La sorveglianza sui giocattoli eseguita dalle Camere di commercio

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1 L importanza di creare, produrre, vendere e utilizzare un giocattolo sicuro 1 La sorveglianza sui giocattoli eseguita dalle Camere di commercio Centro congressi Torino Incontra 9 novembre 2015

2 2 L art. 2 comma 2 lett. L) della Legge 580/93 sulle Camere di commercio, modificata nel 2010, ha chiaramente indicato fra le funzioni delle Camere di commercio la vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale

3 Compiti di tutela della fede pubblica del Settore Servizio Metrico 3 vigilanza sui prodotti - controllo sulla sicurezza ed etichettatura dei prodotti garantita dal rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, a tutela dei consumatori e della concorrenza leale metrologia legale - verificazione periodica strumenti di misura presso utenti metrici, ricevimento SCIA dei laboratori privati che eseguono verifica, tenuta del Registro fabbricanti metrici e del Registro assegnatari marchi produttori oggetti in metallo prezioso, rinnovo autorizzazioni ministeriali ai centri tecnici per i tachigrafi digitali, vigilanza su tutti i precedenti soggetti

4 Giocattoli 4 Giocattoli (D. lgs. 54/2011, Dir. 2009/48/CE e D. lgs. 313/91, Dir. 88/378/CEE, principali norme armonizzate relative); Altri prodotti Materiale elettrico a bassa tensione (L. 791/77, Dir. 2006/95/CE, Dir. 2014/35/UE, principali norme armonizzate relative); Dispositivi di protezione individuale (D. lgs. 475/92, Dir. 89/686/CEE, principali norme armonizzate relative); Sicurezza generale dei prodotti (capo IV D.lgs. 206/2005, Dir. 2001/95/CE Tessili (Regolamento UE 1007/2011, D. lgs. 194/199, L. 883/73, Dir. 2008/121/CE, Dir. 96/73/CE, Dir. 73/44/CEE)

5 Il Ministero dello Sviluppo economico 5 Si avvale sul territorio anche delle Camere di commercio per lo svolgimento delle attività ispettive presso le aziende, oltre che di altre Amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali, oltre che per effettuare in seguito controlli sul rispetto delle disposizioni impartite. Infatti può: INTIMARE DI CONFORMARE IL PRODOTTO, entro 30 gg, al produttore/ importatore, quando viene accertata la mancanza o irregolare apposizione della marcatura CE; VIETARE LA COMMERCIALIZZAZIONE temporaneamente o in modo definitivo/ordinare IL RITIRO o IL RICHIAMO (a spese del fabbricante), se il termine è decorso inutilmente; VIETARE L IMMISSIONE SUL MERCATO di prodotti non conformi, individuati ad esempio nei controlli a campione dell Autorità doganale. Le determinazioni del Ministero costituiscono vero e proprio procedimento amministrativo regolato anche dalla L. 241/90, distinto dal procedimento sanzionatorio ai sensi della L. 689/81 che prevede irrogazione di sanzioni pecuniarie e accessorie (sequestro). I provvedimenti ministeriali hanno efficacia ovviamente su tutti i prodotti oggetto di intervento, sull intero territorio nazionale.

6 6 Il Regolamento europeo 765/2008 richiede un attenta vigilanza sul mercato, attraverso la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le diverse Autorità vigilanti degli Stati membri, i controlli al momento dell immissione nel mercato comunitario, il ritiro dei prodotti pericolosi. Dispone inoltre che gli Stati membri stabiliscano programmi di controllo sulle caratteristiche dei prodotti su scala adeguata e sulla base di un campionamento significativo, tenendo conto dei principi di valutazione del rischio, dei reclami pervenuti e di altre informazioni utili disponibili.

7 Il primo Protocollo d intesa 7 Il 26 giugno 2009, al fine di rispettare il Regolamento, Unioncamere ha siglato un Protocollo di intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico per l attuazione del Progetto Rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori, finanziato da entrambi i soggetti. Attraverso tale Progetto il sistema camerale ha potenziato le competenze affidate alle Camere di Commercio al fine di valorizzarne il ruolo nel quadro nazionale degli interventi di regolazione del mercato e tutela del consumatore.

