DOSSIER ESAME ABBINATO

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1 DOSSIER ESAME ABBINATO PL n. 264/9 di iniziativa del Consigliere P. TRIPODI recante: "Modifica comma 1, art. 29 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell''organizzazione turistica regionale)."; PL n. 251/9 di iniziativa del Consigliere A. NICOLÒ recante: "Sistemi premiali in favore delle imprese - Modifica della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8"; PL n. 229/9 di iniziativa del Consigliere G. CAPUTO recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale sul turismo n. 8/2008"; PL n. 123/9 di iniziativa del Consigliere F. ORSOMARSO recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 8/2008 (Riordino dell''organizzazione turistica regionale)"; PL n. 85/9 di iniziativa del Consigliere G. CAPUTO recante: "Modifica alla Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 recante: "Riordino dell''organizzazione turistica regionale""; ultimo aggiornamento: 27/10/2011

2 Testo a confronto Raffronto tra la l.r. 8/2008 e i testi delle proposte di legge pag. 3 Normativa nazionale Normativa regionale Normativa comunitaria Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 pag. 31 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (artt.1, 10, 11) Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 pag. 33 Riordino dell'organizzazione turistica regionale Direttiva 2006/123/CE (art. 1) pag. 52 Normativa comparata Regione Toscana pag. 79 Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (art. 89) Regione Lombardia pag. 80 Legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (art. 92)

3 Seconda Commissione Esame abbinato: Proposta di legge n. 85/9 d iniziativa del Consigliere Caputo recante: Modifica alla legge regionale n. 8 del 5 aprile 2008 (Riordino dell organizzazione turistica regionale) Proposta di legge n. 123/9^ d iniziativa del Consigliere Orsomarso, recante: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 8/2008 (Riordino dell organizzazione turistica regionale) Proposta di legge n. 229/9^ d iniziativa del Consigliere Caputo recante: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell organizzazione turistica regionale) Proposta di legge n. 251/9^ d iniziativa del Consigliere Nicolò recante: Modifica alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 Sistemi premiali in favore delle imprese Proposta di legge n. 264/9^ d iniziativa del Consigliere Tripodi recante: Modifica comma 1, articolo 29 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell organizzazione turistica regionale) Raffronto tra il testo vigente della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 Riordino dell organizzazione turistica regionale e i testi delle proposte di legge Pagina 3 di 81

4 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 TITOLO I Organizzazione territoriale TITOLO I Organizzazione territoriale TITOLO I Organizzazione territoriale TITOLO I Organizzazione territoriale CAPO I Obiettivi CAPO I Obiettivi CAPO I Obiettivi CAPO I Obiettivi Articolo 1 (Princìpi e finalità) Articolo 1 (Princìpi e finalità) Articolo 1 (Princìpi e finalità) Articolo 1 (Princìpi e finalità) 1. La presente legge disciplina, in attuazione dell art. 117 della Costituzione, le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei princìpi dello Statuto Regionale e della Legge 29 marzo 2001 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni. 1. La presente legge disciplina, in attuazione dell art. 117 della Costituzione, le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei princìpi dello Statuto Regionale e della Legge 29 marzo 2001 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni. 1. La presente legge disciplina, in attuazione dell art. 117 della Costituzione, le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei princìpi dello Statuto Regionale e della Legge 29 marzo 2001 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni. 1. La presente legge disciplina, in attuazione dell art. 117 della Costituzione, le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei princìpi dello Statuto Regionale e della Legge 29 marzo 2001 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni. 2. La Regione riconosce: 2. La Regione riconosce: 2. La Regione riconosce: 2. La Regione riconosce: a) il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse presenti nel territorio della Calabria; a) il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse presenti nel territorio della Calabria; a) il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse presenti nel territorio della Calabria; a) il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse presenti nel territorio della Calabria favorendo la qualificazione e il miglioramento dell'offerta turistica locale attraverso la 2 Pagina 4 di 81

