZZINI MAURO PAROLINI ANTONIO ROSSI FABRIZIO SALA ALESSANDRO SORTE CLAUDIA TERZI Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'assessore Claudia Terzi Oggetto PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE MISURE DI EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA CON FINALITA DI RISPARMIO ENERGETICO E CONSEGUENTE RIDUZIONE DELL INQUINAMENTO LUMINOSO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE TERZI) Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: Il Direttore Generale Mario Nova Il Segretario Generale Giuseppe Bonomi Il Direttore di Funzione Specialistica Luca Dainotti L'atto si compone di 15 pagine di cui 13 pagine di allegati parte integrante

2 VISTO l art. 34 dello Statuto d autonomia della Lombardia, secondo il quale l iniziativa legislativa dell Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta regionale; VISTO l art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione, così come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) Collegato 2014, ed i relativi provvedimenti attuativi; DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo; VISTA la proposta di progetto di Legge Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e conseguente riduzione dell'inquinamento luminoso ; PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell azione di governo; Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; D E L I B E R A 1. di approvare l allegata proposta di progetto di legge recante Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e conseguente riduzione dell'inquinamento luminoso ; 2. di disporne la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell iter. IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI 1

3 Proposta di progetto di legge Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e conseguente riduzione dell inquinamento luminoso Art. 1 (Finalità) 1. In conformità alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, e al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), la presente legge persegue l efficientamento degli impianti di illuminazione esterna attraverso l impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e ad elevate prestazioni illuminotecniche, il risparmio energetico mediante il contenimento dell illuminazione artificiale ai sensi dell articolo 3 del d.lgs. n. 102/2014, la salvaguardia delle condizioni naturali nelle zone di particolare tutela dall inquinamento luminoso, con la conseguente riduzione dell inquinamento luminoso sul territorio regionale nel preminente interesse della tutela della salute dei residenti. 2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche tramite l efficace progettazione degli impianti di illuminazione esterna, l ottimizzazione dei consumi, dei costi di esercizio e di manutenzione degli stessi, la prevenzione del deterioramento della qualità di illuminazione nel tempo. 3. La presente legge persegue, altresì, l ottimizzazione e l innovazione dei servizi pubblici di illuminazione mediante azioni di promozione, di sostegno e di incentivazione all impiego diffuso di materiali e tecnologie complementari per l erogazione di servizi integrati all impianto di illuminazione, secondo la definizione di cui all articolo 2, comma 1, lettera o), al fine di soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni, nel rispetto del regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature: a) apparecchio di illuminazione: dispositivo che distribuisce, filtra o anche trasforma la luce emessa da una o più sorgenti luminose o moduli LED e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le sorgenti luminose o moduli LED e, ove necessario, i circuiti ausiliari e gli strumenti per collegarle all alimentazione elettrica; b) apparecchio di illuminazione internalizzato: apparecchio che, per il proprio posizionamento, risulta già schermato e non può diffondere luce verso l alto, quale l illuminazione di porticati, le logge, i sottopassi, le gallerie e, in generale, gli ambienti delimitati da schermi opachi o da impalcati nella parte superiore; c) documento di analisi dell illuminazione esterna, di seguito DAIE: documento comunale di censimento degli impianti di illuminazione esterna, di individuazione delle criticità, delle opportunità e delle modalità di riqualificazione ai fini del risparmio energetico, con conseguente riduzione dell inquinamento luminoso; 1

