REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

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1 COMUNE DI ROSOLINA PROVINCIA DI ROVIGO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ******** Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31 Luglio 2003 Pubblicazione a cura del 1 Settore Affari Generali Servizio Segreteria 1

2 I N D I C E TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 - Oggetto e finalità pag. 7 Art. 2 - Sede delle adunanze pag. 7 Art. 3 - Interpretazione di questioni particolari pag. 7 Art. 4 - Maggioranza e minoranza pag. 8 TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Capo I - Costituzione del Consiglio comunale Art. 5 - Prima seduta del consiglio pag. 8 Art. 6 - Convalida degli eletti pag. 8 Capo II - Presidenza del consiglio comunale Art. 7 Presidenza delle adunanze pag. 9 Art. 8 Presidente - sostituzione pag. 9 Art. 9 Compiti e poteri del Presidente pag. 9 Capo III - Gruppi consiliari Art Composizione dei gruppi consiliari pag. 10 Art Denominazione dei gruppi pag. 10 Art Presidenza dei gruppi consiliari pag. 10 Art Funzionamento dei gruppi consiliari pag. 11 Art Conferenza dei Capigruppo pag. 11 Capo IV - Commissioni consiliari Art. 15 Costituzione e composizione pag. 11 Art. 16 Presidenza e convocazione delle Commissioni pag. 12 Art. 17 Funzionamento delle Commissioni pag. 12 Art. 18 Funzioni delle Commissioni pag. 13 Art Pubblicità dei lavori pag. 13 Art. 20 Commissioni speciali di indagine e di inchiesta pag. 13 2

3 Art. 21 Incarichi di studio pag. 14 Capo V - Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari Art Risorse finanziarie del consiglio comunale pag. 15 Art Sede e attrezzature del consiglio comunale pag. 15 Art Sede e risorse dei gruppi consiliari pag. 15 TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri Art Diritto all esercizio del mandato elettivo pag. 16 Art Diritto d informazione e di accesso agli atti amministrativi pag. 16 Art Diritto di iniziativa pag. 16 Art Interrogazioni pag. 17 Art Interpellanze pag. 17 Art Mozioni pag. 17 Art Ordini del giorno di carattere politico pag. 18 Capo II - Doveri dei consiglieri Art Obbligo di presenza pag. 18 Art Astensione facoltativa e obbligatoria pag. 18 Capo III - Durata in carica Art Entrata in carica dei consiglieri pag. 19 Art Dimissioni dei consiglieri pag. 19 Art Decadenza dei consiglieri pag. 19 TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE Capo I - Convocazione del Consiglio comunale Art. 37 Competenza pag. 20 Art Avviso di convocazione pag. 20 Art. 39 Ordine del giorno pag. 21 Art. 40 Avviso di convocazione consegna - modalità pag. 22 Art. 41 Avviso di convocazione consegna - termini pag. 22 3

4 Art. 42 Ordine del giorno pubblicazione e diffusione pag. 23 Art. 43 Deposito degli atti pag. 23 Art. 44 Adunanze di prima convocazione pag. 24 Art. 45 Adunanze di seconda convocazione pag. 25 CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute Art Numero legale per la validità delle sedute pag. 25 Art Numero legale per la validità delle deliberazioni pag. 25 Art. 48 Partecipazione dell assessore non consigliere pag. 26 Capo III - Svolgimento delle sedute Art Apertura della seduta pag. 26 Art Sospensione e aggiornamento della seduta pag. 26 Art Norme generali sulla discussione pag. 27 Art Regole per la discussione delle proposte pag. 27 Art Disciplina degli interventi pag. 28 Art Questione pregiudiziale e sospensiva pag. 28 Art Presentazione degli emendamenti pag. 29 Art Discussione degli emendamenti pag. 29 Art Fatto personale pag. 30 Art Mozione d'ordine pag. 30 Art Chiusura della discussione pag. 30 Art Dichiarazioni di voto pag. 30 Capo IV - Interrogazioni, interpellanze e mozioni Art Commemorazioni pag. 31 Art Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno di carattere politico pag. 31 Art Risposta alle interrogazioni pag. 31 Art Svolgimento delle interpellanze pag. 32 Art Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni pag. 32 4

