Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
|
|
- Raimondo Galli
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti del 30 giugno 1993 (Stato 1 settembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre sulla statistica federale (legge), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Scopo Il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) è destinato a scopi statistici e a compiti di interesse pubblico inerenti alle persone. Art. 2 Organizzazione e competenze 1 L Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è responsabile della gestione del RIS. Esso collabora con i servizi di statistica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e tiene conto nella misura del possibile delle loro esigenze. Dopo averli consultati, l Ufficio emana le necessarie istruzioni tecniche. 2 Possono partecipare al RIS: a. le unità amministrative e gli organi menzionati nell articolo 2 della legge; b. i servizi di statistica dei Cantoni e dei Comuni; c. altri servizi ufficiali che eseguono compiti di interesse pubblico. Sezione 2: Contenuto e gestione Art. 3 Dati registrati 1 Il RIS si estende a tutte le imprese e stabilimenti di diritto pubblico e privato aventi sede in Svizzera. RU RS
2 Statistica 2 Esso contiene i dati seguenti: a. il nome e l indirizzo dell impresa e dello stabilimento; b. il numero di Comune della località in cui ha sede l impresa secondo l «Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera»; c. un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero RIS) dello stabilimento; d. il numero di persone occupate, in funzione del sesso e del grado di occupazione; e. il genere dell attività economica; f. la forma giuridica; g. la data di iscrizione nel RIS; h. la data dell iscrizione e della radiazione nel Registro di commercio; i. la data in cui è stata resa nota la chiusura dell impresa o dello stabilimento; j. il capitale sociale delle società anonime; k. per le aziende agricole: il numero delle unità di bestiame grosso, indicazioni sull utilizzazione del suolo, la professione e l età del capo azienda; l. per le aziende forestali pubbliche: la superficie boschiva; m. un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero ENTID) dell impresa; n. il numero di identificazione di riferimento che non fornisce altre indicazioni (numero REF-ENT); o. i codici «stato d attività»; p. l indicazione delle fonti. 2 3 Possono inoltre essere registrati dalle imprese e dalle aziende i seguenti dati: 3 a. il numero telefonico; b. 4 l indirizzo elettronico; c. 5 le coordinate degli edifici d. 6 l appartenenza a zone di pianificazione o di produzione; e. 7 il numero di apprendisti; 2 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1 set (RU ). 3 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1 ago (RU ). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1 ago (RU ). 5 Originaria lett. b 6 Originaria lett. c 7 Introdotta dal n. I dell O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1 ago (RU ). 2
3 Registro delle imprese e degli stabilimenti f. 8 il settore istituzionale; g. 9 la struttura dell impresa (sede principale, filiale); h. 10 connessioni internazionali; i. 11 la cifra d affari; j. 12 codici per rilevazioni statistiche e dati supplementari necessari alla gestione del registro; k. 13 partecipazioni finanziarie di maggioranza ad altre imprese in percentuale; l. 14 l indicazione che precisa se l unità è «importatrice»; m. 15 l indicazione che precisa se l unità è «esportatrice». Art. 4 Fonti I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti: a. 16 rilevazioni per l aggiornamento del Registro dell imprese e degli stabilimenti (RIS) giusta l ordinanza del 30 giugno sull esecuzione di rilevazioni statistiche federali; b. ulteriori rilevazioni statistiche presso le imprese e gli stabilimenti; c. Registro di commercio; d. registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; e. 18 comunicazioni del personale di distribuzione della Posta Svizzera; f. 19 elenchi ufficiali di indirizzi; g. 20 comunicazioni di imprese, di stabilimenti e di associazioni; h. 21 comunicazioni di utenti di dati del registro; 8 Introdotta dal n. I dell O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1 ago (RU ). 9 Introdotta dal n. I dell O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1 ago (RU ). 