Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
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- Ottavio Scognamiglio
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1 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 gennaio 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue: Art. 53 cpv. 1 bis 1bis I motori di lavoro devono rispettare inoltre le disposizioni dell ordinanza del DATEC del 22 maggio sul rumore delle macchine all aperto. Art. 68 cpv. 4 4 Gli autoveicoli, i quadricli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore aventi una velocità massima per la loro costruzione di 45 km/h e i loro rimorchi, la cui velocità massima è pure limitata a 45 km/h, devono essere contrassegnati posteriormente con un cartello di demarcazione, conformemente alle disposizioni del regolamento ECE n. 69 e all allegato 4 numero 10. Fanno eccezione i trattori come pure i veicoli la cui larghezza non supera 1,30 m. Art. 69 rubrica e cpv. 2 Iscrizioni e dipinti, demarcazioni appariscenti 2 Allo scopo di renderli più visibili, gli autoveicoli e i loro rimorchi, eccettuati i veicoli della classe M 1 fino a 3,50 t, possono essere muniti di strisce catarifrangenti gialle, rosse o bianche visibili da dietro e strisce catarifrangenti gialle o bianche visibili sui fianchi, conformemente al regolamento ECE n I veicoli delle classi N 2 con un peso totale di oltre 7,50 t e N 3, eccettuati i trattori a sella, come anche O 3 e O 4, aventi una larghezza superiore a 2,10 m nella parte posteriore o una lunghezza superiore a 6,00 m lateralmente, devono essere contrassegnati conformemente al regolamento ECE n RS RS
2 Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2008 Art. 112 rubrica e cpv. 5 Specchi 5 Gli autoveicoli che hanno parti degli stessi, apparecchi di lavoro o attrezzi suppletivi che sporgono anteriormente di oltre 3,00 m dal centro del dispositivo di guida devono essere muniti di specchi di visione laterale. La superficie di ciascuno specchio, posto il più lontano possibile anteriormente, deve essere di 300 cm 2. Art. 131 rubrica e cpv. 4 Superficie di carico, parafanghi, dimensioni 4 Le parti di veicoli o gli apparecchi di lavoro possono sporgere anteriormente al massimo di 3,50 m dal centro del dispositivo di guida. Art. 152 rubrica Dispositivo di retromarcia, odocronografo e apparecchio per la registrazione dei dati Art. 156 rubrica Dispositivo di retromarcia, odocronografo e apparecchio per la registrazione dei dati Art. 164 cpv. 1 1 Gli attrezzi suppletivi necessari montati temporaneamente su veicoli a motore agricoli possono avere, verso la parte anteriore, una lunghezza massima di 4,00 m dal centro del dispositivo di guida. L applicazione di specchi di visione laterale è disciplinata nell articolo 112 capoverso 5. Art. 191 cpv. 2 lett. d Abrogata Art. 205 cpv. 3 3 Un freno di servizio è necessario soltanto sui rimorchi con un peso garantito superiore a 3,00 t; per i semirimorchi e i rimorchi con asse centrale, il peso determinante è stabilito dall articolo 21 capoverso 2. Il freno di servizio deve agire in modo uguale almeno sulle ruote di un asse e funzionare quando è azionato il freno di servizio del veicolo trattore. 356
3 Esigenze tecniche per i veicole stradali RU 2008 Art. 220 cpv. 1 lett. e 1 Per l esecuzione della presente ordinanza, il DATEC emana istruzioni e disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne: e. la concezione della carrozzeria e della relativa sovrastruttura come pure le esigenze in materia di equipaggiamenti aggiunti; Art. 222k Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 16 gennaio Ai veicoli aventi una velocità massima di 45 km/h già in circolazione si applica, riguardo all articolo 68 capoverso 4 concernente i cartelli di demarcazione, il diritto previgente fino al 1 luglio Ai veicoli, messi in circolazione per la prima volta prima del 1 luglio 2011 si applica, riguardo all articolo 69 capoverso 2 concernente la messa in evidenza dei profili, il diritto previgente. 