Statuto Della Confraternita dell Ordine Ospedaliero dei

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1 Statuto Della Confraternita dell Ordine Ospedaliero dei Cavalieri di Malta di San Lazzaro di Gerusalemme di Betania Il presente Statuto può essere denominato come il " Sovrano Ordine Ospedaliero dei Cavalieri di Malta. La Confraternita del Sovrano Ordine Ospedaliero dei Cavalieri di Malta di San Lazzaro di Gerusalemme di Betania; E persona giuridica riconosciuta dalla Santa Sede. Le persone religiose, in seguito ai propri Voti, così come i membri del secondo ceto con la Promessa di Obbedienza, sono subordinate soltanto ai propri Superiori del Sovrano Ordine Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme di Betania. Nel rispetto del Codice di Diritto Canonico, le Chiese e gli istituti conventuali dell Ordine sono esenti dalla giurisdizione delle diocesi, dipendendo direttamente dalla Santa Sede. Nella disciplina dei rapporti valgono i diritti acquisiti, le consuetudini e i privilegi concessi all Ordine dai Sommi Pontefici e non espressamente aboliti. Il Sommo Pontefice è il rappresentante diretto all'interno all'ordine, dando il titolo di "Summi Magni Rectoris" con poteri speciali. Il Summi Magni Rectoris tuttavia può nominare un Cardinale e/o Vescovo al fine di rappresentarlo nelle attività della Confraternita. Essi hanno il compito di promuovere gli interessi spirituali della Confraternita del Sovrano Ordine Ospedaliero dei Cavalieri di Malta di San Lazzaro di Gerusalemme di Betania e dei suoi membri e le relazioni tra la Santa Sede e l' Ordine Ospedaliero. La natura religiosa non esclude l'esercizio di prerogative sovrane appartenenti all'ordine in quanto soggetto di diritto internazionale che sarà riconosciuto dagli Stati membri. d.c " 1

2 Articolo 1 La Confraternita dei Cavalieri di Malta del Sovrano Ordine Ospedalieri di "San Lazzaro di Gerusalemme di Betania ", fondata nel a Gerusalemme e ricostituita in Enna il, ha sede nella chiesa e pone in essere la continuità storica dell'antico Ordine Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme che, dopo la presa di Gerusalemme da parte dei Cavalieri Crociati, nell anno del Signore A.D. 1099, i Cavalieri ammalati di lebbra andavano nell'ospedale di San Lazzaro a farsi curare. Infatti questa Confraternita di ispirazione puramente religiosa e Cavalleresca vuole continuare la sua discendenza dei Cavalieri Ospedalieri medievali e riconfermare quale ordine religioso e ospedaliero secondo i principi espressi nella Bolla Papale dell'11 Aprile del 1255 da Alessandro IV. Articolo 2 - La Confraternita dei Cavalieri di Malta del Sovrano Ordine Ospedalieri di "San Lazzaro di Gerusalemme di Betania " ha come fine principale: - Promuovere ed attuare tutte le attività necessarie alla santificazione dei Confrati, nonché assisterli per tale fine; - Tenere vivo il culto di San Lazzaro di Betania coadiuvando l'assistente Ecclesiastico nelle attività religiose della Chiesa, operare nel rispetto delle tradizioni e nella organizzazione di tutte quelle iniziative che possono incrementare il culto di San Lazzaro di Betania; - Vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa di vita spirituale e un'efficace attività apostolica; - Promuovere iniziative per la formazione permanente dei confrati in campo religioso; - Operare nel sociale promuovendo opere di carità cristiana, solidarietà tra fratelli, assistenza ai bisognosi, accoglienza ai fratelli tenendo conto delle direttive statutarie e di quelle impartite dal progetto pastorale diocesano; - Assistere i confrati nel raggiungimento del benessere spirituale; - Partecipare a tutte le manifestazioni di culto pubblico; - Astenersi dal partecipare a manifestazioni contrarie alla morale della chiesa Cattolica; - Promuovere rapporti di fraternità e di collaborazione con le altre associazioni di fedeli su scala mondiale con l ausilio degli organismi ecclesiali Nazionali, Internazionali e della diocesi; - La Confraternita dei Cavalieri di Malta del Sovrano Ordine Ospedalieri di "San Lazzaro di Gerusalemme di Betania " è soggetta all'autorità Ecclesiastica secondo quanto è previsto dal canone 312 cui è l'autorità competente ad erigere associazioni pubbliche. La Confraternita dei Cavalieri di Malta del Sovrano Ordine Ospedalieri di "San Lazzaro di Gerusalemme di Betania" può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, a norma dell'ari 15 delle norme approvate con Protocollo del 15/11/1984 tra l'italia e la Santa Sede. 2