10 Introdotta dal n. I dell O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1 ago (RU ). 11 Originaria lett. d 12 Originaria lett. e 13 Originaria lett. f. Introdotta dal n. I dell O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1 ago (RU ). 14 Introdotta dal n. I dell O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1 set (RU ). 15 Introdotta dal n. I dell O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1 set (RU ). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1 ago (RU ). 17 RS Nuovo testo giusta il n. II 25 dell O del 1 dic. 1997, in vigore dal 1 gen (RU ). 19 Nuovo testo giusta il n. II 25 dell O del 1 dic. 1997, in vigore dal 1 gen (RU ). 20 Nuovo testo giusta il n. II 25 dell O del 1 dic. 1997, in vigore dal 1 gen (RU ). 21 Nuovo testo giusta il n. II 25 dell O del 1 dic. 1997, in vigore dal 1 gen (RU ). 3
4 Statistica i. 22 Registri delle casse di compensazione cantonali (CCC); j. 23 Registri delle casse di compensazione professionali (CCP): k. 24 Banche dati d imprese private; l. 25 Registro IVA dell Amministrazione federale delle contribuzioni; m. 26 Banca dati STOLIS dell Amministrazione federale delle contribuzioni; n. 27 Banca dati AGIS dell Ufficio federale dell agricoltura. Art. 5 Accesso ai dati L entità e le modalità dell accesso ai dati sono definiti nell allegato. Art. 6 Registrazione e modificazione dei dati 1 I dati sono ripresi dall Ufficio federale, registrati nel RIS e modificati previa la necessaria verifica Art. 7 Archiviazione I dati sono archiviati durante dieci anni dall ufficio incaricato della loro elaborazione tecnica e successivamente completamente distrutti, sempre che non debbano essere trasmessi all Archivio federale. I dati in forma anonima che sono stati elaborati a scopi statistici possono essere conservati per un più lungo periodo di tempo. Sezione 3: Utilizzazione e comunicazione dei dati Art. 8 Utilizzazione a scopi statistici da parte dell Ufficio federale 1 Il RIS svolge la funzione di elenco di indirizzi per le rilevazioni statistiche dell Ufficio federale presso le imprese e gli stabilimenti. 2 L Ufficio può effettuare campionature basandosi sui dati del RIS. 3 Il RIS serve in particolare all Ufficio federale per studi statistici sulle imprese e sugli stabilimenti. 22 Introdotta dal n. I dell O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1 ago (RU ). 23 Introdotta dal n. I dell O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1 ago (RU ). 24 Introdotta dal n. I dell O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1 ago (RU ). 25 Introdotta dal n. I dell O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1 ago (RU ). 26 Introdotta dal n. I dell O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1 ago (RU ). 27 Introdotta dal n. I dell O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1 ago (RU ). 28 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1 set (RU ). 29 Abrogato dal n. I dell O del 29 giu (RU ). 4
5 Registro delle imprese e degli stabilimenti 4 Per poter svolgere le sue attività statistiche, per un periodo di tempo limitato, l Ufficio federale può completare informazioni statistiche con i dati contenuti nel RIS, conformemente all articolo 4 della legge. Art. 9 Comunicazione dei dati a scopi statistici 1 Per consentire alle unità amministrative e agli organi definiti nell articolo 2 capoverso 2 lettera a come pure ai Cantoni e ai Comuni l esecuzione di lavori statistici, conformemente all articolo 19 della legge, l Ufficio può rendere noti i dati contenuti nel RIS, con l eccezione della cifra d affari. 2 L Ufficio federale può comunicare il nome, l indirizzo, i numeri d identificazione, il genere dell attività economica, la classe di grandezza, l appartenenza a zone di produzione e pianificazione, le coordinate degli edifici, l indicazione delle fonti, le indicazioni «unità importatrice» e «unità esportatrice», i codici «stato d attività», la struttura dell impresa e la forma giuridica delle imprese e degli stabilimenti a servizi ufficiali e a privati, conformemente all articolo 19 della legge. 