Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni"

Transcript

1 Parlamento europeo Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni /0003(COD) EMENDAMENTI Progetto di relazione Marju Lauristin (PE v01-00) Rispetto della vita privata e tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e abrogazione della direttiva 2002/58/CE (COM(2017)0010 C8-0009/ /0003(COD)) AM\ docx PE v01-00 Unita nella diversità

2 AM_Com_LegReport PE v /188 AM\ docx

3 332 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 2 paragrafo 1 1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche effettuato in relazione alla fornitura e alla fruizione dei servizi di comunicazione elettronica e alle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali. 1. Il presente regolamento si applica: Motivazione Sono stati spostati nel presente paragrafo elementi sostanziali dell'articolo 3, paragrafo 1, in quanto non riguardano l'ambito di applicazione territoriale. 333 Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Barbara Spinelli Articolo 2 paragrafo 1 1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche effettuato in relazione alla fornitura e alla fruizione dei servizi di comunicazione elettronica e alle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali. 1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche effettuato in relazione alla fornitura e alla fruizione dei servizi di comunicazione elettronica e alle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali, indipendentemente dall'obbligo di pagamento da parte dell'utente. AM\ docx 3/188 PE v01-00

4 334 Daniel Dalton, John Procter Articolo 2 paragrafo 1 1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche effettuato in relazione alla fornitura e alla fruizione dei servizi di comunicazione elettronica e alle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali. 1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche effettuato in relazione alla fornitura e alla fruizione dei servizi di comunicazione elettronica. 335 Axel Voss, Heinz K. Becker Articolo 2 paragrafo 1 1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche effettuato in relazione alla fornitura e alla fruizione dei servizi di comunicazione elettronica e alle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali. 1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche effettuato in relazione alla fornitura e alla fruizione dei servizi di comunicazione elettronica. Motivazione L'articolo 1, paragrafo 3, dispone che il regolamento in esame precisa e integra il regolamento (UE) 2016/679 stabilendo norme specifiche. Ciò fa del regolamento in esame una "lex specialis" rispetto al regolamento generale sulla protezione dei dati. Il regolamento in esame non dovrebbe essere utilizzato per correggere il regolamento (UE) 2016/ PE v /188 AM\ docx

5 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 2 paragrafo 1 lettera a (nuova) (a) al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche effettuato in relazione alla fornitura e alla fruizione dei servizi di comunicazione elettronica, indipendentemente dall'obbligo di pagamento; 337 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 2 paragrafo 1 lettera b (nuova) (b) al trattamento delle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali o elaborate da queste ultime; 338 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 2 paragrafo 1 lettera c (nuova) (c) all'immissione sul mercato di componenti e programmi che consentono le comunicazioni elettroniche da parte degli utenti e degli abbonati, compreso il recupero e la presentazione di informazioni in rete; AM\ docx 5/188 PE v01-00

6 339 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 2 paragrafo 1 lettera d (nuova) (d) alla fornitura di elenchi pubblici di abbonati ai servizi di comunicazione elettronica; 340 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 2 paragrafo 1 lettera e (nuova) (e) all'invio agli utenti finali di comunicazioni elettroniche commerciali a fini di commercializzazione diretta. 341 Daniel Dalton, Helga Stevens, John Procter Articolo 2 paragrafo 2 lettera c (c) ai servizi di comunicazione elettronica non accessibili al pubblico; (c) ai servizi di comunicazione elettronica destinati a gruppi chiusi o non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679; PE v /188 AM\ docx

7 342 Axel Voss, Heinz K. Becker, Elissavet Vozemberg-Vrionidi Articolo 2 paragrafo 2 lettera c (c) ai servizi di comunicazione elettronica non accessibili al pubblico; (c) ai servizi di comunicazione elettronica non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679; Motivazione La deroga relativa alle attività a carattere domestico introdotta all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe trovare applicazione anche nel regolamento in esame. 343 Cornelia Ernst Articolo 2 paragrafo 3 3. Il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'unione europea è disciplinato dal regolamento (UE) 00/0000 [nuovo regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001]. 3. Il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'unione europea è disciplinato dal regolamento (UE) 00/0000 [nuovo regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001]. Il regolamento in esame integra e precisa il regolamento (UE) 00/0000 [nuovo regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001] riguardo alla riservatezza dei servizi di comunicazione elettronica. AM\ docx 7/188 PE v01-00

8 344 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 2 paragrafo 3 3. Il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'unione europea è disciplinato dal regolamento (UE) 00/0000 [nuovo regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001]. 3. Il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'unione europea, fintanto che tali dati non sono accessibili al pubblico e non provengono da servizi di comunicazione accessibili al pubblico né sono diretti verso detti servizi, è disciplinato dal regolamento (UE) 00/0000 [nuovo regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001]. 345 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 3 paragrafo 1 parte introduttiva 1. Il presente regolamento si applica: 1. Il presente regolamento si applica alle attività di cui all'articolo 2 qualora l'utente o l'abbonato si trovi nell'unione o i servizi di comunicazione, i componenti, i programmi, gli elenchi o le comunicazioni elettroniche commerciali a fini di commercializzazione diretta siano forniti dal territorio dell'unione oppure qualora il trattamento delle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti o degli abbonati o elaborate da queste ultime avvenga nell'unione. PE v /188 AM\ docx

9 346 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 3 paragrafo 1 lettera a (a) alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica a utenti finali nell'unione, indipendentemente dall'obbligo di pagamento da parte degli utenti finali; soppresso 347 Daniel Dalton, John Procter Articolo 3 paragrafo 1 lettera a (a) alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica a utenti finali nell'unione, indipendentemente dall'obbligo di pagamento da parte degli utenti finali; (a) all'offerta di servizi di comunicazione elettronica a utenti finali nell'unione, indipendentemente dall'obbligo di pagamento da parte degli utenti finali; 348 Anna Maria Corazza Bildt Articolo 3 paragrafo 1 lettera a (a) alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica a utenti finali nell'unione, indipendentemente dall'obbligo di pagamento da parte degli (a) all'offerta di servizi di comunicazione elettronica a utenti finali nell'unione, indipendentemente dall'obbligo di pagamento da parte degli AM\ docx 9/188 PE v01-00

10 utenti finali; utenti finali; 349 Cornelia Ernst Articolo 3 paragrafo 1 lettera a (a) alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica a utenti finali nell'unione, indipendentemente dall'obbligo di pagamento da parte degli utenti finali; (a) alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica a utenti finali nell'unione, indipendentemente dall'ubicazione del fornitore nell'ue e dall'obbligo di pagamento da parte degli utenti finali; 350 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 3 paragrafo 1 lettera b (b) all'utilizzo di tali servizi; soppresso 351 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 3 paragrafo 1 lettera c (c) alla tutela delle informazioni connesse alle apparecchiature terminali soppresso PE v /188 AM\ docx

11 degli utenti finali ubicati nell'unione. 352 Cornelia Ernst Articolo 3 paragrafo 1 lettera c (c) alla tutela delle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali ubicati nell'unione. (c) alla tutela delle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali ubicati nell'unione o elaborate da queste ultime. 353 Daniel Dalton, John Procter Articolo 3 paragrafo 1 lettera c (c) alla tutela delle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali ubicati nell'unione. (c) alla tutela delle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali immesse sul mercato nell'unione. 354 Monica Macovei, Tomáš Zdechovský Articolo 3 paragrafo 1 lettera c (c) alla tutela delle informazioni (c) alla tutela delle informazioni AM\ docx 11/188 PE v01-00