3 Articolo 3 Possono farne parte, assumendone il titolo di Confrate Cavaliere della Confraternita dei Cavalieri di Malta del Sovrano Ordine Ospedalieri di "San Lazzaro di Gerusalemme di Betania " tutti i Cattolici di ceto sociale maggiormente rappresentativi che ne fanno richiesta per iscritto al Consiglio di Amministrazione e si propongono di perseguire i fini statutari e si impegnano a rispettarne lo statuto. Le domande, debitamente istruite dal Consiglio di Amministrazione, devono riportare il parere favorevole dell'assistente Ecclesiastico ed essere sottoposte a ratifica dell'assemblea. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione: Certificato di Cresima; Certificato di matrimonio, se sposati; Dichiarazione "di non appartenenza ad altra Confraternita pena il decadimento la non ammissione alla Confraternita; Curriculum Vitae; Dichiarazione Solenne di obbedienza alla Confraternita dei Cavalieri di Malta del Sovrano Ordine Ospedalieri di "San Lazzaro di Gerusalemme di Betania", di osservare lo Statuto, di sottomettersi alla parola di Dio, l obbedienza verso il Santo Padre e la Santa Romana Chiesa. In ogni caso non ne possono fare parte: Coloro che professano altra religione; Coloro che risultano iscritti a sette segrete condannate dalla Chiesa e/o Ordini Cavallereschi non riconosciuti dallo Stato della Repubblica Italiana e dalla Santa Romana Chiesa secondo quanto disciplinato dagli Artt. 7 ed 8 della Legge del 03 marzo 1951 nr. 178; Tutti coloro i quali che sono stati condannati dalla Giustizia Ordinaria per fatti gravi che ne pregiudicano l immagine della stessa Confraternita; Tutti coloro i quali sono separati e comunque, non convivono sotto il tetto coniugale; Gli espulsi da qualsiasi aggregazione religiosa riconosciuta dalla Santa Romana Chiesa. Nella relativa domanda di ammissione l aspirante Confrate Cavaliere di Malta dovrà dichiarare contestualmente di provvedere a sue spese all'acquisto del vestiario della "Confraternita". Articolo 4 Si diviene "Confrate Cavaliere effettivo" dopo "l'atto di Investitura" che avviene dopo un periodo di prova, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ed in ogni caso per un tempo non inferiore a Cinque anni. Per motivi di opportunità, l investitura può avvenire non prima del compimento del 25mo anno di età ed è obbligatoria. Essa avviene comunque durante la "Messa Solenne dei Confrati Cavalieri" e l aspirante Confrate Cavaliere dovrà comunicare per iscritto prima del triduo di preparazione, obbligatorio, tenuto dall'assistente Ecclesiastico il nome del Confrate anziano che lo presenta al Sacro Giuramento. 3

4 L Aspirante Confrate Cavaliere si impegna: Di condurre esemplare vita cristiana; A divulgare il culto di San Lazzaro di Gerusalemme di Betania; Ad osservare i precetti della Santa Madre Chiesa; A versare la quota annuale; A partecipare alle attività della Confraternita dei Cavalieri di Malta del Sovrano Ordine Ospedaliero di "San Lazzaro di Gerusalemme di Betania"; A quanto deliberato dall'assemblea che non contrasti con lo statuto e con le direttive delle Diocesi; Ad osservare il presente Statuto. Divenuto Confrate egli sarà registrato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nell'apposito elenco dopo "l'atto di Investitura". Articolo 5 Sono Confrati Cavalieri tutti coloro che sono stati registrati nell'apposito elenco dopo "l'atto di Investitura" a cura del Consiglio di Amministrazione. I M E M B R I - C A V A L I E R I Articolo 6 I Membri Cavalieri sono coloro che hanno fatto domanda di ammissione alla Confraternita e a qualsiasi titolo partecipano alle attività della confraternita prima dell investitura. I Membri devono adempiere ad un periodo di formazione religiosa e volontariato nei modi e nei tempi stabiliti dall'assistente Ecclesiastico di concerto con il Consiglio di Amministrazione. Essi hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto. Articolo 7 L'ammissione dei Membri Cavalieri avviene con le stesse modalità previste per i Confrati Cavalieri all'art. 3, ed è deliberata dal Rettore e/o Gran Maestro e ratificata dal Consiglio di Amministrazione. Articolo 8 Il Cavaliere Ospedaliero, così chiamato per tradizione ed attribuzione, ha il diritto di voto nell ambito del Consiglio di Amministrazione della Confraternita per gli affari che lo riguarda la raccolta di fondi, prestare, con l ausilio dei Confrati Membri ed effettivi Cavalieri, volontariato presso gli Ospedali e le Associazioni riconosciute della Repubblica Italiana e degli Stai Membri della Cominità Europea e il mantenimento della Chiesa. Esso ha l'obbligo di osservare il presente statuto, così come i Confrati Cavalieri effettivi, e si impegna nel bene della Chiesa. Esso e parte integrante del Consiglio di Amministrazione. 4

