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1 Civile Sent. Sez. 1 Num Anno 2014 Presidente: SALME' GIUSEPPE Relatore: MERCOLINO GUIDO Data pubblicazione: 28/05/2014 SENTENZA sul ricorso proposto da GAROFALO ANTONIO, in qualità di titolare dell'omonima impresa, elettivamente domiciliato in Roma, alla via delle Quattro Fontane n. 10, presso l'avv. LUCIO GHIA, unitamente agli avv. CARLO RUSSO ed ANTONIO MARCO DI SOMMA, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso - O A Stt i 3 - RICORRENTE contro GESTIONE LIQUIDATORIA DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE N. 15 DELLA REGIONE CAMPANIA INTIMATA avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 151/07, pubblicata il 23 gennaio pubblico - lavori di somma urgenza NRG Garofalo-Gest Lig USL n 15 Reg Campania - Pag. I

2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 gennaio 2014 dal Consigliere dott. Guido Mercolino; udito l'avv. Di Somma per il ricorrente; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio CAPASSO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Antonio Garofalo, in qualità di titolare dell'omonima impresa, convenne in giudizio l'unità Sanitaria Locale n. 15 della Regione Campania, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Lire , oltre IVA, rivalutazione ed interessi, a titolo di corrispettivo per lavori di somma urgenza commissionati nel corso dell'esecuzione delle opere di sistemazione del presidio ospedaliero di Caserta, aggiudicate alla medesima impresa a seguito di licitazione privata Con sentenza del 28 giugno 2001, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettò la domanda. 2. L'impugnazione proposta dal Garofalo nei confronti della Gestione liquidatoria dell'usl, succeduta all'usl a seguito della soppressione della stessa, è stata rigettata dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 23 gennaio Premesso che i lavori eseguiti dall'impresa erano stati affidati a titolo di somma urgenza da un dirigente dell'usl sfornito del potere di rappresentanza, la Corte ha ritenuto che l'irregolarità della procedura seguita nel conferimento dell'incarico escludesse la configurabilità di un valido rapporto contrattuale, non essendosi la volontà delle parti tradotta in un contratto stipulato in forma scritta, richiesta ad substantiam anche per l'affidamento di opere da eseguirsi in via d'urgenza, con la partecipazione di un rappresentante legittimato dell'ente. Ha poi e- scluso che detto vizio potesse ritenersi sanato per effetto della delibera del 15 mar- NRG Garofalo-Gest Liq USL n 15 Reg Campania - Pag. 2

3 zo 1994, n. 15, con cui l'usi aveva liquidato in favore dell'impresa la somma di Lire , osservando che il pagamento di tale importo, effettuato indipendentemente dal riconoscimento della legittimità e regolarità dell'affidamento dei lavori, pur integrando una parziale ricognizione di debito, non poteva sopperire alla mancanza di un atto contrattuale sottoscritto da entrambe le parti ed idoneo a costituire titolo di ulteriori obblighi a carico dell'usl. Ha dichiarato infine i- nammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento proposta dall'appellante, in quanto avanzata per la prima volta in sede di gravame. 3. Avverso la predetta sentenza il Garofalo propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. La Gestione liquidatoria non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell'escludere la configurabilità di un contratto stipulato in forma scritta, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'avvenuta produzione dei verbali di somma urgenza, i quali, oltre a contenere tutti gli elementi essenziali del contratto, risultavano sottoscritti dal dirigente dell'ufficio tecnico dell'usl, unico soggetto abilitato ad accertare l'urgenza dei lavori, mai peraltro contestata dalla controparte. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente ribadisce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell'escludere il potere rappresentativo del funzionario che aveva sottoscritto i verbali, la Corte di merito non ha tenuto conto che la titolarità di detto potere, oltre a non essere mai stata contestata dalla convenuta, era connessa alla NRG Garofalo-Gest Liq USL n 15 Reg Campania - Pag. 3

