Atti Ufficiali Circolare n. 11 NOVEMBRE Federazione Italiana Tennis

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1 Atti Ufficiali 2011 Circolare n. 11 NOVEMBRE 2011 Federazione Italiana Tennis

2 1) GIUSTIZIA SPORTIVA IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Con provvedimento del 9 novembre 2011 Ha multato di 300,00 l affiliato CIRCOLO MAGISTRATI CORTE DEI CONTI per violazione dell art. 22 RCS nell ambito della competizione Over 45 femm. in programma presso l affiliato Tennis Pietrese dal al Con provvedimento del 30 novembre 2011 Ha multato di 300,00 l affiliato ARESE SPORT per violazione dell art. 22 RCS nell ambito della competizione Ladies 40 organizzata dall affiliato SC San Severo e svoltasi a San Severo il contro il Club Nomentano. IL GIUDICE SPORTIVO DI BOLZANO Con provvedimento del 9 novembre 2011 Ha multato di 100,00 il tesserato CATALANO STEFANO (ASD T.C. POLISPORTIVA PINETA) per violazione dell art. 38 RTS al Torneo Circuito Raiffeisen cat. 3-4 NC organizzato dall affiliato ASD Tennis Bauzanum e svoltosi a Bolzano dal al Con provvedimento del 14 novembre 2011 Ha multato di 200,00 l affiliato ASV BURGSTALL RAIKA per violazione dell art. 22 RCS nell ambito della competizione di Serie D4 femm. girone finale. IL GIUDICE SPORTIVO DEL MOLISE Con provvedimento del 28 settembre 2011 Ha multato di 50,00 il tesserato SANTILLI MICHELE (TENNIS SPORT CENTRO ABRUZZO) per violazione dell art. 50 RTS nell ambito del Torneo Master Regionale Molise 2011 ca. 4^masch. svoltasi presso la AT Campobasso dal al Con provvedimento del 5 ottobre 2011 Ha multato di 50,00 il tesserato SANTILLI MICHELE (TENNIS SPORT CENTRO ABRUZZO) per violazione degli artt. 45, 47, 48 e 50 RTS nell ambito del Torneo Master Regionale Molise 2011 ca. 4^masch. svoltasi presso la AT Campobasso dal al IL PRESIDENTE FEDERALE Con deliberazione presidenziale n. 11 del 10 novembre 2011, previa rituale istanza formulata dall interessata, ha concesso la grazia alla Sig.ra Gabriella Boschiero in ordine alla decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 96 del 18 novembre 2009, disponendo per l effetto la restituzione alla stessa della metà della sanzione pecuniaria inflitta.

3 2) QUOTE FEDERALI E MASSIMALI DEI MONTEPREMI 2012 Il Consiglio Federale, nella riunione del 7 ottobre 2011, ha deliberato, per l anno 2012, le seguenti quote e tasse federali nonché i seguenti massimali dei montepremi e delle quote di iscrizione ai tornei: QUOTE FEDERALI 2012 QUOTE ASSOCIATIVE TASSA NUOVA AFFILIAZIONE 250,00 Per gli Affiliati che nell'ambito della sola disciplina del tennis non si affiliano ad altri Enti od Organizzazioni che non abbiano in essere convenzioni con la FIT, e che non consentono sui propri campi la disputa di manifestazioni che non sono approvate dalla FIT, garantendo quindi alla FIT, o ad Enti con la stessa convenzionat, l'esclusiva per la gestione dell'attività del tennis, la TASSA NUOVA AFFILIAZIONE è ridotta ad Euro TASSA RIAFFILIAZIONE (procedura on line con inserimento e aggiornamento dei dati on line da parte dell'affiliato) 250,00 * Per gli Affiliati che nell'ambito della sola disciplina del tennis non si affiliano ad altri Enti od Organizzazioni che non abbiano in essere convenzioni con la FIT, e che non consentono sui propri campi la disputa di manifestazioni che non sono approvate dalla FIT, garantendo quindi alla FIT, o ad Enti con la stessa convenzionati, l'esclusiva per la gestione dell'attività del tennis, la TASSA RIAFFILIAZIONE è ridotta ad Euro TASSA ANNUA PER CIASCUN CAMPO (per I Circoli che non diminuiscono il numero dei campi rispetto al 2011) 15,00 TASSA ANNUA PER CIASCUN CAMPO (per I Circoli che diminuiscono il numero dei campi rispetto al 2011) 25,00 TASSA OMOLOGAZIONE CAMPI (per intervento indipendentemente dal numero dei campi) 100,00 TASSA ASSOCIATIVA AFFILIATI DI CATEGORIA B, BEACH E PADDLE (in aggiunta alla tassa di affiliazione/riaffiliazione) OMOLOGAZIONE IMPIANTI NON AFFILIATI 250,00 APPROVAZIONE P.I.A. 50,00 APPROVAZIONE SAT 50,00 APPROVAZIONE CENTRO TENNIS ESTIVO (per ogni settimana di svolgimento dei corsi) 500,00 80,00 80,00 * 50,00 * In caso di procedura tradizionale, con inserimento e aggiornamento dei dati da parte del Comitato Regionale, l'importo è maggiorato del 50% TESSERAMENTO (procedura on line con inserimento e aggiornamento dei dati on line da parte dell'affiliato) TESSERA SOCIO 10,00 * TESSERA NON AGONISTICA UNDER 16, 14, 12, 10 8,00 * TESSERA NON AGONISTICA OVER 16 10,00 * TESSERA NON AGONISTICA PER UNDER 16 emessa dopo il 1 settembre 3,00 * TESSERA SOCIO UNDER 08 emessa dopo il 1 settembre 3,00 * TESSERA AGONISTICA Over 16 di prima e seconda categoria (classifica riferita all'anno 2011) 50,00 * TESSERA AGONISTICA Over 16 di terza categoria (classifica riferita all'anno 2011) 36,00 * TESSERA AGONISTICA Over 16 di quarta categoria e non classificati (classifica riferita all'anno 2011) 28,00 * TESSERA AGONISTICA Under 16, 14, 12, 10 50% della rispettiva tessera over 16 * TESSERA BEACH TENNIS AGONISTICA Over 16 di prima e seconda categoria (classifica riferita all'anno 2011) 44,00 *