5 Articolo 9 Tutti i Confrati e Membri Cavalieri hanno il dovere di condurre esemplare vita Cristiana e l'obbligo di partecipare, ognuno per quanto l'assemblea stabilisce, alle spese riguardanti le attività della Confraternita dei Cavalieri di Malta del Sovrano Ordine Ospedaliero di "San Lazzaro di Gerusalemme di Betania" e al mantenimento della Chiesa. A tal uopo verseranno una retta annuale il cui importo sarà stabilito annualmente dall'assemblea Generale dei Confrati Cavalieri su proposta del Consiglio di Amministrazione. La retta dovrà essere versata obbligatoriamente ed ininterrottamente ogni anno e comunque, entro e non oltre il 1mo Dicembre. Il mancato versamento della retta comporta automaticamente e senza appello, alla sospensione temporanea dal partecipare alle processioni della Confraternita fino alla regolarizzazione del dovuto che dovrà avvenire nei tempi e nei modi previsti dal comma precedente. Il mancato versamento della retta per (2)anni consecutivi viene ad esse re considerato alla stregua di dimissioni volontarie. Articolo 10 I Confrati Cavalieri hanno l'onore e il privilegio di portare il Simulacro di "San Lazzaro di Betania" fino al compimento del cinquantesimo anno di età secondo il diritto acquisito riferito all'anzianità di investitura. Le riserve che sostituiranno i Confrati titolari temporaneamente impediti non potranno avanzare il diritto di accedere a portare il Simulacro di San Lazzaro di Betania. I posti liberi saranno occupati secondo l'anno di professione ed a parità di anzianità il maggiore per anno di nascita. Articolo 11 Tutti i Confrati e Membri Cavalieri hanno l obbligo di partecipare alle manifestazioni religiose tradizionali e precisamente: Alla processione del Corpus Domini; L'Ora di Adorazione propria della Confraternita durante la Settimana Santa al Duomo e alla successiva "Tradizionale Benedizione"; Il Venerdì Santo; Alla traslazione per l'esposizione solenne del simulacro di San Lazzaro di Betania nell'altare maggiore, antecedente la Festa; Alla Festa in onore di San Lazzaro di Betania il 17 Dicembre; Alla traslazione del simulacro di San Lazzaro di Betania nella Cappella Votiva, dopo la Festa; A quelle che di volta in volta saranno realizzate nell'ambito delle attività di culto che la Confraternita dei Cavalieri di Malta del Sovrano Ordine Ospedaliero di "San Lazzaro di Gerusalemme di Betania" svolge e a richiesta dell'assistente Ecclesiastico. Qualora la manifestazione prescrive l'uso del vestiario, al Confrate e il Membro Cavaliere è fatto obbligo di rispettare scrupolosamente le norme per lo stesso pena l'esclusione dalla manifestazione. In tutte le manifestazioni ove ha sede la Confraternita dei Cavalieri di Malta del Sovrano Ordine Ospedaliero di "San Lazzaro di Gerusalemme di Betania" in ambito Mondiale. 5

6 Articolo 12 Tutti i Confrati e Membri Cavalieri cessano di appartenere alla Confraternita dei Cavalieri di Malta del Sovrano Ordine Ospedaliero di "San Lazzaro di Gerusalemme di Betania" per: Dimissioni volontarie; Per mancato pagamento della retta; Per provvedimenti disciplinari dovuti alla inosservanza dello statuto e per violazione delle prescrizioni del Codice di Diritto Canonico. L'appartenente alla Confraternita dei Cavalieri di Malta del Sovrano Ordine Ospedaliero di "San Lazzaro di Gerusalemme di Betania" può ricorrere agli organismi di cui agli artt. 35 e 37 solo nel caso previsto al punto c). Articolo 13 II Confrate o Membro Cavaliere dimissionario può fare richiesta di reintegro con lettera scritta al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Rettore e/o Gran Maestro che, sentito il parere non vincolante degli organismi di cui agli arti 35 e 37, ne da comunicazione all'assemblea. La reintegra non da diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa. VESTIARIO Articolo 14 Il vestiario del Confrate e del Membro appartenente alla Confraternita dell Ordine Ospedaliero dei Cavalieri di Malta di "San Lazzaro di Gerusalemme di Betania" si compone nel seguente modo: Camice bianco lungo fino alla caviglia con un prolungamento del camice bianco nella parte posteriore a punta; Visiera bianca con Corona di Vimini; Mantellina blu oscuro nella parte esterna, verde nella parte interna con applicata sul lato sinistro l'effige della Croce di Malta ad otto punte di colore Verde all interno l effige della Confraternita dei Cavalieri di Malta del Sovrano Ordine Ospedaliero di "San Lazzaro di Gerusalemme di Betania" composta da uno scudo di colore bianco il cui interno primeggia una croce di colore verde che è sovrastata al centro della Croce Patente di colore verde oscuro, all interno è posizionata una Croce di colore verde. Nella parte superiore sul lato sinistro dello Scudo è raffigurato un Elmo con piume che sta ad indicare il simbolo dei Cavalieri di San Lazzaro; Pettorale blu oscuro nella parte esterna, verde nella parte interna applicata al centro l'effige della Croce di Malta ad otto punte di colore Verde all interno l effige della confraternita composta da uno scudo di colore bianco il cui interno primeggia una croce di colore verde che è sovrastata al centro della croce Patente di colore verde oscuro, all interno è posizionata una Croce di colore verde. Nella parte superiore sul lato sinistro dello Scudo è raffigurato un Elmo con piume che sta ad indicare il simbolo dei Cavalieri di San Larraro; Cingolo e/o cordone intrecciato di colore blu & verde con nappe terminali; Medaglione in Silver con l'effige di San Lazzaro di Betania; Di rigore scarpe nere, pantaloni neri e calze nere; Corda in canapa; Guanti Bianchi 6