30 Art Comunicazione dei dati ad altri scopi 1 L Ufficio federale può comunicare in generale i numeri d identificazione, il genere dell attività economica nonché la struttura dell impresa, a meno che gli interessati lo vietino espressamente Può inoltre comunicare il nome, l indirizzo, i numeri d identificazione, il genere dell attività economica, la classe di grandezza, l appartenenza a zone di produzione e di pianificazione, le coordinate degli edifici, l indicazione delle fonti, le indicazioni «unità importatrice» e «unità esportatrice», i codici «stato d attività», la struttura dell impresa e la forma giuridica delle imprese e degli stabilimenti a servizi ufficiali e a privati per scopi personali di interesse pubblico, sempre che: 33 a. i dati siano necessari a tali lavori; b. essi vengano utilizzati per gli stessi scopi e non vengano trasmessi a terzi; c. siano state prese le misure organizzative e tecniche atte a garantire la protezione dei dati. 3 L utilizzazione durevole dei dati secondo il capoverso 2 nonché le loro modalità di accesso sono disciplinate nell allegato. 4 Per il resto, l elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno sulla protezione dei dati. 30 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1 set (RU ). 31 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1 ago (RU ). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1 set (RU ). 33 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1 set (RU ). 34 RS
6 Statistica Art. 11 Servizi ufficiali autorizzati a accedere ai dati 1 I seguenti servizi ufficiali sono collegati al sistema a scopi statistici: 35 a. l Ufficio federale; b. 36 Segreteria di Stato dell economia (SECO); 37 c. Ufficio federale della migrazione (UFM) 38 ; d. l Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS); e. l Ufficio federale dell energia (UFE); f. gli uffici cantonali e comunali di statistica (UCS); g. 39 gli uffici cantonali dell economia e del lavoro (UECL); h. 40 gli uffici regionali e comunali dell economia e del lavoro (URCEL); i. 41 amministrazione federale delle contribuzioni (AFC); k. 42 l Amministrazione federale delle dogane (AFD); l. 43 Uffici cantonali dell agricoltura (UCA); m. 44 Regia federale degli alcool (RFA); 2 I seguenti servizi sono collegati al sistema ad altri scopi: 45 a. 46 SECO; b. UFM; c. UFAS; 35 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1 ago (RU ). 36 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1 ago (RU ). 37 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov sulle pubblicazioni ufficiali (RS ). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo. 38 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov sulle pubblicazioni ufficiali (RS ). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 39 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1 ago (RU ). 40 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1 ago (RU ). 41 Introdotta dal n. I dell O del 29 giu. 1994, in vigore dal 1 ago (RU ). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1 set (RU ). 43 Introdotta dal n. I dell O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1 ago (RU ). 44 Introdotta dal n. I dell O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1 ago (RU ). 45 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1 ago (RU ). 46 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1 ago (RU ). 6
7 Registro delle imprese e degli stabilimenti d. 47 l Ufficio federale dell ambiente (UFAM); e. l Ufficio federale dell agricoltura (UFAG); f. 48 l Ufficio federale par l approvvigionamento economico del Paese, Segreteria settore alimentazione (UFAE); g. 49 UCEL; h. 50 URCEL; i. 51 Ufficio federale di veterinaria (UFV); k. 52 Istituto di virologia e d immunoprofilassi (IVI); l. 53 UCA; m. 54 Uffici cantonali di veterinaria (UCV); n. 55 RFA; o. 56 Amministrazione federale delle dogane (AFD); p. 57 Casse di compensazione cantonali (CCC); q. 58 Casse di compensazione professionali (CCP); r. 59 Banca Nazionale Svizzera (BNS); s. 60 Ufficio federale per l uguaglianza fra donna e uomo (UFU); t. 61 Chimici cantonali; u. 62 Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro; v. 63 Uffici AI cantonali; w. 64 Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP); 47 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1 ago (RU ). 48 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1 ago (RU ). 49 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1 ago (RU ). 50 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1 ago (RU ). 