ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 579 DEL 31 MARZO 2017

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1 ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 579 DEL 31 MARZO 2017 Modificato con decreto n. 1019/PROTUR del 26/04/2017 (le modifiche sono indicate in carattere grassetto corsivo) BANDO AZIONE 2.2. INTERVENTI DI SOSTEGNO AD AREE TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE, FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE TRANSIZIONI INDUSTRIALI SUGLI INDIVIDUI E SULLE IMPRESE ATTIVITA 2.2 a INTERVENTI DI SOSTEGNO AD AREE TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE LINEA D INTERVENTO 2.2 a.1 INTERVENTI NELL AREA DI CRISI DELL ISONTINO Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione Servizio industria e artigianato Posta certificata: economia@certregione.fvg.it

2 Sommario Capo I FINALITÀ E RISORSE Art. 1 - Oggetto, finalità e regime di aiuto Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Dotazione finanziaria Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità Art. 5 - Settori e attività escluse Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI Art. 6 - Progetti ammissibili Art. 7 - Spese ammissibili Art. 8 - Spese non ammissibili Art. 9 - Limiti di spesa e di contributo Art Durata e termini di realizzazione del progetto Art Intensità dell agevolazione Art Divieto di cumulo Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Art Domanda di contributo e relativa documentazione Art Presentazione della domanda Capo V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO Art Istruttoria preliminare delle domande Art Istruttoria completa delle domande, valutazione e selezione dei progetti Art Graduatoria dei progetti ammissibili Art Concessione del contributo Capo VI REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI Art Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo Art Operazioni societarie e subentro Capo VII RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO Art Liquidazione dell anticipo e garanzia fidejussoria Art Rendicontazione del progetto e relativa documentazione Art Presentazione della rendicontazione Art Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo Art. 25 Sospensione dell erogazione del contributo Capo VIII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO Art Obblighi del beneficiario Art Vincolo di stabilità delle operazioni Art Indicatori di monitoraggio Capo IX VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE Art Controlli e ispezioni Art Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione Capo X DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI Art Disposizioni finali Art Rinvio Art Riferimenti normativi Allegato A - REGIME DI AIUTO DE MINIMIS - SETTORI DI ATTIVITA E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 Allegato B - CRITERI DI AMMISSIBILITA E VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA Allegato C - MODALITA PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA Allegato D - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

3 Capo I FINALITÀ E RISORSE Art. 1 Oggetto, finalità e regime di aiuto 1. Il presente bando stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese localizzate nelle aree territoriali colpite da crisi diffusa o di nuovo insediamento in tali aree, in attuazione degli strumenti previsti dai rispettivi piani di rilancio, al fine di recuperare la competitività del tessuto produttivo, salvaguardare il livello occupazionale delle imprese e migliorare l'attrattività del territorio, a valere sul Programma Operativo Regionale FESR (di seguito POR) Asse II OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione 2.2 Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese Attività 2.2.a Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, Linea d Intervento 2.2.a.1 Interventi nell Area di crisi dell Isontino definita con DGR n. 933/ Il bando è emanato ai sensi dell articolo 27 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell occupazione» cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) e dell articolo 7, comma 3, lettera a) del Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 (Regolamento per l attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR «Investimenti a favore della crescita e dell occupazione»). 3. I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti: a) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014; b) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre Ai fini del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà redatta ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, dall impresa unica di cui l impresa richiedente fa parte, o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell esercizio finanziario in corso. 