7 Articolo 15 Il vestiario dei componenti Consiglio di Amministrazione si compone nel seguente modo: Camice bianco lungo fino alla caviglia con un prolungamento del camice bianco nella parte posteriore a punta; Visiera bianca con Corona di Vimini; Mantello lungo blu oscuro nella parte esterna, verde nella parte interna con applicata sul lato sinistro l'effige della Croce di Malta ad otto punte di colore Verde all interno l effige della confraternita composta da uno scudo di colore bianco il cui interno primeggia una croce di colore verde che è sovrastata al centro della croce Patente di colore verde oscuro, all interno è posizionata una Croce di colore verde. Nella parte superiore sul lato sinistro dello Scudo è raffigurato un Elmo con piume che sta ad indicare il simbolo dei Cavalieri di San Lazzaro (Esclusivamente Il Consiglio di Amministrazione); Pettorale Lungo blu oscuro nella parte esterna, verde nella parte interna applicata al centro l'effige della Croce di Malta ad otto punte di colore Verde all interno l effige della confraternita composta da uno scudo di colore bianco il cui interno primeggia una croce di colore verde che è sovrastata al centro della croce Patente di colore verde oscuro, all interno è posizionata una Croce di colore verde. Nella parte superiore sul lato sinistro dello Scudo è raffigurato un Elmo con piume che sta ad indicare il simbolo dei Cavalieri di San Larraro; Insigne della Croce di Malta otto punte di colore verde; Spada Excalibur in stile puramente Medievale ispirata all Ordine Monastico dei Cavalieri Crociati fondato a Gerusalemme. Cingolo intrecciato di colore blu & verde con nappe terminali; Collana laminata in oro con l'effige la Croce di Malta ad otto punte al centro la Sacra Immagine di San Lazzaro di Betania (Il Rettore) Di rigore scarpe nere, pantaloni neri e calze nere; Guanti Bianchi; Il vestiario del presente articolo sarà adeguato di volta in volta alle manifestazioni religiose alla quale si partecipa. Articolo 16 L'elenco dei portatori, compilato a cura del Consiglio di Amministrazione, viene aggiornato di anno in anno e viene esposto nei locali sociali della Chiesa in uso alla Confraternita entro il quindicesimo giorno successivo alla seconda Assemblea. Esso terrà conto dei diritti acquisiti ed, in caso di surroghe, dell'anno di professione ed a parità di anzianità dell'età anagrafica. La surroga non da diritto ad acquisizione del posto sotto il Fercolo di San Lazzaro di Betania. Il Confrate Cavaliere occuperà il posto spettante tenuto conto dell ordine di spalla. Articolo 17 II Rettore e il Consiglio di Amministrazione della Confraternita dei Cavalieri di Malta del Sovrano Ordine Ospedaliero di "San Lazzaro di Gerusalemme di Betania" sono sollevati da ogni responsabilità per eventuali incidenti o infortuni che dovessero verificarsi durante le processioni a cui la Confraternita partecipa. Tuttavia il consiglio di Amministrazione stipulerà 7

