L attività di recupero crediti in Europa:
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- Alessio Righi
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1 L attività di recupero crediti in Europa: analisi comparata e prospettive. 19 maggio 2008 Palazzo di Confindustria - sala G Viale dell Astronomia, 30 - Roma Dipartimento di Diritto Europeo Università degli Studi Roma Tre
2 Analisi comparata: normative di riferimento Comparazione tra cinque Paesi (Italia, Francia, Regno Unito, Spagna, Germania) e la Comunità Europea. Normative di riferimento: Italia: R.D. 18/6/1931, n. 773 (Testo Unico di Pubblica Sicurezza); d.m. 21/12/1990, n. 452 Ministero dell Industria e del Commercio. Francia: decreto (réglementation de l activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour compte d atrui); artt c.c.; legge concernente i termini di pagamento e gli interessi; legge concernente le procedure di esecuzione. Regno Unito: Consumer Credit Act 1974(emendato nel 2006). Spagna: nessuna regolamentazione.
3 Il caso Germania Le Agenzie per il recupero crediti (Inkassounternehmen) vengono regolate dalla legge federale sui servizi legali (Rechtsdienstleistungsgesetz, RDG) del 12 dicembre 2007, la quale converte la direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
4 Requisiti per svolgere l attività (Italia, Francia, Regno Unito, Spagna) Licenza - autorizzazione: è richiesta in Italia, Regno Unito; non è richiesta in Francia e Spagna. Autorità di controllo: Ministero degli Interni in Italia; Procuratore della Repubblica in Francia; Office for Fair Trade nel Regno Unito. Requisiti di onorabilità: in Italia sono previsti solo per il titolare della licenza; in Francia e in Spagna non sono previsti requisiti specifici; nel Regno Unito sono previsti particolari requisiti e controllati dall OFT i seguenti soggetti: in caso di corporation chiunque venga ritenuto dall OFT in una posizione di controllo, mentre negli altri casi, colui che richiede la licenza, nonché i suoi impiegati, agenti e associati sia passati che presenti. Titolo di studio: non è previsto alcun titolo di studio (Italia, Francia, Regno Unito, Spagna).
5 Il modello tedesco e la Direttiva 2005/36/CE In Germania l attività di recupero rientra nelle professioni regolamentate definite dall art. 3 lett. a) della direttiva come quelle attività l'accesso alle quali e il cui esercizio sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali. Requisiti per svolgere l attività di recupero in Germania: Possono svolgere attività di recupero crediti persone fisiche e giuridiche nonché società senza personalità giuridica. È necessaria un autorizzazione specifica, se il recupero crediti implica una consulenza legale e se viene svolta come attività autonoma o come un attività secondaria indispensabile per l adempimento degli obblighi legali o contrattuali dell attività principale.
6 Il modello tedesco Non necessitano di apposita autorizzazione le associazioni e consociazioni di tipo professionale o a salvaguardia di interessi collettivi, le cooperazioni e simili che svolgano l attività di recupero per i propri soci; non necessitano di autorizzazione i centri ed altre associazioni finanziate dallo Stato a tutela dei consumatori, i centri di assistenza sanitaria riconosciuti. Requisito necessario allo svolgimento dell attività di recupero è l attestazione delle conoscenze teoretiche e pratiche nel diritto commerciale, finanziario, societario, esecutivo, di procedura civile, fallimentare, ma non un titolo di studio in particolare. conoscenze teoretiche: attestazione conoscenze pratiche: 2 anni di pratica/di formazione professionale
7 Il modello tedesco (segue) Rilascia l autorizzazione l ufficio di amministrazione giudiziaria del singolo stato federale in cui avrà sede l agenzia. La legge autorizza l emissione di un decreto ministeriale, che regoli la devoluzione della competenza di rilascio ad un ente subordinato. L autorizzazione non ha una durata predeterminata, ma l organo che la ha rilasciata può revocarla nel caso in cui vengano meno le condizioni necessarie perilsuorilascioonelcasodiabuso. Requisiti di idoneità e onorabilità sono richiesti al titolare della licenza, unico legittimato a svolgere l'attività di recupero crediti. I dipendenti possono svolgere l'attività solo se a loro volta soddisfano i requisiti.
8 Ulteriori requisiti per svolgere l attività (Italia, Francia, Regno Unito, Spagna) Garanzie economiche: Italia: può essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata. Francia: è richiesta la conclusione di un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità professionale e l obbligo di apertura di un conto corrente esclusivamente deputato a ricevere i fondi incassati per conto dei clienti. Germania: è prevista obbligatoriamente un assicurazione della responsabilità civile ed eventualmente l ipotesi di una condizione, che preveda la costituzione di conti bancari destinati alla gestione fiduciaria del capitale di terzi. Regno Unito e Spagna: non sono previste.