12 connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali ubicati nell'unione. connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali nell'unione. 355 Sophia in 't Veld Articolo 3 paragrafo 2 2. Qualora il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica non sia ubicato nell'unione, esso designa per iscritto un rappresentante nell'unione. 2. Qualora il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica, di un elenco pubblico o di programmi che consentono le comunicazioni elettroniche, o una persona che invia comunicazioni commerciali a fini di commercializzazione diretta o che raccoglie informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali o conservate nelle stesse, quando le sue attività siano rivolte a utenti nell'ue e non sia ubicato nell'unione, esso designa per iscritto un rappresentante nell'unione. 356 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 3 paragrafo 2 2. Qualora il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica non sia ubicato nell'unione, esso designa per iscritto un rappresentante nell'unione. 2. Qualora il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica, di elenchi pubblici, di componenti o programmi che consentono le comunicazioni elettroniche o la persona che invia comunicazioni commerciali a fini di commercializzazione diretta o che effettua il trattamento di informazioni connesse alle PE v /188 AM\ docx

13 apparecchiature terminali degli utenti o degli abbonati o elaborate dalle stesse non sia ubicato nell'unione, esso designa per iscritto un rappresentante nell'unione. 357 Daniel Dalton, John Procter Articolo 3 paragrafo 2 2. Qualora il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica non sia ubicato nell'unione, esso designa per iscritto un rappresentante nell'unione. 2. Qualora il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica non sia ubicato nell'unione, il soggetto individuato ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/679 agisce come suo rappresentante nell'unione. 358 Axel Voss, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Anna Maria Corazza Bildt, Brice Hortefeux Articolo 3 paragrafo 2 2. Qualora il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica non sia ubicato nell'unione, esso designa per iscritto un rappresentante nell'unione. 2. Qualora il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica non sia ubicato nell'unione, si applica l'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/679. Motivazione L'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/679 disciplina le modalità applicabili ai rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti AM\ docx 13/188 PE v01-00

14 nell'unione. La precisazione introdotta nella proposta della Commissione estende l'ambito dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/ Daniel Dalton, John Procter Articolo 3 paragrafo 3 3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui sono ubicati gli utenti finali di tali servizi di comunicazione elettronica. soppresso 360 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 3 paragrafo 3 3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui sono ubicati gli utenti finali di tali servizi di comunicazione elettronica. 3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui sono ubicati gli utenti o gli abbonati di tali servizi di comunicazione elettronica. 361 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 3 paragrafo 4 4. Il rappresentante ha il potere di rispondere a domande e fornire informazioni oltre o in vece del fornitore 4. Il rappresentante ha il potere di rispondere a domande e fornire informazioni oltre o in vece del fornitore PE v /188 AM\ docx

15 rappresentato, in particolare alle autorità di controllo e agli utenti finali, in merito a tutte le questioni connesse al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche al fine di garantire la conformità con il presente regolamento. rappresentato, in particolare alle autorità di controllo, agli utenti e agli abbonati, in merito a tutte le questioni connesse alle attività di cui all'articolo 2 al fine di garantire la conformità con il presente regolamento. 362 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 3 paragrafo 5 5. La designazione di un rappresentante a norma del paragrafo 2 lascia impregiudicate le azioni legali che potrebbero essere promosse contro una persona fisica o giuridica che effettua il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche in relazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica erogati al di fuori dell'unione verso utenti finali ubicati nell'unione. 5. La designazione di un rappresentante a norma del paragrafo 2 lascia impregiudicate le azioni legali che potrebbero essere promosse contro una persona fisica o giuridica che intraprende le attività di cui all'articolo 2 al di fuori dell'unione. 363 Monica Macovei, Tomáš Zdechovský Articolo 3 bis (nuovo) Articolo 3 bis Normativa applicabile nell'ambiente online 1. Nella misura in cui il regolamento (UE) 2016/679 o il presente regolamento consente agli Stati membri di AM\ docx 15/188 PE v01-00

16 disciplinare il trattamento dei dati personali o dei dati delle comunicazioni elettroniche nelle loro normative nazionali, le pertinenti disposizioni legislative nazionali si applicano: (a) al trattamento dei dati personali o dei dati delle comunicazioni elettroniche effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del trattamento, di un responsabile del trattamento o di un fornitore di servizi o reti di comunicazione elettronica stabilito nello Stato membro in questione; oppure (b) al trattamento dei dati personali o dei dati delle comunicazioni elettroniche da parte di un titolare del trattamento, di un responsabile del trattamento o di un fornitore di servizi o reti di comunicazione elettronica non stabilito nell'unione, che offra beni o servizi in tale Stato membro o che effettui il monitoraggio del comportamento degli interessati in tale Stato membro. 2. Le pertinenti disposizioni legislative nazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano al trattamento dei dati personali o dei dati delle comunicazioni elettroniche effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del trattamento, di un responsabile del trattamento o di un fornitore di servizi o reti di comunicazione elettronica stabilito in un altro Stato membro, che è invece soggetto unicamente alle pertinenti disposizioni legislative nazionali di tale altro Stato membro. 364 Cornelia Ernst Articolo 4 paragrafo 1 lettera b PE v /188 AM\ docx

17 (b) le definizioni di "rete di comunicazione elettronica", "servizio di comunicazione elettronica", "servizio di comunicazione interpersonale", "servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero", "servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero", "utente finale" e "chiamata" di cui rispettivamente all'articolo 2, punti 1), 4), 5), 6), 7), 14) e 21) della [direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche]; (b) la definizione di "chiamata" di cui all'articolo 2, punto 21) della [direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche]; 365 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 4 paragrafo 1 lettera b (b) le definizioni di "rete di comunicazione elettronica", "servizio di comunicazione elettronica", "servizio di comunicazione interpersonale", "servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero", "servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero", "utente finale" e "chiamata" di cui rispettivamente all'articolo 2, punti 1), 4), 5), 6), 7), 14) e 21) della [direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche]; (b) la definizione di "chiamata" di cui all'articolo 2, punto 21) della [direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche]; 366 Daniel Dalton, John Procter Articolo 4 paragrafo 2 AM\ docx 17/188 PE v01-00

18 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la definizione di "servizio di comunicazione interpersonale" comprende servizi che consentono la comunicazione interpersonale e interattiva come semplice caratteristica accessoria di importanza minore intrinsecamente connessa a un altro servizio. soppresso 367 Michał Boni, Roberta Metsola, Frank Engel, Tomáš Zdechovský, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Carlos Coelho, Pál Csáky, Elissavet Vozemberg-Vrionidi Articolo 4 paragrafo 2 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la definizione di "servizio di comunicazione interpersonale" comprende servizi che consentono la comunicazione interpersonale e interattiva come semplice caratteristica accessoria di importanza minore intrinsecamente connessa a un altro servizio. soppresso 368 Cornelia Ernst Articolo 4 paragrafo 2 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la definizione di "servizio di soppresso PE v /188 AM\ docx