4 d) gestore di impianto di pubblica illuminazione esterna: affidatario del servizio di illuminazione pubblica in una delle forme di legge; e) impianto di illuminazione esterna: sistema complesso di elementi, quali il quadro elettrico, le linee di alimentazione, i sostegni, gli apparecchi di illuminazione e le sorgenti luminose, con la funzione di fornire luce in ambito esterno, che presenta contiguità territoriale e che risulta costituito da uno o più apparecchi illuminanti o sorgenti luminose afferenti al medesimo quadro di alimentazione. Si distingue in impianto di: 1. illuminazione pubblica: illuminazione di pubbliche vie e piazze, di luoghi pubblici in genere, comprese le aree di pertinenza delle stesse, i cui costi energetici e manutentivi sono sostenuti direttamente o, tramite concessione, da enti locali, compresi gli impianti corredati da sistemi di rilevazione del fabbisogno d illuminazione e conseguenti meccanismi di regolazione dell intensità del flusso luminoso; 2. illuminazione privata: illuminazione di aree private, quali giardini di proprietà, rampe di garage o di ambiti non ricadenti nella definizione di illuminazione pubblica; f) impianto di modesta entità: impianto di illuminazione esterna afferente ad un unico quadro di alimentazione o ad un contatore energetico fiscale, che presenta contemporaneamente le seguenti condizioni: 1. flusso emesso dalla singola sorgente, o da un gruppo di sorgenti, di un singolo apparecchio di illuminazione, non superiore a lumen; 2. potenza totale installata nell insieme degli apparecchi di illuminazione pari a 150 W; 3. flusso totale emesso verso l alto non superiore a lumen; g) impianto temporaneo: installazioni finalizzate a transitorie esigenze di sicurezza, a ricorrenze o a celebrazioni locali, aventi le seguenti caratteristiche tra loro alternative: 1. durata massima di esercizio giornaliero inferiore o uguale a due ore; 2. durata massima di esercizio inferiore a quindici giorni solari consecutivi, con ripetitività dell evento ristretta a soli due esercizi annuali; h) inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree alle quali è funzionalmente diretta, nonché ogni forma di irradiazione artificiale emessa dagli apparecchi di illuminazione e dalle superfici illuminate oltre il piano dell orizzonte o che comprometta la salute di organismi viventi; i) LED: sorgente luminosa che consiste in un dispositivo allo stato solido che incorpora una giunzione p-n di materiale inorganico, che emette una radiazione ottica quando eccitato da una corrente elettrica secondo le norme CEI EN 62031:2009; j) modulo LED: unità fornita come sorgente luminosa; in aggiunta a uno o più LED, essa può contenere componenti aggiuntivi quali ottici, meccanici, elettrici ed elettronici, ma non l unità di alimentazione secondo le norme CEI EN 62031:2009; k) osservatorio astronomico: installazione adibita in maniera specifica all osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all osservazione notturna; l) rischio fotobiologico: rischio di danno alla retina, all occhio o ai tessuti in generale, connesso a particolari bande dello spettro elettromagnetico che possono influire in maniera anche grave e con danni permanenti; m) rischio di alterazione del ritmo circadiano: rischio legato alla potenziale influenza delle differenti componenti dello spettro luminoso della luce sul normale andamento del sistema di regolazione del ritmo biologico, caratterizzato da un periodo di circa ventiquattro ore, che regola molte delle funzioni vitali quali ciclo sonno-veglia, secrezione di melatonina, temperatura corporea, parametri legati al sistema circolatorio, produzione di ormoni; n) zona di particolare tutela dall inquinamento luminoso: area di tutela per le finalità degli osservatori astronomici e delle aree naturali protette riconosciuta ai sensi dell articolo 9; o) materiali e tecnologie complementari per l erogazione di servizi integrati all impianto di illuminazione: ogni attrezzatura, hardware ed eventuale software, integrata all impianto di illuminazione esterna, che ne implementi le funzionalità per finalità di videosorveglianza, 2

5 comunicazione, monitoraggio del traffico, gestione della viabilità e dei parcheggi, erogazione del servizio di ricarica ai veicoli elettrici e per ogni altra utilità consimile. Art. 3 (Ambito di applicazione e disposizioni generali) 1. La presente legge si applica a tutti gli impianti e agli apparecchi di illuminazione esterna, con esclusione: a) degli apparecchi di illuminazione internalizzati; b) degli impianti di modesta entità; c) degli impianti temporanei; d) dei sistemi di segnalazione e di regolazione del traffico veicolare; e) dei sistemi di segnalazione della navigazione lacustre, aerea e idroviaria; f) dei sistemi per la sicurezza delle strutture militari e di quelle in cui sono esercitate attività relative all ordine pubblico e alla amministrazione della giustizia; g) dei dispositivi luminosi di emergenza e di quelli relativi alla protezione civile. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli impianti e gli apparecchi di illuminazione esterna da realizzare sul territorio regionale, con le esclusioni di cui al comma 1, sono progettati e installati secondo le disposizioni del presente articolo e del regolamento di cui all articolo 4, comma Gli apparecchi di illuminazione esterna garantiscono: a) la non dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell orizzonte; b) specifici requisiti di prestazione energetica; c) specifici requisiti relativi alla sicurezza fotobiologica; d) la non alterazione del ritmo circadiano. 4. Gli impianti di illuminazione esterna: a) rispondono a specifici requisiti di prestazione energetica e garantiscono efficienza sotto il profilo costi-benefici; b) sono provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre il flusso luminoso emesso rispetto al pieno regime di operatività, compatibilmente con il mantenimento delle condizioni di sicurezza legate all uso della superficie illuminata; c) sono realizzati in modo che le superfici illuminate non presentino eccessivi sovradimensionamenti rispetto al livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme tecniche di riferimento. 5. Gli impianti di pubblica illuminazione esterna, realizzati in attuazione della presente legge, devono essere di proprietà pubblica. 6. E vietato utilizzare fasci di luce roteanti di qualsiasi tipo. 7. Gli apparecchi destinati all illuminazione esterna non devono costituire elementi di disturbo per gli utenti della strada, per le abitazioni e le proprietà private né illuminare siti naturali o artificiali, qualora ciò confligga con le disposizioni di tutela delle specie e degli habitat sancite dalla direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/35/CE del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell ambiente e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché dalle relative norme di recepimento statali e regionali, fatte salve le deroghe previste dalle norme stesse. 3

