REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. la Corte dei conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA

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1 Sent. N. 487/2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti magistrati: dott. Ivan De Musso dott.ssa Pina Maria Adriana La Cava dott. Franco Mencarelli Presidente Consigliere Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul giudizio di responsabilità iscritto al n /R del registro di segreteria, instaurato ad istanza del Procuratore regionale nei confronti di FINI Anacleto, assistito e rappresentato dall avv. Giovambattista Coviello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini, n. 41, presso l avv. Alessandro Pieri. Uditi nella pubblica udienza del 18 giugno 2013, con l assistenza del Segretario dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore dott. Franco Mencarelli, l avv. Giovambattista Coviello per il convenuto ed il PM nella persona del Vice procuratore generale dott. Marco Smiroldo. Visto l Atto di citazione in data 21 gennaio Visti gli altri atti della causa FATTO Il danno erariale di cui all Atto di citazione consegue all illecito ricorso, da parte dell ing. Anacleto FINI, dirigente del Servizio tecnico Sezione Lavori pubblici del comune di Minturno, all istituto della somministrazione di lavoro, fattispecie complessa di rapporto di lavoro introdotta dal D. lgs. n. 276 del 2003, artt. da 20 a 28, sulla base della legge delega n. 30 del 2003, in sostituzione del lavoro interinale (art. 1, l. n. 196 del 1997).

2 L Atto di citazione è stato emesso all esito dell istruttoria avviata in conseguenza della trasmissione da parte della Guardia di Finanza, Compagnia di Fondi, di informazione circa il procedimento penale n. 687/09 avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina per il delitto di abuso d ufficio addebitato a vari funzionari del comune di Minturno tra cui l odierno convenuto circa l improprio utilizzo delle forniture di lavoro temporaneo. Nel predetto Atto si rappresenta che il contratto di somministrazione di lavoro involge la posizione giuridica di tre soggetti: il lavoratore; l utilizzatore; il somministratore. Un rapporto che si costituisce attraverso la conclusione di due contratti tra loro funzionalmente collegati: da un lato, il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra utilizzatore e somministratore, ossia un Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto con un lavoratore; dall altro lato, il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore. In ogni caso il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e il somministratore - Agenzia per il lavoro, che per legge dovrà retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell'azienda, o amministrazione utilizzatrice. Nell ambito della disciplina dell impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l art. 36 del D.lgs n. 165/2001, enunciato il generale principio secondo cui le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha previsto un espressa deroga con riferimento all istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato di personale per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali. Il rinvio a tale istituto previsto dal D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, ha esteso, quindi, anche alle pubbliche amministrazioni i limiti previsti dall art. 20, comma 4, per il ricorso ad esso affidandosi alla contrattazione collettiva la determinazione dei limiti quantitativi di utilizzazione di tale somministrazione di lavoro a tempo determinato.

3 Ne segue, continua l Atto di citazione, che il ricorso alla somministrazione in questione è consentito alle pubbliche amministrazioni a condizione che ai sensi del citato art. 20, comma 4: a) sia a tempo determinato; b) sia necessario a far fronte a esigenze temporanee ed eccezionali fondate su ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all ordinaria attività dell utilizzatore. Ragioni di carattere oggettivo, dunque riferibili all ordinaria attività dell utilizzatore a prescindere dalla temporaneità dell esigenza e, soprattutto, fondate sulle esigenze tecniche, produttive ed organizzative proprie della struttura e delle quali va data esplicita motivazione negli atti amministrativi preordinati alla stipula dei contratti. Tanto premesso nell Atto di citazione si rappresenta che nel 2006 il comune di Minturno, con apposito procedimento di gara, alla quale aveva partecipato una sola ditta offerente, affidava alla Società GEVI il servizio di somministrazione di lavoro per la durata di 24 mesi. Con la richiamata Relazione n /12 del , la Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi (LT) comunicava di aver accertato, nel corso di un indagine svolta su impulso della Procura della Repubblica di Latina una serie di illeciti gestionali conseguenti all ingiustificato ricorso alla somministrazione di lavoro interinale da parte di uffici del comune di Minturno. In particolare si comunicava l acquisizione, da parte dell ing. Anacleto FINI, dirigente del Servizio Tecnico - Sezione Lavori Pubblici, mediante il ricorso alla somministrazione di personale da parte della GEVI S.p.a., di 10 unità lavorative rivelatesi superflue, non sussistendone i requisiti di necessità, urgenza e straordinarietà. Requisiti d altronde non risultanti in qualche modo dagli atti amministrativi preordinati alla stipula dei contratti. La Procura contabile invitava quindi il predetto a presentare le proprie deduzioni in ordine al presunto danno. Il FINI non ha svolto attività difensiva.

