REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI BRESCIA. La Corte d Appello di Brescia, Sezione seconda civile, riunita in

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI BRESCIA. La Corte d Appello di Brescia, Sezione seconda civile, riunita in"

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI BRESCIA La Corte d Appello di Brescia, Sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.: dott. Paolo Maria Galizzi Presidente dott. Geo Orlandini Consigliere Rel. dott. Giovanni Antonio Frangipane Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile n. 715/2012 promossa con atto di citazione d appello notificato il e posta in deliberazione all udienza collegiale del d a BAUSHI ALMA, FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL UOMO ONLUS, rappresentati e difesi dall avv. ZUCCA ALESSANDRO e dall avv. GUARISO ALBERTO (GRSLRT54S15F205S) V.LE REGINA MARGHERITA 30 MILANO; elettivamente domiciliati in VIA CASTELLO LENO presso il difensore avv. ZUCCA ALESSANDRO Sent. N. Cron. N. Rep. N. R. Gen. N. 715/2012 Camp. Civ. N. OGGETTO Altri procedimenti cautelari #: 88f77

2 APPELLANTI contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentata e difesa dalla AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA, elettivamente domiciliata in VIA SANTA CATERINA BRESCIA APPELLATA CONCLUSIONI Degli appellanti Voglia la Corte d'appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale preliminarmente e per quanto occorra, ferma la prospettazione principale illustrata in atto di ricorso relativa alla possibilità di una interpretazione costituzionalmente conforme delle norme in esame, dichiarare non manifestamente infondata la proposta eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 77/02 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana al fine di accedere al servizio civile volontario, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. e conseguentemente rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per il relativo giudizio; e successivamente: a. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio dell'articolo 3 ("requisiti e condizioni di ammissione') del "Bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all'estero" nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ovvero in subordine nella parte in cui non ammette al servizio anche i cittadini di altro stato membro #: 88f77

3 dell'unione Europea; b. disporre, ai sensi dell'art. 28 Dlsg 150/11 un piano di rimozione volto ad evitare il reiterarsi della discriminazione, ordinando all'amministrazione convenuta di escludere dal bando 2013 e comunque dai prossimi bandi, il #: 88f77

4 requisito della cittadinanza italiana ovvero in subordine ordinare di prevedere il requisito della cittadinanza di uno dei paesi della UE in luogo di quello della cittadinanza italiana. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. In via subordinata c. In parziale riforma dell'impugnata ordinanza disporre la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dell appellato Preliminarmente dichiarare l inammissibilità della domanda proposta nelle forme del ricorso antidiscriminazione; dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Fondazione Guido Piccini. Nel merito: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti e onorari. Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 44 D.Lgs 286/98, 4 D.Lgs 215/03 e 702 bis cpc Alma Baushi, cittadina albanese residente in Italia, e Fondazione Guido Piccini per i diritti dell uomo ONLUS hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Brescia la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I ricorrenti hanno rilevato che: in data l Ufficio Nazionale per il Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza della l. 64/01 (con la quale è stato istituito il Servizio Civile Nazionale) e del D.Lgs n. 77, ha pubblicato il Bando per la selezione di pagina 4 di 18

5 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all estero ; tra i requisiti di ammissione è indicato il possesso della cittadinanza italiana; la ricorrente, nata in Albania ma residente in Italia da dieci anni, ha presentato domanda di ammissione al servizio civile, ma le è stato preannunciato che la domanda non potrà essere inserita nella graduatoria ai fini della selezione per l ammissione. I ricorrenti hanno quindi sostenuto che detta esclusione costituisce una disparità di trattamento vietata dalla carta costituzionale, anche per inesistenza di un collegamento normativo fra servizio civile e difesa della patria ex art. 52 Cost., e comunque per irragionevolezza della limitazione introdotta dalla legge istitutiva del servizio; in via subordinata hanno dedotto la illegittimità della esclusione con riguardo ai cittadini comunitari. Ciò premesso hanno chiesto al Tribunale, ove non ritenesse possibile una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, di dichiarare non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell art. 3 D.Lgs 77/02 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana al fine di accedere al servizio civile volontario, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., con conseguente rimessione degli atti alla Corte Costituzionale; hanno chiesto inoltre che venisse quindi dichiarato il carattere discriminatorio dell art. 3 del bando per il 2012 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana, con ordine all Ufficio nazionale per il servizio civile di cessare il pagina 5 di 18