5 Art Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno pag. 32 Capo V - Pubblicità delle sedute Art Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari pag. 33 Art Presenze nelle sedute segrete pag. 33 Art Comportamento del pubblico pag. 33 Capo VI - Operazioni di votazione Art Sistemi di votazione pag. 34 Art Ordine delle votazioni pag. 34 Art Votazione palese pag. 35 Art Votazione segreta pag. 35 Art Voto limitato pag. 35 Art Calcolo della maggioranza pag. 36 Art Computo dei votanti pag. 36 Art Proclamazione dell esito delle votazioni pag. 36 Art Irregolarità nella votazione pag. 36 Art Parità di voti pag. 37 Capo VII - Verbali delle sedute Art. 80 Il verbale dell adunanza relazione e firma pag. 37 Art. 81 Il verbale dell adunanza - approvazione pag. 38 TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO Art Struttura e forma delle deliberazioni consiliari pag. 38 Art Ratifica delle deliberazioni d urgenza della giunta pag. 38 Art Pubblicazione delle deliberazioni pag. 39 Art Esecutività delle deliberazioni pag. 39 Art Deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo pag. 39 Art Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni pag. 39 TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI Art Surrogazione e supplenza dei consiglieri pag. 40 5

6 Art Linee programmatiche di governo pag. 40 TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art Approvazione del regolamento e successive modifiche pag. 41 Art Pubblicità del regolamento pag. 41 Art Rinvio pag. 41 Art Entrata in vigore pag. 41 6

7 TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e dall'art. 11 dello Statuto. 2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell autonomia organizzativa, contabile e funzionale del consiglio comunale. Art. 2 Sede delle adunanze 1. Le adunanze del consiglio si tengono di norma in una sala appositamente predisposta presso la sede comunale. 2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell ambito del territorio comunale. 3. In tutte le sale di riunione del consiglio e delle sue articolazioni organizzative, nonché nelle aree attigue alle stesse e negli spazi dedicati al pubblico è fatto divieto di fumare. 4. All esterno della sede del consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell Unione Europea; le due bandiere sono esposte anche all interno della sala dell assemblea consiliare, unitamente al gonfalone del comune. Art. 3 Interpretazione di questioni particolari 1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, sentito il parere dei capigruppo consiliari e del Segretario Comunale. 2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente, che può sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta. 7

8 3. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative o casi particolari non altrimenti risolvibili. Art. 4 Maggioranza e minoranza 1. Quando le disposizioni del regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del sindaco e i consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per minoranza devono intendersi gli altri consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione. TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Capo I - Costituzione del Consiglio Comunale Art. 5 Prima seduta del Consiglio 1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi, entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. 2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto. 3. Il Segretario Comunale, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, comunica all'interessato la qualità di consigliere anziano, in base ai dati ufficiali. 4. L'anzianità dei consiglieri è determinata, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri, sulla base della cifra individuale riportata nella consultazione elettorale e, in caso di parità, dall'età. Art. 6 Convalida degli eletti 1. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità qualora sussista una delle cause previste dalla legge. 2. Il consiglio provvede alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti. 8

9 3. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima. 4. Alla prima seduta i consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida. 5. Nella stessa seduta, il consiglio prende atto delle rinunzie eventualmente presentate dai candidati proclamati eletti, e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti; questi, se presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari. 6. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile. Capo II - Presidenza del Consiglio Comunale Art. 7 Presidenza delle adunanze 1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco. Art. 8 Presidente sostituzione 1. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Sindaco, il vice Sindaco lo sostituisce nelle funzioni di presidente del Consiglio. 2. Il Vice Sindaco svolge inoltre le funzioni di Presidente del Consiglio nel caso di impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, sino all elezione del nuovo Consiglio. Art. 9 Compiti e poteri del Presidente 1. Il Presidente rappresenta l intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. 2. Provvede al proficuo funzionamento dell assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato. 3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l ordine e per assicurare l osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. 9