5. Con il presente bando l Amministrazione regionale concorre al perseguimento dei pertinenti risultati attesi previsti dall Asse I del POR di seguito complessivamente riportati: Valore obiettivo Codifica dell indicatore Unità di misura 2023 CO01 Investimento produttivo Numero di imprese che ricevono un sostegno 25 CO02 Investimento produttivo Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Nella tabella seguente si riporta l inquadramento del bando rispetto all articolazione del POR FESR : A.1: Asse POR Asse II Promuovere la competitività delle PMI Azione 2.2 Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività A.2: Azione POR produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese A.3: Attività POR Attività 2.2.a Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive A.4: Linea di intervento POR Linea d intervento 2.2.a.1 Interventi nell Area di crisi dell Isontino A.5: Tipologia di operazione (natura Codice natura 07: concessione di incentivi ad attività produttive CUP da tabella contesto PUC) Codice tipologia: 99 Altro A.6: Obiettivo tematico (da Reg. UE OT3 Promuovere la competitività delle PMI 215/14) A.7: Priorità di investimento 3.b Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l internazionalizzazione A.8: Obiettivo specifico (da accordo 3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle di partenariato) attività produttive A.9: Campo di intervento (da Reg. UE 066 Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI 215/14) A.10: Forma di finanziamento (da 01 - Sovvenzione a fondo perduto Reg. UE 215/14) A.11: Meccanismo di erogazione 07 non pertinente 3

4 territoriale (MET) (da Reg. UE 215/14) Art. 2 - Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Aree territoriali colpite da crisi diffusa : zone di svantaggio socio-economico che beneficiano della deroga di cui all articolo 107 3c) del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea relativa alla concessione di determinati benefici economici estese ad ulteriori aree individuate con deliberazione della Giunta regionale, nelle quali si riscontra una maggiore contrazione degli addetti, anche tenendo in considerazione le sole imprese manifatturiere, e una perdita e contrazione dell export. Rientrano nell Area di crisi diffusa dell Isontino, di seguito Area di crisi dell Isontino i seguenti comuni: Capriva del Friuli, Farra d Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d Isonzo, Grado, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d Isonzo, Savogna d Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse; b) Piano di rilancio : Programma di sviluppo delle aree territoriali colpite da crisi diffusa definito in accordo con il partenariato socio-istituzionale e socio-economico locale finalizzato ad individuare le iniziative, i criteri di selezione da utilizzare ed i settori su cui intervenire; c) Imprese operanti nel settore della nautica da diporto : imprese che svolgono attività identificate dal codice ISTAT ATECO ; d) Imprese operanti nell indotto del settore della nautica da diporto : imprese la cui attività è rivolta anche al settore della nautica da diporto che svolgono attività identificate secondo la classificazione ISTAT ATECO 2007 Sezione C, ed il cui fatturato, con riferimento all ultimo bilancio approvato al momento della domanda, risulti per almeno il 30 % derivato da imprese del settore della nautica da diporto di cui alla lettera c); e) progetto : il programma d investimento che l impresa intende realizzare, comprendente una o più iniziative; f) microimprese, piccole e medie imprese (PMI) : le imprese che soddisfano i requisiti di cui all Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata: Dimensione Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate) Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate) Microimpresa 0-9 Max 2 ML Max 2 ML Piccola impresa Max 10 ML Max 10 ML Media impresa Max 50 ML Max 43 ML g) soggetti indipendenti : imprese/soggetti non associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, né collegati dalla relazione consorzio-consorziato o rete-associato, né legati da rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti ed affini fino al secondo grado; h) normali condizioni di mercato : situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria; i) Comitato tecnico : il Comitato tecnico di valutazione, di cui all articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico); j) impresa in difficoltà : impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: 1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 4

5 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0; k) Autorità di Gestione : l organismo responsabile della gestione e attuazione del POR FESR secondo quanto stabilito dall articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e come specificato nell articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all articolo 33, comma 1, lettera h). Tale organismo è individuato nell Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione; l) Struttura Regionale Attuatrice (SRA) : la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, Servizio industria e artigianato, responsabile dell attuazione e della gestione dell Attività 2.2.a prevista dal POR FESR , che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all attuazione del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all articolo 33, comma 1, lettera h); m) impresa unica : ai sensi dell articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.1407/2013, si intende per impresa unica l insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni: 1) un impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un altra impresa; 2) un impresa ha il diritto di nominare e di revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un altra impresa; 3) un impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest ultima oppure in virtù di una clausola dello stato di quest ultima; 4) un impresa azionista o socia di un altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alla presente lettera per il tramite di una o più altre imprese sono anch esse considerate un impresa unica. Art. 3 - Dotazione finanziaria 1. Ai sensi dell articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015, la dotazione finanziaria del bando è pari a euro ,75 di fondi POR (quota comunitaria relativa al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale euro ,38, quota nazionale euro ,86 e quota regionale euro ,51). 