19 comunicazione interpersonale" comprende servizi che consentono la comunicazione interpersonale e interattiva come semplice caratteristica accessoria di importanza minore intrinsecamente connessa a un altro servizio. 369 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 4 paragrafo 2 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la definizione di "servizio di comunicazione interpersonale" comprende servizi che consentono la comunicazione interpersonale e interattiva come semplice caratteristica accessoria di importanza minore intrinsecamente connessa a un altro servizio. soppresso 370 Cornelia Ernst Articolo 4 paragrafo 3 lettera -a (nuova) (-a) "rete di comunicazione elettronica", un sistema di trasmissione basato o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi AM\ docx 19/188 PE v01-00

20 gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per le trasmissioni radio e televisive nonché le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; 371 Cornelia Ernst Articolo 4 paragrafo 3 lettera -a bis (nuova) (-a bis)"servizio di comunicazione elettronica", un servizio fornito tramite reti di comunicazione elettronica, a pagamento o meno, che comprende uno o più dei seguenti elementi: un "servizio di accesso a Internet", quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120; un servizio di comunicazione interpersonale; un servizio che consiste interamente o principalmente nella trasmissione di segnali, come ad esempio un servizio di trasmissione utilizzato per la prestazione di un servizio da macchina a macchina e per la radiodiffusione, ma che esclude le informazioni trasmesse, nell'ambito di un servizio di radiodiffusione, al pubblico tramite una rete o un servizio di comunicazione elettronica salvo quando le informazioni possono essere collegate all'abbonato o utente identificabile che riceve le informazioni; PE v /188 AM\ docx

21 372 Cornelia Ernst Articolo 4 paragrafo 3 lettera -a ter (nuova) (-a ter) "servizio di comunicazione interpersonale", un servizio fornito o meno a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono i destinatari; esso comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio; 373 Cornelia Ernst Articolo 4 paragrafo 3 lettera -a quater (nuova) (-a quater) "servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero", un servizio di comunicazione interpersonale che si connette alla rete telefonica pubblica commutata, o tramite risorse di numerazione assegnate ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale o consentendo la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale; AM\ docx 21/188 PE v01-00

22 374 Cornelia Ernst Articolo 4 paragrafo 3 lettera -a quinquies (nuova) (-a quinquies) "servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero", un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette alla rete telefonica pubblica commutata, tramite risorse di numerazione assegnate ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale o consentendo la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale; 375 Cornelia Ernst Articolo 4 paragrafo 3 lettera -a sexies (nuova) (-a sexies) "utente finale", la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; 376 Cornelia Ernst PE v /188 AM\ docx

23 Articolo 4 paragrafo 3 lettera -a septies (nuova) (-a septies) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; 377 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 4 paragrafo 3 lettera a bis (nuova) (a bis) (-a) "rete di comunicazione elettronica", un sistema di trasmissione basato o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per le trasmissioni radio e televisive nonché le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; (-a bis) "servizio di comunicazione elettronica", un servizio fornito tramite reti di comunicazione elettronica, a pagamento o meno, che comprende uno o più dei seguenti elementi: un "servizio di accesso a Internet", quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120; un servizio AM\ docx 23/188 PE v01-00

24 di comunicazione interpersonale; un servizio che consiste interamente o principalmente nella trasmissione di segnali, come ad esempio un servizio di trasmissione utilizzato per la prestazione di un servizio da macchina a macchina e per la radiodiffusione, ma che esclude le informazioni trasmesse, nell'ambito di un servizio di radiodiffusione, al pubblico tramite una rete o un servizio di comunicazione elettronica salvo quando le informazioni possono essere collegate all'abbonato o utente identificabile che riceve le informazioni; esso comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio; comprende, inoltre, servizi non accessibili al pubblico, ma che consentono di accedere a una rete di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; (-a ter) "servizio di comunicazione interpersonale", un servizio fornito o meno a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono i destinatari; (-a quater) "servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero", un servizio di comunicazione interpersonale che si connette alla rete telefonica pubblica commutata, tramite risorse di numerazione assegnate ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale o consentendo la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale; (-a quinquies) "servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero", un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette alla PE v /188 AM\ docx

25 rete telefonica pubblica commutata, tramite risorse di numerazione assegnate ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale o consentendo la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale; (-a sexies) "abbonato", la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; (-a septies) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; (il testo dovrebbe precedere la lettera a)) 378 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 4 paragrafo 3 lettera b (b) "contenuto delle comunicazioni elettroniche", il contenuto scambiato attraverso servizi di comunicazione elettronica, quale testo, voce, video, immagini e suono; (b) "contenuto delle comunicazioni elettroniche", il contenuto trasmesso, distribuito o scambiato attraverso servizi di comunicazione elettronica, quale testo, voce, video, immagini e suono, compresi i metadati delle comunicazioni elettroniche di altri servizi o protocolli di comunicazione elettronica trasmessi utilizzando il rispettivo servizio; Motivazione Cfr. il considerando esplicativo (14 bis) relativo alla separazione e all'incapsulamento dei livelli di protocollo. AM\ docx 25/188 PE v01-00

26 379 Daniel Dalton, John Procter Articolo 4 paragrafo 3 lettera b (b) "contenuto delle comunicazioni elettroniche", il contenuto scambiato attraverso servizi di comunicazione elettronica, quale testo, voce, video, immagini e suono; (b) "contenuto delle comunicazioni elettroniche", il contenuto trasmesso attraverso servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, quale testo, voce, video, immagini e suono; 380 Anna Maria Corazza Bildt Articolo 4 paragrafo 3 lettera b (b) "contenuto delle comunicazioni elettroniche", il contenuto scambiato attraverso servizi di comunicazione elettronica, quale testo, voce, video, immagini e suono; (b) "contenuto delle comunicazioni elettroniche", il contenuto trasmesso attraverso servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, quale testo, voce, video, immagini e suono; 381 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 4 paragrafo 3 lettera c (c) "metadati delle comunicazioni elettroniche", i dati trattati in una rete di comunicazione elettronica per trasmettere, distribuire o scambiare il contenuto delle (c) "metadati delle comunicazioni elettroniche", tutti i dati trattati per trasmettere, distribuire o scambiare il contenuto delle comunicazioni elettroniche PE v /188 AM\ docx

27 comunicazioni elettroniche compresi i dati usati per tracciare e identificare la fonte e il destinatario di una comunicazione, i dati relativi alla localizzazione del dispositivo generati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione elettronica nonché la data, l'ora, la durata e il tipo di comunicazione; compresi i dati usati per tracciare e identificare la fonte e il destinatario di una comunicazione, gli identificativi elettronici e qualsiasi altro dato trasmesso o emesso dall'apparecchiatura terminale, i dati relativi alla localizzazione dell'apparecchiatura terminale trattati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione elettronica nonché la data, l'ora, la durata e il tipo di comunicazione; laddove siano trasmessi, distribuiti o scambiati tramite il rispettivo servizio, i metadati di altri servizi o protocolli di comunicazione elettronica sono considerati contenuto delle comunicazioni elettroniche ai fini del rispettivo servizio; Motivazione Con il chiarimento relativo a "dato trasmesso o emesso" nella definizione di "metadati", l'articolo 8, paragrafo 2, può essere soppresso, poiché l'aspetto in esame è disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 2. Ultima frase: cfr. il considerando esplicativo (14 bis) relativo alla separazione e all'incapsulamento dei livelli di protocollo. 382 Cornelia Ernst Articolo 4 paragrafo 3 lettera c (c) "metadati delle comunicazioni elettroniche", i dati trattati in una rete di comunicazione elettronica per trasmettere, distribuire o scambiare il contenuto delle comunicazioni elettroniche compresi i dati usati per tracciare e identificare la fonte e il destinatario di una comunicazione, i dati relativi alla localizzazione del dispositivo generati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione elettronica nonché la data, l'ora, la durata e il tipo di (c) "metadati delle comunicazioni elettroniche", tutti i dati trattati per trasmettere, distribuire o scambiare il contenuto delle comunicazioni elettroniche compresi i dati usati per tracciare e identificare la fonte e il destinatario di una comunicazione, gli identificativi elettronici e qualsiasi altro dato trasmesso o emesso dall'apparecchiatura terminale, i dati relativi alla localizzazione dell'apparecchiatura terminale trattati nel AM\ docx 27/188 PE v01-00

