17 febbraio La vigilanza del mercato per la sicurezza e conformità del materiale di bassa tensione. IMQ - Milano

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1 La vigilanza del mercato per la sicurezza e conformità del materiale di bassa tensione 17 febbraio 2016 IMQ - Milano Maria Giulia Di Noia Responsabile Servizio Accertamenti a tutela della fede pubblica

2 La direttiva 2014/35/UE Chiarisce che al materiale elettrico si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento UE 765/2008 Dispone che la direttiva deve applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza Ripartisce chiaramente gli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione e allinea le definizioni di fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore alle definizioni delle altre direttive emanate successivamente al Nuovo Quadro Legislativo comunitario (2008) In particolare, chiarisce che un importatore o distributore è ritenuto fabbricante quando immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica il materiale elettrico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità

3 la direttiva 2014/35/UE Pone enfasi sull identificazione del fabbricante e dell importatore, sulla identificazione del prodotto e sulla tracciabilità del prodotto lungo la catena di fornitura oltre a prevedere sul prodotto l indicazione dell indirizzo postale di fabbricante e/o importatore, chiede che gli operatori economici siano incoraggiati a fornire anche un sito internet per facilitare le comunicazioni tra tutti i soggetti coinvolti Ribadisce che la documentazione tecnica è compilata dal fabbricante, permette di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti pertinenti e comprende un analisi e una valutazione adeguate dei rischi, come descritto al punto 2 dell Allegato III

4 la direttiva 2014/35/UE Chiede agli Stati di stabilire regole quanto alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni e di assicurarsi che siano applicate. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive Individua una procedura a livello nazionale per il materiale elettrico che presenta rischi. In particolare prevede che le autorità di vigilanza effettui una valutazione che investa tutte le prescrizioni pertinenti Individua una procedura per il caso di materiale elettrico conforme che presenta rischi Individua una procedura per il caso di materiale elettrico che presenta non conformità formali

5 identificazione del fabbricante e dell importatore- Direttiva 2014/35 Art 6.6 I fabbricanti indicano sul materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. Art 8.3 Gli importatori indicano sul materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. Art 8.2 Gli importatori si assicurano che il fabbricante abbia fatto quanto previsto all art 6.6 Art.9.2 I distributori verificano che i fabbricanti e importatori abbiano fatto quanto prescritto dalla normativa ai sensi dell art 6.6 e 8.3

6 Identificazione fabbricante-normativa vigente Legge 791/77 allegato I-Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull imballaggio, sulle avvertenze d uso o sul certificato di garanzia D.lgs 194/2007 (emc spesso abbinata a lvd) art 11 Ogni apparecchio è accompagnato dal nome e dall indirizzo del fabbricante e, se questi non ha sede nella Comunità, dal nome e dall indirizzo del suo rappresentante autorizzato o dell importatore

7 Identificazione del prodotto direttiva 2014/35 Art I fabbricanti garantiscono che sul materiale elettrico sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l identificazione. Qualora le dimensioni o la natura del materiale elettrico non lo consentano, tali indicazioni sono riportate sull imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico Art 8.2 Gli importatori si assicurano che il fabbricante abbia fatto quanto previsto all art 6.5 Art 9.2 I distributori verificano che i fabbricanti e importatori abbiano fatto quanto prescritto dalla normativa ai sensi dell art 6.5 e 8.2

8 Identificazione prodotto-normativa vigente Art del d.lgs 206/2005 prevede l indicazione, in base al prodotto o al suo imballaggio, il riferimento al tipo di prodotto, o eventualmente alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata Art 11 d.lgs 194/2007- (emc spesso abbinata a lvd) ogni apparecchio è identificato dal tipo, dal lotto, dal numero di serie o da qualsiasi altra informazione che ne consenta l identificazione

