ALLEGATO AL PARERE N. 07/2013 DELL'AESA REGOLAMENTO (UE) N.../.. DELLA COMMISSIONE. del XXX
|
|
- Agnello Basso
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, XXX [...](2013) XXX bozza ALLEGATO AL PARERE N. 07/2013 DELL'AESA REGOLAMENTO (UE) N..../.. DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (CE) n. 748/2012 della Commissione del 3 agosto 2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione IT IT
2 REGOLAMENTO (UE) N..../.. DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione del 3 agosto 2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell aviazione civile e che istituisce un Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE 1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 7, Considerando quanto segue: (1) Con la sostituzione del regolamento (CE) n. 1592/2002 della Commissione con il regolamento (CE) n. 216/2008, il campo di attività dell'agenzia è stato esteso per includere, tra l'altro, le operazioni e il rilascio delle licenze dei piloti. (2) È stato ritenuto necessario proporre delle modifiche al regolamento (UE) n. 748/2012 per disciplinare la competenza e l'esperienza per i piloti e per i capi ingegneri delle prove in volo a seconda della complessità delle prove in volo svolte e dell'aeromobile. (3) Al fine di promuovere la condotta in sicurezza delle attività relative alle prove in volo, sono anche necessarie delle modifiche ai requisiti per le imprese di produzione e di progettazione che conducono attività di prove in volo, con la richiesta di un manuale delle operazioni per le prove in volo che definisca le politiche e procedure dell'impresa in merito alle prove in volo. (4) Le modifiche proposte si basano sulle proposte avanzate dalle Joint Aviation Authorities, che sono state trasposte nel quadro giuridico europeo. (5) I provvedimenti forniti in questo regolamento offrono uno schema di anteriorità per gli equipaggi delle prove in volo impegnati in attività di prove in volo e un approccio di transizione per sostenere ulteriori interventi in tema di rilascio delle licenze di capi ingegneri delle prove in volo (LFTE). (6) L Agenzia ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato come parere alla Commissione in conformità dell articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. (7) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'agenzia europea per la sicurezza aerea istituito dall articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/ GU L 143 del 30/04/2004, pag. 76. IT 2 IT
3 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (parte 21) viene modificato conformemente all'allegato al presente regolamento, articolo [...] Articolo 2 Entrata in vigore e provvedimenti transitori 1. Il presente regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. 2. In deroga al paragrafo (1), i requisiti relativi alla competenza ed esperienza stabiliti nell'appendice XII alla parte 21 diventano applicabili 36 mesi dopo la data di entrata in vigore. 3. In deroga al paragrafo (1), i requisiti relativi a un manuale delle operazioni delle prove in volo stabiliti nella parte 21.A.143 e parte 21.A.243 diventano applicabili 12 mesi dopo la data di entrata in vigore. 4. In deroga ai paragrafi (1) e (2), uno Stato membro può continuare ad applicare il proprio schema nazionale per il rilascio delle licenze per i membri dell'equipaggio delle prove in volo diversi dai piloti fino a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore, sempre che rilasci questi tipi di licenze fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 5. I piloti impegnati nelle prove in volo di categoria 3 o 4 e gli ingegneri delle prove in volo che, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, hanno svolto attività di prove in volo in conformità con le norme nazionali, sono ritenuti conformi ai requisiti pertinenti dell'appendice XII alla parte 21 e possono continuare a svolgere le loro funzioni attuali. I richiedenti o i titolari di un permesso di volo possono continuare a utilizzare i servizi dei piloti impegnati nelle prove in volo di categoria 3 o 4 e degli ingegneri delle prove in volo nell'ambito delle loro funzioni attuali. L'ambito attuale delle funzioni di un membro d'equipaggio per le prove in volo deve essere stabilito dal richiedente o titolare di un permesso di volo che utilizza o prevede di utilizzare i loro servizi, sulla base dell'esperienza e dell'addestramento relativo alle prove in volo dei membri d'equipaggio per le prove in volo e della documentazione pertinente del richiedente o titolare di un permesso di volo. Tale ambito delle funzioni deve essere reso disponibile all autorità competente. Qualsiasi aggiunta o qualsiasi altra modifica al campo di applicazione dei privilegi dati a questi membri d'equipaggio per le prove in volo dal richiedente o dal titolare di un permesso di volo che utilizza o prevede di utilizzare i loro servizi deve essere conforme ai requisiti dell'appendice XII alla parte 21. IT 3 IT