4 L atto gestionale contestato al FINI da cui è scaturito un danno erariale per il comune di Minturno, è rappresentato dalla determinazione n. 98 del con la quale il medesimo impegnava, per poi liquidare e pagare a carico del bilancio comunale, la somma di ,80 necessaria a garantire il pagamento di n. 10 unità lavorative categoria B1 da utilizzare sull intero territorio comunale come addetti alla manutenzione di strade, spazi pubblici e immobili comunali, per giorni 78. Detta determinazione dirigenziale affermava genericamente l impossibilità di far fronte alle relative esigenze col personale in servizio. Motivazione secondo la Procura - infondata, in quanto gli accertamenti dimostrano l esistenza di 24 unità di lavoratori LPU/LSU assegnate al predetto servizio, i quali - a fronte di una dotazione organica di 22 unità - integravano pienamente la copertura effettiva del personale di ruolo di n. 17 profili professionali e categorie funzioni ( ). Tale computo portava ad un impiego effettivo complessivo di n. 41 unità lavorative, per cui la spesa per il personale fornito dalla GEVI S.p.a. assume per l amministrazione comunale la caratteristica di un danno economico finanziario atteso che il personale in servizio copriva ampiamente quasi raddoppiandola la dotazione organica. Inoltre, secondo la Procura, non risultava alcuna motivazione circa l esistenza di esigenze eccezionali e impreviste, di natura transitoria, ovvero specifica in punto di fatto e di diritto, se esistessero, e quali fossero le esigenze temporanee ed eccezionali fondate su ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all ordinaria attività del Comune che la somministrazione di lavoro sarebbe andata a soddisfare. Infatti, è principio oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte dei conti che l amministrazione deve attendere ai propri compiti istituzionali con la propria organizzazione e il personale dipendente, salvo sia impossibile provvedere altrimenti ad esigenze eccezionali e impreviste, di natura transitoria.

5 L omessa motivazione sul ricorrere dei presupposti di liceità del ricorso alla disciplina della somministrazione di lavoro rappresenta uno degli indici sintomatici in cui si sostanzia la colpa grave, e cioè il disinteresse alle necessità obiettive che emergono dalle concrete attività amministrative sulla base della situazione di fatto (così Sez. III centrale di appello, sentenza n. 275 del 06/07/2006). In definitiva il FINI in violazione dei precetti normativi previsti ha procurato al comune di Minturno un danno erariale da spesa non dovuta pari a ,80, somma che rappresenta il costo della somministrazione di lavoro fornita dall Agenzia di Lavoro GEVI S.p.a. Per tali ragioni è stato chiamato a comparire all odierna udienza per ivi sentirsi condannare al pagamento in favore del comune di Minturno, della somma di euro ,80, più rivalutazione e interessi e spese, a titolo di risarcimento dei danni patiti dalle pubbliche finanze. Resiste la difesa del convenuto richiamando anzitutto la eccezionalità delle esigenze che il predetto ha cercato di fronteggiare con contratto di somministrazione di lavoro in oggetto. Esigenze connesse agli eventi straordinari caratterizzanti all epoca la situazione. E più precisamente: 1) Istituzione di dirigenza per la totalità del Servizio Tecnico e nomina del designato; 2) Lunga assenza per motivi di salute del Responsabile dell'ufficio LL.PP. e Manutenzioni; 3) Necessità di provvedere a pulizia, manutenzione ordinaria, straordinaria e riparazioni degli edifici scolastici da tempo trascurata; 4) Previsione dell'usuale afflusso straordinario di turisti nella stagione estiva, e decisione amministrativa di predisporre adeguamento ai servizi correlati; 5) Numerose istanze di cittadini e Associazioni di sostegno ad un calendario di manifestazioni nelle varie frazioni per migliorare l'offerta dei servizi ai villeggianti.

