1. Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l esercizio dell attività edilizia (Art. 13)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "1. Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l esercizio dell attività edilizia (Art. 13)"

Transcript

1 DIREZIONE GENERALE Roma, 28 giugno 2012 Prot. n OGGETTO: decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese - pubblicazione in Gazzetta Ufficiale trasmissione alla Camera dei deputati. E stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 (Suppl. Ord. n.129), ed è contestualmente entrato in vigore, il decreto-legge 22 giugno 2012, n.83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese. Il decreto, licenziato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno, costituisce un ulteriore tassello del programma che il Governo Monti sta attuando con l obiettivo di rafforzare la competitività e stimolare la domanda, garantendo il rispetto degli impegni di finanza pubblica assunti in sede europea. Nel ricordare che il provvedimento è stato trasmesso alla Camera dei deputati per l inizio dell iter di conversione, che dovrà concludersi nel consueto termine di 60 giorni (24 agosto p.v.) si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni, rinviando per gli eventuali approfondimenti a successive comunicazioni degli Uffici. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE DI IMPRESA 1. Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l esercizio dell attività edilizia (Art. 13) Viene modificato il terzo periodo dell art. 19 sulla SCIA (legge 241/90). In particolare si prevede che le autocertificazioni, le attestazioni le asseverazioni o le certificazioni siano comunque sostitutive non soltanto degli eventuali pareri di organi o enti appositi richiesti ma anche, più in generale, degli atti eventualmente richiesti dalla normativa vigente. Non è immediata la valutazione degli effetti di tale estensione: ad un primo esame la modifica non dovrebbe riguardare gli atti previsti dai procedimenti di pianificazione regionale (che restano salvaguardati dal primo periodo dell art. 19). La seconda modifica è relativa alla DIA edilizia. Si specifica che nei casi in cui la normativa vigente preveda l acquisizione di atti o pareri di organi od enti appositi, ovvero l esecuzione di verifiche preventive, fatti salvi i vincoli e gli atti rilasciati dalle medesime amministrazioni individuate dall art. 19, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati da produrre a corredo della denuncia. 2. Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale (Art. 33) Si tratta di disposizioni procedurali volte a migliorare l efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d impresa disciplinati dalla legge fallimentare e dalle nuove

2 procedure per la ristrutturazione dei debiti di cui possono usufruire le imprese non soggette a fallimento. In particolare, viene promossa l indipendenza del professionista designato per la gestione della crisi aziendale e misure volte a tutelare il patrimonio aziendale garantendo al contempo la possibilità di compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di promuovere la continuazione dell attività produttiva, incentivando i terzi a contrarre con l impresa nonostante si trovi in uno stato di crisi. Viene inoltre prevista una disciplina ad hoc, nel sistema del concordato preventivo, per i contratti in corso di esecuzione, in particolare, prevedendo la possibilità per il debitore, previa autorizzazione del Tribunale, di sciogliersi dai contratti in corso qualora ciò faciliti la risoluzione della crisi. Con riferimento alla specifica disciplina degli accordi di ristrutturazione del debito viene previsto l obbligo dell integrale (anziché del regolare) pagamento dei creditori estranei. Vengono infine previste misure per agevolare il ricorso al finanziamento delle imprese in crisi attraverso al possibilità di contrarre finanziamenti prededucibili e pagare i fornitori anteriori le cui prestazioni siano funzionali alla prosecuzione dell attività d impresa. Si introduce altresì un importante deroga all operatività degli obblighi di capitalizzazione della società in perdita e, soprattutto, della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale durante le procedure di concordato preventivo e di omologazione degli accordi di ristrutturazione. Viene, infine, prevista una disciplina contenente una serie di misure di favore per i piani di concordato preventivo finalizzati alla prosecuzione dell attività d impresa. Da ultimo, il professionista, designato dal debitore, che fornisce informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti viene assoggettato a sanzione penale con la contestuale previsione di un aggravante per i casi in cui agisca per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri ovvero se tali comportamenti cagionino un danno ai creditori. 3. Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy (Art. 43) Viene specificato che le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative in caso di violazione della disposizioni in materia di Made in Italy previste dalla legge 24 dicembre 2003, n S.R.L. Semplificata (Art. 44) La proposta di modifica della disciplina della s.r.l. semplificata è finalizzata ridurre i costi per l avvio di un impresa anche al fine di migliorare la posizione italiana nella classifica Doing Business relativamente alla specifica voce "Starting a business". Viene pertanto eliminato il vincolo anagrafico dei 35 anni originariamente previsto e si dispone che l atto costitutivo debba essere redatto per atto pubblico indicando i dati anagrafici di ciascun socio, la denominazione sociale contenente l indicazione di società semplificata a r. l. e il comune dove ha sede la società, l ammontare del capitale sociale, luogo e data di sottoscrizione e gli altri elementi di cui ai numeri 3), 6), 7) ed 8) del secondo comma dell art cod.civ. Si prevede inoltre che per disposizione dello stesso atto costitutivo l amministrazione possa essere affidata anche a persone fisiche diverse dai soci.

3 Infine negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico, dovranno essere indicati la denominazione di srl a capitale ridotto, l ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta. 5. Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Art. 50) Con le disposizioni in esame si modifica la disciplina dell amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza al fine di contenere i costi della procedura che riguardano la determinazione dei compensi degli organi delle procedure e i criteri di attribuzione di incarichi di collaborazione e consulenza professionale 6. Fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (Art. 58) Si segnala la possibilità (comma 3) per gli operatori della filiera agroalimentare (quindi anche ingrosso e dettaglio) di destinare derrate alimentari, a titolo di erogazione liberale, all attuazione del programma annuale di distribuzione gestito dall AGEA. 7. Disposizioni per il settore agricolo (Art. 59) Vengono sanzionati, nel settore vitivinicolo, i mancati assolvimenti degli obblighi nei confronti dei consorzi di tutela. Si prevedono nuove modalità per le Regioni per gli organismi di coordinamento delle prove varietali (comparto sementiero). Si prevede (commi 14 e ss.) che - esclusivamente per la vendita al dettaglio e per la somministrazione dei prodotti della pesca acquistati direttamente da imprese di pesca, organizzazioni di produttori o imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare l esattezza delle informazioni relative all origine del prodotto tramite una specifica attestazione di accompagnamento - si possa utilizzare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore, la dicitura prodotto italiano o altra indicazione relativa all origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti. Sarà il MIPAAF e definire con regolamento i dettagli applicativi. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA 1. Lodo arbitrale (Art. 48) La disciplina sulle impugnazioni dei lodi arbitrali consente la sola impugnativa per nullità nelle specifiche ipotesi previste della legge. Pertanto, al fine di tutelare più incisivamente gli interessi della PA, si prevede che nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi il lodo è impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. 2. Appello (Art. 54) Si introduce un filtro di inammissibilità dichiarato dal giudice quando l impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