2. Le risorse finanziarie possono essere integrate, tramite deliberazione della Giunta regionale, mediante eventuali dotazioni aggiuntive, ai sensi dell articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015, al fine di aumentare l efficacia dell azione. Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando le micro, piccole e medie imprese già localizzate o di nuovo insediamento nell Area di crisi dell Isontino di cui all articolo 2, comma 1 lettera a). 2. Per le iniziative di cui all articolo 6, comma 2, lettera a), le imprese devono svolgere attività coerente con il progetto finanziato ed essere operanti nel settore della nautica da diporto e relativo indotto. 3. Per le iniziative di cui all articolo 6, comma 2, lettera b), le imprese devono svolgere attività coerente con il progetto finanziato ed essere operanti nel settore manifatturiero individuato dalla sezione C della classificazione ISTAT ATECO Sono altresì ammissibili a contributo le imprese che svolgono attività secondaria attinente ai codici di cui ai commi 2 e 3 qualora i progetti riguardino tali attività. 5. Le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti: a) avere sede legale o unità operativa in cui viene realizzato il progetto attiva nell Area di crisi dell Isontino fatto salvo quanto previsto al comma 7; b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, fatto salvo quanto previsto al comma 7. Le imprese non aventi sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese; c) non essere impresa in difficoltà, come definita dall articolo 2, comma 1 lettera j); d) non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; e) possedere un adeguata capacità amministrativa ed operativa per realizzare il programma d investimento, valutata nell ambito dei criteri di valutazione inerenti la chiarezza dell iniziativa programmata, la qualità del progetto dettagliati nell allegato B, ed un adeguata capacità economico-finanziaria, come definita nell allegato C; f) non essere destinatari di sanzioni interdittive concernenti l esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, 5

6 ai sensi dell articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); g) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro; h) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia; i) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali. 6. I requisiti di cui ai commi 1, 2,3, 4 e 5 sono accertati prima dell approvazione della graduatoria, con eccezione dei requisiti di cui al comma 5, lettere h) e i) concernenti la normativa antimafia e la regolarità contributiva, che sono accertati prima della concessione del contributo. 7. Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che all atto della presentazione della domanda non hanno la sede o un unità operativa attiva localizzata nell Area di crisi dell Isontino. L apertura nell Area di crisi dell Isontino della sede o dell unità operativa, da iscriversi presso il Registro delle imprese, deve intervenire prima dell avvio del progetto. In caso contrario il contributo non viene concesso o la concessione revocata, qualora già intervenuta Art. 5 - Settori e attività escluse 1. Non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività non rientranti fra quelle identificate dai codici ISTAT ATECO 2007 di cui all articolo 4, commi 2 e Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1301/2013, art, 3, paragrafo 3, non sono in particolare ammesse a contributo: a) le imprese che svolgono attività di fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007: 1) Industria del tabacco; 2) Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo; 3) Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco. b) gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell allegato I della Direttiva 2003/87/CE. 3. Ai sensi dell articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto elencati nell allegato A fermo restando quanto previsto all articolo 1, paragrafo 2 del regolamento medesimo. Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI Art. 6 - Progetti ammissibili 1. Sono finanziabili gli interventi nell Area di crisi dell Isontino finalizzati ad attrarre nuovi investimenti e ad accompagnare il riposizionamento competitivo delle imprese già insediate, al fine di dare attuazione ad un progetto unitario di rilancio delle attività produttive del settore manifatturiero relativo ad attività individuate nel codice ( nautica da diporto ) e suo indotto e nella sezione C della classificazione codici ISTAT ATECO Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso le iniziative contenute nel Piano di rilancio approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 2605: a) investimenti nel settore della nautica da diporto e nel suo indotto; b) consulenze a favore delle PMI industriali. Art. 7 - Spese ammissibili 1. Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative di cui all articolo 6, comma 2, sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 2. Per investimenti nel settore della nautica da diporto e nel suo indotto sono ammissibili spese per la realizzazione di opere e per l acquisto dei seguenti beni, strettamente funzionali all esercizio dell attività produttiva: a) interventi di rilevanza edilizia e urbanistica, purché necessari e funzionali all installazione delle macchine e delle attrezzature, escluse le nuove costruzioni; b) progettazione, direzione lavori e collaudo ed altre spese tecniche relative alle opere di cui alla lettera a) nel limite massimo del 15% del costo delle stesse; c) impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all attività di impresa; d) macchinari e attrezzature, hardware e strumentazioni informatiche; e) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate, software. 3. Per consulenze a favore delle PMI industriali sono ammissibili le seguenti spese di consulenza che abbiano un ruolo strategico nel rilancio d impresa: 6

7 a) consulenze per la riattivazione, il risanamento e la ristrutturazione aziendale; b) consulenze per analisi preliminare del business e dell azienda e redazione di un piano industriale; c) consulenze per analisi della capacità produttiva, commerciale, distributiva, finanziaria, manageriale; d) consulenze per analisi del mercato e della concorrenza; e) consulenze per analisi del ciclo di vita dei prodotti/servizi; f) consulenze per le acquisizioni fallimentari. 4. Sono inoltre ammissibili a contributo, per il periodo di durata del progetto e fino ad un massimo di 12 mesi, in caso di consulenze e fino ad un massimo di 24 mesi in caso di investimenti, i costi salariali corrispondenti all importo netto risultante dai cedolini paga, relativi alle nuove assunzioni effettuate dalle imprese per le iniziative di cui all articolo Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b) sono considerati ammortizzabili; c) sono acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l acquirente; d) figurano nell attivo di bilancio dell impresa per almeno tre anni. 6. I beni devono essere acquistati nuovi di fabbrica e sono ammessi i relativi oneri accessori quali spese di trasporto e di installazione. 7. I beni devono essere consegnati, installati e messi a disposizione presso l unità operativa in cui viene realizzato il progetto. Nel caso in cui non sia indicata in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto. 8. I consulenti devono aver maturato un esperienza almeno triennale nelle specifiche materie rientranti tra le iniziative finanziabili. 9. Le spese relative all acquisizione di beni e servizi non sono ammissibili a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, qualora tali rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. 10. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili sono riportati nell allegato D e devono essere rispettati pena l inammissibilità delle stesse. Art. 8 - Spese non ammissibili 1. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all articolo 7 e, in particolare, le spese relative a: a) spese del personale, salvo il caso di cui all articolo 7, comma 4; b) acquisto di terreni e fabbricati; c) costruzione di fabbricati; d) acquisto di arredi; e) operazioni di lease-back; f) leasing; g) beni usati, minuteria metallica ed attrezzi di lavoro e materiale analogo e spese di consumo e di uso ordinario; h) consulenze continuative o periodiche e connesse all attività ordinaria dell impresa, quali servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali; i) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d uso e manuali utente; j) iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing; k) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione; l) certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità, deposito dei marchi e registrazione dei brevetti; m) canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza; n) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario; o) spese accessorie quali interessi debitori, tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali; p) noleggio. Art. 9 - Limiti di spesa e di contributo 1. Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto in fase di selezione è di euro , Nel caso di progetti finanziati ai sensi dell articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 l importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica, così come definita all articolo 2 lettera m) non può superare ,00 euro nell arco di tre esercizi finanziari. L importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare ,00 euro nell arco di tre esercizi finanziari. 7

