Disposizioni per l'importazione di prodotti vegetali dal 2020
|
|
- Paolina Ferrero
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Disposizioni per l'importazione di prodotti vegetali dal 2020 Per quanto riguarda l'importazione di materiale vegetale proveniente da Stati terzi, dal saranno in vigore prescrizioni più severe anche nel traffico viaggiatori. Di norma l'importazione di materiale vegetale vivo da Stati terzi, come per esempio piante, frutta, verdura, fiori recisi, sementi, eccetera, sarà consentito soltanto con un certificato fitosanitario. Per merci a elevato rischio fitosanitario si applica inoltre un divieto d'importazione per determinati Stati terzi. I punti principali in breve Le principali modifiche rispetto alle disposizioni attualmente in vigore sono le seguenti. Estensione dell'obbligo del certificato all'importazione di merci da Stati terzi: dal 2020 il materiale vegetale vivo (come verdura, frutta, fiori recisi, sementi, ecc.) potrà essere importato in Svizzera da Paesi al di fuori dell'unione europea (UE) e del Principato del Liechtenstein soltanto se scortato da un certificato fitosanitario valido. Ciò vale anche nel traffico viaggiatori, in cui vi sono tuttora agevolazioni riguardo all'importazione per uso privato. Dal l'importazione senza certificato fitosanitario sarà consentita soltanto per pochi frutti che, notoriamente, non rappresentano un rischio fitosanitario per l Europa. Nuovo divieto d'importazione per merci a elevato rischio fitosanitario: con determinati vegetali e prodotti vegetali il rischio di introdurre in Europa organismi nocivi particolarmente pericolosi è per esperienza particolarmente elevato. Dal si applicherà pertanto un divieto d'importazione per tali merci. Sono esclusi gli Stati terzi che possono provare che la merce in questione proveniente dal loro Paese non rappresenta un rischio fitosanitario per l'europa. Come mai occorrono regole più severe a livello delle importazioni? Da alcuni anni in Svizzera e più generalmente in Europa fanno la loro comparsa sempre più nuovi organismi nocivi che minacciano sensibilmente la salute dei vegetali. I motivi sono in particolare l aumento del commercio internazionale e il traffico viaggiatori, che contribuiscono notevolmente all'introduzione di tali organismi. La comparsa di Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Ufficio federale dell'ambiente UFAM Servizio fitosanitario federale SFF
2 malattie e di parassiti sui vegetali può causare gravi danni all agricoltura e all ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale nonché pregiudicare seriamente la funzione del bosco. Le attuali disposizioni d'importazione non hanno potuto impedire le sempre più frequenti introduzioni di nuovi organismi nocivi. Occorrono quindi regole più severe e misure supplementari per meglio garantire la protezione dei vegetali. I nuovi organismi nocivi si diffondono soprattutto tramite materiale vegetale infestato attraverso i canali commerciali globali e il traffico viaggiatori, pertanto specialmente nell'ambito delle importazioni sono necessarie disposizioni più severe e maggiori controlli. Considerazioni generali La provenienza della merce è determinante per valutarne il rischio fitosanitario. A tal proposito si distingue tra: Stati terzi = tutti gli Stati al di fuori della Svizzera, dell'ue e del Principato del Liechtenstein. Anche le isole Canarie, Ceuta, Melilla e i dipartimenti e i territori francesi d'oltremare sono considerati Stati terzi. Stati membri dell'ue, Principato del Liechtenstein e la Svizzera. Questi Paesi dispongono di disposizioni riconosciute reciprocamente quali equivalenti nell'ambito della salute dei vegetali il che rende possibile la libera circolazione delle merci (senza controlli fitosanitari all'importazione). Per le merci, la cui importazione è consentita, vale in linea generale quanto segue. Se il materiale vegetale è importato da uno Stato terzo, è necessario un certificato fitosanitario. Questo documento ufficiale è emesso, su richiesta, dal servizio fitosanitario del Paese esportatore e deve soddisfare le disposizioni della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC). Se sono importati vegetali e parti di vegetali destinati alla piantagione (piante in vaso, bulbi, nesti, tuberi, ecc.) provenienti dall'ue o dal Principato del Liechtenstein, questi