CONDIZIONI GENERALI D ASSICURAZIONE (CGA).

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1 ASSICURAZIONE COLLETTIVA CONTRO GLI INFORTUNI CONDIZIONI GENERALI D ASSICURAZIONE (CGA). Edizione 2006, per le categorie non sottoposte alla LAINF

2 Sommario Pagina Condizioni generali d assicurazione (CGA) Assicurazione collettiva contro gli infortuni per le categorie non sottoposte alla LAINF 3 I Estensione dell assicurazione 3 Art. 1 Categorie d assicurazione 3 Art. 2 Persone assicurate 3 Art. 3 Infortuni assicurati 3 Art. 4 Nozione d infortunio 3 Art. 5 Validità territoriale 3 Art. 6 Passaggio all assicurazione individuale 3 II Prestazioni d assicurazione 3 Art. 7 Indennità giornaliera 3 Art. 8 Spese di guarigione in caso d infortunio 3 Art. 9 Indennità giornaliera in caso d ospedalizzazione 4 Art. 10 Somme d assicurazione in caso di decesso e d invalidità 4 Art. 11 Decesso 4 Art. 12 Invalidità 4 III Esecuzione 5 Art. 13 Inizio, durata e fine dell assicurazione 5 Art. 14 Concorso di conseguenze d infortunio con malattie, infermità e postumi d infortuni precedenti 5 Art. 15 Esclusioni e riduzioni delle prestazioni 5 Art. 16 Diverse assicurazioni 6 Art. 17 Premi 6 Art. 18 Partecipazione alle eccedenze 6 Art. 19 Comportamento in caso di sinistro 6 Art. 20 Comunicazioni alla SWICA 6 Art. 21 Foro giuridico 7 Art. 22 Diritto applicabile 7 Art. 23 Versione determinante 7 2

3 Condizioni generali d assicurazione (CGA) Assicurazione collettiva contro gli infortuni per le categorie non sottoposte alla LAINF I Estensione dell assicurazione Assicuratore è la SWICA Assicurazioni, Römerstrasse 37, 8401 Winterthur. Art. 1 Categorie d assicurazione Tramite contratto possono essere assicurati i seguenti rischi: indennità giornaliera in caso d infortunio con o senza periodo d attesa (art. 7); spese di guarigione in caso d infortunio per trattamento ambulatoriale e/o ospedaliero (art. 8); indennità giornaliera in caso d ospedalizzazione (art. 9); decesso dovuto ad infortunio (art. 11); invalidità dovuta ad infortunio (art. 12). Art. 2 Persone assicurate 1 È assicurata la cerchia di persone descritta nella polizza. 2 Possono essere assicurate per gli infortuni non professionali solo le persone il cui orario di lavoro settimanale presso l azienda assicurata ammonta ad almeno otto ore. Art. 3 Infortuni assicurati 1 L assicurazione copre gli infortuni professionali che si verificano durante il periodo di validità del contratto. 2 L assicurazione copre pure gli infortuni non professionali soltanto a condizione che sia stato stipulato un accordo in questo senso. 3 Sono considerati infortuni professionali quelli che si verificano: durante un attività svolta per l azienda assicurata, rispettivamente durante lo svolgimento della funzione assicurata; durante le pause, a condizione che siano trascorse entro il perimetro dell azienda; sul percorso da e per il posto di lavoro. Tutti gli altri infortuni sono considerati «non professionali». Art. 4 Nozione d infortunio 1 È considerata infortunio l azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a fattore esterno straordinario. 2 Le seguenti lesioni corporali sono parificate a infortunio, anche se non sono dovute ad un fattore esterno straordinario: a) fratture, se non attribuibili indubbiamente ad una malattia; b) lussazioni di articolazioni; c) lacerazioni del menisco; d) lacerazioni muscolari; e) stiramenti muscolari; f) lacerazioni dei tendini; g) lesioni dei legamenti; h) lesioni del timpano. Art. 5 Validità territoriale 1 L assicurazione è valida in tutto il mondo. 2 Per le spese occorse all estero a causa di un infortunio subito dall assicurato vengono erogate prestazioni in conformità agli articoli 7, 8, 9, 11 e 12. Art. 6 Passaggio all assicurazione individuale Diritto di passaggio 1 In caso di uscita dalla cerchia delle persone assicurate o di risoluzione del presente contratto, la persona assicurata residente in Svizzera ha il diritto di passare all assicurazione individuale della SWICA. Tale diritto deve essere esercitato entro un termine di 30 giorni. Prosecuzione dell assicurazione 2 La SWICA accorda le prestazioni assicurate precedentemente, in conformità alle condizioni e alle tariffe dell assicurazione individuale vigenti al momento del passaggio. Ai fini della prosecuzione dell assicurazione sono determinanti lo