2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 21 ottobre 2013 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 81 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 21 ottobre 2013 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI Regolamento n. 795/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, relativo all autorizzazione del cloruro di colina quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (13CE1188)... Pag. 1 Regolamento n. 796/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, relativo al diniego di autorizzazione della sostanza 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene come additivo per mangimi (13CE1189)... Pag. 4 Regolamento n. 797/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, relativo all autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium NCIMB come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e da ingrasso e a suinetti svezzati (titolare dell autorizzazione Chr. Hansen A/S) e all abrogazione del regolamento (CE) n. 1333/2004 (13CE1190)... Pag. 6 Regolamento n. 798/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva piretrine (13CE1191)... Pag. 9 Regolamento n. 799/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (13CE1192)... Pag. 12 Pubblicati nel n. L 224 del 22 agosto 2013 Regolamento n. 800/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (13CE1193)... Pag. 14 Pubblicato nel n. L 227 del 24 agosto 2013 Regolamento n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008 per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori (13CE1194)... Pag. 88

2 Regolamento n. 802/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, che approva la sostanza attiva fluopyram a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (13CE1195)... Pag. 100 Regolamento n. 803/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, relativo all autorizzazione dell acido folico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (13CE1196)... Pag. 104 Regolamento n. 804/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (13CE1197)... Pag. 107 Pubblicati nel n. L 225 del 23 agosto 2013 Regolamento n. 805/2013 della Commissione, del 23 agosto 2013, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (13CE1198)... Pag. 109 Pubblicato nel n. L 226 del 24 agosto 2013 Regolamento n. 806/2013 della Commissione, del 26 agosto 2013, che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d acciaio originari, tra l altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d acciaio provenienti, tra l altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, al fine di determinare la possibilità di concedere l esenzione da tali misure a un esportatore coreano, e che abroga il vigente dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto esportatore e dispone la registrazione di tali importazioni (13CE1199)... Pag. 111 Regolamento n. 807/2013 della Commissione, del 26 agosto 2013, recante modalità d applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi dell Unione (13CE1200)... Pag. 115 Regolamento n. 808/2013 della Commissione, del 26 agosto 2013, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (13CE1201)... Pag. 122 Pubblicati nel n. L 228 del 27 agosto 2013 Regolamento n. 809/2013 della Commissione, del 27 agosto 2013, che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione (13CE1202)... Pag. 124 Regolamento n. 810/2013 della Commissione, del 27 agosto 2013, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (13CE1203)... Pag. 128 Pubblicati nel n. L 229 del 28 agosto 2013 DIRETTIVE Direttiva n. 46/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, che modifica la direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento (13CE1204)... Pag. 130 Pubblicata nel n. L 230 del 29 agosto 2013 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee». II

3 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 795/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2013 relativo all autorizzazione del cloruro di colina quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all alimentazione animale ( 1 ), in particolare l articolo 9, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l autorizzazione degli additivi destinati all alimentazione animale nonché le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L articolo 10 del suddetto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ( 2 ). (2) Il cloruro di colina è stato autorizzato a tempo indeterminato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali in quanto sostanza appartenente al gruppo «vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite». Detto prodotto è stato successivamente inserito nel registro degli additivi per mangimi dell Unione europea come prodotto esistente, in conformità dell articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. (3) A norma dell articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l articolo 7 del medesimo regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del cloruro di colina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che venga classificato nella categoria «additivi nutrizionali». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti richiesti in conformità dell articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. ( 1 ) GU L 268 del , pag. 29. ( 2 ) GU L 270 del , pag. 1. ( 3 ) EFSA Journal, 2011; 9(9):2353. (4) Nel parere del 6 settembre 2011 ( 3 ) l Autorità europea per la sicurezza alimentare («l Autorità») ha concluso che il cloruro di colina, alle condizioni d impiego proposte per i mangimi, non ha effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori e non dovrebbe presentare rischi supplementari per l ambiente; ha inoltre concluso che la sostanza non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate. L Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha altresì verificato la relazione sul metodo di analisi dell additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. (5) La valutazione del cloruro di colina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L impiego di questa sostanza può essere pertanto autorizzato secondo quanto specificato nell allegato del presente regolamento. (6) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte esistenti dell additivo nonché delle premiscele e dei mangimi composti che lo contengono, come autorizzato dalla direttiva 70/524/CEE. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il preparato di cui all allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite», è autorizzato come additivo per l alimentazione animale alle condizioni stabilite nell allegato stesso. Articolo 2 Il preparato di cui all allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima dell'11 marzo 2014 in conformità della normativa applicabile prima dell'11 settembre 2013 possono continuare a essere commercializzati e impiegati fino a esaurimento delle scorte. 1

4 Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 2

5 ALLEGATO Numero di identificazione dell additivo Nome del titolare dell autorizzazione Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi Specie o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % Altre disposizioni Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite 3a890 Cloruro di colina Composizione dell additivo Preparato di cloruro di colina, solido e liquido Caratterizzazione della sostanza attiva Nome: Cloruro di colina Formula chimica: C 5 H 14 ClNO Numero CAS: Prodotto mediante sintesi chimica Criteri di purezza: min. 99 %, base anidra Tutte le specie animali 1. Nel caso in cui il preparato contenga un additivo tecnologico o materie prime per mangimi per i quali è fissato un tenore massimo o che siano soggetti ad altre restrizioni il fabbricante dell additivo per mangimi è tenuto a informarne i clienti. 2. Nelle istruzioni per l uso degli additivi e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. 3. Il cloruro di colina può essere somministrato nell acqua da bere. Metodo di analisi ( 1 ) Per la determinazione del cloruro di colina nell additivo, nelle premiscele, nei mangimi e nell acqua: cromatografia ionica con rivelatore a conducibilità (IC-CD) 4. Le istruzioni d uso specificate sull etichetta dei mangimi per pollame e suini contenenti cloruro di colina dovranno riportare la dicitura: «Evitare l uso simultaneo con acqua da bere addizionata con cloruro di colina». 5. Si raccomanda di non eccedere i livelli supplementari di mg di cloruro di colina/kg di mangime completo per pollame e suini. 6. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione per l apparato respiratorio, gli occhi e la cute durante la manipolazione. ( 1 ) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: Scadenza dell autorizzazione 11 settembre CE1188 3

6 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 796/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2013 relativo al diniego di autorizzazione della sostanza 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all alimentazione animale ( 1 ), in particolare l articolo 9, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l autorizzazione degli additivi destinati all impiego nell alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o il diniego di tale autorizzazione. L articolo 10 del summenzionato regolamento contempla il riesame degli additivi autorizzati in forza della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ( 2 ). (2) La sostanza 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene era stata autorizzata a tempo indeterminato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, appartenente al gruppo «Sostanze aromatizzanti e stimolanti dell appetito. Tutti i prodotti naturali e i prodotti sintetici corrispondenti». Successivamente la suddetta sostanza era stata iscritta nel registro degli additivi per mangimi dell Unione europea come prodotto esistente, in conformità all articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, con il numero CAS ed il numero Flavis (3) A norma dell articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di riesame del preparato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «composti aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. (4) La sostanza 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene figurava inoltre nell elenco delle sostanze aromatizzanti di cui all allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e ( 1 ) GU L 268 del , pag. 29. ( 2 ) GU L 270 del , pag. 1. (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE ( 3 ), come sostanza aromatizzante in fase di valutazione per la quale occorreva trasmettere dati scientifici supplementari. Tali dati sono stati trasmessi. (5) Nel suo parere del 15 maggio 2013 ( 4 ) sull uso della sostanza in questione come aromatizzante per alimenti, l Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che la sostanza è mutagena in vitro e in vivo e che il suo impiego come sostanza aromatizzante negli alimenti presenta rischi per la sicurezza. (6) Dalla suddetta valutazione risulta inoltre che la sostanza 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene può essere mutagena anche per gli animali che assumono mangimi in cui è presente come additivo organolettico. Di conseguenza non è stato possibile stabilire che la sostanza sia priva di effetti dannosi per la salute degli animali se impiegata come additivo per mangimi alle condizioni d impiego proposte. (7) Non sono quindi soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L autorizzazione della sostanza 3-acetyl- 2,5-dimethylthiophene come additivo per mangimi deve pertanto essere negata. (8) La sostanza 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene deve essere ritirata dal mercato il più rapidamente possibile, in quanto può presentare un rischio per la salute degli animali qualora ne venga proseguito l impiego come additivo per mangimi. (9) Per motivi pratici occorre prevedere un periodo transitorio per affrontare la questione delle scorte di mangimi contenenti la sostanza aromatizzante 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene già presenti sul mercato prima dell entrata in vigore del presente regolamento. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L autorizzazione della sostanza 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene come additivo per l alimentazione animale è negata. ( 3 ) GU L 354 del , pag. 34. ( 4 ) The EFSA Journal 2013; 11(5):

7 Articolo 2 Le scorte di 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene e delle premiscele che lo contengono sono ritirate dal mercato al più presto, entro l'11 ottobre I mangimi composti contenenti la sostanza 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene e prodotti prima dell entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte e non oltre l'11 ottobre Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 13CE1189 5

8 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 797/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2013 relativo all autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium NCIMB come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e da ingrasso e a suinetti svezzati (titolare dell autorizzazione Chr. Hansen A/S) e all abrogazione del regolamento (CE) n. 1333/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all alimentazione animale ( 1 ), in particolare l articolo 9, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l autorizzazione degli additivi destinati all alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L articolo 10 del regolamento suddetto prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ( 2 ). (2) A norma della direttiva 70/524/CEE un preparato di Enterococcus faecium NCIMB era stato autorizzato a tempo indeterminato come additivo per mangimi destinati ai vitelli da allevamento e da ingrasso e ai suinetti svezzati con il regolamento (CE) n. 1333/2004 della Commissione ( 3 ). Il preparato è stato successivamente inserito nel registro degli additivi per mangimi dell Unione europea come prodotto esistente, in conformità all articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. (3) A norma dell articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di riesame del summenzionato preparato come additivo per mangimi destinati ai vitelli da allevamento e da ingrasso e ai suinetti svezzati, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti richiesti all articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. (4) L Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «Autorità») ha concluso, nel suo parere del 1 o febbraio 2012 ( 4 ), che nelle condizioni di impiego proposte il preparato di Enterococcus faecium NCIMB non ha effetti dannosi per la salute degli animali, per la salute umana o per l ambiente e che migliora in modo efficace la resa zootecnica dei vitelli da allevamento e da ingrasso e dei suinetti svezzati. L Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all immissione sul mercato. Inoltre, essa ha ( 1 ) GU L 268 del , pag. 29. ( 2 ) GU L 270 del , pag. 1. ( 3 ) GU L 247 del , pag. 11. ( 4 ) The EFSA Journal 2012; 10(2):2574. verificato la relazione sul metodo di analisi dell additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. (5) La valutazione del preparato di Enterococcus faecium NCIMB dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l autorizzazione di cui all articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Si autorizza pertanto l impiego di tale preparato come specificato nell allegato del presente regolamento. (6) Poiché è concessa una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 1333/2004. (7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte esistenti dell additivo nonché delle premiscele e dei mangimi composti che lo contengono, come autorizzato dal regolamento (CE) n. 1333/2004. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il preparato di cui all allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato. Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 1333/2004 è abrogato. Articolo 3 Il preparato di cui all allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima dell'11 marzo 2014 in conformità della normativa applicabile prima dell'11 settembre 2013 possono continuare a essere commercializzati e impiegati fino a esaurimento delle scorte. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. 6

9 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 7

10 ALLEGATO Numero di identificazione dell additivo Nome del titolare dell autorizzazione Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi Specie o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % Altre disposizioni Fine del periodo di autorizzazione Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale 4b1708 Chr. Hansen A/S Enterococcus faecium (NCIMB 11181) Composizione dell additivo Preparato di Enterococcus faecium (NCIMB 11181) contenente almeno: in forma solida: CFU/g di additivo; in forma solida idrosolubile: CFU/g di additivo. Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Enterococcus faecium (NCIMB 11181). Metodo di analisi ( 1 ) Conteggio: metodo con piastra di diffusione (spread plate) utilizzando bile esculina azide agar (EN 15788). Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). Vitelli da allevamento e da ingrasso Suinetti (svezzati) 6 mesi Nelle istruzioni per l uso dell additivo e della premiscela, indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet e disciolto in acqua. 2. Può essere impiegato nei succedanei del latte per i vitelli da allevamento e da ingrasso. 3. Per suinetti svezzati di peso non superiore a 35 kg. 4. Dose minima raccomandata: vitelli da allevamento e da ingrasso: CFU/kg di mangime completo suinetti (svezzati): CFU/kg di mangime completo 5. La forma idrosolubile del preparato può essere impiegata per i suinetti svezzati, nell acqua da bere, osservando una dose minima raccomandata di CFU/L 11 settembre Sicurezza dell utilizzatore: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza. ( 1 ) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi: 13CE1190 8

11 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 798/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2013 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva piretrine (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e sono stati approvati il 16 luglio 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sulle piretrine. visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ), in particolare l articolo 13, paragrafo 2, lettera c), considerando quanto segue: (1) La sostanza attiva piretrine è stata iscritta nell allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 2 ) in forza della direttiva 2008/127/CE della Commissione ( 3 ) secondo la procedura di cui all articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 4 ). A seguito della sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009 detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento ed è elencata nella parte A dell allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l elenco delle sostanze attive approvate ( 5 ). (2) In conformità dell articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, il 12 dicembre 2012 l Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l Autorità», ha presentato alla Commissione il suo parere sul progetto di rapporto di riesame sulla sostanza attiva piretrine ( 6 ). L Autorità ha trasmesso tale parere al notificante. La Commissione ha invitato quest ultimo a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame sulle piretrine. Tale progetto e il parere dell Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno ( 1 ) GU L 309 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 230 del , pag. 1. ( 3 ) GU L 344 del , pag. 89. ( 4 ) GU L 379 del , pag. 13. ( 5 ) GU L 153 dell , pag. 1. ( 6 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare; conclusioni sull esame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva piretrine come antiparassitario. EFSA Journal 2013; 11(1):3032. [76 pagg.]. doi: /j.efsa Disponibile online all indirizzo: www. efsa.europa.eu/efsajournal (3) Si conferma che la sostanza attiva piretrine deve essere considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. (4) Conformemente all articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione della sostanza attiva piretrine. Occorre in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma. (5) È pertanto opportuno modificare l allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. (6) È opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell applicazione del presente regolamento al fine di consentire agli Stati membri, ai notificanti e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti piretrine di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La parte A dell allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità dell allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio

12 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 10

13 ALLEGATO Nella parte A dell allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 246 relativa alla sostanza attiva piretrine è sostituita dalla seguente: Numero Nome comune, numeri d identificazione Denominazione IUPAC Purezza Data di approvazione Scadenza dell approvazione Disposizioni specifiche «246 Piretrine: N: CIPAC 32 Estratto A: estratti di Chrysanthemum cinerariaefolium: Piretrina 1: CAS Piretrina 2: CAS Cinerina 1: CAS Cinerina 2: CAS Le piretrine sono una miscela complessa di sostanze chimiche. Estratto A: 500 g/kg piretrine Estratto B: 480 g/kg piretrine 1 o settembre agosto 2019 PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l applicazione dei principi uniformi di cui all articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sulle piretrine (SANCO/2627/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti: a) il rischio per gli operatori e per i lavoratori; b) il rischio per gli organismi non bersaglio. Jasmolina 1: CAS Jasmolina 2: CAS Estratto B: Piretrina 1: CAS Piretrina 2: CAS Cinerina 1: CAS Se del caso, le condizioni d impiego comprendono l applicazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e altre misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti: 1) le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, corredate da informazioni su eventuali impurezze e sulla sua equivalenza con le specifiche del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità; 2) il rischio da inalazione; 3) la definizione di residuo; Cinerina 2: CAS Jasmolina 1: CAS Jasmolina 2: CAS ) la rappresentatività del principale componente piretrina 1 per quanto riguarda il destino e il comportamento nel suolo e nell acqua. Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri e all Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 31 marzo 2014 e le informazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 entro il 31 dicembre 2015.» 13CE

14 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 799/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2013 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

15 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione TR 118,4 ZZ 118, AR 118,7 CL 110,2 TR 70,0 UY 138,4 ZA 106,6 ZZ 108, EG 181,7 MA 135,8 TR 147,3 ZZ 154, AR 203,2 BR 114,7 CL 147,3 CN 88,4 NZ 124,1 US 129,8 ZA 120,6 ZZ 132, AR 196,9 CL 148,9 TR 152,7 ZA 94,4 ZZ 148, TR 143,3 ZZ 143, BA 51,7 MK 74,4 TR 101,0 ZZ 75,7 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 13CE

16 REGOLAMENTO (UE) N. 800/2013 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2013 recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, (4) Il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione ( 2 ) al fine di includere aspetti particolari relativi alle operazioni non commerciali. visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell aviazione civile e che istituisce un Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ( 1 ), in particolare l articolo 8, paragrafo 5, considerando quanto segue: (5) Allo scopo di garantire una transizione agevole e un livello elevato di sicurezza dell aviazione civile nell Unione europea, è necessario che le norme di attuazione rispecchino lo stato dell arte, incluse le migliori pratiche, e il progresso tecnico e scientifico nel settore delle operazioni di volo. È quindi opportuno tenere conto dei requisiti tecnici e delle procedure amministrative adottati sotto gli auspici dell Organizzazione Internazionale dell Aviazione Civile (di seguito «ICAO») e delle Autorità aeronautiche comuni europee fino al 30 giugno 2009, nonché la legislazione attualmente in vigore relativa a specifici contesti nazionali. (1) È necessario che gli operatori e il personale responsabili dell esercizio di determinati aeromobili soddisfino i pertinenti requisiti essenziali stabiliti all allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008. (6) È necessario concedere tempo sufficiente all industria aeronautica e alle amministrazioni degli Stati membri per adeguarsi al nuovo quadro normativo. (2) Il regolamento (CE) n. 216/2008 prevede che, se non diversamente previsto dalle norme di attuazione, gli operatori che effettuano operazioni non commerciali con aeromobili complessi a motore devono dichiarare di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all esercizio di tali aeromobili. (7) L Agenzia europea per la sicurezza aerea ha preparato delle proposte di norme di attuazione e le ha presentate, sotto forma di parere, alla Commissione a norma dell articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. (3) In conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 è necessario che la Commissione adotti le norme di attuazione necessarie per stabilire le condizioni per l impiego sicuro dell aeromobile. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, ( 1 ) GU L 79 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 296 del , pag

17 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione è modificato come segue: 1) all articolo 1, paragrafo 1, dopo «operazioni commerciali di trasporto aereo effettuate con velivoli ed elicotteri» sono aggiunti i termini «e operazioni non commerciali effettuate con velivoli, elicotteri, palloni e alianti»; 4. Gli operatori di velivoli ed elicotteri a motore non complessi nonché di palloni e alianti che effettuano operazioni non commerciali utilizzano gli aeromobili in conformità alle disposizioni di cui all allegato VII. 5. In deroga ai paragrafi 1, 3 e 4, le organizzazioni di addestramento aventi il proprio centro di attività principale in uno Stato membro e approvate in conformità al regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione (*), quando effettuano addestramenti al volo verso, all interno o all esterno dell Unione, utilizzano: 2) all articolo 1, il paragrafo 3 diventa paragrafo 5 e vengono aggiunti i nuovi paragrafi 3 e 4 seguenti: a) velivoli ed elicotteri a motore complessi in conformità alle disposizioni di cui all allegato VI; «3. Il presente regolamento stabilisce inoltre regole dettagliate relative alle operazioni non commerciali e le condizioni e procedure per le dichiarazioni e la sorveglianza degli operatori che effettuano operazioni non commerciali con aeromobili complessi a motore. 4. Le altre operazioni di volo, tra cui le operazioni nelle quali un aeromobile viene utilizzato per svolgere compiti o servizi specializzati, continueranno ad essere effettuate in conformità alla normativa nazionale applicabile fino a quando saranno adottate e verranno applicate le relative norme di attuazione.»; b) velivoli ed elicotteri a motore non complessi nonché palloni e alianti in conformità alle disposizioni di cui all allegato VII. (*) GU L 100 del , pag. 1»; 7) all articolo 6, è aggiunto un nuovo paragrafo 7: 3) all articolo 2: a) al primo comma è aggiunto un nuovo punto 5: «5. Navigazione basata su requisiti di prestazione (performance based navigation PBN) significa la navigazione in una determinata zona basata sui requisiti di prestazione previsti per gli aeromobili che operano lungo una rotta ATS, con una procedura di avvicinamento strumentale o in uno spazio aereo designato.»; b) al secondo comma «V» viene sostituito da «VII»; 4) all articolo 5, paragrafo 2, il termine «CAT» viene cancellato dalla prima frase; 5) all articolo 5, paragrafo 2, lettera b), «velivoli ed elicotteri» viene sostituito da «velivoli, elicotteri, palloni e alianti»; 6) all articolo 5 sono inseriti i tre paragrafi seguenti: «7. In deroga alla norma SpA.PBN.100 operazioni PBN dell allegato V le operazioni non commerciali con velivoli a motore non complessi in spazio aereo dedicato, su rotte o secondo procedure in cui sono stabilite delle specifiche di navigazione basate sulle prestazioni (PBN), continuano ad essere effettuate alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale degli Stati membri fino a quando saranno adottate e verranno applicate le relative norme di attuazione.»; 8) l articolo 8 è modificato come segue: a) il paragrafo esistente diventa il paragrafo 1; b) alla lettera a), i termini «nel caso dei velivoli» sono sostituiti da «nel caso di operazioni CAT di velivoli»; c) alla lettera b), i termini «nel caso degli elicotteri» sono sostituiti da «nel caso di operazioni CAT di elicotteri»; d) viene aggiunto un nuovo paragrafo 2: «3. Gli operatori di velivoli ed elicotteri a motore complessi che effettuano operazioni non commerciali dichiarano la loro capacità e i mezzi per ottemperare alle loro responsabilità relative all esercizio di aeromobili e utilizzano gli aeromobili in conformità alle disposizioni di cui agli allegati III e VI. «2. Le operazioni non commerciali con velivoli ed elicotteri a motore complessi continuano ad essere effettuate in conformità alla normativa nazionale applicabile in materia di limitazioni di tempi di volo fino a quando saranno adottate e verranno applicate le relative norme di attuazione.»; 15

18 9) all articolo 10 è inserito il seguente paragrafo: «3. In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare: a) un velivolo con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a kg, non classificato come aeromobile a motore complesso; b) un aliante o motoaliante con MTOM inferiore o pari a kg; a) le disposizioni dell allegato III alle operazioni non commerciali con velivoli ed elicotteri a motore complessi fino al 25 agosto 2016; nonché b) le disposizioni degli allegati V, VI e VII alle operazioni non commerciali con velivoli, elicotteri, alianti e palloni fino al 25 agosto 2016.»; c) un pallone; d) un aeromobile molto leggero ad ala rotante con MTOM inferiore o pari a 600 kg di progettazione semplice, progettato per il trasporto al massimo di due occupanti, senza motori a turbina e/o a razzo; limitato a operazioni VFR diurno.»; 10) all allegato I, il titolo è modificato in «Definizioni dei termini utilizzati negli allegati da II a VII». Le seguenti nuove definizioni sono inserite secondo un ordine alfabetico e alle definizioni esistenti è attribuita una nuova numerazione: «11) procedura di avvicinamento con guida verticale (APV), avvicinamento strumentale che utilizza la guida laterale e verticale, ma non soddisfa i requisiti stabiliti per le operazioni di avvicinamento e atterraggio di precisione, con un altezza di decisione (DH) non inferiore a 250 ft e una portata visiva di pista (RVR) non inferiore a 600 m»; «43) aeromobile ELA1, indica il seguente aeromobile leggero europeo con pilota: a) un velivolo con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a kg, non classificato come aeromobile a motore complesso; «126) aerodromo agibile dal punto di vista meteorologico un aerodromo adeguato nel quale, per quanto riguarda il tempo di utilizzo previsto, i rapporti meteorologici, o le previsioni, o l eventuale combinazione di entrambi, indicano che le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi operativi richiesti per l aerodromo e i rapporti sulle condizioni di superficie della pista indicano che è possibile un atterraggio sicuro.»; 11) all allegato II, norma ARO.GEN.200, lettera c), dopo «certificate da» viene inserito «o che presentano dichiarazioni a»; 12) all allegato II, norma ARO.GEN.220, lettera a), vengono inseriti i seguenti nuovi punti e agli altri viene attribuita una nuova numerazione: «5) procedure di dichiarazione e della sorveglianza continua delle organizzazioni certificate;» «8) sorveglianza delle operazioni di aeromobili a motore non complessi da parte di operatori non commerciali;» b) un aliante o motoaliante con MTOM inferiore o pari a kg; 13) all allegato II, norma ARO.GEN.220, lettera b), alla fine della frase vengono aggiunti i termini «e delle dichiarazioni ricevute»; c) un pallone con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d aria calda non superiore a m 3 per i palloni ad aria calda, m 3 per i palloni a gas, 300 m 3 per i palloni (a gas) frenati.»; 14) all allegato II, il testo della norma ARO.GEN.300, lettera a), è sostituito dal seguente: «a) L autorità competente verifica: «44) aeromobile ELA2, indica il seguente aeromobile leggero europeo con conducente: 1) la rispondenza ai requisiti applicabili alle organizzazioni prima del rilascio di un certificato o approvazione di organizzazione, a seconda dei casi; 16

19 2) l effettiva corrispondenza ai requisiti applicabili delle organizzazioni che essa ha certificato o da cui ha ricevuto una dichiarazione; 18) all allegato II, norma ARO.GEN.350, lettera e), dopo «certificata da» viene inserito «o che dichiara la propria attività a»; 3) l effettiva corrispondenza ai requisiti applicabili di operatori non commerciali di aeromobili a motore non complessi; nonché 4) l attuazione di appropriate misure di sicurezza imposte dall autorità competente come definito alla norma ARO.GEN.135, lettere c) e d).»; 19) all allegato II, il testo della norma ARO.OPS.200, lettera b), è sostituito dal seguente: «b) Se essa ritiene che l operatore abbia dimostrato la propria rispondenza ai requisiti applicabili, l autorità competente rilascia o modifica l approvazione. L approvazione viene indicata: 15) nell allegato II, norma ARO.GEN.305, le lettere d) ed e) diventano rispettivamente e) e f) e viene inserita una nuova lettera d): 1) nelle specifiche operative, come previsto all appendice II, per le operazioni di trasporto aereo commerciale; oppure «d) Per le organizzazioni che dichiarano la propria attività all autorità competente, il programma di sorveglianza è messo a punto tenendo conto della natura specifica dell organizzazione, della complessità delle sue attività e dei risultati delle attività di sorveglianza passate e si basa sulla valutazione dei rischi associati. Tale programma include audit e ispezioni, incluse ispezioni a terra e ispezioni senza preavviso, ove opportuno»; 2) l elenco delle approvazioni specifiche, come previsto all appendice V, per le operazioni non commerciali.»; 20) all allegato II, viene inserita una nuova appendice V intitolata «Elenco di approvazioni specifiche» come indicato nelle appendici al presente regolamento; 16) all allegato II, è inserita una nuova norma ARO.GEN.345 dopo la norma ARO.GEN.330: 21) all allegato III, norma ORO.GEN.005, alla fine della frase sono aggiunti i termini «o operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi»; «ARO.GEN.345 Dichiarazione organizzazioni a) Dopo aver ricevuto una dichiarazione da un organizzazione che esercita o intende esercitare attività per le quali è richiesta una dichiarazione, l autorità competente verifica che la dichiarazione contenga tutte le informazioni richieste dalla parte ORO e notifica il ricevimento della dichiarazione all organizzazione. 22) all allegato III, norma ORO.GEN.105, dopo «certificazione» viene inserito «o dichiarazione»; 23) all allegato III, norma ORO.GEN.110, lettere a) e c), dopo «certificato» viene inserito «o dichiarazione»; b) Se la dichiarazione non contiene le informazioni richieste, o contiene informazioni che indicano la non rispondenza ai requisiti applicabili, l autorità competente notifica all organizzazione la non rispondenza e chiede ulteriori informazioni. Se lo ritiene necessario l autorità competente effettua un ispezione presso l organizzazione. Se la non rispondenza è confermata, l autorità competente prende le iniziative previste alla norma ARO.GEN.350.»; 24) all allegato III, norma ORO.GEN.120, viene aggiunta una nuova lettera c): «c) Un operatore che deve dichiarare la propria attività trasmette all autorità competente l elenco dei metodi alternativi di rispondenza che egli utilizza per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e le corrispondenti norme di attuazione.»; 17) all allegato II, norma ARO.GEN.350, lettere b) e c), dopo «certificato» viene inserito «o con il contenuto di una dichiarazione»; 25) all allegato III, norma ORO.GEN.140, lettera a), dopo «certificazione» viene inserito «o dichiarazione»; 17

20 26) all allegato III, il testo della norma ORO.AOC.125 è sostituito dal seguente: «a) Il titolare di un COA può svolgere operazioni non commerciali con un aeromobile che viene altrimenti utilizzato per operazioni commerciali di trasporto aereo elencate nelle specifiche operative del suo COA, a condizione che l operatore: d) comunica tempestivamente all autorità competente eventuali modifiche alla sua dichiarazione o ai metodi di rispondenza che egli utilizza tramite una dichiarazione modificata utilizzando il modello previsto nell appendice I del presente allegato; nonché e) informa l autorità competente quando cessa la propria attività.»; 1) descriva tali operazioni in dettaglio nel manuale delle operazioni, includendo: 28) all allegato III, la norma ORO.MLR.100, lettera b), è modificata come segue: i) l identificazione dei requisiti applicabili; ii) una chiara identificazione delle differenze tra le procedure operative utilizzate nel condurre operazioni commerciali e non commerciali; iii) un mezzo per assicurare che tutto il personale interessato all operazione sia a conoscenza delle relative procedure; 2) comunichi le differenze individuate tra le procedure operative di cui alla lettera a), punto 1, ii), all autorità competente per previa approvazione; «b) Il contenuto dell OM riflette i requisiti indicati nel presente allegato, nell allegato IV (Parte CAT), nell allegato V (Parte SpA) e nell allegato VI (Parte NCC), a seconda dei casi, e non contravviene alle condizioni contenute nelle specifiche delle operazioni del certificato di operatore aereo (COA) o alla dichiarazione e al suo elenco di approvazioni specifiche»; 29) all allegato III, la norma ORO.MLR.101 viene intitolata: «Manuale delle operazioni struttura per il trasporto aereo commerciale»; 30) all allegato III, il testo della norma ORO.MLR.115, lettera a), è sostituito dal seguente: b) a un titolare di COA che svolge le operazioni di cui alla lettera a) non viene richiesto di presentare una dichiarazione a norma della presente parte.»; «a) Le seguenti registrazioni vengono conservate per almeno 5 anni: 27) all allegato III, è inserito un nuovo capo dopo la norma ORO.AOC.150 come segue: 1) per gli operatori CAT, le registrazioni relative alle attività di cui alla norma ORO.GEN.200; «CAPO DEC DICHIARAZIONE ORO.DEC.100 Dichiarazione L operatore non commerciale di aeromobili a motore complessi: a) trasmette all autorità competente tutte le informazioni pertinenti prima di iniziare le operazioni, avvalendosi del modello contenuto nell appendice I del presente allegato; b) trasmette all autorità competente un elenco dei metodi alternativi di rispondenza utilizzati; c) mantiene la rispondenza ai requisiti applicabili e alle informazioni fornite nella dichiarazione; 2) per le operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi, una copia della dichiarazione dell operatore, i dettagli delle approvazioni detenute e il manuale delle operazioni.»; 31) all allegato III, il testo della norma ORO.FC.005 è sostituito dal seguente: «Il presente capo stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dall operatore in merito all addestramento, esperienza e qualificazione dell equipaggio di condotta e comprende: 1) la sezione 1 che specifica i requisiti comuni applicabili alle operazioni non commerciali di aeromobili a motore complessi e alle operazioni di trasporto aereo commerciale; 18

21 2) la sezione 2 che specifica gli ulteriori requisiti applicabili alle operazioni commerciali di trasporto aereo.»; 1) per l operatore di trasporto aereo commerciale l autorità dello Stato membro in cui l operatore ha la sua sede principale di attività; 32) all allegato III, dopo la norma ORO.FC.005, viene inserita una nuova sezione intitolata «Sezione 1 Requisiti comuni»; 33) all allegato III, norma ORO.FC.105, lettera a), «pilota responsabile/comandante» è sostituito da «pilota responsabile o, per le operazioni commerciali di trasporto aereo, comandante»; 34) all allegato III, norma ORO.FC.145, lettera c), all inizio della frase viene aggiunto «In caso di operazioni commerciali di trasporto aereo»; 2) per l operatore non commerciale l autorità dello Stato in cui l operatore ha la sede principale o risiede. b) In deroga alla lettera a), punto 2), per gli operatori non commerciali che utilizzano aeromobili registrati in un paese terzo, i requisiti applicabili ai sensi del presente allegato per l approvazione delle seguenti operazioni non si applicano se queste approvazioni sono state rilasciate da uno Stato di registrazione che è un paese terzo: 35) all allegato III, dopo la norma ORO.FC.145, viene inserita una nuova sezione intitolata «Sezione 2 Ulteriori requisiti per operazioni commerciali di trasporto aereo»; 36) all allegato III, il testo della norma ORO.CC.005 è sostituito dal seguente: «Il presente capo stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dall operatore che utilizza un aeromobile con equipaggio di cabina e comprende: a) la sezione 1 che specifica i requisiti comuni applicabili a tutte le operazioni; e b) la sezione 2 che specifica gli ulteriori requisiti applicabili solo alle operazioni commerciali di trasporto aereo.»; 37) all allegato III, il capo CC, sezione 1 viene intitolato: «Requisiti comuni»; 38) all allegato III, viene aggiunta una nuova appendice intitolata «Dichiarazione» come stabilito nell'allegato II al presente regolamento; 39) all allegato V, il testo della norma SpA.GEN.100 è sostituito dal seguente: 1) navigazione basata su requisiti di prestazione (PBN); 2) specifiche delle prestazioni minime di navigazione (MNPS); 3) spazio aereo con separazioni verticali minime ridotte (RVSM).»; 40) all allegato V, il testo della norma SpA.GEN.110 è sostituito dal seguente: «Il campo di applicazione delle attività per le quali un operatore ottiene l approvazione è documentato e specificato: a) per gli operatori titolari di un certificato di operatore aereo (COA) nelle specifiche delle operazioni del COA; b) per tutti gli altri operatori nell elenco di approvazioni specifiche.»; 41) all allegato V, norma SpA.DG.100, dopo «allegato IV (Parte CAT)» viene inserito «allegato VI (Parte NCC) e allegato VII (Parte NCO)»; «a) L autorità competente per il rilascio di un approvazione specifica è: 42) sono inseriti un nuovo allegato VI (Parte NCC) e allegato VII (Parte NCO) come indicato rispettivamente negli allegati III e IV al presente regolamento. 19

22 Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 25 agosto Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 20

23 ALLEGATO I «Appendice V Elenco di approvazioni specifiche Operazioni non commerciali (fatte salve le condizioni specificate nell approvazione e contenute nel manuale delle operazioni o nel manuale operativo del pilota) Autorità di rilascio ( 1 ): Elenco di approvazioni specifiche ( 2 ): Nome dell operatore: Data ( 3 ): Firma: Modello di aeromobile e marche di immatricolazione ( 4 ): Tipo di operazione specializzata (SPO), se applicabile: ( 5 ) Approvazioni specifiche ( 6 ): Specifica ( 7 ) Annotazioni ( 1 ) Inserire nome e contatti/recapiti. ( 2 ) Inserire il numero associato. ( 3 ) Data del rilascio delle approvazioni specifiche (gg-mm-aaaa) e firma del rappresentante dell autorità competente. ( 4 ) Inserire la denominazione Commercial Aviation Safety Team (CAST)/ICAO del costruttore, del modello e della serie, o serie master, dell aeromobile, se una serie è stata denominata (ad esempio Boeing-737-3K2 o Boeing ). La tassonomia CAST/ICAO è disponibile all indirizzo: Le marche di immatricolazione devono figurare nell elenco delle approvazioni specifiche o nel manuale delle operazioni. In quest ultimo caso l elenco delle approvazioni specifiche fa riferimento alla relativa pagina del manuale delle operazioni. ( 5 ) Specificare il tipo di operazione, per esempio, agricoltura, edilizia, riprese aeree, rilevamenti, pattugliamento e ricognizione, pubblicità aerea. ( 6 ) Elencare nella presente colonna tutte le operazioni approvate, ad esempio, merci pericolose, LVO, RVSM, RNP, MNPS. ( 7 ) Elencare nella presente colonna i criteri più permissivi per ogni approvazione, ad esempio l altezza di decisione e i valori minimi di RVR per CAT II. MODELLO 140 AESA Edizione 1» 21

24 ALLEGATO II «Appendice Operatore Nome: DICHIARAZIONE a norma del regolamento (UE) n. 965/2012 sulle operazioni di volo Luogo nel quale l operatore ha la sede principale o risiede e luogo dal quale le operazioni sono dirette: Nome e recapiti del dirigente responsabile: Esercizio di aeromobili Data di inizio delle operazioni/data di applicabilità della modifica: Tipo(i) di operazioni: parte-ncc: (specificare se passeggeri e/o merci) Tipo(i) di aeromobili, immatricolazione(i) e base principale: Dettagli delle approvazioni possedute (allegare alla dichiarazione l elenco delle approvazioni specifiche, se pertinente) Elenco dei metodi alternativi di rispondenza con riferimento ai metodi accettabili di rispondenza (AMC) che essi sostituiscono (da allegare alla dichiarazione) Dichiarazioni La documentazione del sistema di gestione, incluso il manuale delle operazioni, soddisfa i requisiti applicabili indicati nella parte ORO, nella parte NCC e nella parte SpA. Tutti i voli saranno effettuati in conformità alle procedure e istruzioni specificate nel manuale delle operazioni. Tutti gli aeromobili utilizzati possiedono un certificato di aeronavigabilità (CofA) valido e sono conformi al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione. Tutti i membri dell equipaggio di condotta e dell equipaggio di cabina, a seconda dei casi, hanno ricevuto una formazione conforme ai requisiti applicabili. (Se applicabile) L operatore ha attuato e dimostrato la conformità a uno standard ufficialmente riconosciuto del settore. Riferimento allo standard: Organismo di certificazione: Data dell ultimo audit di conformità: Ogni modifica delle operazioni che incide sulle informazioni contenute nella presente dichiarazione dovrà essere notificata all autorità competente. L operatore conferma che le informazioni contenute nella presente dichiarazione sono corrette. Data, nome e firma del dirigente responsabile» 22

