PARLAMENTO EUROPEO Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
|
|
- Nicolo Federigo Antonucci
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 2014/0136(COD) EMENDAMENTI Progetto di relazione Catherine Stihler (PE v01-00) Apparecchi a gas (COM(2014)0136 C8-0006/ /0136(COD)) AM\ doc PE v01-00 Unita nella diversità
2 AM_Com_LegReport PE v /18 AM\ doc
3 202 Biljana Borzan Considerando 15 (15) Quanto disposto dal presente regolamento non pregiudica la possibilità degli Stati membri di fissare norme sulla messa in servizio o sui controlli periodici degli apparecchi a gas a garanzia di un installazione, uso e manutenzione corretti. (15) Quanto disposto dal presente regolamento non pregiudica la possibilità degli Stati membri di fissare norme sulla messa in servizio o sui controlli periodici degli apparecchi a gas a garanzia di un installazione, uso e manutenzione corretti. Un installazione, uso e manutenzione corretti è fondamentale per prevenire l'avvelenamento da monossido di carbonio (CO), tenendo in conto soprattutto il fatto che il monossido è incolore, inodore o insapore e pertanto estremamente difficile da individuare per le potenziali vittime. 203 Considerando 15 (15) Quanto disposto dal presente regolamento non pregiudica la possibilità degli Stati membri di fissare norme sulla messa in servizio o sui controlli periodici degli apparecchi a gas a garanzia di un installazione, uso e manutenzione corretti. (15) Quanto disposto dal presente regolamento non pregiudica la possibilità degli Stati membri di fissare norme sulla messa in servizio o sui controlli periodici degli apparecchi a gas, o altre misure come la formazione o certificazione degli installatori, a garanzia di un installazione, uso e manutenzione corretti, ivi incluse misure precauzionali di sicurezza. AM\ doc 3/18 PE v01-00
4 204 Considerando 15 (15) Quanto disposto dal presente regolamento non pregiudica la possibilità degli Stati membri di fissare norme sulla messa in servizio o sui controlli periodici degli apparecchi a gas a garanzia di un installazione, uso e manutenzione corretti. (15) Quanto disposto dal presente regolamento non pregiudica la possibilità degli Stati membri di fissare norme sulla messa in servizio o sui controlli periodici degli apparecchi a gas a garanzia di un installazione, uso e manutenzione corretti, contribuendo in tal modo a prevenire l'avvelenamento da monossido di carbonio (CO) e la fuoriuscita di qualsiasi sostanza in concentrazioni dannose per la salute e la sicurezza. Il regolamento non dovrebbe basarsi su un solo rischio, ma garantire la sicurezza generale degli utenti nel normale utilizzo dell'apparecchio. 205 Considerando 17 (17) Poiché il presente regolamento non copre i rischi causati da apparecchi a gas in caso di installazione, manutenzione o uso scorretti, gli Stati membri provvederanno affinché il pubblico sia informato dei rischi connessi a prodotti della combustione come in particolare il monossido di carbonio. (17) Poiché il presente regolamento non copre i rischi causati da apparecchi a gas in caso di installazione, manutenzione o uso scorretti, si raccomanda vivamente agli Stati membri di provvedere affinché il pubblico sia informato dei rischi per la salute e la sicurezza connessi a prodotti della combustione come della necessità di adeguate misure precauzionali di PE v /18 AM\ doc
5 sicurezza, in particolare in relazione alle emissioni di monossido di carbonio. 206 Considerando 17 (17) Poiché il presente regolamento non copre i rischi causati da apparecchi a gas in caso di installazione, manutenzione o uso scorretti, gli Stati membri provvederanno affinché il pubblico sia informato dei rischi connessi a prodotti della combustione come in particolare il monossido di carbonio. (17) Poiché il presente regolamento non copre i rischi causati da apparecchi a gas in caso di installazione, manutenzione o uso scorretti, si raccomanda vivamente agli Stati membri di provvedere affinché il pubblico sia informato dei rischi per la salute e la sicurezza connessi a prodotti della combustione come in particolare il monossido di carbonio. È necessario che gli Stati membri siano fortemente incoraggiati a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della manutenzione periodica, finalizzata a individuare ed eliminare i potenziali rischi. 207 Considerando 43 (43) I fabbricanti di apparecchi a gas devono redigere una dichiarazione UE di conformità che fornisca le informazioni chieste ai sensi del presente regolamento (43) I fabbricanti di apparecchi a gas e accessori devono redigere una dichiarazione UE di conformità che fornisca le informazioni chieste ai sensi del AM\ doc 5/18 PE v01-00
6 sulla conformità di un apparecchio ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e da altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione della UE. presente regolamento sulla conformità di un apparecchio ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e da altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione della UE. 208 Considerando 44 (44) Per garantire un accesso effettivo all informazione finalizzata alla vigilanza del mercato, le informazioni necessarie a identificare tutti gli atti della UE applicabili a un apparecchio a gas devono essere disponibili in un unica dichiarazione UE di conformità. (44) Per garantire un accesso effettivo all informazione finalizzata alla vigilanza del mercato, le informazioni necessarie a identificare tutti gli atti della UE applicabili a un apparecchio a gas e agli accessori devono essere disponibili in un unica dichiarazione UE di conformità. 209 Considerando 45 (45) I fabbricanti di accessori devono rilasciare un certificato di conformità dell accessorio attestante, ai sensi del presente regolamento, la conformità dell accessorio ai requisiti del presente regolamento. Se l accessorio è soggetto anche ad altre normative di armonizzazione UE, i fabbricanti di accessori devono eventualmente rilasciare anche una dichiarazione UE di soppresso PE v /18 AM\ doc