4 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, Per la Commissione Il presidente IT 4 IT
5 ALLEGATO 1 Modifiche alla parte 21 L'allegato I (parte 21) al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione viene modificato come segue: Contenuti 1. Il testo dei "Contenuti" (formato dettagliato) viene modificato con l'aggiunta di quanto segue nelle "Appendici": Appendice XII Categorie di prove in volo e qualifiche associate degli equipaggi per le prove in volo Alla lettera a) del punto 21.A.143 "Manuale d impresa" viene aggiunto un nuovo punto 13 come segue: 13. Se si devono condurre prove in volo, un manuale delle operazioni delle prove in volo (FTOM) che definisca le politiche e le procedure dell'impresa in merito alle prove in volo. Il manuale delle operazioni delle prove in volo (FTOM) deve includere: (i) (ii) una descrizione dei processi dell'impresa per le prove in volo, compreso il coinvolgimento dell'impresa delle prove in volo nel processo di emissione del permesso di volo; politica relativa agli equipaggi, inclusa la composizione, competenza, limitazioni in termini di valuta e del tempo di volo, conformemente all'appendice XII a questa parte, ove applicabile; (iii) procedure per il trasporto di persone oltre ai membri d'equipaggio e per l'addestramento alle prove in volo, ove applicabile; (iv) una politica per la gestione dei rischi e della sicurezza e metodologie associate; (v) procedure per identificare gli strumenti e gli equipaggiamenti che devono essere trasportati; e (vi) un lista dei documenti che devono essere prodotti per le prove in volo." 3. La lettera a) del punto 21.A.243 "Informazioni" viene sostituita da quanto segue: "(a) L'impresa di progettazione deve fornire all Agenzia un breve manuale che descriva, direttamente o mediante riferimenti, la propria struttura organizzativa, le procedure in atto e i prodotti, o le modifiche ai prodotti, che vengono progettati. Se si devono condurre prove in volo, deve essere fornito un manuale delle operazioni delle prove in volo (FTOM) che definisca le politiche e le procedure dell'impresa in merito alle prove in volo. Il manuale FTOM deve includere: (i) (ii) una descrizione dei processi dell'impresa per le prove in volo, compreso il coinvolgimento dell'impresa delle prove in volo nel processo di emissione del permesso di volo; politica relativa agli equipaggi, inclusa la composizione, competenza, limitazioni in termini di valuta e del tempo di volo, conformemente all'appendice XII a questa parte, ove applicabile; IT 5 IT
6 (iii) procedure per il trasporto di persone oltre ai membri d'equipaggio e per l'addestramento alle prove in volo, ove applicabile; (iv) una politica per la gestione dei rischi e della sicurezza e metodologie associate; (v) procedure per identificare gli strumenti e gli equipaggiamenti che devono essere trasportati; e (vi) un lista dei documenti che devono essere prodotti per le prove in volo." 4. La lettera b), punto 2 del paragrafo 21.A.708 "Condizioni di volo" viene sostituita da quanto segue: "2. qualsiasi condizione o limitazione imposta agli equipaggi per utilizzare un dato aeromobile, in aggiunta a quelle definite all'appendice XII a questa parte." 