devono essere scortati da un passaporto fitosanitario (cfr. informativa sul sistema del passaporto fitosanitario). Il passaporto fitosanitario è stato introdotto in Svizzera nel 2002 quale agevolazione rispetto al certificato fitosanitario per il traffico merci con l'ue. Esso conferma che la merce adempie le prescrizioni fitosanitarie e può essere emesso soltanto dalle aziende omologate e dalle autorità competenti del Paese interessato. In Svizzera il Servizio fitosanitario federale (SFF) è competente per i controlli fitosanitari di merci regolamentate all atto dell'importazione da Stati terzi. Questi controlli all'importazione sono effettuati agli aeroporti di Zurigo e di Ginevra. Grazie all'equivalenza delle disposizioni fitosanitarie con l'ue è possibile importare in Svizzera merci vegetali provenienti da Stati terzi anche attraverso uno Stato membro dell'ue. In questo caso i controlli fitosanitari avvengono di norma nel primo punto di entrata nel territorio dell UE («first point of entry»). 2/6
3 Rappresentazione semplificata dei documenti e dei controlli necessari all'importazione per merci vegetali provenienti da Stati terzi e da Stati membri dell'ue. Divieti d'importazione In base a un analisi provvisoria del rischio è stato stilato un elenco di merci la cui importazione comporta un elevato rischio fitosanitario per l Europa. In particolare gli arbusti sono stati identificati quali significativi canali d'introduzione di nuovi organismi nocivi. Per queste «merci a elevato rischio fitosanitario» (talvolta anche definite «piante a rischio elevato») si applicherà dal nell'ue e dal in Svizzera un divieto d'importazione (temporaneo). Tra le merci vietate figureranno probabilmente: i vegetali destinati alla piantagione (escl. sementi, materiale in vitro e bonsai) dei seguenti generi e specie: Acacia, Acer, Albizia, Alnus, Annona, Bauhinia, Berberis, Betula, Caesalpinia, Cassia, Castanea, Cornus, Corylus, Crataegus, Diospyros, Fagus, Ficus carica, Fraxinus, Hamamelis, Jasminum, Juglans, Ligustrum, Lonicera, Malus, Nerium, Persea, Populus, Prunus, Quercus, Robinia, Salix, Sorbus, Taxus, Tilia e Ulmus; i vegetali e le parti di vegetali di Ullucus tuberosus (Olluco); i frutti di Momordica (cetriolo amaro) provenienti da Stati terzi o da regioni di Stati terzi in cui è notoriamente presente l'organismo nocivo Thrips palmi e in cui non sono state messe in atto misure efficaci al suo contenimento; il legno di Ulmus proveniente da Stati terzi o da regioni di Stati terzi in cui è notoriamente presente l'organismo nocivo Saperda tridentata. Gli Stati terzi, previo allestimento di un fascicolo completo, possono presentare una domanda per l'esclusione dal divieto d'importazione di singole merci. Se da un'analisi del rischio (effettuata dalla EFSA) risulta che il rischio rappresentato da una determinata merce dello Stato terzo in questione è accettabile, il divieto d'importazione è revocato per questo Paese (laddove necessario a determinate condizioni). Continuano a essere applicati i divieti all'importazione finora in vigore di cui all'allegato 3 dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali OPV come per esempio per patate, corteccia di castagno, vite, piante 3/6
4 di agrumi, terra e substrato di coltura da Stati terzi. Obbligo del certificato Chi dal volesse introdurre materiale vegetale vivo proveniente da Stati terzi necessita di norma di un certificato fitosanitario del Paese esportatore. Per materiale vegetale s intende, oltre ai vegetali interi, anche parti vive di vegetali come frutta, verdura, bulbi, nesti, radici, fiori recisi, sementi, polline vivo, rami, foglie, eccetera. Questa prescrizione si applicherà anche nell'ue (dal ). L'importazione di merci di questo tipo da Stati terzi va notificata di norma un giorno prima dell'importazione al SFF. Dal l'obbligo del certificato si applicherà anche per le importazioni nel bagaglio personale del traffico viaggiatori (anche per piccoli quantitativi). Dal 2020 la Confederazione effettuerà maggiori controlli del traffico viaggiatori e nello scambio commerciale di merci negli aeroporti svizzeri. Senza certificato fitosanitario potranno ancora essere importati i seguenti frutti provenienti da Paesi terzi: ananas (Ananas comosus), noce di cocco (Cocos nucifera), durian (Durio zibethinus), banana (Musa) e datteri (Phoenix dactilifera). In base all'attuale stato delle conoscenze, l'importazione di questi frutti non rappresenta un rischio fitosanitario per l Europa. Materiale da imballaggio in legno Traffico viaggiatori Mediante imballaggi in legno possono essere introdotti anche organismi nocivi particolarmente pericolosi come, per esempio, il tarlo asiatico del fusto. Ai fini dell importazione di materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi sono pertanto prescritte l esecuzione di un trattamento termico e l apposizione di un marchio specifico (secondo ISPM n. 15 ). Le disposizioni d'importazione esistenti in relazione al materiale da imballaggio in legno continueranno a essere applicate anche dopo il 2020 (nessuna modifica significativa a tal proposito). Attualmente in relazione all'importazione di merci da Stati terzi nel traffico viaggiatori sono in vigore delle agevolazioni per piccoli quantitativi di frutta, verdura (escl. patate) e fiori recisi per uso personale. Queste agevolazioni non saranno più in vigore dal Anche nel traffico viaggiatori in futuro il materiale vegetale vivo proveniente da Stati terzi, al momento dell'importazione, dovrà essere scortato da un certificato fitosanitario (escl. alcuni frutti tropicali di cui sopra). Questo vale non soltanto per la Svizzera, bensì dal anche per l'ue. Spesso il materiale vegetale trasportato in Svizzera o nell'ue da viaggiatori o servizi postali di Stati terzi non adempie i requisiti fitosanitari. Per contrastare questo fenomeno, dal 2020 le aziende attive nel traf- 4/6
5 fico viaggiatori e che prestano servizi postali saranno tenute a informare i propri clienti sulle rilevanti prescrizioni fitosanitarie. Gli aeroporti internazionali, le aziende di trasporto attive a livello internazionale (persone e merci), i servizi postali e le aziende attive nel commercio online dovranno mettere a disposizione dei viaggiatori e dei propri clienti il materiale informativo del SFF e pubblicarlo sui propri siti Internet. Importazioni dall'ue Impianti per la messa in quarantena Basi legali L'UE e la Svizzera costituiscono uno spazio fitosanitario comune. In linea di massima il materiale vegetale può pertanto circolare liberamente in ragione degli accordi bilaterali. I vegetali e le parti di vegetali destinati alla piantagione (p.es. nesti, portainnesti, bulbi, radici e determinate sementi) possono essere tuttavia importati dall UE in Svizzera soltanto con un passaporto fitosanitario (per ulteriori informazioni cfr. informativa sul sistema del passaporto fitosanitario dal 2020). Nel bagaglio personale i viaggiatori possono importare in Svizzera vegetali provenienti dall'ue senza passaporto fitosanitario nella misura in cui questi non sono utilizzati a fini professionali o commerciali (uso personale). Le isole Canarie, Ceuta, Melilla, i dipartimenti e i territori francesi d'oltremare sono considerati Stati terzi (cfr. sopra). Al momento dell'importazione di nuovi vegetali e di prodotti vegetali (p.es. frutta esotica) oppure di merci con un volume commerciale molto piccolo provenienti da Stati terzi spesso mancano importanti informazioni dal profilo della salute dei vegetali. Se si sospetta un'infestazione da organismi nocivi, le merci sono trasferite in impianti per la messa in quarantena e quindi controllate dal SFF. In linea di massima non si tratta di laboratori in cui sono autorizzati a scopi scientifici test con organismi nocivi, bensì per esempio di serre con particolari misure di sicurezza (p.es. isolamento a prova di insetti, nessun deflusso dell'acqua d'irrigazione, accesso regolato). Se si tratta di impianti ufficiali per la messa in quarantena (Confederazione, Cantone), si parla di «stazioni di quarantena». Questi sono utilizzati in particolare se il rischio d'infestazione è ritenuto elevato dal SFF. Anche un terreno aziendale può essere riconosciuto temporaneamente dal SFF quale impianto per la messa in quarantena; in questo caso esso è definito «struttura di confinamento». Un impianto del genere è utilizzato per la messa in quarantena di merci per le quali il rischio di un'infestazione con organismi nocivi regolamentati è ritenuto relativamente esiguo dal SFF. Le disposizioni fondamentali nel settore della salute dei vegetali sono sancite nella nuova ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (ordinanza