4 Le intenzioni dichiarate sono di migliorare l efficienza delle impugnazioni che al momento violerebbero sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo e costituirebbero il maggior motivo delle richieste di indennizzo ex legge Pinto (legge 89/2001). In realtà il rimedio proposto andrà attentamente monitorato sul campo poiché rischia di tradursi nella concreta possibilità per gli appellanti di perdere un intero grado di giudizio sulla base di un mero giudizio di probabilità. Va infatti rilevato che quando è pronunciata l inammissibilità dell appello, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con l atto di appello dichiarato inammissibile. Inoltre, se l inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto proposte a base della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per motivi attinenti alla giurisdizione, per violazione delle norme sulla competenza, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei CCN di lavoro e per nullità della sentenza o del procedimento. 3. Modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. 89 (Art. 55) Le misure previste dall articolo in esame sono finalizzate al contenimento della spesa pubblica modificando la disciplina dei procedimenti aventi ad oggetto la domanda di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo (attualmente disciplinati dalla legge 24 marzo 2001, n c.d. legge Pinto), al fine di razionalizzare il carico di lavoro che grava sulle corti d appello, di evitare che la durata di tali procedimenti dia luogo a sua volta a responsabilità dello Stato per violazione dell art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell uomo. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORI COLPITI DAL SISMA NEL MESE DI MAGGIO Misure per la ricostruzione e la ripresa economica (Art. 10) Sono dettate disposizioni per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione di moduli temporanei abitativi e delle connesse opere di urbanizzazione e di servizi, con possibilità di deroghe rispetto alle vigenti disposizioni urbanistiche e con procedure eccezionali ed accelerate per le necessarie occupazioni ed espropriazioni. I comuni interessati dal sisma, in collaborazione con i Commissari delegati ed il Presidente della Provinicia di competenza, predispongono la ripianificazione del territorio comunale e definiscono le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica. Viene, inoltre, finalizzata ad interventi di messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali, una quota parte pari al 35% delle risorse destinate dall INAIL per il 2012 al finanziamento di progetti di investimento e di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro. DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 1. Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni (Art. 9) L'art. 9 del decreto in esame riscrive le disposizioni dell'art. 10, n. 8), 8-bis) e 8- ter) del D.P.R. n. 633 del 1972, apportando modifiche alla disciplina IVA delle locazioni e delle cessioni di fabbricati da parte delle imprese costruttrici, già innovate di recente dal D.L. n. 1 del 2012 (c.d. decreto Cresci-Italia). La norma consente alle imprese costruttrici, la possibilità di applicare, su opzione da esprimere nell'atto di cessione, l Iva nella vendita di fabbricati abitativi anche se effettuata dopo 5 anni dall ultimazione dei lavori. Il regime previgente, invece,

5 prevedeva per le cessioni effettuate dai costruttori di abitazioni dopo cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, un regime di esenzione IVA, impedendo, così, alle imprese di costruzione di portare a compensazione l imposta pagata per la realizzazione dell opera. Viene prevista, inoltre, la possibilità di optare per il regime di imponibilità Iva anche per le locazione delle abitazioni che le imprese hanno costruito o ristrutturato. In caso di opzione andrà applicata l'aliquota Iva ridotta del 10%. Con la riformulazione del n. 8-ter dell'art. 10, invece, viene modificata la disciplina relativa alla cessione di immobili strumentali per natura. Al riguardo, viene stabilito che sono esenti da imposta le cessioni di fabbricati strumentali per natura ad esclusione di quelle poste in essere entro cinque anni (la previgente disciplina prevedeva 4 anni) dall'ultimazione dei lavori da parte delle imprese che li hanno costruiti o recuperati e di quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espresso l'opzione per l'imposizione. Inoltre, vengono soppresse le due ipotesi di imponibilità obbligatoria che riguardavano le cessioni poste in essere da soggetti passivi Iva nei confronti di: cessionari con diritto di detrazione in percentuale pari o inferiore al 25%; cessionari che non agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione. Nei casi in cui, per la cessione di fabbricati, il cedente opti per il regime di imponibilità Iva si applicherà il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 633 del Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico (Art. 11) Con lo scopo di favorire la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, anche nell ambito della riqualificazione energetica degli edifici, le disposizioni dell'art. 11 innalzano, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 30 giugno 2013: dal 36% al 50%, le detrazioni Irpef per le spese per ristrutturazioni edilizie; da euro a euro, il limite massimo di detrazione per ciascuna unità immobiliare. Inoltre, dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013, viene prevista la detrazione del 50% per le spese per gli interventi di riqualificazione energetica, fermo restando il limite massimo di detrazione per ciascun tipo di intervento di riqualificazione. Infatti, per effetto di quanto disposto dall ultimo periodo dell art. 4, c. 4 del D.L. n. 201 del 2011, gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici che non possiedono i requisiti tecnici per rientrare tra quelli che danno diritto alla detrazione per riqualificazione energetica di cui alla L. n. 296 del 2006, sarebbero ingiustificatamente esclusi, per l anno 2012, anche dalla detrazione spettante ai sensi dell art. 16-bis del Tuir. 3. Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (Art. 24) A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, a favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, viene concesso un contributo sotto forma di credito d imposta pari al 35%, con un limite massimo di euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di: - personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;

6 - personale in possesso di laurea magistrale nelle discipline di ambito tecnico o scientifico espressamente previste dal comma 3 della disposizione in esame. Il credito d imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del calcolo del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi. Esso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Inoltre, non è soggetto al limite annuale di euro previsto dall art. 1, c. 53, della L. n. 244 del 2007 per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Le imprese potranno fruire del contributo a seguito di apposita istanza da presentare al Ministero dello Sviluppo economico secondo le modalità che saranno individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze, entro 60 giorni dall entrata in vigore del provvedimento in esame. Il comma 4 disciplina le cause di decadenza dal credito d'imposta. Ai sensi della predetta disposizione l'impresa si decade dal contributo nelle seguenti ipotesi: a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all applicazione del presente beneficio fiscale; b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. 4. Assicurazioni estere (Art. 68) La disposizione estende l ambito soggettivo di applicazione dell imposta sostitutiva di cui all articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 agli intermediari che intervengono nella sottoscrizione di un contratto assicurativo da compagnie estere che oggi, invece, non possono applicare tale imposta cui sono tenute esclusivamente le imprese di assicurazione. Di conseguenza, al pari delle imprese di assicurazione italiane ed estere che applicano tale imposta, detti intermediari sconteranno l imposta sulle riserve matematiche pari allo 0,35% annuo che sarà, poi, scomputata dal versamento finale dell imposta sostitutiva. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO 1. Integrazione della disciplina relativa all emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto project bond (Art. 1) La norma è volta ad agevolare l emissione e il collocamento di obbligazioni da parte di società di progetto. In particolare, viene incentivata la sottoscrizione di tali obbligazioni, accordando loro lo stesso trattamento fiscale agevolato previsto per i titoli di stato, relativamente all aliquota di ritenuta sugli interessi (12,50%). Tali disposizioni si applicano alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Viene inoltre chiarito che l emissione di obbligazioni di progetto può essere diretta anche a consentire operazioni di rifinanziamento di precedenti debiti prima della

7 relativa scadenza. In questo modo è chiarita la possibilità di procedere prima con prestiti ponte a valle dei quali strutturare e collocare project bond. 2. Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni (Art. 26) In relazione ai finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo di cui all articolo 14, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 può essere disposta, per una sola volta, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate. Al tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dall entrata in vigore della nuova disposizione, stabilirà condizioni e criteri per la concessione di tale beneficio, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia già stata adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo. 3. Strumenti di finanziamento per le imprese (Art. 32) Le disposizioni contenute nell articolo intendono semplificare ed integrare l attuale ordinamento degli strumenti per il finanziamento dell attività d impresa, consentendo in particolare l accesso al mercato monetario e finanziario da parte di emittenti finora esclusi, come le imprese non quotate, medie e piccole (secondo la classificazione europea), ampliando infine le opportunità di investimento degli operatori istituzionali nell economia nazionale. Anche in deroga all articolo 11, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le società (escluse le banche e le microimprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003) possono emettere cambiali finanziarie, come definite alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, e obbligazioni a condizione che: - l emissione sia assistita da uno sponsor; - l ultimo bilancio dell emittente sia assoggettato a revisione contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione; - i titoli siano collocati esclusivamente presso investitori qualificati (definiti ai sensi dell art. 100, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente, e siano destinati alla circolazione esclusivamente tra tali investitori. Il limite massimo all ammontare di cambiali finanziarie in circolazione (la cui durata è compresa tra 1 e 18 mesi) è pari al totale dell attivo corrente come rilevabile dall ultimo bilancio approvato.. Per attivo corrente si intende l importo delle attività in bilancio con scadenza entro l anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Il trattamento fiscale della cambiale finanziaria è uniformato a quello delle obbligazioni societarie. Le cambiali finanziarie sono esenti dall'imposta di bollo, di cui all art. 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo. Possono assumere il ruolo di sponsor le banche, le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonché le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, anche aventi sede legale in uno Stato extracomunitario, purché autorizzate alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. Lo sponsor assiste la società nella procedura di emissione dei titoli, supportando l emittente nella fase di emissione e di collocamento. Egli assume altresì con

