Programma. L attività vigilanza prodotti della Camera di commercio di Torino

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1 Camera di commercio di Torino 1 Programma L attività vigilanza prodotti della Camera di commercio di Torino Paola Pedanti L etichettatura dei prodotti tessili: il Regolamento UE 1007/2011 Paola Biletta, Isolda Basic Le direttive nuovo approccio e la sicurezza prodotti: responsabilità di produttori, importatori e distributori Igor Gallo I giocattoli alla luce della direttiva 2009/48/CE Giorgio Sorrentino I dispositivi di protezione individuale (D. P. I.): la direttiva 89/686/CEE e relativi aggiornamenti Pietro Corcione Il materiale elettrico in bassa tensione: la direttiva LVD 2006/95/CE Igor Gallo Dibattito conclusivo

2 Camera di commercio di Torino 2 La sicurezza dei giocattoli alla luce della Direttiva 2009/48/CE

3 Camera di commercio di Torino 3 Decreto Legislativo n aprile 2011 recepisce la Direttiva Europea 2009/48/CE Precedente normativa: D.Lgs. 313/1991 recepiva la Direttiva Europea 1988/378/CEE

4 Camera di commercio di Torino 4 LE RAGIONI DEL CAMBIAMENTO Il cambiamento del mercato dei giocattoli con l introduzione di molte nuove categorie/tipi di giocattoli. Lo spostamento delle aree di produzione. L esigenza di tener conto delle nuove evidenze scientifiche riguardanti le sostanze utilizzate per la fabbricazione dei giocattoli. La necessità di rafforzare il controllo all interno del mercato europeo e sulle frontiere.

5 Camera di commercio di Torino 5 PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE Lungo elenco di definizioni. Obbligo per i fabbricanti di redigere la dichiarazione di conformità e il fascicolo tecnico. Sono rivisti alcuni requisiti di sicurezza e alcuni rischi per la salute e la sicurezza del bambino, con particolare riguardo al soffocamento per inalazione e per ostruzione delle vie aeree che viene esteso a tutti i giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, indipendentemente dall età dell utilizzatore. L obbligo di chiarezza e di leggibilità delle AVVERTENZE è integrato con specifiche restrizioni relative agli utilizzatori Abbinamento Giocattolo-Prodotto alimentare: il giocattolo deve essere separato dall alimento mediante imballaggio; divieto di commercializzazione di giocattoli che per essere accessibili al bambino necessitino il consumo della parte commestibile.

6 Camera di commercio di Torino 6 DEFINIZIONE DI GIOCATTOLI Prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni

7 Allegato I Camera di commercio di Torino 7 Prodotti espressamente non considerati giocattoli Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni Prodotti destinati a collezionisti adulti (modelli in scala fedeli e dettagliati, kit di montaggio, bambole folcloristiche e decorative, repliche storiche, riproduzioni armi da fuoco reali) con indicazione di prodotto destinato a > 14 anni Attrezzature sportive per bambini aventi massa corporea > 20 kg Biciclette con altezza massima alla sella di oltre 435 mm Monopattini o altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o destinati a essere utilizzati sulla pubblica via Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o sui marciapiedi Attrezzature nautiche da usare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare Puzzles di oltre 500 pezzi

8 Allegato I Camera di commercio di Torino 8 Prodotti espressamente non considerati giocattoli Armi ad aria compressa e archi per il tiro > 120 cm Fuochi d'artificio compresi gli inneschi a percussione Giochi con freccette a punte metalliche Prodotti funzionali alimentati con corrente nominale superiore a 24 volt e prodotti comprendenti elementi termici destinati ad essere utilizzati sotto la sorveglianza di un adulto in un ambito pedagogico Apparecchiature elettroniche usate per accedere a software interattivi e relative periferiche non concepite per bambini Software interattivi destinati al tempo libero Succhiotti di puericultura Apparecchi di illuminazione attrattivi per bambini Trasformatori per giocattoli Accessori moda per bambini non destinati a scopo ludico

9 Camera di commercio di Torino 9 GIOCATTOLO O NON GIOCATTOLO? Aspetti di cui tenere conto: Luogo di vendita Prezzo di vendita Livello di dettaglio del prodotto Etichettatura Dimensioni, forme, colori,. Scopo: ludico o meno.