9 Ulteriori requisiti per svolgere l attività (Italia, Francia, Regno Unito, Spagna) (segue) Obblighi societari: SoloinItaliaèprevistol obbligopergliesercentileagenziediaffariditenereun registro giornale degli affari e di tenere permanentemente affissa e in modo visibile nei locali dell agenzia la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la relativa tariffa. Codice deontologico: Non ne è prevista l adozione obbligatoria (Italia, Francia, Regno Unito, Spagna, Germania).
10 Esercizio per l attività di recupero crediti: problemi applicativi Differenze mercato B2B e B2C: ai B2B si applica la Dir. 2000/35/CE(relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento); ai B2C le regole civilistiche nazionali. Misurazione ed applicazione delle tariffe: non esiste una predeterminazione delle tariffe nei Paesi esaminati. Tipologia di attività (stragiudiziale/giudiziale): in tutti i Paesi esaminati le agenzie possono svolgere autonomamente solo attività stragiudiziale. Limiti territoriali: non è previsto alcun limite territoriale; sentenza della Corte di Giustizia del 18 luglio 2007(causa C-134/05).
11 Conservazione dei dati personali In genere è stabilito un limite temporale per la conservazione dei dati. In particolare: Italia: i dati personali oggetto di trattamento debbano essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Regno Unito: il Data Protection Act 1998 prevede che i dati raccolti non possano essere conservati più a lungo di quanto necessario allo svolgimento dei compiti per cui sono stati raccolti.
12 Conservazione dei dati personali (segue) Francia: l'agente di recupero deve dichiarare i suoi archivi al Garante. Per quanto riguarda il diritto alla vie privée quale limite alla possibilità che l agenzia di recupero crediti possa effettuare indagini per ritrovare il debitore, la giurisprudenza considera legittima tale prassi dell agenzia in quanto giustificata dalla necessità di individuare il soggetto a cui richiedere il pagamento. Spagna: I dati relativi alle persone fisiche possono rimanere nei registri dei morosi per non più di sei anni e sempre che continuino ad illustrare con verità la situazione reale della persona cui si riferiscono(n.b.: la legge 15/1999 del 13 dicembre sulla protezione dei dati personali si applica solo alle persone fisiche).
13 Conservazione dei dati personali (segue) Germania: i dati personali dei soggetti vengono registrati in un registro nazionale elettronico, di cui è responsabile l autorità competente per l esecuzione. Gli enti responsabili per la registrazione delle aziende e l esecuzione del RDG possono trasmettersi vicendevolmente i dati registrati elettronicamente, se la loro conoscenza è necessaria per l applicazione della legge. Tribunali ed enti possono trasmettere all autorità competente i dati necessari per la registrazione, la revoca della licenza o l interdizione d esercizio d attività, se non vengono lesi interessi significativi della persona o nel caso sia prevalente l interesse pubblico. Nelle normative specifiche sono previsti dei termini temporali.
14 Normative europee rilevanti Dir. CE 2000/35: in seguito alla direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento, il D. Lgs. 231/2002 di recepimento in Italia modifica l art. 633 c.p.c.: è consentito adire il tribunale nazionale per ottenere un decreto ingiuntivo anche relativamente ai crediti da export. Reg. CE 805/2004: titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati: l art. 5 ( Abolizione dell exequatur ) prevede che una decisione giudiziaria. certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza bisogno di alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
15 Normative europee rilevanti (segue) Reg. CE 1896/2006: procedimento europeo di ingiunzione pagamento: istituisce un procedimento - espressamente limitato alle controversie transfrontaliere per tutti gli Stati membri e alternativo a quelli nazionali - attraverso il quale determinate categorie di creditori possono ottenere provvedimenti automaticamente eseguibili nell intera Unione. Si applica a crediti pecuniari non contestati, liquidi ed esigibili. Reg. CE 861/2007: procedimento giudiziale europeo sulle controversie di piccola entità (entrata in vigore: 1 gennaio 2009): prevede una procedura europea che rende più semplici, veloci e meno costose le azioni transfrontaliere di recupero dei crediti di minore entità (in cui il valore della lite, escluse spese ed interessi, sia entro i 2000 euro); in particolare, l art. 10 stabilisce che «la rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria».
16 Prospettive Novità sullo scenario comunitario: il modello tedesco. Implicazioni: La direttiva 2005/36/CE fissa le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordini l accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche, riconosce le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri e dunque si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.
17 Prospettive (segue) Problema degli agenti di recupero provenienti da altri Stati membri che vogliano operare sul territori otedesco: si applica l art. 13, comma 2 della direttiva 2005/36/CE. L'accesso alla professione regolamentata in uno Stato membro è consentito anche ai richiedenti che la abbiano esercitata a tempo pieno per due anni nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione, fatta salva la possibilità per lo Stato ospitante di esigere un tirocinio di adattamento non superiore ai tre anni o una prova attitudinale laddove ricorrano le condizioni dell art. 14.
18 Un modello per l Italia? Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee." (Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05.) Occasione per una riforma della normativa regolante l attività di recupero crediti in Italia?
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