8 l emittente impegni volti ad assicurare la liquidabilità, almeno a intervalli predefiniti, dei titoli fino alla scadenza. Lo sponsor deve mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente ed il 2% del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle quote anzidette. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE 1. Istituzione dell Agenzia per l Italia digitale (Artt ) Al fine di riunire in un unico organismo le funzioni in materia di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, fino ad ora suddivise tra più amministrazioni ed enti, viene istituita - art l Agenzia per l Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, dei Ministri dell economia e finanze, della Pubblica Amministrazione e semplificazione, dello sviluppo economico e dell istruzione, dell università e della ricerca, che opera, con autonomia gestionale e operativa, per - art l attuazione dell Agenda digitale italiana, secondo gli indirizzi della Cabina di Regia creata nello scorso febbraio dal decreto-legge semplificazioni (9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) e dell Agenda digitale europea. Le attribuzioni di questo nuovo organismo comprendono: - le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione finora affidate a DigitPA, salvo alcune affidate alla Consp in materia di selezione ed acquisti di prodotti informatici; - le funzioni fino ad oggi affidate all Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l innovazione; - le funzioni finora svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - il pieno coordinamento informatico dei dati dell amministrazione statale, regionale e locale; In particolare, tra i compiti della nuova Agenzia si segnalano: - il contributo alla diffusione dell utilizzo delle ICT, anche mediante l accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione ( NGN); - la definizione di regole e linee guida per l omogeneità di linguaggi, procedure e standard, anche di tipo aperto, per l interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della P.A. e tra questi e i sistemi dell Unione Europea; - il coordinamento tecnico dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese; - il sostegno e la diffusione delle iniziative in materia di digitalizzazione delle amministrazioni, di informatizzazione dei documenti amministrativi e promozione della rimozione degli ostacoli che si frappongono alla realizzazione dell amministrazione digitale; - la vigilanza, in collaborazione con CONSIP Spa, sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche mediante collaborazione nelle fase progettuale e di gestione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi; - la promozione e diffusione delle iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti; - il monitoraggio, anche a campione, dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, con proposta agli

9 organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei Ministri, dei conseguenti interventi correttivi. Il Presidente del Consiglio dei Ministri - art o il Ministro delegato: - nomina, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca e con il Ministro dell economia e Finanze entro 30 giorni dall entrata in vigore del Decreto, il Direttore generale dell Agenzia per l Italia Digitale, che ne è il legale rappresentante e resta in carica per tre anni. Altri organi dell Agenzia sono il Comitato di indirizzo e il Collegio dei revisori dei conti. - approva, entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale, lo statuto dell Agenzia, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze. Lo Statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della PCM, un rappresentante del MISE, un rappresentante del MIUR, un rappresentante del Ministro per la P.A. e la semplificazione, un rappresentante del MEF e due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata. I rappresentanti partecipano al Comitato di indirizzo senza oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei Revisori. L art. 22 dispone la soppressione di DigitPa e dell Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l innovazione, e determina la successione dei rapporti, la chiusura dei bilanci con le relative relazioni e le modalità per l individuazione delle effettive risorse umane e strumentali da dedicare alla nuova Agenzia. 2. Amministrazione aperta pubblicità dei dati dei destinatari di risorse pubbliche (Art. 18) Si impone la pubblicazione sui siti internet di ciascuna pubblica amministrazione (centrale, locale o periferica, comprese le società controllate o con prevalente partecipazione pubblica) di tutte le informazioni ed i dati inerenti la corresponsione di contributi, sovvenzioni, compensi, corrispettivi o comunque di denaro pubblico per qualsiasi motivazione. In sostanza verranno resi pubblici e pienamente disponibili i dati identificativi e fiscali del beneficiario, la motivazione del pagamento, le modalità di scelta del contraente, ecc. Dal 1 gennaio 2013 tale pubblicità diviene condizione legale di efficacia del titolo legittimante le concessioni e le attribuzioni in parola per un importo superiore ai euro in ragione di anno. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAMERE DI COMMERCIO 1. Organo amministrativo di Unioncamere (Art. 47) Si modifica la disposizione normativa inerente la composizione dell organo amministrativo di Unioncamere, i cui componenti non possono essere in numero superiore ad un terzo dei consiglieri, così come stabilito dalla legge 180/2011 (Statuto delle imprese) Si propone, pertanto, di considerare come membri dell organo amministrativo soltanto i Presidenti di Camere di Commercio, mentre i I 3 rappresentanti del MISE ed i 3 rappresentanti della Conferenza Unificata non sono più considerati membri dell organo, ma sono invece invitati permanenti alle riunioni DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO 1. Fondo per la crescita sostenibile (Art. 23)

10 La norma provvede a riordinare le agevolazioni del fondo rotativo FIT (art. 14 della L. 46/82) ridenominandolo in Fondo per la crescita sostenibile che pone come obiettivo prioritario il finanziamento di programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese articolati su tre linee strategiche (comma 2): a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; b) il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma; c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l attrazione di investimenti dall estero. Al comma 3 si specifica che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze, sono individuate le priorità e le forme di aiuto concedibili nell ambito del Fondo. Al comma 4 si prevede che il Fondo operi attraverso le due distinte contabilità speciali già esistenti nell ambito del FIT, l una per i finanziamenti agevolati, l altra per gli interventi cofinanziati. Il comma 7 dell art. 23 prevede il riordino, la razionalizzazione e la riprogrammazione degli strumenti nazionali esistenti per l incentivazione alle attività imprenditoriali mediante interventi di abrogazione di norme, di semplificazione di procedure e di rimodulazione di preesistenti normative (norme abrogate come da allegato 1 al DL in esame). L azione di riordino e di razionalizzazione degli strumenti è tesa a recuperare risorse e a concentrarle su ambiti di intervento orizzontali considerati prioritari per il rilancio della competitività del sistema produttivo del Paese. Sempre al comma 7 viene prevista la continuità dell attività amministrativa relativa per gli interventi già disposti, che in alcuni casi è tuttora molto consistente (come per la legge 488/92), mentre, in altri casi, resta limitata alla residua gestione del contenzioso. Le risorse residue sulle leggi di incentivazioni abrogate che erano destinate alle aree sottoutilizzate, rimangono vincolate al classico criterio di ripartizione del 15% al centro nord e del 85% al mezzogiorno. 2. Monitoraggio, controlli, attività ispettiva (Art. 25) I commi 1 e 2 prevedono che il Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi, senza oneri per la finanza pubblica, del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza per consentire di eseguire accertamenti ispettivi sulle iniziative agevolate con poteri di controllo più pregnanti di quelli propri delle ispezioni svolte con personale ministeriale, sulla base di uno specifico Protocollo d intesa con il Comandante della Guardia di Finanza. I commi 4 e 5 sono diretti a rendere più significative le valutazioni di efficacia contenute nella Relazione annuale sugli incentivi che il Governo è tenuto ogni anno a presentare alle competenti Commissioni parlamentari. Si prevede, pertanto, la pre-determinazione di indicatori e parametri specificamente elaborati per ogni intervento, cui venga data adeguata e preventiva pubblicità. Si impone necessariamente un onere di collaborazione a carico dei soggetti beneficiari, volto a consentire il monitoraggio degli interventi con modalità che saranno definite dal Ministero dello sviluppo economico anche al fine dell implementazione del sistema di monitoraggio del QSN 2007/2013 e dell adottando sistema di monitoraggio di cui all art. 13 della L.196/2009 (banca dati delle amministrazioni pubbliche).