4 qualifica dirigenziale rivestita dal medesimo funzionario in qualità di ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'usl. 3. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la Corte di merito ha omesso di spiegare le ragioni per cui ha ritenuto nuova la domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, fondata sui medesimi fatti dedotti a sostegno della domanda principale, ed avente una portata quantitativamente restrittiva rispetto a quest'ultima. 4. Le predette censure sono inammissibili. L'impugnazione ha infatti ad oggetto una sentenza pubblicata in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ma anteriore all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ad essa si applica pertanto l'art bis cod. proc. civ., il quale prescrive, nel secondo periodo, che nel caso previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo di ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Tali indicazioni risultano completamente assenti nei motivi in esame, essen- dosi il ricorrente limitato a denunciare l'omissione, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riferimento ad una pluralità di profili dell'accertamento in essa contenuto, astenendosi però dal far precedere o seguire ciascun mezzo da un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto prescritto dal primo comma dell'art. 366-bis cit. per il caso in cui vengano fatti valere vizi riconducibili all'art. 360, primo comma, nn. 1-4) idoneo a circoscrivere NRG Garofalo-Gest Liq USL n 15 Reg Campania - Pag. 4

5 puntualmente i limiti delle censure proposte, e ad evitare quindi che la formulazione del ricorso ingeneri incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilità e fondatezza (cfr. Cass., Sez. U., 1 ottobre 2007, n ; Cass., Sez. lav., 25 febbraio 2009, n. 4556; Cass., Sez. III, 7 aprile 2008, n. 8897). L'indicazione prescritta dalla norma in esame, pur non essendo soggetta a rigidi canoni formali, postula che in una parte del motivo o comunque del ricorso a ciò specificamente e riassuntivamente destinata la parte enuclei, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della censura, il fatto al cui accertamento la stessa si riferisce e le ragioni che la sorreggono, in modo da consentire di individuare ictu ocu/i la questione sottoposta all'esame del Giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. III, 30 dicembre 2009, n ; Cass., Sez. lav., 25 febbraio 2009, n. 4556, cit.). Quest'esigenza non può quindi ritenersi soddisfatta allorquando, come nella specie, tale individuazione non costituisca oggetto di un'opera di puntualizzazione compiuta dallo stesso ricorrente, ma sia possibile soltanto attraverso la lettura completa della complessiva illustrazione del motivo, configurandosi pertanto come il risultato di un'attività interpretativa rimessa al lettore. 5. E' invece infondato il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n e dell'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, affermando che, ai sensi delle predette disposizioni, i contratti conclusi dagli enti pubblici a trattativa privata possono essere stipulati anche a mezzo di scrittura privata e, in caso di somma urgenza, anche mediante la compilazione del verbale sottoscritto dall'ingegnere capo dell'ente committente Nell'escludere la configurabilità di un valido rapporto contrattuale tra le parti, la sentenza impugnata si è infatti conformata al consolidato orientamento NRG Garofalo-Gest Liq USL n 15 Reg Campania - Pag. 5

6 della giurisprudenza di legittimità, secondo cui tutti i contratti della Pubblica Amministrazione, ivi compresi quelli posti in essere jure privatorum, devono essere stipulati in forma scritta, la quale ne costituisce un requisito essenziale, prescritto a pena di nullità, per la cui osservanza è necessaria una dichiarazione negoziale proveniente dall'organo titolare del potere di rappresentanza, autorizzato a manifestare la volontà dell'ente nei rapporti con i terzi, dalla quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, le deliberazioni eventualmente adottate dagli organi abilitati a formare la volontà dell'ente, le quali si configurano come atti interni, aventi una funzione meramente preparatoria della successiva manifestazione di volontà negoziale (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 17 gennaio 2013, n. 1167; Cass., Sez. III, 5 settembre 2006, n ; 8 gennaio 2005, n. 258). Il requisito in esame, prescritto per gli enti territoriali dagli artt. 16 e 17 del regio decreto n del 1923, trova applicazione anche nei contratti di appalto in economia stipulati, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto n. 350 del 1895, con il sistema del cottimo fiduciario, in tal senso deponendo sia l'art. 74 del medesimo decreto, il quale ribadisce anche per tali contratti l'esigenza di una formale convenzione recante l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla norma, sia l'art. 4 del d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063, il quale riconosce al cottimista la facoltà di svincolarsi dall'impegno qualora la sua offerta non sia accettata ed approvata dall'amministrazione entro trenta giorni dalla presentazione (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. I, 3 settembre 2010, n ; 22 gennaio 2009, n. 1614; 30 luglio 2004, n ). Resta pertanto e- scluso che il rapporto contrattuale possa validamente instaurarsi a seguito dell'affidamento dei lavori da parte di un funzionario dell'ente avente una competenza NRG Garofalo-Gest Liq USL n 15 Reg Campania - Pag. 6

7 meramente tecnica, non essendo quest'ultimo legittimato ad impegnare l'ente nei rapporti con i terzi neppure nelle situazioni di somma urgenza previste dall'art. 70 del regio decreto n. 350 del 1895, in cui l'obbligo del pagamento nei confronti dell'affidatario non sorge per effetto della mera autorizzazione ed esecuzione dei lavori, ma soltanto a seguito dell'adozione dell'impegno di spesa da parte dell'ente, il quale, determinando l'importo della spesa ed individuando i mezzi per farvi fronte, si configura come l'unico provvedimento idoneo a legittimare l'erogazione del corrispettivo (cfr. Cass., Sez. I, 30 luglio 2004, n ). Tali principi, enunciati da questa Corte in riferimento ai contratti stipulati dalle Amministrazioni statali e dagli enti pubblici territoriali, trovano applicazione anche a quelli posti in essere dalle unità sanitarie locali, e segnatamente da quelle della Regione Campania: nel dettare i principi cui deve uniformarsi la disciplina amministrativo-contabile delle usi, l'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 richiama infatti i principi in materia di contabilità pubblica risultanti dalla legislazione statale vigente, la cui applicabilità è indirettamente confermata, nell'ambito della predetta Regione, dagli artt. 62 e ss. della legge regionale 11 novembre 1980, n. 63, che nel disciplinare i contratti delle usi riproducono le forme e le procedure previste dal regio decreto n del 1923 per la formazione dei contratti delle Amministrazioni statali. La legittimazione a stipulare in nome e per conto dell'ente è poi disciplinata dalla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, che, attribuendo la rappresentanza legale dell'usi al direttore generale, individua in tale organo l'unico abilitato in via ordinaria ad impegnare l'azienda nei rapporti con i terzi. 6. E' parimenti infondato il quarto motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., censurando la sen- NRG Garofalo-Gest Liq USL n 15 Reg Campania - Pag. 7

8 tenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, la quale non è configurabile come domanda nuova, quando sia proposta sulla base delle medesime circostanze di fatto dedotte in primo grado Non può infatti condividersi l'assunto del ricorrente, secondo cui la domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale e quella di riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento trovano fondamento nelle medesime circostanze di fatto, la cui deduzione in primo grado consente quindi all'attore di modificare la propria impostazione difensiva in qualsiasi fase del giudizio, senza che ne risulti pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa della controparte. Le due domande non sono intercambiabili, non costituendo articolazioni di un'unica matrice, ma riguardando diritti per la cui individuazione è indispensabile il riferimento ai rispettivi fatti costitutivi, i quali divergono tra loro, identificando due diverse pretese: nel primo caso, infatti, l'attore non solo chiede un bene giuridico diverso, e cioè un indennizzo in luogo del corrispettivo pattuito, ma introduce nel giudizio gli elementi costitutivi di una diversa situazione giuridica, consistenti nel proprio depauperamento con altrui arricchimento e nel riconoscimento dell'utilità della prestazione, che sono privi di rilievo nel rapporto contrattuale. La sostituzione di una domanda all'altra, tanto nel corso del giudizio di primo grado quanto in appello, integra pertanto la proposizione di una domanda nuova, inammissibile ai sensi rispettivamente degli artt. 184 e 345 cod. proc. civ., nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, vigente in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 (cfr. Cass., Sez. I, 2 agosto 2007, n ; Cass., Sez. III, 2 dicembre 2004, n ; 20 dicembre 2001, n ). NRG Garofalo-Gest Liq USL n 15 Reg Campania - Pag. 8

9 7. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell'intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2014, nella camera di consiglio della 139ima Sezione Civile

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