4 TESSERA BEACH TENNIS AGONISTICA Over 16 di terza, quarta categoria e non classificati (classifica riferita all'anno 2011) 24,00 * TESSERA BEACH TENNIS AGONISTICA Under 16, 14, 12, 10 50% della rispettiva tessera over 16 * TESSERA BEACH TENNIS NON AGONISTICA per Over 16 16,00 * TESSERA BEACH TENNIS NON AGONISTICA per Under 16, 14, 12, 10 8,00 * TESSERA BEACH TENNIS NON AGONISTICA Over 16 per i mai tesserati 10,00 * TESSERA BEACH TENNIS NON AGONISTICA Under 16, 14, 12, 10 per i mai tesserati 5,00 * TESSERA PADDLE TENNIS AGONISTICA per Over 16 20,00 * TESSERA PADDLE TENNIS AGONISTICA per Under 16, 14, 12, 10 10,00 * TESSERA PADDLE TENNIS NON AGONISTICA per Over 16 15,00 * TESSERA PADDLE TENNIS NON AGONISTICA per Under 16, 14, 12, 10 7,00 * TESSERA AGONISTICA PER ATLETA DISABILE 14,00 * * In caso di procedura tradizionale, con inserimento e aggiornamento dei dati da parte del Comitato Regionale, l'importo è maggiorato del 50% EMISSIONE DUPLICATI 50% del costo della tessera TRASFERIMENTI giocatori di 1^ e 2^ categoria (classifica riferita all'anno 2011) 120,00 TRASFERIMENTI giocatori di 3^ categoria (classifica riferita all'anno 2011) 100,00 TRASFERIMENTI giocatori di 4^ categoria e non classificati (classifica riferita all'anno 2011) 80,00 TRASFERIMENTI U16 STESSO PIA 20,00 TRASFERIMENTI BEACH TENNIS 30,00 TRASFERIMENTI ATLETI DISABILI 20,00 ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE ROBERTO LOMBARDI TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI TECNICI NAZIONALI 360,00 TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI MAESTRI NAZIONALI 300,00 TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI ISTRUTTORI 2 GRADO 270,00 TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI ISTRUTTORI 1 GRADO 180,00 TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI PREP. FISICI DI 1 E 2 GRADO 180,00 TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI MAESTRI 800,00 TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI ALL. ISTRUTTORI 800,00 TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI ISTR. REG. 800,00 TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI MAESTRI DI BEACH TENNIS 300,00 TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI ISTRUTTORI DI BEACH TENNIS DI 2 LIVELLO 270,00 TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI ISTRUTTORI DI BEACH TENNIS DI 1 LIVELLO 180,00 TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI ISTRUTTORI DI PADDLE 300,00 I tecnici che operano in via esclusiva per la FIT e/o per le Società ad essa affiliate e/o per gli Enti di Promozione Sportiva che hanno in essere convenzioni con la FIT, prestando quindi la loro opera solo in favore di tesserati FIT o degli Enti di Promozione Sportiva di cui prima, hanno diritto alla riduzione del 50% sugli importi delle quote di iscrizione all Albo o agli Elenchi TASSA DI RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PER TECNICO STRANIERO 400,00 TASSA DI RISCRIZIONE ALL'ALBO OD ALL'ELENCO DEI TECNICI 250,00 Ai tecnici di tutte le categorie sarà recapitato un capo con il logo FIT ed il distintivo relativo alla qualifica TARGA PROFESSIONALE 100,00

5 AGENTI DEGLI ATLETI FIT TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI AGENTI DEGLI ATLETI FIT 200,00 TASSE D'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI INDIVIDUALI (di competenza F.I.T.) GIOVANILI (fase nazionale) 10,00 2',3' CATEGORIA (fase nazionale) 20,00 VETERANI (fase nazionale) 20,00 TASSE D'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI A SQUADRE Il Consiglio Federale ha deciso di esentare dal pagamento della tassa d iscrizione al Campionato degli Affiliati la prima squadra maschile e femminile dei circoli partecipanti, a condizione che gli stessi vantino un numero di tesserati che raggiunga le unità appresso indicate. Per i circoli che hanno sia la squadra maschile che la femminile si applica la riduzione del 15% sulla somma dei due dati per l esenzione di ambo le squadre. Nel caso il circolo non vanti un numero di soci sufficiente per l esenzione di tutte e due le squadre, non potrà in ogni caso beneficiare dell esonero della sola squadra di minor rango fra quella maschile e quella femminile. SERIE A1 MASCHILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 650 soci regolarmente tesserati) 3.500,00 SERIE A1 FEMMINILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 600 soci regolarmente tesserati) 3.000,00 SERIE A2 MASCHILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 500 soci regolarmente tesserati) 1.000,00 SERIE A2 FEMMINILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 450 soci regolarmente tesserati) 1.000,00 SERIE B MASCHILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 400 soci regolarmente tesserati) 450,00 SERIE B FEMMINILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 320 soci regolarmente tesserati) 450,00 SERIE C MASCHILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 220 soci regolarmente tesserati) 200,00 SERIE C FEMMINILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 165 soci regolarmente tesserati) 200,00 SERIE D MASCHILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 110 soci regolarmente tesserati) 100,00 SERIE D FEMMINILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 80 soci regolarmente tesserati) 100,00 GIOVANILI 50,00 GIOVANILI per le squadre B, C, ecc. 25,00 GIOVANILI: (per gli affiliati inseriti nei Piani Integrati d'area, o con certificazione di qualità, per le squadre B, C etc) 15,00 VETERANI 100,00 VETERANI per le squadre B, C, ecc. 50,00 CAMPIONATO DI BEACH TENNIS 50,00 CAMPIONATO DI PADDLE 50,00 CAMPIONATO A SQUADRE PER ATLETI DISABILI 20,00 TASSA SUB JUDICE NEI CAMPIONATI A SQUADRE 15,00 CAMP. SQUADRE REGIONALI MISTO U10 CIRCOLI PIA 0,00 CAMP. SQUADRE REGIONALI MISTO U10 CIRCOLI FUORI PIA 30,00 TASSE DI APPROVAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI INDIVIDUALI ED A SQUADRE TORNEI INTERNAZIONALI 290,00 TORNEI INTERNAZIONALI GIOVANILI 140,00 TORNEI "OPEN" O DI CATEGORIA con m.tepremi ,00 TORNEI "OPEN" O DI CATEGORIA con m.premi con conclusione delle sez.ni intermedie dei tabelloni ** 120,00 TORNEI "OPEN" O DI CATEGORIA con m.premi tra 1,000 e 1, ,00 TORNEI "OPEN" O DI CATEGORIA con m.premi tra 1,000 e 1,999 con conclusione delle sezioni intermedie dei tabelloni ** 85,00 TORNEI "OPEN" O DI CATEGORIA con m.premi < a 1, ,00 TORNEI "OPEN" O DI CATEGORIA con m.premi 1,000 con conclusione delle sezioni intermedie dei tabelloni ** 55,00