6 Art. 4 (Funzioni della Regione) 1. La Regione svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo ai fini della riduzione dei consumi energetici e, conseguentemente, dell inquinamento luminoso derivante dall illuminazione esterna. 2. La Giunta regionale definisce con regolamento le norme tecniche necessarie all applicazione della legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n 245/2009 e (UE) n 1194/2012, nonché della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell informazione. 3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce, in particolare, le norme tecniche riguardanti le prestazioni energetiche minime, la dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell orizzonte, il sovradimensionamento rispetto al livello minimo di luminanza degli impianti di illuminazione, le modalità d'impiego degli impianti di illuminazione dedicati alle attività sportive, all illuminazione dei monumenti, alle insegne ed ad altri ambiti specifici. Il regolamento dispone specifiche prescrizioni per la redazione del DAIE, di cui all articolo 7, e disciplina le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in capo ai comuni. Definisce, altresì, la procedura da seguire per la garantire la pubblicità dei dati di cui all articolo 5, comma Fatti salvi gli obblighi di gestione associata delle funzioni fondamentali comunali ai sensi dell articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la Giunta regionale promuove la gestione del servizio di pubblica illuminazione esterna in forma associata tra i comuni. 5. La Giunta regionale promuove iniziative di informazione in materia di illuminazione esterna, inquinamento luminoso e relativo monitoraggio, finalizzate alla corretta applicazione della presente legge. Tali attività possono essere svolte avvalendosi anche della collaborazione di enti e associazioni interessati. 6. Per l esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge la Regione può avvalersi degli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione Collegato 2007 ), ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi: a) implementazione, gestione e aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (SIT) regionale, ai sensi dell articolo 5; b) promozione di campagne informative sull'inquinamento luminoso, sugli sviluppi del settore e relative applicazioni; c) consulenza e supporto agli enti locali; d) georeferenziazione delle mappe delle zone di particolare tutela dall inquinamento luminoso, di cui all articolo 9, e relativa pubblicazione sul geoportale regionale. 7. Le funzioni ed attività di cui ai commi 4 5 e 6 sono esercitate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 5 (Implementazione del Sistema Informativo Territoriale regionale) 1. La Giunta regionale implementa il SIT di cui all articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), con i dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna. 2. L individuazione dei dati necessari all implementazione del SIT di cui al comma 1, le specifiche tecniche per la georeferenziazione degli impianti e le modalità di aggiornamento dei dati sono stabiliti con decreto del direttore regionale competente in materia di risparmio energetico; l atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 4

7 3. I comuni forniscono alla Regione i dati di cui al comma 2 e li aggiornano, con cadenza biennale, entro il 30 aprile. I comuni che non forniscono i dati entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2 sono esclusi dai benefici economici regionali di settore fino all effettiva fornitura dei dati. 4. I dati di cui al comma 1 relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna sono resi disponibili in modalità open data secondo quanto previsto dal regolamento di cui all articolo 4, comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla protezione dei dati personali. Art. 6 (Funzioni dei Comuni) 1. I comuni approvano il DAIE redatto secondo i contenuti di cui all articolo 7, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all articolo 4, comma In conformità a quanto stabilito nel DAIE i comuni: a) determinano le misure e le azioni per assicurare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di pubblica illuminazione esterna, con conseguente riduzione dell inquinamento luminoso; b) perseguono la proprietà pubblica degli esistenti impianti di pubblica illuminazione esterna di rispettiva competenza e, a tal fine, per le concessioni già in essere ne programmano il riscatto, quantificando le risorse economiche e indicandone le modalità di reperimento, ovvero stabiliscono i criteri per conseguire la ricostituzione della integrale proprietà pubblica degli impianti stessi; c) indicano i criteri di riferimento per regolare le concessioni per la realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione esterna, assicurando comunque la proprietà pubblica degli impianti stessi; d) determinano le misure e le azioni per promuovere ed incentivare l utilizzo degli impianti di pubblica illuminazione esterna per la fornitura di servizi integrati mediante materiali e tecnologie complementari ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera o); e) promuovono, ove già non prescritto ai sensi della normativa vigente, forme di gestione associata del servizio di pubblica illuminazione esterna, anche per garantire una migliore economicità del servizio stesso. 3. Spettano ai comuni, in relazione alle funzioni di rispettiva competenza, la vigilanza ed il controllo sull applicazione della presente legge e del regolamento di cui all articolo 4, comma 2. In caso di accertata inadempienza alle disposizioni di cui all articolo 3, commi 2, 3, 4, 6 e 7, i comuni territorialmente competenti dispongono l adeguamento degli apparecchi o degli impianti di illuminazione esterna, indicando anche il termine per l adeguamento alle norme regionali inapplicate. Fino all avvenuto adeguamento, gli apparecchi o gli impianti devono rimanere spenti o, in caso di possibile pregiudizio delle condizioni di sicurezza, devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso. 4. Spettano, altresì, ai comuni l accertamento delle violazioni di cui al comma 3 e l irrogazione delle sanzioni di cui all articolo 10 secondo quanto previsto dagli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria). Art. 7 (Documento di analisi dell illuminazione esterna - DAIE) 1. Al fine di individuare le potenzialità di intervento sul sistema di impianti di illuminazione pubblica e per conseguire un adeguato risparmio energetico, con conseguente riduzione dell inquinamento luminoso, il DAIE contiene i seguenti elementi: a) censimento delle categorie illuminotecniche, dei flussi di traffico e degli indici di declassamento relativi al comparto viario presente sul territorio amministrativo; ricognizione dello stato di fatto degli impianti di illuminazione esterna, dei dati di proprietà; verifica della 5

