Le Direttive di prodotto

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1 Le Direttive di prodotto 1

2 Le Direttive di prodotto stabiliscono i Requisiti Essenziali di Sicurezza (R.E.S. R.E.S.) ) cui i prodotti devono rispondere per poter liberamente circolare nel mercato europeo e le procedure di attestazione della conformità. Esse sono vincolanti per gli stati membri e devono essere recepite senza alcuna modifica. Gli atti, stabiliti in sede comunitaria, che hanno portato alla attuale modalità di emissione e di utilizzo delle Direttive di prodotto sono i seguenti: la Direttiva 83/189 ( prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, oltre al divieto per ogni Stato to di emettere norme se non di provenienza comunitaria) la risoluzione detta del Nuovo Approccio del maggio 85 la decisione dei Consiglio n.93/465 (concernente i moduli relativi alle procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle Direttive di prodotto) 2

3 La sicurezza generale dei prodotti immessi sul mercato è garantita dalla normativa comunitaria che tutela in maniera elevata e uniforme la salute e la sicurezza dei consumatori. 3

4 L'Unione europea (UE) ha istituito un sistema di allarme rapido per i prodotti che presentano un rischio grave (RAPEX), nonché disposizioni che consentono di ritirare dal mercato i prodotti che possono minacciare la salute e la sicurezza dei consumatori. Direttiva 2001/95/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, sulla sicurezza generale dei prodotti. Questa direttiva interviene sulla scia della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 29 marzo 2000, sull'esperienza acquisita nell'applicazione della già abrogata direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti 4

5 Applicazione della direttiva La direttiva 2001/95/CEE ha abrogato, a partire dal 15 gennaio 2004, la direttiva 92/59/CEE (già abrogata) relativa alla sicurezza generale dei prodotti [COM5200.] Essa si applica in assenza di specifiche disposizioni sulla sicurezza dei prodotti in questione nella normativa comunitaria e quando vi siano lacune in tale legislazione settoriale. La sua applicazione non pregiudica l'applicazione della direttiva 85/374/CEE relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi La direttiva impone un requisito generale di sicurezza a ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo o che possa essere usato dai consumatori, compresi i prodotti utilizzati dai consumatori nell'ambito di un servizio. Requisito generale di sicurezza 5

6 Un prodotto è sicuro quando non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi ridotti compatibili con l'impiego del prodotto e accettabili nel contesto di un'elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone. Conformità col requisito di sicurezza Un prodotto è considerato sicuro quando è conforme alle disposizioni comunitarie specifiche in materia di sicurezza o, in assenza di disposizioni comunitarie, alle disposizioni nazionali specifiche dello Stato membro di commercializzazione. 6

7 La marcatura CE è stata istituita dalla legislazione comunitaria nel quadro delle iniziative per l attuazione l del grande Mercato Interno Comunitario. Essa è costituita da una etichette che deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto (o sul suo imballaggio, o sui documenti commerciali di accompagnamento, a condizione che la Direttiva lo preveda). Costituisce lo strumento per comunicare agli utilizzatori che quel prodotto rispetta i sei requisiti essenziali di sicurezza (cogenti) contenuti nella Direttiva. 7

8 L ordine con cui queste possibilità sono state indicate (marcatura CE e informazioni di accompagnamento affisse sul prodotto stesso, su un etichetta allegata ad esso o sul suo imballo, oppure far parte dei Documenti di Trasporto) riflette chiaramente le preferenze gerarchicamente espresse. Quindi, se possibile, la marcatura CE e le informazioni di accompagnamento devono essere affisse sul prodotto stesso. Se ciò è praticabile, per ragioni di tipo fisico, tecnico od economico, per la marcatura CE e per le informazioni di accompagnamento si deve scegliere la soluzione immediatamente successiva nella lista indicata. Per taluni prodotti appare appropriato specificare una combinazione di tali possibilità. Per esempio, un informazione minima può apparire sul prodotto stesso, mentre l informazione l completa può essere inserita nei Documenti di Trasporto. 8

9 Il responsabile dell apposizione della Marcatura CE è il fabbricante, l importatore o comunque colui che immette in commercio il prodotto. Il rivenditore e/o installatore, prima di acquistare un prodotto, deve accertarsi che ci sia la marcatura CE. In caso contrario la legislazione comunitaria e/o nazionale prevede specifiche sanzioni. 9

10 In termini pratici esistono 3 casi in cui un produttore può trovarsi e le relative conseguenze: 1) Il proprio prodotto è coperto da una norma; in questo caso (più semplice) non bisogna fare altro che scegliersi un Organismo Notificato a cui affidare le procedure per la marcatura CE; In termini pratici esistono 3 casi in cui un produttore può trovarsi e le relative conseguenze: 2) Il proprio prodotto non è coperto da una norma ma c èc la guida tecnica; il produttore deve in questo caso scegliere un Organismo di Approvazione che prepara un ETA (specifica europea per il prodotto) e solo a questo punto si torna a scegliere un ON per le procedure conseguenti; 10