6 TORNEI di DOPPIO (qualsiasi categoria e montepremi) 90,00 TORNEI GIOVANILI 110,00 TORNEI GIOVANILI con conclusione delle sezioni intermedie dei tabelloni * 55,00 TORNEI VETERANI 90,00 TORNEI BEACH TENNIS con montepremi 100,00 TORNEI BEACH TENNIS senza montepremi 50,00 TORNEI INTERNAZIONALI DI BEACH TENNIS 240,00 TORNEI INTERNAZIONALI DI PADDLE 240,00 TORNEI AGONISTICI DI PADDLE 50,00 TORNEI NON AGONISTICI DI PADDLE 20,00 TORNEI NON AGONISTI 20,00 TORNEI INTERNAZIONALI PER ATLETI DISABILI 100,00 TORNEI NAZIONALI PER ATLETI DISABILI 20,00 APPROVAZIONE CIRCUITI REGIONALI 100,00 APPROVAZIONE CIRCUITI NAZIONALI 500,00 MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI 10,00 AUTORIZZAZIONE SPECIALE PER UN TORNEO O UN CIRCUITO SU CAMPI NON AFFILIATI 200,00 ** è obbligatoria la conclusione delle sezioni intermedie dove partecipano i giocatori al vertice dei propri gruppi (4NC; 4^; 3^; 2^) QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI TORNEI (di competenza F.I.T.) TORNEI INDIVIDUALI OPEN, DI 1^, 2^, 3^, 4^ CATEGORIA, o VETERANI 7,00 TORNEI INDIVIDUALI PER gli UNDER 16, 14, 12, 10 IN TUTTI I TORNEI 3,00 TORNEI A FORMULA RIDOTTA O WEEK END 4,00 TORNEI A FORMULA RIDOTTA O WEEK END per gli UNDER 16, 14, 12,10 2,00 TORNEI INTERNAZIONALI DI BEACH TENNIS 3,00 TORNEI BEACH TENNIS con montepremi 3,00 TORNEI BEACH TENNIS senza montepremi 2,00 TORNEI DI PADDLE 3,00 TORNEI A SQUADRE (per ogni squadra) 50,00 TORNEI NON AGONISTI A SQUADRE (per ogni squadra) 20,00 TORNEI NON AGONISTI 4,00 TORNEI NON AGONISTI (per gli UNDER 16, 14, 12, 10) 2,00 TASSA A FONDO PERDUTO NELLE MANIFESTAZIONI INDIVIDUALI 30,00 TASSA PARTECIPAZIONE AI TORNEI PER ATLETI STRANIERI NON TESSERATI 15,00 TASSA CHIUSURA TORNEO 100,00 Nel caso l'affiliato organizzatore chiuda il torneo presentando i rendiconti amministrativi entro il 10 giorno dalla conclusione della manifestazione, la TASSA CHIUSURA TORNEO è ridotta ad Euro Nel caso l'affiliato organizzatore chiuda il torneo presentando i rendiconti amministrativi entro il 5 giorno dalla conclusione della manifestazione, la TASSA CHIUSURA TORNEO è ridotta ad Euro 50,00 0,00 TASSE PER RECLAMI E RICORSI RECLAMO A QUALSIASI ORGANO TASSA RECLAMO giocatori di 1' categoria e tecnici nazionali 500,00 TASSA RECLAMO giocatori di 2' categoria e maestri nazionali 300,00

7 TASSA RECLAMO giocatori di 3' categoria e istruttori di 2 grado 180,00 TASSA RECLAMO giocatori di 4' categoria classificati e le altre tipologie di tecnici 120,00 TASSA RECLAMO giocatori di 4' categoria NON classificati 70,00 TASSA RECLAMO tesserati non agonisti, soci e speciali 50,00 TASSA RECLAMO Serie A 600,00 TASSA RECLAMO Serie B 300,00 TASSA RECLAMO Serie C - fase nazionale di giovanili e veterani 180,00 TASSA RECLAMO Serie D - fase regionale di giovanili e veterani 120,00 ALTRE TASSE RECLAMO DI AFFILIATI E DIRIGENTI 200,00 RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO FEDERALE TASSA RICORSO giocatori di 1' categoria e tecnici nazionali 1.000,00 TASSA RICORSO giocatori di 2' categoria e maestri nazionali 600,00 TASSA RICORSO giocatori di 3' categoria e istruttori di 2 grado 360,00 TASSA RICORSO giocatori di 4' categoria classificati e le altre tipologie di tecnici 240,00 TASSA RICORSO giocatori di 4' categoria NON classificati 140,00 TASSA RICORSO tesserati non agonisti, soci e speciali 100,00 TASSA RICORSO DI DIRIGENTI 700,00 TASSA RICORSO DI AFFILIATI avverso decisioni del Giudice Sportivo Regionale 400,00 TASSA RICORSO DI AFFILIATI avverso decisioni di altri Organi 700,00 VARIE CIFRA BASE PER L'INDENNITA' DI SVINCOLO 350,00 TASSA OMOLOGAZIONE NUOVA SUPERFICIE DI GIOCO 4000,00 TASSA OMOLOGAZIONE NUOVO MODELLO DI PALLE DA GIOCO 3.000,00 TASSA OMOLOGAZIONE NUOVO MODELLO DI PALLE DA GIOCO (DAL TERZO MODELLO IN POI) 1.500,00 TASSA RINNOVO OMOLOGAZIONE PALLE DA GIOCO 2.000,00 TASSA RINNOVO OMOLOGAZIONE PALLE DA GIOCO(DAL TERZO MODELLO IN POI) 1.000,00 **** MASSIMALI MONTEPREMI 2011 Tornei Singolare maschile Singolare femminile Doppio maschile Doppio femminile Euro Euro Euro Euro Open , , , ,00 1' categoria , , , ,00 2' categoria 5.000, , , ,00 3' categoria 1.800, , ,00 600,00 4' categoria 1.200, ,00 600,00 400,00 Veterani 1.500, ,00 800,00 500,00 I suddetti massimali possono essere elevati del 15% nel caso che la differenza venga assegnata nella conclusione delle sezioni intermedie