5 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 realizzazione di nuove strutture ricettive e il potenziamento di quelle già esistenti; b) il ruolo degli Enti Locali e delle Comunità Locali nelle loro diversificate espressioni culturali, etniche ed associative; b) il ruolo degli Enti Locali e delle Comunità Locali nelle loro diversificate espressioni culturali, etniche ed associative; b) il ruolo degli Enti Locali e delle Comunità Locali nelle loro diversificate espressioni culturali, etniche ed associative; b) il ruolo degli Enti Locali e delle Comunità Locali nelle loro diversificate espressioni culturali, etniche ed associative; c) l importanza della sostenibilità ambientale delle attività turistiche da conseguire attraverso l applicazione degli strumenti di certificazione ambientale e i marchi di qualità territoriale; c) l importanza della sostenibilità ambientale delle attività turistiche da conseguire attraverso l applicazione degli strumenti di certificazione ambientale e i marchi di qualità territoriale; c) l importanza della sostenibilità ambientale delle attività turistiche da conseguire attraverso l applicazione degli strumenti di certificazione ambientale e i marchi di qualità territoriale; c) l importanza della sostenibilità ambientale delle attività turistiche da conseguire attraverso l applicazione degli strumenti di certificazione ambientale e i marchi di qualità territoriale; d) la valorizzazione di ogni forma di sviluppo turistico sostenibile; d) la valorizzazione di ogni forma di sviluppo turistico sostenibile; d) la valorizzazione di ogni forma di sviluppo turistico sostenibile; d) la valorizzazione di ogni forma di sviluppo turistico sostenibile; e) la promozione di analisi e studi del sistema turistico regionale e la realizzazione di sistemi informativi di supporto alla e) la promozione di analisi e studi del sistema turistico regionale e la realizzazione di sistemi informativi di supporto alla e) la promozione di analisi e studi del sistema turistico regionale e la realizzazione di sistemi informativi di supporto alla e) la promozione di analisi e studi del sistema turistico regionale e la realizzazione di sistemi informativi di supporto alla 3 Pagina 5 di 81

6 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 pianificazione del comparto turistico; pianificazione del comparto turistico; pianificazione del comparto turistico; pianificazione del comparto turistico; f) la promozione della ricerca di sistemi informativi, di documentazione e studio del fenomeno turistico; f) la promozione della ricerca di sistemi informativi, di documentazione e studio del fenomeno turistico; f) la promozione della ricerca di sistemi informativi, di documentazione e studio del fenomeno turistico; f) la promozione della ricerca di sistemi informativi, di documentazione e studio del fenomeno turistico; g) la promozione di azioni di tutela del turista; g) la promozione di azioni di tutela del turista; g) la promozione di azioni di tutela del turista; g) la promozione di azioni di tutela del turista; h) la promozione dell immagine della Calabria in ambito nazionale, comunitario, internazionale; h) la promozione dell immagine della Calabria in ambito nazionale, comunitario, internazionale; h) la promozione dell immagine della Calabria in ambito nazionale, comunitario, internazionale; h) la promozione dell immagine della Calabria in ambito nazionale, comunitario, internazionale; i) l importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo. i) l importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo nonché mediante la previsione di sistemi premiali in favore di imprenditori i) l importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo; i) l importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo. 4 Pagina 6 di 81

7 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 distintisi per aver incrementato l'offerta turistica in misura sensibile, secondo i parametri di cui all'articolo 3. l) la necessità di una rivisitazione coordinata (nei contenuti, nel format e nell'immagine), dell'attuale segnaletica turisticoculturale regionale, da realizzare attraverso l'inserimento, come parte integrante della segnaletica stessa, del marchio turistico unico della Regione Calabria e con la presentazione delle informazioni, obbligatoriamente, anche in lingua inglese; m) l'esigenza di stilare, attraverso il coinvolgimento degli enti provinciali e locali, un elenco ufficiale dei beni simbolo del patrimonio della Regione Calabria, 5 Pagina 7 di 81

8 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 ovvero dei siti di interesse turisticoculturale con valenza regionale; nonché di promuoverli ed agevolarne la fruizione mediante il ricorso a 'card territoriali' a prezzo agevolato, valide per i trasporti e gli ingressi ai siti di un comprensorio omogeneo; n) la necessità di predisporre, d'intesa tra gli assessorati al Turismo e quello alla Cultura, un regolamento regionale che enuclei e prescriva le caratteristiche intrinseche ed al tempo stesso le condizioni di ammissione a finanziamento annuale fisso ma revocabile, degli eventi socio-culturali definiti di 'valenza regionale', per la loro documentata storicità, iter- 6 Pagina 8 di 81