10 4. Nell esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri. 5. Il Presidente cura i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta e il Revisore dei conti. Capo III - Gruppi consiliari Art. 10 Composizione dei gruppi consiliari 1. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare, eccezion fatta per il Sindaco. 2. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Un gruppo consiliare può essere formato da un solo consigliere se unico eletto in una lista che ha partecipato alla competizione elettorale. Possono essere costituiti gruppi misti, formati da almeno due componenti. 3. I consiglieri che entrano a far parte del consiglio nel corso del mandato amministrativo devono indicare entro tre giorni dalla convalida a quale gruppo consiliare intendono aderire. 4. I consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono costituire un nuovo gruppo consiliare dandone comunicazione al Sindaco-Presidente. Qualora, invece, intendano aderire ad un gruppo già costituito, ne danno comunicazione al Sindaco in forma scritta, vistata per accettazione dal capogruppo del gruppo a cui intendono aderire. Art. 11 Denominazione dei gruppi 1. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Sindaco-Presidente del consiglio sottoscritta da tutti i componenti del gruppo. 2. Qualora più gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dalla Conferenza dei Capigruppo. Art. 12 Presidenza dei gruppi consiliari 1. Ciascun gruppo, ai sensi dell art. 18 dello Statuto comunale, elegge il proprio capogruppo entro 5 giorni dalla costituzione e ne dà comunicazione al Sindaco- Presidente del consiglio comunale; in mancanza di tale comunicazione è considerato capogruppo il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. 10

11 Art. 13 Funzionamento dei gruppi consiliari 1. I provvedimenti relativi alla utilizzazione delle sedi, dei servizi e delle attrezzature da parte dei gruppi sono emanati dal Sindaco-Presidente del consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo; il finanziamento delle spese finalizzate allo svolgimento dell attività istituzionale dei gruppi è disciplinata dal successivo art. 24. Art. 14 Conferenza dei Capigruppo 1. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Sindaco-Presidente del consiglio comunale, ed è composta da tutti i capigruppo consiliari; essa concorre a definire la programmazione dei lavori consiliari ed a stabilire quant altro risulti utile per il proficuo andamento della attività del consiglio. La Conferenza dei Capigruppo esercita inoltre le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento nonché quelle eventualmente assegnate dal consiglio comunale con appositi atti. 2. Il Presidente del consiglio comunale convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo; alle sedute della Conferenza partecipa, se richiesto dallo stesso, il segretario comunale. 3. La Conferenza è ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del consiglio comunale, nonché ogni volta che il Sindaco-Presidente del consiglio comunale ne ravvisi la necessità ovvero lo richiedano almeno due capigruppo. 4. In caso di assenza o impedimento i capigruppo consiliari hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza. 5. Ai fini della applicazione delle norme di cui al Capo IV del Titolo III del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, la Conferenza dei Capigruppo è equiparata, a tutti gli effetti, alle commissioni consiliari permanenti. Capo IV - Commissioni consiliari Art. 15 Costituzione e composizione 1. Il Consiglio comunale, ai sensi dell art. 15 dello Statuto, all inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce al suo interno commissioni consultive permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica. 2. Le Commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali e sono composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse della minoranza. 3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo 11

12 capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale provvede alla sostituzione. 4. In caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informarne il Presidente della commissione. Art. 16 Presidenza e convocazione delle commissioni 1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è comunque attribuita alle opposizioni consiliari. 2. L elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta, convocata dal Sindaco, entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina, ed è presieduta dal consigliere più anziano per età. 3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina. 4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l iscrizione all ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione. 5. La convocazione è disposta a cura del Presidente, con avviso scritto, contenente l indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco entro lo stesso termine. Art. 17 Funzionamento delle commissioni 1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti, e purchè siano rappresentati almeno due gruppi consiliari. 2. Il Sindaco, i membri della Giunta e i Capigruppo possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all ordine del giorno, e senza diritto di voto alle riunioni di tutte le commissioni. 3. Gli atti relativi agli affari iscritti all ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale, a disposizione dei membri della commissione. 12