5. Viene aggiunta una nuova appendice XII come segue: Appendice XII - Categorie di prove in volo e qualifiche associate degli equipaggi per le prove in volo (a) (b) (c) Generalità Questa appendice stabilisce le qualifiche necessarie per gli equipaggi di condotta interessati allo svolgimento delle prove in volo degli aeromobili certificati o che devono essere certificati conformemente alla CS-23 per gli aeromobili con una massa massima al decollo (MTOM) al di sopra di kg, CS-25, CS-27, CS-29 o codici di aeronavigabilità equivalenti. Definizioni "Ingegnere delle prove in volo" Qualsiasi ingegnere interessato alle operazioni relative alle prove in volo al suolo o in volo. "Capo ingegnere delle prove in volo" Un ingegnere delle prove in volo assegnato a dei compiti in un aeromobile ai fini dello svolgimento delle prove in volo o ad assistere il pilota nella condotta dell'aeromobile e dei suoi sistemi durante le attività relative alle prove in volo. "Prove in volo" Voli per la fase di sviluppo di un nuovo progetto (aeromobile, sistemi di propulsione, parti e pertinenze); voli per dimostrare la conformità alla base di certificazione o la conformità al progetto del tipo; voli destinati a sperimentare nuovi concetti di progettazione, che richiedono manovre non convenzionali o profili per i quali potrebbe essere possibile operare al di fuori dell'inviluppo di volo già approvato dell'aeromobile; voli di addestramento alle prove in volo. Categorie delle prove in volo 1. Generalità Le descrizioni seguenti riguardano i voli svolti dalle imprese di progettazione e produzione secondo la parte Sfera di applicazione IT 6 IT
7 Ai fini della presente appendice, la lettera b) di cui sopra fornisce la definizione di prove in volo. Nel caso in cui più di un aeromobile sia coinvolto in un test, ciascun volo individuale di un aeromobile deve essere valutato ai sensi della presente appendice per determinare se si tratta di una prova in volo e, ove appropriato, la categoria. I voli di cui sopra sono gli unici voli che ricadono nel campo di applicazione della presente appendice. 3. Categorie delle prove in volo Le prove in volo includono le quattro seguenti categorie: Categoria uno (1) Volo(i) iniziale(i) di un nuovo tipo di aeromobile o di un aeromobile per il quale le caratteristiche di volo o di manovra possono aver subito delle modifiche significative; voli durante i quali si prevede di incontrare potenzialmente delle caratteristiche di volo significativamente diverse da quelle già note; voli per indagare caratteristiche o tecniche di progettazione originali o insolite; voli per determinare o espandere l'inviluppo di volo; voli per determinare le prestazioni, caratteristiche di volo e di manovra regolamentari quando ci si avvicina ai limiti dell'inviluppo di volo; addestramento alle prove in volo per le prove in volo di categoria 1. Categoria due (2) Voli non classificati come categoria 1 su un aeromobile il cui tipo non è ancora certificato; voli non classificati come categoria 1 su un aeromobile il cui tipo è già stato certificato, a seguito dell'esecuzione di una modifica non ancora approvata e che: richiedono una valutazione del comportamento generale dell'aeromobile; o richiedono una valutazione delle procedure di base dell'equipaggio, quando si utilizza o risulta necessario un nuovo sistema o la modifica di un sistema esistente; o sono tenuti a volare intenzionalmente al di fuori dei limiti dell'inviluppo di volo attualmente approvato, ma all'interno dell'inviluppo di volo indagato. Addestramento alle prove in volo per le prove in volo di categoria 2. Categoria tre (3) Voli svolti per il rilascio di una dichiarazione di conformità per un aeromobile di nuova costruzione che non richiedono di volare al di fuori dei limiti del certificato per tipo o del manuale di volo dell'aeromobile. Categoria quattro (4) IT 7 IT
8 (d) Voli non classificati come categoria 1 o 2 su un aeromobile di un tipo già certificato, nel caso dell'effettuazione di una modifica di progettazione non ancora approvata. Competenza ed esperienza dei piloti e dei capi ingegneri delle prove in volo 1. Generalità I piloti e i capi ingegneri delle prove in volo devono possedere le competenze e l'esperienza specificate nella seguente tabella. Categorie delle prove in volo Aeromobili CS-23 per trasporti aerei regionali ("commuter") o aeromobili con una velocità di progetto in affondata (Md) al di sopra di 0,6 o un ceiling massimo al di sopra di m ( ft), CS- 25, CS-27, CS-29 o codici di aeronavigabilità equivalenti competenza 1 competenza 2 competenza 3 competenza 4 Altri CS-23 con una MTOM al di sopra di kg competenza 2 competenza 2 competenza 3 competenza 4 competenza 1: I piloti devono soddisfare i requisiti della parte FCL del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione del 3 novembre Il capo ingegnere delle prove in volo deve aver: completato in modo soddisfacente un corso di addestramento per il livello di competenza 1; e un minimo di 100 ore di esperienza di volo, incluso l'addestramento alle prove in volo. competenza 2: I piloti devono soddisfare i requisiti della parte FCL. Il capo ingegnere delle prove in volo deve aver: completato in modo soddisfacente un corso per il livello di competenza 1 o 2; e un minimo di 50 ore di esperienza di volo, incluso l'addestramento alle prove in volo. Il corso deve trattare almeno i seguenti argomenti: prestazioni; qualità di stabilità e di controllo/manovra; 2 GU L 311 del 25/11/2011, pag. 1 IT 8 IT
