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1 Nota Informativa per i Contratti di Assicurazione Danni (predisposta ai sensi dell Art. 185 del Decreto Legislativo N.209 ed in conformità a quanto disposto con le circolari I.S.V.A.P. N. 303 del e il Regolamento I.S.V.A.P. n. 24 del ). Informazioni relative alla Società La Società Carige Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa a norma del Decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del (G.U. del n. 93). Il contratto è concluso con la Sede legale della Società sita in: ITALIA Viale Certosa n Milano. Condizioni assicurative P.A.S.I. Mod. CG.. Ed. 12/2009 Pag. 1 di 9

2 Informazioni generali sul Contratto Legge applicabile Ai sensi dell Art. 180 del Decreto Legislativo 209/05 le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. La Società Carige Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata Società, propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legislazione italiana. Reclami in merito al contratto o ai sinistri Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati, per iscritto, a Carige Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami, Viale Certosa, Milano, fax n. 02/ , reclami@carigeassicurazioni.it. Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: - nome, cognome e domicilio del reclamante, sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante. In quest ultimo caso è necessaria la controfirma del reclamante, per consentire il trattamento di informazioni a carattere personale del soggetto nel cui interesse viene proposto il reclamo; - identificazione del soggetto e della funzione aziendale di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo della lamentela. Ogni documentazione utile o necessaria a sostegno della lamentela presentata, deve essere unita in allegato. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all I.S.V.A.P. - Via del Quirinale, Roma, Fax n /745, corredando l esposto di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto. In relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell Art commi 1 e 2 C.C.. Nell assicurazione di Responsabilità Civile Diversi, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all assicurato o ha promosso contro questo l azione. Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03 Codice in materia di protezione dei dati personali INFORMATIVA AI SENSI DELL Art. 13 DEL D. LGS 196/2003 Secondo quanto previsto dal D. LGS 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d ora innanzi il Decreto Legislativo ), CARIGE ASSICURAZIONI intende informarla in merito ai punti sotto indicati. 1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipula di un contratto. I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce sensibili : tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione. 2. FINALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI I dati personali sono trattati nell ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità: A) connesse all adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (es.: UIC; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile); B) di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; C) di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c). 3. MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza. 4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI In relazione alle attività svolte dalla CARIGE ASSICURAZIONI può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società: a) Comunicazioni obbligatorie: sono quelle comunicazioni che la Società e tenuta a effettuare in base a leggi, regolamenti, normativa comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie: (INPS, Anagrafe Tributaria, Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali) Magistratura; Forze dell ordine (P.S., C.C., C.d.F., VV.UU.); organismi associativi ANIA e consortili propri del settore assicurativo, quali: Comitati delle Compagnie di Assicurazioni Marittime; CID; Pool Rischi Atomici; Pool Handicappati; Pool R.C. Inquinamento; ANADI; CIAA; ULAV. b) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente: Condizioni assicurative P.A.S.I. Mod. CG.. Ed. 12/2009 Pag. 2 di 9

3 rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società di servizi postali. Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e b) del presente punto, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell informativa stessa. c) Comunicazioni strumentali all attività della ns. Società: è ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano con CARIGE ASSICURAZIONI, ad esempio le società del Gruppo BANCA CARIGE, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti, che possano offrire servizi di qualità alla ns. Clientela. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di Titolari autonomi del trattamento. Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude l opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi. 5. DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione. 6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL ESTERO Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione. In ogni caso, non è previsto trasferimento all estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C). 7. DIRITTI DI CUI ALL Art. 7 del D. LGS. 196/2003 (DIRITTI DELL INTERESSATO) La informiamo che l Art. 7 del Codice conferisce ad ogni Interessato taluni specifici diritti, e in particolare: - di ottenere dal Titolare la conferma dell esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi; - di conoscere l origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; - di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l integrazione dei dati; - di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; - di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - Titolare del trattamento dei dati personali è la CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Viale Certosa, Milano nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. - Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l Ufficio del Garante. - Le richieste di cui all Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al responsabile della Privacy presso la Sede della Società. - Infine, i Suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile). DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono: per Assicurato: L iscritto all Associazione P.A.S.I. che ha aderito alla Convenzione; per Assicurazione: Il contratto di assicurazione; per Contraente: Associazione P.A.S.I. Previdenza ed Assistenza Sanitaria Integrativa; per Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Condizioni assicurative P.A.S.I. Mod. CG.. Ed. 12/2009 Pag. 3 di 9