8 delle convenzioni appropriate assicurative al fine di garantire la massima copertura che procurino lesioni fisiche osservabili e misurabili. Articolo 18 II Confrate e i Membri Cavalieri hanno l'obbligo di presentarsi all'ora stabilita per la chiamata dell'appello di ogni singola processione pena l'esclusione dalla stessa. Articolo 19 I posti riservati per ex-voto o devozione sotto il Fercolo di San Lazzaro di Betania sono da considerarsi un massimo di tre (2) e vengono assegnati dal Rettore e/o Gran Maestro, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, a chi ne faccia richiesta per iscritto entro il 1 giorno del mese di Settembre dell'anno in corso. La stessa deve contenere dichiarazione di idoneità fisica e di sollevare da ogni responsabilità la Confraternita. I nominativi dei prescelti saranno evidenziati nell'elenco esposto nei locali sociali della chiesa. Articolo 20 II posto sotto il Fercolo di San Lazzaro NON HA DIRITTO AD EREDITARIETÀ. Articolo 21 Tutti i Confrati e i Membri Cavalieri che incorrono in violazioni o inadempienze al presente statuto incorrono nelle seguenti sanzioni: 1. Richiamo scritto; 2. Deplorazione; 3. Sospensione; 4. Radiazione. Il richiamo scritto può essere adottato per manchevolezze di lieve entità dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione. La deplorazione viene applicata, in caso di recidiva di cui al comma a) o nei casi di maggiore entità dell'infrazione, dal Consiglio di Amministrazione e notificata all'assemblea. La sospensione viene applicata nei casi di gravi infrazioni e consiste, secondo la gravita, nel divieto di partecipare alle attività della Confraternita per un periodo stabilito dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, ciò non esenta dal pagamento della retta. La radiazione dalla Confraternita avviene nei casi di violazioni gravissime arrecanti offesa alla Chiesa, alla Fede, alla Confraternita ed alla religiosità delle manifestazioni secondo le norme previste dai canoni 312,1 e 316,2 del Codice di Diritto Canonico ed è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il Confrate radiato non può essere riammesso. Articolo 22 Per quanto comminato in riferimento al precedente articolo 21 i Confrati e i Membri Cavalieri possono ricorrere agli organismi di cui ai successivi articoli 35 e 37 previa notifica scritta al Consiglio di Amministrazione e solo per la sanzione prevista al comma d). Nel caso di radiazione è garantito il diritto di appello con ricorso scritto, all'ordinario Diocesano, notificandolo all'assemblea per il tramite del Rettore e/o Gran Maestro e al Collegio dei Probiviri per il tramite del Presidente, entro e non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento. La notifica è obbligatoria per la validità del ricorso. 8

9 Articolo 23 Ogni anno la prima domenica di Ottobre, a cura della Confraternita, viene celebrata una Santa Messa in suffragio di tutti i Confrati defunti. Alla morte di un Confrate o Membro Cavaliere la Confraternita dei Cavalieri di Malta del Sovrano Ordine Ospedaliero di "San Lazzaro di Gerusalemme di Betania", entro un mese dall'evento luttuoso, farà celebrare una Santa Messa in suffragio dello stesso nella Chiesa dandone tempestiva comunicazione ai congiunti. Articolo 24 Sono organi della Confraternita: 1. L'Assemblea; 2. Il Consiglio di Amministrazione; 3. Il Rettore; 4. Il Collegio dei Probiviri; 5. I Revisori dei Conti; 6. L'Assistente Ecclesiastico. Articolo 25 L'Assemblea dei Cavalieri è l'organo sovrano. Essa si tiene in seduta ordinaria 3 (tre) volte l'anno ed è convocata dal Rettore e/o Gran Maestro. Le sedute dall'assemblea ordinaria, di norma, si tengono: 1. Ultima domenica di Gennaio; 2. Ultima domenica di Aprile 3. Ultima domenica di Settembre. Per trattare e deliberare i seguenti argomenti: Esame ed approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo; Determinazione delle rette annuali; Esaminare e approvare il programma relativo alle manifestazioni proprie della Confraternita dei Cavalieri di Malta del Sovrano Ordine Ospedaliero di "San Lazzaro di Gerusalemme di Betania"; Eleggere gli organismi della Confraternita; Esaminare e deliberare sulle comminazioni disciplinari di competenza; Esaminare la eventuale riammissione di Confrati e Membri dimissionari; Nominare i componenti il seggio per le elezioni statutarie; Eventualmente nominare, su segnalazione del Consiglio di Amministrazione, il Rettore e/o Gran Maestro Onorario. Le Assemblee straordinarie si tengono ogni qualvolta lo richieda un quinto dei Confrati e Membri Cavalieri, il Consiglio di Amministrazione, il Rettore e/o Gran Maestro, Ecclesiastico e sono convocate dal Rettore e/o Gran Maestro. Tutti i tipi di Assemblea devono essere convocate per avviso pubblicato all'albo sociale e per iscritto almeno tre giorni prima della stessa. L'Assemblea delibera con la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le votazioni avvengono per alzata di mano, nei casi che riguardano affari di carattere personale occorre la votazione per scrutinio segreto, non sono ammesse deleghe. Le Assemblee sono presiedute dal Rettore e/o Gran Maestro. 9