8 MASSIMALI MONTEPREMI 2012 TORNEI DI BEACH TENNIS OPEN SECONDA CATEGORIA TERZA CATEGORIA QUARTA CATEGORIA 5.000, ,00 500,00 300,00 Nelle gare di doppio il premio si intende per la coppia. Nel caso di tornei limitati ad alcuni gruppi delle varie categorie, il massimale del montepremi dovrà essere quello della categoria defalcato del 10% per ogni gruppo escluso dal torneo stesso. I tornei giovanili non possono essere dotati di montepremi, ma solo di eventuale ospitalità o rimborso spese. I tornei per NC di 4 categoria non possono essere dotati di montepremi, né di ospitalità, né di rimborsi spesa, né di premi in natura al di fuori di coppe, targhe o medaglie se non espressamente autorizzati dal Comitato Regionale. MASSIMALI DELLE QUOTE D'ISCRIZIONE AI TORNEI di competenza dell'affiliato organizzatore, per giocatore nelle gare di singolare e per coppia nelle gare di doppio Tornei open con montepremi uguale o superiore a Euro ,00 Tornei di 1^ o 2^ categoria 20,00 Tornei open con montepremi uguale o superiore a Euro (giocatori 16&under) 15,00 Tornei di 1^ o 2^ categoria (giocatori 16&under) 15,00 Tornei open con montepremi inferiore a Euro ,00 Tornei di 3^ o 4^ categoria 15,00 Tornei open con montepremi inferiore a Euro (giocatori 16&under) 10,00 Tornei di 3^ o 4^ categoria (giocatori 16&under) 10,00 Tornei per veterani 15,00 Tornei Under 16,14,12,10 con approvazione di competenza della F.I.T. 13,00 Tornei Under 16,14,12,10 con approvazione di competenza del C.R. 10,00 Tornei non agonistici (per gli over 16) 7,00 Tornei non agonistici (per gli under 16) 4,50 Tornei di Beach Tennis con montepremi superiore a ,00 Tornei di Beach Tennis con montepremi inferiore a ,00 Tornei di Beach Tennis per i giocatori under 16 il 50% Tornei di Paddle circuito nazionale 20,00 Tornei di Paddle regionali 15,00 3) REGOLAMENTI La Giunta Nazionale del CONI, con delibera n. 408 del 29 novembre 2011, ha approvato, ai fini sportivi, le modifiche al Regolamento dei tecnici, come deliberate dal Consiglio Federale della FIT nella riunione del 7 luglio Il testo viene di seguito ripubblicato integralmente.

9 REGOLAMENTO DEI TECNICI CAPO I ESCLUSIVITÀ DELL'INSEGNAMENTO Articolo 1 - Competenze esclusive della F.I.T. 1. La Federazione italiana tennis (F.I.T.),.. ha l'esclusività di definire ed aggiornare i criteri ed i livelli dell'insegnamento del tennis, in applicazione al sistema nazionale di qualifica dei tecnici sportivi (SNaQ), concordato con il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.). 2. La F.I.T. provvede altresì alla formazione ed alla disciplina dei tecnici, quale corpo insegnante tecnico specializzato ed abilitato in via esclusiva all'insegnamento del tennis. 3. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i settori sportivi federali, compresi nella generica dizione di tennis, salvo che sia indicato diversamente. Articolo 2 - Competenze esclusive degli iscritti nell'albo e negli Elenchi 1. Possono insegnare tennis presso gli affiliati solamente coloro che, avendo superato i corsi organizzati dalla F.I.T., sono iscritti nell'albo o negli Elenchi previsti dal presente Regolamento. 2. I tesserati F.I.T. che esercitano abusivamente l'insegnamento del tennis sono passibili di sanzioni disciplinari. Articolo 3 - Divieti per gli affiliati 1. Agli affiliati è vietato. utilizzare tecnici non qualificati dalla FIT sia per corsi collettivi sia per lezioni singole. 2. Gli affiliati inoltre non debbono consentire sui propri impianti l insegnamento che il presente regolamento vieta, sia con riferimento al tecnico sia alle modalità di svolgimento. 3. La trasgressione comporta, a carico dell'affiliato e dei suoi dirigenti, la sottoposizione ai procedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di giustizia. CAPO II ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE ROBERTO LOMBARDI Articolo 4 Istituto superiore di formazione Roberto Lombardi 1. L Istituto superiore di formazione Roberto Lombardi è istituito dalla F.I.T., ha sede in Roma ed è l'unico abilitato alla formazione dei tecnici e di tutti gli operatori che, direttamente od indirettamente, contribuiscono alla promozione del tennis. 2. Per lo svolgimento della propria attività utilizza le strutture e gli impianti messi a disposizione dalla F.I.T., dal C.O.N.I. e dalle Università. 3. L Istituto sostituisce la Scuola nazionale maestri. Articolo 5 - Compiti dell Istituto 1. L Istituto, ha i seguenti compiti: a) promuovere la formazione didattica e professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento del tennis; b) organizzare corsi ed esami per il conseguimento di tutte le qualifiche dei tecnici; c) organizzare corsi di istruzione e di aggiornamento per diffondere ed accrescere la cultura scientifica, tecnica e didattica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento dei tecnici,.; d) organizzare corsi di istruzione e di aggiornamento per promuovere la crescita culturale degli atleti

10 e dei dirigenti e professionale degli agenti; e) promuovere ed organizzare scambi tecnici e culturali con tecnici di nazioni estere e con gli organismi simili del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali; f) organizzare e coordinare l'attività dei tecnici designati, per ogni regione, quali Fiduciari regionali dell Istituto; g) definire i principi organizzativi delle scuole tennis necessari per il riconoscimento federale; h) indicare gli standard qualitativi, quantitativi ed organizzativi per il riconoscimento dei centri estivi; i) indicare gli standard qualitativi che le scuole tennis di tutto il territorio nazionale devono adottare; j) definire i protocolli formativi per tecnici; k) studiare e adottare modelli di preparazione di alto livello; l) sviluppare piani e progetti orientati alla selezione di atleti di alto livello agonistico. Articolo 6 - Comitato direttivo 1. Il Consiglio federale nomina il Presidente ed i sette componenti del Comitato direttivo dell Istituto, per la durata del quadriennio olimpico. 2. Il Comitato direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del presidente inviata per iscritto in qualunque forma (posta, telefax, posta elettronica, ecc.) almeno otto giorni prima della seduta. 3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del presidente e di almeno quattro componenti; il Comitato decide a maggioranza dei presenti ed in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente. Articolo 7 - Funzioni del Comitato direttivo. 1. Il Comitato direttivo dell Istituto ha competenza in materia di: a) realizzazione dei compiti dell Istituto, in applicazione delle direttive del Consiglio federale; b) organizzazione e svolgimento di corsi ed esami; c) tenuta dell Albo e degli Elenchi. Articolo 8 - Fiduciari regionali. 1. Il Comitato direttivo dell Istituto propone al Consiglio federale la nomina, in ogni regione, di uno o più fiduciari, sentito il parere del Comitato regionale di competenza. 2. La nomina ha la durata del quadriennio olimpico. 3. I fiduciari hanno il compito di collaborare, in ambito territoriale regionale, per la realizzazione dei compiti istituzionali dell Istituto. CAPO III GESTIONE. Articolo 9 - Attività 1. L'attività dell Istituto è competenza del Comitato direttivo, che si avvale dell'opera di collaboratori tecnico-didattici. Articolo 10 - Programma e piano di spese 1. Il Comitato direttivo, entro il 15 ottobre di ogni anno, redige un programma di attività ed il relativo piano di spesa, che devono essere sottoposti all approvazione del Consiglio federale.