10 Camera di commercio di Torino 10 OPERATORI ECONOMICI SOGGETTI AD OBBLIGHI FABBRICANTE Persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio. RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO Persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti.

11 Camera di commercio di Torino 11 OPERATORI ECONOMICI SOGGETTI AD OBBLIGHI IMPORTATORE Persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo. DISTRIBUTORE Persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo.

12 Camera di commercio di Torino 12 IMMISSIONE SUL MERCATO La prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario.

13 Camera di commercio di Torino 13 MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO La fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l uso sul mercato comunitario nel corso di un attività commerciale a titolo oneroso o gratuito.

14 Camera di commercio di Torino 14 REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA Principio generale: il giocattolo non deve compromettere la sicurezza o la salute dell utilizzatore o dei terzi, quando è utilizzato conformemente alla sua destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

15 Camera di commercio di Torino 15 REQUISITI PARTICOLARI DI SICUREZZA (all. II) Resistenza meccanica per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l uso Attenzione alla progettazione di: bordi, sporgenze, corde, cavi, elementi di fissaggio Movimento delle parti Evitare qualsiasi rischio di strangolamento o asfissia per ostruzione via aeree anche in caso di corpi incastrati nella bocca Aspetti legati all infiammabilità Attenzione alle sostanze e alle miscele chimiche di cui sono costituiti o in essi contenuti

16 Camera di commercio di Torino 16 COME PRODURRE E METTERE IN COMMERCIO UN GIOCATTOLO CONFORME ALLE NORME? E necessaria una preventiva analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare. Il fabbricante deve valutare la potenziale esposizione dei bambini a tali pericoli.

17 Camera di commercio di Torino 17 COME PRODURRE E METTERE IN COMMERCIO UN GIOCATTOLO CONFORME ALLE NORME? Il giocattolo deve essere prodotto in modo da garantire la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza indicati dalle NORME ARMONIZZATE che, nel settore giocattoli, sono: EN 71 1: 2009 proprietà fisiche e meccaniche EN 71 2: infiammabilità EN 71 3: 2009 migrazione di alcuni elementi EN 71 4: 2009 set per esperimenti chimici EN 71 5: 2009 giochi chimici tranne i set per esperimenti EN 71 7: 2002 pitture a dito EN 71 8: 2010 altalene, scivoli e giocattoli di attività similari EN 62115: 2006 sicurezza dei giocattoli elettrici

18 Camera di commercio di Torino 18 COME PRODURRE E METTERE IN COMMERCIO UN GIOCATTOLO CONFORME ALLE NORME? Il fabbricante applica una procedura di CONTROLLO INTERNO della produzione. Di tutto ciò deve dare evidenza attraverso una dettagliata DOCUMENTAZIONE TECNICA (allegato IV)

19 Camera di commercio di Torino 19 Vi sono delle ipotesi in cui il fabbricante può o deve agire diversamente: Qualora non esistano specifiche norme armonizzate Qualora, pur esistendo le norme armonizzate, il fabbricante non le applichi o le applichi solo in parte Qualora una o più norme armonizzate siano state pubblicate con limitazioni Qualora il fabbricante ritenga che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedano il ricorso alla verifica di parti terze

20 Camera di commercio di Torino 20 Nei suddetti casi: il fabbricante deve rivolgersi ad un Organismo di valutazione della conformità che rilascerà un Certificato d esame CE del tipo (effettuando le prove presso i propri laboratori). In questo caso, se nel corso del tempo il processo di produzione del giocattolo, le materie prime o le componenti del giocattolo subiscono variazioni, il certificato va rivisto (va rivisto in ogni caso trascorsi 5 anni) Al termine di questi processi, se superati positivamente, il giocattolo si può ritenere conforme alle norme, ottiene una dichiarazione CE di conformità e può essere marcato CE.