25 ALLEGATO III «ALLEGATO VI OPERAZIONI DI VOLO NON COMMERCIALI CON AEROMOBILI A MOTORE COMPLESSI NCC.GEN.100 Autorità competente [PARTE NCC] CAPO A PRESCRIZIONI GENERALI L autorità competente è l autorità designata dallo Stato membro nel quale l operatore ha la sua sede principale di attività o risiede. NCC.GEN.105 Responsabilità dell equipaggio a) Ciascun membro dell equipaggio è responsabile della corretta esecuzione dei propri compiti che sono: 1) connessi alla sicurezza dell aeromobile e dei suoi occupanti; e 2) specificati nelle istruzioni e procedure esposte nel manuale delle operazioni. b) Durante le fasi critiche del volo o ogni qualvolta il comandante, denominato anche pilota in comando (PIC pilot in command), lo ritenga necessario nell interesse della sicurezza, tutti i membri dell equipaggio devono essere seduti alle postazioni di lavoro assegnate e non devono svolgere alcuna attività oltre a quelle necessarie per la sicurezza dell aeromobile. c) Durante il volo, ciascun membro dell equipaggio di condotta deve mantenere la cintura di sicurezza allacciata quando si trova alla propria postazione. d) Durante il volo, almeno un membro dell equipaggio di condotta qualificato deve rimanere ai comandi dell aeromobile in qualsiasi momento. e) Nessun membro d equipaggio presta servizio su un aeromobile: 1) se è a conoscenza o sospetta di soffrire di affaticamento come indicato al punto 7.f dell allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008 o se ha la sensazione di una non perfetta efficienza fisica tale da poter determinare una situazione di pericolo per lo svolgimento del volo; o 2) se sotto l effetto di sostanze psicoattive o di alcolici o per altri motivi di cui al punto 7.g. dell allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008. f) Ciascun membro d equipaggio che svolga attività per più di un operatore deve: 1) mantenere la propria documentazione individuale relativa al tempo di volo e di servizio e ai periodi di riposo di cui all allegato III (parte ORO), capo ftl al regolamento (UE) n. 965/2012; e 2) fornire a ciascun operatore i dati necessari per pianificare le attività conformemente ai requisiti ftl applicabili. g) Ciascun membro d equipaggio deve riferire al pilota in comando: 1) qualsiasi errore, guasto, cattivo funzionamento o difetto che ritiene possa pregiudicare l aeronavigabilità o l impiego dell aeromobile in sicurezza compresi i sistemi di emergenza; e 2) qualsiasi inconveniente che abbia pregiudicato o rischiato di pregiudicare, la sicurezza delle operazioni. NCC.GEN.106 Responsabilità e autorità del pilota in comando a) Il pilota in comando è responsabile: 1) della sicurezza dell aeromobile e di tutti i membri dell equipaggio, dei passeggeri e delle merci a bordo durante le operazioni dell aeromobile di cui al punto 1.c dell allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008; 2) di iniziare, continuare, terminare o dirottare un volo nell interesse della sicurezza; 23

26 3) di assicurare che siano osservate tutte le istruzioni, procedure operative e liste di controllo in conformità al manuale delle operazioni e di cui al punto 1.b dell allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008; 4) di iniziare un volo soltanto se è certo che tutte le limitazioni operative di cui al punto 2.a.3 dell allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008 siano osservate, come segue: i) l aeromobile sia idoneo al volo; ii) l aeromobile sia debitamente immatricolato; iii) gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti per il volo da svolgere siano installati e operativi sull aeromobile, a meno che l operazione con equipaggiamento non operativo sia permessa dalla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) o documenti equivalenti, come previsto dalla norma NCC.IDE.A.105 o NCC.IDE.H.105; iv) la massa e il baricentro dell aeromobile siano tali da permettere la conduzione del volo entro i limiti prescritti nel documento di aeronavigabilità; v) tutti i bagagli in cabina, i bagagli a mano e le merci siano sistemati correttamente e fissati in modo sicuro; vi) le limitazioni operative dell aeromobile, come specificato nel manuale di volo dell aeromobile (AFM), siano costantemente rispettate nel corso del volo; vii) ciascun membro dell equipaggio di condotta sia titolare di una licenza in corso di validità in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011; e viii) i membri dell equipaggio di condotta siano appropriatamente abilitati e soddisfino i requisiti di competenza e di aggiornamento; 5) di non iniziare un volo qualora un membro dell equipaggio di condotta non sia in grado di svolgere i propri compiti per una qualunque causa, per esempio lesione, malattia, affaticamento o gli effetti di sostanze psicoattive; 6) di non continuare un volo oltre il più vicino aerodromo o sito operativo agibile dal punto di vista meteorologico qualora la capacità di un membro dell equipaggio di condotta sia significativamente ridotta da cause quali affaticamento, malattia o mancanza di ossigeno; 7) di decidere se accettare o meno un aeromobile con anomalie in base alla lista delle deviazioni di configurazione (CDL) o alla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL), a seconda dei casi; 8) di registrare i dati relativi all utilizzo e tutti i difetti noti o sospetti dell aeromobile al termine del volo, o di una serie di voli, nel quaderno tecnico o giornale di rotta dell aeromobile; e 9) assicurare che i registratori dei dati di volo: i) non vengano scollegati o spenti durante il volo; e ii) nel caso di un incidente o di un inconveniente soggetto a obbligo di notifica: A) i dati registrati non vengano cancellati intenzionalmente; B) siano disattivati immediatamente dopo il completamento del volo; e C) siano riattivati solamente dopo aver ricevuto la conferma da parte dell autorità investigatrice. b) Il pilota in comando ha l autorità di rifiutare di trasportare o sbarcare persone, bagagli o merci che possano costituire un pericolo potenziale per la sicurezza dell aeromobile o dei suoi occupanti. c) Il pilota in comando appena possibile, segnala all unità dei servizi del traffico aereo (ATS) applicabile le eventuali condizioni meteorologiche o di volo pericolose incontrate che potrebbero influenzare la sicurezza di altri aeromobili. d) In deroga alle disposizioni della lettera a), punto 6, in un operazione a equipaggio plurimo il pilota in comando può continuare un volo oltre il più vicino aerodromo agibile dal punto di vista meteorologico se sono in atto procedure di mitigazione adeguate. 24

27 e) Il pilota in comando effettua, in una situazione di emergenza che esiga decisioni e azioni immediate, tutte le azioni che ritiene necessarie in tali circostanze, in conformità al punto 7.d dell allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008. In questi casi può, ai fini della sicurezza, deviare da regole, procedure operative e metodi stabiliti. f) Nei casi di interferenza illecita, il pilota in comando trasmette senza indugio la relativa segnalazione all autorità competente e informa l autorità locale designata. g) Il pilota in comando comunica all autorità appropriata più vicina, il più rapidamente possibile, qualsiasi incidente che coinvolga l aeromobile e che provochi feriti gravi o morti o gravi danni all aeromobile o a beni. NCC.GEN.110 Conformità a leggi, regolamenti e procedure a) Il pilota in comando deve conformarsi alle leggi, ai regolamenti e alle procedure degli Stati nei quali vengono effettuate le operazioni di volo. b) Il pilota in comando deve avere familiarità con le leggi, i regolamenti e le procedure in vigore relativi allo svolgimento dei propri compiti, prescritti per le zone da attraversare, gli aerodromi o i siti operativi che si prevede di utilizzare e i relativi apparati di navigazione aerea, di cui al punto 1.a dell allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008. NCC.GEN.115 Lingua comune L operatore garantisce che tutti i membri dell equipaggio siano in grado di comunicare in una lingua comune. NCC.GEN.120 Rullaggio di velivoli L operatore garantisce che un velivolo rulli nell area di movimento di un aerodromo soltanto se la persona ai comandi: a) è un pilota adeguatamente qualificato; o b) è stata designata dall operatore e: 1) è addestrata al rullaggio dell aeromobile; 2) è addestrata all uso del radiotelefono, se sono necessarie radiocomunicazioni; 3) ha ricevuto istruzioni in merito alla conformazione (layout) dell aerodromo, ai percorsi, ai segnali, alla segnaletica orizzontale, alle luci, ai segnali e alle istruzioni per il controllo del traffico aereo (ATC), alla fraseologia e alle procedure; e 4) è in grado di attenersi agli standard operativi richiesti per il movimento sicuro del velivolo nell aerodromo. NCC.GEN.125 Avvio del rotore elicotteri Il rotore di un elicottero deve essere avviato al fine di iniziare un volo soltanto in presenza di un pilota qualificato ai comandi. NCC.GEN.130 Dispositivi elettronici portatili L operatore non permette a nessuno di usare dispositivi elettronici portatili (PED) a bordo che possano incidere sulle prestazioni dei sistemi e degli equipaggiamenti dell aeromobile. NCC.GEN.135 Informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo L operatore garantisce che siano disponibili, per l immediata comunicazione ai centri di coordinamento delle ricerche (RCC), le liste contenenti le informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo. NCC.GEN.140 Documenti, manuali e informazioni obbligatori a bordo a) I seguenti documenti, manuali e informazioni o copie di essi sono obbligatori a bordo di ogni volo, salvo indicazioni diverse: 1) il manuale di volo dell aeromobile (AFM), o documento/i equivalente/i; 2) il certificato di immatricolazione originale; 3) il certificato di navigabilità (CofA) originale; 25

28 4) il certificato acustico; 5) la dichiarazione specificata nell allegato III (parte ORO), ORO.DEC.100, al regolamento (UE) n. 965/2012; 6) la lista delle approvazioni specifiche, se applicabile; 7) la licenza di stazione radio, se applicabile; 8) il certificato(i) di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; 9) il giornale di rotta, o un documento equivalente, per l aeromobile; 10) i dettagli del piano di volo ATS compilato, se applicabile; 11) carte aeronautiche attuali e adeguate per la rotta del volo proposto e per tutte le rotte sulle quali il volo potrebbe essere dirottato; 12) informazioni su procedure e segnali visivi per l utilizzo da parte di aeromobili intercettanti e intercettati; 13) informazioni riguardanti i servizi di ricerca e salvataggio per la zona interessata dal volo; 14) le attuali parti del manuale delle operazioni che sono rilevanti per i compiti dei membri dell equipaggio, le quali devono essere facilmente accessibili a quest ultimi; 15) la MEL o la CDL; 16) documentazione NOTAM appropriata e documentazione relativa ai servizi di informazione aeronautica (AIS); 17) appropriate informazioni meteorologiche; 18) il manifesto di carico e/o l elenco dei passeggeri, se applicabile; e 19) ogni altro tipo di documentazione che possa essere applicabile per il volo o che possa essere richiesto dagli Stati interessati dal volo. b) In caso di perdita o furto dei documenti specificati alla lettera a), dal punto 2 al punto 8, l operazione può continuare fino a quando il volo raggiunga la destinazione o il luogo in cui possono essere forniti i documenti sostitutivi. NCC.GEN.145 Conservazione, consegna e uso delle registrazioni dei registratori di volo a) A seguito di un incidente o di un inconveniente soggetto a obbligo di notifica, l operatore di un aeromobile deve conservare le registrazioni originali pertinenti per un periodo di 60 giorni, a meno che l autorità inquirente non abbia dato istruzioni diverse al riguardo. b) L operatore deve effettuare controlli operativi e valutazioni delle registrazioni dei registratori dei dati di volo (FDR), delle registrazioni fatte dal fonoregistratore in cabina di pilotaggio (CVR) e delle registrazioni delle comunicazioni dei dati per assicurare la continua efficienza dei registratori. c) L operatore deve conservare le registrazioni per il periodo di tempo operativo del FDR come previsto dalla norma NCC.IDE.A.165 o NCC.IDE.H.165, salvo per le esigenze di prova e di manutenzione dei FDR, nel qual caso è possibile cancellare al massimo un ora delle registrazioni più vecchie, al momento della prova. d) L operatore deve conservare e mantenere aggiornato un documento contenente le informazioni necessarie per convertire i dati grezzi dai FDR in parametri espressi in supporti di indagine tecnica. e) L operatore mette a disposizione tutte le registrazioni dei registratori di volo che sono state conservate, se così richiesto dall autorità competente. f) Fatto salvo il regolamento (UE) n. 996/2010: 1) le registrazioni CVR possono essere usate soltanto per scopi diversi da quelli investigativi di un incidente o di un inconveniente soggetto a obbligo di notifica, se tutti i membri dell equipaggio e il personale di manutenzione interessato lo consentono; e 2) le registrazioni dei FDR o comunicazioni di dati possono essere usate soltanto per scopi diversi da quelli investigativi di un incidente o di un inconveniente soggetto a obbligo di notifica, se: i) vengono utilizzate dall operatore unicamente per scopi inerenti l aeronavigabilità o la manutenzione; 26

29 ii) sono rese anonime; o iii) vengono divulgate in condizioni di riservatezza. NCC.GEN.150 Trasporto di merci pericolose a) Il trasporto di merci pericolose per via aerea deve essere effettuato in conformità all allegato 18 della Convenzione di Chicago modificata da ultimo e ampliata dalle Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose (doc. ICAO 9284-AN/905), comprendente supplementi o rettifiche. b) Le merci pericolose possono essere trasportate soltanto da un operatore approvato conformemente all allegato V (parte SpA), capo G, al regolamento (UE) n. 965/2012, eccetto quando: 1) non sono soggette alle istruzioni tecniche conformemente alla parte 1 di tali istruzioni; o 2) sono trasportate da passeggeri o membri dell equipaggio, o si trovano nel bagaglio, conformemente alla parte 8 delle istruzioni tecniche. c) L operatore stabilisce procedure per assicurare che vengano prese tutte le precauzioni ragionevoli al fine di impedire che, inavvertitamente, siano trasportate a bordo merci pericolose. d) L operatore fornisce al personale le informazioni necessarie per consentirgli di ottemperare alle proprie responsabilità, come richiesto dalle istruzioni tecniche. e) Conformemente alle istruzioni tecniche, l operatore riferisce tempestivamente all autorità competente e all autorità appropriata dello Stato in cui si è verificato l evento in merito a incidenti o inconvenienti riguardanti merci pericolose. f) L operatore assicura che i passeggeri ricevano adeguate informazioni riguardanti le merci pericolose in conformità alle istruzioni tecniche. g) L operatore assicura che siano fornite, ai punti di accettazione del carico, note informative sul trasporto di merci pericolose come previsto dalle istruzioni tecniche. NCC.OP.100 Uso di aerodromi e di siti operativi CAPO B PROCEDURE OPERATIVE L operatore utilizza soltanto gli aerodromi e i siti operativi che sono adeguati al tipo di aeromobile e operazione interessata. NCC.OP.105 Specifiche degli aerodromi isolati velivoli Ai fini della selezione degli aerodromi alternati e della policy per il rifornimento, l operatore considera un aerodromo come aerodromo isolato se il tempo di volo per raggiungere l aerodromo di destinazione alternato più vicino risulta superiore a: a) per velivoli con motori a pistoni, 60 minuti; o b) per velivoli con motori a turbina, 90 minuti. NCC.OP.110 Minimi operativi di aerodromo generalità a) Per i voli IFR l operatore specifica i minimi operativi di aerodromo per ogni aerodromo di partenza, destinazione o alternato che si intende utilizzare. Tali minimi: 1) non devono essere inferiori ai valori eventualmente stabiliti dallo Stato in cui l aerodromo stesso è ubicato, salvo approvazione specifica da parte del suddetto Stato; e 2) quando si effettuano operazioni in bassa visibilità, devono essere approvati dall autorità competente conformemente all allegato V (parte SpA), capo E, al regolamento (UE) n. 965/2012. b) Nello stabilire i minimi operativi di aerodromo, l operatore tiene conto dei seguenti elementi: 1) tipo, prestazioni e caratteristiche di pilotaggio dell aeromobile; 2) composizione, competenza ed esperienza dell equipaggio di condotta; 3) le dimensioni e le caratteristiche delle piste e delle aree di avvicinamento finale e di decollo (FATO) che possono essere selezionate; 27

30 4) l adeguatezza e le prestazioni degli aiuti visivi e non visivi disponibili a terra; 5) gli equipaggiamenti e apparecchi di bordo ai fini della navigazione e/o per il controllo della traiettoria di volo, rispettivamente, durante il decollo, l avvicinamento, la richiamata, l atterraggio, la decelerazione in pista e il mancato avvicinamento; 6) gli ostacoli nelle aree di avvicinamento, mancato avvicinamento e salita iniziale necessarie per l esecuzione di procedure speciali; 7) l altitudine/l altezza di separazione da ostacoli per le procedure di avvicinamento strumentale; 8) mezzi per la determinazione e la trasmissione delle condizioni meteorologiche; e 9) la tecnica di volo da utilizzare durante l avvicinamento finale. c) I minimi per un tipo specifico di avvicinamento e di procedura di atterraggio sono utilizzati soltanto se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte: 1) gli equipaggiamenti di terra necessari per la procedura sono operativi; 2) i sistemi dell aeromobile richiesti per il tipo di avvicinamento sono operativi; 3) i criteri prestazionali dell aeromobile richiesti sono soddisfatti; e 4) l equipaggio è adeguatamente qualificato. NCC.OP.111 Minimi operativi di aerodromo operazioni NPA, APV, CAT I a) L altezza di decisione (DH) da utilizzare per un avvicinamento non di precisione (NPA) effettuato con la tecnica dell avvicinamento finale in discesa continua (CDFA), procedura di avvicinamento con guida verticale (APV) o operazioni di categoria I (CAT I) non deve essere inferiore al valore più alto tra i seguenti: 1) l altezza minima alla quale l aiuto all avvicinamento può essere utilizzato senza il riferimento visivo richiesto; 2) l altezza di separazione dagli ostacoli (OCH) per la categoria di aeromobili; 3) la DH della procedura di avvicinamento pubblicata, ove applicabile; 4) i minimi base specificati nella tabella 1; o 5) la DH minima specificata nel manuale di volo dell aeromobile (AFM) o documento equivalente, se indicata. b) L altezza minima di discesa (MDH) per un operazione NPA effettuata senza la tecnica CDFA non deve essere inferiore al valore più alto tra i seguenti: 1) l altezza di separazione dagli ostacoli (OCH) per la categoria di aeromobili; 2) i minimi base specificati nella tabella 1; o 3) la MDH minima specificata nel manuale di volo dell aeromobile (AFM), se indicata. Tabella 1 Minimi base Installazione Valore minimo di DH/MDH (ft) Sistema di atterraggio strumentale (ILS) (Instrument landing system) 200 Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) (Global navigation satellite system)/sistema satellitare di incremento di accuratezza (SBAS) (Satellite-based augmentation system)[precisione da localizzatore con guida verticale (LPV)(Lateral precision with vertical guidance approach)] 200 GNSS [Navigazione Laterale (LNAV)(Lateral Navigation)] 250 GNSS/Navigazione barometrica verticale (Baro-vertical navigation)(vnav) (LNAV/VNAV) Localizzatore (LOC) con o senza dispositivo per la misurazione della distanza (DME) (Localiser) (LOC) (Distance measuring equipment) (DME)

31 Installazione Avvicinamento con radar di sorveglianza (SRA)(Surveillance radar approach) (con termine a 0,5 NM dalla soglia) Valore minimo di DH/MDH (ft) 250 SRA (con termine a 1 NM dalla soglia) 300 SRA (con termine a 2 NM dalla soglia o oltre) 350 Radiofaro omnidirezionale VHF (VOR)(VHF omnidirectional radio range) 300 VOR/DME 250 Radiofaro non direzionale (NDB) (Non-directional beacon) 350 NDB/DME 300 Radiogoniometro VHF (VDF)(VHF direction finder) 350 NCC.OP.112 Minimi operativi di aerodromo circuitazione a vista (circling) con velivoli a) La MDH per la circuitazione a vista (circling) con velivoli non deve essere inferiore al valore più alto tra i seguenti: 1) l OCH per la circuitazione pubblicata per la categoria del velivolo; 2) l altezza di circuitazione minima derivata dalla tabella 1; o 3) la DH/MDH della procedura di avvicinamento strumentale precedente. b) La visibilità minima per la circuitazione a vista con velivoli non deve essere inferiore al valore più alto tra i seguenti: 1) la visibilità di circuitazione per la categoria del velivolo, se è pubblicata; 2) la visibilità minima derivata dalla tabella 2; o 3) la portata visiva di pista/visibilità meteorologica convertita (RVR/CMV) della procedura di avvicinamento strumentale precedente. Tabella 1 MDH e visibilità minima per circuitazione a vista (circling) in funzione della categoria di velivolo Categoria di velivolo A B C D MDH (ft) Visibilità meteorologica minima (m) NCC.OP.113 Minimi operativi di aerodromo circuitazione a vista (circling) di terra con elicotteri La MDH per la circuitazione a vista di terra con elicotteri non deve essere inferiore a 250 ft e la visibilità meteorologica non inferiore a 800 m. NCC.OP.115 Procedure strumentali di partenza e di avvicinamento a) Il pilota in comando utilizza le procedure di partenza e di avvicinamento stabilite dallo Stato nel quale è ubicato l aerodromo, se tali procedure sono state pubblicate per la pista o FATO da utilizzare. b) In deroga al disposto della precedente lettera a), il pilota in comando può accettare un autorizzazione ATC a deviare da una procedura pubblicata soltanto nei seguenti casi: 29

32 1) a condizione che siano osservati i criteri di separazione dagli ostacoli e siano prese in considerazione tutte le condizioni operative; o 2) se sotto vettoramento radar da un unità ATC. c) In ogni caso, il segmento di avvicinamento finale deve essere eseguito a vista o secondo la procedura di avvicinamento pubblicata. NCC.OP.120 Procedure antirumore L operatore sviluppa procedure operative tenendo conto della necessità di minimizzare l effetto del rumore dell aeromobile, assicurando allo stesso tempo che la sicurezza abbia priorità sulla riduzione del rumore. NCC.OP.125 Altitudini di separazione minima dagli ostacoli voli IFR a) L operatore specifica un metodo per stabilire le altitudini minime di volo che garantiscono la separazione dal terreno richiesta per tutti i segmenti della rotta che devono essere effettuati in IFR. b) Il pilota in comando stabilisce le altitudini minime di volo per ogni volo sulla base di questo metodo. Le altitudini minime di volo non devono essere inferiori a quelle pubblicate dallo Stato sorvolato. NCC.OP.130 Rifornimento di combustibile e lubrificante velivoli a) Il pilota in comando inizia il volo soltanto se il velivolo è provvisto della quantità di combustibile e lubrificante sufficiente per: 1) per i voli VFR: i) di giorno, per raggiungere l aerodromo dove si intende atterrare e da tale aerodromo per volare per almeno 30 minuti all altitudine normale di crociera; o ii) di notte, per raggiungere l aerodromo dove si intende atterrare e da tale aerodromo per volare per almeno 45 minuti all altitudine normale di crociera; 2) per i voli IFR: i) se non è richiesta una destinazione alternata, per raggiungere l aerodromo dove si intende atterrare e da tale aerodromo per volare per almeno 45 minuti all altitudine normale di crociera; o ii) se è richiesta una destinazione alternata, per raggiungere l aerodromo dove si intende atterrare, l aerodromo alternato e da tale aerodromo per volare per almeno 45 minuti all altitudine normale di crociera. b) Nel calcolare il combustibile necessario, incluso il combustibile per le necessità contingenti, si deve tener conto dei seguenti aspetti: 1) le condizioni meteorologiche previste; 2) le rotte ATC previste e i ritardi del traffico aereo; 3) le procedure per la perdita di pressurizzazione o avaria a un motore lungo la rotta, dove applicabile; e 4) ogni altra condizione che possa ritardare l atterraggio del velivolo o aumentare il consumo di combustibile e/o lubrificante. c) Nulla osta la modifica di un piano di volo in volo, al fine di ripianificare il volo verso un altra destinazione, a condizione che tutte le prescrizioni possano essere soddisfatte dal punto in cui il volo è ripianificato. NCC.OP.131 Rifornimento di combustibile e lubrificante elicotteri a) Il pilota in comando inizia il volo soltanto se l elicottero è provvisto della quantità di combustibile e lubrificante sufficiente: 1) per i voli VFR, per raggiungere l aerodromo/sito operativo dove si intende atterrare e da tale aerodromo per volare per almeno 20 minuti alla velocità di massima autonomia; e 30

33 2) per i voli IFR: i) se non è richiesto un alternato o non è disponibile alcun aerodromo alternato agibile dal punto di vista meteorologico, per raggiungere l aerodromo/sito operativo dove si intende atterrare e da tale aerodromo per volare per almeno 30 minuti alla velocità di attesa a 450 m (1 500 ft) al di sopra dell aerodromo/sito operativo di destinazione in condizioni di temperatura standard ed eseguire l avvicinamento e atterraggio; o ii) se è richiesto un alternato, per raggiungere l aerodromo/sito operativo dove si intende atterrare, eseguire un avvicinamento e un mancato avvicinamento, e da tale aerodromo: A) per raggiungere l alternato specificato; e B) per volare per 30 minuti alla velocità di attesa a 450 m (1 500 ft) al di sopra dell aerodromo/sito operativo alternato in condizioni di temperatura standard ed eseguire l avvicinamento e atterraggio. b) Nel calcolare il combustibile necessario, incluso il combustibile per le necessità contingenti, occorre tener conto degli aspetti seguenti: 1) le condizioni meteorologiche previste; 2) rotte ATC previste e ritardi del traffico aereo; 3) procedure per la perdita di pressurizzazione o avaria a un motore lungo la rotta, se applicabile; e 4) ogni altra condizione che possa ritardare l atterraggio dell aeromobile o aumentare il consumo di combustibile e/o lubrificante c) Nulla osta la modifica di un piano di volo in volo, al fine di ripianificare il volo verso un altra destinazione, a condizione che tutte le prescrizioni possano essere soddisfatte dal punto in cui il volo è ripianificato. NCC.OP.135 Stivaggio del bagaglio e delle merci L operatore stabilisce le procedure atte a garantire che: a) in cabina passeggeri siano portati soltanto bagagli a mano che possono essere stivati in modo adeguato e sicuro; e b) tutti i bagagli e le merci a bordo, che se liberi di muoversi possono provocare danni o lesioni o ostruire corridoi e uscite, siano opportunamente stivati in appositi comparti destinati a evitare tali movimenti. NCC.OP.140 Informazioni ai passeggeri Il pilota in comando assicura che: a) prima del decollo i passeggeri si siano familiarizzati con la posizione e l utilizzo: 1) delle cinture di sicurezza; 2) delle uscite di emergenza; e 3) delle schede informative di emergenza ai passeggeri; e, se applicabile: 4) dei giubbotti di salvataggio; 5) dell equipaggiamento per la distribuzione dell ossigeno; 6) dei canotti di salvataggio; e 7) degli altri equipaggiamenti di emergenza forniti per l utilizzo individuale da parte dei passeggeri; e b) nel caso di un emergenza durante il volo, i passeggeri ricevano istruzioni durante tale azione di emergenza nel modo più appropriato alle circostanze. 31

34 NCC.OP.145 Preparazione del volo a) Prima di iniziare un volo, il pilota in comando deve accertarsi, utilizzando ogni mezzo a sua disposizione, che le strutture di terra e/o di mare, incluse le strutture per le comunicazioni e gli aiuti per la navigazione disponibili e direttamente richiesti per tale volo, per l utilizzo in sicurezza dell aeromobile, siano adeguate per il tipo di operazione prevista per il volo che si intende effettuare. b) Prima di iniziare un volo, il pilota in comando deve essere a conoscenza di tutte le informazioni meteorologiche disponibili riguardanti il volo che si intende effettuare. La preparazione di un volo verso un punto distante dal luogo di partenza, e la preparazione di ogni volo in IFR, deve comprendere: 1) uno studio di tutte le osservazioni e previsioni meteorologiche attuali disponibili; e 2) la pianificazione di una rotta alternativa nell eventualità che il volo non possa essere completato come pianificato a causa delle condizioni meteorologiche. NCC.OP.150 Aerodromi alternati al decollo velivoli a) Per i voli IFR, il pilota in comando deve specificare nel piano di volo almeno un aerodromo alternato al decollo agibile dal punto di vista meteorologico se le condizioni meteorologiche all aerodromo di partenza sono uguali o inferiori ai minimi operativi dell aerodromo o se non fosse possibile tornare all aerodromo di partenza per altri motivi. b) L aerodromo alternato al decollo deve trovarsi entro la seguente distanza dall aerodromo di partenza: 1) per i velivoli bimotore, non oltre una distanza equivalente a 1 ora di volo alla velocità di crociera con un solo motore in condizioni standard di aria calma; e 2) per i velivoli dotati di tre o più motori, non oltre una distanza equivalente a 2 ore di volo alla velocità di crociera con un motore inoperativo (OEI) conformemente al manuale di volo del velivolo (AFM) in condizioni standard di aria calma. c) Per selezionare un aerodromo come aerodromo alternato al decollo, le informazioni disponibili devono indicare che, all orario stimato di utilizzo, le condizioni saranno uguali o migliori dei minimi operativi dell aerodromo per quella operazione. NCC.OP.151 Aerodromi di destinazione alternati velivoli Per i voli IFR, il pilota in comando deve specificare nel piano di volo almeno un aerodromo di destinazione alternato agibile dal punto di vista meteorologico, a meno che: a) le informazioni meteorologiche aggiornate disponibili indichino che, per il periodo da 1 ora prima fino a 1 ora dopo l orario stimato di arrivo, o dal tempo effettivo di partenza fino a 1 ora dopo l orario stimato di arrivo, a seconda di quale dei due sia il periodo più breve, l avvicinamento e l atterraggio possano essere effettuati in condizioni VMC; o b) il luogo previsto di atterraggio sia isolato, e: 1) sia prescritta una procedura di avvicinamento strumentale per l aerodromo dove è previsto l atterraggio; e 2) le informazioni meteorologiche aggiornate disponibili indichino che da 2 ore prima a 2 ore dopo l orario stimato di arrivo sussistano le seguenti condizioni meteorologiche: i) una base di nubi di almeno 300 m (1 000 ft) al di sopra dei minimi associati alla procedura di avvicinamento strumentale; e ii) visibilità di almeno 5,5 km o 4 km al di sopra dei minimi associati alla procedura. NCC.OP.152 Aerodromi di destinazione alternati elicotteri Per i voli IFR, il pilota in comando deve specificare nel piano di volo almeno una destinazione alternata agibile dal punto di vista meteorologico, a meno che: a) sia prescritta una procedura di avvicinamento strumentale per l aerodromo previsto di atterraggio e le informazioni meteorologiche attuali disponibili indichino che, per il periodo da 2 ore prima fino a 2 ore dopo l orario stimato di arrivo, o dal tempo effettivo di partenza fino a 2 ore dopo l orario stimato di arrivo, a seconda di quale dei due periodi è più corto, sussistano le seguenti condizioni meteorologiche: 32

35 1) una base delle nubi di almeno 120 m (400 ft) al di sopra dei minimi associati alla procedura di avvicinamento strumentale; e 2) visibilità di almeno m al di sopra dei minimi associati alla procedura; o b) il luogo previsto di atterraggio sia isolato, e: 1) sia prescritta una procedura di avvicinamento strumentale per l aerodromo previsto di atterraggio; 2) le informazioni meteorologiche attuali disponibili indichino che da 2 ore prima a 2 ore dopo l orario stimato di arrivo sussistano le seguenti condizioni meteorologiche: i) base delle nubi di almeno 120 m (400 ft) al di sopra dei minimi associati alla procedura di avvicinamento strumentale; ii) visibilità di almeno m al di sopra dei minimi associati alla procedura; e 3) sia stato stabilito un punto di non ritorno (PNR) in caso di una destinazione fuori costa. NCC.OP.155 Rifornimento di combustibile durante l imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo a) Durante l imbarco o lo sbarco dei passeggeri o quando i passeggeri sono a bordo non deve essere effettuata nessuna operazione di rifornimento di benzina avio (Av Gas) o di combustibili wide-cut o in caso di miscela di questi due tipi di combustibile. b) In tutti gli altri casi devono essere prese le necessarie precauzioni e l aeromobile deve essere adeguatamente servito da personale qualificato, pronto a iniziare e dirigere un evacuazione dell aeromobile nel modo più veloce e attuabile possibile. NCC.OP.160 Utilizzo di cuffie a) Tutti i membri d equipaggio di condotta che sono in servizio nella cabina di pilotaggio devono indossare una cuffia dotata di microfono o equivalente. La cuffia deve essere utilizzata come dispositivo primario per le comunicazioni radio con l ATS: 1) quando l aeromobile è a terra: i) nel ricevere via radio l autorizzazione ATC alla partenza; e ii) quando i motori sono in moto; 2) quando l aeromobile è in volo: i) al di sotto dell altitudine di transizione; o ii) ft, a seconda di quale delle due altezze è superiore; e 3) ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal pilota in comando. b) Nelle condizioni di cui alla lettera a), il microfono o equivalente deve trovarsi in una posizione tale da permettere il suo utilizzo per le comunicazioni radio a due vie. NCC.OP.165 Trasporto di passeggeri L operatore stabilisce le procedure atte a garantire che: a) i passeggeri siano sistemati in maniera tale che, nel caso sia necessaria un evacuazione di emergenza, essi possano facilitare e non ostacolare l evacuazione dell aeromobile; b) prima e durante il rullaggio, il decollo e l atterraggio e quando ritenuto necessario ai fini della sicurezza dal pilota in comando, ogni passeggero a bordo occupi un posto o cuccetta e abbia la propria cintura o sistema di vincolo correttamente allacciati; e c) l occupazione dei sedili dell aeromobile da parte di più persone avvenga esclusivamente su sedili specifici occupati da un adulto e un neonato correttamente legato con una cintura di sicurezza anulare supplementare o altro sistema di vincolo. 33

36 NCC.OP.170 Preparazione della cabina passeggeri e delle aree di servizio Il pilota in comando si assicura che: a) prima del rullaggio, decollo e atterraggio, tutte le uscite e i percorsi di fuga non siano ostruiti; e b) prima del decollo e dell atterraggio e, ogniqualvolta lo ritenga necessario ai fini della sicurezza, tutti gli equipaggiamenti e i bagagli siano correttamente stivati. NCC.OP.175 Autorizzazione a fumare a bordo Il pilota in comando non permette che si fumi a bordo: a) quando lo ritiene necessario ai fini della sicurezza; b) durante le operazioni di rifornimento di combustibile; c) quando l aeromobile è al suolo, a meno che l operatore abbia stabilito delle procedure dirette ad attenuare i rischi durante le operazioni a terra; d) nel/i corridoio/i, nelle toilette e fuori dalle aree destinate ai fumatori; e) nei compartimenti di carico e/o nelle altre aree dove è trasportata merce non sistemata in contenitori resistenti alle fiamme o non coperta da teloni resistenti alle fiamme; e f) nelle aree della cabina dove viene erogato ossigeno. NCC.OP.180 Condizioni meteorologiche a) Il pilota in comando può iniziare o continuare un volo VFR soltanto se le ultime informazioni meteorologiche disponibili indicano che le condizioni meteorologiche lungo la rotta e all aerodromo di destinazione all ora di arrivo prevista siano uguali o superiori ai minimi operativi VFR applicabili. b) Il pilota in comando può iniziare o continuare un volo IFR verso l aerodromo di destinazione previsto soltanto se le ultime informazioni meteorologiche disponibili indicano che, all ora di arrivo prevista, le condizioni meteorologiche a destinazione, o almeno a un aerodromo alternato alla destinazione, siano uguali o superiori ai minimi operativi di aerodromo applicabili. c) Se un volo contiene sia segmenti VFR che IFR, le informazioni meteorologiche di cui alle lettere a) e b) sono applicabili, se pertinenti. NCC.OP.185 Ghiaccio e altri depositi contaminanti procedure a terra a) L operatore stabilisce le procedure da seguire per le operazioni di sghiacciamento e antighiacciamento a terra e per le relative ispezioni dell aeromobile per garantire l utilizzo in sicurezza dell aeromobile. b) Il pilota in comando può iniziare il decollo soltanto se l aeromobile è libero da qualsiasi deposito che potrebbe avere ripercussioni negative sulle prestazioni e/o sulla manovrabilità dell aeromobile, salvo quando permesso conformemente alle procedure di cui alla lettera a) ed entro i limiti specificati nel manuale di volo dell aeromobile. NCC.OP.190 Ghiaccio e altri depositi contaminanti procedure in volo a) L operatore stabilisce le procedure per i voli in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio note o previste. b) Il pilota in comando non inizia il volo né vola intenzionalmente in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio note o previste, a meno che il velivolo non sia certificato ed equipaggiato per affrontare tali condizioni come indicato al punto 2.a.5 dell allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008. c) Se la formazione di ghiaccio eccede i limiti per i quali l aeromobile è certificato o se un aeromobile non certificato per il volo in condizioni note di formazione di ghiaccio si trovi a volare in zone con formazione di ghiaccio, il pilota in comando deve uscire senza indugio dalle condizioni di formazione di ghiaccio, cambiando il livello di volo e/o la rotta e, se necessario, segnalando emergenza all ATC. 34

37 NCC.OP.195 Condizioni per il decollo Prima di iniziare il decollo il pilota in comando verifica che: a) in base alle informazioni disponibili, le condizioni meteorologiche dell aerodromo o del sito operativo e le condizioni della pista o della FATO che si intende utilizzare non pregiudichino l effettuazione del decollo e della partenza in sicurezza; e b) siano soddisfatti i minimi operativi dell aerodromo. NCC.OP.200 Simulazione di situazioni anormali in volo a) Il pilota in comando, durante il trasporto di passeggeri o di merci, non deve effettuare simulazioni: 1) di situazioni che richiedono l applicazione di procedure anomali o di emergenza; o 2) di volo in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC). b) In deroga alla lettera a), nel caso in cui vengano condotti voli di addestramento da parte di un organizzazione di addestramento approvata, tali situazioni possono essere simulate con allievi pilota a bordo. NCC.OP.205 Gestione del combustibile in volo a) L operatore deve garantire che durante il volo siano effettuati i controlli e la gestione del combustibile. b) Il pilota in comando deve controllare a intervalli regolari che la quantità di combustibile utilizzabile rimanente in volo non sia inferiore al combustibile richiesto per procedere verso un aerodromo o sito operativo agibile dal punto di vista meteorologico e al combustibile di riserva pianificato come richiesto dalla norma NCC.OP.130 e NCC.OP.131. NCC.OP.210 Uso di ossigeno supplementare Il pilota in comando assicura che lui stesso e i membri dell equipaggio di condotta impegnati in compiti essenziali per la sicurezza delle operazioni di volo dell aeromobile utilizzino l ossigeno supplementare con continuità ogni volta che l altitudine della cabina supera ft per un periodo superiore a 30 minuti e ogni volta che l altitudine della cabina supera ft. NCC.OP.215 Rilevamento di prossimità al suolo Quando un eccessiva prossimità al suolo è rilevata da un membro dell equipaggio di condotta o dal sistema di allarme di prossimità al suolo (ground proximity warning system), il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo assicura che venga immediatamente iniziata la manovra correttiva per ristabilire condizioni di volo sicure. NCC.OP.220 Sistema anticollisione in volo (ACAS) L operatore deve stabilire procedure operative e programmi di addestramento quando viene installato ed è funzionante il sistema anticollisione. Quando viene utilizzato l ACAS II, tali procedure e programmi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 1332/2011. NCC.OP.225 Condizioni per l avvicinamento e l atterraggio Prima di iniziare l avvicinamento per l atterraggio, il pilota in comando deve verificare che, in base alle informazioni disponibili, le condizioni meteorologiche dell aerodromo o del sito operativo e le condizioni della pista o FATO che si intende utilizzare non pregiudichino l effettuazione dell avvicinamento, dell atterraggio o del mancato avvicinamento in sicurezza. NCC.OP.230 Inizio e continuazione di un avvicinamento a) Il pilota in comando può iniziare un avvicinamento strumentale indipendentemente dalla portata visiva di pista/ visibilità (RVR/VIS) riportata. b) Se la RVR/VIS riportata è inferiore ai minimi applicabili, l avvicinamento non deve essere continuato: 1) al di sotto di ft al di sopra dell aerodromo; o 2) nel segmento di avvicinamento finale nel caso in cui l altitudine/altezza di decisione (DA/H) o l altitudine/altezza minima di discesa (MDA/H) sia superiore a ft al di sopra dell aerodromo. 35