11 CAPO IV ESAMI Articolo 11 - Bandi di concorso 1. La F.I.T. bandisce annualmente concorsi per esami di ammissione ai corsi organizzati per la formazione di tecnici e di operatori. 2. Fissa, su proposta dell Istituto, i criteri, i titoli, la documentazione e le condizioni per l'ammissione agli esami di concorso e per la successiva frequenza ai corsi. 3. In particolare, per essere ammessi agli esami di concorso è necessario avere almeno i seguenti requisiti: a) aver compiuto l età minima prevista per ogni singola qualifica; b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; c) non essere stati assoggettati, da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi Federazione sportiva, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno. Articolo 12 - Corsi 1. L Istituto organizza annualmente corsi, comprensivi di tirocinio, per la formazione di tecnici, fissandone durata, sedi, tempi e modalità di svolgimento. 2..abrogato 2. Il Comitato direttivo dell Istituto può proporre al Consiglio federale l esclusione. di allievi che mostrino un comportamento non compatibile con le finalità dei corsi. Articolo 13 - Esami 1. Al termine del corso, gli allievi sostengono gli esami finali per il conseguimento della qualifica prevista dal corso frequentato. Articolo 14 - Diplomi e targhe 1. La F.I.T. rilascia diplomi a coloro che hanno superato gli esami finali dei corsi. 2. Rilascia altresì targhe che possono essere esposte dai tecnici presso gli impianti ove svolgono la propria attività. CAPO V ALBO, ELENCHI E QUALIFICHE Articolo 15 - Albo ed elenchi 1. Nell'Albo sono iscritti coloro che hanno conseguito la qualifica di maestro o di tecnico Negli Elenchi sono iscritti coloro che hanno conseguito la qualifica di istruttore.. o di preparatore fisico.. 3. In calce all Albo ed agli elenchi sono indicati, con la dizione ad esaurimento, le qualifiche soppresse ed i titolari delle stesse fino a quando non abbiano provveduto alla loro conversione nelle nuove qualifiche. 4. La tenuta dell'albo e degli Elenchi è competenza del Comitato direttivo dell Istituto. Articolo 16 Qualifiche dei tecnici 1. Sono tecnici abilitati all insegnamento del tennis, con valenza didattica crescente: a) l istruttore di primo grado;

12 b) l istruttore di secondo grado; c) il maestro nazionale; d) il tecnico nazionale. 2. Sono tecnici abilitati ad attività connesse con l insegnamento del tennis: a) il preparatore fisico di primo grado; b) il preparatore fisico di secondo grado; c) abrogata. 3. Il conseguimento delle qualifiche per l abilitazione all insegnamento del tennis e per la preparazione fisica avviene in ordine sequenziale, fatta eccezione per quella di maestro nazionale ad honorem concessa dal Consiglio federale. 4. Il superamento della prova di esame relativa al conseguimento di una qualifica dà diritto, in presenza dei requisiti relativi alla classifica federale o all anzianità di permanenza nella qualifica, ad accedere al bando per la partecipazione nello stesso anno al corso per il conseguimento della qualifica di grado immediatamente superiore.. Articolo 17 Istruttore di primo grado 1. La qualifica di istruttore di primo grado, che ha validità biennale con conferma al termine del primo anno, è conseguita dai candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età all inizio del corso attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione, richiesta da un affiliato, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a dieci crediti ed il superamento degli esami finali. 2. La qualifica di istruttore di primo grado è altresì attribuita agli studenti degli Istituti universitari di scienze motorie che abbiano frequentato il primo anno del corso di tennis previsto dall Istituto di appartenenza, abbiano superato l esame finale e abbiano svolto il tirocinio e superati gli esami nelle materie previste dalla convenzione stipulata tra l Istituto medesimo e la F.I.T. 3. L istruttore di primo grado può collaborare con un maestro nazionale solo nei corsi di minitennis per l affiliato che ha richiesto la sua formazione. 4. Su richiesta del presidente dell affiliato, può essere autorizzato dal Comitato direttivo dell Istituto all insegnamento del minitennis e nei corsi collettivi, senza la presenza di un maestro nazionale. 5. Il presidente dell affiliato è responsabile del fatto che l attività sia svolta dall istruttore entro i limiti previsti dal presente articolo. 6. Per la conferma o il rinnovo della qualifica, al termine di ogni anno, l istruttore deve inviare al Comitato direttivo dell Istituto ed al Comitato regionale di appartenenza una relazione sull attività svolta, attestata dal presidente dell affiliato per il quale ha operato., unitamente alla richiesta dell affiliato medesimo o di altro affiliato di utilizzare l opera dell istruttore. 7. Il rinnovo della qualifica è subordinato inoltre alla partecipazione ad un corso di aggiornamento. Articolo 18 Istruttore di secondo grado 1. La qualifica di istruttore di secondo grado, che ha carattere permanente, è conseguibile dall istruttore di primo grado che abbia compiuto il ventesimo anno di età all inizio del corso, che abbia svolto due anni di attività professionale documentata e che abbia ottenuto il rinnovo annuale della qualifica, salva la deroga prevista dal comma 4 del precedente articolo La qualifica di istruttore di secondo grado si ottiene dopo: a) la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a venti crediti; b) il superamento di un esame finale. c) abrogata d) abrogata 3. Per il mantenimento dell iscrizione negli Elenchi, l istruttore di secondo grado è tenuto a partecipare ogni due anni ad un corso d aggiornamento obbligatorio. 4. Nell ambito della progressione didattica (che prevede il minitennis, l avviamento al tennis, il perfezionamento e la specializzazione), l istruttore di secondo grado può operare in completa autonomia solo per l insegnamento del minitennis, consentendo all affiliato la possibilità di richiedere la certificazione di qualità dell insegnamento per detto settore.