21 Camera di commercio di Torino 21 Tale marcatura deve essere apposta in modo visibile, leggibile ed indelebile sul giocattolo o su un etichetta affissa o sull imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora non sia visibile dall esterno dell imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull imballaggio. La marcatura CE può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

22 Camera di commercio di Torino 22 INDICAZIONI SUI GIOCATTOLI Marcatura CE Torino 7 maggio 2013 Nome e/o ragione sociale e/o marchi, indirizzo del fabbricante o del responsabile dell immissione sul mercato

23 AVVERTENZE Camera di commercio di Torino 23 Giocattoli non destinati a bambini di età < 36 mesi "Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi" oppure "Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni" oppure un avvertenza nella forma del seguente pittogramma: + breve indicazione del pericolo specifico (può essere contenuta nelle istruzioni)

24 Giochi di attività "Solo per uso domestico" AVVERTENZE Camera di commercio di Torino 24 + istruzioni di montaggio Giocattoli funzionali "Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto Questi giocattoli devono essere inoltre corredati delle istruzioni operative e delle precauzioni cui l utilizzatore deve attenersi, co l avvertenza che il mancato rispetto di dette precauzioni esporrebbe l utilizzatore ai pericoli (da precisare) propri dell apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o un imitazione. Va, altresì, indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere stabilita dal

25 Giocattoli chimici AVVERTENZE "Non adatto a bambini di età inferiore a XXX anni. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto". Camera di commercio di Torino 25 Va, altresì, indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere specificata dal fabbricante. Pattini, pattine a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo destinati ai bambini "Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico

26 AVVERTENZE Camera di commercio di Torino 26 Giocattoli nautici "Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto". Giocattoli contenuti nei prodotti alimentari "Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto"

27 Camera di commercio di Torino 27 AVVERTENZE Imitazioni di maschere e caschi di protezione "Questo giocattolo non fornisce protezione" Imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi "Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti"

28 GIOCATTOLI ELETTRICI Camera di commercio di Torino 28 Devono rispondere anche ai requisiti della Norma EN Rischi principali dei giocattoli elettrici: Rischi di ustione e incendio Rischi chimici (batterie) Rischi elettrici (scosse elettriche) Sono necessarie avvertenze specifiche in relazione alle eventuali lampade asportabili, alle batterie sostituibili, alle batterie ricaricabili, ai trasformatori, ai caricabatteria, ai giocattoli utilizzabili in acqua

29 Camera di commercio di Torino 29 GIOCATTOLI ELETTRICI In fase di COSTRUZIONE di questi giocattoli bisogna osservare che: Devono poter essere alimentati con una tensione nominale non superiore a 24 V. Il trasformatore non deve essere parte integrante del giocattolo, né incorporare eventuali comandi. Se il giocattolo è destinato ad essere utilizzato nell acqua o è destinato a bambini < 36 mesi non deve necessitare di un trasformatore. Le pile a bottone e le batterie del tipo R1 non devono risultare accessibili senza l aiuto di un utensile o di una doppia manovra simultanea. Le batterie dei giocattoli destinati a bambini < 36 mesi non devono risultare accessibili senza l aiuto di un utensile (se la batteria è a bottone questa precauzione è sempre valida) Gli eventuali LED devono essere in classe 1. Il circuito elettrico deve essere protetto anche nell eventualità di urti.

30 Camera di commercio di Torino 30 OBBLIGHI E RESPONSABILITA FABBRICANTE Prepara la documentazione tecnica Redige la dichiarazione CE di conformità Appone la marcatura CE Conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione CE per un periodo di 10 anni Indica sul giocattolo il proprio nome, la propria denominazione commerciale o il marchio, l indirizzo dove può essere contattato Fornisce, su richiesta delle autorità competenti, tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità del giocattolo

31 Camera di commercio di Torino 31 OBBLIGHI E RESPONSABILITA RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO Se riceve mandato dal fabbricante, tale mandato deve almeno contenere l obbligo di: Mantenere a disposizione dell autorità di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per almeno 10 anni Fornire, su richiesta delle autorità competenti, tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità dal giocattolo Cooperare con l autorità competente in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli

32 Camera di commercio di Torino 32 OBBLIGHI E RESPONSABILITA IMPORTATORE Si assicura che il fabbricante abbia adempiuto ai propri obblighi relativi alla valutazione di conformità, alla documentazione tecnica, alla marcatura CE, all apposizione sul prodotto di quanto prescritto. Indica sul giocattolo il proprio nome, la propria denominazione commerciale o il marchio, l indirizzo dove può essere contattato. Si assicura che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.