6 comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti, e in particolare di sospendere immediatamente le procedure di selezione per l assegnazione dei posti di servizio civile nazionale indicati in ricorso e la stipulazione dei relativi contratti; modificare il bando di cui sopra consentendo l accesso alla selezione a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti o in subordine ai cittadini comunitari residenti in Italia; fissare nuovo termine per la domanda di ammissione alle selezioni, con ordine di pubblicazione della sentenza. Costituitasi in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha eccepito preliminarmente la inammissibilità della domanda proposta nelle forme del ricorso antidiscriminazione (in quanto non relativa ad un comportamento, e per mancata lesione di un diritto fondamentale), il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la carenza di legittimazione attiva della Fondazione Guido Piccini ONLUS; nel merito ha contestato il fondamento della domanda e ne ha chiesto il rigetto. Con sentenza depositata il il Tribunale, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, ha respinto la domanda ed ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite. Il primo giudice, in particolare, ha rilevato che la legge n. 64/01 istitutiva del servizio civile nazionale fa riferimento al principio costituzionale della difesa della Patria, con mezzi ed attività non militari, e che, anche successivamente alla sospensione pagina 6 di 18

7 della leva militare obbligatoria, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 228/04 ha affermato che il servizio civile nazionale è una forma di adempimento del dovere costituzionale di cui all art. 52 Cost., ricollegato al dovere di solidarietà di cui all art. 2 Cost.; ha ritenuto quindi che la differenziazione tra cittadini e stranieri operata dal legislatore nel regolamentare l accesso a tale servizio deve ritenersi ragionevole perchè coerente con l ordinamento nel suo complesso e con i principi costituzionali. Alma Baushi e Fondazione Guido Piccini per i diritti dell uomo ONLUS hanno proposto appello avverso detta sentenza, censurandone la motivazione e le conclusioni in forza di sei motivi, in base ai quali hanno chiesto la riforma integrale della decisione, con accoglimento delle domande originarie e, in via subordinata, e in parziale riforma, la compensazione delle spese di lite anche per il primo grado di giudizio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha contestato il fondamento della impugnazione, riproponendo inoltre la eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla Fondazione Guido Piccini e deducendo la inammissibilità e infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale della legge in base alla quale è stato pubblicato il bando per cui è causa. La causa è stata trattenuta per la decisione alla udienza Motivi della decisione pagina 7 di 18

8 Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente il carattere discriminatorio del bando in questione (e, in realtà, del D.Lgs n. 77/2002 che disciplina i requisiti per la ammissione al servizio civile e vincola quindi il contenuto del bando) sul presupposto che il Servizio Civile Nazionale costituisca una forma di adempimento del dovere costituzionale della difesa della Patria, ai sensi dell art. 52 Cost., con conseguente legittimità e ragionevolezza della limitazione dell accesso ai cittadini italiani. Gli appellanti sostengono che, al contrario, con la sospensione dell obbligo di leva (di cui alla l. n. 331/2000), il servizio civile si è affrancato definitivamente sia dall obiezione di coscienza sia dal servizio militare ; in particolare, se è vero che l art. 1 della legge istitutiva (n. 64/2001) elenca quale prima finalità del nuovo servizio civile quella di concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, la stessa norma elenca poi altre finalità di carattere sociale (dalla promozione della solidarietà e della cooperazione anche a livello internazionale, alla salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale) che non devono certo sussistere congiuntamente e nell ambito delle quali la difesa della Patria è solo uno dei possibili fini dell istituto e non deve necessariamente rappresentarne l obiettivo. Il servizio civile sarebbe quindi da ricondurre nell ambito del pagina 8 di 18