6 Di qui le azioni straordinarie di conseguenza poste in essere. E più precisamente: l installazione di circa 30 palchi per eventi e manifestazioni nei quartieri come dall'allegato Elenco. Si tratta di un operazione che impegna mediamente n. 4 operai per una giornata intera di 8 ore: n. 4 ore per montare il palco e n.4 ore per smontarlo. Attività richiedente anche la disponibilità di un autocarro ed un magazzino. Costo inferiore a quello di un affidamento a ditta esterna, che avrebbe avuto un costo complessivo di circa.37,440,00 (numero palchi 30 x 1.248,00). Tant è, che appunto al fine di contenere i costi, l'amministrazione comunale, per facilitare lo svolgimento di eventi e manifestazioni, nonché per averne la certezza della disponibilità, si è dotata di proprie attrezzature per l'allestimento di palchi di cui cura direttamente l'installazione. Altra importante azione è quella connessa ad una serie di interventi di tinteggiatura delle scuole, le quali versavano in condizioni che esigevano un intervento di stuccatura, rasatura e rifacimento della pittura delle pareti. Anche le recinzioni sul lungomare, a causa della salsedine marina, versavano in precarie condizioni, per cui si rendeva necessaria un'azione straordinaria di tinteggiatura che doveva essere effettuata nei mesi di luglio ed agosto al fine di evitare interferenze con l'attività didattica che riprendeva nel mese di settembre. In dettaglio sono state tinteggiate le seguenti scuole: Scuola elementare "Raffaele Castrichino" (mq.1100); Scuola Elementare "Ragazzi del Mondo" (mq. 1200); Scuola Elementare "Cristofaro Sparagna" (mq. 750); Scuola Elementare "Gianni Rodari" (mq. 950). Sono state poi ridipinte le ringhiere della Scuola Media-Materna "A. Sebastiani" (mq.950). In relazione all'afflusso turistico della stagione estiva tutti gli spazi pubblici dovevano essere curati per cui si rendevano necessarie le seguenti attività: - Taglio erba nelle aree di pertinenza delle scuole;

7 - Pulizia e taglio erba nell'area attrezzata Parco Recillo con cadenza settimanale; - Pitturazione balaustre e ringhiere stradali sulla Via Lungomare e Via Appia (lunghezza di 3 Km.); - Pitturazione paline degli impianti semaforico. Necessità operative connesse all'afflusso straordinario di turisti. La circostanza che nel territorio del comune di Minturno, in particolare nella frazione di Scauri e di Marina di Minturno, si registra ogni anno uno straordinario afflusso di turisti soggiornanti o giornalieri, costituisce fatto notorio. La SpA Litorale, che è società della Regione Lazio istituita con l'art. 49 della LR 16/02/2000 n. 12, per il monitoraggio e analisi dei fenomeni demografici, sociali, economici e ambientali propri del territorio del Litorale laziale, ha sviluppato tabelle riepilogative per i Comuni del. litorale, e per il comune di Minturno riporta la tabella riferita all'anno 2008 dove sono rappresentati i residenti, le presenze turistiche e le strutture ricettive: Dunque nell'anno 2008, a fronte di residenti, si sono avute presenze turistiche registrate, cui vanno aggiunte le presenze giornaliere stimando in misura pari ai turisti registrati (altri turisti giornalieri, per un totale di = presenze complessive). Questo valore è in linea anche con la dimensione della capacità ricettiva del patrimonio edilizio privato esistente nel comune di Minturno che ammonta a circa di mc. Donde conclusivamente una quintuplicazione generale delle presenze nel periodo estivo rispetto alla popolazione residente negli altri periodi dell'anno, con il conseguente incremento delle attività manutentive degli spazi pubblici che si concentra nei luoghi di afflusso che sono ubicati principalmente nelle zone litorali di Scauri e di Marina di Minturno (4+4 km. di spiagge). La relativa esigenza è stata razionalmente percepita come avente carattere temporaneo e natura eccezionale in relazione al moltiplicatore di 5 per le