sulla salute dei vegetali; OSaIV). L'ordinanza, fondata sulla legge sull agricoltura e sulla legge forestale, è stata varata dal Consiglio federale il 31 ottobre 2018 ed entrerà in vigore il 1 gennaio Sostituisce l attuale ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (OPV; RS ). Le disposizioni tecniche nonché gli elenchi delle merci e degli organismi nocivi regolamentati saranno contenuti in una nuova ordinanza interdipartimentale del DEFR e del DATEC (OSaIV-DEFR-DATEC) che, come l'ordinanza del Consiglio federale, entrerà in vigore presumibilmente il 1 gennaio Le misure urgenti e le disposizioni fitosanitarie temporanee continueranno a essere disciplinate nelle due ordinanze rispettivamente 5/6
6 dell UFAG (OMF-UFAG; RS ) e dell UFAM (OMF-UFAM; RS ). In esse saranno inclusi anche i divieti d'importazione per «merci a elevato rischio fitosanitario». Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni in merito al nuovo diritto sulla salute dei vegetali sono disponibili su Questa informativa è stata pubblicata a giugno 2019 da: Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Servizio fitosanitario federale SFF Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna Tel , fax phyto@blw.admin.ch /00003 / V 1.0 6/6
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2019 DELLA COMMISSIONE
L 323/10 19.12.2018 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2019 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2018 che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 18.12.2018 C(2018) 8877 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 18.12.2018 che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri
Il sistema del passaporto fitosanitario dal 2020
Il sistema del passaporto fitosanitario dal 2020 Il 1 gennaio 2020 entrerà in vigore in Svizzera un nuovo diritto sulla salute dei vegetali. Ciò ha un influsso anche sul sistema del passaporto fitosanitario
Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 323. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 19 dicembre 2018.
Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 323 Edizione in lingua italiana Legislazione 61 o anno 19 dicembre 2018 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2016 della
concernente le misure d emergenza per impedire l introduzione e la diffusione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner),
Decisione generale concernente le misure d emergenza per impedire l introduzione e la diffusione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis
Decisione generale concernente misure d emergenza per impedire l introduzione e la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster)
Decisione generale concernente misure d emergenza per impedire l introduzione e la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster) del 23 settembre 2010 L Ufficio federale dell agricoltura, visto l articolo
10.1 Situazione iniziale
Consultazione 10 Attualmente in vigore: Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) Dall'1.1.2020: Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi () 10.1 Situazione
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali DECRETO 31 ottobre 2013 Misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di Epitrix cucumeris
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 31 ottobre 2013 (in Gazz. Uff., 29 gennaio 2014, n. 23). - Misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio
RIQUALIFICAZIONE NEL TERRITORIO ANCHE IN VISTA DI EXPO Silvano Menguzzo Veronica Cappa
RIQUALIFICAZIONE NEL TERRITORIO ANCHE IN VISTA DI EXPO 2015 Silvano Menguzzo Veronica Cappa PIANO DI LOTTA CONTRO ANOPLOPHORA SPP. 2008/2013 Risorse economiche a disposizione per la riqualificazione: 1.905.000
4. Ispezioni e notifica obbligatoria dell organismo specificato
Decisione generale concernente le misure per impedire l introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto del 9 agosto 2013 L Ufficio federale
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2012 relativa alle misure d emergenza per impedire l introduzione e la diffusione nell Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner),
Ordinanza dell UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo
Ordinanza dell UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT) Modifica del 14 dicembre 2015 L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG) ordina: I L allegato 3 dell ordinanza dell