11 3. Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa (Art. 27) Il comma 1 dell art. 27 introduce due elementi fondamentali: il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale e la nozione di crisi industriale complessa. Si individuano le finalità dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale orientandole sia verso misure di agevolazione agli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, sia alla riconversione e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati. La disposizione, inoltre, in coerenza con il principio di sussidiarietà e in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale, prevede anche il cofinanziamento regionale degli interventi contenuti nel progetto. Le misure e le risorse del piano di promozione industriale, istituito con la legge 181/89, sono esclusivamente dedicate all attuazione dei Progetti. Si prevede che i Progetti vengano adottati mediante la stipula di appositi accordi di programma che, per assicurare efficacia e tempestività all intervento, costituiscono fonte regolamentare delle misure e degli strumenti definiti dal progetto. Si prevede, ad ulteriore rafforzamento dell efficacia dell azione amministrativa di supporto all attuazione del progetto, la costituzione di apposite conferenze di servizi; le opere funzionali all intervento sono riconosciute indifferibili ed urgenti ai sensi della normativa di riferimento, specificando che resta comunque ferma la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati. Viene altresì prevista l applicazione del finanziamento agevolato su tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria stabilite per i singoli territori. Si individua l Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa S.p.A., quale soggetto responsabile della definizione ed attuazione dei progetti e si prevede una convenzione per disciplinare le attività della stessa. L articolo in esame prevede che le risorse destinate al finanziamento degli interventi sono quelle di cui all articolo 7 della legge n. 181/89 e vanno a confluire all entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo al Fondo per la crescita sostenibile istituito dall articolo 23 del presente Decreto. 4. Semplificazione dei procedimenti agevolativi di Industria 2015 (Art. 28) L articolo introduce termini perentori per la definizione dei procedimenti agevolativi di Industria A tal fine, la norma prevede la revoca delle agevolazioni qualora l impresa non abbia avanzato almeno una richiesta di erogazione per stato d avanzamento entro 18 mesi dalla data della concessione (ovvero entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di già avvenuta concessione) e la decadenza dalle agevolazioni qualora l impresa non trasmetta la documentazione necessaria per l emanazione del provvedimento di concessione entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dal soggetto gestore dell intervento. 5. Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi (Art. 29) In considerazione dell attuale situazione di grave crisi economica e per consentire la chiusura positiva dei procedimenti relativi a programmi di investimento che siano stati portati a termine, il comma 1 prevede che le imprese beneficiarie delle agevolazioni della L. 488/92 non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Si prevedono al comma 2 modalità semplificate per accelerare la chiusura dei procedimenti (e la conseguente decadenza delle agevolazioni) relativi alla legge n. 488/92, alla legge 215/92, alla legge n. 64/86, ai patti territoriali e ai contratti d area, nel caso in cui i beneficiari non abbiano avanzato alcuna richiesta di

12 erogazione per stato di avanzamento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 3, al fine di determinare date certe di completamento degli investimenti, stabilisce che la rimodulazione dei programmi d investimento oggetto di agevolazioni a valere sui contratti di programma è consentita entro e non oltre 1 anno dalla data della pubblicazione sulla GU della delibera del CIPE di approvazione e finanziamento dei contratti. Il successivo comma 4 prevede una eccezione alle proroghe consentite dal comma 3 precedente, nel caso in cui la proroga del termine di ultimazione degli investimenti dipenda dalla variazione del programma e dei soggetti proponenti. Il comma 5 dispone la decadenza dalle agevolazioni riferite a contratti di programma, nel caso di mancata presentazione del progetto esecutivo da parte dell impresa. Il comma 6 prevede la risoluzione dei contratti di programma già stipulati allorché non sia stata prodotta da parte dell impresa la documentazione idonea a comprovare l avvio degli investimenti e l ottenimento delle autorizzazioni a tale scopo necessarie. Il comma 7 prevede di agevolare la positiva definizione dei programmi correttamente realizzati, nonostante non siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati in termini di occupazione aggiuntiva. Pertanto non si procede alla revoca delle agevolazioni qualora si registri uno scostamento dell obiettivo occupazionale contenuto nel limite di 50 punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi tra gli 80 e i 50 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso ed il limite di cinquanta punti percentuali. Lo scostamento superiore agli ottanta punti percentuali è sanzionato con la revoca totale delle agevolazioni. Il comma 8 introduce la necessità di revocare le iniziative non ancora avviate e fissare un termine perentorio di 18 mesi per il completamento di quelle già in corso e di ulteriori sei mesi, non più prorogabili, per la presentazione della documentazione finale di spesa. Il comma 9 disciplina l eccezionale sospensione, su disposizione del Ministro, dei termini di ultimazione dei programmi agevolati in presenza di condizione di particolare gravità sotto il profilo economico finanziario. 6. Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca FRI (Art. 30) L articolo detta disposizioni volte a consentire l utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), per le finalità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all art. 23 del presente Decreto. Le risorse del FRI, pari a 6 miliardi di euro, sono destinate alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese, a fronte dei quali il Ministero dell economia e delle finanze corrisponde a Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. il differenziale tra il tasso stabilito con proprio decreto ed il tasso agevolato. La norma in esame prevede la ricognizione delle risorse non utilizzate del FRI (quantificate in circa 2 miliardi) e la ripartizione delle stesse a favore degli interventi attuativi del presente riordino, introducendo, altresì, modifiche nelle modalità di utilizzazione del FRI relativamente alle risorse destinate alle Regioni. In particolare, il comma 1 consente alla Regioni di concedere un contributo in conto interessi a valere sulle proprie risorse, a fronte di un finanziamento deliberato da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto del Ministero dell economia e delle finanze. Il comma 2 prevede l utilizzazione del FRI per i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile. Il comma 3 definisce le risorse inutilizzate del FRI, con riferimento al 31 dicembre 2012 e, successivamente, al 31 dicembre di ciascun anno, prevedendo la possibiltà

13 di destinare, fino al 70 per cento delle stesse, alle finalità del Fondo per la crescita sostenibile. Il comma 4 affida ad un decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico la determinazione del meccanismo per la ricognizione e la ripartizione delle risorse del FRI non utilizzate. 7 Sostegno all internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l internazionalizzazione (Art. 42) Al comma 1 opera un azione di riordino, semplificazione e snellimento di procedure di regolazione del Fondo istituito dall articolo 2 della Legge 394/81 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane. Viene anche determinata una riserva di destinazione delle risorse pari al 70% annuo in favore delle piccole e medie imprese. Il suddetto articolo istituisce, al comma 2, una nuova formula di consorzio, che ha come scopo la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere. Viene ampliata la loro possibile composizione con la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni e sono estesi i settori di appartenenza delle aziende consorziate al settore dei servizi e a quello commerciale. 8. Contratto di Rete (Art. 45) Con tale disposizione si introduce una semplificazione alla forma del Contratto di Rete. Il contratto può essere redatto oltre che con atto pubblico e/o scrittura privata autenticata, anche con atto scritto firmato digitalmente a norma dell articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione digitale. Il comma 2, sempre nell ottica della semplificazione degli adempimenti, consente di fare un unica iscrizione della modifica presso il Registro delle imprese della camera di commercio dell impresa indicata nell atto modificativo. Quest ultimo provvede d ufficio a comunicarlo a tutti gli altri uffici presso i quali le imprese aderenti alla rete sono iscritte. 9. Misure per la ricerca scientifica e tecnlogica Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento (Art. 60) Con la legge finanziaria per il 2007 i tre principali strumenti di incentivazione del MIUR (Firb, Farb e Prin) sono stati riuniti contabilmente in unico Fondo, il FIRST (Fondo per gli Investimenti in Ricerca Scientifica e Tecnologica). L art. 60 del presente Decreto Legge, prevede che l'azione del FIRST, anche in coerenza con gli orientamenti e le impostazioni di Horizon 2020, deve concentrarsi sui seguenti settori di intervento, prevedendo che annualmente il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca definisca ambiti di intervento, obiettivi da perseguire, strumenti da attivare, contenuti delle azioni: - sostegno all'avanzamento della conoscenza su tecnologie chiavi abilitanti, attraverso interventi mission oriented che vedano insieme attività di ricerca di base e di ricerca industriale congiuntamente svolte dal sistema della ricerca pubblica e delle imprese; - sostegno alla crescita della competitività del sistema Paese, attraverso interventi diretti a sostenere la nascita e il potenziamento di pochi grandi cluster tecnologici nazionali pubblico-privati, specializzati su predefiniti e specifici ambiti tecnologici; gli interventi al riguardo possono ricomprendere il sostegno ad attività di ricerca e sviluppo, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, azioni di trasferimento tecnologico e spin-off di nuova imprenditorialità innovativa,