10 Articolo 26 II Consiglio di Amministrazione è composto da: 01. Il Rettore e/o Gran Maestro; 02. Il Primo Assistente e/o Vice Rettore e/o Vice Gran Maestro; 03. Il Secondo Assistente e/o Gran Priore 04. Il Segretario Generale e/o Gran Cancelliere 05. Il Procuratore Generale 06. Il Tesoriere; 07. L Ospedaliero; 08. Elemosiniere 09. Il Gran Maresciallo; 10. Il Gran Comandante 11. Il Grand Ufficiale Cerimoniere; Deve riunirsi almeno 3 volte l'anno in seduta ordinaria e tutte le volte che se ne ravvisa la necessità in seduta straordinaria, è convocato dal Rettore e/o Gran Maestro o su richiesta scritta di almeno due componenti; esso è presieduto dal Rettore e/o Gran Maestro. Quando un Consigliere è dimissionario sarà surrogato con il primo dei non eletti fino alla scadenza naturale del mandato, e così via. Le sedute del Consiglio sono valide quando sono presenti almeno 7 dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza e per appello nominale a parità di voti il voto del Rettore e/o Gran Maestro vale doppio. Qualora si trattino affari personali l'interessato deve allontanarsi e in caso di votazioni si procede a scrutinio segreto. I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle Assemblee per riferire, se è il caso, su argomenti di specifica competenza. Per ciò che riguarda argomenti religiosi partecipa l'assistente Ecclesiastico. Articolo 27 Le competenze del Consiglio di Amministrazione sono: 1. Redigere il bilancio di previsione; 2. Deliberare sul bilancio consuntivo; 3. Predisporre il programma sulle attività della Confraternita; 4. Preparare il programma dei festeggiamenti in onore di San Lazzaro di Gerusalemme sia religioso che ricreativo, in questo caso è obbligatoria la presenza del rappresentante degli Ospedalieri; 5. Esaminare le domande di ammissione alla Confraternita ed espletare gli atti consequenziali; 6. Proporre all'assemblea la quota delle rette annuali; 7. Attuare le deliberazioni adottate dell'assemblea e quelle proprie del Consiglio; 8. Esamina i casi relativi alle infrazioni statutarie e predisporre gli atti consequenziali. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, il compito di vigilare sull'andamento della Confraternita, nel suo intero, e di predisporre tutti gli atti che gli saranno affidati. Quando un consigliere manca alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per due volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica ed il Rettore procede alla sostituzione nei modi previsti dallo statuto. Rendere esecutivi gli atti previsti dal codice di Diritto Canonico, dalla C. E. I., e dal canone 1281 autorizzati e decretati dal Summi Magni Rectoris, dal Cardinale o dal Vescovo e dalla competente autorità ecclesiastica. 10

11 Articolo 28 Il Primo Assistente e/o Vice-Rettore collabora con il Rettore e lo sostituisce nei casi di assenza temporanea nei rapporti con la Confraternita. Lo rappresenta nelle manifestazioni religiose in caso di assenza. Nei casi di rappresentazione pubblica, di rapporti con altre Confraternite, Enti ed Istituzioni deve avere delega scritta per i casi specifici e limitatamente ad essi relazionando al Rettore sull'andamento del mandato. Articolo 29 Il Cassiere è il custode dei beni, mobili e immobili, della Confraternita e ne cura la tenuta. Cura e prepara il fabbisogno per le celebrazioni. Il giorno della Festa appronta e cura il fabbisogno, tiene i rapporti con i Confrati e i Membri per eventuali forme di aggregazione e/o intrattenimenti tenuti subito dopo i festeggiamenti in onore di San Lazzaro. Aggiorna il libro inventario della Confraternita. Collabora con l'addetto alle Manifestazioni (Il Grande Ufficiale Cerimoniere) all'approntamento delle suppellettili necessarie per le processioni. Articolo 30 Il Cassiere cura la riscossione delle rette annuali e delle offerte della Chiesa. Tiene aggiornato il libro prima nota, prepara il bilancio preventivo e consuntivo. Provvede ai pagamenti delle spese, le quali devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, e rese esecutive dal Rettore. Articolo 31 II Segretario redige i verbali delle Assemblee e degli organismi statutari. Aggiorna il libro dei soci, trascrive gli elenchi, cura la corrispondenza e il protocollo, organizza e aggiorna l'archivio. Articolo 29 Il Cassiere è il custode dei beni, mobili e immobili, della Confraternita e ne cura la tenuta. Cura e prepara il fabbisogno per le celebrazioni. Il giorno della Festa appronta e cura il fabbisogno, tiene i rapporti con i Confrati e i Membri per eventuali forme di aggregazione e/o intrattenimenti tenuti subito dopo i festeggiamenti in onore di San Lazzaro. Aggiorna il libro inventario della Confraternita. Collabora con l'addetto alle Manifestazioni (Il Grande Ufficiale Cerimoniere) all'approntamento delle suppellettili necessarie per le processioni. Articolo 30 Il Cassiere cura la riscossione delle rette annuali e delle offerte della Chiesa. Tiene aggiornato il libro prima nota, prepara il bilancio preventivo e consuntivo. Provvede ai pagamenti delle spese, le quali devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, e rese esecutive dal Rettore. Articolo 31 II Segretario redige i verbali delle Assemblee e degli organismi statutari. Aggiorna il libro dei soci, trascrive gli elenchi, cura la corrispondenza e il protocollo, organizza e aggiorna l'archivio. 11

