ooooo00000ooo00000ooooo Codice della Strada Aggiornamento I del 19 marzo 2006 inserimento punti 10.1 e 19.1 a cura di Federico Colautti e Dino Zago

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1 ooooo00000ooo00000ooooo Codice della Strada Alcuni spunti per la redazione delle contro deduzioni o memorie di comparsa ai ricorsi od opposizioni ai verbali di contestazione delle violazioni previste dall articolo 142 del CdS Aggiornamento I del 19 marzo 2006 inserimento punti 10.1 e 19.1 a cura di Federico Colautti e Dino Zago Salzano (VE), il 19 marzo 2006 fedcol@libero.it - 1 -

2 1. Relativamente ai sollevati dubbi sul regolare funzionamento dello strumento e la sua verifica deve precisarsi che (sotto l aspetto delle garanzie e dell affidabilità dell apparecchiatura elettronica Velomatic 103/B come anche riportato nella circolare del Ministero dell Interno n. 300/A/1/43252/144/5/20/3 del 30/06/05) la stessa viene impiegata nel rispetto delle modalità di installazione e d uso previste dallo stesso manuale, con la presenza e sotto il constante controllo su strada dell operatore di polizia, e che dette apparecchiature sono dotate di sistemi di autodiagnosi dei guasti che avvisano l operatore dell eventuale loro cattivo funzionamento. Anche in questo caso all atto dell installazione dell apparecchiatura l agente redigeva apposito verbale nel quale dava atto di aver effettuato tutti i controlli tecnici preventivi per verificare il perfetto funzionamento della stessa; e all atto della rimozione redigeva altro processo verbale dove dava atto di avere proceduto a tutti gli adempimenti per la corretta disinstallazione dell apparecchiatura senza aver mai riscontrato, durante il funzionamento, alcuna anomalia; 2. Relativamente alla mancanza della taratura anche in considerazione alla richiamata sentenza del Tribunale di Lodi va precisato che in ordina alle norme UNI, e nello specifico (UNI30012 ora UNI EN 10012), queste non possono considerarsi norme comunitarie direttamente applicabili nell ordinamento interno dello stato membro a tutti i cittadini, in quanto dette norme sono solo ed esclusivamente a carattere volontario, adottate da associazione privata, quale l Ente nazionale italiano di unificazione è, anche se riconosciuta dalla comunità europea. la Direttiva Europea 98/34/CE del 22 giugno 1998 infatti definisce, all art.1 punto 4), come norma : una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma internazionale (ISO) International Organization for Standarddization; norma europee (EN) Comité Européen de Normalisation ; norme nazionali (UNI) Ente nazionale italiano di unificazione. Al contrario la regola tecnica viene definita, dall art. 1 punto 9 della direttiva predetta, anch essa come specificazione tecnica o di altro requisito, comprese le relative disposizioni amministrative, la cui osservanza sia obbligatoria de jure o de facto per la commercializzazione o l utilizzazione in uno stato membro o in una parte rilevante di esso. In estrema sintesi le norme UNI EN ISO sono norme a carattere volontario che servono alla trattativa privata nella stipula dei contratti al fine di garantire l esatta valenza dell oggetto del contratto, standardizzando i singoli prodotti o servizi. Ciò va a determinare l univocità dell oggetto di contratto alla stregua delle norme UNI EN ISO 9000 che definiscono aspetti di sicurezza e di organizzazione aziendale o UNI EN ISO di protezione ambientale, che nessuno mai, ha ritenuto norme a carattere obbligatorio per legge, ma esclusivamente garanzia o referenza per il contraente nell ambito della transazione commerciale. Viceversa le regole tecniche, che sono adottate da organi istituzionali della comunità europea come la commissione o dal potere esecutivo o legislativo in sede nazionale, sono a garanzia dei requisiti tecnici per la commercializzazione e l utilizzazione dei prodotti, come ad esempio il marchio CE previsto. (Per quanto sopra detto si trasmette in allegato quanto ricavabile dal sito internet dell Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), il quale é illuminante in ordine a quanto sopra riferito.) 1 Ciò detto, deve collegarsi a quanto previsto relativamente alla contestata mancanza del Certificato di Taratura SIT dell Autovelox in oggetto, in quanto deve precisarsi che la legge n. 273/91 (Istitutiva del Sistema Nazionale di Taratura) altro non rappresenta che l organizzazione

3 dello stesso, indicando all art. 3, tra i compiti di questo, che i campioni nazionale di misura SI di base, sono fissati dal Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato con proprio decreto su proposta degli istituti Metrologici i quali, ai sensi del comma 2 del predetto articolo assicurano la conservazione nel tempo dei campioni nazionali predetti. In attuazione a predetta legge è stato emanato dal Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato il D.M. 28/03/00, n. 182 (regolamento recante modica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio) nello specifico l art. 1 di questo definisce gli strumenti di misura ai quali è applicabile la verifica periodica di cui alla legge 273/91 intendendo le misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili, nonché gli strumenti per pesare e per misure diverse dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali ivi comprese quelle destinate al consumatore finale. Deve essere chiaro che tale verifica periodica su detti strumenti di misurazione diviene obbligatoria unicamente se gli stessi sono utilizzati per transazioni commerciali e NON ANCHE PER L APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE che peraltro non rientrano neppure nella definizione di tariffa o di tassa relativa ad un servizio. (Comunque la tariffa e la tassa non possono considerarsi corrispettivi di una transazione commerciale e derivano direttamente dal potere d imperio della Pubblica Amministrazione senza possibilità di contrattazione alcuna della stessa e pertanto esulano dalla definizione di transazione commerciale.) Posto ciò deve sottolinearsi che uno strumento di misura può essere sottoposto alla verificazione periodica ai sensi del D.M. n. 182/00, da parte delle Camere di Commercio, dei Laboratori accreditati e dei Frabbricanti metrici, solo se di tipo ammesso alla verificazione metrica secondo le norme vigenti in materia. Tali norme NON riguardano le apparecchiature destinate a controllare l osservanza dei limiti di velocità, le quali risultano diversamente disciplinate dal D.L.vo del 30/04/92 n. 285 e dal D.P.R. 16/12/92 n. 495 oltre che dal competente ex Ministero dei Lavori Pubblici (cfr nota prot. n del 26 aprile 2004 del Ministero delle Attività Produttive e quesito relativo). Ulteriormente il Ministero per le Infrastrutture e dei Trasporti, interpellato sul punto dalla ditta SODI SCIENTIFICA con sede in Settimello di Calenzano (FI), prevede l effettuazione della taratura periodica presso il produttore (cfr. nota 13 dicembre 2004 della Sodi Scientifica). In conclusione deve affermarsi che debbono applicarsi unicamente le norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione in quanto speciali ed uniche a prendere in esame tali specifici strumenti di misurazione nella singolare finalità di utilizzo, e deve escludersi tassativamente che predetti strumenti siano sottoposti ai regimi di verifica del D.M. 182/00 in relazione alla legge n. 273/91, in quanto il Ministero dell Agricoltura non ha mai previsto il deposito del campione di riferimento presso gli istituti metrici oltre che l estraneità del rapporto transativo commerciale al concetto di sanzione amministrativa pecuniaria; 3. Relativamente la presunta mancanza della omologazione dell apparecchiatura elettronica Velomatic 103/B, prodotta dalla ditta Eltraff s.r.l., con sede in via Tasso 46 Concorezzo (MI), si rappresenta che è stato dato atto nel verbale che la stessa è stata omologata dal competente Ministero dei LL.PP. e più precisamente col decreto identificato al prot. n del 27/11/ Relativamente la presunta mancanza della omologazione dell apparecchiatura elettronica FTR documentatore fotografico di infrazione, prodotta dalla ditta Eltraff s.r.l., con sede in via Tasso 46 Concorezzo (MI), si rappresenta che è stato dato atto nel verbale che la stessa è - 3 -