8 Art Durata e termini di realizzazione del progetto 1. Il progetto deve essere concluso e la spesa sostenuta rendicontata entro 24 mesi dall avvio del medesimo, nel caso di investimenti nel settore della nautica da diporto e nel suo indotto e entro 9 mesi nel caso di consulenze, elevabili a 12 mesi, qualora si verifichi l incremento occupazionale di cui all articolo 7, comma Le imprese devono avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissione in graduatoria e dell assegnazione del contributo. In mancanza del rispetto del suddetto termine il contributo non viene concesso o la concessione revocata, qualora già intervenuta. 3. Le imprese comunicano, entro il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione di ammissione in graduatoria e dell assegnazione del contributo, la data di avvio del progetto, utilizzando il facsimile disponibile sul sito nelle sezioni dedicate al bando, pena la non concessione del contributo. 4. Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze: a) nel caso di fornitura di beni, la data del documento di trasporto. In assenza di quest ultimo, la data della prima fattura; b) nel caso di prestazione di consulenze o fornitura servizi, la data di inizio della consulenza o del servizio, come specificata nel contratto o documentazione equipollente ovvero, in assenza del contratto, la data della prima fattura; c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell edilizia), la data di inizio lavori specificata nella documentazione trasmessa all Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura. 5. Entro il termine di rendicontazione tutti gli impianti, le attrezzature, gli hardware e i software oggetto di contributo devono essere consegnati ed installati presso la sede dell impresa. Art Intensità dell agevolazione 1. Per gli investimenti nel settore della nautica da diporto e nel suo indotto si applicano alle spese ammissibili le seguenti intensità di aiuto: a) nel caso in cui l impresa opti per il contributo in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014: 1) 10% dei costi ammissibili per le medie imprese; 2) 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese. b) 35% nel caso in cui l impresa opti per il contributo in regime de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013, fermi restando i limiti de minimis richiamati all articolo 9, comma Per consulenze a favore delle PMI industriali, l intensità d aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili in regime di esenzione di cui al Regolamento (UE) 651/2014, articolo I costi salariali relativi a nuove assunzioni che determinano incremento occupazionale sono ammessi a contributo esclusivamente in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013, nella misura del 50% dell importo netto di cui all articolo 7, comma Nei casi di cui al comma 1 lettera b), l intensità di aiuto è elevata di 15 punti percentuali nel caso in cui l impresa, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione della rendicontazione, effettui nuove assunzioni, rendiconti il relativo costo salariale e mantenga le assunzioni medesime per almeno i dodici mesi successivi alla data di presentazione della rendicontazione. Art Divieto di cumulo 1. I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altre misure di aiuti di Stato, anche in regime de minimis, e finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con aiuti di Stato o de minimis erogati sotto forma di garanzia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell intensità massima di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e dal Regolamento (UE) n. 1407/ E consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato. Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Art Domanda di contributo e relativa documentazione 1. La domanda di contributo è redatta e presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, Servizio industria e artigianato, attraverso il sistema informatico denominato FEG, accessibile dal sito nelle sezioni dedicate al bando. 2. Le imprese presentano una sola domanda di contributo a valere sul presente bando e la domanda medesima deve 8

9 riguardare un unico progetto. Qualora il progetto sia diretto a realizzare più iniziative finanziabili viene valutato nel suo complesso ed il punteggio relativo ai criteri tecnici comuni a ciascuna iniziativa, viene attribuito una sola volta. 3. Costituiscono parte integrante della domanda i seguenti documenti : a) la relazione dettagliata del progetto, che illustra le caratteristiche soggettive dell impresa, i contenuti, gli obiettivi del progetto, le risorse da utilizzare, nonché gli elementi utili alla valutazione del progetto, sulla base dei parametri previsti dalla scheda di valutazione; b) il quadro di spesa dettagliato; c) l elenco delle dichiarazioni attestanti la presa visione della nota informativa di cui al comma 6 e l assunzione dell impegno al rispetto degli obblighi di cui all articolo 26, e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, attestanti in particolare: 1) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all articolo 4, comma 5, lettere a), c), d) ed f) ossia essere impresa attiva nell Area di crisi dell Isontino non in difficoltà secondo la definizione comunitaria, non sottoposta a procedura concorsuale né destinataria di sanzioni interdittive; 2) i dati relativi alla capacità economico-finanziaria dell impresa, di cui all articolo 4, comma 5, lettera e), determinati secondo le modalità di cui all allegato C; 3) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell industria, dell artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), ai sensi dell articolo 4, comma 5, lettera g); 4) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell articolo 12; 5) la dimensione aziendale prevista dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle piccole e medie imprese; 6) i contributi de minimis percepiti nell ultimo triennio nel caso in cui l impresa richieda il contributo in de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013; 7) per l acquisizione di opere e servizi prestati da soggetti esterni all impresa e per l acquisizione dei beni materiali e immateriali, l indipendenza tra fornitori/prestatori d opera e l impresa. 