13 4. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull avanzamento dei lavori. Dei lavori della Commissione viene redatto verbale sommario a cura di un componente della Commissione stessa individuato dal Presidente della Commissione. Art. 18 Funzioni delle commissioni 1. Le commissioni provvedono all esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio se alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalle commissioni. 2. Le commissioni hanno potere d iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell ambito delle materie di loro competenza. Art. 19 Pubblicità dei lavori 1. Ai lavori della commissione consiliare possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione, qualora la Commissione lo ritenga opportuno. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta per la trattazione di argomenti che comportino apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune. 2. Le sedute delle Commissioni si tengono di norma presso l Aula consiliare. Art. 20 Commissioni speciali di indagine e di inchiesta 1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali, ai sensi dell art. 15 dello Statuto comunale, incaricate di esperire indagini conoscitive e in genere di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell attività del Comune. 2. Ogni consigliere può richiedere l istituzione di una Commissione speciale indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati. 3. Il Consiglio può altresì istituire Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, degli Enti e delle Aziende da esso dipendenti hanno l obbligo di fornire i dati e le informazioni necessarie 4. La deliberazione che costituisce la commissione, definisce l oggetto e l ambito dell indagine e dell inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente. 5. La commissione ha tutti i poteri necessari per l espletamento dell incarico. Su 13

14 richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all oggetto dell inchiesta od allo stesso connessi. 6. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l espletamento dell incarico ricevuto, la commissione può effettuare l audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d ufficio. 7. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata dal consigliere più giovane per età. 8. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d ufficio di cui al precedente quarto comma. 9. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare. 10. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell archivio dell ente. Art. 21 Incarichi di studio 1. Il Consiglio comunale può conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza particolare, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. 2. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato. Capo V - Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari 14

15 Art. 22 Risorse finanziarie del consiglio comunale 1. Il bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del consiglio comunale e per le ordinarie attività dei suoi organismi. 2. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal dirigente del Settore Servizi Finanziari - Personale; ove siano necessarie deliberazioni della giunta, esse sono proposte dal Sindaco. Art. 23 Sede e attrezzature del consiglio comunale 1. Al consiglio comunale è assegnato locale idoneo e la strumentazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Art. 24 Sede e risorse dei gruppi consiliari 1. Il comune assicura ai gruppi consiliari la disponibilità di locali, delle attrezzature e dei servizi necessari al loro funzionamento. 2. Nei limiti delle disponibilità iscritte nel bilancio di previsione, nel Piano Esecutivo di Gestione viene previsto un apposito fondo annuo per il finanziamento delle spese riconducibili allo svolgimento delle attività dei gruppi consiliari; detto fondo è ripartito fra tutti i gruppi secondo criteri concordati in seno alla Conferenza dei Capigruppo. 3. Le risorse assegnate ai gruppi sono utilizzate dall'economo, su proposta dei rispettivi capigruppo, per le spese necessarie al loro funzionamento nonché per iniziative ricomprese nell ambito delle attività del comune, sulla base di criteri preventivamente definiti dalla Conferenza dei Capigruppo. 4. L'utilizzo delle risorse di cui al precedente comma è regolato ai sensi delle procedure economali di cui all'apposita normativa comunale. 5. Gli atti riguardanti l'utilizzo delle predette risorse sono sottoposti al controllo del competente ufficio di Ragioneria; il quadro riassuntivo delle somme impegnate e delle somme pagate per il funzionamento dei gruppi consiliari è reso pubblico in sede di approvazione del conto consuntivo. 15

16 TITOLO III I CONSIGLIERI COMUNALI Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri Art. 25 Diritto all esercizio del mandato elettivo 1. I consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento. 2. Per l esercizio delle funzioni agli stessi spettanti i consiglieri hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. 3. I consiglieri, formalmente autorizzati dal Sindaco a recarsi, in ragione del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute; tale norma si applica anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni tra gli enti locali aventi rilevanza nazionale. Art. 26 Diritto d informazione e di accesso agli atti amministrativi 1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all espletamento del mandato elettivo. 2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all art. 43, comma secondo, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 ed all art. 24 della legge 7 agosto 1990 n L esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale ed ai responsabili preposti ai singoli uffici e servizi. 4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Art. 27 Diritto di iniziativa 1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del consiglio comunale; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale e la presentazione di emendamenti, in conformità alle disposizioni contenute nel successivo Titolo IV. 16