4 stata omologata dal competente Ministero dei LL.PP. e più precisamente col decreto identificato al prot. n del 18 marzo Relativamente la presunta mancanza della omologazione dell apparecchiatura elettronica Telelaser LTI 20-20, prodotta dalla ditta Eltraff s.r.l., con sede in via Tasso 46 Concorezzo (MI), si rappresenta che è stato dato atto nel verbale che la stessa è stata omologata dal competente Ministero dei LL.PP. e più precisamente col decreto identificato al prot. n del 8 settembre 1997; DM 29 ottobre 1997 e DM prot del 30 novembre 1998 che ha prorogato la validità dell omologazione fino al 7 settembre Relativamente la presunta mancanza della omologazione dell apparecchiatura elettronica Autovelox 104/C-2, prodotta dalla ditta Sodi Scientifica S.p.A., con sede in via Poliziano, 20 Settimello di Cadenzano (FI), si rappresenta che è stato dato atto nel verbale che la stessa è stata omologata dal competente Ministero dei LL.PP. e più precisamente col decreto identificato al prot. n del 16/05/2005; 7. Relativamente alla presunta violazione dell art. 4 del D.L. n. 121/02 convertito in legge n. 168/2002, deve precisarsi che non vi è stata alcuna violazione, in quanto l accertamento è stata effettuato con apparecchiatura mobile denominata (Velomatic 103/b o Autovelox 104/C-2) con la presenza su strada dell agente accertatore. Questa normativa verrebbe applicata per i rilevamenti fatti in automatico e in postazione fissa, senza la presenza dell agente per la quale non è possibile la contestazione immediata regolata al comma 1-ter dell articolo 201 del CdS. Stante la presenza dell agente le modalità, tutte, di utilizzo delle apparecchiature di rilevamento previste dell articolo 4 sopra richiamato NON si applicano e pertanto le informazione agli automobilisti dell installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico NON necessitano; 8. (Solo per i rilevamenti effettuati tramite Autovelox e Velomatic e NON anche con Telelaser) Relativamente alla mancata contestazione immediata, si osserva che il verbale riporta la motivazione per cui non è stata fatta la stessa, ed il riferimento è puntualmente riportato al comma 1 bis dell art.201 del Cds, lettera e. Non si è proceduto alla contestazione immediata della violazione al conducente, in quanto l illecito è stato accertato da apparecchiatura che consente la determinazione dell illecito solo dopo il transito del veicolo davanti alla stessa, e la conferma della sua commissione si è avuta con l acquisizione agli atti della prova fotografica. Principio questo affermato anche dalla recente sentenza della CORTE DI CASSAZIONE Civile sez. I^ con la sentenza n del 07/04/05 la quale recita questa Corte ha da ultimo ribadito che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo autovelox, ai sensi dell art. 384 del reg. cod. strada, qualora esse consentano la rilevazione dell illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, mentre solo nella diversa ipotesi di cui l apparecchiatura permetta l accertamento dell illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo, che il servizio sia organizzato in modo da consentire, nei limiti delle disponibilità di personale dell amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale..."; 9. Relativamente alle modalità di accertamento effettuate con un solo agente, le stesse non sono sindacabili in sede di giurisdizione ordinaria (in tal senso, sentenze cass. 5/10/1999, n /02/2001 n /03/2002, n /04/2004 n. 6851) in quanto rientrano - 4 -

5 nell ambito della discrezionalità tecnica del potere amministrativo. Peraltro non esiste alcuno obbligo normativo che imponga modalità di utilizzo del personale nell effettuazione degli accertamenti degli illeciti amministrativi di specie. Comunque i servizi di accertamento delle violazioni tramite apparecchiature elettroniche, vengono organizzate di volta in volta dallo stesso Comandante di P.L. nei limiti delle disponibilità del personale dell Amministrazione; 10. Relativamente alla presunta errata notificazione della violazione ex articolo 201 del CdS e 385 del Regolamento di esecuzione dello stesso, si precisa che il verbale è stato redatto dall agente accertatore con tutti gli elementi di tempo, di luogo e di fatto acquisiti sul campo, è stato quindi trasmesso al comando di polizia - ufficio contravvenzioni. Successivamente in data, come riportato all interno del verbale, l ufficio ha acquisito gli altri elementi necessari ed ha provveduto quindi alla regolare notifica del verbale. Inoltre come prescritto dall art. 385, c.3 del Regolamento di esecuzione del Cds, il verbale redatto dall organo accertatore è agli atti di questo comando, mentre al proprietario Sig. e il trasgressore sono stati inviati uno degli originali; Relativamente alla presunta nullità del verbale notificato in copia non autenticata, si precisa che l ultimo periodo del comma 4, dell articolo 385 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, in deroga alla notifica dell originale o copia autenticata, prevede che I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti. Sul punto, la recente giurisprudenza della Cassazione è costante nell affermare che la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa dell interessato, al quale è preordinata, e solo la accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale. (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n del ; Cass. Civ., Sez. I, sent. n del ; Cass. Civ. sent. n del ; Cass. Civ. sent del ) (v.d. in allegato sentenze) 2 Massima Cass. Civ. Sez. I, sent. n del , Prefettura di Potenza c. Centro Giovanile Salesiano (rv ). Compilazione del verbale da parte di soggetto diverso da quello che ha rilevato l'infrazione. In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in caso di contestazione non immediata, al trasgressore o ai soggetti indicati nell'art. 196 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 deve essere notificato un verbale di contestazione che deve contenere le stesse indicazioni previste dall'art. 385, primo e secondo comma, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed inoltre (art. 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) le ragioni per cui non si è proceduto a contestazione immediata. Tale verbale, provenendo dall'ufficio o comando destinatario del verbale di accertamento, è sottoscritto da persona appartenente a tale ufficio o comando, ancorché diversa dalla persona fisica che ha accertato la violazione. Esso potrà consistere, come previsto dalla prima parte del terzo comma dell'art. 385 del D.P.R. n. 495 del 1992, in uno degli originali, o in copia autentica del verbale di accertamento redatto ai sensi del primo comma, ai quali sia allegata la verbalizzazione, ai sensi del secondo comma, degli elementi ivi mancanti; ovvero in un'autonoma verbalizzazione, conforme al modello previsto dall'art. 383, quarto comma, del D.P.R. n. 495 del 1992, ma contenente gli elementi necessari per garantire la completezza della contestazione in relazione alle necessità di esercizio del diritto di difesa dell'interessato. In ogni caso, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di detto diritto, al quale è preordinata, e solo la accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione. 3 Massima Cass. Civ., Sez. I, sent. n del , Prefettura di Potenza c. Sassano (rv ). Contenuto del verbale di contestazione - 5 -