8 presenze: esigenza comunque da affrontare adeguatamente e sollecitamente anche alla luce del fatto che il descritto afflusso turistico costituisce elemento non secondario della economia cittadina. Quanto ai rilievi, operati dalla Procura, circa l effettiva disponibilità degli operai si rileva che il personale di ruolo addetto alle manutenzioni a tempo pieno era così costituito: SITUAZIONE DEI DIPENDENTI PRESENTI AL 01/05/2008 CAT. SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE Tipo N COGNOME E NOME Profilo Professionale CCNL TEMPORANEA rapporto 1 Fortunato Aniello Collaboratore Tecnico/Falegname B SERVIZIO TECNICO FULL Verniciatore 2 Mallozzi Dionisio Operaio Generico A SERVIZIO TECNICO FULL Collab. Tec./Caposquadra Ser.Tec.Est.ni 3 Nardone Nicandro B3 SERVIZIO TECNICO FULL Collab. Tec./Caposquadra Operai LL.PP. B3 4 Tartaglia Salvatore SERVIZIO TECNICO FULL 5 Ruggieri Felice Collab. Tecnico /Agente Stradale B SERVIZIO TECNICO FULL 6 Giacobbe Mario Operaio Necroforo Cimiteriale A SERVIZIO TECNICO FULL 7 Schiappa Salvatore Operaio Generico Cimiteriale A SERVIZIO TECNICO FULL 8 Vellucci Bruno Applicato/ Custode Cimitero Com.le B SERVIZIO TECNICO FULL Degli elencati, i sigg.ri Giacobbe, Schiappa e Vellucci erano assegnati a tempo pieno alla manutenzione del Cimitero comunale ed ai relativi servizi. Gli altri 5 operai erano assegnati alla manutenzione: Nardone e Tartaglia con specifica

9 funzione organizzativa; Fortunato era un falegname; Ruggeri era addetto alla viabilità ed al taglio del verde; Mallozzi era il solo operaio generico però assegnato alla custodia del magazzino degli automezzi dell'area SIECI, anche in ragione delle sue precarie condizioni di salute (infatti nel 2012 fu dichiarato inabile dalla Commissione medica di Verifica con provvedimento prot /2012 del 15/02/2012 e l'amministrazione ne ha preso atto determinando la cessazione del rapporto di lavoro con la DG n.67 del 05/03/2012). I lavoratori LPU/LSU temporaneamente assegnati al Servizio Tecnico erano i seguenti: ELENCO GENERALE DEI LAVORATORI LPU / LSU - situazione al 01/05/2008 PROROGA - Delibera Giunta Comunale: n.197 e 211/2008 proroga dal 01/07/2008 al N COGNOME E NOME Profilo Prof.le Cat. CCNL ex a '' f ' SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA Tipo rapporto 1 CICCOLELLA Giovanni GEOMETRA C 6 SERVIZIO TECNICO 20 h 2 CIUFO Luigino GEOMETRA C 6 SERVIZIO TECNICO 20 h 5 3 CICCOLELLA Immacolata IMPIEGATA D'ORDINE B 4 SERVIZIO TECNICO 20 h 4 ZANGRILLO Roberta IMPIEGATA D'ORDINE B 4 SERVIZIO TECNICO 20 h 5 D'ARGENIO Giovanna IMPIEGATA D'ORDINE B 4 SERVIZIO TECNICO 20 h 6 D'ARPINO Gennaro IDRAULICO B 4 SERVIZIO TECNICO 20 h 7 NOCELLA Antonio FALEGNAME B 4 SERVIZIO TECNICO 20 h 8 MASTANTUONO Francesco MURATORE B 4 SERVIZIO TECNICO 20 h 9 FADDANNO Clino FABBRO B 4 SERVIZIO TECNICO 20 h 10 BARBATO Silvio OPERAIO A 3 SERVIZIO TECNICO 20 h 11 CHIERCHIA Nino OPERAIO A 3 SERVIZIO TECNICO 20 h 12 CROCE Antonio OPERAIO A 3 SERVIZIO TECNICO 20 h

