REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI Approvato con delibera del C.C. n. 6 del 29/04/2013
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1 REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI Approvato con delibera del C.C. n. 6 del 29/04/2013 Articolo 1 Istituzione e funzioni 1. Allo scopo di rendere più funzionali i lavori del Consiglio Comunale vengono istituite commissioni consiliari aventi funzioni consultive, referenti, di controllo e di indagine nelle materie di competenza del Comune, sia istituzionale che delegate. 2. Esse si distinguono in permanenti e temporanee o speciali. Articolo 2 Commissioni temporanee 1. Le commissioni temporanee o speciali possono essere costituite dal Consiglio Comunale ove si ravvisi la necessità di acquisire elementi di conoscenza o di effettuare indagini su un determinato argomento o proposta. 2. Alla relativa costituzione provvede il Consiglio Comunale su proposta di almeno 1/5 dei consiglieri. La richiesta deve essere motivata ed iscritta all ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale. 3. La composizione, l oggetto dell incarico, il numero dei commissari e la durata vengono stabiliti di volta in volta dal Consiglio su proposta della Conferenza dei capigruppo (ove istituita). 4. La durata in carica di tali commissioni si conclude con l esaurimento dell incarico e la relazione finale al Consiglio Comunale. Esse hanno natura eminentemente referente. Articolo 3 Commissioni Permanenti 1. Le commissioni permanenti, svolgendo lavori preparatori che si concludono con l espressione di pareri obbligatori ma non vincolanti, sono organismi di consultazione sulle materie loro attribuite e perseguono lo scopo di consentire ai Consiglieri di partecipare attivamente all esame e all approfondimento delle questioni sottoposte alla deliberazione o all attenzione del Consiglio Comunale. 2. Sono costituite all inizio di ogni tornata amministrativa e durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale. 3. Al loro esame devono essere rimesse, in ogni caso, le proposte inerenti ai provvedimenti concernenti gli atti aventi natura regolamentare. In tal caso la commissione interessata assume le funzioni redigenti. Articolo 4 Composizione delle commissioni permanenti 1. Ogni commissione permanente è costituita da un massimo di quattro Consiglieri 2. Un Consigliere può far parte di una sola commissione. 3. In caso di impedimento di un componente a partecipare alla riunione della commissione, questi potrà essere sostituito da altro Consigliere previa comunicazione al Presidente della commissione. 4. Il Sindaco o il componente della Giunta comunale delegato per materia, in via permanente o per lo specifico assistito ove ne sia ritenuta la necessità dai funzionari competenti, svolge le funzioni di relatore sugli argomenti all ordine del giorno della riunione. 6. Ogni commissione è assistita da un segretario nominato fra gli stessi componenti, che ne cura la relativa verbalizzazione secondo quanto meglio specificato all art. 11.
2 Articolo 5 Istituzione delle commissioni permanenti 1. Sono istituite le seguenti commissioni permanenti: 1ª Commissione : bilancio, patrimonio, tributi, finanze, economato. 2ª Commissione : lavori pubblici urbanistica edilizia privata edilizia economica e popolare traffico e viabilità problemi dell'ambiente e del territorio parchi e giardini trasporti nettezza urbana igiene sanità - acquedotti e fognature illuminazione pubblica protezione civile, servizi meccanografici ed informatici; 3ª Commissione : cultura sport e tempo libero turismo pubblica istruzione impianti sportivi assistenza servizi sociali - promozione del territorio, affari generali - personale, servizi demografici polizia locale commercio, industria e artigianato. 2. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale. Esse svolgono le funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. 4. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio Comunale con le modalità di cui all articolo La designazione dei consiglieri in rappresentanza dei diversi gruppi consiliari è fatta dai medesimi consiglieri ed è comunicata al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario comunale. 6. La nomina formale dei componenti designati avviene con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale. 7 In caso di mancata designazione dei componenti o in caso di accordo non raggiunto all'interno del Consiglio Comunale entro quindici giorni dall adozione del presente regolamento, provvede il Presidente del Consiglio Comunale nel successivi quindici giorni. 8. Le commissioni durano in carica fino all elezione del nuovo Consiglio Comunale. 9. Le commissioni presentano al Consiglio Comunale le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame. 10. Con le stesse modalità stabilite per la designazione si procede anche alla sostituzione dei componenti. Articolo 6 Notizie sulla costituzione 1. Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, informa il consesso dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e dei Vice Presidenti di ciascuna di esse. Articolo 7 Insediamento delle commissioni 1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. 2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede ad eleggere, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente. 3.L elezione del Presidente e del Vice Presidente ha luogo con separate votazioni a scrutinio segreto. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Risultano eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età. 4. La Presidenza della 1^ Commissione Consiliare spetta in ogni caso ad un rappresentante dei gruppi consiliari di opposizione i quali designeranno senza votazione alcuna il nominativo del Presidente Articolo 8 Convocazione 1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e ne presiede le adunanze. 