4 per Perdite Patrimoniali: Il pregiudizio economico, risarcibile ai termini di polizza che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose. per Polizza: Il documento che prova l assicurazione; per Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società; per Scoperto: Parte del danno risarcibile espresso in percentuale che rimane a carico dell Assicurato. per Sinistro: Il verificarsi del fatto per il quale è prestata l assicurazione e dal quale è derivato un danno. per Società: CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.; NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Art. 2 Altre Assicurazioni L'assicurato, all'atto della sottoscrizione della polizza, deve comunicare alla Società l'esistenza e le ulteriori stipulazioni di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.) Art. 3 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 Aggravamento del rischio Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art C.C.). Art. 5 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto (anche a mezzo telex o telefax) all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro trenta giorni da quando si è verificata una di queste circostanze: a) ricevimento di informazione di garanzia, b) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato, Ente Pubblico, Corte dei Conti, ecc.) c) ricevimento di notifica dell'avviso del procedimento di responsabilità. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art C.C.). Art. 7 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest ultima, entro 15 Condizioni assicurative P.A.S.I. Mod. CG.. Ed. 12/2009 Pag. 4 di 9

5 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà al rimborso della parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso. Art. 8 Proroga dell Assicurazione In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 9 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art. 10 Foro Competente Foro Competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. Art. 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. SEZIONE PRIMA NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/ERARIALE Art. 12 Oggetto dell assicurazione L assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all Assicurato con qualifica di Dirigente dei comparti Ministeri, Scuola, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Ricerca, Università e Presidenza del Consiglio dei Ministri e nominativamente indicato che abbia aderito e provveduto al pagamento del premio relativo all opzione scelta di quanto questi sia tenuto a pagare per perdite patrimoniali direttamente cagionate allo Stato, all Amministrazione di appartenenza e/o ad altri Enti, purché il danno venga accertato e quantificato dal giudice competente con sentenza passato in giudicato. Si conviene inoltre, che in caso di decesso dell Assicurato rimane l obbligo della Società a tenere indenni gli eredi dalle azioni dell Amministrazione Pubblica in sede di rivalsa o da richiesta di danni del terzo per sinistro verificatosi durante il tempo della decorrenza del contratto di assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla legge. La garanzia comprende inoltre le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte a terzi per errori imputabili all Assicurato. La garanzia si estende anche ai danni che l Assicurato sia tenuto a pagare alla Pubblica Amministrazione a seguito di violazioni di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo. In relazione a quest ultima estensione (violazione di obblighi di servizio) resta a carico dell Assicurato uno scoperto di 1/10 dell importo di ogni sinistro con il minimo di 300,00.= ed un massimo di 3.000,00.= Art. 13 Inizio e termine della garanzia Ultrattivita delle garanzie L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di assicurazione relative ad atti o fatti posti in essere non anteriormente a 10 anni dalla stipula dalla presente assicurazione, è altresì operante per i sinistri denunciati alla Compagnia Assicurativa nei 10 anni successivi alla cessazione della validità della copertura assicurativa purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della validità della copertura. Quest'ultima copertura è valida nei soli casi di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie o pensionamento, e a condizione che l Assicurato durante il periodo di servizio attivo abbia regolarmente effettuato il pagamento di tutti i premi annuali senza soluzione di continuità. Condizioni assicurative P.A.S.I. Mod. CG.. Ed. 12/2009 Pag. 5 di 9

6 Qualora l'assicurato cessi dall'incarico precedentemente alla cessazione di efficacia dell'assicurazione, la stessa sarà operante per i sinistri denunciati alla Compagnia Assicurativa nei 10 anni successivi a partire dalla data di cessazione dell'incarico e a condizione che la cessazione non sia avvenuta a seguito di sinistro per dolo o colpa. Art. 14 Dichiarazioni Agli effetti di quanto disposto dagli artt del C.C., l Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione della presente polizza. Art. 15 Limiti di indennizzo L assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale assicurato che rappresenta il limite di indennizzo, per singolo sinistro o per più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo. Art. 16 Estensione territoriale L assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana. Art. 17 Vincolo di solidarieta In caso di atto collegiale, l assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell Assicurato con esclusione, quindi, di quella parte di responsabilità a carico di altre persone che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con esse. Art. 18 Attività di rappresentanza L'assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli assicurati in rappresentanza della Pubblica Amministrazione o dell'ente di Appartenenza in altri organi collegiali. L'incarico di rappresentanza deve essere documentato da atto ufficiale. Art. 19 Levata protesti L'assicurazione è estesa per le Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, fino alla concorrenza del Massimale di ,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo.la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro con il massimo non indennizzabile di 2.500,00. Art. 20 Estensione D.L.gs 81/2008 (EX Legge 626/94 e 494/96) Sempre che l'assicurato sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia di igiene, sicurezza e salute dei lavori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di: a) datore di lavoro e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, b) Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo n. 494 del 14 agosto 1966 e successive modifiche ed integrazioni. Quanto sopra non può essere considerato, in nessun caso, un impegno da parte della Compagnia Assicuratrice di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di una azione di rivalsa della Responsabilità Civile Operai o prestatori di lavoro la quale si intende, quindi, esplicitamente esclusa dalla presente copertura. Condizioni assicurative P.A.S.I. Mod. CG.. Ed. 12/2009 Pag. 6 di 9