9 sistemi; gestione delle prove; e gestione dei rischi/sicurezza. competenza 3: Il/i pilota/i deve/devono essere titolare/i di una licenza in corso di validità adeguata alla categoria dell'aeromobile sul quale si vogliono effettuare le prove in volo, rilasciata conformemente alla parte FCL e possedere come minimo una licenza di pilota commerciale (CPL). In aggiunta, il pilota in comando deve: essere titolare di un'abilitazione alle prove in volo; oppure avere: almeno ore di volo come pilota in comando su aeromobili di complessità e caratteristiche simili, e partecipato, per ciascuna classe o tipo di aeromobile, a tutti i voli che fanno parte del programma per il rilascio del certificato individuale di aeronavigabilità di almeno cinque aeromobili. Il capo ingegnere delle prove in volo deve: soddisfare il livello di competenza 1 o 2; oppure, avere: maturato un'esperienza di volo significativa rilevante ai fini delle attività da svolgere; e partecipato a tutti i voli che fanno parte del programma per il rilascio del certificato individuale di aeronavigabilità di almeno cinque aeromobili; competenza 4: Il/i pilota/i deve/devono essere titolare/i di una licenza in corso di validità adeguata alla categoria dell'aeromobile sul quale si vogliono effettuare le prove in volo, rilasciata conformemente alla parte FCL e possedere come minimo una licenza di pilota commerciale (CPL). Il pilota in comando deve essere titolare di un'abilitazione alle prove in volo o avere almeno ore come pilota in comando su aeromobili di complessità e caratteristiche simili; La competenza ed esperienza per i capi ingegneri delle prove in volo sono definite nel manuale delle operazioni delle prove in volo. 2. Capi ingegneri delle prove in volo I capi ingegneri delle prove in volo devono ricevere un'autorizzazione dall'impresa che li assume che descriva in dettaglio il campo di applicazione delle loro funzioni all'interno dell'impresa. L'autorizzazione deve contenere le seguenti informazioni: nome; data di nascita; esperienza e addestramento; IT 9 IT
10 (e) posizione nell'impresa; campo di applicazione dell'autorizzazione; data di primo rilascio dell'autorizzazione; data di scadenza dell'autorizzazione, ove appropriato; e numero di identificazione dell'autorizzazione. I capi ingegneri delle prove in volo possono essere designati per uno specifico volo soltanto se sono fisicamente e mentalmente abili a svolgere in sicurezza i propri compiti e responsabilità. L'impresa deve rendere disponibile ai propri titolari tutta la documentazione rilevante alle autorizzazioni. Competenza ed esperienza di altri ingegneri delle prove in volo. Gli altri ingegneri delle prove in volo a bordo dell'aeromobile devono possedere l'esperienza e l'addestramento adeguati ai compiti loro assegnati come membri d'equipaggio, conformemente al manuale delle operazioni delle prove in volo. L'impresa deve rendere disponibile ai relativi ingegneri delle prove in volo tutta la documentazione rilevante alla loro attività di volo. IT 10 IT
Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE
IT IT IT COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C Progetto REGOLAMENTO (UE) n..../... DELLA COMMISSIONE del [ ] che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. DI REGOLAMENTO (CE) n../2009 DELLA COMMISSIONE
COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, XXX Progetto DI REGOLAMENTO (CE) n../2009 DELLA COMMISSIONE del [ ] recante modifica al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione che stabilisce le regole
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE
COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles,... C Progetto REGOLAMENTO (UE) n..../... DELLA COMMISSIONE del [ ] che modifica il regolamento (UE) n. xxxx/2012 della Commissione che stabilisce i requisiti