9 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 3. La Regione riconosce inoltre il diritto alla vacanza e al godimento del tempo libero di tutti i cittadini e sostiene l insieme delle forme di turismo possibili rivolte anche alla piena valorizzazione delle risorse regionali e alla destagionalizzazione dei flussi turistici. Articolo 2 (Funzioni) omissis 3. La Regione riconosce inoltre il diritto alla vacanza e al godimento del tempo libero di tutti i cittadini e sostiene l insieme delle forme di turismo possibili rivolte anche alla piena valorizzazione delle risorse regionali e alla destagionalizzazione dei flussi turistici. territorialità e capacità comunicazionale oltre i confini regionali e nazionali; l'elenco ufficiale degli eventi riconosciuti, viene aggiornato ogni anno dal Consiglio Regionale. 3. La Regione riconosce inoltre il diritto alla vacanza e al godimento del tempo libero di tutti i cittadini e sostiene l insieme delle forme di turismo possibili rivolte anche alla piena valorizzazione delle risorse regionali e alla destagionalizzazione dei flussi turistici. CAPO II Programmazione regionale CAPO II Programmazione regionale 7 Pagina 9 di 81

10 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 Articolo 3 (Piano di sviluppo turistico) 1. Per l attuazione dei principi di cui all articolo 1, la Giunta regionale elabora il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile con l obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell offerta e l orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali. 2. Il Piano, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell anno precedente il triennio di riferimento. Il Piano Articolo 3 (Piano di sviluppo turistico) 1. Per l attuazione dei principi di cui all articolo 1, la Giunta regionale elabora il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile con l obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell offerta e l orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali. 2. Il Piano, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell anno precedente il triennio di riferimento. Il Piano 8 Pagina 10 di 81

11 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 mantiene la sua validità fino all approvazione del successivo. 3. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile è articolato in Progetti ed è elaborato anche sulla base dei Piani e dei Progetti proposti dai Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile deve contenere: a) la definizione della strategia di mercato e alle azioni di marketing per il posizionamento e la promozione dell offerta turistica regionale - Piano di Marketing Turistico Regionale. In particolare il Piano di Marketing deve individuare: lo scenario globale della mantiene la sua validità fino all approvazione del successivo. 3. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile è articolato in Progetti ed è elaborato anche sulla base dei Piani e dei Progetti proposti dai Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile deve contenere: a) la definizione della strategia di mercato e alle azioni di marketing per il posizionamento e la promozione dell offerta turistica regionale - Piano di Marketing Turistico Regionale. In particolare il Piano di Marketing deve individuare: lo scenario globale della 9 Pagina 11 di 81

12 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 domanda turistica e del sistema distributivo; il posizionamento competitivo dell offerta e dei prodotti turistici regionali nel mercato nazionale e internazionale e individuare i segmenti di domanda più promettenti; gli obiettivi e le strategie triennali e annuali per i segmenti di mercato e di domanda più promettenti; la definizione dei Progetti Prodotto, dei Progetti Comunicazione e dei Progetti Interregionali; b) la definizione della strategia e l individuazione delle azioni per migliorare la competitività e la sostenibilità domanda turistica e del sistema distributivo; il posizionamento competitivo dell offerta e dei prodotti turistici regionali nel mercato nazionale e internazionale e individuare i segmenti di domanda più promettenti; gli obiettivi e le strategie triennali e annuali per i segmenti di mercato e di domanda più promettenti; la definizione dei Progetti Prodotto, dei Progetti Comunicazione e dei Progetti Interregionali; b) la definizione della strategia e l individuazione delle azioni per migliorare la competitività e la sostenibilità 10 Pagina 12 di 81

13 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali. In particolare il Piano, a partire dall analisi dello stato e delle tendenze in atto nell offerta turistica regionale, deve identificare e definire: le aree e i prodotti regionali a maggiore attrattività turistica; i prodotti e i servizi turistici congrui con un efficace integrazione delle risorse marine con quelle naturalistiche e storicoculturali proprie delle aree interne e con le altre dotazioni turistiche strategiche regionali; le azioni necessarie per migliorare ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali. In particolare il Piano, a partire dall analisi dello stato e delle tendenze in atto nell offerta turistica regionale, deve identificare e definire: le aree e i prodotti regionali a maggiore attrattività turistica; i prodotti e i servizi turistici congrui con un efficace integrazione delle risorse marine con quelle naturalistiche e storicoculturali proprie delle aree interne e con le altre dotazioni turistiche strategiche regionali; le azioni necessarie per migliorare 11 Pagina 13 di 81