14 internazionalizzazione e scambi bilaterali e multilaterali, agevolazioni fiscali dedicate; - risposta attraverso l'utilizzo dello strumento degli appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo (public procurement) alle cd. Social Big Challenges, attivando anche interventi cofinanziati con altre Amministrazioni centrali e regionali; - specializzazione in senso smart del sistema industriale nazionale, attraverso il sostegno competitivo a progetti di ricerca industriali orientati a tale obiettivo; - rafforzamento della capacità di offerta di ricerca del sistema pubblico, attraverso azioni di infrastrutturazione, formazione di capitale umano, valorizzazione dei risultati, trasferimento tecnologico degli stessi, generazione di nuova imprenditorialità, con priorità tuttavia alle analoghe azioni inserite nell'ambito dei cluster; - sostegno ad attività di ricerca nazionali inserite in accordi e programmi comunitari e internazionali; - sostegno ad attività di ricerca industriale volte al recupero di imprese industriali in crisi (anche se forse questa potrebbe essere un'azione, oggi condotta dal Miur, ma da trasferire al Mise); - sostegno alla ricerca libera, in particolare nel campo delle scienze umane e sociali, e di quella portata avanti da giovani ricercatori; in tale quadro, appare utile inserire anche azioni di Social Innovation, sempre condotte da giovani creativi. Le disposizioni del presente Titolo rappresentano una sorta di testo unico delle norme a base delle quali il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca gestisce i suoi interventi a sostegno di tale ricerca. 10. Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica - FIRST (Art. 61) La previsione del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), conferma quanto già previsto dalla l. n. 296/2006 e cioè che la copertura degli interventi del presente titolo è posta a carico di un unico Fondo, il FIRST, istituito proprio dall art. 1, comma 870, l. 27 dicembre 2006, n Per rispondere alla particolare situazione di crisi economico-finanziaria, l art. 61 comma 2 prevede una modalità di copertura a garanzia degli anticipi concessi alle imprese private mediante una trattenuta (su ogni intervento) del 10% del finanziamento concesso. 11. Misure per la ricerca scientifica e tecnologica - Modalità di attuazione e procedure di valutazione (Art. 62) Con il comma 1 dell art. 62 viene prevista l adozione da parte del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, di indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorità di intervento e alle attività in materia di ricerca scientifica e tecnologica, su base triennale. Dispone al comma 2 l emanazione di decreti di natura non regolamentare per la definizione delle spese ammissibili, le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalità della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi. Il decreto che verrà emanato, facendo riferimento al regime di aiuti di Stato dovrà essere notificato per l approvazione alla Commissione europea. Le procedure di valutazione individuano i principi fondamentali in materia di procedure di valutazione dei progetti di ricerca industriale, con l obiettivo di rendere le stesse più snelle e più rispondenti a principi di economicità, efficacia ed efficienza. In sostituzione dell attuale Comitato tecnico scientifico, previsto dall art. 7 d.lgs. n. 297/99 è previsto un ruolo attivo, nella scelta degli esperti cui affidare la valutazione tecnico-scientifica dei singoli progetti, del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all art. 21 l. 30 dicembre 2010, n. 240.

15 Resta invece confermato, a tutela dell amministrazione, il preventivo controllo dell affidabilità economica delle imprese in caso di ricerca industriale attraverso l impegno di banche, società finanziarie e altri soggetti qualificati. 12. Misure per la ricerca scientifica e tecnologica - Disposizioni finali (Art. 63) L articolo abroga il d.lgs. 297/99 e parte dell art. 104 della L. 388/2000, relativa al FIRB. Si prevede inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, la notifica e l approvazione da parte della Commissione europea del decreto di natura non regolamentare di cui al presente Capo, quale nuovo regime di aiuti. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA 1. Modifica della disciplina del finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione (art.2) Attraverso alcune modifiche all art.18 della legge 183/2011, viene riformulata la disciplina sulla defiscalizzazione per gli interventi infrastrutturali. In primo luogo, la disposizione estende a tutte le infrastrutture il campo di applicazione dello strumento di defiscalizzazione volto a favorire la riduzione del contributo pubblico a fondo perduto nei contratti di partenariato pubblico-privato. Contestualmente, attraverso la soppressione del comma 2-ter del citato articolo, viene ridefinito, circoscrivendolo alle operazioni riconducibili alla specifica infrastruttura oggetto della concessione, l incremento di gettito IVA da importazioni da poter utilizzare a riduzione dei versamenti di imposta a carico dell impresa di gestione. Vengono, infine, fatte salve le disposizioni a completamento dell autonomia finanziaria delle Autorità Portuali, dettate dalla legge finanziaria 2007 (art.1 commi, l.296/2006) con riguardo agli interventi di finanza di progetto già individuati e in parte finanziati. 2. Finanza di progetto conferenza dei servizi preliminare e requisiti per studi di fattibilità (Art.3) Allo scopo di rendere più snelle le ulteriori fasi progettuali, per gli interventi di project financing, si rende obbligatoria la Conferenza dei servizi preliminare sullo studio di fattibilità, posto a base di gara, che deve essere redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti necessari per la sua predisposizione o, in caso di carenza di personale idoneo, da soggetti esterni individuati tramite procedure di gara. 3. Concessionarie autostradali - percentuale minima di affidamento lavori a terzi (art.4) Viene elevata dal 50% al 60% la quota dei lavori che, ai sensi dell art. 253 comma 25 del d.lgs 163/2006, i concessionari autostradali, titolari di concessioni vigenti, già assentite alla data del 30 giugno 2002, sono tenuti ad affidare a terzi. 4. Utilizzazione crediti d imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali (art.6) Attraverso l inserimento dell art. 26-bis del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.27/2012, viene estesa la possibilità per gli Enti Locali di utilizzare in compensazione i crediti di imposta maturati, in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni. a condizione che le corrispondenti risorse, siano impegnate per le realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici locali.

16 5. Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini (art.7) Si prevede un termine di 6 mesi per l espletamento dei nuovi adempimenti amministrativi di verifica antincendio relativi alle gallerie ferroviarie e stradali, decorrente dal completamento dei prescritti adeguamenti funzionali. Per tali attività si prevede che i gestori delle gallerie debbano presentare, entro sei mesi dall entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, una scheda asseverata da un tecnico qualificato, che attesti le dotazioni antincendio esistenti e gli interventi di adeguamento da realizzare. Inoltre, con una modifica all art. 59 del DPR 380/2001 (Teso Unico sull Edilizia), vengono ricondotte, nell ambito di attività dei soli laboratori autorizzati, le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove in sito, qualora riguardino indagini geotecniche, in considerazione delle dirette implicazioni sulla sicurezza delle costruzioni. 6. Autonomia finanziaria dei porti (art.14) Attraverso l inserimento dell art 18-bis nella legge 84/1994, recante disposizioni per il riordino della disciplina in materia portuale, viene introdotta l autonomia finanziaria delle Autorità Portuali, abrogando contestualmente, le norme della Finanziaria 2008, che avevano attribuito a Regioni e Province Autonome gli incrementi delle riscossioni IVA e accise effettuate nei porti e negli interporti al fine del potenziamento infrastrutturale. In particolare, per agevolare la realizzazione delle opere previste nei piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento delle reti infrastrutturali e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, viene istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi, alimentato, su base annua, nel limite di 70 milioni di euro, dell 1% dell IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti, rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità Portuali. Tale fondo sarà ripartito, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative. Si precisa, infine, che per la realizzazione di detti interventi ed opere, le Autorità Portuali potranno, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione di capitale privato, secondo la disciplina della tecnica della finanzia di progetto, dettata dall art. 153 del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo temine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.a.. 7. Disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale (art.15) Con una modifica al comma 2- undecies dell art.2 del D.L. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2011, viene limitata ai soli casi di interventi i cui bandi di gara siano stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente Decreto, l esclusione dai meccanismi di revoca e riassegnazione dei finanziamenti concessi alle Autorità Portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, in caso di ritardi nel loro utilizzo, prevista per le opere in scali marittimi ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale, dall art.2 comma 2-novies del d.l. 225/2010. Le risorse così recuperate saranno destinate prioritariamente agli investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010, di cui alla lettera a) del citato art.2, comma 2-novies.

