Opposizione a decreto ingiuntivo: la chiamata di terzo
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1 Opposizione a decreto ingiuntivo: la chiamata di terzo Autore : Edizioni Simone Data: 04/03/2017 La chiamata da parte dell opponente e dell opposto; modalità di chiamata del terzo da parte dell opponente e spostamento dell udienza. La chiamata di terzo da parte dell opponente Il tema legato all individuazione delle modalità di evocazione in giudizio del terzo ha creato non pochi problemi nel procedimento per ingiunzione, a causa dell inversione della posizione processuale delle parti nel giudizio contenzioso, posto che, come noto, l attore opponente, in realtà diviene convenuto in senso sostanziale [1]. Il problema non è di poca importanza, posto che, dalla scelta errata della chiamata del terzo in un procedimento oppositivo, può derivare la declaratoria d inammissibilità ovvero d irritualità della chiamata. La risposta al quesito, peraltro, non s individua nella disciplina positiva del codice di procedura. Il legislatore del 1990, infatti, nel modificare la disciplina della chiamata in giudizio di terzo ha avuto ben presente il solo giudizio ordinario, nel quale le posizioni di attore e di convenuto, in senso sostanziale e in senso processuale, vengono a coincidere.
2 I primi tre commi dell art. 269 c.p.c., infatti, prevedono che «Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell articolo 163 bis. Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell articolo 163 bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto. Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l interesse dell attore a chiamare in causa un terzo, l attore deve, a pena di decadenza, chiederne l autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell articolo 163 bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice». Analogamente, nella disposizione del codice di procedura civile volta a regolamentare il giudizio di opposizione (art. 645 c.p.c.), non vi è alcun riferimento ad una speciale procedura da seguire in caso di chiamata del terzo in capo all attore opponente, posto che la norma si limita a precisare, come visto, in caso di opposizione, «Il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario». Ci si è conseguentemente interrogati sulle attività che l attore opponente è chiamato a svolgere qualora intenda evocare in giudizio, oltre all intimante - opposto, un terzo soggetto al quale ritiene comune la causa o dal quale voglia essere garantito. Cosa deve fare l attore opponente qualora intenda evocare in giudizio, oltre all opposto, un terzo soggetto? Di norma, infatti, l attore processuale e sostanziale, evoca, direttamente, i propri convenuti. È infatti, come descritto nella norma ora citata, il convenuto che deve
3 richiedere lo spostamento dell udienza (fissata dall attore) al fine di chiamare il terzo e di citarlo nel rispetto dei termini di comparizione (art. 269, co. 2, c.p.c.). La richiesta di chiamata di terzo, peraltro, non richiede alcuna autorizzazione giudiziale. Il convenuto, infatti, si limita a richiedere di spostare l udienza senza chiedere autorizzazione alcuna. La ratio della norma è chiara, posto che chi viene chiamato in giudizio ha l onere di difendersi e ben può attuare la propria tutela anche attraverso l evocazione del terzo, richiesta la quale non può essere rimessa al potere discrezionale del giudice, che verrebbe, altrimenti, a comprimere il diritto di difesa costituzionalmente stabilito. Al contrario di quel che avviene con il convenuto, libero di estendere a terzi il contraddittorio, l attore che intenda chiamare in giudizio un terzo a seguito delle difese del convenuto, è tenuto (art. 269, co. 3, c.p.c.) a richiedere preventiva autorizzazione al giudice istruttore. La ratio sottesa alla differente normativa appare anche in tal caso evidente. È l attore che instaura il giudizio avanzando le proprie domande; lo stesso deve, pertanto, essere ben a conoscenza della posizione che verrà ad assumere la controparte; per tal motivo, la richiesta viene rimessa al vaglio del giudice, che la negherà, presumibilmente, ogni qual volta emerga che l attore fosse già da tempo a conoscenza delle difese del convenuto e della esistenza di un terzo dal quale eventualmente essere manlevato. Modalità di chiamata del terzo da parte dell opponente In ordine alle modalità attraverso le quali procedere alla chiamata del terzo da parte dell opponente, due sono, sostanzialmente, le tesi enunciate e sostenute dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Secondo la prima impostazione, la natura sostanziale di convenuto dell opponente consente a quest ultimo la diretta evocazione in giudizio del terzo. I sostenitori della tesi contraria, all opposto, sottolineando l aspetto formale
