Direttive comunitarie di settore e normativa nazionale di recepimento
|
|
- Cornelia Fabbri
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Divisione XVI Sicurezza e conformità Direttive comunitarie di settore e normativa nazionale di recepimento Brescia 11 giugno 2014
2 Prodotti elettrici - Direttiva 2006/95/CE Legge 18 ottobre 1977, n. 791 Compatibilità elettromagnetica - Direttiva 2004/108/CE Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 Giocattoli Direttiva 2009/48/CE Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54 Dispositivi di protezione individuale - Direttiva 89/686/CEE Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n
3 Possono essere immessi sul mercato i prodotti muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario o l importatore sia in grado di presentare, a richiesta, la dichiarazione CE di conformità, nonché la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità del materiale ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente. 3
4 I prodotti devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza specificati negli allegati. 4
5 Prodotti elettrici
6 Direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione Regolamento 765/2008 del 9 luglio 2008 Pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti Residuale: si applica ai prodotti oggetto di direttive settoriali laddove queste non contengano disposizioni specifiche aventi il medesimo obiettivo Direttiva 2001/95/CE del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti Residuale: applicabile per gli aspetti di sicurezza non coperti da direttive di settore Decisione 768/2008 del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti 6
7 Legge 18 ottobre 1977, n. 791 Attuazione della direttiva 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. Decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 277 Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. Codice del consumo Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Parte IV Titolo I Sicurezza dei prodotti, articoli da 102 a 113 e allegato I 7
8 Articolo 1 Le disposizioni della legge si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e Volt in corrente alternata e fra 75 e Volt in corrente continua. 8
9 Articolo 1 a)materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericolo di esplosione; b)materiali elettrici per radiologia ed uso clinico; c)parti elettriche di ascensori e montacarichi; d)contatori elettrici; e)prese e spine di corrente per uso domestico; f)dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici; g)materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici; h)materiali elettrici speciali destinati ad essere usati su navi, aeromobili e per le ferrovie; i)materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio dell Unione Europea 9
10 Articolo 2 Il materiale elettrico, può essere immesso sul mercato solo se, costruito a regola d'arte in materia di sicurezza, non comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla loro destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. 10
11 llegato I principi generali di sicurezza sono indicati nell allegato I: 1. Requisiti Generali 2. Protezione dei pericoli che possono derivare dal materiale elettrico 3. Protezione dei pericoli dovuti all influenza di fattori esterni sul materiale elettrico 11
12 Si presume rispondente alle disposizioni dell articolo 2 il materiale elettrico che soddisfa: 1.Norme Armonizzate (norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione e pubblicata sulla GUUE); 2.Disposizioni della CEE el internazionali) e della IEC (Norme 3.Disposizioni delle norme nazionali dello Stato Membro del fabbricante. 12
13 La procedura di valutazione della conformità effettuata dal fabbricante comprende tre elementi principali: 1.Documentazione Tecnica 2.Dichiarazione di Conformità 3.Marcatura CE 13
14 Modulo A autocertificazione allegato II decisione 768/2008 Documentazione tecnica Dichiarazione CE di conformità Marcatura CE 14
15 Documentazione Tecnica Prima di immettere un prodotto sul mercato il fabbricante prepara la documentazione tecnica che consente di valutare se il materiale elettrico è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla legge. Essa deve comprendere: - descrizione generale del materiale elettrico; - disegni di progettazione e fabbricazione, schemi di componenti, sottounità, circuiti; - descrizioni e spiegazioni necessarie per comprendere i disegni, gli schemi e il funzionamento del materiale elettrico; - elenco delle norme applicate completamente o in parte, e la descrizione delle soluzioni applicate per conformarsi agli aspetti di sicurezza della direttiva nel caso in cui non siano state applicate norme; - risultati dei calcoli progettuali e dei controlli svolti; - rapporti sulle prove effettuate 15