11 In termini pratici esistono 3 casi in cui un produttore può trovarsi e le relative conseguenze: 3) Il proprio prodotto non è coperto da una norma e non c èc una guida; il produttore avrà bisogno in questo caso di farsi fare un ETA, scegliendo un organismo membro dell EOTA che stabilisce una procedura di valutazione assieme agli altri organismi. Dopo di che per poter procedere con le relative procedure per la marcatura CE bisogna passare da un ON. 11

12 In mancanza di tali disposizioni o norme, la conformità di un prodotto è valutata sulla base dei seguenti elementi: le norme nazionali non cogenti che recepiscono altre norme europee pertinenti e le raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti; le norme dello Stato membro in cui il prodotto è fabbricato o commercializzato; i codici di prassi corretta in materia di sicurezza e di salute; le conoscenze più recenti o gli ultimi ritrovati della tecnica; la sicurezza che i consumatori possono aspettarsi. Obblighi dei fabbricanti I fabbricanti devono immettere sul mercato prodotti che soddisfino il requisito generale di sicurezza. Essi devono inoltre fornire al consumatore le informazioni pertinenti alla valutazione dei rischi connessi con l'uso di un prodotto quando questi ultimi non siano immediatamente percepibili e adottare disposizioni adeguate per prevenire tali rischi (ad esempio il ritiro dei prodotti dal mercato, le avvertenze ai consumatori e la resa da parte dei consumatori dei prodotti già forniti). 12

13 I distributori sono tenuti a fornire prodotti che soddisfino il requisito di sicurezza generale; essi devono inoltre controllare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e fornire la documentazione atta a rintracciare l'origine dei prodotti. Obblighi dei distributori I manuali di uso e manutenzione macchine sono indispensabili per il buon funzionamento e per un utilizzo in piena sicurezza. 13

14 Se i fabbricanti o i distributori si rendono conto che un prodotto è pericoloso devono avvertire le autorità competenti e, se necessario, collaborare con esse. Tale obbligo di informazione viene precisato nell'allegato I della proposta. Obblighi Obblighi degli Stati membri Gli Stati membri devono garantire che i fabbricanti e i distributori rispettino i propri obblighi. Essi devono creare strutture incaricate di controllare che i prodotti soddisfino il requisito di sicurezza e di intervenire in maniera opportuna nel caso di prodotti a rischio (ad esempio vietandone la commercializzazione) secondo modalità da comunicare alla Commissione. Essi devono inoltre determinare le sanzioni da irrogare in caso di infrazione e far sìs che i consumatori possano informarsi sul corso seguito dalle pratiche di reclamo. 14

15 Ruolo della Commissione La Commissione tiene conto del requisito generale di sicurezza nella definizione dei mandati degli enti europei di normazione e in occasione della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei riferimenti a norme europee comportanti presunzione di conformità al requisito generale di sicurezza La Commissione gestisce il sistema di allarme rapido e adotta gli opportuni provvedimenti di intervento. La Commissione promette inoltre di istituire, fra le autorità degli Stati membri competenti per la sorveglianza del mercato dei prodotti di consumo, una rete europea per la sicurezza dei prodotti mirante a potenziare la collaborazione tra tali autorità nonché gli scambi di informazioni e di competenze. Ruolo della Commissione 15

16 Clausole di salvaguardia Mediante notifica alla Commissione gli Stati membri possono adottare disposizioni che limitino la libera circolazione dei beni di consumo. La Commissione comunica l'informazione agli altri Stati membri, tranne nel caso in cui stabilisca che il provvedimento non sia conforme al diritto comunitario. La direttiva europea 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione ha imposto per gli stati membri l obbligo di assicurarsi che, sul proprio territorio, le opere di edilizia e di ingegneria civile siano concepite e realizzate in modo da non compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, pur soddisfacendo altri requisiti essenziali nell interesse generale, quali la sicurezza delle opere, la salute, la durabilità,, i risparmi energetici, la tutela dell ambiente. Direttiva Comunitaria 89/106/CEE "Prodotti da Costruzione" 16

17 Direttiva Comunitaria 89/106/CEE "Prodotti da Costruzione" Nella direttiva, si parla di dare un maggiore contributo ad un mercato interno unico europeo e di aprire al maggior numero possibile di produttori l accesso l a tale mercato, di garantire la massima trasparenza e creare i presupposti per una normativa globale armonizzata a livello europeo nel settore della costruzione. Il DM del 14/09/2005 raggruppa le norme che disciplinano la progettazione, l esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire prestabiliti livelli di sicurezza nei riguardi della pubblica incolumità. Direttiva Comunitaria 89/106/CEE "Prodotti da Costruzione" 17

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