28 comunicazione; contesto della fornitura di servizi di comunicazione elettronica nonché la data, l'ora, la durata e il tipo di comunicazione; laddove siano trasmessi, distribuiti o scambiati tramite il rispettivo servizio, i metadati di altri servizi o protocolli di comunicazione elettronica sono considerati contenuto delle comunicazioni elettroniche per il rispettivo servizio; 383 Sophia in 't Veld Articolo 4 paragrafo 3 lettera c (c) "metadati delle comunicazioni elettroniche", i dati trattati in una rete di comunicazione elettronica per trasmettere, distribuire o scambiare il contenuto delle comunicazioni elettroniche compresi i dati usati per tracciare e identificare la fonte e il destinatario di una comunicazione, i dati relativi alla localizzazione del dispositivo generati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione elettronica nonché la data, l'ora, la durata e il tipo di comunicazione; (c) "metadati delle comunicazioni elettroniche", tutti i dati trattati al fine di trasmettere, distribuire o scambiare il contenuto delle comunicazioni elettroniche compresi i dati usati per tracciare e identificare la fonte e il destinatario di una comunicazione, i dati relativi alla localizzazione del dispositivo generati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione elettronica nonché la data, l'ora, la durata e il tipo di comunicazione; 384 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 4 paragrafo 3 lettera d (d) "elenco pubblico", elenco di utenti finali di servizi di comunicazione (d) "elenco pubblico", elenco di abbonati di servizi di comunicazione PE v /188 AM\ docx

29 elettronica, in forma stampata o elettronica, pubblicato o a disposizione del pubblico o a una parte del pubblico, anche per mezzo di un servizio di consultazione elenchi; elettronica, in forma stampata o elettronica, pubblicato o a disposizione del pubblico o a una parte del pubblico, anche per mezzo di un servizio di consultazione elenchi; 385 Axel Voss, Heinz K. Becker Articolo 4 paragrafo 3 lettera f (f) "comunicazioni di commercializzazione diretta", qualsiasi forma di pubblicità, scritta od orale, inviata a uno o più utenti identificati o identificabili di servizi di comunicazione elettronica, anche mediante sistemi automatici di chiamata e comunicazione; (f) "comunicazioni di commercializzazione diretta", qualsiasi forma di comunicazione finalizzata alla promozione di prodotti e servizi, scritta od orale, inviata direttamente a utenti identificati o identificabili di un servizio di comunicazione interpersonale, anche mediante sistemi automatici di chiamata e comunicazione; ai fini del presente regolamento, un servizio di comunicazione interpersonale include anche un servizio non fornito a pagamento; 386 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 4 paragrafo 3 lettera f (f) "comunicazioni di commercializzazione diretta", qualsiasi forma di pubblicità, scritta od orale, inviata a uno o più utenti identificati o identificabili di servizi di comunicazione elettronica, anche mediante sistemi (f) "comunicazioni di commercializzazione diretta", qualsiasi forma di pubblicità, scritta, audio, video, orale o in qualsiasi altro formato, inviata, trasmessa, fornita o mostrata a uno o più abbonati identificati o identificabili di AM\ docx 29/188 PE v01-00

30 automatici di chiamata e comunicazione; servizi di comunicazione elettronica, anche mediante sistemi automatici di chiamata e comunicazione con o senza interazione umana, posta elettronica, SMS, fax ecc.; 387 Sophia in 't Veld Articolo 4 paragrafo 3 lettera f (f) "comunicazioni di commercializzazione diretta", qualsiasi forma di pubblicità, scritta od orale, inviata a uno o più utenti identificati o identificabili di servizi di comunicazione elettronica, anche mediante sistemi automatici di chiamata e comunicazione; (f) "comunicazioni di commercializzazione diretta", qualsiasi forma di pubblicità, scritta od orale, inviata, indirizzata o mostrata a uno o più utenti identificati o identificabili di servizi di comunicazione elettronica, anche mediante sistemi automatici di chiamata e comunicazione con o senza interazione umana, posta elettronica, SMS, fax ecc.; 388 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 4 paragrafo 3 lettera g (g) "chiamate vocali a fini di commercializzazione diretta", chiamate dal vivo che non contemplano il ricorso a sistemi automatici di chiamata e comunicazione; (g) "chiamate vocali a fini di commercializzazione diretta", chiamate dal vivo che non contemplano il ricorso a sistemi automatici di chiamata e comunicazione, comprese le chiamate effettuate mediante sistemi automatici di chiamata e comunicazione che collegano il chiamato a un operatore; PE v /188 AM\ docx

31 Motivazione L'ultima parte della lettera h) è stata spostata alla presente lettera per evitare una definizione tautologica nella lettera h). 389 Peter Kouroumbashev, Filiz Hyusmenova Articolo 4 paragrafo 3 lettera g (g) "chiamate vocali a fini di commercializzazione diretta", chiamate dal vivo che non contemplano il ricorso a sistemi automatici di chiamata e comunicazione; (g) "chiamate vocali a fini di commercializzazione diretta", chiamate dal vivo che non contemplano il ricorso a sistemi automatici di chiamata e comunicazione; non sono compresi le chiamate e i messaggi di testo collegati all'allarme "Amber" (minori scomparsi); 390 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 4 paragrafo 3 lettera h (h) "sistemi automatici di chiamata e comunicazione", sistemi in grado di avviare chiamate a uno o più destinatari conformemente alle istruzioni relative a detto sistema, e di trasmettere suoni non emessi dal vivo, comprese le chiamate effettuate mediante sistemi automatici di chiamata e comunicazione che collegano il chiamato a un operatore. (h) "sistemi automatici di chiamata e comunicazione", sistemi in grado di avviare chiamate a uno o più destinatari conformemente alle istruzioni relative a detto sistema, e di trasmettere suoni non emessi dal vivo. AM\ docx 31/188 PE v01-00