8 rispondenza ai requisiti normativi vigenti, con particolare riferimento agli aspetti inerenti la sicurezza, e delle eventuali criticità; b) individuazione degli ambiti nei quali è necessario un particolare regime di tutela dall inquinamento luminoso; c) identificazione delle opportunità per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di pubblica illuminazione esterna, con conseguente riduzione dell inquinamento luminoso; d) individuazione della tempistica e delle modalità per perseguire l acquisizione della proprietà degli impianti esistenti di pubblica illuminazione esterna, tenuto conto dei contratti in essere, anche avvalendosi della possibilità di riscatto ai sensi dell articolo 6, comma 2, lettera b); e) identificazione di opportunità per la realizzazione di linee di alimentazione dedicate per gli impianti di pubblica illuminazione esterna; f) individuazione della tempistica e degli interventi programmati per l implementazione degli impianti di pubblica illuminazione esterna per consentire l erogazione di servizi integrati mediante materiali e tecnologie complementari; g) identificazione di modalità per la gestione associata del servizio di pubblica illuminazione esterna, ai sensi dell articolo 6, comma 2, lettera e); 2. Il DAIE è approvato entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all articolo 4, comma 2, o, per i soli comuni dotati di piano dell illuminazione di cui all articolo 1 bis, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 marzo 2000 n. 17 (Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all inquinamento luminoso), entro cinque anni dalla pubblicazione sul BURL dello stesso regolamento. 3. Il DAIE è aggiornato al fine di tenere conto di significative variazioni della consistenza degli impianti di illuminazione esterna e dell affermarsi di nuove tecnologie che possono impattare sulla progettazione, manutenzione e gestione degli stessi impianti. 4. Possono ottenere i benefici economici regionali di settore solo i comuni provvisti del DAIE o del piano dell illuminazione efficace ai sensi dell articolo 11, comma 1. Art. 8 (Compiti dei gestori degli impianti di pubblica illuminazione esterna) 1. I gestori degli impianti di pubblica illuminazione esterna comunicano al comune di competenza, entro un anno dalla pubblicazione sul BURL del decreto di cui all articolo 5, comma 2, i dati necessari alla implementazione del SIT con i dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna di cui all articolo 5, comma 1, e alla approvazione del DAIE di cui agli articoli 6 e I gestori degli impianti di pubblica illuminazione esterna comunicano al comune di competenza l aggiornamento dei dati di cui al comma 1 con cadenza biennale, entro il 31 marzo. Art. 9 (Zone di particolare tutela dall inquinamento luminoso) 1. I gestori degli osservatori astronomici che svolgono ricerca e divulgazione scientifica possono richiedere il riconoscimento regionale di un area quale zona di particolare tutela dall inquinamento luminoso. 2. La richiesta, indirizzata alla competente struttura regionale, deve contenere: a) motivazioni delle salvaguardie richieste; b) individuazione dell area proposta su cartografia in adeguata scala; c) elenco dei comuni interessati dalla zona di tutela. 3. L area della zona di particolare tutela dall inquinamento luminoso, riconosciuta ai sensi del comma 1, può avere un raggio massimo di venticinque chilometri dall osservatorio. 4. Il riconoscimento di cui al comma 1 è attribuito con decreto del direttore regionale competente in materia di risparmio energetico. 6