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto REGOLAMENTO (UE) N.../... DELLA COMMISSIONE
COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Progetto Bruxelles,... C REGOLAMENTO (UE) N..../... DELLA COMMISSIONE del [ ] che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative alle operazioni
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE
COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles,... C Progetto REGOLAMENTO (UE) n..../... DELLA COMMISSIONE del [ ] che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione che stabilisce i requisiti
DettagliConsiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 gennaio 2016 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 gennaio 2016 (OR. en) 5513/16 AVIATION 7 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 22 gennaio 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: D042244/03 Oggetto:
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n. /2011 DELLA COMMISSIONE
IT IT IT COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Progetto Bruxelles, XXX C REGOLAMENTO (UE) n. /2011 DELLA COMMISSIONE del [ ] che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione
DettagliProposta per un. REGOLAMENTO (CE) n../ DELLA COMMISSIONE
Proposta per un REGOLAMENTO (CE) n../ DELLA COMMISSIONE del [ ] recante modifica al regolamento (CE) della Commissione n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità
DettagliCOMMISSIONE EUROPEA ALLEGATO AL PARERE AESA 06/2012. REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n.../..
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, XXX [...](2012) XXX bozza ALLEGATO AL PARERE AESA 06/2012 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n..../.. del XXX recante modifica al regolamento della Commissione (UE) No /
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto REGOLAMENTO (UE) N.../... DELLA COMMISSIONE
COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Progetto Bruxelles,... C REGOLAMENTO (UE) N..../... DELLA COMMISSIONE del [ ] che modifica il regolamento (UE) n. /. della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto di. REGOLAMENTO (UE) n. /2010 DELLA COMMISSIONE
COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, XXX Progetto di REGOLAMENTO (UE) n. /2010 DELLA COMMISSIONE del [ ] che stabilisce i requisiti per l utilizzo dello spazio aereo comune e le procedure operative
DettagliProposta di. REGOLAMENTO (CE) n.../... DELLA COMMISSIONE
Proposta di REGOLAMENTO (CE) n..../... DELLA COMMISSIONE del [ ] concernente un regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003
DettagliProgetto REGOLAMENTO (UE) N.../... DELLA COMMISSIONE
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C Progetto REGOLAMENO (UE) N..../... DELLA COMMISSIONE del [ ] che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
30.1.2015 L 24/5 REGOLAMENTO (UE) 2015/140 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2015 recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda la cabina di pilotaggio sterile, nonché rettifica
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
L 25/14 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/133 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2019 che modifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l'introduzione di specifiche di aeronavigabilità supplementari
DettagliALLEGATO AL PARERE AESA n. 06/2013. REGOLAMENTO (UE) n. /.. DELLA COMMISSIONE. del XXX
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, XXX (2013) XXX bozza ALLEGATO AL PARERE AESA n. 06/2013 REGOLAMENTO (UE) n. /.. DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n. /2011 DELLA COMMISSIONE
COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Progetto Bruxelles, C REGOLAMENTO (UE) n. /2011 DELLA COMMISSIONE del [ ] che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento della navigabilità
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto REGOLAMENTO (UE) N.../... DELLA COMMISSIONE
IT IT IT COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles,... C Progetto REGOLAMENTO (UE) N..../... DELLA COMMISSIONE del [ ] che stabilisce i requisiti e le procedure amministrative relative alle operazioni
DettagliSi trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D035899/03.