10 13 D'APRANO Franco OPERAIO A 3 SERVIZIO TECNICO 20 h 14 FICO Enrico OPERAIO A 3 SERVIZIO TECNICO 20 h 15 MALLOZZI Giuseppe OPERAIO A 3 SERVIZIO TECNICO 20 h 16 MASTANTUONO Alessandro OPERAIO A 3 SERVIZIO TECNICO 20 h 17 ZINICOLA Benedetto OPERAIO A 3 SERVIZIO TECNICO 20 h 18 CARUSO Salvatore OPERAIO A 3 SERVIZIO TECNICO 20 h 19 ROSANO Antonio OPERAIO A 3 SERVIZIO TECNICO 20 h 20 ESPOSITO Antonello OPERAIO A 3 SERVIZIO TECNICO 20 h 21 LOMBARDI Erminia OPERAIO A 3 SERVIZIO TECNICO 20 h 22 SCIPIONE Antonio OPERAIO A 3 SERVIZIO TECNICO 20 h 23 SCIPIONE Salvatore OPERAIO A 3 SERVIZIO TECNICO 20 h 24 DI NUOCI Civita ISTRUTTORE AMM.VO C 6 SERVIZIO TECNICO 20 h 25 MESCHINO Pasqualino ISTRUTTORE AMM.V0 C 6 SERVIZIO TECNICO 20 h 26 TREGUA Giuseppe B.O. OPERAIO A 3 SERVIZIO TECNICO 20 h Di queste 26 unità, solo 19 erano addette ad attività lavorative esterne, mentre 5 erano addette ad attività amministrative, come si evince dal seguente riepilogo: RIEPILOGO PER CATEGORIE GEOMETRA 2 IMPIEGATA D'ORDINE 3 5 IDRAULICO 1. FALEGNAME 1 MURATORE 1 19 FABBRO 1

11 OPERAIO 15 Peraltro gli LPU/LSU erano assegnati a tempo parziale per 20 ore settimanali, corrispondenti ad un numero equivalente ragguagliato a tempo pieno pari a n.10,56 unità a tempo pieno (n.19x20:36). Fra di essi peraltro si annoverava anche: un idraulico, un falegname, un muratore, un fabbro. Attese le loro qualifiche, la relativa utilizzazione non poteva che essere richiesta in termini corrispondenti, per escludere il rischio che potesse essere contestato un demansionamento. Pertanto gli operai addetti alle manutenzioni esterne erano n.8 di ruolo a tempo pieno e n.10,56 LPU/LSU, per un totale di: n.8+10,56 = 18,56 unità a tempo pieno, e non 41 come indicato nel rapporto della Guardia di Finanza. Esclusi quindi i tre assegnati a tempo pieno alla manutenzione del Cimitero comunale ed ai relativi servizi, la effettiva disponibilità per tutti gli altri servizi era di 18,56-3=15,56 unità a tempo pieno. Da questa disponibilità va comunque sottratto il periodo di assenze dal servizio dovute a malattia, riposi compensativi e congedi straordinari, che nel periodo 01/05/ /12/2008 ammontano a complessive 293 giornate (a 20 ore) corrispondenti a 163 giornate a tempo pieno (36 ore). Con questa forza lavoro potevano essere effettuate le sole attività ordinarie durante l'arco dell'anno, escluso il periodo estivo in cui appunto si verificava l'incremento notevole in ragione delle presenze quintuplicate. Inoltre molti di questi operai presentavano gradi di invalidità che riducevano la loro capacità operativa (Fortunato Aniello era stato assunto in quanto invalido come risulta dalla DG.851 del 23/8/1988). Ne segue, secondo la difesa del convenuto, che nel periodo estivo, per conseguire gli obiettivi che l'amministrazione si proponeva, occorreva necessariamente incrementare la capacità di fornire servizi sul territorio. Vero è che sarebbero potuti esternalizzare i servizi mediante affidamenti a ditte esterne,

