MEDICO NOSTOP ITALY AZIENDE

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3 MEDICO NOSTOP ITALY AZIENDE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA Mod DEFINIZIONI Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione ed in specifico si intende: - la persona fisica residente in un Paese estero in qualità di dipendente/ospite/stagista/collaboratore/visitatore/congressista/consulente in viaggio in Italia e nei Paesi compresi aderenti al trattato di Shengen per conto del Contraente e/o per conto di Società collegate/controllate/consociate del Contraente; - la persona fisica residente in un Paese estero in qualità di dipendente/ospite/stagista/collaboratore/visitatore/congressista/consulente, ed il suo nucleo familiare, in viaggio in Italia e nei Paesi aderenti al trattato di Shengen per conto del Contraente e/o per conto di Società collegate/controllate/consociate del Contraente. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Centrale Operativa: la struttura di Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento n. 8, Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A., le prestazioni di assistenza previste in polizza. Contraente: la persona giuridica, con sede legale in Italia, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. Decorrenza e durata della polizza: per decorrenza si intende la data di inizio della polizza; per durata il periodo per il quale la polizza ha vigore, così come risultante dal Modulo di Polizza (Mod. 0155). Decorrenza e durata della copertura assicurativa: l Assicurazione per i singoli Assicurati decorre dal giorno di arrivo in Italia e dura per tutto il periodo di viaggio. L Assicurazione cessa comunque nel momento in cui viene meno il rapporto con il Contraente. La decorrenza di ogni singola copertura assicurativa, nei confronti di ogni singolo Assicurato, non potrà essere successiva alla data di scadenza della Polizza in essere con il Contraente stesso. Domicilio: il comune italiano ove è domiciliato l Assicurato durante il viaggio. Può coincidere o meno con la sede del Contraente. Europ assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento n Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'industria del Commercio e dell'artigianato N del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1993 N. 152). Estensione territoriale: si intendono i Paesi, ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite, qui di seguito elencati: Repubblica di San Marino,

4 Città del Vaticano e i Paesi che aderiscono al Trattato di Schengen: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Italia, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia. Franchigia: la somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall ammontare del danno e che rimane a carico dell Assicurato. Garanzia: l assicurazione che non rientra nell assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall Assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall Assicurato a terzi e per la quale sia stato pagato il relativo premio. Infortunio: le lesioni fisiche obiettivamente constatabili causate dal sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbiano come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. Istituto di cura: l ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno. Malattia: l alterazione dello stato di salute che non dipende da infortunio. Malattia improvvisa: la malattia di acuta insorgenza che colpisce l Assicurato e che comunque, non sia una manifestazione, seppur improvvisa, di una patologia insorta precedentemente alla sottoscrizione della Polizza. Malattia preesistente: la malattia che sia la conseguenza di situazioni patologiche croniche o già esistenti al momento della sottoscrizione della Polizza. Massimale: la somma massima, stabilita in Polizza e indicata nel Mod bis, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista. Polizza: il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato. Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance, a fronte del pagamento del quale vengono fornite da Europ Assistance le garanzie e prestazioni. Prestazioni: sono le assistenze prestate da Europ Assistance, per mezzo della Centrale Operativa, agli Assicurati in caso di sinistro. Residenza: il comune estero in cui l Assicurato ha la sua dimora abituale, come risultante da certificato anagrafico o da documento internazionale equivalente. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Scoperto: la parte dell ammontare del danno, espresso in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto. Sinistro: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'assicurazione, che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato o il rimborso del

5 danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini della polizza. Viaggio: lo spostamento dell Assicurato per motivi di lavoro/studio/formazione dal comune della sua residenza per l Italia/sede del Contraente, nonché i successivi eventuali spostamenti dall Italia nell ambito dei paesi che aderiscono al trattato di Schengen, fino alla partenza dall Italia per il rientro alla residenza. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente e l Assicurato devono comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni sottoscritte per lo stesso rischio. L Assicurato deve dare avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a Europ Assistance nel termine di quindici giorni a pena di decadenza valendo la mancata comunicazione quale omissione dolosa ai sensi dell art c.c.. Nel caso in cui l'assicurato abbia altra copertura assicurativa per lo stesso rischio e lo stesso attivasse altra impresa, le prestazioni di assistenza previste in polizza saranno operanti, nei limiti e alle condizioni stabilite, esclusivamente quale rimborso al Contraente/Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza. Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato nel modulo di Polizza (mod. 0155) se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento, salvo diversa previsione contrattuale. Se il Contraente non paga i premi o le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell' art c.c.. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Europ Assistance. Eventuali assistenze erogate nel periodo di sospensione non varranno quale rinuncia e saranno oggetto di specifico addebito al Contraente. Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art c.c.. Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio o le