stato di salute e l età al momento dell entrata nell assicurazione collettiva. Limitazione del diritto di passaggio 3 Il diritto di passaggio non viene concesso: in caso di cambiamento del posto di lavoro e di passaggio all assicurazione collettiva contro gli infortuni del nuovo datore di lavoro, oppure in caso di rescissione della presente assicurazione collettiva contro gli infortuni e di prosecuzione della stessa presso un altro assicuratore per la medesima cerchia di persone, nella misura in cui il nuovo assicuratore è tenuto in considerazione di accordi di libero passaggio a garantire la prosecuzione della copertura assicurativa (casi di libero passaggio); dopo il compimento del 66 anno d età. II Prestazioni d assicurazione Art. 7 Indennità giornaliera 1 È assicurata l indennità giornaliera per infortunio menzionata nella polizza, che viene erogata per la durata dell incapacità lavorativa attestata da un medico o da un chiropratico titolare di un diploma federale o di un diploma estero equivalente. 2 L indennità giornaliera viene versata interamente, oppure ridotta in proporzione al grado d incapacità lavorativa. In caso d incapa cità lavorativa inferiore al 25 %, il diritto all indennità giornaliera si estingue. 3 L indennità giornaliera non è versata per il giorno dell infortunio. Essa viene corrisposta per ciascun infortunio a decorrere dall inizio delle prestazioni convenuto e per un massimo di 730 giorni, ma al massimo fino al versamento di una prestazione d invalidità eventualmente dovuta dalla SWICA. I giorni con incapacità lavorativa parziale sono considerati giorni interi. Il diritto si estingue, in ogni caso, 5 anni dopo il giorno dell infortunio. Art. 8 Spese di guarigione in caso d infortunio Se le spese di guarigione sono assicurate, la SWICA prende a carico: 1 la totalità delle spese comportate dalle cure medicalmente necessarie e opportune, dispensate o prescritte da un medico, da un chiropratico o da un dentista titolari di un diploma federale o di un diploma estero equivalente; 2 la totalità delle spese d ospedalizzazione nel reparto privato di un ospedale pubblico o di una clinica privata scelti dall assicurato, per al massimo cinque anni a decorrere dalla data dell infortunio; 3 la totalità dei costi comportati da un soggiorno di cura stazionario, necessario per ragioni mediche, presso uno stabilimento termale svizzero sotto direzione medica. In caso di cure ambulatoriali presso stabilimenti termali svizzeri sotto direzione medica, vengono corrisposti al massimo CHF 200. al giorno per la terapie e le spese d alloggio della persona assicurata; 4 la totalità delle spese comportate dai servizi del personale infer mieristico qualificato durante la terapia in conformità ai capoversi 1 e 2; 3

4 5 le spese di noleggio di attrezzature sanitarie; 6 le spese d acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ausiliari ortopedici, occorse a seguito di un infortunio che abbia richiesto una terapia in conformità ai capoversi 1 e 2. Se nonostante la manipolazione scrupolosa un mezzo ausiliario deve essere riparato, adattato o rinnovato, la SWICA assume i relativi costi, a condizione che non vi sia un terzo tenuto a risarcire il danno. I mezzi ausiliari nuovamente utilizzabili sono messi a disposizione soltanto a titolo di prestito; 7 le spese per: tutti i trasporti della persona assicurata conseguenti all infortunio e necessari per ragioni mediche; i trasporti aerei sono presi a carico solamente a condizione che siano inevitabili per motivi medici o tecnici; le azioni di salvataggio della persona assicurata conseguenti all infortunio; le azioni di ricupero della salma, se il decesso è causato da un infortunio assicurato o da sfinimento; le azioni di ricerca intraprese ai fini del salvataggio o del recupero della persona assicurata, fino a un massimo di CHF ; 8 i costi della cura a domicilio prescritta da un medico e dispensata da personale infermieristico qualificato, per al massimo cinque anni a decorrere dalla data dell infortunio; 9 in caso di trattamento d urgenza all estero, alla persona assicurata viene rimborsato al massimo un importo pari al doppio dei costi che sarebbero risultati se il trattamento fosse stato eseguito in Svizzera; 10 sono considerati stabilimenti ospedalieri gli istituti svizzeri, o i reparti di questi ultimi, che sono