3 Ai veicoli messi in circolazione prima del 1 luglio 2007 si applica, riguardo all articolo 104a capoverso 3 concernente i sistemi di protezione frontale installati come unità tecnica indipendente, il diritto previgente fino al 1 gennaio Ai veicoli messi in circolazione la prima volta prima del 1 gennaio 2000 si applica, riguardo all articolo 112 capoverso 4 concernente gli specchi, il diritto previgente. Ai veicoli messi in circolazione la prima volta tra il 1 gennaio 2000 e il 30 settembre 2007 si applica il diritto previgente fino al 31 marzo Dopo questa data, a questi veicoli si applica il nuovo diritto 3 in materia di specchi grandangolari sulla parte del passeggero e specchi d accostamento. II Gli allegati 2, 4 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa. III La presente modifica entra in vigore il 1 luglio gennaio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 3 Applicazione per analogia alla direttiva 2003/97/CE o 2007/38/CE 357
4 Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2008 Allegato 2 N. 11 (direttive CE e regolamenti 70/156/CEE, 70/157/CEE, 74/483/CEE, 76/756/CEE, 2005/55/CE, 2006/40/CE, 2007/38/CE, 2007/46/CE e 715/2007/CE) N. 12 N. 13 (regolamenti ECE n. 125 e 126) N. 21 (direttiva 89/173/CEE) N. 31 (direttive della CE 97/24/CE e 2002/24/CE) N. 421 (direttiva 97/68/CE) Elenco delle prescrizioni estere e internazionali 11 Direttive della CE della CE o regolamento 70/156/CEE Direttiva 70/156 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU L 42 del , pag. 1, modificata dalle direttive: 78/315/CEE 78/547/CEE 80/1267/CEE 87/358/CEE 87/403/CEE 92/53/CEE 93/81/CEE 95/54/CE 96/27/CE 96/79/CE 97/27/CE 97/28/CE 98/14/CE 98/91/CE 2000/40/CE 2001/56/CE 2001/85/CE 2001/92/CE 2001/116/CE 2003/97/CE 2003/102/CE (GU L 81 del , pag. 1) (GU L 168 del , pag. 39) (GU L 375 del , pag. 34) (GU L 192 dell , pag. 51) (GU L 220 dell , pag. 44) (GU L 225 del , pag. 1) = versione consolidata (GU L 264 del , pag. 49) (GU L 266 dell , pag. 1) (GU L 169 dell , pag. 1) (GU L 18 del , pag. 7) (GU L 233 del , pag. 1) (GU L 171 del , pag. 1) (GU L 91 del , pag. 1) (GU L 291 del , pag. 39 e GU L 59 del , pag. 22) (GU L 11 del , pag. 25) (GU L 203 del , pag. 9) (GU L 292 del , pag. 21) (GU L 42 del , pag. 1) (GU L 125 del , pag. 14) (GU L 291 dell , pag. 24) (GU L 18 del , pag. 1) = versione consolidata (GU L 25 del , pag. 1) (GU L 321 del , pag. 15) completata mediante la decisione 358
5 Esigenze tecniche per i veicole stradali RU 2008 della CE o regolamento 2004/90/CE (GU L 31 del , pag. 21) (GU L 25 dell , pag. 12) 2004/3/CE 2004/78/CE (GU L 49 del , pag. 36) (GU L 153 del , pag. 104) (GU L 231 del , pag. 69) 2004//104/CE (GU L 337 del , pag. 13) (GU L 56 del , pag. 35) (GU L 243 del , pag. 51/ concerne soltanto il testo tedesco) 2005/49/CE 2005/64/CE 2005/66/CE (GU L 194 del , pag. 12) (GU L 310 del , pag. 10) (GU L 309 del , pag. 37) completata mediante la decisione (GU L 140 del , pag. 33) 2006/368/CE 2006/28/CE (GU L 65 del , pag. 27) 2006/40/CE (GU L 161 del , pag. 12) 2006/96/CE (GU L 363 del , pag. 81) 2007/37/CE (GU L 161 del , pag. 60) cfr. anche la direttiva 2007/46/CE 70/157/CEE Direttiva 70/157 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore; GU L 42 del , pag. 16, modificata dalle direttive: 73/350/CEE 77/212/CEE 81/334/CEE 84/372/CEE 84/424/CEE 87/354/CEE 89/491/CEE 92/97/CEE 96/20/CE 1999/101/CE (GU L 321 del , pag. 33) (GU L 66 del , pag. 33) (GU L 131 del , pag. 6) (GU L 196 del , pag. 47) (GU L 238 del , pag. 31) (GU L 192 dell , pag. 43) (GU L 238 del , pag. 43) (GU L 371 del , pag. 1) (GU L 92 del , pag. 23) (GU L 334 del , pag. 41) 2006/96/CE (GU L 363 del , pag. 81) 2007/34/CE (GU L 155 del , pag. 49) 74/483/CEE Direttiva 74/483 del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore; GU L 266 del , pag. 4, modificata dalle direttive: 79/488/CEE 87/354/CEE 2006/96/CE 2007/15/CE (GU L 128 del , pag. 1) (GU L 192 dell , pag. 43) (GU L 363 del , pag. 81) (GU L 75 del , pag. 21) ECE-R 51 ECE-R 59 ECE-R