17 2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale. Questi esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l argomento e la trasmette al responsabile del servizio competente per materia per l istruttoria tecnica. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio, non legittima o non regolare sotto il profilo tecnico, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. 3. I consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno in conformità alle norme recate nel presente regolamento. 4. I documenti di cui al comma 2 debbono essere presentati in forma scritta e debbono essere sottoscritti da uno o più consiglieri; l'esame dei medesimi avviene di norma nella prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione, secondo le disposizioni di cui al Capo IV del successivo Titolo IV. Art. 28 Interrogazioni 1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco o alla giunta per ottenere informazioni sulla attività della amministrazione, per sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare al consiglio determinati atti o documenti, se si siano presi o si stiano per prendere provvedimenti su questioni determinate. 2. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta, ed in tal caso il sindaco è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi alla presentazione; negli altri casi si provvede a norma del successivo art. 63. Art. 29 Interpellanze 1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al sindaco o alla giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del sindaco stesso o della giunta o se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente, il comune. Art. 30 Mozioni 1. La mozione consiste in un documento motivato, volto ad impegnare secondo un certo orientamento la attività della amministrazione comunale in ordine ad un argomento determinato, oppure in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atti del sindaco o della giunta, ovvero a promuovere una deliberazione del consiglio o della giunta su un particolare argomento o ad esprimere un giudizio sulla attività della amministrazione. 17

18 Art. 31 Ordini del giorno di carattere politico 1. Il sindaco, la giunta ovvero uno o più consiglieri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale il consiglio esprime il proprio orientamento in ordine ad un problema o argomento determinato. 2. La presentazione degli ordini del giorno va effettuata di norma non oltre l inizio della seduta consiliare al Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale, che ne ammette l esame nella stessa seduta in conformità delle decisioni al riguardo assunte dalla Conferenza dei Capigruppo. Capo II - Doveri dei consiglieri Art. 32 Obbligo di presenza 1. E' dovere dei consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni permanenti e speciali, nonché delle altre articolazioni del consiglio di cui facciano parte, giustificando le eventuali assenze al Sindaco, che ne fa prendere nota nel verbale. Art. 33 Astensione facoltativa e obbligatoria 1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione; sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi. 2. I consiglieri astenuti di cui al precedente comma 1 concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti. 3. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interessi di loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. 4. Il divieto di cui al comma 3 comporta per i consiglieri interessati anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari; detti consiglieri non vengono computati al fine della formazione del numero legale. 5. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado. 18

19 Capo III - Durata in carica Art. 34 Entrata in carica dei consiglieri 1. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione di convalida. Art. 35 Dimissioni dei consiglieri 1. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono presentate per iscritto al Sindaco- Presidente del consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell ente nell ordine di presentazione; le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d atto e sono immediatamente efficaci. 2. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Art. 36 Decadenza dei consiglieri 1. Nel caso in cui il consigliere, senza giustificato motivo, non intervenga ad almeno tre sedute consecutive il Consiglio comunale delibera, anche su richiesta di un solo componente, l inizio del procedimento per la dichiarazione di decadenza. 2. Il procedimento per la decadenza si svolge secondo le modalità disciplinate dall art. 16 dello Statuto comunale. 3. L avvio del procedimento non comporta la sospensione dall esercizio delle funzioni di consigliere comunale. 4. Ultimato il procedimento, il consiglio delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, provvedendo alla immediata surrogazione del consigliere dichiarato decaduto. 19

20 TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE Capo I - Convocazione del Consiglio comunale Art. 37 Competenza 1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione viene effettuata dal vice Sindaco. Art. 38 Avviso di convocazione 1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento. 2. L avviso di convocazione contiene l indicazione del giorno e dell ora dell adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee di lavori nel corso della giornata di riunione, nell avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza. 3. L'avviso di convocazione precisa se l adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d urgenza. 4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l esercizio delle funzioni e l adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. 5. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco o sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri. L adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. 6. Il Consiglio è convocato d urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l adunanza. 7. Nell avviso deve essere sempre precisato se l adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione. Nell avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell ordine del giorno. 8. L avviso di convocazione e l ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo dal vice Sindaco. 20