17 8. Misure finanziarie urgenti in materia di trasporti (art.16) Al fine di garantire la continuità dei relativi servizi, vengono destinati 6 milioni di euro per le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale sui laghi di Como, Maggiore, e di Garda, 4,5 milioni di euro per il servizio intermodale dell autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus e 5.milioni di euro a copertura del contributo dovuto per il servizio della funivia Savona- San Giuseppe. Inoltre, per l attivazione delle procedure per il trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle competenti Regioni, Calabria e Puglia, della proprietà sociale delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., viene autorizzata la spesa complessiva di 40 milioni di euro, a condizione che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, siano sottoscritti i relativi accordi di trasferimento entro il 31 dicembre Viene, altresì, assegnato al Commissario ad acta, nominato per l attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali previste dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania, il compito di elaborare un piano di rientro del disavanzo delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario e un piano dei pagamenti alimentato dalle risorse regionali, della durata di cinque anni, da sottoporre per l approvazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell Economia e delle Finanze. Nelle more della predisposizione dei richiamati piani e al fine di garantire la continuità dei servizi, il Commissario potrà adottare ogni atto necessario al fine di assicurare lo svolgimento della gestione dei servizi ferroviari da parte di un unico gestore a livello regionale, garantendo, in ogni caso, il principio di separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture. Si prevede, altresì, un periodo di dodici mesi, a partire dall entrata in vigore dal presente decreto legge, nell ambito del quale non potranno essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle suddette società. Viene, inoltre, istituito un tavolo tecnico, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la verifica degli adempimenti regionali ai fini della prescritta approvazione ministeriale dei piani di rientro del disavanzo. La disposizione,infine, individua le possibili fonti da utilizzare a copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale campano su ferro. 9. Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea (art.17) Viene prorogato ulteriormente dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 il termine per la prevista adozione, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, di misure attuative in materia di principi fondamentali della disciplina dei servizi di taxi e noleggio con conducente, cui è stata subordinata l entrata in vigore della contestata riforma dettata dall art.29 comma 1-quater del d.l. 207/2008. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA 1. Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti (Art. 34) La norma, al comma 1, prevede una modifica del comma 4 dell articolo 33 del D.Lgs 28/2011 al fine di consentire ai produttori di biocarburanti nazionali e comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione (da materie cellulosiche e ligno-cellulosiche ed alghe), e per un periodo di tempo limitato al 31 dicembre Al comma 2, si modifica la disciplina inerente il riconoscimento di una premialità doppia, (c.d.

18 double counting ), di cui usufruiscono determinate categorie di materie prime, rifiuti e sottoprodotti utilizzate per la produzione di biocarburanti. A tal fine, si chiarisce meglio la definizione di rifiuti e sottoprodotti ai fini del double counting, chiarendo che possono essere utilizzati solo quei rifiuti e sottoprodotti che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici. Si chiarisce, poi, che la loro provenienza debba essere esclusivamente, per entrambe le tipologie, nazionale e comunitaria, al fine di impedire una massiccia importazione di rifiuti e sottoprodotti extra UE, senza le garanzie di definizione, individuazione e tracciabilità assicurate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n Al comma 3, si prevedono le seguenti ulteriori novità: - estensione dell attuale regime sino al 31 ottobre 2012 per evitare vuoti legislativi e per consentire agli operatori di dar seguito ad eventuali contratti già sottoscritti; - definizione di un elenco esclusivo di sottoprodotti utilizzabili, a partire dal 1 novembre 2012, ai fini del double counting, che risolve la problematica interpretativa sulla ammissibilità o meno di alcune tipologie di sottoprodotti; - limite del 20% alla possibilità per gli operatori petroliferi di coprire l obbligo di miscelazione dei biocarburanti attraverso l impiego di rifiuti e sottoprodotti. - attribuzione, a partire dal 1 gennaio 2013, al Ministero dello sviluppo economico delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti che sono svolte fino al 31 dicembre 2012 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico si avvale del Gestore dei servizi energetici S.p.A. e di un comitato tecnico consultivo interministeriale. Previsione della copertura degli oneri gestionali a carico dei soggetti che, ai sensi di legge, sono obbligati ad immettere in consumo una quota percentuale di biocarburanti, con entità e modalità di versamento da definire con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico. I commi da 4 a 6 attribuiscono, a partire dal 30 giorno successivo all entrata in vigore del decreto, al Ministero dello sviluppo economico, la competenza a rilasciare l autorizzazione a tutti i soggetti che intendono importare biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all Unione Europea, d intesa con il Ministero dell Ambiente e sentita l Agenzia delle Dogane. Il comma 7 infine prevede l aggiornamento delle specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti riportate dell allegato 1 di cui al D.M. 110 del 29 aprile 2008 recante Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti 2. Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi (Art. 35) Viene prevista un unica fascia di rispetto per l estrazione in mare di olio che di gas. Tale nuova fascia passa dal minimo di 5 miglia alle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione. La norma dispone altresì che siano fatti salvi i procedimenti concessori (sempre in materia di idrocarburi off-shore) che erano in corso alla data di entrata in vigore del cosiddetto correttivo ambientale

19 (D.Lgs. 128, luglio 2010). L intento della norma è di sbloccare gli investimenti in progetti di sviluppo di giacimenti già individuati e perforati ma non ancora messi in produzione. Viene inoltre previsto l innalzamento delle royalties in capo ai titolari delle concessioni di coltivazione in mare dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l olio. 3. Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero (Art. 36) L articolo introduce misure semplificative riguardanti gli impianti di raffinazione e depositi di prodotti petroliferi. È previsto in particolare che il Ministero dell Ambiente adotti nuove procedure semplificate per le operazione di bonifica negli impianti di raffinazione nell ambito della normativa riguardante i siti di interesse nazionale (D.Lgs.vo 152/2006 articolo 252). In evidenza la previsione di cui al comma 6 che prevede che il rilascio dell autorizzazione all importazione di prodotti petroliferi finiti prodotti fuori dall Unione europea sia subordinata all accertamento del rispetto di requisiti minimi ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza corrispondenti agli standard europei col duplice fine di evitare le distorsioni di mercato tra prodotti petroliferi prodotti in stabilimento ubicati all interno dell Unione europea, soggetti a severe normative ambientali e di sicurezza, rispetto a prodotti petroliferi raffinati in impianti che non sono soggetti a tali normative e quindi con costi di produzione sensibilmente minori. La disposizione consente anche di evitare di peggiorare le condizioni ambientali complessive attraverso la delocalizzazione delle raffinerie in paesi extraeuropei che hanno vincoli ambientali minori. L autorizzazione sarà rilasciata dal MISE con le esistenti risorse di personale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico (Art.37) La norma fornisce chiarimenti al fine di evitare contrasti tra la nuova disciplina generale in materia di servizi pubblici locali, contenuta nell'articolo 25 del decretolegge "liberalizzazioni", e le norme specifiche che regolano le imminenti gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas per ambiti sovra comunali da parte di consorzi di comuni. Lo scopo è di evitare possibili contenziosi e ritardi nell'avvio delle gare, eliminando le possibili incertezze di interpretazione. In particolare: si chiarisce che alle gare per ambito territoriale sono ammessi tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali a seguito di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica (con eccezione delle società quotate e loro collegate); si consente in via transitoria la partecipazione alle gare a tutti i soggetti interessati, quotati e non quotati, anche se hanno affidamenti diretti, anche a livello di gruppo, anche in servizi pubblici diversi dalla distribuzione gas; viene chiarito che i 177 ambiti di gara già determinati con decreto MISE restano validi e che le norme a tutela dell'occupazione del distributore uscente, concordate a livello sindacale, che nel settore del gas restano obbligatorie e non facoltative come previsto per la generalità dei servizi pubblici locali. L articolo prevede inoltre delle modifiche sul tema delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico. In rilievo l obbligo per l amministrazione competente di indire, cinque anni prima dello scadere di una concessione, una gara ad evidenza pubblica, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata ventennale. Altresì importante l obbligo per l impresa risultata aggiudicataria della gara di destinare una percentuale dell offerta economica alla riduzione dei costi dell energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali. Infine, si prevede che, con l obiettivo di assicurare un omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il decreto del Ministro