38 c) Laddove la RVR non sia disponibile, il valore della RVR può essere ottenuto convertendo la visibilità riportata. d) Se, dopo aver superato i ft al di sopra dell aerodromo, la RVR/VIS riportata scende sotto i minimi applicabili, l avvicinamento può essere continuato fino alla DA/H o alla MDA/H. e) L avvicinamento può essere continuato sotto la DA/H o la MDA/H e l atterraggio può essere completato a condizione che i riferimenti visivi richiesti per il tipo di avvicinamento e per la pista di atterraggio selezionata siano acquisiti alla DA/H o alla MDA/H e che siano mantenuti in vista. f) La RVR alla zona di contatto è sempre vincolante. CAPO C PRESTAZIONI E LIMITAZIONI OPERATIVE DEGLI AEROMOBILI NCC.POL.100 Limitazioni operative tutti gli aeromobili a) Durante qualsiasi fase operativa, il carico, la massa e il baricentro dell aeromobile (CG) devono essere conformi ai limiti specificati nel suo manuale di volo o nel manuale delle operazioni, se più restrittivo. b) Devono essere esposti a bordo dell aeromobile i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti o loro combinazioni, contenenti le limitazioni operative prescritte dal suo manuale di volo (AFM). NCC.POL.105 Massa e bilanciamento, caricamento a) L operatore deve stabilire la massa e il baricentro di ogni aeromobile mediante pesatura anteriormente alla prima messa in servizio. Gli effetti cumulati delle modifiche e delle riparazioni sulla massa e sul bilanciamento devono essere considerati e documentati correttamente. Inoltre è necessario sottoporre gli aeromobili a una nuova pesatura nel caso non si conosca con esattezza l effetto delle modifiche sulla massa e sul bilanciamento. b) La pesatura deve essere effettuata dal costruttore dell aeromobile o da un organizzazione di manutenzione approvata. c) L operatore deve determinare la massa di tutte le dotazioni di impiego e dei membri d equipaggio inclusi nella massa operativa, a vuoto, dell aeromobile mediante pesatura o mediante uso di masse standard. Deve essere determinato l effetto della loro posizione sul baricentro dell aeromobile. Quando si utilizzano masse standard, devono essere utilizzati i seguenti valori delle masse per i membri d equipaggio per determinare la massa operativa a vuoto: 1) 85 kg, incluso il bagaglio a mano, per i membri d equipaggio di condotta/equipaggio tecnico; e 2) 75 kg per i membri d equipaggio di cabina. d) L operatore deve stabilire le procedure per permettere al pilota in comando di determinare la massa del carico pagante, inclusa la zavorra, mediante: 1) pesatura effettiva; 2) determinando la massa del carico pagante in accordo ai valori di massa standard dei passeggeri e dei bagagli; o 3) calcolando la massa dei passeggeri sulla base di una dichiarazione da parte o per conto di ciascun passeggero e sommandola a una massa predeterminata per tenere conto dei bagagli a mano e dei vestiti, nel caso in cui il numero dei sedili passeggeri disponibili sull aeromobile sia: i) inferiore a 10 per i velivoli; o ii) inferiore a sei per gli elicotteri. e) Nell utilizzare le masse standard, devono essere utilizzati i seguenti valori di massa: 1) per i passeggeri, quelli indicati nelle tabelle 1 e 2, dove sono inclusi il bagaglio a mano e la massa dei neonati trasportati da un adulto in un sedile passeggeri: Tabella 1 Masse standard per i passeggeri aeromobili con un numero totale di sedili passeggeri uguale o superiore a 20 Sedili passeggeri uguale o superiore a 20 uguale o superiore a 30 Uomini Donne Tutti gli adulti Adulti 88 kg 70 kg 84 kg Bambini 35 kg 35 kg 35 kg 36

39 Tabella 2 Masse standard per i passeggeri aeromobili con un numero totale di sedili passeggeri uguale o inferiore a 19 Sedili passeggeri Uomini 104 kg 96 kg 92 kg Donne 86 kg 78 kg 74 kg Bambini 35 kg 35 kg 35 kg 2) per i bagagli: i) per i velivoli, se il numero totale di sedili passeggeri disponibili sul velivolo è uguale o superiore a 20, i valori delle masse standard per i bagagli registrati indicati nella tabella 3; Tabella 3 Masse standard per i bagagli velivoli con un numero totale di sedili passeggeri uguale o superiore a 20 Tipo di volo Massa standard per i bagagli Nazionale All interno della regione europea Intercontinentale Tutti gli altri 11 kg 13 kg 15 kg 13 kg ii) per gli elicotteri, se il numero totale di sedili passeggeri disponibili sull elicottero è uguale o superiore a 20, il valore della massa standard per i bagagli registrati di 13 kg. f) Per gli aeromobili con un numero di sedili passeggeri uguale o inferiore a 19, la massa effettiva dei bagagli registrati deve essere determinata: 1) mediante pesatura; o 2) calcolando la massa sulla base di una dichiarazione da parte o per conto di ciascun passeggero. Qualora ciò sia impraticabile, deve essere utilizzata una massa standard minima di 13 kg. g) L operatore deve stabilire le procedure per permettere al pilota in comando di determinare la massa del carico di combustibile in base alla densità reale o, se non è nota, alla densità calcolata in accordo a un metodo specificato nel manuale delle operazioni. h) Il pilota in comando deve assicurare che le operazioni di caricamento: 1) dell aeromobile siano eseguite sotto la sorveglianza di personale qualificato; e 2) il carico sia compatibile con i dati usati per il calcolo della massa e del bilanciamento dell aeromobile. i) L operatore deve stabilire le procedure per permettere al pilota in comando di conformarsi ai limiti strutturali supplementari, quali la resistenza del pavimento, il carico massimo per metro lineare, la massa massima per compartimento di carico e il limite massimo di posti. j) L operatore specifica, nel manuale delle operazioni, i principi e i metodi usati per il caricamento e per il sistema di massa e bilanciamento rispondenti ai requisiti contenuti nelle lettere da a) a i). Tale sistema deve coprire tutti i tipi di impiego previsti. 37

40 NCC.POL.110 Dati e documentazione relativi alla massa e al bilanciamento a) L operatore prepara, prima di ogni volo, il foglio di carico e centraggio specificando il carico e la sua distribuzione in un modo tale da non superare i limiti di massa e bilanciamento dell aeromobile. Il foglio di carico e centraggio deve contenere le seguenti informazioni: 1) immatricolazione e tipo dell aeromobile; 2) numero del volo e data, ove applicabile; 3) nome del pilota in comando; 4) nome della persona che ha preparato il documento; 5) massa operativa, a vuoto, e corrispondente baricentro dell aeromobile; 6) massa del combustibile al decollo e massa del combustibile necessario al volo; 7) massa dei fluidi consumabili diversi dal combustibile, se applicabile; 8) componenti del carico compresi passeggeri, bagagli, merci e zavorra; 9) massa al decollo, massa all atterraggio e massa zero combustibile; 10) posizioni applicabili del baricentro dell aeromobile; e 11) valori limite di massa e di baricentro. b) Se il foglio di carico e centraggio è generato da un sistema computerizzato, l operatore deve verificare l integrità dei dati ottenuti. c) Se l operazione di caricamento dell aeromobile non è supervisionata dal pilota in comando, la persona incaricata della supervisione del caricamento deve confermare, apponendo la sua firma o in maniera equivalente, che il carico e la sua distribuzione siano conformi al foglio di carico e centraggio stabilito dal pilota in comando. Il pilota in comando deve indicare la sua accettazione apponendo la sua firma o in maniera equivalente. d) L operatore deve specificare le procedure per le modifiche al carico dell ultimo minuto per assicurare che: 1) tutte le modifiche dell ultimo minuto, dopo che sia stato terminato il foglio di carico e centraggio, siano inserite nei documenti relativi alla pianificazione del volo contenenti il foglio di carico e centraggio; 2) le modifiche massime tollerate dell ultimo minuto nel numero di passeggeri o nel carico ammesso in stiva siano specificate; e 3) se tale numero è superato, deve essere preparato un nuovo foglio di carico e centraggio. NCC.POL.111 Dati e documentazione relativi alla massa e al bilanciamento attenuazioni In deroga alla norma NCC.POL.110, lettera a), punto 5, la posizione del baricentro può non essere riportata nel foglio di carico e centraggio se la distribuzione del carico è conforme a una tabella di bilanciamento precalcolata o se si può dimostrare che per le operazioni pianificate può essere assicurato un corretto bilanciamento, qualunque sia il carico reale. NCC.POL.115 Prestazioni generalità Il pilota in comando può utilizzare l aeromobile soltanto se le prestazioni sono adeguate per conformarsi alle regole dell aria applicabili e a tutte le altre restrizioni applicabili al volo, allo spazio aereo o agli aerodromi o siti operativi utilizzati, tenendo conto della precisione della cartografia di tutte le carte e mappe utilizzate. NCC.POL.120 Limitazioni di massa al decollo velivoli L operatore assicura che: a) la massa del velivolo all inizio della corsa di decollo non ecceda le limitazioni di massa: 1) al decollo, come specificato nella norma NCC.POL.125; 2) in rotta con un motore inoperativo (OEI) come specificato nella norma NCC.POL.130; e 38

41 3) all atterraggio, come specificato nella norma NCC.POL.135, permettendo delle previste riduzioni di massa man mano che procede il volo e lo scarico rapido di combustibile; b) la massa all inizio del decollo non ecceda la massa massima al decollo specificata nel manuale di volo del velivolo per l altitudine di pressione adeguata all elevazione dell aerodromo o del sito operativo, e se utilizzata come parametro per determinare la massa massima al decollo, ogni altra condizione atmosferica locale; e c) la massa stimata per l orario previsto di atterraggio all aerodromo o sito operativo dove si intende atterrare e a ogni aerodromo alternato di destinazione non ecceda mai la massa massima all atterraggio specificata nel manuale di volo dell velivolo per l altitudine di pressione adeguata all elevazione di tali aerodromi o siti operativi, e se utilizzata come parametro per determinare la massa massima all atterraggio, ogni altra condizione atmosferica locale. NCC.POL.125 Decollo velivoli a) Nel determinare la massa massima al decollo, il pilota in comando deve tenere conto dei seguenti elementi: 1) la distanza di decollo calcolata non deve essere superiore alla distanza disponibile per il decollo, con un prolungamento di pista libero da ostacoli non superiore alla metà della lunghezza disponibile per la corsa di decollo; 2) la corsa di decollo calcolata non deve essere superiore alla lunghezza disponibile per la corsa di decollo; 3) un solo valore di V 1 deve essere utilizzato in caso d interruzione e di continuazione del decollo, nel caso in cui una V 1 sia specificata nel manuale di volo del velivolo; e 4) su pista bagnata o contaminata la massa al decollo non deve essere superiore a quella autorizzata per un decollo su pista asciutta effettuato nelle medesime condizioni. b) Nel caso di un avaria motore durante il decollo, il pilota in comando deve assicurare che: 1) nel caso di un velivolo per il quale nel manuale di volo è specificata una V 1, il velivolo sia in grado di interrompere il decollo e fermarsi entro la distanza disponibile di accelerazione e arresto; e 2) nel caso di un velivolo per il quale sia specificata nel manuale di volo una traiettoria netta di volo al decollo, il velivolo sia in grado di continuare il decollo e sia separato da tutti gli ostacoli lungo la traiettoria di volo con un margine adeguato fino a quando non si trovi in una posizione tale da soddisfare i requisiti della norma NCC.POL.130. NCC.POL.130 In rotta un motore inoperativo velivoli Il pilota in comando deve garantire che, nel caso in cui un motore diventi inoperativo in un qualsiasi punto della rotta, un velivolo plurimotore sia in grado di continuare il volo verso un aerodromo o sito operativo adeguato senza volare al di sotto dell altitudine di separazione minima dagli ostacoli in alcun punto. NCC.POL.135 Atterraggio velivoli Il pilota in comando deve assicurare che in qualunque aerodromo o sito operativo, dopo aver superato tutti gli ostacoli nel sentiero di avvicinamento con un margine di sicurezza, il velivolo sia in grado di atterrare e fermarsi, o un idrovolante possa decelerare a una velocità sufficientemente bassa, entro la distanza disponibile per l atterraggio. Si deve tenere conto delle variazioni previste nelle tecniche di avvicinamento e di atterraggio, se ciò non è stato già fatto nella programmazione dei dati sulle prestazioni. CAPO D STRUMENTI, DATI ED EQUIPAGGIAMENTI SEZIONE 1 Velivoli NCC.IDE.A.100 Strumenti ed equipaggiamenti generalità a) Gli strumenti ed equipaggiamenti di cui al presente capo devono essere approvati in conformità ai requisiti di aeronavigabilità applicabili nel caso in cui siano: 1) utilizzati dall equipaggio di condotta per controllare la traiettoria di volo; 2) utilizzati per conformarsi alle disposizioni della norma NCC.IDE.A.245; 3) utilizzati per conformarsi alle disposizioni della norma NCC.IDE.A.250; o 4) installati nel velivolo. 39

42 b) Per i seguenti elementi, se previsti nel presente capo, non è prevista un approvazione: 1) fusibili di ricambio; 2) torce portatili individuali; 3) un orologio di precisione; 4) il porta carte; 5) i kit di pronto soccorso; 6) equipaggiamento di sopravvivenza e di segnalazione; 7) ancora ed equipaggiamento per ormeggio; e 8) dispositivo di sicurezza per bambini. c) Gli strumenti ed equipaggiamenti non richiesti dal presente capo nonché tutti gli altri equipaggiamenti non richiesti da altri allegati applicabili, ma che sono trasportati a bordo, devono soddisfare le seguenti disposizioni: 1) le informazioni fornite da questi strumenti, equipaggiamenti o accessori non possono essere utilizzate dall equipaggio di condotta per conformarsi all allegato I del regolamento (CE) n. 216/2008 o alle norme NCC.IDE.A.245 e NCC.IDE.A.250; e 2) gli strumenti ed equipaggiamenti non devono influenzare l aeronavigabilità del velivolo, anche in caso di avarie o malfunzionamenti. d) Gli strumenti ed equipaggiamenti devono essere facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione alla quale è seduto il membro dell equipaggio di condotta che deve utilizzarli. e) Gli strumenti utilizzati da un membro dell equipaggio di condotta sono disposti in modo da permettere al membro d equipaggio di condotta di vederne facilmente le indicazioni dalla propria postazione, con il minimo spostamento possibile dalla sua posizione e dal suo asse di visione normale quando guarda in avanti lungo la traiettoria di volo. f) Tutti gli equipaggiamenti d emergenza richiesti devono essere facilmente accessibili per un utilizzo immediato. NCC.IDE.A.105 Equipaggiamento minimo per il volo Un volo non può essere iniziato nel caso in cui uno degli strumenti del velivolo o uno degli equipaggiamenti o delle funzioni richieste per il volo sia inoperativo o mancante, a meno che: a) il velivolo sia utilizzato conformemente alla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) dell operatore; b) l operatore sia autorizzato dall autorità competente a operare il velivolo entro i limiti della lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (MMEL); o c) il velivolo sia soggetto a un permesso di volo rilasciato conformemente ai requisiti di aeronavigabilità applicabili. NCC.IDE.A.110 Fusibili di ricambio I velivoli devono essere equipaggiati con fusibili di ricambio delle portate richieste per la protezione completa dei circuiti, ai fini della sostituzione dei fusibili che possono essere sostituiti durante il volo. NCC.IDE.A.115 Luci operative Gli velivoli utilizzati di notte devono essere equipaggiati con: a) un sistema di luci anticollisione; b) fanali di navigazione/posizione; c) un faro di atterraggio; d) un illuminazione fornita dall impianto elettrico di bordo, che assicuri un adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali per un impiego sicuro del velivolo; 40

43 e) un illuminazione fornita dall impianto elettrico di bordo, che assicuri un adeguata illuminazione di tutti i compartimenti passeggeri; f) una torcia portatile individuale per ogni postazione dei membri d equipaggio; e g) luci che permettano di conformarsi alla normativa internazionale sulla prevenzione delle collisioni in mare qualora si tratti di un idrovolante. NCC.IDE.A.120 Operazioni VFR strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati a) I velivoli impiegati nei voli VFR di giorno devono essere equipaggiati con un dispositivo per misurare e indicare: 1) la direzione magnetica; 2) il tempo in ore, minuti e secondi; 3) l altitudine di pressione; 4) la velocità indicata; 5) lo sbandamento; e 6) il numero di Mach quando le limitazioni di velocità sono espresse in termini di numero di Mach. b) I velivoli impiegati in condizioni VMC sull acqua e al di fuori della portata visiva della costa, in condizioni VMC di notte o in condizioni tali da non poter mantenere il velivolo in una traiettoria di volo desiderata senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi, devono essere equipaggiati, oltre che con i dispositivi di cui alla lettera a), con: 1) un dispositivo per misurare e indicare: i) la virata e lo sbandamento; ii) l assetto; iii) la velocità verticale; e iv) la prua giroscopica; 2) un dispositivo per indicare quando la fornitura di energia agli strumenti giroscopici non è adeguata; e 3) un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti ai sistemi per l indicazione della velocità richiesti alla lettera a), punto 4, dovuti a condensazione o ghiacciamento. c) Se sono richiesti due piloti, i velivoli devono avere dei dispositivi aggiuntivi per indicare: 1) l altitudine di pressione; 2) la velocità indicata; 3) lo sbandamento o la virata e lo sbandamento, se applicabile; 4) l assetto, se applicabile; 5) la velocità verticale, se applicabile; 6) la prua giroscopica, se applicabile; e 7) il numero di Mach quando le limitazioni di velocità sono espresse in termini di numero di Mach, se applicabile. NCC.IDE.A.125 Operazioni IFR strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati I velivoli impiegati in voli IFR devono essere equipaggiati con: a) un dispositivo per misurare e indicare: 1) la direzione magnetica; 2) il tempo in ore, minuti e secondi; 3) l altitudine di pressione; 4) la velocità indicata; 5) la velocità verticale; 41

44 6) la virata e lo sbandamento; 7) l assetto; 8) la prua giroscopica; 9) la temperatura dell aria esterna; e 10) il numero di Mach quando le limitazioni di velocità sono espresse in termini di numero di Mach; b) un dispositivo per indicare quando la fornitura di energia agli strumenti giroscopici non è adeguata; c) se sono richiesti due piloti, la postazione del secondo pilota deve avere dei dispositivi aggiuntivi per indicare: 1) l altitudine di pressione; 2) la velocità indicata; 3) la velocità verticale; 4) la virata e lo sbandamento; 5) l assetto; 6) la prua giroscopica; e 7) il numero di Mach quando le limitazioni di velocità sono espresse in termini di numero di Mach, se applicabile; d) un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti ai sistemi per l indicazione della velocità richiesti alla lettera a), punto 4, e alla lettera c), punto 2, dovuti a condensazione o ghiacciamento; e) una fonte alternativa di pressione statica; f) un portacarte posizionato in modo da permettere una facile lettura e dotato di un sistema di illuminazione per voli di notte; g) un secondo dispositivo indipendente per misurare e indicare l altitudine; e h) un generatore di emergenza, indipendente dal generatore principale, con lo scopo di fornire alimentazione per l utilizzo e l illuminazione di un sistema indicatore di assetto per un periodo minimo di 30 minuti. Il generatore di emergenza deve entrare in funzione automaticamente a seguito dell avaria totale del generatore principale e sullo strumento deve essere chiaramente indicato che l indicatore di assetto sta funzionando tramite il generatore di emergenza. NCC.IDE.A.130 Equipaggiamenti supplementari per operazioni con un solo pilota in regime IFR I velivoli impiegati in voli IFR con un solo pilota devono essere dotati di un pilota automatico in grado di assicurare almeno il mantenimento di quota e di rotta. NCC.IDE.A.135 Sistema di avviso e rappresentazione del terreno (TAWS) I velivoli a turbina con una massa massima al decollo certificata (MCTOM) superiore a kg o una configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MOPSC) superiore a 9 devono essere dotati di un TAWS che soddisfi i requisiti per: a) gli equipaggiamenti di classe A come specificato in uno standard accettabile, nel caso di velivoli per i quali il certificato di aeronavigabilità (CofA) individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 1 o gennaio 2011; o b) gli equipaggiamenti di classe B, come specificato in uno standard accettabile, nel caso di velivoli per i quali il certificato di aeronavigabilità (CofA) individuale sia stato rilasciato per la prima volta entro il 1 o gennaio NCC.IDE.A.140 Impianto di prevenzione delle collisioni in volo (ACAS) Salvo disposizioni contrarie nel regolamento (UE) n. 1332/2011, i velivoli a turbina con una MCTOM superiore a kg o con una MOPSC superiore a 19 devono essere dotati di un ACAS II. 42

45 NCC.IDE.A.145 Sistema meteorologico di bordo I seguenti velivoli devono essere dotati di un sistema meteorologico di bordo se vengono utilizzati di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale in zone in cui si prevede possano verificarsi sulla rotta temporali, o altre condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose, rilevabili con un sistema meteorologico di bordo: a) velivoli pressurizzati; b) velivoli non pressurizzati la cui massa massima certificata al decollo è superiore a kg; e c) velivoli non pressurizzati la cui configurazione massima approvata di posti passeggeri è superiore a 9. NCC.IDE.A.150 Equipaggiamento aggiuntivo per operazioni di notte in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio a) I velivoli impiegati di notte in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio previste o effettive devono essere dotati di uno strumento che permetta di illuminare o di rilevare la formazione di ghiaccio. b) Il sistema di illuminazione non deve provocare abbagliamenti diretti o indiretti che possano disturbare i membri d equipaggio di condotta nello svolgimento dei loro compiti. NCC.IDE.A.155 Sistema interfonico per i membri d equipaggio di condotta I velivoli a bordo dei quali è richiesta la presenza di più di un membro d equipaggio di condotta devono essere dotati di un sistema interfonico per l equipaggio di condotta che comprenda cuffie e microfoni a uso di tutti i membri d equipaggio di condotta. NCC.IDE.A.160 Fonoregistratori in cabina di pilotaggio a) I seguenti velivoli devono essere dotati di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio (CVR): 1) i velivoli con una MCTOM superiore a kg e il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1 o gennaio 2016; e 2) i velivoli con una MCTOM superiore a kg: i) certificati per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti; ii) dotati di uno o più motori a turbogetto o più di un motore a turboelica; e iii) il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1 o gennaio b) Il CVR deve essere in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno nelle ultime 2 ore. c) Il CVR deve registrare, con riferimento a una scala del tempo: 1) le comunicazioni radio trasmesse o ricevute dalla cabina di pilotaggio; 2) le comunicazioni vocali dei membri d equipaggio di condotta effettuate tramite il sistema interfonico e il sistema di avviso ai passeggeri, se installato; 3) l ambiente sonoro della cabina di pilotaggio, inclusi, senza interruzione, i segnali acustici ricevuti da ciascun microfono con cui è equipaggiata la cuffia o dalla maschera in uso; e 4) la voce o i segnali acustici che identificano gli aiuti alla navigazione o all avvicinamento inviati in una cuffia o in un altoparlante. d) Il CVR deve iniziare a registrare automaticamente prima che il velivolo si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando il velivolo non è più in grado di muoversi con i propri mezzi. e) In aggiunta alla lettera d), a seconda della disponibilità di energia elettrica, il CVR deve iniziare a registrare il più presto possibile durante i controlli di cabina prima dell accensione dei motori all inizio del volo fino ai controlli di cabina subito dopo lo spegnimento dei motori alla fine del volo. f) Il CVR deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua. 43

46 NCC.IDE.A.165 Registratore dei dati di volo a) I velivoli con una MCTOM superiore a kg e il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1 o gennaio 2016 devono essere dotati di un registratore dei dati di volo (FDR) che impieghi un sistema digitale di registrazione e di memorizzazione dei dati e per il quale sia disponibile un sistema che permetta di estrarre facilmente tali dati dal supporto di memorizzazione. b) Il registratore dei dati di volo deve registrare i parametri richiesti per determinare accuratamente la traiettoria di volo, la velocità, l assetto, la potenza, la configurazione e l utilizzo dei motori e deve essere in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno nelle ultime 25 ore di funzionamento. c) I dati devono essere ottenuti da fonti del velivolo che permettano di stabilire una correlazione precisa con le informazioni presentate all equipaggio di condotta. d) Il registratore dei dati di volo deve iniziare automaticamente a registrare i dati prima che il velivolo sia in grado di muoversi con i propri mezzi e deve arrestarsi automaticamente dopo che il velivolo non sia più in grado di muoversi con i propri mezzi. e) Il FDR deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua. NCC.IDE.A.170 Registrazioni delle comunicazioni dei dati a) I velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1 o gennaio 2016 che sono in grado di utilizzare comunicazioni di dati e che devono essere equipaggiati con un CVR, devono registrare mediante un registratore, dove applicabile: 1) i messaggi relativi alle comunicazioni dei dati relativi a comunicazioni ATS verso e dal velivolo, inclusi i messaggi relativi alle seguenti applicazioni: i) avvio delle comunicazioni dei dati; ii) comunicazione controllore-pilota; iii) sorveglianza indirizzata; iv) informazioni di volo; v) per quanto possibile, vista l architettura del sistema, sorveglianza delle trasmissioni a bordo; vi) per quanto possibile, vista l architettura del sistema, dati relativi al controllo operativo dell aeromobile; e vii) per quanto possibile, vista l architettura del sistema, immagini; 2) informazioni che permettano di effettuare una correlazione tra i dati associati relativi alle comunicazioni dei dati e registrate separatamente dal velivolo; e 3) informazioni relative all orario e priorità dei messaggi relativi alle comunicazioni dei dati, tenendo conto dell architettura del sistema. b) Il registratore deve utilizzare un metodo digitale per registrare e memorizzare i dati e le informazioni e un metodo per estrarre facilmente tali dati. Il sistema di registrazione deve permettere di associare i dati con quelli registrati al suolo. c) Il registratore deve essere in grado di conservare in memoria i dati registrati per almeno la stessa durata come indicato per i CVR nella norma NCC.IDE.A.160. d) Il registratore deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua. e) I requisiti applicabili alla logica di inizio e fine della registrazione sono gli stessi dei requisiti applicabili per il CVR contenuti nella norma NCC.IDE.A.160, lettere d) ed e). NCC.IDE.A.175 Registratore combinato FDR e CVR Il rispetto dei requisiti in materia di CVR e FDR può essere conseguito tramite: a) un solo registratore combinato FDR e CVR se il velivolo deve essere dotato di un CVR o di un FDR; o b) due registratori combinati FDR e CVR se il velivolo deve essere dotato di un CVR e di un FDR. 44

47 NCC.IDE.A.180 Posti a sedere, cinture di sicurezza, sistemi di vincolo e dispositivi di sicurezza per bambini a) I velivoli devono essere equipaggiati con: 1) un posto o una cuccetta per ogni persona a bordo di età uguale o superiore a 24 mesi; 2) una cintura di sicurezza per ogni posto passeggero e bretelle per ogni cuccetta; 3) un dispositivo di sicurezza per bambini (CRD) per ogni persona a bordo di età inferiore a 24 mesi; 4) una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto che incorpori un sistema che trattiene automaticamente il busto dell occupante in caso di decelerazione rapida: i) per ogni sedile dei membri d equipaggio di condotta e per ogni sedile accanto a un sedile pilota; e ii) per ogni sedile osservatori situato nella cabina di pilotaggio; e 5) una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto sui sedili per l equipaggio di cabina minimo richiesto, nel caso di velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 31 dicembre b) Una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto deve: 1) avere un unico punto di sgancio; e 2) sui sedili dei membri d equipaggio di condotta, su ogni sedile accanto a un sedile pilota e sui sedili per l equipaggio di cabina minimo richiesto, deve includere due cinghie per le spalle e una cintura di sicurezza che possono essere utilizzate indipendentemente. NCC.IDE.A.185 Segnali Allacciare le cinture di sicurezza e Vietato fumare I velivoli nei quali dal posto di pilotaggio non sono visibili tutti i sedili passeggeri devono essere dotati di un sistema di segnalazione che informa tutti i passeggeri e i membri d equipaggio di cabina quando devono essere allacciate le cinture e quando è vietato fumare. NCC.IDE.A.190 Kit di pronto soccorso a) I velivoli devono essere dotati di kit di pronto soccorso, conformemente alla tabella 1. Tabella 1 Numero di kit di pronto soccorso richiesti Numero di sedili passeggeri installati Numero di kit di pronto soccorso richiesti da 501 in poi 6 b) I kit di pronto soccorso devono essere: 1) facilmente accessibili per l uso; e 2) mantenuti aggiornati. 45

48 NCC.IDE.A.195 Ossigeno velivoli pressurizzati a) I velivoli pressurizzati utilizzati ad altitudini di volo alle quali è richiesta l erogazione di ossigeno conformemente alla lettera b) devono essere muniti di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell ossigeno in grado di immagazzinare e distribuire l ossigeno come richiesto. b) I velivoli pressurizzati utilizzati al di sopra di altitudini di volo alle quali l altitudine di pressione nella cabina passeggeri eccede ft devono trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per: 1) tutti i membri d equipaggio e: i) 100 % dei passeggeri per tutto il tempo in cui l altitudine di pressione in cabina supera ft, ma in nessun caso meno di 10 minuti di alimentazione; ii) almeno il 30 % dei passeggeri per tutto il tempo in cui, nel caso di perdita di pressurizzazione e tenendo conto delle circostanze del volo, l altitudine di pressione nel compartimento passeggeri si situa tra ft e ft; e iii) almeno il 10 % dei passeggeri per tutto il tempo eccedente 30 minuti se l altitudine di pressione nella cabina passeggeri si situa tra ft e ft; 2) tutti gli occupanti della cabina passeggeri per non meno di 10 minuti, nel caso di velivoli utilizzati ad altitudini di pressione al di sopra di ft, o utilizzati al di sotto di quell altitudine ma in condizioni che non permetterebbero di scendere con sicurezza a un altitudine di pressione di ft entro 4 minuti. c) I velivoli pressurizzati utilizzati ad altitudini di volo al di sopra di ft devono, in aggiunta, essere muniti di: 1) un dispositivo per allarmare l equipaggio di condotta in caso di perdita di pressione; e 2) maschere a utilizzo immediato per i membri d equipaggio di condotta. NCC.IDE.A.200 Ossigeno velivoli non pressurizzati a) I velivoli non pressurizzati utilizzati ad altitudini di volo alle quali è richiesta l erogazione di ossigeno conformemente alla lettera b) devono essere muniti di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell ossigeno in grado di immagazzinare e distribuire l ossigeno come richiesto. b) I velivoli non pressurizzati utilizzati al di sopra di altitudini di volo alle quali l altitudine di pressione nella cabina passeggeri eccede ft devono trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per: 1) tutti i membri d equipaggio e almeno il 10 % dei passeggeri per tutto il tempo eccedente 30 minuti se l altitudine di pressione nella cabina passeggeri sarà tra ft e ft; e 2) tutti i membri d equipaggio e i passeggeri per tutto il tempo in cui l altitudine di pressione nella cabina passeggeri sarà al di sopra di ft. NCC.IDE.A.205 Estintori a mano a) I velivoli devono essere dotati di almeno un estintore a mano: 1) nella cabina di pilotaggio; e 2) in ciascun compartimento passeggeri separato dalla cabina di pilotaggio, eccetto nel caso in cui il compartimento sia facilmente accessibile dall equipaggio di condotta. b) Il tipo e il quantitativo di sostanze estinguenti per gli estintori richiesti devono essere adeguati ai tipi di incendi che potrebbero svilupparsi nel compartimento dove deve essere usato l estintore e, nei compartimenti occupati da passeggeri, devono ridurre al minimo il pericolo di concentrazione di gas tossici. 46

49 NCC.IDE.A.206 Asce di salvataggio e piedi di porco a) I velivoli con una MCTOM superiore a kg o con una MOPSC superiore a nove devono essere equipaggiati con almeno un ascia o un piede di porco in cabina di pilotaggio. b) Nel caso di velivoli con una MOPSC superiore a 200, il velivolo deve trasportare un ascia e un piede di porco supplementari, situati nell area di servizio più arretrata o in prossimità di quest ultima. c) Le asce e i piedi di porco posti nel compartimento passeggeri non devono essere visibili ai passeggeri. NCC.IDE.A.210 Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera Se vengono contrassegnate zone della fusoliera del velivolo adatte a essere penetrate dalle squadre di salvataggio durante un emergenza, tali aree devono essere contrassegnate come indicato alla figura 1. Figura 1 Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera NCC.IDE.A.215 Trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT) a) I velivoli devono essere equipaggiati con: 1) con un ELT di qualsiasi tipo se il certificato di navigabilità individuale è stato rilasciato per la prima volta entro il 1 o luglio 2008; 2) con un ELT automatico se il certificato di navigabilità individuale è stato rilasciato per la prima volta dopo il 1 o luglio b) Un ELT di qualunque tipo deve essere in grado di trasmettere su 121,5 MHz e 406 MHz. NCC.IDE.A.220 Voli sopra l acqua a) I seguenti velivoli devono essere dotati di un giubbotto salvagente per ogni persona a bordo o di un mezzo galleggiante equivalente per ogni persona a bordo di età inferiore a 24 mesi, posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla cuccetta della persona cui è destinato: 1) velivoli terrestri per voli su una distesa d acqua a più di 50 NM dalla costa o se devono decollare o atterrare in un aerodromo o sito operativo dove, secondo il parere del pilota in comando, la traiettoria di decollo o di avvicinamento è disposta in modo tale, sopra l acqua, che in caso di problemi esista la probabilità di un ammaraggio forzato; e 2) idrovolanti per voli sull acqua. b) Ciascun giubbotto salvagente o mezzo galleggiante equivalente deve essere dotato di un sistema di illuminazione elettrica per facilitare la localizzazione delle persone. c) Gli idrovolanti utilizzati per voli sull acqua devono essere equipaggiati con: 1) un ancora e altro equipaggiamento necessario per facilitare l ormeggio, l ancoraggio o la manovra dell aeromobile sull acqua, appropriato alle sue dimensioni, al suo peso e alle sue caratteristiche di manovrabilità; e 47

50 2) equipaggiamenti che permettano di emettere i segnali acustici prescritti nei regolamenti internazionali al fine di evitare le collisioni in mare, se applicabile. d) Il pilota in comando di un velivolo utilizzato a una distanza dalla costa dove sarebbe possibile effettuare un atterraggio di emergenza superiore a quella corrispondente a 30 minuti di volo alla velocità normale di crociera o 50 NM, a seconda di quale dei due valori è minore, deve determinare i rischi per la sopravvivenza degli occupanti del velivolo in caso di ammaraggio, in base ai quali deve determinare il trasporto di: 1) equipaggiamento per inviare i segnali di soccorso; 2) canotti di salvataggio in numero sufficiente per trasportare tutte le persone a bordo, stivati in modo tale da facilitare il loro utilizzo immediato in caso di emergenza; e 3) equipaggiamento di sopravvivenza che garantisca i mezzi per mantenersi in vita, adeguati al tipo di volo da intraprendere. NCC.IDE.A.230 Equipaggiamento di sopravvivenza a) I velivoli impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio sarebbero particolarmente difficili, devono essere dotati dei seguenti equipaggiamenti: 1) equipaggiamento di segnalazione che permette di inviare i segnali di soccorso; 2) almeno un ELT di sopravvivenza [ELT(S)]; e 3) l equipaggiamento di sopravvivenza supplementare per l itinerario da seguire, tenendo conto del numero di passeggeri a bordo. b) L equipaggiamento di sopravvivenza supplementare specificato alla lettera a), punto 3, non è obbligatorio a bordo se il velivolo: 1) rimane a una distanza da una zona dove le operazioni di ricerca e di salvataggio non sono particolarmente difficili, corrispondente a: i) 120 minuti di volo alla velocità di crociera con un motore inoperativo per i velivoli in grado di continuare il volo fino a un aerodromo in caso di avaria del/i motore/i critico/i che si verifichi in qualsiasi punto della rotta o delle deviazioni previste; o ii) 30 minuti a velocità di crociera per tutti gli altri velivoli; o 2) non si allontana oltre la distanza corrispondente a 90 minuti di volo alla velocità di crociera da una zona in cui si può effettuare un atterraggio di emergenza, per i velivoli certificati secondo le norme di aeronavigabilità applicabili. NCC.IDE.A.240 Cuffie a) I velivoli devono essere dotati di cuffie con un microfono o equivalente per ciascun membro d equipaggio di condotta alla propria postazione nella cabina di pilotaggio. b) I velivoli impiegati in voli IFR o di notte devono essere dotati di un tasto di trasmissione sul volantino per ciascun membro d equipaggio di condotta richiesto. NCC.IDE.A.245 Apparecchiature radio a) I velivoli impiegati in voli IFR o di notte, o quando richiesto dalle prescrizioni applicabili dello spazio aereo, devono essere dotati delle apparecchiature radio che, in condizioni di propagazione radio normali, devono essere in grado di: 1) condurre comunicazioni a due vie per fini di controllo negli aerodromi; 2) ricevere informazioni meteorologiche in ogni istante durante il volo; 3) condurre comunicazioni a due vie in ogni istante durante il volo con quelle stazioni aeronautiche e su quelle frequenze prescritte dall autorità appropriata; e 4) permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza 121,5 MHz. b) Se viene richiesta più di un apparecchiatura radio, ciascuna deve essere indipendente dalle altre, in modo che un avaria a un apparecchiatura non causi un avaria a un altra. 48

51 NCC.IDE.A.250 Apparati di navigazione a) I velivoli devono essere dotati degli apparati di navigazione necessari per permettere di procedere conformemente: 1) al piano di volo ATS, se applicabile; e 2) alle prescrizioni applicabili allo spazio aereo. b) I velivoli devono essere dotati di apparati di navigazione sufficienti ad assicurare che, nel caso di un avaria di un apparato in qualunque fase del volo, gli apparati rimanenti permettano una navigazione in sicurezza conformemente alla lettera a), o il completamento in sicurezza di adeguati interventi di emergenza. c) I velivoli utilizzati in voli per i quali è previsto un atterraggio in IMC devono essere dotati di apparati adeguati in grado fornire indicazioni fino a un punto dal quale può essere svolto un atterraggio in VMC. Tali apparati devono essere in grado di fornire tali indicazioni per ciascun aerodromo dove si intende atterrare in IMC e per ciascun aerodromo alternato. NCC.IDE.A.255 Trasponder I velivoli devono essere equipaggiati con un transponder SSR con capacità di riporto automatico della quota e qualsiasi altra capacità del transponder SSR richiesta dalla rotta. NCC.IDE.A.260 Gestione elettronica dei dati di navigazione a) L operatore può utilizzare soltanto i prodotti di dati elettronici di navigazione che supportino un applicazione di navigazione che soddisfa delle norme di integrità adeguate all uso previsto dei dati. b) Se i prodotti di dati elettronici di navigazione supportano un applicazione di navigazione richiesta per un operazione per la quale l allegato V (parte SpA) al regolamento (UE) n. 965/2012 richiede un approvazione, l operatore deve dimostrare all autorità competente che il processo applicato e i prodotti soddisfano le norme di integrità adeguate all uso previsto dei dati. c) L operatore deve monitorare continuamente il processo e i prodotti direttamente o tramite monitoraggio della conformità di terze parti. d) L operatore deve assicurare la distribuzione e l inserimento tempestivi dei dati elettronici di navigazione, attuali e inalterati, in tutti i velivoli che necessitano tali dati. SEZIONE 2 Elicotteri NCC.IDE.H.100 Strumenti ed equipaggiamenti generalità a) Gli strumenti ed equipaggiamenti richiesti dal presente capo devono essere approvati conformemente alle prescrizioni di aeronavigabilità applicabili nel caso in cui siano: 1) utilizzati dall equipaggio di condotta per controllare la traiettoria di volo; 2) utilizzati per conformarsi alle disposizioni della norma NCC.IDE.H.245; 3) utilizzati per conformarsi alle disposizioni della norma NCC.IDE.H.250; o 4) installati nell elicottero. b) Per i seguenti elementi, se richiesti dal presente capo, non è prevista un approvazione: 1) torce portatili individuali; 2) un orologio di precisione; 3) il porta carte; 4) i kit di pronto soccorso; 49