16 Il fabbricante/rappresentante UE/importatore prima di iniziare la commercializzazione, effettua una dichiarazione di conformità CE da allegare alla documentazione tecnica del modello, secondo le indicazioni riportate negli allegati tecnici, con la quale attesta che i prodotti sono conformi alla normativa del settore,ed appone quindi sugli stessi la marcatura CE. 16
17 1. N. xxxxxx (identificazione unica del prodotto): 2. Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato: 3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante (o dell installatore): 4. Oggetto della dichiarazione (identificazione di prodotto che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia laddove opportuno): 5. L oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione: Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità: 7. Se del caso, l organismo notificato : (denominazione, numero) ha effettuato (descrizione dell intervento) e rilasciato il certificato:. 8. Informazioni supplementari: Firmato in vece e per conto di:. (luogo e data del rilascio) (nome e cognome, funzione) (firma) 17
18 Marcatura CE Prima che il prodotto venga posto sul mercato il materiale elettrico deve essere munito della marcatura CE Se il materiale elettrico è disciplinato da disposizioni relative ad aspetti diversi da quelli disciplinati dalla legge 791/77 e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la marcatura stessa è apposta qualora tale prodotto soddisfi anche le disposizioni relativi agli altri requisiti di sicurezza 18
19 La marcatura CE è apposta dal fabbricante o dal suo rappresentante in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile, sul materiale elettrico o, quando non possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia. È vietato apporre sui materiali elettrici ogni altro marchio che possa trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura CE. Sul materiale elettrico, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE. 19
20 - In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra. - I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. 20
21 La marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario. La marcatura CE è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione. Apponendo la marcatura CE, il fabbricante accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l apposizione. La marcatura CE è l unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l apposizione. E vietata l apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico della stessa. 21
22 Il fabbricante: Prepara la documentazione tecnica (che deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti stabiliti dalla legge). Redige la dichiarazione di conformità CE Appone la marcatura CE Tiene a disposizione delle autorità di controllo per 10 anni una copia della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica (a decorrere dall ultima data di fabbricazione del prodotto). Prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione interno garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica ed ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano. 22
23 Mancanza o irregolare apposizione della marcatura CE Intimazione al fabbricante o al rappresentante stabilito nella comunità o all importatore di conformare il prodotto. Assegnazione di un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione del prodotto. Decorso il termine di 30 giorni Divieto di commercializzazione e ritiro del prodotto dal mercato a spese del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella comunità o dell importatore 23
24 Prodotto elettrico pericoloso, anche se munito di marcatura CE Divieto o limitazione della commercializzazione/circolazione installazione Ritiro dal mercato Violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione all'autorità di vigilanza della documentazione di cui all'allegato III Divieto temporaneo di commercializzazione fino alla produzione della necessaria documentazione o fino all'accertamento della sua conformità e non pericolosità 24
25 Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il suo rappresentante stabilito nella Comunità o l'importatore che pongono in commercio il materiale elettrico di cui all'articolo 1, senza la marcatura CE o con marcatura apposta irregolarmente o in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero non ottemperando agli ordini di cui ai commi 3 e 4 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20,66 a Euro 123,95 per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a Euro ,14 e non superiore a Euro ,83. 25
26 Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore o l'installatore che vendono o installano il materiale elettrico di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20,66 a Euro 123,95 per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a Euro 774,69 e non superiore a Euro 4.648,11. La violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione all'autorità di vigilanza della documentazione di cui all'allegato III della presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 5.164,57 a Euro ,41. 26
delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) e della IEC (Commissione elettrotecnica internazionale) pubblicate con le
LEGGE 18 ottobre 1977, n. 791 Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere
DettagliLEGGE 18 ottobre 1977, n. 791
LEGGE 18 ottobre 1977, n. 791 Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita' europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad
Dettagli3. Si presume rispondente alle disposizioni dell'art. 2 il materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate rilevanti ai fini della sicurezza,
Legge 18 ottobre 1977, n. 791 (1). Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato
DettagliDirettive nuovo approccio e sicurezza prodotti: responsabilità produttori, importatori e distributori
1 Direttive nuovo approccio e sicurezza prodotti: responsabilità produttori, importatori e distributori Torino, 7 maggio 2013 Igor Gallo Sicurezza prodotti: quadro normativo 2 Ambito Europeo Direttiva
DettagliDirettiva del 19 febbraio 1973 nº 73/23/CEE
Direttiva del 19 febbraio 1973 nº 73/23/CEE Direttiva Bassa Tensione Concernente il ravvicinamento delle Legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro
DettagliL esperienza della Camera di commercio di Torino in ambito sanzionatorio
L esperienza della Camera di commercio di Torino in ambito sanzionatorio Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 sul procedimento relativo alle sanzioni amministrative Legge 791/77 (materiale
DettagliDispositivi di protezione individuale di I categoria
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Divisione XVI Sicurezza e conformità Dispositivi di protezione
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'articolo 4 e l'allegato C;
DPR 10 DICEMBRE 1997 N. 499 REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/68/CEE PER LA PARTE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 89/106/CEE IN MATERIA DI PRODOTTI DA COSTRUZIONE. IL PRESIDENTE DELLA
DettagliStrumenti per pesare a funzionamento non automatico
Strumenti per pesare funzionamento non automatico 1 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico Comando Polizia Municipale Via Bologna 74 - salone Ufficio Verbali Strumenti per pesare funzionamento
DettagliMateriale elettrico in bassa tensione (LVD Direttiva )
1 Materiale elettrico in bassa tensione (LVD Direttiva ) Torino, 7 maggio 2013 Igor Gallo 2 Prodotti elettrici bassa tensione: quadro normativo Ambito Europeo Direttiva settoriale prodotti elettrici 2006/95/CE
DettagliCHI È IN REGOLA, SI VEDE! i prodotti elettrici SONO TUTTI UGUALI?
CHI È IN REGOLA, SI VEDE! i prodotti elettrici SONO TUTTI UGUALI? Aspira al prodotto sicuro. 01 Il marchio c è? 02 03 04 05 La confezione riporta la marca? Il libretto d istruzioni è presente? Le parti
DettagliCamera di Commercio di Venezia
Camera di Commercio di Venezia La sicurezza dei prodotti passa attraverso la scuola Mestre, 4 novembre 2009 1 GIOCATTOLI DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 1991, n. 313 Attuazione della direttiva 88/378/CEE
DettagliCodice del Consumo Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre TITOLO I Sicurezza dei prodotti da articolo 102 ad articolo 113
Codice del Consumo Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 TITOLO I Sicurezza dei prodotti da articolo 102 ad articolo 113 1 FINALITA Assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli
DettagliDIRETTIVA 93/68/CEE DEL CONSIGLIO
DIRETTIVA 93/68/CEE DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1993 che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da
DettagliPANORAMICA SULLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
PANORAMICA SULLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE Premessa La direttiva individua come: macchine: quasi-macchine: l'insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso
Dettagli17 febbraio La vigilanza del mercato per la sicurezza e conformità del materiale di bassa tensione. IMQ - Milano
La vigilanza del mercato per la sicurezza e conformità del materiale di bassa tensione 17 febbraio 2016 IMQ - Milano Maria Giulia Di Noia Responsabile Servizio Accertamenti a tutela della fede pubblica
DettagliCamera di Commercio di Verona 14 aprile Relatore Gabriele Lualdi
Camera di Commercio di Verona 14 aprile 2011 Relatore Gabriele Lualdi 128 documento, stabilito mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per utilizzi comuni e ripetuti,
DettagliCONSUMATORE ED AL REGOLAMENTO (UE) N.
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DIRETTIVA 94/11/CE CONCERNENTE L'ETICHETTATURA DEI MATERIALI USATI NELLE PRINCIPALI COMPONENTI
DettagliPubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie
Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Milano, 21 Ottobre 2014 Gian Paolo Tondetta gianpaolo.tondetta@it.bureauveritas.com Nuovo quadro legislativo Pubblicazione L96 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità
DettagliLegge 18 ottobre 1977, n. 791.