9 5. Le zone di particolare tutela dall inquinamento luminoso sono rappresentate mediante cartografia in scala adeguata sul geoportale della Regione. 6. I parchi nazionali, i siti di Rete Natura 2000 e le aree a parco naturale inserite nelle aree regionali protette di cui all articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), costituiscono zone di particolare tutela dall inquinamento luminoso. 7. I comuni il cui territorio ricade all interno delle zone di particolare tutela dall inquinamento luminoso: a) richiedono ai gestori delle zone di particolare tutela dall inquinamento luminoso, prima dell approvazione del DAIE, un parere sui contenuti del DAIE in relazione alle finalità di salvaguardia delle aree o delle attività tutelate; il parere è trasmesso al comune entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di scostamento, anche parziale, dal parere, il comune motiva la scelta nell atto di approvazione del DAIE; a) possono svolgere le funzioni di vigilanza di cui all articolo 6, comma 3 anche con il supporto dei gestori delle zone di particolare tutela dell inquinamento luminoso, previo accordo sottoscritto dalle parti interessate. Art.10 (Sanzioni) 1. I comuni provvedono ad irrogare le sanzioni in ragione della gravità delle violazioni accertate, in base ai seguenti criteri: a) sanzione non inferiore a e non superiore a 5.000, a seconda del grado di incompletezza del set di dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna o dell assenza dei dati da rendere disponibili, in caso di inottemperanza, da parte dei gestori, alle disposizioni di cui all articolo 8; b) sanzione non inferiore a e non superiore a in caso di mancata, parziale o tardiva realizzazione degli interventi di adeguamento prescritti ai sensi dell articolo 6, comma 3. L ammontare della sanzione è raddoppiato, ove l inadempienza si verifichi in zone di particolare tutela dall inquinamento luminoso; c) sanzione non inferiore a e non superiore a 6.000, in ragione della dimensione dell impianto, in caso di mancato rispetto del regolamento di cui all articolo 4, comma 2, da parte di progettisti, installatori o gestori. L ammontare della sanzione è raddoppiato, ove l inadempienza si verifichi in zone di particolare tutela dall inquinamento luminoso. 2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono riscosse e introitate dai comuni, ai sensi dell articolo 26, comma 4, della l. r. 1/2012. Art. 11 (Norme transitorie e finali) 1. I piani dell illuminazione approvati ai sensi della l.r. 17/2000 e della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 38 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 27 marzo 2000 n. 17 Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all inquinamento luminoso ed ulteriori disposizioni), conservano efficacia sino alla data di approvazione del DAIE di cui all articolo 7, e comunque non oltre il termine di cinque anni dalla data di pubblicazione sul BURL del regolamento di cui all articolo 4, comma Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all articolo 4, comma 2, continuano ad applicarsi le previsioni di cui all articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e agli articoli 6 e 9, comma 4, ultimo periodo, della l.r. 17/ Le fasce di rispetto per gli osservatori astronomici, identificate con le deliberazioni della Giunta regionale n. VII/2611 dell 11 dicembre 2000 (Aggiornamento dell elenco degli osservatori astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto) e n. VIII/3720 del 5 dicembre 2006 (Aggiornamento dell elenco degli osservatori astronomici e astrofisici l.r. 7

10 17/2000) in attuazione dell articolo 5 della l.r. 17/2000, sono assimilate alle zone di particolare tutela dall inquinamento luminoso di cui all articolo 9 fino alla data di emanazione dei rispettivi decreti ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 9 e comunque per non oltre due anni dalla data di pubblicazione sul BURL del regolamento di cui all articolo 4, comma La deliberazione della Giunta regionale n. VII/6162 del 20 settembre 2001 (Criteri di applicazione della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all inquinamento luminoso ) perde efficacia alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all articolo 4, comma Il decreto n del 3 agosto 2007 (Legge regionale 27 marzo 2000, n. 17. Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali dell illuminazione) perde efficacia alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all articolo 4, comma La Giunta regionale approva il regolamento di cui all articolo 4, comma 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 12 (Abrogazioni) 1. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 11, comma 2, sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni: a) l.r. 17/2000; b) l.r. 38/2004; c) articolo 1, comma 20, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare); d) articolo 2, comma 3, della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - Collegato 2006); e) articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative Collegato ordinamentale 2007 ). 2. Restano validi i risultati e gli effetti delle disposizioni abrogate ai sensi del presente articolo nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. 3. Tali disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso, fino alla loro conclusione. 8