6 Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2008 della CE o regolamento 76/756/CEE Direttiva 76/756 del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU L 262 del , pag. 1, modificata dalle direttive: 2005/55/CE 2006/40/CE 2007/38/CE 2007/46/CE /233/CEE 82/244/CEE 83/276/CEE 84/8/CEE (GU L 51 del , pag. 8) (GU L 109 del , pag. 31) (GU L 151 del , pag. 47) (GU L 9 del , pag. 24) 89/278/CEE (GU L 109 del , pag. 38) (GU L 114 del , pag. 52) 91/663/CEE (GU L 366 del , pag. 17) = versione consolidata (GU L 172 del , pag. 87) 97/28/CE (GU L 171 del , pag. 1) completato con le esigenze tecniche: ECE-R 48 (GU L 203 del , pag. 1) 2007/35/CE (GU L 157 del , pag. 14) Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli; GU L 275 del , pag. 1, modificata dalle direttive: 2005/78/CE 2006/51/CE 2006/81/CE (GU L 313 del , pag. 1) (GU L 152 del , pag. 11) (GU L 362 del , pag. 92) Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio; GU L 161 del , pag. 12, modificata dal regolamento: 706/2007/CE (GU L 161 del , pag. 33) Direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 luglio 2007 concernente l installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità; GU L 184 del , pag. 25 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro); GU L 263 del , pag. 1 ECE-R 48
7 Esigenze tecniche per i veicole stradali RU 2008 della CE o regolamento 715/2007/CE Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo; GU L 171 del , pag Normativa CE concernente l apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada della CE o regolamento 3820/85/CEE 3821/85/CEE Titolo del regolamento con date di pubblicazione delle modifiche Regolamento n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; GU L 370 del , pag. 1 Applicato mediante la direttiva 88/599/CEE (GU L 325 del , pag. 55) Modificato dal: Regolamento n. 2135/98/CE (GU L 274 del , pag. 1) Completato mediante la decisione 93/172/CEE (GU L 72 del , pag. 30) Completato mediante la decisione 93/173/CEE (GU L 72 del , pag. 33) Direttiva 2006/22/CE (GU L 102 dell , pag. 35) cfr. anche il regolamento n. 561/2006/CE Regolamento n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; GU L 370 del , pag. 8, modificato da: Regolamento n. 3314/90/CEE Regolamento n. 3572/90/CEE Regolamento n. 3688/92/CEE Regolamento n. 2479/95/CE Regolamento n. 1056/97/CE Regolamento n. 2135/98/CE (GU L 318 del , pag. 20) (GU L 353 del , pag. 13) (GU L 374 del , pag. 12) (GU L 256 del , pag. 8) (GU L 154 del , pag. 21) (GU L 274 del , pag. 1) modificato da: (GU L 102 dell , pag. 1) Regolamento n. 561/2006/CE Regolamento n. 1360/2002/CE (GU L 207 del , pag. 1) (GU L 77 del , pag. 71) Regolamento n. 1882/2003/CE (GU L 284 del , pag. 1) Regolamento n. 432/2004/CE (GU L 71 del , pag. 3) Direttiva 2006/22/CE (GU L 102 dell , pag. 35) Regolamento n. 561/2006/CE (GU L 102 dell , pag. 1) 361
8 Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2008 della CE o regolamento 88/599/CEE 93/172/CEE 93/173/CEE 2006/22/CE 561/2006/CE Titolo del regolamento con date di pubblicazione delle modifiche Direttiva 88/599 del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l applicazione del regolamento n. 3820/85 relativo all armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento n. 3821/85 relativo all apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; GU L 325 del , pag. 55, modificato da: Regolamento n. 2135/98/CE (GU L 274 del , pag. 1) cfr. anche la direttiva 2006/22/CE Decisione 93/172 della Commissione, del 22 febbraio 1993, che stabilisce il modello di formulario unificato previsto all articolo 6 della direttiva 88/599 del Consiglio nel settore dei trasporti su strada; GU L 72 del , pag. 30 Decisione 93/173/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1993, che stabilisce il modello del formulario previsto all articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; GU L 72 del , pag. 33 Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio; GU L 102 dell , pag. 35 Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; GU L 102 dell , pag Regolamenti ECE Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE ECE-R 125 ECE-R 126 Regolamento ECE n. 125 del 9 novembre 2007 sulle condizioni uniformi per l omologazione di veicoli a motore per quanto concerne il campo visivo anteriore del conducente Regolamento ECE n. 126 del 9 novembre 2007 sulle condizioni uniformi per l omologazione di sistemi di separazione installabili per la protezione dei passeggeri da spostamenti di bagagli 362