51 Introdotto dal n. I dell O del 27 giu. 1995, in vigore dal 1 ago (RU ). 52 Introdotto dal n. I dell O del 27 giu. 1995, in vigore dal 1 ago (RU ). 53 Introdotta dal n. I dell O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1 ago (RU ). 54 Introdotta dal n. I dell O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1 ago (RU ). 55 Introdotta dal n. I dell O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1 ago (RU ). 56 Introdotta dal n. I dell O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1 ago (RU ). 57 Introdotta dal n. I dell O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1 ago (RU ). 58 Introdotta dal n. I dell O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1 ago (RU ). 59 Introdotta dal n. I dell O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1 ago (RU ). 60 Introdotta dal n. I dell O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1 ago (RU ). 61 Introdotta dal n. I dell O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1 ago (RU ). 62 Introdotta dal n. I dell O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1 ago (RU ). 63 Introdotta dal n. I dell O del 2 lug. 2008, in vigore dal 1 ago (RU ). 64 Introdotta dal n. I dell O del 2 lug. 2008, in vigore dal 1 ago (RU ). 7
8 Statistica x. 65 le Casse di disoccupazione riconosciute (CD); y. 66 l Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT); z. 67 i registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (RCCC); z bis. 68 l Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC). 3 Le modalità d accesso e il diritto di elaborare i dati sono disciplinati dettagliatamente nell allegato. Art Pubblicazione dei dati I dati del RIS che consentono di trarre conclusioni sulla situazione di determinate imprese o stabilimenti non possono essere pubblicati, ad eccezione del codice dell attività economica. Art. 13 Emolumenti 1 Per la comunicazione di dati contenuti nel RIS l Ufficio riscuote di norma un emolumento. 2 La comunicazione di dati contenuti nel RIS ai servizi della Confederazione e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni, nonché agli altri servizi che svolgono compiti della Confederazione è gratuita. 3 Il calcolo degli emolumenti è effettuato conformemente all ordinanza del 30 giugno sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione. Sezione 4: Protezione e sicurezza dei dati, disposizioni penali Art. 14 Diritti delle persone interessate 1 I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto di informazione, di rettificazione e di cancellazione, sono disciplinati dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno sulla protezione dei dati. 2 I dati inesatti devono essere rettificati. 65 Introdotta dal n. I dell O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1 set (RU ). 66 Introdotta dal n. I dell O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1 set (RU ). 67 Introdotta dal n. I dell O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1 set (RU ). 68 Introdotta dal n. I dell O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1 set (RU ). 69 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1 ago (RU ). 70 [RU , all. 1 n. 3, art. 18. RU art. 23]. Attualmente O del 25 giu sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS ). 71 RS
9 Registro delle imprese e degli stabilimenti Art Sicurezza dei dati La sicurezza dei dati è garantita dalle disposizioni dell ordinanza del 14 giugno relativa alla legge sulla protezione dei dati e da quelle dell ordinanza del 26 settembre sull informatica nell Amministrazione federale. Art. 16 Disposizioni penali La violazione dell obbligo d informare, della protezione dei dati e il perseguimento penale sono disciplinati nella legge. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 17 Abrogazione del diritto vigente L ordinanza del 12 dicembre sulla tenuta di un registro delle imprese e degli stabilimenti è abrogata. Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 agosto Nuovo testo giusta il n. II 4 dell all. all O del 26 set sull informatica nell amministrazione federale (RS ). 73 RS RS [RU , ] 9