32 Motivazione L'ultima parte è stata spostata alla lettera g). Il gruppo di lavoro "Articolo 29" osserva che la lettera h), nella formulazione proposta, contiene un riferimento all'espressione "sistemi automatici di chiamata e comunicazione", il che comporterebbe una definizione tautologica. 391 Cornelia Ernst Capo 2 titolo TUTELA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NONCHÉ DELLE INFORMAZIONI CONSERVATE NELLE APPARECCHIATURE TERMINALI TUTELA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NONCHÉ DELLE INFORMAZIONI TRATTATE DALLE APPARECCHIATURE TERMINALI E CONNESSE ALLE STESSE 392 Sophia in 't Veld Capo 2 titolo TUTELA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NONCHÉ DELLE INFORMAZIONI CONSERVATE NELLE APPARECCHIATURE TERMINALI TUTELA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NONCHÉ DELLE INFORMAZIONI TRATTATE DALLE APPARECCHIATURE TERMINALI E CONNESSE ALLE STESSE 393 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini PE v /188 AM\ docx

33 Capo 2 titolo TUTELA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NONCHÉ DELLE INFORMAZIONI CONSERVATE NELLE APPARECCHIATURE TERMINALI TUTELA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NONCHÉ DELLE INFORMAZIONI TRATTATE DALLE APPARECCHIATURE TERMINALI E CONNESSE ALLE STESSE 394 Heinz K. Becker Capo 2 titolo TUTELA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NONCHÉ DELLE INFORMAZIONI CONSERVATE NELLE APPARECCHIATURE TERMINALI TUTELA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DELLE PERSONE FISICHE NONCHÉ DELLE INFORMAZIONI CONSERVATE NELLE APPARECCHIATURE TERMINALI Or. de 395 Axel Voss, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Brice Hortefeux Articolo 5 titolo Riservatezza dei dati delle comunicazioni elettroniche Riservatezza del contenuto delle comunicazioni elettroniche AM\ docx 33/188 PE v01-00

34 396 Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Articolo 5 titolo Riservatezza dei dati delle comunicazioni elettroniche Riservatezza delle comunicazioni elettroniche 397 Anna Maria Corazza Bildt Articolo 5 comma 1 I dati delle comunicazioni elettroniche sono riservati. Sono vietate tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche, quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione o altri tipi di intercettazione, sorveglianza o trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche, da parte di persone diverse dagli utenti finali, salvo ove consentito dal presente regolamento. I dati delle comunicazioni elettroniche sono riservati. Durante la trasmissione sono vietate tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche, quali ascolto, registrazione, conservazione, scansione non autorizzati o altri tipi di intercettazione o sorveglianza dei dati delle comunicazioni elettroniche, da parte di persone diverse dal mittente o dai destinatari previsti, salvo ove consentito dalla normativa nazionale o dell'unione. Il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche dopo la trasmissione ai destinatari previsti o al loro fornitore di servizi è soggetto al regolamento (UE) 2016/ Brice Hortefeux, Rachida Dati PE v /188 AM\ docx

35 Articolo 5 comma 1 I dati delle comunicazioni elettroniche sono riservati. Sono vietate tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche, quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione o altri tipi di intercettazione, sorveglianza o trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche, da parte di persone diverse dagli utenti finali, salvo ove consentito dal presente regolamento. I dati delle comunicazioni elettroniche sono riservati. Sono vietate tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche, quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione non autorizzati o altri tipi di intercettazione o sorveglianza dei dati delle comunicazioni elettroniche, da parte di persone diverse dal mittente o dai destinatari previsti, salvo ove consentito dal presente regolamento. Il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche dopo la trasmissione ai destinatari previsti o al loro fornitore di servizi è soggetto al regolamento (UE) 2016/ Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Viviane Reding Articolo 5 comma 1 I dati delle comunicazioni elettroniche sono riservati. Sono vietate tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche, quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione o altri tipi di intercettazione, sorveglianza o trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche, da parte di persone diverse dagli utenti finali, salvo ove consentito dal presente regolamento. 1. Le comunicazioni elettroniche sono riservate. Sono vietati tutti i trattamenti dei dati delle comunicazioni elettroniche, comprese tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche, quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione o altri tipi di intercettazione o sorveglianza dei dati delle comunicazioni elettroniche, da parte di persone diverse dagli utenti, salvo ove consentito dal presente regolamento. Ciò comprende i dati delle comunicazioni elettroniche che sono conservati dopo il completamento della trasmissione. AM\ docx 35/188 PE v01-00

36 Motivazione La prima parte chiarisce che tutti i trattamenti dei dati delle comunicazioni elettroniche, e non solo il trattamento interpretabile come "interferenza", rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento in esame. L'ultima parte è conforme alle raccomandazioni del GEPD, per garantire che il regolamento sia adeguato alle future esigenze legate ai servizi basati sul cloud. 400 Cornelia Ernst Articolo 5 comma 1 I dati delle comunicazioni elettroniche sono riservati. Sono vietate tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche, quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione o altri tipi di intercettazione, sorveglianza o trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche, da parte di persone diverse dagli utenti finali, salvo ove consentito dal presente regolamento. Le comunicazioni elettroniche sono riservate. Sono vietati tutti i trattamenti dei dati delle comunicazioni elettroniche, comprese tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche, quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione o altri tipi di intercettazione o sorveglianza dei dati delle comunicazioni elettroniche, da parte di persone diverse dagli utenti, salvo ove consentito dal presente regolamento. Ciò comprende i dati delle comunicazioni elettroniche che sono conservati dopo il completamento della trasmissione. 401 Monica Macovei, Marian-Jean Marinescu, Barbara Spinelli Articolo 5 comma 1 I dati delle comunicazioni elettroniche sono riservati. Sono vietate tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche, quali ascolto, registrazione, I dati delle comunicazioni elettroniche sono riservati. Sono vietate tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche, indipendentemente dal fatto PE v /188 AM\ docx

37 conservazione, monitoraggio, scansione o altri tipi di intercettazione, sorveglianza o trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche, da parte di persone diverse dagli utenti finali, salvo ove consentito dal presente regolamento. che tali dati siano in transito o conservati, quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione o altri tipi di intercettazione, sorveglianza o qualsiasi trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche, da parte di persone diverse dagli utenti finali, salvo ove consentito dal presente regolamento. 402 Axel Voss, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Brice Hortefeux Articolo 5 comma 1 I dati delle comunicazioni elettroniche sono riservati. Sono vietate tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche, quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione o altri tipi di intercettazione, sorveglianza o trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche, da parte di persone diverse dagli utenti finali, salvo ove consentito dal presente regolamento. I dati delle comunicazioni elettroniche sono riservati. Durante la trasmissione sono vietate tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche, quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione o altri tipi di intercettazione, sorveglianza o trattamento del contenuto delle comunicazioni elettroniche, da parte di persone diverse dagli utenti finali, salvo ove consentito dal presente regolamento. Motivazione È giusto che il contenuto delle comunicazioni elettroniche sia tutelato da possibili interferenze da parte di terzi, con disposizioni particolari per il trattamento del contenuto conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della proposta. Questo non vale per il trattamento dei metadati delle comunicazioni elettroniche, che non hanno alcun rapporto con il principio di riservatezza. I metadati personali possono in effetti rivelare informazioni personali, ma il loro trattamento è disciplinato dal regolamento (UE) 2016/ Emilian Pavel AM\ docx 37/188 PE v01-00