6 11. Relativamente alla mancanza di visibilità degli agenti del traffico deve chiarirsi che la norma richiamata (art. 183 del Reg. di esecuzione del CdS) va a tutelate il bene giuridico dell incolumità degli agenti di polizia stradale operanti e non di tutela del diritto di difesa. Non si rinviene nelle norme del CdS e del suo regolamento che impongano che i controlli e gli eventuali accertamenti di specie debbano eseguirsi esclusivamente indossando gli accessori del citato articolo 183 del Regolamento di esecuzione del CdS ed in particolare Figure II 475/a; 475/b; 476; 12. Relativamente all eccepito difetto di sottoscrizione del verbale di contestazione, si rappresenta che l art. 6-quater. del D.L n. 6, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 (Modalità di uso dei sistemi informatici) prevede che: La immissione e la riproduzione di dati, informazioni e documenti, nonché la emanazione di atti amministrativi da parte degli enti locali, mediante sistemi informatici, devono essere accompagnate dalla indicazione della fonte e del responsabile della immissione e della trasmissione. Ove per la validità sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il contenuto del documento è valido fino a querela di falso. Si osservi inoltre, come il Decreto Legislativo n. 39 del 1993, articolo 3, abbia sancito che, nella redazione degli atti amministrativi, la firma autografa è sostituita dall indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell atto. La Corte di Cassazione ha interpretato il disposto normativo sancendo la piena validità dei verbali di violazione amministrativa del Codice della Strada privi di sottoscrizione autografa degli agenti accertatori (Cassazione Sezione I 6 marzo 1999 n. 1923); I dati richiesti dalla normativa in discorso sono tutti presenti nel verbale oggetto di ricorso; 13. Relativamente al ricorso/all opposizione di cui trattasi, va rilevata l inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso è privo di sottoscrizione e pertanto l atto è da considerarsi NULLO per mancanza del requisito essenziale della firma dell opponente; 14. Relativamente all efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento dei limiti operi fino a quanto sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. Civ. Sez. I, sent. n del ) spostando sul ricorrente l onere della prova del difetto di funzionamento. Ulterriormente deve aggiungersi, sempre ai fini dell efficacia provatoria, che la S.C. ha affermato che non può ritenersi In tema di violazioni al codice della strada, qualora non sia stata possibile la contestazione immediata dell'infrazione, al trasgressore e ai soggetti obbligati in solido con questi al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 196 del D.Lgs. n. 285 del 1992) deve essere notificato il verbale di contestazione, sottoscritto da persona appartenente all'ufficio o al comando, anche diversa da quella che ha proceduto all'accertamento dell'infrazione e che, ai sensi dell'art. 385 del D.P.R. n. 495 del 1992 (regolamento di esecuzione del codice della strada) deve contenere l'indicazione delle ragioni per le quali non è stata effettuata la contestazione immediata e può consistere sia in uno degli originali o in una copia autentica del verbale di accertamento (al quale va eventualmente allegata la verbalizzazione contenente gli elementi mancanti), sia in un verbale diverso rispetto a quest'ultimo, purché in esso siano specificati gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa, e soltanto l'inidoneità a questo fine delle indicazioni contenute nel verbale può cagionare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione

7 pregiudizievole ad un corretto funzionamento dell'apparecchiatura l'assenza di una revisione periodica (Cass. Civ., Sez. I, sent. n del ); 15. Relativamente alla necessità della corretta taratura così come sancita nella sentenza del Tribunale di Lodi n. 363/2000, è confutata dal Ministero dell Interno, infatti, con circolare del 30/06/05 n. 300/A/1/43252/144/5/20/3, ha precisato al punto C che per gli apparecchi destinati ad operare in presenza degli organi di polizia stradale, non sono previste tarature periodiche, essendo sufficienti a tale proposito le verifiche di funzionalità da eseguire prima di ogni installazione ; 16. Relativamente alla necessità del rilievo fotografico (per il Telelaser) lo stesso non è necessario è non può interpretarsi l inciso del comma 1 dell articolo 345 del D.P.R. n. 495/92 fissa in modo chiaro ed accertabile come necessità di rilievo fotografico, in quanto non previsto dalla norma, ed anche perché l apparecchiatura di rilevamento senza il dispositivo fotografico non sarebbe stata mai omologata come invece è avvenuto. E del tutto evidente che il significato del predetto inciso va inteso nel senso che la velocità rilevata sia fissata temporaneamente sullo strumento per la certa lettura sino al comando dell operatore per l esecuzione delle operazioni successive, come di fatto avviene; 17. Deve aggiungersi e concludersi che in tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale rilevabili a norma dell'art. 142, comma sesto, CdS a mezzo di apparecchiature debitamente omologate, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso dei fatti in esso attestati dal Pubblico Ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margine di apprezzamento, nonché della sua provenienza da Pubblico Ufficiale. Di conseguenza il superamento dei limiti di velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione e dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142 del D.Lgs n. 285 del 1992, facendo prova il verbale in questione fino a querela di falso della effettuazione dei rilievi stessi, fermo restando peraltro che le risultanze di questi rilievi valgono fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente attraverso la dimostrazione, in base a concrete circostanze di fatto, del difetto di funzionamento dello strumento. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n del ). 18. Relativamente alla violazione della privacy, si deve precisare che non vi è l obbligo di acquisizione del consenso dell interessato al trattamento dei dati sensibili da parte della Pubblica Amministrazione, e nello specifico ai sensi dell art. 10 (nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell art. 29 D.Lgs. 196/2003) della convenzione stipulata con la ditta Maggioli spa: Il Comune, quale titolare del trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione della presente convenzione conferisce alla ditta Maggioli spa l incarico di responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per ottemperare agli obblighi contrattuali oggetto della presente convenzione. Il responsabile dovrà: a) nominare per iscritto gli incaricati al trattamento ed impartire loro le istruzioni necessarie; b) adottare e fare rispettare le misure minime di sicurezza previste dal D.lgs. 196/2003; c) evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati e adottare le misure organizzative idonee per consentire loro l esercizio dei diritti di cui all art. 7 del D.lgs 196/2003; e) evadere tempestivamente le richieste di informazioni al garante. 19. Relativamente alla notifica dell atto, è da precisarsi che la giurisprudenza ha ritenuto possibile anche l affidamento delle funzioni di messo comunale notificatore a personale dipendente di una società privata (Cons. Stato, sez. VI, sent. n 4906 del 03/09/2003). Appare chiaro che l affidamento al privato delle attività di stampa e postalizzazione è del tutto legittimo ed anzi obbligatorio per l Amministrazione Comunale, imposta si sensi dell art.24 c.8-7 -