8 Nel Protocollo sono state considerate sia le funzioni di vigilanza sul mercato relative alla metrologia legale sia quelle relative alla etichettatura (tessili) e alla sicurezza dei prodotti (giocattoli, prodotti elettrici, compatibilità elettromagnetica, DPI 1^ categoria, sicurezza prodotti per quanto attiene al Codice del consumo). E stata prevista ed effettuata: la predisposizione di procedure per lo svolgimento in modo coordinato delle attività da parte delle diverse Camere; la formazione/aggiornamento del personale camerale; la realizzazione di un sistema informativo nazionale per la gestione dei controlli, Informazione sull iniziativa 8

9 Tipologie di controllo 9 visivo sui prodotti: tali controlli sono quelli eseguiti presso le imprese per verificare il rispetto formale della normativa di riferimento; documentale sui dossier tecnici relativi ai prodotti o agli strumenti metrici: tali controlli sono eseguiti avvalendosi di Organismi notificati e sono volti ad accertare la conformità dei prodotti in relazione alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa cogente e volontaria; prove di laboratorio, volte ad accertare le caratteristiche chimico fisiche di conformità dei prodotti appoggiandosi ancora a laboratori autorizzati.

10 Piano di controllo 10 Sono stati individuati per ogni Provincia i controlli da svolgere sui diversi ambiti di applicazione del progetto, tenendo conto di: segnalazioni provenienti da altre autorità di vigilanza (Dogane, ) segnalazioni e reclami provenienti dal mercato e dai consumatori analisi semplificata sui rischi potenziali associati ai prodotti, delle caratteristiche di stagionalità, degli eventi ricorrenti Valore degli scambi sul territorio, n. consumatori/utenti

11 La prima Convenzione 11 Il 30 aprile 2010 la Camera di commercio di Torino ha sottoscritto una Convenzione con Unioncamere per lo svolgimento, da parte del Settore Servizio metrico, sul proprio territorio provinciale di una serie di controlli in ambito metrologico legale e vigilanza prodotti

12 Le procedure Unioncamere 12 SCOPO DELLA VIGILANZA Verificare la conformità dei prodotti secondo procedure condivise Intervenire nel caso di prodotti non conformi Mettere a disposizione delle autorità di controllo coinvolte una banca dati comune LUOGHI DELLA VIGILANZA Produzione Stoccaggio Distribuzione

13 Obiettivi 13 verificare la conformità ai requisiti di sicurezza dei giocattoli immessi sul mercato italiano, a garanzia dei consumatori e della concorrenza leale fra imprese intervenire nel caso di prodotti non conformi (marcatura assente, avvertenze assenti o incomplete, ) Coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico: Coordinamento su scala nazionale Riferimento italiano su scala europea

14 Le attività nel tempo 14 Nel 2011 sono state organizzate ed effettuate dal Settore le ispezioni previste presso aziende produttrici o distributrici, controllando fra gli altri prodotti 310 giocattoli, ancora ricadenti nella disciplina del D.lgs. 313/1991, seguendo la traccia delle procedure elaborate da Unioncamere. Nel 2012 l attività è stata concentrata sulla raccolta del materiale e sul coordinamento con gli Organismi notificati per i controlli delle documentazioni tecniche e delle dichiarazioni di conformità (trasmesse unitamente ad un campione del prodotto) e sull organizzazione per lo svolgimento, sempre da parte degli Organismi notificati, delle prove di laboratorio secondo i protocolli indicati dalle norme armonizzate, per verificare la conformità di prodotti acquistati a caso presso le aziende ispezionate o per cui sono emerse esigenze di approfondimento. Gli esiti dei controlli visivi, documentali e delle analisi, in caso negativo, hanno determinato da parte del Settore Servizio metrico la redazione di verbali di accertamento di violazioni amministrative con relativa sanzione pecuniaria.

15 Il secondo Protocollo d intesa 15 Ad ottobre 2012 Unioncamere ha siglato un ulteriore Protocollo di intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, sempre destinato al rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori.

16 La seconda Convenzione 16 Il 20 maggio 2013 la ha sottoscritto un altra Convenzione con Unioncamere per lo svolgimento, da parte del Settore Servizio metrico, di una serie di controlli Nel 2014 sono state effettuate, fra le altre, alcune ispezioni su giocattoli e sono stati controllati visivamente 63 prodotti e per alcuni di questi effettuati approfondimenti tramite Organismi notificati, secondo le procedure Unioncamere, aggiornate con il D.lgs. 54/2011. Sono stati emessi alcuni verbali di contestazione con relative sanzioni amministrative, relative principalmente ad errata o incompleta apposizione delle avvertenze o ad errori nella compilazione della documentazione tecnica da parte del produttore.