38 Articolo 5 comma 1 I dati delle comunicazioni elettroniche sono riservati. Sono vietate tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche, quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione o altri tipi di intercettazione, sorveglianza o trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche, da parte di persone diverse dagli utenti finali, salvo ove consentito dal presente regolamento. I dati delle comunicazioni elettroniche sono riservati. Sono vietate tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche, quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione non autorizzati o altri tipi di intercettazione o sorveglianza da parte di persone diverse dagli utenti finali, salvo ove consentito dal presente regolamento. 404 Daniel Dalton, John Procter Articolo 5 comma 1 I dati delle comunicazioni elettroniche sono riservati. Sono vietate tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche, quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione o altri tipi di intercettazione, sorveglianza o trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche, da parte di persone diverse dagli utenti finali, salvo ove consentito dal presente regolamento. I dati delle comunicazioni elettroniche sono riservati. Durante la trasmissione sono vietate tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche, quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione o altri tipi di intercettazione o sorveglianza da parte di persone diverse dagli utenti finali, salvo ove consentito dal presente regolamento. 405 Michał Boni, Roberta Metsola, Frank Engel, Tomáš Zdechovský, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Carlos Coelho, Pál Csáky PE v /188 AM\ docx

39 Articolo 5 comma 1 I dati delle comunicazioni elettroniche sono riservati. Sono vietate tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche, quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione o altri tipi di intercettazione, sorveglianza o trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche, da parte di persone diverse dagli utenti finali, salvo ove consentito dal presente regolamento. I dati delle comunicazioni elettroniche sono riservati. Sono vietate tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche, quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione o altri tipi di intercettazione o sorveglianza dei dati delle comunicazioni elettroniche, da parte di persone diverse dagli utenti finali, salvo ove consentito dal presente regolamento. 406 Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Barbara Spinelli Articolo 5 paragrafo 1 comma 1 (nuovo) Né i fornitori di servizi di comunicazione elettronica né terzi effettuano il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche raccolti sulla base del consenso o di altri motivi giuridicamente legittimi ai sensi del presente regolamento o di qualsiasi altra base giuridica non specificamente indicata nel presente regolamento. 407 Axel Voss, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Elissavet Vozemberg-Vrionidi Articolo 5 comma 1 bis (nuovo) AM\ docx 39/188 PE v01-00

Documento di seduta *** RACCOMANDAZIONE

Documento di seduta *** RACCOMANDAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0226/2015 8.7.2015 *** RACCOMANDAZIONE concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse

Dettagli

Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 In vigore dal 1 giugno ) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 In vigore dal 1 giugno ) la lettera b) è sostituita dalla seguente: Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE,

Dettagli

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0215/

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0215/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0215/2016 21.6.2016 ***I RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002

Dettagli

Salerno Cantieri&Architettura

Salerno Cantieri&Architettura INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 I dati personali raccolti attraverso questa pagina vengono utilizzati dall'associazione Salerno Cantieri&Architettura solo per adempiere alla richiesta ricevuta

Dettagli

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2016/0288(COD) 6.4.2017 EMENDAMENTI 296-582 Progetto di relazione Pilar del Castillo Vera (PE601.017v01-00) Codice europeo

Dettagli

Circolare n. 9 del 14 Febbraio Servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione Novità IVA (direttiva 2017/2455/UE)

Circolare n. 9 del 14 Febbraio Servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione Novità IVA (direttiva 2017/2455/UE) Circolare n. 9 del 14 Febbraio 2019 Servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione Novità IVA (direttiva 2017/2455/UE) 1 PREMESSA Con effetti a decorrere dall 1.1.2019, la direttiva

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 12.11.2015 L 295/11 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i modelli per la presentazione

Dettagli

L. 21 giugno 1986, n. 317

L. 21 giugno 1986, n. 317 L. 21 giugno 1986, n. 317 Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE

Dettagli

9332/15 ADD 1 ans/gl/s 1 DG D 2A

9332/15 ADD 1 ans/gl/s 1 DG D 2A Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 5 giugno 2015 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2013/0119 (COD) 9332/15 ADD 1 JUSTCIV 135 FREMP 121 CODEC 793 NOTA Origine: Destinatario: presidenza Consiglio

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 162/14 23.6.2017 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1111 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio di informazioni

Dettagli

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Informativa INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI I) Introduzione sul nuovo Codice in materia di protezione dei dati

Dettagli

Privacy Policy. 2. Categorie di dati personali trattate da Henkel Henkel potrà trattare le seguenti categorie di dati personali degli Utenti:

Privacy Policy. 2. Categorie di dati personali trattate da Henkel Henkel potrà trattare le seguenti categorie di dati personali degli Utenti: Privacy Policy La presente Privacy Policy ("Policy") è volta ad illustrare le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali effettuati da parte di Henkel Italia S.r.l., con sede in Milano, via

Dettagli

PROGETTO DI PARERE. IT Unita nella diversità IT 2012/0011(COD) della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

PROGETTO DI PARERE. IT Unita nella diversità IT 2012/0011(COD) della commissione per l'occupazione e gli affari sociali PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 8.11.2012 2012/0011(COD) PROGETTO DI PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali destinato alla commissione

Dettagli

EMENDAMENTI presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

EMENDAMENTI presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 6.12.2018 A8-0359/ 001-018 EMENDAMENTI 001-018 presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori Relazione Marlene Mizzi A8-0359/2018 Integrazione della legislazione dell'ue

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PARLAMENTO EUROPEO Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 2013/0409(COD) 3.2.2015 EMENDAMENTI 34-154 Progetto di relazione Dennis de Jong (PE544.135v01-00) Ammissione

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n Codice in materia di protezione dei dati personali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n Codice in materia di protezione dei dati personali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196- Codice in materia di protezione dei dati personali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge

Dettagli

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI I) Introduzione sul nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali

Dettagli

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 3.10.2017 EP-PE_TC1-COD(2017)0013 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 3 ottobre 2017 in vista dell'adozione

Dettagli

Regolamento organizzativo e di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003

Regolamento organizzativo e di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 COMUNE DI LASTRA A SIGNA Provincia di Firenze Regolamento organizzativo e di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Dettagli

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0284/

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0284/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0284/2017 6.9.2017 * RELAZIONE sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo l'n-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-n-fenilacrilammide

Dettagli

Allegato alla Raccomandazione n. R(95)4

Allegato alla Raccomandazione n. R(95)4 CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (95) 4 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NEL SETTORE DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI

Dettagli

Parlamento europeo 2016/0284(COD) PROGETTO DI PARERE

Parlamento europeo 2016/0284(COD) PROGETTO DI PARERE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2016/0284(COD) 22.3.2017 PROGETTO DI PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia destinato alla commissione

Dettagli

Circolazione dei dati personali tra riservatezza e controllo. Prof. ssa A. Busacca Università Mediterranea di Reggio Calabria

Circolazione dei dati personali tra riservatezza e controllo. Prof. ssa A. Busacca Università Mediterranea di Reggio Calabria Circolazione dei dati personali tra riservatezza e controllo Prof. ssa A. Busacca Università Mediterranea di Reggio Calabria Diritto alla riservatezza Matrice giurisprudenziale Contenuto «negativo» Cass.