10 Statistica Allegato 76 (art. 5, 9, 10) Contenuto e accesso al RIS Abbreviazioni e spiegazioni: RIS Registro delle imprese e degli stabilimenti dei settori economici primario, secondario e terziario In ordine alfabetico nella rispettiva lingua: AFC Amministrazione federale delle contribuzioni AFD Amministrazione federale delle dogane AI Uffici AI cantonali BNS Banca Nazionale Svizzera CC Chimici cantonali CCC Casse di compensazione cantonali CCP Casse di compensazione professionali CD Casse di disoccupazione (riconosciute) CFSL Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro INSAI Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni IVI Istituto di virologia e d immunoprofilassi RCCC Registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni RFA Regia federale degli alcool SECO Segreteria di Stato dell economia UCA Uffici cantonali dell agricoltura UCEL Uffici cantonali dell economia e del lavoro UCS Uffici cantonali e comunali di statistica UCV Uffici cantonali di veterinaria UFAC Ufficio federale dell aviazione civile UFAE Ufficio federale par l approvvigionamento economico del Paese, Segreteria settore alimentazione UFAG Ufficio federale dell agricoltura UFAM Ufficio federale dell ambiente UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFE Ufficio federale dell energia UFFT Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFM Ufficio federale della migrazione UFSP Ufficio federale della sanità pubblica 76 Nuovo testo giusta il n. II dell O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1 set (RU ). 10
11 Registro delle imprese e degli stabilimenti UFU UFV URCEL UST Ufficio federale per l uguaglianza fra donna e uomo Ufficio federale di veterinaria Uffici regionali e comunali dell economia e del lavoro Ufficio federale di statistica 1 Sistema AGIS Sistema d informazione della politica agricola (UFAG) 2 Sistema SISVet - Sistema d informazione per il Servizio veterinario pubblico (UFV) 3 Sistema COLSTA mediazione di posti di lavoro e statistica del mercato del lavoro (SECO) 4 Sistema SIMIC - Registro centrale degli stranieri (UFM) 5 Sistema rifiuti speciali (UFAM) 6 Sistema del registro IVA (AFC) 7 Sistema STOLIS (AFC) 8 SPAD - Sistemi di pagamento delle casse di disoccupazione (SECO) 9 Registri cantonali e comunali 10 Registri CCC e CCP X Contenuto obbligatorio F Contenuto facoltativo Nessun contenuto A Accesso diretto, con possibilità di visualizzazione e di notifica di modificazione B Accesso diretto, con possibilità di visualizzazione e di registrazione di modificazione C Accesso per il tramite di chiave comune (numeri RIS) D Accesso sotto altre forme (liste, copie e supporti elettronici) 11
12 Statistica RIS Tipo di accesso e contenuto Contenuto RIS Scambio con altri sistemi Utente UST SECO AFC, AFD, AI, CC, CCC, CCP, CD, CFSL, IVI, RCCC, RFA, UCEL, UFAC, UFAM, UFE, UFFT, UFM, UFSP, URCEL UFAS INSAI UCS BNS UFU UFAE, UCA, UCV, UFAG, UFV Numero RIS dello stabilimento X 1,2,3,4,5,6, A,D A,C A,C,D A, D D A,C,D A,C,D A A,C,D Numero ENTID dell impresa X 1,2,3,4,5,6, A,D A,C A,C,D A, D D A,C,D A,C,D A A,C,D Numero di riferimento non significativo X 1,2,3,4,5,6, A,D A,C A,C,D A, D D A,C,D A,C,D A A,C,D REF-ENT Nome e indirizzo dell impresa X 1,2,3,4,5,6, B A,C A,C,D A D A,C,D A,C,D A A,C,D Numero del Comune X 1,2,3,4,5,6, B A,C A,C,D A, D D A,C,D A,C,D A A,C,D Classe di grandezza dell impresa X 1,2,3,4,5,6, B A,C A,C,D A,D A,D A,C,D A,C,D A A,C,D Numero delle persone addette secondo X 4,10 B A,D D A,C,D A il sesso e il grado di occupazione Genere dell attività economica X 1,2,3,4,5,6, B A,C A,C,D A, D D A,C,D A,C,D A A,C,D Forma giuridica X 1,2,3,4,5,6, B A,C A,C,D A D A,C,D A,C,D A A,C,D Codici «stato d attività» X 1,2,3,4,5,6, B A,C A,C,D A D A,C,D A,C,D A A,C,D Indicazione delle fonti X 1,2,3,4,5,6, B A,C A,C,D A D A,C,D A,C,D A A,C,D 12
13 Registro delle imprese e degli stabilimenti Tipo di accesso e contenuto Contenuto RIS Scambio con altri sistemi Utente UST SECO AFC, AFD, AI, CC, CCC, CCP, CD, CFSL, IVI, RCCC, RFA, UCEL, UFAC, UFAM, UFE, UFFT, UFM, UFSP, URCEL UFAS INSAI UCS BNS UFU UFAE, UCA, UCV, UFAG, UFV Data dell iscrizione nel RIS X 1,2,3,4,5,6, Data dell iscrizione o eventuale radiazione dal registro di commercio Data alla quale è stata resa nota la chiusura di un impresa o di uno stabilimento X 1,2,3,4,5,6, X 1,2,3,4,5,6, Capitale sociale delle società anonime X 1,2,3,4,5,6, Per le imprese agricole: numero delle unità di bestiame grosso, dati sullo sfruttamento del suolo, professione ed età del capo azienda Per le imprese forestali pubbliche: dati sulla superficie boschiva e sulle forniture di legna X B X B Numero di telefono F 1,2,3,4,5,6, B A,C A,C,D A D A,C,D A,C,D A A,C,D B A,C,D A,C,D A,C,D A A,C,D B A,C,D A,C,D A,C,D A,C,D B A,C,D A,C,D A,C,D A,C,D B A,D A,C,D A,D A,D A,C,D A,C,D A A,C,D Indirizzo elettronico F 1,2,3,4,5,6, B A,D A,C,D A,D A,D A,C,D A,C,D A A,C,D Coordinate degli edifici F 1,2,3,4,5,6, B A,C,D A,C,D A A,C,D Appartenenza a zone di F B A,C,D A,C,D produzione e di pianificazione Numero di apprendisti F B A,C,D 13