11 Proposta di progetto di legge MISURE DI EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA CON FINALITA DI RISPARMIO ENERGETICO E CONSEGUENTE RIDUZIONE DELL INQUINAMENTO LUMINOSO Relazione illustrativa: il presupposto della proposta di legge in oggetto è la legge regionale 17/2000, che ha rappresentato un caposaldo normativo fondamentale per la politica di protezione dell ambiente ed energetica di Regione Lombardia. La portata di tale scelta legislativa ha travalicato i confini regionali, ponendosi come punto di riferimento per l assetto legislativo di settore di altre Regioni italiane e, di fatto, divenendo testo base per i rinvii normativi di Stati europei ed extra europei. Negli ultimi anni, tuttavia, si è assistito ad un progressivo e costante sviluppo di nuove tecnologie sul mercato, tanto in relazione agli apparecchi di illuminazione quanto rispetto all intero sistema delle reti in una logica di smart cities, intesa come insieme di strategie tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici grazie all'impiego diffuso delle nuove tecnologie. Inoltre, a livello normativo, vi sono numerose novità riguardanti il settore dei pubblici servizi. Si è reso, quindi, necessario procedere alla revisione della vigente legge per soddisfare le nuove esigenze venutesi a creare. Il metodo adottato è stato quello della concertazione tra le istanze dei vari portatori di interesse, attraverso l istituzione di un tavolo dedicato, pur mantenendo come cardini non derogabili le disposizioni di principio che hanno reso strategica la norma storica. Fra i vari interlocutori sono da ricordare ANCI Lombardia, Legambiente, WWF, le Associazioni di categoria dei produttori e progettisti dell illuminazione e dei fornitori di servizi, degli ordini professionali, e di altri Enti e Associazioni interessati a vario titolo al tema (Cielo Buio, Enea, Light-is, ARPA Lombardia). Tale processo di condivisione delle scelte ha permesso di non trascurare alcuno degli interessi dei vari stakeholders, di ascoltarne le istanze e di mantenere i livelli di tutela già assicurati in favore dell ambiente e dei cittadini. I temi della legge Protezione dall inquinamento luminoso Nel nuovo impianto normativo trovano conferma i principi già sanciti con la legge 17/2000 in materia di lotta all inquinamento luminoso, che ha generato una nuova cultura illuminotecnica. L immissione di luce artificiale nell ambiente notturno, non funzionale a garantire l illuminamento necessario, provoca effetti negativi. Tali effetti spaziano dall alterazione della percezione dell ambiente, in particolare della visione delle stelle e degli altri corpi celesti, fino all interferenza sulla salute degli esseri viventi come documentato da numerosi studi e ricerche (alterazioni dei ritmi circadiani, alterazioni ai processi fotosintetici delle piante e al fotoperiodismo e, per l uomo, abbagliamento, miopia e alterazioni ormonali in grado di diminuire le difese dell organismo umano). Risparmio energetico Viste le politiche energetiche a livello Comunitario (Direttiva 2012/27/UE), Nazionale (Strategia Energetica Nazionale) e Regionale (Piano Energetico Ambientale Regionale, prossimo all approvazione), si è voluto indirizzare i contenuti della legge al contenimento dei consumi energetici con particolare attenzione all illuminazione esterna di competenza delle Amministrazioni Locali. Quest ultima rappresenta una voce di costo consistente a carico del bilancio comunale, rappresentando in media circa il 60% dei consumi elettrici, e una voce di spesa consistente per i bilanci comunali (2-3%, con punte del 7-10% per i piccoli comuni con un territorio esteso). Grazie alle tecnologie e modalità che si vogliono promuovere con il nuovo impianto normativo, si potranno sviluppare opportunità di risparmio energetico e di miglioramento gestionale e tecnologico. Inoltre, l evoluzione tecnologica e dei modelli gestionali impone la necessità del costante monitoraggio del servizio di illuminazione. In quest ottica, in linea con il sistema regionale dei catasti energetici e delle infrastrutture, si intende creare una banca dati dedicata all illuminazione pubblica. L analisi di tali dati permetterà di ottimizzare le future strategie politiche sul risparmio 1

12 energetico del settore e di avere un riferimento per l implementazione delle azioni di efficientamento energetico a livello locale. In rispondenza alle linee guida dell Unione Europea, tale banca dati sarà strutturata in modalità open data, come previsto dalla direttiva INSPIRE e nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla protezione dei dati personali. Rispetto al vigente disposto legislativo, il pdl introduce alcune novità, di seguito sinteticamente illustrate. Trasferimento ai Comuni dei compiti precedentemente assegnati alle province, a coronamento delle responsabilità loro assegnate e senza ulteriori oneri finanziari per gli stessi. La catena di responsabilità, valutate anche le esperienze passate, diventa ora più diretta, agile e di facile individuazione nei rapporti fra gestori, Comuni, cittadini e Regione. La normativa tecnica, le specifiche procedurali e linee guida sono demandate al Regolamento Regionale, di cui verrà valutato l eventuale iter per l informazione prevista dalla Direttiva 98/34/CE, per poter utilizzare una procedura di aggiornamento tecnico più snella e condivisa. Introduzione del Documento di Analisi dell Illuminazione Esterna (DAIE), in sostituzione del PRIC (Piano Regolatore della Illuminazione Comunale) quale strumento più agile e utilizzabile dalle amministrazioni comunali per verificare lo stato di consistenza degli impianti e il loro sviluppo futuro anche in chiave smart cities. Implementazione del Sistema Informativo Territoriale regionale con i dati relativi agli Impianti di Pubblica Illuminazione in modalità open data secondo il Codice dell Amministrazione Digitale (CAD); sulla linea tracciata dalla Agenzia per l Italia digitale, che incentiva e coordina banche dati aperte, si prevede di realizzare uno strumento flessibile e utile per l analisi dei fabbisogni energetici e del livello raggiunto di infrastrutturazione del servizio. Promozione del ricorso a forme di aggregazione fra Comuni, al di là degli obblighi di legge per le gestioni associate, al fine di consentire, anche in modo temporaneo, percorsi unici per la progettazione, l affidamento e la gestione del servizio di pubblica illuminazione, con rilevanti vantaggi economico-gestionali. Promozione di servizi integrati alla pubblica illuminazione (quali videosorveglianza, connessione Wi-Fi, gestione impianti semaforici). Obbligo di proprietà dei nuovi impianti di pubblica illuminazione da parte degli Enti competenti. Introduzione delle zone di particolare tutela dall inquinamento luminoso, in luogo delle zone tutelate di cui alla l.r. 17/2000, e previsione di parere obbligatorio dei gestori di tali zone sui contenuti del DAIE. Segue l illustrazione dei singoli articoli di cui si compone la proposta di progetto di legge. Finalità (Articolo 1) Viene richiamata la necessità di una corretta ed efficace progettazione illuminotecnica, che consideri non solo la fase realizzativa, ma l intero ciclo di vita (manutenzione ed esercizio) degli impianti al fine di garantirne l efficienza nel tempo. Vengono razionalizzati in un unico comma gli ambiti di applicazione della norma, che in precedenza venivano enumerati di volta in volta nell intero articolato. Definizioni (Articolo 2) Sono inserite nuove e più puntuali definizioni in risposta alle riconosciute necessità di un maggiore dettaglio e alle innovazioni tecnologiche sopraggiunte nel corso degli anni anche in conformità ai regolamenti (CE) n 245/2009 e (UE) n 1194/2012. Ambito di applicazione e disposizioni generali (Articolo 3) Proseguendo nell obiettivo di disporre di un testo legislativo più efficace ed efficiente, si è provveduto a demandare ad un Regolamento Regionale tutto quanto riguarda le norme tecniche e le specifiche procedurali attuative della Legge. Rispetto ai principi generali già presenti nella vigente legge, ovvero: 2