52 5) equipaggiamento di sopravvivenza e di segnalazione; 6) ancora ed equipaggiamento per ormeggio; e 7) dispositivo di sicurezza per bambini. c) Gli strumenti ed equipaggiamenti non richiesti dal presente capo nonché tutti gli altri equipaggiamenti non richiesti da altri allegati applicabili, ma che sono trasportati a bordo, devono soddisfare le seguenti disposizioni: 1) le informazioni fornite da questi strumenti, equipaggiamenti o accessori non possono essere utilizzate dall equipaggio di condotta per conformarsi all allegato I del regolamento (CE) n. 216/2008 o alle norme NCC.IDE.H.245 e NCC.IDE.H.250; e 2) gli strumenti ed equipaggiamenti non devono incidere sull aeronavigabilità dell elicottero, anche in caso di avarie o malfunzionamenti. d) Gli strumenti ed equipaggiamenti devono essere facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione alla quale è seduto il membro dell equipaggio di condotta che deve utilizzarli. e) Gli strumenti utilizzati da un membro dell equipaggio di condotta sono disposti in modo da permettere al membro d equipaggio di condotta di vederne facilmente le indicazioni dalla propria postazione, con il minimo spostamento possibile dalla sua posizione e dal suo asse di visione normale quando guarda in avanti lungo la traiettoria di volo. f) Tutti gli equipaggiamenti d emergenza richiesti devono essere facilmente accessibili per un utilizzo immediato. NCC.IDE.H.105 Equipaggiamento minimo di volo Un volo non può essere iniziato qualora uno degli strumenti dell elicottero o uno degli equipaggiamenti o delle funzioni necessari per il volo sia non operativo o mancante, a meno che: a) l elicottero sia utilizzato conformemente alla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) dell operatore; b) l operatore sia autorizzato dall autorità competente a operare l elicottero entro i limiti della lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (MMEL); o c) l elicottero sia soggetto a un permesso di volo rilasciato conformemente ai requisiti di aeronavigabilità applicabili. NCC.IDE.H.115 Luci operative Gli elicotteri utilizzati di notte devono essere equipaggiati con: a) un sistema di luci anticollisione; b) fanali di navigazione/posizione; c) un faro di atterraggio; d) un illuminazione fornita dall impianto elettrico di bordo, che assicuri un adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali per un impiego sicuro dell elicottero; e) un illuminazione fornita dall impianto elettrico di bordo, che assicuri un adeguata illuminazione di tutto il compartimento passeggeri; f) una torcia portatile individuale per ogni postazione dei membri d equipaggio; e g) luci che permettano di conformarsi alla normativa internazionale sulla prevenzione delle collisioni in mare qualora l elicottero sia anfibio. NCC.IDE.H.120 Operazioni VFR strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati a) Gli elicotteri impiegati nei voli VFR di giorno devono essere equipaggiati con un dispositivo per misurare e indicare: 1) la direzione magnetica; 2) il tempo in ore, minuti e secondi; 3) l altitudine di pressione; 50

53 4) la velocità indicata; e 5) lo sbandamento. b) Gli elicotteri impiegati in condizioni VMC sull acqua e al di fuori della portata visiva della costa, o in condizioni VMC di notte, o con visibilità inferiore a m, o in condizioni tali da non poter mantenere l elicottero in una traiettoria di volo desiderata senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi, devono essere equipaggiati, in aggiunta ai dispositivi di cui alla lettera a), con: 1) un dispositivo per misurare e indicare: i) l assetto; ii) la velocità verticale; e iii) la prua giroscopica; 2) un dispositivo per indicare quando la fornitura di energia agli strumenti giroscopici non è adeguata; e 3) un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti ai sistemi per l indicazione della velocità richiesti alla lettera a), punto 4, dovuti a condensazione o ghiacciamento. c) Se sono richiesti due piloti, gli elicotteri devono avere dei dispositivi aggiuntivi per indicare: 1) l altitudine di pressione; 2) la velocità indicata; 3) lo sbandamento; 4) l assetto, se applicabile; 5) la velocità verticale, se applicabile; e 6) la prua giroscopica, se applicabile. NCC.IDE.H.125 Operazioni IFR strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati Gli elicotteri impiegati in voli IFR devono essere equipaggiati con: a) un dispositivo per misurare e indicare: 1) la direzione magnetica; 2) il tempo in ore, minuti e secondi; 3) l altitudine di pressione; 4) la velocità indicata; 5) la velocità verticale; 6) lo sbandamento; 7) l assetto; 8) la prua giroscopica; e 9) la temperatura dell aria esterna; b) un dispositivo per indicare quando la fornitura di energia agli strumenti giroscopici non è adeguata; c) se sono richiesti due piloti, la postazione del secondo pilota deve avere dei dispositivi aggiuntivi per indicare: 1) l altitudine di pressione; 2) la velocità indicata; 3) la velocità verticale; 4) lo sbandamento; 51

54 5) l assetto; e 6) la prua giroscopica; d) un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti ai sistemi per l indicazione della velocità richiesti alla lettera a), punto 4, e alla lettera c), punto 2, dovuti a condensazione o ghiacciamento; e) una fonte alternativa di pressione statica; f) un porta carte posizionato in modo da permettere una facile lettura e dotato di un sistema di illuminazione per voli di notte; e g) un dispositivo aggiuntivo per misurare e indicare l assetto come strumento di riserva. NCC.IDE.H.130 Equipaggiamenti supplementari per operazioni con un solo pilota in regime IFR Gli elicotteri impiegati in voli IFR con un solo pilota devono essere dotati di un pilota automatico in grado di assicurare almeno il mantenimento di quota e di rotta. NCC.IDE.H.145 Sistema meteorologico di bordo Gli elicotteri con una MOPSC superiore a 9 e utilizzati in voli IFR o di notte devono essere dotati di un sistema meteorologico di bordo se le previsioni meteorologiche prevedono che possano verificarsi sulla rotta temporali, o altre condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose, rilevabili con un sistema meteorologico di bordo. NCC.IDE.H.150 Equipaggiamento aggiuntivo per operazioni di notte in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio a) Gli elicotteri impiegati di notte in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio previste o effettive devono essere dotati di un mezzo che permetta di illuminare o di rilevare la formazione di ghiaccio. b) Il sistema di illuminazione non deve provocare abbagliamenti diretti o indiretti che possano disturbare i membri d equipaggio di condotta nello svolgimento dei loro compiti. NCC.IDE.H.155 Sistema interfonico per i membri d equipaggio di condotta Gli elicotteri a bordo dei quali è richiesta la presenza di più di un membro d equipaggio di condotta devono essere dotati di un sistema interfonico per l equipaggio di condotta che comprenda cuffie e microfoni a uso di tutti i membri dell equipaggio di condotta. NCC.IDE.H.160 Fonoregistratori in cabina di pilotaggio a) Gli elicotteri con una MCTOM superiore a kg e il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1 o gennaio 2016 devono essere dotati di un CVR. b) Il CVR deve essere in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno nelle ultime 2 ore. c) Il CVR deve registrare, con riferimento a una scala del tempo: 1) le comunicazioni radio trasmesse o ricevute dalla cabina di pilotaggio; 2) le comunicazioni vocali dei membri d equipaggio di condotta effettuate tramite il sistema interfonico e il sistema di avviso ai passeggeri, se installato; 3) l ambiente sonoro della cabina di pilotaggio, inclusi, senza interruzione, i segnali acustici ricevuti da ciascun microfono dei membri dell equipaggio; e 4) la voce o i segnali acustici che identificano gli aiuti alla navigazione o all avvicinamento inviati in una cuffia o in un altoparlante. d) Il CVR deve iniziare automaticamente a registrare prima che l elicottero si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando l elicottero non è più in grado di muoversi con i propri mezzi. e) In aggiunta alla lettera d), a seconda della disponibilità di energia elettrica, il CVR deve iniziare a registrare il più presto possibile durante i controlli di cabina prima dell accensione dei motori all inizio del volo fino ai controlli di cabina subito dopo lo spegnimento dei motori alla fine del volo. f) Il CVR deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua. 52

55 NCC.IDE.H.165 Registratore dei dati di volo a) Gli elicotteri con una MCTOM superiore a kg e il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1 o gennaio 2016 devono essere dotati di un registratore dei dati di volo (FDR) che impieghi un sistema digitale di registrazione e di memorizzazione dei dati e per il quale sia disponibile un sistema che permetta di estrarre facilmente tali dati dal supporto di memorizzazione. b) Il registratore dei dati di volo deve registrare i parametri richiesti per determinare accuratamente la traiettoria di volo, la velocità, la potenza, la configurazione e l utilizzo dei motori e deve essere in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno nelle ultime 10 ore di funzionamento. c) I dati devono essere ottenuti da fonti dell elicottero che permettano di stabilire una correlazione precisa con le informazioni presentate all equipaggio di condotta. d) Il registratore dei dati di volo deve iniziare a registrare i dati automaticamente prima che l elicottero sia in grado di muoversi con i propri mezzi e deve interrompersi automaticamente dopo che l elicottero non sia più in grado di muoversi con i propri mezzi. e) Il FDR deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua. NCC.IDE.H.170 Registrazioni delle comunicazioni dei dati a) Gli elicotteri il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1 o gennaio 2016 che sono in grado di utilizzare comunicazioni di dati e che devono obbligatoriamente essere equipaggiati con un CVR, devono registrare mediante un registratore, se applicabile: 1) i messaggi relativi alle comunicazioni dei dati relativi a comunicazioni ATS verso e dall elicottero, inclusi i messaggi relativi alle seguenti applicazioni: i) avvio delle comunicazioni dei dati; ii) comunicazione controllore-pilota; iii) sorveglianza indirizzata; iv) informazioni di volo; v) per quanto possibile, vista l architettura del sistema, sorveglianza delle trasmissioni a bordo; vi) per quanto possibile, vista l architettura del sistema, dati relativi al controllo operativo dell aeromobile; e vii) per quanto possibile, vista l architettura del sistema, immagini; 2) informazioni che permettano di effettuare una correlazione tra i dati associati relativi alle comunicazioni dei dati e registrate separatamente dall elicottero; e 3) informazioni relative all orario e priorità dei messaggi relativi alle comunicazioni dei dati, tenendo conto dell architettura del sistema. b) Il registratore deve utilizzare un metodo digitale per registrare e memorizzare i dati e le informazioni e un metodo per estrarre facilmente tali dati. Il sistema di registrazione deve permettere di associare i dati con quelli registrati al suolo. c) Il registratore deve essere in grado di conservare in memoria i dati registrati per almeno la stessa durata come indicato per i CVR alla norma NCC.IDE.H.160. d) Il registratore deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua. e) I requisiti applicabili alla logica di inizio e fine della registrazione sono gli stessi dei requisiti applicabili per il CVR contenuti alla norma CAT.IDE.H.160, lettere d) e). NCC.IDE.H.175 Registratore combinato FDR e CVR Il rispetto dei requisiti in materia di CVR e FDR può essere conseguito tramite l utilizzo di un registratore combinato FDR e CVR. NCC.IDE.H.180 Posti a sedere, cinture di sicurezza, sistemi di vincolo e dispositivi di sicurezza per bambini a) Gli elicotteri devono essere equipaggiati con: 1) un posto o una cuccetta per ogni persona a bordo di età uguale o superiore a 24 mesi; 53

56 2) una cintura di sicurezza per ogni posto passeggero e bretelle per ogni cuccetta; 3) per gli elicotteri il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 31 dicembre 2012, una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto per ogni passeggero di età uguale o maggiore di 24 mesi; 4) un dispositivo di sicurezza per bambini (CRD) per ogni persona a bordo di età inferiore a 24 mesi; 5) una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto che incorpori un sistema che trattiene automaticamente il busto dell occupante in caso di decelerazione rapida in ogni posto dell equipaggio di condotta; e 6) una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto sui sedili per l equipaggio di cabina minimo richiesto, nel caso di elicotteri il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 31 dicembre b) Una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto deve: 1) avere un unico punto di sgancio; e 2) sui sedili dei membri d equipaggio di condotta, su ogni sedile accanto a un sedile pilota e sui sedili per l equipaggio di cabina minimo richiesto, deve includere due cinghie per le spalle e una cintura di sicurezza che possono essere utilizzate indipendentemente. NCC.IDE.H.185 Segnali Allacciare le cinture di sicurezza e Vietato fumare Gli elicotteri nei quali dal posto di pilotaggio non si possano vedere tutti i sedili passeggeri devono essere dotati di un sistema di segnalazione che informa tutti i passeggeri e i membri dell equipaggio di cabina quando devono essere allacciate le cinture e quando è vietato fumare. NCC.IDE.H.190 Kit di pronto soccorso a) Gli elicotteri devono essere equipaggiati con almeno un kit di pronto soccorso. b) I kit di pronto soccorso devono essere: 1) facilmente accessibili per l uso; e 2) mantenuti aggiornati. NCC.IDE.H.200 Ossigeno elicotteri non pressurizzati a) Gli elicotteri non pressurizzati utilizzati ad altitudini di volo alle quali è richiesta l erogazione di ossigeno conformemente alla lettera b) devono essere muniti di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell ossigeno in grado di immagazzinare e distribuire l ossigeno come richiesto. b) Gli elicotteri non pressurizzati utilizzati al di sopra di altitudini di volo alle quali l altitudine di pressione nella cabina passeggeri eccede ft devono trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per: 1) tutti i membri d equipaggio e almeno il 10 % dei passeggeri per tutto il tempo eccedente 30 minuti se l altitudine di pressione nella cabina passeggeri sarà tra ft e ft; e 2) tutti i membri d equipaggio e i passeggeri per tutto il tempo in cui l altitudine di pressione nella cabina passeggeri sarà al di sopra di ft. NCC.IDE.H.205 Estintori a mano a) Gli elicotteri devono essere dotati di almeno un estintore a mano: 1) in cabina di pilotaggio; e 2) in ciascun compartimento passeggeri separato dalla cabina di pilotaggio, eccetto nel caso in cui il compartimento sia facilmente accessibile dall equipaggio di condotta. 54

57 b) Il tipo e il quantitativo di sostanze estinguenti per gli estintori richiesti devono essere adeguati ai tipi di incendi che potrebbero svilupparsi nel compartimento dove deve essere usato l estintore e, nei compartimenti occupati da passeggeri, devono ridurre al minimo il pericolo di concentrazione di gas tossici. NCC.IDE.H.210 Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera Se vengono contrassegnate zone della fusoliera dell elicottero adatte per l ingresso delle squadre di salvataggio durante un emergenza, tali zone devono essere contrassegnate come indicato alla figura 1. Figura 1 Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera NCC.IDE.H.215 Trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT) a) Gli elicotteri devono essere equipaggiati con almeno un ELT automatico. b) Gli elicotteri impiegati in voli sull acqua in supporto alle operazioni fuori costa in un ambiente ostile e a una distanza dalla costa corrispondente a più di 10 minuti di volo alla velocità normale di crociera, dove in caso di avaria al motore critico l elicottero è in grado di mantenere il volo livellato, devono essere equipaggiati con un ELT a presentazione automatica [ELT(AD)]. c) Un ELT di qualunque tipo deve essere in grado di trasmettere su 121,5 MHz e 406 MHz. NCC.IDE.H.225 Giubbotti di salvataggio a) Gli elicotteri devono essere dotati di un giubbotto salvagente per ogni persona a bordo o di un mezzo galleggiante equivalente individuale per ogni persona a bordo di età inferiore a 24 mesi, posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla cuccetta della persona cui è destinato, quando: 1) vengono impiegati in voli sull acqua a una distanza dalla costa corrispondente a più di 10 minuti di volo alla velocità normale di crociera, dove in caso di avaria al motore critico l elicottero è in grado di mantenere il volo livellato; 2) vengono impiegati in voli sull acqua oltre la distanza di autorotazione dalla costa, dove in caso di avaria al motore critico l elicottero è in grado di mantenere il volo livellato; o 3) decollano o atterrano in un aerodromo o sito operativo dove il sentiero di decollo o di avvicinamento è sull acqua. b) Ciascun giubbotto salvagente o mezzo galleggiante equivalente deve essere dotato di un sistema di illuminazione elettrica per facilitare la localizzazione delle persone. 55

58 NCC.IDE.H.226 Tute termiche per l equipaggio Ciascun membro d equipaggio deve indossare una tuta termica nei seguenti casi: a) in voli sull acqua in supporto delle operazioni fuori costa, a una distanza dalla costa corrispondente a più di 10 minuti di volo alla velocità normale di crociera, dove in caso di avaria al motore critico l elicottero è in grado di mantenere il volo livellato e se: 1) le osservazioni e/o le previsioni meteorologiche disponibili al pilota in comando indicano che la temperatura del mare sia inferiore a 10 C durante il volo; o 2) il tempo di salvataggio stimato eccede il tempo di sopravvivenza stimato; o b) quando viene deciso dal pilota in comando sulla base di una valutazione del rischio tenendo conto delle seguenti condizioni: 1) in voli sull acqua oltre la distanza di autorotazione o una distanza dalla costa per effettuare un atterraggio forzato in sicurezza, dove in caso di avaria al motore critico l elicottero è in grado di mantenere il volo livellato; e 2) le osservazioni e/o le previsioni meteorologiche a disposizione del pilota in comando indicano che la temperatura del mare è inferiore a 10 C durante il volo. NCC.IDE.H.227 Canotti di salvataggio, ELT di sopravvivenza ed equipaggiamento di sopravvivenza per voli prolungati sopra l acqua Gli elicotteri impiegati: a) in voli sull acqua a una distanza dalla costa corrispondente a più di 10 minuti di volo alla velocità normale di crociera, dove in caso di avaria al motore critico l elicottero è in grado di mantenere il volo livellato; o b) in voli sull acqua a una distanza dalla costa corrispondente a più di 3 minuti di volo alla velocità normale di crociera, dove in caso di avaria al motore critico l elicottero non è in grado di mantenere il volo livellato e se così deciso dal pilota in comando sulla base di una valutazione del rischio, devono essere dotati di: 1) nel caso di elicotteri che trasportano meno di 12 persone, almeno un canotto di salvataggio con una capacità nominale non inferiore al numero massimo di persone a bordo, stivato in modo da facilitare il suo utilizzo durante un emergenza; 2) nel caso di elicotteri che trasportano più di 11 persone, almeno due canotti di salvataggio, stivati in modo da facilitarne l utilizzo durante un emergenza, sufficienti ad accogliere tutte le persone che possono essere trasportate a bordo e, in caso di perdita di uno di essi, con capacità di sovraccarico sufficiente ad accogliere tutte le persone presenti sull elicottero; 3) almeno un ELT di sopravvivenza [ELT(S)] per ciascun canotto di salvataggio previsto; e 4) equipaggiamento di sopravvivenza comprendente i mezzi per mantenersi in vita, adeguati al tipo di volo da intraprendere. NCC.IDE.H.230 Equipaggiamento di sopravvivenza Gli elicotteri impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio sarebbero particolarmente difficili, devono essere dotati dei seguenti equipaggiamenti: a) equipaggiamento di segnalazione che permette di inviare i segnali di soccorso; b) almeno un ELT di sopravvivenza [ELT(S)]; e c) l equipaggiamento di sopravvivenza supplementare per l itinerario da seguire, tenendo conto del numero di passeggeri a bordo. NCC.IDE.H.231 Requisiti aggiuntivi per gli elicotteri impiegati in operazioni fuori costa in un area di mare ostile Gli elicotteri impiegati in operazioni fuori costa in un area di mare ostile, a una distanza dalla costa corrispondente a più di 10 minuti di volo alla velocità normale di crociera, devono soddisfare i seguenti requisiti: a) nei casi in cui le osservazioni e/o le previsioni meteorologiche a disposizione del pilota in comando indicano che la temperatura del mare sia inferiore a 10 C durante il volo, o se il tempo stimato di salvataggio eccede il tempo di sopravvivenza calcolato o il volo è pianificato per essere svolto di notte, tutte le persone a bordo devono indossare una tuta termica. 56

59 b) Tutti i canotti di salvataggio trasportati in conformità al punto CAT.IDE.H.227 devono essere installati per essere utilizzabili in condizioni di mare nelle quali l ammaraggio dell elicottero, le caratteristiche di galleggiamento e manovrabilità sono state valutate al fine di soddisfare i requisiti di ammaraggio per la certificazione. c) L elicottero deve essere equipaggiato con un sistema di illuminazione di emergenza con alimentazione indipendente per fornire una sorgente di illuminazione generale in cabina al fine di facilitare l evacuazione dell elicottero. d) Tutte le uscite di emergenza, incluse le uscite d emergenza per l equipaggio e i mezzi per aprirle devono essere marcate in modo vistoso per guidare gli occupanti che devono utilizzarle di giorno o al buio. Tali indicazioni devono essere progettate per rimanere visibili nei casi in cui l elicottero sia capovolto e la cabina sommersa. e) Tutte le porte non eiettabili che sono designate come uscite di emergenza in caso di ammaraggio devono avere dei mezzi per bloccarle nella posizione aperta in modo tale da non interferire con l uscita degli occupanti in qualunque condizione di mare fino al massimo richiesto per la valutazione per l ammaraggio e il galleggiamento. f) Tutte le porte, finestre o altre aperture nel compartimento passeggeri destinate a essere utilizzate allo scopo di un evacuazione sott acqua devono essere dotate di mezzi tali da renderle utilizzabili durante un emergenza. g) I giubbotti di salvataggio devono essere indossati sempre, a meno che i passeggeri o i membri d equipaggio indossino una tuta termica integrata che soddisfa il requisito combinato della tuta termica e giubbotto di salvataggio. NCC.IDE.H.232 Elicotteri certificati per l impiego sull acqua equipaggiamenti vari Gli elicotteri certificati per voli sull acqua devono essere equipaggiati con: a) un ancora e altro equipaggiamento necessario per facilitare l ormeggio, l ancoraggio o la manovra dell elicottero sull acqua, appropriato alle sue dimensioni, al suo peso e alle sue caratteristiche di manovrabilità; e b) equipaggiamenti che permettano di emettere i segnali acustici prescritti nei regolamenti internazionali al fine di evitare le collisioni in mare, se applicabile. NCC.IDE.H.235 Tutti gli elicotteri in voli sull acqua ammaraggio Gli elicotteri devono essere progettati per atterrare sull acqua o certificati per l ammaraggio in conformità al codice di aeronavigabilità rilevante o equipaggiati con equipaggiamento di galleggiamento di emergenza se vengono impiegati in voli sull acqua in un ambiente ostile a una distanza dalla costa corrispondente a più di 10 minuti di volo alla velocità di crociera normale. NCC.IDE.H.240 Cuffie Nei casi in cui sia richiesto un sistema di comunicazione radio e/o un sistema di radionavigazione, gli elicotteri devono essere dotati di cuffie con microfono o equivalente e un tasto di trasmissione sui comandi di volo per ciascun pilota richiesto e/o membro d equipaggio alla propria postazione. NCC.IDE.H.245 Apparecchiature radio a) Gli elicotteri impiegati in voli IFR o di notte, o quando richiesto dai requisiti applicabili dello spazio aereo, devono essere dotati delle apparecchiature radio che, in condizioni di propagazione radio normali, devono essere in grado di: 1) condurre comunicazioni a due vie per fini di controllo negli aerodromi; 2) ricevere informazioni meteorologiche; 3) condurre comunicazioni a due vie in ogni istante durante il volo con quelle stazioni aeronautiche e su quelle frequenze prescritte dall autorità appropriata; e 4) permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza di 121,5 MHz. b) Se viene richiesta più di un apparecchiatura radio, ciascuna deve essere indipendente dalle altre, in modo tale che un avaria a un apparecchiatura non causi un avaria a un altra. c) Qualora sia obbligatorio un sistema di comunicazione radio in aggiunta al sistema interfonico per l equipaggio di condotta richiesto alla norma NCC.IDE.H.155, gli elicotteri devono essere dotati di un tasto di trasmissione sui comandi di volo per ciascun pilota richiesto e membro d equipaggio alla propria postazione. 57

60 NCC.IDE.H.250 Apparati di navigazione a) Gli elicotteri devono essere dotati degli apparati di navigazione necessari per permetter loro di procedere conformemente: 1) al piano di volo ATS, se applicabile; e 2) alle prescrizioni dello spazio aereo applicabili. b) Gli elicotteri devono essere dotati di apparati di navigazione sufficienti ad assicurare che, nel caso di un avaria di un apparato in qualunque fase del volo, gli apparati rimanenti permettano una navigazione in sicurezza conformemente alla lettera a), o il completamento in sicurezza di adeguati interventi di emergenza. c) Gli elicotteri utilizzati in voli nei quali è previsto di atterrare in IMC devono essere dotati di apparati di navigazione in grado di fornire la guida fino a un punto dal quale può essere svolto un atterraggio in VMC. I suddetti apparati devono essere in grado di fornire tale guida per ogni aerodromo dove si intende atterrare in IMC e per ogni aerodromo alternato. NCC.IDE.H.255 Transponder Gli elicotteri devono essere equipaggiati con un transponder SSR con capacità di riporto automatico della quota e qualsiasi altra capacità del transponder SSR richiesta dalla rotta.» 58

61 ALLEGATO IV «ALLEGATO VII OPERAZIONI DI VOLO NON COMMERCIALI CON AEROMOBILI A MOTORE NON COMPLESSI [PARTE - NCO] CAPO A PRESCRIZIONI GENERALI NCO.GEN.100 Autorità competente a) L autorità competente è l autorità designata dallo Stato membro nel quale l aeromobile è registrato. b) Se l aeromobile è registrato in un paese terzo, l autorità competente è l autorità designata dallo Stato membro nel quale l operatore ha la sede principale o è residente. NCO.GEN.101 Metodi di rispondenza Per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme di attuazione un organizzazione può utilizzare metodi alternativi di rispondenza rispetto a quelli adottati dall Agenzia. NCO.GEN.102 Motoalianti e alianti a motore a) I motoalianti devono essere utilizzati nel rispetto delle prescrizioni per: 1) i velivoli se sono muniti di motore; e 2) gli alianti, se operati senza l utilizzo di un motore. b) I motoalianti devono essere equipaggiati conformemente alle prescrizioni applicabili ai velivoli, salvo disposizioni contrarie al capo D. c) Gli alianti a motore, esclusi i motoalianti, devono essere operati ed equipaggiati in conformità alle prescrizioni applicabili agli alianti. NCO.GEN.105 Responsabilità e autorità del pilota in comando a) Il pilota in comando è responsabile: 1) della sicurezza dell aeromobile e di tutti i membri d equipaggio, passeggeri e merci a bordo durante le operazioni con aeromobili di cui al punto 1.c dell allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008; 2) di iniziare, continuare, terminare o dirottare un volo nell interesse della sicurezza; 3) di assicurare che siano osservate tutte le procedure operative e liste dei controlli di cui al punto 1.b dell allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008; 4) di iniziare un volo soltanto se è certo che tutte le limitazioni operative di cui al punto 2.a.3 dell allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008 siano osservate, come segue: i) l aeromobile sia aeronavigabile; ii) l aeromobile sia debitamente immatricolato; iii) gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti per il volo da svolgere siano installati e operativi sull aeromobile, a meno che l operazione con equipaggiamento non operativo sia permessa dalla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) o documenti equivalenti, ove applicabile, come previsto dalle norme NCO.IDE.A.105, NCO.IDE.H.105, NCO.IDE.S.105 o NCO.IDE.B.105; iv) la massa dell aeromobile e, tranne che per i palloni, il baricentro siano tali da permettere la conduzione del volo entro i limiti prescritti nella documentazione di aeronavigabilità; 59

62 v) tutto l equipaggiamento, i bagagli e le merci siano sistemati correttamente e fissati in modo sicuro e sia possibile un evacuazione di emergenza; e vi) le limitazioni operative dell aeromobile, come specificato nel manuale di volo dell aeromobile (AFM), siano costantemente rispettate nel corso del volo; 5) di non iniziare un volo qualora non sia in grado di svolgere i propri compiti per una qualunque causa, per esempio lesione, malattia, affaticamento o gli effetti di sostanze psicoattive; 6) di non continuare un volo oltre il più vicino aerodromo o sito operativo agibile dal punto di vista meteorologico qualora la sua capacità di svolgere i propri compiti sia significativamente ridotta da cause quali affaticamento, malattia o mancanza di ossigeno; 7) di decidere se accettare o meno un aeromobile con anomalie in base alla lista delle deviazioni di configurazione (CDL) o alla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL), a seconda dei casi; e 8) di registrare i dati relativi all utilizzo e tutti i difetti noti o sospetti dell aeromobile al termine del volo, o di una serie di voli, nel quaderno tecnico o giornale di rotta dell aeromobile. b) Il pilota in comando deve assicurare che durante le fasi critiche del volo o ogni qualvolta lo ritenga necessario nell interesse della sicurezza, tutti i membri d equipaggio siano seduti alle postazioni di lavoro assegnate e non svolgano alcuna attività oltre a quelle necessarie per la sicurezza dell aeromobile. c) Il pilota in comando ha l autorità di rifiutare di trasportare o di sbarcare persone, bagagli o merci che possano costituire un pericolo potenziale per la sicurezza dell aeromobile o dei suoi occupanti. d) Il pilota in comando, appena possibile, segnala all unità dei servizi del traffico aereo (ATS) applicabile le eventuali condizioni meteorologiche o di volo pericolose incontrate che potrebbero incidere sulla sicurezza di altri aeromobili. e) Il pilota in comando effettua, in una situazione di emergenza che esiga decisioni e azioni immediate, tutte le azioni che ritiene necessarie in tali circostanze, in conformità al punto 7.d dell allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008. In questi casi può, ai fini della sicurezza, deviare da regole, procedure operative e metodi stabiliti. f) Durante il volo, il pilota in comando deve: 1) tranne che nel caso dei palloni, tenere la cintura di sicurezza allacciata quando si trova alla propria postazione; e 2) restare sempre ai comandi dell aeromobile eccetto nei casi in cui un altro pilota prenda i comandi. g) Nei casi di interferenza illecita, il pilota in comando trasmette senza indugio la relativa segnalazione all autorità competente e informa l autorità locale designata. h) Il pilota in comando comunica all autorità appropriata più vicina, il più rapidamente possibile, qualsiasi incidente che coinvolga l aeromobile e che provochi feriti gravi o morti o gravi danni all aeromobile o a beni. NCO.GEN.106 Responsabilità e autorità del pilota in comando palloni Il pilota in comando di un pallone, in aggiunta a quanto specificato alla norma NCO.GEN.105 è responsabile di: a) effettuare il briefing pre-volo al personale di assistenza durante le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio del pallone; e b) garantire che il personale di assistenza durante le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio del pallone indossi adeguati indumenti protettivi. NCO.GEN.110 Conformità a leggi, regolamenti e procedure a) Il pilota in comando deve conformarsi alle leggi, ai regolamenti e alle procedure degli Stati nei quali vengono effettuate le operazioni di volo. 60

63 b) Il pilota in comando deve avere familiarità con le leggi, i regolamenti e le procedure relativi allo svolgimento dei propri compiti, prescritti per le zone da attraversare, gli aerodromi o i siti operativi che si prevede di utilizzare e i relativi apparati di navigazione aerea di cui al punto 1.a dell allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008. NCO.GEN.115 Rullaggio di velivoli Un velivolo può rullare nell area di movimento di un aerodromo soltanto se la persona ai comandi: a) è un pilota adeguatamente qualificato; o b) è stata designata dall operatore e: 1) è addestrata al rullaggio del velivolo; 2) è addestrata all uso del radiotelefono, se sono necessarie comunicazioni radio; 3) ha ricevuto istruzioni in merito alla conformazione (layout) dell aerodromo, ai percorsi, ai segnali, alla segnaletica orizzontale, alle luci, ai segnali e alle istruzioni per il controllo del traffico aereo (ATC), alla fraseologia e alle procedure; e 4) è in grado di attenersi agli standard operativi richiesti per il movimento sicuro del velivolo nell aerodromo. NCO.GEN.120 Avvio del rotore elicotteri Il rotore di un elicottero deve essere avviato al fine di iniziare un volo soltanto in presenza di un pilota qualificato ai comandi. NCO.GEN.125 Dispositivi elettronici portatili Il pilota in comando non permette a nessuno di usare a bordo dispositivi elettronici portatili (PED) che possono incidere sulle prestazioni dei sistemi e degli equipaggiamenti dell aeromobile. NCO.GEN.130 Informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo Eccetto che per gli aeromobili che decollano e atterrano dallo stesso aerodromo/sito operativo, l operatore garantisce che siano disponibili, per l immediata comunicazione ai centri di coordinamento delle ricerche (RCC), le liste contenenti le informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo. NCO.GEN.135 Documenti, manuali e informazioni obbligatori a bordo a) I seguenti documenti, manuali e informazioni o copie di essi sono obbligatori a bordo di ogni volo, salvo indicazioni diverse: 1) il manuale di volo dell aeromobile (AFM), o documento/i equivalente/i; 2) il certificato di immatricolazione originale; 3) il certificato di navigabilità (CofA) originale; 4) il certificato acustico, se applicabile; 5) la lista delle approvazioni specifiche, se applicabile; 6) la licenza di stazione radio originale, se applicabile; 7) il(i) certificato(i) di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; 8) il giornale di rotta, o un documento equivalente, per l aeromobile; 9) i dettagli del piano di volo ATS compilato, se applicabile; 10) carte aeronautiche attuali e adeguate per la rotta del volo proposto e per tutte le rotte sulle quali il volo potrebbe essere dirottato; 61

64 11) informazioni su procedure e segnali visivi per l utilizzo da parte di aeromobili intercettanti e intercettati; 12) la MEL o la CDL, se applicabile; e 13) ogni altro tipo di documentazione che possa essere applicabile per il volo o che possa essere richiesto dagli Stati interessati dal volo. b) In deroga alle disposizioni della lettera a), per i voli: 1) che intendono decollare e atterrare allo stesso aerodromo/sito operativo; o 2) che restano entro una distanza o area specificata dall autorità competente, i documenti e le informazioni di cui alla lettera a), dal punto 2 al punto 8, possono essere conservati all aerodromo o nel sito operativo. c) In deroga alle disposizioni della lettera a), sui voli con palloni o alianti, esclusi motoalianti (TMG), i documenti e le informazioni di cui alla lettera a), dal punto 2 al punto 8, e lettera a), dal punto 11 al punto 13, possono essere trasportati nel veicolo di recupero. d) Il pilota in comando deve fornire, entro un tempo ragionevole dalla richiesta avanzata dall autorità competente, la documentazione obbligatoria da trasportare a bordo. NCO.GEN.140 Trasporto di merci pericolose a) Il trasporto di merci pericolose per via aerea deve essere effettuato in conformità all allegato 18 della Convenzione di Chicago modificata da ultimo e ampliata dalle Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose (doc. ICAO 9284-AN/905), comprendente supplementi o rettifiche. b) Le merci pericolose possono essere trasportate soltanto da un operatore approvato conformemente all allegato V (parte SpA), capo G, al regolamento (UE) n. 965/2012 eccetto quando: 1) non sono soggette alle istruzioni tecniche conformemente alla parte 1 di tali istruzioni; o 2) sono trasportate da passeggeri o dal pilota in comando, o si trovano nel bagaglio, conformemente alla parte 8 delle istruzioni tecniche; 3) sono trasportate da operatori di aeromobili ELA2. c) Il pilota in comando deve prendere tutte le precauzioni ragionevoli al fine di impedire che, inavvertitamente, siano trasportate a bordo merci pericolose. d) Conformemente alle istruzioni tecniche il pilota in comando riferisce tempestivamente all autorità competente e all autorità appropriata dello Stato in cui si è verificato l evento in merito a incidenti o inconvenienti riguardanti merci pericolose. e) Il pilota in comando assicura che i passeggeri ricevano adeguate informazioni riguardanti le merci pericolose in conformità alle istruzioni tecniche. NCO.GEN.145 Reazione immediata a un problema di sicurezza L operatore deve attuare: a) tutte le misure di sicurezza imposte dall autorità competente in conformità alla norma AR.GEN.135, lettera c); e b) tutte le pertinenti informazioni di sicurezza obbligatorie rilasciate dall Agenzia, incluse le prescrizioni di aeronavigabilità. NCO.GEN.150 Giornale di rotta I dettagli dell aeromobile, del suo equipaggio e di ogni rotta devono essere mantenuti per ogni volo o serie di voli, sotto forma di un giornale di rotta o di un documento equivalente. 62

65 NCO.GEN.155 Lista degli equipaggiamenti minimi a) Una MEL può essere stabilita tenendo conto dei seguenti elementi: 1) il documento prevede per le operazioni di volo dell aeromobile, alle condizioni specificate, con determinati strumenti, equipaggiamenti o funzioni non operative all inizio del volo; 2) il documento è preparato per ogni singolo aeromobile, tenuto conto delle pertinenti condizioni operative e di manutenzione dell operatore; e (3) la MEL si basa sulla corrispondente lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (MMEL), definita nei dati stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione ( 1 ) e non può essere meno restrittiva della MMEL. b) La MEL e le sue eventuali modifiche devono essere notificate all autorità competente. NCO.OP.100 Uso di aerodromi e di siti operativi CAPO B PROCEDURE OPERATIVE Il pilota in comando deve utilizzare soltanto gli aerodromi e i siti operativi che sono adeguati al tipo di aeromobile e operazione interessati. NCO.OP.105 Specifiche degli aerodromi isolati velivoli Ai fini della selezione degli aerodromi alternati e delle linee guida per il rifornimento, il pilota in comando deve considerare un aerodromo come aerodromo isolato se il tempo di volo per raggiungere l aerodromo di destinazione alternato più vicino risulta superiore a: a) per velivoli con motori a pistoni, 60 minuti; o b) per velivoli con motori a turbina, 90 minuti. NCO.OP.110 Minimi operativi di aerodromo velivoli ed elicotteri a) Per i voli IFR il pilota in comando deve selezionare e utilizzare i minimi operativi di aerodromo per ogni aerodromo di partenza, destinazione o alternato. Tali minimi: 1) non devono essere inferiori ai valori eventualmente stabiliti dallo Stato in cui l aerodromo stesso è ubicato, salvo approvazione specifica da parte del suddetto Stato; e 2) quando si effettuano operazioni in bassa visibilità, devono essere approvati dall autorità competente conformemente all allegato V (parte SpA), capo E, al regolamento (UE) n. 965/2012. b) Nello stabilire i minimi operativi di aerodromo, il pilota in comando tiene conto dei seguenti elementi: 1) tipo, prestazioni e caratteristiche di pilotaggio dell aeromobile; 2) la propria competenza ed esperienza; 3) le dimensioni e le caratteristiche delle piste e delle aree di avvicinamento finale e di decollo (FATO) che possono essere selezionate; 4) l adeguatezza e le prestazioni degli aiuti visivi e non visivi disponibili a terra; 5) gli equipaggiamenti e apparecchi di bordo ai fini della navigazione e/o per il controllo della traiettoria di volo, rispettivamente, durante il decollo, l avvicinamento, la richiamata, l atterraggio, la decelerazione in pista e il mancato avvicinamento; 6) gli ostacoli nelle aree di avvicinamento, mancato avvicinamento e salita iniziale necessarie per l esecuzione di procedure speciali; 7) l altitudine/l altezza di separazione da ostacoli per le procedure di avvicinamento strumentale; ( 1 ) GU L 224 del , pag

