Informiamoci n. 2 febbraio 2009

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1 Informiamoci n. 2 febbraio 2009 Novità legislative Vi segnaliamo alcuni interessanti Provvedimenti legislativi, italiani e comunitari (circolari, decreti, etc,), pubblicati nel mese di gennaio Circolare del Ministero dell interno n. 1 del 14 gennaio 2009 Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della Bulgaria Fino al 31 dicembre 2009, ed in vista della completa liberalizzazione delle procedure di accesso al lavoro subordinato, il Ministero dell interno, di concerto con il Ministero del lavoro, salute politiche sociali, ha prorogato il regime transitorio applicato fino a questo momento nei confronti dei cittadini europei provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria. In sostanza, il regime transitorio, applicato fin dall entrata nell Unione Europea dei due Paesi, ha previsto e continuerà a prevedere un doppio binario per l accesso al lavoro subordinato. Per alcuni settori produttivi e per alcune professionalità l assunzione non è vincolata a nessuna autorizzazione o vincolo svolgendosi così in maniera diretta come per i cittadini italiani o per coloro che provengono da altri Paesi dell U.E. (agricolo e turistico alberghiero lavoro domestico e di assistenza alla persona. edilizio metalmeccanico dirigenziale ed altamente qualificato, compresi i casi ex art. 27 del D.Lgs. 286/98). Per tutti i restanti settori o professionalità, l assunzione avviene attraverso la presentazione della richiesta di nulla osta presso lo Sportello Unico per l Immigrazione. La modulistica da presentare è reperibile presso il sito e ancora presso il sito Alla presentazione seguirà il rilascio del nulla osta che autorizza al lavoro. Ricordiamo che, nell attesa, il potenziale lavoratore proveniente dalla Romania o dalla Bulgaria non è vincolato dal soggiorno nel proprio Paese di origine tantomeno successivamente al rilascio deve possedere il corrispondente visto d ingresso per poter accedere al mercato del lavoro poiché non si applicano le procedure relative al soggiorno ed all accesso al lavoro previste dal D.Lgs. 286/98). 2. Circolare del Ministero dell interno del 19 gennaio 2009 Decreto legislativo n. 30/ Iscrizione anagrafica dei cittadini dell'unione europea e dei loro familiari. Proroga del regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini degli Stati neocomunitari In attuazione di quanto stabilito con la Circolare del 14 gennaio di cui sopra, viene confermata la procedura di iscrizione anagrafica dei cittadini dell Unione Europea e dei loro familiari provenienti dai Paesi della Romania e della Bulgaria, già indicata nella Circolare n. 19 del Pertanto, ai cittadini degli indicati Stati, che intendano iscriversi in anagrafe in qualità di lavoratori subordinati, verrà richiesto il nulla osta dello Sportello unico per l immigrazione, ad eccezione dei casi in cui il lavoro riguardi i seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall'art. 27 del T.U. sull'immigrazione; lavoro stagionale.

2 3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di extracomunitari pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2009 In considerazione del persistente massiccio afflusso di stranieri extracomunitari irregolari che giungono in Italia e delle situazioni di grave criticità che questo comporta, e per fronteggiare le conseguenze che questo comporta, il Presidente del Consiglio, con Decreto presidenziale ha prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel Territorio Nazionale. 4. Circolare del Ministero dell interno del 30 gennaio 2009 Attività lavorative svolte da titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione ai sensi del DPR 394/1999 Il Ministero dell interno, a seguito di precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali ha chiarito che i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per studio o formazioni possono svolgere qualsiasi attività lavorativa, purché nel rispetto del vincolo delle 20 ore settimanali, per un massimo di 1040 annue, previste dalle disposizioni in materia di immigrazione del D.Lgs. 286/98 e del D.P.R. 394/99. La precisazione ha fatto seguito ad un quesito posto dall INPS, e riguardante le prestazioni di lavoro occasionale. 5. Circolare del Ministero dell interno del 30 gennaio 2009 procedure di nulla osta al ricongiungimento familiare. Requisiti reddituali L importo annuo dell assegno sociale per l anno 2009 è di 5317, 65 Euro, rispetto ai 5142,76 euro previsto nel E quanto riferisce il Ministero dell interno in questa Circolare. Il parametro riveste una notevole importanza poiché costituisce uno dei requisiti da dimostrare per l ottenimento del nulla osta al ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri residenti all estero. 6. Regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l uso del sistema di informazione visti (VIS) a norma del codice frontiere Schengen Il regolamento (CE) n. 81/2009 modifica l articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 562/2006 nella parte in cui viene regolamentato il controllo dei visti di ingresso presso la frontiera. In particolare viene stabilito che, se il cittadino di un paese terzo è in possesso di un visto, il controllo approfondito all ingresso comprende anche l accertamento dell identità del titolare del visto e dell autenticità del visto tramite consultazione del sistema di informazione visti (VIS). Il regime può subire delle deroghe nei casi in cui: l intensità di traffico è tale da rendere eccessivi i tempi di attesa al valico di frontiera; sono state sfruttate tutte le risorse in termini di personale, di organizzazione e di mezzi; è stata effettuata una valutazione secondo cui non vi sono rischi connessi con la sicurezza interna e l immigrazione illegale. In ogni caso, la decisione di consultare o meno il VIS nelle condizioni di deroga sopra menzionate è adottata dalla polizia di frontiera.