14 Statistica Tipo di accesso e contenuto Contenuto RIS Scambio con altri sistemi Utente UST SECO AFC, AFD, AI, CC, CCC, CCP, CD, CFSL, IVI, RCCC, RFA, UCEL, UFAC, UFAM, UFE, UFFT, UFM, UFSP, URCEL UFAS INSAI UCS BNS UFU UFAE, UCA, UCV, UFAG, UFV Settore istituzionale F B A,C,D A Struttura dell impresa F 1,2,3,4,5,6, B A,C A,C,D A D A,C,D A,C,D A A,C,D Connessioni con imprese estere F 8 B A,C A,C,D Cifra d affari F B Partecipazioni finanziarie di maggioranza ad altre imprese in percentuale Codici per le rilevazioni statistiche e dati supplementari necessari alla gestione del registro F B F 1,2,3,4,5,6, Indicazione «unità importatrice» F 1,2,3,4,5,6, Indicazione «unità esportatrice» F 1,2,3,4,5,6, B A,C A,C,D A D A,C,D A,C,D A,C,D B A,C A,C,D A D A,C,D A,C,D A,C,D B A,C A,C,D A D A,C,D A,C,D A,C,D 14
Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Modifica del 19 agosto 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 30 giugno 1993 1 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
DettagliOrdinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Modifica del 2 luglio 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 30 giugno 1993 1 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
DettagliOrdinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Modifica del 4 aprile 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 30 giugno 1993 1 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
DettagliOrdinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Modifica del 23 giugno 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 30 giugno 1993 1 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
DettagliOrdinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Modifica del 15 giugno 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 30 giugno 1993 1 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
DettagliOrdinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti 431.903 del 30 giugno 1993 (Stato 16 maggio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 1992
DettagliOrdinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Modifica del 13 giugno 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 30 giugno 1993 1 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
DettagliOrdinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni
Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni del 31 maggio 2000 (Stato 1 agosto 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 10 capoverso 3 bis della legge federale del 9
Dettagli823.114 Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA) del 1 novembre 2006 (Stato 1 aprile 2011) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA) del 14 dicembre 1992 (Stato 16 maggio 2000) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni
Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni del 31 maggio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 10 capoverso 3 bis della legge del 9 ottobre 1992 1 sulla statistica
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA) del 1 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 96c
DettagliOrdinanza sull organizzazione della statistica federale
Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA) del 1 novembre 2006 (Stato 1 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro (Ordinanza LAMDA) del 25 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 109 della legge del 25 giugno 1982
DettagliOrdinanza sul numero d identificazione delle imprese
Ordinanza sul numero d identificazione delle imprese (OIDI) 431.031 del 26 gennaio 2011 (Stato 1 aprile 2011) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 18 giugno 2010 1 sul numero d identificazione
Dettagli2. Quanti impiegati federali italofoni lavorano nel Cantone Ticino (distribuiti per ufficio) in confronto al resto della Svizzera?