Come viene regolata la concessione dei passaporti verdi? Condizione per l autorizzazione all uso del Passaporto Verde... 7
passaporto verde Sommario Introduzione.....3 Come viene regolata la concessione dei passaporti verdi?... 4 Chi deve richiedere la concessione dei passaporti verdi?... 4 Registro ufficiale dei produttori
Spostamento soggetto ad autorizzazione di materiale vegetale senza passaporto fitosanitario
Ufficio federale dell agricoltura UFAG Ufficio federale dell ambiente UFAM Promemoria n. 17 Data: 12.10.2018 N. di riferimento: 425.1 / bsa/kfp (Inputs: buma, Agroscope) Documento e versione: MB 17 18.10
Ordinanza sulla protezione dei vegetali
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) Modifica del 31 ottobre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 2010 1 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre 211 1 sulle importazioni
COMMISSIONE DECISIONI. L 300/36 Gazzetta ufficiale dell Unione europea
L 300/36 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 11.11.2008 II (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) DECISIONI COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del
Ordinanza dell UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo
Ordinanza dell UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT) Modifica del 20 giugno 2012 L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG) ordina: I L allegato 1 dell ordinanza del 25
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 12 ottobre 2012. Misure d emergenza per impedire l introduzione e la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster) nel territorio della
Domanda per esperimenti con organismi (Foglio d accompagnamento alla domanda per esperimenti con prodotti fitosanitari non omologati)
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Settore Protezione sostenibile dei vegetali Domanda per esperimenti con organismi (Foglio
SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E CONTROLLO AGROFORESTALE
REGIONE TOSCANA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E CONTROLLO AGROFORESTALE Responsabile di settore: DROSERA LORENZO Decreto non soggetto a
(1) Pubblicato nella G. U. 4 luglio 2006, n IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
D.M. 12 aprile 2006 (1) Modifica dell'allegato XX del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione
1. Le riunioni informative sull'introduzione di TRACES che si sono tenute dal 15 al 19 giugno 2015 a Basilea e agli aeroporti di Ginevra e Zurigo.
Ufficio federale dell agricoltura UFAG Ufficio federale dell ambiente UFAM Servizio fitosanitario federale SFF CH-3003 Berna, UFAG, vfa Alle ditte d importazione e spedizione di merci assoggettate alle
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 27 ottobre 2010 (Stato 1 giugno 2018)
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) 916.20 del 27 ottobre 2010 (Stato 1 giugno 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 148a capoverso 3, 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177 e
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Dec. 27 giugno 2006, n. 2006/464/CE (1) DECISIONE DELLA COMMISSIONE che stabilisce misure d emergenza provvisorie per impedire l introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
Direttiva concernente il monitoraggio e la lotta al cinipide galligeno del castagno (Dryocosmus kuriphilus)
Ufficio federale dell ambiente UFAM Ufficio federale dell agricoltura UFAG Servizio fitosanitario federale SFF Direttiva concernente il monitoraggio e la lotta al cinipide galligeno del castagno (Dryocosmus
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 27 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2018)
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) 916.20 del 27 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 148a capoverso 3, 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 27 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2016)
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) del 27 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 148a capoverso 3, 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177 e 180 capoverso
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 27 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2015)