Legge 18 ottobre 1977, n. 791. Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (n 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere
DettagliD.Lgs n. 517
D.Lgs. 29-12-1992 n. 517 Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. (Pubblicato nella
DettagliMarcatura. La sicurezza del materiale elettrico. La direttiva 2006/95. C.C.I.A.A. VERONA, 27 aprile 2011
Marcatura La sicurezza del materiale elettrico La direttiva 2006/95 C.C.I.A.A. VERONA, 27 aprile 2011 Roberto Cavenaghi. Istituto Italiano del Marchio di Qualità Documentazione realizzata a scopo didattico
DettagliNota all art. 29: Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/34/UE, si veda nelle note alle premesse.
attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
DettagliSEMINARIO MACCHINE NUOVE E USATE Aspetti di sicurezza nella loro gestione e aspetti legali
SEMINARIO MACCHINE NUOVE E USATE Aspetti di sicurezza nella loro gestione e aspetti legali L applicazione della «Direttiva Macchine» 2006/42/CE nelle aziende utilizzatrici Franco Paravano OREB Sistemi
DettagliLe Apparecchiature elettriche ed elettroniche Sessione 2. Marcatura CE e Conformità alle Direttive
Club CE 6 Marzo 2013 Torino Incontra - Torino Le Apparecchiature elettriche ed elettroniche Sessione 2 La documentazione obbligatoria: Dichiarazione di Conformità e marcatura CE Ing. Giancarlo Borio LACE
Dettagliö 36 ö 16-11-1999 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale -n.269
16-11-1999 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale -n.269 DECRETO 10 novembre 1999. Norme sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso
DettagliDecreto Legislativo 2 gennaio 1997, n. 7
Decreto Legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 "Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile"
DettagliPRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED)
Titolo Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED) Allegato III - MODULO F Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature
DettagliAvv. Renato Mantovani
Avv. Renato Mantovani Le prime norme T.U.L.S del 1934 Art. 189 Art. 201 Produzione e commercio Pubblicità Regolamento di attuazione: DPR 128/86 Presidi Medico Chirurgici DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI
DettagliSCALE MOBILI E MARCIAPIEDI MOBILI
SCALE MOBILI E MARCIAPIEDI MOBILI Sistema di alimentazione: TT, TN Norme di riferimento: o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata
Dettagli1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile e agli accumulatori seguenti:
DECRETO MINISTERIALE 3 LUGLIO 2003, N. 194 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e il ministro della salute REGOLAMENTO CONCERNENTE
DettagliI CONTROLLI DOCUMENTALI SUI GIOCATTOLI
I CONTROLLI DOCUMENTALI SUI GIOCATTOLI A P P R O F O N D I M E N T O SUI C O N T R O L L I D O C U M E N T A L I N E L L A M B I T O D E L P I A N O F O R M A T I V O IN M A T E R I A DI V I G I L A N
DettagliLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA clelia.lombardi@lab-to.camcom.it REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 UN PRESUPPOSTO FONDAMENTALE PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE
DettagliPRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2014/33/UE ALLEGATI V e VIII Esame Finale degli Ascensori e Verifica dell Unità per gli Ascensori
Titolo Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2014/33/UE ALLEGATI V e VIII Esame Finale degli Ascensori e Verifica dell Unità per gli Ascensori PR.PART.
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 (1). Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art.
DettagliLa Marcatura CE per il materiale d installazione: istruzioni per l uso
34 Idea Normativa di Franco Norello La Marcatura CE per il materiale d installazione: istruzioni per l uso Spiegazione chiara ed esauriente di quanto interessa distributori ed installatori su questo argomento
DettagliDisciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (G.U. 28 marzo 2013, n. 74) IL
DettagliPrincipali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
L. 18 ottobre 1977, n. 791 (1). Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad
DettagliActual status of Countries list finalized to the certification process. News to clarify which countries allow the CE mark acc. < R&TTE Directive >
Actual status of Countries list finalized to the certification process News to clarify which countries allow the CE mark acc. < R&TTE Directive > 6/3/2016 Dedicato ai nostril CLienti e Partner. Nuovo Quadro
Dettagli(Schema di decreto legislativo n. 275)
Schema di decreto legislativo concernente l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativi alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro
DettagliCamera di Commercio di Venezia
Camera di Commercio di Venezia La sicurezza dei prodotti passa attraverso la scuola Mestre, 4 novembre 2009 1 CODICE DEL CONSUMO Il decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modificazioni
DettagliEtichettatura dei tessili, dispositivi di protezione individuale (D.P.I) e materiale elettrico
Etichettatura dei tessili, dispositivi di protezione individuale (D.P.I) e materiale elettrico Normativa di riferimento tessili Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile e successive
DettagliLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI e GLI APPARECCHI RADIO
Seminario informativo Bellaria, 5 luglio 2016 LE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI e GLI APPARECCHI RADIO Ing. Vincenzo La Fragola - Direttore Generale Prima Ricerca & Sviluppo 1 Contenuto
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 767/2009 DEL 13 LUGLIO 2009 SULL IMMISSIONE SUL MERCATO E SULL USO DEI
DettagliTABELLA DI CONCORDANZA. per il recepimento della direttiva 2014/33/UE
TABELLA DI CONCORDANZA per il recepimento della direttiva 2014/33/UE Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
DettagliSICUREZZA DEI PRODOTTI ELETTRICI DIRETTIVA BASSA TENSIONE
AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata
DettagliPRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED)
Titolo PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED) Allegato III - MODULO G - Conformità basata sulla verifica dell unità Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PR PART
DettagliNota all art. 29: Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/34/UE, si veda nelle note alle premesse.
attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
DettagliAtti Parlamentari XVI Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE
Atti Parlamentari XVI Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N.517 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni
DettagliLa sicurezza dei prodotti nell Unione Europea e la marcatura CE Introduzione e quadro generale
Camera di commercio di Torino 1 La sicurezza dei prodotti nell Unione Europea e la marcatura CE Introduzione e quadro generale Centro congressi Torino Incontra 17 settembre 2014 Agenda Camera di commercio
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 86. (GU n.121 del Suppl. Ordinario n. 16)
DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 86 Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale
DettagliLe Direttive di prodotto
Le Direttive di prodotto 1 Le Direttive di prodotto stabiliscono i Requisiti Essenziali di Sicurezza (R.E.S. R.E.S.) ) cui i prodotti devono rispondere per poter liberamente circolare nel mercato europeo
DettagliSICUREZZA DEI PRODOTTI
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica DIVISIONE XIII NORMATIVA TECNICA E SICUREZZA DEI PRODOTTI SICUREZZA
DettagliDecreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. "Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura"
Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 "Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2007 - Suppl. Ordinario n.73/l
DettagliProdotti e materiali da costruzione: norme per la qualificazione
Prodotti e materiali da costruzione: norme per la qualificazione Sintesi di un documento Ance che fornisce il quadro normativo e indicazioni operative in merito ai prodotti e materiali da costruzione I
DettagliREGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE PIANO REGIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE PRQA MIGLIORIAMO L'ARIA CHE RESPIRIAMO
REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE PIANO REGIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE PRQA MIGLIORIAMO L'ARIA CHE RESPIRIAMO Allegato 3 Elementi tecnici per la certificazione ambientale dei generatori di
DettagliOrdinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione
Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) (Stato: 03.03.2015, ore 16:00) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 55 numero 3 della legge del 24 giugno 1902 1 sugli impianti
DettagliRelazione sul codice del consumo
OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE Roma, 30 marzo 2006 Relazione sul codice del consumo A cura di: Costantino Pugliese (C.R. Basilicata) Con l approvazione del codice del consumo, a norma dell art.