9 dovere di solidarietà, espresso dall art. 2 Cost., che vincola tutti consociati, e non solo i cittadini. Gli stessi concetti di difesa e di cittadinanza dovrebbero del resto essere intesi in senso allargato : il primo esclusivamente in senso solidaristico, il secondo come appartenenza, anche su base volontaria, ad una comunità di diritti e doveri che accomuna tutti coloro che ricevono diritti e restituiscono doveri nell ambito del medesimo principio di solidarietà. A questo argomento si ricollega anche il quarto motivo di appello, con il quale gli appellanti sostengono che in forza della suddetta interpretazione allargata della espressione cittadino italiano lo stesso art. 3 del D.Lgs. n. 77/2002 dovrebbe essere interpretato con orientamento adeguato ai principi costituzionali, dando alla espressione cittadino italiano un significato estensivo e non vincolante, senza necessità di rinvio alla Corte Costituzionale. La censura e il rilievo di cui sopra non sono condivisibili. Innanzi tutto non sembra affatto corretto affermare che il Servizio Civile Nazionale non sia più collegato alla difesa della Patria, ed al relativo obbligo che vincola i soli cittadini. Il legislatore, al tempo in cui ha istituito questa nuova forma di servizio civile volontario era ben consapevole della sospensione della leva obbligatoria (già precedentemente sospesa): il nuovo istituto è stato quindi espressamente voluto e disciplinato come alternativa al soppresso servizio militare, in pagina 9 di 18

10 coerenza con il nuovo principio della volontarietà della partecipazione dei giovani anche al servizio militare, ma pur sempre quale diversa forma di servizio a tutela dei valori della Patria, concorrente con il servizio militare volontario. Ciò è chiaramente espresso nell art. 1 lett. a) e si desume anche dalle disposizioni dell art. 2 che sotto vari profili precisano il parallelismo fra servizio civile volontario e servizio militare volontario (coma 3, lett. b, lett. c, lett. f, lett.i). Non si ritiene quindi corretto affermare che le varie finalità elencate dall art. 1 della legge istitutiva, che individuano i diversi campi e interessi alla cui promozione è diretto il servizio civile, siano indipendenti dalla prima ed essenziale, che tutte le qualifica e alla quale tutte devono corrispondere, quali diverse modalità destinate a promuovere il fine comune e unificatore rappresentato dalla adesione volontaria ad un modello nuovo di difesa della Patria, concorrente con quello militare (a sua volta divenuto volontario); la finalità prima dell istituto è costituita infatti da una forma di partecipazione al dovere della difesa della Patria, da intendere alla luce del principio di solidarietà espresso dall art. 2 Cost., nel senso precisato dalla Corte Costituzionale là dove ha affermato che accanto alla difesa militare, che è solo una forma di difesa della Patria, può ben collocarsi un altra forma di difesa, per così dire civile, che si traduce nella prestazione di comportamenti di impegno sociale non armato (sent. 431/05), così che è nel dovere di difesa della Patria che i pagina 10 di 18

11 due servizi trovano la loro matrice unitaria, come dimostrano anche le numerose analogie con la posizione dei militari in ferma volontaria (sent. 228/04). Le altre finalità elencate nell art. 1 della legge n. 64/01 rappresentano quindi il contenuto solidaristico delle attività che, in concreto, possono formare oggetto del servizio civile, al fine di favorire la realizzazione del suddetto principio solidaristico, ma sempre nell ambito della premessa (che costituisce la ratio della legge), ossia riconducendo il tutto alla volontaria partecipazione al dovere di difesa della patria non in armi, ma con attività di pace. Se così non fosse non si vede in cosa potrebbe distinguersi questa specifica forma di servizio civile nazionale, concorrente con la ferma volontaria, dagli altri servizi civili con finalità e contenuto meramente solidaristico istituiti da altri enti pubblici e privati. Il secondo argomento sopra riportato (a sostegno di una interpretazione costituzionalmente orientata del termine cittadinanza come usato dal legislatore nel D.Lgs. n. 77/02) appare poi del tutto privo di fondamento ed espressione di una evidente ed inammissibile forzatura. Nell ordinamento giuridico vigente, al quale il giudice si deve attenere, il significato del termine cittadinanza e l acquisto della stessa possono desumersi soltanto dalle disposizioni di legge in materia, ed è eventualmente competenza del legislatore introdurre nuove figure di cittadini o ipotesi equivalenti alla cittadinanza in relazione a determinati pagina 11 di 18