4. Devono essere altresì allegati alla domanda, in particolare: a) copia del modello F23 concernente il pagamento dell imposta di bollo di cui al comma 7; b) copia del contratto di consulenza stipulato con soggetti esterni all impresa, relativi alle consulenze di cui all articolo 7 comma 3 ovvero, in mancanza dei contratti, le lettere d incarico contenenti tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere, fermo restando che i contratti devono essere presentati al più tardi contestualmente alla rendicontazione della spesa; c) curriculum o scheda di presentazione dei soggetti prestatori delle consulenze di cui all articolo 7, comma 3; d) procura del firmatario, qualora non sia legale rappresentante e i poteri non siano riportati in visura, che comunque deve appartenere all organico aziendale; e) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell articolo 4, comma 5, lettera h), qualora il contributo richiesto superi i ,00 euro; f) copia della delibera di aumento del capitale sociale o di documentazione atta a comprovare il versamento effettuato dai soci in conto capitale, qualora il patrimonio netto non sia sufficiente ad attestare la capacità economico-finanziaria ai sensi dell articolo 4, comma 5, lettera e), come definita nell allegato C. 5. La mancata presentazione della relazione dettagliata del progetto e del quadro di spesa dettagliato, comporta la non ammissibilità della domanda stessa. 6. I fac-simili dei documenti di cui al comma 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato e pubblicati sul sito nelle sezioni dedicate al bando, unitamente alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 7. La domanda è soggetta al pagamento dell imposta di bollo di euro 16,00 da versare tramite il modello F 23, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all articolo 14, comma Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono riportate nella nota informativa di cui al comma 6. Art Presentazione della domanda 1. La domanda si considera presentata solo ed esclusivamente se redatta ed inoltrata per via telematica tramite il sistema FEG. 2. La domanda è presentata, previa convalida e sottoscrizione con firma digitale, dalle ore 10 del giorno 10 maggio 2017 alle ore del giorno 15 giugno Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l ora di inoltro telematico tramite il sistema FEG. 3. La firma digitale è apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio Il controllo di validità tecnica della firma è effettuato dal sistema FEG, che 9

10 consente l inoltro solo qualora la domanda sia validamente sottoscritta con modalità digitale. 4. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito nelle sezioni dedicate al bando. Capo V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO Art Istruttoria preliminare delle domande 1. Le domande presentate sono oggetto di una preliminare istruttoria di ammissibilità e non vengono ammesse né sottoposte a alle successive fasi dell istruttoria, qualora: a) siano inoltrate con modalità diverse dall inoltro per via telematica tramite il sistema FEG; b) siano carenti dei documenti obbligatori di cui all articolo 13, comma 3, lettere a) e b); c) il richiedente non svolga attività codificata dai codici ISTAT ATECO 2007, indicati in visura, previsti all articolo 4, commi 2 e 3 ; d) non siano rispettati i limiti minimi di spesa di cui all articolo 9 comma 1; e) l impresa proponente non dimostri di possedere un adeguata capacità economico-finanziaria per sostenere l impegno finanziario derivante dall esecuzione del progetto, come prevista all allegato C; f) siano ulteriori rispetto alla prima domanda validamente presentata dalla medesima impresa; g) non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell impresa o da soggetto titolato a rappresentare l impresa. Art Istruttoria completa delle domande, valutazione e selezione dei progetti 1. I progetti che hanno superato l istruttoria preliminare, sono oggetto delle verifiche istruttorie volte a: a) accertare la sussistenza dei criteri di ammissibilità generali di cui alla sezione 1 dell allegato B, tra cui la correttezza dei dati inseriti in domanda e la sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 4, 9 e 12; b) valutare il progetto sulla base dei criteri di valutazione tecnica di cui alla sezione 2 dell allegato B; c) procedere alla verifica amministrativa dei criteri di valutazione legati all ambito soggettivo del proponente, indicati nella sezione 3 dell allegato B; d) accertare l ammissibilità delle voci di spesa preventivate. 2. La regolarità contributiva e il rispetto della normativa antimafia sono accertate prima dell adozione del provvedimento di concessione di cui all articolo 18. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione successivo all approvazione della graduatoria, ai sensi dell articolo 71 del Decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all interessato assegnando un termine non superiore a 15 giorni per provvedere. Può essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di 7 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l istruttoria sulla base della documentazione agli atti. 4. Non sono sanabili e determinano l inammissibilità della domanda, oltre che la carenza degli elementi già oggetto di istruttoria preliminare, la presentazione della relazione tecnica del progetto priva degli elementi di completezza e dettaglio, tali da non consentire la valutazione del progetto da parte del Comitato tecnico, fatta eccezione di chiarimenti su singoli e specifici aspetti tecnici richiesti dal Comitato tecnico. 