Dettagli

I) Introduzione sul nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali e glossario dei termini utilizzati

I) Introduzione sul nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali e glossario dei termini utilizzati INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI I) Introduzione sul nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 30.12.2017 L 351/55 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2468 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2017 che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi

Dettagli

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008; Telefonia: dimezzati i tempi di conservazione dei dati sul traffico Decreto legislativo 30.05.2008 n. 109, G.U. 18.06.2008 Scende da 4 a 2 anni l'arco temporale entro il quale il fornitore di comunicazione

Dettagli

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0324/

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0324/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0324/2016 23.11.2016 ***I RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sostituisce gli elenchi delle procedure

Dettagli

Informativa Privacy. Il Titolare del trattamento è SARI 2000 Srl con sede in ROMA Via Gabi 24,

Informativa Privacy. Il Titolare del trattamento è SARI 2000 Srl con sede in ROMA Via Gabi 24, Informativa Privacy La presente informativa descrive le modalità con cui SARI 2000 tratta i dati personali raccolti ai sensi del nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) per la protezione dei dati

Dettagli

6778/14 don/ms/s 1 DPG

6778/14 don/ms/s 1 DPG CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 4 marzo 2014 (OR. en) 6778/14 Fascicolo interistituzionale: 2013/0220 (COD) CODEC 505 JUSTCIV 45 PE 103 NOTA INFORMATIVA del: Segretariato generale al: Comitato

Dettagli

*** RACCOMANDAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0304/

*** RACCOMANDAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0304/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0304/2018 2.10.2018 *** RACCOMANDAZIONE concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'unione, dell'accordo

Dettagli

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL ART

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL ART [fornitori] INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L INFORMATIVA ) Il

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.11.2017 COM(2017) 643 final 2017/0297 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto

Dettagli

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 22.11.2017 2016/0280(COD) PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Dettagli

La presente informativa è resa ai sensi dell art. 13 Regolamento UE 2016/ per la protezione dei dati personali.

La presente informativa è resa ai sensi dell art. 13 Regolamento UE 2016/ per la protezione dei dati personali. Policy Privacy e Informative 1) INFORMATIVA CONTATTI 2) LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO 3) INFORMATIVA CANDIDATURE SPONTANEE 1) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI La presente informativa

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 31.10.2017 L 281/21 REGOLAMENTO (UE) 2017/1973 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 9.8.2018 L 202/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1105 DELLA COMMISSIONE dell'8 agosto 2018 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure

Dettagli

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 dicembre2018 in vista dell'adozione

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 19.4.2017 L 103/17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/699 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2017 che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 13.5.2019 COM(2019) 221 final 2019/0107 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che autorizza la Germania a modificare il suo accordo bilaterale

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9, DECISIONE (UE) 2017/710 DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2017 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato

Dettagli

Privacy Policy. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Privacy Policy. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Privacy Policy Gentile Utente, in questa pagina troverai le informazioni relative alle modalità di gestione dei tuoi dati personali attraverso il nostro sito. Forniamo questa informativa non solo per adempiere

Dettagli

Raffronto fra il testo della bozza di decreto legislativo (fonte testo sottoposto a pubblica consultazione) ed il testo della dir.

Raffronto fra il testo della bozza di decreto legislativo (fonte testo sottoposto a pubblica consultazione) ed il testo della dir. Alessandro Mantelero (Politecnico di Torino) Raffronto fra il testo della bozza di decreto legislativo (fonte testo sottoposto a pubblica consultazione) ed il testo della dir. 2009/136/CE EMENDAMENTI AL

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 30.8.2011 COM(2011) 516 definitivo 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009,

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 maggio 2019 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 maggio 2019 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 maggio 2019 (OR. en) 9114/19 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: JAI 489 COPEN 199 CYBER 152 DROIPEN 78 JAIEX 74 ENFOPOL 228 DAPIX 176 EJUSTICE 62 MI

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO - 28/05/2012, n Gazzetta Uff. 31/05/2012, n. 126

DECRETO LEGISLATIVO - 28/05/2012, n Gazzetta Uff. 31/05/2012, n. 126 Archivio selezionato: Legislazione nazionale DECRETO LEGISLATIVO - 28/05/2012, n. 69 - Gazzetta Uff. 31/05/2012, n. 126 TESTO VIGENTE EPIGRAFE DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2012 n.69 (in Gazz. Uff., 31

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'unione europea in seno al sottocomitato

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 15.10.2015 L 268/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1844 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 per quanto riguarda l'attuazione

Dettagli

Commissione europea Nota informativa per i passeggeri del trasporto aereo

Commissione europea Nota informativa per i passeggeri del trasporto aereo Commissione europea Nota informativa per i passeggeri del trasporto aereo 9.3.2017 Nota informativa sulla pertinente legislazione dell'ue in materia di protezione dei consumatori, marketing e protezione

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.10.2018 C(2018) 6929 final DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE del 25.10.2018 che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo

Dettagli

DGE 2 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 13 settembre 2016 (OR. en) 2015/0313 (COD) PE-CONS 31/16 FRONT 281 MAR 186 COMIX 499 CODEC 1004

DGE 2 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 13 settembre 2016 (OR. en) 2015/0313 (COD) PE-CONS 31/16 FRONT 281 MAR 186 COMIX 499 CODEC 1004 UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Bruxelles, 13 settembre 2016 (OR. en) 2015/0313 (COD) PE-CONS 31/16 FRONT 281 MAR 186 COMIX 499 CODEC 1004 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto:

Dettagli

Domanda di assunzione, informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n 196

Domanda di assunzione, informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n 196 10/05/11 Pag 1 di 6 Spazio riservato alla Cooperativa Domus Laetitiae PROTOCOLLO N DATA DOMANDA DI ASSUNZIONE IN QUALITA DI Al presente modulo di domanda può essere allegato il curriculum vitae e qualsiasi

Dettagli

Orientamenti. relativi alle notifiche dei passaporti per gli intermediari del credito ai sensi della direttiva sul credito ipotecario EBA/GL/2015/19

Orientamenti. relativi alle notifiche dei passaporti per gli intermediari del credito ai sensi della direttiva sul credito ipotecario EBA/GL/2015/19 EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Orientamenti relativi alle notifiche dei passaporti per gli intermediari del credito ai sensi della direttiva sul credito ipotecario 1 1. Conformità e obblighi di comunicazione

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 177/34 17.6.2014 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 643/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2014 recante norme tecniche di attuazione per la comunicazione delle disposizioni prudenziali nazionali attinenti

Dettagli

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 3.3.2017 COM(2017) 111 final ANNEX 1 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'unione europea, in sede di Comitato

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 23.4.2019 C(2019) 2910 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 23.4.2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

TESTI APPROVATI. Mercati degli strumenti finanziari: fornitori di servizi di crowdfunding ***I

TESTI APPROVATI. Mercati degli strumenti finanziari: fornitori di servizi di crowdfunding ***I Parlamento europeo 204-209 TESTI APPROVATI P8_TA(209)0302 Mercati degli strumenti finanziari: fornitori di servizi di crowdfunding ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 209 sulla

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate Concluso il 28 aprile 2008 Entrato in vigore con scambio

Dettagli

Comunicazione Amministratore condominiale [comunicazione ai sensi dell Ordinanza n.96/2011]

Comunicazione Amministratore condominiale [comunicazione ai sensi dell Ordinanza n.96/2011] Comunicazione Amministratore condominiale [comunicazione ai sensi dell Ordinanza n.96/2011] Dati condominio Denominazione codice fiscale via n. Amministratore incaricato Amministratore Indirizzo cap Comune