2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3 3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati all indirizzo informatico forniti al Comune dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco, dai Commissari a dagli Assessori competenti per materia. 4. Per la validità delle riunioni è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti della commissione. In seconda convocazione, fissata ad un ora di distanza dalla prima, la seduta è valida con la presenza di un terzo dei componenti. 5. Le riunioni sono convocate dal Presidente della commissione di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco. 6. Gli avvisi di convocazione, predisposti dal Presidente della Commissione, debbono contenere l indicazione degli argomenti da trattare ed essere spediti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. 7. In caso d urgenza è ammessa anche la convocazione telegrafica o per fax da inviarsi almeno 24 ore prima della riunione. 8. La convocazione può essere disposta anche su richiesta di almeno 2/4 dei componenti della commissione, per la trattazione di uno specifico argomento da porre all ordine del giorno. 9. Ciascun Capogruppo può chiedere al Presidente la convocazione di una specifica commissione su determinati argomenti. 10. Nel caso in cui la richiesta di convocazione provenga da 2/4 dei componenti o da un Capogruppo Consiliare, la riunione dovrà essere convocata entro i 10 giorni successivi. Articolo 9 Funzionamento Decisioni 1. Ogni commissione può essere assistita, per l illustrazione degli argomenti all esame, funzionari e tecnici dell ufficio e dagli eventuali progettisti o consulenti incaricati dall amministrazione. Ogni gruppo può farsi assistere da un esperto senza diritto di voto e di compenso. Dopo l esame, gli argomenti trattati sono rimessi alle determinazioni del Consiglio Comunale, corredati da una copia del verbale contenente il parere espresso dalla commissione. 2. Le determinazioni delle commissioni si esprimono a maggioranza assoluta di voti, resi nelle forme di legge. 3. Argomenti specifici e di particolare rilievo di competenza di più commissioni potranno essere esaminati in sedute congiunte convocate su richiesta di tre componenti del Consiglio Comunale o del Presidente di una commissione che lo ritenga opportuno. 4. Nei casi di riunione congiunta, ove si pervenisse a votazione, ogni commissione si esprimerà ai sensi del precedente comma Per la validità della seduta congiunta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti le commissioni. 6. Le decisioni della commissione congiunta sono valide allorché vengano adottate con la maggioranza assoluta dei voti. 7. Ciascun consigliere può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni di cui non sia membro. Articolo 10 Pubblicità delle riunioni 1. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche, salvo quelle riservate all esame di argomenti che in Consiglio Comunale sarebbero da trattare in seduta segreta. 2. Copia dell avviso di convocazione viene trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, ai capigruppo ed inserito sul sito web istituzionale del Comune almeno 5 giorni prima della riunione, ovvero almeno 24 ore prima nei casi d urgenza. 3. La sala dove si tengono le riunioni deve essere arredata in modo che possa essere consentita la presenza del pubblico senza arrecare disturbo all andamento dei lavori. 4. Riguardo al comportamento del pubblico ed ai poteri del Presidente, si rinvia alla normativa prevista per il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.
4 Articolo 11 Verbali 1. Il resoconto dei lavori viene riportato nel verbale delle riunioni redatto dal segretario verbalizzante dal quale debbono risultare i nomi dei presenti, gli argomenti trattati, le opinioni espresse e i voti riportati a favore o contro e le astensioni su ogni proposta. Ciascuno dei componenti può chiedere di far risultare a verbale le proprie dichiarazioni. 2. Dal verbale debbono risultare, altresì, le mozioni presentate e i votate. 3. I verbali sono sottoscritti dal segretario verbalizzante, dal presidente della riunione e da un componente. Ogni commissario può ottenere copia dei verbali ed effettuare la rettifica di eventuali errori nella trascrizione del proprio intervento. 4. Dal verbale deve risultare l ora d inizio e di termine dei lavori. Articolo 12 Gettoni di presenza 1. La partecipazione ai lavori delle commissioni è a titolo gratuito. Articolo 13 Conferenza dei capigruppo 1. A tutti gli effetti di legge la conferenza dei capigruppo, ove istituita, è equiparata alle commissioni assembleari permanenti. Articolo 14 Partecipazione del Sindaco 1. Il Sindaco ed i componenti della Giunta comunale hanno diritto e, se espressamente richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni. Articolo 15 Assegnazione affari 1. Il Presidente del Consiglio Comunale assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi il parere. 2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente del Consiglio Comunale può fissare un termine più breve. 3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente. 4. In caso di urgente necessità la conferenza dei Capi gruppo, appositamente convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, può stabilire che un argomento venga sottoposto direttamente all esame del Consiglio stesso. Articolo 16 Indagini conoscitive 1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale, dei responsabili dei servizi e dei titolari degli Uffici, nonché degli Amministratori. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti. Articolo 17 Commissioni speciali o di inchiesta, di controllo e di garanzia 1 Il Consiglio Comunale può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
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* * * * * * * * * * R E G O L A M E N T O C O M M I S S I O N I C O M U N A L I * * * * * * * * * * ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 34 DEL
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