5. Il Comitato tecnico valuta l ammissibilità dei progetti proposti con particolare riguardo alla chiarezza dell iniziativa, sulla base della relazione fornita dall impresa. La spesa preventivata può essere rideterminata o non ammessa in assenza o carenza di adeguata illustrazione della pertinenza del progetto, della modalità di determinazione della medesima, nonché della competenza/professionalità dei soggetti coinvolti. 6. Il Comitato tecnico valuta la valenza tecnica dei progetti attribuendo un punteggio sulla base dei criteri di selezione e valutazione indicati nella sezione 2 dell allegato B. 7. Sono ammissibili a seguito della valutazione tecnica di cui al comma 5 i progetti che raggiungono il punteggio minimo complessivo di 20 punti. 8. Al punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica dei progetti ammissibili ai sensi del comma 6 viene sommato il punteggio ottenuto dalla verifica amministrativa dei criteri legati all ambito soggettivo del proponente, indicati nella sezione 3 dell allegato B, dando luogo al punteggio complessivo del progetto in base al quale lo stesso viene collocato in graduatoria. 9. Ai fini della conferma del punteggio assegnato, il mantenimento dei requisiti previsti per l attribuzione del punteggio premiale viene verificato in sede di rendicontazione dei progetti per i seguenti criteri di valutazione, di cui all allegato B: a) incremento del livello occupazionale, di cui alla Sezione 2, criterio 2c); 10

11 b) ricadute ambientali, di cui alla Sezione 2, criterio 3, relativo alla realizzazione dell iniziativa Investimenti nel settore della nautica da diporto e del suo indotto ; c) rioccupazione di cui alla Sezione 3, criterio 5; 10. La domanda per accedere agli incentivi non è accolta nei seguenti casi: a) per esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al comma 1 o in quanto la documentazione agli atti non consente di concludere l istruttoria amministrativa della domanda; b) per esito negativo della valutazione tecnica di cui ai commi 5 e 6 o in quanto la documentazione agli atti non consente di valutare tecnicamente il progetto, su espresso parere del Comitato tecnico; c) per rinuncia da parte dell impresa. 11. La SRA, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all accoglimento della domanda, ai sensi dell articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, ad eccezione dei casi di rinuncia di cui al comma 10, lettera c) e di insufficiente disponibilità finanziaria. Art Graduatoria dei progetti ammissibili 1. La graduatoria viene stilata sulla base del punteggio complessivo di valutazione assegnato a ciascun progetto. 2. A parità di punteggio, viene data priorità all ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell ordine di inoltro telematico tramite il sistema FEG. 3. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione, unitamente all elenco delle domande non ammesse e pubblicata sul B.U.R e sul sito nelle sezioni dedicate al bando. Con medesimo provvedimento è disposta l assegnazione delle risorse, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui all articolo 3, ai progetti collocati utilmente in graduatoria. La SRA comunica alle imprese interessate l ammissione o la non ammissione a finanziamento. 4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, ne è disposto il finanziamento parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. 5. Qualora non tutti i progetti ammessi in graduatoria siano finanziabili per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse, la SRA procede allo scorrimento della graduatoria. 6. Le domande ammesse in graduatoria che non possono essere finanziate entro il 31 dicembre dell anno successivo all approvazione della graduatoria a causa di insufficienti risorse finanziarie, vengono archiviate e dell archiviazione è data tempestiva comunicazione all impresa. Art Concessione del contributo 1. Il provvedimento di concessione è adottato entro 120 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall articolo 7 della legge regionale 7/2000, ed è trasmesso al beneficiario. Il provvedimento di concessione contiene le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, il piano finanziario e il termine per la rendicontazione delle spese, ai sensi dell articolo 125, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento (UE) n.1303/ Il contributo non è concesso, previa comunicazione dei motivi che ostano all accoglimento della domanda ai sensi dell articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 ad eccezione dei casi di rinuncia, in particolare qualora: a) non sia pervenuta la dichiarazione di avvio del progetto di cui all articolo 10, comma 3 entro i termini previsti; b) in assenza dei requisiti del rispetto della normativa antimafia e di regolarità contributiva (DURC) di cui all articolo 4, comma 5, lettere h) e i); c) nei casi in cui la capacità economico-finanziaria, di cui all articolo 4, comma 5, lettera e), sia stata attestata in fase di istruttoria della domanda prevedendo l incremento del capitale netto nelle forme previste nell allegato C, e l effettivo versamento a titolo di aumento di capitale non sia effettuato e comprovato attraverso l inoltro alla SRA della necessaria documentazione, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell assegnazione del contributo con l approvazione della graduatoria; d) per rinuncia da parte dell impresa. 