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º dicembre 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 28 novembre 2014 Destinatario: n. doc. Comm.: D035899/03
DettagliProposta per un. REGOLAMENTO (CE) n. / DELLA COMMISSIONE
Proposta per un REGOLAMENTO (CE) n. / DELLA COMMISSIONE del [ ] recante modifica al regolamento (CE) della Commissione n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE)
22.12.2015 L 334/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2426 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2015 che modifica il regolamento (UE) 2015/1998 per quanto riguarda i paesi terzi che si considera applichino
DettagliConsiglio dell'unione europea Bruxelles, 30 luglio 2015 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 30 luglio 2015 (OR. en) 11285/15 AVIATION 80 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 24 luglio 2015 Destinatario: n. doc. Comm.: D040413/02 Oggetto:
DettagliTrattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
2012R0873 IT 02.10.2012 000.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (UE) N. 873/2012 DELLA COMMISSIONE del 1 o ottobre
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.2.2019 C(2019) 873 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 12.2.2019 relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati "CE" per i sottosistemi
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE
IT IT IT COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles,... C Progetto REGOLAMENTO (UE) n..../... DELLA COMMISSIONE del [ ] che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 6.3.2017 C(2017) 1426 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 6.3.2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 che stabilisce
DettagliREGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 8.3.2018 C(2018) 1392 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 8.3.2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
25.6.2018 L 160/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/895 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e
Dettagli(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
5.9.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 237/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 854/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2013 che modifica l'allegato I
DettagliAgenzia europea per la sicurezza aerea 7 dicembre 2009 PARERE N. 03/2009. del 7 dicembre 2009
Agenzia europea per la sicurezza aerea 7 dicembre 2009 PARERE N. 03/2009 DELL AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA del 7 dicembre 2009 concernente un regolamento della Commissione recante modifiche al
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
L 164/74 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2014 che modifica le decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione
DettagliREGOLAMENTO (UE) N. 69/2014 DELLA COMMISSIONE
L 23/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.1.2014 REGOLAMENTO (UE) N. 69/2014 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione
DettagliIT Gazetta ufficiale dell'unione europea L 158/ 1. I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
30.4.2004 IT Gazetta ufficiale dell'unione europea L 158/ 1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 849/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
DettagliCOMMISSIONE EUROPEA. ALLEGATO AL PARERE AESA n. 03/2013. REGOLAMENTO (UE) n.../.. DELLA COMMISSIONE. del XXX
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, XXX Parere AESA 03/2013 [...](2013) XXX bozza ALLEGATO AL PARERE AESA n. 03/2013 REGOLAMENTO (UE) n..../.. DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011
DettagliTREE.2 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 marzo 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212
UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Bruxelles, 14 marzo 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: REGOLAMENTO
DettagliPARERE n. 02/2007 DELL AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA
PARERE n. 02/2007 DELL AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA concernente un regolamento della Commissione recante modifiche al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione che stabilisce le regole
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
L 98/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/582 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2018 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE)
DettagliREGOLAMENTO (CE) N. 1056/2008 DELLA COMMISSIONE
28.10.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 283/5 REGOLAMENTO (CE) N. 1056/2008 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità
DettagliConsiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2017 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2017 (OR. en) 12412/17 ENV 762 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 19 settembre 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: D052916/02 Oggetto:
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
L 96/26 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/561 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2016 che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda il modello di certificato
Dettagli(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
13.6.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 152/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 497/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2012 recante modifica del regolamento
DettagliREGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE
16.12.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337/31 REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE
18.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 46/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2014 che approva la sostanza attiva acido L-ascorbico a norma del regolamento
DettagliREGOLAMENTO (CE) N. 473/2006 DELLA COMMISSIONE
L 84/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 23.3.2006 REGOLAMENTO (CE) N. 473/2006 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2006 che stabilisce le norme di attuazione relative all elenco comunitario dei vettori
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
20.4.2004 L 113/37 RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2004 sull'uso di un formato comune europeo per le licenze rilasciate in conformità con la direttiva 95/ 18/CE del Consiglio relativa alle