12 istituti. In ogni caso, ed eventualmente, a fronte di una norma il cui significato è assai chiaro e non bisognoso di interpretazione (stante il riferimento all istituto della cittadinanza, regolato dall ordinamento) il giudice non potrebbe che ricorrere alla eccezione di incostituzionalità, rimettendo gli atti alla Corte: sotto questo profilo l azione qui proposta, se finalizzata ad una diretta rimozione di un ostacolo previsto dalla legge, dovrebbe anzi essere ritenuta inammissibile posto che l azione antidiscriminatoria può avere ad oggetto atti e comportamenti, e non una legge dello stato. Il secondo motivo di appello muove dal presupposto che non esista un vincolo costituzionale che impedisca la partecipazione del non cittadino al servizio civile, in quanto non espressione del dovere di difesa della Patria; ciò premesso gli appellanti sostengono che il legislatore avrebbe fatto un uso non corretto e non ragionevole del potere discrezionale che (asseritamente) il dettato costituzionale gli riconosce. Osservano in particolare che il dovere di solidarietà di cui all art. 2 Cost. grava senza distinzione di cittadinanza su tutti i consociati, così che può ben ipotizzarsi che il diritto dello straniero di concorrere in condizioni di parità a detto adempimento, anche con le forme del servizio civile, si possa collocare nei diritti fondamentali, in forza del principio di uguaglianza, e deducono che, pertanto, la differenziazione basata sulla pagina 12 di 18

13 cittadinanza non è assistita da una ragionevole correlabilità tra l esclusione e la finalità perseguita dalla norma. La Corte non può che ribadire la infondatezza del presupposto, per le ragioni sopra esposte: stante la correlazione fra il servizio civile e la ferma volontaria, e rilevato che anche il primo è tuttora qualificato in via principale dal riferimento al dovere di difesa della patria, sia pure in accezione solidaristica e non militare, l argomento difensivo in esame appare privo di fondamento. In ogni caso si osserva che il profilo solidaristico che caratterizza l istituto è tale in relazione alle finalità che ne possono costituire in concreto l oggetto, e non con riferimento alle opportunità che la partecipazione allo stesso può offrire al cittadino. Quanto poi al principio di uguaglianza si ribadisce che allo stato (al di là delle valutazioni ed aspirazioni de iure condendo, di contenuto più socio-politico che giuridico, esposte nell appello) la limitazione dell accesso al servizio ai cittadini deve ritenersi ragionevole proprio per la suddetta analogia con il servizio militare volontario, ed in relazione al principio costituzionale del dovere di difesa della Patria, riferito dall art. 52 Cost. al cittadino. La eccezione di illegittimità costituzionale dell art. 3 D.Lgs n. 77/02, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. appare quindi manifestamente infondata. Nella memoria di replica gli appellanti hanno posto a fondamento della eccezione anche l asserita violazione dell art. 76 Cost., sotto il profilo pagina 13 di 18