66 8) i mezzi per la determinazione e la trasmissione delle condizioni meteorologiche; e 9) la tecnica di volo da utilizzare durante l avvicinamento finale. c) I minimi per un tipo specifico di avvicinamento e di procedura di atterraggio possono essere utilizzati se: 1) gli equipaggiamenti di terra necessari per la procedura sono operativi; 2) i sistemi dell aeromobile richiesti per il tipo di avvicinamento sono operativi; 3) i criteri prestazionali dell aeromobile richiesti sono soddisfatti; e 4) il pilota è adeguatamente qualificato. NCO.OP.111 Minimi operativi di aerodromo operazioni NPA, APV, CAT I a) L altezza di decisione (DH) da utilizzare per un avvicinamento non di precisione (NPA) effettuato con la tecnica dell avvicinamento finale in discesa continua (CDFA), procedura di avvicinamento con guida verticale (APV) o operazioni di categoria I (CAT I) non deve essere inferiore al valore più alto tra i seguenti: 1) l altezza minima alla quale l aiuto all avvicinamento può essere utilizzato senza il riferimento visivo richiesto; 2) l altezza di separazione dagli ostacoli (OCH) per la categoria di aeromobili; 3) la DH della procedura di avvicinamento pubblicata, ove applicabile; 4) i minimi base specificati nella tabella 1; o 5) la DH minima specificata nel manuale di volo dell aeromobile (AFM) o documento equivalente, se indicata. b) L altezza minima di discesa (MDH) per un operazione NPA effettuata senza la tecnica CDFA non deve essere inferiore al valore più alto tra i seguenti: 1) l altezza di separazione dagli ostacoli (OCH) per la categoria di aeromobili; 2) i minimi base specificati nella tabella 1; o 3) la MDH minima specificata nel manuale di volo dell aeromobile (AFM), se indicata. Tabella 1 Minimi base Installazione Sistema di atterraggio strumentale (ILS) (Instrument landing system) Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) (Global navigation satellite system)/sistema satellitare di incremento di accuratezza (SBAS) (Satellite-based augmentation system)[precisione da localizzatore con guida verticale (LPV)(Lateral precision with vertical guidance approach)] Valore minimo di DH/MDH (ft) GNSS [Navigazione Laterale (LNAV)(Lateral Navigation)] 250 GNSS/Navigazione barometrica verticale (Baro-vertical navigation)(vnav) (LNAV/VNAV) Localizzatore (LOC) con o senza dispositivo per la misurazione della distanza (DME) [Localiser (LOC) (Distance measuring equipment (DME)] Avvicinamento con radar di sorveglianza (SRA)(Surveillance radar approach) (con termine a 0,5 NM dalla soglia)

67 Installazione Valore minimo di DH/MDH (ft) SRA (con termine a 1 NM dalla soglia) 300 SRA (con termine a 2 NM dalla soglia o oltre) 350 Radiofaro omnidirezionale VHF (VOR)(VHF omnidirectional radio range) 300 VOR/DME 250 Radiofaro non direzionale (NDB) (Non-directional beacon) 350 NDB/DME 300 Radiogoniometro VHF (VDF)(VHF direction finder) 350 NCO.OP.112 Minimi operativi di aerodromo circuitazione a vista (circling) con velivoli a) La MDH per la circuitazione a vista (circling) con velivoli non deve essere inferiore del valore più alto tra i seguenti: 1) l OCH per la circuitazione pubblicata per la categoria del velivolo; 2) l altezza di circuitazione minima derivata dalla tabella 1; o 3) la DH/MDH della procedura di avvicinamento strumentale precedente. b) La visibilità minima per la circuitazione a vista con velivoli non deve essere inferiore al valore più alto tra i seguenti: 1) la visibilità di circuitazione per la categoria del velivolo, se è pubblicata; 2) la visibilità minima derivata dalla tabella 2; o 3) la portata visiva di pista/visibilità meteorologica convertita (RVR/CMV) della procedura di avvicinamento strumentale precedente. Tabella 1 MDH e visibilità minima per circuitazione a vista (circling) in funzione della categoria di velivolo Categoria di velivolo A B C D MDH (ft) Visibilità meteorologica minima (m) NCO.OP.113 Minimi operativi di aerodromo circuitazione a vista (circling) con elicotteri La MDH per la circuitazione a vista di terra con elicotteri non deve essere inferiore a 250 ft e la visibilità meteorologica non inferiore a 800 m. NCO.OP.115 Procedure di partenza e di avvicinamento velivoli ed elicotteri a) Il pilota in comando utilizza le procedure di partenza e di avvicinamento stabilite dallo Stato nel quale è ubicato l aerodromo, se tali procedure sono state pubblicate per la pista o FATO da utilizzare. b) Il pilota in comando può deviare da una rotta di partenza, rotta di arrivo o procedura di avvicinamento pubblicate: 1) a condizione che siano osservati i criteri di separazione dagli ostacoli, siano prese in considerazione tutte le condizioni operative e siano rispettate tutte le autorizzazioni ATC; o 65

68 2) se sotto vettoramento radar da un unità ATC. NCO.OP.120 Procedure antirumore velivoli, elicotteri e alianti a motore Il pilota in comando deve tenere conto delle procedure antirumore pubblicate per minimizzare l effetto del rumore dell aeromobile, assicurando allo stesso tempo che la sicurezza abbia priorità sulla riduzione del rumore. NCO.OP.121 Procedure antirumore palloni Il pilota in comando deve tenere conto delle procedure operative per minimizzare l effetto del rumore del sistema di riscaldamento, assicurando allo stesso tempo che la sicurezza abbia priorità sulla riduzione del rumore. NCO.OP.125 Rifornimento di combustibile e lubrificante velivoli a) Il pilota in comando inizia il volo soltanto se il velivolo è provvisto della quantità di combustibile e lubrificante sufficiente per: 1) per i voli VFR: i) di giorno, per decollare e atterrare allo stesso aerodromo/sito di atterraggio e rimanendo sempre in vista di tale aerodromo/sito di atterraggio, per volare sulla rotta prevista e proseguire per almeno 10 minuti all altitudine normale di crociera; ii) di giorno, per raggiungere l aerodromo dove si intende atterrare e da tale aerodromo per volare per almeno 30 minuti all altitudine normale di crociera; o iii) di notte, per raggiungere l aerodromo dove si intende atterrare e da tale aerodromo per volare per almeno 45 minuti all altitudine normale di crociera; 2) per i voli IFR: i) se non è richiesta una destinazione alternata, per raggiungere l aerodromo dove si intende atterrare e da tale aerodromo per volare per almeno 45 minuti all altitudine normale di crociera; o ii) se è richiesta una destinazione alternata, per raggiungere l aerodromo dove si intende atterrare, l aerodromo alternato e da tale aerodromo per volare per almeno 45 minuti all altitudine normale di crociera. b) Nel calcolare il combustibile richiesto incluso il combustibile per le necessità contingenti, si deve tenere conto dei seguenti aspetti: 1) le condizioni meteorologiche previste; 2) le rotte ATC previste e i ritardi del traffico aereo; 3) le procedure per la perdita di pressurizzazione o avaria a un motore lungo la rotta, dove applicabile; e 4) ogni altra condizione che possa ritardare l atterraggio del velivolo o aumentare il consumo di combustibile e/o lubrificante. c) Nulla osta la modifica di un piano di volo in volo, al fine di ripianificare il volo verso un altra destinazione, a condizione che tutte le prescrizioni possano essere soddisfatte dal punto in cui il volo è ripianificato. NCO.OP.126 Rifornimento di combustibile e lubrificante elicotteri a) Il pilota in comando inizia il volo soltanto se l elicottero è provvisto della quantità di combustibile e lubrificante sufficiente per: 1) per i voli VFR, per raggiungere l aerodromo/sito operativo dove si intende atterrare e da tale aerodromo per volare per almeno 20 minuti alla velocità di massima autonomia; e 66

69 2) per i voli IFR: i) se non è richiesto un alternato o non è disponibile alcun aerodromo alternato agibile dal punto di vista meteorologico, per raggiungere l aerodromo/sito operativo dove si intende atterrare e da tale aerodromo per volare per almeno 30 minuti alla velocità di attesa a 450 m (1 500 ft) al di sopra dell aerodromo/sito operativo di destinazione in condizioni di temperatura standard ed eseguire l avvicinamento e atterraggio; o ii) se è richiesto un alternato, per raggiungere l aerodromo/sito operativo dove si intende atterrare, eseguire un avvicinamento e un mancato avvicinamento, e da tale aerodromo: A) per raggiungere l alternato specificato; e B) per volare per 30 minuti alla velocità di attesa a 450 m (1 500 ft) al di sopra dell aerodromo/sito operativo alternato in condizioni di temperatura standard ed eseguire l avvicinamento e atterraggio. b) Nel calcolare il combustibile necessario, incluso il combustibile per le necessità contingenti, occorre tener conto degli aspetti seguenti: 1) le condizioni meteorologiche previste; 2) le rotte ATC previste e i ritardi del traffico aereo; 3) le procedure per la perdita di pressurizzazione o avaria a un motore lungo la rotta, se applicabile; e 4) ogni altra condizione che possa ritardare l atterraggio dell aeromobile o aumentare il consumo di combustibile e/o lubrificante. c) Nulla osta la modifica di un piano di volo in volo, al fine di ripianificare il volo verso un altra destinazione, a condizione che tutte le prescrizioni possano essere soddisfatte dal punto in cui il volo è ripianificato. NCO.OP.127 Rifornimento e pianificazione di combustibile e zavorra palloni a) Il pilota in comando inizia il volo soltanto se il combustibile di riserva, il gas o la zavorra sono sufficienti per 30 minuti di volo. b) I calcoli per il rifornimento di combustibile, gas o zavorra devono basarsi quanto meno sulle seguenti condizioni operative secondo le quali il volo viene condotto: 1) i dati forniti dal costruttore del pallone; 2) masse previste; 3) condizioni meteorologiche previste; e 4) procedure e restrizioni dei fornitori dei servizi di navigazione aerea. NCO.OP.130 Informazioni ai passeggeri Il pilota in comando deve assicurare che prima del volo o, se appropriato, durante il volo, i passeggeri siano informati in merito all equipaggiamento e alle procedure di emergenza. NCO.OP.135 Preparazione del volo a) Prima di iniziare un volo, il pilota in comando deve accertarsi, utilizzando ogni mezzo a sua disposizione, che le strutture di terra e/o di mare, incluse le strutture per le comunicazioni e gli aiuti per la navigazione disponibili e direttamente richiesti per tale volo, per l utilizzo in sicurezza dell aeromobile, siano adeguate per il tipo di operazione prevista per il volo che si intende effettuare. b) Prima di iniziare un volo, il pilota in comando deve essere a conoscenza di tutte le informazioni meteorologiche disponibili riguardanti il volo che si intende effettuare. La preparazione di un volo verso un punto distante dal luogo di partenza, e la preparazione di ogni volo in IFR, deve comprendere: 1) uno studio di tutte le osservazioni e previsioni meteorologiche aggiornate disponibili; e 67

70 2) la pianificazione di una rotta alternativa nell eventualità che il volo non possa essere completato come pianificato a causa delle condizioni meteorologiche. NCO.OP.140 Aerodromi di destinazione alternati velivoli Per i voli IFR, il pilota in comando deve specificare nel piano di volo almeno un aerodromo di destinazione alternato agibile dal punto di vista meteorologico, a meno che: a) le informazioni meteorologiche aggiornate disponibili indichino che, per il periodo da 1 ora prima fino a 1 ora dopo l orario stimato di arrivo, o dall orario effettivo di partenza fino a 1 ora dopo l orario stimato di arrivo, a seconda di quale dei due sia il periodo più breve, l avvicinamento e l atterraggio possano essere effettuati in condizioni VMC; o b) il luogo previsto di atterraggio sia isolato, e: 1) sia prescritta una procedura di avvicinamento strumentale per l aerodromo dove è previsto l atterraggio; e 2) le informazioni meteorologiche aggiornate disponibili indichino che da 2 ore prima a 2 ore dopo l orario stimato di arrivo sussistano le seguenti condizioni meteorologiche: i) una base delle nubi di almeno 300 m (1 000 ft) al di sopra dei minimi associati alla procedura di avvicinamento strumentale; e ii) visibilità di almeno 5,5 km o 4 km al di sopra dei minimi associati alla procedura. NCO.OP.141 Aerodromi di destinazione alternati elicotteri Per i voli IFR, il pilota in comando deve specificare nel piano di volo almeno un aerodromo di destinazione alternato agibile dal punto di vista meteorologico, a meno che: a) sia prescritta una procedura di avvicinamento strumentale per l aerodromo dove è previsto l atterraggio e le informazioni meteorologiche aggiornate disponibili indichino che, per il periodo da 2 ore prima fino a 2 ore dopo l orario stimato di arrivo, o dall orario effettivo di partenza fino a 2 ore dopo l orario stimato di arrivo, a seconda di quale dei due periodi sia più breve, sussistano le seguenti condizioni meteorologiche: 1) una base delle nubi di almeno 120 m (400 ft) al di sopra dei minimi associati alla procedura di avvicinamento strumentale; e 2) visibilità di almeno m al di sopra dei minimi associati alla procedura; o b) il luogo previsto di atterraggio sia isolato, e: 1) sia prescritta una procedura di avvicinamento strumentale per l aerodromo previsto di atterraggio; 2) le attuali informazioni meteorologiche disponibili indichino che da 2 ore prima a 2 ore dopo l orario stimato di arrivo sussistano le seguenti condizioni meteorologiche: i) base delle nubi di almeno 120 m (400 ft) al di sopra dei minimi associati alla procedura di avvicinamento strumentale; ii) visibilità di almeno m al di sopra dei minimi associati alla procedura; e 3) sia stato stabilito un punto di non ritorno (PNR) in caso di una destinazione fuori costa. NCO.OP.145 Rifornimento di combustibile durante l imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo a) Durante l imbarco o lo sbarco dei passeggeri o quando i passeggeri sono a bordo non deve essere effettuata nessuna operazione di rifornimento di benzina avio (Av Gas) o di combustibili wide-cut o in caso di miscela di questi due tipi di combustibile. b) In tutti gli altri casi, l aeromobile non deve essere rifornito durante l imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo, a meno che l aeromobile sia servito dal pilota in comando o da altro personale qualificato pronto a iniziare e dirigere un evacuazione dell aeromobile nel modo più veloce e attuabile possibile. 68

71 NCO.OP.150 Trasporto di passeggeri Eccetto per i palloni, il pilota in comando deve assicurare che, prima e durante il rullaggio, il decollo e l atterraggio e ogniqualvolta lo ritenga necessario ai fini della sicurezza, ogni passeggero a bordo occupi un posto o cuccetta e abbia le proprie cinture o sistema di vincolo correttamente allacciati. NCO.OP.155 Autorizzazione a fumare a bordo velivoli ed elicotteri Il pilota in comando non permette che si fumi a bordo: a) quando lo ritiene necessario ai fini della sicurezza; e b) durante le operazioni di rifornimento di combustibile. NCO.OP.156 Autorizzazione a fumare a bordo alianti e palloni Nessuno è autorizzato a fumare a bordo di un aliante o di un pallone. NCO.OP.160 Condizioni meteorologiche a) Il pilota in comando può iniziare o continuare un volo VFR soltanto se le ultime informazioni meteorologiche disponibili indicano che le condizioni meteorologiche lungo la rotta e all aerodromo di destinazione all ora di arrivo prevista siano uguali o superiori ai minimi operativi VFR applicabili. b) Il pilota in comando può iniziare o continuare un volo IFR verso l aerodromo di destinazione previsto soltanto se le ultime informazioni meteorologiche disponibili indicano che, all ora di arrivo prevista, le condizioni meteorologiche a destinazione, o almeno a un aerodromo alternato alla destinazione, sono uguali o superiori ai minimi operativi di aerodromo applicabili. c) Se un volo contiene sia segmenti VFR che IFR, le informazioni meteorologiche di cui alle lettere a) e b) sono applicabili, se pertinenti. NCO.OP.165 Ghiaccio e altri depositi contaminanti procedure a terra Il pilota in comando può iniziare il decollo soltanto se l aeromobile è libero da qualsiasi deposito che potrebbe avere ripercussioni negative sulle prestazioni e/o sulla manovrabilità dell aeromobile, salvo quando consentito dal manuale di volo dell aeromobile (AFM). NCO.OP.170 Ghiaccio e altri depositi contaminanti Procedure in volo a) Il pilota in comando non inizia il volo né vola intenzionalmente in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio note o previste, a meno che l aeromobile non sia certificato ed equipaggiato per affrontare tali condizioni come indicato al punto 2.a.5 dell allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008. b) Se la formazione di ghiaccio eccede i limiti per i quali l aeromobile è certificato o se un aeromobile non certificato per il volo in condizioni note di formazione di ghiaccio si trova a volare in zone con formazione di ghiaccio, il pilota in comando deve uscire senza indugio dalle condizioni di formazione di ghiaccio, cambiando il livello di volo e/o la rotta e, se necessario, segnalando un emergenza all ATC. NCO.OP.175 Condizioni per il decollo velivoli ed elicotteri Prima di iniziare il decollo il pilota in comando verifica che: a) in base alle informazioni disponibili, le condizioni meteorologiche dell aerodromo o del sito operativo e le condizioni della pista o della FATO che si intende utilizzare non pregiudichino l effettuazione del decollo e della partenza in sicurezza; e b) siano soddisfatti i minimi operativi dell aerodromo. NCO.OP.176 Condizioni per il decollo palloni Prima di iniziare il decollo il pilota in comando di un pallone deve verificare che, in base alle informazioni disponibili, le condizioni meteorologiche del sito operativo o dell aerodromo non pregiudichino l effettuazione del decollo e della partenza in sicurezza. NCO.OP.180 Simulazione di situazioni anormali in volo a) Il pilota in comando, durante il trasporto di passeggeri o di merci, non deve effettuare simulazioni: 1) di situazioni che richiedono l applicazione di procedure anomali o di emergenza; o 69

72 2) di volo in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC). b) In deroga alla lettera a), nel caso in cui vengano condotti voli di addestramento da parte di un organizzazione di addestramento approvata, tali situazioni possono essere simulate con allievi pilota a bordo. NCO.OP.185 Gestione del combustibile in volo Il pilota in comando deve controllare a intervalli regolari che la quantità di combustibile utilizzabile o, nel caso dei palloni, di zavorra rimanente in volo non sia inferiore al combustibile o zavorra richiesti per procedere verso un aerodromo o sito operativo agibile dal punto di vista meteorologico e al combustibile di riserva pianificato come richiesto dalle norme NCO.OP.125, NCO.OP.126 e NCO.OP.127. NCO.OP.190 Uso di ossigeno supplementare Il pilota in comando assicura che lui stesso e i membri dell equipaggio di condotta impegnati in compiti essenziali per la sicurezza delle operazioni di volo dell aeromobile utilizzino l ossigeno supplementare con continuità ogni volta che l altitudine della cabina supera ft per un periodo superiore a 30 minuti e ogni volta che l altitudine della cabina supera ft. NCO.OP.195 Rilevamento di prossimità al suolo Quando un eccessiva prossimità al suolo è rilevata dal pilota in comando o dal sistema di allarme di prossimità al suolo (ground proximity warning system), il pilota in comando deve iniziare immediatamente la manovra correttiva per ristabilire condizioni di volo sicure. NCO.OP.200 Sistema anticollisione in volo (ACAS II) Quando viene utilizzato il sistema ACAS II, le procedure operative e l addestramento devono essere conformi al regolamento (UE) n. 1332/2011. NCO.OP.205 Condizioni per l avvicinamento e l atterraggio velivoli ed elicotteri Prima di iniziare l avvicinamento per l atterraggio, il pilota in comando deve verificare che, in base alle informazioni disponibili, le condizioni meteorologiche dell aerodromo o del sito operativo e le condizioni della pista o FATO che si intende utilizzare non pregiudichino l effettuazione dell avvicinamento, dell atterraggio o del mancato avvicinamento in sicurezza. NCO.OP.210 Inizio e continuazione di un avvicinamento velivoli ed elicotteri a) Il pilota in comando può iniziare un avvicinamento strumentale indipendentemente dalla portata visiva di pista/ visibilità (RVR/VIS) riportata. b) Se la RVR/VIS riportata è inferiore ai minimi applicabili, l avvicinamento non deve essere continuato: 1) al di sotto di ft al di sopra dell aerodromo; o 2) nel segmento di avvicinamento finale nel caso in cui l altitudine/altezza di decisione (DA/H) o l altitudine/altezza minima di discesa (MDA/H) sia superiore a ft al di sopra dell aerodromo. c) Laddove la RVR non sia disponibile, il valore della RVR può essere ottenuto convertendo la visibilità riportata. d) Se, dopo aver superato i ft al di sopra dell aerodromo, la RVR/VIS riportata scende sotto i minimi applicabili, l avvicinamento può essere continuato fino alla DA/H o alla MDA/H. e) L avvicinamento può essere continuato sotto la DA/H o la MDA/H e l atterraggio può essere completato a condizione che i riferimenti visivi richiesti per il tipo di avvicinamento e per la pista di atterraggio selezionata siano acquisiti alla DA/H o alla MDA/H e che siano mantenuti in vista. f) La RVR alla zona di contatto è sempre vincolante. NCO.OP.215 Limitazioni operative palloni ad aria calda Un pallone ad aria calda può decollare di notte a condizione che venga trasportata una quantità sufficiente di combustibile per eseguire un atterraggio di giorno. 70

73 CAPO C PRESTAZIONI E LIMITAZIONI OPERATIVE DELL AEROMOBILE NCO.POL.100 Limitazioni operative tutti gli aeromobili a) Durante qualsiasi fase operativa, il carico, la massa e, eccetto che nel caso dei palloni, il baricentro (CG) dell aeromobile devono essere conformi ai limiti specificati nel manuale di volo dell aeromobile (AFM) o documento equivalente. b) Devono essere esposti a bordo dell aeromobile i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti o loro combinazioni, contenenti le limitazioni operative prescritte dal manuale di volo dell aeromobile (AFM). NCO.POL.105 Pesatura velivoli ed elicotteri a) L operatore deve stabilire la massa dell aeromobile e, soltanto per gli velivoli e per gli elicotteri, il baricentro, mediante pesatura, anteriormente alla prima messa in servizio. Gli effetti cumulati delle modifiche e delle riparazioni sulla massa e sul bilanciamento devono essere considerati e documentati correttamente. Tali informazioni devono essere messe a disposizione del pilota in comando. È necessario sottoporre i velivoli a una nuova pesatura nel caso non si conosca con esattezza l effetto delle modifiche sulla massa e sul bilanciamento. b) La pesatura deve essere effettuata dal costruttore dell aeromobile o da un organizzazione di manutenzione approvata. NCO.POL.110 Prestazioni generalità Il pilota in comando può utilizzare l aeromobile soltanto se le prestazioni si conformano alle regole dell aria applicabili e a tutte le altre restrizioni applicabili al volo, allo spazio aereo o agli aerodromi o siti operativi utilizzati, tenendo conto della precisione della cartografia di tutte le carte e mappe utilizzate. CAPO D STRUMENTI, DATI ED EQUIPAGGIAMENTI SEZIONE 1 Velivoli NCO.IDE.A.100 Strumenti ed equipaggiamenti generalità a) Gli strumenti ed equipaggiamenti di cui al presente capo devono essere approvati in conformità ai requisiti di aeronavigabilità applicabili nel caso in cui siano: 1) utilizzati dall equipaggio di condotta per controllare la traiettoria di volo; 2) utilizzati per conformarsi alle disposizioni della norma NCO.IDE.A.190; 3) utilizzati per conformarsi alle disposizioni della norma NCO.IDE.A.195; o 4) installati nel velivolo. b) Per i seguenti elementi, se previsti nel presente capo, non è prevista un approvazione di equipaggiamento: 1) fusibili di ricambio; 2) torce portatili individuali; 3) un orologio di precisione; 4) kit di pronto soccorso; 5) equipaggiamento di sopravvivenza e di segnalazione; 6) ancora ed equipaggiamento per ormeggio; e 7) dispositivo di sicurezza per bambini. c) Gli strumenti ed equipaggiamenti non richiesti dal presente capo nonché tutti gli altri equipaggiamenti non richiesti da altri allegati applicabili, ma che sono trasportati a bordo, devono soddisfare le seguenti disposizioni: 1) le informazioni fornite da questi strumenti o equipaggiamenti non possono essere utilizzate dall equipaggio di condotta per conformarsi all allegato I del regolamento (CE) n. 216/2008 o alle norme NCO.IDE.A.190 e NCO.IDE.A.195; e 71

74 2) gli strumenti ed equipaggiamenti non devono influenzare l aeronavigabilità del velivolo, anche in caso di avarie o malfunzionamenti. d) Gli strumenti ed equipaggiamenti devono essere facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione alla quale è seduto il membro dell equipaggio di condotta che deve utilizzarli. e) Tutti gli equipaggiamenti d emergenza richiesti devono essere facilmente accessibili per un utilizzo immediato. NCO.IDE.A.105 Equipaggiamento minimo per il volo Un volo non può essere iniziato nel caso in cui uno degli strumenti del velivolo o uno degli equipaggiamenti o delle funzioni richieste per il volo sia inoperativo o mancante, a meno che: a) il velivolo sia utilizzato conformemente alla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL), se definita; o b) il velivolo sia soggetto a un permesso di volo rilasciato conformemente ai requisiti di aeronavigabilità applicabili. NCO.IDE.A.110 Fusibili di ricambio I velivoli devono essere equipaggiati con fusibili di ricambio delle portate richieste per la protezione completa dei circuiti, ai fini della sostituzione dei fusibili che possono essere sostituiti durante il volo. NCO.IDE.A.115 Luci operative I velivoli utilizzati di notte devono essere equipaggiati con: a) un sistema di luci anticollisione; b) fanali di navigazione/posizione; c) un faro di atterraggio; d) un illuminazione fornita dall impianto elettrico di bordo, che assicuri un adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali per un impiego sicuro del velivolo; e) un illuminazione fornita dall impianto elettrico di bordo, che assicuri un adeguata illuminazione di tutti i compartimenti passeggeri; f) una torcia portatile individuale per ogni postazione dei membri d equipaggio; e g) luci che permettano di conformarsi alla normativa internazionale sulla prevenzione delle collisioni in mare qualora si tratti di un idrovolante. NCO.IDE.A.120 Operazioni VFR strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati a) I velivoli impiegati in voli VFR di giorno devono essere equipaggiati con un dispositivo per misurare e indicare: 1) la direzione magnetica; 2) il tempo in ore, minuti e secondi; 3) l altitudine di pressione; 4) la velocità indicata; e 5) il numero di Mach quando le limitazioni di velocità sono espresse in termini di numero di Mach. b) I velivoli impiegati in condizioni VMC di notte, o in condizioni tali da non poter mantenere il velivolo in una traiettoria di volo desiderata senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi, devono essere equipaggiati, oltreché con i dispositivi di cui alla lettera a), con: 72

75 1) un dispositivo per misurare e indicare: i) la virata e lo sbandamento; ii) l assetto; iii) la velocità verticale; e iv) la prua giroscopica; e 2) un dispositivo per indicare quando la fornitura di energia agli strumenti giroscopici non è adeguata. c) I velivoli utilizzati in condizioni tali da non poter mantenere il velivolo in una traiettoria di volo desiderata senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi, devono essere equipaggiati, in aggiunta ai dispositivi di cui alle lettere a) e b), con un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti dei sistemi per l indicazione della velocità di cui alla lettera a), punto 4, dovuti a condensazione o ghiacciamento. NCO.IDE.A.125 Operazioni IFR strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati I velivoli impiegati in voli IFR devono essere equipaggiati con: a) un dispositivo per misurare e indicare: 1) la direzione magnetica; 2) il tempo in ore, minuti e secondi; 3) l altitudine di pressione; 4) la velocità indicata; 5) la velocità verticale; 6) la virata e lo sbandamento; 7) l assetto; 8) la prua giroscopica; 9) la temperatura dell aria esterna; e 10) il numero di Mach quando le limitazioni di velocità sono espresse in termini di numero di Mach; b) un dispositivo per indicare quando la fornitura di energia agli strumenti giroscopici non è adeguata; e c) un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti ai sistemi per l indicazione della velocità richiesti alla lettera a), punto 4, dovuti a condensazione o ghiacciamento. NCO.IDE.A.130 Sistema di avviso e rappresentazione del terreno (TAWS) I velivoli a turbina certificati per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a 9 devono essere dotati di un TAWS che soddisfi i requisiti per: a) gli equipaggiamenti di classe A, come specificato in uno standard accettabile, nel caso di velivoli per i quali il certificato di aeronavigabilità (CofA) individuale sia stato rilasciato per la prima dopo il 1 o gennaio 2011; o b) gli equipaggiamenti di classe B, come specificato in uno standard accettabile, nel caso di velivoli per i quali il certificato di aeronavigabilità (CofA) individuale sia stato rilasciato per la prima volta entro il 1 o gennaio

76 NCO.IDE.A.135 Sistema interfonico per i membri dell equipaggio di condotta I velivoli a bordo dei quali è richiesta la presenza di più di un membro d equipaggio di condotta devono essere dotati di un sistema interfonico per l equipaggio di condotta che comprenda cuffie e microfoni a uso di tutti i membri d equipaggio di condotta. NCO.IDE.A.140 Posti a sedere, cinture di sicurezza, sistemi di vincolo e dispositivi di sicurezza per bambini a) I velivoli devono essere equipaggiati con: 1) un posto o una cuccetta per ogni persona a bordo di età uguale o superiore a 24 mesi; 2) una cintura di sicurezza per ogni posto passeggero e bretelle per ogni cuccetta; 3) un dispositivo di sicurezza per bambini (CRD) per ogni persona a bordo di età inferiore a 24 mesi; e 4) una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto su tutti i sedili dell equipaggio di condotta, con un unico punto di sgancio. NCO.IDE.A.145 Kit di pronto soccorso a) I velivoli devono essere dotati di un kit di pronto soccorso. b) Il kit di pronto soccorso deve essere: 1) facilmente accessibile per l uso; e 2) mantenuto aggiornato. NCO.IDE.A.150 Ossigeno velivoli pressurizzati a) I velivoli pressurizzati utilizzati ad altitudini di volo alle quali è richiesta l erogazione di ossigeno conformemente alla lettera b) devono essere muniti di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell ossigeno in grado di immagazzinare e distribuire l ossigeno come richiesto. b) I velivoli pressurizzati utilizzati al di sopra di altitudini di volo alle quali l altitudine di pressione nella cabina passeggeri eccede ft devono trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per: 1) tutti i membri d equipaggio e: i) 100 % dei passeggeri per tutto il tempo in cui l altitudine di pressione in cabina supera ft, ma in nessun caso meno di 10 minuti di alimentazione; ii) almeno il 30 % dei passeggeri per tutto il tempo in cui, nel caso di perdita di pressurizzazione e tenendo conto delle circostanze del volo, l altitudine di pressione nel compartimento passeggeri si situa tra e ft; e iii) almeno il 10 % dei passeggeri per tutto il tempo eccedente 30 minuti se l altitudine di pressione nella cabina passeggeri si situa tra e ft; e 2) tutti gli occupanti della cabina passeggeri per non meno di 10 minuti, nel caso di velivoli utilizzati ad altitudini di pressione al di sopra di ft, o utilizzati al di sotto di quell altitudine ma in condizioni che non permetterebbero di scendere con sicurezza a un altitudine di pressione di ft entro 4 minuti. c) I velivoli pressurizzati utilizzati ad altitudini di pressione superiori a ft devono, in aggiunta, essere equipaggiati con un dispositivo per allarmare l equipaggio di condotta in caso di perdita di pressione. 74

77 NCO.IDE.A.155 Ossigeno velivoli non pressurizzati a) I velivoli non pressurizzati utilizzati ad altitudini di volo alle quali è richiesta l erogazione di ossigeno conformemente alla lettera b) devono essere muniti di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell ossigeno in grado di immagazzinare e distribuire l ossigeno come richiesto. b) I velivoli non pressurizzati utilizzati al di sopra di altitudini di volo alle quali l altitudine di pressione nella cabina passeggeri supera ft devono trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per: 1) tutti i membri d equipaggio e almeno il 10 % dei passeggeri per tutto il tempo eccedente 30 minuti se l altitudine di pressione nella cabina passeggeri si situa ft e ft; e 2) tutti i membri d equipaggio e i passeggeri per tutto il tempo in cui l altitudine di pressione nella cabina passeggeri si situa al di sopra di ft. NCO.IDE.A.160 Estintori a mano a) I velivoli, eccetto i motoalianti (TMG) e i velivoli ELA1, devono essere dotati di almeno un estintore a mano: 1) nella cabina di pilotaggio; e 2) in ciascun compartimento passeggeri separato dalla cabina di pilotaggio, eccetto nel caso in cui il compartimento sia facilmente accessibile dall equipaggio di condotta. b) Il tipo e il quantitativo di sostanze estinguenti per gli estintori richiesti devono essere adeguati ai tipi di incendi che potrebbero svilupparsi nel compartimento dove deve essere usato l estintore e, nei compartimenti occupati da passeggeri, devono ridurre al minimo il pericolo di concentrazione di gas tossici. NCO.IDE.A.165 Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera Se vengono contrassegnate zone della fusoliera del velivolo adatte a essere penetrate dalle squadre di salvataggio durante un emergenza, tali zone devono essere contrassegnate come indicato alla figura 1. Figura 1 Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera NCO.IDE.A.170 Trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT) a) I velivoli devono essere equipaggiati con: 1) un ELT di qualsiasi tipo, nel caso di velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta entro il 1 o luglio 2008; 2) un ELT automatico, nel caso di velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato dopo il 1 o luglio 2008; o 3) un ELT di sopravvivenza [ELT(S)] o un localizzatore personale satellitare (PLB), trasportato da un membro dell equipaggio o da un passeggero, se certificati per una configurazione massima di sedili passeggeri uguale o minore di sei. b) Gli ELT di qualunque tipo e i PLB devono essere in grado di trasmettere simultaneamente su 121,5 MHz e 406 MHz. 75

78 NCO.IDE.A.175 Voli sopra l acqua a) I seguenti velivoli devono essere dotati di un giubbotto salvagente per ogni persona a bordo o di un mezzo galleggiante equivalente individuale per ogni persona a bordo di età inferiore a 24 mesi, che deve essere indossato o posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla cuccetta della persona cui è destinato: 1) velivoli terrestri monomotore se: i) in volo su una distesa d acqua oltre la distanza di planata dalla costa; o ii) decollano o atterrano da un aerodromo o sito operativo dove, a parere del pilota in comando, il decollo o il sentiero di avvicinamento è posizionato sull acqua in maniera che esiste la probabilità di un ammaraggio; 2) idrovolanti per voli sull acqua; e 3) i velivoli utilizzati a una distanza dalla costa dove sarebbe possibile effettuare un atterraggio di emergenza maggiore di quella corrispondente a 30 minuti di volo alla velocità normale di crociera o 50 NM, a seconda di quale dei due valori è minore. b) Gli idrovolanti utilizzati per voli sull acqua devono essere equipaggiati con: 1) un ancora; 2) un ancora galleggiante, se necessario per agevolare le manovre; e 3) equipaggiamenti che permettano di emettere i segnali acustici prescritti nei regolamenti internazionali al fine di evitare le collisioni in mare, se applicabile. c) Il pilota in comando di un velivolo utilizzato a una distanza dalla costa dove sarebbe possibile effettuare un atterraggio di emergenza maggiore di quella corrispondente a 30 minuti di volo alla velocità normale di crociera o 50 NM, a seconda di quale dei due valori è minore, deve determinare i rischi per la sopravvivenza degli occupanti del velivolo in caso di ammaraggio, in base ai quali deve determinare il trasporto di: 1) equipaggiamento per inviare i segnali di soccorso; 2) canotti di salvataggio in numero sufficiente per trasportare tutte le persone a bordo, stivati in modo tale da facilitare il loro utilizzo immediato in caso di emergenza; e 3) equipaggiamento di sopravvivenza che garantisca i mezzi per mantenersi in vita, adeguati al tipo di volo da intraprendere. NCO.IDE.A.180 Equipaggiamento di sopravvivenza I velivoli impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio sarebbero particolarmente difficili, devono essere dotati di equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza comprendente i mezzi per mantenersi in vita, adeguati all area sorvolata. NCO.IDE.A.190 Apparecchiature radio a) Se richiesto dalle prescrizioni valide nello spazio aereo sorvolato, i velivoli devono essere dotati di apparecchiature radio in grado di condurre comunicazioni a due vie con le stazioni aeronautiche e sulle frequenze tali da soddisfare i requisiti dello spazio aereo. b) Le apparecchiature radio, se richieste dalla lettera a), devono permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza 121,5 MHz. c) Se viene richiesta più di un apparecchiatura radio, ciascuna deve essere indipendente dalle altre, in modo che un avaria a un apparecchiatura non causi un avaria a un altra. 76

79 NCO.IDE.A.195 Apparati di navigazione a) I velivoli utilizzati su rotte non navigabili mediante riferimenti visivi al suolo devono essere dotati degli apparati di navigazione necessari per permettere di procedere conformemente: 1) al piano di volo ATS, se applicabile; e 2) alle prescrizioni applicabili allo spazio aereo. b) I velivoli devono essere dotati di apparati di navigazione sufficienti ad assicurare che, nel caso di un avaria di un apparato in qualunque fase del volo, gli apparati rimanenti permettano una navigazione in sicurezza conformemente alla lettera a), o il completamento in sicurezza di adeguati interventi di emergenza. c) I velivoli utilizzati in voli per i quali è previsto un atterraggio in IMC devono essere dotati di apparati adeguati in grado di fornire indicazioni fino a un punto dal quale può essere svolto un atterraggio in VMC. Tali apparati devono essere in grado di fornire tali indicazioni per ciascun aerodromo dove si intende atterrare in IMC e per ciascun aerodromo alternato. NCO.IDE.A.200 Trasponder Se richiesto dallo spazio aereo sorvolato, i velivoli devono essere equipaggiati con un trasponder SSR con tutte le capacità richieste. SEZIONE 2 Elicotteri NCO.IDE.H.100 Strumenti ed equipaggiamenti generalità a) Gli strumenti ed equipaggiamenti richiesti dal presente capo devono essere approvati in conformità ai requisiti di aeronavigabilità applicabili qualora siano: 1) utilizzati dall equipaggio di condotta per controllare la traiettoria di volo; 2) utilizzati per conformarsi alle disposizioni della norma NCO.IDE.H.190; 3) utilizzati per conformarsi alle disposizioni della norma NCO.IDE.H.195; o 4) installati nell elicottero. b) Per i seguenti elementi, se richiesti dal presente capo, non è prevista un approvazione di equipaggiamento: 1) torce portatili individuali; 2) un orologio di precisione; 3) kit di pronto soccorso; 4) equipaggiamento di sopravvivenza e di segnalazione; 5) ancora ed equipaggiamento per ormeggio; e 6) dispositivo di sicurezza per bambini. c) Gli strumenti ed equipaggiamenti non richiesti dal presente capo nonché tutti gli altri equipaggiamenti non richiesti da altri allegati applicabili, ma che sono trasportati a bordo, devono soddisfare le seguenti disposizioni: 1) le informazioni fornite da questi strumenti o equipaggiamenti non possono essere utilizzate dall equipaggio di condotta per conformarsi all allegato I del regolamento (CE) n. 216/2008 o alle norme NCO.IDE.H.190 e NCO.IDE.H.195; e 2) gli strumenti ed equipaggiamenti non devono incidere sull aeronavigabilità dell elicottero, anche in caso di avarie o malfunzionamenti. 77