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) 916.20 del 27 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 148a capoverso 3, 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177
Ordinanza sulla protezione dei vegetali
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) Modifica del 16 maggio 2007 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 40 capoverso 3 dell ordinanza del 28 febbraio 2001 1 sulla protezione
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 26 ottobre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre
6-9 marzo 2018 Chianciano Terme (SI) Servizio Fitosanitario Centrale
6-9 marzo 2018 Chianciano Terme (SI) Servizio Fitosanitario Centrale Principali emergenze fitosanitarie Anoplophora chinensis Anoplophora glabripennis Coleoptera, Cerambycidae Nome Comune: Tarlo asiatico
TRACES NT per le importazioni bio
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG TRACES NT per le importazioni bio Formazione TRACES presso la bio.inspecta AG, 29 novembre
Organismi dannosi alle porte
Organismi dannosi alle porte Rivera- 10 gennaio 2019 08:00-12:30 Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell Economia e delle Finanze Sezione dell Agricoltura Servizio fitosanitario Tarlo asiatico (Anoplophora
La tariffa fitosanitaria standard di cui all'articolo 55, è fissata ai seguenti livelli (in euro): Parte A. Sezione 1
Algato XX La tariffa fitosanitaria standard di cui all'articolo 55, è fissata ai seguenti livelli (in euro): Parte A Sezione 1 Tariffa per controlli all'importazione: Voce Quantità Tariffa a) per i controlli
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 12 ottobre 2012 Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster) nel territorio della
Cognome Nome. Test eseguito presso. Valutazione eseguida dagli Ispettori Fitosanitari
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL AGRICOLTURA E ALLE FORESTE Servizio fitosanitario regionale Test di verifica per l ottenimento dei requisiti di professionalità per l'esercizio
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 27 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) del 27 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 148a capoverso 3, 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177 e 180 capoverso
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE
Determinazione n. C0931 del 22 aprile 2009 OGGETTO: D.M. 9/11/2007 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico Anoplophora chinensis (Thomson). Delimitazione della zona infestata
Gazzetta ufficiale dell'unione europea
4.2.2017 IT L 31/29 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/198 DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 2017 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'unione di Pseudomonas syringae pv.
Parliamo di legislazione fitosanitaria
Parliamo Decreto di legislazione legislativo 214/2005 fitosanitaria Parliamo di legislazione fitosanitaria Ma all Università dove si studia????? In Diritto agrario in Entomologia in Patologia Parliamo
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale. Ordinanza sulle foreste.
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale. Ordinanza sulle foreste (OFo) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
REGIONE PIEMONTE BU16 18/04/2019
REGIONE PIEMONTE BU16 18/04/2019 Codice A1703A D.D. 15 aprile 2019, n. 332 Aggiornamento della zona delimitata per Anoplophora glabripennis in Piemonte, Comune di Cuneo, e applicazione delle misure fitosanitarie
del presente decreto.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione è gratuita. Fonte: Istituto Poligrafico
Note orientative sulle autorizzazioni da richiedere al Servizio Fitosanitario
VIVAISMO Note orientative sulle autorizzazioni da richiedere al Servizio Fitosanitario La principale attività del Servizio Fitosanitario riguarda la certificazione dei vegetali e prodotti vegetali nelle
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
1.8.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 205/13 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2013 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva
Antagonisti naturali: aspetti normativi
Cimice marmorata asiatica in Friuli Venezia Giulia insetto alieno di difficile gestione in agricoltura Antagonisti naturali: aspetti normativi Gianluca Governatori ERSA - Servizio fitosanitario e chimico,
Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici. IL TARLO ASIATICO DEL FUSTO Anoplophora glabripennis
Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici IL TARLO ASIATICO DEL FUSTO Anoplophora glabripennis Cuneo, 3 ottobre 2018 Primi ritrovamenti in Piemonte 2018-30 luglio 2018 a Vaie (TO) in un viale
Ordinanza sulla statistica del commercio esterno
Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 5 dicembre 1988 (Stato 14 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla
D.M. 4 giugno 1997 (1) Trasferimento alle regioni del nulla-osta per l'importazione di materiale sementiero (2) (3) originario dei Paesi terzi
D.M. 4 giugno 1997 (1) Trasferimento alle regioni del nulla-osta per l'importazione di materiale sementiero (2) (3) originario dei Paesi terzi IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Ministero delle politiche agricole e forestali Decreto 28 novembre 2002
Ministero delle politiche agricole e forestali Decreto 28 novembre 2002 Misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum
Giornata di sensibilizzazione degli operatori comunali del verde Organismi dannosi: cosa fare e come riconoscerli
Giornata di sensibilizzazione degli operatori comunali del verde Organismi dannosi: cosa fare e come riconoscerli Rivera- 10 gennaio 2019 08:00-12:30 Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell conomia
Ordinanza dell UFAG concernente le misure fitosanitarie per l agricoltura e l orticoltura esercitata a titolo professionale
Ordinanza dell UFAG concernente le misure fitosanitarie per l agricoltura e l orticoltura esercitata a titolo professionale (OMF-UFAG) Modifica del 14 febbraio 2018 L Ufficio federale dell agricoltura
Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura
Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) Modifica del 28 ottobre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 16 giugno 2006 1
Il quadro normativo della lotta obbligatoria al Cinipide del castagno
Il quadro normativo della lotta obbligatoria al Cinipide del castagno R. Griffo - G. Pesapane Servizio fitosanitario Regione Campania Riferimenti normativi Dall anno 2003 per l European and Mediterranean
Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura
Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 16 giugno 2006 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge federale del 21 marzo
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. DECRETO 1 marzo 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 1 marzo 2012 Misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti delle patate provenienti
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
10974 26/11/2013 Identificativo Atto n. 709 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA ADEGUAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI DANNI ALLE SUPERFICI BOSCHIVE E AI TERRENI SOGGETTI A VINCOLO
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 28 febbraio 2001 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) 916.20 del 28 febbraio 2001 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177 e 180 capoverso 3
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
L 64/38 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.3.2012 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 1 o marzo 2012 relativa alle misure d emergenza per impedire l introduzione e la diffusione nell Unione
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 1 marzo 2012 relativa alle misure d emergenza per impedire l introduzione e la diffusione nell Unione di Anoplophora chinensis (Forster) (2012/138/UE) LA COMMISSIONE
I mezzi tecnici in agricoltura biologica Auditorium CREA DC 22 marzo Bruno Caio Faraglia
I mezzi tecnici in agricoltura biologica Auditorium CREA DC 22 marzo 2018 Bruno Caio Faraglia DISR V - Servizio fitosanitario centrale, materiali di moltiplicazione, sementi, privative vegetali, fitofarmaci,
SCHEDA DI OFFERTA PREZZI UNITARI
Fornitura franco cantiere di alberi delle seguenti specie: Quercus robur in zolla-rete coltivata in vaso air pot con almeno 6 trapianti, circonferenza fusto 60-70 cm altezza complessiva 700-900 cm larghezza
1. Proibizioni Keiferia lycopersicella (Walsingham) e Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) non devono essere introdotti o diffusi in Svizzera.