14 dell eccesso di delega, sostenendo che l art. 2 comma 3 lett. a) della legge delega (n. 64/2001) non prevedeva affatto il requisito della cittadinanza, che sarebbe stato quindi introdotto arbitrariamente dal legislatore delegato (con l art. 3 del D. Lgs n. 77/02). Anche tale rilievo non è condivisibile nel suo presupposto. E vero che l art. 2 comma 3 lett. a) della legge delega non fa riferimento espresso alla cittadinanza e dispone inoltre che i requisiti di ammissione non siano discriminatori : occorre peraltro rilevare che tale ultima previsione riguarda espressamente (come si evince dalla lettura complessiva del comma) la ammissione di uomini e donne (da valutare in base ad elementi oggettivi e non discriminatori, i quali, quindi, non introducano distinzioni per ragione di sesso); ma ciò che più conta è che il requisito della cittadinanza è previsto o presupposto da altre disposizioni della stessa legge delega (si veda il richiamo alla legge n. 424/99 in tema di servizio civile, di cui alla lettera g dell art. 1, e l esplicito riferimento ai cittadini di cui all art. 5, comma 1 e comma 4, e all art. 10), oltre che insito nel parallelismo fra servizio civile e servizio militare sul quale insiste il legislatore delegante (non solo nelle norme transitorie). Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti deducono che la particolare natura del servizio civile non impedisce la applicazione analogica delle norme in tema di parità di trattamento tra lavoratori. Anche sotto questo profilo la Corte ritiene che non sia condivisibile il pagina 14 di 18

15 presupposto, posto che la legge istitutiva del servizio civile, nella logica sopra indicata, non consente alcuna analogia fra l accesso al servizio e un impiego lavorativo: un intervento interpretativo da parte del giudice nel senso indicato dagli appellanti trova ostacolo sia nel fatto che il fondamento dell istituto è da ravvisare tuttora nell art. 52 della Cost. (come adempimento di un dovere) sia nella disciplina del servizio, per la quale il legislatore delegante, come si è detto, all art. 2 comma 3 lett. g) ha espressamente richiamato la legge n. 424/99 in tema di servizio civile e la necessità di condizioni analoghe (lett.i) fra il servizio militare (volontario) e quello civile, sottolineando quindi la natura pubblicistica e la funzione di interesse nazionale anche di quest ultimo. Il quinto motivo, dedotto in via subordinata, riguarda la posizione della Fondazione Guido Piccini e la dedotta illegittimità dell esclusione dall accesso al servizio civile quanto meno per i cittadini comunitari. In proposito, in replica alla eccezione sollevata dalla difesa della Presidenza del Consiglio, deve innanzi tutto affermarsi la sussistenza della legittimazione attiva della Fondazione, anche con riguardo alla domanda in esame. Sempre che la azione debba e possa intendersi diretta contro il bando di ammissione ( e non alla sostanziale disapplicazione da parte del giudice della legge che disciplina i requisiti soggettivi, preventivamente ed eventualmente da rinviare all esame della Corte Costituzionale), la legittimazione della appellante deriva dal D.Lgs n. pagina 15 di 18

16 215/03, norma che, nel recepire la direttiva CE n. 2000/43, è diretta a colpire gli atti discriminatori affermando la parità di trattamento delle persone indipendentemente dalla razza e dalla origine etnica ; è vero che il comma secondo dell art. 3 della legge in questione chiarisce che la normativa in essa contenuta non attiene alle differenze di trattamento basate sulla nazionalità, ma il comma 2 dell art. 2 sancisce chiaramente che sono fatte salve le disposizioni dell art. 43, primo e secondo comma del TU 286/98, norma di portata generale ai sensi della quale costituisce discriminazione ogni atto o comportamento che crei distinzioni anche in relazione alla origine nazionale, con particolare riferimento allo straniero ( lett. a del 2 comma). Ciò posto occorre solo rilevare che la Fondazione appellante è inserita nell apposito elenco, approvato dai Ministri del Lavoro e delle Pari Opportunità, che individua gli enti legittimati attivamente a promuovere le azioni antidiscriminazione, anche per il caso (che potrebbe ricorrere con riferimento al bando in esame) di discriminazione collettiva (di cui all art. 5 comma 3). Il motivo di appello appare comunque infondato nel merito, posto che, anche nei confronti dei cittadini comunitari, la limitazione dell accesso al Servizio Civile Nazionale ai soli cittadini italiani trova fondamento e ragionevole giustificazione nel principio costituzionale di cui all art. 52 Cost. che riferisce ai soli cittadini il dovere di difesa della Patria. In sostanza si deve ribadire che la partecipazione alla difesa della Patria pagina 16 di 18