13 5. L istruttore di secondo grado può altresì collaborare con un maestro nazionale nei corsi di avviamento, perfezionamento e specializzazione. 6. Su richiesta motivata del presidente dell affiliato, può essere autorizzato, in particolari casi, dal Comitato direttivo dell Istituto all insegnamento dell avviamento e del perfezionamento senza la presenza di un maestro o di un tecnico nazionale. 7. La qualifica di istruttore di secondo grado è altresì conseguita dagli studenti degli Istituti universitari di scienze motorie che, oltre ad aver maturato i requisiti di cui al comma 2 dell articolo 17, abbiano frequentato il secondo anno del corso di tennis presso l Istituto di appartenenza, abbiano superato l esame finale e abbiano svolto il tirocinio e superati gli esami nelle materie previste dalla convenzione stipulata tra l Istituto medesimo e la F.I.T. 8. abrogato. 8. Il presidente dell affiliato è responsabile del fatto che l attività sia svolta dall istruttore entro i limiti previsti dal presente articolo. Articolo 19 Maestro nazionale 1. La qualifica di maestro nazionale, che ha carattere permanente, è conseguita dagli istruttori di secondo grado che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età prima dell inizio del corso attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente ad almeno venti crediti, ed il superamento di un esame finale, salva la deroga prevista dal comma 4 del precedente articolo Il maestro nazionale può svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale, dirigendo scuole di tennis che prevedano, nell ambito della progressione didattica, l insegnamento del minitennis, dell avviamento al tennis, del perfezionamento e della specializzazione; è abilitato inoltre a seguire atleti che svolgono per lo più attività di alto livello in ambito nazionale, con esclusione di atleti di livello internazionale con classifica ATP o WTA. 3.. abrogato Articolo 20 - Maestro nazionale "ad honorem" 1. Il Consiglio federale può concedere, anche a domanda, la qualifica di maestro nazionale ad honorem agli ex-giocatori della Coppa Davis, alle ex-giocatrici della Federation cup, agli ex atleti olimpici, nonché ai docenti benemeriti per l attività formativa di alto livello svolta in ambito federale. 2. La loro iscrizione nell'albo avviene su semplice richiesta scritta di convalida della tessera. 3. Essi sono esonerati dal versamento della tassa annuale di iscrizione e dalla frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento, se non svolgono attività di cui al presente regolamento. 4. Per operare come maestri nazionali devono tuttavia frequentare un corso di formazione, con particolare riferimento al mini-tennis, e superare un esame presso l Istituto, nonché partecipare ai corsi di aggiornamento previsti. Articolo 21 Tecnico nazionale 1. La qualifica di tecnico nazionale, che ha carattere permanente, è conseguita dai maestri nazionali che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età prima dell inizio del corso attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione corrispondente ad almeno cinquanta crediti, comprensivo di un periodo di tirocinio, ed il superamento di un esame finale, salva la deroga prevista al comma 4 del precedente articolo Il tecnico nazionale può svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite al maestro nazionale ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti di livello internazionale con classifica ATP o WTA. Articolo abrogato Articolo 23 - abrogato

14 Articolo 22 - Preparatore fisico 1. La qualifica di preparatore fisico di primo grado è conseguita dai diplomati I.S.E.F. e dai laureati in scienze motorie mediante la frequenza di un corso di formazione organizzato dall Istituto ed il superamento di un esame finale; il corso può essere tenuto anche presso una facoltà di scienze motorie per gli studenti della medesima ed in tal caso il conseguimento della qualifica è subordinato anche al conseguimento del relativo titolo di studio. 2. Il preparatore fisico di primo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale con esclusivo riferimento alle fasi del minitennis, dell avviamento e del perfezionamento. 3. La qualifica di preparatore fisico di secondo grado è conferita al preparatore fisico di primo grado dichiarato idoneo dopo la frequenza del corso di formazione e superamento dell esame finale. 4. Il preparatore fisico di secondo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale anche con riferimento alle fasi di specializzazione e di allenamento di giocatori di alto livello. 5. abrogato. Articolo 23 Qualifiche ad esaurimento e conversione 1. Le qualifiche di maestro, di allenatore-istruttore e di istruttore regionale non sono più conseguibili e sono mantenute, sino ad esaurimento, per coloro che le hanno già acquisite. 2. Entro il 31 dicembre 2012, i titolari possono convertire la qualifica in quelle a) di maestro nazionale, se hanno la qualifica di maestro di tennis; b) di istruttore di secondo grado, se hanno la qualifica di allenatore-istruttore o di istruttore regionale; partecipando ad un corso di aggiornamento corrispondente almeno a venti crediti, secondo le disposizioni emanate dal Comitato direttivo dell Istituto. 3. Se non ottengono la conversione della qualifica, mantengono l iscrizione al rispettivo Albo o Elenco ed, ai fini operativi, sono equiparati: a) agli istruttori di secondo grado, se hanno la qualifica di maestro di tennis; b) agli istruttori di primo grado, se hanno la qualifica di allenatore-istruttore o di istruttore regionale. 4. La conversione della qualifica avviene con esonero dalla partecipazione al predetto corso di aggiornamento per gli allenatori-istruttori, gli istruttori regionali ed i maestri di tennis che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e risultino in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all Albo od Elenco rispettivi, fermi restando gli obblighi previsti dal presente regolamento per l esercizio dell attività e per la permanenza nell Albo e negli Elenchi dei tecnici federali. 5. La qualifica di istruttore di beach tennis, conseguita prima del 30 giugno 2011, è convertita, con la partecipazione ad un corso di aggiornamento, in quella di istruttore di secondo livello di beach tennis. Articolo 24 Altre qualifiche 1. Per l insegnamento delle altre discipline sportive gestite dalla F.I.T., sono inoltre previste le seguenti qualifiche: a) istruttore di primo livello di beach tennis; b) istruttore di beach tennis di secondo livello; c) maestro di beach tennis; d) istruttore per il paddle.. 2. Il conseguimento delle qualifiche per l abilitazione all insegnamento del beach tennis avviene in ordine sequenziale. Articolo 25 Istruttore di primo livello di beach tennis 1. La qualifica di istruttore di primo livello di beach tennis, che ha validità biennale, con conferma al termine del primo anno, è conseguita dai candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età all inizio del corso, attraverso l idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione,