Decisione generale concernente le misure per impedire l introduzione e la diffusione di Keiferia lycopersicella (Walsingham) e Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) del 15 gennaio 2018 L Ufficio federale
Servizio fitosanitario Regione Toscana
REGIONE TOSCANA Giunta Regionale Direzione generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze Settore Servizio fitosanitario regionale, servizi agroambientali di vigilanza e controllo"
Certificazione export in Lombardia
Certificazione export in Lombardia L attività del servizio fitosanitario comprende diversi comparti tra i quali riveste un importanza strategica la certificazione fitosanitaria all esportazione di vegetali
Trasporti interni (cabotaggio) nel traffico commerciale delle merci
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Volantino Trasporti interni (cabotaggio) nel traffico commerciale delle merci 1 Osservazioni
CAC e Certificazione Il nuovo assetto comunitario
CAC e Certificazione Il nuovo assetto comunitario Paolo Giorgetti DISR V Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali Faenza, 26 maggio 2017 CERTIFICAZIONE VOLONTARIA 2014 arriva anche in Europa
Accordo. Traduzione 1
Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Araba Siriana relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci Concluso il 5 settembre 2006 Entrato
Analisi del Regolamento 2016/2031: novità del nuovo regime fitosanitario e ruolo degli operatori professionali
Analisi del Regolamento 2016/2031: novità del nuovo regime fitosanitario e ruolo degli operatori professionali Beniamino Cavagna Firenze, 11 maggio 2017 Premessa La Commissione ritiene la materia fitosanitaria
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.3.2019 C(2019) 1922 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 14.3.2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento R Pesca marittima (IUU) Sezione Esecuzione dei compiti A.28 1 marzo 2017
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Sezione Esecuzione dei compiti A.28 1 marzo 2017 Regolamento R-60-6.2 Pesca marittima (IUU)
IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
Oggetto: Modalità di controllo ed eradicazione di Anoplophora chinensis in Regione Lombardia ai sensi dell'art. 16 punto 1 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio del 8 maggio 2000 Concernente le misure
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 28 febbraio 2001 (Stato 5 luglio 2005)
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) del 28 febbraio 2001 (Stato 5 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177 e 180 capoverso 3 della legge
Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2002
03.014 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2002 del 19 febbraio 2003 Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo il rapporto concernente le misure tariffali
Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale
(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
L 146/16 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/893 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
Atti legislativi. Atti legislativi. Ufficio federale dell agricoltura UFAG
1 2 Leggi LF del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR, RS 211.412.11) LF del 4 ottobre 1985 sull affitto agricolo (LAAgr, RS 221.213.2) LF del 20 marzo 1975 sulla protezione delle novità vegetali
2. Oggetto e definizioni
Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale dell agricoltura UFAG Settore Certificazione, protezione dei vegetali e delle varietà DIRETTIVA n. dell'ufficio federale dell'agricoltura all'attenzione
LA QUARANTENA: STRUMENTO PER PREVENIRE LE EMERGENZE - presente e futuro
ACCADEMIA DEI GEORGOFILI Firenze, 24 maggio 2015 LA QUARANTENA: STRUMENTO PER PREVENIRE LE EMERGENZE - presente e futuro Franco Finelli Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna Vito Savino, Università
Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura
Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 16 giugno 2006 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge
La sede di Ravenna del Servizio Fitosanitario Regionale Ravenna, 3 ottobre 2018
La sede di Ravenna del Servizio Fitosanitario Regionale Ravenna, 3 ottobre 2018 Paolo Solmi Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna Il SFC e i SSFFRR MISSION E ORGANIZZAZIONE DI SF-RER La mission
Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica
Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica Modifica del 26 novembre 2003 Il Dipartimento federale dell economia, d intesa con il Dipartimento federale dell interno, ordina: I L ordinanza del DFE del
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
7.12.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 335/49 DECISIONI DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2012 relativa alle misure per impedire l introduzione e la diffusione nell Unione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
2007/365/CE: Decisione della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d emergenza per impedire l introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) LA COMMISSIONE
Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Attenzione: Questa versione è a scopo informativo. È determinante l'ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU). Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione
Ordinanza sugli emolumenti dell Ufficio federale dell ambiente
Ordinanza sugli emolumenti dell Ufficio federale dell ambiente (Ordinanza sugli emolumenti dell UFAM; OE-UFAM) 1 del 3 giugno 2005 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Bando n. 1/2019 del 7 dicembre 2018 concernente la vendita all'asta di carne kasher e carne halal di animali delle specie bovina e ovina
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Bando n. 1/2019 del 7 dicembre 2018 concernente la vendita all'asta di carne kasher e carne halal di animali delle specie bovina
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale
Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope
Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, OStup) Modifica del 31 gennaio 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 maggio 1996 1 sugli
La scuola nel bosco Verona Maria Giulia da Sacco Fattoria Didattica La Valverde, VR
La scuola nel bosco Verona Maria Giulia da Sacco Fattoria Didattica La Valverde, VR Fattoria Didattica La Valverde, Via A. da legnago 21, Verona www.valverde-verona.it Fattoria Didattica La Valverde, Via