12 ma le modeste risorse disponibili non consentivano di coprire i costi; né tali interventi non erano stati programmati nel bilancio. D altronde la esternalizzazione dei lavori implicava necessariamente affidare anche la progettazione e direzione lavori a tecnici esterni mediante gara, con conseguente aggravio di costi e sarebbe stato necessario disporre (a fine maggio 2008, quando l'ing. FINI assume la direzione) dei bandi di gara, per i quali non ci sarebbe stato più tempo sufficiente. Nulla di tutto questo era stato avviato per cui a giugno 2008, con l'approssimarsi della scadenza del progetto dei LPU/LSU (30/6/2008) per il quale non vi erano certezze della nuova proroga regionale, nell'impellenza di dover comunque garantire i servizi che la stagione estiva richiedeva, l'unica possibilità che rimaneva era la gestione diretta dei servizi (gestione in economia) incrementando il personale operativo, nella stessa identica maniera con cui si era operato nell'anno precedente Infine si rappresenta che l'ing. FINI assunse la dirigenza del Servizio Tecnico del Comune in data 21 maggio 2008 nel quadro delineato di decisa criticità del settore Urbanistico al quale egli primariamente deve porre rimedio. La valutazione delle esigenze straordinarie dell'estate 2008 non poteva da lui essere diversamente apprezzata rispetto a quanto l'amministrazione aveva operato nell'anno precedente. Pertanto, riscontrato che la sola disponibilità dei lavoratori LPU/LSU (peraltro ancora incerta) non era sufficiente a fare fronte alle incombenze, con la Determinazione n. 98 del 19/6/2008 furono assunti 10 operai mediante somministrazione di lavoro a tempo determinato, impegnando la somma di ,80, successivamente integrata di con la determinazione n. 271 del 16/12/2008, per complessivi ,27. Dette somme furono liquidate al termine dei periodi lavorativi con apposite determinazioni. Si aggiunge che ad ogni modo gli operai assunti hanno svolto un'attività che si è risolta in vantaggio della collettività e che l'amministrazione ha acquisito.

13 Quanto infine alla determinazione di impegno di spesa e alla sua motivazione, la difesa rileva che la determinazione di impegno di spesa n. 98 del 19/6/2008 si inserisce nel solco di quelle precedenti ed analoghe, anno per anno assunte, proprio in funzione del fenomeno straordinario che si verifica con l'afflusso turistico estivo, elemento portante dell'economia di quella popolazione. La stringatezza di motivazione costituisce pertanto elemento semplicemente apparente, perché la sostanziale esigenza a cui l'assunzione di una temporanea forza lavorativa doveva far fronte era dato noto e chiaramente intuibile, peraltro già previsto ed indicato nella deliberazione di Giunta n. 143 del 30/5/2008 che, approvando il P.E.G. annuale, aveva segnalato al Servizio Tecnico l'indicazione di assumere lavoro interinale per n.13 unità. Si contesta infine la stessa sussistenza del preteso danno erariale, in quanto l'acquisizione mediante somministrazione di lavoro presentava una serie di vantaggi. E cioè: 1) Grande flessibilità nella gestione dei servizi perché gli operai GEVI venivano chiamati quando servivano: dunque nessun tempo morto; 2) Flessibilità nella organizzazione dei servizi: taglio del verde, ramazzatura, pittura delle aule scolastiche, nel senso di poter calibrare gli interventi in maniera calzante con le mutevoli condizioni; 3) Significativo risparmio finanziario in quanto si pagava il solo costo della mano d'opera ed i materiali. La sola pittura delle aule scolastiche e delle balaustre tubolari del Lungomare Nazario Sauro (complessivi mq = mq.), avrebbero comportato, se appaltata a ditte esterne, un costo medio di circa 10 /mq. per un totale di mq, 7.950x10 = ,00; mentre l'installazione dei palchi avrebbe avuto un costo di n.30 x 1248,00 = ,00, per un totale di , ,00 = ,00. Se a questo si aggiungono le attività di pulizia di spazi pubblici si ottiene un quadro di considerevole convenienza finanziaria.