33 Camera di commercio di Torino 33 OBBLIGHI E RESPONSABILITA DISTRIBUTORE Verifica che il giocattolo rechi la marcatura prescritta, sia accompagnato dai documenti prescritti e da informazioni in lingua italiana Garantisce che le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità del giocattolo Se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme non mette il giocattolo a disposizione sul mercato e ne informa il fabbricante o l importatore e il Ministero dello Sviluppo economico Fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessaria e collabora con le autorità competenti

34 Camera di commercio di Torino 34

35 Camera di commercio di Torino 35 LA TRACCIABILITA DEL GIOCATTOLO Il fabbricante deve apporre sul giocattolo (o sulla confezione, o in un documento di accompagnamento) informazioni che consentano: L identificazione univoca del prodotto L identificazione del fabbricante

36 Camera di commercio di Torino 36 LA TRACCIABILITA DEL GIOCATTOLO Gli operatori economici notificano, su richiesta, alle autorità di vigilanza: Qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un giocattolo Qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un giocattolo

37 Camera di commercio di Torino 37 LA VIGILANZA Scopo della vigilanza è: Verificare la conformità dei giocattoli immessi sul mercato Intervenire nel caso di giocattoli non conformi I luoghi della vigilanza sono: Produzione Stoccaggio Distribuzione La tipologia del controllo: Visivi/formali Documentali Fisici (prelievo e analisi dei campioni)

38 Camera di commercio di Torino 38 LA VIGILANZA CONTROLLI VISIVI/FORMALI Verifica della marcatura CE Verifica dei dati e delle informazioni obbligatorie Dati identificativi del prodotto (tipo, lotto, serie, modello) Nome del fabbricante, denominazione commerciale o marchio, indirizzo Nome dell importatore, denominazione commerciale o marchio, indirizzo Istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana Avvertenze

39 Camera di commercio di Torino 39 ETICHETTATURA DEL GIOCATTOLO

40 Camera di commercio di Torino 40 LA VIGILANZA CONTROLLO DOCUMENTALE Può aver luogo a seguito di: controllo visivo che ha evidenziato irregolarità a campione su prodotti visivamente regolari Si acquisisce: La documentazione tecnica La dichiarazione CE di conformità I funzionari camerali verificano l attinenza e la completezza formale della documentazione; per il controllo vero e proprio si ricorre ad un Organismo Notificato Comporta l acquisizione a titolo gratuito di un campione del prodotto.

41 Camera di commercio di Torino 41 LA VIGILANZA CONTROLLO FISICO Può aver luogo a seguito di: Segnalazione specifica del Ministero Segnalazione ricevuta da soggetti terzi Programmazione definita a livello nazionale o locale Vengono selezionati un certo numero di campioni identici che vengono sigillati in presenza della controparte. I campioni vengono inviati ad un Organismo Notificato perché Li analizzi. Si dà comunicazione del procedimento al responsabile dell immissione in commercio affinché possa parteciparvi.

42 Camera di commercio di Torino 42 ASPETTI SANZIONATOR

43 Camera di commercio di Torino 43 GRAZIE PER L ATTENZIONEL Giorgio Sorrentino

44 Camera di commercio di Torino 44 Programma L attività vigilanza prodotti della Camera di commercio di Torino Paola Pedanti L etichettatura dei prodotti tessili: il Regolamento UE 1007/2011 Paola Biletta, Isolda Basic Le direttive nuovo approccio e la sicurezza prodotti: responsabilità di produttori, importatori e distributori Igor Gallo I giocattoli alla luce della direttiva 2009/48/CE Giorgio Sorrentino I dispositivi di protezione individuale (D. P. I.): la direttiva 89/686/CEE e relativi aggiornamenti Pietro Corcione Il materiale elettrico in bassa tensione: la direttiva LVD 2006/95/CE Igor Gallo Dibattito conclusivo

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