8 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002), anche considerando che si tratta di attività puramente materiali, non riservate per legge ai pubblici ufficiali; inoltre l articolo 4 comma 3 della legge n 890 del 1982, sulle notifiche di atti a mezzo posta, stabilisce che l avviso di ricevimento costituisce prova dell eseguita notificazione. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il suddetto avviso, regolarmente sottoscritto dall agente postale, è un atto pubblico ed è, per le attività che risultano in esso compiute, assistito da fede privilegiata con forza certificatoria sino a querela di falso essendo, al contrario, la notifica considerata inesistente solamente quando manca la firma dell agente postale sull avviso di ricevimento (Cass. Civ., sez. II, n 6146 del 21/05/1992, S.U. n 7821 del 19/07/1995, Sez Lav. n 3065 del 01/03/2003). Il richiamato art. 201 prevede infatti, fra i vari soggetti deputati a provvedere alla notifica, anche un funzionario dell amministrazione che ha accertato l infrazione. L accertamento è chiaramente riferito all amministrazione di appartenenza del funzionario e non al funzionario stesso perché diversamente sarebbe una inutile e tautologica ripetizione legislativa essendo che i soggetti verbalizzanti sono già titolari della potestà di notificare gli atti a mezzo del servizio postale per effetto della prima parte del comma 3 del citato art Per contro il suddetto funzionario non ha nessuna capacità di contestare e verbalizzare alcunché e quindi è sprovvisto della qualifica di pubblico ufficiale. Questo si ricava anche dal fatto che i soggetti titolari della potestà pubblica di accertamento e contestazione sono tutti elencati nell articolo 12 del Codice e che tutti possono direttamente procedere alla notifica a mezzo posta per espressa indicazione della prima parte del comma 3 dell articolo 201. Da ciò ne consegue che la fase della postalizzazione, è una fase materiale, non rilevante nel procedimento, eseguibile da chiunque senza qualifiche particolari e perciò delegabile all esterno. Da ultimo vale la pena evidenziare il principio sanante delle nullità contenuto nell articolo 156 c.p.c. applicabile alle notificazioni per espresso richiamo direttamente operato dall art. 160 dello stesso codice di procedura civile, secondo il quale la nullità non può mai essere pronunciata se l atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Nella fattispecie la notifica del verbale di contestazione raggiunge il suo scopo quando l atto è consegnato (salvi i casi di rifiuto o irreperibilità per cui si ha la notifica anche senza la consegna dell atto) al destinatario (cioè ad uno dei soggetti elencati nell articolo 196 del Codice della Strada), per consentirgli di ottemperare alle prescrizioni imposte dall atto notificato oppure per ricorrere contro il medesimo Relativamente alla presunta inesistenza della notifica per affidamento della stessa a soggetto privato, si precisa che la notifica di cui trattasi è stata effettuata a mezzo posta da ufficiale postale seguendo le procedure di cui alla legge n. 890/82. Deve sottolinearsi che per le violazioni di specie l accertamento delle violazione e l inserimento dei dati delle stesse nel sistema informatico, pertanto la formazione degli atti, veniva effettuato da personale del Corpo di Polizia Locale di. Gli atti così formati sono stati spediti alla ditta di per la mera stampa e recapito dei plichi all Ufficio postale del luogo al fine di procedere alla notifica a mezzo posta. La ditta successivamente provvedeva alla registrazione delle notifiche risultanti dalla ricevuta di ritorno delle raccomandate. Il Corpo, ricevuti i bollettini di conto corrente postale, relativi ai pagamenti delle violazioni, li inviava alla ditta per la trascrizione dei dati su supporto magnetico la quale poi li restituiva su detto supporto per l aggiornamento del nostro sistema presso la sede Corpo di. Ciò detto, è del tutto evidente che alla notifica non ha proceduto la ditta, ma il Corpo di Polizia Locale di a mezzo posta con l osservanza di quanto previsto dalla legge n. 890/82 Tuttavia è da segnalare che anche se vi fossero vizi nella procedura della legge appena citata questi costituirebbero una mera irregolarità, che non inficia la validità della notificazione medesima come affermato da costante recente giurisprudenza della Corte di Cassazione. (cfr

9 Cass. Civ., Sez. U., sent del 19/07/1995; e nel medesimo senso: Cass. Civ. Sez. I, sent. n del ; Cass. Civ., Sez. I, sent. n del ; Cass. Civ., Sez. I, sent. n del ; Cass. Civ., Sez. I, sent. n del ; Cass. Civ. Sez. I, sent. n del ; Cass. Civ., Sez. I, sent. n del ;). (v.d. Massime in allegato) Peraltro, ulteriormente, va evidenziato che la nullità non può mai essere pronunciata se l atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato così come previsto dal principio sanante delle nullità contenuto nell articolo 156 c.p.c. applicabile alle notificazioni per espresso richiamo direttamente operato dall art. 160 dello stesso codice di procedura civile. Nella fattispecie la notifica del verbale di contestazione raggiunge il suo scopo quando l atto è consegnato (salvi i casi di rifiuto o irreperibilità per cui si ha la notifica anche senza la consegna dell atto) al destinatario (cioè ad uno dei soggetti elencati nell articolo 196 del Codice della Strada), per consentirgli di ottemperare alle prescrizioni imposte dall atto notificato oppure per ricorrere contro il medesimo. Rimane del tutto oscuro il motivo per cui si affermi che la notifica sia stata affidata ad agenzia privata di recapiti. In riferimento a tale assunto peraltro deve rappresentarsi che la notifica anche se fosse stata affidata ad agenzia privata questa risulterebbe esistente e valida, in quanto ciò sarebbe pienamente legittimo. In sintesi, ai fini del legittimo esercizio del potere, non deve farsi riferimento alla natura del rapporto di autonomia o subordinazione fra soggetto ed Ente pubblico detentore del potere, ma se quest ultimo ha incaricato il soggetto a svolgere l attività in contesto. Sul punto è illuminante quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza n del 3 settembre 2003, che al punto 1.2 delle considerazioni in diritto di questa, riprendendo una sentenza della Cassazione sezione lavoro, evidenzia che l attività del messo notificatore può essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione lavorativa.. Continua poi riferendoci che Il principio, affermato con riferimento all attività di notificazione posta in essere per conto di un istituto di credito, nello specifico ambito della notificazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di mora (art. 137 D.P.R. 15 maggio 1963 n. 858), non vi è ragione che non trovi applicazione anche nel caso in cui si discuta di messi notificatori nominati dal Comune per il servizio di notificazione dei verbali di violazione del codice della strada. L atto di notificazione, nel sistema degli atti amministrativi, assume la connotazione di manifestazione di conoscenza in quanto consiste nell attestato di un fatto accaduto (la consegna della copia dell atto, o del provvedimento, da parte del notificante al consegnatario) e pertanto manca di ogni e qualsiasi contenuto provvedimentale, dal momento che l effetto dell atto non dipende dalla volontà dell ufficiale notificatore, il quale si limita ad attestare di avere consegnato l atto ad un determinato soggetto, ma sono direttamente stabiliti dalla legge (atto giuridico in senso stretto). La notificazione è, peraltro, atto proprio di una persona fisica titolare di potestà certificante della quale sia investito dall autorità amministrativa competente, della quale costituisce organo. Il messo notificatore è dunque, sempre a comunque, organo del pubblico potere che gli conferisce la potestà di notificare, e come tale è investito di pubbliche funzioni: egli è cioè, un organo amministrativo. Principio di ordine generale è in ogni caso che il soggetto sia abilitato ad effettuare la notificazione (Cass., Sez. I, sent. n. 563 del 21 gennaio 1994), desumibile dall art. 14 comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in forza del quale, per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti" salva, in ogni caso, la notificazione effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione

10 Al punto 1.3 delle considerazioni in diritto della sentenza in parola ci precisa che Ai fini di siffatta abilitazione, non si richiede, necessariamente che il soggetto-organo sia anche inserito, in un rapporto di lavoro di natura dipendente, nella struttura organizzativa del soggetto titolare del pubblico potere. L espressione messi comunali indicata dalla disposizione contenuta nell art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (cui fa espresso rinvio il precedente art. 12) non può dunque leggersi nel senso preteso dall attuale appellante, ossia di un soggetto assunto in un rapporto di lavoro dipendente dal Comune con la qualifica di messo comunale, o, quanto meno con l attribuzione delle funzioni proprie, bensì nel differente e più corretto significato di soggetto investito delle funzioni di notificazione, specificamente, dal Comune, vuoi come dipendente dell Amministrazione locale, vuoi anche come soggetto che svolge autonomamente le funzioni per le quali è stato nominato, vuoi anche quale soggetto messo a disposizione del Comune da altro operatore al quale, legittimamente, sia stato affidato il servizio, purché le funzioni siano attribuite direttamente ed immediatamente dal Comune. 20. In riferimento alla istanza di annullamento in autotutela del verbale in oggetto indicato pervenuta a questo Comando in data, si informa che ai sensi degli artt. 203 e 204-bis del Codice della Strada, l autorità competente a ricevere il ricorso avverso un verbale di accertamento di infrazione, e conseguente decisione in merito, è la Prefettura competente per territorio o il Giudice di Pace una volta divenuto esecutivo l atto. Ciò premesso, essendo il verbale perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali, non è più lo stesso nella disponibilità dell agente che lo ha redatto, né di quella dell ufficio al quale lo stesso appartiene, in quanto rientra nella sfera di un altro organo. Si trasmette pertanto, considerando l istanza di annullamento ad un vero proprio ricorso, il verbale in contesto con la prova delle eseguite notificazioni o contestazioni. Nel prendere atto di quanto indicato nel ricorso, si conferma il verbale stesso. Si rimane in attesa delle decisioni che verranno adottate per la definizione del provvedimento. 21. In riferimento alla presunta necessità di contestazione immediata della violazione va precisato che la sentenza della CORTE DI CASSAZIONE n del 07/04/05 ha carattere di specialità per la non obbligatorietà della contestazione immediata in caso di utilizzo, con la presenza dell agente, di apparecchiature elettroniche (Autovelox e Velomatic) che consentano la determinazione dell illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento. Viceversa la sentenza della CORTE DI CASSAZIONE n del 28 aprile 2005, è generale e generica per tutti quei casi diversi dell utilizzo dell Autovelox e del Velomatic. Infatti la cassazione in detta ultima sentenza prende in esame la mancata contestazione immediata non sufficientemente motivata relativa all utilizzo del telefonino non a viva voce, allora ci si chiede che ci azzecca!!! (v.d. in allegato la sentenza citata); 22. In riferimento alla supposta illegittimità della segnaletica stradale esistente relativa all obbligatorietà del limite di velocità da osservare, deve precisarsi che la stessa non è stata adottata con ordinanza, ma bensì l atto di delimitazione del centro abitato adottato dall organo comunale ai sensi dell art. 4 del Cds, con deliberazione della Giunta. A mente dell art. 131 del reg. di esecuzione il comma 4 di questo prevede infatti che il segnale di INIZIO CENTRO ABITATO (fig. II 273) ha valore anche per segnalare per i centri abitati i limiti di velocità e i divieti di segnalazione acustica, di cui rispettivamente agli articoli 142 comma 1 e 156 comma 3, pertanto non è necessario aggiungere i due segnali di prescrizione di LIMITE DI VELOCITA e di DIVIETO DI SEGNALAZIONE ACUSTICHE. Nel precisare che la violazione è avvenuta su via dopo il segnale di inizio centro abitato di, va da se che il segnale costituisce limite legale di velocità e di divieto di

11 segnalazione acustiche una volta posizionato a fronte delle delibere di Giunta Comunale n. del di delimitazione del centro abitato. 23. Relativamente all opposizione di cui trattasi, va rilevata l inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso è stato depositato presso codesta Autorità oltre i 60 gg dalla data di contestazione o notificazione del verbale previsti dall art. 204-bis del Cds, e precisamente al 105^ gg., Infatti il verbale è stato notificato il e il ricorso depositato il. 24. Relativamente all opposizione di cui all oggetto si eccepisce che lo stesso è inammissibile, in quanto è stato depositato presso codesta Autorità oltre i 60 gg dalla data di contestazione o notificazione del verbale previsti dall art. 204-bis del Cds, e precisamente al 107 gg., infatti il verbale è stato notificato il 09/07/05 e il ricorso depositato il 30/10/05. Tutto ciò anche se si tenesse conto della sospensione dei termini per le ferie giudiziarie (1/8 15/9 = 46 gg.) il ricorso sarebbe comunque tardivo e depositato al 67 giorno dalla notifica degli estremi verbale;

12 INTESTAZIONE AL GIUDICE di PACE Dott. c/o TRIBUNALE di OGGETTO: Memoria di costituzione relativa al ricorso in opposizione proposto avverso al verbale di contestazione n. prot., presentato al Giudice di Pace di Treviso dal/dalla Sig./ra, assistita dall Avv., con atto deposito presso la cancelleria dello stesso in data. RUOLO N. / R.G - G. di P. dott. - UDIENZA del In riferimento al ricorso di cui all oggetto si eccepisce : - PRELIMINARMENTE che: - NEL MERITO che: Per quanto sopra detto, si C H I E D E che l Ill.mo Sig. Giudice di Pace del Tribunale di voglia: - in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso in opposizione perché ; - nel merito rigettare il ricorso proposto, confermare il verbale con l applicazione delle sanzioni di giustizia., il Firma