adibiti al trattamento stazionario di malattie o conseguenze di infortuni, che sottostanno a una direzione medica, e che dispongono di personale infermieristico qualificato e di installazioni mediche appropriate; 11 sono considerati stabilimenti di cura gli istituti che sono adibiti al trattamento successivo o alla riabilitazione, che sottostanno a una direzione medica, e che dispongono di personale infermieristico qualificato e di installazioni mediche appropriate. Art. 9 Indennità giornaliera in caso d ospedalizzazione 1 L indennità giornaliera convenuta nella polizza è versata per la durata del ricovero in ospedale conseguente all infortunio e necessario per ragioni mediche in conformità all art. 8, cpv L indennità giornaliera d ospedalizzazione è inoltre versata per la durata di un ricovero prescritto dal medico (escluso il pernottamento a domicilio) in uno stabilimento termale svizzero sottoposto a una direzione medica in conformità all art. 8, cpv Se la persona assicurata è curata a domicilio, sono coassicurate le spese supplementari documentate comportate dallo svolgimento dei lavori domestici da parte di una persona che prima dell infortunio non viveva in comunione domestica con la persona assicurata. Viene versata al massimo la metà dell indennità giornaliera in caso d ospedalizzazione indicata nella polizza, e ciò per la durata reputata necessaria per ragioni mediche. Art. 10 Somme d assicurazione in caso di decesso e d invalidità 1 Fanno stato le somme d assicurazione indicate nella polizza. 2 In caso d incidente aereo, la garanzia massima accordata dalla SWICA alla medesima persona da tutte le assicurazioni infortuni esistenti per quest ultima è limitata se tali assicurazioni coprono il rischio aereo senza premi separati a CHF in caso di decesso e a CHF in caso d invalidità totale (per un invalidità parziale, questo importo è ridotto di conseguenza). 3 Per gli assicurati che al momento dell infortunio hanno superato il 70 anno d età, viene soppressa la progressione nell assicurazio ne invalidità. Art. 11 Decesso 1 Se è dimostrato che l infortunio provoca la morte dell assicurato, immediatamente o entro 2 anni dalla data in cui si è verificato, la SWICA versa la somma d assicurazione convenuta per il decesso ai superstiti enumerati qui di seguito, e ciò nel seguente ordine e nella seguente entità: 2 l intero capitale per decesso al coniuge superstite, in sua mancanza ai figli; in mancanza di questi ultimi ai genitori, e in mancanza di questi ultimi agli eredi legali, con esclusione della collettività. Al coniuge e ai figli di un matrimonio contratto soltanto dopo l infortunio non è riconosciuto alcun diritto. 3 In mancanza di persone aventi diritto in conformità all art. 11, cpv. 1 e 2, la SWICA rimborsa le spese funerarie fino ad un importo massimo equivalente al 10 % del capitale assicurato per il decesso. 4 Un capitale d invalidità eventualmente versato in conformità all art. 12 viene computato sul capitale per il decesso. Art. 12 Invalidità 1 Se l infortunio, entro 5 anni dalla data in cui si è verificato, provoca l invalidità presumibilmente permanente di una persona assicurata, la SWICA versa la somma d assicurazione convenuta in caso d invalidità, e più precisamente l intera somma d assicura zione in caso d invalidità totale, rispettivamente, in caso d invali dità parziale, una parte della somma d assicurazione corrispondente al grado di quest ultima. 2 È considerata invalidità totale la perdita o la perdita dell uso di ambedue le braccia o mani, di ambedue le gambe o di ambedue i piedi, oppure la perdita simultanea di un braccio o di una mano e di una gamba o di un piede, la paralisi totale o la cecità totale. 3 In caso d invalidità parziale viene versata la parte della somma d assicurazione prevista per l invalidità totale che corrisponde al grado d invalidità. Le valutazioni percentuali sono le seguenti: braccio 70 % avambraccio 65 % mano 60 % limitazione funzionale molto dolorosa della colonna vertebrale 50 % pollice, con parte del metacarpo 25 % pollice, senza parte del metacarpo 22 % prima falange del pollice 10 % indice 15 % medio 10 % anulare 9 % mignolo 7 % una gamba, parte superiore 60 % una gamba, parte inferiore 50 % un piede 45 % un alluce 8 % ogni altro dito del piede 3 % forza visiva di un occhio 30 % forza visiva del secondo occhio per monocoli 50 % udito bilaterale 60 % udito di un orecchio 15 % udito di un orecchio, se quello dell altro era già completamente perso prima dell infortunio 30 % rene 20 % olfatto 10 % gusto 10 % In caso di perdita solo parziale o di perdita dell uso solo parziale, il grado d invalidità è ridotto di conseguenza. Nei casi non menzionati qui sopra, la determinazione del grado d invalidità avviene mediante accertamenti medici basati sui tassi di menomazione dell integrità indicati nell allegato 3 all Ordinanza sull assicurazione contro gli infortuni. 4