6 rate di premio successivi alla comunicazione dell Assicurato, ai sensi dell'art c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Centrale Operativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa. In caso di sinistro coperto da rami assicurativi diversi dall'assistenza, l'assicurato deve darne avviso specificatamente ad Europ Assistance entro il termine di 15 giorni. L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita al diritto ai rimborsi ai sensi dell'art c.c., valendo quale omissione dolosa. Art. 8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dalla erogazione della prestazione o dal rifiuto a prestarla, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso. Art. 9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, data da una delle parti all'altra, mediante lettera raccomandata R.R. spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata alle medesime condizioni per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, ma comunque non superiore a due anni e così successivamente. Nel caso il Contraente scelga una polizza di tipo temporaneo, come risultante sul Modulo di Polizza Mod bis, la stessa cessa i suoi effetti alla data indicata nel Modulo di Polizza stesso. Art VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE In caso di alienazione della persona giuridica del Contraente o di parte delle Sue attività, gli effetti della polizza si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della società contraente, la polizza continuerà con la società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà ad avere vigore in capo alla nuova forma societaria del Contraente. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, od aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi a Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della società contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro-quota.

7 Art ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Art RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Art POLIZZA A FAVORE DEL TERZO Europ Assistance e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente assicurazione è stipulata nell'interesse degli assicurati il cui rapporto con Europ Assistance è regolato esclusivamente dalla polizza; è, quindi, inteso che in ordine ad ogni e qualsiasi eventuale pretesa e/o richiesta che l'assicurato dovesse avanzare in relazione alle prestazioni rese da Europ Assistance in forza della presente assicurazione, risponderà Europ Assistance stessa. Art. 15 MODALITA DI PAGAMENTO DEL PREMIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO Il Contraente versa all atto della sottoscrizione della Polizza il premio comprensivo di imposte e indicato alla voce Rata Iniziale del Modulo di Polizza, a titolo di anticipo rispetto al conguaglio che verrà effettuato secondo le modalità previste al successivo Art.. In caso di Polizza a tacito rinnovo, così come indicato nel Modulo di Polizza Mod bis, il Contraente si impegna a versare, a titolo di anticipo rispetto al Conguaglio che verrà effettuato secondo le Modalità previste al successivo Art. 17, e ad ogni rinnovo di annualità, il premio comprensivo di imposte indicato nel Modulo di Polizza alla voce Rate successive. Tra le Parti si conviene altresì che l importo indicato nel Modulo di Polizza alla voce Premio Minimo Annuo è da intendersi quale Premio Minimo comunque acquisito da Europ Assistance in conformità a quanto previsto all Art. 16 che segue. Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, indicati nel Modulo di Polizza Mod bis, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è pagato con le modalità previste nei precedenti comma. Sarà regolato alla fine di ciascun periodo previsto contrattualmente ed indicato nel Modulo di Polizza (Mod bis), secondo le variazioni, intervenute durante lo stesso periodo, degli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo quanto previsto all'art.16 Premio Minimo Garantito. Detti pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente n /01/68 che Europ Assistance Italia intrattiene presso la Banca Intesa - ABI CAB CIN V. Art PREMIO MINIMO GARANTITO Con la sottoscrizione della presente polizza, e, in caso di Polizza a tacito rinnovo, per ogni rinnovo annuale dell'assicurazione, il Contraente si impegna a corrispondere ad Europ Assistance a titolo di premio minimo garantito l'importo previsto nella Polizza Mod ed alla voce Premio minimo annuo.