7 conformità attestante il rispetto di tale normativa. 210 Considerando 47 (47) Gli accessori non sono apparecchi a gas, ma prodotti intermedi resi disponibili solo tra operatori specializzati e destinati a essere incorporati in un apparecchio. Poiché l idonea progettazione di un accessorio contribuisce al funzionamento corretto e sicuro dell apparecchio finito e poiché i rischi relativi al gas di un apparecchio possono essere valutati solo dopo l incorporamento dell accessorio, è opportuno che gli accessori siano privi del marchio CE. (47) Gli accessori non sono apparecchi a gas, ma prodotti intermedi destinati ai fabbricanti di apparecchi e progettati per essere incorporati in un apparecchio. Tuttavia gli accessori dovrebbero soddisfare i requisiti essenziali in modo da espletare correttamente le funzioni cui sono destinati quando vengono integrati in un apparecchio o montati in un apparecchio per costituire un siffatto apparecchio. In un'ottica di semplificazione e per evitare la possibilità di confusione e malintesi nel momento in cui i fabbricanti espletano i rispettivi obblighi, è ritenuto giustificato il fatto che gli accessori siano contrassegnati anche con il marchio CE. Andrebbero previste eccezioni qualora le dimensioni o la natura dell accessorio non consentano di apporvi il marchio CE. 211 Articolo 2 paragrafo 1 punto 32 bis (nuovo) AM\ doc 7/18 PE v01-00
8 (32 bis) "normale gamma di variazioni della qualità del gas", indica una variazione della qualità del gas con cui l'apparecchio è progettato per operare al livello di prestazione nominale che garantisca la conformità con altri atti giuridici pertinenti dell'unione. Definizione supplementare che contiene le necessarie specificazioni concernenti la qualità del gas con cui l'apparecchio può funzionare in sicurezza, in modo efficiente ed ecologico. 212 Articolo 2 paragrafo 1 punto 32 ter (nuovo) (32 ter) "normale gamma di variazioni della pressione di alimentazione", indica la variazione della normale pressione di alimentazione nell'arco di vita con cui l'apparecchio funziona al livello di prestazione nominale che garantisca la conformità con altri atti giuridici pertinenti dell'unione. Definizione supplementare che contiene le necessarie specificazioni concernenti la qualità del gas con cui l'apparecchio può funzionare in sicurezza, in modo efficiente ed ecologico. PE v /18 AM\ doc
9 213 Articolo 2 paragrafo 1 punto 32 quater (nuovo) (32 quater) "normale gamma di variazioni della qualità del gas", indica una variazione della qualità del gas nell'arco di vita dell'apparecchio con cui l'apparecchio è progettato per funzionare al livello di prestazione nominale che garantisca la conformità con altri atti giuridici pertinenti dell'unione. Definizione supplementare che contiene le necessarie specificazioni concernenti la qualità del gas con cui l'apparecchio può funzionare in sicurezza, in modo efficiente ed ecologico. 214 Articolo 7 paragrafo 2 comma 3 Se, con la procedura di cui al primo comma, è stata dimostrata la conformità di un accessorio ai requisiti applicabili, i fabbricanti redigono un certificato di conformità dell accessorio. Se, con la procedura di cui al primo comma, è stata dimostrata la conformità di un apparecchio ai requisiti applicabili, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità (senza l'apposizione di un marchio CE). Il certificato di conformità dell accessorio crea oneri inutili. È sufficiente la sola "dichiarazione di conformità", come stabilito in altre norme pertinenti. AM\ doc 9/18 PE v01-00
10 215 Eva Paunova, Articolo 7 paragrafo 4 comma 2 Se necessario, dati i rischi posti da un apparecchio o da un accessorio, i fabbricanti effettuano, a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e di altri utenti finali, una prova a campione sull apparecchio reso disponibile sul mercato, esaminano i reclami per apparecchi e accessori non conformi, che saranno eventualmente registrati insieme ai richiami ad essi relativi, e tengono informati i distributori di tale monitoraggio. Se necessario, dati i rischi posti da un apparecchio o da un accessorio, i fabbricanti effettuano, a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e di altri utenti finali, su richiesta debitamente giustificata delle autorità competenti, una prova a campione sull apparecchio reso disponibile sul mercato, esaminano i reclami per apparecchi e accessori non conformi, che saranno eventualmente registrati insieme ai richiami ad essi relativi, e tengono informati i distributori di tale monitoraggio. 216 Daniel Dalton Articolo 7 paragrafo 7 comma 2 I fabbricanti garantiscono che l accessorio sia accompagnato dal certificato di conformità dell accessorio contenente, tra l altro, le modalità di incorporazione o di assemblaggio, di regolazione, di funzionamento e di manutenzione ai sensi dell allegato I, punto 1.7, in una lingua facilmente comprensibile da parte dei fabbricanti di apparecchi. Le istruzioni devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. I fabbricanti garantiscono che l accessorio sia accompagnato dalle modalità di incorporazione o di assemblaggio, di regolazione, di funzionamento e di manutenzione ai sensi dell allegato I, punto 1.7, in una lingua facilmente comprensibile da parte dei fabbricanti di apparecchi, come stabilito dallo Stato membro interessato. Tuttavia, se un grande quantitativo di accessori viene consegnato a un unico utente, il lotto o la consegna in questione possono essere corredati di una PE v /18 AM\ doc