9 La vigilanza del mercato Il buon funzionamento del mercato unico dell UE non può prescindere da un efficace attività di vigilanza negli Stati. Rischi Scarsa tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni nell utilizzo del materiale elettrico Gli operatori corretti subiscono la concorrenza sleale di quelli che non rispettano i costi del rispetto delle norme e che, paradossalmente, diventano più competitivi

10 Cosa si intende per vigilanza nell UE art 2 Regolamento (UE) 765/2008 l insieme di attività svolte e dei provvedimenti emessi dalle autorità competenti per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse

11 Scopo della vigilanza Garantire il rispetto della normativa e operare affinché solo prodotti conformi possano circolare liberamente a tutela dei consumatori a tutela della concorrenza leale tra operatori Come incrementando la conoscenza della normativa e inducendo un cambiamento nei comportamenti

12 Prevenzione strumenti incontri informativi newsletter pubblicazione di linee guida alla conformità dei prodotti opuscoli e altro materiale divulgativo Controllo Ispezioni e azioni appropriate in caso di prodotti non conformi La combinazione degli strumenti e la declinazione della proporzionalità degli interventi è lasciata agli Stati membri

13 Fattori determinanti La legislazione, le risorse (finanziarie e umane), le procedure nazionali determinano l efficacia della sorveglianza del mercato in ogni Paese

14 Vigilanza e sanzioni ex legge 791/77 Autorità di vigilanza sulla conformità dei prodotti: Ministero dello Sviluppo economico che si avvale dei propri uffici provinciali (dal 2000 Camere di Commercio) e, previa intesa, degli ispettorati del lavoro nonché altre amministrazioni dello Stato e autorità pubbliche locali nell ambito delle rispettive competenze Dal controllo vengono originati due differenti procedimenti, che, nel caso di controllo negativo, possono portare all emanazione di : provvedimento sanzionatorio le Camere di commercio ricevono i rapporti e verbali di contestazione elevati per violazione delle disposizioni della Legge 791/77, eventuali memorie difensive, e comminano le sanzioni amministrative valutando la fondatezza dell accertamento- legge 689/81- provvedimento ministeriale di conformazione/divieto di circolazione/ritiro/richiamo del prodotto legge 241/90

15 verifiche ispettive delle Camere di commercio input programmazione locale o nazionale segnalazioni da consumatori/associazioni/imprese/pa Esempi di criteri di selezione dei prodotti considerati rilevanti : Nuovo prodotto o nuova normativa quota di mercato elevata e pregressa non-conformità per il marchio, scarsa collaborazione in precedenti azioni di sorveglianza segnalazioni da altri Stati Membri o a livello internazionale ambiguità nella presentazione del prodotto e della documentazione tecnica

16 dove presso sedi/unità locali di produttori Importatori distributori

17 come Controllo visivo- consente di verificare la corretta presentazione del prodotto e l assenza di non conformità palesi-consiste nella verifica visiva del prodotto, dell etichettatura del prodotto, dei documenti informativi a corredo del prodotto Controllo documentale- consente di verificare la completezza e adeguatezza della documentazione con la quale il produttore dimostra la conformità e sicurezza del prodotto Controllo fisico-consente di verificare la sicurezza del prodotto sottoponendo il prodotto prelevato dal mercato ad analisi di laboratorio.

18 Qualche dato piani di vigilanza condivisi da Ministero dello sviluppo economico e Camere di Commercio Controlli 2013/2014: Milano 13 prodotti 49 non conformi 29 Lombardia 40 prodotti 316 non conformi 38 Italia 226 prodotti 2141 non conformi 193 di cui, con prove di laboratorio: Milano 4 non conformi 3 Lombardia 17 non conformi 7 Italia 99 non conformi 31

19 Cosa si intende per non conformità Il prodotto non risponde a requisiti «visivi formali»; es marcatura CE, le informazioni su fabbricante/importatore sono assenti, false o incomplete Il prodotto non risponde a requisiti documentali; la dichiarazione di conformità è assente o non è compilata in modo corretto, la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta Il prodotto non possiede requisiti generali di sicurezza e rischia di pregiudicare la salute o la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni-es mancano istruzioni e informazioni sulla sicurezza, non sono rispettati requisiti costruttivi