5 4 In caso di perdita simultanea o perdita dell uso simultanea di più parti del corpo a causa del medesimo infortunio, il grado d invalidità viene generalmente calcolato addizionando i tassi. Esso non può tuttavia mai superare il 100 %. In caso di perdita di tutte le dita di una mano, viene versato al massimo il capitale d invalidità che entra in considerazione per la perdita della mano corrispondente. 5 Se la perdita o la perdita dell uso, totale o parziale, di determinate parti del corpo risulta essere antecedente l infortunio, al momento dell accertamento del grado d invalidità viene dedotto il grado d invalidità preesistente, determinato in base ai principi summenzionati. 6 Per l assicurazione del capitale d invalidità trovano applicazione somme d assicurazione progressive, a condizione che ciò sia stato pattuito nella polizza (fatta eccezione per l articolo 10, cpv. 3): variante A = progressione del 225 %; variante B = progressione del 350 %. Se il grado d invalidità supera il 25 %, l indennizzo aumenta come indicato qui di seguito: Variante Variante Variante Variante A B A B A B A B da a a da a a da a a da a a % % % % % % % % % % % % Il diritto alla prestazione d invalidità è accordato all assicurato. 8 Se a seguito di un infortunio per il quale la SWICA ha erogato delle prestazioni si rende necessaria una riformazione professionale, la SWICA assume i relativi costi, fino a un importo pari al massimo al 10 % della somma d invalidità assicurata. III Esecuzione Art. 13 Inizio, durata e fine dell assicurazione 1 L assicurazione inizia alla data indicata nella polizza. 2 L assicurazione è stipulata per la durata indicata nella polizza. Alla scadenza di tale durata e dopo ogni anno d assicurazione successivo, essa si rinnova tacitamente di un anno. 3 L assicurazione può essere disdetta osservando un preavviso di tre mesi, sempre per la data di scadenza o per la fine del successivo anno d assicurazione. La disdetta è ritenuta puntuale se viene consegnata a un ufficio postale al più tardi il giorno precedente l ini zio del termine di tre mesi. 4 Se l assicurazione è stata stipulata per meno di un anno, essa si estingue alla data indicata nella polizza. 5 Fino alla consegna della polizza o di un conferma definitiva della copertura, la proposta può essere rifiutata per scritto. 6 Dopo ogni sinistro per il quale deve essere corrisposta un indennità, l assicurazione può essere disdetta dallo stipulante entro 14 giorni dal momento in cui viene a conoscenza del versamento delle prestazioni. 7 In caso di rescissione prematura del contratto d assicurazione, il premio convenuto per il periodo assicurativo in corso è dovuto solamente pro rata sino al momento della rescissione del contratto. 8 Il premio per il periodo assicurativo corrente rimane tuttavia interamente dovuto in caso di: disdetta da parte dello stipulante in caso di sinistro; disdetta da parte della società poiché lo stipulante ha violato degli obblighi allo scopo di commettere una frode ai danni dell assicurazione. Art. 14 Concorso di conseguenze d infortunio con malattie, infermità e postumi d infortuni precedenti Se malattie o infermità preesistenti, oppure le conseguenze di infortuni precedenti che non sono state cagionate dal nuovo infortunio, hanno notevolmente aggravato le conseguenze dell infortunio, le prestazioni d assicurazione vengono proporzionalmente ridotte. Questa restrizione non si applica tuttavia alle spese di guarigione e all indennità giornaliera in caso d ospedalizzazione. Art. 15 Esclusioni e riduzioni delle prestazioni Sono esclusi dall assicurazione: a) gli infortuni conseguenti a pericoli straordinari; sono considerati tali: il servizio militare all estero; la partecipazione ad atti bellici, di terrorismo o di banditismo; la partecipazione a disordini; la partecipazione a gare di veicoli a motore di qualsiasi tipo, compresi i relativi allenamenti; b) gli infortuni conseguenti a eventi bellici: in Svizzera; all estero, a meno che l infortunio si verifichi entro 14 giorni dalla prima manifestazione di tali eventi, e che la persona assicurata sia stata sorpresa dallo scoppio delle ostilità nel paese in cui soggiorna; 5