14 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 l accessibilità e la fruibilità delle aree delle destinazioni turistiche regionali; l accessibilità e la fruibilità delle aree delle destinazioni turistiche regionali; gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria; le azioni per la promozione dell utilizzo a finalità ricettive, soprattutto nelle aree interne, degli edifici di pregio non utilizzati presenti nei centri storici e nei borghi rurali anche attraverso il sostegno alla realizzazione di alberghi diffusi; le azioni per realizzare nuove gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria; le azioni per la promozione dell utilizzo a finalità ricettive, soprattutto nelle aree interne, degli edifici di pregio non utilizzati presenti nei centri storici e nei borghi rurali anche attraverso il sostegno alla realizzazione di alberghi diffusi; le azioni per realizzare nuove 12 Pagina 14 di 81

15 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 iniziative a carattere sportivo a bassissimo impatto ambientale legate alle peculiarità della Calabria; gli orientamenti per finalizzare il sistema degli incentivi alle imprese turistiche prioritariamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di adeguamento delle strutture ricettive per innalzare gli standard di qualità dei servizi e ampliare la stagione turistica e per la incentivazione della domanda turistica individuale; le azioni per il potenziamento e la qualificazione delle imprese di servizi al turismo, con priorità alle reti di imprese; iniziative a carattere sportivo a bassissimo impatto ambientale legate alle peculiarità della Calabria; gli orientamenti per finalizzare il sistema degli incentivi alle imprese turistiche prioritariamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di adeguamento delle strutture ricettive per innalzare gli standard di qualità dei servizi e ampliare la stagione turistica e per la incentivazione della domanda turistica individuale; le azioni per il potenziamento e la qualificazione delle imprese di servizi al turismo, con priorità alle reti di imprese; i criteri per 13 Pagina 15 di 81

16 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per l implementazione di strumenti di valutazione della capacità di carico, in rapporto alla valutazione di costi e benefici derivanti da interventi turistici sulle risorse naturali. l'individuazione di sistemi di incentivazione premiale nei confronti degli imprenditori più meritevoli, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera i), seconda parte, privilegiando, in particolare coloro i quali abbiano contribuito a valorizzare l'offerta dei prodotti enogastronomici locali di qualità; i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per l implementazione di strumenti di valutazione della capacità di carico, in rapporto alla valutazione di costi e benefici derivanti da interventi turistici sulle risorse naturali. 14 Pagina 16 di 81

17 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 c) le modalità operative per l applicazione delle norme di cui all articolo 1, comma n. 583 e seguenti che non hanno subìto le censure della Corte Costituzionale, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006); d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie. c) le modalità operative per l applicazione delle norme di cui all articolo 1, comma n. 583 e seguenti che non hanno subìto le censure della Corte Costituzionale, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006); d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie. Articolo 4 (Piano esecutivo annuale) Omissis Articolo 5 (Sistema dei finanziamenti) omissis Articolo 6 (Sistema Turistico Locale) Omissis 15 Pagina 17 di 81

18 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 Articolo 7 (Funzioni del Sistema Turistico Locale) Omissis 1. Il Sistema Turistico Locale è finalizzato a: a) sviluppare moderne potenzialità turistiche; b) irrobustire la qualità dei prodotti turistici esistenti; c) integrare differenti tipologie e forme di turismo per valorizzarne la destagionalizzazione; d) realizzare interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana e territoriale; e) promuovere e sostenere l innovazione tecnologica; f) favorire la crescita della professionalità degli operatori e lo sviluppo delle Articolo 7 (Funzioni del Sistema Turistico Locale) 1. Il Sistema Turistico Locale è finalizzato a: a) sviluppare moderne potenzialità turistiche; b) irrobustire la qualità dei prodotti turistici esistenti; c) integrare differenti tipologie e forme di turismo per valorizzarne la destagionalizzazione; d) realizzare interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana e territoriale; e) promuovere e sostenere l innovazione tecnologica; f) favorire la crescita della professionalità degli operatori e lo sviluppo delle competenze 16 Pagina 18 di 81