20 dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si stabiliscano i criteri generali per la determinazione secondo criteri di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico. 5. Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale (Art. 38) Le disposizioni del comma l attribuiscono nuovi poteri all Amministrazione statale nell ambito di procedure autorizzative per la realizzazione di infrastrutture energetiche. In particolare viene previsto che, nel caso in cui l'intesa regionale, necessaria nei casi di competenza concorrente, o il diniego della stessa, non intervengano anche dopo tempi di attesa molto lunghi, e in presenza di un procedimento amministrativo già concluso con il parere delle varie amministrazioni centrali e locali coinvolte e dopo una Valutazione di Impatto Ambientale espressa in senso favorevole, all'amministrazione dello Stato procedente in regime concorrente spetti l'onere di attuare tutti i possibili tentativi di leale collaborazione, esperiti i quali, analogamente con le procedure di legge già previste in caso di dissenso espresso, si fa ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per un decisione definitiva, in modo da pervenire alla chiusura del procedimento. Con le disposizioni di cui al comma 2 si introducono modalità più efficienti per l allocazione dei servizi di stoccaggio destinati alla flessibilità del sistema di importazione, al servizio di modulazione per i clienti civili, al servizio di stoccaggio per imprese e utenti termoelettrici, passando da un sistema pro-quota e con volumi segmentati per tipologia di utenza, a un sistema di asta competitiva sul complesso delle capacità disponibili. Il fine della norma è quello di far emergere il valore commerciale della risorsa stoccaggio e utilizzare le eventuali maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di stoccaggio per la riduzione delle tariffe di trasporto gas. Il comma 3 attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, sentita l Autorità per l energia, il compito di determinare limiti massimi per l attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario delle capacità di stoccaggio non destinate alle esigenze dei clienti civili. 6 Criteri di revisione del sistema delle accise sull elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica (Art. 39) L attuale normativa in materia fiscale identifica i grandi consumatori di energia, per i quali esiste una disciplina di maggior favore, esclusivamente in base alla quantità di energia consumata. L articolo 17 della Direttiva 2003/96 in materia di tassazione dei prodotti energetici consente ai Paesi membri di definire sgravi fiscali a favore delle imprese a forte consumo di energia, identificate secondo parametri di incidenza dei costi di acquisto dell energia sul valore produttivo dell impresa. Al fine di recepire il principio comunitario la norma prevede, al comma 1, che si proceda a definire le imprese a forte consumo di energia e ad operare in modo coerente la revisione delle relative aliquote di accisa, entro il 31 dicembre 2012, attraverso uno o più decreti del Ministro dell economia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il comma 2 prevede che il riordino del sistema di aliquote sull elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili risponda a criteri di semplificazione e rispetti i vincoli di invarianza della spesa pubblica e delle entrate. Il comma 3 prevede che i medesimi requisiti e parametri siano alla base della revisione della distribuzione degli oneri generali di sistema del settore elettrico che sarà operata dall Autorità per l energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo A G E V O L A Z I O N I F I S C A L I Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo 31 LUGLIO 20151 1 PREMESSA Con il DM 27.5.2015, pubblicato sulla G.U. 29.7.2015 n. 174,

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO Schema di disegno di legge recante: Delega al Governo per l emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro bozza aggiornata al 30 dicembre 2006

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni

SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni Le Guide professionalità quotidiana SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni a cura di Bruno Pagamici Soggetti beneficiari Investimenti e spese finanziabili Contributo in conto interessi Domanda di agevolazione

Dettagli

Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014

Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014 Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014 Personale altamente qualificato: ridefiniti i termini per la presentazione delle istanze per l accesso al credito Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2014. Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, e,

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito

Dettagli

INCENTIVI NAZIONALI LEGGE 46/82 RETE ITALIANA PER LA DIFFUSIONE DELL INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ALLE IMPRESE

INCENTIVI NAZIONALI LEGGE 46/82 RETE ITALIANA PER LA DIFFUSIONE DELL INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ALLE IMPRESE RETE ITALIANA PER LA DIFFUSIONE DELL INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ALLE IMPRESE INCENTIVI NAZIONALI LEGGE 46/82 Direzione Trasferimento di Conoscenza e Innovazione Dipartimento Centri e Reti

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

Le Startup innovative e gli Incubatori d'impresa

Le Startup innovative e gli Incubatori d'impresa Le Startup innovative e gli Incubatori d'impresa Le Startup innovative e gli Incubatori d impresa Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito

Dettagli

www.lavoripubblici.it

www.lavoripubblici.it RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo

Dettagli

Centro Studi CNA SCHEDE SINTETICHE

Centro Studi CNA SCHEDE SINTETICHE SCHEDE SINTETICHE Tabella di sintesi Interventi In vigore dal Innovazione Voucher IT (Information Technology) 24 dicembre 2013 Credito d imposta 24 dicembre 2013 Finanziamenti per progetti di R&S 26 giugno

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione

Dettagli

di concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:

di concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che: Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

DETRAZIONI FISCALI 55% - 50 % (ex 36%)

DETRAZIONI FISCALI 55% - 50 % (ex 36%) DETRAZIONI FISCALI 55% - 50 % (ex 36%) GUIDA ALL APPLICAZIONE DEL DECRETO 83/2012 ART. 11 CONVERTITO CON LEGGE 7 AGOSTO 2012 N 134 (SETTEMBRE 2012) Indice: 1. INTRODUZIONE...2 2. TESTO DISPOSIZIONE: ARTICOLO

Dettagli

L'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato ISTAT) con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, C.F. 80111810588, rappresentato da

L'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato ISTAT) con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, C.F. 80111810588, rappresentato da PROTOCOLLO D'INTESA TRA L ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E L ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO STATISTICO L'Istituto nazionale di

Dettagli

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni; MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 16 aprile 2003 Modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 2001 concernente le modalita' e le procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del

Dettagli

MinisterodelloSviluppoEconomico

MinisterodelloSviluppoEconomico MinisterodelloSviluppoEconomico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In

Dettagli

Allegato alla DGR n. del

Allegato alla DGR n. del Accordo ai sensi dell art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia e l'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre

Dettagli

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori Avviso n. 3/2008 1 1 Finalità Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell economia e delle finanze. di concerto con

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell economia e delle finanze. di concerto con DECRETO 18 aprile 2016, n.4293 Ripartizione delle risorse del fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario ai sensi dell articolo 1, commi 214-217, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A D I S E G N O D I L E G G E N. 2418 presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) di concerto

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito

Dettagli

Sezione speciale del fondo di garanzia PMI: aperto anche alle professioniste

Sezione speciale del fondo di garanzia PMI: aperto anche alle professioniste CIRCOLARE A.F. N.132 del 29 Settembre 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Sezione speciale del fondo di garanzia PMI: aperto anche alle professioniste Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Regolamento delle agevolazioni alle imprese italiane che avviano imprese miste nei PVS previste dall articolo 7 della legge 49/87.