Dettagli

Paola Piroddi. Open Internet e diritti fondamentali nell Unione Europea. Open Internet e Cittadinanza Digitale 23 maggio 2017 Politecnico di Milano

Paola Piroddi. Open Internet e diritti fondamentali nell Unione Europea. Open Internet e Cittadinanza Digitale 23 maggio 2017 Politecnico di Milano Paola Piroddi Open Internet e diritti fondamentali nell Unione Europea Open Internet e Cittadinanza Digitale 23 maggio 2017 Politecnico di Milano OPEN INTERNET E DIRITTI FONDAMENTALI NELL UNIONE EUROPEA

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 17.6.2016 L 160/23 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/959 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287 PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Documento legislativo consolidato 11.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0287 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 luglio 2007 in vista dell'adozione

Dettagli

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 12.9.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0097 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 12 settembre 2018 in vista dell'adozione

Dettagli

16422/14 DT-RS/lmm DGB 3

16422/14 DT-RS/lmm DGB 3 Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 gennaio 2015 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2014/0341 (NLE) 16422/14 PECHE 574 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Dettagli

Servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione - Novità IVA (direttiva 2017/2455/UE)

Servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione - Novità IVA (direttiva 2017/2455/UE) Verona, 15 Gennaio 2019 CIRCOLARE TEMATICA Servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione - Novità IVA (direttiva 2017/2455/UE) DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di

Dettagli

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 maggio 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) LEX 1540 PE-CONS 25/1/14 REV 1 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 maggio 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) LEX 1540 PE-CONS 25/1/14 REV 1 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278 UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Bruxelles, 15 maggio 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) LEX 1540 PE-CONS 25/1/14 REV 1 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Dettagli

EMENDAMENTI presentati da Commissione per i problemi economici e monetari

EMENDAMENTI presentati da Commissione per i problemi economici e monetari 25.3.2019 A8-0362/ 001-001 EMENDAMENTI 001-001 presentati da Commissione per i problemi economici e monetari Relazione Caroline Nagtegaal Mercati degli strumenti finanziari: fornitori di servizi di crowdfunding

Dettagli

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0324/

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0324/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0324/2017 20.10.2017 ***I RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 29.11.2017 C(2017) 7845 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 29.11.2017 relativo alle modalità concernenti le procedure per la notifica dei veicoli

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.5.2018 COM(2018) 344 final 2018/0175 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di comitato misto

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 7.7.2017 2017/0073(NLE) * PROGETTO DI RELAZIONE sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che

Dettagli

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.11.2017 COM(2017) 664 final Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per modificare

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

PARLAMENTO EUROPEO Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 2014/0136(COD) 4.3.2015 EMENDAMENTI 202-229 Progetto di relazione Catherine Stihler (PE544.262v01-00) Apparecchi

Dettagli

Corte di Giustizia UE: il sistema italiano di assegnazione di frequenze radiotelevisive è contrario al diritto comunitario

Corte di Giustizia UE: il sistema italiano di assegnazione di frequenze radiotelevisive è contrario al diritto comunitario Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Corte di Giustizia UE: il sistema italiano di assegnazione di frequenze radiotelevisive è contrario al diritto

Dettagli

Adottato il 4 dicembre Adottato

Adottato il 4 dicembre Adottato Parere 24/2018 relativo al progetto di elenco dell'autorità di controllo competente della Danimarca riguardante le tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI L 146/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/879 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 2016 che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 30 ottobre 2018 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 30 ottobre 2018 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 30 ottobre 2018 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0374 (CNS) 12657/18 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: FISC 386 ECOFIN 860 CULT 111 DIG 190

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI L 359/30 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1329/2014 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2014 che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.8.2017 C(2017) 5656 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 17.8.2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda la

Dettagli

LE PRESCRIVO UNA APP DAL TACCUINO AL PERSONAL HEALTH RECORD

LE PRESCRIVO UNA APP DAL TACCUINO AL PERSONAL HEALTH RECORD LE PRESCRIVO UNA APP DAL TACCUINO AL PERSONAL HEALTH RECORD m-health e Medical APPs 10 domande sulla sicurezza del software medico Alla ricerca di risposte nel futuro Regolamento Europeo sui Dispositivi

Dettagli

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al PRIVACY POLICY SITO WEB (versione del 20/02/2015) In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano e utilizzano.

Dettagli

La disciplina dell attivita di comunicazione commerciale via internet e le norme anti spamming dopo il decreto legislativo n 21 del 2014

La disciplina dell attivita di comunicazione commerciale via internet e le norme anti spamming dopo il decreto legislativo n 21 del 2014 La disciplina dell attivita di comunicazione commerciale via internet e le norme anti spamming dopo il decreto legislativo n 21 del 2014 Autore: Visconti Gianfranco In: Diritto civile e commerciale Per

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 19.12.2018 C(2018) 9047 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 19.12.2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato

Dettagli

CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE D.Lgs. 82/2005 come modificato dal D.Lgs. 235/2010 DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE

CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE D.Lgs. 82/2005 come modificato dal D.Lgs. 235/2010 DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE D.Lgs. 82/2005 come modificato dal D.Lgs. 235/2010 DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE Art.1 c 1 DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO p) DOCUMENTO INFORMATICO:

Dettagli

(UE) 2016/ (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

(UE) 2016/ (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) Estratto Diritti Interessato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato

Dettagli

Nuovo regolamento europeo sulla Privacy (N 679/2016/UE) - GDPR - In vigore dal 25 maggio Seminario informativo 06 Luglio 2018

Nuovo regolamento europeo sulla Privacy (N 679/2016/UE) - GDPR - In vigore dal 25 maggio Seminario informativo 06 Luglio 2018 Nuovo regolamento europeo sulla Privacy (N 679/2016/UE) - GDPR - In vigore dal 25 maggio 2018 Seminario informativo 06 Luglio 2018 Ultimi step normativi in materia di Privacy In sintesi: La normativa nazionale

Dettagli

Documento di seduta ADDENDUM. alla relazione. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Relatore: Maria Grapini A8-0329/2016

Documento di seduta ADDENDUM. alla relazione. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Relatore: Maria Grapini A8-0329/2016 Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta 24.11.2016 A8-0329/2016/err01 ADDENDUM alla relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento

Dettagli

5861/18 fod/buc/am 1 DRI

5861/18 fod/buc/am 1 DRI Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 febbraio 2018 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0274 (COD) 5861/18 NOTA INFORMATIVA Origine: Destinatario: Oggetto: Segretariato generale del Consiglio

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 55/4 REGOLAMENTO (UE) 2016/293 DELLA COMMISSIONE dal 1 o marzo 2016 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

Dettagli

IT Unita nella diversità IT A8-0206/864. Emendamento

IT Unita nella diversità IT A8-0206/864. Emendamento 22.3.2019 A8-0206/864 864 Articolo 2 quinquies (nuovo) Articolo 2 quinquies Applicazione intelligente 1. Fatta salva la direttiva 2014/67/UE e al fine di progredire nell'applicazione degli obblighi previsti

Dettagli

INFORMATIVA PARTECIPAZIONE EVENTI

INFORMATIVA PARTECIPAZIONE EVENTI INFORMATIVA PARTECIPAZIONE EVENTI La società Centro Studi (di seguito, il Titolare o CENTRO STUDI ), in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del D.Lgs. 30 giugno

Dettagli