3 Procedura di riconoscimento della protezione internazionale Le disposizioni legislative in materia di protezione internazionale entrate in vigore nel 2008 e modificate nello stesso anno, hanno dato il via ad un sistema nuovo, seppure improntato sulla falsariga di quello precedentemente disposto dalla legge 189/02. Illustrando il percorso di ciascuna delle categorie di richiedente la protezione internazionale, proviamo a districarci tra le disposizioni legislative che riguardano questo argomento e ad individuare gli elementi e le caratteristiche tecniche e di contenuto che le diversificano. A Richiedente privo di documenti di viaggio - identità, oppure colui che ha presentato documenti falsi e contraffatti E ospitato nel Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo CARA, per il tempo strettamente necessario agli adempimenti previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 20 giorni. Il questore, disposta l accoglienza nel CARA, rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale presente nel centro. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido 3 mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda. L'indirizzo del CARA è comunicato dalla questura territorialmente competente alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di accoglienza, è fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio. competente che provvede al colloquio con il richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i 3 giorni feriali successivi. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Vi sono delle eccezioni a questo principio e quindi la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato quando: il richiedente che si è allontanato dal centro senza giustificato motivo; la sua domanda è stata rigettata per manifesta infondatezza (risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 oppure la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento); la commissione ha emesso un provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza. B Richiedente che ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo E ospitato nel Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo CARA, per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 35 giorni. Il questore, disposta l accoglienza nel CARA, rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale presente nel centro. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido 3 mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.

4 L'indirizzo del CARA è comunicato dalla questura territorialmente competente alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di accoglienza, è fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio. L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo possesso. competente che provvede al colloquio con il richiedente in via prioritaria, e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della domanda per poi decidere entro i 3 giorni feriali successivi. Avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso, a pena di inammissibilità, nei 15 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento, dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il centro. sospensione del provvedimento, quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza. Se il richiedente che ha presentato ricorso è ancora accolto in un CARA, l accoglienza permane fino all adozione dell'ordinanza. C Richiedente che ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare E ospitato nel Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo CARA, per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 35 giorni. Il questore, disposta l accoglienza nel CARA, rilascia al richiedente un attestato nominativo che Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido 3 mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda. L'indirizzo del CARA è comunicato dalla questura territorialmente competente alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di accoglienza, è fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio. L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo possesso. L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalla Commissione territoriale competente che provvede al colloquio con il richiedente in via prioritaria, e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della domanda per poi decidere entro i tre giorni feriali successivi. Avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso, a pena di inammissibilità, nei 15 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sospensione del provvedimento, quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza. Se il richiedente che ha presentato ricorso è ancora accolto in un CARA, l accoglienza permane fino all adozione dell'ordinanza.

5 D Richiedente che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra E trattenuto nel Centro di Identificazione ed Espulsione CIE, nel rispetto delle disposizioni previste dall art. 14 del D.lgs. 286/98 (durata max 60 giorni). Quando è già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori 30 giorni. Il questore, disposto il trattenimento nel CIE, rilascia al richiedente un attestato nominativo che L'indirizzo del CIE è comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di trattenimento nel CIE, è fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio. competente che provvede al colloquio con il richiedente in via prioritaria. Il questore, contestualmente alle disposizioni sul trattenimento, provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro 7 giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi 2 giorni. anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed è disposta l'accoglienza in un CARA. E Richiedente che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'italia e dell'emigrazione clandestina dall'italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite E trattenuto nel Centro di Identificazione ed Espulsione CIE, nel rispetto delle disposizioni previste dall art. 14 del D.lgs. 286/98 (durata max 60 giorni). Quando è già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori 30 giorni. Il questore, disposto il trattenimento nel CIE, rilascia al richiedente un attestato nominativo che L'indirizzo del CIE è comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di trattenimento nel CIE, è fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio. competente che provvede al colloquio con il richiedente in via prioritaria. Il questore, contestualmente alle disposizioni sul trattenimento, provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro 7 giorni dalla data di

6 ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi 2 giorni. anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed è disposta l'accoglienza in un CARA. F Il richiedente che è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento E trattenuto nel Centro di Identificazione ed Espulsione CIE, nel rispetto delle disposizioni previste dall art. 14 del D.lgs. 286/98 (durata max 60 giorni). Quando è già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori 30 giorni. Il questore, disposto il trattenimento nel CIE, rilascia al richiedente un attestato nominativo che L'indirizzo del CIE è comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di trattenimento nel CIE, è fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio. competente che provvede al colloquio con il richiedente in via prioritaria. Il questore, contestualmente alle disposizioni sul trattenimento, provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro 7 giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi 2 giorni. anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed è disposta l'accoglienza in un CARA. G Richiedente per cui non si provvede a disporre l accoglienza nel CARA o il trattenimento nel CIE Il questore rilascia un permesso di soggiorno valido per 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale.

7 L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalla Commissione territoriale competente che provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi. Avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei 30 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Vi sono però dei casi in cui la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Più in particolare quando: il provvedimento è stato adottato nei confronti di un richiedente che si è allontanato dal centro senza giustificato motivo; la domanda è rigettata per manifesta infondatezza (risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 oppure la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento); la commissione ha emesso un provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza.

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