19 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 competenze manageriali; g) valorizzare il patrimonio naturalistico e dei parchi per un elevata sostenibilità e qualità ecologica dello sviluppo turistico; h) incrementare e sviluppare la domanda turistica. Articolo 8 (Marchio di qualità) manageriali; g) valorizzare il patrimonio naturalistico e dei parchi per un elevata sostenibilità e qualità ecologica dello sviluppo turistico; h) incrementare e sviluppare la domanda turistica. h bis) incrementare e sviluppare l'offerta turistica, anche attraverso l'attribuzione delle misure premiali previste dalla presente legge. Omissis Articolo 9 (Comitato istituzionale) Omissis Articolo 10 (Sistema informativo turistico) Omissis 17 Pagina 19 di 81

20 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 Articolo 11 (Carta dei diritti del Turista) Omissis Articolo 12 (Albergo diffuso) Omissis Art. 12 bis Autofinanziamento delle strutture ricettive 1. La Regione, in prospettiva della diminuzione del finanziamento comunitario con riferimento all'iniziativa imprenditoriale nel settore del turismo nonché al fine di accogliere una domanda interessata a soggiornare a contatto con la popolazione residente, consente la commercializzazione 18 Pagina 20 di 81

21 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 di stabili costituendi residence turistico alberghieri, non superiore al 40%, da destinare a residenze private per le vacanze. 2. Ai fini della presente norma, si intendono per residence turistico - alberghieri gli esercizi, dotati dei requisiti propri degli alberghi, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili, facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in un area attrezzata per il soggiorno e l'intrattenimento della clientela. 3. La commercializzazione di cui al comma 1 è vietata laddove sia accompagnata dalla previsione di lavori di adattamento o di ristrutturazione che mutano le 19 Pagina 21 di 81

22 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 caratteristiche percepibili e i parametri essenziali degli stabili nonché qualora dalla medesima derivi la necessità di dotazioni aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati. 4. I proventi derivanti dalla commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati al miglioramento e all'aumento dei servizi nonché al miglioramento complessivo dell'offerta turistica della struttura interessata". CAPO III (Programmazione Provinciale) Articolo 13 (Programma di accoglienza del turista) Omissis 20 Pagina 22 di 81

23 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 Articolo 14 (Uffici Informazione e Accoglienza Turistica) Omissis Articolo 15 (Pro-Loco) omissis Articolo 16 (Albo provinciale) Omissis CAPO IV Produzione, Organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici Articolo 17 (Agenzie di viaggio e turismo) Omissis Articolo 18 (Attività delle agenzie) Omissis Articolo Pagina 23 di 81

24 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 (Procedure per apertura) omissis Articolo 20 (Autorizzazione) Omissis Articolo 21 (Contenuto dell autorizzazione) omissis Articolo 22 (Periodo di apertura) Omissis Articolo 23 (Redazione e diffusione dei programmi) Omissis Articolo 24 (Commissioni arbitrali e conciliative) Omissis Articolo 25 (Obbligo di assicurazione) Omissis 22 Pagina 24 di 81

25 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 Articolo 26 (Sospensione dell attività) Omissis Articolo 27 (Cessazione dell attività) omissis Articolo 28 (Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo) Omissis Articolo 29 (Direttore tecnico) 1. La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione deve essere presentata alla Provincia alla quale appartiene il comune di residenza. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: Articolo 29 (Direttore tecnico) 1. La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione può essere presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale. I candidati devono essere in possesso dei seguenti Articolo 29 (Direttore tecnico) 1. La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione può essere presentata ad una delle Province della Regione, a condizione che i candidati risiedano in un Comune della Regione Calabria. I 23 Pagina 25 di 81

26 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 a) diploma di scuola secondaria superiore; b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro. 2. L esercizio dell attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo o titolo equipollente; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo. 3. La commissione esaminatrice è così composta: requisiti: a) diploma di scuola secondaria superiore; b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro. 2. L esercizio dell attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo o titolo equipollente; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo. 3. La commissione esaminatrice è così composta: candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di scuola secondaria superiore; b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro. 2. L esercizio dell attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo o titolo equipollente; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo. 3. La commissione esaminatrice è così composta: 24 Pagina 26 di 81