8 Art CONGUAGLIO Entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun anno di durata della presente polizza o del minor periodo previsto contrattualmente ed indicato nel Modulo di Polizza Mod bis alla voce Conguaglio, Europ Assistance ed il Contraente provvederanno ad effettuare i conguagli relativi al pagamento dei premi corrisposti nel periodo oggetto di conguaglio, tenendo presente i premi incassati a titolo di anticipo e quelli dovuti dal Contraente in conseguenza delle comunicazioni dallo stesso effettuate ai sensi dell'art. 24. I conguagli verranno effettuati alle tariffe riportate nello Specchietto Premi del Modulo di Polizza Mod bis. Entro 15 giorni dalla scadenza di ogni annualità, o della minor durata della Polizza, Europ Assistance ed il Contraente provvederanno ad effettuare il conguaglio annuo tenendo presente i premi incassati a titolo di anticipo e regolazione e quelli dovuti dal Contraente in conseguenza di quanto previsto all'art PREMIO MINIMO GARANTITO. Qualora quest ultimo non fosse raggiunto, il Contraente dovrà versare ad Europ Assistance, nel termine di cui sopra, la differenza tra i premi anticipati corrisposti e quello minimo garantito. Art MANCATO PAGAMENTO PREMI DI CONGUAGLIO Qualora il Contraente non provveda al pagamento dei premi di conguaglio, secondo i termini previsti nel precedente Art. 17, la copertura assicurativa a favore degli Assicurati resterà sospesa dalle ore del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e riprenderà vigore dalle ore del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenza si sensi dell art.1901 c.c.. Art ESCLUSIONI Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti; b) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; d) dolo dell'assicurato; e) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni; f) tentato suicidio o suicidio; g) sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, parapendii ed assimilabili, salti dal trampolino con sci o idroscì, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti). Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Art DIRITTO DI VERIFICA Europ Assistance ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso il Contraente/Assicurato, che sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente polizza. Art DOCUMENTAZIONE PER GLI ASSICURATI Il Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati copia delle condizioni di

9 assicurazione contenute tutte nel Mod Art RISOLUZIONE ESPRESSA La polizza si intenderà risolta ipso iure ex art c.c. nel caso il Contraente non rispetti quanto indicato nella presente polizza, in particolare quanto stabilito dagli artt. 4 "Modifiche dell'assicurazione", 20 "Diritto di verifica", 21 "Documentazione per gli assicurati. Art. 23 OPERATIVITA DELLA POLIZZA Le prestazioni e le garanzie della presente Polizza sono dovute a seguito di sinistri occorsi all Assicurato in occasione di viaggi effettuati per conto del Contraente. Le prestazioni sono dovute a seguito di infortunio o malattia e sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza. Le garanzie potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di validità della garanzia stessa, nell ambito delle coperture e dei massimali scelti dal Contraente e indicati nel Modulo di Polizza Mod bis, fermo restando che l importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti. Art COMUNICAZIONE PER L'OPERATIVITA' DELLA POLIZZA Il Contraente si impegna a comunicare, per le coperture Annuali, Mensili, Giornaliere, alla decorrenza della polizza, e in seguito, in caso di inserimenti in corso di annualità, entro 2 giorni lavorativi della decorrenza della copertura assicurativa, o se trattasi di Polizza a tacito rinnovo, ad ogni rinnovo annuale, i seguenti dati: Cognome e Nome dell Assicurato ed eventualmente dei familiari se trattasi di copertura famiglia, paese di provenienza, data di inizio copertura. La tempestività e l esatta comunicazione di tali dati degli Assicurati costituisce condizione essenziale per l erogazione delle prestazioni e delle garanzie assicurative. Art Privacy 25.a - INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Ai sensi dell articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che: 1. i Suoi dati personali (i Dati ), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti: a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa; b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici; 2. il trattamento dei Dati è: a. necessario per l esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a); b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b); 3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari: a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito; b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui ai punto 1.b; c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia

10 S.p.A.,in Italia e all Estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a. e 1.b., altre compagnie di assicurazione per la redistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione); inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili. I Dati non sono soggetti a diffusione. 4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all articolo 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, Milano - Ufficio Protezione Dati. 25.b CLAUSOLA PRIVACY Il Contraente si impegna a consegnare all Assicurato le Condizioni Generali di Polizza contenenti l Informativa al Cliente per il trattamento dei dati personali e a far sottoscrivere dall Assicurato il consenso - al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento all estero dei Dati comuni e sensibili che riguardano l Assicurato stesso - che conserverà in originale presso di sé. Si impegna a tenere indenne Europ Assistance Italia S.p.A. da qualsiasi danno, perdita, responsabilità o spesa si producesse a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. in conseguenza dell inadempimento di fornire l informativa e raccogliere il consenso dell Assicurato di cui alla presente clausola.

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