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3278 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore MAGNALBÒ COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º FEBBRAIO 2005 Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei
DettagliLa Direttiva PED 2014/68/UE Attrezzature ed insiemi a pressione. Caldogno, 12 luglio Applicazione: dal 1 giugno 2015
Attrezzature ed insiemi a pressione Caldogno, 12 luglio 2016 Nuova direttiva: 2014/68/UE Applicazione: dal 1 giugno 2015 per le parti legate al regolamento CE 1272/2008. (Art. 49 stabilisce applicazione
DettagliART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento
ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
DettagliLA CONFORMITA ALLE DIRETTIVE TECNICHE COMUNITARIE
LA CONFORMITA ALLE DIRETTIVE TECNICHE COMUNITARIE ALCUNE DIRETTIVE TECNICHE PORTANO ALL APPOSIZIONE DEL MARCHIO CE (CONFORMITA EUROPEA ) PRIMA DI APPORRE IL MARCHIO CE IL FABBRICANTE O PRODUTTORE O IMPORTATORE
DettagliAtti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE
Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N.145 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica
DettagliSicurezza Materiale Elettrico di Bassa Tensione
Sicurezza Materiale Elettrico di Bassa Tensione FONTI NORMATIVE: Legge N. 791/77 Direttiva del consiglio delle Comunità Europee N. 73/23/CEE (abrogata dalla Direttiva n. 2006/95/CEE) Prodotti inclusi:
DettagliTrattamento illecito degli animali d azienda. Illeciti amministrativi
Trattamento illecito degli animali d azienda Illeciti amministrativi Art. 108 d.lgs. 193/2006 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, violando la disposizione dell'articolo 9, comma 1, somministra
DettagliRealizzazione. PED Pressure Equipment Directive Consolidato 2018
Realizzazione Certifico S.r.l. Sede op.: Via A. de Curtis 28-06135 Ponte San Giovanni PERUGIA Sede amm.: Via Benedetto Croce 15-06024 Gubbio PERUGIA Tel. + 39 075 5997363 + 39 075 5997343 Assistenza 800
DettagliGASD C Foglio 1 di 5
Foglio 1 di 5 ID DESCRIZIONE ID DESCRIZIONE 1 Morsetto per il collegamento alla terra di protezione 10 Contenitore 2 Amperometro da quadro per la misura della corrente drenata 11 Morsettiera per il collegamento
DettagliMinistero delle attività produttive Decreto 3 luglio 2003, n. 194 (Gazzetta ufficiale 28 luglio 2003 n. 173)
Decreto 3 luglio 2003, n. 194 (Recepimento della direttiva 98/101/Ce e adeguamento della direttiva 91/157/Cee - pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose) Ministero delle attività produttive
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204
DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204 Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. (15G00220) (GU n.297 del 22-12-2015) Vigente al: 6-1-2016
DettagliArt. 3 Art. 4. Art. 5 Art. 6.
D.L.vo 4 settembre 2002, n. 262 Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all aperto. (Suppl. Ordinario alla
DettagliDirettiva PED : dalla 97/23/CE alla Nuova 2014/68/UE
Direttiva PED : dalla 97/23/CE alla Nuova 2014/68/UE L applicazione della nuova Direttiva è obbligatoria dal 19 luglio 2016. Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 Obblighi del Fabbricante, compiti
DettagliProblema della tracciabilità
Problema della tracciabilità Applicazioni di procedure sanzionatorie La vigilanza Scopo della Parte IV Titolo I del Codice è quello di garantire che i prodotti immessi sul mercato, siano sicuri Ai sensi
DettagliGuida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE
Guida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE Indice Introduzione generale 1 Premessa................................................................. pag. 8 2 L articolo 24...............................................................
DettagliGazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag
Direttiva 2001/92/CE della Commissione, del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a
DettagliGUIDA: Il prodotto sicuro INDICE degli argomenti:
GUIDA: Il prodotto sicuro INDICE degli argomenti: Attività di vigilanza Le misure adottabili dalle autorità Il prodotto sicuro ai sensi del Codice del Consumo Obblighi e sanzioni previsti dal Codice del
DettagliDichiarazioni CE di conformità per le macchine e dichiarazioni di incorporazione per le quasi-machine - Esempi
Campo d attività: principi generali Dichiarazioni CE di conformità per le macchine e dichiarazioni di incorporazione per le quasi-machine - Esempi Ente di certificazione SCESp 0008 Codice CE08-17.i Ente
DettagliMATERIALI DA COSTRUZIONE: IN SINTESI, COSA DICE IL NUOVO DECRETO
- NEWS N 10 OTTOBRE 2017 - PRINCIPALI LEGGI E DECRETI SULL EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA MATERIALI DA COSTRUZIONE: IN SINTESI, COSA DICE IL NUOVO DECRETO Il decreto legislativo Dlgs n. 106 del 16 giugno
DettagliMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre
DettagliOCCHIO ALLA SICUREZZA! gli occhiali da sole SONO TUTTI UGUALI?
OCCHIO ALLA SICUREZZA! gli occhiali da sole SONO TUTTI UGUALI? Non perdere di vista la qualità. 01 02 03 04 05 06 07 Gli occhiali da sole devono avere la marcatura? La categoria del filtro solare è presente?
DettagliLA CONTRAFFAZIONE DEI PRODOTTI: QUALI TUTELE PER LE IMPRESE E I CONSUMATORI?