80 d) Gli strumenti ed equipaggiamenti devono essere facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione alla quale è seduto il membro dell equipaggio di condotta che deve utilizzarli. e) Tutti gli equipaggiamenti d emergenza richiesti devono essere facilmente accessibili per un utilizzo immediato. NCO.IDE.H.105 Equipaggiamento minimo di volo Un volo non può essere iniziato qualora uno degli strumenti dell elicottero o uno degli equipaggiamenti o delle funzioni necessari per il volo sia non operativo o mancante, a meno che: a) l elicottero sia utilizzato conformemente alla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL), se definita; o b) l elicottero sia soggetto a un permesso di volo rilasciato conformemente ai requisiti di aeronavigabilità applicabili. NCO.IDE.H.115 Luci operative Gli elicotteri utilizzati di notte devono essere equipaggiati con: a) un sistema di luci anticollisione; b) fanali di navigazione/posizione; c) un faro di atterraggio; d) un illuminazione fornita dall impianto elettrico di bordo, che assicuri un adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali per un impiego sicuro dell elicottero; e) un illuminazione fornita dall impianto elettrico di bordo, che assicuri un adeguata illuminazione di tutto il compartimento passeggeri; f) una torcia portatile individuale per ogni postazione dei membri d equipaggio; e g) luci che permettano di conformarsi alla normativa internazionale sulla prevenzione delle collisioni in mare qualora l elicottero sia anfibio. NCO.IDE.H.120 Operazioni VFR strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati a) Gli elicotteri impiegati in voli VFR di giorno devono essere equipaggiati di un dispositivo per misurare e indicare: 1) la direzione magnetica; 2) il tempo in ore, minuti e secondi; 3) l altitudine di pressione; 4) la velocità indicata; e 5) lo sbandamento. b) Gli elicotteri impiegati in condizioni VMC di notte, o se la visibilità è inferiore a m, o in condizioni tali da non poter mantenere l elicottero in un sentiero di volo desiderato senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi, devono essere equipaggiati, in aggiunta ai dispositivi di cui alla lettera a), con: 1) un dispositivo per misurare e indicare: i) l assetto; ii) la velocità verticale; e iii) la prua giroscopica; e 2) un dispositivo per indicare quando la fornitura di energia agli strumenti giroscopici non è adeguata. 78

81 c) Gli elicotteri utilizzati in condizioni di visibilità inferiore a m, o in condizioni tali da non poter mantenere l elicottero in un sentiero di volo desiderato senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi, devono essere equipaggiati, in aggiunta ai dispositivi di cui alle lettere a) e b), con un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti ai sistemi per l indicazione della velocità di cui alla lettera a), punto 4, dovuti a condensazione o ghiacciamento. NCO.IDE.H.125 Operazioni IFR strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati Gli elicotteri impiegati in voli IFR devono essere equipaggiati con: a) un dispositivo per misurare e indicare: 1) la direzione magnetica; 2) il tempo in ore, minuti e secondi; 3) l altitudine di pressione; 4) la velocità indicata; 5) la velocità verticale; 6) lo sbandamento; 7) l assetto; 8) la prua giroscopica; e 9) la temperatura dell aria esterna; b) un dispositivo per indicare quando la fornitura di energia agli strumenti giroscopici non è adeguata; c) un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti ai sistemi per l indicazione della velocità richiesti alla lettera a), punto 4, dovuti a condensazione o ghiacciamento; e d) un dispositivo aggiuntivo per misurare e indicare l assetto come strumento di riserva. NCO.IDE.H.126 Equipaggiamenti supplementari per operazioni con un solo pilota in regime IFR Gli elicotteri impiegati in voli IFR con un solo pilota devono essere dotati di un pilota automatico in grado di assicurare almeno il mantenimento di quota e di rotta. NCO.IDE.H.135 Sistema interfonico per i membri d equipaggio di condotta Gli elicotteri a bordo dei quali è richiesta la presenza di più di un membro d equipaggio di condotta devono essere dotati di un sistema interfonico per l equipaggio di condotta che comprenda cuffie e microfoni a uso di tutti i membri d equipaggio di condotta. NCO.IDE.H.140 Posti a sedere, cinture di sicurezza, sistemi di vincolo e dispositivi di sicurezza per bambini a) Gli elicotteri devono essere equipaggiati con: 1) un posto o una cuccetta per ogni persona a bordo di età uguale o superiore a 24 mesi; 2) una cintura di sicurezza per ogni posto passeggero e bretelle per ogni cuccetta; 3) per gli elicotteri il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 31 dicembre 2012, una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto per ogni passeggero di età uguale o maggiore di 24 mesi; 4) un dispositivo di sicurezza per bambini per ogni persona a bordo di età inferiore a 24 mesi; e 79

82 5) una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto che incorpori un sistema che trattiene automaticamente il busto dell occupante in caso di decelerazione rapida in ogni posto dell equipaggio di condotta. b) Una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto deve avere un unico punto di sgancio. NCO.IDE.H.145 Kit di pronto soccorso a) Gli elicotteri devono essere dotati di un kit di pronto soccorso. b) Il kit di pronto soccorso deve essere: 1) facilmente accessibile per l uso; e 2) mantenuto aggiornato. NCO.IDE.H.155 Ossigeno elicotteri non pressurizzati a) Gli elicotteri non pressurizzati utilizzati ad altitudini di volo alle quali è richiesta l erogazione di ossigeno conformemente alla lettera b) devono essere muniti di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell ossigeno in grado di immagazzinare e distribuire l ossigeno come richiesto. b) Gli elicotteri non pressurizzati utilizzati al di sopra di altitudini di volo alle quali l altitudine di pressione nella cabina passeggeri eccede ft devono trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per: 1) tutti i membri d equipaggio e almeno il 10 % dei passeggeri per tutto il tempo eccedente 30 minuti se l altitudine di pressione nella cabina passeggeri sarà tra ft e ft; e 2) tutti i membri d equipaggio e i passeggeri per tutto il tempo in cui l altitudine di pressione nella cabina passeggeri sarà al di sopra di ft. NCO.IDE.H.160 Estintori a mano a) Gli elicotteri, ad eccezione degli elicotteri ELA2, devono essere dotati di almeno un estintore a mano: 1) in cabina di pilotaggio; e 2) in ciascun compartimento passeggeri separato dalla cabina di pilotaggio, eccetto nel caso in cui il compartimento sia facilmente accessibile dall equipaggio di condotta. b) Il tipo e il quantitativo di sostanze estinguenti per gli estintori richiesti devono essere adeguati ai tipi di incendi che potrebbero svilupparsi nel compartimento dove deve essere usato l estintore e, nei compartimenti occupati da passeggeri, devono ridurre al minimo il pericolo di concentrazione di gas tossici. NCO.IDE.H.165 Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera Se vengono contrassegnate zone della fusoliera dell elicottero adatte per l ingresso delle squadre di salvataggio durante un emergenza, tali zone devono essere contrassegnate come indicato alla figura 1. Figura 1 Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera 80

83 NCO.IDE.H.170 Trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT) a) Gli elicotteri certificati per una configurazione massima di sedili passeggeri superiore a sei devono essere dotati di: 1) un ELT automatico; e 2) un ELT di sopravvivenza [ELT(S)] in un canotto di salvataggio o in un giubbotto salvagente se l elicottero viene utilizzato a una distanza dalla costa corrispondente a più di 3 minuti di volo alla velocità normale di crociera. b) Gli elicotteri certificati per una configurazione massima di sedili passeggeri uguale o minore di sei devono essere dotati di un ELT di sopravvivenza [ELT(S)] o un localizzatore personale satellitare (PLB), trasportato da un membro dell equipaggio o da un passeggero. c) Gli ELT di qualunque tipo e i PLB devono essere in grado di trasmettere simultaneamente su 121,5 MHz e 406 MHz. NCO.IDE.H.175 Voli sopra l acqua a) Gli elicotteri devono essere dotati di un giubbotto salvagente per ogni persona a bordo o di un mezzo galleggiante equivalente individuale per ogni persona a bordo di età inferiore a 24 mesi, che deve essere indossato o posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla cuccetta della persona cui è destinato, se: 1) in volo su una distesa d acqua oltre la distanza dalla costa di autorotazione quando in caso di avaria al motore critico, l elicottero non è in grado di sostenere il volo orizzontale; o 2) in volo su una distesa d acqua a una distanza dalla costa corrispondente a più di 10 minuti di volo alla velocità normale di crociera, quando in caso di avaria al motore critico, l elicottero è in grado di sostenere il volo orizzontale; o 3) si decolla o si atterra in un aerodromo o sito operativo dove il sentiero di decollo o di avvicinamento è sull acqua. b) Ciascun giubbotto salvagente o mezzo galleggiante equivalente deve essere dotato di un sistema di illuminazione elettrica per facilitare la localizzazione delle persone. c) Il pilota in comando di un elicottero utilizzato in un volo sull acqua a una distanza dalla costa corrispondente a più di 30 minuti di volo alla velocità normale di crociera o 50 NM, a seconda di quale dei due valori è minore, deve determinare i rischi per la sopravvivenza degli occupanti dell elicottero in caso di ammaraggio, in base ai quali deve determinare il trasporto di: 1) equipaggiamento per inviare i segnali di soccorso; 2) canotti di salvataggio in numero sufficiente per trasportare tutte le persone a bordo, stivati in modo tale da facilitare il loro utilizzo immediato in caso di emergenza; e 3) equipaggiamento di sopravvivenza comprendente i mezzi per mantenersi in vita, adeguati al tipo di volo da intraprendere. d) Il pilota in comando deve determinare i rischi di sopravvivenza degli occupanti dell elicottero in caso di ammaraggio al momento di decidere se i giubbotti salvagente di cui alla lettera a) devono essere indossati da tutti gli occupanti. NCO.IDE.H.180 Equipaggiamento di sopravvivenza Gli elicotteri impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio sarebbero particolarmente difficili, devono essere dotati di equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza comprendente i mezzi per mantenersi in vita, adeguati all area sorvolata. NCO.IDE.H.185 Tutti gli elicotteri in volo sull acqua ammaraggio Gli elicotteri in volo sull acqua in un ambiente ostile ad una distanza superiore a 50 NM dalla costa devono essere: 81

84 a) progettati per atterrare sull acqua in conformità al codice di aeronavigabilità applicabile; b) certificati per l ammaraggio in conformità al codice di aeronavigabilità rilevante; o c) equipaggiati con equipaggiamento di galleggiamento di emergenza. NCO.IDE.H.190 Apparecchiature radio a) Se richiesto dai requisiti applicabili dello spazio aereo sorvolato, gli elicotteri devono essere dotati di apparecchiature radio in grado di condurre comunicazioni a due vie con le stazioni aeronautiche e sulle frequenze tali da soddisfare i requisiti dello spazio aereo. b) Le apparecchiature radio, se richieste alla lettera a), devono permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza di 121,5 MHz. c) Se viene richiesta più di un apparecchiatura radio, ciascuna deve essere indipendente dalle altre, in modo che un avaria a un apparecchiatura non causi un avaria a un altra. d) Qualora sia obbligatorio un sistema di comunicazione radio in aggiunta al sistema interfonico per l equipaggio di condotta richiesto al punto NCO.IDE.H.135, gli elicotteri devono essere dotati di un tasto di trasmissione sui comandi di volo per ciascun pilota richiesto e/o membro d equipaggio alla propria postazione. NCO.IDE.H.195 Apparati di navigazione a) Gli elicotteri utilizzati su rotte lungo le quali non è possibile navigare con riferimento visivo al suolo devono essere dotati degli apparati di navigazione necessari per permettere di procedere conformemente: 1) al piano di volo ATS, se applicabile; e 2) alle prescrizioni dello spazio aereo applicabili. b) Gli elicotteri devono essere dotati di apparati di navigazione sufficienti ad assicurare che, nel caso di un avaria di un apparato in qualunque fase del volo, gli apparati rimanenti permettano una navigazione in sicurezza conformemente alla lettera a), o il completamento in sicurezza di adeguati interventi di emergenza. c) Gli elicotteri utilizzati in voli nei quali è previsto di atterrare in IMC devono essere dotati di apparati di navigazione in grado di fornire la guida fino a un punto dal quale può essere svolto un atterraggio in VMC. Tali apparati devono essere in grado di fornire tale guida per ciascun aerodromo dove si intende atterrare in IMC e per ciascun aerodromo alternato. NCO.IDE.H.200 Trasponder Se richiesto dallo spazio aereo sorvolato, gli elicotteri devono essere equipaggiati con un trasponder SSR con tutte le capacità richieste. SEZIONE 3 Alianti NCO.IDE.S.100 Strumenti ed equipaggiamenti generalità a) Gli strumenti ed equipaggiamenti richiesti dal presente capo devono essere approvati in conformità ai requisiti di aeronavigabilità applicabili nel caso in cui siano: 1) utilizzati dall equipaggio di condotta per controllare la traiettoria di volo; 2) utilizzati per conformarsi alle disposizioni della norma NCO.IDE.S.145; 3) utilizzati per conformarsi alle disposizioni della norma NCO.IDE.S.150; o 4) installati nell aliante. b) I seguenti elementi, se richiesti dal presente capo, non prevedono un approvazione di equipaggiamento: 82

85 1) torce portatili individuali; 2) un orologio di precisione; 3) equipaggiamento di sopravvivenza e di segnalazione. c) Gli strumenti ed equipaggiamenti non richiesti dal presente capo nonché tutti gli altri equipaggiamenti non richiesti da altri allegati, ma che sono trasportati a bordo, devono soddisfare le seguenti disposizioni: 1) le informazioni fornite da questi strumenti o equipaggiamenti non possono essere utilizzati dall equipaggio di condotta per conformarsi all allegato I del regolamento (CE) n. 216/2008; e 2) gli strumenti ed equipaggiamenti non devono incidere sull aeronavigabilità dell aliante, anche in caso di avarie o malfunzionamenti. d) Gli strumenti ed equipaggiamenti devono essere facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione alla quale è seduto il membro dell equipaggio di condotta che deve utilizzarli. e) Tutti gli equipaggiamenti d emergenza richiesti devono essere facilmente accessibili per un utilizzo immediato. NCO.IDE.S.105 Equipaggiamento minimo per il volo Un volo non può essere iniziato nel caso in cui uno degli strumenti dell aliante o uno degli equipaggiamenti o delle funzioni necessari per il volo sia non operativo o mancante, a meno che: a) l aliante sia utilizzato conformemente alla MEL, se definita; o b) l aliante sia soggetto a un permesso di volo rilasciato conformemente ai requisiti di aeronavigabilità applicabili. NCO.IDE.S.115 Operazioni VFR strumenti di volo e di navigazione a) Gli alianti impiegati in voli VFR di giorno devono essere equipaggiati di un dispositivo per misurare e indicare: 1) nel caso di alianti a motore, la direzione magnetica; 2) il tempo in ore, minuti e secondi; 3) l altitudine di pressione; e 4) la velocità indicata. b) Gli alianti impiegati in condizioni tali da non poter mantenere l aliante in una traiettoria di volo desiderato senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi, devono essere equipaggiati, in aggiunta ai dispositivi di cui alla lettera a), di un dispositivo per misurare e indicare: 1) la velocità verticale; 2) l assetto o la virata e lo sbandamento; e 3) la direzione magnetica. NCO.IDE.S.120 Cloud flying strumenti di volo e di navigazione Gli alianti impiegati in cloud flying devono essere equipaggiati di un dispositivo per misurare e indicare: a) la direzione magnetica; b) il tempo in ore, minuti e secondi; c) l altitudine di pressione; d) la velocità indicata; 83

86 e) la velocità verticale; e f) assetto o virata e sbandamento. NCO.IDE.S.125 Sedili e sistemi di vincolo a) Gli alianti devono essere equipaggiati con: 1) un sedile per ogni persona a bordo; e 2) una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto per ogni sedile conformemente al manuale di volo. b) Una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto deve avere un unico punto di sgancio. NCO.IDE.S.130 Ossigeno Gli alianti utilizzati ad altitudini-pressione superiori a ft devono essere dotati di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell ossigeno in grado di trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per: a) i membri dell equipaggio per tutto il tempo eccedente 30 minuti se l altitudine di pressione sarà tra ft e ft; e b) tutti i membri d equipaggio e i passeggeri per tutto il tempo in cui l altitudine di pressione sarà al di sopra di ft. NCO.IDE.S.135 Voli sopra l acqua Il pilota in comando di un aliante utilizzato sull acqua deve determinare i rischi di sopravvivenza degli occupanti dell aliante in caso di ammaraggio, sulla base dei quali deve determinare se trasportare o meno: a) un giubbotto salvagente o un mezzo galleggiante equivalente individuale per ogni persona a bordo che deve essere indossato o posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile della persona cui è destinato; b) un trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT) o un localizzatore personale satellitare (PLB), trasportato dal pilota in comando o da un passeggero, in grado di trasmettere simultaneamente su 121,5 MHz e 406 MHz; e c) equipaggiamento per inviare i segnali di soccorso, durante un volo: 1) su una distesa d acqua oltre la distanza di planata dalla costa; o 2) in cui la traiettoria di decollo o di avvicinamento è disposto in modo tale, sopra l acqua, che in caso di problemi esista la probabilità di un ammaraggio forzato. NCO.IDE.S.140 Equipaggiamento di sopravvivenza Gli alianti impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio sarebbero particolarmente difficili, devono essere dotati di equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza adeguati all area sorvolata. NCO.IDE.S.145 Apparecchiature radio a) Se richiesto dallo spazio aereo sorvolato, gli alianti devono essere dotati di apparecchiature radio in grado di condurre comunicazioni a due vie con le stazioni aeronautiche e sulle frequenze tali da soddisfare i requisiti dello spazio aereo. b) Le apparecchiature radio, se richieste dalla lettera a), devono permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza di 121,5 MHz. NCO.IDE.S.150 Apparati di navigazione Gli alianti devono essere dotati degli apparati di navigazione necessari per permetter loro di procedere conformemente: a) al piano di volo ATS, se applicabile; e 84

87 b) alle prescrizioni dello spazio aereo applicabili. NCO.IDE.S.155 Trasponder Se richiesto dallo spazio aereo sorvolato, gli alianti devono essere equipaggiati con un trasponder SSR con tutte le capacità richieste. SEZIONE 4 palloni NCO.IDE.B.100 Strumenti ed equipaggiamenti generalità a) Gli strumenti ed equipaggiamenti richiesti dal presente capo devono essere approvati conformemente alle prescrizioni di aeronavigabilità applicabili nel caso in cui siano: 1) utilizzati dall equipaggio di condotta per determinare la traiettoria di volo; 2) utilizzati per conformarsi alle disposizioni della norma NCO.IDE.B.145; o 3) installati nel pallone. b) I seguenti elementi, se richiesti dal presente capo, non prevedono un approvazione di equipaggiamento: 1) torce portatili individuali; 2) un orologio di precisione; 3) kit di pronto soccorso; 4) equipaggiamento di sopravvivenza e di segnalazione. c) Gli strumenti ed equipaggiamenti non richiesti dal presente capo nonché tutti gli altri equipaggiamenti non richiesti da altri allegati, ma che sono trasportati a bordo, devono soddisfare le seguenti disposizioni: 1) le informazioni fornite da questi strumenti o equipaggiamenti non possono essere utilizzate dall equipaggio di condotta per conformarsi all allegato I del regolamento (CE) n. 216/2008; e 2) gli strumenti ed equipaggiamenti non devono incidere sull aeronavigabilità del pallone, anche in caso di avarie o malfunzionamenti. d) Gli strumenti ed equipaggiamenti devono essere facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione assegnata al membro dell equipaggio di condotta che deve utilizzarli. e) Tutti gli equipaggiamenti d emergenza richiesti devono essere facilmente accessibili per un utilizzo immediato. NCO.IDE.B.105 Equipaggiamento minimo per il volo Un volo non può essere iniziato nel caso in cui uno degli strumenti del pallone o uno degli equipaggiamenti o delle funzioni richieste per il volo sia non operativo o mancante, a meno che: a) il pallone sia utilizzato conformemente alla MEL, se definita; o b) il pallone sia soggetto a un permesso di volo rilasciato conformemente ai requisiti di aeronavigabilità applicabili. NCO.IDE.B.110 Luci operative I palloni utilizzati di notte devono essere equipaggiati con: a) fanali di posizione; 85

88 b) un mezzo per fornire un adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali per un impiego sicuro del pallone; c) una torcia portatile individuale; e d) per i dirigibili ad aria calda: 1) un faro di atterraggio; e 2) un sistema di luci anticollisione. NCO.IDE.B.115 Operazioni VFR strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati I palloni utilizzati nei voli VFR di giorno devono essere equipaggiati con: a) un dispositivo per indicare la direzione di deriva; e b) un dispositivo per misurare e indicare: 1) il tempo in ore, minuti e secondi; 2) la velocità verticale, se richiesta dal manuale di volo; e 3) l altitudine di pressione, se richiesta dal manuale di volo, dalle prescrizioni dello spazio aereo o se l altitudine deve essere controllata per l utilizzo dell ossigeno. NCO.IDE.B.120 Kit di pronto soccorso a) I palloni devono essere dotati di un kit di pronto soccorso. b) Il kit di pronto soccorso deve essere: 1) facilmente accessibile per l uso; e 2) mantenuto aggiornato. NCO.IDE.B.121 Ossigeno I palloni utilizzati ad altitudini-pressione superiori a ft devono essere dotati di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell ossigeno in grado di trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per: a) i membri dell equipaggio per tutto il tempo eccedente 30 minuti se l altitudine di pressione si situa tra ft e ft; e b) tutti i membri d equipaggio e i passeggeri per tutto il tempo in cui l altitudine di pressione si situa al di sopra di ft. NCO.IDE.B.125 Estintori a mano a) I palloni devono essere dotati di almeno un estintore a mano, se richiesto dalle specifiche di certificazione applicabili. b) Il tipo e il quantitativo di sostanze estinguenti per gli estintori richiesti devono essere adeguati ai tipi di incendi che potrebbero svilupparsi nel pallone dove deve essere usato l estintore e devono ridurre al minimo il pericolo di concentrazione di gas tossici per gli occupanti del pallone. NCO.IDE.B.130 Voli sopra l acqua Il pilota in comando di un pallone utilizzato sull acqua deve determinare i rischi di sopravvivenza degli occupanti del pallone in caso di ammaraggio, sulla base dei quali deve determinare se trasportare o meno: a) un giubbotto salvagente per ogni persona a bordo o un mezzo galleggiante equivalente individuale per ogni persona a bordo di età inferiore a 24 mesi, che deve essere indossato o posto in un luogo facilmente accessibile dalla postazione della persona cui è destinato; 86

89 b) se si trasportano più di 6 persone, un trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT) in grado di trasmettere simultaneamente su 121,5 MHz e 406 MHz; c) se si trasportano fino a 6 persone, un trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT) o un localizzatore personale satellitare (PLB), trasportato da un membro dell equipaggio o da un passeggero, in grado di trasmettere simultaneamente su 121,5 MHz e 406 MHz; e d) equipaggiamento per inviare i segnali di soccorso. NCO.IDE.B.135 Equipaggiamento di sopravvivenza I palloni impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio sarebbero particolarmente difficili, devono essere dotati di equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza adeguati all area sorvolata. NCO.IDE.B.140 Equipaggiamenti vari a) I palloni devono essere dotati di guanti protettivi per ciascun membro d equipaggio. b) I palloni ad aria calda e i palloni misti devono essere dotati di: 1) una fonte alternativa di accensione; 2) un dispositivo per misurare e indicare la quantità di carburante; 3) una coperta antincendio o una copertura resistente al fuoco; e 4) una cima di almeno 25 m di lunghezza. c) I palloni a gas devono essere dotati di un coltello NCO.IDE.B.145 Apparecchiature radio a) Se richiesto dallo spazio aereo sorvolato, gli alianti devono essere dotati di apparecchiature radio in grado di condurre comunicazioni a due vie con le stazioni aeronautiche e sulle frequenze tali da soddisfare i requisiti dello spazio aereo. b) Le apparecchiature radio, se richieste dalla lettera a), devono permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza 121,5 MHz. NCO.IDE.B.150 Trasponder Se richiesto dallo spazio aereo sorvolato, gli alianti devono essere equipaggiati con un trasponder SSR con tutte le capacità richieste.» 13CE

90 REGOLAMENTO (UE) N. 801/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2013 recante modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008 per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all istituzione di un quadro per l elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all energia ( 1 ), in particolare l articolo 15, paragrafo 1, (3) Il piano di lavoro in materia di progettazione ecocompatibile ha inserito tra le priorità il problema dello stand-by in rete. Per questo motivo nel biennio 2010/2011 la Commissione ha condotto uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dello stand-by in rete. Lo studio è stato realizzato in associazione con le parti interessate dell Unione europea e di paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici. sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti, considerando quanto segue: (1) L articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) prevede la possibilità di adottare una misura di esecuzione con carattere prioritario volta a ridurre le perdite in stand-by per un gruppo di prodotti. (2) Il consumo di energia elettrica dalla rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio nel modo stand-by è stato oggetto di uno studio di tipo tecnico, ambientale ed economico realizzato nel biennio 2006/2007 sulle perdite in modo stand-by e spento, da cui è emerso che la connettività di rete era destinata a diventare una caratteristica comune delle apparecchiature domestiche e da ufficio. Il 21 giugno 2008 il comitato di regolamentazione sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti che utilizzano energia ha raccomandato di affrontare la questione del consumo di energia elettrica dalla rete in modo stand-by in un processo distinto a causa della mancanza di dati in quel momento. ( 1 ) GU L 285 del , pag. 10. ( 2 ) GU L 191 del , pag. 29. (4) Lo studio ha stimato che il consumo di energia delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio vendute nella Comunità e con condizioni che consentono lo stand-by in rete ammontava a 54 TWh nel 2010, corrispondente a 23 Mt di emissioni di CO. 2 In assenza di misure specifiche tale consumo dovrebbe salire a 90 TWh nel Lo studio ha concluso che il consumo di energia elettrica relativo allo stand-by in rete può essere significativamente ridotto. Il presente regolamento dovrebbe favorire la penetrazione sul mercato di tecnologie che consentano di migliorare l efficienza energetica nel modo stand-by in rete, con risparmi annui di energia stimati nell ordine di 36 TWh nel 2020 e 49 TWh nel 2025 rispetto ad uno scenario che lasci immutata la situazione attuale. (5) In particolare, lo studio ha concluso che la funzione di gestione dell energia che fa passare l apparecchiatura in una condizione di standby in rete quando non fornisce la funzione principale costituisce un fattore essenziale per generare potenziali risparmi. Si riconosce che l apparecchiatura, riattivata esternamente o internamente, può rimanere in un modo attivo per un periodo di tempo limitato, indipendentemente dalle sue principali funzioni, ad esempio per consentire la manutenzione o il download di software. La gestione dell energia dovrebbe garantire che l apparecchiatura torni in condizione di standby in rete dopo l esecuzione delle operazioni. 88

91 (6) Lo studio preparatorio ha evidenziato che per lo standby in rete è necessaria una differenziazione delle specifiche a seconda del grado di disponibilità della rete. A tal fine, è stato identificato un numero limitato di apparecchi HiNa, tra cui router, interruttori di rete, punti di accesso alla rete senza fili, hub e modem la cui funzione principale è il trattamento del traffico della rete. Poiché tali apparecchi devono reagire immediatamente al traffico in entrata, la condizione standby in rete può essere equivalente al modo inattivo. (7) Poiché le funzionalità nelle condizioni di stand-by e stand-by in rete sono tra loro collegate e l ambito di applicazione del prodotto è equivalente, il 14 settembre 2011 il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti ha espresso il parere che le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al modo standby in rete siano fissate da un atto modificativo dell attuale regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione ( 1 ). (8) È opportuno che le specifiche relative ai modi stand-by e spento e stand-by in rete siano oggetto di revisione congiunta. Poiché la data del riesame prevista dal regolamento (CE) n. 1275/2008 è precedente alla data di entrata in vigore della prima fase delle specifiche relative allo stand-by in rete, è opportuno posporre di un anno la data del riesame indicata nel regolamento. (9) Poiché i televisori che sono soggetti a una misura di esecuzione per la progettazione ecocompatibile specifica per prodotto sono stati esentati dall ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1275/2008, le specifiche di progettazione ecocompatibile per la funzione di standby in rete dei televisori sono incluse nel regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione ( 2 ). Lo studio di tipo tecnico, ambientale ed economico sul modo stand-by in rete ha stimato che l adozione di specifiche di progettazione ecocompatibile per lo stand-by in rete dei televisori potrebbe garantire un risparmio di 10 TWh entro il (10) Nel caso delle macchine da caffè, il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti ( 3 ), riunitosi il 16 dicembre 2011 e il 18 aprile 2012, si è espresso contro l adozione di una misura di esecuzione specifica per prodotto, indicando, tuttavia, che le specifiche in materia di stand-by, di cui al regolamento (CE) n. 1275/2008 dovrebbero essere rese più esplicite per quanto riguarda le macchine da caffè. (11) Il presente regolamento introduce specifiche per l applicazione di requisiti in materia di gestione dell energia alle macchine da caffè per quanto riguarda il tempo predefinito dopo il quale l apparecchio passa automaticamente al modo stand-by/spento. (12) Dallo studio di tipo tecnico, ambientale ed economico effettuato sulle macchine da caffè per uso domestico nell ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibile è emerso che una riduzione del tempo predefinito dopo il quale l apparecchio passa automaticamente al ( 1 ) GU L 339 del , pag. 45. ( 2 ) GU L 191 del , pag. 42. ( 3 ) GU L 190 del , pag. 22. modo stand-by/spento consentirà di ottenere entro il 2020 risparmi supplementari superiori a 2 TWh. Tali risparmi non sono stati considerati nelle stime sui risparmi di cui al regolamento (CE) n. 1275/2008, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento (CE) n. 1275/2008 Il regolamento (CE) n. 1275/2008 è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio»; 2) l articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento definisce specifiche per la progettazione ecocompatibile in relazione al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete ai fini dell immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio. Il presente regolamento non si applica agli apparecchi elettrici ed elettronici domestici e da ufficio immessi sul mercato il cui funzionamento presuppone un alimentatore esterno a bassa tensione per funzionare come previsto»; 3) all articolo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni: «10) "rete", un infrastruttura di comunicazione con una topologia di collegamenti, un architettura, compresi i componenti fisici, principi organizzativi, procedure e formati di comunicazione (protocolli); 11) "stand-by in rete", la condizione in cui un apparecchio è in grado di ritornare a una determinata funzione grazie a un attivazione a distanza proveniente da una connessione di rete; 12) "attivazione a distanza", un segnale che proviene dall esterno dell apparecchio attraverso una rete; 13) "porta di rete", un interfaccia fisica, cablata o senza fili, della connessione di rete presente sull apparecchio, attraverso la quale quest ultimo può essere attivato a distanza; 14) "porta di rete logica", la tecnologia di rete che opera con una porta di rete fisica; 89

92 15) "porta di rete fisica", il supporto fisico (hardware) di una porta di rete. Una porta di rete fisica può ospitare due o più tecnologie di rete; 16) "disponibilità della rete", la capacità dell apparecchio di riprendere le sue funzioni quando un segnale di attivazione a distanza viene registrato dalla porta di rete; 17) "apparecchi collegati in rete", gli apparecchi che possono connettersi a una rete e che dispongono di una o più porte di rete; 18) "apparecchi collegati in rete con grande disponibilità della rete" (apparecchi HiNA), gli apparecchi con una o più delle funzionalità principali elencate di seguito (ma non altre): router, commutatori di rete, punti di accesso alla rete senza fili, concentratori (hub), modem, telefoni VoIP, videotelefoni; 19) "apparecchi collegati in rete con funzionalità di grande disponibilità della rete" (apparecchi con funzionalità Hi NA), i dispositivi che non sono HiNA ma che svolgono una o più delle seguenti funzioni: router, commutatore di rete, punto di accesso alla rete senza fili o una loro combinazione; 20) "router", un apparecchio di rete la cui principale funzione è individuare il percorso più appropriato su cui instradare il traffico di rete. I router trasmettono pacchetti da una rete all altra, sulla base delle informazioni a livello di rete (L3); 21) "commutatore di rete", un dispositivo di rete la cui principale funzione è filtrare, indirizzare e distribuire i pacchetti (frame), in funzione dell indirizzo di destinazione di ciascuno di essi. Tutti i commutatori agiscono a livello di collegamento dati (data link) (L2); 22) "punto di accesso alla rete senza fili", un dispositivo la cui funzione principale è fornire connettività IEEE (Wi-Fi) a più dispositivi; 23) "concentratore" (hub), un dispositivo di rete multiporta utilizzato per collegare i segmenti di una rete locale (LAN); 24) "modem", un dispositivo la cui funzione principale è trasmettere e ricevere segnali analogici a modulazione numerica su una rete cablata; 25) "stampanti", apparecchi che trasferiscono dati elettronici su supporto cartaceo. Le stampanti possono essere dotate di funzioni aggiuntive ed essere vendute come dispositivi o prodotti multifunzione; 26) "stampanti per stampe di grande formato", apparecchi progettati per stampare su supporti di formato A2 o superiore, compresi quelli progettati per accettare supporti a moduli continui di larghezza pari ad almeno 406 mm; 27) "sistema di telepresenza", un sistema specifico di videoconferenze e collaborazioni video ad alta definizione che comprende un interfaccia utente, una videocamera ad alta definizione, uno schermo, un sistema audio e capacità di elaborazione per codificare e decodificare dati audio e video; 28) "macchina da caffè per uso domestico", un apparecchio non commerciale per preparare il caffè; 29) "macchina da caffè con filtro per uso domestico", una macchina da caffè a uso domestico che estrae il caffè tramite percolatore; 30) "elemento termico", un componete della macchina da caffè che converte l elettricità in calore per scaldare l acqua; 31) "scaldatazze", una funzione che permette di scaldare le tazze poste sulla macchina da caffè; 32) "ciclo di infusione", il processo che deve essere portato a termine per preparare il caffè; 33) "autopulizia", un processo che la macchina da caffè svolge per pulire il suo interno. Tale processo può constare di un semplice risciacquo o di un processo di lavaggio che utilizza appositi additivi; 34) "decalcificazione", un processo che la macchina da caffè svolge per eliminare totalmente o parzialmente le eventuali incrostazioni al suo interno; 35) "desktop thin client", un computer la cui funzionalità dipende da una connessione a risorse informatiche remote (ad esempio un server o un terminal remoto) e che non dispone di supporti di stoccaggio a rotazione integrati. L unità principale di un desktop thin client deve essere progettata per essere collocata in una posizione permanente (per esempio su una scrivania) e non per essere trasportata. I desktop thin client possono trasmettere informazioni sia a uno schermo esterno o, se parte del prodotto, a uno schermo integrato; 36) "stazione di lavoro", un computer monoutente ad elevate prestazioni, generalmente utilizzato per applicazioni di grafica, CAD (computer aided design), per lo sviluppo di software o per applicazioni finanziarie e scientifiche oltre che per altre funzionalità ad elevata intensità di calcolo, e che presenta le seguenti caratteristiche: a) ha un tempo medio tra due guasti (MTBF) di almeno ore; b) ha un codice autocorrettore (EEC) e/o una memoria tampone; c) possiede tre delle cinque caratteristiche seguenti: 1) dispone di un alimentazione supplementare per grafica di elevata qualità (ossia un sistema di alimentazione supplementare PCI-E 6-pin 12 V); 2) il suo sistema è collegato per più di 4 PCI-E sulla scheda madre oltre allo/agli slot grafico/i e/o allo slot PCI-X; 90

93 3) non supporta la grafica UMA (uniform memory access); 4) include cinque o più slot PCI, PCI-E o PCI-X; 5) è in grado di fornire un supporto multiprocessore per due o più CPU (deve supportare fisicamente pacchetti/socket di CPU separati, ossia non avere un supporto per una CPU singola multicore); 37) "stazione di lavoro mobile", un computer monoutente ad elevate prestazioni, generalmente utilizzato per applicazioni di grafica, CAD (computer aided design), per lo sviluppo di software o per applicazioni finanziarie e scientifiche oltre che per altre funzionalità ad elevata intensità di calcolo, esclusi i videogiochi, e che è progettato specificatamente come apparecchiatura portatile e per funzionare per lunghi periodi con o senza connessioni dirette a fonti di alimentazione AC. Tali dispositivi dispongono di uno schermo integrato e sono in grado di funzionare con una batteria integrata o altre fonti di energia portatili. La maggior parte delle stazioni di lavoro mobili utilizza una fonte di alimentazione esterna ed è dotata di tastiera e dispositivo di puntamento integrati. Una stazione di lavoro portatile presenta le seguenti caratteristiche: a) ha un tempo medio tra due guasti (MTBF) di almeno ore; b) è dotata di almeno una scheda grafica discreta (dgfx) che rientri nella classe G3 (con larghezza di dati del frame buffer > 128-bit), G4, G5, G6 o G7; c) supporta l inserimento di tre o più dispositivi di memorizzazione interni; d) supporta almeno 32 GB di memoria di sistema; 38) "server di piccole dimensioni", un tipo di computer che normalmente utilizza componenti desktop in un computer desktop, ma è fondamentalmente progettato per servire da host per altri computer e per eseguire funzioni quali la fornitura di servizi nel contesto di un infrastruttura di rete e hosting di dati/media; un server di piccole dimensioni presenta le seguenti caratteristiche: a) è progettato come impianto a piedistallo, a torre o di altro tipo simile a quello di un desktop in modo tale che tutte le attività di elaborazione dati, archiviazione e interfaccia di rete siano contenute in un unico contenitore; b) è progettato per essere operativo 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana; c) è essenzialmente progettato per operare in situazioni di multi-uso simultaneo, al servizio di vari utenti mediante unità client collegate in rete; d) quando viene immesso sul mercato con un sistema operativo, tale sistema operativo è progettato per applicazioni server destinate a uso domestico o di bassa gamma; e) non viene commercializzato con una scheda grafica discreta (dgfx) che non rientri nella classe G1; 39) "server informatico", un apparecchio informatico che fornisce servizi e gestisce risorse in rete per i dispositivi client, come ad esempio i computer da tavolo (desktop), i computer portatili, i desktop thin client, i telefoni IP, o altri server informatici. Un server informatico è generalmente immesso sul mercato per essere utilizzato nei centri di dati e presso uffici e realtà aziendali; vi si accede principalmente tramite connessioni di rete, e non attraverso componenti per l immissione dati direttamente dall utente, quali una tastiera o un mouse. Un server informatico presenta le seguenti caratteristiche: a) è progettato per supportare i sistemi operativi per server informatici e/o gli hypervisor, e per l esecuzione di applicativi aziendali installati dall utente; b) supporta il codice autocorrettore (EEC) e/o una memoria tampone [compresi i moduli di memoria DIMM (dual in-line memory modules) e le configurazioni con memoria BOB (buffered on board)]; c) viene commercializzato con una o più alimentazioni CA-CC; d) tutti i processori hanno accesso a una memoria di sistema condivisa e sono visibili in maniera indipendente da un unico OS o hypervisor.»; 4) l articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Specifiche per la progettazione ecocompatibile Le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia nei modi stand-by e spento e stand-by in rete sono fissate nell allegato II.»; 5) l articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Revisione Entro il 7 gennaio 2016 la Commissione procede a una revisione del presente regolamento presenta i risultati di tale revisione al forum consultivo alla luce del progresso tecnologico. Tale revisione concerne in particolar modo il campo di applicazione e le specifiche relative ai modi stand-by e spento e la conformità e il livello delle specifiche relative al modo stand-by in rete rispetto alla terza fase di attuazione (2019). 91