12 Articolo 32 Il Gran Maresciallo è il responsabile dell'organizzazione dei Confrati e i Membri per le manifestazioni a cui la Confraternita partecipa. Predispone l'organigramma annuale di tutte le "Rappresentanze" interne ed esterne della Confraternita e le sottopone al Consiglio di Amministrazione. Articolo 33 II Rettore è il legale rappresentante della Confraternita. Dirige la Confraternita e ne fa rispettare lo statuto e provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione. Presiede e convoca le Assemblee sia ordinarie che straordinarie. Presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione. Firma gli atti della Confraternita insieme ai vari responsabili di settore. Si può avvalere di collaborazioni esteme sentito il Consiglio di Amministrazione. Dispone per la resa esecutiva delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Cura i rapporti con gli altri organismi statutari. Cura i rapporti con la Curia Vescovile e con l'ordinario Diocesano. Rappresenta la Confraternita nel Collegio dei Rettori, ne intrattiene i rapporti e ne da rendiconto all'assemblea. Rappresenta la Confraternita nelle pubbliche manifestazioni. Può delegare per occasioni particolari. Assegna le insegne e le "Attrezzature Sacre Processionali" della Confraternita, sentito il Consiglio di Amministrazione. Articolo 34 L Ospedaliero, così come definito all'art 8 del presente statuto viene eletto dall Assemblea Generale dei Confrati, ha le seguenti attribuzioni: 1. Partecipare alla raccolta di fondi per il mantenimento della Chiesa; 2. Cura l'organizzazione e la gestione tecnica dei progetti umanitari intrapresi dalla Confraternita di San Lazzaro di Gerusalemme e delle loro attività associate; 3. Cura il volontariato nell ambito Ospedaliero assistendo i bisognosi e i malati. 4. Partecipa attivamente alla raccolta di fondi e donazioni per l'organizzazione dei festeggiamenti in onore di San Lazzaro nel mese di Dicembre in concomitanza dei festeggiamenti; 5. Egli può fregiarsi dell'effige di San Lazzaro da portare in occasione delle manifestazioni religiose in onore dello stesso. Decade con le stesse modalità previste all'art. 12 e possono essere reintegrati con le stesse modalità previste all'art 13 dello statuto. Articolo 35 Il Grand Ufficiale Cerimoniere, così come definito all'art. 26 del presente Statuto viene eletto dall Assemblea Generale dei Confrati, ha le seguenti attribuzioni: 1. Spetta al Gran Cerimoniere, il compito di curare la vita di rappresentanza ufficiale della Confraternita di San Lazzaro dei Confrati e i Membri, nel rispetto del presente Statuto e delle norme di buon senso. 2. Il Cerimoniere ha cura di seguire tutti gli avvenimenti religiosi salienti della Confraternita nelle ricorrenze significative per proporre iniziative opportune e organizza uno scadenzario aggiornato e particolareggiato degli eventi che riguardano la rappresentanza ufficiale della Confraternita, anche su incarico del Rettore o del Consiglio di Amministrazione. 3. Per avviare e per gestire l organizzazione del cerimoniale egli dovrà: coordinare tutti i Confrati e i Membri preposti all organizzazione stessa; 12

13 informare le l autorità di Pubblica Sicurezza per richiedere autorizzazioni, eventuali servizi d ordine, di sicurezza e di viabilità, servizi sanitari e di protezione civile e quelli antincendio; Informare le Autorità Ecclesiastiche per richiedere le autorizzazioni necessarie religiose, stilare il programma religioso da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, affidare delle responsabilità particolari nell ambito della Confraternita a Confrati per l attuazione di cerimonie specifiche della Confraternita; cura in particolare gli inviti per autorità civili, militari e religiose, dispone il piazzamento dei posti secondo l ordine delle precedenze; nei convegni e nelle manifestazioni religiose della Confraternita, comporre i tavoli di presidenza, fornisce istruzioni per la distribuzione delle eventuali pubblicazioni della Confraternita; esercita il controllo generale della vita confraternale, presiedere sotto tutti gli aspetti organizzativi e formali al momento degli eventi. Articolo 36 I Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con apposita votazione a scrutinio segreto. Ne possono fare parte coloro che non rivestono cariche sociali nell ambito della stessa Confraternita, che abbiano superato il ventitreesimo anno di età e cinque anni di professione o che abbiano chiara fama socio-culturale ed assistenziale. Non possono superare il numero di tre (3), tra di essi nominano un Presidente e (2) Componenti che comunicano al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Rettore. Essi dirimono controversie di carattere disciplinare. Nelle controversie di carattere religioso è obbligatoria la presenza e il parere dell'assistente Ecclesiastico. Articolo 37 I Revisori dei Conti, nel numero di tré oltre due supplenti, sono nominati dall'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione con apposita votazione a scrutinio segreto. Tra di essi nominano un Presidente e (2) Componenti che comunicano al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Rettore. Articolo 38 L'Assistente Ecclesiastico è il responsabile delle celebrazioni liturgiche e ne predispone il calendario di concerto col Consiglio di Amministrazione. Egli non partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione ne nelle Assemblee Generali dei Confrati. Partecipa attivamente qualora vi sono gravi motivi prettamente religiosi nell ambito del Collegio dei Probiviri di cui all Art. 36, dando tempestivamente comunicazioni alle autorità Ecclestiastiche. Il Parroco Spirituale della Confraternita di San Lazzaro di Gerusalemme è il Francescano Padre Pietro Roma della Parrocchia di Maria Immacolata, o comunque nominato dall'ordinario Diocesano. Articolo 39 Tutte le cariche sono gratuite e rinnovabili, esse durano un quinquennio. Articolo 40 Le elezioni degli organismi statutari sono fissate allo scadere del quinquennio e si svolgeranno entro la seconda domenica successiva alla prima Assemblea. 13