20 Art 22 della direttiva 2014/35/UE non conformità formale Marcatura CE non apposta o non conforme nella grafica Assenza o non correttezza di dichiarazione di conformità Documentazione tecnica non disponibile o non completa Indicazioni su importatore/importatore sono assenti, false, incomplete Mancato rispetto delle altre prescrizioni amministrative previste dall art 6 e 8 Provvedimento di cessazione dello stato di non conformità Se la non conformità persiste Limitazione o divieto di circolazione sul mercato o ritiro o richiamo

21 Cosa dice l UE Gli Stati Membri devono definire le penalità da applicare in caso di nonconformità: le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive dovrebbero tenere conto del livello di non-conformità e del numero di unità non-conformi immesse sul mercato comunitario

22 Cosa succede nell UE In caso di prodotti non-conformi: Le Autorità di controllo «ammoniscono» formalmente produttori/ importatori sulla base dei risultati delle verifiche e assegnano un termine per adeguarsi (lievi violazioni e rischi associati di lieve entità) Informazione al consumatore (gruppi definiti/valutata sufficiente maggiore informazione) Divieto temporaneo di vendita Ritiro dal mercato richiamo Distruzione di prodotti pericolosi Multe Chiusura di azienda Pubblicazione su Rapex

23 legge 791/77 Il prodotto non risponde a requisiti «informativi» Mancanza della marcatura CE Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione pecuniaria amministrativa da a euro a euro per fabbricante e importatore(da 21 a 124 euro per ogni pezzo) da 775 a euro per distributore (da 21 a 124 euro per ogni pezzo) Provvedimento di cessazione dell infrazione entro 30 giorni e conformazione Se non si ottempera, provvedimento di divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato Apposizione di marchi che possono trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura CE Apposizione di marchi che limitano la visibilità o leggibilità della marcatura CE Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione pecuniaria amministrativa da a euro a euro per fabbricante e importatore da 775 a euro per distributore

24 Legge 791/77 Il prodotto non risponde a requisiti documentali Mancata conservazione ed esibizione della documentazione tecnica Sanzione pecuniaria amministrativa da a euro per fabbricante e importatore Provvedimento di temporaneo divieto di commercializzazione fino alla produzione della documentazione o fino all accertamento della conformità e non pericolosità del prodotto

25 Legge 791/77 Il prodotto rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone, degli animali domestici o dei beni Irregolare (indebita) apposizione della marcatura CE Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione pecuniaria amministrativa da a euro a euro per fabbricante e importatore(da 21 a 124 euro per ogni pezzo) da 775 a euro per distributore (da 21 a 124 euro per ogni pezzo) Provvedimento di cessazione dell infrazione entro 30 giorni e conformazione Se non si ottempera, provvedimento di divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato Sebbene conforme il prodotto rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali domestici, dei beni Provvedimento di ritiro temporaneo,divieto /limitazione e installazione di circolazione e attivazione della procedura prevista dalla direttiva

26 Richiamo e ritiro dei prodotti pericolosi Richiamo- le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori Ritiro- qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l esposizione di un prodotto pericoloso per la sua offerta al consumatore

27 L operatore economico non ottempera ai provvedimenti del Ministero Mancata ottemperanza ai provvedimenti di ritiro temporaneo, divieto o limitazione di circolazione o installazione emanato dal Mise ex art 9, co 3 e 4 Sanzione pecuniaria amministrativa da a euro a euro per fabbricante e importatore da 775 a euro per distributore

28 Condivisione e scambi di informazione è il sistema rapido di allarme (Rapid Exchange) dell UE che permette il rapido scambio di informazioni e azioni fra Autorità nazionali per bloccare prodotti che rappresentano un grave rischio per i consumatori

29 Dati pubblicati su rapex 5 rapporti settimanali prodotti notificati materiale elettrico 22 rischio grave 5 altri livelli di rischio

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