4 dell opponente, affermano che questi, in quanto attore, deve essere autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma della normativa. La prima tesi, sostenuta, in particolare, dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito inizialmente formatasi in argomento, appare coerente con la necessità, cui si è detto, di consentire al convenuto di richiedere la garanzia del terzo, senza necessità di sottoporre la sua richiesta al vaglio del giudice. Poiché, inoltre, nel giudizio ordinario, il convenuto ha il solo onere di richiedere al giudice lo spostamento dell udienza (fissata dall attore), al fine di consentire il rispetto dei termini di costituzione del terzo, i fautori della tesi sostengono che tale onere, essendo nel giudizio di opposizione l udienza direttamente fissata dallo stesso opponente in sede di atto di citazione, deve ritenersi automaticamente superato [2]. Spostamento dell udienza: non necessaria Si è, altresì, affermata la non necessità della richiesta di spostamento di udienza, ritenendosi la stessa ultronea (l udienza, infatti, viene fissata dallo stesso opponente), nonché dilatoria, posto che, notoriamente, l opponente ha tutto l interesse a dilazionare i tempi del giudizio di opposizione. La giurisprudenza della Suprema Corte, peraltro, sostiene e ribadisce l opposta tesi. Partendo dal presupposto che l atto di opposizione vede, in realtà, due contendenti già ben individuati, il ricorrente e l intimato/opponente, si afferma che l eventuale evocazione di un terzo estraneo all originario procedimento, deve necessariamente essere sottoposta al preventivo vaglio giudiziale, che si esplica attraverso l emanazione di apposita autorizzazione. La tesi, come già rilevato, fa leva sulla natura formale di attore dell opponente, che, come tale, viene assoggettato alla disciplina del terzo comma dell art. 269 c.p.c. Si afferma, infatti, che si ha solo un inversione a livello sostanziale, con conseguente ribaltamento degli oneri probatori, mentre sotto il profilo processuale, l atto oppositivo deve essere considerato alla stregua di un ordinario atto di citazione. Si è, in dottrina, evidenziato come la Suprema Corte, piuttosto che conciliare il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo con le disposizioni normative, abbia ritenuto preferibile rimodellare l istituto [3].
5 Alla luce di tale impostazione se ne ricava: 1) l inammissibilità della citazione diretta del terzo senza autorizzazione giudiziale; 2) la decadenza dalla chiamata qualora, contemporaneamente alla stessa, non venga ad essere richiesto lo spostamento della data di prima udienza Di recente, in ossequio al predetto assunto, anche la giurisprudenza di merito ha affermato l inammissibilità della chiamata del terzo effettuata direttamente dall opponente senza previa autorizzazione giudiziale [4]. La chiamata di terzo da parte dell opposto Per quel che attiene alla chiamata di terzo da parte dell opposto, la stessa viene, tradizionalmente, effettuata secondo le previsioni di cui all art. 269, co. 3, c.p.c. Il convenuto, pertanto, in sede di prima udienza, dovrà dimostrare al giudice, al fine di ottenere la relativa autorizzazione, che l interesse alla detta evocazione è sorto, per la prima volta, dalle difese spiegate dall opponente nel proprio atto. In particolare, la giurisprudenza ha affermato che: «La chiamata del terzo da parte dell opposto (attore sostanziale) deve essere formulata entro la prima udienza di trattazione, ai sensi degli artt. 183 e 269 c.p.c. e deve ritenersi subordinata alla valutazione discrezionale da parte del G.I., non solo della comunanza della causa, ma anche dell opportunità dell estensione del contraddittorio al terzo» [7]. La chiamata di terzo davanti al Giudice di Pace Per quel che riguarda il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, la Cassazione ritiene applicabili le norme del giudizio dinanzi al Tribunale. In particolare, è stato affermato che: «In tema di procedimento di ingiunzione, l opponente debitore, che mantiene la posizione naturale di convenuto qualora intenda chiamare in causa un terzo ha l onere di chiederne l autorizzazione al giudice, a pena di decadenza con l atto di opposizione, non potendo né convenirlo in giudizio direttamente con la citazione né chiedere il differimento della prima udienza, non ancora fissata. Pertanto, poiché nel giudizio secondo equità dinanzi al giudice di pace trovano applicazione, oltre alle
6 norme costituzionali, comunitarie e ai principi generali dell ordinamento che siano espressione di norme costituzionali, anche le disposizioni regolatrici del processo, deve essere dichiarata la nullità della chiamata del terzo effettuata con l atto di opposizione, non rilevata dal giudice di pace ed implicitamente esclusa con la sentenza di accoglimento della domanda proposta contro il terzo che va, ai sensi dell art. 382 c.p.c., cassata senza rinvio» [8]. Opinione della giurisprudenza di merito: applicabilità di norme parzialmente diverse da quelle applicabili nel giudizio davanti al Tribunale Peraltro, si segnalano, nella giurisprudenza di merito, ancora oggi, posizioni diverse. «In merito alla chiamata in causa di un terzo, nel giudizio dinanzi al giudice di pace valgono regole parzialmente diverse da quelle dinanzi al tribunale. Infatti, benché rimanga ferma per l opponente la prescrizione imposta dall art. 269 c.p.c., al creditore opposto, che può costituirsi in giudizio con comparsa scambiata direttamente nell udienza di comparizione e può persino costituirsi deducendo a verbale senza necessità di comparsa scritta, è consentito di chiedere senza formalità di chiamare un terzo in causa purché la domanda sia proposta entro la prima udienza. La chiamata, tuttavia, non va disposta in ogni caso ma, a norma dell art. 106 c.p.c., quando la causa è comune al terzo o se il chiamante pretende essere garantito dal chiamato» [9]. Note: [1] Sul tema della chiamata in giudizio di terzo, MENICHELLI, La chiamata in causa di terzo ad opera dell opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Giur. merito 2003, pag. 12, 2376; SANTANGELI, Su criticabili (e purtroppo reiterati) indirizzi della Cassazione a proposito di chiamata del terzo da parte dell opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Giust. civ. 2003, pag. 11, 2401; EBNER FILADORO, Manuale del procedimento d ingiunzione, Milano, 1990, pag. 107; COLLA, Il decreto ingiuntivo, Padova, 2003, pag. 362; MANNA, La fase preparatoria del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dopo la L. n. 353 /1990, in Riv. dir. civ., 1996, II, pag. 205; BUSETTO, La disciplina della chiamata del terzo nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo è ancora oggetto di divergenze, in Giur. merito 2005, pag. 5, [2] Trib. Milano, : «L opponente a decreto ingiuntivo ha diritto di chiamare in causa un terzo senza previa autorizzazione del giudice, essendo invece necessario che lo citi, a pena di decadenza, direttamente per la prima udienza, che deve fissare nel rispetto dei termini per comparire», in Foro It., 2003, I, pag. 2116; cfr.,
7 Powered by TCPDF ( analogamente, Pretura Matera, , in Foro It., 1999, I, pag [3] VALITUTTI, DE STEFANO, op. cit., pag [4] Trib. Reggio Emilia, , n. 1092: «La difesa di parte opponente sembra infatti ignorare che, da oramai 12 anni, la Corte di Cassazione, con orientamento mai più rimesso in discussione a partire dal 2000, ha chiarito come l opponente, essendo convenuto in senso sostanziale, non può citare il terzo direttamente, ma deve domandare con lo stesso atto introduttivo l autorizzazione al Giudice per la sua chiamata, analogicamente all art. 269 comma 2 c.p.c., limitandosi a citare il solo ricorrente in via monitoria, non potendo le parti originarie essere altri che ingiungente ed ingiunto, e dovendo poi il Giudice autorizzare la chiamata nel corso della prima udienza, a pena di nullità della chiamata diretta del terzo», in [5] Trib. Milano, , in Giur. It., 2003, pag [6] Cass. civ., sez. II, , n , in Foro It., 2005, I, pag [7] Trib. Milano, , in Giur. It., 2003, pag [8] Cass. civ., sez. II, , n , in Foro It., 2005, I, pag [9] Giudice di pace Bari, , n. 1717, in
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