6 c) gli infortuni dovuti ad atti temerari; sono considerate atti temerari le azioni per loro natura particolarmente soggette a rischio, compiute dall assicurato senza prendere (o senza avere potuto prendere) le precauzioni atte a ridurre il rischio in misura ragionevole; le azioni di salvataggio a favore di altre persone sono tuttavia assicurate anche se in esse si configura un atto temerario; d) i danni alla salute provocati intenzionalmente dall assicurato o da un altra persona avente diritto; e) i danni alla salute provocati dalle radiazioni ionizzanti. Art. 16 Diverse assicurazioni 1 Le prestazioni dell assicurazione delle spese di guarigione non vengono corrisposte: per l ammontare delle prestazioni che sono state erogate o devono essere erogate da un assicuratore ai sensi della LAINF, dall assicu razione militare e dall assicurazione federale per l invalidità; per l ammontare delle prestazioni erogate da un terzo civilmente responsabile. 2 Se per l indennità o le spese di guarigione oltre alle assicurazioni ai sensi della LAINF, all assicurazione militare o all assicurazione federale per l invalidità esistono diverse assicurazioni, la totalità dei costi viene rimborsata una sola volta, proporzionalmente alle prestazioni garantite dai singoli assicuratori coinvolti. Le prestazioni vengono corrisposte quale prestazione anticipata. 3 Se le prestazioni dell assicurazione d indennità giornaliera o dell assicurazione spese di guarigione fossero corrisposte in vece di un assicuratore in conformità all art. 16, cpv. 1 o 2, oppure di un terzo civilmente responsabile, la persona assicurata o avente dritto deve cedere alla SWICA i propri diritti nei confronti dell assicuratore in conformità all art. 16, cpv. 2 o del terzo responsabile, limitatamente all entità delle prestazioni corrisposte. Art. 17 Premi 1 All inizio di ogni anno d assicurazione, lo stipulante deve dapprima pagare il premio provvisorio, che deve corrispondere il più possibile al premio definitivo presumibile. Il termine per il pagamento è fissato a un mese dopo la scadenza. 2 Il conteggio definitivo del premio viene allestito alla fine di ogni anno d assicurazione o dopo la rescissione del contratto. A questo fine, la SWICA invia un formulario allo stipulante, invitandolo a fornire i dati necessari per l allestimento del conteggio dei premi. Se dal calcolo del premio risulta una quota addizionale, quest ulti ma deve essere pagata entro un mese a decorrere dalla data in cui la SWICA ha fatturato il relativo importo allo stipulante. La SWICA procede all eventuale rimborso di premio a favore dello stipulante entro lo stesso termine, a decorrere dalla determinazione dell ammontare definitivo del premio. Se tuttavia il premio addizionale, rispettivamente il premio da rimborsare, non raggiunge CHF 20., le parti contraenti rinunciano al pagamento successivo, rispettivamente al rimborso. 3 Se lo stipulante non ritorna alla SWICA la dichiarazione per il calcolo del premio entro un mese a decorrere dalla ricezione della richiesta, la SWICA ha la facoltà di recedere immediatamente dal contratto. 4 Se il premio supplementare o il premio da rimborsare, risultante dal conteggio del premio, supera l importo di CHF 500., a partire dall anno d assicurazione successivo la SWICA può adattare di conseguenza il premio da pagare in anticipo. 5 Se uno stipulante è in ritardo di due mesi con il pagamento dei premi, la SWICA lo informa mediante ingiunzione raccomandata in merito alle conseguenze della mora e gli concede una dilazione di un mese per saldare l importo dovuto, comprese le spese d ingiunzione. Se entro il termine supplementare accordato non perviene alcun pagamento, l assicurazione si estingue. 6 Se nel corso della durata contrattuale i premi o l ordinamento delle franchigie subiscono una modifica, a partire dall anno d assicurazione successivo la SWICA può esigere un adeguamento. In tal caso, essa deve rendere noto allo stipulante il nuovo premio o la nuova franchigia al più tardi 25 giorni prima della loro scadenza. 