LA CONTRAFFAZIONE DEI PRODOTTI: QUALI TUTELE PER LE IMPRESE E I CONSUMATORI? Sicurezza dei prodotti e Marcatura CE: obblighi e sanzioni per produttori, importatori e commercianti 26 novembre 2014, ore
DettagliREGOLAMENTO ORGANISMO NOTIFICATO. Nemko S.p.A.
REGOLAMENTO ORGANISMO NOTIFICATO Nemko S.p.A. Rev.2 emesso il 01/08/2013 1 INDICE 1. Premessa... 3 2. Generalità... 3 3. Prodotti oggetto della certificazione CE... 3 4. Prestazioni dell Organismo Notificato
DettagliDichiarazione CE di conformità per i dispositivi di protezione individuale anticaduta - Esempio
Campo d attività: principi generali Dichiarazione CE di conformità per i dispositivi di protezione individuale anticaduta - Esempio Codice CE12-2.i Ente notificato, Edizione 15.07.2016 numero di identificazione
DettagliArt. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli
D.Lgs. 6-11-2013 n. 131 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento
DettagliA norma dell'articolo 1 comma 2, gli impianti sono classificati in sette tipologie:
Franco Mario Tefa, Ingegnere Il Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera della Legge 248 del 2 dicembre 2005,
DettagliDOCUMENTO DELLA BANCA DATI PUNTOSICURO
DOCUMENTO DELLA BANCA DATI PUNTOSICURO 26/03/2007: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Direttiva 95/16/CE del Parlamento
DettagliEMANA Il seguente decreto legislativo: TITOLO I (CAMPO DI APPLICAZIONE E REQUISITI GENERALI)
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 RIGUARDANTE I MATERIALI E GLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO
DettagliAcea Ato 2 SpA SCHEDA TECNICA X/MAG17 GILET ALTA VISIBILITA COLOR GIALLO FLUORESCENTE UNI EN 471 CLASSE 2 DPI II
722337X/MAG17 GILET ALTA VISIBILITA COLOR GIALLO FLUORESCENTE UNI EN 471 CLASSE 2 DPI II (Immagine puramente illustrativa) Il Responsabile U. Sicurezza: A. Zitelli ELABORATO VERIFICATO APPROVATO FUNZIONE
DettagliOrdinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione
Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) 734.26 del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 55 capoverso 3 della legge del 24 giugno
DettagliIL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, ed in particolare l'art.
D.M. 10 luglio 2001. Recepimento della direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura
DettagliLEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017, n. 23. Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l
DettagliDECRETO 16 febbraio 2007
DECRETO 16 febbraio 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. (GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n.87) IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999, N. 162, PER L ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/33/UE
DettagliNORMATIVA. Direttiva 18 giugno 2009, n. 2009/48/CE DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla sicurezza dei giocattoli
GIOCATTOLI 1 NORMATIVA Direttiva 18 giugno 2009, n. 2009/48/CE DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla sicurezza dei giocattoli D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 Attuazione della direttiva 2009/48/CE
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 262
DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 262 Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all aperto. 9 NOVEMBRE
DettagliDirettiva di Prodotto - 94/9 CE
Direttiva di Prodotto - 94/9 CE D.P.R. n 126 28 marzo 1998 Regolamento in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive Atmosfere Esplosive.
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
L 146/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/879 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 2016 che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo
DettagliOrdinanza sulla sicurezza degli ascensori
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc) del 25 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 1 sulla sicurezza
DettagliQUADERNO DELLA LEGALITA SICUREZZA DEI PRODOTTI E MARCATURA CE. obblighi e sanzioni per fabbricanti, importatori e commercianti
1 QUADERNO DELLA LEGALITA SICUREZZA DEI PRODOTTI E MARCATURA CE obblighi e sanzioni per fabbricanti, importatori e commercianti Il presente documento è stato realizzato con il supporto tecnico di Dintec
Dettagli-> 1) Controlli sulla sicurezza dei giocattoli
LISTA DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE EFFETTUATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA Ai sensi dell art. 14 comma 2 D.L. 9.2.2012 n. 5, convertito dalla L.4.4.2012 n. 35, è pubblicata la seguente lista dei
Dettagli