Consiglio nazionale 11.3080 Interpellanza Cassis Italianità nell Amministrazione federale Testo dell interpellanza del 9 marzo 2011 La promozione del plurilinguismo e in particolare l italianità nell Amministrazione
DettagliOrdinanza sull esecuzione di rilevazioni statistiche federali
Ordinanza sull esecuzione di rilevazioni statistiche federali Modifica del 15 giugno 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L allegato all ordinanza del 30 giugno 1993 1 sull esecuzione di rilevazioni
DettagliOrdinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone
Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER) 142.315 del 18 novembre 1992 (Stato 16 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliLegge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri
Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri del 24 marzo 2000 (Stato 1 gennaio 2019) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliLegge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri
Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri 235.2 del 24 marzo 2000 (Stato 1 novembre 2015) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliOrdinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali
Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo, OAsi 3) 142.314 dell 11 agosto 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 119
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 916.404 del 23 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane
Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane (OSIP-AFD) del 20 settembre 2013 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 (Stato 1 giugno 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso
DettagliOrdinanza sull esecuzione di rilevazioni statistiche federali
Ordinanza sull esecuzione di rilevazioni statistiche federali Modifica del 22 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L allegato dell ordinanza del 30 giugno 1993 1 sull esecuzione di rilevazioni
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione per il pagamento di prestazioni dell assicurazione contro la disoccupazione
Ordinanza sul sistema d informazione per il pagamento di prestazioni dell assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza SIPAD) del 26 ottobre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA) Modifica del 9 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliLegge federale sull armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone
Legge federale sull armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull armonizzazione dei registri, LArRa) 431.02 del 23 giugno 2006 (Stato 1 novembre 2015)
DettagliOrdinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1 312.3 del 10 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 445 del Codice di diritto processuale
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane
Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane (OSIP-AFD) del 20 settembre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 112
DettagliOrdinanza del DFI sulle statistiche dell assicurazione contro gli infortuni 1
Ordinanza del DFI sulle statistiche dell assicurazione contro gli infortuni 1 431.835 del 15 agosto 1994 (Stato 1 novembre 2012) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visto l articolo 105 dell ordinanza
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
[Signature] [QR Code] Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
[Signature] [QR Code] Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1 luglio
Dettaglidel 20 ottobre 2010 (Stato 1 maggio 2017)
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) del 20 ottobre 2010 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 1 sulle
DettagliLegge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSIS)
Legge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSIS) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 68 della Costituzione federale 1 ; visto
DettagliOrdinanza sui sistemi d informazione nel campo dell agricoltura
Ordinanza sui sistemi d informazione nel campo dell agricoltura (OSIAgr) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 165c capoverso 3 lettera d, 165g,
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali 916.404 del 18 agosto 1999 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso
DettagliOrdinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del 3 marzo 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliLegge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri
Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri del 24 marzo 2000 (Stato 1 agosto 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1 bis della legge del 29
DettagliOrdinanza sul Registro nazionale di polizia
Ordinanza sul Registro nazionale di polizia del 15 ottobre 2008 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso 8 lettera a e 19 della legge federale del 13 giugno 2008 1 sui sistemi di
DettagliOrdinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale
DettagliRilevazioni per l aggiornamento del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS)
Rilevazioni per l aggiornamento del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) Base giuridica Estratto dell ordinanza del 30.6.1993 sull esecuzione di rilevazioni statistiche federali Stato 1 ottobre
DettagliOrdinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1 312.3 del 10 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 445 del Codice di diritto processuale
DettagliOrdinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni
Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (ORE) del 9 giugno 2017 (Stato 1 luglio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 10 capoverso 3 bis della legge del 9 ottobre
DettagliOrdinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT
Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT (OSEIC) 172.010.59 del 6 dicembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 21 marzo 1997 1
DettagliOrdinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Attenzione: Questa versione è a scopo informativo. È determinante l'ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU). Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione
DettagliOrdinanza sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (OCPPMI)
Ordinanza sul coordinamento della politica della Confederazione (OCPPMI) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 55 e 57 della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del Governo
DettagliOrdinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali
Ordinanza concernente il dʼinformazione elettronico per la gestione de sugli (OGEA) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 1 settembre 2010 1 concernente
DettagliLegge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) del 6 ottobre 2000 (Stato 16 luglio 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Dettaglidel 21 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2017)
Ordinanza sull armonizzazione dei registri (OArRa) 431.021 del 21 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 2, 15 capoverso
DettagliLegge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) 780.1 del 6 ottobre 2000 (Stato 1 settembre 2017) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliOrdinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia
Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia (Ordinanza EGPAP) del 23 settembre 2016 (Stato 1 novembre 2016) Il Consiglio
Dettagli[Codice QR] La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata.