14 Infine, ove il comune di Minturno, in ossequio alla disposizione dell'art.36, comma 1, del D.Lgs 165/2001, avesse voluto ottemperare all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di soddisfare il fabbisogno ordinario assumendo esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, avrebbe dovuto assumere altri 10 operai, del tutto inutili per 2/3 dell'anno, con costi di circa: n. 10 operai x ,00/anno = ,00. Somma di gran lunga superiore a quella sostenuta con la somministrazione di lavoro fornita dalla GE.VI che ammonta invece ad ,27. Dunque nessun danno è stato creato al comune di Minturno con la somministrazione di lavoro, mentre è stato possibile raggiungere gli obiettivi manutentivi con le poche risorse finanziarie disponibili. Altresì inesistente è il requisito della colpa in quanto il FINI assunse la direzione del Servizio tecnico del comune di Minturno a fine maggio Il compito specifico per il quale egli venne chiamato era collegato alla particolare esperienza professionale in tema di gestione urbanistica del territorio e di controllo dell'attività edilizia. Compito che lo assorbiva completamente trattandosi di rimediare a carenze operative segnalate nella prima parte del presente scritto. A fine maggio l'attività amministrativa pertinente alla stagione estiva era stata già delineata e la Giunta comunale aveva previsto (Piano Esecutivo di Gestione) che si assumessero 13 lavoratori interinali, come del resto avvenuto negli anni precedenti, con decisioni assunte a livello di Giunta. La determinazione di impegno di spesa è del 19/6/2008. L'ing. FINI aveva assunto servizio 29 giorni prima. Ne segue che il medesimo non era assolutamente in grado, per carenza della sufficiente conoscenza dei dati sociali del problema, di formulare osservazioni e rilievi tali da contrastare la decisione di Giunta comunale e da discostarsi da una modalità di gestione dell'esigenza straordinaria che costituiva dato costante del Comune. Nell odierna udienza il PM, nel ribadire le contestazioni e conclusioni in atti, attesa altresì

15 l esauriente esposizione del relatore ha ritenuto di limitarsi a rappresentare due sole questioni. La prima attinente alla mancata utilizzazione di lavoratori socialmente utili al posto del ricorso alla somministrazione di lavoro con la ditta GEVI S.p.a. L altra questione, in qualche modo ricollegata alla prima, attiene al fatto che se è certamente suggestiva la considerazione della difesa circa i maggiori costi di una eventuale ricorso a ditte esterne per l esecuzione dei lavori di cui è causa, resta la domanda perché, in questa prospettiva, non si sia fatto più semplicemente ricorso ai lavoratori socialmente utili, il cui costo economico era sicuramente ancor minore. Il difensore del convenuto, nel ribadire le difese in memoria, ha tenuto in modo particolare ad evidenziare l enorme arretrato che il FINI si è trovato davanti al momento dell entrata in servizio nel giugno 2008, a stagione ormai avanzata. Arretrato fronteggiato con un impegno di risorse umane inferiori a quelle pure previste dalla Giunta comunale e comunque tenendo una linea di intervento analoga a quanto già svolto in precedenza dall Amministrazione. In sede di replica il PM, evidenziato come, a suo avviso, le unità socialmente utili a disposizione potessero ben garantire, attraverso un complessivo impegno settimanale di 480 ore per le 8 settimane della stagione estiva, l espletamento delle attività incombenti, ha altresì contestato una procedura per cui, pur essendoci a monte un autorizzazione preventiva della Giunta comunale, il convenuto ha poi fatto ricorso al lavoro interinale senza prima appurare la sussistenza di risorse adeguate. DIRITTO Rileva il Collegio come indubbiamente in base all art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 le pubbliche amministrazioni siano abilitate anche al ricorso all istituto della somministrazione del lavoro a tempo determinato di personale.

16 L istituto della somministrazione del lavoro a tempo determinato e indeterminato è d altronde disciplinato in via generale dagli artt. da 20 a 28 del decreto legislativo n. 276 del L art. 20, comma 4, del predetto decreto legislativo stabilisce in ispecie che la sommini-strazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all ordinaria attività dell utilizzatore. E la individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai CCNL. Conviene pertanto il Collegio con la Procura regionale che tali ragioni debbano essere di carattere oggettivo e riferibili all ordinaria attività dell utilizzatore a prescindere dalla temporaneità delle esigenze; e, soprattutto, debbano essere fondate sulle esigenze tecniche, produttive ed organizzative proprie della struttura: ragioni che debbono perciò essere oggetto di esplicita motivazione negli atti dell Amministrazione preordinati alla stipula dei contratti. In tale quadro seppure il comune di Minturno, aveva, previa delibera di Giunta comunale del 27 giugno 2006 con cui era stata indotta la gara per la fornitura di somministrazione di lavoro interinale affidato in data 12 ottobre 2006 con determina n. 91 alla società GEVI la fornitura, per la durata di mesi 24, di tale somministrazione di lavoro, resta evidenziato che il ricorso poi alla fornitura della somministrazione di lavoro interinale a tempo determinato in questione andava sottoposto alla previa valutazione della sussistenza delle ragioni consententi il ricorso. Nonché ancora al riscontro della sussistenza della copertura finanziaria. Con determina n. 98 del 19 giugno 2008 il FINI procedeva alla individuazione iniziale della somma di euro ,00 ritenuta necessaria a garantire il pagamento alla GEVI di n. 10 unità lavorative inquadrate come categoria B1 da utilizzare sull intero territorio comunale come addetti alla manutenzione di strade, spazi pubblici e immobili comunali per giorni 78.