13 divieto di dispersione oltre l orizzonte del flusso luminoso; riduzione del flusso luminoso; divieto di fasci di luce roteanti; garanzia che gli apparecchi di illuminazione non costituiscano elemento di disturbo per utenti stradali e per le abitazioni; vengono inseriti nuovi principi generali, ossia: rispetto di requisiti di prestazione energetica per apparecchi e impianti; rispetto di requisiti di sicurezza fotobiologica per gli apparecchi; divieto di sovradimensionamenti eccessivi del flusso luminoso; valutazione della garanzia di efficacia di un impianto, anche sotto il profilo costibenefici; obbligo di proprietà da parte dell Ente competente degli impianti di nuova realizzazione; divieto di illuminare siti naturali per la tutela degli habitat e delle specie sancite dalle direttive di settore. Funzioni della Regione (Articolo 4) Sono stati confermati i compiti presenti nella l.r. 17/2000 (coordinamento, indirizzo, informazione, e promozione delle aggregazioni fra Comuni), a cui sono stati aggiunti: l emanazione delle norme tecniche attuative, con specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali; l implementazione del Sistema Informativo Territoriale regionale con i dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione in modalità open data senza ulteriori oneri da parte della Regione Lombardia (Articolo 5); la georeferenziazione delle zone di particolare tutela dall inquinamento luminoso; Per l implementazione di quanto previsto dalla legge è previsto che la Giunta potrà avvalersi dei soggetti appartenenti al Sistema Regionale (SIREG). Tali attività non comportano ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto verranno realizzati nell ambito della normale attività comunicativa della direzione e attraverso risorse già presenti nell ambito di accordi con società del Sireg. La stessa implementazione del Sistema Informativo Territoriale regionale rientrerà nella normale gestione di esso. Funzioni dei Comuni (Articolo 6) Sono state mantenute le funzioni di controllo con nuove forme di attuazione. Introdotto il Documento di Analisi dell Illuminazione Esterna, in sostituzione del Piano di Illuminazione. Inserito l obbligo di attivazione di quanto verificato attraverso il Documento di Analisi dell Illuminazione Esterna riguardo a: acquisizione della proprietà degli impianti di pubblica illuminazione esistenti e non di proprietà; utilizzo degli stessi per la fornitura di servizi integrati (smart); attuazione di forme di aggregazione; implementazione delle opportunità per il miglioramento delle prestazioni energetiche e per il contenimento dell inquinamento luminoso. Inserito l obbligo di comunicazione a Regione dei dati relativi ai propri impianti di pubblica illuminazione. Tali attività vanno nella direzione della semplificazione (dal PRIC - atto legato alla pianificazione territoriale al DAIE, documento di analisi e verifica del fabbisogno) e della sistemizzazione delle responsabilità, con possibilità di risparmi e di introiti per i comuni (in tema, si rinvia all articolo 10, relativo alle sanzioni che vengono introitate dai comuni stessi) senza nuove uscite per le loro risorse che non fossero previste dalla precedente legge. Documento di analisi dell illuminazione esterna - DAIE (Articolo 7) 3