11 sola copia delle istruzioni per l'incorporazione o l'assemblaggio, la regolazione, il funzionamento e la manutenzione ai sensi dell allegato I, punto Daniel Dalton Articolo 9 paragrafo 2 comma 2 Prima di immettere un accessorio sul mercato, gli importatori verificano che il fabbricante si sia attenuto all appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all articolo 14. Essi verificano anche che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che l accessorio sia accompagnato dal certificato di conformità dell accessorio contenente, tra l altro, le modalità di incorporazione o di assemblaggio, di regolazione, di funzionamento e di manutenzione ai sensi dell allegato I, punto 1.7, e che il fabbricante abbia rispettivamente soddisfatto i requisiti di cui all articolo 7, paragrafi 5 e 6. Prima di immettere un accessorio sul mercato, gli importatori verificano che il fabbricante si sia attenuto all appropriata procedura di valutazione della conformità indicata all articolo 14. Essi verificano anche che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che l accessorio rechi il marchio CE e sia accompagnato dalle modalità di incorporazione o di assemblaggio, di regolazione, di funzionamento e di manutenzione ai sensi dell allegato I, punto 1.7, e che il fabbricante abbia rispettivamente soddisfatto i requisiti di cui all articolo 7, paragrafi 5 e Articolo 9 paragrafo 2 comma 2 bis (nuovo) Ai sensi dell'articolo 18, gli importatori AM\ doc 11/18 PE v01-00
12 provvedono affinché il marchio CE sia applicato a ogni confezione e a tutte le istruzioni che accompagnano l'accessorio se non è possibile o giustificato che l'accessorio rechi il marchio CE. (Cfr. emendamenti all'articolo 18) 219 Daniel Dalton Articolo 9 paragrafo 4 comma 2 Gli importatori garantiscono che l accessorio sia accompagnato dal certificato di conformità dell accessorio contenente, tra l altro, le modalità di incorporazione o di assemblaggio, di regolazione, di funzionamento e di manutenzione ai sensi dell allegato I, punto 1.7, in una lingua facilmente comprensibile da parte dei fabbricanti di apparecchi, come stabilito dallo Stato membro interessato. Gli importatori garantiscono che l accessorio sia accompagnato dalle modalità di incorporazione o di assemblaggio, di regolazione, di funzionamento e di manutenzione ai sensi dell allegato I, punto 1.7, in una lingua facilmente comprensibile da parte dei fabbricanti di apparecchi, come stabilito dallo Stato membro interessato. 220 Eva Paunova, Articolo 9 paragrafo 6 (6) Se necessario, dati i rischi posti da un apparecchio o da un accessorio, gli importatori effettuano, a tutela della salute e della sicurezza degli utenti, su richiesta (6) Se necessario, dati i rischi posti da un apparecchio o da un accessorio, gli importatori effettuano, a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e degli PE v /18 AM\ doc
13 debitamente giustificata delle competenti autorità, una prova a campione sugli apparecchi o sugli accessori resi disponibile sul mercato, esaminano i reclami per quelli non conformi, che saranno eventualmente registrati insieme ai richiami ad essi relativi, e tengono informati i distributori di tale monitoraggio. utenti, su richiesta debitamente giustificata delle competenti autorità, una prova a campione sugli apparecchi o sugli accessori resi disponibile sul mercato, esaminano i reclami per quelli non conformi, che saranno eventualmente registrati insieme ai richiami ad essi relativi, e tengono informati i distributori di tale monitoraggio. 221 Daniel Dalton Articolo 10 paragrafo 2 comma 2 Prima di rendere disponibile sul mercato un accessorio, i distributori verificano che sia completo del certificato di conformità dell accessorio contenente, tra l altro, le modalità di incorporazione o assemblaggio, di regolazione, funzionamento e manutenzione ai sensi dell allegato I, punto 1.7, in una lingua facilmente comprensibile ai fabbricanti di apparecchi e che il fabbricante e l importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui rispettivamente all articolo 7, paragrafi 5 e 6, e all articolo 9, paragrafo 3. Prima di rendere disponibile sul mercato un accessorio, i distributori verificano che rechi il marchio CE e sia accompagnato dalle modalità di incorporazione o assemblaggio, di regolazione, funzionamento e manutenzione ai sensi dell allegato I, punto 1.7, in una lingua facilmente comprensibile ai fabbricanti di apparecchi e che il fabbricante e l importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui rispettivamente all articolo 7, paragrafi 5 e 6, e all articolo 9, paragrafo Articolo 10 paragrafo 2 comma 2 bis (nuovo) AM\ doc 13/18 PE v01-00
14 Ai sensi dell'articolo 18, i distributori verificano che il marchio CE sia applicato a ogni confezione e a tutte le istruzioni che accompagnano l'accessorio se non è possibile o giustificato che l'accessorio rechi il marchio CE. (Cfr. emendamenti all'articolo 18) 223 Articolo 18 paragrafo 1 (1) Il marchio CE e le diciture di cui all allegato IV, vanno apposte in modo visibile, leggibile e indelebile sull apparecchio o sulla targhetta che ne riporta i dati. (1) Il marchio CE e le diciture di cui all allegato IV, vanno apposte in modo visibile, leggibile e indelebile sull apparecchio o sulla targhetta che ne riporta i dati. Qualora la natura dell'apparecchio non lo consenta o non lo giustifichi, il marchio CE è apposto sull'imballaggio e sulle istruzioni che accompagnano l'apparecchio. Il testo proviene dall'articolo R12, paragrafo 1, delle disposizioni di riferimento allegate alla decisione NQN (decisione n. 768/2008/CE), e va incluso per allineare il regolamento al NQN. 224 Articolo 18 paragrafo 2 PE v /18 AM\ doc