7 Se lo stipulante non approva la modifica del contratto, egli ne può richiedere la rescissione per la fine dell anno d assicurazione. 8 Se entro la fine dell anno d assicurazione la SWICA non riceve alcuna disdetta, la modifica del contratto è da ritenersi accettata. Art. 18 Partecipazione alle eccedenze 1 Nella misura in cui ciò è indicato nella polizza, per ogni periodo di conteggio convenuto lo stipulante riceve una partecipazione all eventuale eccedenza risultante dal suo contratto. 2 L ammontare delle prestazioni corrisposte viene detratto dalla quota di premi pagati indicata nella polizza. Se da questo calcolo risulta un eccedenza, lo stipulante riceve la quota menzionata nella polizza. 3 Se alla fine del periodo di conteggio risultano dei casi d infortunio non ancora chiusi, il calcolo viene rimandato sino alla chiusura degli stessi, rispettivamente sino alla determinazione definitiva di una prestazione. Le rendite sono considerate sulla base del loro valore in contanti. Un eventuale perdita non viene riportata al periodo di conteggio successivo. 4 Il diritto alla partecipazione alle eccedenze si estingue se il contratto viene rescisso prima della fine del periodo di conteggio. Art. 19 Comportamento in caso di sinistro 1 Se si verifica un infortunio che presumibilmente farà scattare l obbligo di prestazione della SWICA, esso deve essere notificato senza indugio alla SWICA. 2 Dopo ogni infortunio, è necessario consultare immediatamente un medico, un dentista o un chiropratico titolare di un diploma federale o di un diploma estero equivalente, farsi dispensare le cure appropriate al caso e attenersi alle istruzioni del medico, dentista, chiropratico o soccorritore (anche in caso di ricovero ospedaliero). 3 La persona assicurata o avente diritto è tenuta a svincolare dal segreto professionale nei confronti della SWICA tutti i medici, i dentisti e i chiropratici presso i quali essa è stata in cura a seguito di infortunio o malattia, affinché essi possano fornire alla SWICA tutte le informazioni richieste e connesse all evento notificato alla SWICA. 4 L assicurato o l avente diritto deve fornire immediatamente alla SWICA tutte le informazioni inerenti allo stato di salute precedente ed attuale, alle circostanze dell infortunio e al conseguente decorso, così come a tutti gli ulteriori fattori che permettano d appurare il diritto alle prestazioni e l entità delle stesse. 5 La persona assicurata si deve sottoporre agli esami e alle prescrizioni dei medici o dei soccorritori incaricati dalla SWICA. 6 I costi comportati da un trattamento resosi necessario all estero sono rimborsati solo a condizione che venga presentata la fattura originale redatta in tedesco, francese, italiano, inglese o spagnolo, oppure una traduzione autenticata della fattura originale. 7 Se la persona assicurata o avente diritto non adempie, per colpa propria, a uno di questi obblighi, la SWICA ha la facoltà di ridurre le prestazioni fino a concorrenza dell importo che sarebbe stato versato in caso di comportamento conforme alle prescrizioni. Art. 20 Comunicazioni alla SWICA 1 Comunicazioni della persona assicurata o avente diritto: tutte le comunicazioni e gli avvisi della persona assicurata o avente diritto devono essere indirizzati alla SWICA. 2 Comunicazioni della SWICA: tutte le comunicazioni della SWICA vengono recapitate a norma di legge all ultimo indirizzo in Svizzera notificato dallo stipulante, dalla persona assicurata o dall avente diritto. 6

7 Art. 21 Foro giuridico 1 In caso di controversie derivanti dal presente contratto, la SWICA riconosce il foro giuridico di Winterthur o quello del luogo di domicilio in Svizzera dell assicurato o dell avente diritto. 2 La SWICA adempie ai propri obblighi presso il domicilio dell assicurato o dell avente diritto. Art. 22 Diritto applicabile Per questa assicurazione valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto d assicurazione del (LCA). Art. 23 Versione determinante La versione in lingua tedesca delle presenti Condizioni Generali d Assicurazione costituisce la base legale qualora dovessero risultare delle differenze rispetto alla versione francese o italiana. 7

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