14 Il ricorso alla logica urbanistica e pianificatoria del Piano dell illuminazione (PRIC), originariamente previsto dalla Legge, è stato superato in favore di uno strumento più adeguato alle esigenze di aggiornamento tecnologico e dei modelli gestionali; l originario Piano, per semplificare l iter amministrativo, viene sostituito con un nuovo documento che ne riprende e ne amplia gli obiettivi, che possono essere così sintetizzati: conoscenza dello stato di fatto, delle criticità sul territorio, classificazione illuminotecnica del comparto viario; individuazione di eventuali ambiti sul territorio dove risulta necessario un particolare regime di tutela dall inquinamento luminoso; identificazione di opportunità per l efficientamento energetico degli impianti, per la realizzazione di linee di alimentazione ad essi dedicate, e per il contenimento dell inquinamento luminoso; identificazione di modalità per l acquisizione degli impianti e per la gestione del servizio di pubblica illuminazione tramite forme di aggregazione; identificazione di modalità per la fornitura di servizi smart integrati con quello della pubblica illuminazione; introduzione dell obbligo di revisione del Documento in funzione di variazioni significative della consistenza degli impianti e/o di intervenute nuove tecnologie. Per i Comuni che non approvano il documento di analisi dell illuminazione esterna secondo le tempistiche indicate, interviene l esclusione dai benefici economici di settore. Compiti dei gestori degli impianti di pubblica illuminazione esterna (Articolo 8) Inserito l obbligo, per i soggetti gestori, di comunicare ai Comuni di competenza i dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione gestiti. Zone di particolare tutela dall inquinamento luminoso (Articolo 9) E stata introdotta una nuova procedura per l identificazione delle zone di particolare tutela relative agli Osservatori astronomici. I soggetti interessati dovranno richiedere a Regione il riconoscimento della zona da individuare come zona di particolare tutela dall inquinamento luminoso. Il riconoscimento di tali aree avverrà con Decreto del Direttore Generale della Direzione Regionale competente, e verranno rappresentate sul geoportale di Regione Lombardia. Per i Parchi nazionali, i siti di Rete Natura 2000 e le aree a parco naturale inserite nelle aree regionali protette ai sensi dell articolo 1 della l.r. 86/1983, il riconoscimento quale zona di particolare tutela dall inquinamento luminoso sarà automatico (ex lege). E stato introdotto l obbligo, per i Comuni ricadenti nelle zone di cui sopra, di richiedere il parere per la redazione del Documento di Analisi dell Illuminazione Esterna ai soggetti gestori degli ambiti tutelati riconosciuti. Per i Comuni sarà possibile avvalersi dei gestori delle zone di particolare tutela come supporto nell attività di vigilanza. Sanzioni (Articolo 10) E stato razionalizzato e semplificato l impianto sanzionatorio del testo legislativo originario. Norme transitorie e finali (Articolo 11) Al fine di evitare un vuoto normativo, sino alla data di pubblicazione del Regolamento previsto all articolo 4, rimangono efficaci alcune disposizioni della vigente legge. Abrogazioni (Articolo 12) Nell ottica di un disboscamento legislativo, è prevista, fatte salve le salvaguardie di cui all articolo 11, l abrogazione del vigente testo normativo (l.r. 17/2000 e s.m.i.). 4

15 Proposta di progetto di legge MISURE DI EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA CON FINALITA DI RISPARMIO ENERGETICO E CONSEGUENTE RIDUZIONE DELL INQUINAMENTO LUMINOSO Relazione Tecnico-Finanziaria ex art. 28 della l.r. 34/1978: La nuova legge non comporta ulteriori oneri finanziari né per le amministrazioni comunali né per Regione Lombardia. L attività va nella direzione della semplificazione (dal PRIC - atto legato alla pianificazione territoriale al DAIE, documento di analisi e verifica del fabbisogno) e della sistemizzazione delle responsabilità, con possibilità di risparmi e di introiti per i comuni (in tema, si rinvia all articolo 10 del pdl, relativo alle sanzioni che vengono introitate dai comuni stessi) senza nuove uscite per le loro risorse che non fossero previste dalla precedente legge. In dettaglio: Per quanto riguarda il trasferimento ai comuni dei compiti di vigilanza e controllo, precedentemente assegnati alle province, le attività comporteranno semmai un ulteriore introito dovuto alle sanzioni relative (articolo 10). La promozione del ricorso a forme di aggregazione fra comuni, al di là degli obblighi di legge statali per le gestioni associate, al fine di consentire, anche in modo temporaneo, percorsi unici per la progettazione, l affidamento e la gestione del servizio di pubblica illuminazione, darà rilevanti vantaggi economico-gestionali e non comporterà oneri finanziari per Regione Lombardia, che promuoverà tali forme di aggregazione o attraverso i contributi di cui alla legge regionale n. 19/2008 oppure tramite opportune premialità nei bandi concernenti l illuminazione pubblica esterna. L implementazione del Sistema Informativo Territoriale regionale con i dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione in modalità open data avverrà senza ulteriori oneri da parte della Regione, in quanto semplice implementazione di un sistema già esistente con un nuovo tematismo, che verrà imputata nella normale gestione di esso. Infine, le attività di diffusione della legge e di formazione per i comuni non comportano ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto verranno realizzate nell ambito della normale attività comunicativa della Direzione e attraverso risorse già presenti nell ambito di accordi con società del SIREG. 1

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