94 Il riesame potrebbe includere, tra l altro, apparecchiature e prodotti professionali dotati di motori elettrici azionati da un comando a distanza.»; 6) l articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il punto 1 dell allegato II entra in vigore a partire dal 7 gennaio Il punto 2 dell allegato II entra in vigore a partire dal 7 gennaio Il punto 3 dell allegato II entra in vigore a partire dal 1 o gennaio Il punto 4 dell allegato II entra in vigore a partire dal 1 o gennaio Il punto 5 dell allegato II entra in vigore a partire dal 1 o gennaio Il punto 6 dell allegato II entra in vigore a partire dal 1 o gennaio Il punto 7 dell allegato II entra in vigore a partire dal 1 o gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.»; 7) l allegato II è così modificato: a) Il punto 2, lettera d), è sostituito dal seguente: «d) Gestione dell energia di tutte le apparecchiature diverse dalle apparecchiature collegate in rete L apparecchiatura, a meno che non sia inadeguata per l uso cui è destinata, offre una funzione di gestione dell energia o una funzione analoga. Quando l apparecchiatura non fornisce la funzione principale e un altro o altri prodotti che consumano energia non dipendono dalle sue funzioni, la funzione di gestione dell energia, dopo un lasso di tempo il più breve possibile ma adeguato all uso cui è destinata l apparecchiatura, fa passare automaticamente quest ultima in: modo stand-by, oppure modo spento, oppure un altra condizione che non superi i limiti applicabili di consumo di energia previsti per i modi spento e/o stand-by quando l apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale. La funzione di gestione dell energia deve essere attivata.»; b) sono aggiunti i seguenti nuovi punti 3, 4, 5, 6, 7. «3. Dal 1 o gennaio 2015: a) Possibilità di disattivare la o le connessioni alla rete senza fili Ogni apparecchiatura collegata in rete che dispone di connettività senza fili deve essere dotata di una funzione che consenta all utente di disattivare la o le connessioni alla rete senza fili. Questa specifica non si applica ai prodotti che, per l uso cui sono destinati, utilizzano un unico collegamento a una rete senza fili e non dispongono di un collegamento cablato alla rete. b) Gestione dell energia degli apparecchi collegati in rete L apparecchio, a meno che non sia inadeguato per l uso cui è destinato, offre una funzione di gestione dell energia o una funzione analoga. Quando l apparecchio non fornisce la funzione principale e altri prodotti che consumano energia non dipendono dalle sue funzioni, la funzione di gestione dell energia, dopo un lasso di tempo il più breve possibile ma adeguato all uso cui è destinata l apparecchio, fa passare automaticamente quest ultima in una condizione di stand-by di rete. In condizioni che consentono lo stand-by in rete, la funzione di gestione dell energia mette automaticamente l apparecchio in modo stand-by o spento o in un altra condizione che non superi i limiti applicabili di consumo di energia previsti per i modi stand-by e/o spento. La funzione di gestione dell energia, o una funzione analoga, deve essere disponibile per tutte le porte di rete dell apparecchiatura collegata in rete. La funzione di gestione dell energia, o una funzione analoga, deve essere attivata, a meno che tutte le porte di rete non siano disattivate. In quest ultimo caso, la funzione di gestione dell energia, o una funzione analoga, deve essere attivata quando una delle porte di rete è riattivata. Il lasso di tempo predefinito al termine del quale la funzione di gestione dell energia, o una funzione analoga, fa passare automaticamente l apparecchiatura in una condizione che consente lo stand-by in rete non deve superare i venti minuti. c) Le apparecchiature collegate in rete dotate di uno o più modi stand-by devono rispettare le specifiche previste per ciascun modo stand-by quando tutte le porte di rete sono disattivate. d) Le apparecchiature collegate in rete diverse dagli apparecchi HiNA devono essere conformi alle specifiche di cui al punto 2, lettera d), quando tutte le porte di rete siano disattivate. 92

95 e) Consumo di energia in una condizione che consente lo stand-by in rete Il consumo di energia degli apparecchi HiNA o degli apparecchi con funzionalità HiNA in condizioni di stand-by in rete, attivato grazie alla funzione di gestione dell energia dell apparecchio o a una funzione analoga, non deve superare i 12,00 W. Il consumo di energia di altri apparecchi collegati in rete in condizioni di stand-by in rete, attivato dalla funzione di gestione dell energia dell apparecchio o da una funzione analoga, non deve superare i 6,00 W. I limiti di consumo energetico di cui alla lettera e) non si applicano: i) alle stampanti con un alimentazione di potenza nominale superiore a 750 W; ii) alle stampanti per stampe di grande formato; iii) ai sistemi di telepresenza; iv) ai desktop thin client; v) alle stazioni di lavoro; vi) alle stazioni di lavoro mobili; vii) ai server di piccole dimensioni; viii) ai server informatici. 4. Dal 1 o gennaio 2017: In aggiunta alle specifiche di cui al punto 3, lettere a) e b), si applicano le seguenti disposizioni: a) Gli apparecchi collegati in rete dotati di uno o più modi stand-by devono rispettare le specifiche previste per ciascun modo stand-by quando tutte le porte di accesso alla rete cablata sono scollegate e quando tutte le porte di accesso alla rete senza fili sono disattivate. b) Un apparecchio collegato in rete diverso da un apparecchio HiNA deve rispettare le specifiche di cui al punto 2, lettera d), quando tutte le porte di accesso alla rete cablata sono scollegate e quando tutte le porte di accesso alla rete senza fili sono disattivate. c) Consumo di energia in condizioni di «stand-by in rete» Il consumo di energia degli apparecchi HiNA o degli apparecchi con funzionalità HiNA in condizioni di stand-by in rete, attivato dalla funzione di gestione dell energia dell apparecchio o da una funzione analoga, non deve superare gli 8,00 W. Il consumo di energia di altri apparecchi collegati in rete in condizioni di stand-by in rete, attivato dalla funzione di gestione dell energia dell apparecchio o da una funzione analoga, non deve superare i 3,00 W. I limiti di consumo energetico di cui alla lettera c) non si applicano: i) alle stampanti per stampe di grande formato; ii) ai desktop thin client; iii) alle stazioni di lavoro; iv) alle stazioni di lavoro mobili; v) ai server di piccole dimensioni; vi) ai server informatici. 5. Dal 1 o gennaio 2019: In aggiunta alle specifiche di cui al punto 3, lettere a) e b), al punto 4, lettere a), b) e c), la disposizione seguente si applica alle apparecchiature di rete diverse dalle apparecchiature HiNA o con funzionalità HiNA: Il consumo di energia degli apparecchi collegati in rete diversi dagli apparecchi HiNA o dagli apparecchi con funzionalità HiNA in condizioni di stand-by in rete attivato dalla funzione di gestione dell energia dell apparecchio o da una funzione analoga, non deve superare i 2,00 W. 6. Dal 1 o gennaio 2015: Per le macchine da caffè, il lasso di tempo al termine del quale l apparecchio passa automaticamente nei modi e nelle condizioni descritti al punto 2, lettera d), dell allegato II, è il seguente: per le macchine da caffè con filtro ad uso domestico che conservano il caffè in una caraffa isolata, massimo cinque minuti dopo la fine dell ultimo ciclo di infusione oppure 30 minuti al termine del processo di disincrostazione o del ciclo di autopulizia, per le macchine da caffè con filtro che conservano il caffè in una caraffa non isolata, massimo 40 minuti dopo la fine dell ultimo ciclo di infusione oppure 30 minuti al termine del processo di decalcificazione del ciclo di autopulizia, per le macchine da caffè a uso domestico diverse dalle macchine con filtro, massimo 30 minuti dopo la fine dell ultimo ciclo di infusione, oppure massimo 30 minuti dopo l attivazione dell elemento termico, oppure massimo 60 minuti dopo l attivazione della funzione scaldatazze, oppure massimo 30 minuti dopo la fine del processo di disincrostazione o di autopulizia, a meno che non sia stato attivato un allarme che richiede l intervento dell utente per prevenire eventuali danni o incidenti. 93

96 Le specifiche di progettazione ecocompatibile di cui all allegato II, punto 2, lettera d), non si applicano fino alla data sopraindicata. 7. Specifiche in materia di informazioni sul prodotto A decorrere dal 1 o gennaio 2015, le seguenti informazioni, relative agli apparecchi collegati in rete, sono pubblicate in modo visibile sui siti Internet liberamente accessibili dei fabbricanti: a) per ogni modo stand-by e/o spento e per le condizioni che consentono lo stand-by di rete attivato dalla funzione di gestione dell energia o da una funzione analoga dell apparecchio: i dati sul consumo di energia espressi in Watt arrotondati al primo decimale, il lasso di tempo al termine del quale la funzione di gestione dell energia, o una funzione analoga, mette automaticamente l apparecchio in modo stand-by e/o spento e/o in condizione di stand-by in rete; b) il consumo di energia del prodotto in condizioni di standby in rete se tutte le porte della rete cablata sono collegate e tutte le porte della rete senza fili sono attivate; c) informazioni su come attivare e disattivare le porte della rete senza fili. Il consumo di energia del prodotto in condizioni di standby in rete di cui alla lettera b) e le informazioni di cui alla lettera c), sono anch esse incluse nel manuale di istruzioni.»; c) il punto 3 è sostituito dal nuovo punto 8: «8. Misurazioni Il consumo di energia di cui al punto 1, lettere a) e b), al punto 2, lettere a) e b), al punto 3, lettera e), al punto 4, lettera c), e al punto 5, nonché i tempi di cui al punto 6, sono verificati mediante una procedura di misurazione affidabile, accurata e riproducibile, che tiene conto dello stato dell arte generalmente riconosciuto.»; d) il punto 4 è sostituito dal nuovo punto 9: «9. Informazioni fornite dai fabbricanti Ai fini della valutazione di conformità di cui all articolo 4, la documentazione tecnica deve contenere i seguenti elementi: a) per ciascun modo stand-by e/o spento: i dati sul consumo di energia espressi in Watt arrotondati al primo decimale, il metodo di misurazione utilizzato, la descrizione di come è stato selezionato o programmato il modo dell apparecchio, la sequenza di operazioni che crea le condizioni necessarie affinché l apparecchio cambi automaticamente modo, eventuali osservazioni relative al funzionamento dell apparecchio, ad esempio, informazioni sul modo in cui l utente fa passare l apparecchio in una condizione di standby in rete, se del caso, il lasso di tempo predefinito dopo il quale la funzione di gestione dell energia, o una funzione analoga, mette l apparecchiatura nel modo risparmio di energia o nella condizione applicabile; b) per le apparecchiature collegate in rete: il numero e il tipo di porte di rete e, tranne per le porte delle reti senza fili, l ubicazione delle porte sull apparecchio; occorre in particolar modo precisare se una stessa porta di rete fisica permette di collegare due o più tipi di porte di rete, se tutte le porte di rete sono state disattivate prima della consegna, se l apparecchiatura può essere considerato "apparecchio HiNA" o "apparecchio con funzionalità HiNA"; in assenza di informazioni, non sarà considerato tale; per ciascun tipo di porta di rete: il lasso di tempo predefinito al termine del quale la funzione di gestione dell energia, o una funzione analoga, mette l apparecchiatura in condizione di stand-by di rete, il segnale di attivazione utilizzato per riattivare l apparecchio, le specifiche di prestazione (massima), il consumo (massimo) di energia dell apparecchiatura in una condizione che consente lo stand-by in rete, attivato grazie alla funzione di gestione dell energia o da una funzione analoga, se per l attivazione a distanza è utilizzata soltanto la porta in questione, il protocollo di comunicazione utilizzato dall apparecchiatura. In assenza di informazioni al riguardo, l apparecchiatura non è considerata un'apparecchiatura collegata in rete a meno che non presenti le funzionalità di router, di commutatore di rete, di punto di accesso alla rete senza fili (ma non di terminale), di hub, di modem, di telefono VoIP, di videotelefono; c) parametri di prova per le misurazioni: temperatura ambiente, tensione di prova in V e frequenza in Hz, 94

97 distorsione armonica totale del sistema di alimentazione elettrica, informazioni e documentazione su strumentazione, configurazione e circuiti utilizzati per le prove elettriche; d) le caratteristiche delle apparecchiature necessarie per la verifica della conformità con le specifiche di cui al punto 1, lettera c) o al punto 2, lettere c) e/o d) o al punto 3, lettera b), a seconda dei casi, incluso il tempo necessario per il passaggio automatico al modo stand-by e/o spento o a un altra condizione che non superi i limiti applicabili di consumo di energia previsti per i modi spento e/o stand-by. In particolare, e se applicabile, deve essere fornita la giustificazione tecnica del fatto che le specifiche di cui al punto 1, lettera c) o al punto 2, lettere c) e/o d), o al punto 3, lettera b), a seconda dei casi, sono inappropriate per l uso cui è destinata l apparecchiatura. L esigenza di mantenere una o più connessioni rete o di aspettare un segnale di attivazione a distanza non è considerata una giustificazione tecnica per venir meno alle specifiche di cui al punto 2, lettera d), nel caso di un apparecchio che non è definito "apparecchio collegato in rete" dal fabbricante.»; 8) all allegato III è aggiunto quanto segue: «Per quanto concerne le specifiche di cui all allegato II, punto 2, lettera d), le autorità degli Stati membri applicano la pertinente procedura sopradescritta per misurare il consumo di energia, una volta che la funzione di gestione dell energia, o una funzione analoga, ha messo l apparecchio nel modo e nella condizione applicabile. Per quanto concerne le specifiche di cui all allegato II, punto 3, lettera c), e punto 4, lettera a), le autorità degli Stati membri applicano la pertinente procedura sopradescritta, dopo aver disattivato e/o attivato, a seconda del caso, tutte le porte di rete dell unità. Nell effettuare i controlli di sorveglianza del mercato, di cui all articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), le autorità degli Stati membri attuano la seguente procedura di verifica per quanto riguarda le specifiche di cui all allegato II, punti 3 e 4, a seconda dei casi. Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola apparecchiatura nel modo seguente: Se, come indicato nella documentazione tecnica, l apparecchiatura è dotata di un solo tipo di porta di rete e se sono disponibili due o più porte dello stesso tipo, una di esse, scelta casualmente, è collegata alla rete appropriata che rispetta le specifiche massime della porta. Nel caso di porte multiple senza fili dello stesso tipo, le altre porte senza fili devono essere disattivate, se possibile. Nel caso in cui vi siano porte multiple della rete cablata dello stesso tipo per la verifica delle specifiche di cui all allegato II, punto 3, le altre porte della rete sono disattivate se possibile. Se è disponibile solo una porta di rete, questa è collegata alla rete appropriata che rispetta le specifiche massime della porta. Mettere l apparecchio in modo acceso. Una volta che l apparecchio in modo acceso funziona correttamente, si può creare la condizione che consente lo stand-by in rete e misurare il consumo di energia. Inviare quindi l apposito segnale all apparecchio mediante la porta di rete e verificare che l apparecchio sia riattivato. Se, come indicato nella documentazione tecnica, l apparecchio è dotato di più di un tipo di porta di rete, il seguente procedimento viene ripetuto per ogni tipo di porta di rete. Se sono disponibili due o più porte della rete di un tipo, una di esse scelta casualmente per ciascun tipo di porta è collegata alla rete appropriata che rispetta le specifiche massime della porta. Se, per un determinato tipo di porta di rete, solo una porta è disponibile, questa è collegata rete appropriata che presenta le specifiche massime della porta. Le porte senza fili non utilizzate sono disattivate, se possibile. In caso di verifica delle specifiche di cui all allegato II, punto 3, le porte della rete cablata non utilizzate sono disattivate se possibile. Mettere l apparecchio in modo acceso. Una volta che l apparecchio in modo acceso funziona correttamente, si può creare la condizione che consente lo stand-by in rete e misurare il consumo di energia. Inviare quindi l apposito segnale all apparecchio mediante la porta di rete e verificare che l apparecchio sia riattivato. Nel caso in cui l accesso a una porta di rete sia fisicamente condiviso da due o più tipi di porte di rete (logiche), questa procedura è ripetuta per ciascun tipo di porta di rete logica, scollegando (a livello logico) le altre porte di rete logiche. Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni del presente regolamento se i risultati per ciascun tipo di porta di rete non superano il valore limite di oltre 10 %. In caso contrario, sono sottoposti a prova altri tre apparecchi. Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni del presente regolamento se la media dei risultati delle ultime tre prove per ciascun tipo di porta di rete non supera il valore limite di oltre 10 %. In caso contrario, il modello non è ritenuto conforme. Le autorità degli Stati membri trasmettono i risultati delle prove e altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall adozione della decisione relativa alla non conformità del modello. Oltre alle procedure di cui sopra, le autorità degli Stati membri utilizzano procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dello stato dell arte generalmente riconosciuto, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. (*) GU L 285 del , pag. 10.»; 9) nell allegato IV, dopo l ultima frase è aggiunto il seguente testo: 95

98 «Stand-by in rete: 3 W per gli apparecchi HiNA; 1 W (o meno) per gli apparecchi diversi dagli HiNA.» Articolo 2 Modifiche del regolamento (CE) n. 642/2009 Il regolamento (CE) n. 642/2009 è così modificato: 1) all articolo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni: «12) "rete", un infrastruttura di comunicazione con una topologia di collegamenti, un architettura comprendente componenti fisici, principi organizzativi, procedure e formati di comunicazione (protocolli); 13) "porta di rete", un interfaccia fisica, cablata o senza fili, della connessione di rete presente sul televisore, attraverso la quale quest ultimo può essere attivato a distanza; 14) "televisore collegato in rete", un televisore che può connettersi a una rete e che dispone di una o più porte di rete; 15) "disponibilità di rete", la capacità del televisore di riprendere le sue funzioni quando la porta di rete registra un segnale di attivazione a distanza; 16) "segnale di attivazione a distanza", un segnale che proviene dall esterno del televisore attraverso una rete; 17) "stand-by in rete", la condizione in cui un televisore è in grado di ritornare a una determinata funzione grazie a un segnale di attivazione a distanza proveniente da una connessione di rete; 18) "televisore collegato in rete con funzionalità di grande disponibilità di rete" (televisori con funzionalità HiNA), televisore con la funzione di router, commutatore di rete, punto di accesso alla rete senza fili (ma non terminali) o una loro combinazione; 19) "router", un apparecchio di rete la cui principale funzione è individuare il percorso più appropriato su cui instradare il traffico di rete. I router trasmettono pacchetti da una rete all altra, sulla base delle informazioni a livello di rete (L3); 20) "commutatore di rete", un dispositivo di rete la cui principale funzione è filtrare, indirizzare e distribuire i pacchetti (frame), in funzione dell indirizzo di destinazione di ciascuno di essi. Tutti i commutatori agiscono a livello di collegamento dati (data link) (L2); 21) "punto di accesso alla rete senza fili", un dispositivo la cui funzione principale è fornire connettività IEEE (Wi-Fi) a più dispositivi.»; 2) l allegato I è così modificato: a) è aggiunta la seguente parte 3: «3. CONSUMO DI ENERGIA NEL MODO STAND-BY IN RETE Per i televisori in rete, si applicano le seguenti specifiche: 1. Dal 1 o gennaio 2015: a) Possibilità di disattivare la o le connessioni alla rete senza fili Se un televisore collegato in rete ha la capacità di connettersi ad una rete senza fili, deve essere possibile per l utente disattivare la o le connessioni di rete senza fili. Questa specifica non si applica ai prodotti che, per l uso cui sono destinati, utilizzano un unico collegamento a una rete senza fili e non dispongono di un collegamento cablato alla rete. b) Gestione dell energia dei televisori collegati in rete I televisori collegati in rete devono disporre di una funzione con le caratteristiche seguenti: Dopo non oltre quattro ore in modo acceso dall ultima interazione dell utente e/o dall ultimo cambio di canale, il televisore passa automaticamente dal modo acceso ad una condizione di standby in rete o a qualsiasi altra condizione che non superi le specifiche applicabili relative al consumo di energia previste per le condizioni che consentono lo standby in rete. Un messaggio di avviso deve apparire sui televisori prima di passare in automatico dal modo acceso ai modi/alle condizioni applicabili. Questa funzione deve essere preimpostata. In una condizione che consente lo stand-by in rete, la funzione di gestione dell energia mette automaticamente il televisore in modo stand-by o spento o in un altra condizione che non superi i limiti applicabili di consumo di energia previsti per i modi spento e/o standby. La funzione di gestione dell energia, o una funzione analoga, deve essere disponibile per tutte le porte di rete del televisore collegato in rete. La funzione di gestione dell energia, o una funzione analoga, deve essere attivata, a meno che tutte le porte di rete senza fili non siano disattivate. In quest ultimo caso, la funzione di gestione dell energia, o una funzione analoga, deve essere attivata quando una delle porte di rete è attivata. c) Un televisore collegato in rete dotato di uno o più modi stand-by deve rispettare le specifiche previste per ciascun modo stand-by quando tutte le porte della rete senza fili sono disattivate. d) Consumo di energia in una condizione che consente lo stand-by in rete Il consumo di energia di un televisore con funzionalità HiNA in una condizione che consente lo stand-by in rete attivato dalla funzione di gestione dell energia o da una funzione simile, non deve eccedere 12,00 W. 96

99 Il consumo di energia di un televisore senza funzionalità HiNA in una condizione che consente lo stand-by in rete attivato dalla funzione di gestione dell energia o da una funzione simile, non deve eccedere 6,00 W. 2. Dal 1 o gennaio 2017: In aggiunta alle specifiche di cui al punto 1, lettere a) e b), si applicano le seguenti disposizioni: a) Un televisore collegato in rete dotato di uno o più modi stand-by deve rispettare le specifiche previste per ciascun modo stand-by quando tutte le porte di accesso alla rete cablata sono scollegate e quando tutte le porte di accesso alla rete senza fili sono disattivate. b) Un televisore collegato in rete deve conformarsi alle disposizioni di cui al punto 2.2, lettera d), quando tutte le porte di rete cablate sono scollegate e quando tutte le porte di rete sono disattivate. c) Consumo di energia in condizioni di stand-by in rete Il consumo di energia di un televisore con funzionalità HiNA in una condizione che consente lo stand-by in rete attivato dalla funzione di gestione dell energia o da una funzione simile, non deve eccedere 8,00 W. Il consumo di energia di un televisore senza funzionalità HiNA in una condizione che consente lo stand-by in rete attivato dalla funzione di gestione dell energia o da una funzione simile, non deve eccedere i 3,00 W. 3. A partire dal 1 o gennaio 2019: In aggiunta alle specifiche di cui al punto 1, lettere a) e b), e al punto 2, lettere a), b) e c), le disposizioni seguenti si applicano per ai televisori collegati in rete diversi dalle apparecchiature HiNA o dai televisori con funzionalità HiNA: Il consumo di energia di un televisore senza funzionalità HiNA in una condizione che consente lo standby in rete attivato dalla funzione di gestione dell energia o da una funzione simile, non deve eccedere i 2,00 W.»; b) la parte 3 diventa parte 4; c) la parte 4 diventa parte 5; d) la parte 5 diventa parte 6; e) al punto 5.1 (nuovo punto 6.1) è aggiunta la seguente nuova lettera e) dopo la lettera d): «e) Per la condizione stand-by in rete il numero e il tipo di porte di rete e, tranne per le porte delle reti senza fili, l ubicazione delle porte suddette nel televisore; occorre in particolar modo precisare se una stessa porta di rete fisica permette di collegare due o più tipi di porte di rete, se tutte le porte di rete sono state disattivate prima della consegna, se il televisore può essere considerato un televisore con funzionalità HiNA; in assenza di informazioni in merito, il televisore è considerato come un televisore non HiNA o un televisore privo di funzionalità HiNA.»; f) al punto 5.1 (nuovo punto 6.1) è aggiunta la seguente nuova lettera f) dopo la nuova lettera e): «f) Per ciascun tipo di porta di rete: il lasso di tempo predefinito al termine del quale la funzione di gestione dell energia, o una funzione analoga, mette il televisore in una condizione che consente lo stand-by in rete, il segnale di attivazione utilizzato per riattivare l apparecchio, le specifiche di prestazione (massima), il consumo (massimo) di energia del televisore in una condizione che consente lo stand-by in rete, attivato grazie alla funzione di gestione dell energia o da una funzione analoga, se per l attivazione a distanza è utilizzata soltanto la porta in questione. In assenza di informazioni in merito il televisore è considerato come non collegato in rete.»; g) il punto 5.1, lettera e) diventa il nuovo punto 6.1, lettera g); h) al punto 5.2 (nuovo punto 6.2), il secondo trattino è sostituito dal seguente: «per ciascun modo stand-by e/o spento e per la condizione che consente lo stand-by in rete, i dati relativi al consumo di energia espressi in Watt arrotondati alla seconda cifra decimale»; 3) nell allegato II, la parte 2 è sostituita dalla seguente: 97

100 «2. Misurazioni del consumo di energia in modo stand-by/ spento e stand-by in rete Le misurazioni del consumo di energia di cui all allegato I, parti 2 e 3, devono soddisfare tutte le condizioni di seguito elencate: Il consumo di energia di cui al punto 2.1, lettere a) e b), al punto 2.2, lettere a) e b), al punto 3.1, lettera d) e al punto 3.2 lettera c), è verificato mediante una procedura di misurazione affidabile, accurata e riproducibile, che tenga conto dello stato dell arte generalmente riconosciuto.»; 4) l allegato III è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III PROCEDURA DI VERIFICA A. Procedura di verifica per le specifiche di cui alle parti 1, 2, 4 e 5 dell allegato I 1. Nell effettuare i controlli nell ambito della sorveglianza del mercato, di cui all articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE DEL Parlamento europeo e del Consiglio (*), le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica per quanto riguarda le specifiche di cui all allegato I, parti 1, 2, 4 e 5. Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova un singolo televisore. Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni di cui all allegato I, se: a) il risultato riguardante il consumo di energia in modo acceso non supera di oltre il 7 % il valore limite applicabile di cui all allegato I, punti 1 e 2, della parte 1; nonché b) i risultati riguardanti il consumo di energia in modo spento/stand-by non superano di oltre 0,10 Watt i valori limite applicabili di cui all allegato I, punto 1, lettere a) e b), e punto 2, lettere a) e b), della parte 2; nonché c) il risultato riguardante la percentuale di luminanza di picco di cui all allegato I, parte 5, non è inferiore a 60 %. Se i risultati di cui al punto 1, lettere a), b) o c), non vengono raggiunti, occorre sottoporre a prova tre ulteriori unità dello stesso modello. 2. Dopo aver sottoposto a prova tre ulteriori unità dello stesso modello, questo viene considerato conforme alle specifiche di cui all allegato I se: a) la media dei risultati relativi al consumo di energia in modo acceso delle tre unità non supera di oltre 7 % il valore limite applicabile di cui all allegato I, parte 1, punti 1 e 2; nonché b) la media dei risultati riguardanti il consumo di energia in modo spento/condizione stand-by, ove applicabile, delle tre unità non supera di oltre 0,10 Watt i valori limite applicabili di cui all allegato I, parte 2, punto 1, lettere a) e b), e punto 2, lettere a) e b); nonché c) la media dei risultati riguardanti la percentuale di luminanza di picco delle tre unità di cui all allegato I, parte 5, non è inferiore a 60 %. Se i risultati di cui al punto 2, lettere a), b) e c), non vengono raggiunti, il modello è da ritenersi non conforme alle specifiche. B. Procedura di verifica per le specifiche di cui alla parte 3 dell allegato I Nell effettuare i controlli di cui all articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE nell ambito della sorveglianza del mercato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica per quanto riguarda le specifiche di cui all allegato I, parte 3, punto 1, lettera d) e punto 2, lettera c), se del caso. Essi utilizzano la procedura applicabile sottoindicata, dopo aver disattivato e/o scollegato, a seconda dei casi, tutte le porte di rete dell apparecchio. Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova un singolo apparecchio nel modo seguente: Se, come indicato nella documentazione tecnica, il televisore è dotato di un solo tipo di porta di rete e se sono disponibili due o più porte dello stesso tipo, una di esse, scelta casualmente, è collegata alla rete appropriata che rispetta le specifiche massime della porta. Nel caso di porte di rete multiple senza fili dello stesso tipo, le altre porte senza fili devono essere disattivate, se possibile. Nel caso in cui vi siano porte multiple della rete cablata dello stesso tipo per la verifica delle specifiche di cui all allegato I, parte 2, le altre porte della rete devono essere disattivate se possibile. Se è disponibile solo una porta di rete, questa è collegata alla rete appropriata che rispetta le specifiche massime della porta. 98

101 Mettere l apparecchio in modo acceso. Una volta che l apparecchio in modo acceso funziona correttamente, si può creare la condizione che consente lo stand-by in rete e misurare il consumo di energia. Inviare quindi l apposito segnale al televisore mediante la porta di rete e verificare che il televisore sia riattivato. Se il televisore è dotato, come indicato nella documentazione tecnica, di più di un tipo di porta di rete, il seguente procedimento viene ripetuto per ciascun tipo di porta di rete. Se sono disponibili due o più porte di rete di un tipo, una di esse scelta casualmente per ciascun tipo di porta di rete è collegata alla rete appropriata che rispetta le specifiche massime della porta. Se, per un determinato tipo di porta di rete, è disponibile solo una porta, questa è collegata alla rete appropriata che presenta le specifiche massime della porta. Le porte senza fili non utilizzate sono disattivate, se possibile. In caso di verifica delle specifiche di cui all allegato II, parte 3, le porte della rete cablata non utilizzate sono disattivate se possibile. Mettere l apparecchio in modo acceso. Una volta che l apparecchio in modo acceso funziona correttamente, si può creare la condizione che consente lo stand-by in rete e misurare il consumo di energia. Inviare quindi l apposito segnale al televisore mediante la porta di rete e verificare che il televisore sia riattivato. Nel caso in cui l accesso a una porta di rete sia fisicamente condiviso da due o più tipi di porte di rete (logiche), questa procedura è ripetuta per ciascun tipo di porta di rete logica, scollegando (a livello logico) le altre porte di rete logiche. Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni del presente regolamento se i risultati per ciascun tipo di porta di rete non superano il valore limite di oltre 7 %. In caso contrario, sono sottoposti a prova altri tre apparecchi. Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni del presente regolamento se la media dei risultati delle ultime tre prove per ciascun tipo di porta di rete non supera il valore limite di oltre 7 %. In caso contrario, il modello non è ritenuto conforme. Le autorità degli Stati membri trasmettono i risultati delle prove e altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall adozione della decisione relativa alla non conformità del modello. C. Controllo di conformità Ai fini della verifica della conformità alle specifiche, le autorità degli Stati membri seguono la procedura di cui all allegato II e procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dello stato dell arte generalmente riconosciuto, compresi i metodi stabiliti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. (*) GU L 285 del , pag. 10.» Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 13CE

102 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 802/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2013 che approva la sostanza attiva fluopyram a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ), in particolare l articolo 13, paragrafo 2, e l articolo 78, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 2 ) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno Per il fluopyram le condizioni di cui all articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2009/464/CE della Commissione ( 3 ). (2) A norma dell articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, il 30 giugno 2008 la Germania ha ricevuto da Bayer CropScience AG una domanda di iscrizione della sostanza attiva fluopyram nell allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2009/464/CE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati ed alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. (3) Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente, conformemente alle disposizioni dell articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 30 agosto 2011 lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione. (4) Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l Autorità»). Il 17 dicembre 2012 quest ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni ( 4 ) sulla valutazione del rischio della sostanza attiva fluopyram come antiparassitario. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 16 luglio 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul fluopyram. (5) Sulla scorta dei vari esami effettuati, i prodotti fitosanitari contenenti fluopyram possono essere considerati in generale conformi alle prescrizioni di cui all articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il fluopyram. (6) A norma dell articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre tuttavia introdurre alcune condizioni e restrizioni. Occorre in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma. (7) È opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell approvazione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall approvazione. (8) Fatti salvi gli obblighi conseguenti all approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Va concesso agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fluopyram. Gli Stati membri sono tenuti a modificare, sostituire o revocare, secondo i casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine suddetto va previsto un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato, in conformità ai principi uniformi. (9) L esperienza acquisita con le iscrizioni nell allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell 11 dicembre 1992, recante disposizioni d attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( 5 ), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà d interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non introduce tuttavia alcun nuovo ( 1 ) GU L 309 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 230 del , pag. 1. ( 3 ) GU L 151 del , pag. 37. ( 4 ) EFSA Journal 2013; 11(1):3052. Disponibile online all indirizzo: ( 5 ) GU L 366 del , pag

103 obbligo per gli Stati membri o per i titolari di autorizzazioni, oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l allegato I di detta direttiva, o dai regolamenti di approvazione delle sostanze attive. (10) In conformità all articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre pertanto modificare l allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l elenco delle sostanze attive approvate ( 1 ). (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Approvazione della sostanza attiva La sostanza attiva fluopyram di cui all allegato I è approvata alle condizioni in esso stabilite. Articolo 2 Riesame dei prodotti fitosanitari 1. In conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, ove necessario, modificano o revocano entro il 31 luglio 2014 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti fluopyram come sostanza attiva. Entro tale data essi verificano in particolare che vengano rispettate le condizioni di cui all allegato I del presente regolamento, ad esclusione di quelle riportate nella colonna relativa alle disposizioni specifiche di tale allegato, e che il titolare dell autorizzazione possieda o abbia accesso ad un fascicolo conforme ai requisiti di cui all allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni di cui all articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva, e all articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/ In deroga al paragrafo 1 ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente fluopyram come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 gennaio 2014 nell elenco di cui all allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi enunciati all articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto risponde alle condizioni di cui all articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In base a quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente fluopyram come unica sostanza attiva, modificano o revocano, ove necessario, l autorizzazione entro il 31 luglio 2015; oppure b) nel caso di un prodotto contenente fluopyram come una di più sostanze attive, modificano o revocano, ove necessario, l autorizzazione entro il 31 luglio 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per tale modifica o revoca dall atto o dagli atti con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state approvate o iscritte nell allegato I della direttiva 91/414/CEE. Articolo 3 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 L allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all allegato II del presente regolamento. Articolo 4 Entrata in vigore e data di applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o febbraio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO ( 1 ) GU L 153 dell , pag

104 ALLEGATO I Nome comune, numeri d identificazione Denominazione IUPAC Purezza ( 1 ) Data di approvazione Scadenza dell approvazione Disposizioni specifiche Fluopyram N. CAS N. CIPAC 807 N-{2-[3-chloro-5- (trifluoromethyl)-2-pyridyl]ethyl}-α,α,αtrifluoro-o-toluamide 960 g/kg 1 o febbraio gennaio 2024 Ai fini dell applicazione dei principi uniformi di cui all articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul fluopyram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 luglio In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi per gli uccelli e gli organismi acquatici. Se del caso, le condizioni d impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti: 1) il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori; 2) il potenziale rischio di alterazioni del sistema endocrino nei vertebrati non bersaglio diversi dai mammiferi. Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri ed all Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 1 o febbraio 2016 e le informazioni di cui al punto 2 entro due anni dall adozione delle corrispondenti linee direttrici dell OCSE per la realizzazione dei test sull alterazione del sistema endocrino. ( 1 ) Ulteriori dettagli sull identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame. 102

105 ALLEGATO II Alla parte B dell allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce: Numero Nome comune, numeri d identificazione Denominazione IUPAC Purezza (*) Data di approvazione Disposizioni specifiche «51 Fluopyram N. CAS N. CIPAC 807 Scadenza dell approvazione N-{2-[3-chloro-5-(trifluoro methyl)-2-pyridyl]ethyl}- α,α,α-trifluoro-o-toluamide 960 g/kg 1 o febbraio gennaio 2024 Ai fini dell applicazione dei principi uniformi di cui all articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno considerate le conclusioni del rapporto di riesame sul fluopyram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 luglio In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi per gli uccelli e gli organismi acquatici. Se del caso, le condizioni d impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti: 1) il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori; 2) il potenziale rischio di alterazioni del sistema endocrino nei vertebrati non bersaglio diversi dai mammiferi. Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri ed all Autorità le informazioni cui al punto 1 entro il 1 o febbraio 2016 e le informazioni di cui al punto 2 entro due anni dall adozione delle corrispondenti linee direttrici dell OCSE per la realizzazione dei test sull alterazione del sistema endocrino.» (*) Ulteriori dettagli sull identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame. 13CE

106 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 803/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2013 relativo all autorizzazione dell acido folico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all alimentazione animale ( 1 ), in particolare l articolo 9, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all alimentazione animale siano soggetti a un autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L articolo 10 del summenzionato regolamento contempla la rivalutazione degli additivi autorizzati in forza della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ( 2 ). (2) L acido folico è stato autorizzato a tempo indeterminato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali in quanto sostanza appartenente al gruppo «vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite». Successivamente detto prodotto è stato inserito nel registro degli additivi per mangimi dell Unione europea come prodotto esistente, in conformità all articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. (3) A norma dell articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell acido folico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che venga classificato nella categoria «additivi nutrizionali». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti richiesti all articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. l acido folico, alle condizioni d impiego proposte per i mangimi, non ha effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori e non dovrebbe presentare rischi supplementari per l ambiente. L Autorità ha altresì concluso che la sostanza non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. (5) La valutazione dell acido folico dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza può essere autorizzato l impiego di tale sostanza secondo quanto specificato nell allegato del presente regolamento. (6) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte esistenti dell additivo nonché delle premiscele e dei mangimi composti che lo contengono, come autorizzato dalla direttiva 70/524/CEE. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il preparato di cui all allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite», è autorizzato come additivo per l alimentazione animale alle condizioni stabilite nell allegato. (4) Nel suo parere del 24 aprile 2012 ( 3 ) l Autorità europea per la sicurezza alimentare («l Autorità») ha concluso che ( 1 ) GU L 268 del , pag. 29. ( 2 ) GU L 270 del , pag. 1. ( 3 ) The EFSA Journal 2012; 10(5):2674. Articolo 2 Il preparato di cui all allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 12 marzo 2014 in conformità alla normativa applicabile prima del 12 settembre 2013 possono continuare ad essere commercializzati ed impiegati fino a esaurimento delle scorte. 104