27 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente; b) un docente o esperto per ciascuna materia d esame; c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d esame. 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale. 5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente. 6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio. 7. Le prove sono finalizzate a verificare il a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente; b) un docente o esperto per ciascuna materia d esame; c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d esame. 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale. 5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente. 6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio. 7. Le prove sono finalizzate a verificare il a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente; b) un docente o esperto per ciascuna materia d esame; c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d esame. 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale. 5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente. 6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio. 7. Le prove sono 25 Pagina 27 di 81

28 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 possesso delle seguenti capacità professionali: a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall articolo 18; b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico; c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee. Articolo 30 (Albo provinciale dei direttori tecnici) Omissis CAPO V Professioni Turistiche Articolo 31 (Figure delle professioni turistiche) Omissis possesso delle seguenti capacità professionali: a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall articolo 18; b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico; c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee. finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali: a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall articolo 18; b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico; c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee. 26 Pagina 28 di 81

29 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 Articolo 32 (Competenze delle Province) Omissis Articolo 33 (L autorizzazione provinciale e tesserino di riconoscimento) Omissis Articolo 34 (Divieti) Omissis Articolo 35 (Sospensione e revoca delle autorizzazioni) Omissis Articolo 36 (Sanzioni amministrative pecuniarie) Omissis Articolo Pagina 29 di 81

30 Legge regionale 5 aprile 2008, 8 PL 251/9^ PL 229/9^ PL 123/9^ PL 85/9 PL 264/9 (Reclami e vigilanza) Omissis Articolo 38 (Inapplicabilità) Omissis TITOLO II Norme finali Omissis Articolo 40 (Entrata in vigore) Omissis 28 Pagina 30 di 81

31 D.Lgs n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Art. 1 Oggetto e finalità 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale. 2. Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale. 3. Relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i princìpi desumibili dalle disposizioni di cui alla Parte prima del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato. 4. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente decreto. Art. 10 Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi 1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie. 2. Nei casi in cui l'accesso o l'esercizio di un'attività di servizi sono subordinati alla presentazione all'amministrazione competente di una dichiarazione di inizio attività, ove non diversamente previsto, si applica l'articolo 19, comma 2, (4) secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n (4) A norma del comma 4-ter dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, Pagina 31 di 81

32 rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L. n. 78/2010, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale. Art. 11 Requisiti vietati 1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti: a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare: 1) il requisito della cittadinanza Italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza; 2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza; b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri; c) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale; d) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia; e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generate; f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia; g) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri Italiani o di avere in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato periodo. Pagina 32 di 81

33 Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8* Riordino dell organizzazione turistica regionale. (BUR n. 7 del 01 aprile 2008, supplemento straordinario n. 4 dell 11 aprile 2008) (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle L.L.R.R. 12 dicembre 2008, n. 40 e 26 febbraio 2010, n. 8 ) (Il Governo con delibera del C.d.M. del 30 maggio 2008, ha deciso di impugnare gli articoli 31 e 32 della Legge. Successivamente la Regione con la legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2008 ha abrogato i suddetti articoli. Il Consiglio dei Ministri ha rinunciato all impugnativa della legge, in quanto la L.R. 12 dicembre 2008, n. 40 all art. 7 ha abrogato le disposizioni impugnate) TITOLO I Organizzazione territoriale CAPO I Obiettivi Articolo 1 (Princìpi e finalità) 1. La presente legge disciplina, in attuazione dell art. 117 della Costituzione, le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei princìpi dello Statuto Regionale e della Legge 29 marzo 2001 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni. 2. La Regione riconosce: a) il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse presenti nel territorio della Calabria; b) il ruolo degli Enti Locali e delle Comunità Locali nelle loro diversificate espressioni culturali, etniche ed associative; c) l importanza della sostenibilità ambientale delle attività turistiche da conseguire attraverso l applicazione degli strumenti di certificazione ambientale e i marchi di qualità territoriale; d) la valorizzazione di ogni forma di sviluppo turistico sostenibile; e) la promozione di analisi e studi del sistema turistico regionale e la realizzazione di sistemi informativi di supporto alla pianificazione del comparto turistico; f) la promozione della ricerca di sistemi informativi, di documentazione e studio del fenomeno turistico; g) la promozione di azioni di tutela del turista; h) la promozione dell immagine della Calabria in ambito nazionale, comunitario, internazionale; i) l importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo. 3. La Regione riconosce inoltre il diritto alla vacanza e al godimento del tempo libero di tutti i cittadini e sostiene l insieme delle forme di turismo possibili rivolte anche alla piena valorizzazione delle risorse regionali e alla destagionalizzazione dei flussi turistici. Pagina 33 di 81