13 ALLEGATI

14 ALLEGATO SENTENZA Consiglio di Stato, Sezione sesta, n del 3 settembre 2003 ha pronunciato la seguente Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE sul ricorso in appello n del 2003, proposto da POSTE ITALIANE s.p.a, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall Avv. A. Clarizia, con domicilio eletto in Roma, (...), presso lo studio del medesimo; contro il Comune di Torino in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv. A. Caldo e M. Colarizi, con domicilio eletto in Roma, (...), presso lo studio del secondo appellato -; e nei confronti dell A. D. S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. Contaldi e V. Barosio, con domicilio eletto in Roma, (...), presso lo studio del primo appellante incidentale -; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sezione II, n. 23 dell 11 gennaio 2003; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza dell 1 luglio 2003, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; Uditi, altresì, gli avvocati Clarizia, Colarizi e Barosio; Pubblicato il dispositivo della sentenza (n. 285 del 3 luglio 2003); Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO 1. La società Poste Italiane propone appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sez. II, n. 23 dell 11 gennaio 2003, non notificata, con la quale è stato in

15 parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso (n. 928/2002) proposto dalla medesima società, per l annullamento dei seguenti atti: - bando di gara n. 38/2002, adottato dal Comune di Torino, in data 29 gennaio 2002, avente ad oggetto trattativa privata (procedura negoziata) per l affidamento del servizio di notificazione dei verbali di violazione del Codice della strada relativamente al Comune di Torino ed ai Comuni limitrofi, da effettuarsi secondo le modalità indicate in Capitolato speciale; - il summenzionato Capitolato speciale; - i verbali della Commissione aggiudicatrice in data 27 marzo 2002, 5 aprile 2002 e 24 aprile 2002; - ogni altro atto presupposto, contestuale, successivo o, comunque, connesso, ivi compresi eventuali atti non cogniti della Commissione aggiudicatrice e la delibera, allo stato non cognita nei contenuti di indizione della procedura negoziata n. mecc /48 del 5 dicembre 2001; nonché, mediante proposizione di motivi aggiunti: - della determinazione dirigenziale n. mecc /48 n. cronologico 58/2002/48 del 14 maggio 2002, adottata dal Comune di Torino, in data 14 maggio 2002, avente ad oggetto la determinazione di approvare l affidamento in esito a trattativa privata previa pubblicazione di un bando ai sensi dell art. 7, lett. B) e c) D.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e s.m.i., del servizio triennale di notificazione dei verbali di violazione al Codice della Strada in favore della ditta D. S.r.l., con sede in (...), alle condizioni previste dal Capitolato speciale di gara approvato con la determinazione dirigenziale mecc.n /48 del 5 dicembre 2001 e divenuta esecutiva il 22 dicembre 2001 e dell offerta della stessa ditta allegata al presente provvedimento", con ogni consequenziale statuizione circa l approvazione della relativa spesa, la consegna anticipata del servizio ed il pagamento delle prestazioni anticipate. L appellante precisa in fatto quanto segue: a seguito di invito a presentare la propria offerta aveva dapprima segnalato all ente locale le gravi illegittimità connesse alla indizione della procedura, invitando l amministrazione a porla nel nulla e, successivamente (esplicitamente escludendo ogni ipotesi di acquiescenza e con ampia riserva di agire nella sede giurisdizionale) aveva presentato la propria offerta restando esclusa dall aggiudicazione nella seduta del 27 marzo 2002 (come da relativo verbale). - aveva poi proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato per l annullamento oltre che del bando di gara (adottato dal Comune in data 29 gennaio 2002, anche dei verbali del 27 marzo, 4 aprile e 24 aprile 2002 ed ogni altro atto comunque connesso; il ricorso era trasposto nella sede giudiziaria a seguito di opposizione dell Amministrazione comunale; - in tale sede erano stati proposti motivi aggiunti volti all impugnazione della determinazione di affidamento alla controinteressata, con ogni consequenziale statuizione circa l approvazione della spesa, la consegna anticipata del servizio ed il pagamento delle prestazioni anticipate, nonché alla ulteriore impugnazione dei verbali della commissione, già impugnati con il ricorso straordinario, per la parte in cui enunciavano i presupposti dell affidamento alla controinteressata; - il giudice di primo grado, con la sentenza appellata, prescindendo dalle eccezioni di rito sollevate dai resistenti, respingeva il ricorso originario e, in parte i motivi aggiunti, dichiarati inammissibili per la parte in cui la ricorrente lamentava vizi relativi alle modalità di svolgimento della procedura di gara (il primo dei motivi aggiunti),sulla considerazione che il provvedimento di esclusione della ricorrente (avvenuta unitamente a quella di altri due concorrenti nella seduta del 27 marzo 2002, per mancata produzione del deposito cauzionale) non era stato fatto oggetto di specifico gravame da parte dell interessata, con la conseguenza che non poteva riconoscersi alcun interesse all impresa esclusa ad insorgere avverso gli atti della procedura successivi alla sua estromissione e quindi, né contro le specifiche operazioni, né contro l aggiudicazione finale. In diritto la sentenza appellata sarebbe erronea, ingiusta e gravemente lesiva degli interessi della società appellante, ed illegittima sulla base dei motivi che seguono:

16 I violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strasa); eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, segnatamente, per sviamento, manifesta illogicità ed irrazionalità dell azione amministrativa, difetto di presupposti fattuali e giuridici, omessa ponderazione di interessi rilevanti, carenza assoluta di potere; violazione dell art. 10, comma 1 della legge 3 agosto 1999 n. 265; II violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 23 del D.Lgs. n. 261 del 1999 e di ogni norma e principio in materia di riserva a Poste italiane S.p.a. degli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; violazione dell art. 12 della legge 20 novembre 1982 n. 890, come sostituito dall art. 10 della legge 10 agosto 1999 n. 265; eccesso di potere per genericità, equivocità, irrazionalità e perplessità della lex specialis; III violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche e segnatamente del principio di pubblicità, del principio di segretezza delle offerte e della par condicio tra i concorrenti; violazione dell art. 97 Cost.; perplessità ed irragionevolezza dell azione amministrativa. Il primo motivo di impugnazione investe il capo della sentenza con il quale è stato deciso il primo motivo del ricorso originario ed il secondo dei motivi aggiunti, con cui era stata dedotta l illegittimità del bando e del capitolato speciale di appalto, con riferimento alle modalità di espletamento del servizio di notificazione tramite messi notificatori che può avere luogo entro i confini del territorio comunale in alternativa al servizio postale. Il secondo motivo di impugnazione investe i capi della sentenza impugnata con i quali sono stati decisi il secondo motivo del ricorso originario ed il terso dei motivi aggiunti, relativi alla pretesa violazione della riserva degli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie (ossia riferibili all attività della pubblica amministrazione ed alle gare ad evidenza pubblica), in favore di Poste italiane S.p.a., in qualità di fornitore del servizio universale ai sensi dell art. 1 del D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261, indipendentemente dai limiti di peso e di prezzo. Il terzo motivo riprende infine i temi del primo motivo aggiunto del ricorso originario, dichiarato inammissibile dal giudice di primo grado. Il ricorrente muove dalla valutazione critica di ciascuna delle proposizioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione, mediante argomenti diretti a dimostrarne la fragilità e la mancanza di fondamento sotto il profilo logico giuridico, riprendendo interamente i temi del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti e concludendo, pertanto per l accoglimento dell appello e la consequenziale riforma della sentenza appellata nel senso dell accoglimento del ricorso di primo grado e l annullamento del complesso degli atti impugnati. 2. Si sono costituiti in giudizio, resistendo all appello, il Comune di Torino e la Società D.. Entrambi oppongono argomenti di merito contrapposti alle censure ed agli argomenti della parte appellante. La società controinteressata, inoltre propone appello incidentali avverso i capi di sentenza che respingono o assorbono le eccezioni preliminari, eccependo il difetto di interesse di Poste italiane in ordine al primo motivo di impugnazione e nelle linee generali, l inammissibilità dell istituto del ricorso straordinario al capo dello Stato e della trasposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo, nella specifica materia della quale si tratta, secondo quanto già dedotto in primo grado e, per una parte respinto e, per l altra, interamente assorbito con la sentenza gravata. 3. Successivamente, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza dell 1 luglio 2003, e trattenuta in decisione. DIRITTO