17 D.Lgs. 54/2011 REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA 17 Principio generale: il giocattolo non deve compromettere la sicurezza o la salute dell utilizzatore o dei terzi, quando è utilizzato conformemente alla sua destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

18 REQUISITI PARTICOLARI DI SICUREZZA (all. II) 18 Resistenza meccanica per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l uso Attenzione alla progettazione di: bordi, sporgenze, corde, cavi, elementi di fissaggio Movimento delle parti Evitare qualsiasi rischio di strangolamento o asfissia per ostruzione via aeree anche in caso di corpi incastrati nella bocca Aspetti legati all infiammabilità Attenzione alle sostanze e alle miscele chimiche di cui sono costituiti o in essi contenuti

19 COME PRODURRE E METTERE IN COMMERCIO UN GIOCATTOLO CONFORME ALLE NORME? 19 E necessaria una preventiva analisi dei pericoli chimici, fisico - meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare. Il fabbricante deve valutare la potenziale esposizione dei bambini a tali pericoli. Il giocattolo deve essere prodotto in modo da garantire la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza, indicati ad esempio dalle NORME ARMONIZZATE Il fabbricante applica una procedura di CONTROLLO INTERNO della produzione. Di tutto ciò deve dare evidenza attraverso una dettagliata DOCUMENTAZIONE TECNICA (allegato IV) Sul giocattolo conforme o su un etichetta affissa o sull imballaggio viene applicata dal produttore la marcatura CE in modo visibile, leggibile ed indelebile sul giocattolo. Viene redatta la dichiarazione CE di conformità

20 INDICAZIONI SUI GIOCATTOLI Marcatura CE Dati identificativi del prodotto (tipo, lotto, serie, modello) Nome e/o ragione sociale e/o marchi, indirizzo del fabbricante o del responsabile dell immissione sul mercato Istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana Avvertenze 20 ALCUNI ESEMPI Giocattoli non destinati a bambini di età < 36 mesi: "Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi" + breve indicazione del pericolo specifico (può essere contenuta nelle istruzioni) Giocattoli chimici: "Non adatto a bambini di età inferiore a XXX anni. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto". Pattini, pattine a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo destinati ai bambini: "Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico Giocattoli funzionali "Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto

21 Poteri di accertamento degli Organi di controllo (art. 13 della L. 689/81) 21 assumere informazioni procedere a ispezioni in luoghi diversi dalla dimora privata procedere a rilievi descrittivi e fotografici ed altre operazioni tecniche sequestrare cautelativamente le cose, redigendo verbale che deve essere trasmesso prontamente all Autorità competente (Settore Sanzioni e protesti per la ) Di tutte le operazioni viene redatto verbale.

22 Le sanzioni 22 Le direttive europee non contengono un riferimento diretto alle sanzioni, sono i recepimenti nazionali, obbligatori da parte di ciascuno Stato membro, che individuano idoneo impianto sanzionatorio. Vengono definiti livelli di responsabilità e gravità differenti ai quali corrispondono sanzioni amministrative pecuniarie più o meno ingenti, passando anche ad un profilo penale. In generale maggiormente responsabile della non conformità di un prodotto è colui che ha effettuato la prima immissione sul mercato comunitario di detto prodotto, fabbricante-rappresentante autorizzato o importatore. Anche il distributore è chiamato però a rispondere di detta non conformità, sebbene in misura più lieve.

23 Il programma attività 2016 La terza Convenzione 23 Il 26 ottobre u.s. la ha approvato la terza Convenzione con Unioncamere per lo svolgimento, da parte del Settore Servizio metrico, di ulteriori controlli sui giocattoli

24 L IMPORTANTE E LA SICUREZZA DEI BAMBINI!! 24

25 Grazie per l attenzione! 25 I nostri recapiti: Settore Servizio metrico Via Pomba 23 Torino Tel PEC: vigilanza.mercato.metrico@to.legalmail.camcom.it Mail solo per informazioni: metrico@to.camcom.it

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