7 Art. 21 Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine a lui convivente. Art. 22 Rischi esclusi dall assicurazione L assicurazione non vale per le perdite patrimoniali conseguenti a: a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio; b) omissioni nella stipulazione o modifica di Assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi; c) circolazione dei veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore, ancorché avvenuti a causa o in occasione di servizio; d) attività connessa all assunzione del personale; e) interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi; f) inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo, nonché a danno ambientale; g) relative ad attività tecniche svolte dall Assicurato derivanti dall assolvimento degli obblighi di cui alla legge quadro num.109/94 e successive modifiche ed integrazioni; h) attività di natura tecnico-professionale, anche se svolte dall assicurato all interno dell Amministrazione e/o dell Ente o per conto di esso, salvo quanto previsto per le normative per gli infortuni sul lavoro anche ai sensi del D.Lgs. 81/08; i) ingiuria e diffamazione; j) danni commessi con dolo dell assicurato; k) responsabilità volontariamente assunte dall assicurato e non derivanti dalla legge. Art. 23 Perdite patrimoniali per l attivita connessa alla assunzione di personale A parziale deroga dell art. 22 lett. d), la garanzia comprende le perdite patrimoniali per l attività connessa all assunzione del personale purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. Per tali perdite l Impresa non risponderà, fermo il massimale di polizza, oltre il limite di ,00= indipendentemente dal numero dei sinistri verificatisi per anno assicurativo. Art. 24 Gestione delle vertenze La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. SEZIONE SECONDA NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA Art. 25 Oggetto dell assicurazione La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di ,00.= per sinistro e per anno assicurativo e delle condizioni previste nella Sezione Seconda della presente polizza, l onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro relativo alla sua attività di Condizioni assicurative P.A.S.I. Mod. CG.. Ed. 12/2009 Pag. 7 di 9

8 Dipendente o Dirigente della Pubblica Amministrazione ed assicurato nella Sezione Prima della presente polizza. Esse sono: a) le spese per l intervento di un legale; b) le spese peritali; c) le spese di giustizia nel processo penale; d) le eventuali spese dei legali di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell Assicurato. Art. 26 Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.); c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell Assicurato; d) le spese per controversie di diritto amministrativo fiscale e tributario (imposte, tasse, multe, ecc.); e) le spese per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società; f) le spese per le controversie di natura previdenziale (contributi, multe, ecc.); g) le spese per le controversie riguardanti la circolazione dei veicoli o natanti soggetti all assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dell Assicurato. Art. 27 Limiti territoriali L assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana. Art. 28 Coesistenza con assicurazione di responsabilita civile La garanzia prevista nella presente Sezione Seconda opera ad integrazione e dopo l esaurimento di ciò che è dovuto dall assicurazione di Responsabilità Civile (Sezione Prima) o di altre polizze eventualmente esistenti per lo stesso oggetto, per spese di resistenza e di soccombenza. Art. 29 Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità delle garanzie (come indicato all art. 13 della Sezione Prima) in conseguenza della attività di dipendente della Pubblica Amministrazione. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. Art. 30 Gestione delle vertenze L Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro (vedi art. 6), nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale, ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le spese relative. L Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute. L Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria relativi al sinistro regolarizzandoli a proprie spese Condizioni assicurative P.A.S.I. Mod. CG.. Ed. 12/2009 Pag. 8 di 9

9 secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l esecuzione forzata, la Società tiene indenne l Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma delle condizioni di polizza. Ciascuna delle parti contribuirà alle metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato. La Società avvertirà l Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Art. 31 Estensione delle garanzie ai fatti della vita privata L assicurazione riguarda inoltre i sinistri accaduti denunciati in corso di contratto nell ambito della vita privata extraprofessionale dell Assicurato e si riferisce ai seguenti casi: - controversie relative a danni subiti dall Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti; - controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell Assicurato; - difesa penale dell Assicurato per reato colposo o contravvenzione; - le controversie relative alla proprietà o locazione dell unità immobiliare costituente la dimora abituale o stagionale e quelle di lavoro con collaboratori domestici; - le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie e di controparte, per le quali il valore di Euro non sia inferiore a 200,00 e superiore a ,00. L assicurazione si estende ai componenti il nucleo familiare (risultante dallo stato di famiglia), nonché, in quanto sia responsabile l Assicurato, ai collaboratori dell Assicurato addetti ai servizi domestici, per fatti accaduti durante l espletamento delle loro mansioni. La garanzia non è operante per le controversie: - relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni; - nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria; - individuali di lavoro dell Assicurato; - relative a danni da inquinamento dell ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale. Condizioni assicurative P.A.S.I. Mod. CG.. Ed. 12/2009 Pag. 9 di 9

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