17 1.1. L appello in esame pone innanzitutto il problema della possibilità, per un Comune, di avvalersi, per l espletamento del servizio di notificazione dei verbali di violazione del codice della strada, dell affidamento ad un terzo, con facoltà, per lo stesso, di avvalersi (entro i confini del territorio comunale) di messi notificatori (in alternativa al servizio postale), previa predisposizione (entro un termine prefissato nel capitolato speciale) del relativo personale, da nominarsi, da parte dello stesso Comune, dopo la partecipazione ad un idoneo corso formazione. L aspetto controverso risiede nella pretesa formazione di nuove figure di messi notificatori, individuati in soggetti dipendenti dalla concessionaria e, comunque, non legati da un rapporto di lavoro subordinato con il Comune, che Poste italiane ritiene illegittima, sulla base delle cesure poste con il primo motivo di appello che riassumono, con gli argomenti di impugnazione espressamente rivolti alla sentenza di primo grado, i motivi originari dedotti con il ricorso introduttivo e con il secondo dei motivi aggiunti, rispettivamente contro il bando ed il Capitolato speciale (in particolare l art. 5) Al riguardo ritiene la Sezione erronea la premessa maggiore dalla quale muovono le contestazioni della parte appellante: come posto in evidenza dalla Corte suprema di cassazione, con la recente sentenza della Sezioni lavoro n del 15 luglio 2002, l attività del messo notificatore può esser svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione lavorativa. Il principio, affermato con riferimento all attività di notificazione posta in essere per conto di un istituto di credito, nello specifico ambito della notificazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di mora (art. 137 D.P.R. 15 maggio 1963 n. 858), non vi è ragione che non trovi applicazione anche nel caso in cui si discuta di messi notificatori nominati dal Comune per il servizio di notificazione dei verbali di violazione del codice della strada. L atto di notificazione, nel sistema degli atti amministrativi, assume la connotazione di manifestazione di conoscenza in quanto consiste nell attestato di un fatto accaduto (la consegna della copia dell atto, o del provvedimento, da parte del notificante al consegnatario) e pertanto manca di ogni e qualsiasi contenuto provvedimentale, dal momento che l effetto dell atto non dipende dalla volontà dell ufficiale notificatore, il quale si limita ad attestare di avere consegnato l atto ad un determinato soggetto, ma sono direttamente stabiliti dalla legge (atto giuridico in senso stretto). La notificazione è, peraltro, atto proprio di una persona fisica titolare di potestà certificante della quale sia investito dall autorità amministrativa competente, della quale costituisce organo. Il messo notificatore è dunque, sempre a comunque, organo del pubblico potere che gli conferisce la potestà di notificare, e come tale è investito di pubbliche funzioni: egli è cioè, un organo amministrativo. Principio di ordine generale è in ogni caso che il soggetto sia abilitato ad effettuare la notificazione (Cass., Sez. I, sent. n. 563 del 21 gennaio 1994), desumibile dall art. 14 comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in forza del quale, per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti" salva, in ogni caso, la notificazione effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione Ai fini di siffatta abilitazione, non si richiede, necessariamente che il soggetto-organo sia anche inserito, in un rapporto di lavoro di natura dipendente, nella struttura organizzativa del soggetto titolare del pubblico potere. L espressione messi comunali indicata dalla disposizione contenuta nell art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (cui fa espresso rinvio il precedente art. 12) non può dunque leggersi nel senso preteso dall attuale appellante, ossia di un soggetto assunto in un rapporto di lavoro dipendente dal Comune con la qualifica di messo comunale, o, quanto meno con l attribuzione delle funzioni proprie, bensì nel differente e più corretto significato di soggetto investito delle

18 funzioni di notificazione, specificamente, dal Comune, vuoi come dipendente dell Amministrazione locale, vuoi anche come soggetto che svolge autonomamente le funzioni per le quali è stato nominato, vuoi anche quale soggetto messo a disposizione del Comune da altro operatore al quale, legittimamente, sia stato affidato il servizio, purché le funzioni siano attribuite direttamente ed immediatamente dal Comune. Analoga considerazione deve essere fatta, per ciò che concerne la disposizione contenuta nell art. 10, comma 1, della legge 3 agosto Sono dunque pienamente condivisibili le affermazioni dal giudice di primo grado, che sposta l attenzione sulla evoluzione in senso privatistico del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni, ed alla estensione alle regioni ed alle autonomie locali del contratto di fornitura di lavoro temporaneo previste dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 ad opera dell art. 2 del C.C.N.L. per il personale di detti enti, successivo a quello del 1 aprile L inquadrabilità della figura del messo comunale nella quarta qualifica funzionale (categoria B) in base al contratto nazionale collettivo del comparto regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999 (art. 3 ed allegata tabella C), posto in correlazione con le disposizioni contenute nella legge n. 196 del 1997, escludono che l istituto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo non possa trovare applicazione alla posizione funzionale del messo comunale. Sotto differente profilo, non vale obiettare che, nella specie, la società Agenzia D. S.r.l. non svolge attività di società di intermediaria a noma della citata legge (né che questa connotazione non fosse richiesta ai del conferimento dell appalto), in quanto, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado (pag. 22 della sentenza appellata) stessa legge n. 196 del 1997 pone principi di ordine generale nel senso che alle pubbliche Amministrazioni è data la possibilità di avvalersi delle prestazioni lavorative di soggetti esterni, ancorché entro circoscritti limiti temporali, per le sole attribuzioni funzionali per le quali è anche ammesso il lavoro interinale Nel caso in esame, l art. 5, comma 3 del Capitolato, ipotizza espressamente l attribuzione della funzione di messo al personale esterno dell Amministrazione, previa apposita formazione professionale in apposito corso e nomina del Comune (implicante l attribuzione delle funzioni). In tale quadro, non ritiene la Sezione che si configuri alcuno dei profili di illegittimità dedotti dal ricorrente con il primo motivo di impugnazione e con il secondo dei motivi aggiunti, essendo legittima l attribuzione del servizio di notificazione delle violazioni al Codice della strada ad un operatore economico che ponga a disposizione dell amministrazione comunale, per l espletamento delle funzioni di messo notificatore, personale destinato ad essere investito delle funzioni pubbliche tipiche della figura professionale, mediante nomina dello stesso Comune, previa partecipazione ad apposito corso di formazione. Il motivo di appello deve essere, pertanto disatteso. Fuorvianti sono, infatti: a) gli argomenti relativi ai limiti che la stessa contrattazione collettiva introdurrebbe alla possibilità, per gli enti locali, di fare ricorso alla stipulazione dei contratti di lavoro temporaneo secondo la disciplina della L. n. 1996/1997 (art. 2), i quali attengono ad una sfera di interessi dei quali non è portatrice la Società ricorrente ed i quali, in ogni caso, nulla hanno a che vedere con la possibilità di investire della funzione di notificazione un soggetto estraneo all organizzazione del Comune; b) il problema della responsabilità del concessionario, sollevata con riferimento all art. 7 del capitolato, la quale, come appare ovvio, nulla ha a che vedere con la responsabilità contemplata dall art. 19 del D.Lgs. che attiene esclusivamente al differente servizio postale universale; essa involge, come appare corretto, tutto ciò che, in ordine alla inosservanza dei termini di effettuazione o in caso di irregolare effettuazione" del servizio, concerne lo specifico rapporto corrente fra concessionario e comune e non anche le responsabilità connesse all esplicazione del servizio