15 comprensivo di un tirocinio corrispondente ad almeno dieci crediti, ed il superamento degli esami finali. 2. L istruttore può operare in completa autonomia solo per l avviamento al beach tennis, avendo per allievi esclusivamente giocatori principianti o che posseggano classifica federale di quarta categoria. 3. Il Presidente dell affiliato è responsabile del fatto che l attività sia svolta dall istruttore entro i limiti previsti dal presente articolo. 4. Per la conferma o il rinnovo della qualifica, al termine di ogni anno, l istruttore deve inviare al Comitato direttivo dell Istituto ed al Comitato regionale di appartenenza una relazione sull attività svolta, attestata dal presidente dell affiliato presso il quale ha operato, unitamente alla richiesta dell affiliato medesimo o di altro affiliato di utilizzare l opera dell istruttore. 5. Inoltre il rinnovo della qualifica è subordinato alla partecipazione ad un corso di aggiornamento corrispondente ad almeno dieci crediti. Articolo 26 Istruttore di secondo livello di beach tennis 1. La qualifica di istruttore di secondo livello di beach tennis, che ha carattere permanente, è conseguita dagli istruttori di primo livello che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età all inizio del corso, attraverso l idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un tirocinio corrispondente ad almeno venti crediti, ed il superamento degli esami finali. 2. L istruttore di secondo livello può svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite all istruttore di primo livello ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti agonisti che svolgono attività di livello nazionale con esclusione di atleti di prima categoria o di atleti che svolgono attività di livello internazionale. Articolo 27 Maestro di beach tennis 1. La qualifica di maestro di beach tennis, che ha carattere permanente, è conseguita dagli istruttori di secondo livello di beach tennis che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età all inizio del corso, attraverso l idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di tirocinio corrispondente ad almeno cinquanta crediti, ed il superamento degli esami finali. 2. Il maestro di beach tennis può svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite all istruttore di secondo livello ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti di prima categoria o atleti che svolgono attività di livello internazionale. CAPO VI ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ Articolo 28 - Condizione professionale 1. I tecnici, per esercitare la loro attività, devono essere tesserati della F.I.T., iscritti nell'albo e negli Elenchi della F.I.T. ed essere in possesso di certificazione di idoneità fisica, rilasciata da un medico sportivo o da una commissione medica della F.M.S.I; la certificazione non è richiesta ove il tecnico sia in possesso di tessera agonistica. 2. La permanenza nell'albo e negli Elenchi è subordinata alla frequenza obbligatoria dei corsi di aggiornamento previsti dal Consiglio federale, su proposta del Comitato direttivo dell Istituto. 3. abrogato Articolo 29 - Iscrizione nell'albo e negli Elenchi 1. Hanno diritto di iscriversi nell Albo e negli Elenchi coloro che hanno superato gli esami finali dei corsi banditi dalla FIT ed abbiano tutti i requisiti previsti per l iscrizione. 2. Al momento dell iscrizione, i tecnici devono indicare la sede della loro attività e dare conferma o indicare eventuali variazioni ad ogni annuale rinnovazione. 3. La domanda di iscrizione deve essere corredata della documentazione richiesta e della tassa annualmente stabilita; l importo della tassa è ridotto alla metà per i tecnici che dichiarino di svolgere e svolgano la propria attività esclusivamente per la FIT o per gli enti ad essa affiliati od aggregati in via

16 esclusiva. 4. Gli iscritti agli Albi ed agli Elenchi sono tenuti al pagamento anticipato, entro il 31 dicembre, delle tasse annuali per il rinnovo dell iscrizione per l anno successivo. 5. Gli iscritti nell Albo e negli Elenchi, che non effettuano il pagamento delle tasse annuali entro il termine del 31 dicembre per l anno successivo, sono considerati in posizione irregolare e non possono svolgere alcuna attività federale. 6. I tecnici in regola con il pagamento delle tasse annuali, al compimento del sessantacinquesimo anno, possono chiedere il mantenimento dell iscrizione, con esonero dal pagamento della predetta tassa annuale. Articolo 30 - Sospensione dall'albo e dagli Elenchi 1. La sospensione dall'albo e dagli Elenchi può avvenire: a) per mancata frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento; b) per la posizione irregolare derivante dalla morosità nei confronti della F.I.T. c) per violazione dell impegno dichiarato di svolgere attività esclusivamente per la FIT e per gli enti ad essa affiliati o aggregati in via esclusiva; d) per provvedimento adottato dagli organi di giustizia. 2. I tecnici, sospesi dall'albo o dagli Elenchi per il motivo di cui alla lettera a) del comma precedente, sono inibiti dallo svolgimento della propria attività; la sospensione è revocata a seguito della partecipazione ad un corso di aggiornamento ed al pagamento delle tasse annuali dovute. 3. I tecnici, sospesi dall'albo o dagli Elenchi per il motivo di cui alla lettera b) del precedente comma 1, sono inibiti da ogni attività federale; la sospensione è revocata a seguito del pagamento delle tasse annuali e di quant altro dovuto. 4. I tecnici, sospesi dall'albo o dagli Elenchi per il motivo di cui alla lettera c) del precedente comma 1, sono inibiti dallo svolgimento della propria attività; la sospensione è revocata a seguito del pagamento della tassa di iscrizione intera. Articolo 31 - Cancellazione dall'albo e dagli Elenchi 1. La cancellazione dall'albo e dagli Elenchi può avvenire: a) per rinuncia alla qualifica; b) per sospensione non sanata entro l anno successivo; c) per revoca del tesseramento; d) per provvedimento adottato dagli organi di giustizia. Articolo 32 - Rinuncia alla qualifica 1. I tecnici possono rinunciare alla qualifica presentando domanda scritta alla F.I.T. 2. Il Consiglio federale delibera sulle domande, sentito il parere del Comitato direttivo dell Istituto. 3. La deliberazione opera dalla data di pronuncia, ma ha efficacia dal giorno della presentazione della domanda. Articolo 33 - Reiscrizione nell'albo e negli Elenchi 1. I tecnici, che siano stati depennati dall'albo e dagli Elenchi da non più di tre anni per motivi diversi dalla revoca del tesseramento o dal provvedimento adottato dagli organi di giustizia, possono essere reiscritti negli stessi, previo pagamento delle tasse annuali dovute, oltre alla tassa di riammissione e previa partecipazione al corso obbligatorio di aggiornamento, prescritto per la qualifica di appartenenza. 2. Qualora la cancellazione sia stata effettuata da oltre tre anni, gli interessati possono essere reiscritti alle seguenti condizioni: a) pagamento delle tasse annuali dovute; b) pagamento della tassa di riammissione; c) frequentazione di alcuni moduli presenti nel piano di studi del corso di formazione prescritto per la qualifica di appartenenza; d) aver sostenuto, con esito positivo, una prova di idoneità didattica presso l Istituto.