15 (2) Le diciture di cui all allegato IV, punto 2, vanno apposte in modo visibile, leggibile e indelebile sull accessorio o su un eventuale targhetta che ne riporti i dati. (2) Le diciture di cui all allegato IV, punto 2, vanno apposte in modo visibile, leggibile e indelebile sull accessorio o su un eventuale targhetta che ne riporti i dati. Qualora la natura dell'accessorio non lo consenta o non lo giustifichi, il marchio CE è apposto sull'imballaggio e sulle istruzioni che accompagnano l'accessorio. Il testo proviene dall'articolo R12, paragrafo 1, delle disposizioni di riferimento allegate alla decisione NQN (decisione n. 768/2008/CE), e va incluso per allineare il regolamento al NQN. 225 Articolo 18 paragrafo 3 (3) Il marchio CE e/o le diciture di cui all allegato IV vanno apposte prima che l apparecchio o l accessorio siano immessi sul mercato. (3) Il marchio CE e/o le diciture di cui all allegato IV vanno apposte prima che l apparecchio o l accessorio siano immessi sul mercato. Qualora la natura dell'apparecchio o dell'accessorio non lo consenta o non lo giustifichi, il marchio CE è apposto sull'imballaggio e sulle istruzioni che accompagnano l'apparecchio o l'accessorio. Il testo proviene dall'articolo R12, paragrafo 1, delle disposizioni di riferimento allegate alla decisione NQN (decisione n. 768/2008/CE), e va incluso per allineare il regolamento al NQN. AM\ doc 15/18 PE v01-00
16 226 Allegato I parte 1 punto paragrafo 2 Le istruzioni per l installazione devono contenere anche informazioni sulle specifiche tecniche dell interfaccia tra apparecchio e ambiente di installazione in modo da permettere la corretta connessione alla rete di fornitura del gas, la fornitura di energia ausiliaria e di aria per la combustione e il collegamento al sistema di evacuazione dei gas combusti. Le istruzioni per l installazione devono contenere anche informazioni sulle specifiche tecniche dell interfaccia tra apparecchio e ambiente di installazione in modo da permettere la corretta connessione alla rete di fornitura del gas, la fornitura di energia ausiliaria e di aria per la combustione e il collegamento al sistema di evacuazione dei gas combusti e al sistema di drenaggio del condensato. Il collegamento al sistema di drenaggio è considerato sotto il profilo tecnico un elemento fondamentale per le caldaie a condensazione e andrebbe incluso nell'allegato I come informazione rilevante per il funzionamento sicuro dell'apparecchio. 227 Allegato I parte 1 punto paragrafo 2 Il fabbricante dell apparecchio deve accludere alle istruzioni che accompagnano l apparecchio tutte le informazioni necessarie alla regolazione ed eventualmente al funzionamento e alla manutenzione degli accessori in quanto parti del dispositivo finito. Il fabbricante dell apparecchio deve accludere alle istruzioni che accompagnano l apparecchio tutte le informazioni necessarie alla regolazione ed eventualmente al funzionamento e alla manutenzione degli accessori in quanto parti del dispositivo finito. Le istruzioni possono contenere l'indicazione dei casi in cui sarebbe consigliabile la PE v /18 AM\ doc
17 manutenzione da parte di un operatore specializzato. 228 Allegato I parte 3 punto 3.4 punto Gli apparecchi vanno progettati e fabbricati in modo che, se usati normalmente, non causino una concentrazione di sostanze nocive capaci di rappresentare un pericolo per la salute delle persone e degli animali domestici esposti Gli apparecchi vanno progettati e fabbricati in modo che, se usati normalmente, non causino una concentrazione di qualsiasi sostanza nociva capace di rappresentare un pericolo per la salute delle persone e degli animali domestici esposti. 229 Allegato III parte 1 punto 1.6 paragrafo 3 Il certificato avrà una durata massima di dieci anni a decorrere dalla data del rilascio. Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente regolamento che ad esso si applicano, l organismo notificato non rilascia il certificato di esame UE del tipo, informa di tale decisione il richiedente e motiva dettagliatamente tale rifiuto. Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente regolamento che ad esso si applicano, l organismo notificato non rilascia il certificato di esame UE del tipo, informa di tale decisione il richiedente e motiva dettagliatamente tale rifiuto. AM\ doc 17/18 PE v01-00
18 La certificazione del tipo di modello è intesa a verificare che i requisiti fondamentali siano stato soddisfatti. Poiché la procedura di conformità non viene modificata, è superfluo introdurre una data di scadenza. In particolare, oltre alla procedura di certificazione, un prodotto è soggetto a una periodica vigilanza del mercato quando viene introdotto sul mercato per la prima volta e successivamente ogni anno. Tale aspetto non cambia con il regolamento. PE v /18 AM\ doc
A8-0147/ EMENDAMENTI presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
14.1.2016 A8-0147/ 001-202 EMENDAMENTI 001-202 presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori Relazione Catherine Stihler Apparecchi a gas A8-0147/2015 (COM(2014)0258
Dettagli***I PROGETTO DI RELAZIONE
PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 20.1.2015 2014/0136(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
DettagliSistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici - Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione Europea del 16 aprile 2014