17 nella particolare forma (concorrente con quella in armi ) per cui é causa non attiene alla libertà economica (invocata dall appellante in quanto garantita dall art. 18 TFUE) e neppure comporta una ingiustificata limitazione dei diritti connessi alla libertà di circolazione e di soggiorno, con il conseguente diritto di partecipare alla vita della comunità prestando un servizio a favore della collettività, posto che, come si è detto, il servizio in questione non rappresenta la mera opportunità di partecipare a generici progetti solidaristici, ma ha connotati e finalità peculiari, ricomprese e qualificate (al contrario degli altri servizi di solidarietà aperti a tutti) proprio dal suddetto richiamo ad un dovere che, per principio costituzionale, è proprio della sola comunità dei cittadini. Con l ultimo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato gli attori-soccombenti alla rifusione delle spese di lite, senza tenere conto della novità della questione e della esistenza, in materia, di un contrasto di giurisprudenza. Sotto tale profilo l appello appare meritevole di accoglimento, soprattutto in considerazione di tale contrasto, confermato dal richiamo, in questa sede, ad una sentenza di altra Corte di Appello favorevole alla tesi delle appellanti. Per le stesse ragioni sussistono quindi i presupposti per la compensazione delle spese anche con riguardo al presente grado di giudizio. pagina 17 di 18

18 P.Q.M. La Corte d Appello di Brescia Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento dell appello proposto da Baushi Alma e da Fondazione Guido Piccini per i diritti dell uomo ONLUS nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Brescia depositata il , e in parziale riforma della stessa, dichiara compensate fra le parti le spese processuali del primo grado di giudizio; respinge nel resto l appello; dichiara compensate fra le parti anche le spese di lite del presente grado di giudizio. Brescia, IL CONSIGLIERE estensore Geo Orlandini IL PRESIDENTE Paolo Maria Galizzi pagina 18 di 18

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente Dott. Geo ORLANDINI

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa

Dettagli

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare, N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

SENTENZA N. 355 ANNO 2005 SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA

Dettagli

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione

Dettagli

contro nei confronti di

contro nei confronti di N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

UDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La carta da macero che presenta in modo evidente una rilevante quantità di impurità, superiori alla misura dell'1% prescritto dalla normativa vigente in materia (D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1) costituisce

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

Il gravame è fondato.

Il gravame è fondato. Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna N. 00405/2011 REG.PROV.COLL. N. 00133/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.4951/2007 Reg.Dec. N. 3378 Reg.Ric. ANNO 2007 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE CIRCOLARE N. 55/E Roma, 22 novembre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Agevolazioni ai fini dell imposta di registro e ipotecaria per l acquisto di fondi rustici da parte di cooperative

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna Approvato con D.G.C. n. 104 del 31.07.2008 Modificato con D.G.C. n. 139 del 30.10.2008

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI Consigliere Giuseppa Maneggio ha pronunciato la seguente

Dettagli

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.60/97 REG.RIC. N.32 REG.SEN. ANNO 2007 composto dai Signori: PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1909/2007 Reg.Dec. N. 4884 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali. RISOLUZIONE N.164/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 28 dicembre 2004 Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010

Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010 ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 01/04/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29248-commissione-tributaria-provinciale-di-ennasezione-terza-sent-n-140-del-2010 Autore: sentenza Commissione Tributaria

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ORDINANZA N. 00083/2007 REG.ORD. N. 01027/2004 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha pronunciato la presente (Sezione Seconda) ORDINANZA Sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Roma - Prima Sezione SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Roma - Prima Sezione SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma - Prima Sezione nelle persone dei Magistrati: Dott. Giorgio Giovannini Dott. Antonino Savo Amodio