21 Art. 39 Ordine del giorno 1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l ordine del giorno; 2. Spetta al Sindaco stabilire, rettificare od integrare l ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma. 3. L iniziativa delle proposte da iscrivere all ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali. 4. Per le interrogazioni, mozioni ed interpellanze presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 62 e seguenti. 5. L elenco degli argomenti da trattare segue, di norma, un ordine di precedenza per la discussione delle proposte stabilito come segue: 1. Approvazione verbali seduta precedente 2. Comunicazioni del Sindaco 3. Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno 6. Il referto dell organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Sindaco all inizio dell ordine del giorno dell adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d urgenza. 7. Gli argomenti sono indicati nell ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l oggetto. 8. Sono elencati distintamente nell ambito dell ordine del giorno, sotto l indicazione seduta segreta, gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all art. 67. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica. 9. L ordine del giorno è inserito od allegato all avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante. 10. Il Consiglio comunale non può deliberare su questioni che non sono state incluse nell ordine del giorno, salvo il caso in cui alla seduta partecipino tutti i componenti e vi sia unanimità per l introduzione di nuovi argomenti o la modifica di quelli già inseriti. 11. Gli argomenti inclusi nell ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati su proposta del Sindaco-Presidente, previa deliberazione a maggioranza semplice dei votanti. 21

22 Art. 40 Avviso di convocazione consegna - modalità 1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri, a mezzo di un messo comunale. Qualora il consigliere sia assente la consegna è valida purchè sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata; l avviso può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno. 2. Il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l indicazione del giorno e dell ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta, comprendente i destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell adunanza consiliare. 3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. 4. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l obbligo di consegna dell avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento. Art. 41 Avviso di convocazione consegna - termini 1. L avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. 2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell avviso deve avvenire almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. 3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. 4. Per le adunanze convocate d urgenza, l avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione. 5. Per le adunanze di seconda convocazione l avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione. 22

23 6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l oggetto degli argomenti aggiunti. 7. I motivi dell urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall adunanza nel momento in cui questo è stato deciso. 8. L eventuale ritardata consegna dell avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato. Art. 42 Ordine del giorno pubblicazione e diffusione 1. L elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all albo pretorio del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario comunale verifica che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo. 2. L elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all albo comunale almeno 24 ore prima della riunione. 3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell avviso di convocazione e dell ordine del giorno delle adunanze inclusi quelli aggiuntivi viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito al Presidente del Collegio di Revisore dei conti e al Prefetto. 4. Il Sindaco dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l ora di convocazione del Consiglio. Art. 43 Deposito degli atti 1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell avviso di convocazione, almeno 48 ore prima della riunione e nel giorno dell adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d urgenza o ad argomenti aggiunti all ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione. 2. L orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Sindaco, sentita la conferenza dei capi gruppo ed il Segretario comunale. 23

24 3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate. 4. All inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli. 5. Le proposte relative alla modifica dello Statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai capi gruppo consiliari almeno cinque giorni prima dell adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti. 6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai capigruppo, dandone avviso ai consiglieri. 7. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, entro il quale sono presentati dalla Giunta ai consiglieri comunali gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell organo di revisione. 8. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data dell adunanza del Consiglio stabilita per l esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell organo di revisione. Il rendiconto è approvato dal Consiglio entro il 30 giugno dell anno successivo a quello al quale lo stesso si riferisce. 9. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai consiglieri. Art. 44 Adunanze di prima convocazione 1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. 2. L adunanza si tiene all ora fissata nell avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco-Presidente dispone che si rinnovi l appello quando tale numero risulta raggiunto. 3. Nel caso in cui trascorsa un ora da quella fissata nell avviso di convocazione ed eseguito l appello sia constatata la mancanza dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l adunanza. 24

25 4. Dopo l appello effettuato all inizio dell adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall adunanza dopo l appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Sindaco-Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell appello. Nel caso che dall appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco-Presidente dispone la sospensione temporanea dell adunanza, a sua discrezione fino a 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione. 5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l adunanza. Art. 45 Adunanza di seconda convocazione 1. E seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale; essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione. L avviso spedito per la prima convocazione può prevedere anche il giorno e l ora per la seconda convocazione. 2. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal comma L ordine del giorno di seconda convocazione non può essere integrato con nuove proposte. CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute Art. 46 Numero legale per la validità delle sedute 1. Per la validità delle sedute del consiglio comunale è di norma necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati. 2. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco. Art. 47 Numero legale per la validità delle deliberazioni 1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal consiglio se non risulta approvata 25

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