19 postale al quale trovano applicazione le regole proprie della richiamata carta della qualità" predisposta dal Ministero delle comunicazioni in data 9 aprile c) il richiamo alla natura di pubblico ufficiale, che l Ente poste rivendica ai propri operatori; è appena il caso di osservare che tale qualificazione sussiste ed opera nell ambito delle espressioni tipiche del servizio e, per quanto concerne la fattispecie in esame, al servizio universale; nulla ha a che vedere con la funzione propria del messo notificatore, esplicata, specificamente, allorché non ci si avvalga del servizio di titolarità della società in parola, e richiedente, in ogni caso, l investitura del Comune, mediante nomina. 2. Infondato è anche il secondo motivo di appello, nel quale si concentrano le censure dedotte dalla società Poste italiane con il secondo motivo del ricorso introduttivo ed il terso dei motivi aggiunti. Con esse, secondo quanto chiarito dall appellante nelle difese svolte nel presente grado del giudizio, si sarebbe inteso sostenere non già che la riserva del c.d. sevizio universale debba estendersi ad attività ad esso estranee (vi sarebbe dunque stato travisamento dei motivi da parte del giudice di primo grado), bensì che, affidando la notificazione a dipendenti dell impresa affidataria del servizio o a soggetti dalla stessa procurati per il servizio, si inciderebbe su detta riserva. Anche così riformulati (a prescindere dalla novità di impostazione) i motivi di censura appaiono destituiti di fondamento, innanzitutto alla luce dell oggetto dell affidamento, quale emerge dai primi due articoli del capitolato speciale, la cui testuale formulazione è tale da evidenziare e tenere ferma, la notifica a mezzo posta" tenuto conto dei vincoli di cui all art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999" (art del capitolato), quale oggetto dello specifico obbligo dell impresa affidataria di garantire il rispetto della riserva prevista dall art. 4 del D.Lvo 261/99" ed in generale di rispettare tutta la normativa prevista dal suddetto decreto". Senza ripercorrere in questa sede le singole clausole del capitolato o riprodurne il testo, è sufficiente rilevare che da nessuna parte del bando e del capitolato è possibile rinvenire la violazione della riserva di esclusiva del fornitore in Italia del servizio universale, (Soc. Poste Italiane), mentre piuttosto, al contrario, essa risulta garantita da specifiche clausole contrattuali che richiedono, al riguardo, un puntuale atto d obbligo della concessionaria. Con il che, è smentito per tabulas, il fondamento delle censure, senza che occorrano, proprio in forza delle puntualizzazione dell appellante, in ordine all interesse perseguito con la proposizione del mezzo, ulteriori approfondimenti e confutazioni degli argomenti dedotti. Eventuali violazioni degli obblighi nascenti dal capitolato da parte dell aggiudicataria (quale l iposi cui si riferisce la sentenza n del 2002 del Giudice di pace) non incidono sulla validità degli atti impugnati, ma attengono alla violazione degli obblighi del concessionario, ed al regime delle responsabilità previste dal capitolato e dal contratto, estranei al giudizio. 3. Infine osserva la Sezione che la mera indicazione, fra gli atti originariamente impugnati, del verbale della Commissione giudicatrice 27 marzo 2002, non implica anche che parte ricorrente abbia svolto specifiche censure avverso la sua esclusione dal concorso. Non ha rilievo la considerazione che l enunciato di impugnazione del verbale in questione si riferisca precipuamente alla parte nella quale è stata disposta l esclusione di Poste italiane. La verità è che contro la suddetta esclusione non è posto nessun profilo di censura specifica. Non è posto in discussione l interesse di Poste italiane di provocare la radicale rimozione della procedura concorsuale. Ciò che, tuttavia radica l inammissibilità del mezzo in sé considerato è, secondo l orientamento del giudice di primo grado, la circostanza che non essendo la ricorrente insorta contro la sua esclusione per motivi direttamente attinenti a tale determinazione, non vi è interesse, per la stessa, ad insorgere avverso gli atti successivi, per motivi propri

20 Questi infatti, o sono destinati ad essere travolti da illegittimità derivata, a seguito della eventuale caducazione del bando e del capitolato, ovvero (ove questi siano ritenuti legittimi alla stregua delle censure dedotte dall interessato) non possono essere attaccati da chi si è chiaramente orientato nel senso di non avere interesse a partecipare alla procedura nei termini nei quali la stessa è stata indetta. La tesi che l impresa estromessa dalla procedura (la cui esclusione non sia contestata o ritenuta legittima) si colloca nella stessa posizione del soggetto che non ha partecipato alla gara deve essere condivisa dalla Sezione alla luce di consolidata giurisprudenza citata dal giudice di primo grado dalla quale non vi è ragione di discostarsi (fra le più recenti, Sez. V n del 2002) 4. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, l appello deve essere respinto. In considerazione della novità della questione, devono tuttavia essere compensate le spese del giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge l appello in epigrafe; Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso, addì 1 luglio 2003, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Mario Egidio SCHINAIA Presidente Sergio SANTORO Consigliere Carmine VOLPE Consigliere Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere Est. Giuseppe MINICONE Consigliere Depositata in cancelleria il 3 settembre 2003 Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

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