17 A motivazione si adduceva che l Amministrazione, a causa delle numerose attività, anche a carattere stagionale, cui non può far fronte con il personale in servizio, ai fini di una migliore organizzazione del lavoro ha ritenuto opportuno e vantaggioso applicare la normativa inferente al lavoro interinale. Nella stessa determina, in data 2 luglio 2008, il servizio finanziario attestava, l impegno contabile relativo sulla posta di euro ,00 cap 651/00 al n del bilancio comunale. Come risulta dagli atti l utilizzo delle 10 unità lavorative in oggetto tuttavia avveniva già a partire nel mese di giugno, prima ancora della definizione della procedura di impegno di spesa. Una irregolarità certo formale ma che si aggiunge, come d altronde evidenziato nell Atto di citazione, alla mancanza di una specifica indicazione delle ragioni del ricorso alla somministrazione del lavoro interinale, salvo il generico riferimento sopra richiamato all esigenza di fronteggiare le numerose attività, anche a carattere stagionale, cui non può far fronte con il personale in servizio. Il tutto valutabile certamente anche come frutto - sotto la spinta di un intento evidente di mostrare la rapidità decisionale del nuovo dirigente di una mancata equilibrata ponderazione della situazione. È in questo quadro che non si rinviene traccia alcuna delle ragioni che eventualmente ostavano, secondo quanto d altronde prospettato in udienza dallo stesso PM, al ricorso ai lavoratori socialmente utili, oltretutto sicuramente implicante un costo inferiore rispetto al contratto di somministrazione. Il che appare tanto più significativo, quando si tenga conto come in atti risulti con delibera in data 22 luglio 2008 la Giunta comunale aveva avviato le procedure di attuazione del piano di stabilizzazione di 12 lavoratori LPU/LSU da assumere a tempo indeterminato, comunque prorogando l impiego di 59 lavoratori di tale qualifica, e chiedendo altresì la prosecuzione del sostegno

18 economico da parte della regione Lazio. Occasione che poteva essere sfruttata anche ai fini di una più piena utilizzazione dei lavoratori così stabilizzati, ovvero ricercando ulteriori attività da adibire ai lavoratori posti in calendario dal FINI. Un quadro, in cui con tutta evidenza ad avviso del Collegio emerge un certo disinteresse da parte del convenuto circa ricognizione medesima dei mezzi a disposizione per l attività che era chiamato a svolgere. Con il configurarsi quindi della colpa grave in relazione anche allo svolgimento di alcuni lavori si pensi alla pitturazione di balaustre e ringhiere stradali sulla via Lungomare e via Appia (per 3 KM) nonché delle paline degli impianti semaforici - di non immediata necessità. Il Collegio non può peraltro non tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti nella specie dal comune di Minturno. Conseguentemente il convenuto viene condannato a rifondere l Amministrazione comunale la somma di euro ,00 più rivalutazione e interessi. P.Q.M. la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando CONDANNA il convenuto FINI Anacleto al pagamento in favore del comune di Minturno della somma di euro ,00 (dodicimila/00), comprensivi di rivalutazione fino al deposito della sentenza e successivamente con interessi legali, nonché al pagamento delle spese di giudizio che, all atto della presente, si liquidano in euro 206,15 (DUECENTOSEI/15). Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 18 giugno L ESTENSORE F.to Franco MENCARELLI IL PRESIDENTE F.to Ivan DE MUSSO

19 Depositata in Segreteria il 25/06/2013 P. IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITA F.to Dott. Luigi DE MAIO

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