9 Esigenze tecniche per i veicole stradali RU Direttive della CE della CE 89/173/CEE Allegato III Direttiva 89/173 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, per il ECE-R 43 ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU L 67 del , pag. 1, GU L 176 del , pag. 42, modificata dalle direttive: 97/54/CE (GU L 277 del , pag. 24 e 25) 2000/1/CE (GU L 21 del , pag. 16) 2006/26/CE (GU L 65 del , pag. 22) 2006/96/CE (GU L 363 del , pag. 81) 31 Direttive della CE della CE 97/24/CE Direttiva 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU L 226 del , pag. 1, GU L 65 del , pag. 35 (concerne soltanto il testo tedesco), modificata dalle direttive: 2002/51/CE (GU L 252 del , pag. 20) Capitolo 1 Capitolo /77/CE 2005/30/CE (GU L 211 del , pag. 24) (GU L 106 del , pag. 17) (GU L 330 del , pag. 16) 2006/120/CE 2006/27/CE (GU L 66 dell , pag. 7) 2006/72/CE (GU L 227 del , pag. 43) 2006/120/CE (GU L 330 del , pag. 16) Pneumatici dei veicoli a motore a due o tre ruote e loro montaggio; Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore a due o tre ruote; ECE-R 30 ECE-R 54 ECE-R 64 ECE-R 75 ECE-R 3 ECE-R 19 ECE-R 20 ECE-R 37 ECE-R 38 ECE-R 50 ECE-R 56 ECE-R 57 ECE-R 72 ECE-R 82 ECE-R 112 ECE-R 113 Capitolo 3 Sporgenze esterne dei veicoli a motore a due o tre ruote; Capitolo 4 Retrovisori dei veicoli a motore a due o tre ruote; ECE-R
10 Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2008 della CE Capitolo 5 Capitolo 6 Capitolo 7 Capitolo 8 Capitolo 9 Capitolo 10 Capitolo 11 Capitolo /24/CE Misure contro l inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore a due o tre ruote; Serbatoio di carburante dei veicoli a motore a due o tre ruote; Misure contro la manomissione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli; Compatibilità elettromagnetica dei veicoli a motore a due o ECE-R 10 tre ruote e delle entità tecniche elettriche o elettroniche; Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scarico dei ECE-R 41 veicoli a motore a due o tre ruote; Dispositivi di attacco dei rimorchi dei veicoli a motore a due o tre ruote; Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza ECE-R 16 dei ciclomotori a tre ruote, dei tricicli e dei quadricicli carrozzati; Vetri, tergicristallo, lavacristallo e dispositivi di sbrinamento e di disappannamento dei ciclomotori a tre ruote, dei tricicli e dei quadricicli carrozzati, Direttiva 2002/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio; GU L 24 del , pag. 1, GU L 49 del , pag. 24, modificata dalle direttive: 2003/77/CE (GU L 211 del , pag. 24) 2005/30/CE (GU L 106 del , pag. 17) 2006/120/CE (GU L 330 del , pag. 16) 2006/96/CE (GU L 363 del , pag. 81) 2006/120/CE (GU L 330 del , pag. 16) 421 Direttive della CE della CE 97/68/CE Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del ECE-R 96 Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all installazione su macchine mobili non stradali; GU L 59 del , pag. 1, modificata dalle direttive: 364
11 Esigenze tecniche per i veicole stradali RU 2008 della CE 2001/63/CE 2002/88/CE 2004/26/CE (GU L 227 del , pag. 41) (GU L 35 dell , pag. 28) (GU L 146 del , pag. 1) (GU L 225 del , pag. 3 e GU L 75 del , pag. 27/Concerne soltanto i testi tedesco e italiano) 2006/105/CE (GU L 363 del , pag. 368) (GU L 80 del , pag. 15) 365
12 Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2008 N. 10 titolo Tavole e segnali 10 Cartello di demarcazione posteriore per veicoli con una velocità massima di 45 km/h (art. 68 cpv. 4) Allegato 4 366
13 Esigenze tecniche per i veicole stradali RU 2008 N. 211 lett. a, 211c e 216 Misurazione del fumo, dei gas di scarico e dell evaporazione Allegato 5 21 Procedimento e valori limite 211 Gli autoveicoli equipaggiati di motori ad accensione comandata o ad accensione per compressione devono adempiere le seguenti prescrizioni: a. Direttiva 70/220/CEE rispettivamente regolamento (CE) n. 715/2007 o regolamento ECE n. 83; 211c I motori ad accensione per compressione di autocarri con un peso totale massimo di 7,50 t e una velocità massima di 45 km/h è sufficiente che siano conformi ai requisiti della direttiva 97/68/CE. In questo caso essi devono essere muniti di un filtro antiparticolato testato da VERT o di un sistema equivalente in termini di emissioni. 216 I numeri 211, 211a, 211b, 211c, 212 e 215 si applicano anche ai veicoli dispensati dall approvazione del tipo. 367
14 Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU
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