Argomenti: Sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici - Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione Europea del 16 aprile 2014 DISCIPLINA ATTIVITA' COMMERCIALI POLITICHE E SERVIZI
DettagliI CONTROLLI DOCUMENTALI SUI GIOCATTOLI
I CONTROLLI DOCUMENTALI SUI GIOCATTOLI A P P R O F O N D I M E N T O SUI C O N T R O L L I D O C U M E N T A L I N E L L A M B I T O D E L P I A N O F O R M A T I V O IN M A T E R I A DI V I G I L A N
DettagliREGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE PIANO REGIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE PRQA MIGLIORIAMO L'ARIA CHE RESPIRIAMO
REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE PIANO REGIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE PRQA MIGLIORIAMO L'ARIA CHE RESPIRIAMO Allegato 3 Elementi tecnici per la certificazione ambientale dei generatori di
DettagliTitolo PR. PART. ON/GAR/F. Riferimento. Revisione e data entrata in vigore. Rev. 0 del 17/10/2017
Titolo Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PRESCRIZIONI PARTICOLARI REGOLAMENTO (UE) N. 2016/426 (GAR) sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi Allegato III - MODULO F Conformità
DettagliDirettiva EMC 2014/30/EU: gli elementi di novità e le modalità di adeguamento
Direttiva EMC 2014/30/EU: gli elementi di novità e le modalità di adeguamento Roberto Colombo - IMQ New Legislative Framework ll New Legislative Framework (NLF) è sostanzialmente composto dai seguenti
DettagliNew ATEX (2014/34/EU) Ralph Spanevello
New ATEX (2014/34/EU) Ralph Spanevello Milan, 1 April 2016 Transizione da 94/9/CE a 2014/34/UE La Direttiva 2014/34/UE è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea del 29 Marzo 2014
Dettagli***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
PARLAMENTO EUROPEO 2009 2014 Documento legislativo consolidato 11.12.2012 EP-PE_TC1-COD(2012)0049 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 dicembre 2012 in vista dell'adozione
DettagliCapo I. ART. 1 Ambito di applicazione
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori,
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999, N. 162, PER L ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/33/UE
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 28.5.2018 C(2018) 3120 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 28.5.2018 recante modalità di applicazione dell articolo 26, paragrafo 3, del regolamento
DettagliLEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017, n. 23. Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l
DettagliDECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 29.7.2019 C(2019) 5802 final DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE del 29.7.2019 che abroga la decisione di esecuzione 2014/248/UE sul riconoscimento dell'equivalenza
DettagliDirettiva 2014/68/UE sulle Attrezzature a pressione (PED)
Direttiva 2014/68/UE sulle Attrezzature a pressione (PED) Applicazione La Direttiva PED 2014/68/UE si applica a recipienti, tubazioni, accessori a pressione, accessori di sicurezza e insiemi sottoposti
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.2.2019 C(2019) 873 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 12.2.2019 relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati "CE" per i sottosistemi
DettagliPRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE ALLEGATO IX ESAME CE DEL TIPO
Titolo PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE ALLEGATO IX ESAME CE DEL TIPO Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PR.PART. ON/MACC-IX Rev. 1 del 07/04/2017 IMQ S.p.A. Business
DettagliLa Direttiva PED 2014/68/UE Attrezzature ed insiemi a pressione. Caldogno, 12 luglio Applicazione: dal 1 giugno 2015
Attrezzature ed insiemi a pressione Caldogno, 12 luglio 2016 Nuova direttiva: 2014/68/UE Applicazione: dal 1 giugno 2015 per le parti legate al regolamento CE 1272/2008. (Art. 49 stabilisce applicazione
DettagliE M A N A il seguente decreto legislativo:
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTO l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
DettagliDirettive comunitarie di settore e normativa nazionale di recepimento
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Divisione XVI Sicurezza e conformità Direttive comunitarie di settore
DettagliPRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE ALLEGATO IX ESAME CE DEL TIPO
Titolo PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE ALLEGATO IX ESAME CE DEL TIPO Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PR PART ON/MACC-IX Rev. 2 del 21/01/2019 IMQ S.p.A. Business
DettagliPANORAMICA SULLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
PANORAMICA SULLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE Premessa La direttiva individua come: macchine: quasi-macchine: l'insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso
DettagliMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Pagina 1 di 7 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 26 giugno 2015 Recepimento della direttiva 2014/106/UE che ha modificato gli allegati tecnici V e VI della direttiva 2008/57/CE relativi
DettagliNORMATIVA. Direttiva 18 giugno 2009, n. 2009/48/CE DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla sicurezza dei giocattoli
GIOCATTOLI 1 NORMATIVA Direttiva 18 giugno 2009, n. 2009/48/CE DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla sicurezza dei giocattoli D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 Attuazione della direttiva 2009/48/CE
DettagliPer i riferimenti normativi al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 42, si veda nelle note alle premesse.