34 Articolo 2 (Funzioni) 1. Oltre alle funzioni attribuite con la presente legge, la Regione, le Province e i Comuni esercitano quelle dettagliatamente disciplinate dagli articoli 53 e seguenti della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e successive modifiche. CAPO II Programmazione regionale Articolo 3 (Piano di sviluppo turistico) 1. Per l attuazione dei principi di cui all articolo 1, la Giunta regionale elabora il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile con l obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell offerta e l orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali. 2. Il Piano, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell anno precedente il triennio di riferimento. Il Piano mantiene la sua validità fino all approvazione del successivo. 3. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile è articolato in Progetti ed è elaborato anche sulla base dei Piani e dei Progetti proposti dai Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile deve contenere: a) la definizione della strategia di mercato e alle azioni di marketing per il posizionamento e la promozione dell offerta turistica regionale - Piano di Marketing Turistico Regionale. In particolare il Piano di Marketing deve individuare: lo scenario globale della domanda turistica e del sistema distributivo; il posizionamento competitivo dell offerta e dei prodotti turistici regionali nel mercato nazionale e internazionale e individuare i segmenti di domanda più promettenti; gli obiettivi e le strategie triennali e annuali per i segmenti di mercato e di domanda più promettenti; la definizione dei Progetti Prodotto, dei Progetti Comunicazione e dei Progetti Interregionali; b) la definizione della strategia e l individuazione delle azioni per migliorare la competitività e la sostenibilità ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali. In particolare il Piano, a partire dall analisi dello stato e delle tendenze in atto nell offerta turistica regionale, deve identificare e definire: le aree e i prodotti regionali a maggiore attrattività turistica; i prodotti e i servizi turistici congrui con un efficace integrazione delle risorse marine con quelle naturalistiche e storicoculturali proprie delle aree interne e con le altre dotazioni turistiche strategiche regionali; le azioni necessarie per migliorare l accessibilità e la fruibilità delle aree delle destinazioni turistiche regionali; Pagina 34 di 81

35 gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria; le azioni per la promozione dell utilizzo a finalità ricettive, soprattutto nelle aree interne, degli edifici di pregio non utilizzati presenti nei centri storici e nei borghi rurali anche attraverso il sostegno alla realizzazione di alberghi diffusi; le azioni per realizzare nuove iniziative a carattere sportivo a bassissimo impatto ambientale legate alle peculiarità della Calabria; gli orientamenti per finalizzare il sistema degli incentivi alle imprese turistiche prioritariamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di adeguamento delle strutture ricettive per innalzare gli standard di qualità dei servizi e ampliare la stagione turistica e per la incentivazione della domanda turistica individuale; le azioni per il potenziamento e la qualificazione delle imprese di servizi al turismo, con priorità alle reti di imprese; i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per l implementazione di strumenti di valutazione della capacità di carico, in rapporto alla valutazione di costi e benefici derivanti da interventi turistici sulle risorse naturali. c) le modalità operative per l applicazione delle norme di cui all articolo 1, comma n. 583 e seguenti che non hanno subìto le censure della Corte Costituzionale, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006); d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie. Articolo 4 (Piano esecutivo annuale) 1. Il Piano di cui al precedente articolo 3 si attua attraverso Programmi Annuali di attuazione predisposti e approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre dell anno antecedente a quello di riferimento. I Programmi Annuali devono contenere: a) le schede dei Progetti da avviare e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile; b) il rapporto di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione dei Progetti in corso di realizzazione o conclusi nell anno precedente e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile. 2. La Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare, prima dell approvazione, i Programmi Annuali di Attuazione per acquisirne il parere. 3. La Giunta regionale informa semestralmente la competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione. Articolo 5 (Sistema dei finanziamenti) 1. Per l attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione, la Regione destina risorse finanziarie sia per la realizzazione dei progetti di interesse regionale sia per i progetti di interesse locale proposti nell ambito dei Sistemi Turistici Locali di cui al successivo articolo 6. Pagina 35 di 81