14 Articolo 41 Alla carica di Rettore per i primi venti anni possono candidarsi i Confrati Cavalieri Insigniti e che hanno compiuto il quarantesimo anno di età. Subito dopo, alla carica di Rettore e/o Gran Maestro possono candidarsi i Confrati Cavalieri Insigniti che hanno il requisito di almeno venti anni di professione ininterrotta e continuativa. A parità di voti sarà eletto il più anziano di professione. A parità di anzianità di professione il più anziano di età. Egli inizia il suo ufficio dopo la conferma dell'ordinario Diocesano. Articolo 42 Alla carica di Primo Assistente e Secondo Assistente per i primi dieci anni possono candidarsi i Confrati Insigniti e che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età. Subito dopo, alla carica di Primo Assistente e Secondo Assistente possono candidarsi i Confrati Insigniti che hanno il requisito di almeno 10 anni di professione ininterrotta e continuativa. A parità di voti sarà eletto il più anziano di professione. A parità di anzianità di professione il più anziano di età. Articolo 43 Alla carica di Ospedaliero il Gran Maresciallo e Grand Ufficiale Cerimoniere per i primi Venti anni anni possono candidarsi i Confrati Insigniti e che hanno compiuto il 45 anno di età. Subito dopo, alla carica di Ospedaliero, Gran Maresciallo e Grand Ufficiale Cerimoniere possono candidarsi i Confrati Insigniti che hanno il requisito di almeno Venti anni di Investitura ininterrotta e continuativa. A parità di voti sarà eletto il più anziano di professione. A parità di anzianità di professione il più anziano di età. Articolo 44 Le elezioni devono avvenire a scrutinio segreto. Il Confrate deve dare comunicazione scritta della candidatura al Consiglio di Amministrazione uscente in una data compresa tra il ventesimo e il decimo giorno antecedente quella fissata per le elezioni. Non possono fare parte del seggio elettorale i candidati e i parenti di primo grado. Ogni Confrate, avente diritto a voto, non può esprimere più di (3) tre preferenze per la carica di Consigliere. Non sono ammesse deleghe. Articolo 45 II Rettore e/o Gran Maestro Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed ha il diritto di partecipare alle processioni posizionandosi avanti al Rettore. Articolo 46 II patrimonio della Confraternita è costituito dalle rette annuali, dal ricavato di eventuali attività associative, da eventuali donazioni, oblazioni o contributi dei Confrati e Membri e di terzi, nonché di Enti e Istituzioni. La Confraternita non ha fini di lucro. Tutte le prestazioni dei Confrati Cavalieri nei confronti della Confraternita sono gratuite. E severamente vietata la distribuzione ai Confrati e Membri Cavalieri, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione. E' severamente vietata altresì alienare il patrimonio della Confraternita. 14

15 Articolo 47 La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo Diocesano o se ha cessato di agire nello spazio di cento anni. In caso di estinzione il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente ecclesiastico legalmente riconosciuto indicato dal Vescovo diocesano seguendo la procedura prevista all'art 20 delle norme approvate con il Protocollo del 15/11 /1984 tra la Santa Sede e l'italia. Articolo 48 In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, l'ordinario Diocesano può nominare, ai sensi del Codice di Diritto Canonico canone 318,1, un Commissario che in suo nome diriga e rappresenti la Confraternita, fino alla ricostituzione degli organismi statutari, nella ordinaria e straordinaria amministrazione. Il periodo di commissariamento non potrà superare l'anno di durata. Articolo 49 II presente statuto entra in vigore dopo le approvazioni dell'autorità religiose e civili e sarà integrato dal regolamento di attuazione. Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane applicabili agli enti ecclesiastici. Il presente statuto è approvato all unanimità dall Assemblea dei Confrati Cavalieri dell adunanza tenutasi nei locali della Chisa di San Lazzaro il giorno: 17 Dicembre. LINGUA Articolo 50 Le lingue ufficiali della Confraternita dei Cavalieri di Malta del Sovrano Ordine Ospedalieri di "San Lazzaro di Gerusalemme di Betania " sono Italiano, Latino, Inglese e Maltese. 15

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