2. I recipienti il cui prodotto PS x V è inferiore o pari a 50 bar x l sono concepiti e fabbricati secondo una corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri. 3. (abrograto). Per i riferimenti normativi
Dettagli(10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione
L 298/16 16.10.2014 DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/97/UE DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2014 recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
L 146/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/879 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 2016 che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo
DettagliIT Unita nella diversità IT A8-0046/291. Emendamento. Mireille D'Ornano a nome del gruppo ENF
7.3.2016 A8-0046/291 Emendamento 291 Mireille D'Ornano a nome del gruppo ENF Relazione Françoise Grossetête Medicinali veterinari COM(2014)0558 C8-0164/2014 2014/0257(COD) A8-0046/2016 Proposta di regolamento
Dettagli(Atti legislativi) DIRETTIVE
16.12.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 334/1 I (Atti legislativi) DIRETTIVE DIRETTIVA 2011/91/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche
DettagliALLEGATO XI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEL PRODOTTO
ALLEGATO XI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEL PRODOTTO 1. L'obiettivo della valutazione della conformità basata sulla verifica della conformità del prodotto è garantire
DettagliGLI OPERATORI ECONOMICI NEL QUADRO DEI NUOVI REGOLAMENTI SUI DISPOSITIVI MEDICI
GLI OPERATORI ECONOMICI NEL QUADRO DEI NUOVI REGOLAMENTI SUI DISPOSITIVI MEDICI Sorveglianza e Vigilanza Roberto Pozzi- AIRMEDD BD Italia SpA EXPODENTAL MEETIING 17 Maggio 2018 Vigilanza Segnalazione incidenti
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 7, COMMI 1 E 3, DELLA LEGGE 25 OTTOBRE 2017, N. 163, PER L ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL
DettagliLEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 26. Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l armonizzazione
DettagliE MANA. il seguente decreto legislativo:
DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 82. Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l armonizzazione delle legislazioni degli
DettagliGazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag
Direttiva 2001/92/CE della Commissione, del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a
DettagliTrattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
2012R0028 IT 01.07.2013 002.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (UE) N. 28/2012 DELLA COMMISSIONE dell'11 gennaio
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 93 del , pag. 3)
02009R0278 IT 09.01.2017 002.001 1 Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell Unione non assumono alcuna responsabilità per i
DettagliPARLAMENTO EUROPEO Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 2014/0108(COD) 3.3.2015 EMENDAMENTI 147-238 Progetto di relazione Vicky Ford (PE546.721v01-00) Dispositivi
DettagliI PIANI DI CONTROLLO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI MILANO 3 LUGLIO 2014 ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO: RUOLI E RESPONSABILITÀ
I PIANI DI CONTROLLO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI MILANO 3 LUGLIO 2014 ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO: RUOLI E RESPONSABILITÀ SCHEDE PER LA DEFINIZIONE DI PIANI PER I CONTROLLI DI APPARECCHI
Dettaglif) all articolo 1, comma 2, lettera u), le parole: moduli A1, C1 sono sostituite dalle seguenti: moduli A2, C2 e la parola: industriale è soppressa;
ART. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93) 1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo del
DettagliLA NORMA UNI Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione. Progettazione e installazione
LA NORMA UNI 7129-4 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione Progettazione e installazione Parte 4: MESSA IN SERVIZIO DEGLI ing. Michele Chieregato SI APPLICA PER
DettagliPROCEDURA Documentazione Tecnica per l esame UE del tipo
PAGINA 1 DI 6 PROCEDURA 16.108.003 Documentazione Tecnica per l esame UE del tipo INDICE 1 Scopo... 2 2 Applicabilità... 2 3 Documentazione di riferimento... 2 4 Composizione Documentazione Tecnica...
DettagliREGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/396/CEE, CONCERNENTE GLI APPARECCHI A GAS
Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661 REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/396/CEE, CONCERNENTE GLI APPARECCHI A GAS Art. 1 - Campo di applicazione e definizioni -
DettagliGazzetta ufficiale dell Unione europea
L 263/36 IT DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1729 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2019 relativa alla norma armonizzata per la valutazione della conformità redatta a sostegno dei regolamenti (CE) n. 765/2008
DettagliCAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI CAPO 2 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Parlamento Europeo Dir. 26/02/2014, n. 2014/35/UE DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
DettagliDIRETTIVA 2014/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
29.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 96/107 DIRETTIVA 2014/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
DettagliSCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 1992, N
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 1992, N. 517, PER L ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 FEBBRAIO 2014
DettagliSERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 15 marzo 2017 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 158 - Numero 62 UFFICIALE DELLA
DettagliDecisione n. 1/2009 relativa all inserimento nell allegato 1 di un nuovo capitolo 17 «Ascensori» nonché alla modifica del capitolo 1 «Macchine»
Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità Decisione n. 1/2009 relativa all inserimento nell
DettagliCOPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
Allegato I Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come, da ultimo, modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003 1.
DettagliOrdinanza concernente le esigenze per l efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
Ordinanza concernente le esigenze per l efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull efficienza energetica, OEEne) Modifica dell 11 aprile 2018 Il Consiglio
DettagliDirettiva PED : dalla 97/23/CE alla Nuova 2014/68/UE
Direttiva PED : dalla 97/23/CE alla Nuova 2014/68/UE L applicazione della nuova Direttiva è obbligatoria dal 19 luglio 2016. Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 Obblighi del Fabbricante, compiti
DettagliLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI e GLI APPARECCHI RADIO
Seminario informativo Bellaria, 5 luglio 2016 LE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI e GLI APPARECCHI RADIO Ing. Vincenzo La Fragola - Direttore Generale Prima Ricerca & Sviluppo 1 Contenuto
DettagliPARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia 30 gennaio 2004 PE 337.416/36-46 EMENDAMENTI 36-46 Progetto di relazione (PE 337.416) di Luis Berenguer
DettagliTrattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
2009R1162 IT 01.03.2012 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 1162/2009 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre
DettagliDIRETTIVA DELEGATA../ /UE DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 31.10.2014 C(2014) 7993 final DIRETTIVA DELEGATA../ /UE DELLA COMMISSIONE del 31.10.2014 che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE, per quanto riguarda il campo
DettagliDlgs 58/2010 Chi fa che cosa e come Gli obblighi
ISTITUTO ASCANIO SOBRERO L IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI PIROTECNICI: Il Dlgs 58/2010 Chi fa che cosa e come Gli obblighi Alcune definizioni propedeutiche 1) "messa a disposizione sul mercato" la
DettagliDirettiva 2004/17/CE Capo IV.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali. Pubblicata
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
L 185/6 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1136 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione
Dettagli(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
29.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 96/45 DIRETTIVA 2014/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
DettagliREGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE
28.5.2014 L 159/41 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2014 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 FEBBRAIO 2014, CONCERNENTE L ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI
DettagliDecreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati
DettagliREGOLAMENTO GENERALE PER LA DIRETTIVA PED 2014/68/UE
Pagina 1 di 16 REGOLAMENTO GENERALE PER LA 2014/68/UE INDICE Art. 1 Premessa Art. 2 Oggetto del regolamento Art. 3 Documenti di riferimento 3.1 Documenti di riferimento di DE 3.2 Documenti di riferimento
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
31.3.2016 L 81/99 REGOLAMENTO (UE) 2016/426 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (Testo rilevante
DettagliCodice del Consumo Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre TITOLO I Sicurezza dei prodotti da articolo 102 ad articolo 113
Codice del Consumo Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 TITOLO I Sicurezza dei prodotti da articolo 102 ad articolo 113 1 FINALITA Assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli
DettagliSTUDIO LEGALE LEPORE
STUDIO LEGALE LEPORE Avv. GAETANO LEPORE Avv. MARIA CLAUDIA LEPORE Avv. CARLO LEPORE Avv. LUCA PARMEGGIANI Gent.ma Ing. Elisabetta MAZZI Quesito: E' stato pubblicato il DM 13 agosto 2009, in tale decreto
DettagliNota all art. 29: Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/34/UE, si veda nelle note alle premesse.
attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
DettagliDispositivi di protezione individuale di I categoria
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Divisione XVI Sicurezza e conformità Dispositivi di protezione
DettagliLINEE GUIDA ALL APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426 Gas Appliance Regulation (GAR)
LINEE GUIDA ALL APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426 Gas Appliance Regulation (GAR) dichiara che il contenuto del presente documento rappresenta la migliore interpretazione dal punto di vista tecnico
DettagliTITOLO III SIGARETTE ELETTRONICHE E PRODOTTI DA FUMO A BASE DI ERBE. Art. 21. (Sigarette elettroniche)
TITOLO III SIGARETTE ELETTRONICHE E PRODOTTI DA FUMO A BASE DI ERBE Art. 21. (Sigarette elettroniche) 1. Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica sono immessi sul mercato solo se
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 18.12.2018 C(2018) 8876 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 18.12.2018 che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per
DettagliEUROFINS PRODUCT TESTING ITALY
EUROFINS PRODUCT TESTING ITALY La Direttiva PED (2014/68/UE) Global Overview 2016.v01 - Direttiva 97/23/CE del 29 maggio 1997: Direttiva PED Decreto Legislativo n 93 del 25.02.2000: Attuazione della Direttiva
DettagliVigente al:
DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 1 (Raccolta 2016) Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
L 164/74 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2014 che modifica le decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione
DettagliDlgs 10/97 Pagina 1 di 5 19/08/2013 Decreto Legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 "Attuazione delle
Pagina 1 di 5 Decreto Legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 "Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Dettagli***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 11.9.2018 EP-PE_TC1-COD(2017)0334 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 settembre 2018 in vista dell'adozione
Dettagli(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
14.1.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 12/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 28/2012 DELLA COMMISSIONE dell'11 gennaio 2012 che fissa requisiti per importare nell Unione
DettagliPROCEDURA Documentazione Tecnica per i DPI
PAGINA 1 DI 6 PROCEDURA 16.03 Documentazione Tecnica per i DPI INDICE 1 Scopo... 2 2 Applicabilità... 2 3 Documentazione di riferimento... 2 4 Composizione Documentazione Tecnica per i DPI... 2 4.1 Informazioni
DettagliA8-0227/19 EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO * alla proposta della Commissione
5.9.2018 A8-0227/19 Emendamento 19 Iskra Mihaylova a nome della commissione per lo sviluppo regionale Relazione A8-0227/2018 Ruža Tomašić Programma di sostegno alle riforme strutturali: dotazione finanziaria
DettagliIT Unita nella diversità IT A8-0277/215. Emendamento
11.4.2019 A8-0277/215 215 Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi Considerando 11 bis (nuovo) (11 bis) Garantire l'identificazione
DettagliART. 1. (Oggetto) ART. 2. (Ambito di applicazione)
ART. 1. (Oggetto) 1. Il presente decreto stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti di cui all articolo 2, comma 1, e le norme sulla loro libera circolazione nell Unione
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
31.3.2016 L 81/51 REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Testo rilevante
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che modifica
COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, 22.12.2006 COM(2006) 916 definitivo 2006/0300 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n. /2011 DELLA COMMISSIONE
IT IT IT COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Progetto Bruxelles, XXX C REGOLAMENTO (UE) n. /2011 DELLA COMMISSIONE del [ ] che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione
DettagliALLEGATO 2 alla d.g.r. 3/10/16, n. 5656
ALLEGATO 2 alla d.g.r. 3/10/16, n. 5656 CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI CON BIOMASSA LEGNOSA, AI FINI DELL APPLICAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE E OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO
DettagliIl ruolo dei progettisti, dei fabbricanti, degli installatori e degli appaltatori
Il ruolo dei progettisti, dei fabbricanti, degli installatori e degli appaltatori I Progettisti I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione
Dettagli***I PROGETTO DI RELAZIONE
PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 11.10.2013 2013/0221(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
DettagliDELLA REPUBBLICA ITALIANA
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2016 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
DettagliRED (2014/53/EU) Ralph Spanevello
RED (2014/53/EU) Ralph Spanevello Milan, 1 April 2016 Transizione da 1999/5/CE a 2014/53/UE La Direttiva 2014/53/UE è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea del 22 Maggio 2014 ed
DettagliIl datore di lavoro: obblighi di controllo, verifica e formazione
INAIL ASSOLOMBARDA Sorveglianza del mercato, verifica periodica e formazione sugli apparecchi di sollevamento: sinergie per la sicurezza Il datore di lavoro: obblighi di controllo, verifica e formazione
Dettagli1. Al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 194, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 FEBBRAIO 2014, CONCERNENTE
DettagliCommissione per i problemi economici e monetari. Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari
PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per i problemi economici e monetari 12.1.2012 2011/0204(COD) EMENDAMENTI 28-38 Progetto di parere Elena Băsescu (PE475.906v01-00) Ordinanza europea di sequestro
DettagliRealizzazione. Certifico S.r.l. Sede op.: Via Antonio de Curtis Ponte San Giovanni PERUGIA
Realizzazione Certifico S.r.l. Sede op.: Via Antonio de Curtis 28-06135 Ponte San Giovanni PERUGIA Sede amm.: Via Benedetto Croce 15-06024 Gubbio PERUGIA Tel. + 39 075 5997363 + 39 075 5997343 800 14 47
DettagliLa nuova disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni sui prodotti tessili e calzature un quadro omogeneo
Ministero dello Sviluppo Economico La nuova disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni sui prodotti tessili e calzature un quadro omogeneo VERONA, 21 MARZO 2018 1 DECRETO LEGISLATIVO
Dettagli