36 Articolo 6 (Sistema Turistico Locale) 1. Per Sistemi Turistici Locali (STL) si intendono le aggregazioni dei soggetti pubblici e privati rappresentativi che operano per lo sviluppo della filiera economica turistica, attraverso la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori nonché di qualificazione e innovazione dei prodotti e dei servizi turistici locali e del sistema integrato di offerta turistica. I Sistemi Turistici Locali operano nell ambito di contesti turistici omogenei caratterizzati dall offerta integrata di luoghi, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell agricoltura e dell artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese e attività turistiche singole o associate. 2. Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i Sistemi Turistici Locali attraverso il coinvolgimento attivo di Comuni, Unione di Comuni, Comunità Montane, Camere di Commercio, Enti Parchi, altri Enti Locali, Associazioni di categoria di settore, nonché con altri soggetti pubblici e privati locali individuati dall art. 1 del DPCM 13 settembre La Giunta regionale riconosce i Sistemi Turistici Locali, ai sensi dell articolo 5, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo). 4. I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche del Sistema Turistico Locale di appartenenza sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare. Tra detti criteri e modalità di cofinanziamento la Giunta regionale terrà conto prioritariamente della capacità di autofinanziamento da parte dei Sistemi Turistici Locali (STL) dei progetti di valorizzazione e sviluppo turistico locale, nonché delle aree subregionali che subiscono particolari situazioni di emergenza che si riflettono sulle strutture turisticoalberghiere. 1. Il Sistema Turistico Locale è finalizzato a: a) sviluppare moderne potenzialità turistiche; Articolo 7 (Funzioni del Sistema Turistico Locale) b) irrobustire la qualità dei prodotti turistici esistenti; c) integrare differenti tipologie e forme di turismo per valorizzarne la destagionalizzazione; d) realizzare interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana e territoriale; e) promuovere e sostenere l innovazione tecnologica; f) favorire la crescita della professionalità degli operatori e lo sviluppo delle competenze manageriali; g) valorizzare il patrimonio naturalistico e dei parchi per un elevata sostenibilità e qualità ecologica dello sviluppo turistico; h) incrementare e sviluppare la domanda turistica. Articolo 8 (Marchio di qualità) 1. La Regione istituisce un Marchio di qualità regionale quale strumento di promozione che caratterizza l impegno a realizzare, in ambito turistico, una rete di servizi pubblici e privati tra loro omogenei, coordinati, complementari e non sovrapponibili. Pagina 36 di 81

37 2. La Regione di concerto con i Sistemi Turistici Locali istituisce un numero limitato di Marchi Territoriali caratterizzanti i territori più significativi, con una chiara delimitazione rispetto al Marchio di qualità regionale. 3. I criteri e le modalità per l istituzione dei Marchi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare. Articolo 9 (Comitato istituzionale) 1. È istituito il Comitato Istituzionale per le politiche turistiche, presieduto dall Assessore regionale competente per il settore, composto da: a) Assessori Provinciali al Turismo; b) Assessori al Turismo delle Città capoluogo; c) Presidenti degli Enti Parco; d) Rappresentante di Confindustria regionale; e) il Rappresentante della Confcommercio e di Confesercenti; f) il Direttore Generale del Dipartimento Turismo; g) il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente. 2. Il Comitato, oltre al compito di coordinare, raccordare, monitorare e supportare i diversi Sistemi Turistici Locali (STL) della Regione, assicura, attraverso il supporto del Sistema Informativo di cui al successivo articolo 13, il coordinamento in ordine a: a) valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici; b) funzionalità dell assetto organizzativo e gestionale del turismo calabrese; c) modalità di partecipazione alle iniziative regionali del sistema delle autonomie locali, degli operatori e delle associazioni di imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione. 3. La Giunta regionale approva un regolamento che ne disciplini il funzionamento. Articolo 10 (Sistema informativo turistico) 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Dipartimento del Turismo, una struttura per la gestione del sistema informativo turistico regionale utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico calabrese ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema, che deve assicurare la standardizzazione delle procedure, l omogeneità e la diffusione delle informazioni, fa parte integrante del sistema informativo regionale. 2. La struttura di cui al comma precedente: a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali; b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico; Pagina 37 di 81

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