IT Unita nella diversità IT A8-0277/215. Emendamento
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1 A8-0277/ Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi Considerando 11 bis (nuovo) (11 bis) Garantire l'identificazione e la tracciabilità del prodotto lungo l'intera catena di fornitura aiuterà a identificare gli operatori economici e ad adottare misure correttive efficaci contro i prodotti non sicuri, quali i ritiri mirati. L'identificazione e la tracciabilità del prodotto garantiranno dunque che i consumatori e gli operatori economici ottengano informazioni accurate sui prodotti non sicuri, accrescendo così la fiducia nel mercato ed evitando di turbare inutilmente gli scambi. I prodotti dovrebbero pertanto recare informazioni che consentano la loro identificazione nonché l'identificazione del fabbricante e, se del caso, dell'importatore. I fabbricanti dovrebbero inoltre produrre una documentazione tecnica relativa ai loro prodotti, per la quale possono scegliere la forma più appropriata ed efficiente dal punto di vista dei costi, ad esempio la forma elettronica. Inoltre gli operatori economici devono essere in grado di identificare gli operatori che hanno fornito loro un prodotto e gli operatori ai quali un loro prodotto è stato fornito.
2 Motivazione Un miglior sistema di tracciabilità va a tutto vantaggio di consumatori e imprese, poiché riduce la possibilità di frodi e prodotti contraffatti.
3 A8-0277/ Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Ferrara Considerando 11 ter (nuovo) (11 ter) L'indicazione dell'origine si aggiunge ai requisiti di base di tracciabilità relativi al nome e all'indirizzo del fabbricante. In particolare l'indicazione del paese d'origine aiuta a identificare il luogo effettivo di fabbricazione nel caso in cui il fabbricante non sia rintracciabile o l'indirizzo fornito sia diverso da quello del luogo effettivo di fabbricazione. Tali informazioni possono facilitare il compito delle autorità di vigilanza del mercato nel reperire il luogo di fabbricazione effettivo e rendono possibili i contatti con le autorità del paese d'origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei prodotti di consumo al fine di intraprendere appropriate azioni di monitoraggio successive. Motivazione Un'etichetta indicante in modo inequivocabile l'origine geografica di un determinato prodotto e il modo in cui è stato costruito tutelerebbe imprese, occupazione e consumatori.
4 A8-0277/ Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi Articolo 1 comma 2 bis (nuovo) Il presente regolamento fornisce inoltre un quadro volto a garantire l'identificazione e la tracciabilità del prodotto lungo l'intera catena di fornitura stabilendo, tra l'altro, i requisiti relativi all'indicazione del paese d'origine del prodotto.
5 A8-0277/ Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi Articolo 4 bis (nuovo) Articolo 4 bis Tracciabilità dei prodotti 1. La Commissione può disporre che gli operatori economici predispongano un sistema di tracciabilità, o vi aderiscano, per taluni prodotti, gruppi e categorie di prodotti da essi immessi o messi a disposizione sul mercato che possono presentare un rischio grave per la sicurezza e la salute delle persone a causa delle loro caratteristiche o condizioni specifiche di distribuzione o di uso. 2. Il sistema di tracciabilità consiste nella raccolta e nella conservazione in formato elettronico di dati che consentano l'identificazione del prodotto e degli operatori economici parte della catena di fornitura e nell'apposizione sul prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento di un unico codice a barre, ologramma, chip o altro supporto dati che renda tali dati accessibili.
6 Motivazione Un miglior sistema di tracciabilità va a tutto vantaggio di consumatori e imprese, poiché riduce la possibilità di frodi e prodotti contraffatti.
7 A8-0277/ Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi Articolo 4 ter (nuovo) Articolo 4 ter Indicazione dell'origine 1. I fabbricanti e gli importatori garantiscono che i prodotti rechino un'indicazione del paese d'origine del prodotto o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, che tale indicazione sia apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto. 2. Al fine di determinare il paese d'origine di cui al paragrafo 1, si applicano le regole d'origine non preferenziale di cui agli articoli da 60 a 63 del regolamento (CEE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'unione. 3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 2 è uno Stato membro dell'unione i fabbricanti e gli importatori possono far riferimento all'unione o a un determinato Stato membro.
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