107 Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 105

108 ALLEGATO Numero d identificazione dell additivo Nome del titolare dell autorizzazione Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico Specie o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % Altre disposizioni Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite 3a316 Acido folico Composizione dell additivo Preparato di acido folico in forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Nome: acido folico Formula chimica: C 19 H 19 N 7 O 6 Numero CAS: Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: non meno del 96 % di acido folico, base anidra Criteri di purezza: Farmacopea europea, 6a edizione 01/2008/0067 Metodo di analisi ( 1 ) Determinazione del contenuto totale di acido folico negli additivi per mangimi e nelle premiscele: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa, utilizzando un rivelatore UV (RP-HPLC-UV). Tutte le specie animali 1. Se il preparato contiene un additivo tecnologico o materie prime per mangimi per le quali è stabilito un tenore massimo o che sono soggetti ad altre limitazioni, il produttore dell additivo trasmette tale informazione agli acquirenti. 2. Nelle istruzioni per l uso dell additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di magazzinaggio. 3. L acido folico può essere somministrato anche nell acqua da bere. 4. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione per l apparato respiratorio, gli occhi e la cute durante la manipolazione. Determinazione del contenuto totale di folati (compreso l acido folico aggiunto) negli alimenti e nell acqua: analisi microbiologica, basata sul metodo EN CEN convalidato da una prova interlaboratorio. ( 1 ) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: Fine del periodo di autorizzazione 12 settembre CE

109 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 804/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2013 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

110 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione TR 95,4 ZZ 95, TR 121,9 ZZ 121, AR 118,3 CL 112,4 TR 70,0 UY 99,9 ZA 104,1 ZZ 100, EG 182,8 MA 135,8 TR 145,7 ZZ 154, AR 186,2 BR 108,7 CL 140,9 CN 95,5 NZ 125,1 US 129,8 ZA 117,7 ZZ 129, AR 196,9 CL 148,9 TR 147,4 ZA 87,4 ZZ 145, TR 142,6 ZZ 142, BA 52,6 MK 57,7 TR 101,0 ZZ 70,4 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 13CE

111 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 805/2013 DELLA COMMISSIONE del 23 agosto 2013 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

112 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione TR 95,4 ZZ 95, TR 122,6 ZZ 122, AR 119,4 CL 122,7 TR 70,0 UY 140,2 ZA 108,3 ZZ 112, EG 175,3 MA 135,8 TR 144,0 ZZ 151, AR 181,4 BR 108,7 CL 122,9 CN 88,5 NZ 129,1 US 130,9 ZA 116,3 ZZ 125, AR 196,9 CL 148,9 TR 147,9 ZA 88,2 ZZ 145, TR 143,1 ZZ 143, BA 49,8 MK 59,8 XS 57,7 ZZ 55,8 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 13CE

113 REGOLAMENTO (UE) N. 806/2013 DELLA COMMISSIONE del 26 agosto 2013 che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d acciaio originari, tra l altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d acciaio provenienti, tra l altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, al fine di determinare la possibilità di concedere l esenzione da tali misure a un esportatore coreano, e che abroga il vigente dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto esportatore e dispone la registrazione di tali importazioni LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l articolo 11, paragrafo 4, l articolo 13, paragrafo 4 e l articolo 14, paragrafo 5, (2) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 ( 5 ) del Consiglio, dopo un riesame in previsione della scadenza a norma dell articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base: le importazioni nell Unione europea del prodotto in esame proveniente dalla Repubblica di Corea sono state assoggettate a un dazio antidumping definitivo pari al 60,4 %, fatta eccezione per il prodotto fabbricato dalle società esentate. sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. MISURE IN VIGORE (1) Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 ( 2 ) il Consiglio ha istituito misure antidumping sulle importazioni di funi e cavi d acciaio originari, tra l altro, della Repubblica popolare cinese («le misure iniziali»). Mediante il regolamento (CE) n. 1858/2005 ( 3 ), il Consiglio ha mantenuto in vigore le misure iniziali in seguito al riesame in vista della scadenza, a norma dell articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 ( 4 ), il Consiglio ha esteso tali misure alle funi e ai cavi d acciaio provenienti dalla Repubblica di Corea, dichiarati originari della Repubblica di Corea o no («misure estese»), ad eccezione di quelli prodotti dalle società specificamente menzionate nell articolo 1 del suddetto regolamento. B. DOMANDA DI RIESAME (3) Il 6 maggio 2013 Line Metal Co., Ltd («il richiedente») ha presentato una richiesta di esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di funi e cavi d acciaio originari della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni provenienti dalla Repubblica di Corea, dichiarate originarie della Repubblica di Corea o no, limitatamente al richiedente, in conformità alle disposizioni dell articolo 11, paragrafo 4, e dell articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. C. PRODOTTO (4) I prodotti oggetto del riesame sono funi e cavi d acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi funi e cavi d acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, provenienti dalla Repubblica di Corea, dichiarati originari della Repubblica di Corea o no («il prodotto in esame»), attualmente classificati alle voci NC ex , ex , ex , ex ed ex (codici TARIC , , , e ). ( 1 ) GU L 343 del , pag. 51. ( 2 ) GU L 217 del , pag. 1. ( 3 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 4 ) GU L 117 dell , pag. 1. ( 5 ) GU L 36 del , pag

114 D. MOTIVAZIONE DEL RIESAME (5) Il richiedente sostiene di non avere esportato il prodotto in esame nell Unione europea durante il periodo dell inchiesta che ha portato all adozione delle misure estese, vale a dire dal 1 o luglio 2008 al 30 giugno (6) Il richiedente sostiene altresì di non essere collegato ai produttori esportatori soggetti alle misure e di non essere coinvolto in pratiche di elusione delle misure applicabili alle funi e ai cavi d acciaio di origine cinese. G. TERMINI (13) Nell ottica di una corretta amministrazione vanno precisati i termini entro i quali: le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le proprie osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al considerando 10 del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell inchiesta, (7) Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato a esportare il prodotto in esame nell Unione dopo la fine del periodo d inchiesta, riferito all inchiesta che ha portato all adozione delle misure estese. E. PROCEDURA (8) I produttori dell Unione notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame indicata e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. (9) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione europea («la Commissione») conclude che vi sono elementi sufficienti a motivare l apertura di un inchiesta a norma dell articolo 11, paragrafo 4, e dell articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, al fine di determinare la possibilità di concedere al richiedente l esenzione dalle misure estese. le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere udite dalla Commissione. (14) Si rammenta agli interessati che per l esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è essenziale che la parte interessata stessa provveda a manifestarsi entro i termini stabiliti dall articolo 4 del presente regolamento. H. OMESSA COLLABORAZIONE (15) Se una parte interessata nega l accesso alle informazioni necessarie o non le comunica entro i termini stabiliti od ostacola gravemente l inchiesta, a norma dell articolo 18 del regolamento di base le conclusioni dell inchiesta, tanto positive quanto negative, possono essere elaborate in base ai dati di fatto disponibili. a) Questionari (10) Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell inchiesta la Commissione invierà al richiedente un questionario. b) Raccolta di informazioni e audizioni (11) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. F. ABROGAZIONE DEL DAZIO ANTIDUMPING IN VI GORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI (12) A norma dell articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base è opportuno abrogare il dazio antidumping vigente sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame se fabbricato ed esportato nell Unione dal richiedente. Tali importazioni vanno al tempo stesso assoggettate a registrazione a norma dell articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base affinché, qualora il presente riesame accertasse l esistenza di pratiche elusive in capo al richiedente, i dazi antidumping possano essere riscossi retroattivamente rispetto alla data di apertura del riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l ammontare che il richiedente potrebbe essere tenuto a versare. (16) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati di fatto disponibili. (17) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano di conseguenza sui dati di fatto disponibili a norma dell articolo 18 del regolamento di base, l esito può essere meno favorevole a tale parte di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato. I. CALENDARIO DELL INCHIESTA (18) A norma dell articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l inchiesta si conclude entro nove mesi dall entrata in vigore del presente regolamento. J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (19) Si noti che i dati personali rilevati nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 1 ). ( 1 ) GU L 8 del , pag

115 K. CONSIGLIERE-AUDITORE (20) Le parti interessate possono chiedere l intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell inchiesta. Il consigliereauditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi; può organizzare un audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa della parte interessata. (21) Le domande di audizione presso il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore fa altresì in modo di tenere un audizione delle parti, affinché queste possano esporre le rispettive diverse opinioni e controdeduzioni. (22) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine web del consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio: hearing-officer/index_en.htm HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È avviato un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, a norma dell articolo 11, paragrafo 4, e dell articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, per stabilire se alle importazioni di funi e cavi d acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi funi e cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificati alle voci NC ex , ex , ex , ex ed ex (codici TA RIC , , , e ) provenienti dalla Repubblica di Corea e prodotti da Line Metal Co. Ltd (codice addizionale TARIC B926) vada applicato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012. Articolo 4 1. Le parti interessate, affinché durante l inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario di cui al considerando 10 del presente regolamento, nonché eventuali altre informazioni essenziali entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Sempre entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere udite dalla Commissione. 2. Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax. Eventuali deleghe, certificazioni firmate e relativi aggiornamenti allegati alle risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico ne informa immediatamente la Commissione in conformità all articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: Tutte le comunicazioni scritte, tra cui le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari debitamente compilati e la corrispondenza, inviate dalle parti interessate e per le quali si richieda il trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») ( 1 ) e, a norma dell articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Articolo 2 Viene abrogato, relativamente alle importazioni di cui all articolo 1 del presente regolamento, il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012. Articolo 3 Si richiede alle autorità doganali, in conformità all articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, di prendere le disposizioni del caso per registrare le importazioni di cui all articolo 1 del presente regolamento. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di 9 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: N105 8/ Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Telefax: Indirizzo Trade-swr-r562-dump@ec.europa.eu ( 1 ) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell articolo 6 dell accordo OMC sull attuazione dell articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del , pag. 43). 113

116 Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 13CE

117 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 807/2013 DELLA COMMISSIONE del 26 agosto 2013 recante modalità d applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi dell Unione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l articolo 4, considerando quanto segue: oggetto sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro. Tale media deve essere ponderata mediante coefficienti che esprimono la consistenza relativa del patrimonio bovino pertinente di ciascuno Stato membro per ciascuna categoria commercializzata durante un periodo di riferimento. (6) Ai fini della comparabilità dei prezzi delle categorie di bovini interessati nell Unione, è necessario disporre che il rilevamento dei prezzi faccia riferimento a una fase di commercializzazione ben precisa sulla base dei corsi al netto dell imposta sul valore aggiunto. (1) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2273/2002 della Commissione ( 2 ) non riflettono più la situazione attuale del rilevamento dei prezzi sui mercati dell Unione interessati. È necessario allineare le norme in materia di rilevamento dei prezzi con le esigenze del settore delle carni bovine. Il regolamento (CE) n. 2273/2002 deve essere pertanto abrogato e sostituito. (2) Al fine di avere un quadro completo della situazione del mercato in ogni momento, è necessario conoscere i prezzi di talune categorie di bovini diverse da quelle previste dalla comunicazione dei prezzi in forza del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione ( 3 ). (3) Per migliorare l accuratezza dei dati, è opportuno disporre il rilevamento dei prezzi relativi ai vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane, ai bovini magri di età superiore a sei mesi e inferiore a due anni e ai vitelli macellati a un età inferiore a otto mesi. Occorre pertanto stabilire disposizioni dettagliate sulle informazioni da fornire per il rilevamento dei prezzi di ciascuna delle suddette categorie. (4) Vanno individuati gli Stati membri con una quota importante nella produzione e nel commercio delle suddette categorie di bovini e va stabilito quali informazioni tali Stati debbano fornire ai fini del rilevamento dei prezzi per ciascuna delle categorie. (5) Può considerarsi come prezzo rilevato sui mercati rappresentativi dell Unione la media dei prezzi dei bovini in ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 2273/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, recante modalità d applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi della Comunità (GU L 347 del , pag. 15). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del , pag. 3). (7) Deve inoltre essere determinata la presentazione di riferimento nell Unione delle carcasse di vitelli macellati. In tale contesto, è opportuno disporre che gli Stati membri stabiliscano i coefficienti correttivi per convertire le presentazioni in uso nella presentazione di riferimento dell Unione. (8) Devono essere selezionati il mercato o i mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro. Per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, va presa in considerazione la media aritmetica dei prezzi rilevati su tali mercati. (9) Al fine di garantire che i prezzi rilevati siano rappresentativi della produzione nazionale, è necessario consentire agli Stati membri di designare per il rilevamento dei prezzi le persone fisiche o giuridiche che commerciano o inviano al macello un numero considerevole di bovini delle categorie pertinenti. (10) In assenza di rilevamento dei prezzi sui mercati pubblici o da parte degli operatori dei macelli, o da persone fisiche o giuridiche designate, deve essere disposto che i prezzi siano rilevati dalle camere dell agricoltura, dai centri di quotazione, dalle organizzazioni agricole cooperative o dai sindacati degli agricoltori e da altre fonti attendibili nello Stato membro interessato. (11) Se uno Stato membro ha istituito comitati regionali incaricati della determinazione dei prezzi di talune categorie di bovini, è opportuno disporre che i prezzi determinati da tali comitati possano essere presi in considerazione in sede di calcolo del prezzo nazionale, a condizione che la loro composizione garantisca un approccio equilibrato e obiettivo. (12) Ai fini della sorveglianza della comunicazione dei prezzi delle categorie pertinenti di bovini adulti, gli Stati membri devono trasmettere periodicamente determinate informazioni alla Commissione. 115

118 (13) Deve essere prevista la comunicazione settimanale alla Commissione dei prezzi medi nazionali mediante un sistema di trasmissione elettronica. (14) In ottemperanza di disposizioni veterinarie o relative alla tutela della salute pubblica gli Stati membri potrebbero ritenere necessaria l adozione di misure che incidono sui corsi. In tale ipotesi, non è sempre giustificato, in sede di rilevamento dei prezzi di mercato, prendere in considerazione i corsi che non rispecchiano la normale tendenza del mercato. Di conseguenza, occorre stabilire norme che consentano alla Commissione di autorizzare lo Stato membro interessato a non tener conto dei prezzi rilevati o a utilizzare gli ultimi prezzi rilevati. (15) È necessario disporre che gli Stati membri siano tenuti ad adottare determinate misure per garantire la rappresentatività e l accuratezza dei prezzi rilevati. Gli Stati membri devono informare la Commissione di tali disposizioni. (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il prezzo medio dell Unione, espresso per capo, dei vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane, è uguale alla media dei prezzi rilevati per i vitelli maschi di allevamento da latte e i vitelli maschi di allevamento da carne sui mercati rappresentativi degli Stati membri con una quota importante nella produzione e nel commercio di tali vitelli, elencati nell allegato I, ponderata mediante i coefficienti stabiliti sulla base dei seguenti elementi: a) per quanto riguarda i vitelli maschi di allevamento da latte, il numero di vacche da latte rilevato nell Unione, quale trasmesso a norma dell articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ); b) per quanto riguarda i vitelli maschi di allevamento da carne, il numero di vacche rilevato nell Unione, quale trasmesso a norma dell articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/ I prezzi da comunicare per ciascun tipo di vitelli di cui al paragrafo 1 sono rilevati sui mercati pubblici o da persone fisiche o giuridiche che commerciano un numero considerevole di questi tipi di vitelli designate dallo Stato membro. Tali prezzi si ottengono calcolando la media dei prezzi pagati nello Stato membro alla stessa fase del commercio all ingrosso, al netto dell imposta sul valore aggiunto («IVA»), per il tipo interessato, ponderata mediante coefficienti che esprimono la proporzione relativa delle diverse qualità di vitelli maschi di allevamento definita dallo Stato membro e l importanza relativa di ciascun mercato. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell , pag. 1). 3. Ai fini del presente articolo, si intende per: a) «vitelli maschi di allevamento da latte»: i vitelli maschi di allevamento di razza da latte; b) «vitelli maschi di allevamento da carne»: i vitelli maschi di allevamento di razza da carne, di razza a duplice scopo o ottenuti da un incrocio con una razza da carne. Articolo 2 1. Il prezzo medio dell Unione, per chilogrammo di peso vivo, dei bovini magri corrisponde alla media dei prezzi rilevati per i giovani bovini magri e i bovini magri maschi e femmine di un anno sui mercati rappresentativi degli Stati membri con una quota importante nella produzione e nel commercio di tali bovini, elencati nell allegato II, ponderata mediante i coefficienti stabiliti sulla base dei seguenti elementi: a) per quanto riguarda i giovani bovini magri, il numero di bovini di età non superiore a un anno e non destinati alla macellazione, rilevato nell Unione, quale trasmesso a norma dell articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008; b) per quanto riguarda i giovani bovini magri maschi di un anno, il numero di bovini maschi di età superiore a un anno ma inferiore a due rilevato nell Unione, quale trasmesso a norma dell articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008; c) per quanto riguarda i giovani bovini magri femmine di un anno, il numero di bovini femmine di età superiore a un anno ma inferiore a due che non hanno ancora partorito rilevato nell Unione, quale trasmesso a norma dell articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/ I prezzi da comunicare per ciascun tipo di bovini magri di cui al paragrafo 1 sono rilevati sui mercati pubblici o da persone fisiche o giuridiche che commerciano un numero considerevole di questi tipi di bovini magri designate dallo Stato membro. Tali prezzi si ottengono calcolando la media dei prezzi pagati nello Stato membro alla stessa fase del commercio all ingrosso, al netto dell IVA, per il tipo interessato, ponderata mediante coefficienti che esprimono la proporzione relativa delle diverse qualità di bovini magri definita dallo Stato membro e l importanza relativa di ciascun mercato. 3. Ai fini del presente articolo, si intende per: a) «giovani bovini magri» i bovini maschi e femmine di età pari o superiore a 6 mesi ma inferiore a 12 mesi, acquistati dopo lo svezzamento per l ingrasso; b) «bovini magri di un anno» i bovini maschi e femmine di età pari o superiore a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi, acquistati per l ingrasso. 116

119 Articolo 3 1. Il prezzo medio dell Unione, per 100 kg di peso carcassa, dei vitelli macellati a un età inferiore a otto mesi corrisponde alla media dei prezzi rilevati per tali vitelli sui mercati rappresentativi degli Stati membri con una quota significativa della produzione riportati all allegato III, ponderata mediante coefficienti fissati in base ai dati relativi alla produzione netta di tali vitelli nell Unione. 2. Il prezzo da comunicare per le carcasse dei vitelli di cui al paragrafo 1 è rilevato dagli operatori dei macelli che macellano tali vitelli o dalle persone fisiche o giuridiche che inviano al macello un numero considerevole di tali vitelli designate dallo Stato membro. Tale prezzo si ottiene calcolando la media dei prezzi pagati nello Stato membro alla fase di entrata al macello, al netto dell IVA, per le carcasse dei vitelli interessati, ponderata mediante coefficienti che esprimono la proporzione relativa delle diverse qualità di carcasse definita dallo Stato membro e l importanza relativa di ciascun mercato. 3. Al fine di stabilire i prezzi di mercato da comunicare, la carcassa è presentata: a) senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa al livello dell articolazione occipito-atlandoide, le zampe sono sezionate al livello delle articolazioni carpometacarpali o tarsometatarsiche; b) senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, senza i rognoni, il grasso di rognone, il grasso di bacino, il diaframma e il pilastro diaframmatico; c) senza gli organi sessuali e i relativi muscoli; d) senza rimozione del grasso esterno. Se al momento della pesatura la presentazione della carcassa differisce dalla presentazione di cui al primo comma, il peso della carcassa viene rettificato mediante l applicazione di coefficienti correttivi fissati dallo Stato membro in modo da passare da questa presentazione alla presentazione di riferimento. In tal caso, il prezzo per 100 kg di peso della carcassa è adattato di conseguenza. 4. Il peso carcassa da prendere in considerazione per la comunicazione dei prezzi di mercato è il peso della carcassa a freddo. Il peso della carcassa a freddo corrisponde al peso a caldo, registrato non più di un ora dopo la giugulazione dell animale, diminuito del 2 %. Articolo 4 1. In assenza di rilevamento dei prezzi sui mercati pubblici o da parte degli operatori dei macelli o delle persone fisiche o giuridiche di cui all articolo 1, paragrafo 2, all articolo 2, paragrafo 2, e all articolo 3, paragrafo 2, i prezzi sono rilevati dalle camere dell agricoltura, dai centri di quotazione, dalle organizzazioni agricole cooperative o dai sindacati degli agricoltori nello Stato membro interessato. Tuttavia, se uno Stato membro ha istituito un comitato incaricato della determinazione dei prezzi per una regione e se tale comitato è costituito in pari proporzioni da acquirenti e venditori di determinate categorie di bovini o di carcasse di tali animali, lo Stato membro può utilizzare tale comitato per il calcolo dei prezzi da comunicare. 2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione i loro mercati rappresentativi, le qualità da definire e i coefficienti di ponderazione di cui all articolo 1, paragrafo 2, all articolo 2, paragrafo 2 e all articolo 3, paragrafo 2, nonché i coefficienti correttivi di cui all articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, entro il 1 o giugno 2014 e successivamente entro il 1 o giugno di ogni anno. Per quanto riguarda i mercati rappresentativi, la comunicazione comprende: a) il metodo di rilevamento applicato con l indicazione dei tipi di fonti di registrazione dei prezzi di cui al presente regolamento; b) un indicazione della quota del volume registrato, per ogni tipo di fonte di rilevamento dei prezzi, espressa come percentuale di ciascuna categoria di bovini oggetto di scambi o macellati. La Commissione trasmette a tutti gli Stati membri le informazioni di cui al primo comma. 3. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del mercoledì di ogni settimana, i prezzi medi nazionali per ciascun tipo di bovini di cui all articolo 1, paragrafo 1, all articolo 2, paragrafo 1, e all articolo 3, paragrafo 1, rilevati sui rispettivi mercati rappresentativi. Essi non comunicano tali prezzi ad alcun altro organismo prima di averli comunicati alla Commissione. Tali prezzi si riferiscono al periodo di sette giorni che va dal lunedì alla domenica precedente la settimana nella quale sono comunicate le informazioni. I prezzi comunicati sono espressi in euro o eventualmente in moneta nazionale. Per le comunicazioni di cui al presente paragrafo, gli Stati membri utilizzano un sistema di trasmissione elettronica messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione. Articolo 5 La Commissione rivede periodicamente i coefficienti di ponderazione di cui all articolo 1, paragrafo 1, all articolo 2, paragrafo 1, e all articolo 3, paragrafo 1, per tener conto delle tendenze rilevate a livello nazionale e dell Unione. Dopo ciascuna revisione la Commissione comunica i coefficienti di ponderazione riveduti agli Stati membri. 117

120 Articolo 6 Qualora uno Stato membro adotti, per motivi di ordine veterinario o sanitario, misure che incidono sulla normale evoluzione dei prezzi registrati sui suoi mercati rappresentativi, la Commissione può autorizzare lo Stato membro a non tener conto dei prezzi registrati sul mercato o sui mercati in questione oppure a utilizzare gli ultimi prezzi registrati sul mercato o sui mercati suddetti prima dell applicazione di tali misure. Articolo 7 Gli Stati membri prevedono le misure necessarie per garantire la rappresentatività e l accuratezza dei prezzi comunicati a norma dell articolo 4 e informano la Commissione di tali misure entro il 30 giugno 2014 e, successivamente, entro il mese successivo ad eventuali modifiche in relazione a tali misure. Articolo 8 Il regolamento (CE) n. 2273/2002 è abrogato. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 118

121 ALLEGATO I Elenco degli Stati membri che comunicano i prezzi dei vitelli maschi di allevamento da latte e da carne di cui all articolo 1, paragrafo 1 A. Stati membri che comunicano i prezzi dei vitelli maschi di allevamento da latte: Belgio Danimarca Germania Irlanda Spagna Francia Italia Paesi Bassi Austria Polonia Romania Regno Unito B. Stati membri che comunicano i prezzi dei vitelli maschi di allevamento da carne: Belgio Germania Irlanda Spagna Francia Italia Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania Regno Unito 119

122 ALLEGATO II Elenco degli Stati membri che comunicano i prezzi dei giovani bovini magri e dei bovini magri di un anno di cui all articolo 2, paragrafo 1 A. Stati membri che comunicano i prezzi dei giovani bovini magri: Belgio Germania Irlanda Spagna Francia Italia Austria Polonia Svezia Regno Unito B. Stati membri che comunicano i prezzi dei bovini magri maschi di un anno: Belgio Irlanda Spagna Francia Italia Austria Svezia Regno Unito C. Stati membri che comunicano i prezzi dei bovini magri femmine di un anno: Belgio Irlanda Spagna Francia Italia Austria Svezia Regno Unito 120

123 ALLEGATO III Elenco degli Stati membri che comunicano i prezzi dei vitelli macellati a un età inferiore a otto mesi di cui all articolo 3, paragrafo 1 Belgio Germania Spagna Francia Italia Paesi Bassi 13CE

124 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2013 DELLA COMMISSIONE del 26 agosto 2013 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

125 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione TR 95,4 ZZ 95, TR 128,0 ZZ 128, AR 126,0 CL 123,1 TR 70,0 UY 127,1 ZA 119,7 ZZ 113, EG 175,3 MA 135,8 TR 138,0 ZZ 149, AR 113,5 BR 112,5 CL 129,7 CN 91,9 NZ 126,6 US 130,9 ZA 111,6 ZZ 116, AR 196,9 TR 147,3 ZA 95,9 ZZ 146, TR 144,6 ZZ 144, BA 50,1 MK 58,1 XS 57,7 ZZ 55,3 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 13CE

126 REGOLAMENTO (UE) N. 809/2013 DELLA COMMISSIONE del 27 agosto 2013 che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») ( 1 ), in particolare l articolo 11, paragrafo 4, sentito il comitato consultivo conformemente all articolo 11, paragrafo 4, e all articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, considerando quanto segue: 1. DOMANDA (1) La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. (2) La domanda è stata presentata il 3 maggio 2013 da Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore di acido tricloroisocianurico della Repubblica popolare cinese («RPC»). (4) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio ( 2 ), a norma del quale le importazioni nell Unione del prodotto oggetto del riesame originario della RPC, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 42,6 %, fatta eccezione per le società espressamente indicate all articolo 1, paragrafo 2, soggette ad aliquote individuali del dazio. 4. MOTIVAZIONI (5) Il richiedente adduce il fatto di operare in condizioni di economia di mercato, ai sensi della definizione di cui all articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. (6) Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto oggetto del riesame nell Unione durante il periodo dell inchiesta in base ai cui risultati sono state prese le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1 o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («il periodo dell inchiesta iniziale»). (7) Il richiedente sostiene inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti alle summenzionate misure antidumping. (8) Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto oggetto del riesame nell Unione dopo la fine del periodo dell inchiesta iniziale. 2. PRODOTTO IN QUESTIONE (3) Il prodotto oggetto del riesame è costituito dall acido tricloroisocianurico e suoi preparati («TCCA»), chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato ai codici NC ex ed ex (codici TARIC e ) e originario della Repubblica popolare cinese. 3. MISURE ESISTENTI ( 1 ) GU L 343 del , pag. 51. ( 2 ) GU L 346 del , pag PROCEDURA (9) I produttori dell Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. (10) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione è giunta alla conclusione che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l apertura di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a termini dell articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto oggetto del riesame effettuate dal richiedente nell Unione. Alla ricezione della domanda di cui al considerando 15 sarà stabilito se il richiedente opera in condizioni di economia di mercato quali definite all articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. 124

127 (11) Se si dovesse accertare che il richiedente soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale, potrebbe rivelarsi necessario modificare l aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto oggetto del riesame effettuate da società non menzionate singolarmente all articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011. a) Questionari (12) Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell inchiesta la Commissione invierà al richiedente un questionario. b) Raccolta di informazioni e audizioni (13) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova pertinenti. (14) La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. c) Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (15) Se il richiedente dimostra, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri di cui all articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato come disposto all articolo 2, paragrafo 7, lettera b), dello stesso regolamento. A tal fine deve essere presentata una domanda debitamente motivata entro il termine di cui all articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La Commissione invierà moduli di domanda sia al richiedente che alle autorità della RPC. d) Selezione del paese ad economia di mercato (16) Nel caso in cui al richiedente non sia concesso il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, sarà opportunamente selezionato un paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC, in conformità all articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. A tale scopo, come per l inchiesta che ha portato all istituzione di misure sulle importazioni del prodotto oggetto di riesame dalla Repubblica popolare cinese, la Commissione intende utilizzare nuovamente il Giappone. Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni in merito all opportunità di questa scelta entro il termine indicato all articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento. (17) Inoltre, nel caso in cui il richiedente ottenga il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, la Commissione può utilizzare, ove occorra, conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire eventuali elementi di costo o di prezzo necessari per fissare il valore normale, che risultino inattendibili o non reperibili nella RPC. La Commissione intende utilizzare anche a tale scopo il Giappone. 6. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGI STRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI (18) A norma dell articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato ed esportato nell Unione dal richiedente. Tali importazioni devono al tempo stesso essere soggette a registrazione a norma dell articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il presente riesame si concluda con l accertamento dell esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente, i dazi antidumping possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di apertura del riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l ammontare dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere. 7. TERMINI (19) Ai fini di una corretta amministrazione devono essere precisati i termini entro i quali: (20) le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni e fornire qualsiasi altra informazione di cui va tenuto conto nell inchiesta; (21) le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione; (22) le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni in merito all adeguatezza della scelta del Giappone come paese a economia di mercato per la determinazione del valore normale, qualora al richiedente non venga concesso il trattamento riservato alle società operanti in economia di mercato; (23) il richiedente deve presentare la richiesta, debitamente motivata, di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato. (24) È importante notare che al rispetto dei termini stabiliti dall articolo 4 del presente regolamento è subordinato l esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base. 8. MANCATA COLLABORAZIONE (25) Qualora una parte interessata neghi l accesso alle necessarie informazioni oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l inchiesta, a norma dell articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili. (26) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. 125

128 (27) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni sono pertanto stabilite sulla base dei dati disponibili, conformemente all articolo 18 del regolamento di base, l esito per tale parte può essere meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se avesse collaborato. 9. CALENDARIO DELL INCHIESTA (28) A norma dell articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (29) Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 1 ). 11. CONSIGLIERE AUDITORE (30) Le parti interessate possono chiedere l intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa della parte interessata. (31) Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore si attiva anche per l organizzazione di un audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle relative controdeduzioni. (32) Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore all interno del sito web della direzione generale del Commercio: HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È avviato un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 a norma dell articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, onde stabilire se e in quale misura le importazioni di acido tricloroisocianurico e dei suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato ai codici NC ex ed ex (codici TARIC e ), originario della Repubblica popolare cinese, prodotti e venduti all esportazione verso ( 1 ) GU L 8 del , pag. 1. l Unione da Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd (codice addizionale TARIC A998), debbano essere soggetti al dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011. Articolo 2 È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 sulle importazioni di cui all articolo 1 del presente regolamento. Articolo 3 Conformemente all articolo 11, paragrafo 4, e all articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune misure per registrare le importazioni nell Unione di cui all articolo 1 del presente regolamento. La registrazione scade nove mesi dopo l entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 4 1. Affinché le loro osservazioni possano essere prese in considerazione durante l inchiesta, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto e presentare le risposte al questionario di cui al considerando 12 del presente regolamento o qualsiasi altra informazione di cui tener conto entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea, salvo diversa indicazione. Sempre entro lo stesso termine di 37 giorni, le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione. 2. Le parti interessate dell inchiesta che desiderino formulare osservazioni in merito all adeguatezza della scelta del Giappone come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla RPC, devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Le richieste, debitamente motivate, di poter usufruire del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dall entrata in vigore del presente regolamento. 4. Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, e i numeri di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all indirizzo sottoindicato. Ai sensi dell articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di inviare le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: 126

129 Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» ( 1 ) («a diffusione limitata») e, conformemente all articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «For inspection by interested parties» («consultabile dalle parti interessate»). Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: N105 4/ Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Fax trade-tcca-review@ec.europa.eu Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO ( 1 ) Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del , pag. 51) e dell articolo 6 dell accordo OMC sull attuazione dell articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del , pag. 43). 13CE

130 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 810/2013 DELLA COMMISSIONE del 27 agosto 2013 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

131 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione TR 95,4 ZZ 95, TR 120,5 ZZ 120, AR 123,5 CL 123,1 TR 70,0 UY 136,4 ZA 139,6 ZZ 118, EG 175,3 MA 135,8 TR 139,4 ZZ 150, AR 110,5 BR 108,7 CL 120,6 CN 82,1 NZ 123,7 US 130,9 ZA 104,3 ZZ 111, AR 196,9 TR 147,3 ZA 89,2 ZZ 144, TR 143,7 ZZ 143, BA 46,4 MK 58,1 XS 55,2 ZZ 53,2 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 13CE

132 DIRETTIVE DIRETTIVA 2013/46/UE DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2013 che modifica la direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, vista la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un alimentazione particolare ( 1 ), in particolare l articolo 4, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE ( 2 ) stabilisce tra l altro norme in materia di composizione e di etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento. (2) La direttiva 2006/141/CE stabilisce specificamente che gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono essere fabbricati con le fonti proteiche definite nella medesima direttiva. Tali fonti proteiche sono le proteine del latte vaccino e gli isolati proteici della soia, soli o combinati, nonché gli idrolizzati proteici. (3) In data 28 febbraio 2012, l Autorità europea per la sicurezza alimentare ha, su richiesta della Commissione, formulato un parere scientifico sull idoneità delle proteine del latte caprino come fonte proteica negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento. Secondo le conclusioni contenute nel parere, le proteine del latte caprino possono essere una fonte proteica idonea negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento purché il prodotto finale sia conforme ai criteri di composizione di cui alla direttiva 2006/141/CE. (5) In data 5 ottobre 2005, l Autorità europea per la sicurezza alimentare ha, su richiesta della Commissione, formulato un parere scientifico sulla sicurezza e sull idoneità, per la particolare alimentazione dei lattanti, di un alimento a base di idrolizzati parziali di proteine del siero di latte con un tenore proteico di almeno 1,9 g/100 kcal, valore questo inferiore al livello minimo stabilito all epoca dalla legislazione dell Unione. Secondo le conclusioni contenute nel parere, un alimento per lattanti a base di idrolizzati parziali di proteine del siero di latte derivate dal latte vaccino con un tenore proteico di almeno 1,9 g/100 kcal (0,47 g/100 kj) e corrispondente alla formula proteica oggetto di valutazione, è sicuro e idoneo ad essere utilizzato come unica fonte di nutrimento per i lattanti. Sulla base di tale parere, la direttiva 2006/141/CE, modificata dal regolamento (CE) n. 1243/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE per quanto riguarda i requisiti in materia di composizione di determinati alimenti per lattanti ( 3 ), autorizza la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici con un tale tenore proteico, purché il prodotto sia conforme a determinati criteri specifici in essa stabiliti. (6) Il parere ha inoltre concluso che, pur non essendo stati presentati dati sugli alimenti di proseguimento a base della proteina idrolizzata del siero di latte con un tenore proteico di almeno 1,9 g/100 kcal (0,47 g/100 kj), un alimento con tale formula proteica fosse idoneo per i lattanti più grandi in associazione ad alimenti complementari. (7) Sulla base di tale parere e per consentire lo sviluppo di prodotti innovativi, è opportuno autorizzare l immissione sul mercato di questi alimenti di proseguimento. Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/141/CE. (4) Sulla base di tale parere l immissione sul mercato degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento a base di proteine di latte caprino deve essere autorizzata purché il prodotto finale sia conforme ai criteri di composizione di cui alla direttiva 2006/141/CE. È quindi opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/141/CE. (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 2006/141/CE è così modificata: ( 1 ) GU L 124 del , pag. 21. ( 2 ) GU L 401 del , pag. 1. ( 3 ) GU L 335 del , pag

133 1) l articolo 7 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per quanto concerne gli alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino di cui all allegato I, punto 2.1, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kj (2 g/100 kcal), l idoneità per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull effettuazione di tali studi.»; b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «Per quanto concerne gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici di cui all allegato II, punto 2.2, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kj (2,25 g/100 kcal), l idoneità per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull effettuazione di tali studi, ed essere conforme alle corrispondenti norme stabilite nell allegato VI.»; 2) all articolo 12, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Nel caso degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento fabbricati interamente con proteine di latte vaccino o caprino, la denominazione di vendita è, rispettivamente, la seguente:»; 3) gli allegati I, II, III e VI sono modificati conformemente all allegato della presente direttiva. Articolo 2 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Articolo 3 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 febbraio Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 131

134 ALLEGATO Gli allegati I, II, III e VI della direttiva 2006/141/CE sono così modificati: 1) l allegato I è così modificato: a) il punto 2.1 è così modificato: i) il titolo è sostituito dal seguente: «2.1. Alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino o caprino»; ii) il testo della nota 1 è sostituito dal seguente: «( 1 ) Gli alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino o caprino con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kj (2 g/100 kcal) devono essere conformi all articolo 7, paragrafo 1, secondo comma.»; b) al punto 2.3, il titolo è sostituito dal seguente: «2.3. Alimenti per lattanti a base di isolati proteici della soia, soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino»; c) al punto 10.1, il titolo è sostituito dal seguente: «10.1. Alimenti per lattanti a base di proteine o di idrolizzati proteici di latte vaccino o caprino»; d) al punto 10.2, il titolo è sostituito dal seguente: «10.2. Alimenti per lattanti a base di isolati proteici della soia, soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino»; 2) l allegato II è così modificato: a) al punto 2.1, il titolo è sostituito dal seguente: «2.1. Alimenti di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino»; b) al punto 2.2, la tabella è sostituita dalla seguente: «Minimo ( 1 ) 0,45 g/100 kj (1,8 g/100 kcal) Massimo 0,8 g/100 kj (3,5 g/100 kcal) ( 1 ) Gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kj (2,25 g/100 kcal) devono essere conformi all articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.» c) al punto 2.3, il titolo è sostituito dal seguente: «2.3. Alimenti di proseguimento a base di isolati proteici della soia, soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino»; d) al punto 8.1, il titolo è sostituito dal seguente: «8.1. Alimenti di proseguimento a base di proteine o di idrolizzati proteici di latte vaccino o caprino»; e) al punto 8.2, il titolo è sostituito dal seguente: «8.2. Alimenti di proseguimento a base di isolati proteici della soia, soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino»; 3) nell allegato III, punto 3, la nota 1 è sostituita dalla seguente: «( 1 ) La L-arginina e il suo cloridrato vengono utilizzati unicamente nella fabbricazione degli alimenti per lattanti di cui all articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, e degli alimenti di proseguimento di cui all articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.»; 132

135 4) il titolo dell allegato VI è sostituito dal seguente: «Norme relative al tenore proteico, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine utilizzate nella fabbricazione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento con un tenore proteico inferiore a 0,56 g/100 kj (2,25 g/100 kcal) a base di idrolizzati proteici del siero di latte ottenuti da proteine del latte vaccino». 13CE1204 LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU GUE- 081 ) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 133

136 * * 9,00

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