Regolamento delle agevolazioni alle imprese italiane che avviano imprese miste nei PVS previste dall articolo 7 della legge 49/87. Regolamento delle agevolazioni alle imprese italiane che avviano imprese miste nei PVS previste dall articolo 7 della legge 49/87. Delibera 92 del CIPE approvata il 6 novembre 2009 Premesse Visto l articolo

Dettagli

Servizio Edilizia Pubblica

Servizio Edilizia Pubblica Servizio Edilizia Pubblica SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 1 LETT. B) ED E) DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA ALLEGATO AL D.P.C.M.

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013 Prot. n. F09/RNS Bologna, 17 gennaio 2014 OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013 - RIPRESA DEI VERSAMENTI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI A FAVORE DELLE

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Servizio Edilizia Pubblica

Servizio Edilizia Pubblica Servizio Edilizia Pubblica SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. B) ED E) DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA ALLEGATO AL D.P.C.M.

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA Via Ravasi 2-21100 Varese

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA Via Ravasi 2-21100 Varese REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO D INCENTIVAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO, DEL PIANO DELLA SICUREZZA, DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E DEL COLLAUDO. Emanato con D.R. n. 6197 del 13/02/2004 Ultime

Dettagli

Fondo rotativo per la progettazione. School Bonus Per chi effettua donazioni per le scuole

Fondo rotativo per la progettazione. School Bonus Per chi effettua donazioni per le scuole 300 milioni per scuole innovative Grande concorso nazionale! 40 milioni Prevenzione intonaci e controsoffitti 90 milioni Mutui BEI per i Conservatori e le Accademie Legge 107/2015 Fondo rotativo per la

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. n. 542 del 19 dicembre 2012 VISTO l art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), e successive modificazioni, che istituisce i contratti di filiera e di distretto,

Dettagli

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile L. 18 giugno 2009, n. 69 1 e 2 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Estratto relativo all Amministrazione digitale) Art. 24

Dettagli

REGIONE TOSCANA MONTOMOLI MARIA CHIARA. Il Dirigente Responsabile: Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012 2015AD001170

REGIONE TOSCANA MONTOMOLI MARIA CHIARA. Il Dirigente Responsabile: Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012 2015AD001170 REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SETTORE ISTRUZIONE E EDUCAZIONE Il

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO Legge 1990040 Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO Istituzione dell' osservatorio del sistema abitativo laziale e provvidenze per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone N. 185820 /2011 Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - disposizioni di attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio

Dettagli

Proposta di legge n.192/9^ di iniziativa del Consigliere Imbalzano recante: Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura"

Proposta di legge n.192/9^ di iniziativa del Consigliere Imbalzano recante: Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura Consiglio regionale della Calabria Seconda Commissione Proposta di legge n.192/9^ di iniziativa del Consigliere Imbalzano recante: Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura"

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Modifiche

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone: 1. Approvazione del modello 770/2015 Semplificato.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone: 1. Approvazione del modello 770/2015 Semplificato. Prot.2015/4793 Approvazione del modello 770/2015 Semplificato, relativo all anno 2014, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d imposta dei dati delle

Dettagli

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI Art. 1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006,

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

Il contratto di Rete

Il contratto di Rete 18 settembre 2014 Numero 2 Il contratto di Rete Speciale Contratto di Rete Con l art. 3, comma 4 ter, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni in L. 33/2009, e successive modifiche e integrazioni, è stato

Dettagli

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 CIRCOLARE n. 40/E Direzione Centrale Normativa Alle Direzioni regionali e provincial Roma, 28 luglio 2010 OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 16 APRILE 2015 172/2015/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE APPROVAZIONE DI UN MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO DI PICCOLI

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014

REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014 REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014 Codice DB1512 D.D. 5 agosto 2014, n. 531 Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34, articolo 42, comma 6. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle funzioni e delle attivita'

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 0 9 G e n n a i o 2 0 1 3 P a g. 1 di 5

C i r c o l a r e d e l 0 9 G e n n a i o 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 C i r c o l a r e d e l 0 9 G e n n a i o 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 Circolare Numero 01/2013 Oggetto LE START-UP INNOVATIVE E IL CREDITO DI IMPOSTA PER LA DISTRIBUZIONE DELLE OPERE DELL INGEGNO DIGITALI Sommario

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. Consiglio dei Ministri: 05/04/2007 Proponenti: Esteri ART. 1 (Finalità

Dettagli

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità Periodico informativo n. 131/2015 OGGETO: Decreto Crescita e internalizzazione: le novità Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che è stato

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA. Per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi della Giustizia Amministrativa

PROTOCOLLO D INTESA. Per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi della Giustizia Amministrativa Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione Il Presidente del Consiglio di Stato PROTOCOLLO D INTESA Per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi

Dettagli

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di SCHEMA DI CONVENZIONE per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla

Dettagli

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonché a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonché a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi PROTOCOLLO D INTESA TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA ALLA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA MONITORAGGIO INVESTIMENTI

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2012 449/2012/A/EFR STIPULA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO S.P.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Dettagli

ARTICOLO 100, DPR 917/1986

ARTICOLO 100, DPR 917/1986 ARTICOLO 100, DPR 917/1986 Titolo del provvedimento: Testo unico delle imposte sui redditi. art. 100 Titolo: Oneri di utilità sociale. Testo: in vigore dal 15/05/2005 modificato da: DL del 14/03/2005 n.

Dettagli

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (2) (Soggetti beneficiari)

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (2) (Soggetti beneficiari) L.R. 01 Settembre 1999, n. 19 Istituzione del prestito d'onore (1) Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina la concessione di finanziamenti a favore di soggetti inoccupati e disoccupati per la

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N.44 del 12 Marzo 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Recupero edilizio e riqualificazione energetica: per la maxi detrazione pagamenti entro il 30.06.2013 Gentile cliente,

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. L.R. 13/2002, art. 7, c. 15 e 16 B.U.R. 23/7/2003, n. 30 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti

Dettagli

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA Art. 1 Definizioni Art. 2 Finalità Art. 3 Costituzione Fondo Regionale Art. 4 Durata Art. 5 Beneficiari del Fondo Art. 6 Iniziative ammissibili

Dettagli

LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997

LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997 LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997 Anno legislazione:1997 Oggetto legislazione: promozione della diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a

Dettagli

L.R. 9.3.2007, n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE

L.R. 9.3.2007, n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO A Dgr n. 1579 del 17/06/2008 pag. 1/7 L.R. 9.3.2007, n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE Modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidenza del Consiglio dei Ministri IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA SPORTIVE Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006,

Dettagli

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti.

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti. Direzione Area Contabile Servizio Affari Fiscali Viale Gallipoli 49-73100 Lecce Tel. 0832/293392 - Fax. 0832/293042 Lecce, lì 18 luglio 2003 Prot. 15971 Ai Direttori dei Centri di Spesa Ai Responsabili

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 2 OTTOBRE 2014 478/2014/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E AL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE CRITERI PER LA RIMODULAZIONE

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n.278, concernente

Dettagli

Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo

Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 14 DEL 18 FEBBRAIO 2008 Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio PROVVEDIMENTI COMMENTATI Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art.

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, pubblicato nella

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia LA BANCA D ITALIA Visto l art. 1, comma 15, della legge 6

Dettagli

Reti d impresa - Profili fiscali

Reti d impresa - Profili fiscali Reti d impresa - Profili fiscali Dott.ssa Stefania Saccone Udine 10 ottobre 2013 AGENDA Rete contratto vs Rete soggetto L agevolazione fiscale Gli investimenti Il distacco del personale nella rete Altri

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

1. Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione; 2. Plafond Progetti Investimenti Italia.

1. Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione; 2. Plafond Progetti Investimenti Italia. Protocolli Confindustria-ABI. Smobilizzo crediti PA e Investimenti Roma, 29 Maggio 2012 Confindustria Fisco, Finanza e Welfare Il Direttore Elio Schettino Si allegano i protocolli firmati il 22 maggio

Dettagli