17 Articolo 34 - Tesseramento 1. Gli iscritti nell'albo e negli Elenchi devono essere in possesso di tessera F.I.T. 2. Per svolgere l attività l'attività agonistica, devono munirsi della relativa tessera atleta. Articolo 35 - Stranieri 1. Lo straniero, in possesso di un titolo per l'insegnamento del tennis o per poter operare come preparatore fisico, ottenuto da una Federazione sportiva estera aderente alla International tennis federation (I.T.F.), per svolgere tale attività in Italia, deve: a) avere compiuto gli anni previsti per la qualifica richiesta; b) avere la residenza in Italia; c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; d) non essere stato assoggettato, da parte della Federazione sportiva estera di appartenenza, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno; e) ottenere dal Consiglio federale il riconoscimento del titolo estero per l'insegnamento del tennis; f) essere iscritto nell'albo o negli Elenchi. 2. Al fine di ottenere il riconoscimento del proprio titolo di tecnico e l'inquadramento in una delle qualifiche previste dal presente Regolamento, lo straniero deve presentare al Consiglio federale una domanda scritta, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia autenticata, con traduzione in italiano certificata per conformità: a) titolo di studio; b) titolo di tecnico ottenuto nello Stato estero; c) dichiarazione della Federazione che ha concesso il titolo, con il dettaglio delle prove di esame; d) "curriculum vitae"; e) attestazione della F.I.T. circa la classifica riconosciutagli in Italia. 3. Il riconoscimento della qualifica posseduta dallo straniero comunitario avviene previa individuazione del livello di competenza valido per la Comunità europea e della corrispondente qualifica della F.I.T. 4. Il riconoscimento della qualifica posseduta dallo straniero non comunitario è subordinato: a) all accertamento del suo livello di competenza; b) alla frequenza di un corso di formazione adeguato al livello di competenza accertato; c) al versamento di una tassa annualmente fissata dal Consiglio federale sia per l accertamento del livello di competenza, sia per la frequenza al corso di aggiornamento. Articolo 36 - Scuole di tennis 1. Solo l'affiliato può presentare domanda alla F.I.T., tramite il Comitato regionale territorialmente competente, per il riconoscimento e quindi l'organizzazione di una scuola di tennis, nel rispetto e con il possesso almeno dei seguenti requisiti: a) disponibilità di impianti specifici per il tennis e per la preparazione fisica; b) un tecnico nazionale o un maestro nazionale oppure, per l insegnamento del solo minitennis, un istruttore di secondo grado; c) un preparatore fisico; d) abrogato... d) un numero di allievi non inferiore a venti, salve deroghe concesse dal Consiglio federale. 2. Un maestro nazionale od un tecnico nazionale non possono dirigere più di due scuole di tennis contemporaneamente. Articolo 37 Scuole di tennis riconosciute e centri federali periferici 1. Le scuole riconosciute dalla F.I.T. possono essere di cinque tipi: a) Club school (una stella): in questa tipologia di scuola si possono svolgere solo corsi collettivi tenuti da un istruttore di primo grado; b) Basic school (due stelle): svolge l insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: minitennis e avviamento; può essere diretta da un maestro nazionale o, nel caso in cui si insegni

18 il solo minitennis, da un istruttore di secondo grado; c) Standard school (tre stelle): svolge l insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: minitennis, avviamento e perfezionamento; può essere diretta da un tecnico nazionale o da un maestro nazionale; d) Super school (quattro stelle): svolge l insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: minitennis, avviamento, perfezionamento e specializzazione; può essere diretta da un tecnico nazionale o da un maestro nazionale; e) Top school (cinque stelle): svolge l insegnamento di tutte le fasi della progressione didattica: minitennis, avviamento, perfezionamento, specializzazione ed allenamento; può essere diretta esclusivamente da un tecnico nazionale. 2. Le scuole riconosciute, seguite e monitorate costantemente dalla F.I.T. in virtù dell adesione ai progetti indicati dall Istituto, hanno la denominazione di Centro federale periferico. 3. Il riconoscimento dei centri federali e delle scuole è di competenza del Consiglio federale, su proposta del Comitato direttivo dell Istituto che definisce i parametri per la qualificazione delle stesse. Norma transitoria La nuova regolamentazione prevista nell articolo 37 si applica con decorrenza dal 1 ottobre Articolo 38 Centri estivi 1. I tecnici possono prestare la propria attività nell ambito dei centri estivi solo se gli stessi sono riconosciuti dalla F.I.T. 2. Il riconoscimento dei centri estivi è subordinato al rispetto delle norme regolamentari emanate dal Consiglio federale e di quelle organizzative emanate dal Comitato direttivo dell Istituto. CAPO VII OBBLIGHI E DIVIETI Articolo 39 Valore della maglia azzurra 1. I tecnici devono adoperarsi fattivamente per promuovere i valori connessi alla maglia azzurra, simbolo delle rappresentative nazionali, e commettono violazione regolamentare se allenano od assistono atleti che abbiano rifiutato la convocazione nelle selezioni nazionali. Articolo 40 - Divieto di istituire scuole per tecnici 1. L'istituzione di scuole e corsi di preparazione per tecnici è competenza esclusiva della F.I.T. e non è consentita l'iniziativa a chiunque altro. 2. Chi contravviene al precedente divieto è passibile di sanzione disciplinare. Articolo 41 - Divieto di collaborazione con tecnici non qualificati dalla FIT 1. I tecnici non possono prestare la loro collaborazione o riceverla da persone che non siano in possesso di una qualifica rilasciata dalla F.I.T. 2. I trasgressori sono sottoposti a procedimento disciplinare.

19 CAPO VIII DISCIPLINA Articolo 42 - Deferimento da parte del Comitato direttivo dell Istituto 1. Il Comitato direttivo dell Istituto deve deferire alla Procura federale gli iscritti nell'albo e negli E- lenchi per infrazioni disciplinari commesse nell'esercizio dell'attività di insegnamento. CAPO IX NORMATIVA Articolo 43 - Rispetto delle norme 1. Tutti gli iscritti nell'albo e negli Elenchi sono tenuti al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.T. e della normativa C.O.N.I. e sono tenuti altresì ad osservare le disposizioni degli organi della F.I.T. e del Comitato direttivo dell Istituto. Articolo 44 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI. Il Presidente Angelo Binaghi

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