[Firma] [Codice QR] Legge federale sull assicurazione obbigatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza Progetto preliminare (Legge sull assicurazione contro la disoccupazione, LADI) Modifica
DettagliOrdinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (Ordinanza sulla comunicazione) 312.3 del 1 dicembre 1999 (Stato 28 dicembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione EDAssist+
Ordinanza sul sistema d informazione EDAssist+ del 9 dicembre 2011 (Stato 1 settembre 2016) Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo 6 della legge federale del 24 marzo 2000 1 sul trattamento di
DettagliLegge federale sull armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone
Legge federale sull armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull armonizzazione dei registri, LArRa) 431.02 del 23 giugno 2006 (Stato 24 ottobre 2006)
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005
DettagliOrdinanza concernente il sistema d informazione sugli incidenti stradali
Ordinanza concernente il sistema d informazione sugli incidenti stradali (OSIStr) del 30 novembre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 89i capoverso 4, 89l capoverso 3 e 89n della legge
DettagliOrdinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile
Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale
DettagliValida dal 1 o luglio i 6.07
Circolare sulla procedura di notifica tra le casse di compensazione AVS e l assicurazione contro la disoccupazione (AD) per la verifica dei periodi di contribuzione secondo la LADI in materia di indennità
DettagliOrdinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali
Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo, OAsi 3) dell 11 agosto 1999 (Stato 7 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 119 della
DettagliOrdinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA) 1 del 14 febbraio 2007 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 42a
DettagliOrdinanza sul registro delle professioni sanitarie (Ordinanza sul registro LPSan)
[Signature] [QR Code] Ordinanza sul registro delle professioni sanitarie (Ordinanza sul registro LPSan) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 3, 24 capoverso 4, 26 capoverso
DettagliOrdinanza sul controllo del commercio dei vini
Ordinanza sul controllo del commercio dei vini 916.146 del 28 maggio 1997 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 68 capoverso 3, 69, 177 capoverso 1 e 180 capoverso
DettagliOrdinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Modifica del 7 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 1947 1 sull assicurazione per la
DettagliLegge federale sull armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone
Legge federale sull armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (, LArm) Disegno del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 38
DettagliOrdinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori
Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo) 231.21 del 26 aprile 1993 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente le misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie
Ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie del 25 ottobre 1955 (Stato 1 gennaio 1990) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 147 capoverso
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 916.404 del 23 novembre 2005 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 (Stato 1 maggio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso
DettagliOrdinanza concernente la produzione primaria
Ordinanza concernente la produzione primaria (OPPrim) del 23 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 della legge del 9 ottobre 1992 1
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005
DettagliLegge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport
Legge federale sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) del 17 giugno 2011 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 68 della Costituzione
DettagliOrdinanza sul trattamento dei dati segnaletici
Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici del 21 novembre 2001 (Stato 29 gennaio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 351 septies capoverso 3 del Codice penale 1 ; visto l articolo
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico
Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 6 giugno 2014 1 concernente
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali del 18 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso 2 della legge del 1 luglio
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli
DettagliOrdinanza concernente la protezione delle opere militari
Ordinanza concernente la protezione delle opere militari del 2 maggio 1990 (Stato 1 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 6 e 10 della legge federale del 23 giugno 1950 1 concernente
Dettaglidel 9 ottobre 1992 (Stato 1 gennaio 2016)
Legge sulla statistica federale (LStat) del 9 ottobre 1992 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 27 sexies, 31 quinquies capoverso 5 e 85 numero
DettagliLegge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) 431.112 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario
Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario (O-SIFPU) del 15 settembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico
[Signature] [QR Code] Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del
DettagliOrdinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione
Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (Ordinanza sulle commissioni) 172.31 del 3 giugno 1996 (Stato 9 maggio 2000) Il Consiglio
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 del 30 ottobre 1985 (Stato 29 dicembre 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia
Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia (Ordinanza PAGIRUS) del 16 dicembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliOrdinanza sulle epizoozie
[Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 10 gennaio 2018 Il Consiglio
Dettagli(Ordinanza sulle competenze in materia di esecuzione della LSIT) del 23 agosto 2005 (Stato 29 dicembre 2009)
Ordinanza del DFE concernente le competenze in materia di esecuzione della legislazione sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici e il suo finanziamento (Ordinanza sulle competenze
DettagliOrdinanza sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione
Ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative Modifica del 12 gennaio 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Gli allegati 1 e 2 dell ordinanza del
DettagliOrdinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia
[Signature] [QR Code] Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sul sistema elettronico di gestione
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 916.472 del 30 ottobre 1985 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (Ordinanza sulla comunicazione) 312.3 del 10 novembre 2004 (Stato 7 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Dettagli