3. Sul sito internet della Regione sono pubblicati i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme: a) Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 115, paragrafo 2 e allegato XII, che prevede in particolare la pubblicazione della denominazione del progetto e della descrizione sintetica dello stesso; b) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), articolo I beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 mesi dall avvio del progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e fino all adozione dell atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità: a) fornendo sul sito web del beneficiario, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'unione europea; 11

12 b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'unione europea, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, predisposto conformemente alle caratteristiche tecniche pubblicate sul sito nelle sezioni dedicate al bando. 5. Qualora i beneficiari realizzino iniziative inerenti il progetto finanziato che prevedano la partecipazione di pubblico e comunque di tutte le misure di informazione e comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE Stato e Regione). 6. Qualora richiesto dall Amministrazione regionale, i beneficiari trasmettono una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web dell Amministrazione regionale, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzati quale informazione descrittiva dell avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione. Capo VI REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI Art Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo 1. Il soggetto beneficiario realizza il progetto conformemente al preventivo approvato, sia per quanto concerne l aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui il programma d investimento necessiti di variazioni rispetto al progetto approvato, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla SRA, che provvede alla valutazione ed all eventuale approvazione delle variazioni entro 45 giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Comitato tecnico qualora ne sia rilevata l opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra le spese ammesse e la variazione proposta. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo. 3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra il progetto effettivamente realizzato e quello approvato, sentito il parere del Comitato tecnico, il contributo concesso viene rideterminato o revocato. 4. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l aumento del contributo concesso complessivamente. 5. Le variazioni non devono comportare una riduzione della spesa ammessa rispetto al preventivo approvato del 60 per cento, pena la revoca della concessione del contributo. 6. Le variazioni non devono altresì comportare una riduzione della spesa ammessa del 40 per cento rispetto ai limiti minimi previsti all articolo 9, comma 1, pena la revoca della concessione del contributo. 7. La modifica dei requisiti previsti per l attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione di cui all articolo 16, comma 9, comporta in sede di rendicontazione la rideterminazione del punteggio e, qualora lo stesso risulti inferiore al punteggio minimo di valutazione pari a 20 punti, la concessione del contributo viene revocata. In particolare, il mancato raggiungimento dell incremento occupazionale di cui alla sezione 2, criterio 2c), dell Allegato B non è oggetto di rideterminazione del punteggio qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all impresa, in particolare sulla base dell inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale adottati dall Amministrazione regionale. 8. Devono essere altresì comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all articolo 27, le variazioni inerenti i dati anagrafici dell impresa, quali la ragione sociale/denominazione, l indirizzo della sede legale, o unità locale in cui è svolto il progetto l indirizzo di posta elettronica certificata. Art Operazioni societarie e subentro 1. Ai sensi dell articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni: a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo; b) verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante; c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria; d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 26 e La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente allegando copia dell atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l impegno alla prosecuzione dell attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il fac-simile pubblicato sul sito nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all indirizzo economia@certregione.fvg.it. 3. Qualora l operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda di contributo e l assegnazione del 12

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