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
5.6.2015 L 139/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/864 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli
DettagliIl presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
26.7.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 201/31 REGOLAMENTO (UE) N. 717/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2013 recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le voci
Dettagli(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
L 241/16 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2015/1536 DELLA COMMISSIONE del 16 settembre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l'allineamento delle
DettagliPARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287
PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Documento legislativo consolidato 11.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0287 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 luglio 2007 in vista dell'adozione
DettagliREGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del XXX
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, XXX [ ](2018) XXX draft REGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
DettagliConsiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 17 maggio 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: D050363/02
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE)
10.4.2014 L 107/39 REGOLAMENTO (UE) N. 361/2014 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale
DettagliREGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.8.2017 C(2017) 5656 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 17.8.2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda la
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE
18.12.2015 L 332/19 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2015 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 828/2013 DELLA COMMISSIONE
IT 30.8.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 232/23 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 828/2013 DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 2013 che approva la sostanza attiva emamectina a norma del regolamento
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 29.11.2017 C(2017) 7845 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 29.11.2017 relativo alle modalità concernenti le procedure per la notifica dei veicoli
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che modifica
COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, 22.12.2006 COM(2006) 916 definitivo 2006/0300 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa
Dettagli(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
1.7.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 166/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 573/2010 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2010 recante modifica del regolamento (UE) n.
DettagliDECISIONE DELLA COMMISSIONE
L 314/36 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 29.11.2011 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2011 relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione
DettagliOrdinanza del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011
Ordinanza del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011 del 27 aprile 2012 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1031/2013 DELLA COMMISSIONE
25.10.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 283/17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1031/2013 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2013 che approva la sostanza attiva penflufen, in conformità al regolamento
DettagliREGOLAMENTO (UE) N. 1005/2010 DELLA COMMISSIONE
L 291/36 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 9.11.2010 REGOLAMENTO (UE) N. 1005/2010 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2010 relativo ai requisiti di omologazione per i dispositivi di rimorchio dei veicoli
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
L 75/18 REGOLAMENTO (UE) 2018/415 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 2018 che stabilisce le responsabilità e le funzioni supplementari del laboratorio di riferimento dell'unione europea per la peste equina
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.4.2017 C(2017) 2234 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 10.4.2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento
DettagliGazzetta ufficiale dell Unione europea
L 263/36 IT DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1729 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2019 relativa alla norma armonizzata per la valutazione della conformità redatta a sostegno dei regolamenti (CE) n. 765/2008
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE)
30.12.2017 L 351/55 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2468 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2017 che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi
DettagliMEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO. Bolzano, 27 Gennaio Carmine Cifaldi Direttore Direzione Regolazione Navigabilità
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Bolzano, 27 Gennaio 2015 Carmine Cifaldi Direttore Direzione Regolazione Navigabilità Da fenomeno di nicchia, gli Aeromobili a pilotaggio remoto stanno progressivamente
DettagliRegolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante
Regolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante (RPA) Modifica del 18 aprile 2000 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni ordina:
DettagliProposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto di. REGOLAMENTO (CE) n. /2005 DELLA COMMISSIONE
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 13.7.2005. Progetto di REGOLAMENTO (CE) n. /2005 DELLA COMMISSIONE del [ ] recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE)
31.10.2017 L 281/21 REGOLAMENTO (UE) 2017/1973 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
L 146/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/879 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 2016 che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo
DettagliDECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.10.2018 C(2018) 6560 final DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE del 11.10.2018 che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti
DettagliL 335/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea
L 335/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 7.12.2012 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1156/2012 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2012 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE
DettagliDECISIONE DELLA COMMISSIONE
L 358/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.12.2004 COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1 o dicembre 2004 che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non
DettagliArticolo 1. Modifiche
20.6.2019 L 163/103 DECISIONE (UE) 2019/1006 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 giugno 2019 che modifica la decisione BCE/2011/20 recante disposizioni e procedure dettagliate per l'applicazione dei criteri
Dettagli(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
18.4.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 108/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 348/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 aprile 2013 recante modifica dell allegato XIV del regolamento
Dettagli(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
18.10.2017 IT L 267/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1896 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2017 relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE)
L 171/100 26.6.2019 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1084 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'armonizzazione dell'elenco degli stabilimenti,
DettagliDGE 2 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 13 settembre 2016 (OR. en) 2015/0313 (COD) PE-CONS 31/16 FRONT 281 MAR 186 COMIX 499 CODEC 1004
UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Bruxelles, 13 settembre 2016 (OR. en) 2015/0313 (COD) PE-CONS 31/16 FRONT 281 MAR 186 COMIX 499 CODEC 1004 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto:
DettagliREGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.7.2018 C(2018) 4364 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 11.7.2018 che modifica il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
L 185/6 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1136 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE)
12.11.2015 L 295/11 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i modelli per la presentazione
DettagliConvenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS)
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 5/2007 del Consiglio recante modifica dell Appendice dell Allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione
DettagliSi trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D038826/02.
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 maggio 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 12 maggio 2015 Destinatario: n. doc. Comm.: D038826/02
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
L 55/4 REGOLAMENTO (UE) 2016/293 DELLA COMMISSIONE dal 1 o marzo 2016 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.7.2017 C(2017) 4639 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 10.7.2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità
DettagliOrdinanza concernente l acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili
Ordinanza concernente l acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili del Avamprogetto del 11.05.2012 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI
L 69/18 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/447 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2017 relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749)
Dettagli(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
21.8.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 224/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 748/2012 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2012 che stabilisce le regole di attuazione per
Dettaglivisto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,
DECISIONE (UE) 2017/710 DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2017 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
L 194/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1375 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
18.3.2015 L 74/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2015/445 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti tecnici
Dettagli(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
12.8.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 207/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2011 DELLA COMMISSIONE dell 11 agosto 2011 che modifica il regolamento
DettagliConsiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 settembre 2016 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 settembre 2016 (OR. en) 12392/16 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 19 settembre 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: D046681/02 Oggetto: Segretariato
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea L 267. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 18 ottobre 2017.
Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 267 Edizione in lingua italiana Legislazione 60 o anno 18 ottobre 2017 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1896 della
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2011 DELLA COMMISSIONE
L 190/28 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 21.7.2011 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2011 recante approvazione della sostanza attiva proesadione, a norma
DettagliSi trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014779/01.
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 25 luglio 2011 (27.07) (OR. en) 13234/11 ENV 630 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 18 luglio 2011 Destinatario: Segretariato generale del
DettagliConsiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 febbraio 2017 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 febbraio 2017 (OR. en) 5932/17 ENV 102 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 2 febbraio 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: D047977/02 Oggetto:
DettagliUNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 maggio 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) LEX 1540 PE-CONS 25/1/14 REV 1 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278
UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Bruxelles, 15 maggio 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) LEX 1540 PE-CONS 25/1/14 REV 1 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Dettagli