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA N. 03146/2015 REG.PROV.COLL. N. 12790/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato

Dettagli

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI sentenza 24 novembre 2015 n. 5324 (sull insussistenza dell obbligo per il Comune di eseguire in via amministrativa

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Roma - Prima Sezione SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Roma - Prima Sezione SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma - Prima Sezione nelle persone dei Magistrati: Dott. Giorgio Giovannini Dott. Antonino Savo Amodio

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 01766/2008 REG.SEN. N. 00973/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha pronunciato la presente (Sezione Seconda)

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Verona - visto l art. 16 della Legge 31 dicembre 2012; - visto il decreto legislativo

Dettagli

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato

Dettagli

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima civile, riunita in camera di consiglio nella persona dei sottoindicati Giudici:

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima civile, riunita in camera di consiglio nella persona dei sottoindicati Giudici: App. Firenze, 27 giugno 2008 Matrimonio tra omosessuali L istituto del matrimonio non costituisce una istituzione pre-giuridica ( come ad es. la famiglia) né un diritto fondamentale dell individuo, da

Dettagli

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109

Dettagli

Deliberazione n. 10/SEZAUT/2010/QMIG

Deliberazione n. 10/SEZAUT/2010/QMIG Deliberazione n. 10/SEZAUT/2010/QMIG LA CORTE DEI CONTI In Sezione delle Autonomie nell adunanza del 31 marzo 2010 Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934,

Dettagli

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Ai sensi del D.Lgs n. 79/1999, non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato

Dettagli

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi

Dettagli

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA C. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SPECIALE USI CIVICI composta dai seguenti Magistrati: 1. dott.. Luigi Miraglia 2. dott.. Gaetano Antonio Bursese Presidente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.981/04 Reg.Dec. N. 11380 Reg.Ric. ANNO 1998 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della

Dettagli

L impresa bancaria. Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto

L impresa bancaria. Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto L impresa bancaria Cronaca della normativa 1. La legge bancaria del 1936 Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e l esercizio del credito sono

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO

Dettagli

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6). IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00041/2014 REG.PROV.COLL. N. 01515/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO Segnalazione di contrasto Rel. n. 123 Roma, 21 giugno 2012 Oggetto: TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA

Dettagli

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dettagli

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA N. 10269/2012 REG.PROV.COLL. N. 08214/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo

Dettagli

Sentenza n. 1506 del 27 settembre 2004.

Sentenza n. 1506 del 27 settembre 2004. Sentenza n. 1506 del 27 settembre 2004. Pubblica udienza del 22 settembre 2004. Presidente: dott. Luigi Ranalli. Relatore: dott. Luigi Ranalli. Titoletto: PUBBLICO DIPENDENTE CONTRATTUALIZZATO PERSONALE

Dettagli

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente

Dettagli

TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE La giurisprudenza costituzionale nei rapporti tra Stato e Regioni Regione Friuli-Venezia Giulia Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 recante

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E N.741/ 2008 Reg. Dec. N. 8062 Reg. Ric. Anno 2007 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

Dettagli

DIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n. 18645 commento e testo

DIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n. 18645 commento e testo DIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n. 18645 commento e testo Colaci.it Si richiama la sentenza della Corte di Cassazione sotto

Dettagli

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 RISCATTO DELLA POSIZIONE IN CASO DI DECESSO DELL ISCRITTO 1 Con i presenti Orientamenti si intendono fornire

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO Quali sono le autorità che possono produrre norme relative al turismo? 1) Stato; 2) Regioni; 3) Enti locali; 4) Diritto internazionale; 5) Unione europea. Art. 117

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

Consiglio di Stato: le dimissioni accettate non sono revocabili unilateralmente

Consiglio di Stato: le dimissioni accettate non sono revocabili unilateralmente Consiglio di Stato: le dimissioni accettate non sono revocabili unilateralmente http://www.dplmodena.it/04-10-11consstatodimisspubb.html Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5384 del 27 settembre 2011,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012 N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli