REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE
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- Giorgiana Antonella Giordani
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1 REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE
2 INDICE Articolo 1 Oggetto Rapporto di ospitalità...pag. 3 Articolo 2 Tipologie abitative...pag. 3 Articolo 3 Accesso alle Residenze...pag. 3 Articolo 4 Deposito cauzionale...pag. 4 Articolo 5 Verbale di CHECK IN e consegna chiavi...pag. 5 Articolo 6 Permanenza nelle strutture abitative...pag. 6 Articolo 7 Norme di comportamento...pag. 8 Articolo 8 Riunioni o feste...pag. 10 Articolo 9 Visite...pag. 11 Articolo 10 Dotazioni e pulizie delle camere assegnate...pag. 13 Articolo 11 Uso degli spazi comuni...pag. 14 Articolo 12 Servizi...pag. 15 Articolo 13 Consumi...pag. 17 Articolo 14 Controlli ed ispezioni...pag. 17 Articolo 15 Rappresentanza...pag. 18 Articolo 16 Responsabilità...pag. 18 Articolo 17 Provvedimenti disciplinari...pag. 19 Articolo 18 Ammonizione...pag. 21 Articolo 19 Multa...pag. 22 Articolo 20 Trasferimento d ufficio...pag. 23 Articolo 21 Allontanamento...pag. 24 Articolo 22 Revoca del posto letto...pag. 24 Articolo 23 Revoca di benefici EDISU...pag. 25 Articolo 24 Coperture assicurative...pag. 25 Articolo 25 Decadenza del beneficio...pag. 25 Articolo 26 Informativa sulla privacy degli ospiti...pag. 26 Articolo 27 Disposizioni finali...pag REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE
3 Residenze Universitarie Regolamento Interno Art. 1 Oggetto Rapporto di ospitalità 1. L utilizzo delle strutture abitative da parte degli ospiti e la vita comunitaria all interno delle stesse sono disciplinati dal presente regolamento. 2. L Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (di seguito EDISU) garantisce i servizi abitativi nelle proprie strutture residenziali secondo le disposizioni dei relativi bandi di concorso e nel rispetto del presente Regolamento. 3. Gli studenti e gli ospiti devono rispettare le regole di civile convivenza nonché i regolamenti comunali e condominiali ove previsto. 4. Il rapporto di ospitalità sorge al momento dell assegnazione del posto letto assegnato da EDISU Art. 2 Tipologie abitative 1. L offerta abitativa è diversificata: EDISU infatti dispone di camere singole, doppie, triple e quadruple all interno di campus universitari o di appartamenti in condominio. 2. All interno delle residenze sono a disposizione degli utenti: camere con angolo cottura, spazi comuni (cucine, sale studio, aule informatiche, sale tv, sale ricreative, palestre e campi sportivi, lavanderie, magazzini e deposito bagagli). Art. 3 Accesso alle Residenze 1. L accesso alle Residenze universitarie è riservato agli studenti che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso e che abbiano accettato secondo le modalità previste da EDISU. L accesso alle residenze è concesso anche ai soggetti REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE 3
4 afferenti o meno al mondo universitario individuati da EDISU. 2. L EDISU potrà richiedere la visita medica di studenti assegnatari di posto letto, qualora venga ravvisata la necessità di accertare che lo stato di salute non pregiudichi la vita in comunità ( buono stato di salute.) In caso di malattia grave e/o contagiosa EDISU potrà disporre l allontanamento o trasferimento dello studente dalla residenza, salvo diverse disposizioni impartite dal Servizio Sanitario Nazionale. 3. Contestualmente all ingresso, lo studente dovrà prendere atto del presente regolamento, consultabile in reception e scaricabile dal sito internet dell EDISU Piemonte nonché il documento contenente l informativa sulla prevenzione incendi ed emergenze e sottoscrivere la ricevuta di accettazione senza riserve del contenuto. Art. 4 Deposito cauzionale 1. Un deposito cauzionale infruttifero di importo pari alla somma stabilita annualmente dall EDISU sul bando di concorso deve essere versato dallo studente secondo le modalità individuate dal suddetto bando. 2. Il deposito cauzionale è a garanzia del pagamento per danni o guasti o in caso di addebiti per interventi a titolo oneroso o per sanzioni disciplinari.la restituzione del deposito cauzionale è subordinata all assenza di debiti nei confronti di Edsiu. 3. La restituzione del deposito cauzionale avverrà secondo le modalità previste dal Bando per il conferimento della borsa di studio e servizio abitativo. La somma potrà essere ritirata dallo studente entro 90 giorni dalla data di valuta, oltre tale termine lo studente dovrà richiedere il re introito al costo di 10,00 quali spese di gestione pratica. 4 REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE
5 Art. 5 Verbale di CHECK IN e consegna chiavi 1. L utente, alla consegna delle chiavi della stanza assegnata, deve presentare: a) un documento di riconoscimento (carta d identità o passaporto o permesso di soggiorno per gli stranieri in corso di validità); b) una fototessera; c) la ricevuta di avvenuto versamento del deposito cauzionale secondo quanto previsto dal bando di concorso 2. All inizio del periodo di soggiorno, lo studente titolare del posto letto dovrà sottoscrivere, alla presenza di un incaricato della Residenza, il verbale di consegna contenente informazioni sullo stato dei luoghi e degli arredi presenti nella camera assegnata così come accertati al momento della consegna stessa e del rilascio. 3. La mancata sottoscrizione del verbale di consegna non consente l assegnazione del posto letto. 4. Lo studente verrà ritenuto responsabile di tutte le modifiche e/o danneggiamenti non registrati sul verbale di entrata, salvo il deterioramento o il consumo derivanti dal normale uso dei beni assegnati. In caso di danni o ammanchi, lo studente dovrà risarcire EDISU o la struttura convenzionata con EDISU. 5. Contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna, lo studente riceverà le chiavi della stanza, di cui ne è vietata la duplicazione e la cessione a terzi. 6. Nelle residenze presidiate le chiavi devono rimanere sempre presso la reception della Residenza, seppure a disposizione esclusiva dello studente assegnatario. Ogni volta che lo stesso si allontana dalla Residenza deve depositarle presso la reception. 7. Nelle residenze non presidiate lo studente conserva le chiavi della propria camera e ne è responsabile. 8. E fatto divieto di installare congegni di chiusura delle camere REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE 5
6 diversi da quelli esistenti. 9. Nel caso di furto, rapina o smarrimento delle chiavi, lo studente deve sporgere denuncia all Autorità Competente, consegnandone copia alla Direzione della Residenza che provvederà a predisporre un duplicato o ad effettuare la sostituzione della serratura a spese dell ospite. 10. Con la consegna delle chiavi si da per conosciuto e sottoscritto il presente regolamento. 11. L ospite che, nel periodo estivo, lascia in residenza dei colli, dovrà rispettare le regole dell apposito regolamento. In caso di violazioni verranno applicate le sanzioni di cui art. 17 e segg. del presente regolamento. Art. 6 Permanenza nelle strutture abitative 1. I periodi di fruizione del posto letto nelle Residenze sono stabiliti nel bando di concorso. Le date di apertura e chiusura delle residenze, durante il periodo estivo, saranno comunicate in corso d anno. 2. Lo studente è tenuto a pernottare nella Residenza per almeno i 2/3 delle notti di ciascun mese del periodo di fruizione del servizio abitativo pena la revoca del posto letto, fatte salve le diverse disposizioni del bando e i motivi di salute e studio documentati dall ente competente (Servizio sanitario nazionale e atenei). 3. Ogni qualvolta lo studente si assenti per più di 3 giorni dalla Residenza universitaria, della quale è ospite, è tenuto a comunicarlo, anche tramite mail, insieme alla data del rientro, al personale addetto. La mancata comunicazione comporta nei confronti dei trasgressori l adozione da parte dell amministrazione di provvedimenti disciplinari, così come individuati dall art. 17 e segg, salvo giustificato motivo documentato. Nel caso di assenze superiori a 20 giorni il posto letto dovrà essere liberato. 4. Nel caso in cui materiali ed effetti personali appartenenti a 6 REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE
7 studenti non più assegnatari, depositati in residenza, non siano ritirati dagli interessati, l EDISU applicherà le norme sul deposito pacchi contenenti effetti personali all interno delle residenze. 5. Gli assegnatari di posto letto che hanno conseguito il titolo relativo al corso di studi frequentato, dovranno lasciare il posto letto entro 10 giorni dalla data di conseguimento della laurea. Tale data dovrà essere comunicata alla residenza di appartenenza non appena resa ufficiale. 6. Gli assegnatari di posto letto che conseguono il titolo relativo al corso di studi frequentato e permangono in residenza oltre le 10 notti, saranno tenuti al pagamento della tariffa di residenzialità approvata dalla Giunta regionale, relativamente alle notti indebitamente fruite. 7. Lo studente che non risulti vincitore di posto letto per l anno accademico successivo deve lasciare la Residenza entro il termine previsto dal bando di concorso. 8. Lo studente che perde diritto al posto letto in residenza (per allontanamento, revoca, decadenza dal beneficio, mancato rinnovo del beneficio) è tenuto al pagamento della tariffa di residenzialità approvata alla regione, relativamente alle notti indebitamente fruite. 9. Nel corso dell anno accademico, l amministrazione si riserva la possibilità di procedere al trasferimento d ufficio ad altra stanza o struttura residenziale, qualora ricorrano ragioni di funzionalità del servizio e/o convivenza. 10. I titolari di posto letto non possono cederne l utilizzo, neanche temporaneo, a terzi né occuparne uno diverso da quello loro assegnato. Nel caso in cui un ospite abusivo risulti essere assegnatario di posto letto in altra struttura il provvedimento disciplinare sarà applicato sia al soggetto che ospita e sia all ospite. 11. L assegnatario è tenuto a comunicare tempestivamente al responsabile di residenza la violazione del disposto di cui al comma 10 del presente articolo da parte del proprio REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE 7
8 compagno di camera/appartamento. 12. La mancata osservanza delle presenti disposizioni comporta l applicazione dei provvedimenti di cui all art. 17 e seguenti del presente regolamento. Art. 7 Norme di comportamento 1. Gli ospiti, durante il soggiorno nella Residenza, devono mantenere un comportamento responsabile improntato al reciproco rispetto, alla correttezza, all educazione ed alla civile convivenza, collaborando con gli altri ospiti e con il personale. 2. Il mantenimento della qualità degli ambienti e dei servizi è affidato, oltre che al personale della Residenza, anche alla responsabilità ed al decoro degli studenti. 3. Gli ospiti devono interrompere tra le ore e le ore 8.00 sia nelle proprie camere, che negli spazi comuni, tutte le attività che comportano la diffusione di rumori arrecanti disturbo al vicinato e agli altri ospiti della Residenza. 4. È fatto divieto di: a. introdurre in residenza qualunque apparecchiatura pericolosa e non a norma (fornelli o stufe a gas, termosifoni a olio, ) b. utilizzare/collegare in camera apparecchi dotati di resistenza elettrica fatto salvo l uso del ventilatore, dell asciugacapelli, della piastra per capelli, rasoi ed altri ausili speciali autorizzati preventivamente dalla direzione. Eventuali altre apparecchiature quali tostapane, forni, ferri da stiro, caffettiere elettriche, friggitrici, bollitori,, potranno essere utilizzate, previa autorizzazione della direzione, nei locali preposti. Apparecchiature non autorizzate verrano rimosse e conservate in locali preposti fino al termine della permanenza in residenza dell ospite, fatta salva l adozione di provvedimenti disciplinari; c. fumare in tutte le camere e spazi comuni della residenza; d. introdurre nella Residenza e tenere in camera materiali 8 REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE
9 infiammabili, complementi d arredo non ignifughi (es. tappeti, tende), esplosivi nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico; e. tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse; f. attuare spostamenti, modifiche o adattamenti degli arredi nelle camere, asportare o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni nelle camere, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi; g. introdurre attrezzature (TV, PC, stereo, multiprese mobili ciabatte, ecc) o arredi e complementi d arredo senza autorizzazione; nonchè introdurre attrezzature informatiche che alterino la rete internet (routers), è consentita la sola introduzione di stampanti, scanner e cavi lan. h. applicare adesivi o manifesti permanenti e che arrechino danni direttamente su pareti, porte o arredi; esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati; i. utilizzare gli spazi comuni come posteggio per automobili o motociclette e mezzi in genere degli ospiti interni ed esterni; l. manomettere gli interruttori protetti, i rilevatori di fumo e qualunque dispositivo in dotazione alla residenza; m. mettere in atto ogni sorta di azioni o scherzi che, per il loro dubbio gusto e pericolosità (gavettoni, manomissioni di impianti di sicurezza e di servizio, di locali ed attrezzature di uso comune a disposizione degli studenti ecc.), possono arrecare danno agli altri ospiti o al personale in servizio, ai passanti e vicinato, o alla struttura e ai beni presenti in essa; n. realizzare feste o riunioni in camera, ai piani o in altri locali diversi da quelli indicati dall Amministrazione, ovvero nei locali previsti senza la prescritta autorizzazione; o. ricevere visite nei locali e servizi comuni diversi da quelli indicati dall Amministrazione; p. abbandonare resti di cibi e bevande nei locali cucina e negli spazi comuni e nei frigoriferi; q. consumare, cucinare e conservare alimenti nelle stanze non dotate di angolo cottura (fuori dal frigorifero o da contenitori ermetici). Gli stessi verranno rimossi e REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE 9
10 conservati in locali appositi per un periodo massimo di 24 ore e successivamente smaltiti; r. gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori. In caso di mancato rispetto delle disposizioni comunali concernenti la raccolta differenziata le eventuali sanzioni amministrative saranno addebitate allo studente responsabile, ovvero in via solidale a tutti gli ospiti della struttura; s. collocare sui davanzali qualsiasi oggetto; t. lasciare attivi i punti di illuminazione interni e di erogazione acqua all uscita dalla camera; u. stendere i propri indumenti al di fuori degli spazi a ciò dedicati. 5. Gli oneri derivanti dagli interventi di pulizia straordinaria saranno addebitati allo studente responsabile; in assenza di identificazione di quest ultimo, tali oneri saranno addebitati in via solidale a tutti gli ospiti della residenza; 6. La mancata osservazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l applicazione delle sanzioni di cui all art. 17 e segg. 7. Per motivi di sicurezza ed in ossequio alla normativa antiincendio, è fatto divieto di introdurre coperte non date in dotazione dall Ente o non ignifughe. E facoltà dello studente richiedere coperte supplementari. Solo in casi eccezionali e su certificazione medica si potrà derogare a tale norma. Art. 8 Riunioni e feste 1. Gli studenti ospiti della Residenza possono organizzare: piccole feste riunioni in spazi chiusi o aperti indicati dall Amministrazione con la partecipazione massima di 30 persone. Tali feste non potranno protrarsi oltre le ore (salvo deroghe concesse dall amministrazione). La richiesta di autorizzazione deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell evento al direttore della residenza; grandi feste in spazi chiusi (esclusivamente presso le residenze Villa Claretta e Olimpia) con partecipazione superiore alle REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE
11 persone. Tali feste non potranno protrarsi oltre le ore (salvo deroghe concesse dall amministrazione). grandi feste in spazi aperti esclusivamente presso le residenze Borsellino, Villa Claretta e Olimpia con partecipazione superiore alle 30 persone. Tali feste non potranno protrarsi oltre le ore (salvo deroghe concesse dall amministrazione). La richiesta di autorizzazione per le grandi feste deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell evento al Responsabile del servizio abitativo. 2. L ingresso e la partecipazione alla riunione di eventuali ospiti esterni devono essere preventivamente autorizzati. 3. Non sono consentite la consumazione e la distribuzione di bevande alcoliche. Il responsabile del Servizio Abitativo potrà concedere deroghe per particolari e motivate circostanze. La violazione della presente disposizione comporta l applicazione delle sanzioni di cui all art. 17 del presente regolamento. 4. Gli studenti organizzatori sono responsabili del comportamento dei partecipanti e dei danni eventualmente arrecati ai beni mobili, alle attrezzature della Residenza ed ai locali. Gli organizzatori devono altresì farsi carico degli adempimenti SIAE in caso di accompagnamento musicale e degli oneri derivanti dall eventuale necessità di operatori per la sorveglianza. Art. 9 Visite 1. Gli ospiti della Residenza possono ricevere visite dalle ore alle ore Per accedere alla residenza i visitatori devono essere registrati in reception e possono permanere all interno della struttura fino ad un massimo di 8 ore giornaliere. 3. I visitatori devono esibire un documento di identità e, se stranieri non appartenenti all UE anche copia del permesso di soggiorno, al personale di reception che provvederà a registrarlo ed a chiedere il consenso del destinatario della visita. 4. Al momento dell ingresso nella Residenza, ai visitatori sarà REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE 11
12 rilasciato un pass, da portare in modo visibile durante tutta la permanenza all interno delle strutture dell Ente, il cui smarrimento comporta un risarcimento. 5. Durante le ore notturne non è consentito agli esterni l accesso alle Residenze, né la permanenza in esse. Lo stesso vale anche per gli appartamenti inseriti in condomìni e nelle residenze non presidiate. La violazione della presente disposizione comporta: - nei confronti del visitatore: l allontanamento immediato e l interdizione temporanea dalle strutture EDISU; l applicazione della tariffa di residenzialità vigente. Nel caso in cui il visitatore si rifiuti di pagare la suddetta tariffa, questa verrà addebitata all assegnatario del posto letto. - nei confronti dell assegnatario: l applicazione della sanzione di cui agli artt. 17 e segg. 6. Le visite sono ammesse soltanto all interno della camera dell ospite, nella hall e nei locali comuni indicati dalla Direzione della Residenza, con esclusione dei locali lavanderia e della palestra. 7. In camera, non è possibile ricevere più di due ospiti per volta e, nelle camere a più letti, è necessario il consenso di tutti gli occupanti. Nella hall e negli spazi comuni consentiti è permesso far entrare non più di due visitatori contemporaneamente; qualora, per esigenze didattiche, sia necessaria la formazione di gruppi di studio con la partecipazione di più di due ospiti esterni, questi potranno svolgersi nei locali individuati, previa comunicazione e autorizzazione del Direttore della Residenza. 8. Nei locali cucina possono accedere visitatori purché il numero complessivo dei presenti non sia superiore al numero consentito dalle norme di sicurezza; nel caso in cui il numero di persone contemporaneamente presenti sia superiore al numero massimo consentito, la precedenza è riconosciuta agli assegnatari di posto letto e i visitatori in esubero sono obbligati ad abbandonare il locale. 9. L accesso da parte di minori è consentito quando essi facciano parte del nucleo familiare dell ospite o quando 12 REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE
13 siano accompagnati da familiari adulti. La responsabilità per eventuali atti imputabili al minore ricade sul familiare visitatore. 10. Il personale addetto avrà il compito di precludere l ingresso a soggetti che siano stati segnalati per fatti di particolare gravità e/o che siano stati interdetti o per non aver osservato un comportamento civile e fondato sul reciproco rispetto nell uso delle strutture abitative e nei rapporti con gli ospiti e col personale in servizio presso la struttura. 11. Per motivi di sicurezza il personale si riserva il diritto di limitare l accesso dei visitatori o di allontanarli dalla residenza. 12.Lo studente assegnatario è responsabile civilmente e personalmente per i danni arrecati alle strutture e/o per le violazioni al presente regolamento da parte di terzi visitatori. Art. 10 Dotazioni e pulizie delle camere assegnate 1. Il mantenimento del decoro e della funzionalità dei beni messi a disposizione dello studente è a carico dell assegnatario. 2. L EDISU o la struttura convenzionata con E.DI.S.U non si assume nessuna responsabilità verso gli assegnatari per gli oggetti di valore o denaro e quant altro da loro detenuto sia nella camera/alloggio che negli spazi comuni. 3. Ogni studente è tenuto a mantenere la propria camera, il bagno e la cucina in buone condizioni igienico-sanitarie pena l applicazione degli artt. 17 e ss. L Ente provvederà ad effettuare dei controlli periodici tramite il personale incaricato per verificare lo stato di igiene e pulizia. In caso di non conformità con standard igienico-sanitari accettabili, la pulizia straordinaria sarà addebitata allo studente. 4. Nel caso lo studente riscontri la presenza di insetti infestanti è tenuto a comunicarlo immediatamente al personale in servizio al fine di evitarne la proliferazione. Qualora la presenza dei suddetti insetti sia imputabile a scarse condizioni igieniche l utente assegnatario di posto letto è tenuto a compartecipare al costo delle spese di disinfestazione e di pulizia, che verranno quantificate in base al tipo di intervento. L ospite non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento e dovrà attenersi REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE 13
14 ai protocolli di disinfestazione collaborando attivamente alle prescrizioni. 5. L EDISU fornisce agli studenti il corredo da camera (coperte, copriletto ecc.) che deve essere restituito in buone condizioni all atto del rilascio della stanza. 6. Viene altresì assicurato il periodico rifornimento di biancheria (lenzuola, asciugamani, ecc.). Nel giorno ed ora indicati gli studenti devono consegnare la biancheria da lavare e ricevono in cambio quella pulita. Lo studente è tenuto obbligatoriamente ad effettuare il cambio biancheria almeno una volta ogni 15 giorni. 7. La biancheria non deve essere utilizzata in modo improprio. 8. In caso di perdita o di danneggiamento provocato, lo studente è tenuto al risarcimento del danno. Art. 11 Uso degli spazi comuni 1. Gli studenti ospiti hanno l obbligo di rispettare la pulizia e il decoro delle parti comuni. 2. Non è ammesso l utilizzo degli spazi comuni per incontri e celebrazioni di natura politica o religiosa. 3. In caso di gravi inadempienze, la Direzione provvederà a far effettuare una pulizia straordinaria addebitando l onere economico agli studenti responsabili. 4. In tutti gli spazi comuni l ospite è responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni avuti in uso. In caso di danneggiamenti ed ammanchi si applicheranno le sanzioni di cui all art. 17 e ss. 5. In situazioni di comprovata necessità la Direzione si riserva la possibilità di interdire l accesso agli spazi comuni. 6. L amministrazione provvederà alle opportune disinfezioni e alla pulizia straordinaria di tutti i locali durante la chiusura estiva. Per questo motivo le camere, le cucine e tutti gli spazi comuni dovranno essere completamente liberati da qualsivoglia oggetto. In questo ultimo caso gli studenti possono riporre limitati quantitativi di oggetti in appositi locali indicati dalla Amministrazione dell Ente e/o dalla Direzione 14 REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE
15 della Residenza, previa richiesta scritta e conseguente formale autorizzazione. Art. 12 Servizi 1. Nelle Residenze sono disponibili i seguenti servizi: - Reception A disposizione dei residenti per: segnalazione di guasti e/o problemi riguardanti le camere e i locali comuni della Residenza; ricevimento e distribuzione della posta; comunicazioni telefoniche; informazioni utili sul funzionamento dei vari servizi. - Lavanderia e stireria In appositi locali con lavatrici, asciugatrici ed attrezzature per stirare che funzionano con gettone a carico dell utente, da utilizzare per adeguati quantitativi di biancheria, che devono essere tolti alla fine di ogni ciclo di lavaggio. Le attrezzature per stirare devono essere restituite dopo l uso. E vietato utilizzare questi servizi per conto di persone esterne non ospiti delle Residenze. - Cucine Le Residenze sono dotate di locali cucina, comuni e/o in camera, attrezzati con piani di cottura elettrici, lavelli, armadietti ecc. Gli utenti non devono allontanarsi durante la cottura dei cibi, non devono dimenticare accese le piastre elettriche, devono lasciare la cucina pulita e in ordine dopo l uso e, nel caso delle cucine comuni, trattenersi soltanto il tempo necessario al consumo del pasto. E vietato versare liquidi sulle piastre. E vietato cuocere il cibo direttamente sulle piastre. E assolutamente vietato manomettere gli interruttori protetti che si trovano nelle cucine e in tutti i locali della residenza. - Servizio telefonico Gli ospiti possono ricevere telefonate (filtrate dalla reception) fino alle ore REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE 15
16 Se l ospite è assente o irreperibile, su richiesta sarà annotato un messaggio sintetico che gli verrà fatto pervenire. - Servizio sveglia L ospite può beneficiare, previa richiesta effettuata personalmente agli addetti, del servizio sveglia dalle ore alle ore Servizio computer e stampante Le Residenze, ove compatibile con le loro caratteristiche strutturali e necessità gestionali, sono dotate di locali computer, l accesso ai quali, insieme all utilizzo delle attrezzature presenti, è disciplinato da apposite norme il cui testo verrà consegnato al momento della sottoscrizione della domanda per poterne usufruire e secondo quanto previsto dal Regolamento per l accesso e l uso delle risorse informatiche EDISU, scaricabile dal sito dell EDISU Piemonte. Ospitalità parenti Presso le residenze EDISU possono essere ammessi, per brevi periodi, i parenti degli studenti EDISU vincitori di borsa di studio e posto letto. Il servizio può essere richiesto durante l intero anno accademico, per un massimo di 14 notti anche non consecutive; potranno usufruire del servizio esclusivamente i parenti in linea retta (genitori e nonni) e i parenti in linea collaterale, limitatamente al coniuge, ai fratelli/sorelle e ai cognati (in caso di minore, il minore dovrà obbligatoriamente condividere la camera doppia con uno dei famigliari). Lo studente che intende usufruire del servizio è tenuto a compilare l apposito modulo a disposizione presso la reception della residenza. Il modulo deve essere compilato entro e non oltre le 72 ore (3 giorni) precedenti il giorno in cui si vuole far iniziare la permanenza; il pagamento della tariffa corrispondente dovrà avvenire entro le 24 ore precedenti, non sono previsti rimborsi nel caso di partenze anticipate, il check-in potrà avvenire a partire dalle ore del giorno di arrivo e il check-out entro le ore del giorno di partenza. In caso di danneggiamento, imputabile al parente ospite, sarà ritenuto responsabile lo studente che ha richiesto il servizio e pertanto si applicherà l art. 16 del presente regolamento. 16 REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE
17 Altri servizi Gli ospiti, su richiesta, possono accedere a sale attrezzate (palestra, sala giochi, sale audio-video etc.) e alle aree verdi e usufruire degli eventuali altri servizi di nuova attivazione; l accesso e l utilizzo a tali strutture è disciplinato da apposite norme scaricabili dal sito dell EDISU Piemonte. 1. Gli ospiti sono tenuti all osservanza dei suddetti regolamenti, pena l esclusione dal servizio. 2. I guasti agli impianti (luce, acqua, ascensori) ed alle attrezzature di uso, sia comune che individuale, devono essere immediatamente segnalati al personale in servizio. 3. Gli ospiti devono segnalare alla Direzione della Residenza, ovvero alla reception in caso di assenza del Direttore, ogni problema derivante dall andamento dei servizi o dalla convivenza interna. Sarà cura della Direzione richiamare all osservanza delle disposizioni del presente regolamento e garantire il buon funzionamento dei servizi. Art. 13 Consumi 1. Le spese di luce ed acqua relative ad un uso normale e corretto delle strutture della Residenza sono comprese nel servizio. Qualora si riscontrassero usi non conformi (es. luci accese, apparecchi elettrici e punti idrici attivi in assenza dell utente) la Direzione o l ente provvederanno a comminare le sanzioni ai sensi degli art. 17 e ss. 2. Qualora fossero riscontrati costi di gestione delle varie utenze superiori all ammontare del consuntivo di spesa dell anno precedente, l EDISU procederà a sistematici controlli per individuare la causa dell aumento dei costi e adotterà i provvedimenti opportuni. Art. 14 Controlli ed ispezioni Il personale di reception delle Residenze ha in consegna copia delle chiavi di accesso alle camere. REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE 17
18 1. L EDISU, anche attraverso propri incaricati, ha diritto di accedere a qualsiasi ambiente per verificare lo stato di pulizia, il sussistere di violazioni del regolamento ed effettuare sopralluoghi tecnici.in tal caso lo studente sarà preavvisato e potrà assistere al sopralluogo. A seguito della comunicazione del sopralluogo e in caso di assenza dell assegnatario o di irreperibilità dello stesso, il personale addetto è comunque autorizzato all ingresso in camera. Gli esiti del controllo verranno segnalati alla Direzione per l assunzione dei conseguenti provvedimenti. 2. Nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che siano in atto violazioni del presente regolamento e/o uno stato di emergenza o pericolo, l EDISU potrà effettuare ogni sorta di controllo, anche senza preavviso, avvalendosi se necessario anche delle forze dell ordine. Art. 15 Rappresentanza 1. Al fine di favorire un più stretto rapporto tra gli studenti assegnatari di posto letto e l Ente, gli studenti stessi potranno eleggere all inizio dell anno accademico una propria rappresentanza composta da un numero massimo di 5 studenti per residenza mediante elezioni improntate al principio della democraticità. 2. Tale rappresentanza ha funzioni consultive e di collegamento responsabile fra gli studenti delle Residenze universitarie e gli organi dell Amministrazione dell Ente per la discussione di problematiche attinenti la vita interna della comunità. Art. 16 Responsabilità 1. Lo studente è responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni assegnatigli in godimento, anche in uso temporaneo, i quali dovranno essere restituiti al termine del soggiorno nello stesso stato di consegna, fatto salvo il normale deperimento. 2. Lo studente, per i danni arrecati personalmente o dai propri 18 REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE
19 visitatori ai beni avuti in uso, è tenuto al risarcimento. 3. Nel caso di camere a più letti, la responsabilità per eventuali danni è solidale fra tutti gli occupanti, salvo che non risultino responsabilità individuali. 4. La responsabilità per i danni arrecati ai beni che si trovano nei locali adibiti a servizi comuni e/o per la loro sottrazione è attribuibile solidalmente a tutti gli ospiti della struttura, qualora non siano state accertate responsabilità individuali; nelle strutture composte da più edifici la responsabilità è attribuita in via solidale agli ospiti dell edificio in cui si è verificato il fatto. Qualora il danno e/o la sottrazione riguardi i beni che si trovano nei locali adibiti a servizi comuni, il cui utilizzo risulta da appositi registri disponibili presso la reception, la responsabilità è attribuibile solidalmente a tutti coloro che hanno utilizzato il bene nelle 24 ore precedenti l accertamento del danno e/o della sottrazione, quando non risultano responsabilità individuali; lo studente, al momento dell utilizzo, è tenuto a segnalare al personale di portineria gli eventuali danni o malfunzionamenti riscontrati. Qualora non sia possibile accertare responsabilità individuali, la contestazione rivolta a tutti gli ospiti della struttura verrà effettuata mediante affissione di idonea comunicazione presso la reception della residenza. 5. L EDISU non si assume alcuna responsabilità per i fatti o reati perpetrati da terzi estranei allo stesso a danno degli ospiti delle Residenze. 6. Nel caso in cui gli studenti ospiti si rendano responsabili dei suddetti fatti o reati, verranno applicati nei loro confronti i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 17 e ss senza pregiudizio per l azione civile o penale. ART. 17 Provvedimenti disciplinari 1. L attuazione di comportamenti in violazione del presente regolamento o di altre eventuali disposizioni preventivamente rese note e dirette a garantire il razionale ed economico uso e controllo sulle strutture, nonché a tutelare la civile convivenza degli ospiti, comporta nei confronti dei trasgressori REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE 19
20 l applicazione delle seguenti sanzioni: a) ammonizione b) multa c) trasferimento d ufficio d) allontanamento e) revoca del posto letto f) revoca dei benefici EDISU 2. L ammonizione, la multa e il trasferimento d ufficio saranno comminati dal responsabile della Residenza, mentre rientrano nella competenza esclusiva del Dirigente dell EDISU l allontanamento, la revoca del posto letto e la revoca dei benefici EDISU. 3. Il responsabile della Residenza, previo accertamento dei fatti e delle responsabilità, provvede a notificare, anche via mail, mediante una contestazione scritta allo studente, le violazioni al presente regolamento e ad assegnare il termine per le controdeduzioni così come previsto dal comma 4 del presente articolo. Qualora non sia possibile accertare responsabilità individuali, la contestazione viene effettuata a tutti gli ospiti della struttura o dell edificio.il termine per il ritiro della contestazione è di 10 giorni dalla notifica; in caso di mancato ritiro l Amministrazione procederà d ufficio alle fasi successive del procedimento. 4. Lo studente è tenuto a presentare per iscritto alla Direzione, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati. Tali controdeduzioni per essere efficaci devono essere comprovate da fatti o atti documentabili. Decorso tale termine il responsabile di residenza o il Dirigente dell Ente possono: - accettare le controdeduzioni determinando la chiusura del procedimento disciplinare con l archiviazione del procedimento; - respingere le controdeduzioni e comminare una delle sanzioni previste dal comma 1 del presente articolo 5. Avverso i provvedimenti del Responsabile della Residenza e del Dirigente è ammesso, entro 5 giorni dalla comunicazione, ricorso al Direttore dell Ente. 20 REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE
21 6. Il Responsabile della Residenza e/o il Dirigente possono disporre la temporanea interdizione dall accesso alla struttura nei confronti degli ospiti interni ed esterni che pongano in essere comportamenti in violazione al presente regolamento. Art. 18 Ammonizione 1. L ammonizione consiste in un richiamo scritto e motivato allo studente assegnatario. 2. L assegnatario pena l applicazione dell ammonizione è tenuto a : - mantenere un comportamento responsabile improntato al reciproco rispetto, alla correttezza, all educazione ed alla civile convivenza con gli altri ospiti e col personale; - osservare, ove esistente, il regolamento di condominio; - non utilizzare cortili, corridoi, sale di lettura e salette ai piani per giochi o passatempi che arrechino disturbo; - interrompere tra le ore e le ore 8.00, sia nelle proprie camere, che negli spazi comuni, tutte le attività che comportano la diffusione all esterno di rumori arrecanti disturbo al vicinato e agli altri ospiti della Residenza; - non introdurre attrezzature o apparecchiature o arredi e complementi d arredo senza autorizzazione come previsto dall art. 7.; - non utilizzare gli spazi comuni come posteggio per automobili o motociclette e mezzi in genere degli ospiti interni ed esterni; - ricevere visite nei locali e nei servizi comuni indicati autorizzati; - non abbandonare resti di cibi e bevande nei locali cucina e negli spazi comuni; - stendere i propri indumenti negli spazi a ciò dedicati; - compilare la dichiarazione di assenza trasmettendola come indicato dall art.6,comma 3; - osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatta salva l applicazione di altra più grave sanzione; REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE 21
22 3. L applicazione della seconda ammonizione nel corso dello stesso anno accademico comporta l applicazione della multa come disciplinato nell art. 19 Art. 19 Multa 1. La multa consiste in una sanzione pecuniaria da 25,00 a 100,00 da pagarsi entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del provvedimento scritto. 2. L importo della multa è stabilito dal Direttore di residenza di concerto con EDISU. 3. L assegnatario, pena l applicazione di una multa da 25,00 a 100,00, è tenuto a: - NON introdurre in residenza qualunque apparecchiatura pericolosa e non a norma (fornelli o stufe a gas, termosifoni a olio, ) - NON utilizzare in camera apparecchi dotati di resistenza elettrica fatto salvo l uso del ventilatore, dell asciugacapelli, della piastra per capelli, rasoi ed altri ausili speciali autorizzati preventivamente dalla direzione - NON fumare in tutte le camere e spazi comuni della residenza, fermo restando quanto disposto dalla legge in materia di fumo; - NON tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse; - NON attuare spostamenti, modifiche o adattamenti degli arredi nelle camere,sottrarre o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni nelle camere, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi; - NON applicare adesivi o manifesti direttamente su pareti, porte o arredi; esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati; - NON manomettere gli interruttori protetti, i rilevatori di fumo e qualunque dispositivo in dotazione alla residenza; - NON mettere in atto ogni sorta di azioni o scherzi che, per il loro dubbio gusto e pericolosità (gavettoni, manomissioni di impianti di sicurezza e di servizio, di locali ed attrezzature 22 REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE
23 di uso comune a disposizione degli studenti, ecc.) possono arrecare danno agli altri ospiti o al personale in servizio, ai passanti e vicinato, o alla struttura e ai beni presenti in essa; - NON collocare sui davanzali qualsiasi oggetto; - NON lasciare attivi i punti di illuminazione interni e di erogazione acqua all uscita dalla camera; - NON consumare e/o distribuire bevande alcoliche durante riunioni e feste senza autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Abitativo; - NON occupare un posto letto diverso da quello assegnato; - NON ricevere visite in violazione del disposto di cui all art. 9, commi 1 e 2. - NON trasgredire le specifiche regolamentazioni sulle aree verdi; - NON trasgredire le disposizioni in materia di raccolta differenziata, fermo restando la sanzione amministrativa comunale. 4. L ammonizione e la multa sono disposte, altresì, in caso di: - violazione del presente regolamento da parte di un assegnatario già destinatario per due volte di ammonizione. - negli altri casi previsti dal presente regolamento. 5. L applicazione di due sanzioni pecuniarie di importo 100,00 nel corso dello stesso anno accademico può comportare il trasferimento d ufficio dello studente disposto da EDISU. Art. 20 Trasferimento d ufficio 1. Ferma restando l applicazione delle sanzioni previste per le specifiche violazioni, lo spostamento di camera o di struttura può essere disposto dal responsabile della residenza, di concerto con l EDISU, nei seguenti casi: - violazione dell art. 9 comma 1 e 2: permanenza del visitatore in struttura durante la fascia oraria notturna; - occupazione un posto letto diverso da quello assegnato - violazione del presente regolamento da parte di un assegnatario già destinatario per due volte di sanzione pecuniaria; REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE 23
24 - qualora si renda necessario per la risoluzione di problematiche gravi di convivenza e i rapporti con il personale di gestione della struttura Art. 21 Sospensione del beneficio/allontanamento 1. Il temporaneo allontanamento dalla Residenza (da 1 a 10 giorni) è disposto in caso di: - mancato pagamento della sanzione pecuniaria, di cui all art. 19, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. Il rientro in residenza è comunque subordinato al pagamento della sanzione pecuniaria, pertanto in caso di mancato pagamento verrà disposto un secondo provvedimento di allontanamento al termine del quale, in caso di protratta insolvenza, verrà comminata la sanzione superiore di cui all art. 22; - violazione, da parte di un ospite già destinatario di trasferimento d ufficio, delle disposizioni del presente regolamento. 2. In relazione alla gravità dell infrazione commessa, EDISU può disporre, oltre alla sospensione, l applicazione di una ulteriore multa. Art. 22 Revoca del posto letto 1. Il posto letto viene revocato all assegnatario in forma immediata e automatica, previo espletamento dell istruttoria prevista dall art. 17,nei seguenti casi: - comportamenti contrari all ordine pubblico e al buon costume; - cessione o permesso di utilizzo del proprio posto letto a terzi in assenza dell assegnatario; - cessione o permesso di utilizzo a terzi della chiave di accesso alla Residenza e/o alla propria camera; - introduzione nella Residenza di materiali infiammabili, armi, esplosivi nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico; 24 REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE
25 - mancato utilizzo del proprio posto letto secondo le modalità previste dall art.6 comma 2; - violazione dell art. 6 comma 10 e 11 del presente regolamento; - violazione, da parte di un ospite già temporaneamente allontanato per due volte dalla Residenza, delle disposizioni del presente regolamento per le quali è prevista l applicazione del temporaneo allontanamento dalla Residenza ai sensi dell art. 21; - negli altri casi previsti dal bando di concorso. Art. 23 Revoca di benefici EDISU 1. I benefici (posto letto, borsa di studio e servizio ristorazione) vengono revocati all assegnatario in forma immediata e automatica, previo espletamento dell istruttoria prevista dall art. 17,nei seguenti casi: - subaffitto del posto letto; - comportamenti di particolare gravità che rechino gravi danni all EDISU e/o mettano in pericolo soggetti terzi. Art. 24 Coperture assicurative 1. Gli assegnatari di posto letto sono assicurati contro gli infortuni che possono prodursi nell ambito della Residenza universitaria con apposita polizza assicurativa (a carico di EDISU o delle strutture convenzionate con EDISU). 2. L Ente non si assume alcuna responsabilità nel caso di furto di effetti personali e/o valori degli assegnatari o danneggiamenti degli stessi. Art. 25 Decadenza dal beneficio 1. Lo studente decade dal posto letto/camera nei seguenti casi: a) per aver conseguito la laurea; b) per ritardata, omessa o incompleta presentazione della documentazione richiesta; REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE 25
26 c) omessa presentazione dello studente alla chiamata pubblica per l assegnazione del posto letto secondo il calendario indicato dall EDISU, salvo l insorgere di un comprovato impedimento; d) per trasferimento ad altra sede universitaria; e) per aver rinunciato irrevocabilmente al proseguimento degli studi; f) per rinuncia definitiva al posto letto. 2. L assegnatario è tenuto a dare comunicazione scritta alla direzione della residenza: a) del conseguimento della laurea; b) dell avvenuto trasferimento ad altra sede universitaria; c) dell avvenuta interruzione degli studi. Art. 26 Informativa sulla privacy degli ospiti 1. Ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 19 e s.m.i., i dati personali raccolti sono destinati al complesso delle operazioni previste per la realizzazione delle finalità istituzionali dell Ente. 2. Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e: EDISU ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL PIEMONTE. Responsabile del trattamento è il Direttore dell EDISU Art. 27 Disposizioni finali 1. Con l accettazione del posto letto lo studente si impegna al rigoroso rispetto del presente Regolamento. 2. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni o disciplinato in modo difforme rispetto al bando di concorso per il conferimento di posti letto, si rinvia alle disposizioni del bando di concorso. 26 REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE
27 CALL CENTER tel da lun a ven per informazioni generali edisu@edisu-piemonte.it INTERNET REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE EDISU PIEMONTE 27
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